ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.310.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2009 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2009
che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2602/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, relativo al mantenimento della procedura dei Comitati di gestione (2), ha cessato di avere effetto in quanto il suo contenuto è stato ripreso da atti successivi. |
(3) |
La decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia (3), riguardava il periodo tra il 1986 e il 1996 e ha pertanto cessato di avere effetto. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell’ambito dell’unificazione tedesca (4), era applicabile nel periodo transitorio successivo all’unificazione della Germania e ha pertanto cessato di avere effetto. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2611/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri (5), riguardava la possibilità di concedere un aiuto di tre anni da notificare prima del 30 giugno 1996 e ha pertanto cessato di avere effetto. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1107/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 (6), riguardava unicamente il 2008 e ha pertanto cessato di avere effetto. |
(7) |
A fini di certezza e di chiarezza del diritto è opportuno abrogare i suddetti regolamenti e la suddetta decisione obsoleti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2602/69, (CEE) n. 3570/90, (CE) n. 2611/95, (CE) n. 1107/2007 e la decisione 85/360/CEE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e della decisione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base ai regolamenti e alla decisione di cui sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 23.
(3) GU L 191 del 23.7.1985, pag. 53.
(4) GU L 353 del 17.12.1990, pag. 8.
(5) GU L 268 del 10.11.1995, pag. 3.
(6) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 1.
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
33,8 |
MK |
37,7 |
|
TR |
65,8 |
|
ZZ |
45,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
52,9 |
TR |
76,2 |
|
ZZ |
64,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
44,3 |
TR |
121,7 |
|
ZZ |
83,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
71,5 |
ZZ |
71,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
50,4 |
HR |
59,5 |
|
MA |
68,9 |
|
TR |
75,3 |
|
ZZ |
63,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
64,7 |
TR |
71,3 |
|
ZA |
61,6 |
|
ZZ |
65,9 |
|
0808 10 80 |
AU |
177,7 |
CN |
90,4 |
|
MK |
20,3 |
|
US |
104,0 |
|
XS |
24,5 |
|
ZA |
95,8 |
|
ZZ |
85,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
47,9 |
TR |
85,0 |
|
US |
131,0 |
|
ZZ |
88,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento
(versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare, l’articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (2) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). Ai fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l’applicazione di un regime d’intervento. |
(3) |
A taluni prodotti ritirati dall’intervento possono essere riservate un’utilizzazione e/o una destinazione specifiche. È necessario instaurare un regime di controllo onde garantire che tali prodotti non vengano deviati dalla loro utilizzazione e/o destinazione. |
(4) |
Se detto controllo è effettuato da due o più Stati membri, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
(5) |
Devono essere designate le autorità doganali, come pure altre autorità, competenti per il rilascio dell’esemplare di controllo T5 e per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti d’intervento. |
(6) |
Al fine di assicurare parità di condizioni per le vendite a prezzo ridotto di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento e regimi comparabili per la concessione di aiuti, in particolare per le restituzioni all’esportazione, nonché per assicurare pari opportunità agli operatori degli Stati membri e per facilitare il recupero degli importi indebitamente versati, è opportuno prevedere il versamento di una somma pari all’importo della cauzione illegittimamente svincolata. |
(7) |
Per motivi di semplicità e di efficienza, è opportuno stabilire che, al termine dei necessari controlli, l’esemplare di controllo T5 sia inviato direttamente all’organismo presso cui è depositata la cauzione e che, qualora siano interessati due o più Stati membri, gli esemplari di controllo T5 siano inviati direttamente da ciascuno Stato membro all’organismo presso cui è depositata la cauzione. |
(8) |
Appare opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell’esemplare di controllo nel caso di esportazioni effettuate conformemente al regime previsto agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, il quale dispone che, se un trasporto inizia nella Comunità e deve terminare all’esterno di essa, l’ufficio doganale della stazione di frontiera non deve espletare alcuna formalità. |
(9) |
In certi casi i prodotti provenienti dall’intervento sono venduti ad un prezzo calcolato tenendo conto dell’importo della restituzione vigente per i paesi terzi o per un paese terzo determinato. Pertanto dal prezzo di vendita viene dedotto il beneficio della restituzione all’esportazione. |
(10) |
Per garantire la corretta esecuzione dell’operazione deve essere costituita una cauzione. Il suo importo è calcolato tenendo conto dei vari aspetti dell’operazione stessa, in particolare del rischio di sviamenti, nonché del corretto adempimento degli impegni assunti dall’operatore. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Fatte salve le deroghe specifiche previste dalla regolamentazione comunitaria relativa a taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti ritirati da scorte d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora a tali prodotti vengano riservate un’utilizzazione e/o una destinazione specifiche.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, «spedizione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad un altro Stato membro e «esportazione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata un unico Stato membro.
Articolo 2
1. Dal momento del loro ritiro dalle scorte d’intervento sino al momento in cui sia stata verificata l’utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all’articolo 1 sono sottoposti al controllo, comprendente accertamenti materiali, esame dei documenti e revisione dei conti, degli organismi di controlli designati, di seguito denominati «autorità di controllo competente».
Al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull’origine dei prodotti, ogni Stato membro designa, per ciascuna misura o parte di essa, un unico organismo di controllo incaricato di verificare l’utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, a prescindere dalla loro origine (comunitaria o nazionale).
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il controllo di cui al paragrafo 1 sia eseguito e che i prodotti d’intervento non vengano sostituiti con altri prodotti.
In particolare, tali misure dispongono:
a) |
che le imprese che si occupano di prodotti d’intervento o di prodotti d’intervento trasformati, procedendo ad esempio all’acquisto, alla vendita, al magazzinaggio, al trasporto, al trasbordo, al reimballaggio, alla lavorazione o alla trasformazione, si sottopongano a tutti i controlli e accertamenti ritenuti necessari e tengano una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare le verifiche che ritengano necessarie; |
b) |
che i prodotti di cui alla lettera a) siano immagazzinati e trasportati separatamente dagli altri prodotti in modo da poter essere identificati. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo.
3. La procedura dell’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica quando il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere eseguito integralmente o parzialmente:
a) |
in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d’intervento; oppure |
b) |
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita la cauzione. |
L’esemplare di controllo T5 viene rilasciato e utilizzato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
4. L’organismo d’intervento venditore, qualora non rilasci un esemplare di controllo T5 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, emette un ordine di ritiro. Gli Stati membri possono autorizzare il rilascio di estratti di un ordine di ritiro.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «organismo d’intervento» e «organismo», si intende organismo pagatore o organismo d’intervento.
L’ordine di ritiro, o il relativo estratto, è presentato dall’interessato all’autorità di controllo competente.
Articolo 3
1. L’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, viene rilasciato:
a) |
dall’organismo d’intervento venditore, se i prodotti d’intervento sono spediti in un altro Stato membro nello stesso stato in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d’intervento, di seguito denominati «tali e quali»; oppure |
b) |
dall’autorità di controllo competente, se prima della spedizione in un altro Stato membro i prodotti d’intervento hanno subito una trasformazione; oppure |
c) |
dall’ufficio doganale di partenza:
|
Se i prodotti, conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, quest’ultimo rilascia l’esemplare di controllo T5 o ne dispone il rilascio sotto la propria responsabilità.
Gli Stati membri possono:
a) |
autorizzare il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte di un’autorità all’uopo designata, anziché da parte dell’organismo venditore; |
b) |
decidere di consentire il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte dei detentori autorizzati di scorte di prodotti d’intervento, sotto la responsabilità dell’organismo d’intervento. L’autorizzazione è concessa alle condizioni stabilite all’articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93, in quanto compatibili. |
In tali casi, il rilascio è subordinato alla presentazione di un ordine di ritiro.
2. L’ordine di ritiro e il documento di controllo di cui alla paragrafo 1 recano un numero d’ordine e le seguenti indicazioni:
a) |
la descrizione dei prodotti, secondo le modalità stabilite per la compilazione della casella 31 dell’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo; |
b) |
la quantità, la natura, i marchi e i numeri dei colli; |
c) |
il volume lordo e netto dei prodotti; |
d) |
gli estremi del regolamento applicato; |
e) |
le indicazioni che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell’esemplare di controllo T5, compreso il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento. |
Il documento di controllo precisa il numero del precedente esemplare di controllo T5 o del precedente ordine di ritiro.
L’ordine di ritiro e il documento di controllo sono conservati dall’ufficio di partenza.
3. L’interessato compila l’esemplare di controllo T5 in originale e due copie. Le autorità che rilasciano l’esemplare di controllo T5 ne inviano una copia per conoscenza all’organismo d’intervento presso il quale è costituita la cauzione, conformemente all’articolo 5, e ne conservano una copia.
4. L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’interessato o a un suo rappresentante, che lo presenta all’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione.
5. Dopo essere stato debitamente vidimato dall’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione, l’originale dell’esemplare di controllo T5 viene rinviato direttamente all’organismo presso cui è costituita la cauzione, conformemente all’articolo 5.
La denominazione e l’indirizzo completi dell’organismo presso il quale è costituita la cauzione sono registrati dall’interessato nella casella B dell’esemplare di controllo T5.
6. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell’esemplare di controllo T5 sia conforme ai requisiti stabiliti, l’autorità competente indica, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare T5, la quantità di prodotti effettivamente conforme e la data o le date dell’operazione.
Articolo 4
La prova dell’osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene fornita come segue:
a) |
per i prodotti il cui ritiro dalle scorte d’intervento, utilizzazione e/o destinazione sono stati controllati dall’autorità di un solo Stato membro, mediante la presentazione dei documenti prescritti da detto Stato membro; |
b) |
per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate dalle autorità in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, mediante tutti gli esemplari di controllo T5, rilasciati ai fini del controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione, debitamente autenticati e vidimati dalle autorità di controllo competenti; |
c) |
per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento sia da quelle di uno o più altri Stati membri, mediante i documenti di cui alle lettere a) e b); |
d) |
per i prodotti in relazione ai quali le formalità di esportazione e la partenza dal territorio doganale della Comunità hanno avuto luogo nello Stato membro in cui è avvenuta l’ultima trasformazione ed è stata costituita la cauzione, mediante il documento o i documenti prescritti da tale Stato membro come prova di esportazione e mediante i documenti di cui alle lettere a) e/o b), ove riguardino la trasformazione. |
Articolo 5
1. La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all’articolo 1 viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti:
a) |
presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati; |
b) |
presso l’organismo d’intervento venditore, in tutti gli altri casi. |
2. Se la cauzione è costituita presso l’organismo d’intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all’organismo venditore:
a) |
il numero del regolamento pertinente; |
b) |
la data e/o il numero della gara/vendita; |
c) |
il numero del contratto; |
d) |
il nome dell’acquirente; |
e) |
l’importo in euro della cauzione; |
f) |
il tipo di prodotto; |
g) |
il quantitativo di prodotto; |
h) |
la data di deposito della cauzione; |
i) |
se del caso, l’utilizzazione e/o la destinazione. |
L’organismo d’intervento venditore verifica i dati della cauzione.
Articolo 6
1. Qualora dopo lo svincolo totale o parziale della cauzione di cui all’articolo 5, si accerti che la totalità o una parte dei prodotti non ha raggiunto l’utilizzazione e/o la destinazione previste, le competenti autorità dello Stato membro in cui la cauzione è stata svincolata esigono dall’operatore, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (5), il pagamento di una somma pari all’importo della cauzione che avrebbe dovuto essere incamerato se l’inadempienza fosse stata scoperta prima dello svincolo della stessa. Tale somma è maggiorata degli interessi calcolati dalla data dello svincolo al giorno precedente la data di pagamento.
Il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma di cui al precedente paragrafo costituisce recupero degli importi indebitamente versati.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.
In caso di inosservanza di tale termine, gli Stati membri possono decidere, in alternativa al pagamento, che l’importo in questione sia dedotto da versamenti successivi da effettuare a favore dell’operatore in questione.
3. Il tasso d’interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d’interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.
Qualora lo svincolo della cauzione sia imputabile ad un errore dell’autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica solamente un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato pari all’indebito arricchimento.
4. Gli Stati membri hanno facoltà di non chiedere il pagamento di cui al paragrafo 1 se l’importo è inferiore a 60 EUR, a condizione che ciò sia previsto da norme analoghe di diritto nazionale.
5. Le somme ricevute conformemente al paragrafo 1 sono versate all’organismo pagatore e da questo registrate come entrate attribuite al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nel mese in cui sono state effettivamente percepite.
Articolo 7
1. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile conformarsi alle disposizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, in assenza di questa, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, decidono, su richiesta dell’interessato:
a) |
che il termine stabilito per l’operazione venga prorogato per il tempo giudicato necessario in considerazione delle circostanze invocate, oppure |
b) |
che il controllo si dia per avvenuto, quando i prodotti siano stati definitivamente perduti. |
Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure di cui alle lettere a) e b) si rivelino inappropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’insorgere di circostanze indicanti l’eventualità di un caso di forza maggiore, e comunque entro il termine stabilito dal regolamento pertinente per la presentazione delle prove occorrenti allo svincolo della cauzione.
3. L’interessato fornisce le prove delle circostanze invocate come forza maggiore.
CAPO II
PRODOTTI SOGGETTI A UNA DETERMINATA UTILIZZAZIONE O DESTINAZIONE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ
Articolo 8
1. I prodotti sono considerati conformi all’utilizzazione e/o alla destinazione prescritte, quando sia appurato:
a) |
che quelli destinati ad essere trasformati e/o a ricevere altri per incorporazione (operazioni denominate in appresso «trasformazione»), hanno effettivamente subito tali processi; |
b) |
che quelli destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, confezionati per la vendita al dettaglio e presi in consegna dal commercio al dettaglio; |
c) |
che quelli destinati ad essere consumati da determinati enti ed organizzazioni ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna; |
e se del caso, che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state eseguite entro i termini stabiliti.
2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b) e c), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).
Articolo 9
1. In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107 della sezione intitolata «Menzioni speciali».
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.
Nella casella 106 va inoltre indicato il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento e, se del caso, il numero dell’ordine di ritiro.
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
2. Se i prodotti sono spediti ad un terzo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’articolo 22, in quanto compatibili.
3. Se due o più operazioni vengono eseguite successivamente nel medesimo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’articolo 23, in quanto compatibili.
Articolo 10
Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova prevista all’articolo 4.
Articolo 11
Se un esemplare di controllo T5 non perviene all’autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, entro tre mesi
a) |
dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’operazione di cui trattasi; oppure |
b) |
in mancanza di tale termine, dalla data del suo rilascio; |
a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questi può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Questi recano un riferimento all’esemplare di controllo T5 e comprendono una conferma dell’autorità di controllo competente che ha verificato o fatto verificare l’utilizzazione dei prodotti, attestante il rispetto dell’utilizzazione prevista nonché la data di utilizzazione e/o destinazione previste.
CAPO III
PRODOTTI ESPORTATI TALI E QUALI DALLA COMUNITÀ
Articolo 12
1. I prodotti sono considerati conformi alle norme concernenti la destinazione prescritta quando sia appurato:
a) |
che hanno lasciato tali e quali il territorio doganale della Comunità; ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le forniture di prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione — comprese le altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi ausiliari — situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità ma oltre una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali di uno Stato membro, sono da considerarsi uscite dal territorio doganale della Comunità; oppure |
b) |
che hanno raggiunto la loro destinazione, nella fattispecie di cui all’articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (7); oppure |
c) |
che sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento riconosciuto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009; oppure |
d) |
che sono stati sdoganati ai fini dell’immissione in consumo in un determinato paese terzo, qualora siano destinati all’importazione in tale paese; |
e, se del caso, che le operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono state eseguite entro i termini stabiliti.
2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, salvo l’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Ai prodotti collocati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009, escluso il paragrafo 3 dell’articolo 39, anche se non è prevista alcuna restituzione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 612/2009.
Articolo 13
1. Per quanto concerne i prodotti d’intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.
2. Nella dichiarazione d’esportazione e nei documenti d’accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture:
a) |
«Prodotti d’intervento con restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009»; oppure |
b) |
«Prodotti d’intervento senza restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009». |
3. Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d’esportazione, si considerano non più soggetti all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato e circolano quindi conformemente all’articolo 340 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.
4. In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.
Articolo 14
1. In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105 della sezione intitolata «Menzioni speciali».
Le caselle 104 e 106 devono essere completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.
La casella 106 deve inoltre indicare:
a) |
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento; e |
b) |
il numero dell’ordine di ritiro. |
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
2. Se per lo svincolo della cauzione di cui all’articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione.
In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare T5 la seguente dicitura:
«Restituzione a carico di …» (indicando la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione).
3. Qualora sia stato impossibile rispettare il termine di 12 mesi per la prova dell’avvenuta esportazione ai fini del pagamento della restituzione, secondo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, a causa di ritardi amministrativi nella trasmissione dell’esemplare di controllo T5 da parte dell’organismo depositario della cauzione all’autorità competente per il pagamento della restituzione, la data di ricevimento da parte dell’organismo depositario della cauzione è considerata altresì come la data di ricevimento da parte dell’autorità competente per il pagamento della restituzione.
Articolo 15
1. Qualora, dopo l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte degli uffici doganali, i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 per essere avviati verso una stazione di destinazione o un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l’ufficio doganale di partenza che accetta la dichiarazione d’esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova dell’esportazione una delle diciture indicate all’articolo 11, paragrafo 4 o paragrafo 5, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 612/2009.
3. L’ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente l’effetto di far terminare il trasporto all’interno della Comunità, soltanto qualora venga accertato:
a) |
che, se è stata costituita presso un organismo d’intervento una cauzione a garanzia dell’esportazione, essa non sia stata svincolata; oppure |
b) |
che è stata costituita una nuova cauzione. |
Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e il prodotto non ha lasciato entro i termini il territorio doganale della Comunità, l’ufficio doganale di partenza ne informa l’organismo competente per lo svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata e deve essere recuperato un importo equivalente.
Articolo 16
1. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all’articolo 4.
Inoltre, lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione delle prove indicate agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 612/2009:
a) |
quando il prodotto sia destinato all’importazione in un determinato paese terzo; oppure |
b) |
qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori della Comunità. |
Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo di importazione.
Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo 1.
2. Qualora il prodotto sia destinato ad essere importato in un paese terzo determinato, l’importo della restituzione risulti dedotto dal prezzo di vendita e le relative prove, indicate al paragrafo 1, non vengano fornite:
a) |
viene svincolata una parte della cauzione su presentazione della prova dell’uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; tale parte corrisponde all’aliquota più bassa, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, della restituzione vigente il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione; |
b) |
oltre alla parte di cauzione di cui alla lettera a), viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra l’aliquota più bassa della restituzione di cui alla lettera a) e l’aliquota della restituzione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione nel paese terzo di importazione effettiva — sempre che questa aliquota non ecceda l’aliquota di restituzione vigente per la destinazione obbligatoria — qualora:
|
Articolo 17
1. Quando si applichino le disposizioni degli articoli 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8),
a) |
la cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata; |
b) |
deve essere recuperato un importo equivalente alla suddetta cauzione, se essa è già stata svincolata. |
2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lascino il territorio doganale della Comunità e non siano state espletate le formalità necessarie per una restituzione ai fini dell’applicazione degli articoli da 185, 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 dette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. L’importo della cauzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come cauzione incamerata ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (9).
4. L’interessato fornisce la prova alle autorità competenti, mediante un attestato rilasciato dall’organismo d’intervento di cui trattasi, che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate o che non è stata costituita alcuna cauzione.
Articolo 18
Se un esemplare di controllo T5 destinato a comprovare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, in merito alla destinazione dei prodotti non è pervenuto all’organismo d’intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, entro tre mesi dalla data del rilascio a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questo può inoltrare alle autorità competenti, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009, una domanda motivata di riconoscimento dell’equivalenza di altri documenti.
CAPO IV
PRODOTTI ESPORTATI DALLA COMUNITÀ PREVIA TRASFORMAZIONE
Articolo 19
I prodotti sono considerati conformi all’utilizzazione e alla destinazione prescritta, ove si accerti l’adempimento delle condizioni stabilite dagli articoli 8 e 12.
Articolo 20
Per i prodotti destinati a venir esportati previa trasformazione, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione finale.
Articolo 21
1. Per i prodotti destinati ad essere spediti tali e quali ai fini di una trasformazione e di una successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 viene rilasciato dall’organismo d’intervento venditore e, nella sua sezione «Menzioni speciali», vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.
Le caselle 104 e 106 contengono le annotazioni previste dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
a) |
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento; |
b) |
se del caso, il numero dell’ordine di ritiro; e |
c) |
la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno». |
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
2. Per i prodotti che, previamente trasformati nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, debbono essere spediti in vista di un’ulteriore trasformazione e successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 è rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione.
Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture previste dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
i) |
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento; e |
ii) |
la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno». |
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
3. Per i prodotti destinati all’esportazione previa trasformazione e che devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri, l’esemplare di controllo T5 è emesso dall’ufficio doganale di partenza dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione. Tale documento viene conservato dall’ufficio doganale di partenza.
Tuttavia, esso non è richiesto quando la trasformazione è stata controllata dall’ufficio doganale di partenza.
Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105.
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture prescritte dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
a) |
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento; e |
b) |
se del caso, il numero del documento di cui alla lettera a). |
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
4. Se per lo svincolo della cauzione di cui all’articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione.
In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare di controllo T5 la seguente dicitura:
«Restituzione a carico di …» (indicando la Stato membro, nonché la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione).
Articolo 22
1. In caso di spedizione di prodotti verso un altro Stato membro a fini di una trasformazione e qualora i prodotti trasformati:
a) |
debbano essere spediti in un terzo Stato membro o in un ulteriore Stato membro per un’ulteriore trasformazione; oppure |
b) |
debbano attraversare il territorio di un terzo Stato membro o di un ulteriore Stato membro per essere esportati; |
l’autorità competente di cui all’articolo 21, paragrafo 2 o paragrafo 3, secondo il caso, rilascia uno o più esemplari di controllo T5.
L’esemplare o gli esemplari di controllo T5 sono compilati:
a) |
a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera a); |
b) |
a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera b); |
tenendo conto delle informazioni contenute nell’originale dell’esemplare T5. Inoltre, nella casella 106 dell’esemplare o degli esemplari di controllo T5 sono indicati il numero di registrazione e la data di rilascio del documento precedente, nonché il nome dell’autorità che lo ha rilasciato.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, l’autorità competente che ha verificato l’operazione provvede senza indugio a rinviare l’originale dell’esemplare di controllo T5, debitamente annotato, direttamente all’organismo d’intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, precisando nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» di detto originale che il prodotto è stato spedito in un altro Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.
3. Il documento di cui all’articolo 4, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.
Articolo 23
1. Qualora due o più operazioni, esclusa l’esportazione (ad esempio: la trasformazione, l’imballaggio, la presa in consegna) vengano effettuate successivamente nel medesimo Stato membro, questo può decidere di considerarle come un’unica operazione. In questo caso, non viene rilasciato alcun esemplare di controllo T5 fino all’avvenuta esecuzione di tutte le operazioni.
L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’organismo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, previa esecuzione dei controlli relativi a tutte le operazioni. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire il corretto espletamento di tale procedimento.
2. Qualora uno Stato membro scelga di non seguire il procedimento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia un esemplare di controllo T5 a seguito di ciascuna operazione. L’autorità competente che ha verificato l’operazione precisa, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare di controllo T5, che il prodotto è stato spedito nello stesso Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.
3. Il documento di cui all’articolo 4, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.
Articolo 24
Si applicano al presente capitolo l’articolo 11, l’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 14, paragrafo 3 e gli articoli da 15 a 18.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità di controllo competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La Commissione trasmette tali dati agli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, specificando le circostanze addotte, i quantitativi implicati e i provvedimenti adottati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1o marzo e il 1o settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero di domande presentate in forza dell’articolo 11 o dell’articolo 18, la causa del mancato rinvio degli esemplari di controllo T5, sempreché essa sia nota, i quantitativi interessati e la natura dei documenti riconosciuti come equipollenti.
Articolo 26
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato II.
Articolo 27
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(5) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(6) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(7) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
(8) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(9) GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 75/93 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 1938/93 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 3002/92 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, |
___ |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma |
___ |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, parole introduttive e primo e secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 4, primo comma |
__ |
Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, primo subtrattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, secondo subtrattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quarto comma |
Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, parole introduttive |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, terzo trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, quarto trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, quinto trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, primo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera d) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera f) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, settimo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera g) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, ottavo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera h) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, nono trattino |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera i) |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 5 bis |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive e primo e secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 8, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10, parole introduttive |
Articolo 11, parole introduttive |
Articolo 10, primo trattino |
Articolo 11, lettera a) |
Articolo 10, secondo trattino |
Articolo 11, lettera b) |
Articolo 10, parte finale |
Articolo 11, parte finale |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 13, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 12, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive |
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafi 1e 2 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive |
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive |
Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, primo trattino |
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino |
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte finale |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 15, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 16, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva |
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), primo trattino |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
Articolo 16, paragrafo 1, parole introduttive |
Articolo 17, paragrafo 1, parole introduttive |
Articolo 16, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive |
Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive |
Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino |
Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino |
Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera c) |
Articolo 20, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 21, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, parole introduttive |
Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, parole introduttive |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, primo trattino |
Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, secondo trattino |
Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), quarto comma |
Articolo 21, paragrafo 2, quinto comma |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), primo comma |
Articolo 21, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, parole introduttive |
Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, parole introduttive |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, primo trattino |
Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, secondo trattino |
Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), quarto comma |
Articolo 21, paragrafo 3, sesto comma |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, primo trattino |
Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino |
Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, parole finali |
Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, parole finali |
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino |
Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, parole finali |
Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, parole finali |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 22 |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
__ |
__ |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Articolo 27 |
__ |
Allegato I |
__ |
Allegato II |
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moutarde de Bourgogne (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Moutarde de Bourgogne», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 62.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 2.6. Pasta di mostarda
FRANCIA
Moutarde de Bourgogne (IGP)
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marroni del Monfenera (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Marroni del Monfenera», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 89 del 18.4.2009, pag. 9.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
ITALIA
Marroni del Monfenera (IGP)
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1090/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
(3) GU L 299 del 14.11.2009, pag. 3.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 25 novembre 2009
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
15,26 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
38,58 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
15,68 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
15,68 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,58 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
13.11.2009-23.11.2009
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
DIRETTIVE
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/29 |
DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’uso dei pesticidi è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l’ambiente. Nella sua comunicazione del 12 luglio 2006, dal titolo «Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l’ambiente risultanti dall’uso dei pesticidi. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (3) (la «direttiva quadro»). |
(2) |
La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l’applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi dei pesticidi per la salute umana e l’ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l’applicazione di pesticidi già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte. |
(3) |
La direttiva quadro si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente direttiva alle macchine per l’applicazione di pesticidi che sono prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che si prevede di estendere l’ambito di applicazione della direttiva quadro al fine di comprendere i biocidi, l’estensione dell’ambito di applicazione dei requisiti attinenti alla protezione ambientale alle macchine per l’applicazione di biocidi dovrebbe essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012. |
(4) |
La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (4) stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. È pertanto opportuno includere nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell’ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l’applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione. |
(5) |
A tale scopo, è altresì necessario includere nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell’ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell’ambiente. |
(6) |
Le macchine per l’applicazione di pesticidi possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o non professionali. Esse comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione. |
(7) |
La presente direttiva è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l’applicazione di pesticidi prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normalizzazione spetta invece il compito di elaborare le norme armonizzate che definiscono le specifiche dettagliate relative alle varie categorie di macchine di questo tipo al fine di consentire ai costruttori di conformarsi a tali requisiti. |
(8) |
È essenziale che tutte le parti interessate, compresa l’industria, gli agricoltori e le organizzazioni ambientali, siano parimenti coinvolte nella definizione di norme armonizzate, in modo da garantire che esse siano adottate sulla base di un chiaro consenso fra tutti i soggetti interessati. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/42/CE. |
(10) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(11) |
Qualora i dati scientifici disponibili siano insufficienti per consentire un’accurata stima dei rischi, gli Stati membri, in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva, dovrebbero applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto comunitario, delineato, tra l’altro, nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre norme e principi contenuti nella direttiva 2006/42/CE, quali la libera circolazione delle merci e la presunzione di conformità, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2006/42/CE
La direttiva 2006/42/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:
|
2) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della presente direttiva e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.»; |
3) |
all’articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altre parti interessate, indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.»; |
4) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni o, qualora applicabile, dell’ambiente, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.»; |
5) |
l’allegato I è così modificato:
|
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU C 182 del 4.8.2009, pag. 44.
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.
(3) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(5) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(6) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(7) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.»
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/34 |
DIRETTIVA 2009/133/CE DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2009
relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri
(versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva. |
(2) |
Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d’attivo e gli scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno. Tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. È opportuno quindi prevedere per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale. |
(3) |
Disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro. È indispensabile eliminare tale penalizzazione. |
(4) |
Non è possibile conseguire tale scopo mediante un’estensione a livello comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni. Soltanto un regime fiscale comune può costituire una soluzione soddisfacente in proposito. |
(5) |
Il regime fiscale comune dovrebbe evitare un’imposizione all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale, di un conferimento d’attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società conferente o acquisita. |
(6) |
Per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti d’attivo, queste operazioni hanno di regola come risultato la trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l’integrazione dell’attivo in una stabile organizzazione di quest’ultima società. |
(7) |
Il sistema del riporto dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un’imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato membro della società conferente, all’atto della loro realizzazione. |
(8) |
Sebbene le società elencate all’allegato I, parte A, siano società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, alcune di esse possono essere considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettiva la presente direttiva, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della presente direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società. |
(9) |
È opportuno altresì definire il regime fiscale da applicare ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due società detiene una partecipazione nel capitale dell’altra. |
(10) |
L’attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non dovrebbe di per se stessa dar luogo a una qualsiasi imposizione dei soci medesimi. |
(11) |
La decisione della SE o della SCE di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento, o una circostanza connessa con tale trasferimento, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. Nei casi in cui l’attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6. Inoltre, l’imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa. |
(12) |
La presente direttiva non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione. |
(13) |
È opportuno prevedere la facoltà per gli Stati membri di rifiutare il beneficio dell’applicazione della presente direttiva allorché l’operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento d’attivo, di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale della SE o della SCE ha come obiettivo l’elusione o l’evasione fiscale o ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società. |
(14) |
Uno degli scopi della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo. |
(15) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
a) |
alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri; |
b) |
ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all’altro operati da una società europea (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (5), o da una società cooperativa europea (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (6). |
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per:
a) |
«fusione», l’operazione mediante la quale:
|
b) |
«scissione», l’operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli; |
c) |
«scissione parziale», l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli; |
d) |
«conferimento d’attivo», l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento; |
e) |
«scambio di azioni», l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio; |
f) |
«società conferente», la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività; |
g) |
«società beneficiaria», la società che riceve il patrimonio, attivamente e passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società conferente; |
h) |
«società acquistata», la società in cui un’altra società acquista una partecipazione mediante scambio di titoli; |
i) |
«società acquirente», la società che acquista una partecipazione mediante scambio di titoli; |
j) |
«ramo d’attività», il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi; |
k) |
«trasferimento della sede sociale», un’operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica. |
Articolo 3
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:
a) |
che abbia una delle forme enumerate all’allegato I, parte A; |
b) |
che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un paese terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; e |
c) |
che sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate all’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. |
CAPO II
REGOLE APPLICABILI ALLE FUSIONI, SCISSIONI, SCISSIONI PARZIALI, AL CONFERIMENTO D’ATTIVO E ALLO SCAMBIO DI AZIONI
Articolo 4
1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) |
«valore fiscale», il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni; |
b) |
«elementi d’attivo e di passivo conferiti», gli elementi d’attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte. |
3. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta.
5. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce allora ai diritti e alle obbligazioni della società conferente.
Articolo 6
Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.
Articolo 7
1. Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria in occasione dell’annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizione.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 15 %.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.
Articolo 8
1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
2. Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nel socio sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale.
6. L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.
7. Ai fini del presente articolo, per «valore fiscale» si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.
8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.
Articolo 9
Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d’attivo.
CAPO III
CASO PARTICOLARE DEL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
Articolo 10
1. Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d’attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione.
Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato membro e che non sono state compensate.
Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.
Il presente paragrafo si applica anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.
CAPO IV
CASO PARTICOLARE DELLE ENTITÀ TRASPARENTI
Articolo 11
1. Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società.
2. Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato membro avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.
3. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.
CAPO V
NORME APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DI UNA SE O UNA SCE
Articolo 12
1. Qualora:
a) |
una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro; oppure |
b) |
in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro, |
il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.
2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale.
3. Qualora le leggi dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.
Articolo 13
1. Qualora:
a) |
una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro; oppure |
b) |
in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro, |
gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.
2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.
Articolo 14
1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.
2. L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 4 a 14 o di revocarne il beneficio, qualora risulti che una delle operazioni di cui all’articolo 1:
a) |
ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l’elusione o l’evasione fiscale; il fatto che l’operazione non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l’elusione o l’evasione fiscali; |
b) |
ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione. |
2. Il paragrafo 1, lettera b), è applicabile ove e fintantoché non si applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.
Articolo 16
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
La direttiva 90/434/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 100 del 30.4.2009, pag. 153.
(3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.
(4) Cfr. allegato II, parte A.
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(6) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
PARTE A
ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA a)
a) |
Le società (SE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1) e le società cooperative (SCE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2); |
b) |
le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società; |
c) |
le società di diritto bulgaro denominate: «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи» e «държавни предприятия» costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; |
d) |
le società di diritto ceco denominate «akciová společnost» e «společnost s ručením omezeným»; |
e) |
le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»; |
f) |
le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts» e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società; |
g) |
le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» e «tulundusühistu»; |
h) |
le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989; |
i) |
le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία» e «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»; |
j) |
le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; |
k) |
le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, le «coopératives», le «unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società; |
l) |
le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali; |
m) |
nel diritto cipriota: «εταιρείες», ai sensi della legislazione sull’imposta sul reddito; |
n) |
le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība» e «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»; |
o) |
le società costituite in conformità della legislazione lituana; |
p) |
le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società; |
q) |
le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság» e «szövetkezet»; |
r) |
le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata» e «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»; |
s) |
le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» e «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società; |
t) |
le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften»; |
u) |
le società di diritto polacco denominate «spółka akcyjna» e «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»; |
v) |
le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese; |
w) |
le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» e «societăți cu răspundere limitată»; |
x) |
le società di diritto sloveno denominate «delniška družba», «komanditna družba» e «družba z omejeno odgovornostjo»; |
y) |
le società di diritto slovacco denominate «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným» e «komanditná spoločnosť»; |
z) |
le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» e «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»; |
a bis) |
le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» e «ömsesidiga försäkringsbolag»; |
a ter) |
le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito. |
PARTE B
ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA c)
— |
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio, |
— |
корпоративен данък in Bulgaria, |
— |
daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca, |
— |
selskabsskat in Danimarca, |
— |
Körperschaftssteuer in Germania, |
— |
tulumaks in Estonia, |
— |
corporation tax in Irlanda, |
— |
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia, |
— |
impuesto sobre sociedades in Spagna, |
— |
impôt sur les sociétés in Francia, |
— |
imposta sul reddito delle società in Italia, |
— |
φόρος εισοδήματος a Cipro, |
— |
uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia, |
— |
pelno mokestis in Lituania, |
— |
impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo, |
— |
társasági adó in Ungheria, |
— |
taxxa fuq l-income a Malta, |
— |
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, |
— |
Körperschaftssteuer in Austria, |
— |
podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia, |
— |
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo, |
— |
impozit pe profit in Romania, |
— |
davek od dobička pravnih oseb in Slovenia, |
— |
daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia, |
— |
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, |
— |
statlig inkomstskatt in Svezia, |
— |
corporation tax nel Regno Unito. |
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 17)
Direttiva 90/434/CEE del Consiglio |
|
Punto XI.B.I.2 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994 |
|
Punto 9.7 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 |
|
Direttiva 2005/19/CE del Consiglio |
|
Direttiva 2006/98/CE del Consiglio |
limitatamente al punto 6 dell’allegato |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 17)
Direttiva |
Termine di attuazione |
Data di applicazione |
90/434/CEE |
1o gennaio 1992 |
1o gennaio 1993 (1) |
2005/19/CE |
1o gennaio 2006 (2) 1o gennaio 2007 (3) |
— |
2006/98/CE |
1o gennaio 2007 |
— |
(1) Si applica soltanto alla Repubblica portoghese.
(2) In conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva.
(3) In conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva.
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 90/434/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, lettera a), primo trattino |
Articolo 2, lettera a), punto i) |
Articolo 2, lettera a), secondo trattino |
Articolo2, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, lettera a), terzo trattino |
Articolo 2, lettera a), punto iii) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera b bis) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera k) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 3, lettera c), primo comma, alinea e secondo comma |
Articolo 3, lettera c) |
Articolo 3, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino |
Allegato I, parte B |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articoli 5 e 6 |
Articoli 5 e 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, prima frase |
— |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
Articoli 8, 9 e 10 |
Articoli 8, 9 e 10 |
Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
Articolo 10 ter |
Articolo 12 |
Articolo 10 quater |
Articolo 13 |
Articolo 10 quinquies |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 13 |
Articolo 19 |
Allegato |
Allegato I, parte A |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |