ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.303.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2009
relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (3) stabilisce norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento nella Comunità. La direttiva non ha subito modifiche sostanziali dalla sua adozione. |
(2) |
L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali. |
(3) |
La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è disciplinata dalla normativa comunitaria dal 1974 ed è stata rafforzata in modo incisivo dalla direttiva 93/119/CE. Sono state tuttavia rilevate discrepanze notevoli fra Stati membri nell’attuazione della direttiva e per quanto riguarda il benessere degli animali sono state evidenziate preoccupazioni e differenze importanti che possono incidere sulla concorrenza fra operatori. |
(4) |
Il benessere animale è un valore condiviso nella Comunità sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo n. 33»). La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli. |
(5) |
La legislazione nazionale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento ha incidenze sulla concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale di cui all’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea. Occorre stabilire norme comuni al fine di garantire uno sviluppo razionale del mercato interno di tali prodotti. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. È opportuno aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all’abbandono progressivo dell’uso del biossido di carbonio per i suini e dei bagni d’acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono incluse nel presente regolamento in quanto dalla valutazione dell’impatto tali raccomandazioni risultano attualmente non economicamente valide nell’UE. Tuttavia, è importante proseguire questa discussione in futuro. A tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli di stordimento con bagni d’acqua. Altre raccomandazioni dovrebbero essere escluse dal presente regolamento in quanto riguardanti parametri tecnici che dovrebbero essere inclusi in misure di attuazione o orientamenti comunitari. Le raccomandazioni relative al pesce d’allevamento non sono incluse nel presente regolamento in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore. |
(7) |
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato nel 2007 il Codice sanitario per gli animali terrestri che comprende orientamenti sulla macellazione degli animali e l’abbattimento di animali nel quadro della lotta contro le malattie. Tali orientamenti internazionali contengono raccomandazioni sul maneggiamento, sull’immobilizzazione, sullo stordimento e sul dissanguamento degli animali nei macelli e sull’abbattimento di animali in caso di focolai di malattie contagiose. È opportuno che il presente regolamento tenga conto anche di tali norme internazionali. |
(8) |
In seguito all’adozione della direttiva 93/119/CE la normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti applicabile ai macelli è stata modificata profondamente dall’adozione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (5) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6). I citati regolamenti evidenziano la responsabilità degli operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza degli alimenti. I macelli sono inoltre soggetti a una procedura di riconoscimento preventiva in base alla quale la costruzione, la configurazione e le attrezzature vengono esaminate dall’autorità competente al fine di garantire la loro conformità alle norme tecniche applicabili in materia di sicurezza degli alimenti. I macelli, la loro costruzione, la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate dovrebbero prendere maggiormente in considerazione il benessere degli animali. |
(9) |
Anche i controlli ufficiali nella catena alimentare sono stati riorganizzati con l’adozione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8). |
(10) |
Le condizioni in cui gli animali d’allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati. Tali attività di abbattimento dovrebbero pertanto essere disciplinate dalla normativa comunitaria. Tuttavia, le specie tradizionalmente allevate, quali cavalli, asini, bovini, pecore, capre o suini, possono essere detenute anche per altri scopi, per esempio come animali da compagnia, per essere utilizzati in spettacoli o nel lavoro o in attività sportive. Qualora dall’abbattimento di un animale delle specie citate si ricavino prodotti alimentari o di altro tipo, è opportuno che tali operazioni rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento. L’abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento. |
(11) |
I pesci presentano differenze fisiologiche sostanziali rispetto agli animali terrestri e i pesci d’allevamento sono macellati e abbattuti in un contesto molto diverso, in particolare per quanto riguarda il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca sullo stordimento dei pesci è molto meno avanzata rispetto a quella su altre specie di animali d’allevamento. È opportuno stabilire norme distinte sulla protezione dei pesci durante l’abbattimento. Le disposizioni applicabili ai pesci dovrebbero pertanto limitarsi, per il momento, ai principi fondamentali. Ulteriori iniziative a livello comunitario dovrebbero essere adottate sulla base della valutazione scientifica del rischio effettuata dall’EFSA per quanto attiene alla macellazione e all’abbattimento dei pesci, tenendo conto anche delle implicazioni sociali, economiche e amministrative. |
(12) |
La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento. |
(13) |
Gli animali possono rappresentare talvolta un pericolo per l’uomo, essendo in grado di mettere a repentaglio la vita umana, provocare gravi lesioni o trasmettere malattie mortali. La prevenzione di tali rischi è di norma attuata per mezzo della contenzione degli animali, ma in determinate circostanze può anche essere necessario abbattere l’animale pericoloso al fine di porre termine a tali rischi. In simili circostanze, data la situazione di emergenza, la soppressione dell’animale non può sempre essere eseguita nelle migliori condizioni di benessere. È pertanto necessario prevedere per tali casi una deroga all’obbligo di stordimento o abbattimento immediato. |
(14) |
Le attività venatorie o di pesca ricreativa si svolgono in un contesto caratterizzato da condizioni di abbattimento degli animali molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento e la caccia è disciplinata da normative specifiche. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli abbattimenti che hanno luogo nel quadro delle attività venatorie o di pesca ricreativa. |
(15) |
Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l’altro, l’agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell’evento in questione. |
(16) |
Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti di origine animale e non siano determinate da finalità produttive, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l’abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi. |
(17) |
La macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato non è effettuata in proporzioni tali da incidere sulla competitività dei macelli commerciali. Analogamente, l’impegno necessario da parte delle autorità pubbliche per individuare e controllare tali operazioni non sarebbe proporzionato ai possibili problemi da risolvere. È quindi opportuno che tali operazioni siano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(18) |
La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(19) |
Esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti, i quali dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. I rettili e gli anfibi, tuttavia, non sono animali comunemente allevati nella Comunità e non sarebbe appropriato o proporzionato includerli nell’ambito di applicazione del regolamento. |
(20) |
Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l’animale viene abbattuto. Il rilevamento dell’incoscienza e dell’insensibilità in un animale è un’operazione complessa che richiede l’impiego di metodi scientifici riconosciuti. È opportuno tuttavia effettuare un controllo per mezzo di indicatori al fine di valutare l’efficacia della procedura in condizioni reali. |
(21) |
Il controllo dell’efficacia dello stordimento si basa principalmente sulla valutazione dello stato di coscienza e sensibilità dell’animale. La coscienza in un animale consiste essenzialmente nella capacità di percepire emozioni e di controllare i movimenti volontari. Nonostante alcune eccezioni, come nel caso dell’immobilizzazione per mezzo di dispositivi elettrici o la paralisi provocata con altri mezzi, si può presumere che un animale sia incosciente quando perde la sua naturale posizione eretta, non è in stato di veglia e non mostra segni di emozioni positive o negative quali paura o agitazione. La sensibilità di un animale è essenzialmente la sua capacità di percepire il dolore. In generale si può presumere che un animale sia insensibile quando non mostra riflessi o reazioni a stimoli quali suoni, odori, luce o contatto fisico. |
(22) |
Nuovi metodi di stordimento vengono regolarmente messi a punto e proposti sul mercato per rispondere alle nuove sfide dell’industria dell’allevamento e della carne. È dunque importante autorizzare la Commissione ad approvare nuovi metodi di stordimento, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. |
(23) |
Gli orientamenti comunitari costituiscono un utile strumento per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sui parametri da utilizzare al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario autorizzare la Commissione a elaborare tali orientamenti. |
(24) |
A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l’abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell’animale in modo indolore e riducendo al minimo l’ansia o la sofferenza dell’animale. Altri metodi di stordimento possono non procurare la morte e gli animali possono tornare coscienti o recuperare la sensibilità durante la successiva procedura dolorosa. Tali metodi dovrebbero pertanto essere integrati da altre tecniche che provochino la morte certa prima che gli animali si riprendano. È quindi essenziale specificare quali metodi di stordimento devono essere integrati da un metodo di abbattimento. |
(25) |
Le condizioni nelle quali avviene lo stordimento degli animali e il risultato di tale operazione variano in pratica in funzione di vari fattori. È opportuno effettuare dunque regolarmente una valutazione dei risultati dello stordimento. A tale scopo gli operatori devono costruire un campione rappresentativo per verificare l’efficacia delle pratiche di stordimento applicate, tenendo conto dell’omogeneità del gruppo di animali e di altri fattori determinanti quali i dispositivi utilizzati e il personale interessato. |
(26) |
Può essere dimostrato che alcuni metodi di stordimento sono sufficientemente affidabili e provocano irreversibilmente la morte degli animali se sono applicati determinati parametri specifici. In tali casi, sarebbe inutile e sproporzionato imporre controlli delle pratiche di stordimento. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe agli obblighi relativi ai controlli sulle pratiche di stordimento qualora esistano prove scientifiche sufficienti che un determinato metodo di stordimento provoca la morte irreversibile di tutti gli animali in determinate condizioni commerciali. |
(27) |
La gestione operativa giornaliera delle operazioni influisce notevolmente sul benessere degli animali e si possono ottenere risultati attendibili soltanto se gli operatori elaborano strumenti di controllo per valutarne gli effetti. È opportuno pertanto elaborare procedure operative standard fondate sul rischio per ogni fase del ciclo di produzione. Tali procedure dovrebbero comprendere obiettivi chiari, persone responsabili, modalità operative, criteri misurabili, nonché procedure di controllo e di rilevamento dei dati. I parametri fondamentali previsti per ciascun metodo di stordimento dovrebbero essere precisati in modo da garantire il corretto stordimento di tutti gli animali sottoposti a tale pratica. |
(28) |
Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni di trattamento degli animali. La competenza in materia di benessere degli animali comprende la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità. Comprende inoltre conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi di stordimento utilizzati. È opportuno pertanto che il personale che esegue determinate operazioni di macellazione e le persone che controllano l’abbattimento stagionale degli animali da pelliccia dispongano di un certificato di idoneità per l’espletamento delle rispettive funzioni. Esigere un certificato di idoneità per altro personale incaricato dell’abbattimento degli animali sarebbe tuttavia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. |
(29) |
Si può presumere che il personale con diversi anni di esperienza sia in possesso di un certo livello di esperienza. Riguardo a queste persone è opportuno fissare una disposizione transitoria in relazione all’obbligo del certificato di idoneità. |
(30) |
I dispositivi di stordimento sono progettati e messi a punto per svolgere un’azione efficace in un contesto specifico. Di conseguenza è opportuno che i fabbricanti forniscano istruzioni dettagliate agli utilizzatori riguardo alle condizioni di utilizzazione e manutenzione dei dispositivi per garantire il massimo livello di benessere agli animali. |
(31) |
Al fine di garantirne l’efficacia, i dispositivi di stordimento e di immobilizzazione dovrebbero essere oggetto di un’adeguata manutenzione. I dispositivi soggetti a un uso intensivo possono richiedere la sostituzione di alcune parti e persino i dispositivi utilizzati occasionalmente possono perdere efficacia a causa della corrosione o di altri fattori ambientali. Analogamente, alcuni dispositivi devono anche essere sottoposti a un’accurata calibrazione. È pertanto opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento applichino procedure per la manutenzione di detti dispositivi. |
(32) |
L’immobilizzazione degli animali è necessaria per la sicurezza degli operatori e la corretta applicazione delle tecniche di stordimento. Tuttavia, l’immobilizzazione può provocare ansia negli animali e dovrebbe pertanto essere applicata per il periodo più breve possibile. |
(33) |
Il fallimento delle procedure di stordimento può procurare sofferenza agli animali. Il presente regolamento deve pertanto prevedere la disponibilità di un dispositivo di stordimento di riserva per ridurre al minimo il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali. |
(34) |
L’entità della macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri destinati alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche varia da uno Stato membro all’altro a motivo delle norme nazionali che disciplinano tale attività a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. È tuttavia importante assicurare che talune prescrizioni minime in materia di benessere degli animali si applichino anche a tali attività. |
(35) |
Per quanto riguarda la macellazione di determinate categorie di animali diversi dai volatili da cortile, dai conigli e dalle lepri per consumo domestico privato, esistono già talune prescrizioni comunitarie minime, quali lo stordimento preliminare, nonché norme nazionali. È pertanto opportuno assicurare che il presente regolamento fissi parimenti norme minime relative al benessere degli animali. |
(36) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale nella Comunità. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal presente regolamento. |
(37) |
La Comunità cerca di promuovere l’adozione di norme elevate in materia di benessere del patrimonio zootecnico a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda il commercio. Essa sostiene le norme e raccomandazioni specifiche in materia di benessere degli animali elaborate dall’UIE, ivi comprese quelle relative alla macellazione degli animali. Tali norme e raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione quando è opportuno stabilire un’equivalenza con le prescrizioni comunitarie ai sensi del presente regolamento a fini di importazione. |
(38) |
Le guide di buone pratiche elaborate da organizzazioni di operatori costituiscono strumenti preziosi di ausilio per gli operatori ai fini dell’osservanza di determinate prescrizioni del presente regolamento, come ad esempio lo sviluppo e l’attuazione di procedure operative standard. |
(39) |
I macelli e i dispositivi utilizzati sono progettati per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato progettato, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. |
(40) |
Le unità mobili di macellazione riducono la necessità di trasportare gli animali su lunghe distanze e possono quindi contribuire alla salvaguardia del benessere degli animali. Vi sono tuttavia differenze fra i vincoli tecnici relativi alle unità mobili di macellazione e quelli delle unità fisse ed è possibile che sia necessario adeguare le norme tecniche di conseguenza. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la possibilità di concedere deroghe al fine di esonerare le unità mobili di macellazione dalle prescrizioni relative a configurazione, costruzione e attrezzature. In attesa dell’adozione di tali deroghe, è opportuno consentire agli Stati membri di definire o mantenere norme nazionali in materia di unità mobili di macellazione. |
(41) |
In ambito scientifico e tecnico vengono compiuti regolarmente progressi che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante autorizzare la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. |
(42) |
Per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sulla costruzione, sulla configurazione e sulle attrezzature dei macelli, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori, sono utili orientamenti comunitari. È quindi necessario autorizzare la Commissione ad adottare tali orientamenti. |
(43) |
La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio, il processo di dissanguamento rallenti, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze. I bovini, gli ovini e i caprini costituiscono le specie più frequentemente macellate con questa procedura. Pertanto, i ruminanti macellati senza stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente. |
(44) |
In ambito scientifico e tecnico vengono compiuti regolarmente progressi riguardo al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante autorizzare la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali prima della macellazione, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. |
(45) |
Gli orientamenti comunitari sono utili per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sul maneggiamento e sull’immobilizzazione degli animali prima della macellazione, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario che la Comunità autorizzi la Commissione ad adottare tali orientamenti. |
(46) |
L’esperienza acquisita in alcuni Stati membri ha mostrato che la designazione di una persona con qualifiche specifiche come responsabile della tutela del benessere animale con il compito di coordinare e seguire l’applicazione delle procedure operative in materia di benessere degli animali nei macelli ha avuto effetti positivi sotto il profilo del benessere degli animali. È pertanto opportuno che questo provvedimento sia adottato in tutta la Comunità. Il responsabile della tutela del benessere animale dovrebbe essere dotato di autorità e competenze tecniche sufficienti per fornire le istruzioni pertinenti al personale della linea di macellazione. |
(47) |
I macelli di piccole dimensioni che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale non richiedono un sistema complesso di gestione al fine di attuare i principi generali del presente regolamento. In tal caso l’obbligo di disporre di un responsabile della tutela del benessere animale risulterebbe dunque sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e il presente regolamento dovrebbe consentire di conseguenza una deroga a tale disposizione per i macelli di questo tipo. |
(48) |
Lo spopolamento spesso implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l’ambiente o il benessere animale. Mentre è importante che siano rispettate le norme relative al benessere degli animali in ogni fase del processo di spopolamento, può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto di tali norme comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia, esponendo di conseguenza un numero maggiore di animali al rischio di contagio e di morte. |
(49) |
Le autorità competenti dovrebbero essere conseguentemente autorizzate a derogare, caso per caso, a talune disposizioni del presente regolamento, qualora la situazione zoosanitaria richieda l’abbattimento di emergenza di animali e/o qualora non vi siano alternative adeguate ad assicurare loro un benessere ottimale. Tali deroghe non dovrebbero tuttavia sostituirsi a una pianificazione adeguata. A questo proposito occorre aumentare il livello di pianificazione e il benessere degli animali andrebbe debitamente integrato nei piani di emergenza per le malattie contagiose. |
(50) |
Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9) sono notificate attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS). Per il momento l’ADNS non prevede informazioni specifiche sul benessere degli animali, ma potrebbe essere modificato in tal senso in futuro. Pertanto, dovrebbe essere introdotta una deroga all’obbligo di relazione sul benessere degli animali in caso di spopolamento al fine di prevedere un ulteriore sviluppo dell’ADNS. |
(51) |
I moderni dispositivi di stordimento e di immobilizzazione sono sempre più complessi e sofisticati e richiedono esperienza e approfondimento specifici. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che l’autorità competente disponga di un sufficiente sostegno scientifico al quale gli agenti possano fare riferimento per la necessaria valutazione dei dispositivi e dei metodi di stordimento. |
(52) |
L’efficacia di ciascun metodo di stordimento si basa sul controllo di parametri fondamentali e su una valutazione regolare. È di conseguenza importante elaborare guide di buone pratiche relative alle procedure operative e di controllo da utilizzare durante l’abbattimento degli animali al fine di fornire agli operatori istruzioni adeguate in materia di benessere animale. La valutazione di tali orientamenti richiede conoscenza scientifica, esperienza pratica e compromesso tra i soggetti interessati. Un centro o una rete di riferimento in ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto espletare questa funzione in collaborazione con le parti interessate pertinenti. |
(53) |
Il rilascio di certificati di idoneità dovrebbe avvenire secondo modalità uniformi. Gli organismi o gli enti incaricati del rilascio dei certificati di idoneità dovrebbero pertanto essere accreditati secondo norme omogenee che dovrebbero essere valutate scientificamente. Pertanto, il sostegno scientifico fornito dagli enti a norma dell’articolo 20 dovrebbe comprendere, ove necessario, un parere sulla capacità e l’adeguatezza degli organismi o degli enti incaricati del rilascio dei certificati di idoneità. |
(54) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede determinati interventi da parte dell’autorità competente in caso di violazioni in riferimento in particolare alle norme relative al benessere. Di conseguenza è opportuno soltanto stabilire le azioni supplementari specifiche del presente regolamento. |
(55) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che l’EFSA favorisca il collegamento in rete degli organismi attivi nei settori di competenza dell’Autorità per agevolare la cooperazione scientifica, lo scambio di informazioni, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni, così come lo scambio di competenze specifiche e delle migliori pratiche nel settore della normativa sugli alimenti. |
(56) |
Il rilascio di certificati di idoneità e l’erogazione di corsi di formazione dovrebbero avvenire secondo modalità uniformi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire gli obblighi spettanti agli Stati membri in questo settore e le modalità di rilascio, sospensione o revoca dei certificati di idoneità. |
(57) |
I cittadini europei si aspettano che durante la macellazione siano rispettate norme minime in materia di benessere degli animali. Per certi aspetti l’atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in alcuni Stati membri vi è una domanda affinché siano mantenute o adottate norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello comunitario. Nell’interesse degli animali e purché ciò non incida sul funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire una certa flessibilità agli Stati membri affinché mantengano o, in alcuni settori specifici, adottino disposizioni nazionali più ampie. È importante assicurare che gli Stati membri non usino tali disposizioni nazionali in modo da pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno. |
(58) |
In alcuni settori rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, il Consiglio ha bisogno di ulteriori informazioni scientifiche, sociali ed economiche prima di stabilire norme dettagliate, in particolare nel caso dei pesci d’allevamento e dei sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento. È quindi necessario che per tali settori la Commissione fornisca al Consiglio le suddette informazioni prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento. |
(59) |
La configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli richiedono una programmazione e investimenti a lungo termine. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento un adeguato periodo transitorio che tenga conto del tempo necessario per consentire all’industria di adeguarsi alle prescrizioni applicabili in virtù del presente regolamento. Durante tale periodo si dovrebbe continuare ad applicare le prescrizioni della direttiva 93/119/CE relative alla configurazione, alla costruzione e all’attrezzatura dei macelli. |
(60) |
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(61) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un’impostazione armonizzata per quanto concerne le norme relative al benessere degli animali durante l’abbattimento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità sancito da tale articolo, è necessario e appropriato per il conseguimento del suddetto obiettivo disciplinare specificamente l’abbattimento degli animali per la produzioni di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché le operazioni correlate. Il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. |
(62) |
È opportuno che le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.
Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. Il capo II salvo l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, il capo III e il capo IV salvo l’articolo 19 non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l’osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) |
qualora gli animali siano abbattuti:
|
b) |
ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;
b) «operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell’abbattimento;
c) «animale»: qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;
d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
e) «stabulazione»: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;
f) «stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
g) «macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
h) «eventi culturali o sportivi»: eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa;
i) «procedure operative standard»: un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un’uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica;
j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana;
k) «macello»: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;
l) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un’impresa che effettui l’abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal presente regolamento;
m) «animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;
n) «spopolamento»: il processo di abbattimento degli animali per ragioni di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ragioni ambientali svolto sotto il controllo dell’autorità competente;
o) «volatili da cortile»: volatili d’allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;
p) «immobilizzazione»: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci;
q) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;
r) «enervazione»: lacerazione del tessuto nervoso centrale e del midollo spinale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.
CAPO II
PRESCRIZIONI GENERALI
Articolo 3
Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate
1. Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:
a) |
ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; |
b) |
siano protetti da ferite; |
c) |
siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; |
d) |
non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali; |
e) |
non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; |
f) |
non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. |
3. Le strutture utilizzate per l’abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l’impianto nel corso dell’anno.
Articolo 4
Metodi di stordimento
1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.
I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.
2. L’allegato I può essere modificato sulla scorta di un parere dell’EFSA e secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici.
Qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore.
3. Orientamenti comunitari riguardanti i metodi di cui all’allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
Articolo 5
Controlli sui metodi di stordimento
1. Gli operatori assicurano che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.
Tali controlli sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali e la loro frequenza è stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere sull’efficacia del processo di stordimento.
Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile dello stordimento prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle procedure operative standard elaborate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Qualora, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.
4. Se del caso, per tener conto dell’alto livello di affidabilità di determinati metodi di stordimento e sulla base di un parere dell’EFSA, possono essere adottate deroghe alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 6
Procedure operative standard
1. Gli operatori pianificano in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.
2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1.
Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard:
a) |
tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante; |
b) |
in base ai dati scientifici disponibili, definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I, che garantiscono l’efficace stordimento degli animali; |
c) |
precisano le misure da prendere quando i controlli di cui all’articolo 5 indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, che l’animale presenta ancora segni di vita. |
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.
4. Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell’autorità competente.
Articolo 7
Livello di competenze e certificato di idoneità
1. L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento:
a) |
il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione; |
b) |
l’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento; |
c) |
lo stordimento degli animali; |
d) |
la valutazione dell’efficacia dello stordimento; |
e) |
la sospensione o il sollevamento di animali vivi; |
f) |
il dissanguamento degli animali vivi; |
g) |
la macellazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4; |
3. Fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’abbattimento degli animali da pelliccia è effettuato in presenza e sotto la supervisione diretta di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all’articolo 21 rilasciato per tutte le operazioni svolte sotto la sua supervisione. Gli operatori del settore degli animali da pelliccia notificano preventivamente all’autorità competente quando sono abbattuti gli animali.
Articolo 8
Istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l’immobilizzazione o lo stordimento sono venduti soltanto se corredati di adeguate istruzioni relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. I fabbricanti mettono tali istruzioni anche a disposizione del pubblico attraverso Internet.
Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:
a) |
le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato l’uso del dispositivo; |
b) |
i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I; |
c) |
per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell’efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento; |
d) |
le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento. |
Articolo 9
Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
1. Gli operatori provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.
Gli operatori tengono un registro di manutenzione. Essi conservano i registri per almeno un anno e li mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
2. Gli operatori provvedono affinché durante le operazioni di stordimento un adeguato dispositivo di riserva sia immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Il metodo di riserva può essere diverso da quello utilizzato per primo.
3. Gli operatori provvedono affinché gli animali siano collocati in dispositivi di immobilizzazione, tra cui quelli di immobilizzazione della testa, soltanto quando la persona preposta allo stordimento o al dissanguamento è pronta a stordirli o a dissanguarli quanto più rapidamente possibile.
Articolo 10
Consumo domestico privato
Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Tuttavia, anche le prescrizioni stabilite all’articolo 15, paragrafo 3, e ai punti da 1.8 a 1.11 bis, 3.1 e, nella misura in cui esso concerne il semplice stordimento, al punto 3.2 dell’allegato III si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, suini, ovini e caprini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Articolo 11
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri
1. Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri effettuata nell’azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell’azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Le prescrizioni stabilite ai capi II e III del presente regolamento si applicano alla macellazione di siffatti animali quando il loro numero supera il numero massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 12
Importazioni da paesi terzi
Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento si applicano ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004.
Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi è corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del presente regolamento.
Articolo 13
Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche
1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo e la diffusione di guide di buone pratiche per agevolare l’attuazione del presente regolamento.
2. Una volta elaborate, tali guide di buone pratiche sono sviluppate e diffuse alle organizzazioni di operatori:
a) |
in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, le autorità competenti ed altre parti interessate; |
b) |
tenendo conto dei pareri scientifici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c). |
3. L’autorità competente valuta le guide di buone pratiche per garantire che siano state sviluppate conformemente al paragrafo 2 e che siano conformi agli orientamenti comunitari esistenti.
4. Qualora le organizzazioni di operatori non presentino guide di buone pratiche, l’autorità competente può elaborarne e pubblicarne di proprie.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le guide di buone pratiche convalidate dall’autorità competente. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali guide e lo mette a disposizione degli Stati membri.
CAPO III
ALTRE PRESCRIZIONI APPLICABILI AI MACELLI
Articolo 14
Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli
1. Gli operatori provvedono affinché la configurazione e la costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura siano conformi alle disposizioni dell’allegato II.
2. Ai fini del presente regolamento gli operatori sottopongono, su richiesta, all’autorità competente di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per ciascun macello almeno i seguenti dati:
a) |
il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; |
b) |
le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili; |
c) |
la capacità massima per ciascuna area di stabulazione. |
L’autorità competente valuta l’informazione trasmessa dall’operatore conformemente al primo comma al momento dell’approvazione del macello.
3. In conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, possono essere adottate:
a) |
deroghe alle disposizioni di cui all’allegato II in relazione alle unità mobili di macellazione; |
b) |
le modifiche necessarie per adeguare l’allegato II in modo da tenere conto del progresso scientifico e tecnico. |
In attesa dell’adozione delle deroghe di cui alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono stabilire o mantenere le norme nazionali in materia di unità mobili di macellazione.
4. Orientamenti comunitari per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato II possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 15
Maneggiamento e operazioni di immobilizzazione nei macelli
1. Gli operatori garantiscono la conformità alle norme operative relative ai macelli di cui all’allegato III.
2. Gli operatori garantiscono che tutti gli animali che sono abbattuti conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente.
Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale e siano adattabili alle dimensioni dell’animale.
3. Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
a) |
sospendere o sollevare gli animali coscienti; |
b) |
stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale; |
c) |
recidere il midollo spinale, per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga; |
d) |
utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello. |
Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.
4. L’allegato III può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici, incluso un parere dell’EFSA.
5. Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni di cui all’allegato III possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 16
Procedure di controllo nei macelli
1. Ai fini dell’articolo 5, gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo nei macelli.
2. Le procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrivono il modo in cui si devono svolgere i controlli di cui all’articolo 5 e includono almeno i seguenti elementi:
a) |
il nome della persona responsabile della procedura di controllo; |
b) |
gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali; gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4; |
c) |
i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori di cui alla lettera b) siano soddisfacenti; |
d) |
le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli; |
e) |
il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli; |
f) |
le procedure opportune al fine di garantire che nell’eventualità di mancato rispetto dei criteri di cui alla lettera c) vi sia una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all’origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni. |
3. Gli operatori istituiscono una specifica procedura di controllo per ciascuna linea di macellazione.
4. La frequenza dei controlli tiene conto dei principali fattori di rischio, quali le modifiche riguardanti i tipi o le dimensioni di animali macellati o l’organizzazione lavorativa del personale, ed è determinata in modo da garantire risultati altamente affidabili.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.
6. Gli orientamenti comunitari riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 17
Responsabile della tutela del benessere animale
1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di aiutarli a garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il responsabile della tutela del benessere animale dipende direttamente dall’operatore e rende conto direttamente all’operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. Egli può esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
3. Le competenze del responsabile della tutela del benessere animale sono specificate nelle procedure operative standard del macello e sono debitamente portate all’attenzione del personale interessato.
4. Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un certificato di idoneità di cui all’articolo 21, rilasciato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile.
5. Il responsabile della tutela del benessere animale tiene un registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale nel macello in cui assolve le sue funzioni. Il registro è conservato per almeno un anno ed è messo a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150 000 volatili o conigli.
Ai fini del primo comma si intende per «unità di bestiame» un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi.
Nell’applicare le disposizioni del primo comma, gli Stati membri adottano i seguenti tassi di conversione:
a) |
bovini adulti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (11) ed equini: 1 unità di bestiame adulto; |
b) |
altri bovini: 0,50 unità di bestiame adulto; |
c) |
suini di peso vivo superiore a 100 kg: 0,20 unità di bestiame adulto; |
d) |
altri suini: 0,15 unità di bestiame adulto; |
e) |
ovini e caprini: 0,10 unità di bestiame adulto; |
f) |
agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg: 0,05 unità di bestiame adulto. |
CAPO IV
SPOPOLAMENTO E ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
Articolo 18
Spopolamento
1. Prima dell’inizio dell’operazione l’autorità competente responsabile di un’operazione di spopolamento elabora un piano d’azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
In particolare, i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.
2. L’autorità competente:
a) |
garantisce che tali operazioni siano eseguite in conformità del piano d’azione di cui al paragrafo 1; |
b) |
intraprende ogni azione adeguata per la tutela del benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili. |
3. Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali, l’autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno l’autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate nell’anno precedente e la rende accessibile al pubblico attraverso Internet.
Per ciascuna operazione di spopolamento la relazione contiene in particolare:
a) |
i motivi dello spopolamento; |
b) |
il numero e le specie di animali abbattuti; |
c) |
i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati; |
d) |
una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati; |
e) |
qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3. |
5. Orientamenti comunitari per l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione per lo spopolamento possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
6. Se del caso, per tener conto delle informazioni raccolte dal sistema dall’ADNS, può essere adottata una deroga all’obbligo di relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 19
Abbattimento di emergenza
Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.
CAPO V
AUTORITÀ COMPETENTE
Articolo 20
Sostegno scientifico
1. Ciascuno Stato membro assicura che un sufficiente sostegno scientifico indipendente sia a disposizione per assistere le autorità competenti, su loro richiesta, fornendo:
a) |
assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento; |
b) |
pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull’uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento; |
c) |
pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del presente regolamento; |
d) |
raccomandazioni ai fini del presente regolamento, in particolare relativamente alle ispezioni e audit; |
e) |
pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2. |
2. Il sostegno scientifico può essere fornito tramite una rete a condizione che siano svolti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.
A tal fine ciascuno Stato membro individua un unico punto di contatto e lo mette a disposizione del pubblico, attraverso Internet. Tale punto di contatto è responsabile per la condivisione, con i suoi omologhi e la Commissione, delle informazioni tecniche e scientifiche e delle migliori pratiche in relazione all’attuazione del presente regolamento.
Articolo 21
Certificato di idoneità
1. Ai fini dell’articolo 7 gli Stati membri designano l’autorità competente responsabile:
a) |
di assicurare la messa a disposizione di corsi di formazione destinati al personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate; |
b) |
del rilascio di certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d’esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e agli argomenti di cui all’allegato IV; |
c) |
dell’approvazione dei programmi di formazione dei corsi di cui alla lettera a) e del contenuto e delle modalità dell’esame di cui alla lettera b). |
2. L’autorità competente può delegare l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità ad un’entità o organismo distinto che:
a) |
disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo; |
b) |
sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità. |
L’autorità competente può altresì delegare l’organizzazione dei corsi di formazione ad un’entità o organismo distinto che disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo.
I dati relativi alle entità e organismi a cui sono stati delegati tali compiti sono messi a disposizione del pubblico dall’autorità competente attraverso Internet.
3. I certificati di idoneità riportano le categorie di animali, il tipo di dispositivi e le operazioni elencati all’articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.
4. Gli Stati membri riconoscono i certificati di idoneità rilasciati da un altro Stato membro.
5. L’autorità competente può rilasciare certificati temporanei di idoneità a condizione che:
a) |
il richiedente sia iscritto a uno dei corsi di formazione di cui al paragrafo 1, lettera a); |
b) |
il richiedente debba prestare la sua opera in presenza e sotto la supervisione diretta di un’altra persona titolare di un certificato d’idoneità rilasciato per la specifica attività da effettuare; |
c) |
la validità del certificato temporaneo non superi tre mesi; e |
d) |
il richiedente presenti una dichiarazione scritta secondo cui non gli è stato rilasciato in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa portata o dimostri all’autorità competente di non aver potuto sostenere l’esame finale. |
6. Fatta salva una decisione di un’autorità giudiziaria o di una autorità competente che proibisca il maneggiamento degli animali i certificati di idoneità, incluso un certificato temporaneo di idoneità, sono rilasciati soltanto se il richiedente fornisce una dichiarazione scritta secondo cui non ha commesso infrazioni gravi alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda.
7. Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri scopi come equivalenti a certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L’autorità competente mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato, attraverso Internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato d’idoneità.
8. Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
CAPO VI
VIOLAZIONI, SANZIONI E COMPETENZE DI ESECUZIONE
Articolo 22
Violazioni
1. Ai fini dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 l’autorità competente può in particolare:
a) |
richiedere agli operatori di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione; |
b) |
richiedere agli operatori di aumentare la frequenza dei controlli di cui all’articolo 5 e di modificare le procedure di controllo di cui all’articolo 16; |
c) |
sospendere o ritirare i certificati di idoneità rilasciati ai sensi del presente regolamento a una persona che non dimostri più un’idoneità, una conoscenza o una consapevolezza delle sue funzioni sufficienti per svolgere le operazioni per le quali il certificato è stato rilasciato; |
d) |
sospendere o revocare la delega di potere di cui all’articolo 21, paragrafo 2; |
e) |
richiedere la modifica delle istruzioni di cui all’articolo 8 nel rispetto dei pareri scientifici forniti a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b). |
2. Qualora un’autorità competente sospenda e o ritiri un certificato d’idoneità, essa ne informa l’autorità competente al rilascio.
Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2013, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
Articolo 24
Modalità di attuazione
Le modalità particolari di attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Disposizioni nazionali più rigorose
1. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori:
a) |
l’abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate; |
b) |
la macellazione di selvaggina d’allevamento di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, incluse le renne, e le operazioni correlate; |
c) |
la macellazione di animali conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
3. Qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda i metodi di stordimento di cui all’allegato I, esso notifica alla Commissione le misure previste. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
Entro un mese dalla notifica la Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e, in base ad un parere EFSA e conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, approva o respinge le misure nazionali in questione.
Ove lo ritenga opportuno, la Commissione, in base alle misure nazionali approvate, può proporre modifiche dell’allegato I in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2.
4. Uno Stato membro non proibisce o ostacola la messa in circolazione all’interno del suo territorio di prodotti di origine animale derivati da animali che sono stati abbattuti in un altro Stato membro adducendo a motivo che gli animali interessati non sono stati abbattuti in conformità delle sue disposizioni nazionali miranti ad una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento.
Articolo 27
Relazione
1. Entro l’8 dicembre 2014, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali e l’impatto socioeconomico ed ambientale. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento includendovi disposizioni specifiche riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento.
In attesa dell’adozione di queste misure, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali riguardanti la protezione dei pesci durante la macellazione o l’abbattimento e ne informano la Commissione.
2. Entro l’8 dicembre 2012, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. Questa relazione si basa sui risultati di uno studio scientifico di comparazione di questi sistemi con i sistemi che mantengono i bovini in posizione eretta e tiene conto degli aspetti legati al benessere degli animali nonché delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l’accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.
3. Entro l’8 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli di stordimento dei volatili con bagni d’acqua, tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali, nonché l’impatto socioeconomico ed ambientale.
Articolo 28
Abrogazione
1. La direttiva 93/119/CE è abrogata.
Tuttavia, ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della direttiva 93/119/CE:
a) |
allegato A:
|
b) |
allegato C, parte II, paragrafo 3.A.2, allegato C, parte II, paragrafo 3.B.1, primo comma, e allegato C, parte II, paragrafi 3.B.2, 3.B.4, 4.2 e 4.3. |
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 29
Disposizioni transitorie
1. Fino all’8 dicembre 2019, l’articolo 14, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura disciplinata dalle disposizioni dell’allegato II che non siano entrati in funzione prima del 1o gennaio 2013.
2. Fino all’8 dicembre 2015, gli Stati membri possono rilasciare mediante procedura semplificata i certificati di idoneità di cui all’articolo 21 a persone che dimostrino di aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tre anni.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
M. OLOFSSON
(1) Parere del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.
(4) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(7) GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(8) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(9) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE
(di cui all’articolo 4)
CAPO I
Metodi
Tabella 1 — Metodi meccanici
N. |
Denominazione |
Descrizione |
Condizioni d’uso |
Parametri fondamentali |
Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato |
1 |
Dispositivo a proiettile captivo penetrante |
Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall’impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo Semplice stordimento |
Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, lunghezza d’uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell’animale e della specie Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) |
Non applicabile |
2 |
Dispositivo a proiettile captivo non penetrante |
Danni gravi al cervello provocati dall’impatto di un proiettile captivo senza penetrazione Semplice stordimento |
Ruminanti, volatili da cortile, conigli e lepri Macellazione soltanto per i ruminanti Macellazione, spopolamento e altre situazioni per volatili da cortile, conigli e lepri |
Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, diametro e forma del proiettile in funzione delle dimensioni dell’animale e della specie Forza della cartuccia utilizzata Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) |
Punto 1 |
3 |
Arma a proiettile libero |
Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall’impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili |
Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Posizione dello sparo Potenza e calibro della cartuccia. Tipo di proiettile |
Non applicabile |
4 |
Macerazione |
Schiacciamento istantaneo dell’intero animale |
Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate. Tutte le situazioni diverse dalla macellazione |
Dimensione massima della partita da introdurre. Distanza tra le lame e velocità di rotazione Misure per impedire il sovraccarico |
Punto 2 |
5 |
Dislocazione cervicale |
Distensione e torsione manuale o meccanica del collo che provocano un’ischemia cerebrale |
Volatili da cortile fino a cinque kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Non applicabile |
Punto 3 |
6 |
Colpo da percussione alla testa |
Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello |
Suinetti, agnelli, capretti, conigli, lepri, animali da pelliccia e volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Forza e localizzazione del colpo |
Punto 3 |
Tabella 2 — Metodi elettrici
N. |
Denominazione |
Descrizione |
Condizioni d’uso |
Parametri fondamentali |
Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato |
1 |
Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa |
Esposizione del cervello a una corrente che genera un’attività epilettiforme generalizzata sull’elettroencefalogramma (EEG) Semplice stordimento |
Tutte le specie. Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi |
Punto 4 |
2 |
Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo |
Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un’attività epilettiforme generalizzata sull’EEG e la fibrillazione o l’arresto cardiaco Semplice stordimento in caso di macellazione |
Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti |
Punto 5 |
3 |
Bagni d’acqua |
Esposizione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un’attività epilettiforme generalizzata sull’EEG ed eventualmente la fibrillazione o l’arresto cardiaco tramite immersione. Semplice stordimento eccetto quando la frequenza è uguale a o minore di 50 Hz |
Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Frequenza della calibratura del dispositivo Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione Ottimizzazione del flusso di corrente Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d’acqua Tempo minimo di esposizione per ciascun animale Immersione dei volatili fino alla base delle ali Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) per una frequenza superiore a 50 Hz |
Punto 6 |
Tabella 3 — Metodi di esposizione a gas
N. |
Denominazione |
Descrizione |
Condizioni d’uso |
Parametri fondamentali |
Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato |
1 |
Biossido di carbonio ad alta concentrazione |
Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 40 % di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini |
Suini, mustelidi, cincillà, volatili da cortile eccetto anatre e oche Macellazione soltanto per i suini Situazioni diverse dalla macellazione per i volatili da cortile, mustelidi, cincillà, suini |
Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell’esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas |
Punto 7 Punto 8 |
2 |
Biossido di carbonio in due fasi |
Esposizione successiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio, seguita, quando gli animali hanno perso conoscenza, da una più elevata concentrazione di biossido di carbonio |
Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell’esposizione Qualità del gas Temperatura del gas |
Non applicabile |
3 |
Biossido di carbonio associato a gas inerti |
Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio associato a gas inerti fino all’anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Il semplice stordimento per i suini se la durata dell’esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 7 minuti Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata complessiva dell’esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 3 minuti |
Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell’esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas Concentrazione di ossigeno |
Punto 8 |
4 |
Gas inerti |
Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto fino all’anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata dell’esposizione all’anossia è inferiore a 3 minuti |
Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni |
Concentrazione di ossigeno Durata dell’esposizione Qualità del gas Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Temperatura del gas |
Punto 8 |
5 |
Monossido di carbonio (in forma pura) |
Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio |
Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione |
Qualità del gas Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell’esposizione Temperatura del gas |
Punti da 9.1, 9.2 e 9.3 |
6 |
Monossido di carbonio associato ad altri gas |
Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell’1 % di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici |
Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione |
Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell’esposizione Temperatura del gas Filtrazione del gas prodotto dal motore |
Punto 9 |
Tabella 4 — Altri metodi
N. |
Denominazione |
Descrizione |
Condizioni d’uso |
Parametri fondamentali |
Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato |
1 |
Iniezione letale |
Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall’iniezione somministrata da un medico veterinario |
Tutte le specie Situazioni diverse dalla macellazione |
Tipo di iniezione Uso di farmaci approvati |
Non applicabile |
CAPO II
Prescrizioni specifiche relative ad alcuni metodi
1. Dispositivo a proiettile captivo non penetrante
Nell’utilizzazione di questo metodo gli operatori hanno cura di evitare la frattura del cranio.
Questo metodo è utilizzato unicamente per i ruminanti di peso vivo inferiore a 10 kg.
2. Macerazione
Questo metodo deve procurare la macerazione e la morte istantanea degli animali. Il dispositivo deve essere munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna. La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano istantaneamente uccisi.
3. Dislocazione cervicale e percussione alla testa
Questi metodi non devono essere usati come metodi di routine ma soltanto dove non ci sono a disposizione altri metodi per lo stordimento.
Questi metodi non devono essere usati nei macelli eccetto che come metodo di riserva per lo stordimento.
Nessuno può uccidere tramite dislocazione cervicale manuale o percussione alla testa più di settanta animali al giorno.
La dislocazione cervicale manuale non deve essere usata su animali di peso vivo superiore a 3 kg.
4. Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa
4.1. |
Quando viene impiegata l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa, gli elettrodi vanno posti intorno al cervello dell’animale e devono essere adeguati alla sua dimensione. |
4.2. |
L’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa è effettuata in conformità dei livelli minimi di corrente elettrica di cui alla tabella 1. Tabella 1 — Livelli minimi di corrente elettrica per l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa
|
5. Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo
5.1. Animali delle specie ovina, caprina e suina
Il livello minimo di corrente per l’elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo è di 1 ampere per gli ovini e i caprini e di 1,30 ampere per i suini.
5.2. Volpi
Gli elettrodi vanno applicati in bocca e nel retto e deve essere applicata una corrente di intensità minima pari a 0,3 ampere e con una tensione minima di 110 volt per almeno 3 secondi.
5.3. Cincillà
Gli elettrodi vanno applicati all’orecchio e alla coda e va applicata una corrente di intensità minima pari a 0,57 ampere per almeno 60 secondi.
6. Bagni d’acqua per lo stordimento elettrico dei volatili da cortile
6.1. |
Gli animali non devono essere sospesi ai ganci se le loro dimensioni sono troppo piccole per il dispositivo con bagni d’acqua o se la sospensione può procurare dolore o accentuarlo (nel caso per esempio di animali visibilmente feriti). In tal caso deve essere utilizzato un metodo alternativo di abbattimento. |
6.2. |
I ganci di sospensione devono essere umidificati prima che i volatili siano sospesi e siano esposti alla corrente. I volatili vanno appesi per entrambe le zampe. |
6.3. |
Per gli animali di cui alla tabella 2 lo stordimento per mezzo di bagni d’acqua è effettuato applicando una corrente dell’intensità minima indicata nella stessa e gli animali devono essere esposti alla corrente per almeno quattro secondi. Tabella 2 — Requisiti elettrici per dispositivi di stordimento con bagni d’acqua (valori medi per animale)
|
7. Biossido di carbonio ad alta concentrazione
Nel caso di suini, mustelidi e cincillà deve essere usata la concentrazione minima dell’80 % di biossido di carbonio.
8. Biossido di carbonio, uso di gas inerti o di una combinazione di tali miscele di gas
In nessun caso il gas viene introdotto nella cella o nel locale in cui si deve procedere allo stordimento e all’abbattimento degli animali in modo da procurare ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità.
9. Monossido di carbonio (in forma pura o associato ad altri gas)
9.1. |
Gli animali devono essere mantenuti sotto sorveglianza in ogni momento. |
9.2. |
Essi vengono introdotti uno alla volta e prima che sia introdotto l’animale successivo occorre assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto. |
9.3. |
Gli animali devono restare nella cella fino alla morte. |
9.4. |
Il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo dell’abbattimento degli animali può essere utilizzato purché la persona responsabile dell’abbattimento abbia verificato in precedenza che il gas utilizzato:
Il motore deve essere provato ogni anno prima dell’abbattimento degli animali. |
9.5. |
Gli animali sono introdotti nella cella soltanto quando la concentrazione minima di monossido di carbonio è stata raggiunta. |
ALLEGATO II
CONFIGURAZIONE, COSTRUZIONE E ATTREZZATURE DEI MACELLI
(di cui all’articolo 14)
1. Tutte le strutture per la stabulazione
1.1. |
La progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione devono garantire costantemente il benessere degli animali, tenendo conto delle variazioni meteorologiche previste. |
1.2. |
In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di allarme e di emergenza per far fronte a eventuali guasti. |
1.3. |
La progettazione e la costruzione delle strutture per la stabulazione devono minimizzare il rischio che gli animali possano ferirsi e il verificarsi di rumori improvvisi. |
1.4. |
La progettazione e la costruzione delle strutture per la stabulazione devono facilitare l’ispezione degli animali. Deve essere prevista un’adeguata illuminazione fissa o portatile per permettere l’ispezione degli animali in qualunque momento. |
2. Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori
2.1. |
I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire:
|
2.2. |
Le rampe e le passerelle sono munite di protezioni laterali per assicurare che gli animali non cadano. |
2.3. |
Il sistema di abbeveraggio nei recinti è progettato, costruito e conservato in modo da consentire in ogni momento all’animale di accedere ad acqua pulita senza ferirsi o essere limitato nei movimenti. |
2.4. |
Quando viene usato un recinto di attesa, questo è costruito con base piana e chiuso da pareti, tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento e progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati. |
2.5. |
Il pavimento è costruito e conservato in modo da ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe. |
2.6. |
Quando i macelli hanno aree di stabulazione aperta non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un’adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche avverse. In assenza di tale protezione queste aree di stabulazione non sono usate in condizioni meteorologiche avverse. In assenza di una fonte naturale di acqua sono previsti abbeveratoi. |
3. Dispositivi e strutture di immobilizzazione
3.1. |
I dispositivi e le strutture di immobilizzazione sono progettati, costruiti e conservati per:
|
3.2. |
Per gli animali della specie bovina, le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo pneumatico a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale. |
4. Dispositivi elettrici di stordimento (eccetto i dispositivi di stordimento con bagni d’acqua)
4.1. |
I dispositivi elettrici di stordimento sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito. Il dispositivo è posizionato in maniera da essere chiaramente visibile per il personale e deve emettere un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la durata dell’esposizione scende al di sotto del livello richiesto. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno. |
4.2. |
I dispositivi elettrici automatici di stordimento associati ad un dispositivo di immobilizzazione applicano un’intensità di corrente costante. |
5. Dispositivi di stordimento con bagni d’acqua
5.1. |
Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate e collocate in modo tale che gli animali sospesi non incontrino alcun ostacolo e il disagio procurato agli animali sia ridotto al minimo. |
5.2. |
Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate in modo tale che gli animali sospesi non saranno coscienti per più di un minuto. Tuttavia, anatre, oche e tacchini sospesi non saranno coscienti per più di due minuti. |
5.3. |
La guidovia deve essere facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d’ingresso nella vasca nel caso in cui gli animali debbano essere rimossi dalla linea di macellazione. |
5.4. |
Le dimensioni e la forma dei ganci metallici di sospensione devono essere adeguate alle dimensioni delle zampe del volatile da macellare in modo tale da garantire il contatto elettrico senza causare dolore. |
5.5. |
I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua sono provvisti di rampe d’accesso isolate elettricamente e la loro progettazione e manutenzione impediscono all’acqua di traboccare al momento dell’entrata. |
5.6. |
I bagni d’acqua sono progettati in modo tale che il livello di immersione degli animali possa essere facilmente adeguato. |
5.7. |
Nei dispositivi di stordimento con bagni d’acqua gli elettrodi vanno applicati lungo tutta la lunghezza della vasca. La progettazione e la manutenzione dei bagni d’acqua sono effettuate in modo tale che quando i ganci di sospensione passano sopra all’acqua sono in contatto continuo con la barra di messa a terra per sfregamento. |
5.8. |
L’apparecchiatura è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all’ingresso nella vasca, con lo scopo di calmare gli animali. |
5.9. |
I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua dispongono di un accesso per consentire il dissanguamento dei volatili che, una volta storditi, sono rimasti nella vasca in seguito a un guasto o a un ritardo nella linea. |
5.10. |
I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali usati. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno. |
6. Dispositivi di stordimento a gas per suini e volatili da cortile
6.1. |
I dispositivi di stordimento a gas, inclusi i nastri trasportatori, sono concepiti e costruiti in modo da:
|
6.2. |
Il dispositivo di stordimento a gas è munito di meccanismi di misurazione continua, visualizzazione e registrazione della concentrazione del gas nonché del tempo di esposizione. Essi emettono un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto. Il dispositivo deve essere posizionato in maniera da essere chiaramente visibile per il personale. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno. |
6.3. |
Il dispositivo di stordimento a gas deve essere progettato in modo che anche alla capacità produttiva massima gli animali siano in grado di coricarsi senza finire accatastati. |
ALLEGATO III
NORME OPERATIVE RELATIVE AI MACELLI
(di cui all’articolo 15)
1. Arrivo, movimentazione e maneggiamento degli animali
1.1. |
Le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita devono essere valutate sistematicamente al momento dell’arrivo dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che renda conto direttamente al responsabile della tutela del benessere animale, al fine di individuare le priorità definendo in particolare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare. |
1.2. |
Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che al momento dell’arrivo non sono condotti nel luogo di macellazione, devono essere condotti nei locali di stabulazione. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve garantire un drenaggio efficace o assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci. |
1.3. |
I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere tenuti in buone condizioni, maneggiati con cura, in particolare se hanno un fondo flessibile o perforato, e:
Quando possibile gli animali devono essere scaricati individualmente. |
1.4. |
Qualora i contenitori siano impilati, vengono prese le precauzioni necessarie:
|
1.5. |
Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:
|
1.6. |
I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che dopo essere stati scaricati non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono poter disporre sempre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. |
1.7. |
Deve essere assicurata un’affluenza costante di animali per lo stordimento e l’abbattimento per evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. |
1.8. |
È vietato:
|
1.9. |
Deve essere evitato, nella misura del possibile, l’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l’animale non reagisce. |
1.10. |
Gli animali non sono legati per le corna, i palchi o gli anelli nasali, e le loro zampe non sono legate assieme. Qualora sia necessario legare gli animali, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:
|
1.11. |
Gli animali che non sono in grado di camminare non sono trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto. |
2. Norme supplementari per i mammiferi nei locali di stabulazione (esclusi i conigli e le lepri)
2.1. |
Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e, esclusi i bovini tenuti individualmente, girarsi. |
2.2. |
Agli animali deve essere assicurata la custodia nei locali di stabulazione, impedendo loro di fuggire e proteggendoli dai predatori. |
2.3. |
Per ogni recinto deve essere indicato con un segno visibile la data e l’ora di arrivo e, esclusi i bovini tenuti individualmente, il numero massimo di contenimento di animali. |
2.4. |
Ogni giorno in cui il macello è funzionante, prima dell’arrivo di qualsiasi animale devono essere preparati e tenuti pronti per uso immediato recinti per l’isolamento degli animali che richiedono cure specifiche. |
2.5. |
Le condizioni e lo stato di salute degli animali nei locali di stabulazione viene ispezionato regolarmente dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che disponga delle competenze adeguate. |
3. Dissanguamento degli animali
3.1. |
Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell’agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale. |
3.2. |
In caso di semplice stordimento o di macellazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. La stimolazione elettrica è eseguita soltanto dopo aver verificato l’incoscienza dell’animale. L’ulteriore preparazione o scottatura è eseguita soltanto dopo aver verificato l’assenza di segni di vita nell’animale. |
3.3. |
I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l’effettiva recisione di entrambi i vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente. |
ALLEGATO IV
CORRISPONDENZA TRA ATTIVITÀ E REQUISITI PER L’ESAME DI IDONEITÀ
(di cui all’articolo 21)
Operazioni di macellazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 |
Materie per l’esame di idoneità |
||
Tutte le operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a g) |
Comportamento animale, sofferenza animale, coscienza e sensibilità, stress negli animali |
||
|
Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali Conoscenza delle istruzioni dei produttori sul tipo di dispositivi di immobilizzazione utilizzati in caso di immobilizzazione meccanica |
||
|
|||
|
Aspetti pratici delle tecniche di stordimento e conoscenza delle istruzioni dei produttori sul tipo di dispositivi di stordimento utilizzati Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento Manutenzione di base e pulizia dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento |
||
|
Controllo dell’efficacia dello stordimento Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento |
||
|
Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali Controllo dell’efficacia dello stordimento |
||
|
Controllo dell’efficacia dello stordimento e dell’assenza di segni di vita Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento Uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il dissanguamento |
||
|
Uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il dissanguamento Controllo dell’assenza di segni di vita |
Operazioni di abbattimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 |
Materie per l'esame di idoneità |
L’abbattimento degli animali da pelliccia |
Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali Aspetti pratici delle tecniche di stordimento e conoscenza delle istruzioni dei produttori in materia di dispositivi di stordimento Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento Controllo dell’efficacia dello stordimento e conferma della morte Manutenzione di base e pulizia dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento |
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2009 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2009
che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. L’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e modifichi l’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(2) |
Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha redatto l’elenco delle persone, entità e organismi, riportato nell’allegato V, a cui si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3 di tale regolamento, il Consiglio ha motivato individualmente e specificamente le decisioni adottate a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, e le ha rese note alle persone, alle entità e agli organismi interessati. |
(3) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale dell’elenco delle persone, entità ed organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate. |
(4) |
Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone, entità ed organismi elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
(5) |
È opportuno modificare l’elenco delle persone ed entità per rispecchiare i cambiamenti nel governo e nell’amministrazione in Iran, nonché la diversa situazione delle persone e delle entità interessate. |
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, entità ed organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007. |
(7) |
Il presente regolamento sostituisce la decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2). Èpertanto opportuno abrogare tale decisione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2008/475/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.
(2) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 29.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2
A. Persone fisiche
|
Denominazione |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Reza AGHAZADEH |
Nato il: 15.03.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.04.2000 – 27.04.2010 Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008 valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy |
Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
2. |
Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) |
|
Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL |
24.6.2008 |
3. |
Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006) |
24.6.2008 |
4. |
Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN |
Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran |
Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere |
24.4.2007 |
5 |
Ing. Mojtaba HAERI |
|
Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO |
24.6.2008 |
6. |
Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare |
24.6.2008 |
7. |
Mohammad Ali JAFARI, IRGC |
|
Occupa un posto di comando in seno all'IRGC |
24.6.2008 |
8. |
Mahmood JANNATIAN |
Nato il: 21.4.1946, Numero di passaporto T12838903 |
Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana |
24.6.2008 |
9. |
Said Esmail KHALILIPOUR (pseudonimo: LANGROUDI) |
Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud |
Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
10. |
Ali Reza KHANCHI |
Indirizzo dell'NRC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412 |
Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
11. |
Ebrahim MAHMUDZADEH |
|
Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries |
24.6.2008 |
12. |
Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale |
|
Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL |
24.6.2008 |
13. |
Anis NACCACHE |
|
Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di entità figuranti nella risoluzione 1737 |
24.6.2008 |
14. |
Mohammad NADERI, Brigadier Generale |
|
Capo dell' Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani |
24.6.2008 |
15. |
Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici |
24.6.2008 |
16. |
Dr Javad RAHIQI(RAHIGHI) |
Nato il: 21.04.1954, data di nascita secondo il vecchio calendario iraniano: 1o.05.1954, Luogo di nascita: Mashad |
Capo del gruppo “Fisica dei neutroni” dell'AEOI, che sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
17. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
17.11.2009 |
18. |
Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio |
|
Delegato al coordinamento del MODAFL |
24.6.2008 |
19. |
Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL |
24.6.2008 |
20. |
Abdollah SOLAT SANA |
|
Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto |
24.4.2007 |
21. |
Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL |
24.6.2008 |
B. Persone giuridiche, entità e organismi
|
Denominazione |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO) |
AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran |
L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
2. |
Armament Industries |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
3. |
Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation) |
|
È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici |
24.6.2008 |
4. |
Bank Melli, Melli Bank Iran (comprese tutte le succursali) e filiali |
Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran |
Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007) La banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate. |
24.6.2008 |
|
London Wall, 11o piano, London EC2Y 5EA, Regno Unito |
|||
|
9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia |
|||
5. |
Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Responsabile della R&S. Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO |
24.4.2007 |
6. |
Iran Electronic Industries |
C.P. 18575-365, Teheran, Iran |
Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione “sorella” dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani |
24.6.2008 |
7. |
Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force) |
|
Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.6.2008 |
8. |
Khatem-ol Anbiya Construction Organisation |
221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran |
Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma riguardante i missili balistici e il programma nucleare dell'Iran |
24.6.2008 |
9. |
Malek Ashtar University |
|
Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO |
24.6.2008 |
10. |
Marine Industries |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
11. |
Mechanic Industries Group |
|
Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico |
24.6.2008 |
12. |
Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL) |
West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran |
Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare |
24.6.2008 |
13. |
Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX) |
C.P. 16315-189, Teheran, Iran |
È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali |
24.6.2008 |
14. |
3M Mizan Machinery Manufacturing |
|
Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico |
24.6.2008 |
15. |
Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC) |
AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran |
Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento |
24.4.2007 |
16. |
Parchin Chemical Industries |
|
Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano |
24.6.2008 |
17. |
Special Industries Group |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
18. |
Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO) |
|
L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL |
24.6.2008» |
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
38,6 |
MA |
29,0 |
|
MK |
38,6 |
|
TR |
58,9 |
|
ZZ |
41,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
69,5 |
|
TR |
87,9 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
62,7 |
TR |
110,7 |
|
ZZ |
86,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,5 |
ZA |
117,3 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
52,3 |
HR |
64,5 |
|
MA |
74,5 |
|
TR |
78,3 |
|
ZZ |
67,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
59,1 |
TR |
69,2 |
|
ZA |
72,0 |
|
ZZ |
66,8 |
|
0806 10 10 |
AR |
196,3 |
BR |
259,2 |
|
LB |
313,2 |
|
TR |
146,3 |
|
US |
292,2 |
|
ZZ |
241,4 |
|
0808 10 80 |
AU |
171,8 |
CA |
63,9 |
|
NZ |
102,0 |
|
US |
92,6 |
|
ZA |
95,1 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0808 20 50 |
CN |
57,0 |
TR |
84,0 |
|
US |
72,0 |
|
ZZ |
71,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2009
recante centosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
L'11 agosto 2008, il 16 settembre 2008, il 3 ottobre 2008, il 21 ottobre 2008, il 2 dicembre 2008, il 10 dicembre 2008, il 23 dicembre 2008, il 30 gennaio 2009, il 13 febbraio 2009, il 23 febbraio 2009, il 5 marzo 2009, il 13 marzo 2009, il 18 marzo 2009, il 23/24 marzo 2009, il 20 aprile 2009, il 3 giugno 2009, il 17 luglio 2009 e il 10 agosto 2009, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti una serie di persone, gruppi ed entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Modifiche relative all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»
(1) |
La voce «Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Indirizzo: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6o piano, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: a) Sede in Pakistan; b) Numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 e 06500138.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Al Rashid Trust (alias) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Indirizzo: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: a) sede in Pakistan; b) attività in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, attività anche in Kosovo e in Cecenia; c) ha due numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 e 06500138; d) fino al 21.10.2008 l'elenco dell'ONU includeva le voci «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, inserita il 6.10.2001) e «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (QE.A.73.02, inserita il 24.4.2002 e modificata il 25.7.2006). Basandosi su informazioni da cui risulta che le due voci si riferiscono alla stessa entità, il 21.10.2008 il Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha deciso di riunire nella presente voce le informazioni pertinenti contenute nelle due voci in questione. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(2) |
La voce «Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Indirizzo: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: Uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L’Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Indirizzo: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L’Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.8.2005.» |
(3) |
La voce «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Indirizzo: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (indirizzo della sede distaccata); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (d) Zenica, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina con il numero di registro 24; (b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-203/04); (c) nel dicembre 2008 non esisteva più; (d) la supervisione dei suoi locali e delle sue attività umanitarie è stata trasferita dal governo a una nuova entità denominata Sretna Buducnost. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.6.2004.» |
(4) |
La voce «Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir). Indirizzo: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figurano Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz e Safet Durguti. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.» |
(5) |
La voce «Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Egyptian Islamic Jihad (alias a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group,(c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(6) |
La voce «Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Al-Qaida (alias (a) “The Base”, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa’ida, (j) Islamic Army). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(7) |
La voce «Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Al Baraka Exchange L.L.C. Indirizzo: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; (b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
(8) |
La voce «Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Indirizzi: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina).» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Indirizzo: (a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” il 26.9.1997; (b) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); (c) Al Furqan non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.» |
(9) |
La voce «Ansar al-Islam (alias (a) Devoti dell’Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldati dell’Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Sostenitori dell’Islam in Kurdistan, (f) Seguaci dell’Islam in Kurdistan, (g) Talibani del Kurdistan), (h) Soldati di Dio, (i) Esercito Ansar al-Sunna (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); ubicazione: Iraq nordorientale.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Altre informazioni: ubicazione: Iraq settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.» |
(10) |
La voce «Asbat al-Ansar» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Asbat al-Ansar. Indirizzo: campo di Ein el-Hilweh, Libano. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(11) |
La voce «Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Indirizzo: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Indirizzo: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
(12) |
La voce «Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
(13) |
Le voci «Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU» e «Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono sostituite da: «Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
(14) |
La voce «Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); indirizzi e uffici noti: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia-Erzegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Bosanska Idealna Futura (alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Indirizzo: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia-Erzegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia-Erzegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; (b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.» |
(15) |
La voce «Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America, (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America, (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria. (b) N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. (c) Partita IVA: BE 454 419 759. (d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454 419 759; (d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, della Fondation Secours Mondial vzw. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w dal 1998. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.» |
(16) |
La voce «Movimento islamico del Turkestan orientale (alias a) Partito islamico del Turkestan orientale, b) Partito islamico di Allah del Turkestan orientale).» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.» |
(17) |
La voce «Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) rete al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Gruppo monoteismo e Jihad, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) rete al-Zarqawi). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.» |
(18) |
La voce «Lajnat Al Daawa Al Islamiya» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.» |
(19) |
La voce «Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama’at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama’at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama’at-ud-Da’awah, (y) Jama’at-ud-Da’awa, (z) Jamaati-ud-Dawa. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.5.2005.» |
(20) |
La voce «Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(21) |
La voce «Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Makhtab Al-Khidamat (alias (a) MAK, (b) Al Kifah). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
(22) |
La voce «NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (in precedenza c/o Asat Trust reg.).» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Nada International Anstalt. Indirizzo: Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.). Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» |
(23) |
La voce «Gruppo combattente tunisino (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Tunisian Combatant Group (alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2002.» |
(24) |
La voce «Taibah International - Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Indirizzi: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da: «Taibah International — Bosnia Offices (alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Indirizzo: (a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) nel 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices ha utilizzato i locali della Culture Home di Hadzici, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) l'organizzazione era registrata ufficialmente in Bosnia-Erzegovina come sezione della Taibah International Aid Association con il numero di registro 7; (c) Taibah International – Bosnia offices ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-70/03). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.» |
Modifiche relative all'elenco «Persone fisiche»
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La voce «Moustafa Abbes. Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Altre informazioni: condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 30.1.2006 a seguito di un’ordinanza di sospensione della sentenza.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.1.2006; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |
(26) |
La voce «Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 2.7.1968. Luogo di nascita: Gdabia, Libia. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group/LIFG); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito; (b) Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Luogo di nascita: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Giordania. Nazionalità: (a) britannica, (b) giordana. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) numero di previdenza nazionale britannico SJ855878C. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2008.» |
(27) |
La voce «Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: in custodia cautelare a Stoccarda, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» |
(28) |
La voce «Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1o febbraio 1966 a Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1o febbraio 1966 a Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1o febbraio 1966 a Hashmija, Iraq]. Data di nascita: 22 febbraio 1964. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: a) documento di viaggio internazionale tedesco 0695982, scaduto; b) documento di viaggio internazionale tedesco 0785146, valido fino all'8 aprile 2004. Altre informazioni: a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; c) segni particolari: irrigidimento/deformazione dell'indice della mano sinistra; d) attualmente detenuto in attesa di processo.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.» |
(29) |
La voce «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997), b) 0801888 (bosniaco-erzegovino). Altre informazioni: a) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione, c) il 17 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 2 anni e 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997); (b) passaporto della Bosnia-Erzegovina 0801888 rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 14.9.1998, scaduto il 14.9.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza della Bosnia-Erzegovina ritirata nel luglio 2006; (b) l'indirizzo è l'ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina; (c) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia; (d) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(30) |
La voce «Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Unaizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) C 1415363 [rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scade l'8.11.2008).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Uneizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) C 1415363 (rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scaduto l'8.11.2008). Altre informazioni: localizzato in Arabia Saudita (aprile 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.» |
(31) |
La voce «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 1 mese di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.3.2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(32) |
La voce «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(33) |
La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004. L’autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 18.5.2005. Latitante dall’ottobre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004; (d) latitante dall’ottobre 2007; (e) risiede in Svizzera dal 2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» |
(34) |
La voce «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, che scade il 7.9.2006). Altre informazioni: condannato dal Tribunale di primo grado di Milano a quattro anni e sei mesi di reclusione il 9.5.2005 e a sei anni di reclusione il 5.10.2006. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: in carcere in Italia dal febbraio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(35) |
La voce «Aschraf Al-Dagma (alias (a) Aschraf Al-Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Kannyouiz, Territori palestinesi; b) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nella Striscia di Gaza, Territori palestinesi; c) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nei Territori palestinesi; d) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Abasan, Striscia di Gaza]. Data di nascita: 28 aprile 1969. Luogo di nascita: Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: attualmente detenuto in attesa di processo.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: in carcere in Germania a ottobre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.» |
(36) |
La voce «Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titolo: dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titolo: Dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Al-Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.12.2004.» |
(37) |
La voce «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: arrestato in Belgio il 18.12.2001 e condannato nel settembre 2003 a sei anni di reclusione, portati a 7 in appello (sentenza del 9.6.2004)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) arrestato in Belgio il 18.12.2001 (b) rilasciato all'inizio del 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» |
(38) |
La voce «Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (indirizzo precedente a metà 2002). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: localizzazione e status sconosciuti da metà 2002. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(39) |
La voce «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969 Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato l’1.6.1996, scaduto il 31.5.2001).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.12.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(40) |
La voce «Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(41) |
La voce «Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: in carcere in Italia dall'11.4.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(42) |
La voce «Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: A-374184 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008. Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad.» |
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La voce «Sayed Allamuddin Athear. Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Badakshan. Nazionalità: afgana. Passaporto n: D 000994 (passaporto afgano)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funzione: Secondo segretario, “Consolato generale” talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 15.2.1955. Luogo di nascita: Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994 (passaporto afgano). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «L’Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: (a) l’indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001, (b) condannato a otto anni di reclusione dalla Corte d’appello di Napoli il 16.3.2004. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia (indirizzo precedente al 17.12.2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel settembre 2007 si trovava in carcere in Italia, (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria . Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |
(45) |
La voce «Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Data di nascita: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Data di nascita: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(46) |
La voce «Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968 . Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-10-5821.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Zulkepli Bin Marzuki. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità malesi il 3 febbraio 2007, era tuttora in custodia cautelare nell'aprile 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(47) |
La voce «Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Luogo di nascita: (a) Tunisia (b) Marocco (Gamel Mohamed). Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohamed). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: nel febbraio 2008 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(48) |
La voce «Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschea), Milano, Italia. Luogo di nascita: Somalia. Data di nascita: 8 ottobre 1974.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito (novembre 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (indirizzo precedente). Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente nel Regno Unito. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(49) |
La voce «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: codice fiscale italiano: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 5 anni e 10 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 3 anni e 7 mesi. Dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative. Soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Numero di identificazione nazionale: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (codice fiscale italiano), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (codice fiscale italiano). Altre informazioni: (a) dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative; (b) è soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.» |
(50) |
La voce «Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n: (a) 3936712, (b) 11012.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: (a) 1976, (b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: (a) 3936712 (passaporto siriano), (b) 11012 (passaporto siriano). Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nel 2005 in Iraq. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2005.» |
(51) |
La voce «Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) membro del Rajah Solaiman Movement; (b) arrestato dalle autorità filippine il 15.12.2005. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 15.12.2005; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Honorio Devera; (d) il nome della madre è Fausta Abogne. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.» |
(52) |
La voce «Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippine (indirizzo precedente); (c) Anda, Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente); (d) Jolo, Sulu, Filippine, (indirizzo precedente); (e) Pollok, Cotabato, Filippine, (indirizzo precedente). Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede attuale (dal 10.12.2007): Manila, Filippine. Sede precedente: Masbate, Filippine; (b) membro del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf; (c) arrestato dalle autorità filippine il 30.3.2004. Dal giugno 2008 è sotto processo presso la sezione 261 del tribunale regionale delle Filippine a Pasig City.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine; (b) Manila, Filippine (aprile 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippine (indirizzo precedente); (d) Anda, Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente); (e) Jolo, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (f) Pollok, Cotabato, Filippine (indirizzo precedente); (g) Masbate, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 30.3.2004; (b) sotto processo dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Fernando Rafael Dellosa; (d) il nome della madre è Editha Parado Cain. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.» |
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La voce «Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo: Ustadz. Indirizzo: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente), (b) Siasi, Sulu, Filippine (indirizzo precedente), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente). Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede precedente: Arco, Lamitan, Filippine; (b) membro del Rajah Solaiman Movement; (c) arrestato dalle autorità filippine nel novembre 2006. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo: Ustadz. Indirizzo: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (b) Siasi, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (d) Arco, Lamitan, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine nel novembre 2006; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) il nome della madre è Aurea Semborio. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.» |
(54) |
La voce Othman Deramchi (alias Abou Youssef). «Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domicilio dall'ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Altre informazioni: (a) codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T, (b) condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (indirizzo precedente del marzo 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (indirizzo precedente dell'ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Numero di identificazione nazionale: codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.7.2008; (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |
(55) |
La voce «Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Altre informazioni: a) mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risultava in detenzione, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 5 anni di reclusione. Il 17 maggio 2004, la Corte d'appello di Bologna ha disposto un nuovo processo separato perché nel maggio 2004 si trovava già in detenzione in Francia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Luogo di nascita: (a) Roubaix, Francia. Nazionalità: francese. Passaporto n.: (a) 674460 (passaporto italiano a nome di Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (passaporto francese a nome di Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (passaporto tunisino a nome di Arfani Imad Ben Yousset). Altre informazioni: (a) in carcere in Francia dall'ottobre 2004; (b) sposato con una cittadina della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(56) |
La voce «Safet Durguti. Data di nascita: 10 maggio 1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo (Serbia e Montenegro)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Safet Ekrem Durguti. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 4725900 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 20.10.2005, valido fino al 20.10.2009). Numero di identificazione nazionale: (a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione nazionale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta di identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell'Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) nome del padre: Ekrem; (b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; (c) sarebbe stato localizzato in Bosnia-Erzegovina nel dicembre 2008; viaggerebbe spesso all'interno del Kosovo; (d) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.» |
(57) |
La voce «Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: Primo luogotenente di Osama Bin Laden.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Afghanistan nel novembre 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969; Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 1005552350 (rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26 marzo 2011). Altre informazioni: attualmente in carcere a Lubecca, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto n.: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Altre informazioni: attualmente in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2008.» |
(59) |
La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l’8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) condannato a cinque anni di reclusione, ridotti a un anno e otto mesi dalla Corte d’appello di Milano il 14.12.2006. L’autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 2.6.2007. In carcere in Italia dall’ottobre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) in carcere in Italia dall'ottobre 2007; (d) estradato in Tunisia il 3 giugno 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» |
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La voce «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: risiede in Sudan dal 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
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La voce «Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milan, Italia (ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(62) |
La voce «Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Al-Mukalla, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l’indirizzo è quello precedente, (b) autista e guardia del corpo personale di Osama bin Laden dal 1996 al 2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l’indirizzo è l'indirizzo precedente, (b) trasferito dagli Stati Uniti, dove si trovava in custodia cautelare, nello Yemen nel novembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (d) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Jalaluddin Haqqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli Affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.» |
(64) |
La voce «Moslim Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene all’etnia Pashtun della provincia di Baghlan, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dell’Istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
(65) |
La voce «Azahari Husin Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia; Titolo: Dr. Data di nascita: 14 settembre 1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. N. di identificazione nazionale: 570914-05-5411.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Azahari Husin. Titolo: Dr. Indirizzo: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data di nascita: 14.9.1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. Numero di identificazione nazionale: 570914-05-5411. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(66) |
La voce «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall’ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi. b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data di nascita: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall’ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.» |
(68) |
La voce «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Indirizzo: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Passaporto n.: K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995, scaduto il 25.7.2000). Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Altre informazioni: a) identificato anche come Abdel Aziz Ben Narvan, nato a Sereka (ex Iugoslavia) il 15.8.1970, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Il 10 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Data di nascita: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, ex Jugoslavia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000), (b) 0899199 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 16.4.1999, scaduto il 16.4.2004), (c) 3816349 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 18.7.2001, scaduto il 18.7.2006), (d) passaporto 4949636 della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 27.12.2005 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Milano, che scade il 27.12.2010 (questo passaporto è stato invalidato il 10.12.2007). Altre informazioni: (a) la data di nascita: 15.8.1970 e il luogo di nascita: Sereka, ex Jugoslavia corrispondono agli alias Ben Narvan Abdel Aziz e Abdel Aziz Ben Narvan; (b) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata; (c) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
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La voce «Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti. Data di nascita 1954. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) professione: contabile, Mogadiscio, Somalia; (b) associato a Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emirati arabi uniti (indirizzo precedente); (c) Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Nazionalità: (a) somala, (b) residente di Gibuti. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, e rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scade il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) sarebbe stato localizzato anche a Mogadiscio, Somalia; (b) Professione: contabile e uomo d'affari; (c) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (d) possiederebbe o controllerebbe Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia e Barako Trading Company, LLC. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
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La voce «Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); data di nascita: 20 giugno 1967; luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Data di nascita: 20.6.1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(71) |
La voce «Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
(72) |
La voce «Shamsalah Kmalzada. Titolo: signor. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Sesso: maschile. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
(73) |
La voce «Ruben Pestano Lavilla, JR (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titolo: sceicco. Indirizzo: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine (precedente). Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: (a) numero di passaporto filippino MM611523 (2004); (b) numero di passaporto filippino EE947317 (2000-2001); (c) numero di passaporto filippino P421967 (1995-1997). Altre informazioni: (a) leader spirituale del Rajah Solaiman Movement. Associato a Khadafi Abubakar Janjalani e alle succursali dell'International Islamic Relief Organization nelle Filippine; (b) partecipa attivamente ad attività di finanziamento e di arruolamento per il Rajah Solaiman Movement; (c) ex studente di ingegneria chimica (Università delle Filippine, campus di Visayas) e ex lavoratore filippino espatriato in Arabia Saudita; (d) latitante dal giugno 2008. A quanto risulta, vivrebbe in clandestinità al di fuori delle Filippine» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine (precedente). Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997). Altre informazioni: (a) associato alla International Islamic Relief Organisation, Filippine (succursali); (b) in custodia cautelare nelle Filippine dal 30.8.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.» |
(74) |
La voce «Jamel Lounici. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh, (b) in carcere in Italia dal novembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh; (b) scarcerato in Italia il 23.5.2008; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.» |
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La voce «Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titolo: Qazi. Funzione: a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, c) «Ambasciatore» itinerante, d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28 giugno 2005, valido fino al 2010).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Habibullah Fawzi (alias (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titolo: Qazi. Funzione: (a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (c) «Ambasciatore» itinerante, (d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: (a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), (b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28.6.2005, valido fino al 2010). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammad Mangal. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mohammad Husayn Mustas’id (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.» |
(77) |
La voce «Fazel Mohammad Mazloom. Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell’Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell’Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.» |
(78) |
La voce «Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: in custodia cautelare a Mannheim, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» |
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La voce «Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia; data di nascita: 11 agosto 1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. N. di identificazione nazionale: 690811-10-5873.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11.8.1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. Numero di identificazione nazionale: 690811-10-5873. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(81) |
La voce «Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; casella postale 3027, 13603 Haninge, Svezia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fès, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. N. passaporto: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svezia; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fez, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. Passaporto n.: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009). Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'Iraq settentrionale nell'ottobre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2006.» |
(82) |
La voce «Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. N. passaporto: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta d'identità kenyota).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» |
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La voce «Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titolo: Mullah. Funzione: ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Funzione: Ministro delle Finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. » |
(84) |
La voce «Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Yemen» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Data di nascita: 19.11.1971. Indirizzo: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Luogo di nascita: Medina, Arabia Saudita. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 541939 (passaporto yemenita rilasciato a Al-Hudaydah, Yemen, il 31.7.2000 a nome di Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Numero di identificazione nazionale: 216040 (carta di identità yemenita). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» |
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La voce «Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.» |
(86) |
La voce «Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash) Indirizzo: (a) Atimonan, provincia di Quezon, Filippine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippine (indirizzo precedente). Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede (dal 10.12.2007): Cebu, Filippine. Sedi precedenti: Anahawan, Leyte, Filippine; Sariaya, Quezon, Filippine; Dasmarinas, Cavite, Filippine; (b) esperto di esplosivi; (c) membro del Rajah Solaiman Movement; (d) l'autorità giudiziaria filippina ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 5.6.2006. Latitante dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Indirizzo: (a) Atimonana, provincia di Quezon, Filippine (dall'aprile 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippine (indirizzo precedente); (c) Cebu City, Filippine (aprile 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippine (localizzazione precedente); (e) Sariaya, Quezon, Filippine (localizzazione precedente); (f) Dasmarinas, Cavite, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) l'autorità giudiziaria filippina ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 5.6.2006; (b) latitante dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Amorsolo Jarabata Pareja; (d) il nome della madre è Leonila Cambaya Rosalejos. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.» |
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La voce «Abdelhalim Remadna. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato in Algeria il 13 agosto 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è rimasto in carcere in Italia fino all'estradizione in Algeria il 13.8.2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» |
(88) |
La voce «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, che scade il 12.9.2007). Altre informazioni: condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Appello pendente presso la Corte d’appello di Milano dal settembre 2007. In libertà dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: localizzazione sconosciuta a luglio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
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La voce «Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (indirizzo del maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Hafiz Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.» |
(90) |
La voce «Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione. Il 17 maggio 2004 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna (in contumacia)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem (d) Hasim). Indirizzo: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (già Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 3545686 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik, Bosnia-Erzegovina, il 26.7.2001 scaduto il 26.7.2006). Altre informazioni: la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
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La voce «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006). Altre informazioni: condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, e all’espulsione, dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Rilasciato il 6.8.2006. Appello del procuratore di Milano, pendente dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) nell'aprile 2009 si trovava in carcere in Italia; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» |
(92) |
La voce «Abdulhai Salek. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdulhai Salek. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.» |
(93) |
La voce «Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» |
(94) |
La voce «Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data di nascita: 14 gennaio 1970; luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar. Data di nascita: 14.1.1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(95) |
La voce «Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta d’identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» |
(96) |
La voce «Jalaluddine Shinwari. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della Giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.» |
(97) |
La voce «Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: nel giugno 2007, era in custodia cautelare dal dicembre 2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi nel dicembre 2001 e rilasciato il 24.11.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(98) |
La voce «Mansour Thaer. Data di nascita: 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Data di nascita: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: giordana. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» |
(99) |
La voce «Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan. » |
(100) |
La voce «Nazirullah Aanafi Waliullah. Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» |
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La voce «Abdul-Haq Wasseq. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.» |
(102) |
La voce «Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); Data di nascita: a) 7.7.1966, b) intorno al 7.7.1966. Luogo di nascita probabile: Lanao del Sur, Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: nell'aprile 2009 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(103) |
La voce «Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia; Data di nascita: 16 maggio 1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11457974. N. di identificazione nazionale: 670516-03-5283.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Zaini Zakaria (alias Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi il 18 dicembre 2002 e detenuto fino al 12 febbraio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» |
(104) |
La voce «Merai Zoghbai (alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir); Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), Indirizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia, (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 36601/2001 R.G.N.R. del 17 maggio 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Latitante.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da: «Merai Zoghbai (alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F’raji di Singapore, (g) F’raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Indirizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultimo indirizzo noto), (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marocco (Mohamed Lebachir). Altre informazioni: latitante dall'aprile 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006. » |
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2009
recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera britannica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
28/T&Q |
Stato membro |
Regno Unito/GBR |
Stock |
HER/5B6ANB |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque CE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
Data |
15 ottobre 2009 |
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 295 del 12.11.2009, pag. 9.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 novembre 2009
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
35,69 |
0,58 |
1701 11 90 (1) |
35,69 |
4,20 |
1701 12 10 (1) |
35,69 |
0,44 |
1701 12 90 (1) |
35,96 |
3,90 |
1701 91 00 (2) |
40,56 |
5,30 |
1701 99 10 (2) |
40,56 |
2,17 |
1701 99 90 (2) |
40,56 |
2,17 |
1702 90 95 (3) |
0,41 |
0,27 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/64 |
DECISIONE 2009/840/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2009
che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2007/140/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e entità, riportato nell’allegato II, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della medesima posizione comune. |
(3) |
Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone ed entità elencate nell’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
(4) |
È opportuno modificare l’elenco delle persone ed entità per rispecchiare i cambiamenti nel governo e nell’amministrazione in Iran, nonché la diversa situazione delle persone e delle entità interessate. |
(5) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone e entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e delle persone e entità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
A. Persone fisiche
|
Denominazione |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Reza AGHAZADEH |
Nato il: 15.03.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.04.2000 – 27.04.2010 Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008 valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy |
Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
2. |
Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) |
|
Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL |
24.6.2008 |
3. |
Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006) |
24.6.2008 |
4. |
Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN |
Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran |
Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere |
24.4.2007 |
5 |
Ing. Mojtaba HAERI |
|
Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO |
24.6.2008 |
6. |
Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare |
24.6.2008 |
7. |
Mohammad Ali JAFARI, IRGC |
|
Occupa un posto di comando in seno all'IRGC |
24.6.2008 |
8. |
Mahmood JANNATIAN |
Nato il: 21.4.1946, Numero di passaporto T12838903 |
Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana |
24.6.2008 |
9. |
Said Esmail KHALILIPOUR (pseudonimo: LANGROUDI) |
Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud |
Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
10. |
Ali Reza KHANCHI |
Indirizzo dell'NRC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412 |
Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
11. |
Ebrahim MAHMUDZADEH |
|
Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries |
24.6.2008 |
12. |
Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale |
|
Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL |
24.6.2008 |
13. |
Anis NACCACHE |
|
Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di entità figuranti nella risoluzione 1737 |
24.6.2008 |
14. |
Mohammad NADERI, Brigadier Generale |
|
Capo dell' Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani |
24.6.2008 |
15. |
Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici |
24.6.2008 |
16. |
Dr Javad RAHIQI(RAHIGHI) |
Nato il: 21.04.1954, data di nascita secondo il vecchio calendario iraniano: 1o.05.1954, Luogo di nascita: Mashad |
Capo del gruppo “Fisica dei neutroni” dell'AEOI, che sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
17. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) |
17.11.2009 |
18. |
Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio |
|
Delegato al coordinamento del MODAFL |
24.6.2008 |
19. |
Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL |
24.6.2008 |
20. |
Abdollah SOLAT SANA |
|
Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto |
24.4.2007 |
21. |
Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC |
|
Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL |
24.6.2008 |
B. Persone giuridiche, entità e organismi
|
Denominazione |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO) |
AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran |
L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.4.2007 |
2. |
Armament Industries |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
3. |
Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation) |
|
È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici |
24.6.2008 |
4. |
Bank Melli, Melli Bank Iran (comprese tutte le succursali) e filiali |
Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran |
Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007) La banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate. |
24.6.2008 |
|
London Wall, 11o piano, London EC2Y 5EA, Regno Unito |
|||
|
9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia |
|||
5. |
Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Responsabile della R&S. Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO |
24.4.2007 |
6. |
Iran Electronic Industries |
C.P. 18575-365, Teheran, Iran |
Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione “sorella” dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani |
24.6.2008 |
7. |
Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force) |
|
Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006) |
24.6.2008 |
8. |
Khatem-ol Anbiya Construction Organisation |
221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran |
Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma riguardante i missili balistici e il programma nucleare dell'Iran |
24.6.2008 |
9. |
Malek Ashtar University |
|
Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO |
24.6.2008 |
10. |
Marine Industries |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
11. |
Mechanic Industries Group |
|
Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico |
24.6.2008 |
12. |
Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL) |
West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran |
Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare |
24.6.2008 |
13. |
Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX) |
C.P. 16315-189, Teheran, Iran |
È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali |
24.6.2008 |
14. |
3M Mizan Machinery Manufacturing |
|
Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico |
24.6.2008 |
15. |
Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC) |
AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran |
Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento |
24.4.2007 |
16. |
Parchin Chemical Industries |
|
Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano |
24.6.2008 |
17. |
Special Industries Group |
Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran |
Affiliata della DIO |
24.4.2007 |
18. |
Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO) |
|
L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL |
24.6.2008» |
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/70 |
AZIONE COMUNE 2009/841/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2009
che modifica e proroga l’azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/112/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1), la quale doveva applicarsi fino al 31 maggio 2009. |
(2) |
Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/405/PESC (2), recante modifica dell’azione comune 2008/112/PESC, la quale si applica fino al 30 novembre 2009. |
(3) |
Con lettera del 9 ottobre 2009 la Guinea-Bissau ha invitato l’Unione europea a prorogare la missione di sei mesi, fino al 31 maggio 2010. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/112/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/112/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Unione europea (UE) istituisce una missione dell’UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (“EU SSR GUINEA-BISSAU” o “missione”), comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1o maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 24 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.»; |
2) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 è pari a 5 650 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 maggio 2010 è pari a 1 530 000 EUR.»; |
3) |
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 maggio 2010.». |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.
(2) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 60.
18.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/71 |
AZIONE COMUNE 2009/842/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2009
che modifica l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) della durata di tre anni. La fase operativa dell’EUPOL AFGHANISTAN è iniziata il 15 giugno 2007. |
(2) |
La decisione 2008/884/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2008, che attua l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (2) prevedeva un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009. Tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato per coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN fino al 30 maggio 2010. |
(3) |
L’EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe disporre di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti ed è opportuno prevedere l’istituzione di tale cellula di progetto. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2007/369/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2007/369/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. L’EUPOL AFGHANISTAN, ove opportuno, coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.»; |
2) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 maggio 2010 è di 81 400 000 EUR.» |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.
(2) GU L 316 del 26.11.2008, pag. 21.