ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.302.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 302

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
17 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( 1 )

32

 

*

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi ( 1 )

97

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante sui mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating del credito sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare i rating come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento. Ne consegue che i rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

(2)

Attualmente la maggior parte delle agenzie di rating del credito ha sede al di fuori della Comunità. La maggior parte degli Stati membri non regolamenta le attività delle agenzie di rating del credito né le condizioni per l’emissione dei rating. Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette alla normativa comunitaria solo in settori limitati, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (4). Fanno inoltre riferimento alle agenzie di rating del credito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (5) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6). È perciò importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. La Commissione continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito. Dovrebbe essere possibile esentare dal presente regolamento talune banche centrali che emettono rating del credito, a condizione che rispondano a tutte le condizioni applicabili in materia che garantiscono l’indipendenza e l’integrità delle loro attività di rating del credito e che sono altrettanto rigorosi quanto i requisiti previsti dal presente regolamento.

(3)

Il presente regolamento non dovrebbe istituire un obbligo generale di sottoporre a rating gli strumenti o le obbligazioni finanziarie. In particolare, esso non dovrebbe obbligare gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (7) o gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (8) ad investire esclusivamente in strumenti finanziari valutati a norma del presente regolamento.

(4)

Il presente regolamento non dovrebbe in alcun caso istituire un obbligo generale per gli istituti finanziari o gli investitori di investire esclusivamente in titoli per i quali è stato pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (9) e del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (10) e che sono oggetto di rating ai sensi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe imporre agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati l’obbligo di richiedere il rating per i titoli soggetti all’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004.

(5)

Un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe contenere informazioni chiare e visibili indicanti se il rating del credito dei relativi titoli è stato emesso o meno da un’agenzia di rating con sede nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento. Tuttavia, nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire alle persone responsabili della pubblicazione di un prospetto, a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004, di inserire nel prospetto qualsiasi informazione pertinente, compresi i rating del credito emessi in paesi terzi nonché le relative informazioni.

(6)

Oltre ad emettere rating del credito e svolgere attività di rating del credito, le agenzie di rating del credito dovrebbero poter svolgere a titolo professionale anche attività accessorie. Lo svolgimento di attività accessorie non dovrebbe compromettere l’indipendenza o l’integrità dell’attività di emissione di rating del credito da parte delle agenzie di rating del credito.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità. Lo scopo principale del presente regolamento è quello di tutelare la stabilità dei mercati finanziari e gli investitori. I «credit score» (punteggi sull’affidabilità creditizia), i sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(8)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base volontaria il Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito emanato dalla International Organisation of Securities Commissions («codice IOSCO»). Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito (11) invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari («CESR»), istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (12), a monitorare l’osservanza del codice IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua.

(9)

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 è giunto ad una serie di conclusioni volte a far fronte alle principali carenze individuate nel sistema finanziario. Uno degli obiettivi è migliorare il funzionamento del mercato e le strutture degli incentivi, compreso il ruolo delle agenzie di rating del credito.

(10)

È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating.

(11)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardanti il miglioramento della qualità dei rating, in particolare della qualità dei rating creditizi utilizzati da istituti finanziari e da persone regolamentati da norme di armonizzazione nella Comunità. In assenza di un tale quadro comune vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale che avrebbero un impatto negativo diretto sul mercato interno e creerebbero ostacoli al suo buon funzionamento, perché le agenzie di rating del credito che emettono rating ad uso degli istituti finanziari della Comunità sarebbero soggette a regole diverse nei singoli Stati membri. Requisiti divergenti in materia di qualità dei rating potrebbero altresì determinare livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori. Gli utilizzatori dovrebbero inoltre poter confrontare i rating emessi nella Comunità con i rating emessi a livello internazionale.

(12)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’utilizzazione dei rating da parte di persone diverse da quelle menzionate nel presente regolamento.

(13)

È auspicabile prevedere l’utilizzazione a fini regolamentari all’interno della Comunità di rating del credito emessi nei paesi terzi solo se conformi a requisiti altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti dal presente regolamento. Quest’ultimo introduce un sistema di avallo che consente alle agenzie di rating del credito con sede nella Comunità e registrate conformemente alle sue disposizioni di avallare i rating del credito emessi nei paesi terzi. Nell’avallare un rating emesso in un paese terzo, l’agenzia di rating del credito dovrebbe determinare e controllare su base continuativa se l’attività di rating finalizzata all’emissione di detti rating rispetta requisiti in materia di emissione di rating del credito che siano altrettanto rigorosi quanto quelli di cui al presente regolamento e siano idonei a conseguire il medesimo obiettivo e gli stessi effetti pratici.

(14)

Per rispondere ai timori secondo cui lo stabilimento al di fuori della Comunità potrebbe costituire un serio impedimento a un’efficace vigilanza nell’interesse preminente dei mercati finanziari della Comunità, è opportuno introdurre un sistema di avallo del genere per le agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie di rating del credito con sede nella Comunità. Tuttavia può rendersi necessario adeguare in taluni casi il requisito della presenza fisica nella Comunità, segnatamente per quanto riguarda agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non sono presenti, né sono affiliate nella Comunità. È opportuno pertanto stabilire un sistema di certificazione per tali agenzie, a condizione che queste ultime non siano rilevanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

(15)

La certificazione dovrebbe essere possibile dopo che la Commissione ha accertato l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del presente regolamento. Il meccanismo di equivalenza previsto non dovrebbe comportare un accesso automatico alla Comunità, ma dovrebbe offrire alle agenzie di rating del credito ammissibili la possibilità di essere valutate caso per caso e ottenere l’esenzione da alcuni dei requisiti organizzativi applicabili alle agenzie di rating del credito operanti nella Comunità, compreso il requisito della presenza fisica nella Comunità.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe altresì imporre alle agenzie di rating di paesi terzi di rispettare i criteri considerati requisiti generali per l’integrità delle attività di rating del credito, al fine di prevenire interferenze con il contenuto dei rating creditizi da parte delle autorità competenti e altre autorità pubbliche di tale paese terzo e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse, nonché la rotazione degli analisti di rating e la comunicazione periodica e continua.

(17)

L’esistenza di accordi di cooperazione stabili tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e le corrispondenti autorità competenti dei paesi terzi in cui hanno sede le agenzie di rating del credito costituisce un altro importante requisito per un solido sistema di avallo e un sistema di equivalenza.

(18)

Un’agenzia di rating del credito che avalla i rating del credito emessi in un paese terzo dovrebbe essere ritenuta pienamente e incondizionatamente responsabile per tali rating avallati e per il rispetto delle relative condizioni di cui al presente regolamento.

(19)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai rating prodotti da un’agenzia di rating del credito in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e che non sono destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

(20)

La ricerca e le raccomandazioni in materia di investimenti ed altri eventuali pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un’obbligazione finanziaria non dovrebbero essere considerati rating del credito.

(21)

Un rating del credito non sollecitato, vale a dire un rating del credito non avviato su richiesta dell’emittente o dell’entità valutata, dovrebbe essere chiaramente identificato come tale e dovrebbe essere distinto con gli opportuni mezzi dai rating sollecitati.

(22)

Per evitare potenziali conflitti di interesse, le agenzie di rating del credito concentrano la loro attività professionale all’emissione di rating. Non è opportuno che un’agenzia di rating del credito presti servizi di consulenza, ed in particolare che formuli proposte o raccomandazioni per quanto riguarda la concezione di uno strumento finanziario strutturato. È tuttavia opportuno che le agenzie di rating del credito prestino servizi ausiliari qualora ciò non crei potenziali conflitti di interesse con l’emissione di rating.

(23)

È opportuno che le agenzie di rating del credito utilizzino metodologie di rating che siano rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida anche sulla base della pertinente esperienza storica e di test retrospettivi. Tuttavia, un tale requisito non dovrebbe in alcun caso costituire motivo di interferenze con il contenuto dei rating e con le metodologie da parte delle autorità competenti e degli Stati membri. Analogamente, il requisito di revisione almeno annuale dei rating da parte delle agenzie di rating del credito non dovrebbe pregiudicare l’obbligo che incombe loro di monitorare i rating su base continuativa e di rivederli ove necessario. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati in maniera tale da impedire l’ingresso sul mercato di nuove agenzie di rating del credito.

(24)

I rating del credito dovrebbero avere basi solide e motivate, al fine di evitare soluzioni compromissorie.

(25)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero rendere pubbliche le informazioni relative alle metodologie, ai modelli e alle ipotesi principali di rating utilizzati nelle loro attività di rating. Il grado di dettaglio delle informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli dovrebbe essere tale da fornire agli utilizzatori dei rating informazioni atte a consentire loro di usare la diligenza dovuta nel valutare se fare o meno affidamento su tali rating. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili o ostacolare seriamente l’innovazione.

(26)

È opportuno che le agenzie di rating del credito stabiliscano politiche e procedure interne appropriate per i dipendenti e le altre persone partecipanti al procedimento di rating al fine di prevenire, individuare, eliminare o gestire e rendere noto qualsiasi conflitto di interesse e garantire in modo continuativo la qualità, l’integrità e l’accuratezza del processo di rating del credito e revisione. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e la funzione di controllo della conformità.

(27)

È opportuno che le agenzie di rating del credito evitino situazioni di conflitto di interesse e gestiscano tali conflitti adeguatamente quando essi sono inevitabili, in modo da garantire la propria indipendenza. È opportuno che le agenzie di rating del credito rendano pubblici i conflitti di interesse in modo tempestivo. È opportuno altresì che esse conservino la documentazione di tutti i fattori che minacciano l’indipendenza dell’agenzia e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al procedimento di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

(28)

L’agenzia o gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero applicare le disposizioni necessarie per una solida governance societaria. Nell’adottare le proprie norme di governance societaria, l’agenzia o il gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero tener conto della necessità di garantire l’emissione di rating indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

(29)

Per garantire l’indipendenza del procedimento di rating dagli interessi economici dell’agenzia di rating del credito in quanto società, le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, che non siano comunque inferiori a due, siano indipendenti, in modo coerente con quanto previsto dal punto 13 della sezione III della raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza (13). È inoltre necessario che la maggioranza dell’alta dirigenza, compresi tutti i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione e di sorveglianza, abbiano conoscenze sufficienti nei settori pertinenti dei servizi finanziari. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità dovrebbe riferire regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

(30)

Per evitare conflitti di interesse è opportuno che la retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non dipenda dai risultati economici dell’agenzia di rating del credito.

(31)

Un’agenzia di rating del credito dovrebbe assegnare alle sue attività di rating un numero sufficiente di dipendenti che abbiano conoscenze ed esperienze appropriate. È opportuno in particolare che l’agenzia di rating del credito garantisca l’allocazione di risorse umane e finanziarie adeguate all’emissione, al monitoraggio ed aggiornamento di rating.

(32)

Per tenere conto delle condizioni specifiche delle agenzie di rating del credito che occupano meno di cinquanta dipendenti, le autorità competenti dovrebbero poter esentare tali agenzie di rating da alcuni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda il ruolo dei membri indipendenti del consiglio, la funzione di controllo della conformità e il meccanismo di rotazione, a condizione che dette agenzie di rating del credito siano in grado di dimostrare che rispondono a condizioni specifiche. Le autorità competenti dovrebbero verificare, in particolare, se le dimensioni di un’agenzia di rating del credito non siano state determinate in modo da evitare l’osservanza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte di un’agenzia di rating del credito o di un gruppo di agenzie di rating del credito. Nella concessione delle deroghe le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero evitare i rischi di frammentazione del mercato interno e garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario.

(33)

Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o con terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo di rotazione appropriato che preveda un graduale avvicendamento nei team di analisti e nei comitati di rating.

(34)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che le metodologie, i modelli e le ipotesi principali, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati per determinare i rating siano adeguatamente mantenuti, aggiornati e sottoposti periodicamente a revisione globale e che le relative analisi siano pubblicate in modo da consentire una revisione globale. Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario, in particolare di un nuovo tipo di strumento finanziario strutturato, ponga seri dubbi circa il fatto che l’agenzia di rating del credito possa emettere un rating affidabile, l’agenzia non dovrebbe emettere un rating o dovrebbe ritirare un rating esistente. Le eventuali variazioni nella qualità dei dati disponibili per il monitoraggio di un rating già emesso dovrebbero essere rese pubbliche nell’ambito della revisione e, se del caso, il rating stesso dovrebbe essere rettificato.

(35)

Per garantire la qualità dei rating del credito, è opportuno che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating del credito siano affidabili. A tal fine un’agenzia di rating del credito dovrebbe poter prevedere, tra l’altro, l’affidamento a bilanci oggetto di revisione indipendente e comunicazioni al pubblico, verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione, controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto siano notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati non abbiano condotto, come previsto dal contratto, una vigilanza adeguata circa l’accuratezza delle informazioni.

(36)

Il presente regolamento fa salvo il dovere delle agenzie di rating del credito di tutelare il diritto alla vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14).

(37)

È necessario che le agenzie di rating del credito stabiliscano opportune procedure di revisione periodica delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi di base utilizzati dall’agenzia di rating del credito, per garantire che riflettano adeguatamente le condizioni variabili dei mercati delle attività sottostanti. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che la comunicazione di qualsiasi modifica sostanziale alle metodologie e pratiche, alle procedure e ai processi utilizzati dall’agenzia di rating del credito avvenga prima della sua applicazione, salvo che condizioni di mercato estreme richiedano la modifica immediata del rating.

(38)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito segnali in maniera appropriata ogni eventuale rischio, includendo un’analisi di sensitività per le ipotesi pertinenti utilizzate. Tale analisi dovrebbe spiegare come i vari sviluppi del mercato che fanno muovere i parametri integrati nel modello (ad esempio la volatilità) possano influenzare le modifiche del rating. È opportuno che l’agenzia di rating del credito garantisca che le informazioni sui tassi storici di inadempimento associati alle sue categorie di rating siano verificabili e quantificabili e costituiscano una base sufficiente affinché le parti interessate possano capire i rendimenti storici associati a ciascuna categoria di rating, e se e come le categorie di rating siano cambiate. Se la natura del rating o altre circostanze fanno sì che un tasso storico di inadempimento non sia appropriato o statisticamente valido o possa in altro modo fuorviare gli utilizzatori del rating, è opportuno che l’agenzia di rating del credito fornisca chiarimenti appropriati. Queste informazioni dovrebbero essere per quanto possibile comparabili con eventuali modelli già esistenti nel settore, in modo da aiutare gli investitori nei raffronti dei risultati delle diverse agenzie di rating del credito.

(39)

Per rafforzare la trasparenza dei rating del credito e contribuire alla tutela degli investitori, il CESR dovrebbe tenere un registro centrale nel quale siano conservate informazioni relative ai dati storici delle agenzie di rating del credito nonché informazioni sui rating emessi in passato. Le agenzie di rating del credito dovrebbero trasmettere informazioni a tale registro in forma standardizzata. Il CESR dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni e pubblicare annualmente informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati.

(40)

In determinate circostanze gli strumenti finanziari strutturati possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali. Potrebbe essere fuorviante per gli investitori applicare le stesse categorie di rating ad entrambi i tipi di strumenti senza ulteriori spiegazioni. Le agenzie di rating del credito dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini dell’accrescimento della conoscenza da parte degli utilizzatori dei rating delle specificità dei prodotti finanziari strutturati rispetto a quelli tradizionali. È opportuno pertanto che le agenzie di rating del credito differenzino chiaramente tra le categorie utilizzate per emettere rating di strumenti finanziari strutturati, da un lato, e le categorie di rating utilizzate per altri strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie, dall’altro, aggiungendo un simbolo appropriato alla categoria di rating.

(41)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero adottare misure per evitare situazioni in cui gli emittenti richiedano un rating del credito preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione simultaneamente ad un certo numero di agenzie di rating del credito in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. È opportuno altresì che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche.

(42)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito conservi la documentazione della metodologia dei rating e gli aggiornamenti periodici delle sue modifiche e conservi traccia degli elementi sostanziali del dialogo tra l’analista di rating e l’entità valutata o terzi ad essa collegati.

(43)

Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, le agenzie di rating del credito che emettono rating del credito nella Comunità dovrebbero essere soggette ad obbligo di registrazione. La registrazione è il principale requisito affinché le agenzie di rating del credito emettano rating da utilizzare a fini regolamentari nella Comunità. È pertanto necessario stabilire le condizioni armonizzate e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale registrazione.

(44)

Il presente regolamento non dovrebbe sostituire la procedura stabilita per il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito («ECAI»), a norma della direttiva 2006/48/CE. Le ECAI già riconosciute nella Comunità dovrebbero fare domanda di registrazione a norma del presente regolamento.

(45)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito registrata dall’autorità competente dello Stato membro interessato sia autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. È pertanto necessario prevedere un’unica procedura di registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che produca effetti in tutta la Comunità. La registrazione di un’agenzia di rating del credito dovrebbe acquisire efficacia in seguito all’entrata in vigore della decisione di registrazione adottata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine nella normativa nazionale in materia.

(46)

È necessario stabilire un unico punto di accesso per la presentazione delle domande di registrazione. Il CESR dovrebbe ricevere le domande di registrazione ed informare efficacemente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il CESR dovrebbe altresì fornire un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza della domanda. L’esame delle domande di registrazione dovrebbe essere effettuato a livello nazionale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Per occuparsi in modo efficace delle agenzie di rating del credito, è opportuno che le autorità competenti istituiscano una rete operativa («un collegio») supportata da un’infrastruttura informatica efficiente. Il CESR dovrebbe costituire un sottocomitato specializzato nel settore dei rating di ciascuna delle classi di attività valutate dalle agenzie di rating del credito.

(47)

Alcune agenzie di rating del credito sono articolate in più entità giuridiche che costituiscono congiuntamente un gruppo di agenzie di rating del credito. Al momento della registrazione di ciascuna delle agenzie di rating del credito appartenenti a tale gruppo, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri interessati coordinino l’esame delle domande presentate dalle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo e l’adozione di decisioni riguardo alla concessione della registrazione. Dovrebbe tuttavia essere possibile rifiutare la registrazione ad un’agenzia di rating del credito appartenente a un gruppo di agenzie di rating del credito qualora detta agenzia non rispetti i requisiti previsti per la registrazione, mentre altri membri di detto gruppo soddisfano tutti i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. Poiché il collegio di autorità competenti non dovrebbe avere il potere di emanare decisioni giuridicamente vincolanti, ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri di origine dei membri del gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbe emanare una decisione individuale nei riguardi dell’agenzia di rating del credito stabilita nel territorio dello Stato membro interessato.

(48)

Il collegio dovrebbe rappresentare la piattaforma effettiva per lo scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e per il coordinamento delle loro attività e delle misure necessarie per la vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito. In particolare, il collegio dovrebbe agevolare il controllo dell’osservanza delle condizioni per l’avallo dei rating emessi in paesi terzi, la certificazione, gli accordi di esternalizzazione e le deroghe previste dal presente regolamento. Le attività dei collegi dovrebbero contribuire all’applicazione armonizzata delle disposizioni del presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza.

(49)

Per un maggiore coordinamento pratico delle attività del collegio, i suoi membri dovrebbero designare tra loro un facilitatore. Il facilitatore dovrebbe avere il compito di presiedere le riunioni del collegio, predisporre le sue procedure di coordinamento scritte e coordinarne le attività. Nel corso del procedimento di registrazione il facilitatore dovrebbe valutare la necessità di prorogare il periodo per l’esame delle domande, coordinare tale esame e tenere i contatti con il CESR.

(50)

Nel novembre del 2008 la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello con il compito di esaminare la futura architettura di vigilanza europea nel settore dei servizi finanziari, compreso il ruolo del CESR.

(51)

L’attuale sistema di vigilanza non dovrebbe essere considerato come la soluzione a lungo termine per il controllo delle agenzie di rating del credito. I collegi delle autorità competenti, che sono tenuti a semplificare in questo settore la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza nella Comunità, rappresentano un notevole passo avanti, ma non possono sostituire tutti i vantaggi di una vigilanza più consolidata del settore delle agenzie di rating. La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato chiaramente che è opportuno esaminare ulteriormente la necessità di ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Per realizzare il necessario livello di convergenza e cooperazione in materia di vigilanza nella Comunità e per sostenere la stabilità del sistema finanziario, sono assolutamente necessarie ulteriori ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità, le quali dovrebbero essere prontamente proposte dalla Commissione, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière il 25 febbraio 2009. La Commissione dovrebbe, quanto prima possibile e comunque entro il 1o luglio 2010, trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alle altre istituzioni interessate le proprie osservazioni in merito, presentando le proposte legislative eventualmente necessarie per colmare le lacune riscontrate nell’ambito degli accordi di coordinamento e di cooperazione in materia di vigilanza.

(52)

I cambiamenti significativi del sistema di avallo, gli accordi di esternalizzazione e l’apertura e la chiusura di succursali dovrebbero tra l’altro essere considerati modifiche rilevanti in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale di un’agenzia di rating del credito.

(53)

La vigilanza di un’agenzia di rating del credito dovrebbe essere esercitata dall’autorità competente dello Stato membro di origine in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati avvalendosi del collegio competente e coinvolgendo opportunamente il CESR.

(54)

La capacità dell’autorità competente dello Stato membro di origine e di altri membri del collegio competente di valutare e controllare che un’agenzia di rating del credito osservi gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbe essere limitata da eventuali accordi di esternalizzazione conclusi dall’agenzia di rating del credito. L’agenzia di rating del credito dovrebbe rimanere responsabile di tutti gli obblighi ad essa applicabili in virtù del presente regolamento in caso di ricorso ad accordi di esternalizzazione.

(55)

Per mantenere un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori e consentire la vigilanza continua dei rating emessi dagli istituti finanziari nella Comunità, le agenzie di rating del credito la cui sede è ubicata al di fuori della Comunità dovrebbero essere tenute a costituire una succursale nella Comunità per rendere possibile la vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità e un utilizzo efficace del sistema di avallo e di equivalenza. Dovrebbe altresì essere incoraggiato l’emergere di nuovi attori sul mercato delle agenzie di rating.

(56)

Le autorità competenti dovrebbero poter esercitare i poteri definiti nel presente regolamento nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi ai quali le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o le attività di rating. Dette persone dovrebbero comprendere gli azionisti o i membri dei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle agenzie di rating del credito e delle entità valutate.

(57)

Le disposizioni del presente regolamento in materia di diritti di vigilanza dovrebbero lasciare impregiudicate le pertinenti disposizioni di diritto interno che disciplinano i diritti di vigilanza o diritti analoghi.

(58)

È opportuno creare un meccanismo per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione i mezzi necessari per garantire che i rating emessi all’interno della Comunità siano emessi conformemente al presente regolamento. Il ricorso a tali misure di vigilanza dovrebbe essere sempre coordinato all’interno del collegio competente. Dovrebbero essere imposte misure quali la revoca della registrazione o la sospensione dell’uso a fini regolamentari dei rating quando sono considerate proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento. Nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto degli interessi degli investitori e della stabilità dei mercati. Giacché è opportuno preservare l’indipendenza di un’agenzia di rating del credito nel procedimento di emissione dei suoi rating, né le autorità competenti né gli Stati membri dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un’agenzia di rating del credito determina i rating al fine di evitare di compromettere i rating. Qualora un’agenzia di rating del credito sia sottoposta a pressioni, essa dovrebbe informare la Commissione e il CESR. La Commissione dovrebbe valutare caso per caso la necessità di adottare ulteriori provvedimenti contro lo Stato membro in questione per il mancato rispetto dei suoi obblighi a norma del presente regolamento.

(59)

È auspicabile assicurare che l’adozione di decisioni di cui al presente regolamento si basi su una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e l’adozione delle decisioni in ordine alla registrazione dovrebbe pertanto avvenire sulla base di un accordo. Si tratta di un presupposto necessario per l’efficacia del processo di registrazione e dell’esercizio della vigilanza. Le decisioni dovrebbero essere adottate in modo efficace, rapido e consensuale.

(60)

È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino per garantire l’efficienza della vigilanza ed evitare la duplicazione delle funzioni.

(61)

È altresì importante prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito a norma del presente regolamento e le autorità competenti preposte alla vigilanza delle istituzioni finanziarie, in particolare quelle preposte alla vigilanza prudenziale o alla stabilità finanziaria negli Stati membri.

(62)

Le competenti autorità degli Stati membri, diverse dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, dovrebbero essere in grado di intervenire e di adottare le misure di vigilanza appropriate, dopo aver informato il CESR e l’autorità competente dello Stato membro di origine e previa consultazione del collegio competente, qualora abbiano accertato che un’agenzia di rating del credito registrata i cui rating sono usati all’interno del loro territorio viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

(63)

Salvo che il presente regolamento disponga una procedura specifica per la registrazione, la certificazione o la revoca della registrazione, l’adozione di misure di vigilanza o l’esercizio di poteri di vigilanza, si dovrebbe applicare la legislazione nazionale a disciplina di tali procedure, anche per quanto riguarda i regimi linguistici, il segreto professionale e il privilegio professionale forense, senza pregiudicare i diritti delle agenzie di rating del credito e di altri soggetti previsti da tale legislazione.

(64)

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano fatte rispettare in modo equivalente in tutto il mercato interno.

(65)

È opportuno che il CESR garantisca un’applicazione uniforme del presente regolamento. Esso dovrebbe rafforzare ed agevolare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza e, ove opportuno, emanare linee guida. Il CESR dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di mediazione e revisione tra pari per agevolare un approccio uniforme da parte delle autorità competenti.

(66)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di irrogare sanzioni amministrative o penali. Il CESR dovrebbe definire linee guida sulla convergenza delle prassi inerenti a siffatte sanzioni.

(67)

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire in conformità con le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

(68)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere norme per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con quelle preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che partecipano all’avallo e alla certificazione.

(69)

Fatta salva l’applicazione del diritto comunitario, eventuali richieste di risarcimento nei confronti delle agenzie di rating del credito per violazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere proposte a norma della pertinente legislazione nazionale in materia di responsabilità civile.

(70)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(71)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere, anche tenendo conto degli sviluppi internazionali, di modificare gli allegati I e II, i quali stabiliscono i criteri specifici per valutare se un’agenzia di rating del credito abbia adempiuto ai propri obblighi in termini di organizzazione interna, disposizioni operative, normativa relativa ai dipendenti, presentazione dei rating e comunicazione, e precisare o modificare i criteri per la determinazione dell’equivalenza del quadro giuridico di regolamentazione e vigilanza di paesi terzi con le disposizioni del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(72)

Al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi sui mercati finanziari, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valuti l’attuazione del presente regolamento, in particolare l’incidenza del rating del credito ai fini normativi e l’adeguatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

(73)

La Commissione dovrebbe inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutino gli incentivi per gli emittenti a ricorrere alle agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità per una parte dei loro rating, le possibili alternative al modello «issuer pays», tra cui la creazione di un’agenzia comunitaria pubblica di rating del credito, e la convergenza delle norme nazionali in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

(74)

La Commissione dovrebbe altresì presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valutino gli sviluppi nell’ambio del quadro normativo e di vigilanza per le agenzie di rating del credito di paesi terzi, nonché le incidenze di siffatti sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui al presente regolamento sulla stabilità dei mercati finanziari nella Comunità.

(75)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori fissando un quadro comune in materia di qualità dei rating emessi nel mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell’attuale scarsità della legislazione nazionale e del fatto che la maggioranza delle agenzie di rating del credito esistenti sono stabilite al di fuori della Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un’impostazione regolamentare comune per migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l’affidabilità delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating emessi nella Comunità contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e realizzando nel contempo un grado elevato di protezione degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l’emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l’indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunità e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento;

b)

ai «credit scores» (punteggio sull’affidabilità creditizia), ai sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali;

c)

ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all’esportazione in conformità del punto 1.3 della parte 1 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o

d)

ai rating prodotti dalle banche centrali, e che:

i)

non sono pagati dall’entità valutata;

ii)

non sono comunicati al pubblico;

iii)

sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e

iv)

non riguardano strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri.

3.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione a norma del presente regolamento quale condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in conformità della parte 2 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al paragrafo 2.

4.   Onde garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 2, lettera d), la Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e in virtù dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, una decisione in cui dichiari che una determinata banca centrale rientra nell’ambito applicativo di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi sono pertanto esentati dall’applicazione del presente regolamento.

La Commissione pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle banche centrali che rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«rating del credito»: un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

b)

«agenzia di rating del credito»: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale;

c)

«Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l’agenzia di rating del credito ha sede legale;

d)

«analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi necessarie per l’emissione di rating;

e)

«capo analista di rating»: una persona avente la principale responsabilità di elaborare un rating o di comunicare con l’emittente in merito a un determinato rating o, in generale, in merito al rating di uno strumento finanziario emesso da tale emittente ed eventualmente di formulare le raccomandazioni relative a tale rating al comitato di rating;

f)

«entità valutata»: una persona giuridica il cui merito di credito è esplicitamente o implicitamente valutato nel rating, indipendentemente dal fatto che abbia sollecitato o meno tale rating o abbia fornito o meno informazioni ai fini della sua emissione;

g)

«a fini regolamentari»: l’utilizzo dei rating del credito allo scopo specifico di conformarsi al diritto comunitario così come recepito dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

h)

«categoria di rating»: un simbolo, come ad esempio una lettera o un simbolo numerico che potrebbe essere integrato da caratteri identificativi, utilizzato nell’ambito di un rating per fornire una misura del rischio relativo, al fine di distinguere le diverse categorie di rischio dei tipi di entità, emittenti e strumenti finanziari o altre attività oggetto di rating;

i)

«terzo collegato»: il soggetto che promuove o organizza l’operazione, lo sponsor, il gestore (servicer) o qualsiasi altra parte che interagisca con l’agenzia di rating del credito per conto di un’entità valutata, inclusa qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a quest’ultima da un legame di controllo;

j)

«controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati (16), ovvero uno stretto legame tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

k)

«strumenti finanziari»: gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17);

l)

«strumento finanziario strutturato»: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE;

m)

«gruppo di agenzie di rating del credito»: un gruppo di imprese stabilite nella Comunità composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui attività include l’emissione di rating. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), un gruppo di agenzie di rating del credito comprende anche agenzie di rating stabilite in paesi terzi;

n)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività dell’agenzia di rating del credito nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;

o)

«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non sono considerati rating del credito:

a)

le raccomandazioni ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 2003/125/CE della Commissione (18);

b)

la ricerca in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (19) e altre forme di raccomandazioni generali, quali «acquistare», «vendere» o «mantenere», in relazione a operazioni su strumenti finanziari o a obbligazioni finanziarie; o

c)

pareri in merito al valore di un’obbligazione finanziaria o di uno strumento finanziario.

Articolo 4

Utilizzo dei rating

1.   Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento come definite alla direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (20), le imprese di assicurazione come definite alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (21), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (22), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 85/611/CEE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento.

Qualora un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 contenga un riferimento a uno o più rating creditizi, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating sono stati emessi o meno da un’agenzia di rating stabilita nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento.

2.   L’emissione di un rating da parte di un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento si considera avvenuta quando il rating è stato pubblicato sul sito Internet dell’agenzia di rating del credito o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico in conformità degli obblighi di cui all’articolo 10, identificando chiaramente che il rating del credito è avallato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento può avallare un rating emesso in un paese terzo solo se l’attività di rating finalizzata all’emissione del predetto rating soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating da avallare è svolta in tutto o in parte dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo o da agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo;

b)

l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’autorità competente dello Stato membro di origine che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa i requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;

c)

l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating creditizio che effettua l’avallo o il collegio delle autorità competenti di cui all’articolo 29 («collegio») non sono soggetti a vincoli quanto alla capacità di verificare che l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo sia conforme ai requisiti di cui alla lettera b);

d)

l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a consentire a tale autorità competente di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

e)

esiste una ragione oggettiva per cui il rating deve essere emesso in un paese terzo;

f)

l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo è autorizzata o registrata ed è soggetta a vigilanza in tale paese terzo;

g)

il regime normativo in tale paese terzo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate; e

h)

vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo e la pertinente autorità competente dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’autorità competente dello Stato membro di origine garantisce che tali accordi di cooperazione specifichino almeno:

i)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e

ii)

le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.

4.   Un rating avallato a norma del paragrafo 4 è considerato un rating emesso da un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento.

Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento non può avallare un rating con l’intento di sottrarsi all’osservanza dei requisiti del presente regolamento.

5.   L’agenzia di rating del credito che ha avallato un rating emesso in un paese terzo a norma del paragrafo 3 si assume la piena responsabilità del rating in questione e dell’osservanza delle condizioni fissate in tale paragrafo.

6.   Ove la Commissione abbia riconosciuto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento e allorché sono operativi gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, l’agenzia di rating creditizio che avalla il rating emesso nel paese terzo in questione non è più tenuta a verificare o a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera g), del presente articolo.

Articolo 5

Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza

1.   I rating del credito in ordine a entità stabilite in paesi terzi o a strumenti finanziari emessi in paesi terzi, e che sono emessi da un’agenzia di rating ivi stabilita, possono essere utilizzati nella Comunità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, senza essere avallati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, a condizione che:

a)

l’agenzia di rating del credito sia autorizzata o registrata e sia soggetta a vigilanza nel paese terzo in questione;

b)

la Commissione abbia deliberato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, riconoscendo l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento;

c)

siano operativi gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

d)

il rating emesso dall’agenzia di rating del credito e le sue attività di rating non rivestano un’importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri; e

e)

l’agenzia di rating del credito sia certificata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari («CESR») in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR trasmette tale domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, invitandoli a prendere in considerazione la possibilità di diventare membri del collegio competente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b). Le autorità competenti che decidono di aderire al collegio ne danno notifica al CESR entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del suo invito. Le autorità competenti che abbiano effettuato la notifica conformemente a quanto disposto dal presente paragrafo divengono membri del collegio. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR compila e pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che sono membri del collegio. Entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale elenco, i membri del collegio scelgono un facilitatore in conformità dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 5. Una volta costituito il collegio, la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dall’articolo 29.

3.   La domanda di certificazione è esaminata in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.

La decisione in ordine alla certificazione è notificata e pubblicata ai sensi dell’articolo 18.

4.   L’agenzia di rating del credito può anche presentare a parte una richiesta di esenzione:

a)

di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;

b)

dal requisito della presenza fisica nella Comunità ove un siffatto requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

In sede di valutazione di tale richiesta, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni dell’agenzia di rating richiedente, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’autorità competente può concedere la predetta esenzione all’agenzia di rating.

5.   Le decisioni in ordine all’esenzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono soggette alle pertinenti disposizioni e procedure di cui all’articolo 16, ad eccezione del secondo comma del paragrafo 7 di tale articolo. In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione dell’esenzione all’agenzia di rating, il facilitatore adotta una decisione pienamente motivata.

Ai fini della certificazione, tra cui la concessione dell’esenzione, e della vigilanza, il facilitatore svolge se del caso le funzioni dell’autorità competente dello Stato membro di origine.

6.   La Commissione può deliberare in materia di equivalenza in conformità della procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 3, dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente al presente regolamento se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

a)

le agenzie di rating del credito del paese terzo sono soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa;

b)

le agenzie di rating del credito di tale paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I; e

c)

il regime normativo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

La Commissione precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a) a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

7.   Il facilitatore conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Il CESR provvede al coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le relative autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in virtù del paragrafo 6.

8.   Gli articoli 20, 24 e 25 si applicano, in quanto compatibili, alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.

TITOLO II

EMISSIONE DI RATING DEL CREDITO

Articolo 6

Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse

1.   Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari riguardante l’agenzia che emette il rating, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.

2.   Per garantire l’osservanza del paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.

3.   Un’agenzia di rating che ne faccia richiesta all’autorità competente dello Stato membro di origine può essere esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:

a)

l’agenzia di rating del credito ha meno di cinquanta dipendenti;

b)

l’agenzia di rating del credito ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno, disposizioni in materia di reportistica interna e misure intese ad assicurare l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating, che garantiscono l’effettivo rispetto degli obiettivi del presente regolamento; e

c)

le dimensioni dell’agenzia di rating del credito non sono determinate in modo tale da disattendere i requisiti del presente regolamento da parte di un’agenzia di rating o di un gruppo di agenzie.

Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, le autorità competenti garantiscono che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 7

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating

1.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

2.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

3.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.

4.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce un meccanismo di rotazione graduale appropriato riguardo agli analisti di rating e alle persone che approvano i rating definiti nella sezione C dell’allegato I. Suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero team.

5.   La retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

Articolo 8

Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito come definite all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

2.   Un’agenzia di rating del credito adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che essa usa ai fini dell’assegnazione di un rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili.

3.   Un’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

4.   Quando un’agenzia di rating del credito utilizza un rating esistente preparato da un’altra agenzia di rating del credito in relazione ad attività sottostanti o strumenti finanziari strutturati, non rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

Un’agenzia di rating del credito registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva la sua diversa analisi.

5.   Un’agenzia di rating del credito controlla i propri rating e li rivede insieme alle metodologie utilizzate, costantemente ed almeno a cadenza annuale, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito. Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne finalizzate a sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

6.   Quando un’agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, essa:

a)

comunica immediatamente, tramite gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la distribuzione dei rating interessati, quali rating ne saranno probabilmente influenzati;

b)

rivede i rating interessati quanto prima e comunque entro sei mesi dal cambiamento, tenendo nel frattempo tali rating sotto osservazione; e

c)

rivaluta tutti i rating basati su tali metodologie, modelli o ipotesi principali di rating se, dopo la revisione, l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tali rating.

Articolo 9

Esternalizzazione (outsourcing)

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità delle autorità competenti di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Comunicazione e presentazione di rating del credito

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.

Il primo comma si applica anche a rating distribuiti previo abbonamento.

2.   Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D.

3.   Quando un’agenzia di rating del credito emette rating aventi ad oggetto strumenti finanziari strutturati, garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altri entità, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie.

4.   Un’agenzia di rating del credito comunica le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

5.   Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato dichiara nel rating, dando opportuno rilievo a tale informazione, se l’entità valutata o terzi collegati abbiano partecipato o meno al processo di rating e se l’agenzia di rating del credito abbia avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o di un terzo collegato.

I rating non sollecitati sono identificati come tali.

6.   Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.

Articolo 11

Comunicazioni generali e periodiche

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica integralmente al pubblico le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I, e le aggiorna immediatamente.

2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dal CESR, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dal CESR. Il CESR rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente all’autorità competente del proprio Stato membro di origine e al CESR le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali informazioni ai membri del collegio competente.

Articolo 12

Relazione di trasparenza

Un’agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni sulle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte III. L’agenzia di rating del credito pubblica la relazione di trasparenza entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni.

Articolo 13

Spese per comunicazioni pubbliche

Un’agenzia di rating del credito non esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

TITOLO III

VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI RATING DEL CREDITO

CAPO I

Procedura di registrazione

Articolo 14

Obbligo di registrazione

1.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, purché sia una persona giuridica stabilita nella Comunità.

2.   La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio della Comunità dopo che la decisione di concessione della registrazione emessa dall’autorità competente dello Stato membro di origine di cui all’articolo 16, paragrafo 7, o all’articolo 17, paragrafo 7, ha acquisito efficacia a norma della pertinente legislazione nazionale.

3.   Un’agenzia di rating del credito registrata rispetta in modo continuativo le condizioni richieste per la registrazione iniziale.

Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente al CESR, all’autorità competente dello Stato membro di origine e al facilitatore qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nella Comunità.

4.   Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’autorità competente dello Stato membro di origine registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5.   Le autorità competenti non impongono obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.

Articolo 15

Domanda di registrazione

1.   L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione al CESR. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.

2.   Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande al CESR per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.

3.   Un’agenzia di rating del credito presenta la sua domanda nella lingua richiesta dal diritto del proprio Stato membro di origine e altresì in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.

La domanda di registrazione inviata dal CESR all’autorità competente dello Stato membro di origine è considerata come domanda presentata dalle agenzie di rating del credito interessate.

4.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione, il CESR trasmette copie della domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il CESR fornisce un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza di detta domanda.

5.   Entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio competente valutano se essa sia completa, tenendo conto del parere fornito dal CESR di cui al paragrafo 4. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente dello Stato membro di origine fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti all’autorità e al CESR e informa i membri del collegio e il CESR di conseguenza.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’agenzia di rating del credito, i membri del collegio e il CESR di conseguenza.

6.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni mancanti di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette tali informazioni alle autorità competenti diverse dalle autorità competenti degli Stati membri di origine.

Articolo 16

Esame della domanda di registrazione presentata da un’agenzia di rating del credito, da parte delle autorità competenti

1.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine e le autorità competenti membri del collegio competente:

a)

esaminano congiuntamente la domanda di registrazione; e

b)

fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione all’agenzia di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tale agenzia, delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se l’agenzia di rating del credito:

a)

prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o

c)

chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il facilitatore coordina l’esame della domanda presentata dall’agenzia di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

4.   A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara una bozza di decisione pienamente motivata e la sottopone al facilitatore.

In assenza di accordo fra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine predispone una bozza di decisione di rifiuto pienamente motivata e basata sui pareri scritti dei membri del collegio che si oppongono alla registrazione, e la sottopone al facilitatore. I membri del collegio in favore della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere.

5.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma e, in ogni caso, entro novanta giorni lavorativi qualora si applichi il paragrafo 2, il facilitatore comunica al CESR una bozza di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivata e corredata della spiegazione dettagliata di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

6.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte dell’agenzia di rating del credito, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano la bozza di decisione.

7.   L’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine si discosta dal parere del CESR fornisce motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta la sua decisione entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5.

In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di rifiuto pienamente motivata, che identifica le autorità competenti dissenzienti e illustra le loro opinioni.

Articolo 17

Esame delle domande di registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito da parte delle autorità competenti

1.   Il facilitatore e le autorità competenti membri del collegio competente, entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma:

a)

esaminano congiuntamente le domande di registrazione; e

b)

fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione ai membri del gruppo di agenzie di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tali agenzie, delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se qualcuna delle agenzie di rating del credito appartenenti al gruppo:

a)

prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o

c)

chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il facilitatore coordina l’esame delle domande presentate dal gruppo di agenzie di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tra loro le informazioni necessarie per l’esame delle domande.

4.   A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, per ciascuna agenzia di rating del credito appartenente al gruppo, singole bozze di decisioni pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore.

In mancanza di accordo tra i membri del collegio competente, le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, in base ai pareri scritti dei membri del collegio contrari alla registrazione, bozze di decisioni di rifiuto pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore. I membri del collegio favorevoli alla concessione della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere.

5.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, e al più tardi entro novanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2, il facilitatore trasmette al CESR singole bozze di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivate e corredate delle spiegazioni dettagliate di cui al paragrafo 4, secondo comma.

6.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR fornisce ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte delle agenzie di rating del credito del gruppo, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano le bozze di decisioni.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri di origine adottano decisioni pienamente motivate di concessione o di rifiuto della registrazione entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se le autorità competenti degli Stati membri di origine si discostano dal parere del CESR forniscono motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano le rispettive decisioni entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5.

In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione della registrazione a qualcuna delle agenzie di rating del credito del gruppo, le autorità competenti degli Stati membri di origine di tali agenzie di rating del credito adottano una decisione di rifiuto pienamente motivata, in cui identificano le autorità competenti dissenzienti e illustrano le loro opinioni.

Articolo 18

Notifica della decisione di concessione della registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito

1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’agenzia di rating del credito interessata la concessione o il rifiuto della registrazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16 o 17. In caso di rifiuto della registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica le ragioni complete della sua decisione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica alla Commissione, al CESR e alle altre autorità competenti ogni decisione adottata a norma degli articoli 16, 17 o 20.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. Tale elenco è aggiornato entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 19

Contributi di registrazione e vigilanza

L’autorità competente dello Stato membro di origine può imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di contributi di registrazione e/o vigilanza. I contributi di registrazione e/o vigilanza sono proporzionati al costo sostenuto dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 20

Revoca della registrazione

1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un’agenzia di rating del credito quando l’agenzia:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o

d)

ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.

2.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine reputi che sussiste una delle condizioni di cui al paragrafo 1, ne dà notifica al facilitatore e coopera strettamente con i membri del collegio competente per decidere se revocare o meno la registrazione dell’agenzia di rating del credito.

I membri del collegio svolgono una valutazione congiunta e fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito.

In assenza di accordo, l’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta di uno degli altri membri del collegio, o di propria iniziativa, richiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro di origine adotta una decisione individuale di revoca sulla base dell’accordo raggiunto in seno al collegio.

In assenza di accordo tra i membri del collegio entro trenta giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione individuale di revoca. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata.

3.   Qualora un’autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere al collegio competente di esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine decide di non revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.

4.   La decisione di revoca della registrazione avrà efficacia immediata in tutta la Comunità, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

CAPO II

CESR e autorità competenti

Articolo 21

Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

1.   Il CESR fornisce un parere alle autorità competenti nei casi previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti tengono conto del parere prima di adottare qualsiasi decisione finale in applicazione del presente regolamento.

2.   Entro il 7 giugno 2010 il CESR emana linee guida per quanto riguarda:

a)

il processo di registrazione e le disposizioni di coordinamento tra le autorità competenti e con il CESR, comprese le informazioni di cui all’allegato II e il regime linguistico delle domande presentate al CESR;

b)

il funzionamento operativo dei collegi, comprese le modalità per determinare la composizione di siffatti collegi, l’applicazione dei criteri per designare il facilitatore di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettere da a) a d), e le disposizioni scritte relative al funzionamento dei collegi nonché le disposizioni di coordinamento tra i collegi;

c)

l’applicazione del meccanismo di avallo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, da parte delle autorità competenti; e

d)

gli standard comuni sulla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1.

3.   Entro il 7 settembre 2010, il CESR emana linee guida per quanto riguarda:

a)

le pratiche e le attività che le autorità competenti devono svolgere a norma del presente regolamento;

b)

gli standard comuni ai fini della valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

c)

i tipi di misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici; e

d)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loto importanza sistematica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati di cui all’articolo 5.

4.   Il CESR pubblica annualmente e per la prima volta entro il 7 dicembre 2010 una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.

5.   Il CESR coopera con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (23) e con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (24) e consulta tali comitati anteriormente alla pubblicazione delle linee guida di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 22

Autorità competenti

1.   Entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

Articolo 23

Poteri delle autorità competenti

1.   Nell’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, né le autorità competenti, né alcun’altra autorità pubblica degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie.

2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità; o

c)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri nella loro funzione di vigilanza:

a)

hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

b)

possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

possono eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e

d)

possono richiedere le registrazioni telefoniche e le informazioni relative al traffico.

Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating.

Articolo 24

Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure:

a)

revocare la registrazione di tale agenzia di rating del credito a norma dell’articolo 20;

b)

vietare all’agenzia di rating del credito, temporaneamente, di emettere rating efficaci in tutta la Comunità;

c)

sospendere l’uso a fini regolamentari, di rating del credito emessi da tale agenzia di rating del credito, con effetto in tutta la Comunità;

d)

adottare misure appropriate per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici;

e)

emanare una comunicazione pubblica;

f)

riferire i fatti alle competenti autorità nazionali ai fini della promozione dell’azione penale.

2.   I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

a)

dieci giorni lavorativi se esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b)

tre mesi se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

L’autorità competente può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse ai rischi di sconvolgimento dei mercati o di instabilità finanziaria.

3.   Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1.

In assenza di accordo tra i membri del collegio, l’autorità competente dello Stato membro di origine, a richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa, chiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In assenza di accordo tra i membri del collegio sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata.

Il presente paragrafo si applica fatto salvo l’articolo 20.

Articolo 25

Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti diverse dall’autorità competente dello Stato membro di origine

1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel suo territorio, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure:

a)

adottare le misure di vigilanza di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e) e f);

b)

adottare le misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nell’ambito della sua giurisdizione e nel farlo, tenere debitamente conto delle misure già adottate o previste dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

c)

imporre la sospensione dell’uso di rating del credito di tale agenzia di rating del credito a fini regolamentari da parte delle istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, aventi sede legale nell’ambito della sua giurisdizione, fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

d)

chiedere al collegio competente di esaminare se le misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b), c) o d), siano necessarie.

2.   Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), l’autorità competente ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). In caso di disaccordo, il facilitatore richiede un parere al CESR, su richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   In assenza di accordo tra i membri del collegio competente entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore conformemente a quanto disposto al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata.

4.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 20.

CAPO III

Cooperazione fra autorità competenti

Articolo 26

Obbligo di cooperazione

1.   Le autorità competenti collaborano laddove necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d’indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione normativa o regolamentare in vigore nel loro Stato membro.

2.   Le autorità competenti cooperano inoltre strettamente con le autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti possono trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea nella loro qualità di autorità monetarie nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate destinate all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver bisogno per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento.

Articolo 28

Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o indagini in loco

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

L’autorità competente che presenta tale richiesta informa il CESR di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono richiedere al CESR di assumerne il coordinamento.

2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco; o

e)

condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.

Articolo 29

Collegi di autorità competenti

1.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di registrazione presentata a norma dell’articolo 15, l’autorità competente dello Stato membro di origine o, in caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito incaricata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, istituisce un collegio di autorità competenti al fine di facilitare l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 e 28.

2.   Il collegio è composto dall’autorità competente dello Stato membro di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di una singola agenzia, o dalle autorità competenti degli Stati membri di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di un gruppo di agenzie di rating.

3.   Un’autorità competente diversa dall’autorità competente dello Stato membro di origine può decidere in ogni momento di divenire membro del collegio a condizione che:

a)

una filiale appartenente all’agenzia di rating del credito o a una delle imprese che compongono il gruppo di agenzie di rating del credito sia soggetta alla sua giurisdizione; o

b)

l’utilizzo a fini regolamentari dei rating emessi dall’agenzia di rating o gruppo di agenzie di rating sia alquanto diffuso o abbia o possa presumibilmente avere un’incidenza significativa entro la sua giurisdizione.

4.   Le autorità competenti diverse dai membri del collegio di cui al paragrafo 3, nelle cui giurisdizioni sono usati i rating emessi dall’agenzia di rating del credito o dal gruppo di agenzie di rating del credito in questione, possono partecipare alle riunioni o alle attività del collegio.

5.   Entro quindici giorni lavorativi dall’istituzione del collegio, i suoi membri designano un facilitatore e, in assenza di accordo, consultano il CESR. A tal fine si tiene conto almeno dei seguenti criteri:

a)

la relazione tra l’autorità competente e l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating;

b)

in che misura i rating del credito saranno impiegati per fini normativi in un particolare territorio o territori;

c)

il luogo nella Comunità in cui l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating del credito svolge o intende svolgere la maggior parte delle sue attività di rating; e

d)

lo snellimento amministrativo, l’ottimizzazione degli oneri e un’adeguata distribuzione del carico di lavoro.

I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il più adeguato secondo i criteri di cui al primo comma.

6.   Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.

7.   Per assicurare una stretta cooperazione tra le autorità competenti in seno al collegio, il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all’interno del collegio in ordine ai seguenti punti:

a)

le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti;

b)

il processo decisionale tra le autorità competenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 20;

c)

i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;

d)

i casi in cui le autorità competenti devono applicare il meccanismo di mediazione di cui all’articolo 31; e

e)

i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all’articolo 30.

8.   In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 7, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CESR. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CESR riguardante le disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CESR. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e al CESR.

Articolo 30

Delega di compiti tra autorità competenti

L’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare qualsiasi suo compito all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante.

Articolo 31

Mediazione

1.   Il CESR istituisce un meccanismo di mediazione al fine di assistere le autorità competenti interessate nel raggiungere un accordo.

2.   In caso di disaccordo tra le autorità competenti in merito ad una valutazione o azione ai sensi del presente regolamento, tali autorità competenti riportano la questione al CESR al fine di ottenere una mediazione. Le autorità competenti interessate tengono debitamente conto del parere del CESR e, ove se ne discostino, forniscono motivazioni esaustive in merito.

Articolo 32

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per il CESR, per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra il CESR e le autorità competenti, e tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui il CESR o l’autorità competente interessata dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 33

Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro soltanto se ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali detta autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

CAPO IV

Cooperazione con i paesi terzi

Articolo 34

Accordo sullo scambio di informazioni

Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE.

Articolo 35

Diffusione di informazioni di paesi terzi

L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute da un’autorità competente di un paese terzo soltanto se essa ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO IV

SANZIONI, PROCEDURA DEL COMITATO, RELAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Sanzioni, procedura di comitato e relazione

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Entro il 7 dicembre 2010, gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica.

Articolo 37

Modifica degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari e rispetto alla convergenza della prassi di vigilanza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Articolo 39

Relazioni

1.   Entro il 7 dicembre 2012, la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa un’analisi del ricorso ai rating nella Comunità, dell’impatto sul livello di concentrazione nel mercato dei rating del credito, degli effetti del regolamento in termini di costi e benefici e dell’appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate («modello issuer-pays»), e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il 7 dicembre 2010 la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti, valuta l’applicazione del titolo III del presente regolamento, in particolare la cooperazione delle autorità competenti, lo status giuridico del CESR e le prassi di vigilanza. La Commissione presenta una relazione su tali argomenti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di proposte per la revisione di tale titolo.

Tale relazione include un riferimento alla proposta della Commissione del 12 novembre 2008 per un regolamento relativo alle agenzie di rating del credito e alla relazione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 23 marzo 2009 relativa a tale proposta.

3.   Entro il 7 dicembre 2010, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nella Comunità.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40

Disposizione transitoria

Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del 7 giugno 2010 («agenzie di rating del credito esistenti»), che abbiano intenzione di presentare domanda per la registrazione ai sensi del presente regolamento, adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 7 settembre 2010.

Le agenzie di rating del credito presentano la propria domanda di registrazione non prima del 7 giugno 2010. Le agenzie di rating del credito esistenti presentano la propria domanda di registrazione entro il 7 settembre 2010.

Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, e detti rating possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dalla sua data di entrata in vigore. Tuttavia:

l’articolo 4, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 dicembre 2010, e

l’articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(7)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva sostituita, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU C 59 dell’11.3.2006, pag. 2.

(12)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(13)  GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(17)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(18)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.

(19)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(20)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(21)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(22)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(23)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(24)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(25)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO I

INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Sezione A

Requisiti organizzativi

1.   L’agenzia di rating del credito ha un consiglio di amministrazione o di sorveglianza. I suoi alti dirigenti garantiscono che:

a)

le attività di rating siano indipendenti, fra l’altro, da qualsiasi influenza o vincolo politico o economico;

b)

i conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti e resi noti;

c)

l’agenzia di rating del credito osservi gli altri requisiti del presente regolamento.

2.   Un’agenzia di rating del credito è organizzata in modo da garantire che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

L’alta dirigenza di un’agenzia di rating del credito gode di buona reputazione e dispone di sufficienti capacità ed esperienza e garantisce la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

Almeno un terzo ma non meno di due dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di un’agenzia di rating del credito sono membri indipendenti che non partecipano all’attività di rating del credito.

La retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del loro giudizio. L’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha una durata prefissata non superiore ai cinque anni e non è rinnovabile. La revoca dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha luogo soltanto in caso di condotta scorretta o scarso rendimento professionale.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, compresi i suoi membri indipendenti, ha conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari. Nella misura in cui l’agenzia di rating del credito emetta rating di strumenti finanziari strutturati, almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio di amministrazione debbono avere conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati degli strumenti finanziari strutturati.

Oltre alla responsabilità globale del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i membri indipendenti del consiglio hanno il compito specifico di controllare:

a)

lo sviluppo della politica di rating del credito, e delle metodologie usate dall’agenzia di rating del credito nell’ambito della sua attività di rating;

b)

l’efficacia del sistema di controllo interno della qualità dell’agenzia in relazione all’attività di rating;

c)

l’efficacia delle misure e procedure istituite per garantire che eventuali conflitti di interesse siano identificati, eliminati o gestiti e resi pubblici; e

d)

le procedure di governance e di messa in conformità con la normativa, compresa l’efficienza della funzione di revisione di cui al punto 9 della presente sezione.

I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

3.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

4.   Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’agenzia di rating del credito.

Un’agenzia di rating del credito applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.

5.   Un’agenzia di rating del credito istituisce e mantiene un dipartimento avente funzione di controllo della conformità («compliance function») che operi in modo permanente, efficace e indipendente. La funzione di controllo della conformità deve monitorare e riferire in merito all’adempimento, da parte dell’agenzia di rating del credito e dei suoi impiegati, degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento. La funzione di controllo:

a)

controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e delle procedure messe in atto conformemente al punto 3, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’agenzia di rating del credito;

b)

fornisce consulenza e assistenza a manager, analisti di rating, dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo, che sia responsabile di svolgere l’attività di rating ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento.

6.   Per consentire alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, l’agenzia di rating del credito assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso alle informazioni pertinenti;

b)

è nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, al quale spetta presentare le relazioni in materia di conformità di cui al punto 3;

c)

i manager, gli analisti di rating, i dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo che partecipa alla funzione di controllo della conformità, non partecipano alla prestazione delle attività di rating che sono chiamati a controllare;

d)

la retribuzione del responsabile per la funzione di controllo della conformità non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del suo giudizio.

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità garantisce che eventuali conflitti d’interesse delle persone i cui servizi sono messi a disposizione della funzione di controllo della conformità siano opportunamente individuati ed eliminati.

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità riferisce regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti dei consigli di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

7.   Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui al punto 1 della sezione B. Essa dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui alla sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

8.   Un’agenzia di rating del credito impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

9.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce una funzione di revisione responsabile per rivedere periodicamente le metodologie, i modelli, e le ipotesi principali alla base del rating del credito, quali gli assunti matematici o in materia di correlazioni, nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’adeguatezza di tali metodologie, modelli e ipotesi principali alla base del rating del credito dove vi sia un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

Tale funzione di revisione è indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating e risponde ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di cui al punto 2 della presente sezione.

10.   Un’agenzia di rating del credito controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

Sezione B

Requisiti operativi

1.   Un’agenzia di rating del credito identifica, elimina o gestisce e divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipa direttamente all’emissione dei rating del credito nonché delle persone che approvano i rating.

2.   Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito non emette un rating in una delle circostanze seguenti o, in caso di un rating esistente, comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso nei casi seguenti:

a)

l’agenzia di rating del credito o le persone di cui al punto 1 possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell’entità valutata o di terzi collegati o hanno qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell’entità o in terzi diversi da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita;

b)

il rating emesso riguarda un’entità valutata o terzi collegati che sono direttamente o indirettamente legati all’agenzia di rating del credito da un legame di controllo;

c)

una persona di cui al punto 1 è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di terzi collegati; o

d)

un analista di rating che ha partecipato alla determinazione di un rating del credito o una persona che ha approvato un rating del credito ha intrattenuto/intrattiene con l’entità valutata o con terzi ad essa collegati una relazione che potrebbe causare un conflitto di interessi.

Un’agenzia di rating del credito valuta inoltre immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating del credito esistente.

4.   Un’agenzia di rating del credito non fornisce servizi di consulenza all’entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la loro struttura societaria o giuridica, il loro attivo e il loro passivo o le loro attività.

Un’agenzia di rating del credito può fornire servizi diversi dall’emissione di rating («servizi ausiliari»). I servizi ausiliari non fanno parte dell’attività di rating del credito; essi comprendono le previsioni di mercato, le valutazioni delle tendenze economiche, l’analisi dei prezzi e altre analisi generali dei dati nonché i servizi di distribuzione connessi.

L’agenzia di rating del credito garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interessi con le sue attività di rating e nella propria relazione conclusiva elenca i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

5.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni, formalmente o informalmente, in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

6.   Un’agenzia di rating del credito organizza le relazioni gerarchiche e i canali di comunicazione in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui al punto 1 dalle attività dell’agenzia di rating del credito a titolo commerciale.

7.   Un’agenzia di rating del credito provvede alla conservazione dell’appropriata documentazione e, se del caso, degli audit trail delle sue attività di rating del credito. La documentazione comprende:

a)

per ogni decisione inerente al rating del credito, l’identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating, l’identità delle persone che lo hanno approvato, l’indicazione contabile relativa al fatto se il rating sia stato sollecitato o meno e la data del rating;

b)

la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dall’entità valutata o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;

c)

la documentazione contabile relativa a ciascun sottoscrittore di servizi di rating creditizio o servizi affini;

d)

la documentazione relativa alle procedure e metodologie stabilite utilizzate dall’agenzia di rating del credito per determinare il rating del credito;

e)

i registri e fascicoli interni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating del credito;

f)

le relazioni di analisi del credito, le relazioni di valutazione di merito del credito, i rapporti privati di rating del credito e i fascicoli interni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono servite da base per i pareri espressi in tali relazioni;

g)

la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dall’agenzia di rating del credito per conformarsi al presente regolamento; e

h)

le copie delle comunicazioni interne ed esterne (anche in formato elettronico) ricevute e inviate dall’agenzia di rating del credito e dal suo personale, relative all’attività di rating del credito.

8.   La documentazione e gli audit trail di cui al paragrafo 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

In caso di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito, i documenti sono conservati per un ulteriore periodo di almeno tre anni.

9.   La documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito e dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito è conservata almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o terzi collegati.

Sezione C

Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating del credito

1.   Gli analisti di rating e i dipendenti dell’agenzia di rating del credito e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating e che partecipano direttamente alle attività di rating nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione (1), si astengono da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un’entità valutata soggetta alla loro responsabilità analitica primaria, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

2.   Una persona di cui al punto 1 non partecipa alla determinazione del rating di una determinata entità valutata né influenza tale rating in altro modo, se la persona:

a)

possiede strumenti finanziari dell’entità valutata, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

b)

possiede strumenti finanziari di qualsiasi entità relativi ad un’entità valutata la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

c)

ha occupato di recente un posto presso l’entità valutata o intrattiene con essa un’altra relazione d’affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

3.   Le agenzie di rating del credito garantiscono che le persone di cui al punto 1:

a)

adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di rating;

b)

non divulghino alcuna informazione in merito ai rating emessi o a possibili rating futuri dell’agenzia, salvo che all’entità valutata o a terzi collegati;

c)

non scambino informazioni riservate affidate all’agenzia di rating del credito con analisti di rating e dipendenti di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo nonché con qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo e che partecipa direttamente alle attività di rating; e

d)

non utilizzino o scambino informazioni riservate ai fini della negoziazione di strumenti finanziari o per qualsiasi altra finalità, salvo per l’esercizio delle attività di rating del credito.

4.   Le persone di cui al punto 1 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

5.   Se una persona di cui al punto 1 ritiene che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale, ne informa immediatamente il responsabile per la funzione di controllo della conformità senza che vi siano conseguenze negative per l’autore della segnalazione.

6.   Quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia, quest’ultima rivede il pertinente lavoro dell’analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza.

7.   La persona di cui al punto 1 non assume una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating.

8.   Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, le agenzie di rating del credito garantiscono che:

a)

gli analisti di rating principali partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a quattro anni;

b)

gli analisti di rating partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a cinque anni;

c)

le persone che approvano i rating partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a sette anni.

Le persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma non partecipano alle attività di rating del credito connesse all’entità valutata o a terzi collegati di cui alle precedenti lettere prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali lettere.

Sezione D

Disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito

I.   Obblighi generali

1.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che ogni rating contenga un’indicazione chiara e visibile del nome e della funzione dell’analista principale di rating in una determinata attività di rating del credito e del nome e della posizione del responsabile principale dell’approvazione del rating del credito.

2.   Un’agenzia di rating del credito garantisce almeno quanto segue:

a)

indica tutte le principali fonti rilevanti, compresa l’entità valutata o, laddove appropriato, terzi collegati, utilizzate per preparare il rating e precisa se il rating è stato comunicato all’entità valutata o a terzi collegati e modificato a seguito della sua comunicazione prima della emissione;

b)

indica chiaramente la principale metodologia o versione di metodologia utilizzata per determinare il rating, con un riferimento ad una sua ampia descrizione; quando il rating del credito è basato su più di una metodologia, o quando il riferimento esclusivo alla metodologia principale potrebbe indurre gli investitori a trascurare altri aspetti importanti del rating del credito, inclusi eventuali aggiustamenti e deviazioni significative, l’agenzia di rating del credito lo spiega nel rating ed indica come le diverse metodologie o gli altri aspetti vengono presi in considerazione nel rating;

c)

spiega il significato di ciascuna categoria di rating, la definizione di insolvenza o di recupero e qualsiasi segnalazione di rischio appropriata, compresa un’analisi della sensitività delle ipotesi di rating fondamentali rilevanti, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, accompagnata dall’indicazione del rating del credito in caso di scenario più sfavorevole e più favorevole;

d)

indica in modo chiaro e visibile la data alla quale il rating è stato distribuito per la prima volta ed aggiornato per l’ultima volta; e

e)

indica se il rating del credito riguarda strumenti finanziari di recente emissione e se l’agenzia di rating del credito stia effettuando la valutazione dello strumento finanziario per la prima volta.

3.   L’agenzia di rating informa l’entità valutata almeno con 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating del credito e dei principali elementi su cui il rating è basato, in modo che l’entità in questione abbia l’opportunità di richiamare l’attenzione dell’agenzia di rating del credito su eventuali errori materiali.

4.   Un’agenzia di rating del credito indica in modo chiaro e visibile, nel comunicare i rating, qualsiasi loro caratteristica specifica e limiti. In particolare essa indica in modo visibile, nel comunicare ciascun rating, se considera soddisfacente la qualità delle informazioni disponibili sull’entità valutata e in che misura ha verificato le informazioni fornitele dall’entità valutata o a terzi collegati. Se un rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo visibile tali limiti del rating.

Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere il rating o ritira il rating esistente.

5.   Quando annuncia un rating, un’agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa o nelle sue relazioni gli elementi fondamentali sottesi al rating.

Quando le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 siano sproporzionate in relazione alla lunghezza del rapporto distribuito, è sufficiente includere un riferimento chiaro e visibile nel rapporto stesso al luogo in cui tali informazioni possono essere direttamente e facilmente accessibili, compreso un link diretto ad un sito Internet appropriato dell’agenzia di rating del credito che consenta di accedervi.

II.   Obblighi aggiuntivi in relazione ai rating di strumenti finanziari strutturati

1.   Quando un’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, fornisce nel rating ogni informazione in merito ad analisi in materia di perdite e flussi di cassa da essa stessa svolte o ad altre analisi sulla base delle quali fonda il suo giudizio, unitamente ad indicazioni in merito a eventuali aspettative di variazione nel rating di credito.

2.   Un’agenzia di rating del credito indica quale tipo di valutazione ha realizzato riguardo alle procedure di due diligence svolte in ordine agli strumenti finanziari sottostanti o ad altre attività degli strumenti finanziari strutturati. L’agenzia di rating del credito indica se ha compiuto essa stessa una valutazione di tali procedure di due diligence o se si è affidata alla valutazione di terzi, indicando in che modo i risultati di tale valutazione hanno influito sul rating del credito.

3.   Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating per strumenti finanziari strutturati, essa correda la divulgazione delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi fondamentali di rating con indicazioni che illustrino le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzate, con simulazioni di scenari di stress operate dall’agenzia al momento di stabilire i rating. Tali indicazioni sono chiare e facilmente comprensibili.

4.   Le agenzie di rating del credito informano regolarmente in merito a tutti i prodotti finanziari strutturati loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating preliminare. Tale informativa va data indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l’agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

Sezione E

Informazioni

I.   Informazioni generali

Un’agenzia di rating del credito rende in generale noto il fatto di essere registrata a norma del presente regolamento e divulga le seguenti informazioni:

1)   gli eventuali conflitti di interesse effettivi e potenziali di cui al punto 1 della sezione B;

2)   l’elenco dei suoi servizi ausiliari;

3)   la sua politica in materia di pubblicazione di rating ed altre comunicazioni collegate;

4)   la natura generale delle sue disposizioni in materia di retribuzione;

5)   le metodologie e le descrizioni dei modelli e delle ipotesi di rating principali alla base del rating, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati nella sua attività di rating del credito nonché le modifiche sostanziali loro apportate;

6)   qualsiasi modifica sostanziale apportata ai suoi sistemi, alle sue risorse o alle sue procedure; e

7)   se del caso, il suo codice di condotta.

II.   Informazioni periodiche

Un’agenzia di rating del credito comunica periodicamente le seguenti informazioni:

1)   ogni sei mesi i dati sui tassi storici di inadempimento relativi alle sue categorie di rating, distinguendo tra le zone geografiche principali degli emittenti, e la loro evoluzione nel tempo;

2)   su base annuale le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei suoi 20 principali clienti in termini di fatturato da essi generato; e

b)

un elenco dei clienti il cui contributo al tasso di crescita nella generazione del fatturato dell’agenzia nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte. Ciascuno di tali clienti è incluso nell’elenco solo se in tale esercizio ha rappresentato oltre lo 0,25 % del fatturato complessivo dell’agenzia di rating del credito a livello mondiale.

Ai fini del presente punto si intende per «cliente» un’entità, le sue sussidiarie e le entità collegate in cui l’entità detiene partecipazioni superiori al 20 %, nonché qualsiasi altra entità per la quale ha negoziato la strutturazione di un’emissione di debito per conto di un cliente quando è stata pagata una commissione, direttamente o indirettamente, all’agenzia per il rating di tale emissione di debito.

III.   Relazione di trasparenza

Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione annualmente le seguenti informazioni:

1)   informazioni dettagliate sulla sua struttura giuridica e i suoi assetti proprietari, comprese informazioni sulle partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2);

2)   una descrizione dei meccanismi di controllo interno che assicurano la qualità delle sue attività di rating del credito;

3)   statistiche sull’allocazione del suo personale all’emissione di nuovi rating, alle revisioni dei rating esistenti, alla valutazione delle metodologie o dei modelli e all’alta dirigenza;

4)   una descrizione della sua politica di conservazione della documentazione;

5)   il risultato della sua revisione annuale interna in merito alla sua funzione indipendente di controllo della conformità;

6)   una descrizione della sua politica di rotazione del management e degli analisti di rating;

7)   informazioni finanziarie sul fatturato dell’agenzia di rating del credito distinguendo tra entrate derivanti da attività di rating e da altre attività, con un’ampia descrizione di entrambe; e

8)   una dichiarazione sulla governance ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3); ai fini di tale dichiarazione l’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva a prescindere dal fatto che sia soggetta o no alla direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (4).


(1)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

1.   Il nominativo completo dell’agenzia di rating del credito e l’indirizzo della sede legale all’interno della Comunità.

2.   Il nominativo e i dati di una persona di contatto e del responsabile per la funzione di controllo della conformità.

3.   Lo status giuridico.

4.   La classe di rating per cui l’agenzia di rating del credito chiede di essere registrata.

5.   L’assetto proprietario.

6.   La struttura organizzativa e il governo societario.

7.   Le risorse finanziarie per svolgere attività di rating del credito.

8.   La dotazione di personale dell’agenzia di rating del credito e sua competenza.

9.   Le informazioni riguardanti le succursali dell’agenzia di rating del credito.

10.   La descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating.

11.   Le politiche e procedure applicate per identificare, gestire e rendere pubblici eventuali conflitti di interessi.

12.   Le informazioni riguardanti gli analisti di rating.

13.   Le disposizioni in materia di retribuzione e di valutazione del rendimento.

14.   Servizi ulteriori rispetto alle attività di rating che l’agenzia di rating del credito intende fornire.

15.   Il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione del luogo in cui l’agenzia prevede di esercitare le sue attività principali, le succursali da stabilire e il tipo di attività prevista.

16.   I documenti e le informazioni dettagliate relativi all’uso previsto dell’avallo.

17.   I documenti e le informazioni dettagliate relativi agli accordi di esternalizzazione previsti, comprese informazioni su entità che esercitano funzioni di esternalizzazione.


DIRETTIVE

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 302/32


DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche della suddetta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 85/611/CEE ha ampiamente contribuito allo sviluppo e al successo del settore europeo dei fondi di investimento. Tuttavia, nonostante i miglioramenti introdotti dalla sua adozione, in particolare nel 2001, è emerso con sempre maggiore chiarezza che occorre apportare modifiche al quadro giuridico relativo agli OICVM, in modo da adeguarlo ai mercati finanziari del 21o secolo. Il Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d’investimento nell’UE, ha avviato un dibattito pubblico sul modo in cui la direttiva 85/611/CEE dovrebbe essere modificata per far fronte a quelle nuove sfide. Tale intenso processo di consultazione ha portato alla conclusione ampiamente condivisa che sono necessarie modifiche sostanziali a tale direttiva.

(3)

Un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quote. Un simile coordinamento agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità.

(4)

In merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.

(5)

È opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli OICVM di tipo diverso da quello «chiuso» che offrono la vendita delle proprie quote al pubblico della Comunità. È auspicabile che agli OICVM sia consentito, come parte del loro obiettivo di investimento, investire in strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che sono ammessi a comporre il portafoglio delle attività degli OICVM dovrebbero essere elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di un indice è una tecnica di gestione.

(6)

Nei casi in cui una disposizione della presente direttiva impone all’OICVM di adottare misure, tale disposizione dovrebbe applicarsi alla società di gestione se l’OICVM è costituito come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione e se il fondo comune non può agire autonomamente in quanto non ha personalità giuridica.

(7)

Le quote di OICVM sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4).

(8)

Un’autorizzazione concessa alle società di gestione dallo Stato membro di origine dovrebbe garantire la loro solvibilità e la tutela degli investitori al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L’impostazione adottata nella presente direttiva mira ad assicurare l’armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per assicurare il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine.

(9)

Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi, specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nella Comunità e in altre sedi internazionali si dovrebbero riesaminare tali prescrizioni, compreso l’uso delle garanzie.

(10)

Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso un sistema di gestione affidato a due persone e adeguati meccanismi di controllo interno.

(11)

In virtù del principio della vigilanza dello Stato membro di origine, le società di gestione autorizzate nel proprio Stato membro di origine dovrebbero poter fornire i servizi oggetto della loro autorizzazione in tutta la Comunità, mediante lo stabilimento di succursali o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi.

(12)

Per quanto riguarda la gestione collettiva di portafogli (gestione di fondi comuni di investimento o di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività, fermo restando il capo XI: commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti da tale società nello Stato membro di origine; commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, azioni delle società di investimento armonizzate gestite da detta società; commercializzare le quote dei fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle società di investimento armonizzate gestite da altre società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire il patrimonio di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati, per conto di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal proprio Stato membro di origine, le funzioni insite nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo. Quando una società di gestione commercializza le quote dei propri fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle proprie società di investimento armonizzate in Stati membri ospitanti, senza lo stabilimento di una succursale, dovrebbe essere soggetta unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.

(13)

Per quanto riguarda l’ambito di attività delle società di gestione al fine di tener conto del diritto nazionale e consentire alle società in questione di realizzare significative economie di scala, è auspicabile consentire alle stesse anche di esercitare l’attività di gestione di portafogli di investimenti di singoli clienti (gestione individuale di portafogli), compresa la gestione di fondi pensione nonché determinate attività accessorie all’attività principale senza pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano il sorgere di conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l’attività di gestione sia collettiva che individuale di portafogli.

(14)

L’attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE. Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva.

(15)

In generale, uno Stato membro di origine dovrebbe, in linea generale, poter emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di relazioni e prospetti.

(16)

È auspicabile stabilire le norme che definiscano le pre-condizioni alle quali una società di gestione possa delegare a terzi, sulla base di un mandato, compiti e funzioni specifici allo scopo di accrescere l’efficienza della propria attività. Ai fini di garantire la corretta applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino la totalità delle loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare società fantasma, e che l’esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato le proprie funzioni non dovrebbe pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti.

(17)

Al fine di garantire parità di condizioni e una vigilanza adeguata nel lungo periodo, dovrebbe essere possibile per la Commissione esaminare la possibilità di armonizzare le modalità di delega a livello comunitario.

(18)

Il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esige che le autorità competenti revochino o rifiutino di rilasciare l’autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione dovrebbero essere considerate competenti a vigilare sull’organizzazione della società di gestione, incluse tutte le procedure e le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione di cui all’allegato II, che dovrebbero essere soggette alla legislazione dello Stato membro di origine.

(19)

Qualora l’OICVM sia gestito da una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, detta società di gestione dovrebbe adottare e stabilire procedure e meccanismi adeguati per trattare i reclami degli investitori, ad esempio mediante opportune disposizioni sulle modalità di distribuzione o mediante l’indicazione di un recapito nello Stato membro di origine dell’OICVM, che non dovrebbe necessariamente essere il recapito della società di gestione stessa. Tale società di gestione dovrebbe altresì stabilire procedure e meccanismi adeguati per fornire informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, ad esempio designando una persona di contatto tra i dipendenti della società di gestione che tratti le richieste di informazioni. Tuttavia, la legislazione dello Stato membro d’origine dell’OICVM non dovrebbe imporre alla società di gestione di avere un rappresentante locale in tale Stato membro per adempiere a tali obblighi.

(20)

Le autorità competenti che autorizzano l’OICVM dovrebbero tenere conto del regolamento del fondo comune d’investimento o dell’atto costitutivo della società d’investimento, della scelta del depositario e della capacità della società di gestione di gestire l’OICVM. Quando la società di gestione è stabilita in un altro Stato membro, le autorità competenti dovrebbero potersi basare su un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e concernente il tipo di OICVM che la società di gestione è autorizzata a gestire. L’autorizzazione di un OICVM non dovrebbe essere subordinata a requisiti patrimoniali supplementari a livello della società di gestione, né all’ubicazione della sede sociale della società di gestione o di sue attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.

(21)

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere competenti per la vigilanza del rispetto delle norme concernenti la costituzione e il funzionamento dell’OICVM, che dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione dello Stato membro di origine dell’OICVM. A tal fine, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere in grado di ottenere informazioni direttamente dalla società di gestione. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono richiedere alle società di gestione di fornire informazioni su transazioni relative agli investimenti degli OICVM autorizzati in tale Stato membro, comprese le informazioni contenute nei libri contabili e nei registri di tali transazioni nonché nei conti dei fondi. Per regolarizzare eventuali violazioni delle norme di loro competenza, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della società di gestione dovrebbero poter contare sulla collaborazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e, se necessario, dovrebbero poter prendere misure direttamente nei confronti di quest’ultima.

(22)

Dovrebbe essere possibile, per lo Stato membro di origine dell’OICVM, prevedere norme concernenti il contenuto del registro dei detentori delle quote dell’OICVM. L’organizzazione relativa alla tenuta e all’ubicazione di tale registro dovrebbe rientrare tuttavia tra le modalità organizzative della società di gestione.

(23)

È necessario fornire allo Stato membro di origine dell’OICVM tutti gli strumenti per regolarizzare eventuali violazioni del regolamento dell’OICVM. A tal fine, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere in grado di adottare misure preventive e di irrogare sanzioni a carico della società di gestione. In ultima istanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero avere la possibilità di esigere che la società di gestione cessi di gestire l’OICVM. In tal caso gli Stati membri dovrebbero prevedere le disposizioni necessarie per una gestione o liquidazione regolari dell’OICVM.

(24)

Per prevenire arbitraggi tra sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell’efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, l’autorizzazione dovrebbe essere rifiutata nel caso in cui sia vietata a un OICVM la commercializzazione delle relative quote nel suo Stato membro di origine. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’OICVM dovrebbe essere libero di scegliere lo Stato membro o gli Stati membri in cui le sue quote devono essere commercializzate a norma della presente direttiva.

(25)

Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità di condizioni sul mercato per gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le società di investimento devono disporre di un capitale iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest’ultima.

(26)

Le regole di condotta commerciale e le norme in materia di delega delle funzioni, quando tale delega da parte di una società di gestione sia autorizzata ai sensi della normativa del proprio Stato membro di origine, dovrebbero applicarsi, per quanto compatibili, alle società di investimento autorizzate sia direttamente, qualora esse non abbiano designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, sia indirettamente, qualora esse abbiano designato una tale società di gestione.

(27)

Per quanto necessarie, le fusioni tra OICVM incontrano molte difficoltà legali e amministrative nella Comunità. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è pertanto necessario stabilire disposizioni comunitarie che agevolino le fusioni tra OICVM (e relativi comparti di investimento). Sebbene alcuni Stati membri possano autorizzare soltanto i fondi contrattuali, ciascuno Stato membro dovrebbe consentire e riconoscere le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM (fondi aventi forma contrattuale, fondi aventi forma societaria e unit trust), senza necessità, per gli Stati membri, di introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale.

(28)

La presente direttiva disciplina le tecniche di fusione più comunemente utilizzate negli Stati membri. Essa non implica un obbligo per tutti gli Stati membri di introdurre tutte e tre le tecniche nel rispettivo diritto nazionale, ma ogni Stato membro dovrebbe riconoscere i trasferimenti patrimoniali derivanti da tali tecniche di fusione. La presente direttiva non impedisce agli OICVM di utilizzare altre tecniche a livello meramente nazionale, in situazioni in cui nessuno degli OICVM interessati dalla fusione abbia notificato la commercializzazione transfrontaliera delle proprie quote. Queste fusioni resteranno soggette alle disposizioni rilevanti del diritto nazionale. Le norme nazionali in materia di quorum non dovrebbero fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere, né essere più rigorose di quelle stabilite per le fusioni di società.

(29)

Per salvaguardare gli interessi degli investitori, gli Stati membri dovrebbero imporre che i progetti di fusione nazionale o transfrontaliera tra OICVM siano subordinati all’autorizzazione delle rispettive autorità competenti. Per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, le autorità competenti dell’OICVM oggetto di fusione dovrebbero autorizzare la fusione in modo da garantire che siano debitamente tutelati gli interessi dei detentori delle quote che cambiano effettivamente OICVM. Se vi sono più OICVM oggetto di fusione e tali OICVM hanno sede in diversi Stati membri, le autorità competenti di ciascun OICVM oggetto di fusione dovranno autorizzare la fusione collaborando strettamente tra loro, anche attraverso uno scambio di informazioni adeguato. Dato che anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM ricevente devono essere salvaguardati adeguatamente, tali interessi dovrebbero essere tenuti presenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente.

(30)

I detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente dovrebbero anche poter richiedere il riacquisto o il rimborso delle proprie quote oppure, ove possibile, di convertire le proprie quote in quote di un’altro OICVM con strategie d’investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da una società collegata. Tale diritto non dovrebbe essere soggetto ad alcuna spesa aggiuntiva, eccetto il pagamento degli oneri trattenuti dal rispettivo OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento nelle diverse situazioni, come indicato nei prospetti dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente.

(31)

È opportuno garantire anche il controllo delle fusioni da parte di terzi. I depositari di ciascuno degli OICVM interessati dalla fusione dovrebbero verificare la conformità del progetto comune di fusione con le disposizioni rilevanti della presente direttiva e del regolamento dell’OICVM. Un depositario o un revisore indipendente dovrebbe redigere una relazione per conto di tutti gli OICVM interessati dalla fusione che convalidi i metodi di valutazione delle attività e delle passività di tali OICVM e il metodo di calcolo del tasso di cambio fissato nel progetto comune di fusione nonché il reale tasso di cambio e, ove applicabile, il pagamento in contante per quota. Per limitare i costi collegati alle fusioni transfrontaliere, dovrebbe essere possibile redigere una relazione unica per tutti gli OICVM interessati e il revisore legale dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente devono avere la facoltà di farlo. Per ragioni di protezione degli investitori, i detentori di quote dovrebbero poter ottenere, su richiesta e a titolo gratuito, una copia di tale relazione.

(32)

È di particolare importanza che i detentori di quote siano adeguatamente informati in merito alla proposta di fusione e che i loro diritti siano adeguatamente protetti. Sebbene i detentori delle quote dell’OICVM oggetto di fusione siano i più interessati dalla fusione, è opportuno salvaguardare anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM ricevente.

(33)

Le disposizioni sulle fusioni contenute nella presente direttiva non pregiudicano l’applicazione della legislazione sul controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (5).

(34)

La libera commercializzazione delle quote di OICVM autorizzati a investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (Stato, enti locali, ecc.) non dovrebbe avere direttamente o indirettamente l’effetto di alterare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli Stati membri.

(35)

La definizione di valori mobiliari che figura nella presente direttiva si applica solo ai fini di quest’ultima e non incide sulle varie definizioni utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale. Di conseguenza, le azioni e altri valori assimilabili ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di «building society» e «industrial and provident society», la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell’organismo emittente), non rientrano in tale definizione.

(36)

Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano quei valori mobiliari che di norma sono negoziati sul mercato monetario e non sui mercati regolamentati, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le cambiali finanziarie (commercial paper), i «medium term notes» e le accettazioni bancarie.

(37)

Il concetto di «mercato regolamentato» utilizzato nella presente direttiva corrisponde a quello utilizzato nella direttiva 2004/39/CE.

(38)

È opportuno consentire agli OICVM di investire il loro patrimonio in quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch’essi in attività finanziarie liquide di cui alla presente direttiva e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi. È necessario che gli OICVM o gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi siano soggetti ad una vigilanza efficace.

(39)

È opportuno agevolare lo sviluppo delle opportunità di un OICVM di investire in OICVM e in altri organismi di investimento collettivo. È quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori. A causa delle maggiori possibilità che si offrono a un OICVM di investire in quote di altri OICVM e organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme in materia di limiti quantitativi, comunicazione di informazioni e prevenzione del fenomeno della cascata.

(40)

Alla luce dell’evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell’Unione economica e monetaria, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari. Al fine di garantire una liquidità adeguata degli investimenti in depositi, tali depositi dovrebbero essere rimborsabili su richiesta o poter essere ritirati. Se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede legale in un paese terzo, l’ente creditizio dovrebbe essere soggetto a norme prudenziali equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.

(41)

Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dal loro atto costitutivo, dovrebbe essere possibile consentire a tutti gli OICVM di detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma di depositi bancari a vista. La detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, a titolo esemplificativo, per far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali, in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva o quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie siano sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.

(42)

Per ragioni prudenziali, è necessario che un OICVM eviti una concentrazione eccessiva di investimenti che lo esponga a un rischio di controparte presso uno stesso emittente o presso emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

(43)

Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati, nel quadro della loro politica generale di investimento o a fini di copertura allo scopo di conseguire l’obiettivo finanziario stabilito o il profilo di rischio indicato nel prospetto, a investire in strumenti finanziari derivati. Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare l’esposizione potenziale massima connessa agli strumenti derivati in modo tale che non superi il valore netto totale del portafoglio dell’OICVM. Per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni connessi alle transazioni con i derivati e verificare l’osservanza dei limiti in materia di investimenti, tali rischi e impegni dovrebbero essere misurati e monitorati su base continua. Infine, per garantire la protezione degli investitori tramite la trasparenza, gli OICVM dovrebbero descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni su derivati.

(44)

È necessario che le misure intese ad affrontare le potenziali asimmetrie di interessi nei prodotti nei quali il rischio di credito è trasferito tramite cartolarizzazione, come previsto con riguardo alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (6), e alla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (7), siano sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione presenterà a tal fine le appropriate proposte legislative anche con riferimento alla presente direttiva, dopo avere debitamente valutato l’impatto di tali proposte.

(45)

Per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), dovrebbero essere fissati requisiti in termini di ammissibilità delle controparti e degli strumenti, nonché di liquidità e di valutazione continua delle posizioni. Tali requisiti sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, analogo a quello di cui gli investitori stessi beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati.

(46)

Le operazioni in strumenti derivati non dovrebbero mai avere l’obiettivo di eludere i principi o le regole enunciati nella presente direttiva. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si dovrebbero applicare requisiti supplementari in materia di diversificazione del rischio.

(47)

Talune tecniche di gestione del portafoglio utilizzate dagli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni e/o obbligazioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari o obbligazionari. È opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari o obbligazionari noti e riconosciuti. Può pertanto essere necessario introdurre norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni o obbligazioni a tale scopo.

(48)

Gli organismi di investimento collettivo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati a fini diversi dall’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva. Nei casi enumerati nella presente direttiva dovrebbe essere consentito a un OICVM di avere imprese controllate solo nella misura necessaria a esercitare in modo efficace, per proprio conto, talune attività anch’esse definite dalla presente direttiva. È necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM. La creazione di una succursale di un OICVM in un paese terzo dovrebbe pertanto essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva. L’obbligo generale di agire unicamente nell’interesse dei detentori di quote e in particolare l’obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti misure che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza.

(49)

La versione originaria della direttiva 85/611/CEE conteneva una deroga alla restrizione sulla percentuale del proprio patrimonio che un OICVM poteva investire in valori mobiliari emessi dallo stesso organismo, che si applicava alle obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro. Tale deroga consentiva agli OICVM di investire in particolare fino al 35 % delle loro attività in obbligazioni di tale tipo. Una deroga analoga, ma di portata più limitata, è giustificata relativamente alle obbligazioni del settore privato le quali, anche se non garantite da uno Stato, offrono garanzie particolari per l’investitore, in virtù delle particolari regolamentazioni loro applicabili. È pertanto opportuno estendere la deroga alla totalità delle obbligazioni del settore privato che rispondono a criteri fissati in comune e lasciare agli Stati membri la cura di redigere l’elenco delle obbligazioni a cui intendono, se del caso, accordare una deroga.

(50)

Diversi Stati membri hanno adottato disposizioni che consentono agli organismi di investimento collettivo non coordinati di aggregare il loro patrimonio in un unico fondo detto «fondo master». Per consentire agli OICVM di avvalersi di tali strutture, è necessario esentare gli «OICVM feeder» che desiderano aggregare il loro patrimonio in un «OICVM master» dal divieto di investire più del 10 % del loro patrimonio o, a seconda dei casi, del 20 % del loro patrimonio in un unico organismo di investimento collettivo. Una tale esenzione è giustificata poiché l’OICVM feeder investe la totalità o la quasi totalità del suo patrimonio nel portafoglio diversificato dell’OICVM master che è soggetto alle regole di diversificazione riguardanti gli OICVM.

(51)

Per agevolare il funzionamento del mercato interno e per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità le strutture master-feeder dovrebbero essere ammesse sia se il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, sia se essi sono stabiliti in Stati membri diversi. Per consentire agli investitori di comprendere meglio le strutture master-feeder e agevolarne la vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione, in particolare in un contesto transfrontaliero, nessun OICVM feeder dovrebbe avere la possibilità di investire in più di un fondo master. Per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità, il fondo master dovrebbe essere anch’esso un OICVM autorizzato. Per evitare oneri amministrativi indebiti, le disposizioni concernenti la notifica della commercializzazione transfrontaliera non dovrebbero applicarsi agli OICVM master che non raccolgono capitale presso i cittadini di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, ma che si limitano ad avere uno o più OICVM feeder nell’altro Stato membro.

(52)

Per proteggere gli investitori dell’OICVM feeder, l’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master deve essere soggetto alla previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder. Solo l’investimento iniziale nell’OICVM master, con il quale l’OICVM feeder supera il limite applicabile agli investimenti in un altro OICVM, è soggetto ad approvazione. Per agevolare il funzionamento del mercato interno e per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità, le condizioni da rispettare e i documenti e le informazioni da fornire ai fini dell’approvazione dell’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master dovrebbero essere esaustive.

(53)

Per consentire all’OICVM feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle proprie quote e in particolare porlo in condizione di ottenere dall’OICVM master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l’OICVM feeder e l’OICVM master dovrebbero sottoscrivere un accordo vincolante e azionabile. Tuttavia, se sia l’OICVM master che l’OICVM feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, dovrebbe essere sufficiente che quest’ultima stabilisca norme interne di comportamento. Gli accordi per lo scambio di informazioni rispettivamente tra i depositari o i revisori rispettivamente dell’OICVM feeder e dell’OICVM master dovrebbero garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario e il revisore dell’OICVM feeder possano svolgere le proprie funzioni. La presente direttiva dovrebbe assicurare che il rispetto di questi requisiti non comporti per i depositari o i revisori dei conti una violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni ovvero degli obblighi in materia di protezione dei dati.

(54)

Per garantire un livello elevato di tutela degli interessi degli investitori dell’OICVM feeder, è opportuno adattare il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori nonché le comunicazioni di marketing alle specificità delle strutture master-feeder. L’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master non dovrebbe compromettere la capacità dell’OICVM feeder di riacquistare o rimborsare esso stesso le quote su richiesta dei propri detentori di quote, oppure di agire nel migliore interesse di questi ultimi.

(55)

Ai sensi della presente direttiva, i detentori di quote dovrebbero essere tutelati contro l’imposizione di costi aggiuntivi ingiustificati mediante un divieto fatto all’OICVM master di imporre il pagamento di spese di sottoscrizione o di rimborso all’OICVM feeder. L’OICVM master dovrebbe tuttavia poter applicare spese di sottoscrizione o di rimborso ad altri investitori dell’OICVM master.

(56)

Le regole di conversione dovrebbero consentire a un OICVM esistente di convertirsi in un OICVM feeder. Nel contempo dovrebbero tutelare sufficientemente i detentori di quote. Poiché la conversione è un cambiamento radicale della politica di investimento, l’OICVM che si converte in OICVM feeder dovrebbe essere tenuto a fornire ai detentori delle proprie quote informazioni sufficienti per permettere loro di decidere se mantenere i loro investimenti. Le autorità competenti non dovrebbero richiedere all’OICVM feeder di fornire informazioni maggiori o diverse da quelle specificate nella presente direttiva.

(57)

Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master siano informate in merito a un’irregolarità in relazione all’OICVM master o ritengano che esso non rispetti le disposizioni della presente direttiva, possono decidere di adottare, se del caso, le misure necessarie intese a informare di conseguenza i detentori di quote dell’OICVM master.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero operare una chiara distinzione tra le comunicazioni di marketing e le informazioni obbligatorie destinate agli investitori previste dalla presente direttiva. Le informazioni obbligatorie destinate agli investitori includono le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale.

(59)

Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere fornite gratuitamente agli investitori sotto forma di documento ad hoc, in tempo utile prima della sottoscrizione dell’OICVM, per aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti. Tali informazioni chiave dovrebbero contenere solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. È opportuno armonizzare pienamente la natura delle informazioni da includere tra le informazioni chiave per gli investitori al fine di garantire una tutela degli investitori e una comparabilità adeguate. Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e la semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, e dovrebbe consentire raffronti utili, in particolare dei costi e del profilo di rischio, rilevanti ai fini della decisione di investimento.

(60)

Le competenti autorità di ogni Stato membro possono rendere accessibili al pubblico, in una sezione dedicata del loro sito Web, le informazioni chiave per gli investitori relative a tutti gli OICVM autorizzati nello Stato membro in questione.

(61)

Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere presentate per tutti gli OICVM. Le società di gestione o, laddove applicabile, le società di investimento dovrebbero fornire le informazioni chiave per gli investitori ai soggetti rilevanti, a seconda del metodo di commercializzazione utilizzato (vendite dirette o tramite intermediario). Gli intermediari dovrebbero fornire le informazioni chiave per gli investitori ai clienti e ai clienti potenziali.

(62)

Gli OICVM dovrebbero avere la facoltà di commercializzare le proprie quote in altri Stati membri secondo una procedura di notifica basata su una comunicazione migliorata tra le autorità competenti degli Stati membri. Dopo la trasmissione di un fascicolo di notifica completo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, lo Stato membro ospitante dell’OICVM non dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l’accesso al suo mercato ad un OICVM stabilito in un altro Stato membro o di contestare l’autorizzazione rilasciata da tale Stato membro.

(63)

Gli OICVM dovrebbero avere la facoltà di commercializzare le proprie quote subordinatamente all’adozione, da parte loro, delle misure necessarie affinché siano assicurate le facilitazioni per i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che gli OICVM devono fornire.

(64)

Per agevolare la commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM, il controllo della conformità delle misure adottate per la commercializzazione di quote di OICVM con le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell’OICVM dovrebbe avvenire dopo che l’OICVM abbia avuto accesso al mercato di tale Stato membro. Questo controllo potrebbe riguardare l’adeguatezza delle disposizioni adottate per la commercializzazione, in particolare l’adeguatezza delle modalità di distribuzione, nonché l’obbligo che le comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. La presente direttiva non dovrebbe impedire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di verificare le comunicazioni relative alla commercializzazione, escluse le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti e le relazioni annuali e semestrali siano conformi al diritto nazionale, prima che un OICVM possa utilizzarle, purché tale controllo non sia discriminatorio e non impedisca all’OICVM in questione l’accesso al mercato.

(65)

Al fine di rafforzare la certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica e in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell’OICVM e che riguardano specificatamente le disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM. Gli obblighi relativi alla pubblicazione di tali informazioni dovrebbero essere regolati dal diritto nazionale.

(66)

Per agevolare l’accesso degli OICVM ai mercati degli altri Stati membri, è opportuno prevedere che l’OICVM sia tenuto a tradurre solo le informazioni chiave per gli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero specificare la lingua/le lingue in cui sono disponibili gli altri documenti informativi obbligatori e le informazioni aggiuntive. Le traduzioni dovrebbero essere eseguite sotto la responsabilità dell’OICVM, il quale decide se sia necessaria una traduzione semplice o giurata.

(67)

Per agevolare l’accesso ai mercati di altri Stati membri, è importante che le spese di notifica siano comunicate.

(68)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure amministrative e organizzative necessarie ai fini della cooperazione tra le proprie autorità nazionali e le autorità competenti di altri Stati membri, anche attraverso accordi bilaterali o multilaterali tra le suddette autorità, accordi che possono prevedere la delega volontaria dei compiti.

(69)

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da far sì che la direttiva venga applicata in modo equivalente in tutti gli Stati membri. Una serie minima di poteri comuni, in linea con quanto previsto da altri atti normativi comunitari sui servizi finanziari, dovrebbe garantire l’efficacia della vigilanza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fissare le norme sulle sanzioni, penali o amministrative, e le misure di ordine amministrativo applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire l’esecuzione di tali sanzioni.

(70)

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di reciproca assistenza e cooperazione.

(71)

Ai fini della prestazione transfrontaliera di servizi è opportuno attribuire competenze chiare alle rispettive autorità competenti al fine di eliminare eventuali carenze o sovrapposizioni, in conformità con la legislazione applicabile.

(72)

Le disposizioni della presente direttiva relative all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti comprende la vigilanza su base consolidata che deve essere esercitata su un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività, se le disposizioni del diritto comunitario lo prevedono. In tal caso le autorità alle quali è chiesta l’autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale OICVM o impresa che concorre alla sua attività.

(73)

Il principio della vigilanza esercitata dallo Stato membro d’origine esige che le autorità competenti revochino o rifiutino di rilasciare l’autorizzazione qualora elementi come il programma d’attività, l’ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l’OICVM o l’impresa che concorre alla sua attività, abbiano scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività.

(74)

Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode o l’insider trading, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l’integrità del sistema finanziario anche quando riguardano imprese diverse dagli OICVM o dalle imprese che concorrono alla loro attività.

(75)

È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, tuttavia, i destinatari di tali scambi dovrebbero restare rigorosamente limitati.

(76)

È necessario specificare a quali condizioni tali scambi di informazioni sono autorizzati.

(77)

Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all’adempimento di condizioni rigorose.

(78)

Andrebbero inoltre autorizzati gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali, organismi con responsabilità analoghe alle banche centrali, nella loro funzione di autorità monetarie e, ove opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, dall’altro.

(79)

Nella presente direttiva è opportuno introdurre lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono all’autorizzazione e alla vigilanza nonché le stesse possibilità di scambio di informazioni previste per le autorità incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione.

(80)

Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli OICVM o sulle imprese che concorrono alla loro attività nonché la tutela dei clienti degli OICVM, o delle imprese che concorrono alla loro attività i revisori dovrebbero avere il compito di informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell’esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l’organizzazione amministrativa e contabile di un OICVM o di un’impresa che concorre alla sua attività.

(81)

In base all’obiettivo perseguito dalla presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in tutti i casi in cui tali fatti siano rilevati da un revisore nell’esercizio delle sue funzioni presso un’impresa che ha stretti legami con un OICVM o con un’impresa che concorre alla sua attività.

(82)

L’obbligo imposto ai revisori di comunicare, se del caso, alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni presso un ente che non è né un OICVM né un’impresa che concorre all’attività di un OICVM non modifica, da sola, la natura del loro incarico presso tale ente né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale ente.

(83)

La presente direttiva non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio.

(84)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(85)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva. Per quanto riguarda le società di gestione, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure che specificano i dettagli concernenti i requisiti organizzativi, la gestione del rischio, i conflitti d’interesse e le regole di condotta. Per quanto riguarda i depositari, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure che specificano le misure che devono essere adottate dai depositari per adempiere ai propri doveri in relazione ad un OICVM gestito da una società di gestione stabilito in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM e i dettagli dell’accordo tra il depositario e la società di gestione. Tali misure di attuazione dovrebbero agevolare un’applicazione uniforme degli obblighi delle società di gestione e dei depositari, ma non dovrebbero essere una condizione preliminare per dare attuazione al diritto delle società di gestione di esercitare in tutta la Comunità le attività oggetto di autorizzazione nel loro Stato membro d’origine, costituendo succursali o in regime di libera prestazione dei servizi, inclusa la gestione di OICVM in un altro Stato membro.

(86)

Per quanto riguarda le fusioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure volte a specificare nel dettaglio il contenuto, la forma e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire ai detentori di quote.

(87)

Per quanto riguarda le strutture master-feeder, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure volte a specificare il contenuto dell’accordo tra OICVM master e OICVM feeder o delle regole interne di condotta, il contenuto dell’accordo di scambio di informazioni tra i loro depositari o i loro revisori, la definizione di misure appropriate per coordinare le scadenze del calcolo del loro valore patrimoniale netto e la sua pubblicazione al fine di evitare il timing di mercato, l’impatto della fusione dell’OICVM master sull’autorizzazione dell’OICVM feeder, il tipo di irregolarità provenienti dall’OICVM master da comunicare all’OICVM feeder, il formato e le modalità di presentazione delle informazioni ai detentori di quote in caso di conversione da un OICVM ad un OICVM feeder e la relativa procedura, nonché la procedura per effettuare una valutazione e una revisione contabile del trasferimento del patrimonio da un OICVM feeder a un OICVM master e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questo processo.

(88)

Per quanto riguarda le disposizioni sull’informativa, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure intese a indicare le condizioni che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto completo e dettagliato, la forma e la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell’OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole.

(89)

Per quanto riguarda la notifica, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure intese a specificare la portata delle informazioni sulle regole locali applicabili che devono essere pubblicate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e i dettagli tecnici sull’accesso da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai documenti conservati e aggiornati inerenti degli OICVM.

(90)

La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di chiarire le definizioni e allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

(91)

Poiché le misure di cui ai considerando da 85 a 90 sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(92)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto presuppongono l’adozione di regole con elementi comuni applicabili a livello comunitario e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle disposizioni in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(93)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva che essa rifonde. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(94)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B.

(95)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, tabelle indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CONTENUTO

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DELL’OICVM

CAPO III

OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE

SEZIONE 1

Condizioni di accesso all’attività

SEZIONE 2

Relazioni con i paesi terzi

SEZIONE 3

Condizioni di esercizio

SEZIONE 4

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

CAPO IV

OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO

CAPO V

OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

SEZIONE 1

Condizioni di accesso all’attività

SEZIONE 2

Condizioni di esercizio

SEZIONE 3

Obblighi riguardanti il depositario

CAPO VI

FUSIONI DI OICVM

SEZIONE 1

Principi, autorizzazione e approvazione

SEZIONE 2

Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote

SEZIONE 3

Costi ed entrata in vigore

CAPO VII

OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO DEGLI OICVM

CAPO VIII

STRUTTURE MASTER-FEEDER

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e approvazione

SEZIONE 2

Disposizioni comuni per gli OICVM feeder e per gli OICVM master

SEZIONE 3

Depositari e revisori dei conti

SEZIONE 4

Informazioni e comunicazioni di marketing obbligatorie degli OICVM feeder

SEZIONE 5

Conversione degli OICVM esistenti in OICVM feeder e modifica dell’OICVM master

SEZIONE 6

Obblighi e autorità competenti

CAPO IX

OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI

SEZIONE 1

Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

SEZIONE 2

Pubblicazione di altre informazioni

SEZIONE 3

Informazioni chiave per gli investitori

CAPO X

OBBLIGHI GENERALI DELL’OICVM

CAPO XI

DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI

CAPO XII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA

CAPO XIII

COMITATO EUROPEO DEI VALORI MOBILIARI

CAPO XIV

DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE 1

Deroghe

SEZIONE 2

Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO I

Schemi A e B

ALLEGATO II

Funzioni comprese nell’attività di gestione collettiva di portafogli

ALLEGATO III

 

Parte A

Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche

Parte B

Elenco dei termini per l’attuazione nel diritto nazionale e l’applicazione

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.

2.   Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:

a)

il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b)

le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

3.   Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva:

a)

il termine «fondo comune di investimento» comprende anche lo «unit trust»;

b)

il termine «quote» di OICVM include anche le azioni di OICVM.

4.   Non sono soggette alla presente direttiva le società d’investimento il cui patrimonio è investito, attraverso l’intermediazione di società controllate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.

5.   Gli Stati membri vietano agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d’investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.

6.   Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 91 e 92 e dell’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, nessuno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, disposizioni ulteriori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove tali OICVM commercializzino le loro quote nel territorio di tale Stato membro.

7.   Fatto salvo il presente capo, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«depositario»: un ente al quale sono affidati i compiti di cui agli articoli 22 e 32 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui al capo IV e alla sezione 3 del capo V;

b)

«società di gestione»: una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);

c)

«Stato membro di origine di una società di gestione»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale della società di gestione;

d)

«Stato membro ospitante di una società di gestione»: ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;

e)

«Stato membro di origine di un OICVM»: lo Stato membro nel quale l’OICVM è autorizzato conformemente all’articolo 5;

f)

«Stato membro ospitante di un OICVM»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote dell’OICVM;

g)

«succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata;

h)

«autorità competenti»: le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 97;

i)

«stretti legami»: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da

i)

una «partecipazione», ossia la detenzione diretta o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; o

ii)

un «controllo», ossia il legame che esiste tra un’impresa controllante e un’impresa controllata ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (10), e in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

j)

«partecipazione qualificata»: ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione;

k)

«capitale iniziale»: i fondi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE;

l)

«fondi propri»: i fondi propri di cui al titolo V, capo 2, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;

m)

«supporto durevole»: uno strumento che permetta all’investitore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

n)

«valori mobiliari»:

i)

le azioni e altri valori assimilabili ad azioni («azioni»);

ii)

le obbligazioni e altri titoli di debito («obbligazioni»);

iii)

qualsiasi altro valore mobiliare negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;

o)

«strumenti del mercato monetario»: strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento;

p)

«fusione»: un’operazione con la quale:

i)

uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;

ii)

due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;

iii)

uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto «OICVM ricevente»;

q)

«fusione transfrontaliera»: una fusione di OICVM:

i)

di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure

ii)

stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro;

r)

«fusione nazionale»: una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato conformemente all’articolo 93.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell’allegato II.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera g), tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), si applica quanto segue:

a)

un’impresa controllata di un’impresa controllata è parimenti considerata come un’impresa controllata dell’impresa controllante a cui fanno capo tali imprese;

b)

si ritiene che costituiscano uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche le situazioni in cui esse siano legate in modo stabile a una stessa persona da un legame di controllo.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera j), sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (11).

6.   Ai fini del paragrafo 1, lettera l), si applicano per analogia gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE.

7.   Ai fini del paragrafo 1, lettera n), sono escluse dai valori mobiliari le tecniche e gli strumenti di cui all’articolo 51.

Articolo 3

Non sono assoggettati alla presente direttiva:

a)

organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;

b)

organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;

c)

organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società d’investimento al pubblico dei paesi terzi;

d)

le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall’articolo 83 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

Articolo 4

Per l’applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DELL’OICVM

Articolo 5

1.   Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiva

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.

2.   Un fondo comune d’investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d’investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se l’OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM decidono sulla richiesta della società di gestione di gestire l’OICVM ai sensi dell’articolo 20. Non costituisce una condizione per l’autorizzazione il fatto che l’OICVM sia gestito da una società di gestione con sede legale nello Stato membro di origine dell’OICVM né che la società di gestione eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non autorizzano un OICVM se:

a)

esse constatino che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti al capo V; o

b)

la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.

Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, la società di gestione o, se del caso, la società d’investimento, è informata, entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa, del fatto che l’autorizzazione dell’OICVM sia stata o meno concessa.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell’onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l’identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti.

Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell’atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell’attività del depositario.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM negano l’autorizzazione se l’OICVM è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine.

6.   Né la sostituzione della società di gestione o del depositario, né alcuna modifica del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società d’investimento possono avere luogo senza l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.

7.   Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione della presente direttiva, relative alla costituzione e al funzionamento degli OICVM siano facilmente accessibili a distanza о con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili almeno in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, e siano aggiornate.

CAPO III

OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE

SEZIONE 1

Condizioni di accesso all’attività

Articolo 6

1.   L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

2.   Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

L’attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco di cui all’allegato II.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:

a)

gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE; e

b)

a titolo di servizi accessori:

i)

consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;

ii)

custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di cui al primo comma, lettera a).

4.   L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 7

1.   Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti:

a)

la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR tenuto conto di quanto segue:

i)

quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 000 000 EUR;

ii)

ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere:

fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega,

società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione,

altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega;

iii)

a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’articolo 21 della direttiva 2006/49/CE;

b)

le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all’autorità competente; l’attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;

c)

la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e

d)

tanto l’amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro.

Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall’obbligo di disporre di fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.

2.   Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3.   Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione L’eventuale rifiuto deve essere motivato.

4.   La società di gestione può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.

5.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

a)

non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

non è più conforme alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;

e)

ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

f)

ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

Articolo 8

1.   Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l’autorizzazione per accedere all’attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell’entità della medesima.

Le autorità competenti negano l’autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, che hanno la propria sede legale fuori della Comunità e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede legale si trova in uno Stato membro.

3.   Le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all’autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia:

a)

una controllata di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;

b)

una controllata dell’impresa controllante di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure

c)

una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

SEZIONE 2

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 9

1.   Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2004/39/CE.

Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione», e l’espressione «prestare servizi d'investimento» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE va interpretata come «prestare servizi».

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

SEZIONE 3

Condizioni di esercizio

Articolo 10

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2.

I fondi propri di una società di gestione non devono scendere al di sotto del livello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato di tempo per rettificare la situazione o cessare l’attività.

2.   La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di una società di gestione.

Articolo 11

1.   Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE.

2.   Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione».

Articolo 12

1.   Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l’attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in ogni momento.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:

a)

abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore;

b)

sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d’interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM.

2.   Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a):

a)

non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di organismi d’investimento collettivo che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente;

b)

sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori (12).

3.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 13

1.   Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti:

a)

la società di gestione informa in modo appropriato le autorità competenti del proprio Stato membro di origine; le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione trasmettono senza indugio le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM;

b)

il mandato non deve pregiudicare l’efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;

c)

se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di patrimoni e soggette a vigilanza prudenziale; la delega deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;

d)

nel caso in cui il mandato abbia a oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una impresa di un paese terzo, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;

e)

il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra impresa i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;

f)

devono essere previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l’attività dell’impresa alla quale il mandato viene conferito;

g)

il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all’impresa titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell’interesse degli investitori;

h)

tenuto conto della natura delle funzioni da delegare, l’impresa alla quale le funzioni sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi; e

i)

i prospetti dell’OICVM devono specificare le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo.

2.   La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall’aver delegato a terzi alcune sue funzioni. La società di gestione non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.

Articolo 14

1.   Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a:

a)

agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;

b)

agire con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;

c)

disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;

d)

cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e

e)

conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all’esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l’integrità del mercato.

2.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:

a)

definire opportuni criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel migliore interesse degli OICVM;

b)

precisare i principi richiesti per garantire che le società di gestione utilizzino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività; e

c)

definire le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d’interesse, come pure di definire gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d’interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 15

Le società di gestione o, se del caso, le società d’investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell’articolo 92 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell’esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.

Le società di gestione definiscono inoltre procedure e meccanismi appropriati per mettere a disposizione informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.

SEZIONE 4

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Articolo 16

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell’OICVM che essa gestisce, come previsto all’allegato II, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al capo XI.

2.   Gli Stati membri non subordinano lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad alcuna autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, un OICVM è libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, o di essere gestito dalla stessa, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale società di gestione osservi le disposizioni di cui:

a)

all’articolo 17 o all’articolo 18; e

b)

agli articoli 19 e 20.

Articolo 17

1.   Oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è stata autorizzata, comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

2.   Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all’atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:

a)

lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;

b)

un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; tale programma include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 15;

c)

il recapito nello Stato membro ospitante della società di gestione, ove possono esserle richiesti i documenti; e

d)

i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, rendono note le ragioni di tale rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine della società di gestione.

Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.

4.   Una società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all’interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi dell’articolo 14.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione hanno la responsabilità di vigilare sulla conformità con il paragrafo 4.

6.   Prima che la succursale di una società di gestione inizi l’attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull’osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza.

7.   La succursale può essere stabilita e iniziare l’attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, in caso di silenzio di dette autorità.

8.   In caso di modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 6.

9.   In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiornano le informazioni che figurano nell’attestato di cui al paragrafo 3, terzo comma e informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di qualsiasi modifica della portata dell’autorizzazione della società di gestione o dei dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che la predetta autorità di gestione è autorizzata a gestire.

Articolo 18

1.   Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione:

a)

lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; e

b)

un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere, che include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati ai sensi dell’articolo 15.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal loro ricevimento.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano inoltre le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.

Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle competenti autorità dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 93, la società di gestione può quindi iniziare l’attività nello Stato membro ospitante della società di gestione.

3.   Una società di gestione che presta servizi in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme emanate dallo Stato membro di origine della società di gestione, ai sensi dell’articolo 14.

4.   In caso di modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, prima di procedere alla modifica stessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiorna le informazioni contenute nell’attestato di cui al paragrafo 2 e comunica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione qualsiasi modifica alla portata dell’autorizzazione della società di gestione o ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta autorità di gestione è autorizzata a gestire.

Articolo 19

1.   Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine della società di gestione in materia di organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le procedure di cui all’articolo 12 e gli obblighi informativi che le incombono. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione hanno la responsabilità di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1.

3.   Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine dell’OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM, in particolare le norme applicabili:

a)

alla costituzione e all’autorizzazione dell’OICVM;

b)

all’emissione e al rimborso di quote e azioni;

c)

alle politiche e ai limiti d’investimento, tra cui il calcolo dell’esposizione complessiva e della leva finanziaria;

d)

ai vincoli sui prestiti concessi e assunti e sulle vendite allo scoperto;

e)

alla valutazione del patrimonio e alla contabilità dell’OICVM;

f)

al calcolo del prezzo di emissione o di rimborso e gli errori del calcolo del valore patrimoniale netto e al relativo indennizzo per gli investitori;

g)

alla distribuzione o al reinvestimento dei rendimenti;

h)

agli obblighi di informativa e rendicontazione dell’OICVM, compresi il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni periodiche;

i)

alle modalità previste per la commercializzazione;

j)

ai rapporti con i detentori di quote;

k)

alla fusione e alla ristrutturazione dell’OICVM;

l)

allo scioglimento e alla liquidazione dell’OICVM;

m)

ove applicabile, al contenuto del registro dei detentori delle quote;

n)

alle spese di autorizzazione e di vigilanza connesse all’OICVM; e

o)

all’esercizio dei diritti di voto dei detentori di quote e di altri diritti degli stessi correlati alle lettere da a) a m).

4.   La società di gestione si conforma agli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo e a quelli previsti dal prospetto, che devono essere in linea con la legge applicabile di cui ai paragrafi 1 e 3.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM sono responsabili di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.   La società di gestione decide, ed è responsabile, per l’adozione e l’attuazione di tutte le misure e le decisioni organizzative necessarie per garantire la conformità con le norme in materia di costituzione e funzionamento dell’OICVM e con gli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo nonché con gli obblighi previsti dal prospetto.

7.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dalla società di gestione per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli OICVM da essa gestiti.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate in un determinato Stato membro non siano soggette a eventuali ulteriori requisiti disposti nello Stato membro di origine dell’OICVM riguardo agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, salvo nei casi espressamente menzionati dalla stessa.

Articolo 20

1.   Fatto salvo l’articolo 5, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM la seguente documentazione:

a)

l’accordo scritto concluso con il depositario di cui agli articoli 23 e 33; e

b)

informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, di cui all’allegato II.

Se una società di gestione gestisce già un OICVM dello stesso tipo nello Stato membro di origine dell’OICVM, è sufficiente fare riferimento alla documentazione già fornita.

2.   Ove ciò sia necessario per garantire la conformità con le norme per le quali sono responsabili, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione di fornire chiarimenti e informazioni circa la documentazione di cui al paragrafo 1 e, in base all’attestato di cui agli articoli 17 e 18, accertarsi se il tipo di OICVM per cui è richiesta l’autorizzazione è coperto o meno dall’autorizzazione concessa alla società di gestione. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono rifiutare la richiesta della società di gestione soltanto se:

a)

la società di gestione non osserva le norme che rientrano nelle loro competenze ai sensi dell’articolo 19;

b)

la società di gestione non è autorizzata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine a gestire il tipo di OICVM per cui si richiede l’autorizzazione; o

c)

la società di gestione non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 1.

Prima di rifiutare una richiesta, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

4.   La società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM qualsiasi successiva modifica sostanziale alla documentazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

1.   Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle autorità competenti di tale Stato membro ospitante un resoconto delle attività svolte in tale Stato membro ospitante.

2.   Lo Stato membro ospitante della società di gestione può esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel suo territorio, mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni necessarie per verificare l’osservanza da parte di tali società delle disposizioni loro applicabili che rientrano tra le competenze dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Non possono tuttavia essere richieste informazioni più rigorose di quelle che sono tenute a comunicare le società di gestione autorizzate nello Stato membro in questione, per verificare l’osservanza da parte loro delle medesime norme.

Le società di gestione garantiscono che le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 15 consentano alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere direttamente dalla società di gestione le informazioni di cui al presente paragrafo.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera a una delle norme rientranti tra le loro competenze, esigono che la società di gestione in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

4.   Se la società di gestione in questione si rifiuta di fornire allo Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni che rientrano tra le competenze di quest’ultimo o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione fornisca le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

5.   Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nell’infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o tali misure risultino inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, possono anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICVM.

6.   Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4 o 5 che comporti misure o sanzioni è debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

7.   Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

8.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM prima di revocare l’autorizzazione della società di gestione. In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM adottano misure adeguate per salvaguardare gli interessi degli investitori. Tali misure possono comprendere decisioni che impediscono alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio.

Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.

9.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.

CAPO IV

OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO

Articolo 22

1.   Il patrimonio del fondo comune d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.

2.   La responsabilità del depositario di cui all’articolo 24 non è intaccata dall’avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.

3.   Il depositario:

a)

accerta che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;

b)

accerta che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;

c)

esegue le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale applicabile o al regolamento del fondo;

d)

accerta che nelle operazioni relative alle attività del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;

e)

accerta che i rendimenti del fondo ricevano la destinazione conforme alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo.

Articolo 23

1.   Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM.

2.   Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter svolgere efficacemente la propria attività di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall’esercizio di tale funzione.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 che possono essere scelte come depositari.

4.   Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine degli OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nell’espletamento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte degli OICVM, alla presente direttiva.

5.   Se lo Stato membro d’origine della società di gestione non è lo Stato membro d’origine dell’OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di espletare le funzioni di cui all’articolo 22 e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d’origine dell’OICVM.

6.   La Commissione può adottare misure di esecuzione relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni specifiche da inserire nell’accordo standard in uso da parte del depositario e della società di gestione ai sensi del paragrafo 5.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 24

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine dell’OICVM, nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.

Nei confronti dei detentori di quote la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i detentori di quote.

Articolo 25

1.   Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2.   Nell’esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione e il depositario agiscono in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dei detentori di quote.

Articolo 26

La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.

CAPO V

OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

SEZIONE 1

Condizioni di accesso all’attività

Articolo 27

L’accesso all’attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento.

Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.

La sede legale della società di investimento è situata nello Stato membro di origine di detta società.

Articolo 28

La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 29

1.   Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.

Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento;

b)

gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell'attività;

c)

se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano.

2.   Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

3.   Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

a)

non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l’autorizzazione;

d)

ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

e)

ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.

SEZIONE 2

Condizioni di esercizio

Articolo 30

Gli articoli 13 e 14 si applicano, in quanto compatibili, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.

Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per «società di gestione» si intende una «società di investimento».

Le società di investimento gestiscono soltanto i beni del proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi.

Articolo 31

Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all’atto costitutivo e alle norme in vigore.

SEZIONE 3

Obblighi riguardanti il depositario

Articolo 32

1.   Il patrimonio di una società d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.

2.   La responsabilità del depositario di cui all’articolo 34 non è influenzata dal fatto che esso abbia affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.

3.   Il depositario accerta:

a)

che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge e all’atto costitutivo della società di investimento;

b)

che nelle operazioni relative al patrimonio della società d’investimento il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso; e

c)

che i rendimenti della società d’investimento ricevano la destinazione conforme alla legge e all’atto costitutivo.

4.   Lo Stato membro di origine della società di investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio che commercializzano le proprie quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva.

Gli articoli 76, 84 e 85 non si applicano a tali società d’investimento. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società d’investimento sono indicate nel diritto nazionale applicabile o nell’atto costitutivo.

5.   Lo Stato membro di origine della società d’investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio, che commercializzano almeno l’80 % delle proprie quote attraverso una o più borse valori indicate nell’atto costitutivo, non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli Stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società d’investimento soltanto a prezzo di mercato.

Nell’atto costitutivo della società d’investimento è indicata la borsa del paese in cui le quote sono commercializzate la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società d’investimento.

Lo Stato membro si avvale della deroga di cui al primo comma solo se ritiene che i detentori di quote beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva.

In particolare, le società d’investimento di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4 devono:

a)

in mancanza di una normativa nazionale in materia, indicare nell’atto costitutivo i metodi di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;

b)

intervenire sul mercato per evitare che il valore di mercato delle loro quote si discosti dal loro valore patrimoniale netto di più del 5 %;

c)

stabilire il valore patrimoniale netto delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese.

Un revisore dei conti indipendente accerta almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità con la legge e l’atto costitutivo della società d’investimento.

In tale occasione il revisore assicura che il patrimonio della società d’investimento sia investito secondo le norme previste dalla legge e dall’atto costitutivo della società d’investimento.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.

Articolo 33

1.   Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nel medesimo Stato membro della società di investimento.

2.   Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari.

4.   Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nello svolgimento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte dell’OICVM, alla presente direttiva.

5.   Se lo Stato membro d’origine della società di gestione non è lo Stato membro d’origine dell’OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di svolgere le funzioni di cui all’articolo 32 e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d’origine dell’OICVM.

6.   La Commissione può adottare misure di esecuzione relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 34

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine della società di investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei detentori di quote, di ogni perdita da essi subita in conseguenza dell’inadempimento colposo o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.

Articolo 35

1.   Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2.   Nell’esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce esclusivamente nell’interesse dei detentori di quote.

Articolo 36

La legge o l’atto costitutivo delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.

CAPO VI

FUSIONI DI OICVM

SEZIONE 1

Principi, autorizzazione e approvazione

Articolo 37

Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.

Articolo 38

1.   Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettere q) e r), in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p).

2.   Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione.

Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni nazionali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui gli OICVM sono stabiliti.

Articolo 39

1.   Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione.

2.   L’OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine:

a)

il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall’OICVM oggetto di fusione e dall’OICVM ricevente;

b)

una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, per gli investitori dell’OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;

c)

una dichiarazione sia del depositario dell’OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell’OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell’articolo 41, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e

d)

le informazioni sul progetto di fusione che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote.

Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti.

3.   Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l’impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell’OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l’OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote.

In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42;

b)

l’OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell’articolo 93, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell’articolo 93; e

c)

le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma.

5.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione dell’avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione.

6.   Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l’OICVM ricevente, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1), secondo comma.

Articolo 40

1.   Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione.

Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:

a)

un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;

b)

il contesto e la motivazione del progetto di fusione;

c)

l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente;

d)

i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

e)

il metodo di calcolo del tasso di cambio;

f)

la prevista data di efficacia della fusione;

g)

le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e

h)

nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito.

Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.

2.   L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.

SEZIONE 2

Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote

Articolo 41

Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM.

Articolo 42

1.   Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (13), la certificazione di quanto segue:

a)

i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

b)

se del caso, il pagamento in contante per quota; e

c)

il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell’articolo 47, paragrafo 1.

2.   I revisori legali dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell’OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1.

3.   Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.

Articolo 43

1.   Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti.

2.   Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell’articolo 39.

Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1.

3.   Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 44 e 45.

Esse includono quanto segue:

a)

il contesto e la motivazione del progetto di fusione;

b)

il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l’altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione;

c)

ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all’articolo 45, paragrafo 1, e l’ultima data valida per l’esercizio di tale diritto;

d)

gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e

e)

una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM ricevente.

4.   Qualora l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l’OICVM che ha l’obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.

5.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 44

Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all’assemblea generale dei detentori di quote.

Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.

Articolo 45

1.   Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall’OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell’OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell’articolo 43 e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.

SEZIONE 3

Costi ed entrata in vigore

Articolo 46

A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell’OICVM oggetto di fusione, dell’OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.

Articolo 47

1.   Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di fusione in quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti.

Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l’approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell’OICVM ricevente o dell’OICVM oggetto di fusione.

2.   La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell’OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM ricevente e dell’OICVM oggetto di fusione.

3.   Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.

Articolo 48

1.   Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

a)

tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

b)

i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e

c)

l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

2.   Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

a)

tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente di nuova costituzione o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

b)

i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente di nuova costituzione e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e

c)

l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

3.   Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), comporta le seguenti conseguenze:

a)

il patrimonio netto dell’OICVM oggetto di fusione è trasferito all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

b)

i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente; e

c)

l’OICVM oggetto di fusione continua ad esistere finché non siano state regolate tutte le passività.

4.   Gli Stati membri prevedono l’istituzione di una procedura in base alla quale la società di gestione dell’OICVM ricevente conferma al depositario dell’OICVM ricevente che il trasferimento di attività e, se del caso, passività è stato completato. Qualora l’OICVM ricevente non abbia designato una società di gestione, lo stesso OICVM darà la sopraindicata conferma al depositario dell’OICVM ricevente.

CAPO VII

OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO DEGLI OICVM

Articolo 49

Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d’investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato.

Articolo 50

1.   Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni:

a)

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

b)

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

c)

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento;

d)

valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:

i)

le modalità di emissione prevedano l’impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento; e

ii)

l’ammissione di cui al punto i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione;

e)

quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:

i)

tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

ii)

il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

iii)

il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e

iv)

non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l’acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo;

f)

depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l’ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;

g)

strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (strumenti derivati OTC), a condizione che:

i)

il sottostante allo strumento derivato consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l’OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;

ii)

le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM; e

iii)

gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell’OICVM; o

h)

strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all’articolo 2, paragrafo 1), lettera o), se l’emissione o l’emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:

i)

emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri;

ii)

emessi da un’impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c);

iii)

emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario;

iv)

emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM a condizione che gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti i), ii) o iii) e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 000 000 EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (14), oppure sia un soggetto che, all’interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di liquidità bancaria.

2.   A ogni modo, un OICVM non può:

a)

investire più del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; o

b)

acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

Un OICVM può detenere liquidità a titolo accessorio.

3.   Una società di investimento può acquistare i beni mobili o immobili indispensabili all’esercizio diretto della propria attività.

Articolo 51

1.   Una società di gestione o di investimento utilizza una procedura di gestione dei rischi che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di questo al profilo di rischio generale del portafoglio.

Essa utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

Essa comunica sistematicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini della buona gestione del portafoglio.

Se queste operazioni implicano l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell’OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nel suo atto costitutivo o nel prospetto.

3.   Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio.

L’esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche al terzo e al quarto comma.

Un OICVM può investire, nell’ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all’articolo 52, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l’esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all’articolo 52. Gli Stati membri possono prevedere che, se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non debbano essere cumulati ai fini dei limiti di cui all’articolo 52.

Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest’ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

4.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione che precisano:

a)

criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

b)

disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; e

c)

disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 52

1.   Un OICVM investe non più:

a)

del 5 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente; o

b)

del 20 % del proprio patrimonio in depositi costituiti presso uno stesso organismo.

L’esposizione verso una controparte dell’OICVM in un’operazione con strumenti finanziari derivati OTC non può superare:

a)

il 10 % del proprio patrimonio se la controparte è un ente creditizio di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera f); o

b)

il 5 % del proprio patrimonio negli altri casi.

2.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l’importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall’OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20 % del proprio patrimonio in un unico organismo, non può cumulare:

a)

investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;

b)

depositi costituiti presso detto organismo; o

c)

esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detto organismo.

3.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.

4.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni vengono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Qualora un OICVM investa più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera l’80 % del valore del patrimonio dell’OICVM.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione comunica immediatamente agli altri Stati membri queste informazioni, con i commenti ritenuti opportuni, e le rende accessibili al pubblico. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.

5.   I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l’applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2.

I limiti previsti ai paragrafi da 1 a 4 non sono cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi da 1 a 4 non superano, in totale, il 35 % del patrimonio dell’OICVM.

Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.

Articolo 53

1.   Fermi restando i limiti previsti dall’articolo 56, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall’articolo 52 fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, l’obiettivo della politica di investimento dell’OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che:

a)

la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata;

b)

l’indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e

c)

l’indice sia reso pubblico in modo adeguato.

2.   Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L’investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.

Articolo 54

1.   In deroga dell’articolo 52, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM accordano tale deroga solo se ritengono che i detentori di quote degli OICVM beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che rispetti i limiti dell’articolo 52.

Tali OICVM detengono valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell’importo totale del suo patrimonio.

2.   Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio.

Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.

3.   Gli OICVM di cui al paragrafo 1 includono, nel prospetto o nelle comunicazioni di marketing, una dichiarazione ben visibile che richiami l’attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del proprio patrimonio.

Articolo 55

1.   Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %.

2.   Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell’OICVM.

Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non sia obbligatoriamente cumulato ai fini dei limiti stabiliti all’articolo 52.

3.   Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, la società di gestione o l’altra società non possono chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell’OICVM nelle quote di tali OICVM o organismi di investimento collettivo.

Un OICVM che investe una quota cospicua del proprio patrimonio in altri OICVM o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l’ammontare massimo delle spese di gestione che possono essere imputate sia all’OICVM stesso sia agli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall’OICVM stesso e dagli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali investe.

Articolo 56

1.   Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l’insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un emittente.

Fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.

2.   Un OICVM non può acquistare più del:

a)

10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;

b)

10 % di obbligazioni di uno stesso emittente;

c)

25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b); o

d)

10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente.

I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all’atto dell’acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l’importo netto dei titoli emessi.

3.   Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda:

a)

i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;

b)

i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo;

c)

i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri;

d)

le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest’ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l’OICVM l’unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese.;

e)

le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.

La deroga di cui alla lettera d) del primo comma del presente paragrafo si applica tuttavia soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 52 e 55 e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Qualora siano superati i limiti di cui agli articoli 52 e 55, l’articolo 57 si applica in quanto compatibile.

Articolo 57

1.   Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio.

Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.

2.   Se il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell’OICVM o in seguito all’esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest’ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell’interesse dei detentori di quote.

CAPO VIII

STRUTTURE MASTER-FEEDER

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e approvazione

Articolo 58

1.   Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l’approvazione per investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest’ultimo («OICVM master»).

2.   Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi:

a)

liquidità detenute a titolo accessorio conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, secondo comma;

b)

strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 51, paragrafi 2 e 3;

c)

beni mobili e immobili indispensabili all’esercizio diretto delle attività, se l’OICVM feeder è una società di investimento.

Ai fini dell’osservanza dell’articolo 51, paragrafo 3, l’OICVM feeder calcola la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui alla lettera b) del primo comma con:

a)

l’effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati dell’OICVM master in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master; o

b)

la potenziale esposizione complessiva massima a fronte di strumenti finanziari derivati previsti nel regolamento o nell’atto costitutivo dell’OICVM master, in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.

3.   Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che:

a)

ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder;

b)

non è esso stesso un OICVM feeder; e

c)

non detiene quote di un OICVM feeder.

4.   L’OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe:

a)

se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, lettera b), dando facoltà all’OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori;

b)

nei casi in cui l’OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano il capo XI e l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 59

1.   Gli Stati membri assicurano che l’investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master che superi il limite per gli investimenti in altri OICVM previsti dall’articolo 55, paragrafo 1, sia soggetto all’approvazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.

2.   L’OICVM feeder viene informato entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo del fatto che le autorità competenti abbiano approvato o meno l’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM concedono l’approvazione se l’OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l’OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l’OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:

a)

il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;

b)

il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;

c)

l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o le norme interne di comportamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1;

d)

laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all’articolo 64, paragrafo 1;

e)

se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno depositari diversi, l’accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1;

f)

se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno revisori diversi, l’accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 62, paragrafo 1.

Se l’OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM master, l’OICVM feeder produce anche un’attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comprovante che quest’ultimo è un OICVM o un suo comparto di investimento che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, lettere b) e c). I documenti sono forniti dall’OICVM feeder nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti.

SEZIONE 2

Disposizioni comuni per gli OICVM feeder e per gli OICVM master

Articolo 60

1.   Gli Stati membri dispongono che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutti i documenti e le informazioni necessarie a quest’ultimo per rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. A tal fine l’OICVM feeder conclude un accordo con l’OICVM master.

L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master oltre i limiti applicabili ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, finché l’accordo di cui al primo comma non sia effettivo. Tale accordo è messo a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta e senza spese.

Nel caso in cui sia l’OICVM master sia l’OICVM feeder siano gestiti dalla stessa società di gestione, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo.

2.   L’OICVM master e l’OICVM feeder prendono le misure idonee per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto, al fine di evitare il «market timing» nelle loro quote, evitando le possibilità di arbitraggio.

3.   Fatto salvo l’articolo 84, se un OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, ognuno dei suoi OICVM feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, ferme restando le condizioni fissate all’articolo 84, paragrafo 2.

4.   In caso di liquidazione dell’OICVM master, viene liquidato anche l’OICVM feeder, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine approvino:

a)

l’investimento di almeno l’85 % del patrimonio dell’OICVM feeder in quote di un altro OICVM master; o

b)

le modifiche al suo regolamento o al suo atto costitutivo al fine di consentire all’OICVM feeder di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.

Fatte salve le specifiche disposizioni nazionali di legge in materia di liquidazione obbligatoria, la liquidazione di un OICVM master non può avere luogo prima che siano trascorsi tre mesi da quando l’OICVM master ha informato della decisione vincolante di liquidazione tutti i suoi detentori di quote e le autorità competenti dello Stato membro di origine di tali OICVM feeder.

5.   In caso di fusione di un OICVM master con un altro OICVM o di sua divisione in due o più OICVM, gli OICVM feeder vengono liquidati, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder concedano l’approvazione all’OICVM feeder di:

a)

continuare a essere un OICVM feeder dell’OICVM master o un altro OICVM risultante dalla fusione o dalla divisione dell’OICVM master;

b)

investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM master non risultante dalla fusione o dalla divisione; o

c)

modificare il suo regolamento o il suo atto costitutivo al fine di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.

La fusione o la divisione dell’OICVM master acquista efficacia solo se l’OICVM master ha fornito a tutti i suoi detentori di quote e alle autorità competenti degli Stati membri di origine dei suoi OICVM feeder le informazioni di cui all’articolo 43, o informazioni a esse comparabili, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’efficacia.

Salvo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder abbiano concesso l’approvazione ai sensi del primo comma, lettera a), l’OICVM master consente all’OICVM feeder di riacquistare o rimborsare tutte le quote dell’OICVM master prima che la fusione o la divisione dell’OICVM master acquisti efficacia.

6.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

il contenuto dell’accordo o delle norme interne di comportamento di cui al paragrafo 1;

b)

le misure di cui al paragrafo 2 ritenute idonee, e

c)

la procedura di concessione delle approvazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 in caso di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

SEZIONE 3

Depositari e revisori dei conti

Articolo 61

1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l’esercizio delle loro funzioni.

L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il depositario dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto.

Gli Stati membri dispongono che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell’OICVM feeder, abbiano il compito di comunicare al depositario dell’OICVM feeder ogni informazione relativa all’OICVM master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’OICVM feeder.

2.   Il depositario dell’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM master, l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell’OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’OICVM master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’OICVM feeder.

3.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e

b)

il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 62

1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i revisori l’esercizio delle proprie funzioni; le informazioni riguardano anche le misure adottate per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 2.

L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

2.   Nella relazione di revisione, il revisore dell’OICVM feeder tiene conto della relazione di revisione dell’OICVM master. Se l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari non coincidenti, il revisore dell’OICVM master redige un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio adottata dall’OICVM feeder.

Il revisore riferisce in particolare in merito alle eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’OICVM master e sul loro impatto sull’OICVM feeder.

3.   Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il revisore dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a eventuali norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dati e che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il revisore o per qualunque persona che agisca per suo conto.

4.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Informazioni e comunicazioni di marketing obbligatorie degli OICVM feeder

Articolo 63

1.   Gli Stati membri prescrivono che, oltre alle informazioni di cui allo schema A dell’allegato I, il prospetto dell’OICVM feeder contenga le seguenti informazioni:

a)

la dichiarazione che l’OICVM feeder è OICVM feeder di un determinato OICVM master e che in quanto tale investe a titolo permanente l’85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master;

b)

l’obiettivo e la politica di investimento, ivi compreso il profilo di rischio, indicando se i risultati dell’OICVM feeder e dell’OICVM master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano, compresa una descrizione degli investimenti realizzati a norma dell’articolo 58, paragrafo 2;

c)

una breve descrizione dell’OICVM master, la sua organizzazione, il suo obiettivo e la sua politica di investimento, compreso il profilo di rischio, nonché un’indicazione di come sia possibile procurarsi il prospetto dell’OICVM master;

d)

una sintesi dell’accordo concluso tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o delle norme interne di comportamento a norma dell’articolo 60, paragrafo 1;

e)

in che modo i detentori di quote possono ottenere ulteriori informazioni sull’OICVM master e sull’accordo concluso tra l’OICVM feeder e l’OICVM master a norma dell’articolo 60, paragrafo 1;

f)

la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l’OICVM feeder deve pagare per il suo investimento in quote dell’OICVM master, nonché delle spese aggregate dell’OICVM feeder e dell’OICVM master; e

g)

la descrizione delle implicazioni dell’investimento nell’OICVM master sotto il profilo fiscale per l’OICVM feeder.

2.   Oltre alle informazioni di cui allo schema B dell’allegato I, la relazione annuale dell’OICVM feeder include una dichiarazione sulle spese aggregate dell’OICVM feeder e dell’OICVM master.

La relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM feeder indicano come è possibile procurarsi la relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM master.

3.   In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 74 e 82, l’OICVM feeder trasmette il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 e le relative modifiche, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM master alle competenti autorità del proprio Stato membro di origine.

4.   Un OICVM feeder dichiara in tutte le comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l’85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master.

5.   Una copia cartacea del prospetto e delle relazioni annuale e semestrale dell’OICVM master viene fornita dall’OICVM feeder agli investitori su loro richiesta e senza spese.

SEZIONE 5

Conversione degli OICVM esistenti in OICVM feeder e modifica dell’OICVM master

Articolo 64

1.   Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder già in attività come OICVM, o anche come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi ai suoi detentori di quote le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder hanno approvato l’investimento dell’OICVM feeder in quote di tale OICVM master;

b)

le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM feeder e all’OICVM master;

c)

la data in cui l’OICVM feeder inizierà a investire nell’OICVM master oppure, se vi ha già investito, la data alla quale il suo investimento supererà il limite di cui all’articolo 55, paragrafo 1; e

d)

una dichiarazione che i detentori di quote hanno il diritto di chiedere, entro trenta giorni, il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza altre spese se non quelle addebitate dall’OICVM per coprire i costi di disinvestimento; tale diritto sorge dal momento in cui l’OICVM feeder comunica le informazioni di cui al presente paragrafo.

Dette informazioni vengono comunicate almeno trenta giorni prima della data di cui al primo comma, lettera c).

2.   Nel caso in cui l’OICVM feeder sia stato notificato conformemente all’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Della traduzione è responsabile l’OICVM feeder. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.

3.   Gli Stati membri assicurano che l’OICVM feeder non investa in quote di un dato OICVM master oltre il limite di cui all’articolo 55, paragrafo 1, prima che siano trascorsi i trenta giorni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

b)

nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

SEZIONE 6

Obblighi e autorità competenti

Articolo 65

1.   L’OICVM feeder controlla efficacemente l’attività dell’OICVM master. A tale scopo, l’OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall’OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza.

2.   Quando, in relazione a un investimento in quote di un OICVM master, l’OICVM feeder, la società di gestione dell’OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell’OICVM feeder o della sua società di gestione riceva un compenso di distribuzione, una commissione o qualunque altro compenso economico, tali voci vengono iscritte nel patrimonio dell’OICVM feeder.

Articolo 66

1.   L’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master informano immediatamente dell’investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.

2.   L’OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l’investimento dell’OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse.

3.   L’OICVM master assicura che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell’OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo.

Articolo 67

1.   Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l’OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore.

2.   Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comunicano immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ne informano immediatamente l’OICVM feeder.

CAPO IX

OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI

SEZIONE 1

Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

Articolo 68

1.   La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue:

a)

un prospetto;

b)

una relazione annuale per ogni esercizio; e

c)

una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.

2.   Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:

a)

quattro mesi per la relazione annuale; o

b)

due mesi per la relazione semestrale.

Articolo 69

1.   Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull’investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi.

Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l’investimento, un’illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

2.   Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell’allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell’articolo 71, paragrafo 1.

3.   La relazione annuale contiene un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei rendimenti e delle spese dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B dell’allegato I, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l’evoluzione dell’attività e i risultati dell’OICVM.

4.   La relazione semestrale contiene almeno le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B, dell’allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.

Articolo 70

1.   Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo ben visibile se tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.

2.   Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all’articolo 50 diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell’articolo 53, il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l’attenzione sulla politica di investimento.

3.   Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un’elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono un riferimento ben visibile a detta caratteristica.

4.   Su richiesta di un investitore la società di gestione fornisce anche ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio dell’OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all’evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di strumenti finanziari.

Articolo 71

1.   Il regolamento del fondo o l’atto costitutivo della società di investimento formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1 non sono tuttavia allegati al prospetto, purché gli investitori siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l’invio di tali documenti o l’indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.

Articolo 72

Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

Articolo 73

I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali sono controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE. La relazione di revisione e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.

Articolo 74

L’OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM. L’OICVM fornisce su richiesta tale documentazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.

Articolo 75

1.   Il prospetto, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.

2.   Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito Web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

3.   La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

4.   La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Pubblicazione di altre informazioni

Articolo 76

L’OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese.

Tuttavia, le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote.

Articolo 77

Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote di OICVM e recanti informazioni specifiche su un OICVM non contengono affermazioni che risultino in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 o che siano tali da modificarne la sostanza. Esse menzionano l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, e specificano dove e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possano ottenere tali informazioni o documenti e come possono avervi accesso.

SEZIONE 3

Informazioni chiave per gli investitori

Articolo 78

1.   Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è denominato «informazioni chiave per gli investitori» nella presente direttiva. La locuzione «informazioni chiave per gli investitori» è chiaramente riportata nel predetto documento in una delle lingue di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b).

2.   Le informazioni chiave per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

3.   Le informazioni chiave per gli investitori forniscono informazioni sui seguenti elementi essenziali riferiti all’OICVM interessato:

a)

l’individuazione dell’OICVM;

b)

una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento;

c)

la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance;

d)

i costi e gli oneri connessi; e

e)

il profilo di rischio/rendimento dell’investimento, compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell’OICVM interessato.

Tali elementi essenziali devono essere comprensibili agli investitori senza alcun riferimento ad altri documenti.

4.   Le informazioni chiave per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull’investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere su richiesta in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori.

5.   Le informazioni chiave per gli investitori sono scritte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio.

6.   Le informazioni chiave per gli investitori sono utilizzate senza modifiche o supplementi, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote ai sensi dell’articolo 93.

7.   La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

i)

per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;

ii)

per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;

iii)

per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);

iv)

per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e

v)

per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e

c)

i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 79

1.   Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.

2.   Gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni chiave per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo.

Articolo 80

1.   Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all’OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell’OICVM.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un’esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti.

3.   Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.

Articolo 81

1.   Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.

Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.

2.   La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 82

1.   Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine.

2.   Gli elementi principali delle informazioni chiave per gli investitori sono tenuti aggiornati.

CAPO X

OBBLIGHI GENERALI DELL’OICVM

Articolo 83

1.   Non possono contrarre prestiti:

a)

una società di investimento;

b)

una società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Un OICVM può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back».

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare gli OICVM a contrarre prestiti purché si tratti di:

a)

prestiti temporanei e rappresentino

nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio, o

nel caso di un fondo comune di investimento, fino a un massimo del 10 % del valore del fondo, o

b)

prestiti per l’acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività e rappresentino, nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio.

Qualora una società di investimento sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi delle lettere a) e b), tali prestiti non possono superare il 15 % del suo patrimonio complessivo.

Articolo 84

1.   Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

un OICVM può sospendere provvisoriamente, ai sensi del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote;

b)

gli Stati membri d’origine degli OICVM possono consentire alle loro autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell’interesse dei detentori di quote o nell’interesse pubblico.

La sospensione temporanea di cui alla lettera a) del primo comma è prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando la sospensione sia giustificata, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.

3.   In caso di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), l’OICVM informa immediatamente della propria decisione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi.

Articolo 85

Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale applicabile nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento.

Articolo 86

La distribuzione o il reinvestimento dei rendimenti di un OICVM sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento.

Articolo 87

Le quote di un OICVM vengono emesse solo previo versamento nel patrimonio dell’OICVM, nei termini d’uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite.

Articolo 88

1.   Fatta salva l’applicazione degli articoli 50 e 51, non possono concedere prestiti o agire in qualità di garanti per conto terzi:

a)

la società di investimento;

b)

la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

2.   Il paragrafo 1 non osta all’acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’articolo 50, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.

Articolo 89

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere e), g) e, h):

a)

la società di investimento,

b)

la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Articolo 90

Il diritto dello Stato membro d’origine dell’OICVM o il regolamento del fondo indicano le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a imputare al fondo, nonché le modalità di calcolo di tali remunerazioni.

La legge o l’atto costitutivo della società di investimento indicano la natura delle spese a carico della società.

CAPO XI

DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI

Articolo 91

1.   Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell’articolo 93.

2.   Gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e che sono direttamente rilevanti per le misure adottate per la commercializzazione nel loro territorio delle quote degli OICVM stabiliti in un altro Stato membro siano facilmente accessibili a distanza e con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, siano comunicate in modo chiaro e non ambiguo e siano tenute aggiornate.

4.   Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.

Articolo 92

L’OICVM prende le misure necessarie, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro in cui le proprie quote sono commercializzate, affinché in detto Stato membro siano facilitati i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l’OICVM deve fornire.

Articolo 93

1.   Un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d’origine trasmette preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

La lettera di notifica include informazioni sugli accordi di commercializzazione delle quote dell’OICVM nello Stato membro ospitante, incluse, se del caso, informazioni relative alle categorie di azioni. Nell’ambito dell’articolo 16, paragrafo 1, essa indica altresì che l’OICVM è commercializzato dalla società di gestione che gestisce l’OICVM.

2.   L’OICVM allega alla lettera di notifica, di cui al paragrafo 1, l’ultima versione dei seguenti documenti:

a)

il suo regolamento o il suo atto costitutivo, il prospetto e, se del caso, l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, tradotte conformemente alle disposizioni dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere c) e d); e

b)

le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, tradotte conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere b) e d).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM verificano la completezza della documentazione presentata dall’OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM trasmettono la documentazione completa di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di notifica corredata della documentazione completa di cui al paragrafo 2. Esse allegano alla documentazione un attestato che comprovi che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla presente direttiva.

Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente l’OICVM della trasmissione. L’OICVM può accedere al mercato dello Stato membro ospitante dell’OICVM a partire dalla data di detta notifica.

4.   Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 e l’attestato di cui al paragrafo 3 siano forniti in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, salvo che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante dell’OICVM non accettino la lettera di notifica e l’attestato in questione in una lingua ufficiale di entrambi gli Stati membri.

5.   Gli Stati membri assicurano che la trasmissione elettronica e il deposito elettronico dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettati dalle loro autorità competenti.

6.   Ai fini della procedura di notifica di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote non richiedono ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui al presente articolo.

7.   Lo Stato membro di origine dell’OICVM assicura che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM abbiano accesso, mediante mezzi elettronici, ai documenti di cui al paragrafo 2 e, laddove applicabile, alle relative traduzioni. Esso prescrive inoltre che gli OICVM tengano detti documenti e traduzioni aggiornati. Gli OICVM notificano ogni modifica apportata ai documenti di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM indicando dove tali documenti possano essere ottenuti per via elettronica.

8.   In caso di modifica delle informazioni riguardanti gli accordi adottati per la commercializzazione comunicate nella lettera di notifica conformemente al paragrafo 1, o di una modifica relativa alle categorie di azioni da commercializzare, l’OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro ospitante prima di attuare la modifica.

Articolo 94

1.   Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l’OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX.

Tali informazioni e documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell’OICVM;

b)

le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

c)

le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 sono tradotti, a scelta dell’OICVM, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; e

d)

le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell’OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo.

3.   La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell’OICVM ai sensi dell’articolo 76 è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell’OICVM.

Articolo 95

1.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano:

a)

la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

b)

le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

2.   La Commissione può anche adottare misure di esecuzione che specificano:

a)

la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica che l’OICVM deve utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, inclusa una guida su come identificare la sua traduzione;

b)

la forma e il contenuto del modello standard di attestazione che le autorità competenti devono utilizzare ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3;

c)

la procedura per lo scambio delle informazioni e l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 96

Per l’esercizio delle loro attività gli OICVM possono utilizzare, in uno Stato membro ospitante, lo stesso riferimento alla loro forma giuridica indicata nella loro denominazione (come «società d’investimento» o «fondo comune di investimento») utilizzato nel loro Stato membro di origine.

CAPO XII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA

Articolo 97

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.

2.   Le autorità competenti sono autorità pubbliche o organi da esse designati.

3.   Le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono competenti per esercitare la vigilanza dell’OICVM anche, se del caso, in base all’articolo 19. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM sono competenti per vigilare sull’osservanza delle disposizioni che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.

Articolo 98

1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la responsabilità delle autorità competenti, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti hanno il potere, quanto meno, di:

a)

avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;

b)

richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni in loco;

d)

richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico;

e)

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;

f)

richiedere il blocco o il sequestro dei beni;

g)

richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;

h)

ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate o ai depositari di fornire informazioni;

i)

adottare ogni tipo di misura per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva;

j)

ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico;

k)

revocare l’autorizzazione rilasciata a un OICVM, a una società di gestione o a un depositario;

l)

riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale; e

m)

autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.

Articolo 99

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro esecuzione. Fermi restando le procedure per il ritiro dell’autorizzazione o il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono in particolare, conformemente alla loro legislazione nazionale, affinché misure amministrative appropriate possano essere adottate o sanzioni amministrative possano essere imposte nei confronti dei soggetti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva.

Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionati e dissuasivi.

2.   Fatte salve le regole in merito alle misure e alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle altre disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono in particolare misure e sanzioni effettive, proporzionati e dissuasivi per quanto riguarda l’obbligo di presentare le informazioni chiave per gli investitori in modo ragionevolmente comprensibile per gli investitori al dettaglio conformemente all’articolo 78, paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri consentono alle autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, possa ledere gli interessi degli investitori o causare un danno sproporzionato alle parti interessate.

Articolo 100

1.   Gli Stati membri assicurano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori relative all’attività degli OICVM, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.

2.   Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari che impediscano agli organismi di cui al paragrafo 1 di collaborare efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Articolo 101

1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo.

Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche nei casi in cui il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono immediatamente gli uni agli altri le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.

3.   Quando un’autorità competente di uno Stato membro ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza nel territorio di un altro Stato membro, ne informa le autorità competenti dell’altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Queste ultime adottano misure appropriate e comunicano all’autorità competente che le ha informate il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica sul posto o un’indagine nel territorio di quest’ultimo nell’ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva. Se un’autorità competente riceve una richiesta di verifica in loco o di indagine, essa vi dà seguito:

a)

effettuando la verifica o l’indagine direttamente;

b)

autorizzando l’autorità richiedente a effettuare la verifica o l’indagine, o

c)

autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l’indagine.

5.   Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente dello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro che ha richiesto la cooperazione può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine. La verifica o l’indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata.

Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l’indagine può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine.

6.   Le autorità competenti dello Stato membro nel quale è condotta la verifica o l’indagine possono rifiutare di comunicare le informazioni ai sensi del paragrafo 2 o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine o di una verifica sul posto secondo il disposto del paragrafo 4 solo se:

a)

l’indagine, la verifica in loco o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico di tale Stato membro;

b)

sia già stato avviato un procedimento giudiziario contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

c)

sia già stata emessa in tale Stato membro una sentenza passata in giudicato contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti.

7.   Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 6. Tale comunicazione contiene informazioni circa i motivi della decisione.

8.   Le autorità competenti possono portare all’attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2009/77/CE della Commissione (15), le situazioni in cui:

a)

la richiesta di scambio di informazioni di cui all’articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;

b)

la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o

c)

la richiesta di autorizzare i propri funzionari ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

9.   La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini.

Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 102

1.   Gli Stati membri impongono l’obbligo del segreto d’ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Quest’obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell’esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari («imprese che concorrono all’attività dell’OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Tuttavia, qualora un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività siano stati dichiarati falliti o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell’ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio sancito al paragrafo 1.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.

3.   Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo e all’articolo 103, paragrafo 1, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio di informazioni è destinato all’esercizio dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso.

4.   Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse nell’esercizio delle proprie funzioni soltanto ai seguenti scopi:

a)

per verificare l’adempimento delle condizioni a cui è soggetto l’accesso all’attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività e procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;

b)

per imporre sanzioni;

c)

nell’ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti; nonché

d)

nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2.

5.   I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni nell’ambito di uno Stato membro o tra Stati membri ove tale scambio debba avere luogo tra l’autorità competente e:

a)

le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione o altri istituti finanziari o le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

b)

gli organi che intervengono nella liquidazione o nel fallimento degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, o gli organi che intervengono in procedure analoghe; o

c)

i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento o di altri istituti finanziari.

In particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all’esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.

Articolo 103

1.   Ferme restando le disposizioni dell’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra un’autorità competente e:

a)

le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività o degli organi che intervengono in altri procedimenti analoghi;

b)

le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 1;

b)

le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1; e

c)

quando le informazioni provengono da un altro Stato membro sono comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il consenso.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.

4.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

5.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 4 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 4;

b)

le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1; e

c)

quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il loro consenso.

Ai fini dell’applicazione della lettera c) del primo comma, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l’informazione i nomi e il ruolo preciso delle persone alle quali tali informazioni saranno trasmesse.

6.   Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista dal predetto paragrafo può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al paragrafo 5.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.

Articolo 104

1.   Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che un’autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 4. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1.

2.   Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, a un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a insolvenze, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato.

Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell’articolo 102, paragrafo 2, non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal primo comma del presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

3.   Fatto salvo l’articolo 102, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell’amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM, e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 102, paragrafi 2 e 5, possano essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.

Articolo 105

La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di procedure di scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 106

1.   Gli Stati membri prevedono almeno che qualsiasi soggetto abilitato ai sensi della direttiva 2006/43/CE, che esercita presso un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività la revisione legale dei conti di cui all’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all’articolo 73 della presente direttiva o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi fatto o decisione riguardanti detta impresa di cui esso sia venuto a conoscenza nell’esercizio dell’incarico sopra citato, tali da determinare una delle seguenti situazioni:

a)

una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività;

b)

un pregiudizio per la continuità dell’attività dell’OICVM o dell’impresa che concorre alla sua attività; o

c)

il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.

Sullo stesso soggetto incombe l’obbligo di riferire qualsiasi fatto e decisione di cui venga a conoscenza nello svolgimento di un incarico di cui alla lettera a), esercitato presso un’impresa che abbia stretti legami, derivanti da un rapporto di controllo, con l’OICVM o con un’impresa che concorre alla sua attività presso la quale detto soggetto svolge detto incarico.

2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte dei soggetti abilitati ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualsiasi fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali soggetti responsabilità di alcun tipo.

Articolo 107

1.   Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicano al richiedente.

2.   Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni che attuano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette a un diritto di ricorso giurisdizionale anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

3.   Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o presentare ricorso ai competenti organi amministrativi per ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

a)

organismi pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse nella protezione dei consumatori; o

c)

organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse nella protezione dei propri membri.

Articolo 108

1.   Solo le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento.

Tuttavia le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato membro, che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva o dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.

2.   Qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell’OICVM o qualsiasi sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote che gli sia imposta sono comunicate senza indugio dalle autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM alle autorità degli Stati membri ospitanti dell’OICVM e, se la società di gestione di un OICVM ha sede in un altro Stato membro, alle competenti autorità dello Stato membro d’origine della società di gestione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM possono intervenire nei confronti della società di gestione qualora essa violi le disposizioni vigenti delle rispettive giurisdizioni.

4.   Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un OICVM le cui quote siano commercializzate nel territorio di tale Stato membro abbiano motivi chiari e dimostrabili per credere che l’OICVM abbia violato gli obblighi imposti dalle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva sui quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM non abbiano poteri, esse ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM che adotta le misure opportune.

5.   Qualora, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, o perché le misure si rivelano inadeguate, o perché lo Stato membro di origine dell’OICVM non interviene entro un termine ragionevole, l’OICVM continui a tenere un comportamento chiaramente lesivo degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono intervenire di conseguenza in uno dei seguenti modi:

a)

dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, adottano tutte le misure necessarie per proteggere gli investitori, ivi compresa la possibilità di vietare all’OICVM interessato l’ulteriore commercializzazione delle quote nel territorio dello Stato membro ospitante dell’OICVM; o

b)

se necessario, portano il caso all’attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

La Commissione viene informata immediatamente delle eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).

6.   Gli Stati membri assicurano che nell’ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell’OICVM a carico dell’OICVM a norma dei paragrafi da 2 a 5.

Articolo 109

1.   Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare la vigilanza su tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine della società di gestione collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti della società di gestione possano raccogliere le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Ove ciò risulti necessario per l’esercizio delle funzioni di vigilanza dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri di origine della società di gestione circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, che comportano l’imposizione di misure e sanzioni o di restrizioni dell’attività della società di gestione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM qualsiasi problema individuato a livello della società di gestione tale da incidere sostanzialmente sulla capacità di quest’ultima di assolvere correttamente i propri doveri nei riguardi dell’OICVM, nonché qualsiasi violazione degli obblighi previsti al capo III.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione qualsiasi problema individuato a livello dell’OICVM tale da incidere sostanzialmente sulla capacità della società di gestione di assolvere correttamente i propri doveri o di rispettare i requisiti della presente direttiva che rientrano tra le competenze dello Stato membro di origine dell’OICVM.

Articolo 110

1.   Gli Stati membri ospitanti della società di gestione provvedono affinché, nei casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, procedere esse stesse o tramite intermediari all’uopo designati alla verifica in loco delle informazioni di cui all’articolo 109.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel territorio di tale Stato membro nell’esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.

CAPO XIII

COMITATO EUROPEO DEI VALORI MOBILIARI

Articolo 111

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità; o

b)

allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 112

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (16).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPO XIV

DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE 1

Deroghe

Articolo 113

1.   Per uso esclusivo degli OICVM danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

2.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 32, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli OICVM, che al 20 dicembre 1985 disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 3, siano state effettivamente esercitate.

3.   In deroga all’articolo 16, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.

Articolo 114

1.   Le imprese di investimento, quali definite al punto 1 dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punti 4) e 5), dell’allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire OICVM in qualità di «società di gestione». Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento rinunciano all’autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 2004/39/CE.

2.   Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l’attività di gestione di OICVM sono considerate autorizzate ai fini del presente articolo se la legislazione di tale Stato membro impone, per l’esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli articoli 7 e 8.

SEZIONE 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 115

Entro il 1o luglio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 116

1.   Gli Stati membri adottato e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1, alinea, all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), all’articolo 15, all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, all’articolo 17, paragrafi da 4 a 7, all’articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, all’articolo 18, paragrafo 1, alinea, all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) all’articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, all’articolo 19, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), all’articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 27, terzo comma, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, all’articolo 43, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 44 a 49, all’articolo 50, paragrafo 1, alinea, all’articolo 50, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 54, paragrafo 3, all’articolo 56, paragrafo 1, all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, agli articoli 58 e 59, all’articolo 60, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 61, paragrafi 1 e 2, all’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 63, all’articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 65, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), all’articolo 69, paragrafi 1 e 2, all’articolo 70, paragrafi 2 e 3, agli articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3. agli articoli da 77 a 82, all’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, all’articolo 86, all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 89, lettera b), agli articoli da 90 a 94, agli articoli da 96 a 100, all’articolo 101, paragrafi da 1 a 8, all’articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 102, paragrafo 5, all’articolo 107, all’articolo 108, all’articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 110, e all’allegato I. Essi ne informano senza indugio la Commissione

Essi applicano le predette misure a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tali misure, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla direttiva 85/611/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 117

La direttiva 85/611/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell’allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1o luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

I riferimenti al prospetto semplificato s’intendono fatti alle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78.

Articolo 118

1.   La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 1, paragrafi da 4 a 7, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a l), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), l’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 2, paragrafi 6 e 7, l’articolo 3, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 7 a 11, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere da b) a h), l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), c) e d), l’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 17, paragrafo 9, primo comma, l’articolo 18, paragrafo 1, tranne l’alinea e la lettera a), l’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma, l’articolo 21, paragrafi 1 e 7, l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 3, lettere b) e c), l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 24, gli articoli 25 e 26, l’articolo 27, primo e secondo comma, l’articolo 28, l’articolo 29, paragrafi 1, 3, 4, gli articoli 30, 31 e 32, l’articolo 33, paragrafi 1 e 3, gli articoli 34, 35 e 36, l’articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a h), l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 51, paragrafi 2 e 3, l’articolo 52, l’articolo 53, l’articolo 54, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 55, l’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 56, paragrafo 3, l’articolo 57, l’articolo 68, paragrafo 2, l’articolo 69, paragrafi 3 e 4, l’articolo 70, paragrafo 1, l’articolo 70, paragrafo 4, gli articoli 73 e 76, l’articolo 83, paragrafo 1, eccetto l’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), eccetto il secondo trattino, gli articoli 84, 85 e 87, l’articolo 88, paragrafo 1, eccetto l’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 88, paragrafo 2, l’articolo 89, eccetto l’articolo 89, lettera b), l’articolo 102, paragrafo 1, l’articolo 102, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 103 a 106, l’articolo 109, paragrafo 1, gli articoli 111, 112, 113 e 117 e gli allegati II, III e IV si applicano a decorrere dal 1o luglio 2011.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli OICVM sostituiscano il loro prospetto semplificato redatto conformemente alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE con informazioni chiave per gli investitori redatte conformemente all’articolo 78 al più presto possibile e in ogni caso entro 12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento, nelle legislazioni nazionali, di tutte le misure di esecuzione di cui all’articolo 78, paragrafo 7. Nel corso di detto periodo, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti degli OICVM continuano ad accettare il prospetto semplificato per gli OICVM commercializzati sul territorio di tali Stati membri.

Articolo 119

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(2)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(3)  Cfr. allegato III, parte A.

(4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(11)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(12)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(13)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(14)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(15)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(16)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO I

SCHEMA A

1.

Informazioni concernenti il fondo comune d’investimento

1.

Informazioni concernenti la società di gestione inclusa l’indicazione se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM.

1.

Informazioni concernenti la società d’investimento

1.1.

Denominazione

1.1.

Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale

1.1.

Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale

1.2.

Data di costituzione del fondo. Indicazione della durata se questa è limitata

1.2.

Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata

1.2.

Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata

 

1.3.

Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento, indicazione di questi altri fondi.

1.3.

Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti.

1.4.

Indicazione del luogo dove si possono ottenere il regolamento del fondo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche

 

1.4.

Indicazione del luogo dove si può ottenere l’atto costitutivo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche.

1.5.

Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile al fondo, qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell’esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dal fondo ai detentori di quote.

 

1.5.

Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile alla società qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell’esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dalla società ai detentori di quote.

1.6.

Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni

 

1.6.

Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni

1.7.

Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all’articolo 73.

 

1.7.

Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all’articolo 73.

 

1.8.

Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest’ultima.

1.8.

Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest’ultima.

 

1.9.

Capitale: Importo del capitale sottoscritto con indicazione del capitale liberato

1.9.

Capitale

1.10.

Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:

natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta,

titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto,

caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti,

descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente,

circostanze nelle quali la liquidazione del fondo può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote.

 

1.10.

Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:

titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto,

caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti,

descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente,

circostanze nelle quali la liquidazione della società di investimento può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote.

1.11.

Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate

 

1.11.

Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate

1.12.

Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote

 

1.12.

Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote

1.13.

Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso.

 

1.13.

Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all’altro e sugli oneri addebitati in tale caso.

1.14.

Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento

 

1.14.

Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento

1.15.

Descrizione degli obiettivi di investimento del fondo, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l’indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione del fondo

 

1.15.

Descrizione degli obiettivi di investimento della società, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l’indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione della società

1.16.

Norme per la valutazione del patrimonio

 

1.16.

Norme per la valutazione del patrimonio

1.17.

Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare:

metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi,

indicazione degli oneri relativi alle operazione di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote,

indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati.

 

1.17.

Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare:

metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi,

indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote,

indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati (1).

1.18.

Indicazioni relative alle modalità, all’importo e al calcolo delle remunerazioni a carico del fondo che sono a profitto della società di gestione, del depositario o di terzi, e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dal fondo alla società di gestione, al depositario o a terzi

 

1.18.

Indicazioni relative alle modalità, all’importo e al calcolo delle remunerazioni pagabili dalla società ai suoi dirigenti e membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza, al depositario o a terzi e dei rimborsi dei costi sostenuti dalla società ai responsabili della sua amministrazione, al depositario o ai terzi

Informazioni concernenti il depositario:

2.1.   Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale, se questa è diversa dalla sede legale.

2.2.   Attività principale.

Indicazione delle ditte di consulenza o dei consulenti di investimento esterni qualora il ricorso ai loro servizi sia previsto per contratto e retribuito mediante prelievo dalle attività dell’OICVM:

3.1.   Identità o ragione sociale della ditta o nome dei consulenti.

3.2.   Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i detentori di quote, esclusi quelli relativi alle remunerazioni.

3.3.   Altre attività significative.

4.   Informazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni concernenti l’OICVM. Tali informazioni devono in ogni caso essere fornite nello Stato membro in cui l’OICVM è stabilito. Inoltre, qualora le quote siano commercializzate in un altro Stato membro, tali informazioni sono date per quanto concerne tale Stato membro e sono contenute nel prospetto ivi distribuito.

Altre informazioni sugli investimenti:

5.1.   Rendimento storico dell’OICVM (se del caso) — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate a esso.

5.2.   Profilo dell’investitore tipo per le esigenze del quale l’OICVM sono concepiti.

Informazioni economiche:

6.1.   Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività dell’OICVM.

SCHEMA B

Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche

I.   Stato patrimoniale

valori mobiliari

saldo bancario

altre attività

valore patrimoniale totale

passivo

valore patrimoniale netto

II.   Numero delle quote in circolazione

III.   Valore patrimoniale netto per quota

IV.   Portafoglio — titoli, distinguendo tra:

a)

i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

b)

i valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato;

c)

i valori mobiliari di recente emissione, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d);

d)

gli altri valori mobiliari di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a);

e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell’OICVM (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto al patrimonio netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita al patrimonio totale dell’OICVM.

Indicazione dei movimenti della composizione del portafoglio titoli durante il periodo di riferimento.

V.   Indicazione dei movimenti dell’attivo dell’OICVM durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati:

rendimenti da investimento,

altri rendimenti,

costi di gestione,

costi di deposito,

altri oneri, tasse e imposte,

rendimento netto,

rendimenti distribuiti e reinvestiti,

aumento o diminuzione del conto capitale,

plusvalenze o minusvalenze degli investimenti,

qualsiasi altra modifica che incida sulle attività e sulle passività dell’OICVM,

costi delle operazioni, ossia i costi sostenuti da un OICVM in relazione a transazioni sul suo portafoglio.

VI.   Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi che comprenda per ciascun esercizio finanziario, alla fine del medesimo:

il valore patrimoniale netto globale,

il valore patrimoniale netto per quota.

VII.   Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell’articolo 51 realizzate dall’OICVM nel periodo di riferimento, dell’importo degli impegni che ne derivano.


(1)  Le società di investimento contemplate dall’articolo 32, paragrafo 5, della presente direttiva indicano inoltre:

modalità e frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;

modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;

borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.


ALLEGATO II

Funzioni comprese nell’attività di gestione collettiva di portafogli

Gestione degli investimenti

Amministrazione

a)

servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

b)

servizio di informazione per i clienti;

c)

valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);

d)

controllo dell’osservanza della normativa applicabile;

e)

tenuta del registro dei detentori delle quote;

f)

distribuzione dei proventi;

g)

emissione e riscatto delle quote;

h)

regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati);

i)

tenuta delle registrazioni contabili.

Commercializzazione


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche

(di cui all’articolo 117)

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio

(GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

 

Direttiva 88/220/CEE del Consiglio

(GU L 100 del 19.4.1988, pag. 31).

 

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

Solo articolo 1, quarto trattino, articolo 4, paragrafo 7 e articolo 5, quinto trattino

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

Solo articolo 1

Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20).

 

Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

 

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

Solo articolo 66

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

Solo articolo 9

Direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42)

 

PARTE B

Elenco dei termini per l’attuazione nel diritto nazionale e l’applicazione

(di cui all’articolo 117)

Direttiva

Termine per l’attuazione

Data di applicazione

85/611/CEE

1o ottobre 1989

88/220/CEE

1o ottobre 1989

95/26/CE

18 luglio 1996

2000/64/CE

17 novembre 2002

2001/107/CE

13 agosto 2003

13 febbraio 2004

2001/108/CE

13 agosto 2003

13 febbraio 2004

2004/39/CE

30 aprile 2006

2005/1/CE

13 maggio 2005


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 85/611/EEC

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafi da 4 a 7

Articolo 1, paragrafi da 4 a 7

Articolo 1, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 8, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punti i), ii) e iii)

Articolo 1, paragrafo 8, frase finale

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 1 bis, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1 bis, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1 bis, punto 2), prima parte della frase

Articolo 2; paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1 bis, punto 2), seconda parte della frase

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1 bis, punti da 3) a 5)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) ad e)

Articolo 1 bis, punto 6)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 1 bis, punto 7), prima parte della frase

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 1 bis, punto 7), seconda parte della frase

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1 bis, punti 8) e 9)

Articolo 2 paragrafo 1, lettere h) e i)

Articolo 1 bis, punto 10), primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 1 bis, punto 10), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 1 bis, punto 11)

Articolo 1 bis, punti 12) e 13), prima frase

Articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii)

Articolo 1 bis, punto 13), seconda frase

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 1 bis, punti 14) e 15), prima frase

Articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l)

Articolo 1 bis, punto 15), seconda frase

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2 paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 3, lettere a), b), c) e d)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3 bis

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), frase introduttiva

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punti i), ii) e iii)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo e quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino

Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 5 bis, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 5 ter

Articolo 8

Articolo 5 quater

Articolo 9

Articolo 5 quinquies

Articolo 10

Articolo 5 sexies

Articolo 11

Articolo 5 septies, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), prima frase

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ultima frase

Articolo 5 septies, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5 septies, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 5 octies

Articolo 13

Articolo 5 nonies

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 6 bis, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6 bis, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6 bis, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

Articolo 6 bis, paragrafi da 4 a 6

Articolo 17, paragrafi da 6 a 8

Articolo 6 bis, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 9, primo comma

Articolo 17, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 6 ter, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 6 ter, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 6 ter, paragrafo 3, primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 6 ter, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6 ter, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 6 ter, paragrafo 5

Articoli 19 e 20

Articolo 6 quater, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 6 quater, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 6 quater, paragrafi da 3 a 5

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

Articolo 6 quater, paragrafo 6

Articolo 6 quater, paragrafi da 7 a 10

Articolo 21, paragrafi da 6 a 9

Articolo 7

Articolo 22

Articolo 8

Articolo 23, paragrafi da 1 a 3

Articolo 23, paragrafi da 4 a 6

Articolo 9

Articolo 24

Articolo 10

Articolo 25

Articolo 11

Articolo 26

Articolo 12

Articolo 27, primo e secondo comma

Articolo 27, terzo comma

Articolo 13

Articolo 28

Articolo 13 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13 bis, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 13 bis, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 13 bis, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 29, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 13 ter, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13 ter

Articolo 30

Articolo 13 quater

Articolo 31

Articolo 14

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 33, paragrafi da 1 a 3

Articolo 33, paragrafi da 4 a 6

Articolo 16

Articolo 34

Articolo 17

Articolo 35

Articolo 18

Articolo 36

Articoli da 37 a 49

Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii), iii) e iv)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), punti i), ii) e iii)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), punti i), ii), iii) e iv)

Articolo 19, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 50, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafi da 1 a 3

Articolo 51, paragrafi da 1 a 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 52, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 22, paragrafo 2, primo comma,

Articolo 52, paragrafo 2, primo comma

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 22, paragrafi da 3 a 5

Articolo 52, paragrafi da 3 a 5

Articolo 22 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 53, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 22 bis, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 53, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 22 bis, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 54

Articolo 24

Articolo 55

Articolo 24 bis

Articolo 70

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d)

Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 56, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 57

Articoli da 58 a 67

Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 68, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 27, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 27, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 27, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 68, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 68, paragrafi 2, lettere a) e b)

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 69, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 3 e 4

Articolo 28, paragrafi 5 e 6

Articolo 69, paragrafi 3 e 4

Articolo 29

Articolo 71

Articolo 30

Articolo 72

Articolo 31

Articolo 73

Articolo 32

Articolo 74

Articolo 33, paragrafo 1, primo comma

Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 75, paragrafo 4

Articolo 34

Articolo 76

Articolo 35

Articolo 77

Articoli da 78 a 82

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 83, paragrafo 1 primo comma, lettere a) e b)

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase finale

Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 83, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 84

Articolo 38

Articolo 85

Articolo 39

Articolo 86

Articolo 40

Articolo 87

Articolo 41, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 41, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 88, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 41, paragrafo 1, frase finale

Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 42, frase introduttiva

Articolo 89, frase introduttiva

Articolo 42, primo e secondo trattino

Articolo 89, lettere a) e b)

Articolo 42, frase finale

Articolo 89, frase introduttiva

Articolo 43

Articolo 90

Articolo 44, paragrafi da 1 a 3

Articolo 91, paragrafi da 1 a 4

Articolo 45

Articolo 92

Articolo 46, primo comma, frase introduttiva

Articolo 93, paragrafo 1, primo comma

Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 46, primo comma, primo trattino

Articolo 46, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino,

Articolo 93, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 46, primo comma, primo trattino

Articolo 46, secondo comma

Articolo 93, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 93, paragrafi da 3 a 8

Articolo 47

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 48

Articolo 96

Articolo 49, paragrafi da 1 a 3

Articolo 97, paragrafi da 1 a 3

Articolo 49, paragrafo 4

Articoli da 98 a 100

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafi da 2 a 9

Articolo 50, paragrafi da 2 a 4

Articolo 102, paragrafi da 1 a 3

Articolo 50, paragrafo 5, frase introduttiva

Articolo 102, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 5, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 102, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d)

Articolo 50, paragrafo 6, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), frase finale

Articolo 102, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, frase introduttiva

Articolo 103, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 103, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 103, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 103, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 50, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 103, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 8, primo comma

Articolo 103, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva

Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 50, paragrafo 8, terzo comma

Articolo 103, paragrafo 6

Articolo 50, paragrafo 8, quarto comma

Articolo 103, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 50, paragrafo 8, quinto comma

Articolo 103, paragrafo 7

Articolo 50, paragrafo 8, sesto comma

Articolo 50, paragrafi da 9 a 11

Articolo 104, paragrafi da 1 a 3

Articolo 105

Articolo 50 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 50 bis, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafi 1 e 2

Articolo 107, paragrafi 1 e2

Articolo 107, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 108, paragrafo 1, primo comma

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 108, paragrafo 2

Articolo 108, paragrafi da 3 a 6

Articolo 52 bis

Articolo 109, paragrafi 1 e 2

Articolo 109, paragrafi 3 e 4

Articolo 52 ter, paragrafo 1

Articolo 110, paragrafo 1

Articolo 52 ter, paragrafo 2

Articolo 52 ter, paragrafo 3

Articolo 110, paragrafo 2

Articolo 53 bis

Articolo 111

Articolo 53 ter, paragrafo 1

Articolo 112, paragrafo 1

Articolo 53 ter, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 3

Articolo 54

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 55

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 57

Articolo 114

Articolo 58

Articolo 116, paragrafo 2

Articolo 115

Articolo 116, paragrafo 1

Articoli 117 e 118

Articolo 59

Articolo 119

Allegato I, schemi A e B

Allegato I, schemi A e B

Allegato I, schema C

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 302/97


DIRETTIVA 2009/111/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali, quali il vertice del gruppo dei 20 (G20), il 2 aprile 2009, la presente direttiva costituisce una prima, importante misura, per ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria, in vista di ulteriori iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa».

(2)

L’articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4), autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente a un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all’Unione europea dal 1980, di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio. È opportuno di conseguenza abolire i termini di cui all’articolo 3 di tale direttiva, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe formulare orientamenti per accrescere la convergenza delle prassi in materia di vigilanza a tale riguardo.

(3)

Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere a un’ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l’inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.

(4)

È opportuno pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche all’allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE dovrebbero includere tutti gli strumenti che siano considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. Dovrebbe essere possibile per questi strumenti includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, purché siano contemplati dall’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5), abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, dovrebbero includere altresì qualsiasi altro strumento rientrante nelle disposizioni di legge relative agli enti creditizi, tenuto conto dello statuto particolare delle società mutue e cooperative e di istituti analoghi, e che sia considerato equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale in ordine all’assorbimento delle perdite. Gli strumenti che non hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione o non assorbono le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie dovrebbero rientrare nella categoria degli strumenti ibridi di cui all’articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE.

(5)

Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti di capitale. Una volta garantita la ripresa, la qualità dei fondi propri di base dovrebbe essere ulteriormente migliorata. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe presentare, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata.

(6)

Per rafforzare il quadro di riferimento per la gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali. Per rafforzare l’efficienza della vigilanza prudenziale su base consolidata di un gruppo bancario, le attività di vigilanza dovrebbero essere coordinate in una maniera più efficace. Pertanto dovrebbero essere istituiti i collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza non dovrebbe ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione dovrebbe essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero facilitare la conduzione della vigilanza ordinaria e delle situazioni di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe, in associazione con altri membri del collegio, poter decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e dovrebbe pertanto poter organizzare la partecipazione in maniera appropriata.

(7)

I mandati delle autorità competenti dovrebbero tener adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente l’impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio dovrebbe essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell’Unione europea e non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico.

(8)

È opportuno che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, linee guida e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle prassi in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure dall’applicazione del potere discrezionale da parte degli Stati membri, le linee guida relative alle procedure o alle norme che disciplinano i collegi dovrebbero essere sviluppate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

(9)

L’articolo 129, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE non dovrebbe modificare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza competenti su base consolidata, subconsolidata o individuale.

(10)

La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. È opportuno pertanto rafforzare i diritti informativi delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che coinvolgono succursali significative. A tale scopo, si dovrebbe definire la nozione di succursale significativa. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni essenziali per l’esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria e in relazione all’attenuazione del rischio sistemico.

(11)

Gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un ulteriore e importante passo avanti ai fini del rafforzamento della cooperazione di vigilanza e della convergenza nell’Unione europea.

(12)

La cooperazione tra le autorità di vigilanza, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, per mezzo dei collegi rappresenta una fase dell’evoluzione verso un potenziamento ulteriore della convergenza regolamentare e dell’integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle loro responsabilità sono elementi fondamentali. Nel caso di una controversia tra i membri di un collegio collegata a tali diverse responsabilità è essenziale disporre a livello comunitario di meccanismi di consulenza, mediazione e di composizione delle controversie, che siano neutrali e indipendenti.

(13)

La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l’opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di una riforma del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea.

(14)

Nella sua comunicazione del 29 ottobre 2008 intitolata «Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d’azione europeo», la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière (il gruppo de Larosière), incaricato di analizzare l’organizzazione delle istituzioni finanziarie europee per garantire la solidità prudenziale, il corretto funzionamento dei mercati e una maggiore cooperazione europea ai fini del controllo della stabilità finanziaria, di meccanismi di allerta rapida e di gestione delle crisi, tra cui la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché di esaminare la cooperazione tra l’Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a preservare la stabilità finanziaria a livello mondiale.

(15)

Onde conseguire il livello richiesto di convergenza in materia di vigilanza e cooperazione e supportare la stabilità del sistema finanziario, si impongono urgentemente ulteriori riforme di vasta portata del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea, riforme che la Commissione dovrebbe presentare senza indugio, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 dal gruppo de Larosière.

(16)

È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio e presenti, entro il 31 dicembre 2009, le proposte legislative appropriate per ovviare alle carenze riscontrate nelle disposizioni legate alla maggiore integrazione della vigilanza, tenendo in considerazione che il rafforzamento del ruolo del sistema di vigilanza a livello comunitario dovrebbe essere realizzato al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

(17)

Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. È pertanto opportuno che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull’ente.

(18)

Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Pertanto, dovrebbero essere rivisti i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla direttiva 2006/48/CE e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6).

(19)

Poiché gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, è opportuno armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l’onere amministrativo a carico degli enti creditizi, il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi dovrebbe essere ridotto.

(20)

Nel determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati, e pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall’ente creditizio stesso o dall’impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

(21)

Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell’esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell’ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi.

(22)

Dato che una perdita derivante da un’esposizione verso un ente creditizio o un’impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta a un’altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l’impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, per esempio, l’esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

(23)

Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (7). In particolare, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe rivedere i propri orientamenti sul riconoscimento delle ECAI onde evitare duplicazioni di lavoro e limitare l’onere della procedura di riconoscimento allorché un’ECAI è registrata in qualità di agenzia di rating del credito a livello comunitario.

(24)

È importante eliminare il disallineamento tra l’interesse delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, il cedente o il promotore dovrebbero mantenere un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l’esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, le operazioni di cartolarizzazione non dovrebbero essere strutturate in modo tale da evitare l’osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. Detto mantenimento dovrebbe intervenire in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione secondo la definizione della direttiva 2006/48/CE, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito sia trasferito tramite cartolarizzazione, è opportuno che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

(25)

Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione dovrebbe formulare proposte legislative idonee a garantire una tale sistematicità e coerenza. I requisiti in materia di mantenimento non dovrebbero costituire oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali per esempio un’esposizione sottostante, il requisito di mantenimento dovrebbe essere applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall’investimento. I crediti commerciali acquistati non dovrebbero essere assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. Le autorità competenti dovrebbero applicare il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l’analisi dei rischi sottostanti.

(26)

I leader del vertice del G20, nella loro dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario, del 2 aprile 2009, hanno richiesto al comitato di Basilea e alle autorità sulla vigilanza bancaria di prendere in considerazione i requisiti di dovuta diligenza in materia di mantenimento quantitativo per le cartolarizzazioni entro il 2010. Alla luce di questi sviluppi internazionali e al fine di attenuare meglio i rischi sistemici derivanti dai mercati delle cartolarizzazioni, la Commissione, entro il 2009 e previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dovrebbe decidere se proporre un aumento del requisito in materia di mantenimento e se i metodi del relativo calcolo servono l’obiettivo di allineare meglio gli interessi di cedenti, promotori o investitori.

(27)

È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Le procedure basate sulla dovuta diligenza dovrebbero contribuire a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell’esperienza adeguate ai compiti loro assegnati.

(29)

L’allegato III della direttiva 2006/48/CE dovrebbe essere modificato per chiarire alcune disposizioni al fine di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza.

(30)

I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione del rischio di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi (e delle loro succursali). I criteri stabiliti agli allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE dovrebbero pertanto essere rafforzati, per allineare le relative disposizioni ai lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria.

(31)

Le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(32)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell’evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle prassi di vigilanza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(33)

La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, che si collocano all’interfaccia tra la politica macroeconomica e la disciplina del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare: le misure volte ad attenuare le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che le banche istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva a cui si possa far ricorso nei periodi di flessione, che possono includere la possibilità di costituire ulteriori riserve e l’accantonamento dinamico (dynamic provisioning), nonché la possibilità di ridurre le riserve tampone in tempi difficili, garantendo in tal modo sufficiente disponibilità di capitale lungo l’intero ciclo economico; la logica alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari ai requisiti associati ai rischi per gli enti creditizi, onde contribuire a frenare l’aumento dell’indebitamento nel sistema bancario.

(34)

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe procedere a un riesame integrale della direttiva 2006/48/CE per affrontare tali questioni e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata.

(35)

Al fine di garantire la stabilità finanziaria, la Commissione dovrebbe riesaminare le misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, per attenuare i rischi di controparte e, più in generale, per ridurre i rischi generali, per esempio quelli legati alla compensazione di credit default swap da parte di controparti centrali, e redigere quindi una relazione al riguardo. È opportuno incoraggiare la costituzione e lo sviluppo di controparti centrali nell’Unione europea che siano soggette a rigorose norme operative e prudenziali. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata, tenendo conto, se del caso, di iniziative concomitanti a livello internazionale.

(36)

La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito all’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE, compresa la questione se le esenzioni debbano essere lasciate alla discrezionalità nazionale. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata. Le esenzioni e le opzioni dovrebbero essere abolite ove non vi sia alcuna dimostrata necessità di mantenerle, in vista del raggiungimento di un’unica serie di norme coerenti in tutta la Comunità.

(37)

È opportuno che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito, il cui sviluppo dovrebbe essere promosso. Inoltre, considerato lo scarso sviluppo del microcredito, andrebbe incentivata la messa a punto di adeguati sistemi di rating, tra cui lo sviluppo di sistemi di rating standard, adeguati ai rischi delle attività di microcredito. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare che la disciplina e la vigilanza prudenziale sulle attività di microcredito a livello nazionale siano proporzionate.

(38)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione di norme riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra tale direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(40)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/48/CE, la direttiva 2006/49/CE e la direttiva 2007/64/CE (10),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esentati dall’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:»;

b)

il secondo e il terzo comma sono soppressi;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

“enti”: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/49/CE;»

b)

al punto 45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, anche l’altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;»

c)

è aggiunto il seguente punto:

«48)

“autorità di vigilanza su base consolidata”: l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell’Unione europea.»;

3)

all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.»;

4)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 42 bis

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata significativa.

In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

a)

se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;

b)

l’incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell’ente creditizio sulla liquidità del mercato e sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante; e

c)

le dimensioni e l’importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l’autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l’articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale significativa.

Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Se un’autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza nell’ambito di un ente creditizio, come definita all’articolo 130, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50.

3.   Quando l’articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 42. L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall’autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L’autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio.

La decisione dell’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

Articolo 42 ter

1.   Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria;

b)

le autorità competenti si attengano alle linee guida, alle raccomandazioni, alle norme e alle altre misure approvate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e forniscano una motivazione qualora non intendano farlo;

c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria in questione o ai sensi della presente direttiva.

2.   Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni anno a partire dal 1o gennaio 2011.»;

5)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;»

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge, in particolare per la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, per la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e per la tutela della stabilità del sistema finanziario.»;

6)

all’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni che siano pertinenti per i dipartimenti di cui al primo comma del presente articolo in tutti gli Stati membri interessati.»;

7)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il capitale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione, assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;»

b)

è inserita la seguente lettera:

«c bis)

gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all’articolo 63 bis»;

c)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera b), gli Stati membri consentono che si tenga conto degli utili intermedi o di fine esercizio prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.»;

8)

all’articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La nozione di fondi propri definita all’articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all’articolo 57, lettere da i) a r).»;

9)

all’articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 63 bis

1.   Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno trenta anni. Gli strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell’emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l’ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l’incentivo non può aversi entro dieci anni dalla data di emissione. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se non alla data di scadenza.

Sia gli strumenti a scadenza determinata sia quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l’accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l’autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell’ente creditizio e che, né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell’ente creditizio, ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all’articolo 57, lettera a) o c bis).

Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli strumenti a scadenza determinata se l’ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75 e possono imporre tale sospensione in altri momenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi.

L’autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata o a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell’emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione di tali strumenti a norma di legge.

3.   Le disposizioni che disciplinano lo strumento autorizzano l’ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.

Tuttavia, l’ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75.

Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell’ente creditizio. Siffatta cancellazione fa salvo il diritto dell’ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all’articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta all’ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.

4.   Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6.

5.   In caso di fallimento o di liquidazione dell’ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all’articolo 63, paragrafo 2.

6.   Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle prassi di vigilanza con riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 57, lettera a), e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata, onde assicurare la qualità dei fondi propri.»;

11)

all’articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli interessi di minoranza ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell’integrazione globale. Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), che danno luogo a interessi di minoranza, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), all’articolo 63 bis e all’articolo 66.»;

12)

l’articolo 66 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli elementi di cui all’articolo 57, lettere da d) a h), sono soggetti ai seguenti limiti:

a)

il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57 deve essere limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo; nonché

b)

il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell’articolo 57 deve essere limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo.

bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettera c bis), è soggetto ai seguenti limiti:

a)

gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti e possono essere convertiti su iniziativa dell’autorità competente, in qualsiasi altro momento, in base alla situazione finanziaria e alla solvibilità dell’emittente, in elementi di cui all’articolo 57, lettera a), entro una forchetta predeterminata, non devono superare in totale un massimo del 50 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) di tale articolo;

b)

nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri strumenti non devono superare un massimo del 35 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57;

c)

nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e gli strumenti le cui disposizioni prevedono un incentivo al riscatto per l’ente creditizio non devono superare un massimo del 15 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57;

d)

l’importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a), b) e c) devono essere soggetti al limite fissato al paragrafo 1 del presente articolo.

2.   Il totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r), è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo una volta applicati i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) dell’articolo 57 eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, l’eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da a) a c bis), meno quelli di cui alle lettere i), j) e k). Gli elementi di cui alla lettera r) dell’articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 75 conformemente all’allegato IX, parte 4.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente i limiti previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis in circostanze eccezionali.»;

13)

al titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, il sottotitolo «Calcolo dei requisiti» è sostituito da «Disposizioni in materia di calcolo e di notifica»;

14)

all’articolo 74, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, dal 31 dicembre 2012, modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1o gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono commisurati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.»;

15)

l’articolo 81, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini dell’articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all’allegato VI, parte 2. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (11), le autorità competenti ritengono soddisfatti i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la sua metodologia di valutazione.

16)

l’articolo 87 è così modificato:

a)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, parte 1, punti 77 e 78, e l’ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell’organismo di investimento collettivo, l’ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell’OIC di cui l’ente creditizio non è al corrente o di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente. In particolare, il paragrafo 12 si applica qualora risulti indebitamente gravoso per gli enti creditizi tenere conto delle esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

Qualora l’ente creditizio non soddisfi le condizioni per l’utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell’organismo di investimento collettivo, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a)

per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all’allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21;

b)

per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui agli articoli da 78 a 83, subordinatamente alle seguenti modifiche:

i)

per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 2 ma non deve superare il 1 250 %;

ii)

per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per un fattore 1,1 e deve essere soggetto a un minimo del 5 %.

Qualora, ai fini della lettera a), l’ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l’ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Fatto salvo l’articolo 154, paragrafo 6, ove dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell’ente creditizio in questa classe di esposizioni, non siano rilevanti ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi l’articolo 89, paragrafo 1, previa approvazione delle autorità competenti.»;

b)

al paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In alternativa al metodo descritto al primo comma, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), e di segnalarli, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della segnalazione.»;

17)

all’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d)

per le esposizioni verso l’amministrazione centrale degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:»;

18)

l’articolo 97, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell’articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all’allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nell’ambito delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, le autorità competenti prendono in esame i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la metodologia di valutazione da rispettare.»;

19)

l’articolo 106 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I fidi non comprendono:

a)

nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivo all’effettuazione del pagamento;

b)

nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l’acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;

c)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; o

d)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza in sede di applicazione delle esenzioni di cui alle lettere c) e d).»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un’esposizione verso le attività sottostanti, l’ente creditizio valuta lo schema o le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo, l’ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.»;

20)

l’articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Articolo 107

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per “ente creditizio” si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di “ente creditizio” e che sia stata autorizzata in un paese terzo.»;

21)

l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Articolo 110

1.   L’ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1:

a)

l’identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l’ente creditizio detiene un grande fido;

b)

il valore del fido senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c)

il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;

d)

il valore del fido tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1.

Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti.

2.   Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte l’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti applicano modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1o gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.

3.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all’autorità competente qualsiasi elemento significativo.»;

22)

l’articolo 111 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un ente creditizio non concede a un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio stesso, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117.

Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto valore non supera il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio o l’importo di 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio.

Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’ente creditizio, il valore del fido, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, non supera un limite ragionevole in termini di fondi propri dell’ente creditizio. Tale limite è determinato dagli enti creditizi, nel rispetto delle politiche e delle procedure di cui all’allegato V, punto 7, per far fronte e controllare il rischio di concentrazione, e non è superiore al 100 % dei fondi propri degli enti creditizi.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano la Commissione.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un ente creditizio rispetta costantemente i pertinenti limiti di cui al paragrafo 1. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si procede ad immediata notifica del valore del fido alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l’ente creditizio deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l’importo di 150 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso lo sforamento del limite del 100 % in termini di fondi propri dell’ente creditizio.»;

23)

l’articolo 112 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, è consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Ai fini della presente sezione, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all’allegato VIII, parte 1, punti da 20 a 22, a meno che l’articolo 115 lo consenta.»;

24)

l’articolo 113 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   I fidi seguenti sono esentati dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1:»;

ii)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

f)

fidi concessi a controparti di cui all’articolo 80, paragrafo 7 o 8, laddove ad essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o meno dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi.»;

iii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

fidi che derivano da aperture di credito non utilizzate classificate tra le voci fuori bilancio a rischio basso nell’allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l’apertura di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati i limiti applicabili in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1.»;

iv)

le lettere da j) a t) sono soppresse;

v)

il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, i fidi seguenti:

a)

obbligazioni garantite definite all’allegato VI, parte 1, punti 68, 69 e 70;

b)

voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

c)

in deroga al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo, i fidi di un ente creditizio, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell’impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l’ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o meno dall’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;

d)

voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi, tra cui partecipazioni o qualsiasi altro tipo di partecipazione, concessi a enti creditizi regionali o centrali ai quali l’ente creditizio è associato nell’ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell’ambito della rete;

e)

voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi concessi a enti creditizi da enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell’economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull’utilizzo dei prestiti, purché i rispettivi fidi derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;

f)

voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominati nella principale valuta di scambio;

g)

voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h)

voci dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella propria valuta nazionale, purché, a discrezione dell’autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un’ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

i)

50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle aperture di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio basso di cui all’allegato II e previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

j)

garanzie richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l’emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio.»;

25)

l’articolo 114 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, un ente creditizio può utilizzare “il valore dell’esposizione corretto integralmente” calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell’attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all’articolo 117, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore dei fidi.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un ente creditizio che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o sia autorizzato ad utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell’articolo 111, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.»;

iii)

al quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le politiche e le procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; e»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

26)

l’articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

1.   Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

a)

il fido è garantito da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;

b)

il fido si riferisce a un’operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell’abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d’acquisto.

Il valore dell’alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ogni tre anni per i beni immobili residenziali.

Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8, e all’allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

Per “alloggio” si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2.   Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’immobile commerciale interessato soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l’immobile commerciale è situato concedono che al fido successivo sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83:

a)

fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; o

b)

fidi relativi a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Il valore dell’immobile è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L’immobile commerciale deve essere completato, dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato.»;

27)

l’articolo 116 è soppresso;

28)

l’articolo 117 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l’ente creditizio può:

a)

considerare la frazione di fido garantita come concessa al garante e non al cliente, purché al fido non garantito concesso al garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito al fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83;

b)

considerare la frazione del fido garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come concessa al terzo e non al cliente, se il fido è garantito da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita del fido sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio del fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83.

L’ente creditizio non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza del fido e quella della protezione.

Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell’articolo 75, lettera a).»;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Nei casi in cui l’ente creditizio applica il paragrafo 1, lettera a):»;

29)

l’articolo 119 è soppresso;

30)

al capo 2 è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione 7

Esposizioni sul rischio di credito trasferito

Articolo 122 bis

1.   Un ente creditizio che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all’ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %.

Ai fini del presente articolo, per “mantenimento di un interesse economico netto” si intende:

a)

il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

b)

in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

c)

il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % dell’importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, qualora tali esposizioni siano state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine; o

d)

il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

L’interesse economico netto si misura all’origine ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto ad attenuazioni del rischio di credito, a posizioni corte o a qualsiasi altra copertura. L’interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio.

Ai fini del presente articolo, per “in modo permanente” si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti.

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o una società di partecipazione finanziaria comunitaria, o una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o della società di partecipazione finanziaria comunitaria collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o alla società di partecipazione finanziaria comunitaria le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da:

a)

amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri;

c)

enti cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83; o

d)

banche multilaterali di sviluppo.

Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando gli enti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di enti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione; o

b)

ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai credit default swaps, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nell’ambito del disposto del paragrafo 1.

4.   Prima di un investimento, e laddove opportuno in seguito, gli enti creditizi sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare:

a)

le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l’interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;

b)

le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

c)

le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

d)

la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti o dai promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

e)

le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;

f)

laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l’indipendenza dell’esperto incaricato della valutazione; e

g)

tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell’ente creditizio.

Gli enti creditizi effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti creditizi possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall’ECAI, purché gli enti creditizi possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell’investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

5.   Gli enti creditizi, che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all’affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti creditizi possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell’emittente e la qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.

Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un’operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l’operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all’operazione.

Quando gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 7 e al presente paragrafo non sono rispettati in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell’ente creditizio, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti impongano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe alle rispettive posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’allegato IX, parte 4, e aumentano progressivamente il fattore di ponderazione del rischio a ogni violazione successiva delle disposizioni in materia di dovuta diligenza. Le autorità competenti tengono conto delle deroghe per talune cartolarizzazioni previste al paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione a una cartolarizzazione cui si applica il paragrafo 3.

6.   Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all’allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o sottoscrizioni siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.

Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente paragrafo non sono rispettati, l’ente creditizio cedente non applica l’articolo 95, paragrafo 1, e l’ente creditizio cedente non è autorizzato ad escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

7.   Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell’impegno da essi assunto, in applicazione del paragrafo 1, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.

8.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1o gennaio 2011 o in data successiva. I paragrafi da 1 a 7 si applicano posteriormente al 31 dicembre 2014 alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

9.   Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

i criteri generali e i metodi adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 entro il 31 dicembre 2010;

b)

fatte salve le disposizioni di cui al capo 1, sezione 2, la descrizione succinta del risultato della valutazione della vigilanza e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 constatati su base annuale a decorrere dal 31 dicembre 2011.

L’obbligo di cui al presente paragrafo è soggetto all’articolo 144, secondo comma.

10.   Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti per la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne il presente articolo, comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.»;

31)

l’articolo 129 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all’allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;

c)

la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate, e se necessario, con le banche centrali, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi.

La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui alla lettera c) comprende le misure eccezionali di cui all’articolo 132, paragrafo 3, lettera b), l’elaborazione di valutazioni congiunte, l’attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull’applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l’adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.

La decisione congiunta è presa entro quattro mesi dalla trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124. La decisione congiunta tiene inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle controllate effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 123 e 124.

La decisione congiunta è contenuta in un documento e pienamente motivata ed è trasmessa dall’autorità di vigilanza su base consolidata all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea. In caso di disaccordo, l’autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L’autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro quattro mesi, la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, è adottata su base consolidata dall’autorità di vigilanza, tenuto debito conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle pertinenti autorità competenti.

La decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea, su base individuale o subconsolidata, tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata.

Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di quattro mesi. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall’autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea.

Nel caso in cui il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sia stato consultato, tutte le autorità competenti tengono conto di tale parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da parere stesso.

La decisione congiunta di cui al primo comma e la decisione adottata dalle autorità competenti in assenza di una decisione comune sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un’autorità competente responsabile della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2. In quest’ultimo caso l’aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente che ha presentato la richiesta.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora linee guida per la convergenza delle prassi di vigilanza in merito al processo di decisione congiunta di cui al presente paragrafo e in merito all’applicazione degli articoli 123, 124 e 136, paragrafo 2, al fine di facilitare le decisioni congiunte.»;

32)

l’articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1.

L’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, che viene a conoscenza di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa al più presto le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126.

Se possibile, l’autorità competente e l’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.»;

33)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 131 bis

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto comunitario, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a)

scambiare informazioni;

b)

accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

c)

definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;

d)

accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;

e)

applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;

f)

applicare le disposizioni dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in questo settore.

Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2.   L’istituzione e il funzionamento dei collegi sono basati sugli accordi scritti di cui all’articolo 131, definiti dall’autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula linee guida in merito al funzionamento operativo dei collegi, anche in relazione all’articolo 42 bis, paragrafo 3.

Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione 2, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, banche centrali ove opportuno, nonché le autorità competenti di paesi terzi.

L’autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

La decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all’articolo 42 bis, paragrafo 2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente rilevanti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

34)

l’articolo 132 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera d), il riferimento all’articolo 136 è sostituito dal riferimento all’articolo 136, paragrafo 1;

b)

al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all’articolo 136 è sostituito dal riferimento all’articolo 136, paragrafo 1;

35)

l’articolo 150 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«k)

l’elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio di cui agli allegati II e IV;

l)

l’adeguamento delle disposizioni dell’allegato III e degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all’articolo 113;»

36)

all’articolo 153, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.»;

37)

all’articolo 154, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«8.   Gli enti creditizi che entro il 31 dicembre 2010 non rispettano i limiti fissati all’articolo 66, paragrafo 1 bis, definiscono strategie e procedure riguardanti le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9 del presente articolo.

Queste misure sono riesaminate conformemente all’articolo 124.

9.   Gli strumenti che entro il 31 dicembre 2010 erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all’articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all’articolo 63 bis, sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera c bis), fino al 31 dicembre 2040, fatte salve le seguenti limitazioni:

a)

fino al 20 % della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) dell’articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i dieci e i vent’anni dopo il 31 dicembre 2010;

b)

fino al 10 % della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) dell’articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i venti e i trent’anni dopo il 31 dicembre 2010.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia, fino al 31 dicembre 2010, l’emissione di tali strumenti.

10.   Ai fini della sezione 5, le voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di istituzioni concessi prima del 31 dicembre 2009 continuano a essere soggetti allo stesso trattamento applicato a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, e dell’articolo 116, come vigenti anteriormente al 20 novembre 2009, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2012.

11.   Fino al 31 dicembre 2012, il periodo di tempo di cui all’articolo 129, paragrafo 3, è di sei mesi.»;

38)

l’articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Articolo 156

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, controlla periodicamente se la presente direttiva, considerata nella sua totalità, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, produce effetti significativi sul ciclo economico e, alla luce di tale esame, considera se siano giustificate misure correttive.

Sulla base di tale analisi e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione procede a un riesame integrale della presente direttiva per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso tra l’altro l’esame:

a)

delle misure che mitighino le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che gli enti creditizi istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva cui far ricorso nei periodi di flessione;

b)

della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali nella presente direttiva; e

c)

delle misure in aggiunta ai requisiti associati ai rischi per le istituzioni onde contribuire a frenare l’aumento dell’indebitamento nel sistema bancario.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle predette tematiche, corredata di eventuali proposte adeguate.

La Commissione presenta quanto prima, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di un’ulteriore riforma del sistema di vigilanza, ivi inclusi articoli pertinenti della presente direttiva, nonché opportune proposte legislative conformemente alla procedura applicabile ai sensi del trattato.

Entro il 1o gennaio 2011, la Commissione esamina i progressi realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nei modelli, frequenze e date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2. Alla luce di tale esame la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione in merito, prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, e alla sua applicazione al microcredito, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 113, paragrafo 4, e la questione se le esenzioni debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Per quanto riguarda l’eliminazione potenziale della discrezione nazionale ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 4, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello dell’Unione europea, la revisione tiene conto in particolare dell’efficacia della gestione dei rischi di gruppo, assicurando al contempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata un’impresa di un gruppo.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le misure intese a rafforzare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, tra cui i mercati dei credit default swap, anche imponendo una compensazione mediante una controparte centrale, e redige una relazione in merito, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione sull’impatto previsto dell’articolo 122 bis e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. La Commissione redige la sua relazione previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. La relazione esamina, in particolare, se il requisito minimo di mantenimento di cui all’articolo 122 bis, paragrafo 1, soddisfi l’obiettivo di un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi la stabilità finanziaria e se un aumento del livello minimo di mantenimento, tenendo in considerazione gli sviluppi internazionali, sarebbe appropriato.

Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e l’efficacia dell’articolo 122 bis alla luce dell’evoluzione dei mercati internazionali.»;

39)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella parte 1, al punto 5 è aggiunta la seguente frase:

«Conformemente al metodo di cui alla parte 6 del presente allegato (IMM), tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell’esposizione attesa (EE).»;

b)

nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un’esposizione al rischio di controparte può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l’attività coperta in conformità dell’allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92, o, previa approvazione delle autorità competenti, conformemente all’allegato VII, parte 1, punto 4, o all’allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104.

In questi casi, e quando non si applica l’opzione di cui all’allegato II, punto 11, seconda frase, della direttiva 2006/49/CE, il valore dell’esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero.

Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l’ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un’esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva.»;

c)

nella parte 5, il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di copertura. I basket credit default swaps di tipo “nth to default” sono trattati come segue:

a)

l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo “nth to default” è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo “nth to default” in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b)

vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo “nth to default”; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo “nth to default” non sono comprese nello stesso paniere di copertura;

c)

il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato di tipo “nth to default” è pari allo 0,3 % per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un’ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6 % per gli altri titoli di debito.»;

40)

l’allegato V è così modificato:

a)

Il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali (quali, per esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi), sono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.»;

b)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Sono applicate strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su un insieme adeguato di orizzonti temporali, tra cui infragiornaliero, in modo da assicurare che gli enti creditizi mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute e soggetti e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.»;

c)

è inserito il seguente punto:

«14 bis.

Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al punto 14 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’ente creditizio e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di direzione, e riflettono l’importanza dell’ente creditizio in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti creditizi comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti aree di attività.»;

d)

il punto 15 è sostituito dai seguenti:

«15.

Gli enti creditizi sviluppano metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le situazioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.

16.

Gli enti creditizi distinguono tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Essi tengono conto anche della persona giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, nonché della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporne tempestivamente.

17.

Gli enti creditizi tengono conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all’eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra i soggetti, sia all’interno che all’esterno del SEE.

18.

Un ente creditizio prende in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzia in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l’accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni sono riviste regolarmente.

19.

Sono considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento sono riesaminate regolarmente. A tal fine, sono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity — SSPE) o di altri soggetti creati a scopi speciali, nei confronti dei quali l’ente creditizio agisce come promotore o ai quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.

20.

Gli enti creditizi valutano l’impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all’ente creditizio, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione orizzonti temporali diversi e condizioni di stress di vario grado.

21.

Gli enti creditizi adeguano le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborano piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al punto 19.

22.

Per fare fronte alle crisi di liquidità, gli enti creditizi organizzano piani di emergenza, elaborando strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità. Tali piani sono regolarmente verificati, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al punto 19, comunicati all’alta direzione e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza.»;

41)

all’allegato IX, parte 3, sezione 2, è aggiunto il seguente punto:

«7 bis.

Le autorità competenti provvedono, inoltre, ad adottare le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le valutazioni del merito del credito relative agli strumenti di finanza strutturata, l’ECAI si impegni a spiegare pubblicamente in che modo le prestazioni delle attività aggregate incidano sulle proprie valutazioni del merito di credito.»;

42)

l’allegato XI è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti creditizi, compresa l’elaborazione e l’analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;»

b)

è inserito il seguente punto:

«1 bis.

Ai fini del punto 1, lettera e), le autorità competenti effettuano ad intervalli regolari un’ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e promuovono l’elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti creditizi sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati.»;

43)

all’allegato XII, parte 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

informazioni succinte sulle condizioni contrattuali relative alle principali caratteristiche di ogni elemento dei fondi propri e dei relativi componenti, compresi gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), gli strumenti per i quali le disposizioni prevedono per l’ente creditizio un incentivo al riscatto, e gli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9;

b)

l’importo dei fondi propri di base, con indicazione separata di tutti gli elementi positivi e delle detrazioni; separatamente è pubblicato anche l’importo complessivo degli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), e degli strumenti per i quali le disposizioni prevedono per l’ente creditizio un incentivo al riscatto; in ciascuna delle predette pubblicazioni sono specificati gli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9;».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per “fondi propri di base” si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57 della direttiva 2006/48/CE.»;

2)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfano i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 o 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

all’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 106, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva.»;

4)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b)

l’ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all’allegato VI di tale direttiva;»

b)

al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

gli enti comunicano ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente.»;

c)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.»;

5)

all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un’altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l’esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.»;

6)

all’articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Alle imprese d’investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.»;

7)

all’articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Le disposizioni dell’articolo 42 bis, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva.»;

8)

all’articolo 45, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;

9)

all’articolo 47, la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010» e il riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato V della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII;

10)

all’articolo 48, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

Articolo 3

Modifica della direttiva 2007/64/CE

All’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) della direttiva 2007/64/CE è sostituita dalla seguente:

«a)

gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, tra cui le succursali, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, di detta direttiva, situate nella Comunità, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 38 della stessa direttiva, all’esterno della Comunità;».

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2010.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 93 del 22.4.2009, pag. 3.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1»;