ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.300.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo ( 1 )

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ( 1 )

51

 

*

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada ( 1 )

72

 

*

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 ( 1 )

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all’insorgenza dell’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell’uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l’impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L’insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l’ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

(2)

I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.

(3)

Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un’opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente. D’altra parte, l’impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame.

(4)

Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.

(5)

È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.

(6)

Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.

(7)

Nel regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito norme sanitarie comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Basandosi su consulenze scientifiche e configurandosi come una delle azioni previste dal libro bianco della Commissione del 12 gennaio 2000 sulla sicurezza alimentare, tale regolamento ha introdotto una serie di norme volte a tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, come complemento della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e sui mangimi. Tali norme hanno consentito di migliorare considerevolmente nella Comunità il livello di tutela dai rischi connessi ai sottoprodotti di origine animale.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 ha introdotto la classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie a seconda del livello di rischio connesso. Esso impone agli operatori di tenere separati gli uni dagli altri i sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, qualora essi intendano utilizzare sottoprodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali, in particolare se tali prodotti derivano da materiali idonei al consumo umano. Tale regolamento ha introdotto inoltre il principio secondo cui il materiale ad alto rischio non dovrebbe essere utilizzato nei mangimi per animali d’allevamento e che il materiale derivato da animali non va somministrato come mangime agli animali delle specie dalle quali è derivato. In conformità di tale regolamento, solo il materiale derivato da animali sottoposti a controlli veterinari può entrare nella catena dei mangimi. Inoltre, esso stabilisce regole relative agli standard di trasformazione che garantiscono la riduzione dei rischi.

(9)

In forza dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto di tale regolamento. La relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative. La relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere mantenuti. Essa ha inoltre messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari emendamenti del suddetto regolamento, in particolare chiarimenti in merito all’applicabilità delle norme ai prodotti finiti, alla relazione con altri atti legislativi comunitari e alla classificazione di determinati materiali. I risultati di una serie di sopralluoghi di accertamento effettuati negli Stati membri nel 2004 e nel 2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) sostengono tali conclusioni. Secondo l’UAV è necessario apportare miglioramenti per quanto riguarda la rintracciabilità del flusso di sottoprodotti di origine animale, l’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali.

(10)

Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha adottato una serie di pareri riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tali pareri dimostrano la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.

(11)

Le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 ottobre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere migliorate. I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.

(12)

Le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull’igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano (sottoprodotti di origine animale «a norma di legge»). Tali prescrizioni dovrebbero però applicarsi anche a prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale «per scelta»).

(13)

Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l’obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro. Tali prassi per l’attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla selvaggina. Tali norme imputano inoltre la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina abbattuta si dovrebbe applicare il presente regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull’igiene alimentare si applica all’immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti.

(14)

Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici, diversi dal materiale proveniente da imbarcazioni che operano nel rispetto della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. Tuttavia, è opportuno adottare misure proporzionate ai rischi in relazione alla manipolazione e allo smaltimento del materiale derivato dall’eviscerazione di pesce a bordo di pescherecci e che manifesta sintomi di malattie. È opportuno adottare tali misure per l’attuazione del presente regolamento sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato alla luce degli elementi disponibili circa l’efficacia di talune misure nel combattere la diffusione di malattie trasmissibili all’uomo, in particolare di alcune parassitosi.

(15)

A causa dei rischi limitati derivanti dai materiali utilizzati come materie prime per alimenti per animali da compagnia nell’azienda agricola o forniti agli utilizzatori finali da imprese alimentari, talune attività concernenti tali alimenti greggi per animali da compagnia non dovrebbero essere disciplinate dalle norme stabilite nel presente regolamento.

(16)

È opportuno chiarire nel presente regolamento quali animali debbano essere classificati come animali da compagnia, affinché i sottoprodotti derivati da tali animali non siano utilizzati nei mangimi per animali da allevamento. In particolare, gli animali detenuti per scopi diversi dall’allevamento, quali gli animali familiari, dovrebbero essere classificati come animali da compagnia.

(17)

Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5), e alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (6). Il riferimento alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (7), dovrebbe essere chiarito.

(18)

Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento la definizione di «animale acquatico» di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8). Allo stesso tempo, gli invertebrati acquatici che non rientrano in tale definizione e che non comportano rischi di trasmissione di malattie dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti degli animali acquatici.

(19)

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (9), stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di discarica. Il presente regolamento dovrebbe contemplare lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in discariche per le quali è stata rilasciata tale autorizzazione.

(20)

La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del presente regolamento dovrebbe spettare agli operatori. Allo stesso tempo, l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici. La portata del sistema di raccolta e smaltimento dovrebbe tenere conto della quantità effettiva di sottoprodotti di origine animale che si accumula in un determinato Stato membro. Il sistema dovrebbe anche riflettere, su base cautelativa, la necessità di capacità di smaltimento estese qualora insorgano grandi focolai di malattie trasmissibili o temporanee difficoltà tecniche in un impianto di smaltimento esistente. Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro e con i paesi terzi a condizione di rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

(21)

È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti di origine animale a partire dal quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni del presente regolamento. Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non dovrebbe rientrare nella catena alimentare. Si applicano circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti o impianti integrati nel contempo nella catena alimentare e nella catena dei sottoprodotti di origine animale. In questi casi, è opportuno prendere le necessarie misure, mediante segregazione, per attenuare i rischi potenziali per la catena alimentare che possono sorgere da contaminazioni crociate. Per gli altri stabilimenti, dovrebbero essere determinate condizioni basate sui rischi al fine di prevenire la contaminazione crociata, in particolare mediante la separazione tra la catena dei sottoprodotti di origine animale e la catena alimentare.

(22)

Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi. Per taluni prodotti disciplinati da altre normative comunitarie, tale punto finale dovrebbe essere determinato nella fase della fabbricazione. I prodotti che hanno raggiunto tale punto dovrebbero essere esenti dai controlli previsti dal presente regolamento. In particolare, i prodotti oltre tale punto finale dovrebbero poter essere immessi sul mercato senza restrizioni in virtù del presente regolamento ed essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati conformemente al presente regolamento.

(23)

Tuttavia, dovrebbe essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 esonera taluni prodotti, in particolare il guano, talune pelli sottoposte a particolari forme di trattamento quali la concia e taluni trofei di caccia dall’applicazione delle relative prescrizioni. Attraverso le misure di attuazione da adottarsi a norma del presente regolamento si dovrebbero prevedere esenzioni analoghe per prodotti quali i prodotti oleochimici e i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel secondo condizioni appropriate.

(24)

Al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali gli Stati membri dovrebbero continuare ad adottare le misure necessarie per vietare la spedizione di sottoprodotti di origine animale da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni, in particolare all’insorgenza di malattie elencate dalla direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (10).

(25)

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali dovrebbero essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente. Tale condizione dovrebbe applicarsi in particolare a stabilimenti o impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti o impianti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale direttamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi. Dovrebbe essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare tali condizioni qualora la quantità di materiale da smaltire e trasformare aumenti per l’insorgenza di un grosso focolaio di malattie, purché si garantisca che l’uso temporaneo secondo tali condizioni modificate non induca la diffusione dei rischi di contagio.

(26)

Tuttavia, il riconoscimento non dovrebbe essere necessario per gli stabilimenti o gli impianti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali. Tali stabilimenti o impianti dovrebbero essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità. Tale riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi agli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, a meno che non siano più soggetti ai controlli dal momento che è stato determinato un punto finale nella catena.

(27)

Gli stabilimenti o gli impianti dovrebbero essere riconosciuti dietro presentazione di informazioni all’autorità competente e previa ispezione in loco che dimostri che saranno rispettate le prescrizioni del presente regolamento relative all’infrastruttura e alle attrezzature dello stabilimento o dell’impianto, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato. Dovrebbe essere possibile concedere un riconoscimento condizionato per permettere agli operatori di ovviare alle carenze prima che lo stabilimento o l’impianto ottenga il pieno riconoscimento.

(28)

Gli stabilimenti o gli impianti le cui operazioni sono già state riconosciute in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare non dovrebbero essere tenuti al riconoscimento o alla registrazione a norma del presente regolamento, dato che i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria tengono già conto degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull’igiene dovrebbero essere tenuti a rispettare le prescrizioni del presente regolamento e dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(29)

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dovrebbero essere classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio che essi presentano per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. Mentre i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano un livello di rischio elevato dovrebbero essere utilizzati solo a fini esterni alla catena dei mangimi, il loro uso che presenta un rischio inferiore dovrebbe poter essere autorizzato nel rispetto di condizioni sicure.

(30)

I progressi scientifici e tecnologici possono indurre lo sviluppo di processi che eliminano o riducono al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali. Per tenere conto di tali progressi dovrebbe essere possibile apportare modifiche agli elenchi di sottoprodotti di origine animale di cui al presente regolamento. Prima di apportare tali modifiche, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria volti a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali, dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio da parte di un istituto scientifico appropriato, quale l’EFSA, l’Agenzia europea per i medicinali o il Comitato scientifico per i prodotti di consumo, a seconda del tipo di sottoprodotti di origine animale per il quale deve essere effettuata la valutazione del rischio. Dovrebbe essere però chiaro che, qualora si mescolino sottoprodotti di origine animale di categorie diverse, la miscela dovrebbe essere trattata nel rispetto delle norme stabilite per la quota di miscela appartenente alla categoria di rischio più elevata.

(31)

Visto l’elevato livello di rischio per la salute pubblica, i sottoprodotti di origine animale che presentano rischi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) non dovrebbero, in particolare, essere impiegati nei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche agli animali selvatici attraverso i quali può essere trasmessa una malattia trasmissibile. La restrizione in merito all’impiego nei mangimi di sottoprodotti di origine animale che presenta rischi di TSE dovrebbero far salve le norme sui mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

(32)

I sottoprodotti di origine animale derivati da animali utilizzati per esperimenti quali definiti nella direttiva 86/609/CEE dovrebbero essere inoltre esclusi dall’uso nei mangimi, in considerazione dei potenziali rischi derivanti da tali sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali utilizzati per esperimenti atti a testare nuovi additivi per mangimi, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (11).

(33)

L’uso di determinate sostanze e di determinati prodotti è illecito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (12) e della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (13). Inoltre, la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (14) stabilisce ulteriori norme sul controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La direttiva 96/23/CE stabilisce anche norme che si applicano ove sia stata accertata la presenza di residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono determinati livelli ammessi. Al fine di garantire la coerenza della legislazione comunitaria, i prodotti di origine animale nei quali si rilevino sostanze non consentite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 e delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE dovrebbero essere classificati come materiale di categoria 1 o di categoria 2, a seconda del caso, in considerazione del rischio che essi presentano per la catena alimentare e dei mangimi.

(34)

Non sarebbe necessario smaltire lo stallatico e il contenuto del tubo digerente, a condizione essi che siano adeguatamente trattati in modo da impedire la trasmissione di malattie durante il loro utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di origine animale derivati da animali morti in allevamento o abbattuti per eradicare malattie non dovrebbero essere utilizzati nella catena dei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche a sottoprodotti di origine animale importati e consentiti nella Comunità, qualora in base al controllo al posto di frontiera non rispettino la legislazione comunitaria, e a prodotti che risultano non conformi alle prescrizioni applicabili in seguito a controlli effettuati all’interno della Comunità. Il mancato rispetto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (15) e del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (16) non dovrebbe comportare l’esclusione dalla catena dei mangimi dei prodotti presentati per l’ispezione frontaliera.

(35)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1774/2002, la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d’impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. Di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l’uso in determinati mangimi. Per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela, in particolare per rafforzare l’esclusione generale di tale materiale dalla catena dei mangimi per animali d’allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

(36)

Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (17), segnatamente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (18), il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (19), rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico. Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento dovrebbero anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe essere ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l’inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti. È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l’uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità.

(37)

È necessario istituire un sistema di controlli volto a garantire che negli stabilimenti o negli impianti siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento. Durante i controlli ufficiali le autorità competenti dovrebbero tener conto della realizzazione dei controlli interni. In taluni stabilimenti o impianti i controlli interni dovrebbero essere effettuati attraverso un sistema basato sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). I principi HACCP dovrebbero basarsi sull’esperienza maturata nella loro applicazione a norma della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e dei mangimi. A tale riguardo, i manuali nazionali di buone prassi potrebbero costituire un utile strumento per facilitare l’applicazione concreta dei principi HACCP e di altri aspetti del presente regolamento.

(38)

I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell’immissione sul mercato di prodotti derivati fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non fosse disponibile, i sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere smaltiti in condizioni di sicurezza. Le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale delle varie categorie dovrebbero essere chiarite restando coerenti con la legislazione comunitaria. In generale, le opzioni previste per una categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale.

(39)

Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all’incenerimento dei rifiuti. Per motivi di coerenza l’incenerimento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (20). Il coincenerimento dei rifiuti, sia come operazione di recupero che come operazione di smaltimento, è soggetto a condizioni analoghe a quelle applicabili all’incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda l’autorizzazione ed il funzionamento, in particolare in relazione ai valori limite di emissione nell’atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione. Di conseguenza, il coincenerimento diretto, senza trasformazione preliminare, dovrebbe essere consentito per tutte e tre le categorie di materiali. Inoltre, dovrebbero essere emanate disposizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti di incenerimento a bassa e ad elevata capacità.

(40)

L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un’operazione di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, tale impiego dovrebbe avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali.

(41)

Il presente regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di stabilire parametri per i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale relativi alla durata, alla temperatura e alla pressione, in particolare per i metodi cui si fa attualmente riferimento come metodi da 2 a 7 nel regolamento (CE) n. 1774/2002.

(42)

Le conchiglie e i carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli o delle carni, dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. In considerazione delle varie prassi nella Comunità di asportazione dei tessuti molli o delle carni dalle conchiglie e dai carapaci, dovrebbe essere autorizzato l’uso di conchiglie dalle quali non sono stati interamente asportati i tessuti molli o le carni, a condizione di non creare rischi per la salute pubblica e degli animali. L’elaborazione di manuali nazionali di buone prassi permetterebbe di incoraggiare la diffusione delle conoscenze relative alle condizioni corrette di impiego di tali prodotti.

(43)

Visto che tali prodotti rappresentano un rischio limitato per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare la preparazione e l’utilizzo sul terreno delle preparazioni biodinamiche a base di materiali delle categorie 2 e 3, come indicato dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (21).

(44)

Le nuove tecnologie in via di elaborazione offrono sistemi vantaggiosi per produrre energia a partire da sottoprodotti di origine animale o per smaltire tali prodotti in modo sicuro. Lo smaltimento sicuro può avvenire abbinando metodi per il contenimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale in loco con metodi di smaltimento prestabiliti e abbinando i parametri autorizzati di lavorazione con nuove norme oggetto di valutazione positiva. Per tenere conto dei relativi progressi scientifici e tecnologici è opportuno autorizzare tali tecnologie quali metodi alternativi per lo smaltimento o l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nella Comunità. Qualora qualcuno elabori un processo tecnologico e ne chieda l’autorizzazione, prima di concederla, l’EFSA dovrebbe esaminare la richiesta già controllata dall’autorità competente, al fine di assicurare che sia svolta una valutazione del potenziale di riduzione del rischio del processo in questione e che siano salvaguardati i diritti degli individui, compresa la segretezza delle informazioni commerciali. Per assistere i richiedenti è opportuno adottare un formato standard per le richieste. Poiché tale documento ha uno scopo puramente indicativo, esso dovrebbe essere adottato in conformità della procedura consultiva in collaborazione con l’EFSA.

(45)

È opportuno chiarire le prescrizioni applicabili all’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’impiego nei mangimi e di fertilizzanti organici e ammendanti, in modo da garantire la protezione della catena alimentare e dei mangimi. Solo il materiale di categoria 3 dovrebbe essere impiegato nei mangimi destinati agli animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia. I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Qualora essi siano stati fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, dovrebbe essere aggiunto un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l’uso diretto quali mangimi. Tale miscela non dovrebbe essere necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare di prodotti destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, impedisce l’uso improprio del prodotto come mangime. Al momento di determinare i componenti, si dovrebbero tenere presenti varie circostanze relative al clima e al suolo e all’obiettivo dell’uso di particolari fertilizzanti.

(46)

Il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (22), impone un divieto generale di commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia, tale divieto dovrebbe far salvo l’obbligo di cui al presente regolamento relativo allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale provenienti da cani e gatti, compresa la pelliccia.

(47)

La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali. Al fine di agevolare l’importazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. Qualora sia necessario un intervento a livello comunitario è opportuno stabilire condizioni armonizzate.

(48)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene disposizioni dettagliate che consentono, attraverso una deroga, di utilizzare i materiali di categoria 2 o 3 nei mangimi destinati agli animali dei giardini zoologici. Nel presente regolamento dovrebbero essere contemplate disposizioni analoghe e l’uso di taluni materiali di categoria 1 come mangimi dovrebbe essere autorizzato e completato dalla possibilità di stabilire norme dettagliate per controllare tutti gli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali.

(49)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 consente di utilizzare il materiale di categoria 1 come mangime destinato a specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale per promuovere la biodiversità. Al fine di fornire uno strumento adeguato per la protezione di tali specie, tale prassi alimentare dovrebbe essere consentita anche dal presente regolamento, nel rispetto delle condizioni fissate per evitare la diffusione di malattie. Allo stesso tempo, nelle misure di attuazione è opportuno stabilire condizioni sanitarie che consentano l’uso di tale materiale di categoria 1 come mangime nei sistemi di pascolo estensivi e per l’uso come mangime per altre specie carnivore, quali orsi e lupi. È importante che tali condizioni sanitarie tengano conto dei modelli naturali di consumo delle specie interessate nonché degli obiettivi comunitari per la promozione della biodiversità di cui alla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2006 intitolata «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre».

(50)

Il sotterramento e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale, in particolare di animali morti, possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo del focolaio di malattie trasmissibili gravi. In particolare, lo smaltimento in loco dovrebbe essere consentito in circostanze particolari, dato che le capacità di trasformazione o di incenerimento disponibili all’interno di una regione o di uno Stato membro potrebbero altrimenti limitare la possibilità di combattere le malattie.

(51)

La deroga attuale riguardante il sotterramento e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale andrebbe estesa a zone alle quali l’accesso è praticamente impossibile o presenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta. L’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco può essere giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli animali ed evitare la diffusione dei rischi di contagio. La dimensione totale delle zone isolate in un determinato Stato membro dovrebbe essere limitata, sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento, conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

(52)

Taluni stabilimenti o impianti che trattano solo sottoprodotti di origine animale in piccole quantità, che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbero poter smaltire, sotto controllo ufficiale, tali sottoprodotti in modo diverso dallo smaltimento ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, i criteri relativi a tali circostanze eccezionali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario in modo da garantire la loro applicazione uniforme, sulla base della situazione reale di taluni settori e sulla disponibilità di altri sistemi di smaltimento in taluni Stati membri.

(53)

Al fine di garantire la certezza del diritto dovrebbero essere specificate le iniziative che l’autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo di operazioni o l’imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Questi controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti nell’ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (23).

(54)

Al fine di assicurare che gli Stati membri possano controllare la quantità di materiale introdotta nel loro territorio a fini di smaltimento, il ricevimento di tale materiale nel loro territorio dovrebbe essere autorizzato dall’autorità competente.

(55)

La sterilizzazione sotto pressione e condizioni di trasporto ausiliarie possono essere imposte per garantire il controllo di eventuali rischi. Al fine di assicurare la rintracciabilità e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che controllano la spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, sarebbe opportuno ricorrere al sistema Traces, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (24), per fornire informazioni sulla spedizione di materiali di categoria 1 e 2 e di farine di carni e ossa o di grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e 2, nonché di proteine animali trasformate derivate da materiale di categoria 3. Per i materiali generalmente inviati in piccole quantità per usi di ricerca, educativi, artistici o diagnostici, dovrebbero essere previste condizioni particolari per facilitare la circolazione di tali materiali all’interno della Comunità. In condizioni particolari, dovrebbero essere permessi accordi bilaterali che facilitano il controllo dei materiali che circolano tra Stati membri confinanti.

(56)

Per agevolare il trasporto di partite attraverso paesi terzi confinanti con più di uno Stato membro, è opportuno introdurre un regime speciale per la spedizione di partite dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, al fine di garantire, in particolare, che le partite che rientrano nel territorio comunitario siano sottoposte ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (25).

(57)

Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. In particolare, dovrebbe essere garantita la coerenza con i divieti di esportazione dei rifiuti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (26). Per evitare potenziali effetti dannosi per l’ambiente, dovrebbe essere vietata l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento o discarica. L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe inoltre essere impedita qualora l’obiettivo sia quello di utilizzarli in impianti per la produzione di biogas o compost, verso paesi terzi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), al fine di evitare un impatto potenzialmente dannoso sull’ambiente e rischi per la salute pubblica e degli animali. Nell’applicare le disposizioni di deroga al divieto di esportazione, la Commissione è obbligata a rispettare integralmente nelle proprie decisioni la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, quale conclusa, a nome della Comunità, mediante decisione 93/98/CEE del Consiglio (27), e la modifica a tale convenzione stabilita con decisione III/1 della conferenza delle parti, approvata, a nome della Comunità, con decisione 97/640/CE del Consiglio (28), e attuata dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

(58)

È opportuno inoltre garantire che i sottoprodotti di origine animali mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi come elencati nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (29), siano solo importati, esportati o spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006. È necessario altresì stabilire norme riguardanti la spedizione di tali materiali all’interno di uno Stato membro.

(59)

La Commissione dovrebbe poter effettuare controlli negli Stati membri. I controlli comunitari nei paesi terzi dovrebbero essere eseguiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004.

(60)

L’importazione nella Comunità e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati dovrebbero avvenire nel rispetto di norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili all’interno della Comunità. In alternativa, le norme applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. In considerazione dei potenziali rischi ad essi connessi, ai prodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi dovrebbe poter essere applicata una serie semplificata di norme sull’importazione.

(61)

La legislazione comunitaria sulla fabbricazione di prodotti derivati destinati all’uso come prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici comprende un quadro completo per l’immissione sul mercato di tali prodotti: la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (30), la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (31), la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (32), la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (33), la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (34) e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (35) («le direttive specifiche»). Tuttavia, le direttive specifiche sui prodotti cosmetici e sui dispositivi medici non contemplano la tutela dei rischi per la salute degli animali. In tal caso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali rischi e dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

(62)

I sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati forniti come materiali o ingredienti per la fabbricazione di tali prodotti derivati dovrebbero essere soggetti anche alle prescrizioni delle direttive specifiche, dal momento che esse stabiliscono norme di controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tali direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali. In particolare, la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. La direttiva 2003/32/CE della Commissione (36) stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

(63)

Tuttavia, nei casi in cui tali condizioni non sono ancora state stabilite nelle direttive specifiche o in cui non coprono determinati rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbe applicarsi il presente regolamento e dovrebbe essere possibile adottare misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

(64)

Taluni prodotti derivati non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d’allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime. Tali prodotti derivati comprendono prodotti per usi tecnici, quali pelli trattate per la produzione di pellami, lana trasformata per l’industria tessile, prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e materiale trasformato destinato alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad immettere tali prodotti sul mercato a condizione che siano derivati da materiali che non richiedono trattamento oppure che il trattamento o l’uso finale del materiale trattato garantiscano un adeguato controllo dei rischi.

(65)

In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. Di conseguenza, oltre all’applicazione rigorosa di tali prescrizioni, occorre prevedere sanzioni penali e di altro tipo da applicare agli operatori che non rispettano tali prescrizioni. Per tale motivo è necessario che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(66)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente di fissare norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67)

Al fine di ottenere maggiore certezza del diritto e alla luce dell’obiettivo generale della Commissione di semplificazione della legislazione comunitaria, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro coerente di norme che tengano conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti dall’entrata in vigore di tale regolamento. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sostituirlo con il presente regolamento.

(68)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (37).

(69)

Al fine di migliorare la coerenza e la chiarezza della legislazione comunitaria le norme tecniche relative ad operazioni specifiche attinenti a sottoprodotti di origine animale, attualmente definite negli allegati al regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché nelle modalità di attuazione adottate dalla Commissione sulla base di tale regolamento (38), dovrebbero essere stabilite in atti di applicazione distinti. La consultazione e l’informazione dei consumatori e degli ambienti socio-professionali interessati alle questioni connesse al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (39).

(70)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione di taluni prodotti derivati e fissano tale punto finale per taluni altri prodotti derivati, norme relative a malattie trasmissibili gravi in presenza delle quali non dovrebbe essere autorizzata la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati e/o le condizioni alle quali tale spedizione è consentita, misure che modificano la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure relative alle restrizioni sull’uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure che fissano le condizioni per l’applicazione di talune deroghe in merito all’uso, la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, nonché misure che autorizzano o respingono un particolare metodo alternativo per l’uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

(71)

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme più specifiche concernenti la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, l’infrastruttura, i requisiti in materia di attrezzature e igiene per gli stabilimenti o gli impianti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, le condizioni e i requisiti tecnici per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, compresa la prova che deve essere presentata ai fini della convalida del trattamento, le condizioni per l’immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, i requisiti relativi alla provenienza sicura, al trattamento sicuro e agli usi finali sicuri, le condizioni di importazione, di transito e di esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, le modalità dettagliate per la realizzazione dei controlli ufficiali, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche, nonché le condizioni per il controllo della spedizione di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(72)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione di misure che stabiliscono le condizioni di spedizione di sottoprodotti di origine animale da aziende, stabilimenti o zone soggetti a restrizioni. Per motivi di urgenza, è necessario ricorrere alla procedura di urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di misure che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni comuni

Sezione 1

Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e

b)

ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:

i)

prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;

ii)

materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

a)

corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;

b)

corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)

ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;

e)

latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine;

f)

conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;

g)

rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:

i)

provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

ii)

destinati all’utilizzo nei mangimi;

iii)

destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;

h)

fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;

i)

alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

j)

alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e

k)

escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.

3.   Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

2)

«prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;

3)

«prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

4)

«carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

5)

«animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;

6)

«animale d'allevamento»:

a)

un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento;

b)

equidi;

7)

«animale selvatico», un animale non detenuto dall’uomo;

8)

«animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento;

9)

«animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;

10)

«autorità competente», l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo;

11)

«operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;

12)

«utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

13)

«stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;

14)

«immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

15)

«transito», lo spostamento attraverso la Comunità dal territorio di un paese terzo verso il territorio di un altro paese terzo, non effettuato né via mare né per via aerea;

16)

«esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;

17)

«encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;

18)

«materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;

19)

«sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;

20)

«stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;

21)

«discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;

22)

«fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;

23)

«zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

24)

«alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

25)

«mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

26)

«fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;

27)

«rifiuto», un rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Sezione 2

Obblighi

Articolo 4

Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi

1.   Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).

2.   In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.

3.   Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano:

a)

raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e

b)

trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 in cooperazione con altri Stati membri o con paesi terzi.

Articolo 5

Punto finale nella catena di fabbricazione

1.   I prodotti derivati di cui all’articolo 33 che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato:

a)

per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali;

b)

per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 6.

2.   Per i prodotti derivati di cui agli articoli 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 5.

3.   Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 33 e 36 del presente regolamento.

Sezione 3

Restrizioni di polizia sanitaria

Articolo 6

Restrizioni di polizia sanitaria generali

1.   I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di specie sensibili non sono spediti da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni:

a)

a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; o

b)

a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave:

i)

che figura nell’allegato I della direttiva 92/119/CEE; o

ii)

fissata conformemente al secondo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano spediti in condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 5.

Sezione 4

Categorizzazione

Articolo 7

Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

1.   I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10.

2.   I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure previste nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti derivati non sono soggetti a tali norme.

3.   Gli articoli 8, 9 e 10 possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia, nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.

4.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 8

Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a)

corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i)

animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii)

animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii)

animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

iv)

animali impiegati per esperimenti come definiti all’articolo 2, lettera d), della direttiva 86/609/CEE, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003;

v)

animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

b)

i seguenti materiali:

i)

materiali specifici a rischio;

ii)

corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;

c)

sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

d)

sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

e)

sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

i)

da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o

ii)

da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;

f)

rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

g)

miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Articolo 9

Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a)

stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;

b)

sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

i)

da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

ii)

da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e);

c)

sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;

d)

prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;

e)

prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono:

i)

importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o

ii)

inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine;

f)

animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10,

i)

che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie;

ii)

feti;

iii)

ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e

iv)

pollame morto nell’uovo;

g)

le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

h)

i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Articolo 10

Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a)

carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

b)

le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:

i)

carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

ii)

teste di pollame;

iii)

pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:

animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e

ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

iv)

setole di suini;

v)

piume;

c)

sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

d)

sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:

i)

animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e

ii)

ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

e)

sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

f)

prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

g)

alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

h)

sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

i)

animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

j)

sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;

k)

i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:

i)

conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;

ii)

prodotti seguenti derivati da animali terrestri:

sottoprodotti dei centri di incubazione,

uova,

sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo;

iii)

pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;

l)

invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;

m)

animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere da a) a g);

n)

pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;

o)

tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;

p)

rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f).

CAPO II

Smaltimento e uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

Sezione 1

Restrizioni dell’uso

Articolo 11

Restrizioni dell’uso

1.   Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:

a)

alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

b)

alimentazione di animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;

c)

l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali; e

d)

alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

2.   Possono essere stabilite misure concernenti:

a)

le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l’applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili;

b)

le condizioni per l’alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; e

c)

le condizioni per l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 2

Smaltimento e uso

Articolo 12

Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 sono:

a)

smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

i)

direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii)

dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

b)

recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:

i)

direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii)

dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

c)

smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all’articolo 8, lettera a), punti i) e ii);

d)

smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera f);

e)

utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

f)

utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Articolo 13

Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 sono:

a)

smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

i)

direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii)

dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

b)

recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:

i)

direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii)

dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

c)

smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;

d)

utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all’articolo 32, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;

e)

compostati o trasformati in biogas:

i)

dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o

ii)

se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;

f)

applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

g)

insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

h)

utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

i)

utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Articolo 14

Smaltimento e uso di materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 sono:

a)

smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

b)

recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;

c)

smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;

d)

trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:

i)

per la fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 31, eccetto se si tratta di materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);

ii)

per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 36;

iii)

per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 35; o

iv)

per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 32;

e)

utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all’articolo 35;

f)

compostati o trasformati in biogas;

g)

insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

h)

utilizzati in condizioni, determinate dall’autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d’uovo;

i)

utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

j)

utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;

k)

trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all’articolo 10, lettera p); o

l)

applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all’uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

Articolo 15

Misure di attuazione

1.   Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto riguarda:

a)

le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;

b)

i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla sterilizzazione sotto pressione, in particolare per quanto riguarda i parametri da applicare nell’ambito di detti metodi, in particolare il tempo, la temperatura, la pressione e la dimensione delle particelle;

c)

i parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animali, compresi i rifiuti di cucina e ristorazione, in biogas o compost;

d)

le condizioni per l’incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

e)

le condizioni per la combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

f)

le condizioni per la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera c);

g)

l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

h)

la marcatura permanente dei sottoprodotti di origine animale;

i)

l’applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici e ammendanti;

j)

l’uso di taluni sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali d’allevamento; e

k)

il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all’articolo 14, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2.   In attesa dell’adozione di norme di cui:

a)

al paragrafo 1, primo comma, lettere c), f) e g), gli Stati membri adottano o mantengono norme nazionali per:

i)

la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera c);

ii)

la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera p); e

iii)

l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

b)

al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i sottoprodotti di origine animale in esso menzionati possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente.

Sezione 3

Deroghe

Articolo 16

Deroghe

In deroga agli articoli 12, 13 e 14, i sottoprodotti di origine animale possono essere:

a)

nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera a), manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali stabilite a norma di tale lettera;

b)

utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici in conformità dell’articolo 17;

c)

nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 18, usati per impieghi speciali nei mangimi in conformità di tale articolo;

d)

nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 19, smaltiti in conformità di tale articolo;

e)

smaltiti o usati attraverso metodi alternativi autorizzati in conformità dell’articolo 20, basati su parametri che possono prevedere la sterilizzazione sotto pressione o altri requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione;

f)

nel caso dei materiali di categoria 2 e di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati nella preparazione e nell’applicazione sul terreno di preparati biodinamici di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007;

g)

nel caso dei materiali di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati per l’alimentazione degli animali da compagnia;

h)

nel caso dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei materiali di categoria 1, ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi o durante la nascita di animali nell’azienda e smaltiti direttamente in tale azienda, previa autorizzazione dell’autorità competente.

Articolo 17

Ricerca ed altri fini specifici

1.   In deroga agli articoli 12, 13 e 14, l’autorità competente può consentire l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali condizioni comprendono:

a)

il divieto di qualsiasi uso successivo ad altri fini dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati; e

b)

l’obbligo di smaltire i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in modo sicuro, o di rispedirli, se del caso, al loro luogo d’origine.

2.   Qualora sussistano rischi per la salute pubblica e degli animali che richiedono l’adozione di provvedimenti per l’intero territorio della Comunità, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati, possono essere fissate condizioni armonizzate per l’importazione e l’uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative al magazzinaggio, all’imballaggio, all’identificazione, al trasporto e allo smaltimento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 18

Impieghi speciali nei mangimi

1.   In deroga agli articoli 13 e 14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:

a)

animali da giardino zoologico;

b)

animali da circo;

c)

rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

d)

animali da pelliccia;

e)

animali selvatici;

f)

cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;

g)

cani e gatti in asili;

h)

larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

2.   In deroga all’articolo 12 e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente può consentire:

a)

l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico per l’alimentazione di animali da giardino zoologico; e

b)

l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.

3.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto riguarda:

a)

le condizioni alle quali possono essere autorizzati, per quanto riguarda lo spostamento, il magazzinaggio e l’uso di materiali di categoria 2 e di categoria 3, la raccolta e l’uso a fini di alimentazione degli animali secondo quanto indicato al paragrafo 1, anche in presenza di rischi che si sono appena manifestati; e

b)

le condizioni alle quali, in alcuni casi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, può essere autorizzato l’uso come mangimi dei materiali di categoria 1, come indicati al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero:

i)

le specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi e altre specie in taluni Stati membri, che possono venire alimentate con tali materiali;

ii)

le misure idonee a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 19

Raccolta, trasporto e smaltimento

1.   In deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21, l’autorità competente può consentire lo smaltimento:

a)

tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti;

b)

attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

c)

attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

d)

attraverso mezzi diversi dall’incenerimento o dal sotterramento in loco, sotto controlli ufficiali, nel caso di materiali di categoria 2 e di categoria 3 che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali quando la quantità di materiale non supera un determinato volume per settimana, stabilito in relazione alla natura delle attività svolte e alle specie di origine dei sottoprodotti di origine animale in questione;

e)

attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punto i), in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, qualora il trasporto al più vicino impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale aumenterebbe il pericolo di diffusione di rischi sanitari o, in caso di focolaio diffuso di una malattia epizootica, porterebbe al superamento delle capacità di smaltimento di tale impianto; e

f)

attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, di api e di sottoprodotti dell’apicoltura.

2.   La popolazione animale di una determinata specie nelle zone isolate di cui al paragrafo 1, lettera b), non eccede una percentuale massima della popolazione animale di tale specie nello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni relative:

a)

alle zone da essi considerate isolate ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b) e ai motivi di tale categorizzazione, nonché informazioni aggiornate relative a eventuali cambiamenti di categorizzazione; e

b)

al ricorso alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2.

4.   Le misure di attuazione del presente articolo sono stabilite per quanto riguarda:

a)

le condizioni volte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali in caso di combustione e sotterramento in loco;

b)

la percentuale massima della popolazione animale di cui al paragrafo 2;

c)

il volume dei sottoprodotti di origine animale, in relazione alla natura delle attività e alle specie d’origine, come indicato al paragrafo 1, lettera d); e

d)

l’elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera e).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 4

Metodi alternativi

Articolo 20

Autorizzazione di metodi alternativi

1.   La procedura di autorizzazione di un metodo alternativo per l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati può essere avviata dalla Commissione o, su richiesta, da uno Stato membro o da una parte interessata, che può rappresentare varie parti interessate.

2.   Le parti interessate inviano le loro richieste all’autorità competente dello Stato membro nel quale intendono applicare il metodo alternativo.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta completa l’autorità competente valuta se sia stato rispettato il formato standard per le richieste di cui al paragrafo 10.

3.   L’autorità competente trasmette le richieste degli Stati membri e delle parti interessate, unitamente al rispettivo rapporto di valutazione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ne informa la Commissione.

4.   Quando la Commissione avvia la procedura di autorizzazione, trasmette all’EFSA il proprio rapporto di valutazione.

5.   Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa, l’EFSA valuta se il metodo proposto garantisca che i rischi per la salute pubblica e degli animali siano:

a)

controllati in modo tale da prevenirne la proliferazione prima dello smaltimento a norma del presente regolamento o delle misure di attuazione dello stesso; o

b)

ridotti ad un livello almeno equivalente, per la categoria di sottoprodotti animali interessata, a quello garantito dai metodi di trattamento stabiliti a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

L’EFSA formula un parere sulla richiesta presentata.

6.   Il periodo di cui al paragrafo 5 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l’EFSA richieda informazioni supplementari da parte del richiedente.

Dopo aver consultato la Commissione o il richiedente, l’EFSA decide un periodo entro il quale vanno fornite le informazioni ed informa la Commissione e, se del caso, il richiedente del periodo supplementare necessario.

7.   Se i richiedenti intendono presentare informazioni supplementari di loro iniziativa, le inviano direttamente all’EFSA.

In tal caso il periodo di cui al paragrafo 5 non è esteso.

8.   L’EFSA trasmette il proprio parere alla Commissione, al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro in questione.

9.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’EFSA e tenendone conto, la Commissione informa il richiedente del provvedimento proposto da adottare in conformità del paragrafo 11.

10.   Un formato standard per le richieste di metodi alternativi è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

11.   A seguito del ricevimento del parere dell’EFSA, è adottata:

a)

una misura che autorizza un metodo alternativo per l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; o

b)

una misura che respinge l’autorizzazione del metodo alternativo.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

TITOLO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

CAPO I

Obblighi generali

Sezione 1

Raccolta, trasporto e rintracciabilità

Articolo 21

Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto

1.   Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.

2.   Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 6, da un certificato sanitario.

In deroga al primo comma, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.

3.   I documenti commerciali e i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto contengono almeno informazioni sull’origine, la destinazione e la quantità di tali prodotti e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e della loro marcatura, qualora essa sia richiesta dal presente regolamento.

Tuttavia, per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati trasportati all’interno del territorio di uno Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma attraverso un sistema alternativo.

4.   Gli operatori raccolgono, trasportano e smaltiscono i rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 in conformità delle misure nazionali previste all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE.

5.   Le seguenti misure sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3:

a)

modelli di documenti commerciali necessari durante il trasporto di sottoprodotti di origine animale; e

b)

modelli di certificati sanitari e condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati durante il trasporto.

6.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne:

a)

i casi in cui si deve allegare un certificato sanitario in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati prodotti derivati;

b)

i casi in cui, in deroga al paragrafo 2, primo comma, e visto il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati sottoprodotti animali o prodotti derivati, il trasporto di prodotti derivati può essere effettuato senza i documenti o i certificati di cui al suddetto paragrafo;

c)

le prescrizioni per l’identificazione, inclusa l’etichettatura, nonché per la separazione delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto; e

d)

le condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale, incluse le condizioni per un trasporto sicuro di tali prodotti applicabili ai contenitori, ai veicoli e al materiale d’imballaggio.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 22

Rintracciabilità

1.   Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.

Tuttavia, il primo comma non si applica se è stata concessa un’autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti animali o prodotti derivati senza documenti commerciali o certificati sanitari in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, o delle misure di attuazione adottate a norma dell’articolo 21, paragrafo 6, lettera b).

2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1 dispongono di sistemi e procedure per individuare:

a)

gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; e

b)

gli operatori dai quali sono stati riforniti.

Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

3.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

a)

le informazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti;

b)

il periodo di tempo durante il quale tali informazioni devono essere conservate.

Sezione 2

Registrazione e riconoscimento

Articolo 23

Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti

1.   A fini della registrazione, gli operatori:

a)

prima di iniziare le attività, informano l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

b)

trasmettono all’autorità competente informazioni su:

i)

la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo;

ii)

la natura delle operazioni svolte, nell’ambito delle quali sono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza.

2.   Gli operatori forniscono all’autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l’eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente.

3.   Norme dettagliate riguardo alla registrazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

4.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento.

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

Articolo 24

Riconoscimento di stabilimenti o impianti

1.   Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:

a)

trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’articolo 20;

b)

smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

c)

smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

d)

uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;

e)

fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;

f)

fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;

g)

trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;

h)

manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;

i)

magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;

j)

magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:

i)

smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;

ii)

usati come combustibile;

iii)

usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;

iv)

usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

2.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l’impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:

a)

una determinata categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10; o

b)

di più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, precisando se tali operazioni sono svolte:

i)

permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o

ii)

temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:

un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o

altre circostanze straordinarie non previste.

Articolo 25

Prescrizioni generali in materia di igiene

1.   Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e h):

a)

siano costruiti in modo da consentirne un’efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, in modo che la costruzione di piani faciliti l’evacuazione dei liquidi;

b)

abbiano accesso ad adeguate strutture per l’igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale;

c)

abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli;

d)

mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente; e

e)

abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione.

2.   Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento:

a)

gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati;

b)

le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; e

c)

l’operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.

3.   Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a):

a)

i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione;

b)

i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile. Dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione;

c)

se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ricontaminazione;

d)

gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili, in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle, se del caso mediante dispositivi automatici;

e)

sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell’impianto.

Articolo 26

Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare

1.   Il trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 è effettuata nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento o dell’impianto.

2.   Le materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinate al consumo umano possono essere immagazzinate, trattate o trasformate negli stabilimenti specificamente autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, capo I, punto 5, e sezione XV, capo I, punto 5, a condizione che il rischio di trasmissione di malattie sia impedito mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.

3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salvi altri requisiti più specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia veterinaria.

Articolo 27

Misure di attuazione

Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I del presente capo sono stabilite per quanto riguarda:

a)

prescrizioni applicabili all’infrastruttura e alle attrezzature all’interno degli stabilimenti o degli impianti;

b)

prescrizioni in materia di igiene applicabili a tutti i tipi di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le misure intese a modificare i requisiti in materia di igiene per gli stabilimenti o gli impianti di cui all’articolo 25, paragrafo 1;

c)

condizioni e prescrizioni tecniche per la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione e il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e condizioni per il trattamento delle acque reflue;

d)

elementi di prova che l’operatore deve presentare ai fini della convalida del trattamento, della trasformazione e della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, relativamente alla loro attitudine ad evitare rischi per la salute umana e degli animali;

e)

condizioni per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di più di una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 o 10 nello stesso stabilimento o impianto:

i)

in cui tali operazioni sono effettuate separatamente;

ii)

in cui tali operazioni sono effettuate temporaneamente in determinate circostanze;

f)

condizioni per la prevenzione di contaminazione crociata quando i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati, trattati o trasformati in una parte specifica di uno stabilimento o di un impianto di cui all’articolo 26;

g)

parametri standard di trasformazione per gli impianti di produzione di biogas e di compost;

h)

prescrizioni applicabili all’incenerimento o al coincenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c); e

i)

prescrizioni applicabili alla combustione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 3

Controlli interni e analisi di rischio e punti critici di controllo

Articolo 28

Controlli interni

Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento.

Articolo 29

Analisi di rischio e punti critici di controllo

1.   Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) per:

a)

la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;

b)

la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost;

c)

la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto;

d)

la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.

2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1, in particolare:

a)

identificano tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili;

b)

identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

c)

stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l’accettabile e l’inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;

d)

stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

e)

stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;

f)

stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace. Le procedure di verifica sono svolte regolarmente;

g)

stabiliscono una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni delle imprese onde dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3.   Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti.

4.   Le misure intese a facilitare l’attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 30

Manuali nazionali di buone prassi

1.   Ove necessario, le autorità competenti incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l’uso volontario di manuali nazionali di buone prassi, in particolare per l’applicazione dei principi HACCP di cui all’articolo 29. Gli operatori possono usare tali guide su base volontaria.

2.   Le autorità competenti valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a)

siano stati elaborati in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente coinvolti e siano stati diffusi da settori degli operatori; e

b)

il loro contenuto sia applicabile nei settori cui sono destinati.

CAPO II

Immissione sul mercato

Sezione 1

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia

Articolo 31

Immissione sul mercato

1.   I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia possono essere immessi sul mercato a condizione che:

a)

siano o derivino da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);

b)

siano stati raccolti o trattati, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità delle misure adottate a norma dell’articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; e

c)

provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui si tratti.

2.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 2

Fertilizzanti organici e ammendanti

Articolo 32

Immissione sul mercato e uso

1.   I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:

a)

derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3;

b)

siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell’articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;

c)

provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e

d)

nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3.

Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti, a condizione che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), non è necessaria la miscelazione di materiali il cui uso quale mangime è escluso alla luce della loro composizione o confezione.

3.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne:

a)

condizioni di sanità pubblica e degli animali per la produzione e l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti;

b)

componenti o sostanze per la marcatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti;

c)

componenti da miscelare con i fertilizzanti organici e gli ammendanti;

d)

condizioni supplementari, ad esempio i metodi da usare per la marcatura e le proporzioni minime da rispettare nella preparazione della miscela al fine di escludere l’uso di tali fertilizzanti o ammendanti quali mangimi; e

e)

i casi in cui la composizione o la confezione consentono di derogare dall’obbligo di miscelazione dei componenti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 3

Prodotti derivati disciplinati da altri atti legislativi comunitari

Articolo 33

Immissione sul mercato

Gli operatori possono immettere sul mercato i seguenti prodotti derivati:

a)

prodotti cosmetici, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;

b)

dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;

c)

dispositivi medici, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;

d)

dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;

e)

medicinali veterinari, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;

f)

medicinali, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 34

Fabbricazione

1.   L’importazione, la raccolta e lo spostamento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a stabilimenti o impianti per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33 e la fabbricazione di tali prodotti derivati sono effettuate nel rispetto della legislazione comunitaria indicata in tale articolo.

I materiali inutilizzati provenienti da tali stabilimenti o impianti sono smaltiti nel rispetto della suddetta legislazione.

2.   Tuttavia, si applica il presente regolamento qualora la legislazione comunitaria di cui all’articolo 33 non contempli condizioni atte a contenere rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

Sezione 4

Altri prodotti derivati

Articolo 35

Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia

Gli operatori possono immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia, a condizione che:

a)

tali prodotti siano derivati:

i)

da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);

ii)

nel caso di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 40, primo comma, lettera a); o

iii)

nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii); e

b)

garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità dell’articolo 38, laddove la provenienza sicura in conformità dell’articolo 37 non garantisce un contenimento sufficiente.

Articolo 36

Immissione sul mercato di altri prodotti derivati

Gli operatori possono immettere sul mercato prodotti derivati diversi da quelli di cui agli articoli 31, 32, 33 e 35, a condizione che:

a)

tali prodotti siano:

i)

non destinati ad essere impiegati per l’alimentazione di animali d’allevamento o per l’applicazione sul terreno da adibire a pascolo o coltura erbacea per tali animali; o

ii)

destinati all’alimentazione degli animali da pelliccia; e

b)

essi garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:

i)

la provenienza sicura in conformità dell’articolo 37;

ii)

il trattamento sicuro in conformità dell’articolo 38, qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure

iii)

verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri, in conformità dell’articolo 39, qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi.

Articolo 37

Provenienza sicura

1.   Nell’ambito della provenienza sicura sono usati materiali:

a)

che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali;

b)

che sono stati raccolti e trasportati dal punto di raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali; o

c)

che sono stati importati nella Comunità e trasportati dal primo punto d’ingresso allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali.

2.   Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una documentazione relativa alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, comprensiva, ove necessario, della prova dell’efficacia delle misure di biosicurezza adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza.

Tale documentazione è messa a disposizione dell’autorità competente a richiesta.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), le partite sono corredate da un certificato sanitario corrispondente ad un modello adottato in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 38

Trattamento sicuro

Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione.

Si garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.

Articolo 39

Usi finali sicuri

Gli usi finali sicuri includono l’uso di prodotti derivati:

a)

in condizioni che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; o

b)

che possono presentare rischi per la salute pubblica e degli animali, per fini specifici, a condizione che tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella legislazione comunitaria, in particolare per la tutela della salute pubblica e degli animali.

Articolo 40

Misure di attuazione

Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto concerne:

a)

condizioni per l’immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c);

b)

condizioni per la provenienza sicura e lo spostamento sicuro del materiale da usare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali;

c)

documentazione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, primo comma;

d)

parametri per il processo di fabbricazione di cui all’articolo 38, primo comma, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato;

e)

prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale; e

f)

condizioni per l’uso sicuro di prodotti derivati che presentano un rischio per la salute pubblica e degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

CAPO III

Importazione, transito ed esportazione

Articolo 41

Importazione e transito

1.   I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono importati nella o inviati in transito attraverso la Comunità nel rispetto:

a)

delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione per lo specifico sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati all’interno della Comunità;

b)

delle condizioni riconosciute come almeno equivalenti alle prescrizioni applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati secondo la legislazione comunitaria; o

c)

per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui agli articoli 33, 35 e 36, dei requisiti fissati in tali articoli.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’importazione ed il transito di:

a)

materiale specifico a rischio sono effettuati solo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

c)

materiali di categoria 1, di categoria 2 e prodotti da essi derivati, non destinati alla fabbricazione dei prodotti derivati di cui agli articoli 33, 35 e 36, sono effettuati unicamente se sono state adottate norme per l’importazione in conformità dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera a);

d)

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono effettuati nel rispetto dei provvedimenti nazionali che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in attesa dell’adozione delle condizioni armonizzate di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   Per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 3 e di prodotti da essi derivati, sono adottate le prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Tali prescrizioni possono stabilire che le partite:

a)

devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati in conformità del paragrafo 4;

b)

devono provenire da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati dalle autorità competenti del paese terzo d’origine e devono essere elencati da tali autorità per tale fine; e

c)

devono essere accompagnate al punto d’ingresso nella Comunità, dove si svolgono i controlli veterinari, da un documento commerciale o da un certificato sanitario e, se del caso, da una dichiarazione, conforme ad un modello stabilito a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione delle prescrizioni di cui al secondo comma, lettere a) e c), gli Stati membri specificano tali prescrizioni nelle rispettive misure nazionali.

4.   Gli elenchi dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali possono essere importati o transitati attraverso la Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati è elaborato seguendo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, tenendo conto in particolare:

a)

della legislazione del paese terzo;

b)

dell’organizzazione dell’autorità competente e dei suoi servizi d’ispezione nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza cui sono sottoposti, nonché dell’autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull’effettiva osservanza della legislazione nazionale;

c)

delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla fabbricazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

d)

delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;

e)

dell’esperienza in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;

f)

dei risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;

g)

della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;

h)

della regolarità e velocità con le quali il paese terzo fornisce informazioni sulla presenza, nel proprio territorio, di malattie animali infettive, in particolare delle malattie elencate dal Codice sanitario per gli animali terrestri e dal Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

i)

delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi terzi.

Gli elenchi degli stabilimenti e degli impianti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), sono aggiornati regolarmente e trasmessi alla Commissione e agli Stati membri e sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 42

Misure di attuazione

1.   Le misure di attuazione dell’articolo 41, che possono escludere i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di importazione o in transito, fabbricati in taluni stabilimenti o impianti, al fine di proteggere la salute pubblica o degli animali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

2.   Altre misure di attuazione dell’articolo 41 sono adottate per quanto riguarda:

a)

le condizioni per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;

b)

le restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono essere imposte attraverso un riferimento all’elenco comunitario di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborato in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;

c)

le condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in stabilimenti o impianti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le disposizioni di controllo di tali stabilimenti o impianti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l’esonero per determinati tipi di stabilimenti o impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, lettera b); e

d)

i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 43

Esportazione

1.   L’esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica è vietata.

2.   L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell’OCSE per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata.

3.   I materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2 e i prodotti da essi derivati sono esportati unicamente per fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

4.   L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità si applica, mutatis mutandis, all’esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati nel rispetto del presente regolamento.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, l’importazione di:

a)

materiale specifico a rischio è effettuata solo in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

TITOLO III

CONTROLLI UFFICIALI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Controlli ufficiali

Articolo 44

Procedura di riconoscimento

1.   L’autorità competente riconosce gli stabilimenti o gli impianti soltanto qualora un’ispezione in loco, effettuata prima dell’avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati a norma dell’articolo 27.

2.   L’autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti dall’ispezione in loco che lo stabilimento o l’impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto del presente regolamento. Essa concede il riconoscimento definitivo solo qualora risulti da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l’impianto soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento o l’impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Tuttavia, il riconoscimento condizionato non può superare sei mesi in totale.

3.   Gli operatori garantiscono che uno stabilimento o impianto cessi di operare se l’autorità competente revoca il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionato, non proroga tale riconoscimento o non concede il pieno riconoscimento.

Articolo 45

Controlli ufficiali

1.   Fatto salvo l’articolo 5, l’autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.

3.   Nell’ambito dei controlli ufficiali l’autorità competente può tenere conto della conformità ai manuali di buone prassi.

4.   Possono essere stabilite modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 46

Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni

1.   Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall’autorità competente risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.

In particolare, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente:

a)

sospende il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i)

le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati;

ii)

si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e

iii)

i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi in applicazione del punto b);

b)

revoca il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i)

le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati; e

ii)

non si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole:

per motivi connessi all’infrastruttura dello stabilimento o dell’impianto,

per motivi connessi alla capacità personale dell’operatore o del personale che egli controlla, o

a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dello stabilimento o dell’impianto prima che l’operatore possa presentare una nuova richiesta di riconoscimento;

c)

impone obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate.

2.   L’autorità competente vieta, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, in modo temporaneo o permanente agli operatori di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 24, paragrafo 1, di svolgere operazioni di cui al presente regolamento, se del caso, dopo aver ricevuto informazioni indicanti che:

a)

le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate; e

b)

le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali.

Articolo 47

Elenchi

1.   Ogni Stato membro elabora un elenco di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all’interno del suo territorio.

Ad ogni stabilimento, impianto o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività.

Se del caso, gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito allo stabilimento, all’impianto o all’operatore in virtù di altra legislazione comunitaria.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati.

Gli Stati membri tengono aggiornato gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

a)

il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1; e

b)

la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.

Articolo 48

Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri

1.   Se un operatore intende spedire materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e farine di carne e ossa o grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Entro un termine preciso, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, su domanda dell’operatore, decide di:

a)

rifiutare di ricevere la partita;

b)

accettare la partita senza porre condizioni; o

c)

subordinare l’accettazione della partita alle condizioni seguenti:

i)

se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; o

ii)

i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione siano manipolati nel rispetto del presente regolamento.

2.   I formati per le richieste degli operatori di cui al paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema Traces, in conformità della decisione 2004/292/CE, della spedizione di ogni partita inviata allo Stato membro di destinazione contenente:

a)

sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 1;

b)

proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

Dopo essere stata informata della spedizione, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema Traces.

4.   I materiali di categoria 1 e di categoria 2, le farine di carne e ossa e il grasso animale di cui al paragrafo 1 sono trasportati direttamente allo stabilimento o all’impianto di destinazione, che deve essere stato registrato o riconosciuto in conformità degli articoli 23, 24 e 44 oppure, se si tratta di stallatico, all’azienda agricola di destinazione.

5.   I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviati ad un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo sono spediti in consegne sigillate nello Stato membro di origine e sono accompagnati da un certificato sanitario.

Le partite sigillate rientrano nella Comunità solo attraverso un posto di ispezione frontaliero, in conformità dell’articolo 6 della direttiva 89/662/CEE.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 200/532/CE, sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

7.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne:

a)

un termine specifico per la decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1;

b)

condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 4;

c)

modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 5; e

d)

condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

8.   Le misure per l’attuazione del presente articolo possono specificare le condizioni in base alle quali, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare:

a)

la spedizione di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti;

b)

la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra stabilimenti o impianti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; e

c)

il trasporto di un animale da compagnia morto per incenerimento in uno stabilimento o impianto situato nella regione frontaliera di un altro Stato membro confinante.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 49

Controlli comunitari negli Stati membri

1.   Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario ai fini dell’applicazione uniforme del presente regolamento.

Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle loro mansioni.

La Commissione informa l’autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2.   Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la procedura di cooperazione con le autorità nazionali.

Articolo 50

Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli

1.   L’articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati nei paesi terzi per verificare la conformità al presente regolamento.

2.   L’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, alla graduale introduzione delle prescrizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   L’articolo 52 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati dai paesi terzi negli Stati membri relativi ad operazioni di cui al presente regolamento.

CAPO II

Disposizioni finali

Articolo 51

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nei settori di loro competenza direttamente riguardanti la corretta attuazione del presente regolamento.

Articolo 52

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) e e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 53

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 4 giugno 2011 e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 54

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è abrogato con effetto dal 4 marzo 2011.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1774/2002 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 55

Misure transitorie

Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 133.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 settembre 2009.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(7)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(9)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(10)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(11)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(12)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(13)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(14)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(15)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(16)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(17)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(18)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(19)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(20)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(21)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(22)  GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

(23)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(25)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(26)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(27)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

(28)  GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45.

(29)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(30)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(31)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(32)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(33)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(34)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(35)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(36)  GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.

(37)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(38)  Regolamento (CE) n. 811/2003 sul divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14); decisione 2003/322/CE sull’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32); decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente agli animali da pelliccia (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37); regolamento (CE) n. 92/2005 riguardante le modalità di eliminazione e l’utilizzazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27); regolamento (CE) n. 181/2006 sui concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31); regolamento (CE) n. 1192/2006 sugli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10); regolamento (CE) n. 2007/2006 sull’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

(39)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 1e 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafi 3 4 e 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 12, 15 e 16

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 24, lettere h), i) e j)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), articolo 43, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 2

Articoli 13, 15 e 16

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 24, lettere h), i) e j)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e articolo 43, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 6, paragrafo 2

Articoli 14, 15 e 16

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 24, lettere h), i) e j)

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 48

Articolo 9

Articolo 22

Articoli da 10 a 15, 17 e 18

Articoli 23, 24, 27 e 44

Articolo 16

Articolo 6

Articolo 19

Articolo 31

Articolo 20, paragrafo 1

Articoli 35 e 36

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 11

Articolo 23

Articoli 17 e 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Articoli 28 e 29

Articolo 26

Articoli 45, 46 e 47

Articolo 27

Articolo 49

Articolo 28

Articolo 35, lettera a), punto ii), e articolo 41, paragrafo 1)

Articolo 29

Articoli 41 e 42

Articolo 30

Articolo 41, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 31

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 52

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 51

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 54

Articolo 38

Articolo 56


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza, regolarità e sostenibilità dei servizi di trasporto aereo, ottimizzando la capacità e agevolando la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

(2)

L’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del primo pacchetto sul cielo unico europeo, ossia del regolamento (CE) n. 549/2004, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (4), del regolamento (CE) n. 550/2004, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (5), del regolamento (CE) n. 551/2004, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (6) e del regolamento (CE) n. 552/2004, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (7), ha creato una solida base legislativa per un sistema di gestione del traffico aereo (ATM) privo di discontinuità, interoperabile e sicuro.

(3)

In risposta alla pressante domanda proveniente dall’industria, dagli Stati membri e dagli altri soggetti interessati, che chiedono la semplificazione e il miglioramento dell’efficacia del quadro normativo per l’aviazione in Europa, nel novembre 2006 è stato istituito un gruppo ad alto livello per il futuro quadro normativo per la navigazione aerea in Europa («il gruppo ad alto livello»). Nel luglio 2007 il gruppo ad alto livello, composto da rappresentanti della maggior parte delle categorie interessate, ha presentato una relazione contenente raccomandazioni sulle modalità con cui migliorare il funzionamento e la gestione del sistema aeronautico europeo. Il gruppo ad alto livello ha raccomandato di concedere all’ambiente la stessa importanza data alla sicurezza e all’efficacia nel sistema aeronautico ed ha insistito sul fatto che l’industria e i regolatori dovrebbero collaborare per far sì che la gestione del traffico aereo contribuisca per quanto possibile alla sostenibilità.

(4)

Nel corso della riunione del 7 aprile 2008, il Consiglio ha invitato la Commissione a sviluppare, in conformità delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello, un approccio di sistema globale in linea con il concetto «gate-to-gate», per rafforzare la sicurezza, migliorare la gestione del traffico aereo e ottimizzare i costi.

(5)

Per completare la costruzione del cielo unico europeo è necessario adottare ulteriori provvedimenti a livello comunitario, in particolare per migliorare il funzionamento del sistema aeronautico europeo in settori critici, quali l’ambiente, la capacità e l’efficienza dei costi, il tutto nel rispetto degli obiettivi imperativi di sicurezza. Occorre inoltre adeguare la normativa sul cielo unico europeo al progresso tecnico.

(6)

Il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (8) raccomanda lo sviluppo e l’attuazione di un piano generale ATM. L’attuazione del piano generale ATM richiede l’adozione di provvedimenti normativi idonei a fornire un supporto all’elaborazione, all’introduzione e al finanziamento di nuovi concetti e di nuove tecnologie. Tale piano dovrebbe portare a un sistema formato da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa. Il calendario per l’attuazione del cielo unico europeo dovrebbe tenere conto dei tempi previsti per le fasi di sviluppo e realizzazione del programma SESAR, quale parte integrante del cielo unico europeo. Entrambi i processi dovrebbero essere strettamente coordinati.

(7)

Il concetto di progetti comuni volti ad assistere gli utenti dello spazio aereo e/o i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo, in particolare i progetti che potrebbero essere necessari per l’attuazione del piano generale ATM, non dovrebbe pregiudicare i progetti preesistenti, messi a punto da uno o più Stati membri con obiettivi analoghi. Le disposizioni sul finanziamento della realizzazione dei progetti comuni non dovrebbero pregiudicare le modalità secondo cui detti progetti vengono organizzati. La Commissione può proporre che i finanziamenti, quali i fondi delle reti transeuropee o della Banca europea per gli investimenti siano utilizzati a sostegno di progetti comuni, in particolare per accelerare la realizzazione del programma SESAR, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Fatto salvo l’accesso a tali finanziamenti, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere in merito all’utilizzo dei proventi della vendita all’asta delle quote del settore dell’aviazione ai sensi del Sistema di scambio di quote di emissione e di esaminare, in questo contesto, se una quota di tali proventi possa essere utilizzata per finanziare progetti comuni a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.

(8)

In particolare nella realizzazione di progetti comuni, è necessario, tra l’altro mediante l’applicazione di una contabilità dettagliata e trasparente, garantire che gli utenti dello spazio aereo non siano gravati da duplici costi. I progetti comuni andrebbero realizzati a beneficio di tutte le parti interessate, garantendo la parità di trattamento delle stesse.

(9)

Per assicurare un controllo coerente ed affidabile della fornitura di servizi in Europa, è opportuno garantire alle autorità nazionali di vigilanza un grado sufficiente di indipendenza e risorse sufficienti. Tale indipendenza non dovrebbe impedire a tali autorità di esercitare le loro funzioni nell’ambito di un quadro amministrativo.

(10)

Le autorità nazionali di vigilanza hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione del cielo unico europeo e la Commissione dovrebbe pertanto agevolare la cooperazione tra di esse ai fini dello scambio di migliori prassi e lo sviluppo di un approccio comune, anche attraverso una maggiore cooperazione a livello regionale. Tale cooperazione dovrebbe avvenire periodicamente.

(11)

È opportuno che le parti sociali siano meglio informate e consultate su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. A livello comunitario, è inoltre opportuno consultare il comitato del dialogo sociale, istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione (9).

(12)

Per migliorare l’efficienza della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (Air Navigation Services — ANS) è necessario stabilire un quadro per la definizione, la realizzazione e l’applicazione di obiettivi prestazionali vincolanti in settori essenziali in sintonia con le politiche dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Un’indispensabile caratteristica di tale quadro dovrebbe essere un meccanismo adeguato di resoconto, di esame, di valutazione e di diffusione dei dati sulle prestazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, come pure un pertinente programma di incentivi per favorire il conseguimento degli obiettivi.

(13)

Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero avere un margine di flessibilità per tenere conto delle specificità nazionali e regionali in sede di elaborazione dei loro piani nazionali o regionali. Allorché approvano o adottano i piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero potervi apportare le opportune modifiche.

(14)

Nel fissare le tariffe per i servizi di navigazione aerea la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di utilizzare previsioni comuni. È opportuno autorizzare una certa flessibilità nei casi in cui il traffico si discosta sensibilmente dalle previsioni, in particolare utilizzando adeguati meccanismi di allerta.

(15)

I costi determinati dagli Stati membri a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo destinati ad essere ripartiti tra gli utenti dello spazio aereo dovrebbero tener conto degli obiettivi di prestazione.

(16)

Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nessun sistema giuridico nazionale possa vietare la designazione di un prestatore di servizi di traffico aereo per il fatto che questi risiede in un altro Stato membro o appartiene a cittadini di quello Stato membro.

(17)

Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero adottare le misure opportune per garantire un elevato livello di sicurezza, in particolare la possibilità di rilasciare un certificato specifico per ciascun tipo di servizio di navigazione aerea, rispettando nel contempo la necessità dell’efficienza sotto il profilo dei costi e della coerenza ed evitando duplicazioni.

(18)

I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una più intensa cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le prestazioni e creare sinergie. È opportuno che gli Stati membri istituiscano blocchi funzionali di spazio aereo entro un termine ragionevole. A tal fine e al fine di ottimizzare l’interfaccia dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare fra loro e, se del caso, anche con i paesi terzi.

(19)

Quando gli Stati membri istituiscono un blocco funzionale di spazio aereo, gli altri Stati membri, la Commissione e gli altri soggetti interessati hanno la possibilità di formulare osservazioni allo scopo di facilitare uno scambio di opinioni. Tali osservazioni dovrebbero rivestire un carattere meramente consultivo per lo Stato membro/per gli Stati membri interessati.

(20)

Qualora i negoziati relativi all’istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo incontrino delle difficoltà, la Commissione può designare un coordinatore del sistema di blocchi funzionali di spazio aereo («il coordinatore»). Il coordinatore dovrebbe avere il compito di fornire assistenza per il superamento di tali difficoltà senza interferire con la sovranità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e, eventualmente, di paesi terzi che partecipano allo stesso blocco funzionale di spazio aereo. I costi relativi alle attività del coordinatore non dovrebbero incidere sui bilanci nazionali degli Stati membri.

(21)

Le relazioni della commissione per la valutazione delle attività di Eurocontrol e la relazione finale del gruppo ad alto livello confermano che non è possibile sviluppare la rete di rotte e la struttura dello spazio aereo in modo isolato, in quanto ciascuno Stato membro è parte integrante della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN), sia all’interno che all’esterno della Comunità. È pertanto opportuno stabilire uno spazio aereo operativo progressivamente più integrato per il traffico aereo generale.

(22)

È opportuno che in vista della creazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e dell’istituzione del sistema di prestazioni, la Commissione determini e prenda in considerazione le condizioni necessarie per la creazione, da parte della Comunità, di una regione unica di informazione di volo europea (Single European Flight Information Region — SEFIR), che dovrà essere richiesta dagli Stati membri all’ICAO, conformemente ad entrambe le procedure previste da tale organizzazione e ai diritti, obblighi e responsabilità degli Stati membri in virtù della convenzione internazionale per l’aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»). Abbracciando lo spazio aereo di responsabilità degli Stati membri la SEFIR dovrebbe agevolare la pianificazione comune e la gestione integrata per evitare strozzature a livello regionale. La SEFIR dovrebbe essere sufficientemente flessibile per tener conto di esigenze specifiche quali la densità del traffico e il livello di complessità richiesti.

(23)

Gli utenti dello spazio aereo sono confrontati a condizioni eterogenee di accesso allo spazio aereo comunitario e di libertà di movimento al suo interno. Ciò è dovuto ad una mancanza di regole dell’aria armonizzate a livello comunitario, e in particolare all’assenza di una classificazione armonizzata dello spazio aereo. È opportuno pertanto che la Commissione armonizzi tali regole sulla base degli standard ICAO.

(24)

È opportuno che la rete europea di gestione del traffico aereo sia progettata e realizzata con particolare attenzione al raggiungimento della sicurezza, della sostenibilità ambientale, del potenziamento della capacità e del miglioramento dell’efficienza sotto il profilo dei costi dell’intera rete di trasporto aereo. Come indicato nella relazione della commissione per la valutazione delle attività di Eurocontrol dal titolo «Valutazione delle iniziative in materia di blocchi funzionali di spazio aereo e del loro contributo al miglioramento delle prestazioni», del 31 ottobre 2008, gli obiettivi potrebbero essere più agevolmente conseguiti con una gestione coordinata della rete di trasporto aereo a livello comunitario.

(25)

In linea con la dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo che accompagna il regolamento (CE) n. 549/2004, la cooperazione e il coordinamento civile-militare dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell’attuazione del cielo unico europeo, per procedere nella direzione di un uso flessibile dello spazio aereo al fine di conseguire gli obiettivi di prestazione del cielo unico europeo, tenendo debitamente conto dell’efficacia delle missioni militari.

(26)

È essenziale realizzare una struttura dello spazio aereo comune e armonizzata in termini di rotte, basare l’organizzazione presente e futura dello spazio aereo su principi comuni, assicurare la progressiva attuazione del piano generale ATM, ottimizzare l’uso di risorse limitate per evitare costi inutili di equipaggiamento e configurare e gestire lo spazio aereo secondo regole armonizzate. A tale fine, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’adozione delle norme necessarie e dell’applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti.

(27)

L’elenco delle funzioni di gestione e configurazione della rete dovrebbe essere modificato per comprendere, se del caso, le future funzioni di rete definite nel piano generale ATM. In tale contesto la Commissione dovrebbe sfruttare al meglio le competenze di Eurocontrol.

(28)

Il gruppo ad alto livello ha raccomandato di fondare le funzioni nuove o avanzate sulle basi esistenti e di incrementare il ruolo di Eurocontrol, pur designando la Comunità come unico soggetto regolatore e rispettando il principio della separazione tra attività regolatoria e attività di prestazione dei servizi. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione affidi all’organismo Eurocontrol riformato, dotato di una nuova governance, l’esecuzione di compiti relativi alle varie funzioni, che non implichino l’adozione di misure vincolanti di portata generale o l’esercizio di poteri discrezionali. Eurocontrol dovrebbe eseguire tali compiti in modo imparziale, ottimizzando i costi, e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

(29)

È opportuno introdurre adeguate misure per migliorare l’efficacia della gestione del flusso di traffico aereo, al fine di assistere le unità operative esistenti, compresa l’unità centrale di Eurocontrol per la gestione del flusso, nell’assicurare operazioni di volo efficienti. Inoltre, nella comunicazione della Commissione su un piano d’azione per migliorare le capacità, l’efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa si sottolinea la necessità di assicurare la coerenza funzionale tra le bande orarie aeroportuali e i piani di volo. Inoltre, l’osservatorio comunitario sulla capacità aeroportuale potrebbe contribuire a fornire informazioni obiettive agli Stati membri, ferme restando le loro competenze in materia, onde allineare la capacità aeroportuale alla capacità di gestione del traffico aereo.

(30)

La predisposizione di informazioni aeronautiche moderne, complete, di elevata qualità e disponibili in tempo utile ha un impatto significativo sulla sicurezza e sull’agevolazione dell’accesso allo spazio aereo comunitario e della stessa libertà di movimento all’interno di quest’ultimo. Tenuto conto del piano generale ATM, la Comunità dovrebbe prendere l’iniziativa di modernizzare questo settore in cooperazione con Eurocontrol e garantire che gli utenti abbiano accesso a tali dati tramite un punto d’accesso pubblico unico che fornisca informazioni integrate moderne, facili da utilizzare e convalidate.

(31)

Per il portale elettronico sulle informazioni meteorologiche è opportuno che la Commissione tenga conto di varie fonti di informazioni, incluse, se del caso, quelle provenienti dai fornitori di servizi designati.

(32)

Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e verifiche superflue, è opportuno che i certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (10), quando riguardano costituenti o sistemi, siano accettati ai fini del presente regolamento.

(33)

È opportuno che i certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, utilizzati per dimostrare che i requisiti essenziali del regolamento (CE) n. 552/2004 sono stati soddisfatti in altro modo, siano accompagnati da un fascicolo tecnico, come richiesto ai fini della certificazione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

(34)

È opportuno che determinati requisiti di cui al regolamento (CE) n. 552/2004 non si applichino ai sistemi messi in servizio prima del 20 ottobre 2005. Le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere liberi di decidere, a livello nazionale, le procedure e la documentazione richieste per provare che i sistemi di gestione del traffico aereo in servizio prima del 20 ottobre 2005 sono conformi ai requisiti essenziali del regolamento (CE) n. 552/2004. Le norme di attuazione e le specifiche comunitarie introdotte dopo l’adozione del presente regolamento dovrebbero tenerne conto e non tradursi in un obbligo retroattivo di fornire documenti giustificativi.

(35)

Nella sua relazione finale alla Commissione, il gruppo ad alto livello ha raccomandato che il programma SESAR si occupi in particolare della definizione di procedure e sistemi interoperabili e dello scambio di informazioni in Europa e con il resto del mondo. Ciò dovrebbe altresì implicare l’elaborazione di standard pertinenti e l’individuazione di nuove norme di attuazione o di specifiche comunitarie nel contesto del cielo unico europeo.

(36)

Nell’adottare misure di attuazione che comprendono gli standard definiti da Eurocontrol, la Commissione dovrebbe garantire che tali misure contengano tutti i miglioramenti necessari rispetto agli standard originari e tener pienamente conto della necessità di evitare una doppia regolamentazione.

(37)

Il perseguimento parallelo degli obiettivi del potenziamento delle norme sulla sicurezza del traffico aereo e del miglioramento dell’efficienza globale della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa impone di tener conto del fattore umano. È quindi opportuno che gli Stati membri valutino l’introduzione dei principi della «cultura di equità».

(38)

Alla luce della proposta estensione delle competenze dell’AESA onde includervi la sicurezza della gestione del traffico aereo, è opportuno garantire la coerenza tra i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008.

(39)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). Tali misure dovrebbero essere adottate in tempi adeguati per rispettare i termini previsti dal regolamento in questione e dai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008.

(40)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare le misure al progresso tecnico o operativo e di definire i criteri e le procedure di base per l’esercizio di talune funzioni di gestione della rete. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 completandoli con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(41)

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE.

(42)

La dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordova il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del forum di dialogo su Gibilterra («la dichiarazione ministeriale»), sostituirà la dichiarazione comune su detto aeroporto adottata a Londra il 2 dicembre 1987, e il pieno rispetto della dichiarazione ministeriale equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987.

(43)

Il presente regolamento si applica pienamente all’aeroporto di Gibilterra nel contesto e in virtù della dichiarazione ministeriale. Fatta salva la dichiarazione ministeriale, l’applicazione all’aeroporto di Gibilterra e tutte le misure connesse alla sua attuazione rispettano pienamente la dichiarazione e tutte le disposizioni in essa contenute.

(44)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 549/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   L’iniziativa del cielo unico europeo si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attuale livello di sicurezza del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e di migliorare l’efficienza globale della gestione del traffico aereo (ATM) e dei servizi di navigazione aerea (ANS) per il traffico aereo generale in Europa, al fine di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Tale cielo unico europeo prevede una rete paneuropea coerente di rotte e di sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati unicamente su considerazioni tecniche, di sicurezza e di efficienza, a beneficio di tutti utenti dello spazio aereo. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo.

2.   L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all’articolo 13. Il presente regolamento e le misure di cui all’articolo 3 non contemplano operazioni e addestramento militari.

3.   L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 (“la convenzione di Chicago”). In questo contesto, un obiettivo supplementare del presente regolamento, nei settori che disciplina, è assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione.

4.   L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

“utenti dello spazio aereo”: gli operatori degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;»

b)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

“gestione del traffico aereo (ATM)”: il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;»

c)

è inserito il seguente punto:

«13 bis)

“piano generale ATM”: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio (12), conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (13);

d)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15)

“certificato”: un documento rilasciato da un’autorità nazionale di vigilanza nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l’idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;»

e)

il punto 21 è soppresso;

f)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22)

“uso flessibile dello spazio aereo”: un concetto di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della Conferenza europea dell’aviazione civile, sulla base del manuale di Eurocontrol “Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace”;»

g)

sono inseriti i seguenti punti:

«23 bis)

“servizio informazioni volo”: un servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente;

23 ter)

“servizio di allarme”: un servizio di fornitura di informazioni alle competenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni;»

h)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25)

“blocco funzionale di spazio aereo”: un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono orientate alle prestazioni e ottimizzate in vista dell'introduzione, in ciascun blocco funzionale di spazio aereo, di una cooperazione rafforzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato;»

i)

il punto 37 è soppresso;

j)

è inserito il seguente punto:

«41)

“servizi transfrontalieri”: tutte le situazioni in cui i servizi di navigazione aerea sono forniti in uno Stato membro da un fornitore di servizi certificato in un altro Stato membro.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Autorità nazionali di vigilanza

1.   Gli Stati membri, agendo congiuntamente o singolarmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea.

3.   Le autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità, indipendenza e trasparenza. Ciò è conseguito applicando meccanismi adeguati di gestione e controllo, anche in seno all’amministrazione di uno Stato membro. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità nazionali di vigilanza di espletare i propri incarichi nel rispetto delle norme di organizzazione delle autorità nazionali dell’aviazione civile o di altri organismi pubblici.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano delle risorse e capacità necessarie per svolgere i compiti loro assegnati dal presente regolamento in modo efficiente e tempestivo.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire l’osservanza dei paragrafi 2, 3 e 4.»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, 6 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

5)

gli articoli da 6 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Organo consultivo di settore

Fatto salvo il ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un “organo consultivo di settore”, cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, gli operatori aeroportuali, l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione del cielo unico europeo.

Articolo 7

Relazioni con i paesi terzi europei

La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono e sostengono l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di accordi su blocchi funzionali di spazio aereo, essi si sforzano di estendere l’applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all’articolo 3, ai suddetti paesi.

Articolo 8

Norme di attuazione

1.   Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol o, se del caso, a un altro organismo, mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario, tenendo conto delle scadenze fissate nel presente regolamento. La Commissione agisce secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

2.   Quando la Commissione intende conferire un mandato a norma del paragrafo 1, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni esistenti relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alle prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali.

Articolo 9

Sanzioni

Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 in particolare da parte degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Consultazione delle parti interessate

1.   Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate, inclusi gli enti rappresentativi del personale, nell’attuazione del cielo unico europeo.

2.   La Commissione istituisce un meccanismo di consultazione a livello comunitario. Alla consultazione partecipa lo specifico comitato del dialogo sociale istituito in base alla decisione 98/500/CE.

3.   La consultazione delle parti interessate contempla, in particolare, lo sviluppo e l’introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo.

Le parti interessate possono comprendere:

fornitori di servizi di navigazione aerea,

operatori aeroportuali,

utenti dello spazio aereo pertinenti o gruppi pertinenti rappresentanti tali utenti,

autorità militari,

industria manifatturiera, e

enti rappresentativi del personale.

Articolo 11

Sistema di prestazioni

1.   È istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete al fine di migliorare l’efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende:

a)

obiettivi prestazionali a livello comunitario relativi a settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi;

b)

piani nazionali o piani per blocchi funzionali di spazio aereo, comprendenti obiettivi prestazionali, a garanzia della conformità con gli obiettivi prestazionali comunitari; e

c)

riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete.

2.   Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la Commissione può designare Eurocontrol o un altro organismo imparziale e competente come “organo di valutazione delle prestazioni”. Il ruolo dell’organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con le autorità nazionali di vigilanza, e, nell’assisterle su richiesta nell’attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l’organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato.

3.

a)

La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali comunitari per la rete di gestione del traffico aereo in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, dopo aver tenuto conto dei pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di vigilanza a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.

b)

I piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aero di cui al paragrafo 1, lettera b), sono elaborati dalle autorità nazionali di vigilanza eadottati dagli Stati membri. Detti piani includeranno obiettivi nazionali o obiettivi a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo di carattere vincolante e un adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati membri. L’elaborazione dei piani è soggetta a consultazioni con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori aeroportuali.

c)

La Commissione valuta la conformità degli obiettivi nazionali o degli obiettivi per i blocchi funzionali di spazio aereo agli obiettivi prestazionali comunitari tramite il ricorso ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettera d).

Qualora accerti che uno o più obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo non soddisfano i criteri di valutazione, la Commissione, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2, può raccomandare che le autorità nazionali di vigilanza interessate propongano obiettivi prestazionali rivisti. Lo Stato membro interessato adotta gli obiettivi prestazionali rivisti e misure appropriate, che saranno notificati alla Commissione a tempo debito.

Qualora rilevi l’inadeguatezza degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure appropriate, la Commissione può decidere, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, che gli Stati membri interessati adottino misure correttive.

In alternativa, qualora sussistano motivazioni sufficienti, la Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi prestazionali comunitari in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

d)

Il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni copre da un minimo di tre anni fino a un massimo di cinque. Durante detto periodo e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri e/o le autorità nazionali di vigilanza applicano le misure appropriate da essi definite. Il primo periodo di riferimento copre i primi tre anni a decorrere dall’adozione delle norme d’attuazione di cui al paragrafo 6.

e)

La Commissione compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali e ne presenta i risultati al comitato per il cielo unico.

4.   Al sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti procedure:

a)

la raccolta, la convalida, l’esame, la valutazione e la diffusione dei dati attinenti relativi alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete fornite da tutte le pertinenti parti interessate, tra le quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali, le autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri e Eurocontrol;

b)

selezione di adeguati settori essenziali di prestazione, sulla base del documento n. 9854 dell’ICAO “Global Air Traffic Management Operational Concept”, e coerenti con quelli identificati nel quadro delle prestazioni del piano generale ATM, tra i quali la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi, con gli adattamenti eventualmente necessari per tenere conto delle esigenze specifiche del cielo unico europeo e degli obiettivi specifici di tali settori e definizione di un gruppo limitato di indicatori essenziali di prestazione per misurare le prestazioni;

c)

gli obiettivi prestazionali comunitari sono definiti tenendo in considerazioni i contributi identificati a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo;

d)

valutazione degli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo sulla base dei piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo; e

e)

monitoraggio dei piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo, compresi adeguati meccanismi d’allarme.

La Commissione può aggiungere altre procedure all’elenco di cui al presente paragrafo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

5.   In fase di creazione del sistema di prestazioni occorre tener conto che i servizi di rotta, i servizi presso i terminal e le funzioni di rete sono diversi e che dovrebbero essere trattati di conseguenza, se necessario anche ai fini della valutazione delle prestazioni.

6.   Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la Commissione adotta, entro il 4 dicembre 2011 ed entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, norme di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Esse disciplinano:

a)

il contenuto e il calendario delle procedure di cui al paragrafo 4;

b)

il periodo di riferimento e gli intervalli per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi obiettivi;

c)

i criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l’elaborazione dei piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e il sistema di incentivi. I piani di miglioramento delle prestazioni:

i)

sono basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi di navigazione aerea;

ii)

coprono tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo;

iii)

comprendono obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di prestazione comunitari;

d)

criteri volti a valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e gli obiettivi prestazionali comunitari durante il periodo di riferimento, nonché a sostenere meccanismi di allarme;

e)

principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire il sistema di incentivi;

f)

principi per l’applicazione di un meccanismo di transizione necessario per l’adeguamento alla messa in opera del sistema di prestazioni, di durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall’adozione delle norme d'attuazione.»;

6)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione riesamina periodicamente l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 e riferisce innanzitutto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 4 giugno 2011 e, successivamente, alla fine di ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d). Qualora giustificato a tal fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un’informazione adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore con particolare riferimento agli aspetti economici, sociali, ambientali, occupazionali e tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Agenzia europea per la sicurezza aerea

Nell’attuare il presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (14), gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli previsti dal presente regolamento, collaborano eventualmente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per far sì che tutti gli aspetti relativi alla sicurezza siano correttamente trattatati.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 550/2004 è così modificato:

1)

gli articoli da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Compiti delle autorità nazionali di vigilanza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza di cui all’articolo 4 del regolamento quadro provvedono ad un’adeguata vigilanza dell’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo di responsabilità dello Stato membro che ha designato o ha istituito l’autorità in questione.

2.   A tal fine ogni autorità nazionale di vigilanza svolge le opportune ispezioni e indagini per verificare l’osservanza delle norme del presente regolamento, inclusi i requisiti in materia di risorse umane necessari per la prestazione di servizi di navigazione aerea. Il fornitore del servizio di navigazione aerea interessato facilita tali operazioni.

3.   Per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati concludono accordi sulla vigilanza prevista dal presente articolo nei confronti dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi connessi ai suddetti blocchi.

4.   Le autorità nazionali di vigilanza cooperano strettamente al fine di garantire una vigilanza adeguata dei fornitori di servizi di navigazione aerea, titolari di un certificato valido rilasciato in uno Stato membro, che forniscono altresì servizi nello spazio aereo di responsabilità di un altro Stato membro. Tale cooperazione include intese per il trattamento di casi che implicano l’inosservanza dei requisiti comuni applicabili di cui all’articolo 6 o delle condizioni di cui all’allegato II.

5.   In caso di fornitura di servizi transfrontalieri di navigazione aerea, tali intese comprendono un accordo relativo al reciproco riconoscimento dei compiti di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2 e dei risultati degli stessi. Il mutuo riconoscimento si applica anche quando gli accordi di riconoscimento fra le autorità nazionali di vigilanza sono conclusi ai fini del processo di certificazione dei fornitori di servizi.

6.   Se consentito dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali di vigilanza possono, a fini di cooperazione regionale, concludere anche accordi sulla ripartizione dei compiti in materia di vigilanza.

Articolo 3

Organizzazioni riconosciute

1.   Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di delegare interamente o in parte le ispezioni e le indagini di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ad organizzazioni riconosciute che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I.

2.   Tale delega concessa da un’autorità nazionale di vigilanza è valida nell’intera Comunità per un periodo di tre anni rinnovabile. Le autorità nazionali di vigilanza possono incaricare una qualsiasi delle organizzazioni riconosciute, con sede nella Comunità, di effettuare le ispezioni e le indagini.

Articolo 4

Norme di sicurezza

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, norme di attuazione che recepiscono le disposizioni pertinenti delle norme di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol safety regulatory requirements — ESARRs) e le successive modifiche delle stesse, che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con gli adattamenti che si rendano necessari.»;

2)

l’articolo 5 è soppresso;

3)

all’articolo 7, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, il rilascio dei certificati conferisce ai fornitori di servizi di navigazione aerea la possibilità di offrire i loro servizi agli Stati membri, ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti all’interno della Comunità.

7.   Le autorità nazionali di vigilanza controllano il rispetto dei requisiti comuni e delle condizioni collegate ai certificati. Informazioni dettagliate su tali controlli sono contenute nelle relazioni annuali che gli Stati membri presentano a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento quadro. Allorché un’autorità nazionale di vigilanza ritenga che il titolare di un certificato non soddisfi più siffatti requisiti o condizioni, essa adotta le misure del caso garantendo nel contempo la continuità dei servizi a condizione che la sicurezza non sia compromessa. Dette misure possono includere la revoca del certificato.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Designazione dei fornitori di servizi aerei

1.   Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all’interno di specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo posto sotto la loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità.

2.   Per la fornitura di servizi transfrontalieri, gli Stati membri garantiscono che la conformità al presente articolo e all’articolo 10, paragrafo 3, non sia impedita dalla loro legislazione nazionale che impone che i fornitori di servizi del traffico aereo che forniscono servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro interessato:

a)

appartengano, direttamente o attraverso una partecipazione maggioritaria, da tale Stato membro o dai suoi cittadini;

b)

abbiano la loro principale sede di attività o la sede legale nel territorio di tale Stato membro; oppure

c)

utilizzino esclusivamente infrastrutture in detto Stato membro.

3.   Gli Stati membri definiscono i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati. Gli obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio aereo di loro responsabilità.

4.   Gli Stati membri hanno potere discrezionale sulla scelta di un fornitore di servizi di traffico aereo a condizione che quest’ultimo soddisfi i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

5.   Per i blocchi funzionali di spazio aereo, stabiliti a norma dell’articolo 9 bis, che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati designano congiuntamente, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, uno o più fornitori di servizi di traffico aereo, almeno un mese prima dell’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo.

6.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione assunta nel quadro del presente articolo concernente la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo nell’ambito di specifici blocchi aerei con riguardo allo spazio aereo sottoposto alla loro responsabilità.»;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Blocchi funzionali di spazio aereo

1.   Entro il 4 dicembre 2012, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo, allo scopo di conseguire la prescritta capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo, per mantenere un elevato livello di sicurezza e contribuire all’efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo e a una riduzione dell’impatto ambientale. Gli Stati membri, in particolare quelli che costituiscono blocchi funzionali di spazio aereo contigui, cooperano per quanto possibile per conformarsi a questa disposizione. Laddove pertinente la cooperazione potrà prevedere la partecipazione di paesi terzi ai blocchi funzionali di spazio aereo.

2.   I blocchi funzionali di spazio aereo, tra l’altro:

a)

si fondano su un’analisi dei valori di sicurezza connessi;

b)

consentono l’uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di traffico aereo;

c)

assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell’articolo 6 del regolamento sullo spazio aereo;

d)

sono giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l’uso ottimale delle risorse tecniche e umane, sulla base di analisi costi-benefici;

e)

assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico aereo tra unità dei servizi del traffico aereo;

f)

assicurano la compatibilità tra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra l’altro le attuali regioni di informazioni di volo;

g)

soddisfano le condizioni prescritte dagli accordi regionali conclusi nell’ambito dell’ICAO;

h)

rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi europei; e

i)

facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello comunitario.

3.   Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un accordo reciproco tra tutti gli Stati membri ed eventualmente tutti i paesi terzi che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo incluso nel blocco funzionale di spazio aereo. Prima di notificare alla Commissione la costituzione di un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate informazioni adeguate e danno loro la possibilità di formulare osservazioni.

4.   Ove un blocco funzionale di spazio aereo riguardi uno spazio aereo che sia, completamente o parzialmente, di responsabilità di due o più Stati membri, l’accordo in base al quale è istituito il blocco funzionale di spazio aereo contiene le disposizioni necessarie circa le modalità da seguire per modificare il blocco e le condizioni a cui uno Stato membro può ritirarsi dal blocco, comprese le disposizioni transitorie.

5.   In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco funzionale di spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la questione al comitato per il cielo unico affinché formuli un parere. Il parere è comunicato agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri tengono conto di tale parere per giungere alla composizione della controversia.

6.   Una volta ricevute da parte degli Stati membri le notifiche degli accordi e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 la Commissione accerta per ogni blocco funzionale di spazio aereo la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 2 e sottopone all’esame del comitato per il cielo unico i risultati di tale valutazione. Se la Commissione ritiene che uno o più blocchi funzionali di spazio aereo non rispondano ai requisiti previsti, avvia un dialogo con gli Stati membri interessati al fine di pervenire a un consenso sulle necessarie misure di rettifica.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, gli accordi e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono notificati alla Commissione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione precisa la data di entrata in vigore della relativa decisione.

8.   Per la costituzione e modifica dei blocchi funzionali di spazio aereo sono elaborati documenti di orientamento entro il 4 dicembre 2010 secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro.

9.   La Commissione, entro il 4 dicembre 2011 e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, adotta le norme di attuazione per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 9 ter

Coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo

1.   Al fine di facilitare la costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo, la Commissione può designare una persona fisica in qualità di coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo (il “coordinatore”). A tal fine, la Commissione agisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.

2.   Fatto salvo l’articolo 9 bis, paragrafo 5, il coordinatore facilita, su richiesta di tutti gli Stati membri interessati ed eventualmente dei paesi terzi che partecipano allo stesso blocco funzionale di spazio aereo, il superamento delle difficoltà negoziali da essi incontrate, al fine di accelerare la costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo. Il coordinatore agisce sulla base di un mandato da parte di tutti gli Stati membri interessati ed eventualmente dei paesi terzi che partecipano allo stesso blocco funzionale di spazio aereo.

3.   Il coordinatore agisce con imparzialità, in particolare nei confronti degli Stati membri, dei paesi terzi, della Commissione e delle parti interessate.

4.   Il coordinatore non divulga le informazioni acquisite nell’assolvimento della sua funzione salvo se autorizzatovi dagli Stati membri ed eventualmente dagli Stati terzi interessati.

5.   Dopo la sua designazione, il coordinatore riferisce con periodicità trimestrale alla Commissione, al comitato per il cielo unico e al Parlamento europeo. La relazione informa sinteticamente sui negoziati e i loro risultati.

6.   Il mandato del coordinatore scade con la firma dell’ultimo accordo sul blocco funzionale di spazio aereo e comunque entro il 4 dicembre 2012.»;

6)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Rapporti con le autorità militari

Nel contesto della politica comune dei trasporti gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per garantire che tra le competenti autorità civili e quelle militari si concludano o rinnovino accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la gestione di specifici blocchi di spazio aereo.»;

7)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se sono forniti gruppi di servizi, i fornitori di servizi di navigazione aerea individuano ed espongono le entrate e le spese derivanti dai servizi di navigazione aerea, ripartite in conformità del sistema di tariffazione di cui all’articolo 14 e, se del caso, tengono conti consolidati per servizi diversi dai servizi di navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero forniti da imprese distinte.»;

8)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Disposizioni generali

Conformemente al disposto degli articoli 15 e 16, il sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea concorre a realizzare una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo e contribuisce a ottimizzare i costi della fornitura di servizi di navigazione aerea e all’efficienza dei voli, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale. Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta.»;

9)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Principi generali

1.   Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti.

2.   Nel determinare la base di calcolo delle tariffe, si applicano i principi generali seguenti:

a)

il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l’interesse sull’investimento di capitale e per l’ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione. I costi determinati sono i costi fissati dagli Stati membri a livello nazionale o a livello di blocco funzionale di spazio aereo all’inizio del periodo di riferimento per ciascun anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento quadro, oppure durante il periodo di riferimento, in seguito a opportuni adeguamenti mediante l’applicazione dei meccanismi di allarme previsti all’articolo 11 del regolamento quadro;

b)

i costi di cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati in relazione a strutture e servizi previsti e attuati ai sensi dell’ICAO Regional Air Navigation Plan (piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO, regione europea). Essi possono includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di vigilanza e/o da organizzazioni riconosciute, nonché altri costi sostenuti dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea. I costi non comprendono i costi delle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento quadro, né i costi delle eventuali misure correttive imposte dagli Stati membri a norma dell’articolo 11 del regolamento quadro;

c)

gli Stati membri, per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo e in quanto parte dei loro rispettivi accordi quadro, si adoperano per quanto possibile per accordarsi sui principi comuni di una politica di tariffazione;

d)

i costi dei diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamente, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3;

e)

non sono ammesse sovvenzioni trasversali tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali. I costi relativi sia ai servizi presso i terminali che ai servizi di rotta sono ripartiti proporzionalmente tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali in base a una metodologia trasparente. Le sovvenzioni trasversali tra servizi diversi di navigazione aerea all’interno di una delle due suddette categorie sono ammesse solamente se giustificate da motivi obiettivi e chiaramente individuate;

f)

è assicurata la trasparenza della base di calcolo delle tariffe. Sono adottate norme di attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei fornitori di servizi, intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, gli utenti dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol.

3.   Nel fissare le tariffe a norma del paragrafo 2 gli Stati membri si attengono ai seguenti principi:

a)

le tariffe per la disponibilità dei servizi di navigazione aerea sono stabilite secondo modalità non discriminatorie. Nel fissare le tariffe non è fatta distinzione tra i singoli utenti dello spazio aereo in relazione alla nazionalità o alla categoria, per l’uso degli stessi servizi;

b)

per taluni utenti, specialmente gli aeromobili leggeri e gli aeromobili di Stato, può essere consentita un’esenzione, a condizione che il costo di una siffatta esenzione non sia trasferito su altri utenti;

c)

le tariffe sono fissate per l’anno civile sulla base dei costi determinati, oppure possono essere fissate alle condizioni stabilite dagli Stati membri per determinare il livello massimo della tariffa unitaria o dei ricavi annui per un periodo non superiore a cinque anni;

d)

i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale;

e)

le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea messi a disposizione degli utenti dello spazio aereo, tenuto conto delle capacità produttive relative dei vari tipi di aeromobile interessati;

f)

le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono il raggiungimento di un alto livello di sicurezza e dell’efficacia sotto il profilo dei costi nonché il conseguimento degli obiettivi di prestazione e incentivano la fornitura di servizi integrati, riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’aviazione. A tal fine, e in relazione ai piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono istituire meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della fornitura di servizi di navigazione aerea, quali una maggiore capacità, minori ritardi e uno sviluppo sostenibile, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale.

4.   La Commissione adotta norme di attuazione del presente articolo conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Progetti comuni

1.   I progetti comuni possono contribuire alla proficua attuazione del piano generale ATM. Detti progetti devono sostenere gli obiettivi del presente regolamento di migliorare l’efficienza del sistema aeronautico europeo in settori essenziali come la capacità, l’efficacia delle operazioni di volo e la redditività, nonché la sostenibilità ambientale, nel rispetto degli obiettivi imperativi di sicurezza.

2.   La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, elaborare materiale orientativo sulle modalità con cui detti progetti possono concorrere all’applicazione del piano generale ATM. Detto materiale orientativo non interferisce con i meccanismi per lo sviluppo di simili progetti relativi a blocchi funzionali di spazio aereo convenuti dalle parti dei blocchi stessi.

3.   La Commissione può altresì decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, di definire progetti comuni per funzioni legate alla rete di particolare rilevanza ai fini del miglioramento dell’efficacia globale della gestione del trasporto aereo e dei servizi di navigazione aerea in Europa. Detti progetti comuni possono essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario all’interno del quadro finanziario pluriennale. A tal fine e fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere sull’impiego delle loro risorse finanziarie, la Commissione procede ad un’analisi indipendente dei costi/benefici e a consultazioni con gli Stati membri e gli operatori interessati a norma dell’articolo 10 del regolamento quadro, sondando tutti gli strumenti appropriati per finanziarne lo sviluppo. I costi ammissibili di sviluppo di progetti comuni sono coperti in conformità dei principi della trasparenza e della non discriminazione.»;

11)

gli articoli da 16 a 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

Esame della conformità

1.   La Commissione provvede all’esame permanente della conformità delle tariffe ai principi e alle norme di cui agli articoli 14 e 15 in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione si adopera per instaurare i meccanismi necessari per utilizzare le competenze di Eurocontrol e condivide i risultati del riesame con gli Stati membri, con Eurocontrol e con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.

2.   Su richiesta di uno o più Stati membri, i quali ritengono che i principi e le norme non siano stati correttamente applicati, oppure di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine su ogni presunta inosservanza o mancata applicazione dei principi e/o delle norme in questione. Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, la Commissione condivide i risultati dell’indagine con gli Stati membri, con Eurocontrol e con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo. Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta, dopo aver sentito lo Stato membro interessato e dopo aver consultato il comitato per il cielo unico secondo la procedura consultiva dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro, la Commissione prende una decisione sull’applicazione degli articoli 14 e 15 del presente regolamento e sull’opportunità di continuare ad applicare la prassi in questione.

3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

Articolo 17

Revisione degli allegati

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali degli allegati per tenere conto del progresso tecnico od operativo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento quadro.

Articolo 18

Riservatezza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, nonché la Commissione, si astengono dal divulgare informazioni aventi carattere riservato e, in particolare, informazioni sui fornitori di servizi di navigazione aerea, sulle loro relazioni d’affari o sulle loro componenti di costo.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la facoltà di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza o della Commissione ove ciò sia indispensabile per l’espletamento dei loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo, degli aeroporti o degli altri soggetti interessati alla tutela dei loro segreti commerciali.

3.   Le informazioni e i dati forniti in conformità del sistema di tariffazione di cui all’articolo 14 sono resi pubblici.»;

12)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Riesame

Entro il 4 dicembre 2012 la Commissione presenta uno studio al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta l’impatto dal punto di vista giuridico, di sicurezza, industriale, economico e sociale dell’applicazione dei principi di mercato alla fornitura di servizi nei campi della comunicazione, della navigazione, della sorveglianza e delle informazioni aeronautiche, comparati ai principi organizzativi esistenti o alternativi e prendendo in considerazione gli sviluppi nei blocchi funzionali di spazio aereo e nella tecnologia disponibile.»;

13)

l’allegato I è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI QUALIFICATE»;

b)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni qualificate devono:».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 551/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR)

1.   La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono l’istituzione e il riconoscimento da parte dell’ICAO di un’unica EUIR. A tal fine, in ordine alle questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio, a norma dell’articolo 300 del trattato, entro il 4 dicembre 2011.

2.   L’EUIR è concepita in modo da abbracciare lo spazio aereo di competenza degli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, e può altresì includere lo spazio aereo di paesi terzi europei.

3.   L’istituzione dell’EUIR lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla fornitura di servizi.

4.   Gli Stati membri restano responsabili nei confronti dell’ICAO entro i limiti geografici delle regioni superiori di informazione di volo e delle regioni di informazione di volo che sono state affidate loro dall’ICAO alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Informazioni aeronautiche elettroniche

1.   Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri di informazioni aeronautiche e coerentemente con tale pubblicazione, la Commissione, in cooperazione con Eurocontrol, assicura la disponibilità di informazioni aeronautiche in formato elettronico di elevata qualità, presentate in modo armonizzato e rispondenti alle esigenze di tutti gli utilizzatori pertinenti in termini di qualità e tempestività.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione:

a)

garantisce l’elaborazione di un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a livello comunitario, sotto forma di un portale elettronico di informazioni integrate liberamente accessibile alle parti interessate. Tale infrastruttura integra l’accesso e la fornitura di dati necessari che comprendono, tra l’altro, le informazioni aeronautiche, le informazioni dell’ufficio di pista dei servizi della circolazione aerea (ARO), le informazioni meteorologiche e le informazioni sulla gestione del flusso di traffico aereo;

b)

sostiene l’ammodernamento e l’armonizzazione della fornitura di informazioni aeronautiche nel senso più ampio, in stretta cooperazione con Eurocontrol e con l’ICAO.

3.   La Commissione adotta norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.»;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Regole dell’aria e classificazione dello spazio aereo

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, le norme di attuazione per:

a)

adottare le disposizioni appropriate sulle regole dell’aria in base agli standard ICAO e alle pratiche consigliate;

b)

armonizzare l’applicazione della classificazione ICAO dello spazio aereo, con gli opportuni adattamenti, per garantire la fornitura senza soluzione di continuità di servizi di traffico aereo sicuri ed efficienti all’interno del cielo unico europeo.»;

5)

l’articolo 5 è soppresso;

6)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gestione e progettazione della rete

1.   Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) permettono l’uso ottimale dello spazio aereo e assicurano che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea. Tali funzioni della rete sono finalizzate a sostenere iniziative a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo e sono svolte in modo tale da non pregiudicare la separazione delle mansioni normative da quelle operative.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di rotte nazionali e strutture dello spazio aereo, la Commissione provvede affinché siano garantite le seguenti funzioni:

a)

progettazione della rete europea delle rotte;

b)

coordinamento delle limitate risorse nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici dei transponder radar.

Le funzioni di cui al primo comma non implicano l’adozione di misure vincolanti di portata generale o l’esercizio di un potere discrezionale. Esse tengono conto delle proposte formulate a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Esse sono eseguite in coordinamento con le autorità militari secondo procedure concordate in materia di uso flessibile dello spazio aereo.

La Commissione ha la facoltà, previa consultazione del comitato per il cielo unico e conformemente alle norme di attuazione di cui al paragrafo 4, di affidare a Eurocontrol, o ad altro organo imparziale e competente, i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui al primo comma. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi ed effettuati per conto degli Stati membri e delle parti interessate. Essi sono sottoposti ad un sistema di governo appropriato che riconosce le responsabilità separate per la prestazione di servizi e la regolamentazione, tenuto conto delle esigenze dell’intera rete ATM e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea.

3.   La Commissione può aggiungere ulteriori funzioni a quelle di cui paragrafo 2, previa opportuna consultazione delle imprese interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro.

4.   Le norme di attuazione delle misure di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle enunciate ai paragrafi da 6 a 9, sono adottate secondo la procedure di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro. Tali norme di attuazione riguardano in particolare:

a)

il coordinamento e l’armonizzazione dei processi e delle procedure atti a migliorare l’efficienza della gestione delle frequenze aeronautiche, compresa l’elaborazione di principi e criteri;

b)

la funzione centrale per coordinare l’individuazione tempestiva e la risoluzione dei fabbisogni di frequenza nell’ambito delle bande assegnate al traffico aereo generale europeo a sostegno della concezione e gestione della rete del trasporto aereo europeo;

c)

le funzioni di rete supplementari come definite nel piano generale ATM;

d)

le modalità dettagliate per un processo decisionale improntato alla cooperazione tra gli Stati membri, i fornitori di servizi di navigazione aerea e la funzione di gestione della rete per i compiti di cui al paragrafo 2;

e)

le modalità di consultazione delle parti interessate nell’ambito del processo decisionale tanto a livello nazionale quanto a livello europeo; nonché

f)

nell’ambito dello spettro radio assegnato al traffico aereo generale dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni, una divisione dei compiti e delle competenze tra la funzione di gestione della rete e i gestori nazionali delle frequenze, garantendo che la funzione di gestione delle frequenze nazionali continui ad effettuare tali assegnazioni di frequenza che non hanno un impatto sulla rete. Per quei casi che hanno un impatto sulla rete, i gestori nazionali delle frequenze collaborano con i responsabili della funzione di gestione della rete ai fini dell’ottimizzazione dell’uso delle frequenze.

5.   Aspetti della configurazione dello spazio aereo diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2 sono affrontati al livello nazionale o al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Questo processo di configurazione tiene conto della crescita e della complessità del traffico, dei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo e prevede la piena consultazione degli utenti dello spazio aereo interessati o dei gruppi interessati che rappresentano gli utenti dello spazio aereo e le autorità militari, a seconda dei casi.

6.   Gli Stati membri affidano a Eurocontrol, o ad altro organismo competente ed imparziale, la gestione del flusso di traffico aereo subordinatamente a idonee disposizioni in materia di vigilanza.

7.   Le norme di attuazione per la gestione del flusso di traffico aereo, tra cui i necessari dispositivi di sorveglianza, sono definite a norma della procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro e adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, al fine di ottimizzare la capacità disponibile nell’uso dello spazio aereo e migliorare i processi di gestione del flusso di traffico aereo. Tali norme sono improntate alla trasparenza e all’efficacia e garantiscono che la capacità sia fornita maniera flessibile e tempestiva, coerentemente con le raccomandazioni del piano di navigazione aerea regionale dell’ICAO, regione europea.

8.   Le norme di attuazione per la gestione dei flussi di traffico aereo sono alla base delle decisioni operative di fornitori di servizi di navigazione aerea, operatori aeroportuali e utenti dello spazio aereo e riguardano i seguenti settori:

a)

pianificazione del volo;

b)

uso della capacità disponibile dello spazio aereo durante tutte le fasi del volo, compresa l’assegnazione delle bande orarie; nonché

c)

uso delle rotte da parte del traffico aereo generale, comprendente:

la realizzazione di un’unica pubblicazione per l’orientamento delle rotte e del traffico,

opzioni per deviare il traffico aereo generale da zone congestionate,

regole di priorità nell’accesso allo spazio aereo per il traffico aereo generale, particolarmente durante periodi di congestione e crisi.

9.   In sede di definizione e adozione delle norme di attuazione, la Commissione tiene conto, se del caso e senza pregiudicare la sicurezza, della coerenza tra i piani di volo e le bande orarie presso gli aeroporti e del necessario coordinamento con le regioni adiacenti.»;

7)

l’articolo 9 è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 552/2004 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Verifica alternativa della conformità

Un certificato rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (15), quando si applica a costituenti o sistemi, è considerato, ai fini degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, oppure una dichiarazione CE di verifica, se contiene la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali del presente regolamento e alle norme di attuazione pertinenti per l’interoperabilità.

2)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Revisione degli allegati

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali degli allegati per tenere conto del progresso tecnico o operativo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro.»;

3)

all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono dichiarare sistemi e componenti dell’EATMN conformi ai requisiti essenziali ed esenti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6.»

4)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, il primo comma del punto 2 è sostituito dal seguente:

«La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano su base coordinata nuovi concetti di operatività concordati e validati che migliorano la qualità, la sostenibilità e l’efficienza dei servizi di navigazione aerea, in particolare sotto il profilo della sicurezza e delle capacità.»;

b)

la parte B è così modificata:

i)

il primo comma del punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:

«I sistemi di trattamento dei dati di volo permettono l’attuazione progressiva di concetti di operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»;

ii)

il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.

Supporto a nuovi concetti di operatività

I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano la progressiva disponibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in maniera da migliorare la qualità generale del servizio, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»;

iii)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Supporto a nuovi concetti di operatività

I sistemi di comunicazione supportano l’attuazione di concetti di operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dalla data specificata nelle rispettive norme di attuazione ma non oltre il 4 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 50.

(2)  GU C 120 del 28.5.2009, pag. 52.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 settembre 2009.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(7)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(8)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(9)  Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).

(10)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41.

(13)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.»;

(14)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

(15)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.»;


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/51


REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone («professione di trasportatore su strada»). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.

(2)

La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4), stabilisce requisiti minimi comuni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Tuttavia, l’esperienza maturata, una valutazione di impatto e diversi studi mostrano che l’applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro. Tali disparità hanno diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensità diseguale, nonché il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle norme in materia di sicurezza stradale e di previdenza sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l’immagine del settore.

(3)

Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, poiché il mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è accessibile alle imprese di tutta la Comunità. L’unico requisito imposto a tali imprese è che siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta a condizione che le imprese soddisfino i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada stabiliti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (5), e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus) (6).

(4)

Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne un’applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, in questo ambito, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l’accesso alla professione di trasportatore su strada.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato in ragione delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo a seguito di tale adattamento non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria. L’adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all’esercizio di tale attività nelle regioni ultraperiferiche per le imprese che avrebbero avuto accesso a detta professione e che rispettano tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento.

(6)

Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l’esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.

(7)

Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento verificare che un’impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché le autorità competenti dello stesso Stato membro possano decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all’impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l’osservanza delle condizioni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e controlli efficaci, è necessario che le imprese dispongano di una sede effettiva e stabile.

(8)

Le persone fisiche che possiedono l’onorabilità e l’idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione («gestori dei trasporti») dovrebbero essere residenti in uno Stato membro e gestire in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre quindi precisare le condizioni per considerare che un soggetto gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto di un’impresa.

(9)

L’onorabilità di un gestore dei trasporti comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada. Una condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti su strada in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell’onorabilità a condizione che l’autorità competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d’inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso.

(10)

È necessario che le imprese di trasporti su strada dispongano di un’idoneità finanziaria minima per garantirne l’avvio corretto e la gestione efficace. Una garanzia bancaria o un’assicurazione della responsabilità professionale possono costituire un metodo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per dimostrare l’idoneità finanziaria delle imprese.

(11)

Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l’efficienza socioeconomica del settore dei trasporti su strada. I candidati al posto di gestore dei trasporti dovrebbero pertanto possedere conoscenze professionali di elevata qualità. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità degli esami e promuovere una formazione di elevata qualità, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare i centri di esame e di formazione secondo criteri definiti dagli stessi Stati membri. I gestori dei trasporti dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. È probabile che l’elenco delle materie di cui è richiesta la conoscenza per ottenere l’attestato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami cambino in funzione del progresso tecnico ed è opportuno prevedere disposizioni per aggiornarli. È opportuno che gli Stati membri possano dispensare dall’esame soggetti che sono in grado di comprovare un’esperienza continuativa nella gestione delle attività di trasporto.

(12)

Per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione è necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno che dette autorità adottino le misure adeguate in caso di necessità, in particolare nei casi più gravi sospendendo o revocando le autorizzazioni o dichiarando inidonei i gestori dei trasporti ripetutamente negligenti o che agiscono in mala fede. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell’intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un’impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

(13)

Una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri migliorerebbe l’efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurrebbe in futuro i costi amministrativi. L’interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe tale cooperazione e ridurrebbe i costi dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. In vari Stati membri esistono già registri nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. Un uso più sistematico dei registri elettronici potrebbe pertanto contribuire significativamente a ridurre i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l’efficacia.

(14)

I registri elettronici nazionali contengono alcuni dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare tali dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri.

(15)

Al fine di migliorare la trasparenza e di consentire al cliente di un’impresa di trasporti di verificare se quest’ultima sia in possesso della debita autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro elettronico nazionale dovrebbero essere resi accessibili al pubblico, nella misura in cui le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate.

(16)

L’interconnessione graduale dei registri elettronici nazionali è essenziale per poter scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori su strada non siano tentati di commettere, o di assumere il rischio di commettere, infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da scambiare e le procedure tecniche di scambio.

(17)

Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.

(18)

Per agevolare la libertà di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell’onorabilità per l’accesso alla professione di trasportatore su strada nello Stato membro di stabilimento la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un’autorità competente dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti risiedeva abitualmente, a condizione che i soggetti interessati non siano stati dichiarati inidonei all’esercizio di tale professione in altri Stati membri.

(19)

Per quanto riguarda l’idoneità professionale, al fine di agevolare la libertà di stabilimento, un modello unico di attestato rilasciato in virtù del presente regolamento dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento.

(20)

È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell’applicazione del presente regolamento. Ciò presuppone la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche riguardanti l’onorabilità, l’idoneità finanziaria e l’idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, elaborate sulla base dei registri nazionali.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un’applicazione più omogenea ed efficace di tali norme negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(24)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che comportano la perdita dell’onorabilità dei trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento, relativi alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri e al modello di attestato di idoneità professionale, e di compilare un elenco delle infrazioni che, oltre a quelle di cui all’allegato IV del presente regolamento, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa.

2.   Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.

3.   Per quanto riguarda le regioni di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.

4.   In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:

a)

alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;

b)

alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;

c)

alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.

5.   Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:

a)

della natura della merce trasportata; ovvero

b)

della brevità dei percorsi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;

2)

«professione di trasportatore di persone su strada», la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;

3)

«professione di trasportatore su strada», la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;

4)

«impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;

5)

«gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;

6)

«autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

7)

«autorità competente»: un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un’impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

8)

«Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

1.   Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

a)

hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;

b)

sono onorabili;

c)

possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e

d)

possiedono l’idoneità professionale richiesta.

2.   Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1.   L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:

a)

diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;

b)

abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e

c)

sia residente nella Comunità.

2.   Se non soddisfa il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:

a)

indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;

b)

il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

c)

la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e

d)

la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.

3.   Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).

4.   L’impresa notifica all’autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

CAPO II

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’impresa, nello Stato membro in questione:

a)

dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;

b)

una volta concessa un’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;

c)

svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito dell’onorabilità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.

Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:

a)

non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:

i)

diritto commerciale;

ii)

legislazione in materia fallimentare;

iii)

condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;

iv)

circolazione stradale;

v)

responsabilità professionale;

vi)

traffico di esseri umani o di droga; e che

b)

il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:

i)

i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo;

ii)

i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;

iii)

la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;

iv)

l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;

v)

l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada;

vi)

la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;

vii)

l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;

viii)

le patenti di guida;

ix)

l’accesso alla professione;

x)

il trasporto degli animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b):

a)

qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l’autorità competente può decidere che l’onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.

Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità;

b)

la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

A tal fine la Commissione:

i)

stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;

ii)

definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e

iii)

indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

3.   Il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.

Articolo 7

Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria

1.   Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1o gennaio dell’anno civile successivo.

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (9).

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.

3.   I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale

1.   Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all’allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell’allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all’esame.

2.   Le persone interessate sostengono l’esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.

Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

3.   Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I.

4.   Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualità elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati.

5.   Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.

6.   Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all’allegato I, parte I.

7.   Uno Stato membro può dispensare dall’esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione superiore o dell’istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all’allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell’allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.

Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.

8.   Ai fini della prova dell’idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di cui al paragrafo 3. L’attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed è munito del sigillo dell’autorità o dell’organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.

9.   La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

10.   La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.

Articolo 9

Dispensa dall’esame

Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di:

a)

istruire le domande presentate dalle imprese;

b)

autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;

c)

dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;

d)

procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.

Articolo 11

Istruzione e registrazione delle domande

1.   Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo.

2.   L’autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Il termine per l’istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell’autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda. L’autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.

4.   Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.

A decorrere dal 1o gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

5.   Le imprese che dispongono di un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Controlli

1.   Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10), a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un’impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l’impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1.   Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:

a)

un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;

b)

un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;

c)

un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

2.   L’autorità competente può prescrivere che un’impresa soggetta a sospensione o ritiro dell’autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, prima dell’adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.

3.   Se constata che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1.   Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell’articolo 6, l’autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.

2.   A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

Articolo 15

Decisioni delle autorità competenti e ricorsi

1.   Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un’autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono motivate.

Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall’impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l’onorabilità dell’impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell’autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Registri elettronici nazionali

1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell’articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.

2.   I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:

a)

denominazione e forma giuridica dell’impresa;

b)

indirizzo della sede;

c)

nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;

d)

tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;

e)

numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;

f)

nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.

Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV.

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

3.   I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).

5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’articolo 18. L’accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.

6.   Le norme comuni relative all’attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell’interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l’autorità responsabile dell’accesso ai dati, dell’ulteriore uso e dell’aggiornamento dei dati dopo l’accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.

7.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;

b)

ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;

c)

ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;

d)

ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;

e)

le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 18

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che scambiano informazioni nell’ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

CAPO V

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI

Articolo 19

Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti

1.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell’onorabilità ai fini dell’accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata.

2.   Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento.

3.   Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.

4.   Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 20

Attestati relativi all’idoneità finanziaria

Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all’articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l’osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 21

Attestati di idoneità professionale

1.   Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell’idoneità professionale un attestato conforme al modello di cui all’allegato III rilasciato dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.

2.   Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell’idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data è equiparato all’attestato corrispondente al modello che figura nell’allegato III ed è riconosciuto come prova dell’idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’impresa.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un’autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 24

Assistenza reciproca

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull’esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (11).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Relazioni

1.   Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:

a)

un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale;

b)

il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;

c)

il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;

d)

le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e

e)

un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3.

2.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (12).

Articolo 27

Elenchi delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 96/26/CE è abrogata.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 16.

(2)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

(4)  GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

(5)  Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 88 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(10)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.

(11)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(12)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

I.   ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti.

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio (1), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A.   Elementi di diritto civile

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2)

essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci:

3)

essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4)

conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone:

5)

essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B.   Elementi di diritto commerciale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2)

possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C.   Elementi di diritto sociale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1)

il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2)

gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3)

le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4)

le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e

5)

le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

D.   Elementi di diritto tributario

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

1)

all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;

2)

alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3)

alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;

4)

alle imposte sui redditi.

E.   Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2)

conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;

3)

sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4)

essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;

5)

essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6)

essere in grado di redigere un bilancio;

7)

conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8)

essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9)

conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;

10)

conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11)

conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

in relazione al trasporto su strada di merci:

12)

essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13)

conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto;

in relazione al trasporto su strada di persone:

14)

essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;

15)

essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F.   Accesso al mercato

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1)

le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

2)

la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;

3)

i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;

in relazione al trasporto su strada di merci:

4)

le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;

5)

le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6)

le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;

7)

le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.

G.   Norme tecniche e di gestione tecnica

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2)

essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3)

conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;

4)

essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;

5)

essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

6)

conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7)

conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE (4) e dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (5);

9)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);

10)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H.   Sicurezza stradale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2)

essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3)

essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;

4)

essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;

5)

essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6)

avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II.   ORGANIZZAZIONE DELL’ESAME

1.

Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l’idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.

a)

L’esame scritto obbligatorio si compone di due prove:

i)

domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;

ii)

esercizi scritti/studi di casi.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b)

Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell’esame scritto.

2.

Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3.

Per l’insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.


(1)  Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

(2)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(3)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(4)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

Elementi di sicurezza dell’attestato di idoneità professionale

L’attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

un ologramma,

fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,

almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),

caratteri, simboli o motivi tattili,

doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,

un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.


ALLEGATO III

Modello di attestato di idoneità professionale

COMUNITÀ EUROPEA

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l’attestato

Denominazione dell’autorità o dell’organismo autorizzato (2)

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE (3)

N. …

attesta che (4)

nato/a a … il …

ha superato le prove dell’esame (anno: …; sessione: …) (5) organizzato per ottenere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone (3), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (6).

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a … il … (7)


(1)  Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.

(3)  Cancellare la voce che non interessa.

(4)  Cognome e nome; luogo e data di nascita.

(5)  Identificazione dell’esame.

(6)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(7)  Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato.


ALLEGATO IV

Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

1.

a)

Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.

b)

Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.

2.

Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.

3.

Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.

4.

Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.

5.

Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.

6.

Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

7.

Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/72


REGOLAMENTO (CE) n. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (3), al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (4), e alla direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (5). A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.

(2)

L’instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l’altro, l’adozione di norme comuni applicabili all’accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

(3)

Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

(4)

L’instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta l’eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.

(5)

Per consentire una realizzazione elastica e senza conflitti di ciò, occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, fintanto che non sia completata l’armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada.

(6)

Il graduale completamento del mercato unico europeo dovrebbe condurre all’eliminazione delle restrizioni di accesso ai mercati interni degli Stati membri. Tuttavia, questo dovrebbe tenere in considerazione l’efficacia dei controlli e l’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, l’armonizzazione delle norme in materia, tra l’altro, di attuazione e di oneri relativi all’uso delle strade e la legislazione sociale e di sicurezza. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione la situazione di mercato e l’armonizzazione precedentemente citata e, ove opportuno, proporre l’ulteriore apertura dei mercati nazionali dei trasporti su strada, incluso il cabotaggio.

(7)

Ai sensi della direttiva 2006/94/CE taluni trasporti sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto. Nell’ambito dell’organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.

(8)

Ai sensi della direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli di peso massimo a carico compreso tra 3,5 e 6 tonnellate era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci su strada si applicano in genere a veicoli con massa massima a carico superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l’ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un’esenzione esclusivamente per i veicoli con massa massima a carico fino a 3,5 tonnellate.

(9)

È opportuno che l’effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai trasportatori l’obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria per agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore. A tal fine è necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.

(10)

I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest’ultimo o di immatricolazione del veicolo.

(11)

Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo.

(12)

Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.

(13)

È opportuno che i trasportatori titolari di licenze comunitarie previste dal presente regolamento e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di servizi di trasporto internazionale siano ammessi ad effettuare servizi di trasporto nazionale all’interno di uno Stato membro in via temporanea in conformità del presente regolamento, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. Nei casi in cui siano effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria, quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6), e al diritto nazionale in vigore nello Stato membro ospitante in determinati settori.

(14)

Occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sui mercati dei trasporti interessati in caso di grave perturbazione. A tal fine è necessario istituire un’opportuna procedura decisionale e per la raccolta dei dati statistici necessari.

(15)

Fatte salve le disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all’interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continua all’interno di tale Stato membro. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere definiti più chiaramente. In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.

(16)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni in materia di trasporto di merci su strada in entrata e in uscita nel quadro di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (7). Gli spostamenti nazionali su strada all’interno di uno Stato membro ospitante non facenti parte di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE rientrano nella definizione di trasporti di cabotaggio e, di conseguenza, dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

(17)

Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi (8), si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.

(18)

Al fine di poter effettuare efficaci controlli sui trasporti di cabotaggio, le autorità degli Stati membri ospitanti preposte all’applicazione della legge dovrebbero poter almeno accedere ai dati contenuti nelle lettere di vettura e negli apparecchi di controllo conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (9).

(19)

Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

(20)

Occorre snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l’efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro ospitante. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni imposte.

(21)

Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai trasportatori che hanno dato luogo a una sanzione.

(22)

Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (10).

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(24)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(26)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.

2.   Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

3.   In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:

a)

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;

b)

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

4.   Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.

5.   I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

a)

trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;

b)

trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

c)

trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;

d)

trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

ii)

lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;

iii)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;

iv)

i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (12); e

v)

tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;

e)

trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

6.   Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)

«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

2)

«trasporti internazionali»:

a)

gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

c)

gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o

d)

gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

3)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;

4)

«trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

5)

«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;

6)

«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;

7)

«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

CAPO II

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Articolo 3

Principio generale

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.   La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

a)

sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e

b)

sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

2.   La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

3.   Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

4.   La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

5.   La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.

6.   La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

Articolo 5

Attestato di conducente

1.   L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:

a)

siano titolari di una licenza comunitaria; e

b)

assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (13), o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

i)

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,

ii)

da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

2.   L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all’allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

4.   La Commissione adegua al progresso tecnico l’allegato III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

5.   L’attestato di conducente reca il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell’attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato.

6.   L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell’attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

7.   L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.

L’attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Articolo 6

Verifica delle condizioni

1.   Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuino a sussistere le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l’attestato di conducente.

Articolo 7

Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente

1.   Qualora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell’attestato di conducente.

2.   Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l’attestato di conducente qualora il titolare:

a)

non soddisfi più le condizioni fissate dall’articolo 4, paragrafo 1, o dall’articolo 5, paragrafo 1; o

b)

abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell’attestato di conducente.

CAPO III

CABOTAGGIO

Articolo 8

Principio generale

1.   Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.

2.   Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.

3.   I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.

Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;

b)

il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;

c)

il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;

d)

il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;

e)

la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;

f)

la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;

g)

il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

4.   Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.

5.   Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

6.   L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

Articolo 9

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.   L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

a)

le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b)

i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

c)

le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;

d)

il tempo di guida e i periodi di riposo;

e)

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (14).

2.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 10

Procedura di salvaguardia

1.   In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica, dovuta all’attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell’adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

— «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,

— «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme del territorio di altri Stati membri.

3.   Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4.   Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.

5.   Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6.   Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

CAPO IV

MUTUA ASSISTENZA E SANZIONI

Articolo 11

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 12

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1.   In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per perseguire l’infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l’altro, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

a)

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

b)

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

2.   In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:

a)

sospensione del rilascio degli attestati di conducente;

b)

ritiro degli attestati di conducente;

c)

subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;

d)

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

e)

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.

Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.

4.   Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un’azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 13

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e

c)

le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell’articolo 12.

2.   Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l’altro, in una diffida o, in caso di un’infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 14

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.

CAPO V

ATTUAZIONE

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore.

Articolo 17

Relazioni

1.   Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

2.   Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell’anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell’anno.

3.   Entro la fine del 2013 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un’analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell’efficacia dei controlli e dell’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l’armonizzazione delle norme in materia, tra l’altro, di attuazione, di oneri relativi all’uso delle strade nonché di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l’ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 31.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 46), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

(3)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

(4)  GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1.

(5)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 5.

(6)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(7)  GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

(8)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(9)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(10)  Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

(13)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(14)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.


ALLEGATO I

Elementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente

La licenza comunitaria e l’attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

un ologramma,

fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,

almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),

caratteri, simboli o motivi tattili,

doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell’attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,

un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.


ALLEGATO II

Modello di licenza comunitaria

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Image

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell’accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (1). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.


(1)  Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.


ALLEGATO III

Modello di attestato del conducente

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g/m2 o più)

(Prima pagina dell’attestato)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

Image

(b)

(Seconda pagina dell’attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell’attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell’attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo (1) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L’attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell’attestato.

Una copia certificata conforme dell’attestato deve essere conservata dall’impresa di trasporto.

L’originale dell’attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.


(1)  Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 881/92

Regolamento (CEE) n. 3118/93

Direttiva 2006/94/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato II

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; articolo 2

Articolo 1, paragrafo 5

 

 

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I

 

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 5

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 7

 

 

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 8, paragrafo 6

 

Articolo 2

 

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 7

 

Articolo 10

Articolo 10

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 2

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 11 bis

 

 

 

 

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

Articolo 9

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12

 

 

Articolo 18

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 4

Articolo 19

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Allegati II e III

 

Allegato I

 

 

Allegato II

Allegato III

 

 

Allegato III

 

Allegato I

 

 

 

Allegato II

 

 

 

Allegato III

 

 

 

Allegato IV

 

 


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/88


REGOLAMENTO (CE) n. 1073/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (3), e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (4). A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.

(2)

L’instaurazione di una politica comune comporta, fra l’altro, l’adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di passeggeri su strada nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

(3)

Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

(4)

La libera prestazione dei servizi costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti ed esige che l’accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

(5)

È opportuno che l’effettuazione di trasporti internazionali di passeggeri con autobus sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l’obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria, al fine di agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È altresì necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la veste grafica e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi.

(6)

I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest’ultimo o di immatricolazione del veicolo.

(7)

Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali.

(8)

Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.

(9)

D’ora in avanti è opportuno che l’autorizzazione per i servizi regolari sia rilasciata a seguito di una procedura di autorizzazione, a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. I motivi di rifiuto per il mercato interessato dovrebbero essere i seguenti: il servizio oggetto della domanda rischia di compromettere gravemente l’esistenza di un servizio comparabile gestito in base a uno o più contratti di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate o lo scopo principale del servizio non è il trasporto di passeggeri tra punti situati in Stati membri diversi.

(10)

È opportuno assicurare ai vettori non residenti l’accesso ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri su strada, tenendo tuttavia conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio. Allorché sono effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (5), e alla legge nazionale in vigore in settori determinati nello Stato membro ospitante.

(11)

Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi (6), si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.

(12)

Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale a esclusione dei servizi urbani e suburbani, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui in particolare l’applicazione della legislazione in vigore nello Stato membro ospitante.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

(14)

Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l’efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

(15)

Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi imputabili ai vettori che hanno dato luogo a una sanzione.

(16)

Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (7).

(17)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento e di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(20)

Al fine di incentivare il turismo e l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, il regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere modificato per consentire ai conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri di rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di ventiquattro ore consecutivi qualora svolgano attività di trasporto di passeggeri che generalmente non prevedono lunghi periodi di guida continuativi. Detto rinvio dovrebbe essere consentito unicamente nel rispetto di condizioni molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e tengano conto delle condizioni di lavoro dei conducenti, tra cui l’obbligo di prendere periodi di riposo settimanale immediatamente prima e dopo il servizio. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta deroga. Qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione di fatto che giustifica il ricorso a detta deroga e quest’ultima comporti un deterioramento della sicurezza stradale, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate.

(21)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest’ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti.

Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro in cui hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

3.   In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i suddetti paesi terzi.

4.   Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«trasporti internazionali»:

a)

gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c)

gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; o

d)

gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;

2)

«servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;

3)

«servizi regolari specializzati»: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;

4)

«servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;

5)

«trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e

i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;

6)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui il vettore opera, che non sia lo Stato membro di stabilimento del vettore;

7)

«trasporti di cabotaggio»:

servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o

l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio;

8)

«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

Articolo 3

Libera prestazione dei servizi

1.   Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’articolo 1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

b)

soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; e

c)

soddisfi i requisiti legali in materia di norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (9), dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (10), e dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (11).

2.   Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; e

b)

soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE.

CAPO II

LICENZA COMUNITARIA E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.   Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l’originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d’acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi devono essere conformi al modello che figura nell’allegato II. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.

3.   La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

4.   La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

5.   Allorché una domanda di licenza comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1.

6.   Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria oppure la ritirano.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

8.   Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.

Articolo 5

Accesso al mercato

1.   I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.

Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.

I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.   I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.

3.   I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III.

Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III.

I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro.

La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

4.   Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3, primo comma.

5.   I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione.

Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito.

La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

CAPO III

SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 6

Natura dell’autorizzazione

1.   L’autorizzazione è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza (in prosieguo «l’autorità competente per l'autorizzazione»), far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, per «punto di partenza» si intende «uno dei capolinea del servizio».

Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il servizio, con copia alle altre imprese.

2.   La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.

3.   L’autorizzazione definisce quanto segue:

a)

il tipo di servizio;

b)

l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

c)

il periodo di validità dell’autorizzazione;

d)

le fermate e gli orari.

4.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

5.   L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio.

6.   L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3.

In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

a)

una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;

b)

una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;

c)

una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio.

Articolo 7

Presentazione delle domande di autorizzazione

1.   Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione.

2.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1.   L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro due mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione.

Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri possono far conoscere all’autorità competente per l’autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.

3.   L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4.   L’autorizzazione è rilasciata, a meno che:

a)

il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o abbia commesso infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

c)

in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;

d)

uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate. In tal caso, lo Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l’esistenza del summenzionato servizio comparabile e li comunica alla Commissione, su richiesta della stessa;

e)

uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in Stati membri diversi.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.   L’autorità competente per l’autorizzazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell’accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.

6.   Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.

La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell’autorizzazione.

7.   Se la procedura per il conseguimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non consente all’autorità competente per l’autorizzazione di decidere sulla domanda, entro due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa la Commissione può essere adita da uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.

8.   Previa consultazione degli Stati membri interessati ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.

9.   La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 9

Rinnovo e modifica dell’autorizzazione

L’articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati.

Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all’autorità competente per l’autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Articolo 10

Decadenza di un’autorizzazione

1.   Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (12), l’autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2.   Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3.   L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell’autorizzazione.

4.   Il titolare dell’autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Articolo 11

Obblighi dei vettori

1.   Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

2.   Il vettore pubblica l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

CAPO IV

SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 12

Documenti di controllo

1.   Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio, ad eccezione dei servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

2.   I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.   Nel foglio di viaggio figurano almeno le seguenti informazioni:

a)

il tipo di servizio;

b)

l’itinerario principale;

c)

il vettore o i vettori interessati.

4.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

5.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

6.   Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia certificata conforme del contratto, funge da documento di controllo.

Articolo 13

Escursioni locali

Nell’ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

Tali servizi sono destinati a passeggeri non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e sono effettuati con lo stesso veicolo o un altro veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

CAPO V

CABOTAGGIO

Articolo 14

Principio generale

Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all’articolo 15.

Articolo 15

Trasporti di cabotaggio autorizzati

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

a)

i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore e il vettore;

b)

i servizi occasionali;

c)

i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.

Articolo 16

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.   L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

a)

le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b)

i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

c)

le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di passeggeri e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

d)

i tempi di guida e i periodi di riposo;

e)

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere, ove opportuno, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE.

2.   Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’articolo 15, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

3.   Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento, che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare, sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

4.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

a)

i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;

b)

le date di partenza e di fine servizio.

3.   I fogli di viaggio di cui all’articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5.   I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 18

Documenti di trasporto

1.   I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale figurano:

a)

i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il percorso di ritorno;

b)

la durata di validità del documento;

c)

la tariffa del trasporto.

2.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo 19

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1.   L’autorizzazione o il documento di controllo devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti a richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   I vettori che effettuano trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

a)

controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell’impresa;

b)

fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell’impresa;

c)

accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell’impresa;

d)

farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

Articolo 20

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 21

Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria nel caso in cui il titolare:

a)

non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1; o

b)

abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2.   L’autorità competente per l’autorizzazione ritira quest’ultima nel caso in cui il titolare non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Tale autorità ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 22

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1.   In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale. Ciò potrebbe portare, in particolare, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

a)

il ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

b)

il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi di detta licenza in suo possesso in relazione al traffico internazionale.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata.

Qualora non siano state applicate tali sanzioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ne indicano i motivi.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.

4.   Il presente articolo non osta a che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore promuovano un’azione legale dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale. Qualora l’azione legale sia promossa, l’autorità competente in questione ne dà informazione alle autorità competenti degli Stati membri in cui le infrazioni sono state accertate.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 23

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e

c)

le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 22.

2.   Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte i senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 24

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabili a vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di uno Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo o dalla data di ritiro, in caso di ritiro permanente.

CAPO VII

ATTUAZIONE

Articolo 25

Accordi tra Stati membri

1.   Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del vettore.

Articolo 28

Relazioni

1.   Ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell’anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine di tale periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti.

2.   Ogni due anni le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni di trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all’articolo 15, lettera c).

3.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

4.   Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

Articolo 29

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006

All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il paragrafo seguente:

bis.   «In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (14), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:

a)

il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

b)

dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:

i)

due regolari periodi di riposo settimanale; oppure

ii)

un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

c)

dopo il 1o gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché

d)

dopo il 1o gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.

La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione dell’articolo 29, che si applica a decorrere dal 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 25), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

(3)  GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

(4)  GU L 4 dell’8.1.1998, pag. 10.

(5)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

(10)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

(11)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(12)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(13)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(14)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88


ALLEGATO I

Elementi di sicurezza della licenza comunitaria

La licenza comunitaria deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

un ologramma,

fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,

almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),

caratteri, simboli o motivi tattili,

doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,

un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.


ALLEGATO II

Modello di licenza comunitaria

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Image

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.

2.

La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:

a)

è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;

b)

soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3.

La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:

a)

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

nel caso in cui il punto di partenza e il punto di arrivo si trovino nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco di passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c)

in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

d)

tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CE) n. 1073/2009 per il percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Il regolamento non si applica al percorso effettuato all’interno del territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.

4.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

5.

La presente licenza può essere ritirata dall’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata qualora il vettore:

a)

non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009;

b)

abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;

c)

abbia commesso un’infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada in un qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.

6.

L’originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.

7.

La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

8.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione.

9.

Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi regolari, chiunque ne sia l’organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.

L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.

Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 684/92

Regolamento (CE) n. 12/98

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2, punto 1.1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1.2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, punto 1.3

 

Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 2, punto 3.1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4, articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 3.3

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 3.4

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 4

 

Articolo 2, paragrafo 5, articolo 5, paragrafo 5

Articolo 3

 

Articolo 3

Articolo 3 bis

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 9

 

Articolo 10

Articolo 10

 

Articolo 11

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 12

 

Articolo 13

Articolo 13

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

Articolo 1

Articolo 14

 

Articolo 2, paragrafo 4

 

 

Articolo 3

Articolo 15

 

Articolo 4

Articolo 16

 

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 6

Articolo 17

 

Articolo 7

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 8

Articolo 26

 

Articolo 9

 

Articolo 14

 

Articolo 18

Articolo 15

 

Articolo 19

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 22, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

 

Articolo 12

Articolo 22, paragrafo 5, articolo 23

 

Articolo 13

 

Articolo 16 bis

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 17

 

 

Articolo 18

 

Articolo 25

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 27

Articolo 20

 

 

Articolo 21

 

Articolo 30

Articolo 22

Articolo 15

Articolo 31

Allegato

 

Allegato II