ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.277.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 982/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 984/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 985/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hajdúsági torma (DOP)]

15

 

*

Regolamento (CE) n. 986/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/772/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2009, concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

19

 

 

2009/773/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2009, concernente la nomina del segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

20

 

 

Commissione

 

 

2009/774/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2009, che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 7929]  ( 1 )

21

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009, del 3 luglio 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2009, del 3 luglio 2009, che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2009, del 3 luglio 2009, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009, del 3 luglio 2009, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009, del 3 luglio 2009, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2009, dell'8 luglio 2009, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e il protocollo 37

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO (CE) N. 982/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

37,2

MK

23,8

TR

77,9

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

130,8

ZZ

81,1

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

79,6

CL

83,5

TR

76,1

US

56,3

ZA

62,2

ZZ

71,5

0806 10 10

BR

200,6

EG

80,3

TR

119,9

US

205,1

ZZ

151,5

0808 10 80

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,3

US

105,8

ZA

74,0

ZZ

78,7

0808 20 50

CN

49,7

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

68,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/3


REGOLAMENTO (CE) N. 983/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate se non sono autorizzate da parte della Commissione a norma del suddetto regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate.

(2)

Inoltre, secondo il regolamento (CE) n. 1924/2006, le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Al ricevimento della domanda l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, e a esprimere un parere sull’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

Il 19 agosto 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità sette pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 22 settembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità un parere riguardante una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 22 ottobre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità otto pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 31 ottobre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità cinque pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 14 novembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità due pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute.

(6)

Sei pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, e diciassette pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel frattempo una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute è stata ritirata dal richiedente e una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute sarà soggetta ad un’ulteriore decisione.

(7)

In seguito alla domanda di U PLC (Regno Unito) e Unilever N.V. (Paesi Bassi), presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli steroli vegetali sul colesterolo nel sangue e sul rischio di cardiopatie coronariche (domanda n. EFSA-Q-2008-085) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono significativamente il colesterolo nel sangue. È stato dimostrato che la riduzione del colesterolo nel sangue riduce il rischio di cardiopatie (coronariche)».

(8)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di steroli vegetali e l’effetto indicato. Fatta salva la modifica della dicitura, l’indicazione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(9)

In seguito alla domanda di McNeil Nutritionals, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli esteri di fitostanolo sul colesterolo nel sangue e sul rischio di cardiopatie coronariche (domanda n. EFSA-Q-2008-118) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Riducendo attivamente il colesterolo LDL (fino al 14 % entro due settimane bloccando l’assorbimento del colesterolo), gli esteri di fitostanolo riducono il rischio di cardiopatie coronariche.»

(10)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di esteri di fitostanolo e l’effetto indicato. Fatta salva la modifica della dicitura, l’indicazione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(11)

In seguito alla domanda di Unilever PLC/NV, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’acido α-linolenico e dell’acido linoleico sulla crescita e sullo sviluppo dei bambini (domanda n. EFSA-Q-2008-079) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di acidi grassi essenziali è importante per la crescita e lo sviluppo corretto dei bambini».

(12)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di ALA e LA e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(13)

In seguito alla domanda dell’Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della vitamina D sulla crescita ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-323) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «La vitamina D è fondamentale per la crescita ossea nei bambini».

(14)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il l’assunzione di vitamina D e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(15)

In seguito alla domanda di Yoplait Dairy CREST Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del calcio e della vitamina D sulla resistenza ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-116) (6). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il calcio e la vitamina D, nel contesto di una dieta e uno stile di vita sani, rafforzano le ossa nei bambini e negli adolescenti».

(16)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il l’assunzione di calcio e vitamina D e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(17)

In seguito alla domanda dell’Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del calcio sulla crescita ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-322) (7). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il calcio è necessario per la crescita ossea nei bambini».

(18)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il l’assunzione di calcio e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(19)

In seguito alla domanda dell’Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti delle proteine di origine animale sulla crescita ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-326) (8). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Le proteine di origine animale contribuiscono alla crescita ossea nei bambini».

(20)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il l’assunzione totale di proteine e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

(21)

L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che un parere a favore dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute deve includere certi dettagli. Di conseguenza i dettagli riguardanti le sette indicazioni autorizzate vanno inseriti nell’allegato I del presente regolamento e devono includere, a seconda dei casi, la modifica della dicitura dell’indicazione, le specifiche condizioni d’uso dell’indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d’uso dell’alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare conformemente alle norme di cui al suddetto regolamento e in linea con il parere dell’Autorità.

(22)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione; quindi se la formulazione dell’indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute autorizzata e inclusa nell’allegato I, in quanto dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d’uso di cui al suddetto allegato I.

(23)

In seguito alla domanda di BIO SERAE, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di NeOpuntia® sui valori lipidemici associati ai rischi cardiovascolari (domanda n. EFSA-Q-2008-214) (9). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «NeOpuntia® contribuisce a migliorare i valori lipidemici associati ai rischi cardiovascolari, in particolare il colesterolo HDL».

(24)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di NeOpuntia® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(25)

In seguito alla domanda di Valio Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei prodotti Evolus®, a base di latte a basso contenuto di grassi fermentato con Lactobacillus helveticus, sulla riduzione della rigidità arteriosa (domanda n. EFSA-Q-2008-218) (10). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Evolus® riduce la rigidità arteriale».

(26)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo dei prodotti Evolus®, a base di latte a basso contenuto di grassi fermentato con Lactobacillus helveticus, e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(27)

In seguito alla domanda di Martek Biosciences Corporation, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’acido docosaesaenoico (DHA) e dell’acido arachidonico (ARA) sullo sviluppo neurale del cervello e degli occhi (domanda n. EFSA-Q-2008-120) (11). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il DHA e l’ARA sostengono lo sviluppo neurale del cervello e degli occhi».

(28)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo dell’alimento/del costituente (DHA e ARA) a partire dai sei mesi d’età e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. Inoltre l’Autorità ha concluso che il consumo di alimenti per neonati/latte per bambini integrati con DHA e ARA da sei mesi a un anno di età potrebbe avere un effetto positivo sulla maturazione dell’acuità visiva nei neonati allattati al seno durante i primi 4-6 mesi di età. L’Autorità ha inoltre concluso che non sono state presentate prove riguardanti gli effetti dell’integrazione di DHA e ARA negli alimenti a partire dai sei mesi di età sulla maturazione visiva nei lattanti sani che durante i primi mesi di vita non sono stati allattati al seno ma con latte non arricchito. L’indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione non è conforme ai principi generali e alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare gli articoli 3, 5 e 6, e quindi non deve essere autorizzata.

(29)

In seguito alla domanda di National Dairy Council, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del consumo di prodotti lattiero-caseari (latte e formaggio) sulla salute dentale (domanda n. EFSA-Q-2008-112) (12). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo di prodotti lattiero-caseari (latte e formaggio) promuove la salute dentale dei bambini».

(30)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che la categoria di alimenti «lattiero-caseari» (latte e formaggio) per la quale è stata richiesta l’indicazione non è stata sufficientemente caratterizzata; inoltre non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di latte o formaggio e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(31)

In seguito alla domanda del National Dairy Council, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del consumo di prodotti lattiero-caseari sul peso corporeo (domanda n. EFSA-Q-2008-110) (13). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Tre porzioni al giorno di prodotti lattiero-caseari, nell’ambito di una dieta equilibrata, possono contribuire ad un peso corporeo sano nell’infanzia e nell’adolescenza».

(32)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che la categoria di alimenti «lattiero-caseari (latte e formaggio)» per la quale è stata richiesta l’indicazione non è stata sufficientemente caratterizzata; inoltre non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo giornaliero di prodotti lattiero-caseari (latte, formaggio e yoghurt) e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(33)

In seguito alla domanda di enzyme.pro.ag, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di regulat®.pro.kid IMMUN sul sistema immunitario dei bambini durante la crescita (domanda n. EFSA-Q-2008-082) (14). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «regulat®.pro.kid IMMUN sostiene, stimola e modula il sistema immunitario dei bambini durante la crescita».

(34)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che l’alimento per il quale è stata richiesta l’indicazione non è stato sufficientemente caratterizzato; inoltre non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di regulat®.pro.kid IMMUN e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(35)

In seguito alla domanda di enzyme.pro.ag, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di regulat®.pro.kid BRAIN sullo sviluppo mentale e cognitivo del bambino (domanda n. EFSA-Q-2008-083) (15). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «regulat®.pro.kid BRAIN contribuisce allo sviluppo mentale e cognitivo dei bambini».

(36)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che l’alimento per il quale è stata richiesta l’indicazione non è stato sufficientemente caratterizzato; inoltre non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di regulat®.pro.kid BRAIN e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(37)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti calmanti del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® (domanda n. EFSA-Q-2008-091 e n. EFSA-Q-2008-096) (16). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «calmante».

(38)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA (acido eicosapentaenoico) e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(39)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti sulla serenità del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® (domanda n. EFSA-Q-2008-092 e n. EFSA-Q-2008-097) (17). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «induce serenità ed è benefico allo sviluppo del bambino».

(40)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(41)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti sulla vista del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® (domanda n. EFSA-Q-2008-095 e n. EFSA-Q-2008-100) (18). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «benefico per la vista».

(42)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(43)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® sullo sviluppo mentale (domanda n. EFSA-Q-2008-098 e n. EFSA-Q-2008-104) (19). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «sostiene lo sviluppo mentale».

(44)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(45)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti sulla concentrazione del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® (domanda n. EFSA-Q-2008-094 e n. EFSA-Q-2008-099) (20). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «contribuisce a promuovere la concentrazione».

(46)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(47)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® sulla capacità di ragionamento (domanda n. EFSA-Q-2008-093 e n. EFSA-Q-2008-101) (21). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «contribuisce a sviluppare la capacità di ragionamento».

(48)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(49)

In seguito alle due domande di Pharma Consulting & Industries, presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere sul fondamento scientifico dell’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del prodotto I omega kids®/Pufan 3 kids® sulla capacità di apprendimento (domanda n. EFSA-Q-2008-102 e n. EFSA-Q-2008-103) (22). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «contribuisce allo sviluppo della capacità di apprendimento».

(50)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di DHA e EPA e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(51)

Le osservazioni dei richiedenti o dei cittadini ricevute dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono state prese in considerazione nel fissare le disposizioni di cui al presente regolamento.

(52)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, non autorizzate dal presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a partire dall’adozione di una decisione conforme all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia per le domande che non sono state presentate prima del 19 gennaio 2008 la prescrizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e non è applicabile il periodo transitorio previsto in detto articolo. Di conseguenza è opportuno concedere un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(53)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato comunitario conformemente alle condizioni fissate in detto allegato.

Tali indicazioni sulla salute sono incluse in un elenco di indicazioni autorizzate di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato II del presente regolamento sono respinte.

Articolo 3

Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato II del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 781, pagg. 1-2.

(3)  The EFSA Journal (2008) 825, pagg. 1-13.

(4)  The EFSA Journal (2008) 783, pagg. 1-10.

(5)  The EFSA Journal (2008) 827, pagg. 1-2.

(6)  The EFSA Journal (2008) 828, pagg. 1-13.

(7)  The EFSA Journal (2008) 826, pagg. 1-11.

(8)  The EFSA Journal (2008) 858, pagg. 1-2.

(9)  The EFSA Journal (2008) 788, pagg. 1-2.

(10)  The EFSA Journal (2008) 824, pagg. 1-2.

(11)  The EFSA Journal (2008) 794, pagg. 1-2.

(12)  The EFSA Journal (2008) 787, pagg. 1-2.

(13)  The EFSA Journal (2008) 786, pagg. 1-10.

(14)  The EFSA Journal (2008) 782, pagg. 1-2.

(15)  The EFSA Journal (2008) 829, pagg. 1-10.

(16)  The EFSA Journal (2008) 830, pagg. 1-2.

(17)  The EFSA Journal (2008) 831, pagg. 1-2.

(18)  The EFSA Journal (2008) 832, pagg. 1-8.

(19)  The EFSA Journal (2008) 847, pagg. 1-10.

(20)  The EFSA Journal (2008) 846, pagg. 1-10.

(21)  The EFSA Journal (2008) 845, pagg. 1-2.

(22)  The EFSA Journal (2008) 848, pagg. 1-10.


ALLEGATO I

INDICAZIONI SULLA SALUTE AUTORIZZATE

Applicazione — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Indirizzo del richiedente

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’uso dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Rif. del parere EFSA

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Unilever PLC; Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, Regno Unito e Unilever NV, Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, PAESI BASSI

Steroli vegetali: steroli estratti da piante, liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.

È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.

Informazione per il consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 2 g di steroli vegetali.

 

Q-2008-085

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

McNeil Nutritional, 1 Landis und Gyr strasse, 6300 Zug, SVIZZERA

Esteri di fitostanolo.

È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo riducono il colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.

Informazione per il consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 2 g di esteri di fitostanolo.

 

Q-2008-118

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Unilever PLC; Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, Regno Unito e Unilever NV, Weena 455, Rotterdam, 3013 AL, PAESI BASSI

Acido α-linolenico e acido linoleico

Gli acidi grassi sono necessari per la normale crescita e lo sviluppo corretto dei bambini.

Informazione per il consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di una quantità di acido lineolico pari all’1 % dell’energia totale e di una quantità di acido α-linolenico pari allo 0,2 % dell’energia totale.

 

Q-2008-079

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), 42, rue du Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, FRANCIA

Calcio

Il calcio è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come riportato nell’indicazione FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

Q-2008-322

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), 42, rue du Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, FRANCIA

Proteine

Le proteine sono necessarie per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come riportato nell’indicazione FONTE DI PROTEINE di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

Q-2008-326

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Yoplait Dairy CREST Ltd, Claygate House, Claygate, Surrey, KT10 9PN, REGNO UNITO

Calcio e vitamina D

Il calcio e la vitamina D sono necessari per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio e vitamina D come riportato nell’indicazione FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

Q-2008-116

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), 42, rue du Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, FRANCIA

Vitamina D

La vitamina D è necessaria per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come riportato nell’indicazione FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

Q-2008-323


ALLEGATO II

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Applicazione — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Rif. del parere EFSA

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

NeOpuntia®

NeOpuntia® contribuisce a migliorare i valori lipidemici associati ai rischi cardiovascolari, in particolare il colesterolo HDL.

EFSA-Q-2008-214

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Prodotti Evolus® a base di latte a basso contenuto di grassi fermentato con Lactobacillus helveticus

Evolus® riduce la rigidità arteriale.

EFSA-Q-2008-218

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

regulat®.pro.kid IMMUN

Regulat®.pro.kid IMMUN sostiene, stimola e modula il sistema immunitario dei bambini durante la crescita.

EFSA-Q-2008-082

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Prodotti lattiero-caseari

Tre porzioni al giorno di prodotti lattiero-caseari, nell’ambito di una dieta equilibrata, possono contribuire ad un peso corporeo sano nell’infanzia e nell’adolescenza.

EFSA-Q-2008-110

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Prodotti lattiero-caseari

Il consumo di prodotti lattiero-caseari (latte e formaggio) promuove la salute dentale dei bambini.

EFSA-Q-2008-112

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido arachidonico (ARA)

Il DHA e l’ARA sostengono lo sviluppo neurale del cervello e degli occhi.

EFSA-Q-2008-120

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

regulat®.pro.kid.BRAIN

Regulat®.pro.kid BRAIN contribuisce allo sviluppo mentale e cognitivo dei bambini.

EFSA-Q-2008-083

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Calmante.

EFSA-Q-2008-091 e

EFSA-Q-2008-096

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Induce serenità ed è benefico allo sviluppo del bambino.

EFSA-Q-2008-092 e

EFSA-Q-2008-097

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Benefico per la vista.

EFSA-Q-2008-095 e

EFSA-Q-2008-100

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Sostiene lo sviluppo mentale.

EFSA-Q-2008-098 e

EFSA-Q-2008-104

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Contribuisce a promuovere la concentrazione.

EFSA-Q-2008-094 e

EFSA-Q-2008-099

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Contribuisce a sviluppare la capacità di ragionamento.

EFSA-Q-2008-093 e

EFSA-Q-2008-101

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Contribuisce allo sviluppo della capacità di apprendimento.

EFSA-Q-2008-102 e

EFSA-Q-2008-103


22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/13


REGOLAMENTO (CE) N. 984/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce anche che le domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute possono essere presentate anche da operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l’Autorità».

(3)

Quando riceve una domanda, l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

La Commissione deve decidere in merito all’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

In seguito alla domanda presentata dalla Pierre Fabre Dermo Cosmetique il 14 aprile 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti di Elancyl Global Silhouette® sulla regolazione della composizione corporea in persone con sovrappeso da lieve a moderato (richiesta n. EFSA-Q-2008-285) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Test clinici dimostrano un’efficacia dopo 14 giorni. Dopo 28 giorni la forma del corpo è visibilmente e globalmente ridisegnata, riscolpita e assottigliata».

(6)

Il 12 agosto 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità, nel quale la medesima, sulla base dei dati presentati, ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di Elancyl Global Silhouette® nelle quantità e per la durata proposte dal richiedente e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(7)

In seguito alla domanda presentata dalla Valio Ltd l’8 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti di LGG® MAX sul fastidio gastrointestinale (richiesta n. EFSA-Q-2008-444) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LGG® MAX aiuta a ridurre il fastidio gastrointestinale».

(8)

Il 30 agosto 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità, nel quale la medesima, sulla base dei dati presentati, ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di LGG® (miscela A o miscela B) e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(9)

Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(10)

L’indicazione relativa alla salute «LGG® MAX aiuta a ridurre il fastidio gastrointestinale» è un’indicazione sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed è quindi soggetta alla misura transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Dato che l’Autorità ha concluso che non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di LGG® MAX e l’effetto indicato, l’indicazione non è conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e di conseguenza il periodo transitorio di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non è applicabile. Il periodo transitorio di sei mesi va concesso per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione sulla salute «Test clinici dimostrano un’efficacia dopo 14 giorni. Dopo 28 giorni la forma del corpo è visibilmente e globalmente ridisegnata, riscolpita e assottigliata» è un’indicazione sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed è quindi soggetta alla misura transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 6 dello stesso regolamento. Tuttavia, poiché la domanda non è stata presentata entro il 19 gennaio 2008, la prescrizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è rispettata e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni di tale regolamento della Commissione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato al presente regolamento non possono essere fornite su prodotti alimentari commercializzati nella Comunità.

Articolo 2

Le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 789, 1-2.

(3)  The EFSA Journal (2008) 853, 1-2.


ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Elemento nutritivo, sostanza, prodotto alimentare o categoria di prodotto alimentare

Indicazione

Riferimento parere EFSA

Indicazione sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 5, basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati

Elancyl Global Silhouette®

Test clinici dimostrano un’efficacia dopo 14 giorni. Dopo 28 giorni la forma del corpo è visibilmente e globalmente ridisegnata, riscolpita e assottigliata.

EFSA-Q-2008-285

Indicazione sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 5, basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati

LGG® MAX multispecies probiotic

LGG® MAX aiuta a ridurre il fastidio gastrointestinale.

EFSA-Q-2008-444


22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/15


REGOLAMENTO (CE) N. 985/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hajdúsági torma (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Hajdúsági torma», presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 39 del 18.2.2009, pag. 32.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

UNGHERIA

Hajdúsági torma [DOP]


22.10.2009   

IT

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L 277/17


REGOLAMENTO (CE) N. 986/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7 paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Traditional Grimsby Smoked Fish», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 49 del 28.2.2009, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

22.10.2009   

IT

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L 277/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2009

concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

(2009/772/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dell’attuale segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, giunge a scadenza il 17 ottobre 2009 (1).

(2)

È opportuno nominare il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, fino al 31 ottobre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Javier SOLANA MADARIAGA è nominato segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Javier SOLANA MADARIAGA a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 16.


22.10.2009   

IT

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L 277/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2009

concernente la nomina del segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

(2009/773/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dell’attuale segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea giunge a scadenza il 17 ottobre 2009 (1).

(2)

È opportuno nominare il segretario generale aggiunto del Consiglio fino al 31 ottobre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Pierre DE BOISSIEU è nominato segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 18 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Pierre DE BOISSIEU a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 17.


Commissione

22.10.2009   

IT

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L 277/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 7929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/716/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. Finché questi stabilimenti saranno in fase di transizione, i prodotti da essi provenienti potranno unicamente essere posti in vendita sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in transizione.

(2)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. È quindi opportuno sopprimere tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in fase di transizione.

(3)

L’allegato della decisione 2007/716/CE va quindi modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/716/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2007/716/CE è così modificato:

1)

sono soppresse le voci seguenti relative agli stabilimenti di trasformazione della carne:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

«3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh.k. Miladinovi

bl.57 vh.B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“ ul. „Treti mart“ 15

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna — DZS

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol,

obl. Dobrich

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

142.

BG 0305037

„ZHENIA — VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh.k „Progres“

167.

BG 1405003

„Sami M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Klokotnitsa“ 31

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv.Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

349.

ВG 2404028

„Rekord — 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul. „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“ »

2)

sono soppresse le voci seguenti relative agli stabilimenti di trasformazione del latte:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

«10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V.Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardin

74.

0412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr.Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25»


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2008/124/CE abroga le direttive della Commissione 75/502/CEE (3) e 86/109/CEE (4), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse dal medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1)

il testo dei punti 1 (direttiva 75/502/CEE della Commissione) e 4 (direttiva 86/109/CEE della Commissione) è soppresso;

2)

dopo il punto 52 (direttiva 2008/62/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«53.

32008 L 0124: direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (versione codificata) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/124/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 15.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73.

(3)  GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26.

(4)  GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 53 (direttiva 90/496/CEE del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

«—

32008 L 0100: direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008 (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 9).»;

2)

al punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

32008 R 1243: regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25).»;

3)

al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:

«54zzzza.

32009 R 0041: regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1243/2008 e (CE) n. 41/2009 e della direttiva 2008/100/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubbliare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 11.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25.

(3)  GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

(4)  GU L 285 del 29.10.2008, pag. 9.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/2009 del 24 aprile 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/123/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 L 0088: direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008 (GU L 256 del 24.9.2008, pag. 12),

32008 L 0123: direttiva 2008/123/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 71),

32009 L 0006: direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/88/CE, 2008/123/CE e 2009/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 22.

(2)  GU L 256 del 24.9.2008, pag. 12.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 71.

(4)  GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2003 del 16 maggio 2003 (1).

(2)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2009 del 29 maggio 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/67/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 96/98/CE del Consiglio) del capitolo XXXII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0067: direttiva 2008/67/CE della Commissione, del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 16).»

Articolo 2

Al punto 56d (direttiva 96/98/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0067: direttiva 2008/67/CE della Commissione, del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 16).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2008/67/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 193 del 31.7.2003, pag. 14.

(2)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 28.

(3)  GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 16.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2008 del 26 settembre 2008 (1).

(2)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2009 del 29 maggio 2009 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 27 [regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«28.

32008 R 1099: regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1) (4).

Articolo 2

Dopo il punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«26a.

32008 R 1099: regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell’energia (allegato B).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1099/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 24.

(2)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 30.

(3)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(4)  Elencata a titolo puramente informativo: per l'applicazione cfr. l'allegato XXI sulle statistiche.»

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2009 del 5 febbraio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell'allegato VI dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0120: regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 120/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 45.

(2)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2009 del 9 giugno 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 5cz (decisione 2006/771/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

32008 D 0432: decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008 (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/432/CE nelle lingue islandese e norvegese da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 23.

(2)  GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/83/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il regime IMO relativo al numero d’identificazione unico della società e del proprietario registrato (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56bb [regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«modificato da:

32009 D 0083: decisione 2009/83/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 53).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/83/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 28.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 53.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo sono stati integrati nell'accordo con la decisione del comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006 (2), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wf [regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«66wg.

32009 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 29/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 28.

(2)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(3)  GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2009, del 5 febbraio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (2).

(3)

La direttiva 2008/122/CE abroga la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dal medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7b (direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

«32008 L 0122: direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/122/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 53.

(2)  GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

(3)  GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

(4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 13ca (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il seguente punto:

«13caa.

32006 L 0118: direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/118/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 29.

(2)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1784/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aa [regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«—

32006 R 1784: regolamento (CE) n. 1784/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1784/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 29.

(2)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 36/2009 della Commissione, dell'11 luglio 2008, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2008 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 18y [regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene inserito il punto seguente:

«18z.

32008 R 1338: regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag.70).

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati di cui all'allegato II (Assistenza sanitaria) e all'allegato III (Cause di decesso).»;

2)

dopo il punto 18va [regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

«18vb.

32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).»;

3)

dopo il punto 18an [regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

«18ao.

32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag.7).»;

4)

dopo il punto 4af [regolamento (CE) n. 1165/2007 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

«4ag.

32009 R 0036: regolamento (CE) n. 36/2009 della Commissione, dell'11 luglio 2008, che stabilisce l’elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2008 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 18 del 22.1.2009, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1338/2008, (CE) n. 19/2009, (CE) n. 20/2009 e (CE) n. 36/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 30.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3.

(4)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7.

(5)  GU L 18 del 22.1.2009, pag. 1.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2009

del 3 luglio 2009

che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 30 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

L’ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi dovrebbe essere basato sulla decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Al protocollo 30 dell’accordo è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 4

Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)

1.   Dal 1o gennaio 2009 gli Stati EFTA partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui al paragrafo 4.

2.   Gli obiettivi 1, 2 e 3 e le corrispondenti azioni dei programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

3.   A partire dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 04 e 29 01 04 04 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi) del bilancio comunitario.

4.   Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

32008 D 1297: decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 41.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2009

del 3 luglio 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 4 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

a seguito del paragrafo 2l viene inserito il paragrafo seguente:

«2m.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, alle azioni 1 e 3 del seguente programma:

32008 D 1298: decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).»;

2)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l e 2m, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 36.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2009

del 3 luglio 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007 e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2009.»;

2)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 D 1098: decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 67.

(2)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2009

del 3 luglio 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto

segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda l'attuazione e lo sviluppo del mercato interno.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione possa proseguire dopo il 31 dicembre 2008,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009»;

2)

al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

3)

al paragrafo 8, i termini «anno 2008» sono sostituiti da «anni 2008 e 2009».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 36.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.10.2009   

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L 277/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2009

dell'8 luglio 2009

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e il protocollo 37

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (2).

(3)

La partecipazione dell’Islanda e della Norvegia ai programmi GNSS europei (EGNOS e Galileo) sulla base dell’accordo è nell’interesse reciproco delle parti contraenti.

(4)

I programmi GNSS europei (EGNOS e Galileo) hanno notevole importanza per l’Islanda e la Norvegia, i cui territori e aree oceaniche sono situati ad alte latitudini.

(5)

L’Islanda e la Norvegia sono interessate a tutti i servizi di Galileo, compreso il servizio pubblico regolato.

(6)

È opportuno tener conto degli accordi tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia, rispettivamente, sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(7)

Le parti contraenti riconoscono l’intenzione della Commissione europea di proporre politiche e modalità operative per disciplinare l’accesso al servizio pubblico regolamentato e di sviluppare ulteriormente le misure volte a proteggere, controllare e gestire i beni, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi GNSS europei in caso di interferenze, usi impropri, tentativi ostili o proliferazione indesiderata.

(8)

L’Islanda e la Norvegia ribadiscono la loro intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nelle rispettive giurisdizioni, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea.

(9)

La Norvegia ha partecipato alle fasi di definizione e sviluppo di Galileo tramite l'Agenzia spaziale europea e il programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo.

(10)

La Norvegia partecipa in qualità di osservatore al comitato del programma GNSS dal 2008 e al comitato di sicurezza di Galileo dal 2002.

(11)

Dal luglio 2008 sono in vigore cambiamenti riguardanti la gestione, il finanziamento e la proprietà dei programmi GNSS europei.

(12)

All’occorrenza, le parti contraenti possono concordare principi di cooperazione supplementari per disciplinare settori specifici non contemplati dalla presente decisione.

(13)

È opportuno tenere debitamente conto degli obblighi delle parti contraenti a norma del diritto internazionale.

(14)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (3), rettifica nella GU L 6 dell’11.1.2007, pag. 10.

(15)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (4).

(16)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (5).

(17)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell'Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.

(18)

Considerata la partecipazione ininterrotta della Norvegia alle fasi di definizione e sviluppo di Galileo e perché possa partecipare a pieno titolo anche alla fase costitutiva, la Norvegia contribuirà finanziariamente all’impegno dell’UE iscritto in bilancio per i programmi GNSS per l’esercizio 2008.

(19)

Per il buon funzionamento dell’accordo, occorre estendere il suo protocollo 37, in modo tale che includa il comitato scientifico e tecnico e il comitato per la sicurezza e la protezione del sistema istituiti dal consiglio di amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1321/2004, e modificare il protocollo 31 al fine di specificare le procedure di associazione con questi comitati,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Autorità di vigilanza del sistema globale di radionavigazione via satellite, (“l’Autorità”), istituita dal seguente atto comunitario:

32004 R 1321: regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1), rettifica nella GU L 6 dell'11.1.2007, pag. 10, modificato da:

32006 R 1942: regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione, al comitato scientifico e tecnico e al comitato per la sicurezza e la protezione del sistema dell’Autorità.

d)

L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

e)

Gli Stati EFTA applicano all'Autorità il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

f)

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

g)

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.

h)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Autorità riguardante gli Stati EFTA.

i)

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

j)

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»;

2)

dopo il paragrafo 8, è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:

32008 R 0683: regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

Inoltre, in base all’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l’esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l’altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all’osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.

d)

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

e)

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.»;

3)

il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell’ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:

«30.

Comitato scientifico e tecnico [regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio].

31.

Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema [regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio].»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 34.

(2)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

(3)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(4)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18.

(5)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.