ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.269.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio, del 9 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

1

 

 

Regolamento (CE) n. 952/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

20

 

 

Regolamento (CE) n. 955/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/754/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, recante nomina di un membro spagnolo e di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

25

 

 

Commissione

 

 

2009/755/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2009, concernente l’adozione di una decisione di finanziamento di un’azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2009

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO (CE) N. 951/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto»), in particolare l’articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione (3),

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 42 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), rappresenta una componente chiave nel quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su di esso per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(2)

Al fine di salvaguardare il regolamento (CE) n. 2533/98 quale strumento efficace per la BCE per svolgere i compiti del SEBC di raccolta di informazioni statistiche e di garantire alla BCE la continua disponibilità di informazioni statistiche della qualità necessaria a copertura dell’intera gamma di compiti del SEBC, è essenziale rivedere la portata degli obblighi di segnalazione che detto regolamento impone. In tale contesto, l’attenzione va posta non solo sull’adempimento dei compiti del SEBC e sulla sua indipendenza, ma anche sui principi statistici stabiliti nel presente regolamento.

(3)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire alla BCE di raccogliere le informazioni statistiche necessarie per svolgere i compiti del SEBC di cui al trattato. Di conseguenza, le finalità per le quali le informazioni statistiche possono essere raccolte dovrebbero anche includere le statistiche macroprudenziali richieste per l’assolvimento dei compiti del SEBC ai sensi dell’articolo 105 del trattato.

(4)

La portata degli obblighi di segnalazione necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC dovrebbe anche tener conto dell’evoluzione strutturale nei mercati finanziari e considerare i relativi obblighi di informazione statistica, meno evidenti quando fu adottato il regolamento (CE) n. 2533/98. Per questo motivo, è necessario consentire la raccolta di informazioni statistiche a partire dall’intero settore delle società finanziarie e, in particolare, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione, che rappresentano il secondo più grande sotto-settore di società finanziarie nell’area dell’euro in termini di attività finanziarie.

(5)

Al fine di consentire una compilazione continuata di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti di sufficiente qualità, è necessario chiarire gli obblighi di segnalazione imposti in relazione ai dati su tutte le posizioni e operazioni tra i residenti degli Stati membri partecipanti.

(6)

I ricercatori richiedono in maniera crescente di avere accesso alle informazioni statistiche riservate che non consentono un’identificazione diretta per analizzare e comprendere gli sviluppi all’interno dei settori e nei vari paesi. È importante quindi consentire alla BCE e alle banche centrali nazionali di concedere agli enti di ricerca scientifica l’accesso a tali informazioni statistiche dettagliate a livello di SEBC, mantenendo allo stesso tempo rigorose misure di tutela della riservatezza.

(7)

Al fine di ridurre il più possibile l’onere di segnalazione e per permettere l’efficiente sviluppo, produzione e diffusione di statistiche di alta qualità, così come il corretto svolgimento dei compiti del SEBC, la BCE dà la priorità alle esigenze statistiche e valuta l’onere di segnalazione. Per la medesima ragione è necessario consentire il massimo utilizzo delle informazioni, delle indagini, dei dati amministrativi e dei registri statistici esistenti, nonché delle altre fonti disponibili, incluso lo scambio di informazioni statistiche riservate all’interno del SEBC e con il sistema statistico europeo (SSE).

(8)

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal SEBC sia dal SSE, ma secondo distinti quadri normativi, che riflettono le rispettive strutture di governance. Il regolamento (CE) n. 2533/98 dovrebbe pertanto essere applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).

(9)

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse dal SEBC secondo i principi statistici di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi/benefici, segreto statistico, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto, compresa l’affidabilità. Tali principi sono definiti ed elaborati ulteriormente dalla BCE e pubblicati sul suo sito web come pubblico impegno in materia di statistiche europee prodotte dal SEBC. Tali principi sono analoghi ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(10)

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee dovrebbe tener conto delle migliori pratiche e delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale.

(11)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dello statuto, il SEBC e l’SSE collaborano strettamente al fine di garantire la coerenza necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee. In particolare, il SEBC e l’SSE collaborano nell’elaborazione dei propri principi statistici, nella concezione dei rispettivi programmi di lavoro in materia statistica e nell’impegno a ridurre l’onere di risposta complessivo. A tal fine, lo scambio di informazioni appropriate attinenti ai programmi statistici del SEBC e dell’SSE tra i comitati pertinenti dei due sistemi, nonché tra la BCE e la Commissione, riveste un’importanza particolare al fine di ottimizzare i vantaggi di una buona cooperazione ed evitare duplicazioni nella raccolta di informazioni statistiche.

(12)

I membri dell’SSE necessitano di una parte dei dati raccolti dal SEBC per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009. È opportuno pertanto porre in essere misure appropriate in modo da mettere a disposizione dei membri dell’SSE i rispettivi dati.

(13)

Inoltre, è importante assicurare una stretta cooperazione tra il SEBC e l’SSE, in particolare promuovere lo scambio di informazioni statistiche riservate tra i due sistemi a fini statistici, ai sensi dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 dello statuto.

(14)

Ai fini di una maggiore trasparenza, le statistiche compilate dal SEBC in base alle informazioni statistiche fornite dalle istituzioni finanziarie dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, seppur garantendo un livello elevato di protezione delle informazioni riservate.

(15)

Le informazioni statistiche riservate raccolte e fornite a un membro del SEBC da un’autorità appartenente all’SSE non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi da quelli esclusivamente statistici, quali finalità amministrative o fiscali o procedimenti giudiziari o per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2533/98. A questo proposito è necessario garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate, nonché impedirne la divulgazione illecita e l’utilizzo a fini non statistici.

(16)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), è entrato in vigore e deve essere osservato nel quadro dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche da parte del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende/si intendono per:

1)

“obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE”, le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;

1bis)

“Statistiche europee”, le statistiche che sono: i) necessarie affinché il SEBC possa svolgere i compiti assegnatigli dal trattato; ii) definite nel programma statistico del SEBC; e iii) sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 3 bis;

2)

“soggetti dichiaranti”, le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti e le filiali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;

3)

“Stato membro partecipante”, uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

4)

“residente”, qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nel capitolo 1 (1.30) dell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (7); in questo contesto, “posizioni e operazioni transfrontaliere” indicano, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;

5)

“posizione patrimoniale sull’estero”, il bilancio delle attività e delle passività finanziarie transfrontaliere;

6)

“moneta elettronica”, un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, comprese le carte prepagate, che può essere largamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall’emittente e che non comporta necessariamente l’utilizzo di conti bancari nella transazione, ma serve da strumento prepagato al portatore;

7)

“uso a fini statistici”, l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

8)

“sviluppo”, attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

9)

“produzione”, tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

10)

“diffusione”, le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate;

11)

“informazioni statistiche”, dati aggregati e individuali, indicatori e metadati correlati;

12)

“informazioni statistiche riservate”, informazioni statistiche che consentono l’identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome o dall’indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o la filiale.

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest’ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell’articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. Le informazioni possono essere raccolte in particolare nei settori delle statistiche monetarie e finanziarie, delle statistiche sulle banconote, delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, delle statistiche di stabilità finanziaria, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero. Quando necessario ai fini dello svolgimento dei compiti del SEBC, è possibile raccogliere informazioni supplementari anche in altri settori in casi debitamente motivati. Le informazioni raccolte per assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definite ulteriormente nel programma statistico del SEBC.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In tale contesto, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

a)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e che rientrano nel settore “società finanziarie” come definito nel SEC 95;

b)

istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro situate in uno Stato membro;

c)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;

d)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;

e)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In casi debitamente motivati, ad esempio per le statistiche relative alla stabilità finanziaria, la BCE ha la facoltà di raccogliere presso le persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, lettera a), e presso gli enti e le filiali di cui al paragrafo 3, informazioni statistiche su base consolidata, incluse informazioni sugli organismi controllati da detti organismi e persone fisiche e giuridiche. La BCE precisa l’entità del consolidamento.»;

3)

l’articolo che segue è inserito dopo l’articolo 2:

«Articolo 2 bis

Cooperazione con l’SSE

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, il SEBC e l’SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 3 bis.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica

Nella definizione e nell’imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, la BCE:

a)

utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;

b)

tiene conto delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale;

c)

per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l’esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità, nonché delle informazioni statistiche già in possesso delle autorità o amministrazioni statistiche.»;

5)

l’articolo che segue è inserito dopo l’articolo 3:

«Articolo 3 bis

Principi statistici applicati alle statistiche europee prodotte dal SEBC

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee da parte del SEBC si ispirano ai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi-benefici, segreto statistico, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto, compresa l’affidabilità, e le definizioni di tali principi sono adottate, sviluppate e pubblicate dalla BCE. Tali principi sono analoghi ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (8).

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Protezione e utilizzo di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC

Le norme seguenti si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.

1)

Il SEBC utilizza le informazioni statistiche riservate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, a eccezione dei seguenti casi:

a)

se il soggetto dichiarante o l’altra persona giuridica o fisica, ente o filiale che possono essere identificati, hanno dato il proprio consenso esplicito all’uso di tali informazioni statistiche per altri fini;

b)

per la trasmissione ai membri dell’SSE conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1;

c)

per consentire agli enti per la ricerca scientifica l’accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l’identificazione diretta, e con il previo esplicito consenso dell’autorità che ha fornito l’informazione;

d)

per quanto riguarda le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale o, ai sensi dell’articolo 14.4 dello statuto, per l’esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto stesso.

2)

I soggetti dichiaranti sono informati circa l’utilizzo per fini statistici e per altri scopi, segnatamente amministrativi, delle informazioni statistiche da essi fornite. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica che giustifica la trasmissione e le misure di salvaguardia introdotte.

3)

I membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. La BCE definisce regole comuni e applica norme minime al fine di impedirne la divulgazione illecita e l’utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate.

4)

La trasmissione all’interno del SEBC di informazioni statistiche riservate che sono state raccolte ai sensi dell’articolo 5 dello statuto ha luogo:

a)

nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato; oppure

b)

a condizione che tale trasmissione sia necessaria per un efficiente sviluppo, produzione o diffusione delle statistiche ai sensi dell’articolo 5 dello statuto o per aumentarne la qualità.

5)

La BCE può decidere di raccogliere e trasmettere, nei limiti e al livello di dettaglio necessari, all’interno del SEBC, le informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5 dello statuto, a condizione che ciò sia necessario per lo sviluppo o produzione efficiente di statistiche o per aumentarne la qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato.

6)

Le informazioni statistiche riservate possono essere scambiate all’interno del SEBC al fine di consentire agli enti di ricerca scientifica l’accesso a tali informazioni, in conformità del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2.

7)

Non sono considerate riservate le informazioni statistiche provenienti da fonti che, secondo la legge nazionale, sono accessibili al pubblico.

8)

Gli Stati membri e la BCE adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l’applicazione di misure coercitive appropriate in caso d’infrazione.

Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni speciali nazionali o comunitarie relative alla trasmissione al SEBC di informazioni diverse dalle informazioni statistiche riservate e non si applica alle informazioni statistiche riservate inizialmente trasmesse tra un’autorità appartenente all’SSE e un membro del SEBC, cui si applica l’articolo 8 bis.

Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.»;

7)

i seguenti articoli sono inseriti dopo l’articolo 8:

«Articolo 8 bis

Scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e l’SSE

1.   Fatte salve le disposizioni nazionali sullo scambio delle informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui al presente regolamento, la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra un membro del SEBC che ha raccolto l’informazione e un’autorità del SSE può aver luogo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e che tale esigenza sia stata giustificata.

2.   Qualsiasi trasmissione ulteriore oltre la prima deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità che ha raccolto l’informazione.

3.   Le informazioni statistiche riservate trasmesse a un membro del SEBC da un’autorità appartenente all’SSE non sono utilizzate a fini diversi da quelli esclusivamente statistici, quali finalità amministrative o fiscali o procedimenti giudiziari o per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7.

4.   Le informazioni statistiche che i membri del SEBC ricevono dalle autorità appartenenti all’SSE, ottenute da fonti legittime a disposizione del pubblico e che rimangono accessibili al pubblico ai sensi della legislazione nazionale, non sono considerate riservate ai fini della diffusione di statistiche ottenute a partire da dette informazioni statistiche.

5.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, i membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate (controllo della divulgazione statistica) fornita dalle autorità appartenenti all’SSE.

6.   Informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all’SSE sono accessibili unicamente ai membri del personale impegnato in attività nel settore statistico all’interno del proprio specifico settore lavorativo. Tali persone utilizzano detti dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

7.   Gli Stati membri e la BCE adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione della protezione di informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all’SSE.

Articolo 8 ter

Rapporto sulla riservatezza

La BCE pubblica un rapporto annuale sulla riservatezza relativo alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche di cui agli articoli 8 e 8 bis.

Articolo 8 quater

Protezione delle informazioni riservate sulle persone fisiche

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

Articolo 8 quinquies

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, le banche centrali nazionali e la BCE hanno accesso alle fonti pertinenti di dati amministrativi, nell’ambito dei settori di attività delle rispettive pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

Tali dati sono utilizzati dai membri del SEBC esclusivamente a fini statistici.

8)

gli allegati A e B sono soppressi.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1»;

(8)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.».


14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/7


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

77,2

MK

24,8

TR

100,7

ZZ

67,6

0707 00 05

TR

88,3

ZZ

88,3

0709 90 70

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

81,2

CL

77,4

TR

74,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

74,6

ZZ

73,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

105,2

US

186,7

ZZ

162,5

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

74,7

ZA

83,0

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

56,8

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

79,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/9


REGOLAMENTO (CE) N. 953/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Numerose sostanze nutritive, come ad esempio vitamine, minerali, amminoacidi, ecc., possono essere aggiunte negli alimenti destinati a un’alimentazione particolare per far sì che questi rispondano alle specifiche esigenze nutrizionali delle categorie di persone cui sono destinati e/o per conformarsi al disposto delle direttive specifiche adottate in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/39/CE. L’elenco di tali sostanze, fissato dalla direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (2), va completato e aggiornato dato che nuove sostanze sono state valutate, su richiesta delle parti interessate, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Per alcune vitamine e sostanze minerali è opportuno inoltre introdurre specifiche atte a permetterne l’identificazione.

(2)

Non è possibile definire ai fini del presente regolamento le sostanze nutritive come un gruppo a sé stante né, allo stadio attuale, redigere un elenco esaustivo di tutte le categorie di sostanze nutritive che possono essere aggiunte agli alimenti destinati a diete particolari.

(3)

La gamma degli alimenti destinati a un’alimentazione particolare è estremamente ampia e variegata e i processi tecnologici adottati per produrli sono diversi. Pertanto, per le categorie di sostanze nutritive da elencare nel presente regolamento, la gamma delle sostanze utilizzabili in tutta sicurezza per la fabbricazione di alimenti destinati a tali alimentazioni deve essere la più ampia possibile.

(4)

La scelta delle sostanze si deve basare prima di tutto sulla loro sicurezza e in secondo luogo sulla loro disponibilità per l’uso da parte dell’uomo e sulle proprietà organolettiche e tecnologiche. Se non diversamente specificato nelle disposizioni applicabili a determinate categorie di alimenti, il fatto che una sostanza compaia tra quelle che possono essere usate per la fabbricazione di alimenti destinati a un’alimentazione particolare non significa che la sua aggiunta sia necessaria o auspicabile.

(5)

Quando l’aggiunta di una sostanza nutritiva è stata giudicata necessaria, ciò è stato specificato tramite apposite norme nelle relative direttive unitamente, se del caso, agli opportuni criteri quantitativi.

(6)

In assenza di norme specifiche o nel caso di alimenti destinati a un’alimentazione particolare non oggetto di direttive specifiche, le sostanze nutritive devono essere usate per la fabbricazione di prodotti conformi alla definizione dei prodotti stessi e soddisfare le esigenze nutritive specifiche delle categorie di persone alle quali sono destinati. I prodotti in questione devono anche essere sicuri quando vengono usati secondo le istruzioni del fabbricante.

(7)

Le disposizioni sull’elenco delle sostanze nutritive che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini sono contenute nella direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (3) e nella direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (4). Dette disposizioni non devono quindi essere reiterate nel presente regolamento.

(8)

Numerose sostanze nutritive possono essere aggiunte a fini tecnologici come additivi, coloranti, aromi o per altre utilizzazioni, quali ad esempio le prassi e procedure enologiche autorizzate secondo la legislazione comunitaria pertinente. In tale ottica si procede all’adozione a livello comunitario di specifiche a loro riguardo. È opportuno che tali specifiche si applichino alle sostanze indipendentemente dallo scopo del loro impiego negli alimenti.

(9)

Onde garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e in attesa dell’adozione a livello comunitario di criteri di purezza per le altre sostanze, devono essere applicati i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati da organismi o agenzie internazionali come ad esempio il comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) e la Farmacopea europea (EUP). Fermo restando il rispetto del trattato, gli Stati membri devono poter lasciare in vigore le normative nazionali che prevedono criteri di purezza più rigorosi.

(10)

Alcune specifiche sostanze nutritive o loro derivati, che risultano necessari alla fabbricazione di taluni prodotti appartenenti al gruppo degli alimenti destinati a fini medici speciali, devono essere utilizzati esclusivamente per la fabbricazione di tali prodotti.

(11)

Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/15/CE e la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l’applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti (5) devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, esclusi quelli disciplinati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE.

Articolo 2

Sostanze autorizzate

1.   Tra le sostanze incluse nelle categorie elencate nell’allegato del presente regolamento, soltanto quelle figuranti in tale allegato, che soddisfano le eventuali pertinenti prescrizioni, possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici in sede di fabbricazione dei prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE.

2.   Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), anche le sostanze non appartenenti alle categorie figuranti nell’allegato del presente regolamento possono essere aggiunte per scopi nutritivi specifici in sede di fabbricazione di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.

Articolo 3

Prescrizioni generali

1.   L’uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche delle categorie di persone cui sono destinati secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

2.   Su richiesta delle autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2009/39/CE, il produttore, o se del caso l’importatore, presenta i lavori scientifici e i dati comprovanti che l’uso delle sostanze soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Se tali lavori e dati sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti i riferimenti a tale pubblicazione.

Articolo 4

Prescrizioni specifiche applicabili alle sostanze elencate nell’allegato

1.   L’uso delle sostanze elencate nell’allegato del presente regolamento deve ottemperare a tutte le disposizioni particolari a esse relative eventualmente contenute nelle direttive specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/39/CE.

2.   I criteri di purezza previsti dalla normativa comunitaria che si applicano alle sostanze elencate nell’allegato quando sono utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati a scopi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento si applicano a tali sostanze anche quando sono utilizzate per gli scopi di cui al presente regolamento.

3.   Alle sostanze elencate nell’allegato per le quali la normativa comunitaria non ha specificato criteri di purezza si applicano, fino all’adozione di tali disposizioni, i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati da organismi internazionali. Le norme nazionali che contemplano criteri di purezza più rigorosi possono continuare a essere applicate.

Articolo 5

Abrogazioni

Le direttive 2001/15/CE e 2004/6/CE sono abrogate con effetto dal 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19.

(3)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(5)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 31.

(6)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare

Ai fini dell’elenco che segue s’intende per:

«alimenti dietetici»: gli alimenti destinati a un’alimentazione particolare, compresi gli alimenti destinati a fini medici speciali ma esclusi gli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e a bambini,

«alimenti destinati a fini medici speciali»: gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali definiti nella direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (1).

Sostanza

Condizioni d’uso

Alimenti dietetici

Alimenti destinati a fini medici speciali

Categoria 1.   Vitamine

VITAMINA A

retinolo

x

 

acetato di retinile

x

 

palmitato di retinile

x

 

beta-carotene

x

 

VITAMINA D

colecalciferolo

x

 

ergocalciferolo

x

 

VITAMINA E

D-alfa-tocoferolo

x

 

DL-alfa-tocoferolo

x

 

acetato di D-alfa-tocoferile

x

 

acetato di DL-alfa-tocoferile

x

 

succinato acido di D-alfa-tocoferile

x

 

D-alfa-tocoferile polietilenglicole 1000 succinato (TPGS)

 

x

VITAMINA K

fillochinone (fitomenadione)

x

 

menachinone (2)

x

 

VITAMINA B1

cloridrato di tiamina

x

 

mononitrato di tiamina

x

 

VITAMINA B2

riboflavina

x

 

riboflavina 5'-fosfato, sodio

x

 

NIACINA

acido nicotinico

x

 

nicotinamide

x

 

ACIDO PANTOTENICO

D-pantotenato, calcio

x

 

D-pantotenato, sodio

x

 

dexpantenolo

x

 

VITAMINA B6

cloridrato di piridossina

x

 

piridossina-5'-fosfato

x

 

dipalmitato di piridossina

x

 

FOLATO

acido pteroil-monoglutammico

x

 

L-metilfolato di calcio

x

 

VITAMINA B12

cianocobalamina

x

 

idrossocobalamina

x

 

BIOTINA

D-biotina

x

 

VITAMINA C

acido L-ascorbico

x

 

L-ascorbato di sodio

x

 

L-ascorbato di calcio

x

 

L-ascorbato di potassio

x

 

6-palmitato di L-ascorbile

x

 

Categoria 2.   Minerali

CALCIO

carbonato di calcio

x

 

cloruro di calcio

x

 

sali di calcio dell’acido citrico

x

 

gluconato di calcio

x

 

glicerofosfato di calcio

x

 

lattato di calcio

x

 

sali di calcio dell’acido ortofosforico

x

 

idrossido di calcio

x

 

ossido di calcio

x

 

solfato di calcio

x

 

bisglicinato di calcio

x

 

citrato-malato di calcio

x

 

malato di calcio

x

 

L-pidolato di calcio

x

 

MAGNESIO

acetato di magnesio

x

 

carbonato di magnesio

x

 

cloruro di magnesio

x

 

sali di magnesio dell’acido citrico

x

 

gluconato di magnesio

x

 

glicerofosfato di magnesio

x

 

sali di magnesio dell’acido ortofosforico

x

 

lattato di magnesio

x

 

idrossido di magnesio

x

 

ossido di magnesio

x

 

solfato di magnesio

x

 

L-aspartato di magnesio

 

x

bisglicinato di magnesio

x

 

L-pidolato di magnesio

x

 

citrato di potassio e magnesio

x

 

FERRO

carbonato ferroso

x

 

citrato ferroso

x

 

citrato ferrico di ammonio

x

 

gluconato ferroso

x

 

fumarato ferroso

x

 

difosfato ferrico di sodio

x

 

lattato ferroso

x

 

solfato ferroso

x

 

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

x

 

saccarato ferrico

x

 

ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

x

 

bisglicinato ferroso

x

 

L-pidolato ferroso

x

 

RAME

carbonato rameico

x

 

citrato rameico

x

 

gluconato rameico

x

 

solfato rameico

x

 

complesso rame-lisina

x

 

IODIO

ioduro di potassio

x

 

iodato di potassio

x

 

ioduro di sodio

x

 

iodato di sodio

x

 

ZINCO

acetato di zinco

x

 

cloruro di zinco

x

 

citrato di zinco

x

 

gluconato di zinco

x

 

lattato di zinco

x

 

ossido di zinco

x

 

carbonato di zinco

x

 

solfato di zinco

x

 

bisglicinato di zinco

x

 

MANGANESE

carbonato di manganese

x

 

cloruro di manganese

x

 

citrato di manganese

x

 

gluconato di manganese

x

 

glicerofosfato di manganese

x

 

solfato di manganese

x

 

SODIO

bicarbonato di sodio

x

 

carbonato di sodio

x

 

cloruro di sodio

x

 

citrato di sodio

x

 

gluconato di sodio

x

 

lattato di sodio

x

 

idrossido di sodio

x

 

sali di sodio dell’acido ortofosforico

x

 

POTASSIO

bicarbonato di potassio

x

 

carbonato di potassio

x

 

cloruro di potassio

x

 

citrato di potassio

x

 

gluconato di potassio

x

 

glicerofosfato di potassio

x

 

lattato di potassio

x

 

idrossido di potassio

x

 

sali di potassio dell’acido ortofosforico

x

 

citrato di potassio e magnesio

x

 

SELENIO

seleniato di sodio

x

 

selenito acido di sodio

x

 

selenito di sodio

x

 

lievito al selenio (3)

x

 

CROMO (III)

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

x

 

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

x

 

MOLIBDENO (VI)

molibdato di ammonio

x

 

molibdato di sodio

x

 

FLUORO

fluoruro di potassio

x

 

fluoruro di sodio

x

 

BORO

borato di sodio

x

 

acido borico

x

 

Categoria 3.   Amminoacidi

L-alanina

x

 

L-arginina

x

 

acido L-aspartico

 

x

L-citrulina

 

x

L-cistina

x

 

cistina

x

 

L-istidina

x

 

acido L-glutammico

x

 

L-glutammina

x

 

glicina

 

x

L-isoleucina

x

 

L-leucina

x

 

L-lisina

x

 

L-lisina acetata

x

 

L-metionina

x

 

L-ornitina

x

 

L-fenilalanina

x

 

L-prolina

 

x

L-treonina

x

 

L-triptofano

x

 

L-tirosina

x

 

L-valina

x

 

L-serina

 

x

L-arginina-L-aspartato

 

x

L-lisina-L-aspartato

 

x

L-lisina-L-glutammato

 

x

N-acetil-L-cisteina

 

x

N-acetil-L-metionina

 

x in prodotti destinati a persone di età superiore a 1 anno

Nel caso degli amminoacidi possono essere utilizzati, nella misura del possibile, anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati

 

 

Categoria 4.   Carnitina e taurina

L-carnitina

x

 

cloridrato di L-carnitina

x

 

taurina

x

 

L-carnitina-L-tartrato

x

 

Categoria 5.   Nucleotidi

acido adenosin-5'-fosforico (AMP)

x

 

sali sodici dell’AMP

x

 

acido citidin-5'-monofosforico (CMP)

x

 

sali sodici del CMP

x

 

acido guanosin-5'-fosforico (GMP)

x

 

sali sodici del GMP

x

 

acido inosin-5'-fosforico (IMP)

x

 

sali sodici dell’IMP

x

 

acido uridin-5'-fosforico (UMP)

x

 

sali sodici dell’UMP

x

 

Categoria 6.   Colina e inositolo

colina

x

 

cloruro di colina

x

 

bitartrato di colina

x

 

citrato di colina

x

 

inositolo

x

 


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(2)  Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

(3)  Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, non oltre 2,5 mg di selenio/g. La specie di selenio organico predominante presente nel lievito è la selenometionina, che costituisce tra il 60 % e il 85 % del selenio complessivamente contenuto nel prodotto. Il contenuto di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 %. I livelli di selenio inorganico presenti non superano normalmente l’1 %.


14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/20


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Nell’elenco figurano, tra l’altro, i nominativi di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, inseriti rispettivamente nel 2002 (2) e nel 2003 (3).

(2)

Ciascuna delle persone fisiche interessate ha contestato la decisione relativa al suo inserimento nell’elenco. Il Tribunale di primo grado ha respinto tali obiezioni (4). I ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado sono pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (5).

(3)

A seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (6), nella primavera del 2009 il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha fornito i motivi delle sue decisioni relative all’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi. La Commissione ha pubblicato avvisi (7) destinati alle persone interessate per informarle che il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del loro inserimento nell’elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dare loro la possibilità di formulare osservazioni in merito. Le comunicazioni sono state inviate agli indirizzi indicati nelle voci corrispondenti. I motivi dell’inserimento nell’elenco sono stati inoltre notificati, con comunicazioni del 24 giugno 2009, a ciascuna delle persone interessate, presso lo studio del suo avvocato, per darle la possibilità di formulare osservazioni in merito.

(4)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(5)

Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano attualmente Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(6)

Dopo un attento esame delle osservazioni presentate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi in una lettera del 23 luglio 2009, e vista la natura preventiva del congelamento dei capitali e delle risorse economiche, la Commissione ritiene che l’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi sia giustificato a causa dei suoi collegamenti con la rete Al-Qaeda.

(7)

Dopo un attento esame delle osservazioni presentate da Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi in una lettera del 16 luglio 2009, e vista la natura preventiva del congelamento dei capitali e delle risorse economiche, la Commissione ritiene che l’inserimento nell’elenco di Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sia giustificato a causa dei suoi collegamenti con la rete Al-Qaeda.

(8)

In considerazione di quanto precede, le decisioni relative all’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi devono essere sostituite da nuove decisioni che ne confermino l’inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(9)

Queste nuove decisioni devono applicarsi a decorrere dal 30 maggio 2002 per quanto riguarda Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e dal 21 novembre 2003 per quanto riguarda Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, considerate la natura preventiva e le finalità del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 nonché la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulle decisioni del 2002 e del 2003.

(10)

Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi riguardanti Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi il 16 settembre 2008 e il 23 marzo 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate (8) relative a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi.

(11)

Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi riguardanti Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi l’11 agosto 2008, il 30 gennaio 2009 e il 13 febbraio 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate (9) relative a Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 30 maggio 2002 per quanto riguarda Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e dal 21 novembre 2003 per quanto riguarda Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Karel KOVANDA

Direttore generale facente funzioni delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)  Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 20).

(4)  Cause T-253/02 e T-49/04, rispettivamente.

(5)  Cause C-403/06 P e C-399/06 P, rispettivamente.

(6)  Sentenza del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2008, pag. I-6351.

(7)  GU C 145 del 25.6.2009, pag. 21, e GU C 105 del 7.5.2009, pag. 31.

(8)  Regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 14).

(9)  Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 11).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci dell’elenco «Persone fisiche» relative a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sono confermate e modificate come segue:

(1)

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Baraa]. Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra, NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia); (e) Dublino, Irlanda. Data di nascita: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina. Passaporto n.: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993), (b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003), (c) 0898813 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1999 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina), (d) 3449252 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.5.2001 dall’ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Londra, scaduto il 30.5.2006). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation; (e) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

(2)

Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]. Indirizzo: (a) Leicester, Regno Unito (dal gennaio 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Giamahiria araba libica, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.


14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/23


REGOLAMENTO (CE) N. 955/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 950/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 268 del 13.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 14 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

37,22

6,62

1701 99 10 (2)

37,22

3,17

1701 99 90 (2)

37,22

3,17

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

14.10.2009   

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L 269/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

recante nomina di un membro spagnolo e di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2009/754/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Juan José IBARRETXE MARKUARTU. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il sig. Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ, Presidente del Gobierno Vasco;

e

b)

quale supplente:

il sig. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Secretario General de Acción Exterior, País Vasco.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

14.10.2009   

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L 269/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

concernente l’adozione di una decisione di finanziamento di un’azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2009

(2009/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 75, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) («le modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (3) individua tra le proprie aree d’azione l’aggiornamento degli attuali standard minimi per la protezione ed il benessere degli animali, tenendo presenti le nuove prove scientifiche e le ultime valutazioni socioeconomiche, oltre che la necessità di garantire un’applicazione efficiente.

(2)

Al fine di migliorare il benessere di determinate categorie di animali trasportati, la legislazione comunitaria stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati nonché fatti riposare. Tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono nei punti di sosta di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (4).

(3)

L’aumento del trasporto di animali su strada per lunghi tragitti rende necessario un miglioramento dei punti di sosta. È necessario individuare, tramite la consultazione delle parti interessate e la loro consulenza tecnica, i criteri qualitativi per i posti di controllo e le strategie da applicare nella Comunità per migliorarne l’utilizzazione da parte dei trasportatori.

(4)

In determinate località i posti di controllo sono peraltro del tutto assenti, mentre alcuni dei posti di controllo esistenti sono di mediocre livello qualitativo. È quindi opportuno realizzare un’azione preparatoria che preveda, tra le altre cose, la costruzione o la ristrutturazione di determinati posti di controllo.

(5)

Nel 2008 la Commissione pubblicò un invito a presentare proposte per un’azione preparatoria di tipo simile, ma nessuna delle proposte pervenute è risultata conforme ai criteri minimi richiesti, a causa della mancanza di informazioni sufficienti sulla fattibilità economica dei progetti e sulle fonti di cofinanziamento.

(6)

È opportuno garantire il finanziamento comunitario per detta azione preparatoria. Nel bilancio generale 2009 delle Comunità europee l’autorità di bilancio ha stanziato 4 000 000 EUR per un’azione preparatoria relativa ai posti di controllo.

(7)

La presente decisione è una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

(8)

In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione.

(9)

Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,

DECIDE:

Articolo 1

Viene adottata l’azione preparatoria di cui all’allegato («l’azione preparatoria»).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «posto di controllo» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97.

Articolo 3

L’attuazione dell’azione preparatoria è finanziata dalla linea 17 04 03 03 del bilancio generale 2009 dell’Unione europea per un importo massimo di 4 000 000 EUR.

Articolo 4

1.   L’ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica a questa direttiva che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2.   Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni previste dall’azione preparatoria non superiori al 10 % del contributo massimo della Comunità, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dell’azione preparatoria.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  COM(2006) 13 def.

(4)  GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.


ALLEGATO

AZIONE PREPARATORIA RELATIVA AI POSTI DI CONTROLLO PER IL 2009

1.1.   Introduzione

Questa azione preparatoria prevede due misure di applicazione per il 2009. Sulla base degli obiettivi prefissati dall’azione preparatoria, si prevedono gli stanziamenti di bilancio e le azioni principali sottoelencate:

appalti (mediante gestione centralizzata diretta): 200 000 EUR

sovvenzioni (mediante gestione centralizzata diretta, o gestione centralizzata indiretta in caso di delega a agenzie esecutive): 3 800 000 EUR

1.2.   Appalto: Valutazione della fattibilità di un sistema di certificazione dei posti di controllo di qualità elevata

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2009 è pari a 200 000 EUR.

BASE GIURIDICA

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 1605/2002.

LINEA DI BILANCIO

17 04 03 03

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Uno studio volto a valutare la fattibilità di un sistema di certificazione dei posti di controllo.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI

Lo studio si prefigge di raccogliere informazioni sull’attuale situazione dei posti di controllo e sul loro utilizzo nella Comunità, al fine di accertare tramite quali criteri si possa definire la qualità elevata dei posti di controllo. Inoltre lo studio valuterà la fattibilità di un sistema di certificazione per tali posti di controllo.

APPLICAZIONE

La direzione generale Salute e consumatori curerà direttamente l’attuazione.

TERMINI TEMPORALI INDICATIVI PER IL LANCIO DELLA GARA D’APPALTO

Lo studio avrà presumibilmente una durata massima di sei mesi e verrà svolto nel contesto di un contratto quadro. Le richieste di servizi verranno lanciate dopo l’adozione della presente decisione.

CONTRATTO SPECIFICO

Lo studio verrà svolto nel quadro nell’ambito del contratto quadro di valutazione 2009-2013 della direzione generale Salute e consumatori. Rif./Contratto quadro valutazione, valutazione di impatto e servizi correlati, Lotto 3, catena alimentare SANCO/2008/01/055 Lotto 3.

1.3.   Sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di posti di controllo

Le sovvenzioni verranno concesse tramite un accordo scritto («accordo di sovvenzione»).

BASE GIURIDICA

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 1605/2002.

LINEA DI BILANCIO

17 04 03 03

PRIORITÀ ANNUALI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E RISULTATI PREVISTI

La crescita del trasporto di animali su strada per lunghi tragitti ha creato la necessità di migliorare i posti di controllo, presso i quali gli animali possono riposare. Nell’interesse della salute e del benessere degli animali è stato necessario varare misure specifiche volte a preservare gli animali dallo stress e ad evitare la propagazione di malattie contagiose. L’obiettivo dell’azione è rafforzare l’uso dei posti di controllo e promuovere posti di controllo di qualità elevata.

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DELLA MISURA DI ATTUAZIONE

L’azione consisterà nella costruzione o nella ristrutturazione di posti di controllo di elevata qualità per convalidare un sistema sperimentale di certificazione basato sui risultati dello studio di fattibilità. Si prevede che tale azione incoraggi l’attuazione di un sistema di certificazione economicamente praticabile per posti di controllo di elevata qualità al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto per lunghi tragitti.

ATTUAZIONE

La direzione generale Salute e consumatori curerà direttamente l’attuazione.

CALENDARIO E IMPORTO INDICATIVO DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE/AGGIUDICAZIONE DIRETTA

Verrà pubblicato un unico invito a presentare proposte per un importo di 3 800 000 EUR. L’azione verrà realizzata entro 24 mesi dalla firma dell’accordo di sovvenzione. L’invito a presentare proposte verrà lanciato dopo la realizzazione dello studio sulla valutazione della fattibilità di cui al punto 1.2.

MASSIMALE POSSIBILE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO

70 %

CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Criteri di selezione:

Capacità finanziaria del richiedente:

I candidati devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria necessaria per realizzare l’operazione da finanziare.

I candidati devono dimostrare di disporre delle risorse proprie necessarie per integrare il cofinanziamento della Comunità e per gestire il flusso di cassa necessario alla gestione del progetto. L’importo della sovvenzione concessa ad un beneficiario non deve essere superiore all’importo totale dei suoi capitali propri e dei suoi debiti a lungo termine.

Capacità tecnica e professionale del richiedente:

I candidati devono dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali necessarie per realizzare l’operazione da cofinanziare. Essi devono dimostrare la propria competenza ed esperienza nel campo delle infrastrutture per animali e del trasporto di animali; devono produrre una documentazione dettagliata relativa ai progetti e alle attività realizzate negli ultimi tre anni, in particolare nel campo in questione. Per ogni membro del personale impiegato deve essere fornito un curriculum vitae dettagliato e la persona che assume la direzione del progetto deve fornire la prova della sua attitudine a compiti dirigenziali e indicazioni sul proprio cursus studiorum, i titoli conseguiti, l’esperienza professionale, le attività di ricerca e le pubblicazioni.

I candidati devono altresì dimostrare che le organizzazioni partecipanti si impegnano a perseguire gli obiettivi del progetto e a sostenere il principio dell’introduzione di un sistema di certificazione dei posti di controllo che l’azione deve realizzare. Essi devono specificare quali sono le parti interessate a livello internazionale che intendono consultare, in particolare per quanto riguarda la certificazione, e delle cui risorse intendono avvalersi nell’esecuzione dell’azione preparatoria.

Criteri di aggiudicazione:

I criteri in base a cui è decisa l’aggiudicazione sono i seguenti:

solidità dell’impostazione (20 %),

organizzazione del lavoro e grado di partecipazione delle autorità competenti e delle organizzazioni degli Stati membri interessati dall’azione (30 %),

pertinenza del progetto a livello europeo ed effetto moltiplicatore (30 %),

rapporto costo/efficacia del progetto (20 %).

MODALITÀ DI CONCESSIONE

Accordo scritto.