ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.267.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
10 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 945/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 946/2009 della Commissione, dell'8 ottobre 2009, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

3

 

 

Regolamento (CE) n. 947/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( 1 )

7

 

*

Direttiva 2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ( 1 )

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/746/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2009, relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2009 [notificata con il numero C(2009) 7592]

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO (CE) N. 945/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.10.2009   

IT

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L 267/3


REGOLAMENTO (CE) N. 946/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2009

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

23/T&Q

Stato membro

Svezia

Stock

POK/2A34.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Zone IIIa e IV e acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

Data

28.9.2009


10.10.2009   

IT

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L 267/5


REGOLAMENTO (CE) N. 947/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 265 del 9.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/7


DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (4), è stata adottata in reazione all’emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

(2)

Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva, in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo.

(3)

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (5), ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero gli istituti di pagamento.

(4)

Al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

(5)

È opportuno limitare l’applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze, il cui uso è ristretto, perché essi permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell’emittente di moneta elettronica o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento sia utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall’ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi quali quelli relativi all’assistenza dei figli, o ai regimi dei servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l’impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto di una tassa specifica o di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l’uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa in uno strumento ad uso generale, l’esclusione dall’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.

(6)

È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi al valore monetario utilizzato per l’acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l’operatore apporta a tale bene o servizio un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, e a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all’operatore di rete senza che sussista né un rapporto diretto di pagamento né un rapporto diretto debitore-creditore tra l’abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell’ambito dell’operazione.

(7)

È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.

(8)

È opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

(9)

Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento a un «istituto di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento ai «servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento all’attività dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica; un riferimento a un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento a un utente di servizi di pagamento e a un detentore di moneta elettronica; un riferimento alla «presente direttiva» deve intendersi come riferimento sia alla direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento sia al titolo II della direttiva 2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un riferimento all’articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 4 della presente direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafi da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 7 della presente direttiva; un riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente direttiva e un riferimento all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 9 della presente direttiva.

(10)

È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l’altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l’offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l’apporto di un’integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all’allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 di tale direttiva.

(11)

Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a un regime in materia di capitale di funzionamento per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore metodo di calcolo del capitale di funzionamento. È opportuno conservare un pieno potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta elettronica dai fondi utilizzati dall’istituto di moneta elettronica per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero anche essere soggetti a norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

(12)

La gestione dei sistemi di pagamento è un’attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti di pagamento, l’attività di gestione dei sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.

(13)

L’emissione di moneta elettronica non costituisce un’attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (6), dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell’autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all’emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

(14)

È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l’emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell’ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano previamente informate in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell’ente creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell’ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.

(15)

Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. È importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli di quelle delle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l’applicazione di norme che accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 43 del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del trattato.

(16)

È opportuno permettere agli Stati membri di escludere dall’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che emettono soltanto un volume limitato di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.

(17)

Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

(18)

Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all’emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

(19)

I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi in quanto compatibile, nell’ambito della presente direttiva, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento ad un «prestatore di servizi di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un’emittente di moneta elettronica; un riferimento ad un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento ad un detentore di moneta elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III della presente direttiva.

(20)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(21)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un’applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(22)

Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.

(23)

Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni transitorie per assicurare che gli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l’attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE possano proseguire tale attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga di cui all’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

(24)

La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regime semplificato di obblighi di adeguata verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (8).

(25)

Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, è opportuno modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell’applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un’impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

(26)

Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.

(27)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l’armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:

a)

enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;

b)

istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;

c)

uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;

d)

la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

e)

gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

2.   Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

4.   La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.

5.   La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2)

«moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

3)

«emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;

4)

«moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 3

Disposizioni prudenziali generali

1.   Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15, l’articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica.

2.   Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

3.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.

Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 4

Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.

Articolo 5

Fondi propri

1.   I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’articolo 4 della presente direttiva.

2.   Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3.   Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l’attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.

4.   Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

5.   Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:

a)

quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa di assicurazione o riassicurazione;

b)

quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall’emissione di moneta elettronica.

7.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 6

Attività

1.   Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

a)

la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE;

b)

la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;

c)

la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);

d)

la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l’articolo 28 di tale direttiva;

e)

attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.

I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.

2.   Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

3.   I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

4.   L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

Articolo 7

Requisiti di tutela

1.   Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell’articolo 4, punto 27), di tale direttiva, successive all’emissione della moneta elettronica.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10), per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato.

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.

3.   L’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all’interno della Comunità.

2.   Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.

3.   Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.

Articolo 9

Deroghe facoltative

1.   Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e

b)

nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.

Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.

Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

2.   Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività.

3.   Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l’articolo 10, paragrafo 9, e l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

4.   Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

5.   La persona giuridica di cui al paragrafo 1:

a)

informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e

b)

almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all’articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all’articolo 10.

7.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.

8.   Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.

9.   Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA

Articolo 10

Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Articolo 11

Emissione e rimborsabilità

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

3.   Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

4.   Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:

a)

se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;

b)

se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o

c)

se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.

5.   Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.

6.   Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:

a)

è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o

b)

se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.

7.   In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l’emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

Articolo 12

Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

Articolo 13

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 14

Misure di attuazione

1.   La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione coerente delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all’articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Armonizzazione piena

1.   Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l’articolo 5, paragrafo 7, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 9 e l’articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

Articolo 17

Riesame

Entro il 1o novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

2.   Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l’iscrizione automatici nel registro di cui all’articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell’autorizzazione.

3.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

Articolo 19

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;

2)

all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (11), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

Articolo 20

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)   “ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»;

b)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)   “ente finanziario”: un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell’allegato I;»;

2)

all’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«15.

Emissione di moneta elettronica.»

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(5)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(11)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7».


10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/18


DIRETTIVA 2009/129/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

I composti contenenti fluoro sono attualmente disciplinati ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE. La concentrazione massima autorizzata di tali composti nei dentifrici si riferisce al contenuto di fluoro elementare (0,15 % calcolato come F, cioè 1 500 ppm).

(2)

Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC») (2), afferma nel parere SCCP/0882/08 che in base agli elementi scientifici a disposizione la concentrazione massima di fluoruro permessa, corrispondente allo 0,15 % (1 500 ppm F-), non costituisce un problema per la sicurezza se utilizzata da bambini al di sotto dei sei anni. I dati utilizzati sono emersi da studi condotti principalmente sul fluoruro di sodio.

(3)

In base alle conclusioni scientifiche del CSSC la direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (3), ha introdotto, per i composti regolamentati contenenti fluoro, l’obbligo di aggiungere un’avvertenza sull’etichetta dei dentifrici contenenti fluoruro. Tale obbligo si riferisce al contenuto di fluoruro e non a quello di fluoro elementare. Di conseguenza tale obbligo di etichettatura non ha riguardato tutti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(4)

Il CSSC ha chiarito su richiesta della Commissione che nei pareri SCCNFP/0653/03 e SCCP/0882/05 si specifica che un’estrapolazione ad altri composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE può essere fatta soltanto in relazione alla fluorosi. Ai fini del riferimento ai composti contenenti fluoro nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE, introdotto dalla direttiva 2007/53/CE, il CSSC ha tuttavia considerato i termini «fluoro» e «fluoruro» come equivalenti ed intercambiabili.

(5)

Per garantire la certezza giuridica è necessario chiarire che l’obbligo di etichettatura si riferisce a tutti e venti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE e non soltanto a quelli contenenti fluoruro.

(6)

Le condizioni per l’etichettatura che deve essere apposta sui dentifrici contenenti composti di fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE devono pertanto fare riferimento al contenuto di fluoro e non a quello di fluoruro. Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Per facilitare la transizione, gli Stati membri non devono proibire la commercializzazione di prodotti che rispettano tale direttiva prima della data di applicazione.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III alla direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 15 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 ottobre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non vietano la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva prima della data fissata nel secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(3)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Nella colonna «f» ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 della parte prima dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE il testo dopo la prima frase è sostituito da quanto segue:

«Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: “può essere usato soltanto da persone adulte”), è d’obbligo la seguente etichettatura:

“Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico”.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2009

[notificata con il numero C(2009) 7592]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2009, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

(2)

Le domande concernenti le azioni elencate nell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.

(3)

Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (2).

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo.

(5)

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell'impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(6)

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (3).

(7)

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (4).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2009, un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2009 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo del contributo finanziario della Comunità per ciascuno Stato membro, il tasso di detto contributo e le condizioni alle quali può essere concesso.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2013. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche e relativa assistenza tecnica, nonché per l'allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato I.

2.   In caso di spese ai sensi dell’allegato I connesse al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato II.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 1 500 EUR per peschereccio.

3.   Ai fini dell’ammissibilità al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato III.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato IV.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 4 500 EUR per peschereccio.

3.   Ai fini dell’ammissibilità a un contributo finanziario, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4.   Nel caso di dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 6 000 EUR.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato V.

Articolo 8

Programmi di formazione e di scambio

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato VI.

Articolo 9

Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori

Le spese sostenute per programmi pilota in materia di ispezione e osservatori beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato VII.

Articolo 10

Valutazione delle spese

Le spese relative all'attuazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato VIII.

Articolo 11

Iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 75 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato IX.

Articolo 12

Navi e aerei pattuglia

1.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato X, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2.   Il contributo comunitario specificato per ogni Stato membro nell'allegato X è calcolato sulla base dell’utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annua totale, quale dichiarata dagli Stati membri.

Articolo 13

Contributo massimo totale della Comunità per Stato membro

La spesa totale prevista per Stato membro, la parte ammissibile corrispondente e il contributo massimo totale della Comunità per Stato membro per le azioni di cui agli articoli da 3 a 12 sono i seguenti:

(in EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Belgio

805 000

805 000

764 750

Bulgaria

352 000

362 000

282 250

Danimarca

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Germania

222 000

278 000

220 000

Estonia

706 000

706 000

645 500

Irlanda

120 000

90 000

45 000

Grecia

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spagna

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francia

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italia

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Lituania

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Paesi Bassi

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polonia

497 713

468 713

416 479

Portogallo

783 500

759 250

629 038

Romania

80 000

80 000

62 500

Finlandia

920 000

820 000

659 750

Svezia

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Regno Unito

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Totale

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Articolo 14

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(4)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Bulgaria:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Totale parziale

140 000

150 000

117 750

Danimarca:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Totale parziale

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Germania:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Totale parziale

106 000

162 000

121 500

Estonia:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Totale parziale

650 000

650 000

595 000

Irlanda:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Totale parziale

90 000

60 000

30 000

Grecia:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Totale parziale

1 710 000

368 000

64 400

Spagna:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Totale parziale

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francia:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Totale parziale

803 500

660 000

330 000

Italia:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Totale parziale

220 000

55 000

27 500

Lituania:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Totale parziale

27 000

27 000

25 650

Paesi Bassi:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Totale parziale

625 000

595 000

565 250

Polonia:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Totale parziale

133 000

104 000

70 000

Portogallo:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Totale parziale

478 000

453 750

338 813

Romania:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Totale parziale

15 000

15 000

7 500

Finlandia:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Totale parziale

235 000

235 000

117 500

Svezia:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Totale parziale

525 000

525 000

453 750

Regno Unito:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Totale parziale

335 348

306 991

211 499

Totale

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Spagna:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Totale parziale

179 656

179 656

130 174

Francia:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Totale parziale

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Totale parziale

22 000

22 000

7 500

Totale

1 524 656

1 524 656

578 674


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Belgio:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Totale parziale

580 000

580 000

551 000

Bulgaria:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Totale parziale

105 000

105 000

99 750

Danimarca:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Totale parziale

268 352

268 352

254 935

Spagna:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Totale parziale

356 059

348 628

331 199

Lituania:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Totale parziale

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Totale parziale

199 975

199 975

189 977

Paesi Bassi:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Totale parziale

240 000

240 000

228 000

Polonia:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Totale parziale

169 713

169 713

161 229

Portogallo:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Totale parziale

305 500

305 500

290 225

Finlandia:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Totale parziale

550 000

550 000

522 500

Svezia:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Totale parziale

300 000

300 000

285 000

Totale

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Belgio:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Totale parziale

225 000

225 000

213 750

Danimarca:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Totale parziale

134 176

134 176

127 468

Germania:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Totale parziale

90 000

90 000

85 500

Estonia:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Totale parziale

50 000

50 000

47 500

Grecia:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Totale parziale

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spagna:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Totale parziale

2 000 000

0

0

Francia:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Totale parziale

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Totale parziale

763 200

763 200

715 500

Paesi Bassi:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Totale parziale

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polonia:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Totale parziale

195 000

195 000

185 250

Romania:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Totale parziale

50 000

50 000

47 500

Svezia:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Totale parziale

500 000

500 000

475 000

Regno Unito:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Totale parziale

418 896

418 896

397 952

Totale

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Bulgaria:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Totale parziale

25 000

25 000

23 750

Spagna:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Totale parziale

96 887

96 887

92 043

Svezia:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Totale parziale

240 000

240 000

228 000

Totale

361 887

361 887

343 793


ALLEGATO VI

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Bulgaria:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Totale parziale

70 000

70 000

35 000

Germania:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Totale parziale

26 000

26 000

13 000

Estonia:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Totale parziale

6 000

6 000

3 000

Irlanda:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Totale parziale

30 000

30 000

15 000

Spagna:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Totale parziale

118 610

118 610

59 305

Francia:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Totale parziale

115 000

115 000

57 500

Italia:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Totale parziale

8 149 925

936 340

468 170

Lituania:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Totale parziale

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Totale parziale

18 300

18 300

9 150

Paesi Bassi:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Totale parziale

115 000

115 000

57 500

Finlandia:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Totale parziale

30 000

30 000

15 000

Svezia:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Totale parziale

50 000

50 000

25 000

Regno Unito:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Totale parziale

290 498

183 575

91 793

Totale

9 033 833

1 713 325

856 668


ALLEGATO VII

PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Regno Unito:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Totale parziale

66 023

11 384

5 692

Totale

66 023

11 384

5 692


ALLEGATO VIII

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SPESE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Bulgaria:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Totale parziale

12 000

12 000

6 000

Totale

12 000

12 000

6 000


ALLEGATO IX

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Spagna:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Totale parziale

165 518

165 518

124 139

Francia:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Totale parziale

15 000

10 000

7 500

Italia:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Totale parziale

570 000

370 000

277 500

Lituania:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Totale parziale

13 400

13 400

10 050

Finlandia:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Totale parziale

5 000

5 000

4 750

Svezia:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Totale parziale

100 000

100 000

75 000

Regno Unito:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Totale parziale

89 134

34 150

25 614

Totale

958 052

698 068

524 553


ALLEGATO X

NAVI E AEREI PATTUGLIA

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

Contributo della Comunità

Grecia:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Totale parziale

7 647 000

1 050 000

525 000

Spagna:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Totale parziale

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francia:

FR/09/09

150 000

0

0

Totale parziale

150 000

0

0

Italia:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Totale parziale

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Paesi Bassi:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Totale parziale

365 000

0

0

Romania:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Totale parziale

15 000

15 000

7 500

Finlandia:

FI/09/07

100 000

0

0

Totale parziale

100 000

0

0

Regno Unito:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Totale parziale

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Totale

33 501 693

19 835 263

9 917 877