ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.265.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
9 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 940/2009 della Commissione, dell’8 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 941/2009 della Commissione, dell'8 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

3

 

 

Regolamento (CE) n. 942/2009 della Commissione, dell'8 ottobre 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

5

 

 

Regolamento (CE) n. 943/2009 della Commissione, dell'8 ottobre 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

7

 

 

Regolamento (CE) n. 944/2009 della Commissione, dell’8 ottobre 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 733/2009

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/741/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2005, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

24

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

25

 

 

2009/742/CE

 

*

Decisione n. 1/2009 del Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica, del 16 settembre 2009, in merito alla modifica degli allegati IV e VI dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

34

 

 

2009/743/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni

38

 

 

2009/744/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, recante nomina di un membro irlandese del Comitato delle regioni

39

 

 

2009/745/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, recante nomina di quattro membri cechi e di sette supplenti cechi del Comitato delle regioni

40

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Dichiarazione dei Paesi Bassi relativa all'articolo 28 della decisione quadro

41

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 680/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 197 del 29.7.2009)

42

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008)

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.10.2009   

IT

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L 265/1


REGOLAMENTO (CE) N. 940/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,2

ZZ

49,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

96,4

CL

81,0

TR

79,4

ZA

101,1

ZZ

89,5

0806 10 10

BR

188,8

TR

108,5

US

186,7

ZZ

161,3

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,6

NZ

79,1

US

80,3

ZA

72,6

ZZ

76,3

0808 20 50

CN

41,0

TR

102,8

ZA

77,8

ZZ

73,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.10.2009   

IT

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L 265/3


REGOLAMENTO (CE) N. 941/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 9 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

1701 11 90 (1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


9.10.2009   

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L 265/5


REGOLAMENTO (CE) N. 942/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 6 ottobre 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 6 ottobre 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


9.10.2009   

IT

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L 265/7


REGOLAMENTO (CE) N. 943/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 6 ottobre 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 6 ottobre 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


9.10.2009   

IT

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L 265/8


REGOLAMENTO (CE) N. 944/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 733/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 733/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 30 novembre 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3).

(2)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la 3a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 3a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 733/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 ottobre 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 208 del 12.8.2009, pag. 5.

(3)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.


DIRETTIVE

9.10.2009   

IT

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L 265/9


DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2009

che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un’importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l’industria chimica.

(2)

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l’aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

(3)

Il Consiglio europeo, nel suo piano d’azione (2007-2009), dal titolo «Politica energetica per l’Europa», ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento per l’Unione europea nel suo insieme e per ciascuno Stato membro prevedendo, tra l’altro, una revisione dei meccanismi in materia di riserve petrolifere dell’Unione, soprattutto con riguardo alla disponibilità in caso di crisi.

(4)

Tale obiettivo presuppone, tra l’altro, che si operi un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE).

(5)

A norma della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (4), la valutazione delle scorte viene effettuata sulla base del consumo interno giornaliero medio registrato nell’anno civile precedente. Per contro, gli obblighi di stoccaggio imposti dall’accordo relativo a un programma internazionale per l’energia del 18 novembre 1974 («accordo AIE») sono valutati sulla base delle importazioni nette di petrolio e di prodotti petroliferi. Per questi motivi e a causa di altre differenze nella metodologia, è opportuno adeguare i metodi di calcolo relativi agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie al fine di ravvicinarli a quelli utilizzati nell’ambito dell’applicazione dell’accordo AIE, nonostante il fatto che i metodi di calcolo dell’AIE potrebbero dover essere valutati alla luce dei miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni e che gli Stati che non aderiscono all’AIE che dipendono completamente dalle importazioni potrebbero aver bisogno di un periodo più lungo per adeguare i loro obblighi di stoccaggio. Ulteriori modifiche alle modalità e ai metodi di calcolo del livello delle scorte possono dimostrarsi necessarie e utili per aumentare ulteriormente la coerenza con la prassi AIE, ad esempio anche in ordine a modifiche da cui deriva per alcuni Stati membri un ribasso della percentuale di riduzione del 10 % applicata al calcolo delle scorte, che consentirebbe un trattamento diverso delle scorte di nafta o che consentirebbe di contabilizzare le scorte detenute a bordo di navi cisterne nelle acque territoriali di uno Stato membro.

(6)

Una produzione interna di petrolio può contribuire di per sé alla sicurezza dell’approvvigionamento e potrebbe pertanto giustificare il fatto che gli Stati membri produttori di petrolio detengano scorte inferiori a quelle di altri Stati membri. Una siffatta deroga non potrebbe tuttavia determinare un cambiamento sostanziale degli obblighi di stoccaggio rispetto a quelli applicabili a norma della direttiva 2006/67/CE. Ne consegue pertanto che gli obblighi di stoccaggio di taluni Stati membri dovrebbero essere fissati sulla base del consumo interno di petrolio e non sulla base delle importazioni.

(7)

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza e urgenza dell’attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l’azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire una maggiore convergenza delle norme previste dai meccanismi di stoccaggio in atto nei diversi Stati membri.

(8)

La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L’esistenza di organismi centrali di stoccaggio (OCS) nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere agli Stati membri interessati un uso ottimale della legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi OCS, contenendo nel contempo l’onere finanziario a carico dei consumatori finali risultante da tali attività di stoccaggio, è sufficiente escludere scopi di lucro con riguardo alle scorte, al contempo consentendo che le riserve petrolifere siano detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi OCS all’uopo previsto.

(9)

Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza espresse da alcuni Stati membri, nonché l’auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario concentrare il più possibile l’attività degli OCS nei rispettivi territori nazionali.

(10)

Le scorte petrolifere dovrebbero poter essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità, purché si tenga in debito conto l’accessibilità fisica. Di conseguenza, è opportuno che gli operatori economici cui incombono obblighi di stoccaggio possano liberarsi degli stessi delegandoli ad altri operatori economici o a uno qualsiasi degli OCS. Inoltre, se tali obblighi possono essere delegati a un OCS liberamente scelto sul territorio della Comunità dietro versamento di un importo limitato al costo dei servizi forniti, il rischio di pratiche discriminatorie su scala nazionale sarebbe ridotto. Il diritto di delega di un operatore economico non dovrebbe implicare per alcun soggetto l’obbligo di accettare la delega, salvo quanto diversamente previsto dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri decidono di limitare i diritti di delega degli operatori, essi dovrebbero assicurare che agli operatori sia garantito il diritto di delegare una percentuale minima del loro obbligo; tali Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che il loro OCS accetterà la delega dell’obbligo di stoccaggio con riferimento alla quantità necessaria a garantire tale percentuale minima per il diritto di delega degli operatori economici.

(11)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano la disponibilità assoluta di tutte le scorte detenute a norma della legislazione comunitaria. Per garantire tale disponibilità, il diritto di proprietà di tali scorte non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione o limitazione che potrebbe impedirne l’uso in caso di interruzioni dell’approvvigionamento di petrolio. È opportuno non tenere conto dei prodotti petroliferi di proprietà delle imprese esposte a rischi sostanziali di procedimenti esecutivi nei confronti delle loro attività. Quando un obbligo di stoccaggio è imposto agli operatori, l’avvio di una procedura di fallimento o di concordato potrebbe essere considerato come rivelatore dell’esistenza di un tale rischio.

(12)

Affinché gli Stati membri possano reagire con rapidità a casi di particolare urgenza o a crisi locali potrebbe essere opportuno consentire loro di usare parte delle loro scorte in tali situazioni. Non rientrerebbero in tali casi di urgenza o crisi locali situazioni derivanti dall’andamento del prezzo del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi; potrebbero invece rientrarvi le interruzioni nell’approvvigionamento del gas naturale che implicano il ricorso a un altro combustibile, ossia l’uso di petrolio greggio o di prodotti petroliferi come combustibile per la produzione di energia.

(13)

Considerando le necessità connesse alla definizione di politiche di emergenza, al raggiungimento di una convergenza delle norme assicurate dai meccanismi nazionali di stoccaggio e alla garanzia di una migliore visibilità dei livelli delle scorte, soprattutto in caso di crisi, è opportuno che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli su tali scorte. Le scorte detenute ai sensi di accordi bilaterali o i diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte («biglietti») che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero rappresentare utili strumenti compatibili con questo obiettivo di maggiore convergenza.

(14)

Il fatto che una parte consistente di tali scorte sia di proprietà degli Stati membri o degli OCS istituiti dalle diverse autorità nazionali dovrebbe consentire di aumentare i livelli di controllo e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.

(15)

Al fine di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità, le scorte, dette «scorte specifiche», acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli OCS e costituite sulla base di decisioni adottate dagli Stati membri dovrebbero corrispondere alle effettive necessità in caso di crisi. È inoltre opportuno che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di crisi. A tale fine, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare l’adozione delle misure necessarie per tutelare in maniera incondizionata tali scorte da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

(16)

In questa fase, i volumi che gli OCS o gli Stati membri dovrebbero acquisire dovrebbero essere fissati, in modo indipendente e su base volontaria, da ciascuno degli Stati membri interessati.

(17)

Data la necessità di aumentare i livelli di controllo e di trasparenza, è opportuno sottoporre a obblighi di controllo più rigorosi le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche e, in alcuni casi, imporre agli Stati membri di comunicare le misure che disciplinano la disponibilità delle scorte di sicurezza e le eventuali modifiche delle disposizioni relative al loro mantenimento.

(18)

Potrebbero essere ammesse fluttuazioni nel volume delle scorte specifiche dovute a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di consentire operazioni necessarie, quali quelle richieste al fine di assicurare la freschezza delle scorte, di garantire il rispetto delle nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.

(19)

Qualora le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici, è opportuno mettere in rilievo la trasparenza dei livelli delle scorte di sicurezza.

(20)

La frequenza della compilazione degli inventari delle scorte e i termini entro i quali essi devono essere comunicati, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto a diversi sistemi di stoccaggio di scorte petrolifere istituiti in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni macroeconomiche dell’aumento del prezzo dell’energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.

(21)

Allo scopo di evitare il moltiplicarsi di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire sulle diverse categorie di prodotti, il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (5) dovrebbe servire da riferimento per le differenti categorie di prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva.

(22)

Al fine di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, di fornire informazioni più complete ai mercati, di rassicurare i consumatori sullo stato delle scorte petrolifere e di ottimizzare i mezzi di trasmissione delle informazioni, è opportuno prevedere la possibilità di apportare in una fase successiva modifiche e chiarimenti alle norme per la compilazione e la comunicazione delle rilevazioni statistiche.

(23)

Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse dalle scorte di sicurezza e dalle scorte specifiche l’obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la comunicazione di tali rilevazioni con cadenza mensile.

(24)

Poiché è possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino errori o sfasature, le persone impiegate o incaricate dalla Commissione dovrebbero poter controllare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e le scorte degli Stati membri. È opportuno fare affidamento sui regimi nazionali degli Stati membri per assicurare che tali controlli possano essere realizzati efficacemente conformemente alle procedure nazionali.

(25)

I dati pervenuti o raccolti dovrebbero essere oggetto di un trattamento informatico e statistico complesso. Ciò richiede l’uso di strumenti o procedure integrati. La Commissione dovrebbe poter adottare tutte le misure opportune in questo senso, in particolare per lo sviluppo di nuovi sistemi informatici.

(26)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). In particolare, tali atti legislativi impongono che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente distrutti.

(27)

I biocarburanti e taluni additivi sono frequentemente miscelati a prodotti petroliferi. Quando essi sono miscelati o destinati a essere miscelati con tali prodotti, dovrebbe essere possibile tenerne conto sia nel calcolo dell’obbligo di stoccaggio che nel calcolo del livello delle scorte detenuto.

(28)

È opportuno consentire agli Stati membri interessati di adempiere agli obblighi che potrebbero loro incombere in virtù di una decisione relativa al rilascio di scorte, adottata in applicazione dell’accordo AIE o di misure di esecuzione dello stesso. Una corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni dell’AIE è un fattore essenziale per una risposta efficiente ai casi di difficoltà di approvvigionamento. Per garantire ciò, gli Stati membri dovrebbero rilasciare parte delle loro scorte di sicurezza nella misura prevista dalla decisione dell’AIE in questione. La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l’AIE e basare l’azione a livello comunitario sulla metodologia dell’AIE. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di raccomandare a tutti gli Stati membri di rilasciare le scorte, ove appropriato, per completare e facilitare l’attuazione della decisione dell’AIE che invita i suoi membri a rilasciare le scorte. È opportuno che gli Stati membri rispondano positivamente a tali raccomandazioni della Commissione nell’interesse di una forte solidarietà e coesione su scala comunitaria tra gli Stati membri che aderiscono all’AIE e quelli che non vi aderiscono, in risposta a un’interruzione dell’approvvigionamento.

(29)

La direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi (8), ha in particolare l’obiettivo di compensare, o quantomeno di attenuare, le conseguenze dannose di eventuali difficoltà, anche temporanee, che abbiano per effetto di ridurre sensibilmente le forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, comprese le perturbazioni gravi che tale riduzione potrebbe provocare sull’attività economica della Comunità. È opportuno che la presente direttiva preveda misure analoghe.

(30)

La direttiva 73/238/CEE è intesa inoltre a istituire un organo consultivo che faciliti il coordinamento delle misure concrete adottate o previste dagli Stati membri in questo settore. È opportuno che tale organo sia previsto anche dalla presente direttiva. È necessario che ciascuno Stato membro si doti di un piano che possa essere utilizzato in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi. È inoltre opportuno che ciascuno Stato membro adotti disposizioni relative alle misure organizzative che devono essere adottate in caso di crisi.

(31)

Poiché la presente direttiva introduce una serie di nuovi meccanismi, l’attuazione e il funzionamento della stessa dovrebbero essere oggetto di riesame.

(32)

La presente direttiva sostituisce o riprende tutti gli aspetti trattati dalla decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l’applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (9). Pertanto, tale decisione non ha più ragione d’essere.

(33)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri nel rispetto delle regole del mercato interno e della concorrenza, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per la dimensione e gli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(35)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(36)

È opportuno pertanto abrogare le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE, nonché la decisione 68/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un’eventuale situazione di grave scarsità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«anno di riferimento», l’anno civile cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;

b)

«additivi», sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;

c)

«biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla «biomassa», ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

d)

«consumo interno», il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l’allegato II, dei quantitativi consegnati nel paese per l’insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo «finale»; esso comprende altresì il consumo proprio del settore dell’energia (eccetto il combustibile di raffineria);

e)

«decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte», qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e/o misure addizionali;

f)

«organismo centrale di stoccaggio (OCS)», l’organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;

g)

«interruzione grave dell’approvvigionamento», una riduzione grave e improvvisa dell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;

h)

«bunkeraggi marittimi internazionali», quanto previsto dall’allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

i)

«scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

j)

«scorte di sicurezza», scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell’articolo 3;

k)

«scorte commerciali», scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;

l)

«scorte specifiche», scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all’articolo 9;

m)

«accessibilità fisica», le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell’effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento.

Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 3

Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2012, il mantenimento a loro beneficio all’interno della Comunità e in qualsiasi momento di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.

2.   Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell’anno civile precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato I.

Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell’anno civile precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all’allegato II.

3.   Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l’anno civile in questione.

4.   I metodi e le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 4

Calcolo dei livelli delle scorte

1.   I livelli delle scorte detenuti sono calcolati in conformità dei metodi enunciati nell’allegato III. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna categoria a norma dell’articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della categoria in questione.

2.   I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell’anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all’articolo 3.

3.   Le scorte di petrolio possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza di uno Stato membro, sia nel calcolo delle sue scorte specifiche, purché tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dalla presente direttiva per entrambi i tipi di scorte.

4.   I metodi e le modalità di calcolo dei livelli delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. In particolare, può risultare necessario e utile modificare tali metodi e modalità, ivi compresa l’applicazione della riduzione prevista all’allegato III, per assicurare la coerenza con la prassi dell’AIE.

Articolo 5

Disponibilità delle scorte

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni relative all’identificazione, alla contabilità e al controllo di tali scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tale requisito si applica anche alle scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare gli ostacoli e i gravami che potrebbero compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Ciascuno Stato membro può fissare i limiti o le condizioni supplementari alla possibilità che le sue scorte di sicurezza e le sue scorte specifiche siano detenute al di fuori del suo territorio.

2.   Qualora sia necessario attuare le procedure d’emergenza previste all’articolo 20, gli Stati membri vietano, ed evitano di adottare, le misure che ostacolano il trasferimento, l’uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel loro territorio per conto di un altro Stato membro.

Articolo 6

Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale

1.   Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da esso detenute a suo beneficio, che non costituiscono scorte specifiche. L’inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l’impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all’allegato C, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

2.   Entro il 25 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell’inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell’inventario all’ultimo giorno dell’anno civile precedente.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia completa dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi ad alcun periodo precedente il 1o gennaio 2013.

Articolo 7

Organismi centrali di stoccaggio

1.   Gli Stati membri possono istituire OCS.

Nessun Stato membro può istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all’interno della Comunità.

Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell’interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.

2.   La principale finalità dell’OCS consiste nell’acquisizione, nel mantenimento e nella vendita di scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi al mantenimento di scorte petrolifere. Esso è l’unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire o vendere scorte specifiche.

3.   Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l’acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:

a)

un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte o all’OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri o agli OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l’OCS, nonché ogni Stato membro nel cui territorio saranno detenute le scorte ha il diritto di subordinare la delega alla sua autorizzazione;

b)

operatori economici. I compiti delegati non possono essere sottodelegati. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e di scorte specifiche detenute in un altro Stato membro, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.

4.   Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l’obbligo, ai fini dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:

a)

in maniera continua informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, per gli OCS interessati;

b)

con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire agli operatori economici i servizi relativi al mantenimento delle scorte. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa a individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.

Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le remunerazioni dovute dagli operatori per i servizi dell’OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L’OCS può subordinare l’accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall’operatore.

Articolo 8

Operatori economici

1.   Ciascuno Stato membro assicura che a qualsiasi operatore economico cui impone obblighi di stoccaggio per ottemperare agli obblighi a norma dell’articolo 3, sia concesso il diritto di delegare tali obblighi almeno in parte e a scelta dell’operatore economico, ma unicamente:

a)

all’OCS dello Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute;

b)

a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute;

c)

ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili al di fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; e/o

d)

ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre limiti o condizioni a tali deleghe.

Gli obblighi delegati in conformità delle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.

2.   Ciascuno Stato membro può limitare i diritti di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio.

Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino i diritti di delega di un operatore economico di quantità corrispondenti a meno del 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che sia tenuto ad accettare le deleghe con riferimento alla quantità necessaria a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.

La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10 % al 30 % entro il 31 dicembre 2017.

3.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre a un operatore economico l’obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all’OCS dello Stato membro.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici delle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione.

Qualora gli operatori economici siano informati meno di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo di stoccaggio, essi possono esercitare il diritto di delega di tale obbligo in qualsiasi momento.

Articolo 9

Scorte specifiche

1.   Ciascuno Stato membro può impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo.

Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell’OCS istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio della Comunità.

2.   Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell’allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

etano,

GPL,

benzina per motori,

benzina avio,

jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4),

jet fuel del tipo cherosene,

altro cherosene,

gasolio (olio combustibile distillato),

olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

acqua ragia minerale e benzine speciali,

lubrificanti,

bitume,

cere paraffiniche,

coke di petrolio.

3.   I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati da ciascuno Stato membro sulla base delle categorie elencate al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che, per l’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3 e relative ai prodotti inclusi nelle categorie utilizzate, l’equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all’allegato II.

Per ciascuna delle categorie scelte dallo Stato membro, le scorte specifiche che quest’ultimo si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell’anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3.

Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell’allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

4.   Ciascuno Stato membro che ha deciso di mantenere scorte specifiche trasmette alla Commissione un avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dallo Stato membro.

Lo Stato membro assicura che tali scorte siano detenute per l’intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dello Stato membro a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte.

L’elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese civile.

5.   Ciascuno Stato membro che non si è impegnato per l’intera durata di un determinato anno civile a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Uno Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a trenta giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle sue scorte di sicurezza di cui all’articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato membro di controllare l’uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese dell’anno civile cui fa riferimento.

Articolo 10

Gestione delle scorte specifiche

1.   Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul suo territorio. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

2.   Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta del proprietario delle scorte specifiche e delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero dell’OCS istituito dallo Stato membro stesso.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.

Articolo 11

Effetti delle deleghe

Le deleghe di cui agli articoli 7 e 8 non modificano in alcun modo gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva.

Articolo 12

Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all’articolo 3

1.   Per quanto concerne il livello delle scorte da detenere ai sensi dell’articolo 3, ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all’allegato IV.

2.   Le norme relative alla compilazione delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, la portata, il contenuto e la periodicità, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono parimenti essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.

Articolo 13

Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1.   Ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell’anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio di uno Stato membro, esso indica in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, i diversi Stati membri e OCS interessati. Esso indica inoltre in maniera dettagliata se tali scorte gli appartengono integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, del suo OCS.

2.   Inoltre, ciascuno Stato membro interessato compila e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri o OCS che si trovano sul suo territorio, esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Su tale rilevazione lo Stato membro indica inoltre in ciascun caso lo Stato membro o l’OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.

3.   La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.

4.   Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

5.   La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di comunicazione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono essere parimenti modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Rilevazioni relative alle scorte commerciali

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul loro territorio nazionale. In tale contesto, essi assicurano la protezione dei dati sensibili ed evitano di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2.   Sulla base delle rilevazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

3.   Le norme relative alla comunicazione e alla pubblicazione delle rilevazioni statistiche, nonché alla loro periodicità, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 15

Elaborazione dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, dell’insediamento, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione a norma della presente direttiva, nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 16

Biocarburanti e additivi

1.   Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.

2.   Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:

a)

siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure

b)

siano stoccati nel territorio dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e che siano utilizzati nei trasporti.

3.   Le norme per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 17

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

1.   È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (il «gruppo di coordinamento»). Il gruppo di coordinamento costituisce un gruppo consultivo che contribuisce alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all’applicazione di misure in questo ambito.

2.   Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento soggetti rappresentativi del settore interessato.

Articolo 18

Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio

1.   La Commissione può, in coordinamento con gli Stati membri, procedere a controlli per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio. Nel preparare tali controlli la Commissione tiene conto degli sforzi intrapresi da altre istituzioni e organizzazioni internazionali e consulta il gruppo di coordinamento.

2.   Il gruppo di coordinamento può accettare la partecipazione ai controlli di agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Funzionari nazionali designati dallo Stato membro sottoposto a controllo possono accompagnare le persone che effettuano il controllo. Entro una settimana dall’annuncio del controllo di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro interessato che non ha fornito alla Commissione i dati sensibili sull’ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9 mette a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione queste informazioni.

3.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità e i responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche acconsentano alle ispezioni e assistano nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione a effettuare tali controlli. Gli Stati membri si assicurano in particolare che a queste persone sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.

4.   L’esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato allo Stato membro controllato e può essere trasmesso al gruppo di coordinamento.

5.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che i funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento, non divulghino le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l’identità dei proprietari delle scorte.

5.   Gli obiettivi dei controlli di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti né presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione di tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno cinque anni.

Articolo 19

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

La presente direttiva non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri relativi al trattamento dei dati personali, quali imposti dalla direttiva 95/46/CE, né gli obblighi che incombono alle istituzioni e organismi comunitari in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di questi ultimi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 20

Procedure di emergenza

1.   Gli Stati membri provvedono a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.

2.   Gli Stati membri dispongono in qualsiasi momento di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento e provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l’attuazione dei piani in questione. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro piani di intervento e alle relative disposizioni di natura organizzativa.

3.   Quando una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte riguarda uno o più Stati membri:

a)

gli Stati membri interessati possono usare le loro scorte di sicurezza e le loro scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in modo che possa convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;

b)

la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di rilasciare tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche o di adottare le misure di effetto equivalente ritenute appropriate. La Commissione può agire soltanto previa consultazione del gruppo di coordinamento.

4.   In mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, la Commissione informa l’AIE, ove applicabile, e collabora con esso, come opportuno, e provvede a consultare quanto prima possibile il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Quando uno Stato membro chiede la consultazione del gruppo di coordinamento, essa è organizzata entro quattro giorni al massimo dalla richiesta, a meno che lo Stato membro non accetti un termine più lungo. In base ai risultati dell’esame della situazione effettuato dal gruppo di coordinamento la Commissione stabilisce se vi sia un’interruzione grave dell’approvvigionamento.

Se si constata un’interruzione grave dell’approvvigionamento, la Commissione autorizza il rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche proposte a tal fine dagli Stati membri interessati.

5.   Gli Stati membri possono rilasciare le scorte di sicurezza e le scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dalla presente direttiva nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. Se procedono in tal senso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione del volume rilasciato. La Commissione trasmette tale informazione ai membri del gruppo di coordinamento.

6.   In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dalla presente direttiva. In tal caso la Commissione, in base ai risultati della consultazione del gruppo di coordinamento e, ove applicabile, in coordinamento con l’AIE e tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori.

7.   Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

Articolo 22

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame del funzionamento e dell’attuazione della presente direttiva.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 24

Abrogazione

Le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE sono abrogate con effetto al 31 dicembre 2012.

I riferimenti alle direttive abrogate e alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 25

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che non aderiscono all’AIE entro il 31 dicembre 2012 e che coprono il loro consumo interno di prodotti petroliferi interamente con le importazioni, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Fino a che non hanno messo in vigore dette misure, tali Stati membri mantengono le scorte di petrolio corrispondenti a 81 giorni di importazioni giornaliere medie nette.

Quando gli Stati membri adottano misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 22.4.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 13.5.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 128 del 6.6.2009, pag. 42.

(4)  GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 8.

(5)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

(9)  GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

METODO DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI

L’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all’articolo 3, deve essere stabilito utilizzando il metodo seguente:

L’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi è ottenuto sommando le importazioni nette di petrolio greggio, GNL, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell’allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, adeguate per tener conto di eventuali variazioni delle scorte e ridotte del 4 %, che rappresenta la resa di nafta (oppure, se il tasso medio di resa della nafta sul territorio nazionale supera il 7 %, diminuite del consumo effettivo netto di nafta o ridotte del tasso medio della resa di nafta) e aggiungendo a tale risultato le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, a eccezione della nafta, parimenti adeguate per tener conto delle variazioni delle scorte e moltiplicate per 1,065.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.


ALLEGATO II

METODO DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DEL CONSUMO INTERNO

Ai fini dell’articolo 3, l’equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:

Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell’allegato C, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell’allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

L’equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.


ALLEGATO III

METODI DI CALCOLO DEL LIVELLO DI SCORTE DETENUTO

Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:

 

Fatto salvo il caso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

 

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4 %, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

 

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

 

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Gli Stati membri devono continuare a utilizzare il metodo scelto per l’intero anno civile di cui trattasi.

Gli Stati membri possono:

a)

includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l’equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure

b)

includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo) e stabilirne l’equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

nei serbatoi delle raffinerie,

nei terminali di carico,

nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,

nelle chiatte,

nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,

nelle navi cisterna che si trovano nei porti,

nei serbatoi delle navi della navigazione interna,

nei fondi delle cisterne,

sotto forma di scorte mercantili,

da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

Nel calcolo delle scorte, non si può mai includere:

a)

il petrolio greggio non ancora prodotto;

b)

i quantitativi detenuti:

negli oleodotti,

nei vagoni cisterna,

nei serbatoi delle imbarcazioni d’alto mare,

nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,

da altri consumatori,

nelle petroliere in mare,

sotto forma di scorte militari.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Tuttavia, la riduzione del 10 % non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse categorie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o categorie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi stabiliti dall’articolo 9.


ALLEGATO IV

Norme relative alla compilazione e comunicazione alla Commissione delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtù dell’articolo 3

Ogni mese, ciascuno Stato membro deve compilare e comunicare alla Commissione una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l’ultimo giorno di ogni mese civile, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformità dell’articolo 3. Nella rilevazione, lo Stato membro indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo è stato utilizzato tra quelli enunciati all’allegato II.

Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello detenuto a norma dell’articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri e OCS interessati l’ultimo giorno del periodo a cui si riferisce. Inoltre, nella rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base a una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o del suo OCS.

Con riguardo alle scorte detenute da uno Stato membro sul proprio territorio per conto di altri Stati membri o OCS, tale Stato membro di cui trattasi deve compilare e comunicare alla Commissione una rilevazione delle scorte esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese civile, per categoria di prodotti. In tale rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso lo Stato membro o l’OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.

Le rilevazioni statistiche di cui al presente allegato devono essere comunicate alla Commissione nei cinquantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni devono inoltre essere comunicate entro due mesi dalla richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

9.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/741/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica dell’Azerbaigian su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN,

dall’altra,

(di seguito denominate «le parti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree tra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi tra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian, di alterare l’equilibrio tra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica dell’Azerbaigian, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica dell’Azerbaigian, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica dell’Azerbaigian rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Repubblica dell’Azerbaigian può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica dell’Azerbaigian esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica dell’Azerbaigian ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell’Azerbaigian si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica dell’Azerbaigian che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o tra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che la Repubblica dell’Azerbaigian imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica dell’Azerbaigian in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all’interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica dell’Azerbaigian che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Strasburgo in duplice esemplare, il 7 luglio 2009 in lingua bulgara ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azerbaigiana.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo dell’Austria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Vienna il 4 luglio 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Austria» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku il 13 aprile 1998, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Belgio» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, fatto a Sofia il 29 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Bulgaria» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Copenaghen il 27 aprile 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Danimarca» nell’allegato II

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 1o marzo 2004 e del 17 dicembre 2004,

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di trasporti aerei, fatto a Baku il 27/28 luglio 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Germania» nell’allegato II

modificato da ultimo dal protocollo che modifica ed integra l’accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian del 27/28 luglio 1995 in materia di trasporti aerei, fatto a Baku il 29 giugno 1998,

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei fatto a Parigi il 19 giugno 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Francia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Atene il 6 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Grecia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Roma il 25 settembre 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Italia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e il governo del Granducato di Lussemburgo in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 3 luglio 2001, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Lussemburgo» nell’allegato II,

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku l’11 luglio 1996, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Paesi Bassi» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di trasporto aereo civile, fatto a Varsavia il 26 agosto 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Polonia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku il 27 marzo 1996, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Romania» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 27 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Slovacchia» nell’allegato II,

Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Madrid il 18 novembre 2004, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Spagna» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Copenaghen il 27 aprile 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Svezia» nell’allegato II modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 1o marzo 2004 e del 17 dicembre 2004,

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Londra il 23 febbraio 1994, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Regno Unito» nell’allegato II modificato dallo scambio di note fatto a Baku il 20 giugno e il 23 dicembre 1996, modificato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Baku il 3 e il 4 luglio 2000.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian siglato a Praga il 3 dicembre 1998, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Repubblica ceca» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e il governo della Repubblica di Estonia in materia di servizi aerei, siglato a Tallinn l’8 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Estonia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 29 settembre 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Finlandia» nell’allegato II.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 14 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 15 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 11 bis dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 14 dell’accordo Azerbaigian — Svezia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 11 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 5 dell’accordo Azerbaigian — Spagna,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 11 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 12 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 12 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 17 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 5 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


9.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/34


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA

del 16 settembre 2009

in merito alla modifica degli allegati IV e VI dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

(2009/742/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA,

visto l’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (1) (di seguito denominato «il TDCA»), firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999, in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre chiarire il significato di «gross weight» nel contesto delle linee tariffarie incluse alla voce «Fruits, nuts and other edible parts of plants» nell’allegato IV, elenco 6, del TDCA.

(2)

Alcune denominazioni di formaggi della voce «Cheese and curd» nell’allegato IV del TDCA, che non sono denominazioni UE protette a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 (2), dovrebbero essere stralciate dall’elenco 8 e inserite nell’elenco 7 di tale allegato.

(3)

Il Sudafrica dovrebbe aprire alcuni contingenti tariffari di cui all’allegato VI, elenco 4, del TDCA riguardanti tra l’altro «Cheese and curd».

(4)

Per tre categorie di formaggio, e cioè Gouda (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 30), incluse nell’allegato VI, elenco 4, del TDCA l’attuale riduzione del 50 % dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità dovrebbe essere trasformata in un dazio contingentale zero.

(5)

La Comunità non dovrebbe accordare le restituzioni all’esportazione per tali tre categorie di formaggi e non dovrebbe accordare per altri formaggi restituzioni all’esportazione che superano i livelli applicabili al 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all’applicazione dei dazi doganali contingentali sulle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità. Considerata la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a decorrere dal 15 giugno 2007 non sono accordate restituzioni all’esportazione per i formaggi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 660/2007 (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato IV, elenco 6, del TDCA per le linee tariffarie incluse alla voce «Fruits, nuts and other edible parts of plants», l’abbreviazione «g.w.» nella colonna di destra è completata dalla seguente nota a piè di pagina:

«In this particular case, the term “gross weight” shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing.»

Articolo 2

1.   Nell’allegato IV, elenco 7, del TDCA per «Cheese and curd» è inserita la seguente tabella:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«Cheese and curd

 

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

 

0406 90 13 (Emmentaler)

 

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

 

0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

 

0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)

 

0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

 

0406 90 23 (Edam)

 

0406 90 25 (Tilsit)

 

0406 90 27 (Butterkäse)

 

0406 90 29 (Kashkaval)

 

0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

 

0406 90 37 (Finlandia)

 

0406 90 39 (Jarlsberg)

 

0406 90 73 (Provolone)

 

ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

 

ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

 

ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

 

ex 0406 90 81

(Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

 

ex 0406 90 82 (Camembert)

 

ex 0406 90 84 (Brie)».

 

2.   Nell’allegato IV, elenco 8, del TDCA la tabella relativa a «Cheese and curd» è sostituita dalla seguente:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«0406 40 10 (Roquefort)

 

0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

 

0406 40 50 (Gorgonzola)

 

0406 90 32 (Feta)

 

0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

 

ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

 

ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

 

ex 0406 90 76 (Fontina)

 

ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

 

ex 0406 90 81 (Cantal)

 

0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)».

 

Articolo 3

1.   Nell’allegato VI, elenco 4, del TDCA la tabella relativa a «Cheese and curd» è sostituita dalla seguente:

HS code 1996

Notes/tariff quota/reductions

«0406 10 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

2.   La Comunità non applica, per le esportazioni verso il Sudafrica, le restituzioni all’esportazione di formaggi Gouda, Cheddar e di formaggi fusi, ossia le tre categorie di formaggio di cui ai codici NC 0406 90 21, 0406 90 78 e 0406 30.

3.   Senza pregiudizio di eventuali aggiustamenti del tasso di cambio, per i formaggi diversi da quelli indicati al punto 2, la Comunità non aumenta i livelli delle restituzioni all’esportazione verso il Sudafrica oltre i livelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1305/2004 della Commissione, del 15 luglio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5).

4.   Ulteriori riduzioni dei dazi doganali e delle restituzioni all’esportazione per i formaggi sono subordinate a negoziati da condurre in conformità dell’articolo 17 del TDCA. Per le riduzioni accelerate di cui all’articolo 17 del TDCA si applica un rapporto di 1 a 1,3, vale a dire che a una riduzione dei dazi doganali del Sudafrica pari a 1 EUR corrisponde una riduzione delle restituzioni all’esportazione comunitarie pari a 1,3 EUR.

5.   Il Sudafrica procede all’abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi e apre il contingente globale per i formaggi e i latticini di cui al punto 1 entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione.

6.   Entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione il Sudafrica pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso informativo concernente l’abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi verso il Sudafrica e l’apertura del contingente globale per i formaggi e i latticini, con le pertinenti modifiche di cui al punto 1.

Articolo 4

Le due parti hanno convenuto di sostituire l’attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari per i formaggi comunitari e sudafricani con un sistema basato sul principio «primo arrivato, primo servito» da attuare a decorrere dal 1o luglio 2008.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2009.

Per il Consiglio di cooperazione

I presidenti

M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT


(1)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26).

(4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.»

(5)  GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.


9.10.2009   

IT

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L 265/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni

(2009/743/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Flavio DELBONO,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

la sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI, vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


9.10.2009   

IT

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L 265/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

recante nomina di un membro irlandese del Comitato delle regioni

(2009/744/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Seamus MURRAY,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

la sig.ra Fiona O’LOUGHLIN, membro del Kildare County Council.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


9.10.2009   

IT

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L 265/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

recante nomina di quattro membri cechi e di sette supplenti cechi del Comitato delle regioni

(2009/745/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato dei sigg. Stanislav JURÁNEK, Josef PAVEL, Evžen TOŠENOVSKÝ e Jan ZAHRADNÍK. Sette seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato dei sigg. Petr BENDL, Pavel HORÁK, Miloš VYSTRČIL, Rostislav VŠETEČKA, Jiří ŠULC, Petr SKOKAN e Petr ZIMMERMANN,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

il sig. Stanislav EICHLER, presidente della Regione di Liberec,

il sig. Josef NOVOTNÝ, presidente della Regione di Karlovy Vary,

il sig. Jaroslav PALAS, presidente della Regione di Moravia-Slesia,

il sig. Jiří ZIMOLA, presidente della Boemia meridionale;

e

b)

quali supplenti:

il sig. Radko MARTÍNEK, presidente della Regione di Pardubice,

il sig. Martin TESAŘÍK, presidente della Regione di Olomouc,

il sig. David RATH, presidente della Boemia centrale,

il sig. Jiří BĚHOUNEK, presidente della Regione di Vysočina,

la sig.a Milada EMMEROVÁ, presidente della Regione di Pilsen,

il sig. Stanislav MIŠÁK, presidente della Regione di Zlín,

il sig. Lubomír FRANC, presidente della Regione di Hradec Králové.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

9.10.2009   

IT

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L 265/41


DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELLA DECISIONE QUADRO

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, i Paesi Bassi dichiarano che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, essi continueranno, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro.


Rettifiche

9.10.2009   

IT

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L 265/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 680/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197 del 29 luglio 2009 )

A pagina 17, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.»


9.10.2009   

IT

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L 265/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 del 29 novembre 2008 )

A pagina 1, secondo considerando, seconda frase:

anziché:

«La Commissione, considerata la consulenza fornita dal Gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ha modificato tale regolamento per includervi tutti i principi e le interpretazioni emanati rispettivamente dallo International Accounting Standards Board (IASB) e dallo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) adottati all'interno della Comunità entro il 31 dicembre 2007 integralmente.»,

leggi:

«La Commissione, considerata la consulenza fornita dal Gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ha modificato tale regolamento per includervi tutti i principi e le interpretazioni emanati rispettivamente dallo International Accounting Standards Board (IASB) e dallo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) adottati all'interno della Comunità entro il 15 ottobre 2008 integralmente.»