ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.262.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 262

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
6 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

19

 

 

Regolamento (CE) n. 927/2009 della Commissione, del 5 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 

 

Regolamento (CE) n. 928/2009 della Commissione, del 5 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

38

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo ( 1 )

40

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/735/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

43

 

 

Commissione

 

 

2009/736/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2009, che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile

50

 

 

2009/737/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2009, che chiude la procedura d’esame concernente le misure imposte dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione all’importazione e alla vendita di whisky in Uruguay

52

 

 

2009/738/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2009, recante abrogazione della direttiva 2009/124/CE che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. [notificata con il numero C(2009) 7705]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/1


REGOLAMENTO (CE) N. 925/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 287/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d’alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata da Eurométaux («il denunziante») per conto dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di fogli d’alluminio.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(5)

Successivamente all’istituzione delle misure antidumping provvisorie la Commissione ha continuato l’inchiesta sugli aspetti legati al dumping, al pregiudizio e all’interesse della Comunità e ha proseguito la sua analisi e le visite destinate a verificare le informazioni contenute nel questionario fornite da alcuni produttori esportatori e da alcuni produttori comunitari.

(6)

Sono state effettuate altre cinque visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori comunitari:

Novelis UK Limited, Bridgnorth, Regno Unito,

Novelis Luxembourg, Dudelange, Granducato di Lussemburgo,

Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Francia,

Grupa Kęty SA, Kęty, Polonia,

Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Spagna.

(7)

Una visita supplementare è stata effettuata presso la sede della seguente società collegata con i produttori esportatori:

Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Spagna.

(8)

Tre visite supplementari sono state effettuate presso le sedi dei seguenti produttori esportatori:

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Hebei,

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Shandong,

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.

(9)

Una visita è stata inoltre effettuata presso la società Shanghai Futures Exchange, Shanghai.

(10)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di fogli d’alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(11)

Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente o per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

1.3.   Ambito dell’inchiesta

(12)

Il produttore esportatore brasiliano ha asserito che la Russia avrebbe dovuto essere inclusa nell’ambito dell’inchiesta poiché, durante l’intero periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Russia e le quote di mercato della stessa erano considerevoli, al punto da superare quelle dell’Armenia. Inoltre, il produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che i prezzi delle importazioni dalla Russia erano pari a quelli delle importazioni dei paesi interessati e che, al momento dell’apertura del procedimento, sussistevano elementi di prova sufficienti a comprovare, a prima vista, l’esistenza di pratiche di dumping.

(13)

Nell’esaminare la denuncia, la Commissione è giunta alla conclusione che, per quanto riguarda la Russia, non sussistevano, a prima vista, sufficienti elementi di prova del dumping. Di conseguenza, la non inclusione della Russia nella denuncia è stata ritenuta giustificata. In assenza di elementi comprovanti l’esistenza di dumping, poco importa che i volumi delle importazioni e/o le quote di mercato delle importazioni originarie della Russia fossero effettivamente più ingenti di quelli di uno o più paesi oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione del produttore esportatore brasiliano è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14)

Le industrie utilizzatrici comunitarie, vale a dire le «imprese di avvolgimento», hanno ribadito che il prodotto in esame dovrebbe comprendere anche le bobine standard, cioè rotoli di fogli di alluminio di peso inferiore a 10 kg, perché se si adottano misure unicamente per le importazioni di fogli di alluminio di peso superiore a 10 kg («rotoli jumbo»), si potrebbe provocare un aumento delle esportazioni di rotoli standard a basso prezzo dai paesi interessati. Esse hanno inoltre sostenuto che entrambi i prodotti presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche; l’unica differenza consiste nel tipo di imballaggio.

(15)

Nei considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio si è concluso che le bobine standard e i rotoli jumbo sono prodotti diversi per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli usi finali di base. La successiva inchiesta ha confermato tali conclusioni. Le differenze fisiche tra i rotoli standard e quelli jumbo vanno infatti al di là del semplice imballaggio, in quanto il prodotto in esame deve essere ribobinato prima di essere reimballato e rivenduto al cliente finale. È stato inoltre stabilito che gli acquirenti, i canali di vendita e gli utilizzi di base sono diversi. Non si è ritenuto pertanto opportuno includere le bobine standard nella definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.

(16)

L’affermazione secondo la quale le importazioni di rotoli jumbo possono essere sostituite da importazioni di bobine standard sarà esaminata nei considerando da 97 a 99.

(17)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 21 del regolamento provvisorio.

3.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM) E PAESE DI RIFERIMENTO

3.1.   Armenia

(18)

L’unico produttore esportatore armeno ha contestato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 24 a 31 del regolamento provvisorio.

(19)

La società ha affermato innanzitutto che la Commissione ha sbagliato nel ritenere che una società armena dovrebbe richiedere il TEM, dal momento che l’Armenia è un paese a economia di mercato ai sensi dell’accordo antidumping dell’OMC e che tale paese non dovrebbe più essere citato nella nota relativa all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base antidumping.

(20)

Tuttavia, come precisato nel considerando 25 del regolamento provvisorio, l’Armenia è esplicitamente menzionata nella nota dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base come facente parte dei paesi non retti da un’economia di mercato. Il trattamento applicato ai produttori esportatori dei paesi che sono membri dell’OMC senza essere paesi a economia di mercato è indicato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b). Tali disposizioni sono state pienamente rispettate nella presente inchiesta. L’argomentazione è stata quindi nuovamente respinta.

(21)

La società ha inoltre affermato di aver soddisfatto il secondo criterio per ottenere il TEM, mentre dalle conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio era emerso che tale criterio non era stato rispettato. La società ha fondato la sua affermazione sulla presentazione dei suoi conti relativi al 2007 che non erano stati comunicati in occasione della visita di verifica cui era stata sottoposta prima dell’istituzione delle misure provvisorie. La società ha ribadito che, a suo avviso, il secondo criterio TEM non prevede che i conti della società siano elaborati conformemente a norme contabili internazionali e che basti il rispetto delle norme contabili nazionali armene, dal momento che l’Armenia è membro dell’OMC.

(22)

Questa argomentazione è stata respinta. La società deve disporre di un’unica e chiara documentazione contabile conformemente alle norme contabili internazionali. Le irregolarità rilevate dai revisori contabili per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 erano tali da dimostrare chiaramente che la contabilità della società non era stata redatta conformemente alle norme contabili internazionali e che essa non poteva pertanto comprovare di aver soddisfatto il secondo criterio TEM. Di fatto, i criteri per l’ottenimento del TEM fanno riferimento a norme internazionali e il fatto di appartenere all’OMC non cambia nulla. Inoltre, l’appartenenza all’OMC non costituisce di per sé una garanzia della prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’attività economica di una società.

(23)

La società ha inoltre affermato di soddisfare il terzo criterio TEM, mentre al considerando 30 del regolamento provvisorio era stato provvisoriamente concluso il contrario, tenuto conto dei problemi legati alla vendita di azioni dallo Stato armeno e della concessione gratuita di terre alla società da parte dello stesso. La società ha dichiarato che la questione della concessione di terreni a titolo gratuito era priva di importanza e che andava dissociata dall’altra questione relativa alla vendita di azioni, a suo avviso altrettanto insignificante.

(24)

Anche questa argomentazione è stata respinta. Il fatto che i terreni fossero stati ottenuti a costo zero e che possano essere venduti pagando il loro valore catastale allo Stato (notevolmente inferiore al suo valore di mercato) fa sì che tali terreni costituiscano un importante e prezioso attivo per la società, che non appare nei suoi conti e, di conseguenza, incide in maniera significativa sui suoi costi. In aggiunta, la società non è riuscita a dimostrare che la distorsione causata dalla vendita di azioni a un prezzo inferiore al prezzo nominale era insignificante.

(25)

Si può pertanto concludere che le due questioni riguardanti la conformità al terzo criterio TEM indicano distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato.

(26)

Si conferma pertanto la conclusione secondo cui va negata la concessione del TEM a tale società.

3.2.   Repubblica popolare cinese

(27)

Un produttore esportatore della RPC ha contestato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio. Egli ha ribadito la sua affermazione secondo la quale la Commissione non avrebbe dovuto comparare le quotazioni di Shanghai Futures Exchange (il «SHFE») e London Metal Exchange (il «LME»), su una base esclusiva dell’IVA, e che, senza tale adeguamento, i prezzi sarebbero stati simili durante il PI.

(28)

Questa argomentazione è stata respinta per le ragioni esposte nel considerando 38 del regolamento provvisorio: i prezzi devono essere infatti comparati su base di parità. I produttori cinesi del prodotto in esame pagano l’IVA sui loro acquisti di alluminio primario. La maggior parte di quest’IVA è quindi recuperata sulla vendita del prodotto finito, sia che esso sia rivenduto sul mercato interno (nel qual caso è possibile recuperare l’intera somma) o che sia destinato all’esportazione (nel qual caso, per alcune merci, il governo cinese prevede un recupero dell’IVA limitato a determinate percentuali in certi periodi). L’inclusione di un importo minimo di IVA non recuperabile non è stata tale da influire in maniera determinante sulle predette conclusioni.

(29)

Occorre inoltre ricordare che la differenza significativa osservata durante il PI tra le quotazioni del LME e quelle del SHFE dimostra che lo Stato interviene nel meccanismo di fissazione dei prezzi dell’alluminio primario, conclusione questa già enunciata nel considerando 32 del regolamento provvisorio e confermata dopo la visita dei servizi della Commissione allo SHFE.

(30)

Tale visita ha confermato che lo Stato ha un ruolo primario nella fissazione dei prezzi sul SHFE e che interferisce con i meccanismi di fissazione dei prezzi, tenuto conto, in particolare, della sua posizione in quanto venditore di alluminio primario e acquirente tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi dello Stato. Inoltre lo Stato fissa limiti di prezzo giornalieri attraverso la regolamentazione del SHFE che è stata approvata dall’organismo di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission (la «CSRC»). È evidente inoltre il SHFE è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate nella RPC e ai cittadini cinesi e che non vi è un arbitraggio reale tra il SHFE e le borse internazionali al di fuori della RPC. Ne sono una chiara dimostrazione le differenze significative delle quotazioni sul SHFE e quelle nelle borse internazionali tra cui il LME. Inoltre, quando un contratto futures sul SHFE si conclude con una consegna fisica, questa può aver luogo soltanto in un deposito autorizzato situato sul territorio cinese, a differenza di quanto succede nelle borse internazionali, che prevedono consegne in qualsiasi parte nel mondo. Tali norme in materia di consegna fanno sì che il mercato interno cinese resti isolato dal mercato mondiale e che la distorsione dei prezzi giovi soltanto alle società cinesi.

(31)

Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 22 a 40.

3.3.   RPC e Armenia — Trattamento individuale (TI)

(32)

In assenza di osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative al produttore esportatore armeno di cui al considerando 42 del regolamento provvisorio.

(33)

Un produttore esportatore cinese ha contestato la conclusione provvisoria di cui al considerando 42 del regolamento provvisorio, secondo la quale non doveva essergli concesso il TI. Questo rifiuto era giustificato dal fatto che la maggioranza del capitale della società è detenuta dallo Stato. La società ha obiettato che il TI le andava concesso giacché la partecipazione dello Stato al capitale avveniva per il tramite di una società quotata alla borsa di Hong Kong e che nel consiglio d’amministrazione non era presente alcun funzionario dello Stato.

(34)

Tali argomentazioni sono state respinte. Lo Stato è socio maggioritario della società e, pertanto, il consiglio d’amministrazione, che la gestisce, è responsabile nei confronti dell’azionista ultimo, vale a dire lo Stato. La società è stata inoltre incapace di dimostrare, né ha fornito alcun elemento di prova del fatto che lo Stato non poteva interferire nelle decisioni commerciali della società attraverso le decisioni del consiglio d’amministrazione di quest’ultima.

(35)

Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

3.4.   Paese di riferimento

(36)

In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie secondo cui la scelta della Turchia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente ai considerando da 43 a 52 del regolamento provvisorio.

4.   DUMPING

4.1.   Brasile

(37)

In assenza di osservazioni, si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 53 a 68 del regolamento provvisorio.

4.2.   Armenia

(38)

L’unico produttore esportatore armeno ha contestato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 69 a 77 del regolamento provvisorio. La società ha sostenuto che le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un margine di profitto ragionevole ricavato da vendite tramite società collegate non erano giustificate.

(39)

Dall’esame è risultato che alcune vendite non sono state effettuate tramite importatori collegati stabiliti nella Comunità. In tali circostanze non erano giustificati gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base; i calcoli sono stati pertanto rivisti di conseguenza.

4.3.   RPC

(40)

In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 78 a 82 del regolamento provvisorio.

(41)

Per calcolare il margine di dumping residuo per la RPC, la metodologia provvisoria di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio è stata modificata in modo tale che il margine sia calcolato sulla base della media ponderata i) del margine di dumping globale calcolato per la società alla quale sono stati negati sia il TEM che il TI; e ii) della transazione più elevata oggetto di dumping di tale società, applicata ai prezzi all’esportazione rilevati in Comext (rappresentativi degli esportatori cinesi che non hanno collaborato all’inchiesta). Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato al 47,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.4.   Margini di dumping definitivi

Paese

Società

Margine di dumping definitivo

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Tutte le altre società

27,6 %

RPC

Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai

25,6 %

Shandong Loften

33,7 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

Tutte le altre società

47,0 %

Armenia

RUSAL Armenal

33,4 %

Tutte le altre società

33,4 %

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Produzione comunitaria e definizione dell’industria comunitaria

(42)

Come indicato nel considerando 87 del regolamento provvisorio, la denuncia è stata deposta da Eurométaux a nome e per conto di quattro produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta. Un altro produttore ha sostenuto la denuncia e un produttore vi si è opposto. Si considera pertanto che i cinque produttori autori o sostenitori della denuncia costituiscano l’industria comunitaria (l’«IC») ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(43)

In assenza di osservazioni relative alla produzione e alla definizione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando 86 e 87 del regolamento provvisorio.

5.2.   Consumo comunitario

(44)

Il produttore esportatore armeno ha contestato la determinazione del consumo comunitario sostenendo che si sarebbe dovuto tener conto delle vendite dell’IC sul «captive market» o mercato «prigioniero». Tale società ha inoltre sostenuto che le stime incluse nella denuncia non erano una base affidabile per stabilire il consumo nella Comunità e ha fatto riferimento a uno studio di mercato indipendente.

(45)

Per quanto riguarda il presunto uso vincolato, si è riscontrato che durante il PI al mercato prigioniero era destinato soltanto un quantitativo molto limitato e che si trattava delle vendite effettuate da un solo un produttore comunitario nel corso del primo anno del periodo in esame. Si è ritenuto pertanto che il volume in questione poteva avere tutt’al più un effetto trascurabile sulla situazione globale.

(46)

Per quanto riguarda la determinazione del consumo comunitario totale, si è ritenuto che la metodologia applicata allo stadio provvisorio era ragionevole e che aveva permesso di ottenere un quadro abbastanza completo della situazione reale. Il produttore esportatore armeno non ha spiegato in cosa la metodologia usata dalle istituzioni comunitarie non era ragionevole e avrebbe pertanto prodotto, secondo lui, risultati inaffidabili. Si è constatato che lo studio citato dal produttore esportatore armeno non era direttamente pertinente in quanto faceva riferimento a tipi diversi di fogli di alluminio e comprendeva dati relativi a società di paesi terzi impossibili da verificare. Inoltre, le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario totale figuranti nella tabella 1 del considerando 90 del regolamento provvisorio sono state confermate da altre parti interessate, compresi gli importatori indipendenti in relazione all’IC.

(47)

In base a quanto precede si è concluso che il consumo comunitario totale, quale risulta dal regolamento provvisorio, fornisce un quadro affidabile della situazione reale.

(48)

In assenza di altre osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano i considerando da 88 a 90 del regolamento provvisorio.

5.3.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(49)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore brasiliano ha ribadito la sua affermazione secondo la quale il prodotto originario del Brasile soddisfa norme di qualità più elevate, quali un grado minimo di resistenza e di allungamento alla trazione che consente una gamma di applicazioni più ampia e la vendita a una gamma di acquirenti più vasta rispetto al prodotto esportato dagli altri due paesi interessati. Si è pertanto asserito che esistevano diversi tipi di segmenti di mercato per i fogli di alluminio, a seconda della qualità del prodotto, e che soltanto il prodotto brasiliano soddisfa i criteri per la vendita di prodotti di marca di elevata qualità.

(50)

L’esportatore brasiliano ha inoltre ribadito che i canali di vendita e i metodi di distribuzione dei suoi prodotti erano diversi. Egli ha sostenuto, in particolare, che le esportazioni brasiliane erano effettuate principalmente tramite operatori commerciali, mentre i produttori esportatori armeni e cinesi vendono direttamente alle imprese di avvolgimento nella Comunità. Si è affermato inoltre che l’esportatore brasiliano intrattiene da tempo relazioni commerciali stabili con acquirenti specifici nella Comunità, mentre l’ingresso nel mercato comunitario degli esportatori armeni e cinesi è di data recente.

(51)

Infine, lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che l’evoluzione del volume delle importazioni e delle quote di mercato differiva da quella degli altri paesi esportatori, a riprova del fatto che le condizioni di concorrenza erano effettivamente diverse.

(52)

Per quanto riguarda la prima affermazione, vale a dire la differenza tra le norme di qualità, l’inchiesta ha rivelato che, nonostante le differenze di qualità, il mercato dei fogli di alluminio era determinato principalmente dai prezzi e che le differenze di qualità hanno avuto soltanto un ruolo secondario nella scelta di un fornitore. Tali conclusioni sono state confermate dagli importatori che hanno collaborato e dagli utilizzatori interessati. L’obiezione infondata del produttore esportatore brasiliano, ossia che il mercato dei fogli di alluminio era ripartito in diversi segmenti a seconda della qualità dei prodotti, non ha potuto essere confermata nel quadro della presente inchiesta e l’asserzione al riguardo ha dovuto essere respinta.

(53)

Per quanto riguarda la presunta esistenza di differenti canali di vendita e metodi di distribuzione, occorre notare che il produttore esportatore brasiliano non contesta il fatto di aver venduto i suoi prodotti tramite un operatore commerciale indipendente e direttamente a imprese di avvolgimento stabilite nella Comunità. Si è ritenuto pertanto che i canali di vendita erano gli stessi. Il fatto che l’esportatore brasiliano abbia instaurato negli anni passati solide relazioni commerciali non significa che tali prodotti non debbano beneficiare delle stesse condizioni di concorrenza dei prodotti di concorrenti affacciatisi di recente sul mercato. Il produttore esportatore non ha né affermato, né dimostrato che i suoi clienti non si rivolgerebbero ad altri fornitori qualora lo ritenessero opportuno. Pertanto, il fatto che l’esportatore brasiliano sia da lungo tempo presente sul mercato comunitario non permette di concludere che i suoi prodotti si trovano in una situazione di concorrenza diversa da quella dei prodotti importati dall’Armenia e dalla RPC. L’asserzione in tal senso è stata di conseguenza respinta.

(54)

Infine, per quanto riguarda l’evoluzione delle importazioni, il produttore esportatore brasiliano non ha presentato informazioni o prove supplementari; si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 93.

(55)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore armeno ha affermato che le importazioni dall’Armenia non dovevano essere cumulate con le altre importazioni ai fini dell’analisi del pregiudizio dati i modesti volumi importati, la scarsa quota di mercato dell’Armenia, la tendenza alla stagnazione delle importazioni e le differenze di qualità presumibilmente significative tra il prodotto esportato dall’Armenia e quelli esportati dal Brasile e dalla RPC.

(56)

Questa obiezione non ha potuto essere accolta in quanto si è accertato il rispetto di tutte le condizioni necessarie per una valutazione cumulativa conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base:

Come stabilito a titolo provvisorio e come confermato dianzi ai considerando 38 e 39, il margine di dumping stabilito per l’Armenia era superiore alla soglia de minimis, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

Il volume delle importazioni dall’Armenia non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto, come risulta dal considerando 96 (tabella 4) del regolamento provvisorio, la quota di mercato di tale paese era pari al 5,26 %. Inoltre, si è constatato che le importazioni dall’Armenia hanno registrato una notevole crescita tra il 2006 e la fine del PI, nonostante la reintroduzione delle importazioni dalla RPC e il volume considerevole delle importazioni dal Brasile durante il periodo in esame.

Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dai paesi interessati e, in particolare, per quanto riguarda le obiezioni sollevate relativamente alle significative differenze di qualità tra i prodotti importati, di cui al considerando 52, si è constatato che i prodotti provenienti dall’Armenia presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono stati destinati agli stessi usi essenziali, a prescindere dalla loro qualità specifica. Si osserva, inoltre, che questo produttore esportatore ha annunciato la sua intenzione di riorientare la sua produzione verso fogli di alluminio di qualità ancora superiore, destinati alla trasformazione; ciò significa che l’argomentazione riguardante la qualità presumibilmente mediocre dei prodotti fabbricati potrebbe essere esagerata.

(57)

Le obiezioni sollevate a tale riguardo dal produttore esportatore armeno non sono state pertanto accolte.

(58)

In assenza di altre osservazioni relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni interessate, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 91 a 94 del regolamento provvisorio.

5.4.   Importazioni dai paesi interessati

5.4.1.   Volume e quota di mercato dei paesi interessati

(59)

In assenza di osservazioni relative alle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio.

5.4.2.   Prezzi

(60)

In assenza di osservazioni relative ai prezzi delle importazioni interessate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio.

5.4.3.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(61)

Il produttore esportatore brasiliano ha contestato la metodologia utilizzata per calcolare il margine di sottoquotazione a esso applicabile. A questo proposito, il produttore esportatore ha affermato che i margini di sottoquotazione non sono stati calcolati allo stesso stadio commerciale. Egli ha sostenuto pertanto che le vendite brasiliane all’esportazione erano destinate principalmente a un importatore indipendente che rivende il prodotto alle imprese di avvolgimento, mentre l’IC vende direttamente a queste ultime. Le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e il profitto del commerciante avrebbero dovuto pertanto essere aggiunti al prezzo all’esportazione. L’inchiesta ha rivelato che le vendite all’esportazione del produttore esportatore brasiliano, contrariamente a quanto da lui affermato, non erano destinate in primis a un importatore indipendente, in quanto più del 70 % di tali vendite era destinato direttamente alle imprese di avvolgimento. Dall’inchiesta è inoltre risultato che l’IC ha venduto il prodotto interessato principalmente a imprese di avvolgimento e solo alcune a operatori commerciali. Per tale ragione e per garantire che il raffronto riguardasse lo stesso stadio commerciale, si è deciso di escludere le vendite destinate all’operatore commerciale e di basare il calcolo della sottoquotazione dei prezzi soltanto sulle vendite dirette alle imprese di avvolgimento. Essendo pari ad oltre il 70 % del volume totale delle vendite del produttore esportatore nella Comunità, tali vendite sono state considerate pertanto rappresentative.

(62)

Lo stesso produttore esportatore brasiliano ha sollevato un’altra questione, vale a dire che si sarebbe dovuto operare un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità tra il prodotto importato e il prodotto dell’IC. Tuttavia, l’inchiesta ha chiaramente dimostrato che la qualità non è un fattore determinante, poiché la scelta dell’utilizzatore finale è influenzata più dal prezzo che da eventuali differenze di qualità (ad esempio, lo spessore del foglio).

(63)

In base a quanto precede, la sottoquotazione media ponderata dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell’IC a clienti indipendenti a livello franco fabbrica, corrispondeva al 9,6 % per il Brasile.

(64)

In assenza di altre osservazioni relative alla sottoquotazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 98 a 100 del regolamento provvisorio.

5.5.   Situazione dell’industria comunitaria

(65)

Come risulta dal considerando 42, i fattori di pregiudizio sono stati determinati sulla base di informazioni debitamente verificate fornite da cinque produttori comunitari. Dopo la determinazione provvisoria del pregiudizio, un sesto produttore comunitario ha inviato risposte al questionario che non hanno potuto, tuttavia, essere verificate più a fondo e di cui non si è pertanto tenuto conto nella determinazione definitiva del pregiudizio. Al termine delle visite di verifica sul posto, alcuni fattori di pregiudizio hanno dovuto essere rivisti sulla base degli elementi di prova raccolti presso le sedi delle società oggetto di verifica. Pertanto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’IC e la valutazione dell’insieme dei fattori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria durante il periodo in esame sono stati rivisti di conseguenza.

5.5.1.   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

Tabella 1:   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2005

2006

2007

PI

Produzione in tonnellate

50 952

48 467

40 071

32 754

Produzione (valore indicizzato)

100

95

79

64

Capacità produttiva (in tonnellate)

59 400

59 400

59 400

59 400

Capacità produttiva (valore indicizzato)

100

100

100

100

Utilizzazione della capacità produttiva

86 %

81 %

67 %

55 %

Utilizzazione della capacità produttiva (valore indicizzato)

100

94

79

64

(66)

Come risulta dalla tabella che precede, tra il 2005 e il PI il volume di produzione dell’IC registrava ancora un andamento nettamente negativo. Per quanto riguarda la capacità di produzione totale, le conclusioni definitive hanno confermato la riduzione del tasso di utilizzazione degli impianti durante il periodo in esame.

5.5.2.   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzo unitario medio nella CE

(67)

La tabella seguente indica la redditività dell’IC in relazione alle sue vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Tabella 2:   Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi e prezzi unitari medi nella Comunità

 

2005

2006

2007

PI

Volume delle vendite (t)

43 661

45 191

37 207

30 310

Volume delle vendite (valore indicizzato)

100

104

85

70

Quota di mercato

48 %

53 %

34 %

33 %

Prezzo unitario in EUR/t

2 566

3 045

3 219

3 068

Prezzi unitari (valore indicizzato)

100

119

125

120

(68)

Come stabilito a titolo provvisorio, mentre il consumo comunitario è aumentato del 4 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell’IC è diminuito del 30 %, il che significa che tale industria non ha potuto beneficiare della crescita del consumo. Di conseguenza, la quota di mercato dell’IC è scesa dal 48 % nel 2005 al 33 % nel corso del PI.

(69)

Ne consegue che, per quanto riguarda la redditività dell’IC dal punto di vista delle sue vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità, le conclusioni definitive non differiscono granché dalle conclusioni provvisorie.

5.5.3.   Scorte

(70)

I dati sottoindicati rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 3:   Scorte

 

2005

2006

2007

PI

Scorte (in tonnellate)

1 789

1 711

2 148

2 355

Scorte (valore indicizzato)

100

96

120

132

(71)

Come indicato nel considerando 107 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante dal momento che la produzione viene realizzata in maggior parte sulla base di ordinativi. Pertanto, l’andamento delle scorte è indicato a titolo informativo. Benché le conclusioni definitive rivelino al momento un aumento significativo del 32 % del livello delle scorte, si è constatato che tale evoluzione è dovuta all’esistenza di una presenza momentanea di scorte presso una società; pertanto, essa non è considerata rappresentativa di una tendenza reale.

5.5.4.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 4:   Investimenti

 

2005

2006

2007

PI

Investimenti (EUR)

7 090 015

807 899

1 355 430

3 998 397

Investimenti (valore indicizzato)

100

11

19

56

(72)

Gli investimenti dell’IC sono diminuiti notevolmente, il che conferma la tendenza indicata nel considerando 108 del regolamento provvisorio. In assenza di variazioni significative e di osservazioni riguardo agli investimenti realizzati dall’IC tra il 2005 e il PI, si confermano le conclusioni di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio.

5.5.5.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 5:   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2005

2006

2007

PI

Redditività sulle vendite CE

–2,8 %

–2,6 %

0,2 %

–0,1 %

Utili sul totale del capitale investito

–43,7 %

– 439,1 %

19,3 %

–1,3 %

Flusso di cassa

2 %

1 %

4 %

5 %

(73)

La tabella di cui sopra indica che la redditività dell’IC è avanzata leggermente durante il periodo in esame, assestandosi tuttavia su livelli negativi nel PI, scendendo molto al di sotto del margine di profitto perseguito (5 %). Come risulta dalle tabelle 1 e 2, l’inchiesta ha rivelato che il deterioramento della redditività dell’IC ha comportato, in particolare, un netto calo del volume di produzione e di vendita di tale industria. Ne consegue che l’IC, confrontata con importazioni oggetto di dumping, ha perso volumi di vendita e quote di mercato nello sforzo di contenere tali perdite. In conclusione, nonostante gli utili marginali del 2007, l’IC ha subito nuovamente leggere perdite nel PI; si può concludere, pertanto, che essa ha subito un notevole pregiudizio. Le conclusioni riviste relative alla redditività non hanno modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo e le conclusioni definitive non smentiscono quanto già affermato, cioè che la redditività globale si è attestata a livelli molto bassi, se non negativi, nonostante il sostanziale aumento del consumo nel 2007 e durante il PI.

(74)

Il rendimento del capitale investito è stato ricalcolato sulla base dei dati verificati forniti dall’IC, utilizzando la metodologia descritta nel considerando 110 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, questo indicatore è risultato positivo nel 2007, riflettendo il leggero profitto realizzato dall’IC nel corso dello stesso periodo.

(75)

Per quanto riguarda il flusso di cassa, anche le conclusioni definitive sono state riviste sulla base dei dati verificati comunicati dall’IC. Quest’indicatore conferma che l’IC si è sforzata di reagire al forte e repentino incremento delle importazioni in dumping dai paesi interessati, mantenendo i suoi prezzi di vendita al livello più elevato possibile, a detrimento dei volumi di vendita e delle quote di mercato.

5.5.6.   Occupazione, produttività e salari

Tabella 6:   Occupazione, produttività e salari

 

2005

2006

2007

PI

Numero di dipendenti

482

460

386

343

Numero di dipendenti (valore indicizzato)

100

95

80

71

Costi salariali

13 618 746

13 031 854

10 882 109

9 642 041

Costi salariali (valore indicizzato)

100

96

80

71

Costo medio del lavoro

28 226

28 359

28 195

28 122

Costo medio del lavoro (valore indicizzato)

100

100

100

100

Produttività (t/dipendente)

106

105

104

96

Produttività (indice)

100

100

98

90

(76)

Dopo la revisione dei dati si può concludere che l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei salari dell’IC tra il 2005 e il PI è stata pressoché identica a quella osservata nel regolamento provvisorio. In assenza di variazioni significative e di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui al considerando 112 del regolamento provvisorio.

5.5.7.   Entità del margine di dumping

(77)

In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio.

5.5.8.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(78)

In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio.

5.5.9.   Crescita

(79)

In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 115 del regolamento provvisorio.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(80)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni secondo cui l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio, come risulta dai considerando da 116 a 118 del regolamento provvisorio.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(81)

Il produttore esportatore armeno ha affermato che durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dall’Armenia non era mediamente tale da giustificare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Uno dei produttori esportatori cinesi ha asserito che, dal momento che la redditività dell’IC è andata aumentando parallelamente alle importazioni dalla RPC, queste ultime non hanno arrecato pregiudizio.

(82)

Come indicato nei considerando da 91 a 94 del regolamento provvisorio e come confermato sopra nei considerando da 49 a 58, sono state soddisfatte le condizioni per l’esame cumulativo delle importazioni da tutti i paesi oggetto dell’inchiesta al fine di valutare l’impatto delle importazioni in dumping sulla situazione dell’industria comunitaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(83)

Per quanto riguarda l’evoluzione della redditività dell’IC, le cifre riviste non danno un quadro d’insieme radicalmente diverso del pregiudizio subito. L’IC ha visto le sue perdite diminuire tra il 2005 e il 2006 e la sua redditività aumentare leggermente nel 2007 (0,2 %). Il livello di redditività è poi diminuito nel PI, registrando un tasso leggermente negativo (– 0,1 %).

(84)

Si ricorda, inoltre, che, stando al considerando 121 del regolamento provvisorio e al considerando 73, il deterioramento della situazione dell’IC si è tradotto principalmente in una significativa contrazione del suo volume di produzione e di vendita. Ne consegue che l’IC, confrontata con importazioni oggetto di dumping, ha perso volumi di vendita e quota di mercato nello sforzo di contenere tali perdite. In conclusione, nonostante gli utili marginali che l’IC ha realizzato nel 2007, si conferma che essa ha subito un notevole pregiudizio, in quanto le conclusioni riviste relative alla redditività rivelano perdite nel corso del PI. Poiché il deterioramento della situazione dell’IC ha coinciso con l’incremento delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui al considerando 123 del regolamento provvisorio.

(85)

Si conclude, pertanto, che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono considerevolmente aumentati a partire dal 2006, ha avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Gli argomenti di cui sopra sono pertanto respinti.

6.2.   Effetti di altri fattori

6.2.1.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC, dall’Armenia e dal Brasile

(86)

In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

6.2.2.   Esportazioni dell’industria comunitaria

(87)

In assenza di osservazioni riguardo al livello delle esportazioni dell’IC, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio.

6.2.3.   Importazioni dell’industria comunitaria

(88)

Un produttore esportatore, facendo riferimento a certe informazioni relative al mercato, ha definito considerevole il volume che uno dei produttori comunitari ha importato dalla sua società cinese collegata.

(89)

Tali affermazioni non hanno potuto tuttavia essere confermate poiché le cifre verificate, comunicate dal produttore esportatore cinese in questione e dal suo importatore collegato nella Comunità, hanno confermato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 129 del regolamento provvisorio.

6.2.4.   Pregiudizio autoinflitto

(90)

Alcune parti interessate hanno ribadito che i produttori comunitari sarebbero maggiormente interessati al mercato più lucrativo dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»). Si è sostenuto che i fogli ACF e il prodotto in esame [noto comunemente come «fogli o nastri sottili di alluminio per uso domestico» (aluminium household foil - AHF)] escono dalle stesse linee di produzione ed è dunque relativamente facile passare da un prodotto all’altro. La diminuzione del volume di produzione comunitaria del prodotto interessato sarebbe dovuta, pertanto, all’aumento della produzione di fogli ACF da parte di questa stessa industria piuttosto che all’incremento delle importazioni dai paesi interessati. Di contro, l’incremento delle importazioni dai paesi interessati sarebbe dovuto all’offerta insufficiente dell’IC sul mercato interno a causa della maggiore produzione di fogli ACF. Si è obiettato alle conclusioni di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio in quanto basate su cifre relative a un solo produttore comunitario di fogli ACF.

(91)

L’inchiesta ha confermato che i volumi di produzione di fogli ACF dell’IC non sono aumentati in maniera significativa. Di fatto, dal seguito dell’inchiesta è emerso che nessuno dei produttori comunitari autori o sostenitori della denuncia aveva riorientato una parte importante della sua produzione totale verso i fogli ACF; le affermazioni formulate al riguardo sono state necessariamente respinte. Stante quanto precede, non si è potuto concludere che una parte importante della capacità di produzione è stata destinata alla fabbricazione dei fogli ACF a detrimento del prodotto in esame. Infatti, gli stessi impianti di laminazione consentono di fabbricare diversi tipi di fogli; si può inoltre concludere che, se il prodotto in esame tornasse a essere redditizio in condizioni di concorrenza leale, l’industria comunitaria potrebbe impegnare maggiori capacità per fabbricare il prodotto in esame. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio.

6.2.5.   Andamento del consumo sul mercato comunitario

(92)

In assenza di osservazioni riguardo al consumo sul mercato comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

6.2.6.   Andamento dei costi dell’IC

(93)

Un produttore esportatore ha affermato che l’IC ha potuto accrescere i suoi margini di profitto nonostante l’aumento dei costi delle materie prime, il che contraddice la conclusione provvisoria di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio, vale a dire che l’IC non ha potuto aumentare il suo prezzo di vendita allo stesso ritmo di quello dei costi delle materie prime. Questa argomentazione ha dovuto essere respinta. In primo luogo, benché l’inchiesta abbia rivelato, in ultima analisi, una leggera ripresa della redditività nel 2007, i profitti non sono aumentati al ritmo del consumo comunitario. In secondo luogo, facendo ricadere l’aumento dei costi sugli acquirenti si è prodotta una perdita significativa di volumi di vendita e di quota di mercato, data l’esistenza sul mercato di importazioni in dumping, che hanno causato la sottoquotazione dei prezzi dell’IC. L’inchiesta ha inoltre rivelato che il calo del volume di produzione era legato a un notevole incremento delle importazioni in dumping, mentre le capacità di produzione sono rimaste stabili. Pertanto, i costi di produzione sono stati attribuiti ai minori volumi di produzione, con conseguente aumento dei costi unitari.

6.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(94)

In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 137 e 138 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Interesse dell’industria comunitaria

(95)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 142 a 145 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori

(96)

In assenza di osservazioni riguardo all’interesse degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 146 a 149 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(97)

Le imprese di avvolgimento, che sono i principali utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità europea, rappresentati dall’associazione europea che raccoglie i produttori di alluminio (Aluminium Foil Association) hanno affermato quanto segue:

Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio, il costo del trasporto di bobine standard dalla RPC rappresenterebbe soltanto una minima percentuale del valore delle merci (circa l’1 % del prezzo di vendita) e la differenza con il costo del trasporto del prodotto in esame sarebbe pressoché nulla (circa lo 0,2 % del prezzo di vendita).

L’ampio assortimento di prodotti proposti dalle imprese di avvolgimento comunitarie non costituirebbe un vantaggio poiché i dettaglianti sarebbero in grado di procurarsi il prodotto in esame in grandi quantità anche attraverso contratti distinti stipulati con gli importatori/operatori commerciali di bobine standard per uso domestico.

Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio, la produzione di fogli ACF rimarrebbe l’attività prioritaria dei produttori comunitari che non sono interessati alla fabbricazione del prodotto in esame. Nel caso dovessero essere istituite misure definitive, l’offerta del prodotto in esame nella Comunità non sarebbe sufficiente per soddisfare la domanda delle imprese di avvolgimento.

Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 163 del regolamento provvisorio, andrebbero applicate misure definitive, se del caso, anche ai prodotti di peso inferiore a 10 kg. In caso contrario, tali misure provocherebbero un’ondata di importazioni in dumping di bobine standard, in particolare dalla RPC, il che avrebbe gravi ripercussioni sulle imprese di avvolgimento comunitarie e comporterebbe la perdita di 4 000 posti di lavoro nella Comunità. Questo punto di vista è stato condiviso dai produttori esportatori di due paesi interessati.

(98)

Gli elementi di prova presentati per quanto riguarda i costi del trasporto sono stati giudicati affidabili e hanno quindi potuto essere accettati. Tuttavia, il rischio che le importazioni del prodotto interessato possano essere sostituite da importazioni del prodotto a valle non è considerato di per sé una ragione valida per non istituire misure antidumping. Infatti non è stato presentato, né ottenuto alcun elemento di prova che dimostri che tali importazioni aumenterebbero in proporzioni notevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese di avvolgimento nella Comunità. Le pratiche commerciali sleali di produttori esportatori del prodotto a valle dovrebbero essere esaminate separatamente sulla base di elementi di prova prima face sufficienti. Si ritiene, inoltre, che il ricorso ai prodotti a valle fabbricati nella RPC in quantitativi superiori richiederebbe probabilmente un certo tempo in quanto necessiterebbe di nuovi investimenti in macchinari e l’instaurazione di nuovi canali di vendita. Di conseguenza, gli eventuali effetti sarebbero percepiti soltanto a medio termine. Per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro nell’industria a valle nella Comunità, tale affermazione non è stata suffragata da elementi di prova. Le cifre indicate non possono pertanto essere considerate affidabili. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 153 a 162 del regolamento provvisorio.

(99)

In assenza di altre osservazioni relative all’interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 163 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(100)

Un produttore esportatore ha affermato che il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere basato sul costo di produzione e non sul prezzo di vendita del prodotto in esame. Lo stesso esportatore ha sostenuto che il margine di profitto perseguito, utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio era troppo elevato e che avrebbe dovuto essere pari all’1 %, percentuale che meglio riflette l’attuale situazione del mercato, in particolare nel contesto della recessione. Inoltre, questo produttore esportatore ha ribadito che si sarebbero dovuti effettuare degli adeguamenti per tener conto delle differenze di qualità tra il prodotto esportato e il prodotto fabbricato e venduto dall’IC sul mercato interno.

(101)

Per quanto riguarda la prima affermazione, vale a dire che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere stabilito sulla base del costo di produzione, va notato che l’utilizzo di tale metodo non ha alcuna incidenza sui risultati ed è stato quindi considerato non pertinente. Per quanto riguarda il margine di profitto perseguito, come indicato al considerando 165 del regolamento provvisorio, si è utilizzato per i produttori un margine di profitto, al lordo delle imposte, molto moderato, pari al 5 %. Tale margine era stato proposto anche nella denuncia e applicato nell’inchiesta precedente. Tuttavia, il margine di profitto proposto non è stato tale da permettere all’IC di mantenere le sue capacità di produzione e di effettuare nuovi investimenti; pertanto non è stato possibile accettarlo. Riguardo all’affermazione relativa alla qualità del prodotto, come già indicato nel considerando 52, si è constatato che tutti i tipi di prodotto presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e che sono destinati agli stessi usi essenziali, a prescindere dalla loro qualità specifica. In assenza di elementi di prova a suffragio di tali affermazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

(102)

Un altro produttore esportatore ha sostenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe mirare a determinare i prezzi di vendita che compensino le perdite effettivamente subite. Tale affermazione ha dovuto essere respinta, in quanto il livello di eliminazione del pregiudizio corrisponde al livello di prezzo che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente applicare in assenza di importazioni in dumping.

(103)

Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che il margine di profitto perseguito dovrebbe essere fissato al livello del profitto effettivamente realizzato all’inizio del periodo in esame; in questo caso sarebbe una perdita. Su tale base, il margine di sottoquotazione si situerebbe a un livello de minimis.

(104)

Quest’argomentazione ha dovuto essere respinta in quanto l’IC subiva ancora gli effetti di una situazione precedente derivante da importazioni in dumping dalla Russia e dalla RPC, nonché dal Brasile. Si è ritenuto, pertanto, che il 5 % corrisponda al margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza.

(105)

Come indicato al considerando 61, per assicurare un raffronto allo stesso stadio commerciale, le vendite del produttore esportatore brasiliano al suo operatore commerciale indipendente sono state escluse all’atto di calcolare la sottoquotazione dei prezzi e, di conseguenza, anche il livello di eliminazione del pregiudizio.

(106)

In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario a eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

(107)

Per la RPC, il margine di pregiudizio definitivo su scala nazionale è stato calcolato sulla base della media ponderata i) del margine di pregiudizio di una società cinese alla quale sono stati negati il TEM e il TI; e ii) del margine di pregiudizio più elevato di tale società, applicato ai prezzi all’esportazione stabiliti sulla base dei dati di Eurostat (e rappresentativi degli esportatori cinesi che non hanno collaborato all’inchiesta). Così facendo, il margine di pregiudizio su scala nazionale è stato fissato al 30,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

8.2.   Misure definitive

(108)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(109)

Si propongono le seguenti aliquote definitive dei dazi antidumping:

Paese

Società

Margine di dumping definitivo

Margine di pregiudizio definitivo

Dazio antidumping definitivo

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

17,6 %

17,6 %

Tutte le altre società

27,6 %

17,6 %

17,6 %

RPC

Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai

25,6 %

6,4 %

6,4 %

Shandong Loften

33,7 %

20,3 %

20,3 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

24,2 %

24,2 %

Tutte le altre società

47,0 %

30,0 %

30,0 %

Armenia

RUSAL Armenal

33,4 %

13,4 %

13,4 %

Tutte le altre società

33,4 %

13,4 %

13,4 %

(110)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(111)

Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

8.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(112)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

8.4.   Forma delle misure

(113)

Nel corso dell’inchiesta l’unico produttore esportatore armeno e l’unico produttore esportatore brasiliano che hanno collaborato hanno proposto impegni sui prezzi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(114)

Entrambe le offerte sono state esaminate. L’offerta dell’esportatore brasiliano elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione. Per quanto riguardo l’offerta dell’esportatore armeno, tenuto conto della struttura complessa del gruppo di società e della complessità dei suoi canali di vendita, esiste un rischio elevato di compensazione trasversale con vendite dello stesso prodotto, ma di origine diversa, agli stessi clienti, nonché con vendite di prodotti diversi agli stessi clienti, provenienti da società di vendita diverse appartenenti allo stesso gruppo. L’esportatore armeno ha presentato, oltre il termine stabilito nell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un’offerta di impegno sostanzialmente modificata. Va osservato che l’offerta non può essere accettata non solo per il mancato rispetto dei termini, ma anche per la ragione indicata in appresso. Benché la società si fosse impegnata a vendere solo direttamente al primo cliente indipendente dell’UE, vale a dire, senza includere le sue due società collegate nel canale di vendita, l’inchiesta ha rivelato che essa ha venduto altri prodotti agli stessi acquirenti nell’UE. La società ha inoltre annunciato la sua intenzione di produrre e di esportare nell’UE un nuovo tipo di prodotto, ossia fogli e nastri di ACF. Dato che non è escluso che questo prodotto possa essere venduto agli stessi acquirenti nell’UE, neppure quest’offerta modificata è in grado di contenere ragionevolmente il rischio di compensazione incrociata.

(115)

Con la decisione 2009/736/CE (4) la Commissione ha accettato l’offerta di impegno della Companhia Brasileira de Aluminio («CBA»). Il Consiglio riconosce che l’offerta di impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione. L’offerta di Rusal Armenal è respinta per le ragioni indicate nel considerando 114 e per i problemi posti dalla sua contabilità, come risulta dai considerando 21 e 22.

(116)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia che CBA rispetti l’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica viene presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II; ii) alla condizione che le merci importate siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da CBA al primo cliente indipendente nella Comunità; e iii) alla condizione che le merci dichiarate e presentate alle autorità doganali corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno. Se le precitate condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(117)

Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

(118)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale come indicato ai considerando 200 e 201, anche se la Commissione ha accettato un impegno proposto dal fabbricante dal quale essi hanno acquistato, direttamente o indirettamente, la merce.

(119)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

(120)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione giudica pertanto accettabile l’impegno proposto da CBA e inaccettabile quello proposto da Armenal. Le società interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sulla base dei quali i loro impegni sono stati accettati o respinti.

(121)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

9.   MONITORAGGIO

(122)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito.

(123)

La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(124)

Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Armenia

Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

13,4 %

A943

Tutte le altre società

13,4 %

A999

RPC

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Tutte le altre società

30,0 %

A999

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

17,6 %

A947

Tutte le altre società

17,6 %

A999

3.   In deroga al primo paragrafo, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’articolo 2.

4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2009/736/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità,

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II del presente regolamento, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o

quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione sulle importazioni di fogli d’alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso che supera i 10 kg, dichiarati al codice NC ex 6071 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari dell’Armenia, del Brasile e della RPC, sono riscossi in via definitiva all’aliquota del dazio definitivo istituito dall’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 17.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(4)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Essa va redatta secondo il seguente modello:

1)

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale

2)

Seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di fogli di alluminio venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3)

Data e firma


ALLEGATO II

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1.

L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti all’NCP in questione,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del responsabile dell’impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2009/736/CE (1). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.


(1)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 50»


6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/19


REGOLAMENTO (CE) N. 926/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 9 luglio 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (2) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). L’8 aprile 2009 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 289/2009 (3) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC.

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota rilevante, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   Fase successiva del procedimento

(4)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare la Commissione ha inviato un questionario supplementare ai produttori comunitari inseriti nel campione al fine di ottenere ulteriori informazioni concernenti gli sviluppi del mercato e l’evoluzione dei principali indicatori del pregiudizio dopo la fine del PI. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, nell’UE:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francia,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna.

È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso la sede del denunciante, Boulogne-Billancourt, Francia.

(6)

La Commissione ha inoltre condotto un’ulteriore analisi documentale delle risposte al questionario fornite da tutti i quattro produttori esportatori inseriti nel campione, compresa in particolare la verifica degli elenchi delle vendite forniti dai seguenti esportatori:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd,

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («informazioni finali»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3.   Campionamento

(9)

In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori della RPC e dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 11 a 12 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10)

Il prodotto in esame consiste in taluni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (4), provenienti dalla RPC («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati nei codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (5).

(11)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, è stato riscontrato un errore materiale nella numerazione della relazione tecnica menzionata nella nota del considerando 14 del regolamento provvisorio per la determinazione del valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV). Il riferimento corretto è Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(12)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, l’associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association — «CISA») ha affermato che i codici NC del prodotto in esame comprendevano anche altri prodotti non contemplati dall’inchiesta, ad esempio prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 e che, di conseguenza, i valori delle importazioni utilizzati risultavano sovrastimati. In merito, occorre notare che i prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 conformemente alla formula e analisi chimica dell’IIW non sono contemplati da presente procedimento. Inoltre, presso i produttori esportatori inseriti nel campione non sono stati riscontrati elementi di prova che attestino notevoli quantità di tali prodotti fabbricati nella RPC. Di conseguenza si è concluso che non esistono prove credibili riguardo all’importazione nella CE di quantità notevoli di tali prodotti cinesi.

(13)

Successivamente alla divulgazione dei fatti, la CISA ha ribadito la tesi secondo cui i tubi per la ricerca e l’estrazione di prodotti petroliferi (Oil Country Tubular Goods — «OCTG») dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame e ha sottolineato che altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, considerano gli OCTG facenti parte di un mercato separato ai fini delle inchieste antidumping. Anche il governo cinese («MOFCOM») ha avanzato argomentazioni simili.

(14)

Le argomentazioni suddette sono state esaminate in modo approfondito e si è riscontrato che i vari tipi di tubi senza saldatura, inclusi gli OCTG, che rientrano nella definizione del prodotto, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti. Il fatto che tali tipi diversi di prodotto differiscano in qualche modo rispetto alle caratteristiche, costo e prezzo di vendita è normale. Inoltre, il fatto che altre autorità inquirenti svolgano inchieste relative ai soli OCTG potrebbe essere da attribuire alle particolarità di tali inchieste, ad esempio l’oggetto della denuncia di base. Si è riscontrato infatti che le autorità statunitensi non hanno dovuto svolgere inchieste per stabilire se gli OCTG presentassero le stesse caratteristiche di base di altri tipi di tubi senza saldatura. Inoltre l’industria comunitaria ha comprovato l’intercambiabilità dei i tubi OCTG lisci con altri prodotti oggetto dell’inchiesta.

(15)

Si è anche affermato che nella definizione del prodotto in esame si è attribuita troppa importanza ad elementi quali lo spessore delle pareti, il diametro esterno e la soglia CEV, trascurando le proprietà tecniche, ad esempio l’alta resistenza alla pressione e alla corrosione, nonché l’esistenza di norme speciali dell’Istituto americano del petrolio (API) per gli OCTG.

(16)

Anzitutto occorre notare che, dal momento che lo spessore delle pareti non è utilizzato nella definizione dell’ambito dell’inchiesta, il diametro esterno e la soglia CEV restano gli elementi più idonei a identificare il prodotto in esame. Il diametro esterno rappresenta altresì un elemento utilizzato per distinguere il prodotto a fini statistici e doganali. Quanto alla soglia CEV, essa definisce il livello al quale il prodotto può essere saldato, e la soglia è fissata a 0,86 per distinguere tra i prodotti che possono essere saldati facilmente e quelli che non lo possono. In secondo luogo, secondo le informazioni fornite dall’industria comunitaria, gli OCTG, al pari di altri tipi di tubi, possono avere una resistenza sia alta che bassa alla corrosione. Di conseguenza, né la resistenza alla corrosione né quella alla pressione possono essere utilizzate come criterio per definire il prodotto in esame. In terzo luogo, esistono norme speciali dell’API per gli OCTG e i tubi per condotte, in quanto esse vengono utilizzate nel settore petrolifero. I tubi utilizzati in altri settori sono peraltro anch’essi disciplinati da norme analoghe, emesse da altre organizzazioni (ad esempio, ASTM). Il fatto quindi che questa o quella organizzazione abbia emesso norme non può essere un elemento per definire la categoria del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping. Per concludere, né la CISA né il MOFCOM hanno presentato validi elementi alternativi per meglio definire la categoria del prodotto, né hanno proposto criteri più adeguati per determinare il prodotto in esame, ad eccezione dell’elevata resistenza alla corrosione/pressione di cui sopra. Nessuna delle parti, inoltre, ha proposto un diverso livello CEV come soglia più consona. Le argomentazioni in merito alla definizione del prodotto in esame sono quindi respinte.

(17)

Alla luce di quanto sopra indicato, si conclude in via definitiva che il prodotto in esame comprende tra l’altro gli OCTG usati per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell’industria petrolifera e si confermano i considerando da 14 a 19 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(18)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 20 a 27 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(19)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha asserito che una società cui era stato concesso il TI in via provvisoria non avrebbe dovuto beneficiarne poiché sarebbe stata, tra l’altro, a partecipazione statale maggioritaria.

(20)

Ulteriori inchieste hanno dimostrato che lo Stato cinese aveva (indirettamente) alcuni interessi in detta società, ma durante il PI la partecipazione statale era minoritaria. La partecipazione ha subito tuttavia un cambiamento significativo alla fine del 2008 (successivamente al PI), quando lo Stato cinese ha acquisito più quote della società diventando in tal modo un azionista maggioritario. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il produttore esportatore in questione non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e non poteva beneficiare del TI.

(21)

Successivamente alla divulgazione dei fatti, la detta società ha ribadito che la maggiore partecipazione dello Stato cinese è avvenuta dopo il PI. La società ha inoltre affermato che l’aumento della partecipazione era destinato chiaramente e unicamente a fornire sostegno finanziario della società, a motivo della crisi finanziaria. In particolare, la società ha dichiarato che l’aumento di partecipazione non aveva avuto alcun impatto né sulla struttura gestionale, né sulla composizione del consiglio d’amministrazione, né sulle attività commerciali. Essa ha inoltre affermato che la modifica della partecipazione non aveva influito sulle decisioni della società riguardo alle attività di esportazione, che sono rimaste indipendenti dallo Stato. La società ha altresì argomentato che non vi erano elementi di prova atti a dimostrare, nella fattispecie, che l’ingerenza statale fosse tale da consentire di eludere le misure, ove alla società fosse concessa un’aliquota di dazio individuale.

(22)

Per beneficiare del TI, i produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Uno di tali criteri è che la maggioranza delle azioni appartenga a privati. Per quanto concerne la società in questione, peraltro, questo criterio non è stato soddisfatto sin dalla fine del 2008.

(23)

Di conseguenza, nonostante il passaggio di proprietà sia avvenuto soltanto dopo il PI (ma comunque prima della conclusione dell’inchiesta) e considerando la natura in prospettiva dei risultati relativi al TI, si conclude che non deve essere concesso il TI alla società, poiché quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(24)

In mancanza di ulteriori osservazioni relative al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio, tranne quelle riguardanti la società di cui ai precedenti considerando da 19 a 23.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(25)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tre parti hanno sostenuto che gli Stati Uniti non erano un paese di riferimento appropriato poiché le condizioni di mercato negli Stati Uniti e nella RPC sono significativamente diverse e il calcolo del valore normale era basato sui dati di un solo produttore collegato a un produttore nella Comunità, quindi non rappresentativo.

(26)

Si nota che, conformemente al regolamento di base, il paese di riferimento deve essere opportunamente selezionato. Le parti sopra menzionate non hanno fornito prove documentate attestanti che la scelta degli Stati Uniti non sarebbe opportuna. In particolare, esse non hanno messo in discussione la competitività del mercato statunitense, la cui carenza, ad esempio, potrebbe avere conseguenze sul livello di prezzi stabilito. Va notato inoltre che nessuna delle parti in questione ha proposto una scelta alternativa per il paese di riferimento.

(27)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude in via definitiva che gli Stati Uniti rappresentano un paese di riferimento appropriato e si confermano i considerando da 33 a 38 del regolamento provvisorio.

3.2.   Determinazione del valore normale

(28)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio.

4.   Prezzo all’esportazione

(29)

In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 45 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(30)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore ha indicato che la semplificazione applicata al numero di controllo del prodotto (al fine di aumentare il livello di comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile nel paese di riferimento) ha dato luogo ad un raffronto non equo poiché diversi tipi di tubi senza saldatura sono stati considerati come una sola categoria di prodotti. In seguito a tale osservazione, si è deciso che è possibile applicare un diverso raggruppamento dei numeri di controllo del prodotto che consentirebbe un grado di comparabilità simile, ovvero considerando il diametro dei tubi e lo spessore delle pareti.

(31)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i prezzi cinesi all’esportazione franco fabbrica sono stati rivisti al ribasso al fine di prendere in considerazione tutti i costi di trasporto. Contemporaneamente il valore normale è stato aumentato a causa di alcune correzioni concernenti adeguamenti per il trasporto e sconti.

(32)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio.

6.   Margine di dumping

(33)

In assenza di osservazioni concernenti il calcolo del margine di dumping e fatte salve le modifiche di cui ai considerando 30 e 31, si confermano i considerando da 48 a 51 del regolamento provvisorio.

(34)

L’importo del dumping stabilito alla fine, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società

Margine di dumping definitivo

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

64,8 %

Altre società che hanno collaborato

48,6 %

Residuo

73,1 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione, industria e consumo comunitari

(35)

La CISA ha sostenuto che, secondo le informazioni di un’agenzia specializzata (Steel Business Briefing), nel 2007 esistevano almeno 40 produttori comunitari del prodotto simile nell’UE-27, con una produzione pari a circa 5,8 milioni di tonnellate, e ciò smentirebbe le relative informazioni contenute nel regolamento provvisorio. La CISA ha inoltre affermato che, secondo le informazioni della World Steel Association, il consumo della Comunità nel 2007 era pari a circa 4,6 milioni di tonnellate, ovvero molto superiore al valore riportato al considerando 57 del regolamento provvisorio. Anche un produttore esportatore cinese ha presentato simili obiezioni.

(36)

Dall’esame delle informazioni fornite è risultato che le cifre riportate si riferiscono a tutti i tubi senza saldatura e non al prodotto simile come definito nel regolamento provvisorio e ai considerando da 10 a 17, e comprendono altri prodotti quali tubi larghi (dal diametro superiore ai 406,4 mm) e tubi di acciaio inossidabile. Ciò spiega la discrepanza tra le informazioni di cui al considerando 35 e quelle contenute nel regolamento provvisorio. È inoltre opportuno ricordare che il nome e l’ubicazione di tutti i produttori comunitari conosciuti del prodotto in questione erano contenuti nella versione non riservata della denuncia. Se la CISA riteneva che nell’UE vi fossero altri produttori del prodotto in questione, essa avrebbe dovuto fornire in tempo utile elementi di prova sufficienti a identificarli, così che anche tali società potessero essere considerate.

(37)

Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte e si confermano i considerando da 53 a 58 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dal paese in esame

a)   Volume, quota di mercato delle importazioni in esame e prezzi delle importazioni

(38)

A seguito delle osservazioni presentate dalla CISA, si chiarisce il significato del considerando 60 del regolamento provvisorio secondo cui i segmenti di mercato degli OCTG e della produzione di energia rappresentavano ciascuno meno del 5 % delle importazioni totali dalla RPC. In assenza di obiezioni o altre osservazioni, si confermano i considerando da 59 a 63 del regolamento provvisorio.

b)   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(39)

Un produttore esportatore, tre produttori comunitari e il denunciante hanno presentato osservazioni relative al calcolo della sottoquotazione e dei margini di pregiudizio. Tali osservazioni sono state analizzate e, ove opportuno, i calcoli sono stati modificati.

(40)

Un produttore esportatore ha sostenuto che gli adeguamenti effettuati per confrontare in modo equo i prezzi delle importazioni cinesi e i prezzi dei tipi di prodotto corrispondenti venduti dall’industria comunitaria non fossero adeguati, poiché essi non comprendevano un importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e al profitto di un importatore indipendente. Al contrario, il denunciante ha sostenuto che il livello dei medesimi adeguamenti fosse eccessivamente elevato. Quanto all’argomentazione del produttore esportatore, si è rilevato che spesso i produttori esportatori cinesi e i produttori comunitari vendevano agli stessi clienti. Di conseguenza, non si ravvedeva la motivazione di un ulteriore adeguamento dei prezzi all’importazione. Dall’esame delle prove fornite si è concluso che le obiezioni dovevano essere respinte ed entrambe le parti sono state informate delle relative motivazioni.

(41)

Il denunciante ha affermato che il calcolo delle differenze di stadio commerciale era inesatto, dato che i produttori esportatori cinesi vendevano anch’essi direttamente agli utilizzatori e che per tali vendite non sono giustificati adeguamenti per lo stadio commerciale. Si è rilevato che questa argomentazione era corretta per alcuni produttori esportatori cinesi, e si è quindi riveduto l’adeguamento per lo stadio commerciale. Inoltre, il produttore esportatore di cui al considerando 40 ha affermato che, a motivo delle notevoli differenze di volumi di vendite tra le sue importazioni e le vendite dell’industria comunitaria, la differenza di stadio commerciale non dovrebbe essere calcolata mediante un semplice raffronto delle rispettive percentuali di vendite agli utilizzatori, e ha suggerito un’altra formula per il calcolo dell’adeguamento riveduto per lo stadio commerciale. La formula, tuttavia, non è stata considerata adatta, in quanto avrebbe distorto il risultato. La richiesta è stata pertanto respinta.

(42)

Sulla base di quanto detto sopra, si conferma quindi il metodo descritto al considerando 64 e si fissa in via definitiva al 29 % il margine di sottoquotazione calcolato conformemente al considerando 65 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione dell’industria comunitaria

(43)

La CISA ha affermato che numerosi produttori comunitari inseriti nel campione non hanno presentato risposte complete, così da pregiudicare la rappresentatività del campione a causa dello scarso livello di collaborazione. Va osservato che, ad eccezione della società indicata al considerando 66, punto ii), del regolamento provvisorio, la quale ha fornito soltanto dati parziali, tutte le altre società inserite nel campione hanno presentato tutti i dati richiesti entro la fase definitiva dell’inchiesta. Anche escludendo l’unica società che ha fornito soltanto dati parziali, la rappresentatività del campione rimarrebbe in ogni caso pari a circa il 60 % della produzione comunitaria totale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

La CISA ha inoltre affermato che, contrariamente a quanto stabilito al considerando 86 del regolamento provvisorio, un importante gruppo di produttori comunitari dopo il PI ha effettuato notevoli investimenti espandendo la propria capacità di produzione di tubi nel settore dell’energia nucleare. Dalla verifica di tale informazione è risultato che l’investimento sopra menzionato era finalizzato ad aumentare la capacità di produzione di altri prodotti, quali tubi di acciaio inossidabile o tubi saldati, e non del prodotto simile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

La CISA e un produttore esportatore cinese hanno sostenuto l’inesattezza del considerando 87 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria comunitaria non aveva ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping poiché vi erano almeno tre società rumene a favore della denuncia che fino alla metà del 2006 erano soggette a dazi antidumping. Il considerando 87 si riferisce tuttavia chiaramente all’industria comunitaria considerata nell’insieme e non a singole società. È perciò normale che la situazione delle singole società possa variare da una all’altra, senza che le conclusioni generali valide per l’industria comunitaria siano messe in questione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano i considerando da 66 a 87 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(47)

Il MOFCOM, la CISA e due produttori esportatori cinesi hanno affermato che l’industria comunitaria non si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta, in particolare visti i suoi recenti livelli elevati di profitto. Le ragioni per le quali l’industria comunitaria era considerata in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI sono esposte dettagliatamente al considerando 89 del regolamento provvisorio. Si è riconosciuto che il pregiudizio subito durante il PI non è stato notevole, ma si è anche spiegato che, dato il volume considerevole di prodotti oggetto di dumping sul mercato comunitario, l’industria comunitaria era esposta agli effetti pregiudizievoli di tali importazioni oggetto di dumping, in caso di variazioni significative nella situazione generale del mercato. A tale riguardo va ricordato che l’industria comunitaria ha potuto beneficiare solo parzialmente del notevole aumento del consumo e che la sua quota di mercato è diminuita di cinque punti percentuali durante il periodo considerato, come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio. Il fatto inoltre che un’industria benefici di buoni livelli di profitto durante un periodo eccezionalmente favorevole di elevata domanda sul mercato non significa necessariamente che si trovi in una situazione economica e finanziaria strutturalmente solida, in particolare se in precedenza aveva fatto registrare profitti estremamente bassi o addirittura perdite. Come menzionato al considerando 86 del regolamento provvisorio, il fiacco andamento economico causato dalle pratiche di dumping ha reso impossibile mantenere il livello di investimenti necessario per garantire la redditività dell’industria comunitaria a lungo termine in un settore a così alta intensità di capitali quali quello manifatturiero. In conclusione, il mercato CE alla fine del PI è stato ancora una volta caratterizzato dalla presenza di una quota rilevante di importazioni oggetto di dumping a prezzi molto bassi. Si è trattato di una situazione di mercato potenzialmente molto pericolosa, visto che già in passato, quando la domanda era a livelli normali, una simile situazione di mercato [analizzata nel regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (6)] aveva causato un grave pregiudizio all’industria comunitaria. L’argomento è perciò respinto.

(48)

Un produttore esportatore cinese ha inoltre sostenuto che il considerando 89 del regolamento provvisorio non dimostrava che il mutamento della situazione del mercato ivi citato fosse «chiaramente prevedibile ed imminente», come previsto dall’accordo antidumping dell’OMC. Una modifica della situazione del mercato era prevedibile, in quanto in genere il consumo non può mantenersi a livelli eccezionalmente elevati per un periodo prolungato. L’analisi di cui ai considerando da 90 a 126 del regolamento provvisorio presenta un chiaro deterioramento che in effetti ha avuto luogo in un determinato periodo di tempo. Il fatto che sia necessario un determinato periodo di tempo affinché i valori di una serie di elementi e di indicatori si trasformino da positivi a negativi non è incompatibile con il fatto che, alla luce delle tendenze esistenti, tali effetti negativi siano chiaramente prevedibili. Alla fine del PI la minaccia di pregiudizio era chiaramente prevedibile e l’inizio della tendenza negativa che avrebbe portato alla situazione pregiudizievole era imminente, poiché negli ultimi mesi del PI si era già verificato un certo rallentamento della domanda. L’argomento è perciò respinto.

(49)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio.

E.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

1.   Possibili sviluppi del consumo comunitario, delle importazioni dal paese interessato e della situazione dell’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta

1.1.   Analisi effettuata dopo l’istituzione delle misure provvisorie

(50)

Come indicato al considerando 5, è stato inviato un questionario supplementare ai produttori comunitari inseriti nel campione e al denunciante al fine di ottenere ulteriori informazioni sugli sviluppi del mercato e sull’evoluzione dei principali indicatori del pregiudizio fino a marzo 2009. Si sono inoltre analizzati attentamente gli ultimi dati disponibili dell’Eurostat relativi alle importazioni. Per completezza, figurano di seguito i dati relativi al periodo intercorrente tra la fine del PI e il marzo 2009 («periodo post-PI»). Dato che le cifre si riferiscono ad un periodo di soltanto nove mesi, non viene fornito un indice per i volumi.

(51)

Dopo il PI il consumo comunitario ha cominciato a contrarsi notevolmente e a un ritmo più rapido di quello indicato al considerando 91 del regolamento provvisorio. Il mercato comunitario in realtà si è già contratto quasi del 30 % (7) nel periodo compreso tra la fine del PI e il marzo 2009.

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Consumo comunitario

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Allo stesso tempo le importazioni dalla RPC sono a loro volta diminuite significativamente sebbene, dato il rapido calo del consumo comunitario, la quota di mercato di tali importazioni sia aumentata raggiungendo circa il 18 %. I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati secondo quanto indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio.

RPC

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Volume delle importazioni

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Quota di mercato

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Indice (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Prezzo all’esportazione

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Indice (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

Nello stesso periodo la produzione dell’industria comunitaria è calata significativamente, facendo precipitare la capacità di utilizzo degli impianti delle società inserite nel campione sotto il 60 % nel marzo 2009. Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite considerevolmente e in linea con il calo del consumo comunitario, così che la quota di mercato dell’industria comunitaria si è mantenuta stabile. Per quanto riguarda i prezzi, dopo un aumento nella seconda metà del 2008, si è registrato un calo nel primo trimestre del 2009, nonostante i valori si siano mantenuti superiori a quelli raggiunti durante il PI.

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Produzione

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Capacità

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Utilizzo degli impianti (%)

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Industria comunitaria

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Volume delle vendite nell’UE

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Quota di mercato

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Indice (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Prezzo di vendita comunitario

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Indice (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

Infine, la redditività dell’industria comunitaria è diminuita notevolmente e a un ritmo più rapido di quanto indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, registrando un valore negativo (– 0,8 %) nel primo trimestre del 2009.

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Redditività

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Indice (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Concludendo, le ulteriori informazioni raccolte e verificate nella fase definitiva dell’inchiesta confermano l’analisi di cui ai considerando da 90 a 112 del regolamento provvisorio.

1.2.   Osservazioni presentate dalle parti

(56)

Un produttore esportatore ha sostenuto che l’inchiesta relativa al pregiudizio, al contrario di quella relativa al dumping, era stata estesa oltre il PI, poiché le analisi erano basate anche su informazioni e dati relativi al periodo successivo a giugno 2008.

(57)

Si ricorda in primo luogo che il PI e il periodo in esame rappresentano la base sulla quale è stata effettuata la valutazione della minaccia di pregiudizio nel regolamento provvisorio. Tuttavia, in caso di minaccia di pregiudizio, il pregiudizio riscontrato durante il periodo di inchiesta non può essere — per definizione — notevole, altrimenti si tratterebbe di un’inchiesta basata su un reale pregiudizio notevole. L’autorità inquirente deve perciò accertare se, nonostante il pregiudizio non fosse notevole durante il PI, i fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, portano a concludere che esiste una minaccia di notevole pregiudizio. L’autorità inquirente è quindi autorizzata a verificare che i fatti avvenuti dopo la fine del PI confermino veramente le conclusioni di minaccia di pregiudizio tratte nella fase provvisoria.

(58)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno affermato che la fonte di informazioni utilizzata non era precisata chiaramente nel considerando 91 del regolamento provvisorio e che le previsioni e le altre informazioni presentate dai produttori comunitari o dal denunciante, di cui ai considerando 99, 101 e 108 del regolamento provvisorio, non provenivano da una fonte obiettiva. Il MOFCOM ha inoltre sostenuto che, utilizzando tale fonte di informazione, l’autorità inquirente non ha prestato la particolare attenzione prevista dall’accordo antidumping dell’OMC nelle inchieste di minaccia di pregiudizio.

(59)

Si conferma che gli elementi di prova dettagliati relativi alle varie fonti di informazioni pubbliche di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio erano disponibili nei documenti accessibili alle parti interessate ben prima della pubblicazione del regolamento provvisorio. Per quanto concerne le previsioni e le altre informazioni presentate dall’industria comunitaria, esse sono state verificate e prese in considerazione solo nel caso e nella misura in cui si potevano considerare affidabili e accurate. Il fatto che le informazioni fornite fossero state verificate era già specificato al considerando 100 del regolamento provvisorio, e dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica, come indicato al considerando 5.

(60)

Le argomentazioni di cui ai considerando 56 e 58 sono quindi respinte.

(61)

La CISA ha affermato che, nel valutare gli sviluppi delle importazioni cinesi dopo il PI, non si sarebbero dovute prendere in considerazione le reali importazioni ma il livello degli ordini, poiché le importazioni reali avvengono solitamente da tre a quattro mesi dopo l’ordine. Considerando tale intervallo di tempo, qualsiasi variazione della domanda sul mercato UE si ripercuoterebbe sulle importazioni reali soltanto alcuni mesi dopo; ciò spiegherebbe perché le importazioni cinesi erano ancora notevoli nel novembre e dicembre 2008, nonostante la domanda sul mercato dell’UE avesse già cominciato a calare. Anche un produttore esportatore cinese ha presentato osservazioni simili.

(62)

Le importazioni reali sono generalmente considerate come punto di partenza per la valutazione dei volumi e dei prezzi medi delle importazioni da un determinato paese. Le informazioni relative agli ordini registrati possono essere prese in considerazione a sostegno di altri dati, ma raramente possono essere dimostrate da elementi di prova sufficientemente verificabili. Dall’analisi della denuncia è comunque risultato che il consumo comunitario aveva già cominciato a diminuire durante il terzo trimestre del 2008: nel caso di un intervallo di tempo da tre a quattro mesi, tale fatto avrebbe già dovuto avere ripercussioni sul livello delle importazioni cinesi nel quarto trimestre del 2008, mentre il valore si è mantenuto relativamente alto. Inoltre, se si dovesse tenere conto dell’intervallo di tempo da tre a quattro mesi di cui sopra, il notevole calo delle importazioni cinesi avvenuto nel primo trimestre del 2009 potrebbe rappresentare un’anticipazione delle misure antidumping e non essere dovuto alla diminuzione della domanda. Gli importatori in realtà potrebbero essere stati sempre meno disposti a effettuare ordini per beni che avrebbero potuto essere consegnati successivamente alla possibile istituzione di misure antidumping. Concludendo, si ritiene che un’analisi basata sugli ordini registrati e non sulle importazioni reali avrebbe soltanto introdotto elementi di incertezza nell’inchiesta senza portare a conclusioni significativamente diverse; si respinge quindi l’argomentazione della CISA a riguardo.

(63)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno sostenuto che, secondo i vari comunicati stampa e/o rendiconti finanziari pubblicati da diversi gruppi di produttori comunitari, nel 2008 si è continuato a registrare un andamento positivo, il che sarebbe in contraddizione con i risultati indicanti la minaccia di pregiudizio contenuti nel regolamento provvisorio, in particolare al considerando 110.

(64)

Dall’esame di tale argomentazione è risultato che le informazioni cui la CISA fa riferimento non erano collegate in modo specifico ai soggetti europei coinvolti nella produzione del prodotto in esame. Come già menzionato nel considerando 44, un grande gruppo di società è composto di varie entità, che spesso fabbricano prodotti diversi. Le informazioni finanziarie generali relative a tali gruppi di società possono quindi non essere rappresentative della situazione economica di entità specifiche che producono il prodotto simile e lo vendono sul mercato comunitario. Si ricorda infine che le informazioni utilizzate durante l’inchiesta, relative alle società che producono il prodotto simile, sono state debitamente verificate. L’argomento è perciò respinto.

(65)

In mancanza di ulteriori osservazioni concernenti in particolare i considerando da 90 a 112 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni ivi contenute.

2.   Minaccia di pregiudizio

2.1.   Evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping

(66)

La CISA ha affermato che l’aumento delle importazioni cinesi di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio era la conseguenza di un incremento della domanda sul mercato dell’UE. Anche il MOFCOM e un produttore esportatore cinese hanno presentato osservazioni simili. La CISA ha inoltre respinto la tesi secondo cui lo sviluppo delle importazioni cinesi potrebbe essere il risultato di una strategia di penetrazione del mercato sottolineando che le esportazioni cinesi erano effettuate da un numero elevato di produttori cinesi ed era quindi impossibile che essi avessero elaborato una strategia coordinata.

(67)

Se fosse vero che lo sviluppo delle importazioni cinesi era correlato all’aumento della domanda sul mercato CE, come affermato dalla CISA, la quota di mercato di tali importazioni sarebbe rimasta sostanzialmente stabile e non avrebbe registrato un incremento dall’1 % al 17 % durante il periodo in esame. L’aumento sostanziale della quota di mercato delle importazioni cinesi e la sua evoluzione, completamente diversa da quella delle quote di mercato dell’industria comunitaria e di qualsiasi altra fonte di importazione, dimostrano chiaramente che altri elementi hanno sostenuto la crescita delle importazioni cinesi. Tale conclusione è inoltre suffragata dal fatto che le importazioni cinesi hanno costantemente mantenuto prezzi molto bassi di dumping, come già spiegato ai considerando da 63 a 65 del regolamento provvisorio. Inoltre, non è necessario che gli esportatori coordinino una strategia per adottare un comportamento simile: una volta dimostrato che è possibile penetrare un mercato con successo mantenendo un determinato livello di prezzi molto basso, tale valida strategia di mercato sarebbe probabilmente adottata da tutti gli esportatori senza la necessità che essi si accordino. Le affermazioni di cui al considerando 66 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio.

(68)

La CISA ha inoltre sostenuto, contrariamente alla valutazione di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio, che le importazioni dalla RPC sono diminuite significativamente nel periodo successivo al PI. È vero che, come indicato al precedente considerando 52, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite nel periodo successivo al PI. Tuttavia, dalla formulazione del considerando 116 del regolamento provvisorio è chiaro che ciò che conta non è il volume assoluto di tali importazioni, ma la loro relativa importanza in relazione al consumo, ovvero la loro quota sul mercato comunitario totale. Come indicato nello stesso considerando 52, le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno registrato un lieve aumento della quota di mercato nel periodo successivo al PI, nonostante la diminuzione del loro volume assoluto. Considerando che: i) la valutazione alla base del ragionamento di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio si fonda sulle più recenti e attendibili informazioni concernenti le importazioni disponibili al momento di trarre le conclusioni provvisorie, ovvero i dati relativi alle importazioni per novembre e dicembre 2008; ii) tali dati erano in linea con l’evoluzione delle importazioni cinesi fino a quel momento; e iii) il ragionamento era basato su volumi relativi e non assoluti, si conclude che la valutazione di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio non è in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 52. In ogni caso, occorre rilevare che, per i motivi di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio, il livello delle importazioni cinesi può essere considerato una minaccia di pregiudizio anche nel caso in cui i volumi iniziassero a diminuire in proporzione più del consumo, dal momento che la presenza stessa di volumi notevoli di prodotti cinesi a basso prezzo in un contesto di consumo in calo esercita una pressione verso il basso del livello generale dei prezzi sul mercato. Nessuno dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base può comunque fornire un orientamento decisivo in merito all’esistenza di una tale minaccia di pregiudizio. I fattori vanno piuttosto considerati nella loro totalità. L’obiezione è quindi respinta e si confermano le conclusioni di cui al considerando 115 del regolamento provvisorio.

2.2.   Riserva di capacità disponibile presso gli esportatori

(69)

La CISA ha affermato che l’analisi di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio era fondata su dati relativi agli esportatori inclusi nel campione i quali rappresentavano le società più orientate all’esportazione; tali dati non rifletterebbero quindi correttamente la situazione generale delle esportazioni dalla RPC. Al contrario, si sostiene che la quota delle esportazioni cinesi nell’UE calcolata sul totale delle esportazioni cinesi e indicata al considerando 119 del regolamento provvisorio avrebbe registrato un cambiamento di tendenza nel 2008, diminuendo dal 15 % all’11 %. Infine, l’analisi di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio ha ignorato l’evoluzione della domanda sul mercato interno cinese che secondo le previsioni avrebbe assorbito una percentuale significativa della produzione generata dall’esistente sovraccapacità; a tale riguardo si è fatto riferimento a diversi progetti e programmi del governo cinese a sostegno della domanda interna. Anche il MOFCOM ha sostenuto che gli sviluppi della domanda sul mercato interno cinese non sono stati esaminati nel regolamento provvisorio.

(70)

Le conclusioni relative alle società inserite nel campione di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio sono chiaramente confermate dall’analisi delle tendenze concernenti i dati sulle esportazioni generali di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio, che hanno persino mostrato una più significativa tendenza alla crescita per quanto riguarda le esportazioni nella CE per il periodo in esame. Per quanto concerne la presunta inversione di tendenza alla crescita relativa alle esportazioni nella CE calcolata sul totale delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nel 2008, la CISA non ha fornito elementi di prova determinanti a sostegno della propria argomentazione. In proposito, occorre notare che i dati risultanti dalle statistiche cinesi si riferiscono chiaramente a una definizione del prodotto notevolmente diversa dal prodotto in esame; ciò appare chiaro per il fatto che le esportazioni in Europa, come mostrano le statistiche, sono non soltanto di gran lunga superiori alle importazioni rilevate da Eurostat per il prodotto in esame, ma la loro evoluzione mostra una tendenza completamente diversa. Gli elementi di prova forniti non hanno potuto quindi essere accettati. In quanto ai progetti di provvedimenti del governo cinese volti a stimolare la domanda interna, le prove fornite non alterano l’analisi poiché gli effetti sulla domanda non possono essere stabiliti in modo attendibile. Per la maggior parte dei progetti menzionati non è inoltre chiaro se saranno completati. Infine, alcuni importanti progetti di condutture cui la CISA fa riferimento sembrano utilizzare grossi tubi saldati e non i tubi senza saldatura oggetto del presente procedimento. Le affermazioni di cui al considerando 69 sono pertanto respinte.

(71)

La CISA ha anche sostenuto che il riorientamento delle attività di esportazione indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio era errato poiché le esportazioni cinesi negli Stati Uniti consisterebbero principalmente in prodotti (OCTG) non largamente importati nella CE. La CISA ha inoltre affermato che i prezzi delle esportazioni nella CE non erano necessariamente inferiori a quelli delle esportazioni in altri paesi, ma che, al contrario, la CE ha rappresentato finora un mercato interessante per le esportazioni cinesi. Riguardo a questa argomentazione, occorre affermare che l’analisi di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio si basava su dati statistici privi di riferimenti dettagliati a specifici tipi di prodotto. È necessario notare che comunque gli impianti di produzione necessari alla fabbricazione del prodotto in esame possono essere utilizzati in larga misura per la produzione di vari tipi di tubi senza saldatura. Quindi, anche se uno specifico tipo di tubi quali gli OCTG non è ampiamente importato nella CE, ciò non è rilevante ai fini della valutazione di potenziali riserve di capacità disponibili, poiché gli impianti utilizzati nella fabbricazione di questo tipo di tubi possono essere facilmente orientati alla produzione di altri tipi del prodotto in esame, importati sul mercato CE in quantitativi molto più consistenti. Le affermazioni di cui al considerando 66 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

2.3.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(72)

La CISA ha affermato che dopo il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati notevolmente mentre i prezzi dell’industria comunitaria non hanno seguito la stessa tendenza, così che la sottoquotazione esistente durante il PI si sarebbe sostanzialmente ridotta o persino annullata nel periodo successivo al PI.

(73)

Come già indicato ai considerando 98 e 122 del regolamento provvisorio, si conferma che dopo il PI i prezzi delle importazioni da diversi paesi, tra cui la RPC, hanno subito un notevole aumento, analogamente ai prezzi dell’industria comunitaria. L’analisi dei listini prezzi dell’industria comunitaria dopo il PI e dei prezzi dei prodotti comparabili importati dalla RPC ha mostrato un andamento dei prezzi parallelo. In conclusione, non esistono elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui la sottoquotazione registrata durante il PI si sarebbe sostanzialmente ridotta o persino annullata. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

2.4.   Livello delle scorte

(74)

In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 124 del regolamento provvisorio.

2.5.   Altri elementi

(75)

La CISA ha affermato che il possibile intervento del governo cinese di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio era soltanto una congettura. L’inchiesta ha mostrato tuttavia che il trattamento individuale garantito a un produttore esportatore cinese nella fase provvisoria è stato successivamente revocato, come indicato ai considerando da 19 a 23, proprio a causa del livello accresciuto di intervento dello Stato, indotto dal peggioramento della situazione economica dopo il PI. Ciò conferma chiaramente le conclusioni di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio e l’argomentazione è perciò respinta.

2.6.   Conclusioni

(76)

È stato anzitutto rilevato che la conclusione sulla minaccia di pregiudizio è stata formulata dopo aver considerato, tra l’altro, la totalità dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafi 5 e 9, del regolamento di base.

(77)

La CISA ha obiettato che le conclusioni di cui al regolamento provvisorio non sono conformi agli standard richiesti dagli accordi OMC per questo tipo di inchiesta, e in particolare che le conclusioni dovrebbero essere corroborate da elementi di prova e non essere il risultato di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, che le proiezioni e le ipotesi dovrebbero garantire un grado molto elevato di probabilità e che dovrebbero essere esaminate le spiegazioni alternative nel trarre una data conclusione.

(78)

Il regolamento provvisorio indica chiaramente su quale base si sono stabilite le conclusioni relative ai vari elementi dell’inchiesta. Ciò è suffragato dagli elementi di prova indicati, ovvero i dati statistici ottenuti dall’Eurostat, le risposte al questionario delle società che hanno collaborato, le informazioni fornite dal denunciante relative alle società non inserite nel campione, le informazioni contenute nelle osservazioni presentate dalle parti interessate e altre informazioni provenienti da Internet trovate nel corso dell’inchiesta. Tutte le informazioni citate, eccetto quelle riservate, erano accessibili alle parti interessate.

(79)

Gli elementi relativi all’esame della minaccia di pregiudizio sono stati considerati separatamente e nel dettaglio nel regolamento provvisorio e il grado di realizzazione delle ipotesi e delle previsioni effettuate nella fase provvisoria è stato riesaminato e verificato, per quanto possibile, nella fase definitiva dell’inchiesta, come riportato nelle conclusioni del presente regolamento. Non si sono riscontrati fatti, elementi di prova o indicazioni in contraddizione con le conclusioni di cui al regolamento provvisorio. Di conseguenza, le proiezioni e le ipotesi contenute nel regolamento provvisorio non si limitavano a congetture o asserzioni ma erano il risultato di un’analisi approfondita della situazione.

(80)

Per quanto riguarda le spiegazioni alternative e le interpretazioni di cui al considerando 78, comprese quelle presentate dalle parti interessate nelle loro osservazioni, esse sono state debitamente esaminate durante l’inchiesta e trattate sia nel presente regolamento sia nel regolamento provvisorio.

(81)

Per concludere, né l’esame dei fatti successi dopo la fine del PI, né l’analisi dei commenti e delle osservazioni formulati dalle parti interessate in merito al regolamento provvisorio e alla divulgazione delle conclusioni finali hanno rivelato elementi di prova che potessero mettere in dubbio la conclusione secondo la quale alla fine del PI esisteva la minaccia di pregiudizio notevole. Di conseguenza, l’argomentazione della CISA al considerando 77 è rifiutata e le conclusioni al considerando 126 del regolamento provvisorio sono confermate.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(82)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

a)   Attività d’importazione e d’esportazione dell’industria comunitaria

(83)

La CISA ha affermato che il fatto che l’industria comunitaria importasse il prodotto in esame dalla RPC e da altri paesi dimostrava che essa non aveva una capacità sufficiente a soddisfare la domanda del mercato comunitario. Ciò era causato dalla scelta dell’industria comunitaria di non investire in nuova capacità di produzione ma di concentrarsi notevolmente su segmenti di mercato a valore più elevato. A tale riguardo si ricorda che al considerando 136 del regolamento provvisorio si spiega che tali importazioni secondo le stime erano inferiori al 2 % delle importazioni totali dalla RPC, e non è stato fornito alcun elemento per dimostrare che tale percentuale fosse superiore.

(84)

La CISA ha inoltre contestato le ragioni esatte per cui il gruppo di società menzionato al considerando 138 del regolamento provvisorio avrebbe dovuto effettuare le importazioni citate. Successivamente ad un ulteriore esame della questione, si conferma che per ragioni di efficienza in termini di costi la produzione di certi tipi di prodotto era effettuata da altre entità non europee del gruppo. Come già menzionato al considerando 138 del regolamento provvisorio, si è tuttavia verificato che tali importazioni non sono avvenute a prezzi inferiori a quelli della Comunità per lo stesso tipo di prodotti.

(85)

La CISA ha infine fatto notare un’apparente contraddizione tra la stima relativamente positiva dell’industria comunitaria concernente le sue future vendite all’esportazione e le tendenze economiche generali per i mercati dei paesi terzi, in declino secondo le previsioni. A tale riguardo è necessario ricordare che l’analisi delle attività di esportazione dell’industria comunitaria non ha effetti ai fini delle conclusioni relative al pregiudizio o alla minaccia di pregiudizio, che riguardano esclusivamente l’attività dell’industria comunitaria per il prodotto simile sul mercato CE. Le visioni ottimistiche di alcuni dei produttori comunitari riguardo alle loro attività di esportazione possono aver solo portato a sovrastimare i risultati economici generali previsti ma non quelli relativi al mercato interno, analizzati separatamente.

(86)

Le affermazioni di cui ai considerando da 83 a 85 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 136 a 141 del regolamento provvisorio.

b)   Importazioni da paesi terzi

(87)

La CISA ha inoltre sostenuto che non è sufficiente esaminare il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi esterni all’UE, ma è necessario considerare l’esatta natura di tali prodotti. Si conferma che è stata effettuata un’analisi dettagliata in tutti i casi in cui gli importatori hanno messo a disposizione informazioni sufficientemente dettagliate relative ai prezzi. Sfortunatamente le statistiche sul commercio non sono molto dettagliate e, dato il livello di collaborazione relativamente basso fornito dagli importatori nella presente indagine, erano disponibili poche informazioni dettagliate sui prezzi a livello di singolo prodotto concernenti le importazioni da altri paesi. Nessuno ha tuttavia fornito informazioni documentate indicanti una conclusione diversa da quella di cui ai considerando da 142 a 145 del regolamento provvisorio, pertanto si confermano i risultati contenuti nei considerando citati del regolamento provvisorio.

c)   Concorrenza degli altri produttori comunitari

(88)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 146 del regolamento provvisorio.

d)   Costo di produzione/costi delle materie prime

(89)

La CISA ha sostenuto che l’industria comunitaria ha modificato la propria gamma di prodotti per orientarsi verso tipologie di prodotto con un prezzo più elevato al fine di contrastare gli effetti dell’aumento dei costi di produzione. Ciò mostrerebbe che l’industria comunitaria disponeva di mezzi sufficienti a riflettere qualsiasi incremento dei costi aumentando i prezzi di vendita, contrariamente a quanto indicato al considerando 149 del regolamento provvisorio.

(90)

È indubbio che l’industria comunitaria nel tempo ha cercato di massimizzare il profitto contrastando gli incrementi dei costi con l’aumento dei prezzi di vendita. Questo processo tuttavia non è infinito e vi è un punto in cui tali adeguamenti non sono più possibili data la concorrenza esistente sul mercato. In un mercato in cui i prodotti simili sono venduti a prezzi sostanzialmente inferiori, il margine per operare tale ricarico diminuisce con l’aumentare della quota di mercato di detti prodotti a basso prezzo. Le osservazioni della CISA non contraddicono quindi le conclusioni di cui ai considerando da 147 a 149 del regolamento provvisorio, che sono confermate.

e)   Rallentamento del mercato comunitario dei tubi senza saldatura a causa della recessione economica

(91)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno affermato che la recessione economica globale è alla base dei problemi economici di cui soffre l’industria comunitaria e hanno concluso che tale situazione ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il presunto pregiudizio o la minaccia di pregiudizio. In merito, occorre rilevare che la stessa CISA ha ammesso che il consumo prevalente sul mercato tra il 2005 e il PI si è situato a livelli eccezionali e che la diminuzione della domanda dopo il PI può essere in gran parte dovuta al fatto che il mercato per tale prodotto sta ritornando a condizioni normali. Non è quindi chiaro se la recessione economica globale sia da considerarsi come causa di pregiudizio, visto che dalle informazioni disponibili si evince che il livello di consumo sul mercato comunitario nel periodo successivo al PI è ritornato a livelli in passato ritenuti normali. Ciò suggerirebbe che è stata l’esistenza di livelli eccezionali di consumo comunitario durante il periodo in esame a far sì che l’industria comunitaria non soffrisse di un pregiudizio notevole, malgrado la rilevante quota di mercato e la notevole sottoquotazione delle importazioni cinesi oggetto di dumping. In ogni caso, nel considerando 150 del regolamento provvisorio non si esclude la possibilità che la recessione economica generale possa avere avuto conseguenze negative sulla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria dopo il PI, ma non è possibile affermare che la crisi economica generale sia la sola responsabile di tali conseguenze negative, a esclusione delle importazioni oggetto di dumping, quando è chiaro che queste ultime detengono una quota di mercato considerevole e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Si respinge quindi l’argomentazione secondo cui la recessione economica avrebbe rotto il nesso di causalità di cui ai considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio, mentre la questione dell’incidenza che il cambiamento della congiuntura economica rispetto al PI potrebbe avere sulla determinazione del livello di misure è trattata al considerando 104.

(92)

Si respingono quindi le argomentazioni e si conferma il considerando 150 del regolamento provvisorio.

f)   Altri fattori

(93)

La CISA ha commentato che alcuni produttori comunitari hanno concluso con i clienti contratti quadro a prezzi precedentemente stabiliti, così che per essi i prezzi si sarebbero mantenuti stabili. Allo stesso tempo tali produttori avrebbero concluso accordi simili a prezzi fissi con i fornitori di minerali di ferro e di altri importanti fattori di produzione, così da non poter beneficiare del rapido crollo dei costi che ha interessato tali materie prime immediatamente dopo il PI.

(94)

È necessario anzitutto notare che la stipulazione di accordi a prezzo fisso con i clienti rappresenta una pratica che è stata limitata in termini di numero di contratti e, tenuto conto del periodo interessato, non può essere considerata come avente effetti significativi, fatto confermato dal notevole aumento ugualmente registrato dai prezzi dell’industria comunitaria. Per quanto concerne gli accordi a prezzi fissi per l’acquisto di materie prime importanti, sembra si tratti di una pratica largamente diffusa in tutto il mondo che non rappresenta quindi né un vantaggio né uno svantaggio per i produttori comunitari rispetto a tutti gli altri produttori del prodotto simile sul mercato mondiale. Neanche questo elemento può essere quindi considerato una causa di rottura del nesso di causalità. Le affermazioni di cui al considerando 93 sono pertanto respinte.

3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(95)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(96)

Il denunciante e un certo numero di produttori comunitari hanno affermato nuovamente che, tenuto conto delle pratiche di dumping pregiudizievole, l’esistenza di misure antidumping costituiva un elemento essenziale per la continuità delle loro attività. In mancanza di ulteriori osservazioni, si conferma il considerando 155 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(97)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 156 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(98)

Un utilizzatore del prodotto in esame, che è inoltre importatore, ha fatto notare che i codici NC del prodotto che egli importava non figuravano nell’avviso di apertura e che egli ha saputo che l’inchiesta riguardava anche tali tipi di prodotto solo dopo l’istituzione di misure provvisorie. Egli ha indicato di avere dovuto pagare dazi antidumping imprevisti per tale ragione. L’importatore è stato informato che l’avviso di apertura conteneva una chiara descrizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e che i codici NC erano menzionati a titolo puramente indicativo. La classificazione doganale corretta del prodotto in esame è in effetti uno degli aspetti dell’inchiesta ed è quindi del tutto possibile che i codici NC citati nel regolamento provvisorio siano in una certa misura diversi da quelli indicati nell’avviso di apertura del procedimento.

(99)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 157 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

(100)

L’utilizzatore di cui al considerando 98 ha inoltre sostenuto che, nel caso in cui fossero istituite misure definitive sul prodotto in esame, ne risulterebbero gravi problemi di approvvigionamento per la sua società, data la reticenza dei produttori comunitari a fornire il prodotto. Tale argomentazione è stata analizzata ed è risultato che i problemi incontrati da tale operatore nell’approvvigionamento del prodotto dai produttori comunitari risalivano a periodi passati in cui, in un contesto di domanda molto elevata sul mercato, la fornitura di quantità molto limitate del prodotto non era considerata economicamente redditizia da determinati produttori comunitari. In periodi di normale domanda sul mercato, tale problema dovrebbe tuttavia scomparire, in particolare se si considera la possibilità che altri utilizzatori o importatori dello stesso tipo di prodotto ne stimolino la domanda nella Comunità in seguito all’istituzione di misure. Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e del fatto che gli utilizzi in questione rappresentano soltanto una frazione molto limitata del consumo totale del prodotto in esame, si conclude che la disponibilità delle fonti di approvvigionamento non rappresenta un problema per il prodotto in esame.

(101)

Un altro utilizzatore, che acquista il prodotto simile esclusivamente dall’industria comunitaria, si è nuovamente espresso in favore dell’istituzione di misure. Nessun altro utilizzatore ha presentato osservazioni concernenti le conclusioni provvisorie. In mancanza di ulteriori osservazioni, si conferma il considerando 158 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(102)

In mancanza di osservazioni specifiche, si conferma il considerando 159 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(103)

Il denunciante e un certo numero di produttori della Comunità appartenenti all’industria comunitaria hanno sostenuto che il margine di profitto pari al 3 % utilizzato in fase provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo quanto indicato ai considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio, era eccessivamente basso dato che si tratta di un’industria a forte intensità di capitali e a costi fissi elevati, e che i margini di profitto medi dell’industria comunitaria durante il periodo in esame hanno nettamente superato il 3 %.

(104)

Si riconosce che il prodotto simile richiede una produzione ad alta intensità di capitali. Si ritiene tuttavia che la situazione attuale del mercato non permette di valutare chiaramente i tassi di utilizzo delle capacità in un futuro prossimo e in particolare durante gli anni in cui le misure saranno in vigore, il che può avere conseguenze sulla determinazione del margine di profitto che dovrebbe essere solitamente raggiunto in un determinato mercato in assenza di pratiche di dumping. In queste condizioni e poiché l’industria comunitaria mantiene la possibilità di richiedere un riesame delle misure in caso di modifica delle circostanze, si è concluso che debba essere mantenuto il margine di profitto moderato pari al 3 % fissato nella fase provvisoria nonché in un’inchiesta precedente concernente lo stesso prodotto. Si sottolinea tuttavia che nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare in modo significativo potrebbe essere necessario riesaminare tale margine del 3 %.

(105)

Si è applicato il metodo utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio di cui ai considerando 164 e 165 del regolamento provvisorio, previo lieve adeguamento di cui al considerando 41. Il livello di eliminazione del pregiudizio a livello nazionale è stato stabilito calcolando la media ponderata del margine di pregiudizio constatato per i tipi di prodotto più rappresentativi venduti da un produttore esportatore che non aveva ottenuto il TI.

(106)

I margini di pregiudizio così stabiliti sono inferiori ai margini di dumping constatati.

2.   Misure definitive

(107)

Alla luce delle conclusioni tratte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di pregiudizio riscontrato.

(108)

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Produttore esportatore

Dazio antidumping

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

17,7 %

Altre società che hanno collaborato

27,2 %

Tutte le altre società

39,2 %

(109)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(110)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (8), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate, ad esempio, al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(111)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(112)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell’allegato I del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

3.   Impegni

(113)

Successivamente alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, un certo numero di produttori esportatori della RPC non inseriti nel campione hanno proposto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Peraltro, nonostante il fatto che tutte le condizioni necessarie fossero spiegate, non è stata presentata alcuna offerta formale di impegno entro i limiti fissati a tal fine dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, né è stata chiesta una proroga a tale limite. In queste circostanze, non è più necessario esaminare più a fondo la questione degli impegni nell’ambito dell’inchiesta.

I.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(114)

Poiché l’inchiesta ha dimostrato che la minaccia di pregiudizio era imminente alla fine del PI, come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle conclusioni di cui ai considerando da 50 a 55 che confermano l’evoluzione negativa di diversi indicatori di pregiudizio dopo il PI, e in vista dell’importanza del margine di dumping constatato, si conclude che in assenza di misure provvisorie il pregiudizio si sarebbe verificato. Si ritiene quindi necessaria la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica (9) dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (10) (codici TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 e 7304599320) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, RPC

17,7

A949

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

27,2

A950

Tutte le altre società

39,2

A999

3.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 289/2009 sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.

Articolo 3

Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 27,2 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 174 del 9.7.2008, pag. 7.

(3)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 48.

(4)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(5)  CFfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(6)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(7)  In base ad un confronto effettuato tra volumi mensili medi.

(8)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË.

(9)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(10)  Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A950)

Nome della società

Città

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/36


REGOLAMENTO (CE) N. 927/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

109,3

ZZ

109,3

0805 50 10

AR

71,1

CL

103,4

TR

84,6

UY

88,0

ZA

70,3

ZZ

83,5

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

94,4

US

152,0

ZZ

160,3

0808 10 80

BR

63,5

CL

85,7

NZ

44,5

US

80,9

ZA

66,2

ZZ

68,2

0808 20 50

AR

82,8

CN

51,8

TR

97,2

ZA

79,8

ZZ

77,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/38


REGOLAMENTO (CE) N. 928/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 918/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 259 del 2.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/40


DIRETTIVA 2009/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE (3) prevede un periodo transitorio di dieci anni, che ha avuto inizio il 14 maggio 2000, data di entrata in vigore della direttiva stessa, durante il quale ogni Stato membro può applicare le norme e prassi nazionali in materia di immissione sul mercato di biocidi e, in particolare, può autorizzare l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non ancora contenuti nell’elenco positivo di cui alla predetta direttiva, vale a dire gli allegati I, I A o I B della stessa.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE fissa un programma di lavoro decennale, che a sua volta ha avuto inizio il 14 maggio 2000, nel corso del quale tutti i principi attivi contenuti in biocidi già in commercio prima di quella data devono essere sottoposti ad esame sistematico e, se trovati accettabili dal punto di vista della salute umana e animale e dell’ambiente, devono essere inseriti nell’elenco positivo di cui alla predetta direttiva.

(3)

Il paragrafo 1, lettera c), punto i), e il paragrafo 2, lettera c), punto i), dell’articolo 12 della direttiva 98/8/CE prevedono la tutela di tutte le informazioni fornite per i fini di tale direttiva per un periodo di dieci anni, che a sua volta ha avuto inizio il 14 maggio 2000, a meno che un periodo di tutela più breve non sia già stato concesso in un determinato Stato membro, nel qual caso sul suo territorio si applicherà quest’ultimo periodo di tutela più breve. Questa tutela riguarda esclusivamente le informazioni presentate a sostegno dell’inserimento nell’elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE di principi attivi utilizzati nei biocidi presenti sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/8/CE (principi attivi «esistenti»).

(4)

Una volta che un principio attivo esistente è stato valutato e inserito nell’elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE, il suo mercato è considerato armonizzato e le norme transitorie per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo sono sostituite dalle disposizioni della direttiva stessa.

(5)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, la Commissione ha presentato una relazione sui risultati raggiunti dal programma decennale, due anni prima del suo completamento. In base ai risultati della relazione, si prevede che il riesame di un numero significativo di principi attivi non sarà completato entro il 14 maggio 2010. Inoltre, anche per i principi attivi per i quali la decisione circa l’inserimento nell’elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE è stata adottata entro il 14 maggio 2010, occorre agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente a recepire gli atti pertinenti e a concedere, annullare o modificare le pertinenti autorizzazioni dei prodotti, al fine di conformarsi alle disposizioni armonizzate della direttiva 98/8/CE. Esiste il rischio concreto che il 14 maggio 2010, fine del periodo transitorio, le norme nazionali non saranno più applicabili, mentre non saranno state ancora adottate le pertinenti norme armonizzate. Si giudica pertanto necessaria una proroga del programma di lavoro decennale per permettere il completamento del riesame di tutti i principi attivi che sono stati notificati per il riesame.

(6)

È inoltre necessario che la conclusione del programma di riesame coincida con quello del periodo transitorio, in modo tale che l’immissione di biocidi sul mercato sia disciplinata dalle norme o dalle prassi nazionali fino a quando non potranno essere sostituite da disposizioni armonizzate.

(7)

Inoltre, per ragioni di coerenza e al fine di evitare la perdita della tutela dei dati mentre determinati principi attivi sono ancora in corso di valutazione, occorre prorogare il periodo di tutela di tutti i dati forniti ai fini della direttiva 98/8/CE per farla coincidere con il termine del programma di riesame.

(8)

La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D’altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l’attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Qualsiasi proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per eventuali rimanenti principi attivi dopo il 14 maggio 2014 dovrebbe essere limitata ad un massimo di due anni e dovrebbe aver luogo soltanto se vi sono chiare indicazioni che l’atto giuridico destinato a sostituire la direttiva 98/8/CE non entrerà in vigore prima del 14 maggio 2014.

(9)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 98/8/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(10)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di estendere fino a due anni il periodo di riesame e il corrispondente periodo transitorio per eventuali rimanenti principi attivi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/8/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(11)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 98/8/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera c), il punto i), è sostituito dal seguente:

«i)

fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già protette da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale è prorogato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all’articolo 16, paragrafo 1;»;

b)

al paragrafo 2, lettera c), il punto i), è sostituito dal seguente:

«i)

fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già protette da norme nazionali in vigore in materia di biocidi, nel qual caso le informazioni sono protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale è prorogato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all’articolo 16, paragrafo 1;»;

2)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In ulteriore deroga all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, uno Stato membro può, fino al 14 maggio 2014, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Se una decisione di inserire un principio attivo nell’allegato I o I A fissa una data successiva al 14 maggio 2014 per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, tale deroga continua ad applicarsi ai prodotti che comprendono tale principio attivo fino alla data fissata in tale decisione. In particolare, uno Stato membro può autorizzare, secondo le norme nazionali, l’immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio alla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In seguito all’adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro di 14 anni ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). La preparazione e l’attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario, sono fissate con regolamenti. Tali regolamenti, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Non oltre 2 anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma. In base alle conclusioni della relazione si può decidere se prorogare il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 e il periodo di 14 anni del programma di lavoro per un periodo non superiore a 2 anni. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.»;

ii)

al secondo comma, le parole «Nel corso del suddetto periodo decennale» sono sostituite dalle parole «Nel corso del suddetto periodo di 14 anni».

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 75.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2009/735/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), di seguito denominato «l’accordo di partenariato ACP-CE», in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4), di seguito denominato «lo strumento di cooperazione allo sviluppo», in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE sono stati violati.

(2)

I valori di cui all’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono stati violati.

(3)

Il 18 aprile 2007 sono iniziate, a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, consultazioni formali con i paesi ACP e con la Repubblica delle Isole Figi, durante le quali le autorità delle Figi hanno assunto impegni specifici per ovviare ai problemi individuati dall’Unione europea e per la loro stessa attuazione.

(4)

Qualche iniziativa concreta è stata assunta in relazione ad alcuni degli impegni di cui al considerando 3. Tuttavia, molti impegni importanti riguardanti elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-CE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo devono ancora essere attuati, ma di recente si sono riscontrati notevoli passi indietro per quanto riguarda alcuni impegni fondamentali, quali l’abrogazione della Costituzione ed un ulteriore notevole rinvio delle elezioni.

(5)

La decisione 2007/641/CE del Consiglio (5) cessa di produrre effetti il 1o ottobre 2009.

(6)

È opportuno pertanto prorogare la validità della decisione 2007/641/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 31 marzo 2010. La decisione sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi e tempestivamente qualora nuovi sviluppi nella Repubblica delle Isole Figi o nuove consultazioni formali con i paesi ACP e la Repubblica delle Isole Figi diano luogo a nuovi impegni specifici che lo giustifichino.»;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.


ALLEGATO

H.E. Ratu Epeli Nailatikau

Vicepresidente della Repubblica delle Isole Figi

Suva

Repubblica delle Isole Figi

Eccellenza,

l’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE, di seguito denominato «l’accordo di Cotonou», e dell’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-CE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, che costituiscono elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e, pertanto, la base delle nostre relazioni.

L’11 dicembre 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha condannato il golpe militare nelle Figi.

A norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, e ritenendo che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisse una violazione degli elementi essenziali elencati all’articolo 9 dell’accordo, l’Unione europea, di seguito denominata «l’UE», ha invitato le Figi ad avviare consultazioni per un esame approfondito della situazione, ai sensi di detto accordo, e a adottare misure, se necessario, per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L’UE giudica positivo il fatto che all’epoca il governo provvisorio abbia confermato una serie di impegni fondamentali riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici e lo stato di diritto, come indicato più avanti, e abbia proposto misure concrete per la loro attuazione.

Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare nell’aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in una situazione di violazione di una serie di impegni assunti. Ciò riguarda in particolare l’abrogazione della Costituzione, il ritardo considerevole nell’organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Sebbene l’attuazione degli impegni sia stata notevolmente procrastinata, la maggior parte di tali impegni rimane altamente pertinente riguardo alla situazione attuale delle Figi e viene pertanto allegata alla presente lettera. La loro decisione di violare una serie di impegni chiave ha comportato per le Figi perdite di fondi per lo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato che costituisce la pietra angolare dell’accordo di Cotonou, l’UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena vi saranno ragionevoli prospettive di poter concludere positivamente tali consultazioni. Il primo ministro ad interim ha recentemente presentato una tabella di marcia per le riforme e le elezioni. L’UE è pronta ad avviare un dialogo su questa tabella di marcia ed è disposta a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. Di conseguenza, l’UE ha deciso di prorogare le misure appropriate vigenti per le Figi al fine di offrire un’opportunità di tenere nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente obsolete, è stato concluso che, anziché aggiornarle unilateralmente, l’UE preferisce approfondire le possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. Di conseguenza, è di particolare importanza che il governo provvisorio s’impegni in un dialogo di politica interna ad ampio raggio e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell’UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou riveduto e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo fondamentale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l’UE non intende trarre conclusioni anticipate circa l’esito delle consultazioni future.

Se le nuove consultazioni daranno luogo a impegni sostanziali da parte delle Figi, l’UE s’impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo queste misure appropriate. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese perderà altri fondi per lo sviluppo.

Sino a quando non avranno luogo le nuove consultazioni, l’UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

l’erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile possono continuare,

le attività di cooperazione in corso e/o in preparazione, in particolare nell’ambito dell’8o e del 9o Fondo europeo di sviluppo, di seguito denominato «FES», possono continuare,

si può procedere con la revisione finale del 9o FES,

le attività di cooperazione possono proseguire, salvo circostanze eccezionali, per favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance,

può proseguire l’attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero previste per il 2006; l’accordo di finanziamento è stato firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007. Va segnalata la presenza nell’accordo di una clausola sospensiva,

poiché la relazione degli esperti elettorali indipendenti del Forum delle isole del Pacifico del 7 giugno 2007 è stata accettata il 19 giugno 2007 dal governo provvisorio, in conformità dell’impegno n. 1 concordato il 18 aprile 2007 tra il governo provvisorio e l’UE, si può procedere con i preparativi e, a termine, con la firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero nel 2008-2010,

il completamento, la firma a livello tecnico e l’attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale per il 10o FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l’eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25 % di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti in materia di diritti umani e stato di diritto, vale a dire: rispetto della Costituzione da parte del governo provvisorio, pieno rispetto dell’indipendenza del settore giudiziario e revoca, il più presto possibile, dello stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; conformità delle indagini e dei provvedimenti riguardanti tutte le denunce di violazione dei diritti umani con le diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi; massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2007 è pari a zero,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2008 sarà reso disponibile solo se si dimostrerà il carattere attendibile e tempestivo dei preparativi per le elezioni in linea con gli impegni concordati; per quanto riguarda in particolare il censimento, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale in conformità della Costituzione; si dovranno prendere gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007, in conformità della Costituzione,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2009 sarà reso disponibile solo una volta insediato un governo legittimo,

lo stanziamento per lo zucchero per il 2010 dipenderà dai progressi fatti in termini di attuazione dello stanziamento per il 2009 e dal proseguimento del processo democratico,

oltre a quanto indicato nella presente lettera, si potrebbe eventualmente fornire un sostegno supplementare per la preparazione e l’attuazione degli impegni principali, specie per quanto riguarda la preparazione e/o lo svolgimento delle elezioni,

non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione,

la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Centro per lo sviluppo delle imprese può continuare purché gli impegni assunti siano rispettati nei tempi.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base agli impegni riguardanti il monitoraggio in termini di dialogo regolare, cooperazione con le missioni e relazioni, come indicato in allegato.

L’UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l’applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons’ Group), avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L’Unione europea continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, verrà instaurato un intenso dialogo politico con le Figi per garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello stato di diritto finché entrambe le parti non concluderanno che il dialogo rafforzato ha conseguito il suo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nell’attuazione degli impegni da parte del governo provvisorio, l’UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L’UE sottolinea che i privilegi delle Figi nell’ambito della cooperazione con l’UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e dei valori sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all’UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Per il Consiglio

Allegato dell’allegato

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

A.   Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1o marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. La preparazione e lo svolgimento delle elezioni saranno monitorati, adeguati e, se del caso, riveduti congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario che fissa i termini per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

il calendario indichi le date del censimento, della ridefinizione delle circoscrizioni e della riforma elettorale,

la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione,

si prendano gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione,

il vicepresidente sia nominato in conformità della Costituzione.

Impegno n. 2

Nell’adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B.   Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione delle Fiji per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. La notevole indipendenza e il funzionamento del Gran consiglio dei capi saranno tutelati.

Impegno n. 3

Occorre rispettare pienamente l’indipendenza del settore giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

il governo provvisorio deve garantire che il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della Costituzione sia nominato entro il 15 luglio 2007,

da ora in poi, per le nomine e le revoche dei giudici ci si dovrà attenere rigorosamente alle disposizioni costituzionali e alle norme procedurali,

occorre evitare qualsiasi tipo di ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, garantendo fra l’altro il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giudiziari adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C.   Diritti dell’uomo e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio prende tutte le misure necessarie affinché per tutte le denunce di violazione dei diritti umani si svolgano indagini o si prendano provvedimenti in conformità delle diverse procedure e sedi previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio intende revocare lo stato di emergenza nel maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in modo totalmente indipendente e in conformità della Costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, in tutte le sue forme, sono pienamente rispettate in conformità della Costituzione.

D.   Verifica dell’attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio s’impegna a mantenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e concede alle autorità/ai rappresentanti dell’UE e della CE il libero accesso alle informazioni su tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con le eventuali missioni dell’UE e della CE incaricate di valutare e sorvegliare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e gli impegni.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un’impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.


Commissione

6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile

(2009/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 287/2009 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Successivamente all'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. L'inchiesta ha confermato i risultati provvisori sul dumping pregiudizievole relativo a tali importazioni.

(3)

Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (3).

B.   IMPEGNO

(4)

Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il solo produttore esportatore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta, Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tale impegno, la CBA ha offerto di vendere il prodotto in esame a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrato nel corso dell'inchiesta. La CBA ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.

(5)

L'offerta prevedeva anche l'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione dato che il prezzo del prodotto in esame è direttamente collegato al prezzo della principale materia prima, l'alluminio primario, oggetto di scambi a livello mondiale con un prezzo di riferimento pubblicato dal London Metal Exchange («LME»).

(6)

Il prezzo minimo all'importazione offerto dalla società si basava sul prezzo non pregiudizievole calcolato per il periodo dell'inchiesta sulla base dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

(7)

L'offerta di impegno della CBA conteneva anche una clausola secondo cui tutte le vendite sarebbero state effettuate direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità e la CBA si sarebbe impegnata a non vendere prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno a clienti che acquistano i prodotti oggetto dell'impegno.

(8)

La CBA si è inoltre impegnata a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni verso la Comunità, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente l'impegno.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(9)

L'industria comunitaria ha indicato che l'impegno del Brasile potrebbe essere accettabile a determinate condizioni, tra cui l'uso di un tasso di cambio artificiale da USD a EUR e di un tetto quantitativo. Entrambe le argomentazioni citate relative all'impegno del Brasile devono essere respinte per i seguenti motivi. Riguardo all'uso di un tasso di cambio artificiale, va notato che il prezzo sull'LME sarà convertito da USD in EUR utilizzando il tasso di cambio mensile pubblicato e quindi l'importo in EUR subisce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, con il relativo rischio sopportato dalla società stessa. In merito alla seconda argomentazione, la Commissione in questo caso non ritiene opportuno un tetto quantitativo data l'elevata competitività del mercato del prodotto in esame nella Comunità europea e dato che nel corso dell'inchiesta non è stato presentato o riscontrato alcun elemento di prova che confermasse la necessità di tale elemento. Non sono state presentate altre osservazioni in merito a tale offerta di impegno.

(10)

Alla luce di tali considerazioni, l'impegno offerto dalla CBA è ritenuto accettabile.

(11)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che la società rispetti l'impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 925/2009; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate da tale società, nonché spedite e fatturate direttamente da tale società al primo acquirente indipendente nella Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o essa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

(12)

Per garantire il rispetto dell'impegno, gli importatori sono stati informati mediante il regolamento del Consiglio sopra menzionato che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell'accettazione dell'impegno può dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

(13)

In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dal produttore esportatore di seguito indicato, nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

che chiude la procedura d’esame concernente le misure imposte dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione all’importazione e alla vendita di whisky in Uruguay

(2009/737/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   CONTESTO DELLA PROCEDURA

(1)

Il 2 settembre 2004 la SWA (Scotch Whisky Association) ha presentato una denuncia a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 («il regolamento») per conto dei suoi membri che rappresentano l’industria del whisky scozzese.

(2)

La denuncia sosteneva che le vendite comunitarie di whisky scozzese nella Repubblica orientale dell’Uruguay erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. I presunti ostacoli agli scambi, tutti direttamente collegati alle accise IMESI (Impuesto Especifico Interno) in Uruguay, erano i seguenti:

a)

l’esclusione dei whisky invecchiati per tre anni o più dalla categoria di accise più bassa;

b)

la mancanza di trasparenza e prevedibilità del sistema IMESI;

c)

la richiesta di esporre il contrassegno sui whisky importati;

d)

la richiesta di pagare in anticipo le imposte sulle importazioni.

(3)

Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

(4)

Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 23 ottobre 2004, è stata aperta una procedura d’esame (2).

B.   RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME

(5)

Nel corso della procedura d’esame le autorità uruguaiane hanno espresso la volontà di esaminare le possibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. I servizi della Commissione hanno accettato di discutere le eventuali soluzioni per far fronte alle problematiche sollevate nella denuncia. In base alla discussione, le autorità uruguaiane hanno proposto di risolvere il caso come segue:

a)

in risposta alla prima pratica effettuata dalle autorità uruguaiane che consiste nell’esclusione di tutti i whisky invecchiati per più di tre anni dalla categoria di accise più bassa (le norme UE richiedono che il whisky sia invecchiato per almeno 3 anni), l’Uruguay ha proposto di ritirare tale richiesta a partire dal 1o luglio 2005;

b)

per quanto riguarda la richiesta discriminatoria di esporre il contrassegno sulle bottiglie di whisky importato, l’Uruguay si è impegnato a modificare la propria regolamentazione entro il 30 giugno 2005, prevedendo l’entrata in vigore di tale modifica entro i 90 giorni successivi;

c)

la SWA ha inoltre affermato che il regime di imposizioni interne per i liquori viola il GATT nella misura in cui non è amministrato in modo uniforme, imparziale e ragionevole. Le autorità uruguaiane si sono offerte di promuovere una modifica nella struttura delle accise IMESI «al fine di adeguarla ai regimi fiscali perlopiù in vigore a livello internazionale» entro il 2006;

d)

per quanto riguarda la richiesta di pagare in anticipo le imposte sulle importazioni ad un tasso dell’80 % dei valori doganali della merce, si è stabilito che l’Uruguay può mantenere il proprio sistema di pagamento anticipato dell’accisa IMESI al fine di prevenire l’evasione fiscale.

C.   SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHIESTA

(6)

Le prime due iniziative previste dalle autorità uruguaiane sono state attuate nel rispetto delle scadenze stabilite, mentre la modifica nella struttura delle accise IMESI è stata ritardata fino al 2007 quando, con il decreto n. 520/2007, del 27 dicembre 2007, l’Uruguay ha introdotto una nuova legislazione relativa alle proprie accise.

(7)

All’inizio del 2008 la Commissione ha richiesto all’Uruguay una serie di chiarimenti in merito alle revisioni apportate alla struttura delle imposte interne specifiche, che sono stati forniti nel maggio 2009. I chiarimenti forniti dal governo uruguaiano hanno confermato che il sistema uruguaiano sta operando in modo coerente con gli obblighi pertinenti imposti dall’OMC e che l’Uruguay è impegnato nella risoluzione del caso.

D.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

(8)

Alla luce dell’analisi di cui sopra si può concludere che la procedura d’esame ha portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi citati nella denuncia presentata dalla SWA. La procedura di esame deve quindi essere chiusa conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

(9)

Il comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d’esame concernente le misure imposte dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione all’importazione e alla vendita di whisky in Uruguay.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

(2)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 3.


6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante abrogazione della direttiva 2009/124/CE che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

[notificata con il numero C(2009) 7705]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), in particolare l'articolo 5 bis,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/32/CE le misure di adeguamento dell'allegato I di detta direttiva sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva stessa e vanno pertanto adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva.

(2)

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE dispone che il progetto di misure vada sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo e che il periodo di controllo sia di tre mesi dal momento di presentazione della proposta.

(3)

Il progetto di direttiva della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. è stato presentato al Parlamento europeo e al Consiglio il 28 luglio 2009.

(4)

La direttiva 2009/124/CE della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (3) è stata erroneamente adottata prima della scadenza del periodo di controllo.

(5)

È pertanto opportuno abrogare quanto prima la direttiva 2009/124/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2009/124/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 100.