ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.259.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
2 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 917/2009 della Commissione, del 1o ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 918/2009 della Commissione, del 1o ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

3

 

 

Regolamento (CE) n. 919/2009 della Commissione, del 1o ottobre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna ( 1 )

8

 

*

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/730/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 11/2007 cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della società Ottana Energia S.r.l. [notificata con il numero C(2008) 3117]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO (CE) N. 917/2009 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/3


REGOLAMENTO (CE) N. 918/2009 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 2 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


2.10.2009   

IT

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L 259/5


REGOLAMENTO (CE) N. 919/2009 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 915/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 915/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 915/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 915/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 6.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 2 ottobre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

17,20

di media qualità

27,20

di bassa qualità

47,20

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

74,12

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

32,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

32,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

74,12


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.9.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

137,25

88,56

Prezzo FOB USA

115,58

105,58

85,58

58,97

Premio sul Golfo

18,38

Premio sui Grandi laghi

10,11

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

17,59 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

24,24 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/8


DIRETTIVA 2009/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Per migliorare la sicurezza della navigazione interna nella Comunità, è utile attuare il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi di detta navigazione.

(3)

È necessario determinare in quali circostanze e a quali condizioni gli Stati membri sono autorizzati a interrompere la navigazione di una nave.

(4)

È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano applicabili alle navi escluse dalla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (5).

(5)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 21 della direttiva 2006/87/CE, la presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e

a)

di lunghezza inferiore a 20 metri; o

b)

per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è inferiore in volume a 100 m3.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall’accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADNR).

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità.

Tuttavia, uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le vie navigabili interne del suo territorio.

2.   L’attestato di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o, in mancanza, dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave. Ciascuno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini. Gli Stati membri possono delegare i loro poteri a organismi autorizzati.

3.   L’attestato di navigabilità è redatto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, reca almeno le indicazioni di cui all’allegato I e usa il sistema di numerazione ivi precisato.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, ogni Stato membro riconosce, ai fini della navigazione nelle sue vie navigabili interne, la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 2 come se li avesse esso stesso rilasciati.

2.   Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell’ultimo rinnovo dell’attestato non risale a più di cinque anni prima e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità.

Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto il tempo in cui è valido.

3.   Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno. Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma.

4.   Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell’ADNR, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d’autorizzazione previsto da detto accordo.

5.   Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità. Il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma, può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti.

I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell’ADNR. Tale conformità è provata dal documento d’autorizzazione di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono esigere che, nelle loro vie navigabili marittime, siano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali. Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili marittime alla Commissione, che ne stabilisce l’elenco, tenendo conto delle indicazioni che le sono trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell’attestato di navigabilità da esso rilasciato.

2.   Qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per l’ambiente circostante, ciascuno Stato membro può interromperne la navigazione fino a quando i difetti constatati non siano eliminati. Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati, secondo i casi, nell’attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all’articolo 3.

3.   Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l’intenzione di interromperla qualora non siano eliminati i difetti constatati comunica i motivi della decisione che ha preso o che intende prendere alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all’articolo 3.

4.   Qualunque decisione di interruzione della navigazione presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire.

Articolo 5

La direttiva 76/135/CEE, quale modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3)  GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

INDICAZIONI MINIME NEGLI ATTESTATI

(di cui all’articolo 2, paragrafo 3)

Esistono tre gruppi di indicazioni:

I.

:

obbligatoria

:

senza segni particolari

II.

:

obbligatoria se applicabile

:

(x)

III.

:

utile ma facoltativa

:

(+)

1.

Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento

2.

a)

Denominazione del documento

b)

(+) Numero del documento

3.

Stato che provvede al rilascio del documento

4.

Nome e domicilio del proprietario della nave

5.

Nome della nave

6.

(x) Luogo e numero di immatricolazione

7.

(x) Porto di immatricolazione

8.

(+) Tipo di nave

9.

(+) Utilizzazione

10.

Principali caratteristiche:

a)

lunghezza fuoritutto in metri

b)

larghezza fuoritutto in metri

c)

profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio, in metri

11.

(x) Portata lorda, in tonnellate, o volume dislocato al massimo pescaggio, in metri cubi

12.

(x) Indicazioni di stazza

13.

(x) Numero massimo autorizzato di passeggeri

14.

(x) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o kW

15.

Bordo o bordi liberi minimi, in centimetri

16.

a)

Dichiarazione: la nave sopra indicata è riconosciuta atta alla navigazione

b)

(x) Condizioni richieste per la navigabilità

c)

(x) Restrizioni alla navigazione

17.

a)

Data di scadenza

b)

Data di rilascio

18.

Timbro e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che provvede al rilascio dell’attestato.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

(di cui all’articolo 5)

Direttiva 76/135/CEE del Consiglio

(GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10).

Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio

(GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 5)

Direttiva

Termine di attuazione

76/135/CEE

19 gennaio 1977

78/1016/CEE


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 76/135/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, alinea e lettera a)

Articolo 1, primo comma, alinea

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 1, ultima frase

Articolo 1, secondo comma

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/14


DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunito l’8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

(2)

Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa.

(3)

Per tenere conto delle modifiche del diritto societario finlandese, è opportuno adattare l’ambito di applicazione della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), e della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (4).

(4)

I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un’alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all’interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (5). Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti.

(5)

I requisiti di pubblicazione per quanto riguarda il progetto di fusione nelle fusioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (6), dovrebbero essere analoghi a quelli applicabili alle fusioni e scissioni nazionali ai sensi della direttiva 78/855/CEE e della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (7).

(6)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui all’articolo 9 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/855/CEE nonché all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 82/891/CEE, se tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengono in merito all’esenzione da tali obblighi.

(7)

Le modifiche alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente alla normativa comunitaria esistente.

(8)

Non è necessario imporre l’obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (8).

(9)

Una relazione di esperti indipendenti quale prevista ai sensi della direttiva 77/91/CEE è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in questi casi di esentare le società dall’obbligo di presentare la relazione di esperti di cui alla direttiva 77/91/CEE o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

(10)

Le fusioni tra imprese madri e le loro controllate hanno un impatto economico ridotto sugli azionisti e i creditori nei casi in cui la partecipazione dell’impresa madre nell’impresa controllata è pari o superiore al 90 % delle quote e degli altri titoli che conferiscono il diritto di voto. Lo stesso vale per talune scissioni, in particolare quando le società sono scisse in nuove società che sono di proprietà degli azionisti in proporzione ai loro diritti nella società oggetto della scissione. In tali casi è pertanto opportuno ridurre gli obblighi inerenti alle relazioni di cui alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE.

(11)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società per azioni all’interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE.

(13)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 77/91/CEE

La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2.

all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»;

3.

all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 78/855/CEE

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2.

all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

3.

all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.»;

4.

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

In tale relazione è inoltre fatta menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2.   Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l’assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché queste ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.»;

5.

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all’articolo 9;»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Una società non è esentata dall’obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6.

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine le normative degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7.

all’articolo 23, il paragrafo 4 è soppresso;

8.

l’articolo 24 è modificato come segue:

a)

il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capitolo II.»;

b)

è aggiunta la seguente frase:

«Gli Stati membri tuttavia non impongono gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21.»;

9.

l’articolo 25 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non applicano l’articolo 7 alle operazioni di cui all’articolo 24 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

10.

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando una fusione mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, gli Stati membri non richiedono l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante, se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

almeno un mese prima della data indicata alla lettera a) ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

11.

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:

«o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.»;

c)

è aggiunto il seguente comma:

«Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo paragrafo qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere a essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.»

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 82/891/CEE

La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2.

all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.»;

3.

all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se applicabile, essa menziona l’elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.»;

4.

all’articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

5.

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

se applicabile, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all’articolo 7, paragrafo 1;»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6.

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7.

l’articolo 20 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri non impongono l’approvazione della scissione da parte dell’assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c)

la lettera c) è soppressa;

d)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10.»;

8.

l’articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.».

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è modificata come segue:

1.

all’articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione può essere esentata dalla pubblicazione di cui all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto comune di fusione transfrontaliera e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto comune di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, viene pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2.

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, conformemente alla direttiva 78/855/CEE.»

Articolo 5

Riesame

Cinque anni dopo la data di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni delle direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, modificate o introdotte dalla presente direttiva e, in particolare, i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi delle società, alla luce dell’esperienza acquisita durante la loro applicazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte per ulteriori modifiche di tali direttive.

Articolo 6

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

(5)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(6)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(7)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

(8)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

relativa all’aiuto di Stato C 11/2007 cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della società Ottana Energia S.r.l.

[notificata con il numero C(2008) 3117]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 23 febbraio 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio in favore di Ottana Energia S.r.l. (Ottana Energia), cui era stata data esecuzione il 29 dicembre 2005, ossia prima della notifica.

(2)

Il 14 luglio 2006 le autorità italiane hanno notificato un piano di ristrutturazione. Tale piano si sarebbe automaticamente concretizzato in una proroga dell’aiuto al salvataggio, conformemente al punto 26 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) (di seguito «gli orientamenti»).

(3)

Il 6 dicembre 2006 la Commissione, con decisione C(2006) 5829 (di seguito «la decisione sul salvataggio»), ha indicato che non formulava obiezioni rispetto all’aiuto al salvataggio. Essa considerava tuttavia che il piano di ristrutturazione, il quale non appariva idoneo ai fini prestabiliti, non potesse giustificare la proroga dell’aiuto al salvataggio e dichiarava che l’aiuto doveva cessare l’8 gennaio 2007.

(4)

Dato che l’aiuto al salvataggio non era cessato, la Commissione, in base al punto 27 degli orientamenti, doveva intervenire in merito all’aiuto al salvataggio illegale. Con lettera del 4 aprile 2007 la Commissione ha informato l’Italia che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a tal riguardo. La Commissione, nella lettera, ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da terzi interessati.

(6)

L’Italia ha inviato osservazioni con lettera datata 22 maggio 2007. Altre informazioni sono state richieste con lettere dell’11 luglio, 17 ottobre e 20 dicembre 2007, le informazioni sono state fornite rispettivamente il 31 agosto e il 12 novembre 2007 nonché il 13 marzo 2008. Inoltre, il 7 dicembre 2007 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. Vi sono anche stati vari scambi di e-mail; le ultime risposte dall’Italia sono state fornite il 14 e, rispettivamente, il 28 maggio 2008.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   Il beneficiario

(7)

Ottana Energia è una società di servizi pubblici locali situata nella provincia di Nuoro, in Sardegna (4). Attualmente è di proprietà di PC Holding, società finanziaria per Ottana Energia che appartiene a una persona fisica e non svolge altre attività significative.

(8)

Ottana Energia conta circa 115 dipendenti e, nella decisione sul salvataggio si era stabilito che essa poteva rientrare nella categoria delle PMI (5). Dato che ha più di 50 dipendenti non è una piccola impresa.

(9)

Ottana Energia gestisce una centrale termoelettrica che è stata costruita per soddisfare le utenze elettriche e termiche del sito industriale di Ottana. Pertanto è attiva nella generazione di energia elettrica e fornisce pressione di vapore acqueo, acqua, azoto e aria compressa. La centrale comprende essenzialmente due caldaie identiche per la produzione di vapore acqueo ad alta temperatura e due turbine per la produzione di energia elettrica e vapore a due diversi livelli di pressione.

(10)

Nel mercato dell’energia elettrica, Ottana Energia era attiva sulla Borsa Elettrica vendendo sul segmento MGP (Mercato del giorno prima) principalmente in ore di picco. Ottana Energia ha una capacità di 140 MW, di cui vendeva in media circa 30 MW. Alla Commissione risulta che la quota di mercato detenuta da Ottana Energia è pari al 5 % in termini di capacità e al 4 % in termini di produzione sul mercato dell’energia elettrica sardo.

(11)

Nel 2005 Ottana Energia ha incontrato difficoltà finanziarie derivanti principalmente da carenza di fondi per pagare il combustibile. Il prezzo del combustibile effettivamente era salito da 140 EUR/t nel 2004 a 279 EUR/t nella prima metà del 2006. I prezzi in aumento del petrolio rappresentavano circa l’85 % dei costi della società. Pertanto si era stimato che per la prima metà del 2006 fossero necessari circa 5 milioni di EUR per mantenere in attività la società.

2.   La misura

(12)

Il 29 dicembre 2005 Ottana Energia ha ricevuto una garanzia su un prestito dal ministero dello Sviluppo economico pari a 5 milioni di EUR. Nell’agosto 2006 il ministero ha successivamente prorogato la stessa garanzia per un prestito sulla base di un piano di ristrutturazione a titolo di aiuto alla ristrutturazione.

(13)

Le autorità italiane, nel frattempo, hanno indicato che il prestito sarebbe stato rimborsato nell’arco di cinque anni dal 2009 al 2014 in ragione di 1 milione di EUR all’anno.

3.   Il piano di ristrutturazione

(14)

L’attuale piano di ristrutturazione risale nella prima versione al giugno 2006. Nell’agosto 2006 era stato approvato da un comitato del ministero dello Sviluppo economico subordinatamente l’approvazione definitiva da parte della Commissione. Era stato quindi sottoposto per approvazione alla Regione Sardegna e ai sindacati ed il 9 gennaio 2007 è stato approvato. L’approvazione comprende l’impegno della Regione Sardegna a rilasciare quanto prima la necessarie autorizzazioni per la «fase 2».

(15)

Il piano si basa su uno studio di fattibilità effettuato da Electrowatt-Eccono-Poyry, nota società di consulenza che ha esaminato varie opzioni di ripotenziamento (repowering). Tale studio, nel frattempo, è stato integrato da uno studio di mercato.

(16)

Il piano individua come principale motivo della crisi di Ottana Energia la sua dipendenza dall’olio combustibile e la sua incapacità di traslare gli incrementi di prezzo dell’olio combustibile nel prezzo dell’elettricità. Infatti la riserva sarda di energia elettrica è costituita da centrali a carbone che hanno costi minori del petrolio. Pertanto Ottana mira a ridurre i costi diretti, in particolare quelli connessi con il combustibile e con il trasporto. La società ha preparato un piano di conversione per la centrale elettrica.

(17)

A tal fine le autorità italiane hanno fornito alla Commissione un quadro dello sviluppo futuro dell’impresa che indica due principali fasi di ristrutturazione, mentre una terza rimane facoltativa e non sarà soggetta né ad aiuti di Stato né ad altri finanziamenti indicati nel piano di ristrutturazione. La Commissione ritiene pertanto che la ristrutturazione verterà sulla prima e sulla seconda fase e che il periodo di ristrutturazione terminerà nel 2014, allorché l’aiuto sarà rimborsato.

(18)

La fase 1, che attualmente è in corso, consiste nel ripotenziamento di una caldaia della centrale per l’impiego di carbone fluido, mentre l’altra continua a funzionare con olio combustibile. Inoltre è stato realizzato un sistema di controllo in automatico dei carichi elettrici che permette di operare sul mercato dei servizi di regolazione secondaria. È anche prevista l’installazione di un moderno sistema ad osmosi inversa.

(19)

Per quanto concerne la fornitura di servizi elettrici e termici, Ottana Energia ha tentato di spostare la sua produzione verso servizi con un maggiore valore aggiunto. Per quanto concerne la generazione di energia elettrica, Ottana Energia ha anche modificato la sua produzione di energia elettrica trasferendola dal mercato del giorno prima (6) al mercato per il servizio di dispacciamento (7), dove gli attivi commercializzati sono i servizi forniti dalla centrale elettrica di Ottana Energia al gestore della rete di trasmissione nazionale per controllare la frequenza e il voltaggio della rete stessa. Il mercato per il servizio di dispacciamento normalmente è più redditizio per i produttori di energia elettrica, data l’elevata concentrazione dello stesso e la lunga durata dei contratti di fornitura.

(20)

La «fase 2» concerne la conversione del secondo generatore dall’olio combustibile all’olio vegetale. In tal modo si prevede di realizzare una riduzione delle emissioni che può essere utilizzata per acquistare e vendere «certificati verdi». Ciò appare indispensabile per il successo del piano in quanto compensa i prezzi più elevati dei biocombustibili rispetto ai combustibili fossili che, almeno per il momento, non possono essere equiparati mediante rimborsi dell’accisa in quanto non è stata ottenuta alcuna autorizzazione a tal fine. La ristrutturazione tecnica prevede l’installazione di un nuovo impianto nella centrale per permettere la generazione di energia elettrica con l’olio vegetale.

(21)

Per realizzare gli investimenti previsti nella fase 2, agli inizi del 2007 Ottana Energia ha costituito con l’Azienda Energetica Etschwerke AG (AE-EW) di Bolzano, operatore leader nel mercato energetico altoatesino, un’impresa comune denominata Biopower Sardegna S.r.l. il cui capitale proprio sarà pari a 14,5 milioni di EUR: di cui 8,5 milioni di EUR costituiti da conferimenti in denaro e 6 milioni di EUR da infrastrutture e impianti conferiti da Ottana Energia. Gli 8,5 milioni di EUR sono costituiti da 1,4 milioni di EUR provenienti da PC Holding e da un trasferimento in contanti di 7,1 milioni di EUR proveniente da AE-EW. Pertanto PC Holding controllerà Biopower sia attraverso la sua partecipazione diretta del 10 % che attraverso la partecipazione del 41 % di Ottana Energia. Il capitale proprio è pari al 25 % sul totale del progetto in ottemperanza alla richiesta dell’ente finanziatore.

(22)

L’accordo con la Regione Sardegna e i sindacati prevede anche una riduzione di 45 posti di lavoro. È previsto il ricorso a un regime di prepensionamento.

(23)

Complessivamente i costi di ristrutturazione per la fase 1 e 2 sono i seguenti:

Tabella

quadro dei costi di ristrutturazione

(EUR)

Azione di ristrutturazione

Costi stimati

Finanziamento

Ammodernamento della centrale

900 000

Autofinanziamento

Diminuzione dell’organico

1 000 000

Autofinanziamento

Fase 1) utilizzo di carbone fluido

1 090 000

Autofinanziamento

Fase 2) motori a olio vegetale

42 300 000

25 % capitale proprio, di cui:

51 % Ottana Energia/PC Holding

49 % AE-EW

75 % finanziamento bancario

(24)

L’Italia ha precisato che l’autofinanziamento nella fase 1 concerne il finanziamento proveniente dal flusso di cassa delle società e ha luogo tra il 2006 e il 2008. La fase 2 è finanziata da equity del nuovo azionista e da un prestito bancario assistito da garanzie di AE-EW e da pegni sul macchinario.

(25)

L’Italia sostiene che la fase 2 sarà caratterizzata da un tasso di rendimento interno particolarmente elevato (25 %) e da un significativo valore netto attuale. Inoltre, per quanto riguarda le prospettive di redditività, le autorità italiane hanno aggiornato le loro proiezioni finanziarie. È stato spiegato che benché la proiezione commerciale della fase 2 duri fino al 2020, la società dovrebbe avere un margine operativo positivo e realizzare profitti a partire dal 2010. Inoltre si prevede che a partire dal 2010 Ottana Energia ottenga un rendimento del 2 % sul capitale e del 3 % in media a partire dal 2011, il che secondo l’Italia sarebbe pari o superiore ai rendimenti dei concorrenti che ammonterebbero al 2 %.

(26)

La fase 3 consisterebbe nell’utilizzazione di gas naturale portato in futuro attraverso il cosiddetto gasdotto GASLI di collegamento tra l’Algeria e l’Italia attraverso la Sardegna (il cui completamento non è previsto prima del 2009). Poiché il programma di costruzione non è stato definito, questa fase è ipotetica. Altrettanto dicasi del finanziamento del progetto che, secondo le stime, richiederebbe circa 250 milioni di EUR. Una volta completata tale fase, Ottana Energia prevede di sostituire le attuali turbine ad olio combustibile e le caldaie con la costruzione di una nuova centrale a gas. Tuttavia l’olio vegetale continuerà ad essere utilizzato per lo meno durante i dodici anni del certificato verde, ossia fino alla fine del 2021 se inizia entro la fine del 2008.

III.   MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(27)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che l’aiuto al salvataggio non era cessato. Essa ha pertanto deciso che l’aiuto al salvataggio era stato illegalmente mantenuto e ha ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del punto 27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8).

(28)

La Commissione ha indicato che non era chiaro in che modo la proroga illegale dell’aiuto al salvataggio potesse costituire un aiuto alla ristrutturazione compatibile, dato che il piano di ristrutturazione non conteneva gli elementi essenziali indicanti come la società intendesse ripristinare la sua redditività nel lungo periodo. In particolare, la Commissione non ravvisava informazioni esatte che chiarissero la strategia di ristrutturazione, che fornissero previsioni attendibili circa i futuri risultati dell’impresa, che confermassero l’esistenza di un contributo proprio significativo nonché di misure compensative. A tal fine la Commissione invitava l’Italia di rispondere ai numerosi interrogativi precedentemente formulati.

(29)

La Commissione inoltre si chiedeva se fosse effettivamente necessaria la proroga dell’aiuto al salvataggio di dodici anni inizialmente prevista. Siffatta proroga sollevava dubbi sul fatto che l’aiuto si limitasse al minimo necessario. Anche le informazioni sul contributo proprio sembravano insufficienti in quanto il piano e le spiegazioni fornite dall’Italia indicano semplicemente che la società contribuirà alla ristrutturazione con i propri fondi e con un sostegno esterno proveniente da un nuovo azionista, senza specificare dettagliatamente come tali fondi venissero generati.

(30)

Infine, la Commissione non ha potuto individuare sufficienti misure compensative in quanto nulla è indicato al riguardo nel piano di ristrutturazione.

IV.   OSSERVAZIONI FORMULATE DALL’ITALIA

(31)

Nelle sue osservazioni l’Italia ha fornito maggiori informazioni sul piano di ristrutturazione. In particolare ha presentato:

uno studio di fattibilità a sostegno della scelta della strategia attuale,

uno studio di mercato indicante l’assenza di sovraccapacità nel mercato energetico in Sardegna,

informazioni sulla realizzazione della fase 1 e della fase 2, come indicato al considerando 17,

informazioni sull’impegno di un nuovo azionista nonché sul finanziamento della fase 2, come indicato ai considerando 21 e seguenti,

un aggiornamento delle previsioni finanziarie della società, come indicato al considerando 25.

(32)

L’Italia ha proposto le seguenti misure compensative:

[…] (9)

la cessione dei reparti […] entro la fine del 2010.

(33)

Per quanto concerne la prima questione, l’Italia ha spiegato che Ottana Energia di fatto ha cambiato il suo mercato di riferimento e, di conseguenza, i suoi concorrenti. […]. Tali reparti non sono strategici e potrebbero quindi essere venduti a titolo di misura compensativa. […].

(34)

Inoltre l’Italia assicura che Ottana si impegna a non produrre più di 90 MW rispetto alla prevista capacità totale di produzione di 140 MW prima dell’inizio della fase 3 e comunque prima dell’inizio del 2012.

(35)

L’Italia garantisce anche che Ottana Energia rimborserà fra il 2009 e il 2014 1 milione di EUR all’anno e che non riceverà altri aiuti prima del rimborso totale dei 5 milioni di EUR ricevuti.

V.   VALUTAZIONE

1.   Sussistenza di aiuto

(36)

Come indicato nella decisione del 6 dicembre, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto falsa o minaccia di falsare la concorrenza (10) favorendo Ottana Energia e in tal modo incide sugli scambi tra Stati membri (considerando 12-15) in quanto è improbabile che senza l’aiuto della garanzia statale Ottana Energia avrebbe potuto ottenere le stesse condizioni di prestito sul mercato.

2.   Compatibilità dell’aiuto

(37)

Dato che l’8 gennaio 2007 l’aiuto non è stato rimborsato, dal 9 gennaio 2007 esso deve essere ritenuto illegittimo se viene considerato come un aiuto al salvataggio (cfr. considerando 3).

(38)

Tale fatto da solo non è sufficiente per configurare l’incompatibilità dell’aiuto, ma occorre inoltre che l’aiuto non sia compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò significa che la Commissione deve valutare la compatibilità della misura in questione in base a tutte le altre ragioni pertinenti (11). Ai sensi del punto 20 degli orientamenti, tali ragioni si limitano a quelle enunciate negli orientamenti stessi. Di conseguenza l’aiuto al salvataggio illegale può essere valutato come aiuto alla ristrutturazione.

(39)

La Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, ha indicato che l’aiuto deve quindi soddisfare le condizioni enunciate ai punti 32-51 degli orientamenti, in particolare quelle riguardanti la presentazione di un piano di ristrutturazione atto a ripristinare la redditività dell’impresa nel lungo periodo e la condizione secondo cui l’aiuto deve limitarsi al minimo necessario e non causare indebite distorsioni della concorrenza. La decisione di avvio del procedimento aveva espresso dubbi su tale punto, ma l’indagine ha evidenziato l’ottemperanza a dette condizioni.

(40)

Innanzitutto l’indagine ha confermato che Ottana Energia è una società in difficoltà. La Commissione ha riconosciuto, nella decisione sul salvataggio, che Ottana Energia può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia nella stessa decisione si domandava se tale situazione fosse cambiata, dato che la società era riuscita ad ottenere prestiti per finanziare la sua ristrutturazione. Tali dubbi tuttavia possono essere dissipati in quanto l’Italia ha dimostrato che il prestito non solo è stato fornito per la fase di salvataggio, ma che Ottana Energia non avrebbe fondi sufficienti per rimborsare l’aiuto durante il periodo di ristrutturazione. Poiché dovrebbe generare redditi significativi soltanto nel 2008, senza la garanzia le banche non avrebbero permesso a Ottana Energia neppure di attuare la prima fase e quindi Ottana Energia si sarebbe trovata di fronte a un rischio di insolvenza ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti.

(41)

L’indagine ha inoltre confermato che PC Holding, cui appartiene Ottana Energia, non era in grado di fornire i fondi necessari per ristrutturare da sola la società, ragione per cui l’ammissibilità dell’aiuto non è contrastata dal punto 13 degli orientamenti.

(42)

La Commissione, nell’avvio del procedimento, aveva dubitato che esistesse un piano di ristrutturazione atto a permettere alla società di ripristinare la sua redditività nel lungo periodo.

(43)

L’Italia, nel frattempo, è riuscita a dettagliare il progetto di ristrutturazione e a fornire gli elementi mancanti che ne dimostrano l’idoneità. La Commissione riconosce innanzitutto che il piano di ristrutturazione si basa su uno studio di fattibilità che giustifica la scelta della strategia attuale (che esisteva già nel 2006, ma semplicemente non era stato fornito alla Commissione). In secondo luogo, l’Italia ha spiegato che la realizzazione della fase 1 e della fase 2 sono complementari e non alternative come inizialmente compreso dalla Commissione (il che sarebbe il caso unicamente per la fase 3 dopo il 2020). In terzo luogo, l'Italia ha spiegato che il beneficiario ha trovato un nuovo azionista per cofinanziare la seconda fase, come indicato al considerando 21. Infine, è stato appurato che già la fase 2 consentirà al beneficiario di ripristinare la redditività e che è imminente l’autorizzazione necessaria per tale progetto.

(44)

Su tale base la Commissione può ora individuare precise misure interne atte a riorientare le attività della società. Tra queste, va segnalato innanzitutto il cambiamento dall’olio combustibile, particolarmente costoso, verso il carbone liquido. Inoltre, anche il cambiamento della fornitura di elettricità dal mercato del giorno prima al mercato per il servizio di dispacciamento ha contribuito alla redditività dell’impresa in quanto quest’ultimo mercato è più redditizio per Ottana Energia dal momento che è meno soggetto a volatilità dei prezzi e a variazioni dei quantitativi forniti.

(45)

In secondo luogo, la Commissione conclude che anche i nuovi investimenti nella bio-energia sono redditizi. Infatti dovrebbero determinare un tasso di rendimento particolarmente elevato ed hanno un significativo valore netto attuale (cfr. considerando 25).

(46)

Complessivamente, l’Italia ha dimostrato che sulla base di previsioni attendibili rigurardanti la fornituradi energia elettrica, che rimangono sempre soggette a cambiamenti, e dei proventi dei certificati verdi, la società in questione realizzerà notevoli introiti a partire dal 2008. Inoltre è stato indicato che Ottana Energia dovrebbe realizzare un margine operativo positivo e registrare utili a partire dal 2010. Anche il rendimento del capitale dovrebbe essere a partire dal 2010 almeno pari a quello dei suoi concorrenti (cfr. considerando 25). Su tale base la Commissione ritiene che Ottana Energia sia in grado di garantire il ripristino della sua redditività nel lungo periodo.

(47)

Dato che tutti gli elementi necessari per il piano di ristrutturazione esistevano già il 9 gennaio 2007, e che a quella data sono stati autorizzati dalla Regione e che a quell’epoca, contrariamente a quanto supposto nella decisione di avvio del procedimento, erano idonei a ripristinare la redditività di Ottana Energia, la Commissione considera ora il progetto di ristrutturazione come la continuazione della fase di salvataggio.

(48)

Inoltre, un comitato del ministero per lo Sviluppo economico ha approvato il piano di ristrutturazione su presentazione del medesimo ed ha proposto di prorogare la misura di aiuto al salvataggio subordinatamente all’approvazione della Commissione. Siffatta subordinazione non corrisponde al punto 59 degli orientamenti, secondo cui per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dalla Commissione. Tuttavia tale mera incoerenza procedurale non può rendere incompatibile l’aiuto alla ristrutturazione.

(49)

La Commissione, nell’avvio del procedimento, si era chiesta se l’impresa apportasse un contributo proprio significativo alla ristrutturazione come stabilito al punto 44 degli orientamenti e se l’aiuto si limitasse al minimo necessario dato che il pagamento dell’aiuto era previsto soltanto dopo 12 anni.

(50)

L’Italia, nel frattempo, ha dimostrato che esiste un significativo contributo proprio. Ciò tuttavia non concerne il finanziamento della fase 1, che è finanziata dal regolare flusso di cassa il quale non costituisce un contributo proprio in quanto è da considerarsi, per lo meno, come indotto dall’aiuto di Stato (12). Tuttavia, la seconda fase è finanziata interamente attraverso il contributo proprio, sia mediante il capitale proprio che mediante il finanziamento esterno garantito dai soci o da attivi di produzione (e non dalla garanzia di Stato). Pertanto, considerato che i costi di ristrutturazione ammontano a circa 50 milioni di EUR, di cui 5 milioni sono finanziati attraverso l’aiuto e 42,3 milioni di EUR provengono dal contributo proprio (cfr. considerando 23), Ottana Energia apporta un contributo proprio superiore all’80 %. Ciò chiaramente eccede la soglia indicata al punto 44 degli orientamenti.

(51)

Infine, Ottana Energia ha ora abbreviato il periodo di rimborso del prestito cui si riferisce l’aiuto al salvataggio. L’aiuto sarà ora rimborsato tra il 2009 e il 2014 in quote di 1 milione di EUR. Ciò pare ragionevole dato che la società dovrebbe realizzare ricavi significativi a partire dal 2008.

(52)

La Commissione, durante l’indagine ha individuato varie misure che sono atte ad attenuare gli effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti.

(53)

Innanzitutto, la Commissione riconosce che la cessione dei reparti […] può essere una misura compensativa in quanto tali attività, secondo le autorità italiane, sono redditizie. Tuttavia la Commissione non ritiene che un maggior ricorso […] sia una misura compensativa in quanto si tratta in ogni caso di una misura di cui verosimilmente beneficerà la società e quindi non è un sacrificio per l’impresa.

(54)

La Commissione osserva inoltre che Ottana Energia non può ridurre la sua capacità in quanto ha soltanto due caldaie che sono necessarie per ripristinare la redditività dell’impresa. Pertanto, nel caso di specie, sono possibili soltanto misure volte a limitare la produzione. L’impresa e l’Italia si sono effettivamente impegnate ad adottare siffatte misure che si possono quindi ritenere come misure compensative.

(55)

La Commissione ha concluso che le misure compensative sono sufficienti ad attenuare, per quanto possibile, eventuali effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti giacché il beneficiario è di piccola dimensione e la sua posizione sul mercato rilevante dell’energia elettrica in Sardegna è insignificante rispetto a quello dei concorrenti. Inoltre la sopravvivenza di Ottana Energia contribuisce a stabilizzare la concorrenza sul mercato energetico sardo, in quanto Ottana Energia, di fatto, è l’unico fornitore alternativo di energia rispetto ai fornitori dominanti Enel e Endessa, che, complessivamente, detengono più del 95 % del mercato. Pertanto, l’ingresso di Ottana Energia […] accentuerà ulteriormente la concorrenza in questo mercato particolarmente concentrato.

(56)

Peraltro, la Commissione non può confermare l’osservazione formulata nella decisione di avvio del procedimento relativamente all’esistenza di una sovraccapacità nel mercato sardo dell’energia. Benché di fatto esista, siffatta sovraccapacità ha unicamente lo scopo di mantenere sempre una certa riserva per l’approvvigionamento dell’isola.

(57)

Infine, la Commissione considera particolarmente importante l’impegno di non concedere altri aiuti per gli investimenti a Ottana Energia fino al 2014. In tale contesto la Commissione osserva che il mercato dell’energia elettrica sardo sta per cambiare, in particolare con la costruzione del gasdotto GASLI e per effetto di un progetto che riguarda l’installazione di un cavo particolarmente potente per il collegamento con la terraferma. A quel punto il mercato sardo dell’energia elettrica sarà più aperto alla concorrenza e quindi più esposto a distorsioni provocate da aiuti di Stato. Pertanto l’impegno garantisce che non vi saranno distorsioni nella terza fase, in quanto l’aiuto alla ristrutturazione sarà rimborsato prima della terza fase e non potrà essere sostituito da altri aiuti alla ristrutturazione o agli investimenti.

(58)

Infine, la condizione una tantum di cui al punto 72 e seguenti degli orientamenti è soddisfatta, in quanto Ottana Energia non ha beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione in passato. In particolare, dato che tutti gli elementi necessari per il piano di ristrutturazione esistevano già il 9 gennaio 2007, la Commissione ora ritiene che il progetto di ristrutturazione rappresenti una continuazione della fase di salvataggio. Pertanto esso costituisce una ristrutturazione unica la quale non è preclusa dalla condizione una tantum di cui al punto 73, lettera a), degli orientamenti.

(59)

Ottana deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione ai sensi del punto 47 degli orientamenti. La Commissione dovrà essere informata dei progressi realizzati nell’attuazione delle summenzionate misure compensative ai sensi dei punti 50 e 51 degli orientamenti.

VI.   CONCLUSIONE

(60)

Ciò premesso, la Commissione ritiene che l’aiuto in questione possa essere considerato come aiuto alla ristrutturazione. Tale aiuto fa seguito immediatamente all’aiuto al salvataggio. Pertanto la Commissione conclude che, benché l’Italia abbia illegalmente dato esecuzione all’aiuto alla ristrutturazione a favore di Ottana Energia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ottana Energia S.r.l., è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004, fatto salvo il rispetto delle condizioni elencate all’articolo 2.

Articolo 2

1.   Il piano di ristrutturazione deve essere pienamente attuato e devono adottate tutte le misure necessarie per garantirne la realizzazione.

2.   L’Italia provvede affinché i reparti […] siano ceduti […], entro la fine del 2010.

3.   L’Italia provvede affinché siano rispettati i seguenti impegni:

a)

Ottana Energia S.r.l. non produrrà più di 90 MW rispetto alla prevista capacità totale di produzione di 140 MW prima dell’inizio della fase 3 e comunque prima dell’inizio del 2012.

b)

Ottana Energia S.r.l. rimborserà dal 2009 al 2014 il prestito di 5 milioni di EUR del 29 dicembre 2005 in ragione 1 milione di EUR all’anno e non riceverà altri aiuti prima di aver integralmente rimborsato i 5 milioni di EUR ricevuti.

4.   Ai fini del controllo dell’osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l’Italia fornirà brevi aggiornamenti alla fine di ciascun anno fino al 2014 sui progressi realizzati nell’attuazione del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22.

(2)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(3)  GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22.

(4)  La centrale è stata costruita nel 1970 e ha cambiato proprietario varie volte come indicato nella decisione di avvio del procedimento, op. cit. nota 1.

(5)  Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, concernente la definizione di micro, piccola e media impresa (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Sul mercato del giorno prima l’attivo scambiato è l’energia elettrica.

(7)  Il mercato per il servizio di dispacciamento richiede la fornitura di un determinato quantitativo di energia elettrica per bilanciarlo sulla rete nazionale. La fornitura è effettuata su richiesta dell’operatore nazionale della rete di trasmissione sulla base di un contratto a lungo termine di fornitura di energia elettrica. La fornitura di energia elettrica nel mercato del giorno prima è invece soggetta ad aste quotidiane.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(9)  Informazioni riservate.

(10)  Il mercato dell’energia elettrica è parzialmente liberalizzato nella Comunità in seguito all’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20) e quindi la concorrenza tra i fornitori di energia elettrica è possibile. Di conseguenza la misura può migliorare la posizione di Ottana rispetto ai suoi concorrenti dell’UE, il che può incidere sugli scambi tra Stati membri.

(11)  Ciò è prassi costante della Commissione. Cfr. la decisione 2008/344/CE della Commissione nel caso C 23/2006, Technologie Buczek, (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 26).

(12)  Orientamenti punto 43. Cfr. decisione 2002/185/CE della Commissione nel caso C 19/2000, Technische Glaswerke Ilmenau, (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 30), punto 106.