ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.231.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
3 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 799/2009 della Commissione, del 2 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 800/2009 della Commissione, del 2 settembre 2009, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o dicembre 2009 al 28 febbraio 2010

3

 

*

Regolamento (CE) n. 801/2009 della Commissione, del 2 settembre 2009, recante divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

5

 

 

Regolamento (CE) n. 802/2009 della Commissione, del 2 settembre 2009, che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote ( 1 )

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/685/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 settembre 2009, che rettifica la direttiva 2002/48/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron [notificata con il numero C(2009) 6612]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/1


REGOLAMENTO (CE) N. 799/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

37,2

XS

37,6

ZZ

37,4

0707 00 05

MK

21,7

TR

98,0

ZZ

59,9

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

85,0

BR

122,7

UY

83,7

ZA

76,8

ZZ

92,1

0806 10 10

EG

164,7

TR

97,4

ZZ

131,1

0808 10 80

AR

124,5

BR

61,1

CL

91,2

NZ

80,7

ZA

74,7

ZZ

86,4

0808 20 50

AR

145,7

TR

112,1

ZA

90,8

ZZ

116,2

0809 30

TR

116,7

ZZ

116,7

0809 40 05

IL

121,1

TR

103,2

ZZ

112,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/3


REGOLAMENTO (CE) N. 800/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2009

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o dicembre 2009 al 28 febbraio 2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 agosto 2009, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro fine di agosto 2009 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 agosto 2009 e trasmesse alla Commissione entro fine di agosto 2009 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

62,797868 %

Nuovi importatori

09.4099

0,998056 %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

17,869585 %

Nuovi importatori

09.4100

0,410376 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

4,787721 %


3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/5


REGOLAMENTO (CE) N. 801/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2009

recante divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

11/T&Q

Stato membro

Regno Unito/GBR

Stock

(WHB/1X14)

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Data

12 luglio 2009


3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/7


REGOLAMENTO (CE) N. 802/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2009

che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4337 (luglio-settembre 2009).

(2)

La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per il contingente di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4337 (luglio-settembre 2009), non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.


DIRETTIVE

3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/8


DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 93/31/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due ruote con riferimento ai cavalletti. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire rilasciare l’omologazione CE ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i cavalletti di tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente ai cavalletti di un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti il cavalletto:

rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due ruote, o

rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote,

se il cavalletto di tali veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE per ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 93/31/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 20.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 66) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

(3)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 19.

(4)  Cfr. l’allegato II, parte A.

(5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

1.   DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1.1.   «cavalletto»: un dispositivo fissato solidamente al veicolo mediante il quale il veicolo può essere mantenuto nella posizione di stazionamento verticale (o quasi verticale) quando è lasciato in sosta dal conducente;

1.2.   «cavalletto laterale»: un cavalletto che, se aperto o ruotato in posizione aperta, sostiene il veicolo su un solo lato, lasciando le due ruote a contatto con la superficie di appoggio;

1.3.   «cavalletto centrale»: un cavalletto che, se collocato in posizione aperta, sostiene il veicolo fornendo una o più zone di contatto fra il veicolo e la superficie di appoggio da ambedue le parti del piano longitudinale mediano del veicolo;

1.4.   «inclinazione trasversale (it)»: la pendenza, espressa in percentuale, della superficie di appoggio reale, con l’intersezione del piano longitudinale mediano del veicolo e la superficie di appoggio perpendicolare alla linea di maggiore pendenza (fig. 1);

1.5.   «inclinazione longitudinale (il)»: la pendenza, espressa in percentuale, dalla superficie di appoggio reale, con il piano longitudinale mediano del veicolo parallelo alla linea di maggiore pendenza (fig. 2);

1.6.   «piano longitudinale mediano del veicolo»: il piano longitudinale di simmetria della ruota posteriore del veicolo.

2.   PRESCRIZIONI GENERALI

2.1.

I veicoli a due ruote devono essere muniti di almeno un cavalletto per garantire la stabilità in fase di arresto (per esempio quando il veicolo è in sosta) senza essere mantenuti in posizione statica da una persona o da mezzi esterni. I veicoli a ruote gemellate non devono essere muniti di cavalletto, bensì devono essere conformi al punto 6.2.2 in posizione di stazionamento (freno di stazionamento chiuso).

2.2.

Il cavalletto deve essere laterale o centrale oppure di ambedue i tipi.

2.3.

Quando il cavalletto è articolato e fissato alla parte inferiore del veicolo o al di sotto dello stesso, la (le) estremità esterna(e) del cavalletto deve (devono), per assumere la posizione chiusa o di marcia, essere spostata(e) verso la parte posteriore del veicolo.

3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

3.1.   Cavalletto laterale

3.1.1.   Il cavalletto laterale deve:

3.1.1.1.

poter sostenere il veicolo per garantirne la stabilità laterale, sia su una superficie di appoggio orizzontale sia su una superficie inclinata, per evitare che si inclini ulteriormente (e quindi ruoti sul punto di appoggio costituito dal cavalletto laterale) oppure ritorni troppo facilmente in posizione verticale e al di là di tale posizione (e si rovesci quindi sul lato opposto al cavalletto laterale);

3.1.1.2.

poter sostenere il veicolo e garantirne un posizionamento stabile quando è collocato su un piano inclinato conformemente al punto 6.2.2;

3.1.1.3.

poter ruotare automaticamente verso il retro in posizione chiusa o di marcia:

3.1.1.3.1.

quando il veicolo è ripartito in posizione normale (verticale) di guida;

oppure

3.1.1.3.2.

quando il veicolo avanza in seguito a un’azione deliberata del conducente;

3.1.1.4.

fatte salve le prescrizioni di cui al punto 3.1.1.3, essere progettato e costruito in modo da non chiudersi automaticamente se l’angolo di inclinazione è modificato inavvertitamente (per esempio: quando il veicolo riceve una leggera spinta da un terzo o è soggetto allo spostamento d’aria provocato dal passaggio di un veicolo):

3.1.1.4.1.

una volta collocato in posizione aperta o di stazionamento;

3.1.1.4.2.

qualora il veicolo venga inclinato per portare l’estremità esterna del cavalletto laterale a contatto con il suolo;

e

3.1.1.4.3.

qualora il veicolo venga lasciato in posizione di sosta senza sorveglianza.

3.1.2.   Le prescrizioni del punto 3.1.1.3 non sono richieste se il veicolo è progettato in modo da non poter essere mosso dal motore quando il cavalletto laterale è in posizione aperta.

3.2.   Cavalletto centrale

3.2.1.   Il cavalletto centrale deve:

3.2.1.1.

poter sostenere il veicolo con una ruota o con le due ruote a contatto con la superficie di appoggio oppure senza che le ruote siano a contatto con tale superficie, in modo da garantire la stabilità del veicolo:

3.2.1.1.1.

su una superficie di appoggio orizzontale;

3.2.1.1.2.

in condizioni di inclinazione;

3.2.1.1.3.

su un piano inclinato, conformemente al punto 6.2.2;

3.2.1.2.

potersi chiudere automaticamente verso il retro in posizione chiusa o di marcia:

3.2.1.2.1.

quando il veicolo si sposta verso l’avanti in modo da allontanare il cavalletto centrale dalla superficie di appoggio.

3.2.2.   Le prescrizioni del punto 3.2.1.2 non sono richieste se il veicolo è progettato in modo da non poter essere mosso dal motore allorché il cavalletto centrale è in posizione aperta.

4.   ALTRE PRESCRIZIONI

4.1.

I veicoli possono essere muniti anche di una spia luminosa chiaramente visibile dal conducente seduto in posizione di guida, spia che, quando viene inserito il contatto di accensione, si accende e resta accesa fino a quando il cavalletto non si trova in posizione chiusa o di marcia.

4.2.

I cavalletti devono essere muniti di un sistema di fermo che li mantiene in posizione chiusa o di marcia. Tale sistema può essere composto:

di due dispositivi indipendenti come due molle distinte oppure di una molla e di un dispositivo di ritenuta come, per esempio, un «clip»,

oppure

di un dispositivo unico che deve poter funzionare senza guastarsi per almeno:

10 000 cicli di impiego normale se sul veicolo sono montati due cavalletti,

oppure

15 000 cicli di impiego normale se sul veicolo è montato un solo cavalletto.

5.   PROVA DI STABILITÀ

5.1.   Per determinare la capacità di mantenere il veicolo in una condizione di stabilità, come specificato ai punti 3 e 4, devono essere effettuate le prove seguenti.

5.2.   Stato del veicolo

5.2.1.

Il veicolo deve essere presentato con la sua massa in ordine di marcia.

5.2.2.

Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore per l’impiego previsto.

5.2.3.

La trasmissione deve essere in folle oppure, in caso di cambio automatico, nella posizione «parking» qualora esista.

5.2.4.

Se sul veicolo è montato un freno di stazionamento, tale freno deve essere azionato.

5.2.5.

Lo sterzo deve trovarsi in posizione di blocco. Se lo sterzo può essere bloccato quando è ruotato a sinistra o a destra, le prove devono essere effettuate nelle due posizioni.

5.3.   Campo di prova

5.3.1.

Per le prove di cui al punto 6.1, si può utilizzare un terreno piano, orizzontale, con una superficie dura, secca e pulita.

5.4.   Materiale di prova

5.4.1.

Per le prove di cui al punto 6.2, si deve utilizzare una piattaforma di stazionamento.

5.4.2.

La piattaforma di stazionamento deve essere una superficie rigida, piana, rettangolare e in grado di sostenere il veicolo senza subire sensibili flessioni.

5.4.3.

La superficie della piattaforma di stazionamento deve essere abbastanza ruvida per impedire che il veicolo scivoli sulla superficie di appoggio durante le prove di inclinazione o di pendenza.

5.4.4.

La piattaforma di stazionamento deve essere costruita in modo da poter prendere almeno l’inclinazione trasversale (it) e l’inclinazione longitudinale (il) di cui al punto 6.2.2.

6.   PROCEDURE DI PROVA

6.1.   Stabilità su una superficie di appoggio orizzontale (prova per il punto 3.1.1.4)

6.1.1.

Dopo aver collocato il veicolo sul terreno di prova, si pone il cavalletto laterale in posizione aperta o di stazionamento e si lascia il veicolo appoggiato su detto cavalletto.

6.1.2.

Si sposta il veicolo in modo da aumentare di 3o l’angolo formato dal piano longitudinale mediano e la superficie di appoggio (portando il veicolo verso la posizione verticale).

6.1.3.

In seguito a questo movimento, il cavalletto laterale non deve tornare automaticamente in posizione chiusa o di marcia.

6.2.   Stabilità su una superficie inclinata (prova concernente i punti 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 e 3.2.1.1.3)

6.2.1.

Si colloca il veicolo sulla piattaforma di stazionamento con il cavalletto laterale e, separatamente, con il cavalletto centrale collocato in posizione aperta o di stazionamento e si lascia il veicolo appoggiato sul cavalletto.

6.2.2.

Si conferisce alla piattaforma di stazionamento l’inclinazione trasversale (it) minima e quindi, separatamente, l’inclinazione longitudinale (il) minima in base alla seguente tabella:

Inclinazione

Cavalletto laterale

Cavalletto centrale

Ciclomotore

Motociclo

Ciclomotore

Motociclo

(it) (a destra e a sinistra)

5 %

6 %

6 %

8 %

(il) a valle

5 %

6 %

6 %

8 %

(il) a monte

6 %

8 %

12 %

14 %

Cfr. figure 1a, 1b e 2.

6.2.3.

Qualora un veicolo collocato sopra una piattaforma di stazionamento inclinata sia appoggiato su un cavalletto centrale e su una sola ruota e possa essere mantenuto in questa posizione mediante il cavalletto centrale, con la ruota anteriore o la ruota posteriore a contatto con la superficie di appoggio, fatte salve le altre prescrizioni di questo punto, le prove di cui sopra devono essere effettuate soltanto con il veicolo appoggiato sul cavalletto centrale e la ruota posteriore.

6.2.4.

Il veicolo deve rimanere stabile anche dopo che la piattaforma di stazionamento sia stata inclinata, abbia assunto tutte le pendenze prescritte e siano state osservate le prescrizioni indicate in precedenza.

6.2.5.

Invece di questa procedura è ammesso anche che la piattaforma di stazionamento venga preventivamente disposta nelle pendenze prescritte prima che il veicolo venga posizionato sulla piattaforma.

Figura 1a

Inclinazione trasversale (it)

Image

Figura 1b

Inclinazione trasversale (it)

Image

Figura 2

Inclinazione longitudinale (il) a monte

Image

Inclinazione longitudinale (il) a valle

Image

Appendice 1

Scheda informativa concernente i cavalletti di un tipo di veicolo a motore a due ruote

(da accludere alla domanda di omologazione CE del dispositivo, qualora sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero d’ordine (attribuito dal richiedente): …

La domanda di omologazione CE concernente i cavalletti di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 2002/24/CE:

parte 1, sezione A, punti:

0.1,

0.2,

da 0.4 a 0.6,

2.1,

2.1.1,

parte 1, sezione B, punto:

1.3.1.

Appendice 2

Image


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

(di cui all’articolo 5)

Direttiva 93/31/CEE del Consiglio

(GU L 188 del 29.7.1993, pag. 19)

Direttiva 2000/72/CE della Commissione

(GU L 300 del 29.11.2000, pag. 18).

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 5)

Direttiva

Termini di recepimento

Data di applicazione

93/31/CEE

14 dicembre 1994

14 giugno 1995 (1)

2000/72/CE

31 dicembre 2001

1o gennaio 2002 (2)


(1)  Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 93/31/CEE:

«A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i cavalletti, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»

La suddetta data è il 14 dicembre 1994; cfr. articolo 4, paragrafo1, primo comma, della direttiva 93/31/CEE.

(2)  Secondo l’articolo 2 della direttiva 2000/72/CE:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote,

negare l’immatricolazione e vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote,

per motivi riguardanti il cavalletto, se quest’ultimo è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/31/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2002, gli Stati membri devono negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto, se le prescrizioni della direttiva 93/31/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.»


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/31/CEE

Direttiva 2000/72/CE

Presente direttiva

Articoli 1, 2 e 3

 

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 5

 

Articolo 7

Allegato

 

Allegato I

Appendice 1

 

Appendice 1

Appendice 2

 

Appendice 2

 

Allegato II

 

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2009

che rettifica la direttiva 2002/48/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron

[notificata con il numero C(2009) 6612]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/48/CE della Commissione (2) contiene errori riguardo al periodo di iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron. Occorre correggere tali errori.

(2)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/48/CE è modificato come segue:

1)

alla voce iprovalicarb, nella sesta colonna, i termini «30 giugno 2011» sono sostituiti da «30 giugno 2012»;

2)

alla voce prosulfuron, nella sesta colonna, i termini «30 giugno 2011» sono sostituiti da «30 giugno 2012»;

3)

alla voce sulfosulfuron, nella sesta colonna, i termini «30 giugno 2011» sono sostituiti da «30 giugno 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.