ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.211.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 211

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 agosto 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ( 1 )

36

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( 1 )

55

 

*

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( 1 )

94

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO (CE) n. 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su «Una politica energetica per l'Europa» ha evidenziato l’importanza di portare a compimento il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

(2)

Con la decisione 2003/796/CE della Commissione (4) è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il «Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’energia elettrica» (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica (5), e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale (6).

(3)

Il lavoro intrapreso dall’ERGEG sin dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità nazionali di regolamentazione si svolga ormai nell’ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

(4)

Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È opportuno istituire un’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (l’Agenzia) al fine di colmare il vuoto normativo a livello comunitario e contribuire all’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia dovrebbe altresì consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario.

(6)

È opportuno che l’Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (7), e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (8), e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l’indipendenza dell’Agenzia nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione comunitaria, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico ed efficienza.

(7)

L’Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché l’esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (la REGST dell’energia elettrica), e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la REGST del gas). Il coinvolgimento dell’Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

(8)

L’Agenzia dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. Tali compiti di monitoraggio dell’Agenzia non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(9)

L’Agenzia svolge un ruolo importante nell’elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti (orientamenti quadro), cui i codici di rete devono conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l’Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro, prima di raccomandare eventualmente l’adozione di tali codici da parte della Commissione.

(10)

È opportuno precostituire una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione possano partecipare e cooperare. Tale struttura dovrebbe facilitare l’applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l’Agenzia dovrebbe poter adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo determinate condizioni, comprendere le questioni tecniche, il regime di regolamentazione per l’infrastruttura dell’energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(11)

Dato che l’Agenzia ha una visione di insieme dell’attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni comunitarie e delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un’autorità nazionale di regolamentazione, una decisione della quale non sia conforme agli orientamenti, non dà attuazione al parere, alla raccomandazione o alla decisione dell’Agenzia.

(12)

L’Agenzia dovrebbe inoltre poter presentare raccomandazioni per assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.

(13)

L’Agenzia dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

(14)

L’Agenzia dovrebbe contribuire all’attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia, come stabilito nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia (9), in particolare nell’emettere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello comunitario (piani di sviluppo della rete a livello comunitario) a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

(15)

L’Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

(16)

La struttura dell’Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell’energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

(17)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

(18)

L’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L’indipendenza dell’Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione comunitaria in materia di energia, quale il mercato interno dell’energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni comunitarie in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

(19)

Nei settori in cui l’Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell’Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Nell’interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei membri della commissione dei ricorsi. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(20)

Il finanziamento dell’Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell’Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell’Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello comunitario. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell’articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

(21)

Dopo l’istituzione dell’Agenzia, il suo bilancio dovrebbe essere valutato dall’autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro e alle prestazioni dell’Agenzia. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(22)

L’Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell’esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (statuto dei funzionari) e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (regime applicabile), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11), nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

(23)

L’Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(24)

Se del caso, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(25)

La partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all’attività dell’Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

(26)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(27)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(28)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dal momento in cui il primo direttore assume le sue funzioni e successivamente ogni quattro anni, una relazione sui compiti specifici dell’Agenzia e sui risultati ottenuti, corredata di eventuali proposte adeguate. In tale relazione la Commissione dovrebbe formulare suggerimenti su ulteriori compiti per l’Agenzia.

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la partecipazione e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia).

2.   Lo scopo dell’Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica (7), e all’articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale (8), nell’esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordina l’azione.

3.   Fino a quando la sede dell’Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 2

Natura giuridica

1.   L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2.   L’Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

Articolo 3

Composizione

L’agenzia è composta da:

a)

un consiglio d’amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 13;

b)

un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all’articolo 15;

c)

un direttore, che svolge i compiti di cui all’articolo 17;

d)

una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all’articolo 19.

Articolo 4

Atti dell’Agenzia

L’Agenzia:

a)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;

c)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

d)

adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7, 8 e 9; e

e)

presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro), a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (13), e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (14).

CAPO II

COMPITI

Articolo 5

Compiti generali

L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   L’Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all’elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell’energia elettrica a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e su quelli della REGST del gas a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti da parte della REGST dell’energia elettrica, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 714/2009 e della REGST del gas, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009.

3.   L’Agenzia presenta un parere:

a)

alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e alla REGST del gas, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; e

b)

alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e alla REGST del gas, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e altri documenti pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell’effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

4.   L’Agenzia, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST dell’energia elettrica e alla REGST del gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario che le sono stati presentati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) 715/2009, non contribuiscano ad un trattamento non discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze o non sono conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 2009/72/CE e del regolamento (CE) n. 714/2009 o alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

L’Agenzia partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009.

L’Agenzia presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia riesamina l’orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009.

L’Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell’energia elettrica o alla REGST del gas sul codice di rete a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009.

L’Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete e può raccomandarne l’adozione a norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

5.   L’Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora la REGST dell’energia elettrica e la REGST del gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, dei regolamenti stessi.

6.   L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

7.   L’Agenzia controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione.

8.   L’Agenzia controlla l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incongruenze tra il piano e la sua attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello comunitario.

9.   L’Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1.   L’Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2009/72/CE, dalla direttiva 2009/73/CE, dal regolamento (CE) n. 714/2009 o dal regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   L’Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.   L’Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e comunitario e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l’Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

4.   L’Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

5.   Se un’autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l’Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

6.   Quando un’autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva, 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, può chiedere un parere all’Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l’Agenzia esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

7.   L’Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell’energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse (infrastrutture transfrontaliere), a norma dell’articolo 8.

Articolo 8

Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

1.   Per le infrastrutture transfrontaliere l’Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:

a)

se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; oppure

b)

su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

Per mettere a punto la decisione l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

2.   Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:

a)

la procedura di assegnazione della capacità;

b)

i tempi di assegnazione;

c)

la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione; e

d)

l’imposizione di corrispettivi agli utenti dell’infrastruttura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE.

3.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l’Agenzia:

a)

emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; e

b)

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell’infrastruttura in questione.

4.   La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 9

Altri compiti

1.   L’Agenzia può decidere sulle deroghe, come prevede l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. L’Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l’infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

2.   L’Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009.

All’Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all’obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

Articolo 10

Consultazione e trasparenza

1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti, l’Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate ove opportuno dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro in ottemperanza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti.

3.   Prima di adottare orientamenti quadro a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o proporre codici di rete di cui all’articolo 7 dei suddetti regolamenti, l’Agenzia indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione. Qualora non abbia dato un seguito a talune osservazioni, deve fornirne i motivi.

4.   L’Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

Articolo 11

Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

1.   L’Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, precede al monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, dell’accesso alla rete, compreso l’accesso all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE.

2.   L’Agenzia rende pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell’elettricità e del gas naturale.

3.   Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l’Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere anche deputato al Parlamento europeo. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

2.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall’Agenzia.

4.   Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

5.   Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

a)

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

b)

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

6.   Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

7.   I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico, senza sollecitare né accettare alcuna istruzione politica. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indica l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 13

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.

3.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2.

4.   Il consiglio di amministrazione assicura che l’Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

5.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.

7.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 21 a 24.

8.   Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all’accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.

9.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l’autorità disciplinare sul direttore.

10.   Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2.

11.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, conformemente all’articolo 30.

12.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 8, e trasmette tale relazione, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione annuale sulle attività dell’Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell’Agenzia nel corso dell’anno in questione.

13.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.

Articolo 14

Comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori è composto da:

a)

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall’attuale personale dirigente di tali autorità;

b)

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell’autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro.

Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della nomina del supplente proveniente dall’attuale personale dell’autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

3.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.

4.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l’esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

5.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

6.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall’Agenzia.

Articolo 15

Compiti del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo.

2.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 2. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3.   Il comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio in ottemperanza dell’articolo 23, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno entrante e lo presenta entro il 1o settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione.

4.   Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell’articolo 13, paragrafo 12, e l’articolo 17, paragrafo 8.

5.   Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il suo vice, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

Articolo 16

Il direttore

1.   L’Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun soggetto pubblico o privato.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell’energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a)

la prestazione del direttore;

b)

gli obblighi e le necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l’assistenza di un esperto esterno indipendente.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell’Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

Articolo 17

Compiti del direttore

1.   Il direttore rappresenta l’Agenzia e ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2.   Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest’ultimo.

3.   Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

4.   Il direttore è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

5.   Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento.

6.   Il direttore prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

7.   Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 24.

8.   Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell’Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

9.   Il direttore esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 18

Commissione dei ricorsi

1.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

2.   I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all’Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4.   I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.

5.   Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. Tale ricusazione non ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest’ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

7.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 19

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all’Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l’Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi, in ottemperanza del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall’Agenzia.

Articolo 20

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 230 del trattato.

2.   Qualora l’Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell’articolo 232 del trattato.

3.   L’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 21

Bilancio dell’Agenzia

1.   Le entrate dell’Agenzia sono costituite in particolare da:

a)

una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

b)

le tasse pagate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 22;

c)

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all’articolo 13, paragrafo 8; e

d)

lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8.

2.   Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 22

Tasse

1.   Le tasse sono dovute all’Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.   Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione.

Articolo 23

Formazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l’esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere motivato in merito.

2.   Lo stato di previsione di cui al paragrafo 1 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (l’autorità di bilancio), con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente all’articolo 272 del trattato.

4.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

5.   Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un’incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell’Agenzia, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di immobili. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all’Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con il progetto previsto.

Articolo 24

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15) (il regolamento finanziario).

3.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, secondo le disposizioni dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell’esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, al direttore sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

Articolo 25

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 26

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all’Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16).

2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (17) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Agenzia.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 28

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L’Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l’assunzione presso l’Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 29

Responsabilità dell’Agenzia

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Agenzia.

Articolo 30

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (18), si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 3 marzo 2010.

3.   Le decisioni prese dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 31

Partecipazione di paesi terzi

1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell’energia e, se pertinente, nei settori dell’ambiente e della concorrenza.

2.   Nell’ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 32

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 33

Disposizioni in materia linguistica

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (19), si applicano all’Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell’Agenzia.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Valutazione

1.   La Commissione, con l’assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell’Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall’Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione si basa su un’ampia consultazione, a norma dell’articolo 10.

2.   La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al comitato dei regolatori. Il comitato dei regolatori presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La prima valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’assunzione dell’incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una valutazione almeno ogni quattro anni.

Articolo 35

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli da 5 a 11 si applicano a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(7)  Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(11)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(14)  Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(15)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(17)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(18)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(19)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.


14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/15


REGOLAMENTO (CE) n. 714/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4), e il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

(3)

Tuttavia, attualmente si riscontrano ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, e persistono mercati isolati.

(4)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell’energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate, rispettivamente, «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)» dimostrano che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo né predispongono la creazione di capacità di interconnessione per permettere il conseguimento dell’obiettivo di un mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto.

(5)

Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, il quadro normativo del mercato interno dell’energia elettrica di cui al regolamento (CE) n. 1228/2003 dovrebbe essere adattato al contenuto delle citate comunicazioni.

(6)

In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un’evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell’ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro di per sé non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (6) (l’Agenzia). L’Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati oggettivi, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità agli orientamenti quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l’adozione di tali codici da parte della Commissione. L’Agenzia dovrebbe inoltre valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l’adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero gestire le loro reti conformemente a questi codici di rete.

(7)

Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l’approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (la REGST dell’energia elettrica). I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST dell’energia elettrica. I compiti della REGST dell’energia elettrica dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire l’efficienza, la trasparenza e la rappresentatività della REGST dell’energia elettrica. I codici di rete elaborati dalla REGST dell’energia elettrica non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell’ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani di sviluppo decennali delle reti non vincolanti a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l’efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell’energia elettrica competitivo ed efficiente.

(8)

Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla REGST dell’energia elettrica. Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l’Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica, i regolatori nazionali o l’Agenzia, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.

(9)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l’intera rete di trasmissione di energia elettrica nella Comunità, la REGST dell’energia elettrica dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano di sviluppo decennale non vincolante della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) che indichi le reti di trasmissione di energia elettrica realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l’assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(11)

In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

(12)

Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(13)

La somma effettiva da pagare per l’accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

(14)

È necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l’equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.

(15)

Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l’accesso alla rete nazionale.

(16)

Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell’energia elettrica sono corrispettivi per l’uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. La capacità disponibile di queste linee dovrebbe essere stabilita entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

(17)

È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.

(18)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell’accesso all’infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, ben funzionante, aperto ed efficiente nel settore dell’energia elettrica.

(19)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e l’efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla generazione, l’offerta e la domanda di energia elettrica, comprese le previsioni, la capacità della rete e di interconnessione, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la capacità di riserva.

(20)

Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possono essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno conferire alle autorità competenti la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine è necessario che le autorità competenti abbiano accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell’energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, in modo facilmente accessibile, le relative informazioni per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l’osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest’obbligo.

(21)

È opportuno stabilire norme sull’uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell’interconnettore interessato non giustifichi una deroga a dette norme.

(22)

La gestione dei problemi di congestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e dovrebbe essere basata su meccanismi di mercato.

(23)

Gli investimenti in una grande infrastruttura moderna dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell’energia elettrica. Per rafforzare l’effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un’esenzione e la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta all’Agenzia trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l’iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall’applicazione delle norme di concorrenza, le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione dovrebbero essere in grado di beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione. Le esenzioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 1228/2003 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione che concede l’esenzione.

(24)

Per garantire l’armonioso funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica è opportuno prevedere procedure che consentano l’adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l’altro, le tariffe e l’assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, se del caso attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.

(25)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l’osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

(26)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(28)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(29)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(30)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

Tenuto conto della portata delle modifiche del regolamento (CE) n. 1228/2003, sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell’ambito di un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali. Ciò comporterà l’istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;

b)

facilitare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso efficiente e trasparente con una sicurezza di approvvigionamento dell’energia elettrica di livello elevato. Esso prevede dei meccanismi per l’armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (8), ad eccezione della definizione di «interconnettore» che è sostituita dalla seguente:

«interconnettore» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2.   Si applicano le seguenti definizioni:

a)

«autorità di regolamentazione», le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE;

b)

«flussi transfrontalieri», un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall’impatto dell’attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione;

c)

«congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;

d)

«esportazione dichiarata», l’energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione dichiarata») nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

e)

«flussi in transito dichiarato», circostanza in cui un’«esportazione dichiarata» di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l’immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;

f)

«importazione dichiarata» il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all’immissione di energia elettrica («esportazione dichiarata») in un altro Stato membro;

g)

«nuovo interconnettore», un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003.

Soltanto ai fini del meccanismo di compensazione fra gestori del sistema di trasmissione, qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, l’insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all’interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri ai sensi della lettera b), del primo comma del presente paragrafo e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell’articolo 13. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l’insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante.

Articolo 3

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1.   La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore di sistemi di trasmissione di cui all’articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 2009/72/CE non appena l’abbia ricevuta. Entro due mesi dal giorno di ricezione di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l’articolo 10, paragrafo 2 o l’articolo 11, e l’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE.

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all’Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i periodi di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

2.   Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l’autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell’autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasmissione e/o ad un’impresa che esercita attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 10 della direttiva 2009/72/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L’autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 4

Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori del sistema di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la REGST dell’energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica come pure gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale e coordinata e un’evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell’energia elettrica.

Articolo 5

Istituzione della REGST dell’energia elettrica

1.   Entro il 3 marzo 2011, i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all’Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate, della REGST dell’energia elettrica.

2.   Entro due mesi dal giorno di ricevimento di queste informazioni, l’Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i consumatori, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, un elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull’elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 2 e nei tre mesi successivi al giorno di ricevimento del parere dell’Agenzia.

4.   Entro tre mesi dal giorno di ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la REGST dell’energia elettrica e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.

Articolo 6

Redazione dei codici di rete

1.   Previa consultazione dell’Agenzia, della REGST dell’energia elettrica e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all’articolo 8, paragrafo 6, da includere nell’elaborazione dei codici di rete.

2.   La Commissione chiede all’Agenzia di presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante (orientamento quadro) che fissi principi chiari e obiettivi, a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, per l’elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell’elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro contribuisce alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell’Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.

3.   L’Agenzia procede formalmente alla consultazione della REGST dell’energia elettrica e delle altre parti interessate sull’orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

4.   Se ritiene che l’orientamento quadro non contribuisca alla non discriminazione, all’effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all’Agenzia di riesaminare l’orientamento quadro entro un periodo di tempo ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

5.   Se entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l’Agenzia non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6.   Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST dell’energia elettrica di presentare all’Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.

7.   Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricevimento di un codice di rete, durante il quale l’Agenzia può consultare formalmente le pertinenti parti interessate, l’Agenzia fornisce alla REGST dell’energia elettrica un parere motivato sul codice di rete.

8.   La REGST dell’energia elettrica può modificare il codice di rete alla luce del parere dell’Agenzia e ripresentarlo a quest’ultima.

9.   L’Agenzia, constatato che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l’adozione entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione comunica i motivi della propria decisione nel caso in cui non adotti il codice di rete.

10.   Se la REGST dell’energia elettrica non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest’ultima può chiedere all’Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l’Agenzia può avviare un’ulteriore consultazione. L’Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l’adozione

11.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa se la REGST dell’energia elettrica non ha elaborato un codice di rete o l’Agenzia non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo, o su raccomandazione dell’Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell’Agenzia, della REGST dell’energia elettrica e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

12.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all’articolo 18.

Articolo 7

Modifiche dei codici di rete

1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell’articolo 6 possono essere proposti all’Agenzia da persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete in questione, compresi la REGST dell’energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione, gli utenti del sistema ed i consumatori. L’Agenzia può anch’essa proporre modifiche di sua iniziativa.

2.   L’Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tale procedimento, l’Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell’Agenzia, modifiche a qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell’articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   L’esame delle modifiche proposte nell’ambito della procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.

Articolo 8

Compiti della REGST dell’energia elettrica

1.   La REGST dell’energia elettrica elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 6.

2.   La REGST dell’energia elettrica può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 qualora i codici in parola non si riferiscono a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all’Agenzia. Tale parere è debitamente tenuto in considerazione dalla REGST dell’energia elettrica.

3.   La REGST dell’energia elettrica adotta:

a)

strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca;

b)

ogni due anni, un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprensivo di prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea;

c)

raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;

d)

un programma annuale di lavoro;

e)

una relazione annuale;

f)

prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull’adeguatezza delle capacità di produzione.

4.   Le prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea di cui al paragrafo 3, lettera b), coprono l’adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data di dette prospettive. Le prospettive europee sull’adeguatezza delle capacità di produzione sono basate sulle prospettive nazionali sull’adeguatezza delle capacità di produzione preparate dai singoli gestori del sistema di trasmissione.

5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell’anno, corredati di calendario indicativo.

6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete;

b)

norme di collegamento della rete;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

e)

norme in materia di interoperabilità;

f)

procedure operative in caso di emergenza;

g)

norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;

h)

norme di scambi connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;

i)

regole di trasparenza;

j)

norme di bilanciamento, comprese le norme relative all’energia di riserva legata alla rete;

k)

norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

l)

norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

7.   I codici di rete sono elaborati per le questioni transfrontaliere della rete e per le questioni relative all’integrazione del mercato e lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sugli scambi transfrontalieri.

8.   La REGST dell’energia elettrica controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato. La REGST dell’energia elettrica riferisce quanto riscontrato all’Agenzia e include i risultati dell’analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e), del presente articolo.

9.   La REGST dell’energia elettrica mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall’Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

10.   La REGST dell’energia elettrica adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari, previsioni sull’adeguatezza della domanda e dell’offerta a livello europeo e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all’articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti comunitari della pianificazione di rete compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui all’articolo 8 e agli articoli 13 e 22 della direttiva 2009/72/CE; e

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), un riesame degli ostacoli all’aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello comunitario.

11.   L’Agenzia fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all’articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, l’Agenzia raccomanda che l’autorità nazionale di regolamentazione competente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7 di tale direttiva e ne informa la Commissione.

12.   Su richiesta della Commissione, la REGST dell’energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull’adozione degli orientamenti, come previsto all’articolo 18.

Articolo 9

Controllo effettuato dall’Agenzia

1.   L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti della REGST dell’energia elettrica previsti all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.

L’Agenzia controlla l’attuazione da parte della REGST dell’energia elettrica dei codici di rete elaborati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dei codici di rete elaborati conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 11. Qualora la REGST dell’energia elettrica non abbia attuato nessuno di tali codici di rete, l’Agenzia chiede alla REGST dell’energia elettrica di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L’Agenzia informa la Commissione di tale motivazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all’articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   La REGST dell’energia elettrica presenta all’Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Entro due mesi dal giorno di ricevimento l’Agenzia trasmette alla REGST dell’energia elettrica e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST dell’energia elettrica non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 10

Consultazioni

1.   In occasione dell’elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell’energia elettrica conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate secondo le norme procedurali di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti del sistema compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell’energia elettrica illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un’osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST dell’energia elettrica di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 12

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell’ambito della REGST dell’energia elettrica per contribuire alle attività di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l’adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l’assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l’integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l’energia di riserva.

3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione consulta l’Agenzia e la REGST dell’energia elettrica.

Articolo 13

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1.   I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.   La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

3.   I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all’articolo 18.

4.   La Commissione decide sull’entità dei versamenti di compensazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.   L’ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l’ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6.   I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

Articolo 14

Corrispettivi di accesso alle reti

1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2.   Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello comunitario e tiene conto dell’entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell’infrastruttura.

3.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

a)

i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

b)

i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

4.   La fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all’articolo 16.

5.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1.   I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2.   Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all’approvazione delle autorità di regolamentazione.

3.   I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e sull’utilizzo effettivo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l’utilizzo delle reti e delle interconnessioni nonché sul bilanciamento e la capacità di riserva. Per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo effettivo delle unità di produzione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.

5.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.

6.   Le imprese di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione, ove almeno un’infrastruttura di produzione abbia una capacità installata di almeno 250 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione, dell’autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d’offerta nelle borse dell’energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di produzione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l’assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

Articolo 16

Principi generali di gestione della congestione

1.   I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2.   Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l’eventuale decurtazione.

3.   La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

4.   I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non vengono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

5.   I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6.   I proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi:

a)

per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata; e/o

b)

per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma, i proventi possono essere utilizzati, fatta salva l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per un importo massimo che dovrà essere determinato da dette autorità di regolamentazione, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede fissazione di dette tariffe.

I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma. L’autorità di regolamentazione informa l’Agenzia dell’approvazione di cui al secondo comma.

Articolo 17

Nuovi interconnettori

1.   Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, dal disposto dell’articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell’articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione;

c)

l’interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

e)

dal momento dell’apertura parziale del mercato di cui all’articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (10), il proprietario dell’interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l’uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e

f)

l’esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell’efficace funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica o dell’efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l’interconnettore è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettore per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnettore esistenti.

4.   La decisione riguardante l’esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un’esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell’interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Entro due mesi dalla data in cui la domanda di esenzione è stata sottoposta all’ultima delle autorità di regolamentazione interessate, l’Agenzia può presentare un parere consultivo a tali autorità di regolamentazione che potrebbe fungere da base per la loro decisione.

Nel decidere di concedere un’esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all’accesso non discriminatorio all’interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un’esenzione le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Le norme in materia di gestione della congestione includono l’obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell’infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.

Qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi, informano l’Agenzia di tale decisione.

La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5.   La decisione di cui al paragrafo 4 è assunta dall’Agenzia:

a)

qualora tutte le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all’ultima di queste autorità di regolamentazione; ovvero

b)

dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.

Prima di adottare tale decisione, l’Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate e i richiedenti.

6.   Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l’autorità di regolamentazione o l’Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano all’organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell’adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

7.   Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolamentazione all’Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolamentazione interessate o dall’Agenzia (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa o rifiutata l’esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b)

l’analisi dell’effetto sulla concorrenza e sull’efficace funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica risultante dalla concessione dell’esenzione;

c)

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell’interconnettore in questione per cui è concessa l’esenzione; e

d)

l’esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.

8.   Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un’esenzione. Tale periodo di due mesi può essere prorogato di un termine aggiuntivo di due mesi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale di due mesi può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l’annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione e ne informano la Commissione.

La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L’approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell’interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l’interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell’esenzione.

9.   La Commissione può adottare orientamenti per l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l’applicazione dei paragrafi 4, 7 e 8, del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 18

Orientamenti

1.   All’occorrenza, gli orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 13 e 14:

a)

modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

b)

modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma;

c)

metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell’articolo 13, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5;

d)

metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell’articolo 13, paragrafo 6;

e)

trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; e

f)

partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua, a norma dell’articolo 13.

2.   Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell’ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all’articolo 14.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello comunitario.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi atti ad assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l’obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:

a)

i dettagli sulla comunicazione di informazioni, conformemente ai principi stabiliti all’articolo 15;

b)

i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica;

c)

i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti per la capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località;

d)

i dettagli sui settori di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

A tal fine la Commissione consulta l’Agenzia e la REGST dell’energia elettrica.

4.   Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati nell’allegato I.

5.   La Commissione può adottare orientamenti relativi ai punti elencati nei paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo. Essa può modificare gli orientamenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 15 e 16, in particolare per aggiungere orientamenti dettagliati su tutte le metodologie di assegnazione di capacità applicate nella pratica e fare in modo che i meccanismi di gestione della congestione evolvano in modo compatibile con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all’atto delle modificazioni sono stabilite regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l’uso e l’esercizio della rete, come prescritto dall’articolo 15, paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Nell’adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione:

a)

provvede a che gli orientamenti prevedano il livello minimo di armonizzazione necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e non vadano al di là di quanto a tal fine necessario; e

b)

indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico comunitario, agli orientamenti in questione.

Nell’adottare per la prima volta orientamenti ai sensi del presente articolo, la Commissione provvede a che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2.

Articolo 19

Autorità di regolamentazione

Nell’esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione assicurano il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell’articolo 18. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione cooperano tra loro, con la Commissione e con l’Agenzia conformemente al capitolo IX della direttiva 2009/72/CE.

Articolo 20

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 18.

In particolare ai fini dell’articolo 13, paragrafi 4 e 6, le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell’urgenza delle stesse.

2.   Se lo Stato membro o l’autorità di regolamentazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4 e dell’articolo 18 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un’impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell’impresa.

3.   Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall’articolo 22, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell’urgenza delle stesse.

4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali aventi mandato ad agire forniscano le informazioni per conto dei loro clienti, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Se un’impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall’articolo 22, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all’autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell’impresa.

6.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4 e dell’articolo 18.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 21

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso o negli orientamenti di cui all’articolo 18.

Articolo 22

Sanzioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o luglio 2004, le sanzioni corrispondenti al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modifiche successive ad esso afferenti. Essi notificano alla Commissione ogni sanzione non corrispondente al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 entro il 3 marzo 2011 e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modifiche successive ad esso afferenti.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all’1 % del fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell’articolo 20, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell’articolo 20, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 46 della direttiva 2009/72/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 24

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Nella relazione a norma dell’articolo 47, paragrafo 6 della direttiva 2009/72/CE la Commissione riferisce sulle esperienze acquisite nell’applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il presente regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d’accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi, in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno dell’energia elettrica funzionante e ad assicurare una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 è abrogato con effetto dal 3 marzo 2011. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 16) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

(10)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE DI TRASMISSIONE SULLE LINEE DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMI NAZIONALI

1.   Disposizioni generali

1.1.   I gestori del sistema di trasmissione (GST) si adoperano al fine di accettare tutte le transazioni commerciali, comprese quelle concernenti gli scambi transfrontalieri.

1.2.   Ove non vi sia congestione, non è posta alcuna restrizione di accesso all’interconnessione. Quando l’assenza di congestione è la situazione abituale, non c’è motivo di prevedere una procedura generale permanente di assegnazione delle capacità per garantire l’accesso a un servizio di trasporto transfrontaliero.

1.3.   Quando le transazioni commerciali programmate non siano compatibili con la gestione sicura della rete, i GST riducono la congestione nel rispetto degli obblighi di sicurezza operativa della rete adoperandosi al fine di mantenere i costi ad un livello economicamente efficiente. Soluzioni di ridispacciamento o di scambi compensativi possono essere previste soltanto quando non si può fare ricorso a misure meno onerose.

1.4.   In caso di congestione strutturale i GST applicano immediatamente idonei metodi e disposizioni, precedentemente definiti e concordati, in materia di gestione delle congestioni. I metodi di gestione delle congestioni assicurano che i flussi fisici di energia elettrica associati all’intera capacità di trasporto assegnata siano conformi alle norme di sicurezza della rete.

1.5.   I metodi e le disposizioni per la gestione delle congestioni inviano segnali di efficienza economica ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST, promuovono la concorrenza e si prestano ad essere applicati a livello regionale e comunitario.

1.6.   Nell’ambito della gestione delle congestioni non deve essere operata alcuna distinzione basata sulle transazioni. Una determinata domanda di servizio di trasporto può essere respinta soltanto quando le condizioni cumulative seguenti sono soddisfatte:

a)

i flussi fisici incrementali di elettricità derivanti dall’accettazione di tale domanda implicano che il funzionamento sicuro della rete elettrica può non essere più garantito; e

b)

il valore monetario relativo alla domanda nella procedura di gestione della congestione è inferiore a tutte le altre domande che si intende accettare per lo stesso servizio e alle stesse condizioni.

1.7.   Nel determinare le idonee aree della rete nelle quali e tra le quali la gestione delle congestioni deve applicarsi, i GST si basano sui principi intesi a conseguire il migliore rapporto costi-benefici e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell’energia elettrica. Specificamente, i GST non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all’interno della loro zona di controllo, eccetto per le summenzionate ragioni e per ragioni di sicurezza operativa (1). Se si verifica una siffatta situazione, i GST la descrivono e la presentano in modo trasparente all’insieme degli utenti del sistema. Siffatta situazione può essere tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine. I GST descrivono e presentano in modo trasparente all’insieme degli utenti del sistema la metodologia e i progetti atti a realizzare la soluzione a lungo termine.

1.8.   Nel bilanciare la rete all’interno della propria zona di controllo mediante misure operative nella rete e mediante misure di ridispacciamento, il GST tiene conto dell’effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe.

1.9.   Entro il 1o gennaio 2008 sono definiti, in modo coordinato e in condizioni di funzionamento sicure, meccanismi di gestione infragiornaliera della congestione della capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le opportunità di scambio e garantire il bilanciamento transfrontaliero.

1.10.   Le autorità nazionali di regolamentazione valutano periodicamente i metodi di gestione delle congestioni, prestando particolare attenzione al rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento e nei presenti orientamenti, nonché delle modalità e condizioni stabilite dalle autorità di regolamentazione nell’ambito di tali principi e norme. Detta valutazione implica la consultazione di tutti i partecipanti al mercato e studi specializzati.

2.   Metodi di gestione delle congestioni

2.1.   I metodi di gestione delle congestioni si basano su meccanismi di mercato, allo scopo di facilitare efficaci scambi commerciali transfrontalieri. A tal fine, le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite (capacità) o implicite (capacità e energia). I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri può essere applicato un regime di continuità.

2.2.   In funzione della situazione della concorrenza, i meccanismi di gestione delle congestioni devono poter consentire l’assegnazione di capacità di trasporto tanto a lungo che a breve termine.

2.3.   Ciascuna procedura di assegnazione di capacità attribuisce una frazione prescritta della capacità di interconnessione disponibile, più qualsiasi capacità residua che non sia stata assegnata precedentemente e tutta la capacità liberata dai detentori di capacità precedentemente assegnata.

2.4.   I GST ottimizzano il grado di certezza della effettiva disponibilità di capacità, tenendo in considerazione le obbligazioni e i diritti dei GST interessati così come le obbligazioni e i diritti dei soggetti partecipanti al mercato, in modo da facilitare una concorrenza effettiva e efficace. Una frazione ragionevole di capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma i partecipanti al mercato devono sempre essere informati delle precise condizioni del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.

2.5.   I diritti di accesso per le allocazioni a lungo e medio termine sono diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto. La titolarità di tali diritti è subordinata all’obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it») al momento della designazione.

2.6.   I GST definiscono una struttura adeguata per l’assegnazione delle capacità tra i diversi orizzonti temporali. Tale struttura può comprendere un’opzione che consente di riservare una percentuale minima di capacità di interconnessione da assegnarsi su base quotidiana o infragiornaliera. Tale struttura di assegnazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell’elaborare le loro proposte, i GST tengono conto:

a)

delle caratteristiche dei mercati;

b)

delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente;

c)

del grado di armonizzazione delle percentuali e delle scadenze adottate per i diversi meccanismi di assegnazione di capacità in vigore.

2.7.   L’assegnazione di capacità non opera discriminazioni tra i soggetti partecipanti al mercato che desiderano esercitare il loro diritto di ricorrere a contratti bilaterali di fornitura o presentare offerte nelle borse dell’energia elettrica. Valgono le offerte, implicite o esplicite presentate entro una determinata scadenza, che presentano il valore più elevato.

2.8.   Nelle regioni in cui i mercati finanziari dell’energia elettrica a lungo termine sono fortemente sviluppati e hanno dimostrato di essere efficaci, l’intera capacità di interconnessione può essere assegnata mediante asta implicita.

2.9.   Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 o dell’articolo 17 del presente regolamento, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di assegnazione della capacità.

2.10.   In linea di massima, tutti i potenziali soggetti partecipanti al mercato sono autorizzati a partecipare senza restrizione alla procedura di assegnazione. Per evitare che sorgano o si aggravino problemi legati al potenziale uso della posizione dominante di un qualsiasi operatore del mercato, le autorità competenti in materia di regolamentazione e/o di concorrenza, secondo il caso, possono imporre restrizioni in generale o ad una società in particolare a motivo della sua posizione dominante sul mercato.

2.11.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai GST, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza. La data è fissata in modo da permettere ai GST di ridistribuire le capacità non utilizzate mediante riassegnazione nella scadenza successiva, comprese le sessioni infragiornaliere.

2.12.   Le capacità possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il GST sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, un GST deve notificare e spiegare chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i soggetti partecipanti al mercato e informare l’autorità di regolamentazione.

2.13.   Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all’assegnazione di capacità sono a carico dei responsabili dell’inosservanza. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano le capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità che sono state oggetto di un’asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano le capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di dette capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità deve essere giustificata e proporzionata. Inoltre, se non rispetta l’obbligo che gli compete, un GST è tenuto a compensare l’operatore del mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine non può essere presa in considerazione alcuna perdita indiretta. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

3.   Coordinamento

3.1.   L’assegnazione di capacità a livello di un’interconnessione è coordinata e attuata dai GST interessati mediante procedure di assegnazione comuni. Nei casi in cui gli scambi commerciali tra i GST di due paesi rischiano di modificare sensibilmente le condizioni dei flussi fisici concernenti il GST di un paese terzo, i metodi di gestione delle congestioni sono coordinati tra tutti i GST interessati mediante una procedura comune di gestione delle congestioni. Le autorità nazionali di regolamentazione e i GST assicurano che nessuna procedura di gestione delle congestioni che abbia ripercussioni significative sui flussi fisici di elettricità in altre reti sia espletata unilateralmente.

3.2.   Entro il 1o gennaio 2007, è applicato un metodo comune di gestione coordinata delle congestioni e procedure comuni per l’assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno, tra i paesi che appartengono alle regioni seguenti:

a)

Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania e Polonia);

b)

Europa del nord-ovest (Benelux, Germania e Francia);

c)

Italia (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia);

d)

Europa centrale e orientale (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Slovenia);

e)

Europa del sud-ovest (Spagna, Portogallo e Francia);

f)

Regno Unito, Irlanda e Francia;

g)

Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

In un’interconnessione che coinvolge paesi appartenenti a più di una regione, il metodo di gestione della congestione applicato può essere diverso per assicurare la compatibilità con i metodi applicati nelle altre regioni alle quali appartengono i paesi in questione. In questo caso, i rispettivi GST propongono il metodo che sarà sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

3.3.   Le regioni considerate al punto 2.8. possono assegnare l’intera loro capacità di interconnessione mediante allocazione sul mercato giornaliero.

3.4.   In tutte queste sette regioni sono definite procedure di gestione delle congestioni compatibili al fine di costituire un mercato europeo interno dell’energia elettrica veramente integrato. I soggetti partecipanti al mercato non devono trovarsi di fronte a sistemi regionali incompatibili.

3.5.   Al fine di favorire una concorrenza equa ed efficace e gli scambi transfrontalieri, il coordinamento fra i GST nelle regioni di cui al punto 3.2. deve includere tutte le fasi del processo, dal calcolo delle capacità e l’ottimizzazione dell’assegnazione fino alla gestione sicura della rete, con una ripartizione precisa delle responsabilità. Questo coordinamento comprende in particolare:

a)

l’utilizzo di un modello di trasporto comune che consenta di gestire efficacemente i flussi fisici di ricircolo interdipendenti e tenga conto delle differenze fra flussi fisici e flussi commerciali;

b)

l’assegnazione e la designazione di capacità per una gestione efficace dei flussi fisici di ricircolo interdipendenti;

c)

obblighi identici per i detentori di capacità in materia di comunicazione di informazioni circa l’utilizzo che intendono fare della capacità loro allocata, cioè la designazione delle capacità (per le aste esplicite);

d)

scadenze e date di chiusura identiche;

e)

una struttura identica per l’assegnazione delle capacità tra le varie scadenze (ad esempio, 1 giorno, 3 ore, 1 settimana, ecc.) e in termini di blocchi di capacità venduti (quantità di elettricità espressa in MW, MWh, ecc.);

f)

un quadro contrattuale coerente con i soggetti partecipanti al mercato;

g)

la verifica dei flussi per garantire la conformità ai criteri di sicurezza della rete per la pianificazione operativa e per la loro gestione in tempo reale;

h)

il trattamento contabile e il regolamento delle azioni di gestione delle congestioni.

3.6.   Il coordinamento comprende anche lo scambio di informazioni tra GST. La natura, la data e la frequenza degli scambi di informazioni devono essere compatibili con le attività di cui al punto 3.5. e con il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica. Questi scambi di informazioni permetteranno in particolare ai GST di ottimizzare le loro previsioni della situazione globale della rete, allo scopo di operare una valutazione dei flussi trasportati sulla loro rete e delle capacità di interconnessione disponibili. Ciascun GST che raccoglie informazioni per conto di altri GST è tenuto a trasmettere al GST partecipante i risultati della raccolta di dati.

4.   Calendario delle operazioni sul mercato

4.1.   L’assegnazione delle capacità di trasporto disponibili è realizzata con sufficiente anticipo. Prima di ciascuna assegnazione i GST interessati pubblicano congiuntamente le capacità da allocare, tenendo anche presenti le capacità eventualmente liberate da diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto e, se pertinenti, le relative designazioni compensate, nonché qualsiasi periodo durante il quale le capacità saranno ridotte o non disponibili (per ragioni di manutenzione, ad esempio).

4.2.   Tenendo pienamente conto della sicurezza della rete, la designazione dei diritti di trasporto si effettua con sufficiente anticipo, prima delle sessioni del giorno prima su tutti i mercati organizzati pertinenti e prima della pubblicazione delle capacità da allocare nell’ambito del meccanismo di assegnazione sul mercato giornaliero o infragiornaliero. Le designazioni dei diritti di trasporto nella direzione opposta sono compensate in modo da consentire un utilizzo efficace dell’interconnessione.

4.3.   Le successive assegnazioni infragiornaliere delle capacità di trasporto disponibili per il giorno G si effettuano i giorni G – 1 e G, dopo la pubblicazione dei programmi di produzione del giorno prima, indicativi o effettivi.

4.4.   Nell’organizzare la gestione della rete del giorno prima, i GST scambiano informazioni con i GST limitrofi, comprese le loro previsioni sulla topologia della rete, la disponibilità e la produzione prevista delle unità di produzione e i flussi di carico, in modo da ottimizzare l’utilizzo dell’intera rete mediante misure operative, in conformità alle norme che disciplinano la sicurezza di gestione della rete.

5.   Trasparenza

5.1.   GST pubblicano tutti i dati utili relativi alla disponibilità, all’accessibilità e all’uso della rete, compresa una relazione sui luoghi e le cause delle congestioni, i metodi applicati per gestire la congestione e i progetti per la sua gestione futura.

5.2.   I GST pubblicano una descrizione generale del metodo di gestione delle congestioni applicato in circostanze diverse per ottimizzare la capacità disponibile sul mercato, nonché un piano generale di calcolo della capacità di interconnessione per le varie scadenze, basato sulle realtà elettriche e fisiche della rete. Il piano è sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati.

5.3.   I GST descrivono in dettaglio e rendono disponibile in modo trasparente a tutti gli utenti potenziali della rete le procedure applicabili in materia di gestione delle congestioni e di assegnazione delle capacità, i termini e le procedure di domanda di capacità, una descrizione dei prodotti proposti e dei diritti e obblighi dei GST nonché il nome dell’operatore che ottiene la capacità, comprese le responsabilità risultanti in caso di inadempimento agli obblighi.

5.4.   Le norme di sicurezza operativa e di pianificazione fanno parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in un documento aperto e pubblico. Anche tale documento è sottoposto a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

5.5.   I GST pubblicano tutti i dati utili relativi agli scambi transfrontalieri sulla base delle migliori previsioni possibili. Per ottemperare a tale obbligo, i partecipanti al mercato interessati trasmettono ai GST i dati pertinenti. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono sottoposte a esame da parte delle autorità di regolamentazione. I GST pubblicano almeno:

a)

con scadenza annuale: informazioni sull’evoluzione a lungo termine dell’infrastruttura di trasporto e la sua incidenza sulla capacità di trasporto transfrontaliero;

b)

con scadenza mensile: le previsioni per il mese e per l’anno successivo delle capacità di trasporto disponibili per il mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l’effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);

c)

con scadenza settimanale: le previsioni per la settimana successiva delle capacità di trasporto a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;

d)

giornalmente: le capacità di trasporto per il giorno dopo e infragiornaliere a disposizione del mercato per ciascuna unità di tempo del mercato, tenendo conto di tutte le designazioni del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;

e)

la capacità totale già assegnata, per unità di tempo del mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali questa capacità può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo delle capacità, ecc.), per determinare le eventuali capacità residue;

f)

le capacità assegnate, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, assieme ad un’indicazione dei prezzi pagati;

g)

la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;

h)

quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati, aggregati, per unità di tempo del mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai GST (ad esempio, la decurtazione delle transazioni) per risolvere i problemi di rete o di sistema;

i)

ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità previste ed ex post le informazioni per il giorno prima sulle indisponibilità previste e impreviste delle unità di produzione di una capacità superiore a 100 MW.

5.6.   Tutte le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del mercato in tempo utile per permettere la negoziazione di tutte le transazioni (ad esempio la data di negoziazione dei contratti di fornitura annuali per i clienti industriali o la data di presentazione delle offerte nei mercati organizzati).

5.7.   Il GST pubblica le informazioni utili sulla domanda di previsione e sulla produzione in funzione delle scadenze di cui ai punti 5.5 e 5.6. Il GST pubblica anche le informazioni necessarie per il mercato di bilanciamento transfrontaliero.

5.8.   Quando sono pubblicate le previsioni sono altresì resi pubblici i valori realizzati a posteriori per i dati di previsione nel periodo successivo a quello oggetto della previsione o al più tardi il giorno successivo (G + 1).

5.9.   Tutte le informazioni pubblicate dai GST sono messe a disposizione liberamente in forma facilmente accessibile. Tutti i dati sono anche accessibili su supporti idonei e standardizzati per lo scambio di informazioni, da definirsi in stretta collaborazione con i soggetti partecipanti al mercato. I dati includono informazioni sui periodi precedenti, con un minimo di due anni, affinché anche i nuovi soggetti partecipanti al mercato possano prenderne visione.

5.10.   I GST scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun GST nella zona di propria competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione e della Commissione su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono il trattamento riservato di tale insieme di dati, per proprio conto o per conto di qualsiasi consulente incaricato di realizzare lavori di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6.   Utilizzo delle entrate della gestione delle congestioni

6.1.   Le procedure di gestione delle congestioni associate a un periodo precedentemente specificato possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1228/2003 o dell’articolo 17 del presente regolamento. La procedura di ripartizione di tali entrate è sottoposta a esame da parte delle autorità di regolamentazione e deve essere tale da non distorcere il processo di assegnazione a favore di un operatore che chiede capacità o energia e non deve costituire un disincentivo a ridurre la congestione.

6.2.   Le autorità nazionali di regolamentazione operano in piena trasparenza stabilendo l’utilizzo delle entrate derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

6.3.   I proventi della gestione delle congestioni sono distribuiti tra i GST interessati secondo criteri definiti di comune accordo tra i GST stessi e sottoposti a esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione.

6.4.   I GST stabiliscono chiaramente in anticipo l’utilizzo che faranno di qualsiasi entrata che potrebbero ottenere dalla congestione e comunicano l’utilizzo effettivo che ne è stato fatto. Le autorità di regolamentazione verificano se tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e assicurano che l’intero importo delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a seguito dell’assegnazione di capacità di interconnessione sia destinato ad uno o più dei tre scopi di cui all’articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento.

6.5.   Su base annua e entro il 31 luglio di ciascun anno, le autorità di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l’importo delle entrate raccolte nel corso dei 12 mesi precedenti al 30 giugno dello stesso anno e l’utilizzo che ne è stato fatto, assieme ai risultati delle verifiche volte ad accertare che tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e che la totalità delle entrate della congestione è stata destinata ad uno o più dei tre scopi previsti.

6.6.   I proventi derivanti dalla gestione delle congestioni e destinati ad investimenti finalizzati alla manutenzione o all’aumento delle capacità di interconnessione sono preferibilmente attribuiti a progetti specifici predefiniti che contribuiscono a ridurre la congestione esistente e che possono anche essere attuati entro un termine ragionevole, tenendo conto in particolare della procedura di autorizzazione.


(1)  Per «sicurezza operativa» si intende la capacità di mantenere il sistema di trasmissione entro limiti di sicurezza concordati.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 14

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Allegato

Allegato I


14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/36


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

(2)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (5), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

(3)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di orientamenti per le buone pratiche adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas (il Forum di Madrid) nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui agli orientamenti in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(4)

Un secondo gruppo di norme comuni denominate «la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche» è stata adottata alla riunione del Forum di Madrid il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a detti orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(5)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (6), prevede la possibilità di usufruire di un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

(6)

I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(8)

Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73/CE. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.

(9)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE.

(10)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale funzionante correttamente.

(11)

Attualmente sussistono ostacoli alla vendita di gas nella Comunità a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori, e persistono mercati isolati.

(12)

È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale.

(13)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate, rispettivamente, «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto, né prevedono la creazione di capacità di interconnessione a tal fine.

(14)

Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, è opportuno che il quadro normativo del mercato interno del gas naturale di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005 sia reso conforme al contenuto delle citate comunicazioni.

(15)

In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro per loro natura non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (7) (l'Agenzia). L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati di fatto, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

(16)

Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (la REGST del gas). I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che dovrebbero rimanere applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività della REGST del gas. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello comunitario. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno del gas competitivo ed efficiente.

(17)

Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nel lavoro che dovrà essere svolto dalla REGST del gas. Una consultazione effettiva risulta pertanto di fondamentale importanza e un ruolo importante dovrebbe essere svolto dalle strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia, i regolatori nazionali o l'Agenzia.

(18)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas nella Comunità, la REGST del gas dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario). È opportuno che detto piano di sviluppo della rete includa reti di trasporto del gas sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento.

(19)

Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid del 30 e 31 ottobre 2002, la maggioranza delle parti interessate aveva già espresso preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. Le tariffe non dovrebbero dipendere dall'itinerario di trasporto. La tariffa fissata per uno o più punti d'entrata non dovrebbe pertanto essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d'uscita, e viceversa.

(20)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasmissione non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(21)

Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente uniformi tra gli utenti di capacità nuove ed esistenti, è opportuno applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.

(22)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(23)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, ben funzionante, aperto ed efficiente nel settore del gas.

(24)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

(25)

I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.

(26)

Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.

(27)

L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

(28)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(29)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali relative a tale scambio.

(30)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

(31)

Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di applicazione, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(32)

Nel proporre di modificare gli orientamenti allegati al presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dagli orientamenti stessi, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

(33)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale.

(34)

Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(36)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate al regolamento (CE) n. 1775/2005, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; e

c)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e fornire meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas.

Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4 della direttiva 2009/73/CE.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2009/73/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

5)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

6)

«mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;

7)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

8)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«servizi continui»: servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;

18)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

19)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

20)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

22)

«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

23)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

24)

«capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;

25)

«spazio»: il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;

26)

«erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;

27)

«iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;

28)

«capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità.

2.   Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Le definizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, punti da 3 a 23 che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Articolo 3

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto

1.   La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE non appena la riceve. Entro due mesi dal giorno della ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

2.   Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto pare. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto e/o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10 della direttiva 2009/73/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 4

Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la REGST del gas allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno del gas naturale e gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 5

Costituzione della REGST del gas

1.   Entro il 3 marzo 2011 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, della REGST del gas.

2.   Entro due mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere espresso dall'Agenzia di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'Agenzia.

4.   Nei tre mesi dal giorno di ricezione del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la REGST del gas e adottano e pubblicano il suo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 6

Redazione dei codici di rete

1.   Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

2.   La Commissione chiede all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante (orientamento quadro) che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro non vincolante contribuisce alla non discriminazione, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.

3.   L'Agenzia procede formalmente alla consultazione della REGST del gas e di altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

4.   Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminarlo entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

5.   Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6.   Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST del gas di presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.

7.   Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricezione di un codice di rete, durante il quale l'Agenzia può consultare formalmente le parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST del gas un parere motivato sul codice di rete.

8.   La REGST del gas può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.

9.   L'Agenzia, se constata che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione fornisce adeguate motivazioni qualora non adotti tale codice di rete.

10.   Se la REGST del gas non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

11.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora la REGST del gas non abbia elaborato un codice di rete o l'Agenzia non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 10 del presente articolo, ovvero su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

12.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 23.

Articolo 7

Modifica dei codici di rete

1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST del gas, i gestori del sistema di trasporto, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.

2.   L'Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo tali proposte sono coerenti con i principi dei codici di rete di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4.   L'esame delle modifiche proposte secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.

Articolo 8

Compiti della REGST del gas

1.   La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.

2.   La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas.

3.   La REGST del gas adotta:

a)

gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;

b)

ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

c)

raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto della Comunità e di paesi terzi;

d)

un programma annuale di lavoro;

e)

una relazione annuale;

f)

prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.

4.   Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b) riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.

5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;

b)

norme di collegamento alla rete;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

e)

regole di interoperabilità;

f)

procedure operative in caso di emergenza;

g)

norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;

h)

norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;

i)

regole di trasparenza;

j)

regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;

k)

norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate; e

l)

norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.

7.   I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.

8.   La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e) del presente articolo.

9.   La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

10.   La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti della pianificazione di rete a livello comunitario, compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 14 e all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE; e

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne la lettera c) del secondo comma, al piano di sviluppo della rete a livello comunitario può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.

11.   L'Agenzia esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se tale piano di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, l'Agenzia raccomanda all'autorità nazionale di regolamentazione competente di modificare il piano decennale nazionale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 22, paragrafo 7 di detta direttiva e di informarne la Commissione.

12.   Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 23.

Articolo 9

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11. Qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'Agenzia chiede alla REGST del gas di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'Agenzia informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   La REGST del gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Entro due mesi dalla ricezione l'Agenzia trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST del gas non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 10

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 12

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas.

Articolo 13

Tariffe per l'accesso alle reti

1.   Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Entro il 3 settembre 2011, gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio, i corrispettivi relativi alla rete non siano calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 14

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

a)

garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;

b)

forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;

c)

offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE.

2.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire barriere superflue all'ingresso sul mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 15

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

a)

offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

b)

offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto; e

c)

rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali di GNL e degli utenti degli impianti di stoccaggio, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio:

a)

fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

b)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine; e

c)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

a)

al di fuori di un «anno gas naturale», con una data di inizio non standard; o

b)

per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale.

4.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.

Articolo 16

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

Per quanto concerne la lettera b) del primo comma, uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.

4.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto della sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 17

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

2.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

a)

il gestore del sistema deve offrire senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si deve applicare almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderino devono avere la facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 18

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie a gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.   Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

6.   Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità nazionale di regolamentazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 19

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.

2.   Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

3.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

4.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.

Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.

5.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie, e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi.

Articolo 20

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

Articolo 21

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.

2.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.

3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 22

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 23

Orientamenti

1.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue:

a)

dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 14 e 15;

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 16 e 17;

c)

dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 18 e 19;

d)

dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell'articolo 13;

e)

dettagli sui settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

A tal fine, la Commissione consulta l'agenzia e la REGST del gas

2.   Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3.   L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 24

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 23.

Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'Agenzia a norma del capo VIII della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 25

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 23.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 26

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'articolo 23.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche ad esse afferenti. Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro il 3 settembre 2009 e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica ad esse afferenti.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 28

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 30

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE;

b)

alla nuova infrastruttura di grandi dimensioni, vale a dire interconnettori, impianti di stoccaggio e di GNL, nonché ad un aumento significativo della capacità di un'infrastruttura esistente e a modifiche di quest'ultima che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/73/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 9, 14, 32, 33, 34 o dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4 del presente regolamento; oppure

c)

ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2009/73/CE.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE possono chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui al presente comma;

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è abrogato con effetto dal 3 marzo 2011. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(5)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI SU

1.   Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

2.   I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

7.   Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive, quali studi di fattibilità, possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

8.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

10.   I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

2.1.   Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

2.   Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.   Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

4.   Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

5.   Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6.   Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

1.   Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

2.   Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

3.   Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non usata al mercato come capacità continua.

3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della loro tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario per quanto concerne il gestore del sistema di trasporto;

f)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2009/73/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso ad una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50 % della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2 % della capacità totale di uscita della rete;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Tutti i punti sono considerati essenziali quando, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2009/73/CE.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1.   Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale e interrompibile; e

c)

la capacità disponibile.

2.   Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

7.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

8.   Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei punti 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 22

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 10

Articolo 24

Articolo 11

Articolo 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 32

Allegato

Allegato I


DIRETTIVE

14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/55


DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4), ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

(3)

Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato — tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(4)

Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

(5)

La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al prezzo più competitivo possibile ai consumatori e alle imprese della Comunità europea.

(6)

Il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova produzione di energia, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolate nel mercato comunitario dell’energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell’energia; la sicurezza dell’approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.

(7)

Nella comunicazione del 10 gennaio 2007«Una politica dell’energia per l'Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate «Prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)» hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

(8)

Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di elettricità da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

(9)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(10)

Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/54/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».

(11)

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica (5), ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un’impresa di generazione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.

(12)

Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

(13)

La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (6).

(14)

Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

(15)

In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione né ad esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa che esercita attività di generazione o di fornitura.

(16)

L’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistemi indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(17)

Quando, il 3 settembre 2009, l’impresa proprietaria di un sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, è opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(18)

Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.

(19)

La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori di mercato e l’integrazione dei mercati dell'elettricità. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe, tra l'altro, essere altresì assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. Il modello di separazione effettiva del gestore di trasmissione indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007.

(20)

Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell’elettricità, i clienti non civili di grandi dimensioni dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare tali clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.

(21)

Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistemi indipendente o un gestore di trasmissione indipendente. Inoltre, un’impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(22)

A norma della presente direttiva nel mercato interno dell’energia elettrica esisteranno diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e la normativa comunitaria.

(23)

Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o della opzione del gestore di sistemi indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o dei sistemi di trasmissione sia degli organi delle imprese di generazione o di fornitura. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistemi indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che la prescrizione sia osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall’altro.

(24)

La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità sia alle imprese della Comunità sia alle imprese non comunitarie. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e generazione in tutta la Comunità rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità di dette norme, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno della Comunità, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasmissione o ad un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

(25)

La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e all’integrazione dei mercati isolati dell’elettricità degli Stati membri. L’energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell’energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell’energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasmissione o un gestore del sistema di trasmissione soltanto se soddisfano i requisiti di effettiva separazione che si applicano all’interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell’energia elettrica sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

(26)

L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello della trasmissione, dove la congestione e l’influenza degli interessi della generazione o della fornitura sono in genere maggiori di quanto si verifichi a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è stata prevista dalla direttiva 2003/54/CE, soltanto a partire dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l’introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l’efficienza energetica.

(28)

Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione interconnesso con piccoli sistemi.

(29)

Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(30)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell’industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

(31)

Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica. Le procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all’accesso dei nuovi operatori del mercato.

(32)

Sarebbe opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

(33)

La direttiva 2003/54/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia degli interventi dei regolatori è spesso limitata dal fatto che essi non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a elaborare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza dei regolatori nazionali dell’energia. Dovrebbe essere possibile per tali regolatori nazionali coprire sia l’energia elettrica sia il gas.

(34)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l’approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all’autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolamentazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

(35)

Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell’energia elettrica raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della capacità di riserva e di bilanciamento.

(36)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(37)

I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. La creazione di centrali elettriche virtuali — programmi di cessione dell’energia elettrica con cui un’impresa elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l’accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo — sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(38)

Una qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese elettriche e imporre alle stesse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Le autorità di regolamentazione, inoltre, dovrebbero avere la facoltà di richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi nonché della facoltà di dirimere controversie.

(39)

Il mercato interno dell’energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. È necessario assicurare il miglioramento della concorrenza e della sicurezza dell’approvvigionamento tramite l’integrazione agevolata di nuove centrali elettriche nella rete elettrica in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. I regolatori dell’energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

(40)

Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (7) («l'Agenzia»), e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il «CESR»), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione (8), dovrebbero consultarsi al riguardo e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L’Agenzia e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull’energia elettrica ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

(41)

Gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione, dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

(42)

Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell’Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

(43)

Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell’energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l’altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed energia elettrica.

(44)

Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l’equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell’approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L’installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione e centralizzata di energia elettrica, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l’obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell’energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l’energia elettrica o misure più generali nell’ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolti ai nuclei familiari o alle piccole imprese.

(46)

Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un’impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(48)

Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.

(49)

Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a notificarle alla Commissione.

(50)

Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di elettricità e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (9) aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell’energia.

(51)

Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato della Comunità più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.

(52)

I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione dovrebbe istituire, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere fornita a tutti i consumatori e dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico.

(53)

La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità. Gli Stati membri interessati dal problema che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l’obiettivo di ridurre il numero di persone colpite da tale problema. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili.

(54)

Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(55)

Dovrebbe essere consentito basare l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l’introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di elettricità ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

(56)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica.

(57)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché delle capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell’energia elettrica liberalizzato.

(58)

Al fine di creare un mercato interno dell’energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, annettendovi anche sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità.

(59)

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno dell’elettricità attraverso una rete di concessioni nella Comunità e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno, in stretta collaborazione con l’Agenzia.

(60)

Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di elettricità accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(61)

Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno dell’energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, all’infrastruttura di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

(62)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (10), la Commissione può adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(64)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(65)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(66)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di attuazione.

(67)

Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 2003/54/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell’ambito di una nuova direttiva.

(68)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«generazione»: la produzione di energia elettrica;

2)

«produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

3)

«trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4)

«gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5)

«distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6)

«gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

7)

«cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

8)

«cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

9)

«cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

10)

«cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

11)

«cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

12)

«cliente idoneo»: il cliente che è libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 33;

13)

«interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

14)

«sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

15)

«linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

16)

«priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

17)

«servizio ausiliare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;

18)

«utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione;

19)

«fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

20)

«impresa elettrica integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

21)

«impresa verticalmente integrata»: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica;

22)

«impresa collegata»: un’impresa collegata ai sensi dell’articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (13) del trattato e relativa ai conti consolidati (14), e/o un’impresa associata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;

23)

«impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un’altra attività che non rientra nel settore dell’energia elettrica;

24)

«procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

25)

«programmazione a lungo termine»: programmazione, in un’ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

26)

«piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;

27)

«microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

28)

«sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

29)

«efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l’opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

30)

«fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

31)

«generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

32)

«contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica;

33)

«strumenti derivati sull’energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari (15), collegato all’energia elettrica;

34)

«controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un’impresa;

35)

«impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Il primo comma è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola l’apertura del mercato prevista dall’articolo 33.

4.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri provvedono a che:

a)

qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;

b)

i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.

6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

7.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascun Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.

8.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l’apertura del mercato prevista all’articolo 33 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni del paragrafo 15 del presente articolo. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell’ambito del sistema di previdenza sociale generale.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a)

la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale;

b)

almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente;

c)

le informazioni concernenti i loro diritti per quanto riguarda le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.

Con riguardo alle lettere a) e b) del presente comma, per l’energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell’energia o importata da un’impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall’impresa in questione nell’anno precedente.

L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile.

10.   Se del caso, gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

11.   Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l’uso dell’elettricità, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti.

12.   Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

13.   Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

14.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, 32 e/o 34 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.

15.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

16.   La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori, le imprese elettriche e le parti sociali, e sulla base dei progressi sinora conseguiti, una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia elettrica o i gestori dei sistemi di distribuzione, in collaborazione con l’autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblica.

Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni, entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 5

Norme tecniche

Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l’Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (16).

Articolo 6

Promozione della cooperazione regionale

1.   Gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, con lo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità, favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni, regolamentazioni e i quadri tecnici e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.

2.   L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula le opportune raccomandazioni.

3.   Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.

4.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare detta cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati.

CAPO III

GENERAZIONE

Articolo 7

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1.   Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:

a)

la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b)

la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c)

la protezione dell’ambiente;

d)

l’assetto del territorio e la localizzazione;

e)

l’uso del suolo pubblico;

f)

l’efficienza energetica;

g)

la natura delle fonti primarie;

h)

le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

i)

la conformità alle misure adottate in forza dell’articolo 3;

j)

il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (17); e

k)

il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all’assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4.   I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

Articolo 8

Indizione di gare per nuove capacità

1.   Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

2.   Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi.

3.   La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d’oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un’offerta.

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d’oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell’appalto, compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 2.

4.   Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

5.   Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell’assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L’autorità o l’organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

CAPO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 9

Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

2.   I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:

a)

il potere di esercitare diritti di voto;

b)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

c)

la detenzione di una quota di maggioranza.

3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (18), e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.

4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle lettere b) e c) del paragrafo 1 fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.

5.   L’obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 13 o come gestore dei sistemi di trasmissione indipendente ai fini del capo V.

6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16, acquisite da un gestore di sistemi di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure

b)

si conforma alle disposizioni del capo V.

9.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

10.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, essa è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V.

11.   A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

12.   Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Articolo 10

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9.

4.   Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

b)

di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c)

su una richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.714/2009.

7.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

8.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 11

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.

L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2.   Il gestore dei sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3.   L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a)

che l’entità interessata ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9; e

b)

all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare tale questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

i)

dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

ii)

dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e

iii)

di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.

4.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione se:

a)

l’entità interessata ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 9; e

b)

il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.

6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.

Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro interessato e delle parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:

a)

delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e

b)

dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità nazionale di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità al diritto comunitario.

10.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

11.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 44.

Articolo 12

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a)

garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente;

b)

garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

c)

contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;

d)

gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

e)

fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso;

f)

assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

g)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; e

h)

riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, concedendo l’accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l’integrazione del mercato.

Articolo 13

Gestore di sistemi indipendente

1.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.

2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistemi indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 12;

c)

il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;

d)

il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

e)

il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 714/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.

4.   Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistemi indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistemi indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario dei sistemi di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5.   Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a)

fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b)

finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all’uopo necessari sono approvati dall’autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;

c)

garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e

d)

fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.

6.   In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 14

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1.   Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e

c)

il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 15

Dispacciamento e bilanciamento

1.   Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego degli interconnector con altri sistemi.

2.   Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

3.   Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l’obbligo di agire in conformità all’articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4.   Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 % di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.

5.   Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.

6.   I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

7.   Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 16

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

1.   Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

CAPO V

GESTORE DI TRASMISSIONE INDIPENDENTE

Articolo 17

Beni, apparecchiature, personale e identità

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a)

i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

b)

il personale necessario per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

c)

il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistemi di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

i)

la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

ii)

la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall’autorità di regolamentazione;

d)

fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.

2.   L’attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all’articolo 12:

a)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;

b)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell’ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (l’ENTSO per l’energia elettrica);

c)

la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

d)

la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

e)

la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;

f)

la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

g)

la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell’energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

h)

tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio (19).

4.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 18

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasmissione dispone:

a)

di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e

b)

del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3.   Le affiliate dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.

4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.

5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 714/2009, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.

7.   Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

8.   Il gestore del sistema di trasmissione informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 o 11 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.

Articolo 19

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell’articolo 20.

2.   L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.

L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

a)

se sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

b)

in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di tale cessazione anticipata.

3.   Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 20

Organo di sorveglianza

1.   Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.

2.   L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7.

A tutti i membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Articolo 21

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2.   Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.

3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

a)

controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

b)

redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;

c)

riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

d)

notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e

e)

riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

4.   Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all’organo di sorveglianza.

5.   Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all’articolo 22.

6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all’adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.

8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

b)

i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;

c)

le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.

9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all’articolo 16.

10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11.   Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.

12.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

Articolo 22

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a)

indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

c)

prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3.   Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria.

4.   L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5.   L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

6.   L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

a)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

b)

indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

c)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

a)

al finanziamento ad opera di terzi;

b)

alla costruzione ad opera di terzi;

c)

alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;

d)

alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

8.   Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Articolo 23

Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

1.   Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasporto. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.

3.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

CAPO VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 24

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.

Articolo 25

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

2.   In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo.

4.   Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l’energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002.

6.   Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7.   In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

Articolo 26

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 37 paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

d)

il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate dalle autorità di regolamentazione o altri organi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 27

Obbligo di riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo 28

Sistemi di distribuzione chiusi

1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure

b)

il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

a)

dal requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

dal requisito di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37.

3.   Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4.   L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 29

Gestore di un sistema combinato

L’articolo 26, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi agli articoli 9, paragrafo 1, o 13 e 14 o del capo V o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2.

CAPO VII

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 30

Diritto di accesso alla contabilità

1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall’articolo 31.

2.   Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 31

Separazione della contabilità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2.   Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (20) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (21).

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3.   Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell’energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell’energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

CAPO VIII

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA

Articolo 32

Accesso di terzi

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3 e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione.

Articolo 33

Apertura del mercato e reciprocità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:

a)

fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b)

a partire dal 1o luglio 2004, tutti i clienti non civili;

c)

a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.

2.   Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica:

a)

i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; e

b)

qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

Articolo 34

Linee dirette

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)

tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; e

b)

tutti i clienti idonei nel loro territorio sono riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell’articolo 32.

4.   Gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell’articolo 32o, a seconda dei casi, all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 37.

5.   Gli Stati membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

CAPO IX

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 35

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1.   Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

4.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolamentazione:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

b)

garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i)

agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

ii)

non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 37.

5.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l’autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni finanziarie annuali separate, di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e

b)

i membri del comitato dell’autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta.

Relativamente alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

Articolo 36

Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione

Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell’elettricità, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;

b)

sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno della Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell’energia elettrica attraverso la Comunità;

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione;

e)

agevolare l’accesso alla rete di nuove capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l’accesso di nuovi operatori del mercato e dell’energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;

f)

assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;

g)

provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

h)

contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell’approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Articolo 37

Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione

1.   L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

c)

cooperare con l’autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l’Agenzia sulle questioni transfrontaliere;

d)

osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia e della Commissione;

e)

presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia ed alla Commissione. Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

f)

provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;

g)

vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella sua relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 714/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

h)

vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;

i)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

j)

vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

k)

monitorare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

l)

rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento interrompibili nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche della Comunità;

m)

controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

n)

garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;

o)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’articolo 3 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;

p)

garantire l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui alla lettera h) dell’allegato A;

q)

vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009;

r)

vigilare sugli investimenti in capacità di generazione sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento;

s)

monitorare la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi;

t)

vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 42; e

u)

contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale.

2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori del sistema di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un’autorità di regolamentazione o dall’Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 13, l’autorità di regolamentazione:

a)

controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistemi indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore di sistemi indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

c)

fatta salva la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemi indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dai gestori di sistemi indipendenti comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e)

procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistemi indipendente; e

f)

vigilano sull’utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

c)

il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

d)

il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata all’impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

e)

adeguati diritti di inchieste e pertinenti poteriistruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

5.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo V, all’autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

a)

imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

b)

controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;

c)

agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;

d)

controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;

e)

approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema del trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

f)

chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’articolo 21, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

g)

procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e

h)

attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistemi indipendente designato a norma dell’articolo 13 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.

6.   Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

b)

la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento devono essere forniti in modo equo e non discriminatorio ed essere basati su criteri obiettivi;

c)

l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

7.   Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 6 saranno pubblicate.

8.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

9.   Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o gli operatori di mercato presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.

10.   Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.

11.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

12.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l’autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

13.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.

14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

15.   I reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale.

16.   Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

17.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

Articolo 38

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente, e si scambiano tra di loro e con l’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.

2.   Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

a)

promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell’energia elettrica e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

b)

coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; e

c)

coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5.   La Commissione può adottare orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l’Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 39

Osservanza degli orientamenti

1.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.

3.   Se l’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l’Agenzia ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall’Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se ha preso una decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

a)

non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolamentazione; oppure

b)

imporre all’autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

8.   L’autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 40

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità nazionale di regolamentazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.

3.   L’autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

4.   Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell’energia elettrica tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

6.   Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO X

MERCATI AL DETTAGLIO

Articolo 41

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

I grandi clienti non civili hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Misure di salvaguardia

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.

Articolo 43

Parità di condizioni

1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato, in particolare l’articolo 30, e con la normativa comunitaria.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 44

Deroghe

1.   Gli Stati membri che, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capi III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un’impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell’energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

Articolo 45

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all’articolo 47, paragrafo 6, la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica per i gestori dei sistemi di distribuzione) non siano proporzionati all’obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 46

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 47

Relazione

1.   Entro il 4 agosto 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a)

l’esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell’energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

b)

la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell’energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell’apertura del mercato dell’energia elettrica per i consumatori;

c)

un’analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell’approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l’equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

d)

sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

e)

l’attuazione della deroga prevista all’articolo 26, paragrafo 4 in vista di una possibile revisione della soglia;

f)

una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di energia elettrica e l’accesso alle reti di tali paesi;

g)

la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva; e

h)

il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull’etichettatura energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 9 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni, per quanto riguarda, in particolare, l’ambito di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, in particolare, il modo in cui le informazioni sull’impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettrica a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta la Comunità, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l’accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2.   Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un’analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3.   Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capo V sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace.

4.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete finalizzato a soddisfare le esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell’infrastruttura di interconnessione, effettiva concorrenza sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità.

5.   Ove opportuno e, in particolare, se la relazione specifica dettagliata di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasmissione.

6.   Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno dell’energia elettrica. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

l’esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

l’esistenza di un’efficace regolamentazione,

lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

in quale misura i vantaggi dell’apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

l’evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato, e

l’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Articolo 48

Abrogazione

La direttiva 2003/54/CE è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini per l’attuazione e l’applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 49

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 50

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 51

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 70 E del 24.3.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(5)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

(6)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(9)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(10)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(13)  Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

(14)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(15)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(17)  . GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(18)  Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

(19)  Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

(20)  Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

(21)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


ALLEGATO I

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

1.   Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a)

abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

l’identità e l’indirizzo del fornitore,

i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale,

i tipi di servizio di manutenzione offerti,

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, e se sia consentito il recesso dal contratto senza oneri,

l’indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,

le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f),

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

b)

ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

c)

ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi di energia elettrica e l’uso dei medesimi;

d)

dispongano di un’ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e)

non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f)

beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3);

g)

nell’accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale;

h)

possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l’obbligo di trasmettere questi dati all’impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

i)

siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione. Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare.

j)

ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.

2.   Gli Stati membri assicurino l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell’energia elettrica. L’attuazione di tali sistemi di misurazione potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o a uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.

La valutazione viene effettuata entro il 3 settembre 2012.

Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, elaborano un calendario con un obiettivo di sino a dieci anni per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.

Qualora l’introduzione dei contatori intelligenti sia valutata positivamente, almeno l’80 % dei consumatori sarà dotato di contatori intelligenti entro il 2020.

Gli Stati membri, o qualsiasi autorità competente da essi designata, assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione all’interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell’applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell’importanza dello sviluppo del mercato interno dell’elettricità.


(1)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(2)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(3)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/54/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 13

Articolo 24

Articolo 14

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Articolo 16

Articolo 27

Articolo 17

Articolo 29

Articolo 18

Articolo 30

Articolo 19

Articolo 31

Articolo 20

Articolo 32

Articolo 21

Articolo 33

Articolo 22

Articolo 34

Articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 23 (rest)

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 24

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 44

Articolo 27

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 28

Articolo 47

Articolo 29

Articolo 48

Articolo 30

Articolo 49

Articolo 31

Articolo 50

Articolo 32

Articolo 51

Allegato A

Allegato I


14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/94


DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

(3)

La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(4)

Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di gas a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

(5)

Nella comunicazione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell’energia per l’Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate rispettivament «Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)», hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

(6)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura («separazione effettiva»), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(7)

Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».

(8)

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità (5) ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell’infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistemi di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto.

(9)

Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori sul mercato nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità nazionali di regolamentazione.

(10)

La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (6).

(11)

Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di effettuare la separazione proprietaria dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

(12)

In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e di un’impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa che esercita attività di produzione o di fornitura.

(13)

L’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un’effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistemi o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(14)

Se il 3 settembre 2009 un’impresa proprietaria di un sistema di trasporto fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.

(15)

Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.

(16)

La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori del mercato e l’integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l’altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. Il modello di separazione effettiva del gestore di trasporto indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007.

(17)

Al fine di sviluppare la concorrenza nel mercato interno del gas, i grandi clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.

(18)

Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non ha il diritto di istituire un gestore di sistemi indipendente o un gestore di trasporto indipendente. Inoltre, un’impresa che esercita una qualunque attività di produzione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(19)

A norma della presente direttiva, nel mercato interno del gas naturale esisteranno diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e con la normativa comunitaria.

(20)

Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell’opzione del gestore di sistemi indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistemi indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall’altro.

(21)

La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità, sia alle imprese comunitarie che alle imprese non comunitarie. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta la Comunità rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno della Comunità, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasporto o ad un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

(22)

La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all’integrazione dei mercati isolati del gas degli Stati membri. Il gas può essere fornito ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all’interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

(23)

È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l’impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l’accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

(24)

Occorre garantire l’indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l’accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per permettere un accesso effettivo al sistema al fine dell’approvvigionamento dei clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio.

(25)

L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l’influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.

(27)

Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(28)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell’industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

(29)

La direttiva 2003/55/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia della regolamentazione è spesso limitata dal fatto che i regolatori non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza dei regolatori nazionali dell’energia. Dovrebbe essere possibile per tali autorità nazionali di regolamentazione coprire sia il settore dell’energia elettrica sia quello del gas.

(30)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l’approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all’autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolamentazione dovrebbero essere attivate nel quadro definito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

(31)

Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

(32)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

(33)

I regolatori dell’energia dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas naturale e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese del settore del gas naturale che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale. L’istituzione di programmi di cessione del gas é una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(34)

Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese di gas naturale e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a tali imprese o di proporre ad un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolamentazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese di gas naturale e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.

(35)

È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l’effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza e sulla sicurezza dell’approvvigionamento, è opportuno verificare l’interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Quando un’infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, spetta all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita mediante il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (7) (l’«Agenzia»), trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l’iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall’applicazione delle norme di concorrenza, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea e parziale alle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità che trasportano il gas da paesi terzi all’interno della Comunità. Le esenzioni concesse a norma della direttiva 2003/55/CE continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell’esenzione.

(36)

Il mercato interno del gas naturale soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. I regolatori dell’energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

(37)

Il gas naturale è importato nella Comunità principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa comunitaria dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.

(38)

Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il «CESR»), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione (8), dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L’Agenzia e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

(39)

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità di regolamentazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

(40)

Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l’equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell’approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.

(41)

Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.

(42)

I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un’opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale.

(43)

Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda che siano destinate a clienti civili o a piccole e medie imprese.

(44)

Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(45)

Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.

(46)

Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a notificarle alla Commissione.

(47)

Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e tariffe ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Gli anticipi dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di gas naturale e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

(48)

Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio della Comunità traggano profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolamentazione.

(49)

I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione dovrebbe istituire, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

(50)

La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità. È quindi opportuno che gli Stati membri che ne sono colpiti e che non lo hanno ancora fatto elaborino piani d’azione nazionali o altri opportuni quadri per affrontare la povertà energetica al fine di ridurre il numero di persone che versano in tale situazione. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i clienti vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, consentire politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili.

(51)

Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.

(52)

Dovrebbe essere consentito basare l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su una valutazione economica. Se tale valutazione dovesse concludere che l’introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas, gli Stati membri possono tenerne conto quando applicano sistemi di misurazione intelligenti.

(53)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.

(54)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno liberalizzato del gas naturale.

(55)

Per contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in caso di crisi dell’approvvigionamento energetico, è importante prevedere un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tale cooperazione può ricorrere in primo luogo a meccanismi basati su criteri di mercato, se così decidono gli Stati membri. La cooperazione per la promozione della solidarietà regionale e bilaterale non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o discriminazioni ai partecipanti al mercato.

(56)

Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità.

(57)

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso la Comunità e le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l’Agenzia.

(58)

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di gas. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(59)

Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

(60)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno del gas naturale pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (9), la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(62)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(63)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(64)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di recepimento.

(65)

Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate alla direttiva 2003/55/CE é opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell’ambito di una nuova direttiva.

(66)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

2.   Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

2)

«rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

3)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;

4)

«gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;

5)

«distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

6)

«gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

7)

«fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, ai clienti;

8)

«impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

9)

«impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

10)

«gestore dell’impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

11)

«impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;

12)

«gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

13)

«sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

14)

«servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

15)

«linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

16)

«sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;

17)

«interconnettore»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;

18)

«linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

19)

«impresa di gas naturale integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

20)

«impresa verticalmente integrata»: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;

21)

«impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas;

22)

«impresa collegata»: un’impresa collegata come definita all’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (12) del trattato e relativa ai conti consolidati (13), e/o un’impresa associata come definita all’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;

23)

«utente del sistema»: una persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

24)

«cliente»: un cliente grossista o finale di gas naturale o un’impresa di gas naturale che acquista gas naturale;

25)

«cliente civile»: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;

26)

«cliente non civile»: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

27)

«cliente finale»: un cliente che acquista gas naturale per uso proprio;

28)

«cliente idoneo»: un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 37;

29)

«cliente grossista»: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

30)

«programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

31)

«mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

32)

«sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;

33)

«nuova infrastruttura»: un’infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003,

34)

«contratto di fornitura di gas»: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;

35)

«strumenti derivati sul gas»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (14), collegato al gas naturale;

36)

«controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa.

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale della Comunità parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

3.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può riferirsi alla povertà energetica e, tra l’altro, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure adeguate per la tutela dei clienti finali nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.

4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, ad esempio formulando piani di azione nazionali in materia energetica, fornendo le prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento di gas ai clienti vulnerabili o fornendo un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non pregiudicano l’effettiva apertura del mercato di cui all’articolo 37 è il funzionamento del mercato e sono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità del paragrafo 11 del presente articolo. Detta notifica non comprende le misure adottate nell’ambito del sistema di sicurezza sociale generale.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti allacciati alla rete del gas abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. A tale riguardo, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non costituiscano un ostacolo nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e

b)

i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.

7.   Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

8.   Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità di regolamentazione raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l’utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

9.   Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far capo a sportelli generali di informazione dei consumatori.

Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente come un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

10.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell’articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.

11.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

12.   La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di gas naturale o i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l’autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per fornire a tutti i loro clienti una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblicamente disponibile.

Articolo 4

Procedura di autorizzazione

1.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

2.   Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un’impresa che chiede un’autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un’autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione degli impianti, dei gasdotti e delle apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell’importanza del progetto per il mercato interno del gas naturale.

3.   Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l’autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

4.   Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un’efficiente gestione in generale, e fatto salvo l’articolo 38, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un’ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Articolo 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare tale compito alle autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Solidarietà regionale

1.   Per proteggere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.

2.   Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell’approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:

a)

il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (15);

b)

l’individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l’ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale; e

c)

le condizioni e le modalità pratiche dell’assistenza reciproca.

3.   La Commissione e gli altri Stati membri sono tenuti informati di tale cooperazione.

4.   La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 7

Promozione della cooperazione regionale

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno del gas naturale competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.

2.   L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo del gas naturale. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula idonee raccomandazioni.

3.   Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.

4.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

Articolo 8

Norme tecniche

Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’Agenzia può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai Servizi della Società dell’Informazione (16).

CAPO III

TRASPORTO, STOCCAGGIO E GNL

Articolo 9

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012.

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura; e

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, in particolare:

a)

il potere di esercitare diritti di voto;

b)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

c)

la detenzione di una quota di maggioranza.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura» include quella di «impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (17), e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di tale direttiva.

4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.

5.   L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell’articolo 14 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini del capitolo IV.

6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 14, oppure

b)

si conforma alle disposizioni del capitolo IV.

9.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capitolo IV, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

10.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

11.   Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

12.   Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Articolo 10

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I gestori di sistemi di trasporto notificano all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9.

4.   Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;

b)

di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c)

su richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.

7.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

8.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 11

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.

L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto o di un gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2.   Il gestore dei sistemi di trasporto notifica all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto o del gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3.   L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a)

che l’entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e

b)

all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare la questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

i)

dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

ii)

dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e

iii)

di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.

4.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:

a)

l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e

b)

il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.

6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.

Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi.

In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:

a)

delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, e

b)

dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario.

10.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

11.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 49.

Articolo 12

Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL.

Articolo 13

Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL

1.   Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

a)

gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

b)

astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

c)

fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e

d)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

2.   Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.

3.   Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.

4.   Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

5.   I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 14

Gestore di sistemi indipendente

1.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.

2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 13;

c)

il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;

d)

il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

e)

Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.

3.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11 e paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.

4.   Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5.   Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:

a)

fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b)

finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

c)

garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e

d)

fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.

6.   In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 15

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1.   Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasporto e un gestore del sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l’approvvigionamento dei clienti a norma dell’articolo 33.

2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell’impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore dei sistemi di stoccaggio è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

d)

il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 16

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

1.   Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

CAPO IV

GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE

Articolo 17

Beni, apparecchiature, personale e identità

1.   I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas, in particolare:

a)

i beni necessari per l’attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;

b)

il personale necessario per l’attività di trasporto di gas, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;

c)

il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

i)

la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura; e

ii)

le modalità e condizioni della fornitura di tali servizi siano approvate dall’autorità di regolamentazione;

d)

fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.

2.   L’attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’articolo 13:

a)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;

b)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas);

c)

la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

d)

la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

e)

la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;

f)

la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

g)

la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell’energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

h)

tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio (18).

4.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 18

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasporto dispone:

a)

di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto; e

b)

del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2.   Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3.   Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.

4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capitolo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.

5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 18, paragrafo 6 e dell’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 715/2009 i gestori del sistema di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.

7.   Il gestore del sistema di trasporto sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

8.   Il gestore del sistema di trasporto informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capitolo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all’articolo 11 della presente direttiva.

Articolo 19

Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell’articolo 20.

2.   L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.

L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

a)

sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

b)

in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3.   Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.

4.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.

6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 20

Organo di sorveglianza

1.   Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.

2.   L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.

3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applicano l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7.

L’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) si applica a tutti i membri dell’organo di sorveglianza.

Articolo 21

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione del regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell’autorità di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2.   Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.

3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

a)

controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

b)

redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;

c)

riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

d)

notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e

e)

riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.

4.   Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all’organo di sorveglianza.

5.   Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione che interviene poi a norma dell’articolo 22.

6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l’altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun’altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.

8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

b)

i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;

c)

le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all’articolo 16.

10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11.   Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.

12.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

Articolo 22

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1.   I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a)

indica ai partecipanti al mercato la principale infrastruttura di trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

c)

prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3.   Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.

4.   L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5.   L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

6.   L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

a)

imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;

b)

indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

c)

imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:

a)

il finanziamento da parte di terzi; o

b)

la costruzione ad opera di terzi;

c)

la costruzione del bene in questione ad opera del gestore stesso;

d)

la gestione del bene in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

8.   Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Articolo 23

Poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto

1.   Il gestore dei sistemi di trasporto stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e dei clienti industriali al sistema di trasporto. Tali procedure sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

2.   Il gestore dei sistemi di trasporto non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, terminale di rigassificazione del GNL e cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto deve assicurare una capacità d’entrata e d’uscita sufficiente per la nuova connessione.

CAPO V

DISTRIBUZIONE E FORNITURA

Articolo 24

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.

Articolo 25

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3.   Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

4.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso.

5.   Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

Articolo 26

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto non devono far parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

d)

il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, l gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolamentazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

Articolo 27

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

2.   Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

Articolo 28

Sistemi di distribuzione chiusi

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino un sistema che distribuisce gas all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condiviso geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili in quanto sistema di distribuzione chiuso, se:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati; oppure

b)

il sistema distribuisce gas principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi correlate.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dall’obbligo, previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 41.

3.   Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 41, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4.   L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione di cui al paragrafo 2.

Articolo 29

Gestore di un sistema combinato

L’articolo 26, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi agli articoli 9, paragrafo 1, o 14 e 15, o al capitolo IV, o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 6.

CAPO VI

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 30

Diritto di accesso alla contabilità

1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 34, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all’articolo 31.

2.   Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 31

Separazione della contabilità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5 del presente articolo. Qualora le imprese di gas naturale beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell’articolo 49, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

2.   Le imprese di gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (19) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (20).

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3.   Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

5.   Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

6.   Nell’allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA

Articolo 32

Accesso dei terzi

1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

3.   Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

Articolo 33

Accesso allo stoccaggio

1.   Per l’organizzazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l’utenza nonché per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d’accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack è offerto in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

L’obbligo di cui alla seconda frase del secondo comma non pregiudica il diritto di scelta previsto per lo Stato membro dal primo comma.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

3.   In caso di accesso negoziato gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l’utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il 1o gennaio 2005 e in seguito con scadenza annuale.

Nell’elaborare le condizioni di cui al secondo comma i gestori dei sistemi di stoccaggio e le imprese di gas naturale consultano gli utenti del sistema.

4.   In caso di accesso regolamentato, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l’utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l’organizzazione dell’accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un’impresa ad essi collegata.

Articolo 34

Accesso alla rete di gasdotti a monte

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell’area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell’articolo 54.

2.   L’accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell’ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

a)

la necessità di rifiutare l’accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

b)

la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l’efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

c)

la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

d)

la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell’autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.

3.   Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso a tali reti.

4.   In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capitolo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

Articolo 35

Rifiuto dell’accesso

1.   Le imprese di gas naturale possono rifiutare l’accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l’accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all’articolo 48 e dell’alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Un tale rifiuto è debitamente motivato.

2.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l’accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l’articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 36

Nuove infrastrutture

1.   Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

a)

l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b)

il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c)

l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d)

gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

e)

la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.

3.   L’autorità di regolamentazione di cui al capitolo VIII può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Quando l’infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l’Agenzia può presentare un parere consultivo alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, che può essere usato come base per la loro decisione, entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall’ultima di tali autorità di regolamentazione.

Qualora tutte le autorità di regolamentazione siano d’accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall’ultima delle autorità di regolamentazione, informano l’Agenzia di tale decisione.

L’Agenzia esercita i compiti conferiti alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati dal presente articolo:

a)

se tutte le autorità di regolamentazione interessate non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un termine di sei mesi dalla data in cui la richiesta di deroga è stata ricevuta dall’ultima delle suddette autorità; oppure

b)

su richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.

Tutte le autorità di regolamentazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi.

5.   Prima di prendere una decisione, l’Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate ed i richiedenti.

6.   Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere una deroga l’autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l’assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L’autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l’obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell’infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l’autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.

La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

7.   Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolamentazione o l’Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro, ai fini di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato assieme alla decisione.

8.   Non appena riceve una domanda di deroga, l’autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali l’autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con un’indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

b)

l’analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale in seguito alla concessione della deroga;

c)

le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell’infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga;

d)

nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate, e

e)

il contributo dell’infrastruttura alla diversificazione dell’approvvigionamento di gas.

9.   Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.

La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell’autorità di regolamentazione ovvero a meno che l’autorità di regolamentazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L’approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa.

10.   La Commissione può adottare orientamenti per l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 37

Apertura del mercato e reciprocità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei includano:

a)

fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 18 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (21). Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b)

a partire dal 1o luglio 2004 tutti i clienti non civili;

c)

a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.

2.   Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati del gas:

a)

i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è idoneo in entrambi i sistemi interessati; e

b)

qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

Articolo 38

Linee dirette

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)

le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e

b)

qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l’autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3.   Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un’autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell’articolo 35 ovvero all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 41.

CAPO VIII

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 39

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1.   Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell’Agenzia conformemente all’articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

4.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolamentazione:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

b)

garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i)

agisca in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

ii)

non solleciti né accetti istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborate dal governo non connesse con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 41.

5.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l’autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnatole, nonché di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e

b)

i membri del consiglio d’amministrazione dell’autorità di regolamentazione o, in assenza di un consiglio d’amministrazione, il personale direttivo dell’autorità di regolamentazione sia nominato per un mandato fisso da cinque a sette anni, rinnovabile una volta:

In relazione alla lettera b) del primo comma gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del consiglio d’amministrazione o, in assenza di un consiglio d’amministrazione, il personale direttivo possano essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbiano commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

Articolo 40

Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione

Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno del gas naturale concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;

b)

sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno della Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso la Comunità;

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione;

e)

agevolare l’accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l’accesso di nuovi operatori del mercato e di gas da fonti di energia rinnovabili;

f)

assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;

g)

provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

h)

contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Articolo 41

Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione

1.   L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa di gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

c)

cooperare con l’autorità di regolamentazione o con le autorità degli altri Stati membri interessati e con l’Agenzia relativamente alle questioni transfrontaliere;

d)

osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia e della Commissione;

e)

presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia ed alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

f)

provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;

g)

vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

h)

vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;

i)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantire l’osservanza, da parte delle imprese di gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza;

j)

vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

k)

controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali della concorrenza in merito a tali pratiche;

l)

rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento con possibilità di interruzione nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche comunitarie;

m)

vigilare sul tempo impiegato dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

n)

vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;

o)

garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;

p)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’articolo 3 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità preposte alla tutela della concorrenza;

q)

garantire l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l’accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati di cui alla lettera h) dell’allegato I;

r)

vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009;

s)

vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nell’ambito d’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 3 o 4; e

t)

vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 46;

u)

contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale.

2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall’autorità di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un’autorità di regolamentazione o dall’Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell’articolo 14, l’autorità di regolamentazione:

a)

controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in modo da assicurare che il gestore di sistemi indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

c)

fatta salva la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemi indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un corrispettivo adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza; e

e)

procede a ispezioni, anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente:

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

c)

il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

d)

il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre l’imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata al gestore del sistema di trasporto o all’impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

e)

adeguati diritti di condurre inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

5.   Oltre ai compiti e ai poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore del sistema di trasporto a norma del capitolo IV, all’autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e poteri:

a)

imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

b)

controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;

c)

agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;

d)

controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;

e)

approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

f)

chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’articolo 21, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

g)

procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto; e

h)

attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell’articolo 14 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.

6.   Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;

b)

la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e

c)

l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

7.   Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 6 sono pubblicate.

8.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

9.   Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti di trasporto del gas, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto o gli operatori di mercato presentano alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.

10.   Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.

11.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le autorità di regolamentazione richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

12.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre ricorso avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l’autorità di regolamentazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

13.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.

14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

15.   I reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale.

16.   Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

17.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 42

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente tra di loro, e scambiano, tra di loro e con l’Agenzia, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.

2.   Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per

a)

promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;

b)

coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e altri operatori di mercato; e

c)

coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5.   La Commissione può adottare orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l’Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 43

Osservanza degli orientamenti

1.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.

3.   Se l’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l’Agenzia ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009 entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall’Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

a)

non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolamentazione; oppure

b)

imporre all’autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che gli orientamenti non sono stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione.

8.   L’autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell’Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 44

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità di regolamentazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati sul gas stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

3.   L’autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

4.   Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto, nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

6.   Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO IX

MERCATI AL DETTAGLIO

Articolo 45

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, di altri soggetti partecipanti al mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Misure di salvaguardia

1.   In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

2.   Tali misure devono praticare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

3.   Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.

Articolo 47

Parità di condizioni

1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il trattato, in particolare con l’articolo 30 e con il diritto comunitario.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 48

Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»

1.   Se un’impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all’autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 32. In base alla preferenza degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all’impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un’impresa di gas naturale rifiuti l’accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall’impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto del paragrafo 3, lo Stato membro o l’autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2.   Lo Stato membro o l’autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Tali informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all’autorità competente designata in questione di modificare o revocare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Se lo Stato membro o l’autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di consulenza di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l’autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

a)

obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

b)

necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;

c)

posizione dell’impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

d)

gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

e)

data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

f)

azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

g)

misura in cui, nell’accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l’impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

h)

livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi i)

i)

effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima del 4 agosto 2003 non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l’impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4.   Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rifiutano o non rifiutano più a lungo l’accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d’acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l’osservanza delle pertinenti disposizioni degli articoli da 32 a 44.

5.   Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   La Commissione presenta, entro il 4 agosto 2008, una relazione di valutazione in ordine all’esperienza maturata nell’applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Articolo 49

Mercati emergenti e isolati

1.   Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. È considerata fornitore principale un’impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Una tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una delle condizioni di cui al presente comma. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Cipro può derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato.

Gli articoli 4, 9, 37 e/o 38 non si applicano all’Estonia, alla Lettonia, e/o alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.

2.   Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, all’articolo 14, all’articolo 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Cipro può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade nel momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente.

3.   Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, primo comma, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un’apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. L’articolo 37, paragrafo 1), lettera b) si applica due anni dopo tale scadenza e l’articolo 37, paragrafo 1), lettera c) si applica tre anni dopo la stessa. Fintantoché si applica l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo può decidere di non applicare l’articolo 32 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

4.   Qualora l’attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38, per gli sviluppi nell’ambito di tale zona.

5.   La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti:

necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

prospettive del mercato del gas in questione;

dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

Per l’infrastruttura del gas diversa dall’infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non supera i dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

Per l’infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detta infrastruttura.

6.   L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta.

7.   La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   La Grecia può derogare agli articoli 4, 24, 25, 26, 32, 37 e/o 38 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

Articolo 50

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all’articolo 52, paragrafo 6 la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all’obiettivo perseguito, lo Stato membro in questione può chiedere alla Commissione di essere esentato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 51

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 52

Relazione

1.   Per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a)

l’esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

b)

le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l’attuazione della deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 4 al fine di una possibile revisione della soglia;

c)

in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell’apertura del mercato del gas per i consumatori;

d)

un’analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell’approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l’equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);

e)

sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

f)

una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

g)

la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

Nella relazione la Commissione, in consultazione con la REGST del gas, può inoltre valutare la possibilità della creazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, di un gestore unico europeo dei sistemi di trasporto.

2.   Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un’analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3.   Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capitolo IV sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, servendosi del parametro dell’effettiva ed efficiente separazione.

4.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3 la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete per rispondere alle esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell’infrastruttura di interconnessione, concorrenza efficace sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità.

5.   Ove opportuno e, in particolare, se la relazione dettagliata specifica di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasporto.

6.   Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas naturale. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

l’esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio;

l’esistenza di un’efficace regolamentazione;

lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità;

in quale misura i vantaggi dell’apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico;

in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe;

l’evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato;

se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema;

l’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Articolo 53

Abrogazione

La direttiva 2003/55/CE è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini dell’attuazione e dell’applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 54

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 55

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 56

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 70 E del 24.3.2009, pag. 37) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(5)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

(6)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(9)  Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(12)  Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3.

(13)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(14)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(15)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

(16)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(17)  Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

(18)  Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

(19)  Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3.

(20)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(21)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

1.   Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a)

abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

l’identità e l’indirizzo del fornitore,

i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale,

i tipi di servizio di manutenzione offerti,

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l’eventuale possibilità di recedere gratuitamente dal contratto,

le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,

le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f); e

le informazioni relativa ai diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutte le informazioni di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese del gas naturale,

Le condizioni devono essere eque e conosciute in anticipo. In ogni caso le informazioni dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

b)

ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento, in modo trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

c)

ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi del gas e l’uso dei medesimi;

d)

dispongano di un’ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e)

non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f)

beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie consentono una equa e rapida soluzione — di preferenza entro tre mesi — delle vertenze affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero, nella misura del possibile, essere in linea con i principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3);

g)

allacciati al sistema del gas siano informati sui loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli;

h)

possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati avranno l’obbligo di trasmettere questi dati all’impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;

i)

siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che tengono conto della capacità del contatore del cliente. Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;

j)

ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.

2.   Gli Stati membri assicurano l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura del gas. L’attuazione di tali sistemi di misurazione potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la loro distribuzione.

Tale valutazione dovrà essere svolta entro il 3 settembre 2012.

Fatta salva tale valutazione, gli Stati membri o l’eventuale autorità competente da essi designata, elaborano un calendario per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.

Gli Stati membri o l’eventuale autorità competente da essi designata, assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione all’interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell’applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell’importanza dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.


(1)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(2)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(3)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/55/EC

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 12

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 10

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Articolo 17

Articolo 18

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Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

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Articolo 14

Articolo 27

Articolo 15

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Articolo 18

Articolo 32

Articolo 19

Articolo 33

Articolo 20

Articolo 34

Articolo 21

Articolo 35

Articolo 22

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 37

Articolo 24

Articolo 38

Articolo 25, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 25 (rest)

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 26

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 27

Articolo 48

Articolo 28

Articolo 49

Articolo 29

Articolo 50

Articolo 30

Articolo 51

Articolo 31

Articolo 52

Articolo 32

Articolo 53

Articolo 33

Articolo 54

Articolo 34

Articolo 55

Articolo 35

Articolo 56

Allegato A

Allegato I