ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.206.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
8 agosto 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 724/2009 della Commissione, del 7 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 725/2009 della Commissione, del 7 agosto 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/603/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 6054]  ( 1 )

13

 

 

2009/604/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 agosto 2009, circa il contributo finanziario dalla Comunità per il 2009 relativo ad un progetto pilota di due anni nel campo della qualità dell'aria nelle scuole

16

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2009/605/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2009, che modifica l’azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO (CE) N. 723/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171 e l’articolo 172, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 171 del trattato, la Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

(2)

Da tempo la Comunità si è prefissa l’obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4), e, in particolare, dalla decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» (5).

(3)

Mentre tradizionalmente il sostegno per l’utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee ha assunto essenzialmente la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario.

(4)

Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti impegnati nella ricerca in Europa quali imprese, centri di ricerca e università e, in particolare, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

(5)

Sebbene il ruolo centrale delle infrastrutture di ricerca scientifica di livello mondiale ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari di RST di cui all’articolo 163 del trattato sia riconosciuto da tempo nell’ambito dei programmi quadro comunitari di RST, le regole relative alla costituzione, al finanziamento e alla gestione di tali infrastrutture sono tuttora frammentarie e regionalizzate. Considerando che le infrastrutture di ricerca europee sono in concorrenza con quelle dei partner della Comunità a livello mondiale che investono e continueranno ad investire massicciamente in infrastrutture di ricerca moderne su larga scala, e che queste infrastrutture stanno diventando sempre più complesse e costose ed in quanto tali non sono alla portata di un unico Stato membro o continente, è ora necessario sfruttare e sviluppare appieno il potenziale dell’articolo 171 del trattato, istituendo un quadro che contenga le procedure e le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle Infrastrutture di ricerca europee a livello comunitario che sono necessarie per attuare efficacemente i programmi comunitari di RST. Questo nuovo quadro giuridico completerebbe le altre forme giuridiche previste dal diritto nazionale, internazionale o comunitario.

(6)

Contrariamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC), costituite come imprese comuni di cui la Comunità è membro e alle quali fornisce contributi finanziari, un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato «ERIC») non dovrebbe essere considerato come un organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (il regolamento finanziario), bensì come un soggetto giuridico di cui la Comunità non è necessariamente membro e al quale non versa contributi finanziari ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario.

(7)

Data la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in materia di programmazione e di attuazione complementare delle rispettive attività di ricerca, come previsto agli articoli 164 e 165 del trattato, dovrebbe spettare agli Stati membri interessati, da soli o insieme ad altri soggetti qualificati, definire le loro necessità in materia di creazione di infrastrutture di ricerca in questa forma giuridica sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità. Per le stesse ragioni dovrebbero poter diventare membri di un ERIC gli Stati membri interessati, con l’eventuale partecipazione di paesi associati al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (di seguito denominati «paesi associati») e di paesi terzi ed organizzazioni intergovernative specializzate. Oltre alla piena adesione in qualità di membri, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di diventare osservatori di un ERIC alle condizioni indicate nel suo statuto.

(8)

Un ERIC costituito a norma del presente regolamento dovrebbe avere come funzione principale la costituzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca fondata su criteri non economici e dovrebbe dedicare le sue risorse essenzialmente a tale funzione principale. Per promuovere l’innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, è opportuno che l’ERIC sia autorizzato ad esercitare attività economiche limitate se queste sono strettamente connesse alla sua funzione principale e non ne compromettono la realizzazione. La costituzione di infrastrutture di ricerca conformi all’ERIC non esclude che, ai fini del progresso della ricerca europea, nonché dell’attuazione della tabella di marcia predisposta dall’ESFRI, possa essere riconosciuto anche il contributo delle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo aventi un’altra forma giuridica. La Commissione dovrebbe garantire che i membri dell’ESFRI e le altre parti interessate siano informati in merito a queste forme giuridiche alternative.

(9)

Le infrastrutture di ricerca dovrebbero contribuire a preservare l’eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell’economia comunitaria, sulla base di previsioni di medio o lungo termine, sostenendo efficacemente le attività di ricerca europee. A tal fine esse dovrebbero essere effettivamente aperte alla comunità europea della ricerca in senso lato, conformemente alle norme contenute nei rispettivi statuti, e dovrebbero avere la finalità di sviluppare le capacità scientifiche europee al di là dello stato dell’arte attuale e dovrebbero pertanto contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

(10)

Perché la procedura per la costituzione di un ERIC sia efficace, è necessario che i soggetti aventi tale progetto presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare, con l’aiuto di esperti indipendenti, tra cui l’ESFRI, se l’infrastruttura di ricerca proposta sia conforme con il presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo o organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (7), e della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), sin dalla sua creazione. L’ERIC dovrebbe inoltre usufruire di talune esenzioni in quanto organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (9), conformemente alle norme relative agli aiuti di Stato.

(11)

Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituire un ERIC sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le medesime ragioni è opportuno che a tali decisioni siano allegati gli elementi principali del suo statuto.

(12)

Per esercitare le proprie attività nel modo più efficiente, è opportuno che un ERIC abbia personalità giuridica e la capacità giuridica più ampia possibile a partire dal giorno in cui inizia a produrre effetti la decisione relativa alla sua costituzione. Ai fini della determinazione della legge applicabile esso dovrebbe avere sede legale nel territorio di uno dei suoi membri, che sia uno Stato membro o un paese associato.

(13)

È opportuno che un ERIC conti tra i suoi membri almeno tre Stati membri e possa includere paesi associati e paesi terzi diversi dai paesi associati che possiedono gli opportuni requisiti, nonché organizzazioni intergovernative specializzate.

(14)

In linea con la dimensione comunitaria del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri detengano congiuntamente la maggioranza dei voti nell’assemblea dei membri di un ERIC.

(15)

Per l’applicazione del presente quadro, è opportuno prevedere nello statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione dovrebbe esaminare la conformità di una domanda al quadro stabilito nel presente regolamento.

(16)

È necessario garantire, da un lato, che un ERIC abbia la flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall’altro, che la Comunità, che costituisce l’ERIC, mantenga il controllo su taluni elementi essenziali. Se una modifica riguarda un elemento essenziale dello statuto allegato alla decisione di costituzione dell’ERIC, è opportuno che tale modifica sia approvata, prima di acquistare efficacia, con una decisione della Commissione adottata secondo la stessa procedura seguita per la costituzione dell’ERIC. Qualsiasi altra modifica dovrebbe essere notificata alla Commissione, la quale dovrebbe avere la facoltà di opporvisi se ritiene la modifica contraria al presente regolamento.

(17)

È necessario che un ERIC si doti di propri organi ai fini della gestione efficace delle sue attività. Lo statuto dovrebbe stabilire il modo in cui questi organi rappresentano legalmente l’ERIC.

(18)

È necessario che un ERIC svolga le proprie attività secondo i principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria.

(19)

Un ERIC è ammissibile ad un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento finanziario. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch’esso possibile, conformemente alla legislazione comunitaria pertinente.

(20)

Per svolgere i propri compiti il più efficacemente possibile e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, un ERIC dovrebbe essere responsabile per i propri debiti. Per permettere ai membri di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, dovrebbe essere possibile prevedere nello statuto diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri.

(21)

Giacché un ERIC è costituito conformemente al diritto comunitario, è opportuno che sia soggetto al diritto comunitario oltre che al diritto del Stato in cui ha sede legale. Tuttavia l’ERIC potrebbe avere una sede operativa in un altro Stato. Il diritto dello Stato in questione dovrebbe applicarsi riguardo ai punti specifici definiti nello statuto dell’ERIC. Inoltre, un ERIC dovrebbe essere soggetto a disposizioni di applicazione conformi allo statuto.

(22)

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare o adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa a condizione che non siano in contrasto con l’ambito di applicazione o gli obiettivi del presente regolamento.

(23)

Per garantire un controllo sufficiente dell’osservanza del presente regolamento, un ERIC dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle pertinenti autorità pubbliche la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l’esecuzione dei suoi compiti. Se, in seguito all’esame della relazione annuale o in altre circostanze, la Commissione entra in possesso di elementi che indicano che l’ERIC viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni giuridiche applicabili, essa dovrebbe chiedere spiegazioni e/o provvedimenti da parte dell’ERIC e/o dei suoi membri. In casi estremi ed in assenza di azioni correttive, la Commissione potrebbe abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC, determinandone così lo scioglimento.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro per le infrastrutture europee di ricerca di più Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri nell’ambito dei loro sistemi costituzionali nazionali, e può dunque, a causa della natura transnazionale del problema, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Poiché il presente regolamento è finalizzato principalmente ad un’esecuzione efficace dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e poiché le misure necessarie alla sua attuazione sono essenzialmente misure di gestione, queste dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure da rispettare per la costituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato un «ERIC»), nonché gli effetti di tale costituzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

per «infrastruttura di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche ad alto livello nei loro rispettivi settori e comprende i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l’eccellenza. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o organizzate in rete («distribuite»);

b)

per «paese terzo» si intende uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea;

c)

per «paese associato» si intende un paese terzo che sia parte di un accordo internazionale con la Comunità, in forza del quale o sulla cui base esso versa un contributo finanziario a titolo della totalità o di una parte dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Articolo 3

Funzione ed altre attività

1.   Un ERIC ha la funzione principale di istituire e gestire un’infrastruttura di ricerca.

2.   Un ERIC assolve la propria funzione principale senza scopo di lucro. Esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non rimettano quest’ultima in discussione.

3.   Un ERIC tiene i conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

Articolo 4

Requisiti relativi alle infrastrutture

L’infrastruttura di ricerca da costituire tramite un ERIC soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è necessaria per la realizzazione di programmi e progetti europei di ricerca, compresa la corretta esecuzione dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

b)

rappresenta un valore aggiunto nel quadro del rafforzamento e della strutturazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) ed un miglioramento significativo a livello internazionale nei settori scientifici e tecnologici interessati;

c)

nel rispetto delle norme stabilite nel suo statuto, è accordato un effettivo accesso alla comunità europea della ricerca composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati;

d)

contribuisce alla mobilità delle conoscenze e/o dei ricercatori all’interno dello SER e intensifica lo sfruttamento del potenziale intellettuale di tutta l’Europa; e

e)

contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Articolo 5

Domanda di costituzione di un ERIC

1.   I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e contiene gli elementi seguenti:

a)

una domanda di costituzione dell’ERIC indirizzata alla Commissione;

b)

la proposta di statuto dell’ERIC di cui all’articolo 10;

c)

una descrizione scientifica e tecnica dell’infrastruttura di ricerca che l’ERIC avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all’articolo 4;

d)

una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE, fin dalla sua creazione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell’ERIC.

2.   La Commissione valuta la domanda in funzione dei requisiti prescritti dal presente regolamento. In sede di valutazione essa deve ottenere il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto per l’ERIC. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.

Articolo 6

Decisione in merito alla domanda

1.   La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all’articolo 20:

a)

adotta una decisione di costituzione dell’ERIC dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o

b)

respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

2.   La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di rifiuto, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.

La decisione di costituzione dell’ERIC è altresì pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

3.   Gli elementi essenziali dello statuto, di cui all’articolo 10, lettere da b) a f) e g), punti da i) a iv), contenuti nella domanda sono allegati alla decisione di costituzione dell’ERIC.

Articolo 7

Status di un ERIC

1.   Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC.

2.   In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

3.   Un ERIC è un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 8

Sede e denominazione

1.   Un ERIC ha una sede legale, situata sul territorio di uno dei suoi membri che deve essere uno Stato membro o un paese associato.

2.   Un ERIC ha una denominazione contenente l’abbreviazione «ERIC».

Articolo 9

Criteri di composizione

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri di un ERIC:

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi associati;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2.   Un ERIC conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri. Altri Stati membri possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate nello statuto. Possono parimenti aderire altri paesi associati e paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto.

3.   Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri.

4.   Uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo può farsi rappresentare da uno o più enti pubblici, comprese le regioni o enti privati con una missione di servizio pubblico, ai fini dell’esercizio di determinati diritti e dell’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell’ERIC.

5.   I paesi associati, i paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di costituire un ERIC o di diventarne membri riconoscono che esso ha personalità e capacità giuridiche a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e che è soggetto alle regole determinate in applicazione dell’articolo 15.

6.   I paesi associati e i paesi terzi che chiedono di costituire un ERIC o diventarne membri accordano allo stesso un trattamento equivalente a quello derivante dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera d) e 7, paragrafo 3.

Articolo 10

Statuto

Lo statuto di un ERIC contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

un elenco dei membri, degli osservatori e, laddove applicabile, dei soggetti che rappresentano i membri, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell’ERIC e la rappresentanza al suo interno a norma dell’articolo 9;

b)

le funzioni e le attività dell’ERIC;

c)

la sede legale, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

d)

la denominazione dell’ERIC, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2;

e)

la durata dell’ERIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 16;

f)

il regime di responsabilità, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2;

g)

i principi di base che disciplinano:

i)

la politica di accesso per gli utenti;

ii)

la politica di valutazione scientifica;

iii)

la politica di diffusione;

iv)

la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale;

v)

la politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità;

vi)

la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza;

vii)

una disattivazione degli impianti, se pertinente;

viii)

la politica in materia di dati;

h)

i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato ed i diritti di voto;

i)

gli organi dell’ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli articoli 11 e 12;

j)

la o le lingue di lavoro;

k)

i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto.

Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.

Articolo 11

Modifiche dello statuto

1.   Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’articolo 10, lettere da b) a f) o lettera g), punti da i) a vi) è presentata dall’ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell’entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6.

2.   Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall’ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione.

3.   La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

4.   La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un’obiezione sollevata sia stata ritirata.

5.   La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

a)

il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore;

b)

la versione modificata consolidata dello statuto.

Articolo 12

Organizzazione dell’ERIC

Lo statuto prevede quanto meno gli organi seguenti aventi le seguenti competenze:

a)

un’assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, ivi compresi quelli per l’adozione del bilancio;

b)

un direttore o un consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell’ERIC.

Lo statuto specifica il modo in cui i membri del consiglio di amministrazione rappresentano legalmente l’ERIC.

Articolo 13

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1.   Tutte le voci di entrata e spesa di un ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

2.   I membri di un ERIC assicurano che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

3.   Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

4.   I conti di un ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.

5.   Un ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Articolo 14

Responsabilità e assicurazioni

1.   Un ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi all’ERIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3.   Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è illimitata, l’ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione ed al funzionamento dell’infrastruttura.

4.   La Comunità non è responsabile di alcun debito dell’ERIC.

Articolo 15

Legge applicabile e foro competente

1.   La costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati:

a)

dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1;

b)

dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.

3.   Alle vertenze tra l’ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale.

Articolo 16

Scioglimento e insolvenza

1.   Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento dell’ERIC a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività verso un’altra entità giuridica.

2.   Dopo l’adozione della decisione relativa allo scioglimento da parte dell’assemblea dei membri, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall’adozione di tale decisione, l’ERIC la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

3.   Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, l’ERIC ne informa la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’ERIC cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell’avviso.

4.   In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l’ERIC ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 17

Relazioni e controllo

1.   Un ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare delle sue attività scientifiche, operative e finanziarie di cui all’articolo 3. Tale relazione deve essere approvata dall’assemblea dei suoi membri e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   Un ERIC e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento della funzione dell’ERIC o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel presente regolamento.

3.   Se ha motivo di sospettare che un ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione richiede spiegazioni all’ERIC e/o ai suoi membri.

4.   Se dopo aver accordato all’ERIC e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le proprie osservazioni, giunge alla conclusione che l’ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre all’ERIC e ai suoi membri azioni correttive.

5.   Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC, secondo la procedura di cui all’articolo 20. Tale decisione è notificata all’ERIC e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il che ne comporterà lo scioglimento.

Articolo 18

Disposizioni appropriate

Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare l’applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 19

Relazioni e riesame

Entro il 27 luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione e, se del caso, proposte di modifica.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO


(1)  Parere del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 76 del 31.3.2009, pag. 6.

(4)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(9)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


8.8.2009   

IT

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L 206/9


REGOLAMENTO (CE) N. 724/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.8.2009   

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L 206/11


REGOLAMENTO (CE) N. 725/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pan de Cruz de Ciudad Real», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 324 del 19.12.2008, pag. 26.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

8.8.2009   

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L 206/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 6054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/66/CE prevede la registrazione dei produttori di pile e accumulatori. Per evitare oneri amministrativi inutili a carico di detti produttori è necessario stabilire obblighi procedurali applicabili in tutta la Comunità.

(2)

È opportuno specificare le informazioni che i produttori di pile e accumulatori devono fornire nella domanda di registrazione, evitando nel contempo la sovrapposizione con obblighi inerenti ad altre procedure di registrazione.

(3)

È necessario che le tasse di registrazione siano proporzionate e basate sui costi al fine di evitare costi amministrativi inutili ai produttori interessati.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obblighi di registrazione

La registrazione dei produttori di pile e accumulatori si effettua, su carta o con mezzi elettronici, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri, di seguito «organismi di registrazione».

La procedura di registrazione può essere parte di un'altra procedura di registrazione dei produttori.

I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro in cui commercializzano per la prima volta pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e all'atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.

Articolo 2

Informazioni fornite dai produttori

I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le informazioni indicate nell'allegato.

Ai fini della registrazione di cui all'articolo 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni rispetto a quelle indicate nell'allegato.

Articolo 3

Tasse di registrazione

Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e proporzionate.

Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.

Articolo 4

Modifica dei dati di registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente all'allegato della presente decisione siano modificati, i produttori ne informino l'organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.

Articolo 5

Annullamento della registrazione

I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro procedono all'annullamento della registrazione informando l'organismo di registrazione competente.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA REGISTRAZIONE

1.

Nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro.

2.

Indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili.

3.

Indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli.

4.

Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo.

5.

Data della domanda di registrazione.

6.

Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo).

7.

Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.


8.8.2009   

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L 206/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2009

circa il contributo finanziario dalla Comunità per il 2009 relativo ad un progetto pilota di due anni nel campo della qualità dell'aria nelle scuole

(2009/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b) e l'articolo 75, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 contiene la linea di bilancio 17 03 09 — «Progetto pilota sulla ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna».

(2)

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»), per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base.

(3)

A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento finanziario, in deroga all'articolo 49, paragrafo 1, gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione, nonché gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei campi di applicazione del trattato CE destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future, possono essere eseguiti senza un atto di base, a condizione che le azioni che essi mirano a finanziare rientrino nelle competenze delle Comunità europee o dell'Unione europea.

(4)

Conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l'impegno di spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(5)

A norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (di seguito «modalità d'esecuzione del regolamento finanziario»), ove l'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti sia prevista da un programma di lavoro annuale che costituisca un quadro sufficientemente preciso, tale programma di lavoro va considerato come decisione di finanziamento per le sovvenzioni e gli appalti in questione.

(6)

L'autorità di bilancio ha previsto un finanziamento specifico nel bilancio dell'UE per il 2009, cioè la linea di bilancio 17 03 09, per un «Progetto pilota sulla ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna».

(7)

È opportuno adottare il programma di lavoro annuale per il «Progetto pilota sulla ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna», che costituirà la decisione di finanziamento per tale progetto ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90 delle modalità d'esecuzione del regolamernto finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di lavoro figurante in allegato è approvato e finanziato dalla linea di bilancio 17 03 09 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, fino a un massimo di 4 000 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

Il Direttore generale «Salute e consumatori» è incaricato dell'esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Progetto pilota sulla ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna (linea di bilancio 17 03 09)

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Linea di bilancio: 17 03 09

1.2.   Atto di base

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (2).

1.3.   Obiettivi generali del progetto pilota

L'autorità di bilancio ha autorizzato la Commissione a destinare uno stanziamento al finanziamento di un progetto pilota mirante ad approfondire le conoscenze sulla qualità dell'aria all'interno di scuole e di infrastrutture di custodia dei bambini.

La qualità dell'aria all'interno degli edifici ha meno attirato l'attenzione in passato in termini di ricerca che non la qualità dell'aria all'esterno, anche se la ricerca in quest'ultimo campo è applicabile, in certi casi, anche all'aria all'interno degli edifici. Inoltre, esiste già un vasto quadro legislativo relativo all'aria esterna, mentre la regolamentazione concernente l'aria all'interno degli edifici consiste in iniziative e atti giuridici frammentati. La qualità dell'aria all'interno degli edifici scolastici è stata inoltre meno studiata della qualità dell'aria all'interno di altri ambienti chiusi. Dal momento che circa il 20 % della popolazione dell'UE trascorre lunghi periodi ogni giorno nelle scuole e dato che l'incidenza dell'asma e di altre malattie respiratorie aumenta rapidamente in Europa, in particolare presso i bambini, il progetto mira a:

individuare e analizzare i problemi dell'aria all'interno degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla ventilazione, alla costruzione degli edifici, alla manutenzione e alla pulizia,

valutare l'efficacia di una ventilazione adeguata per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle infrastrutture scolastiche,

valutare l'impatto del cambiamento climatico (maggiore frequenza di ondate di calore, ondate di freddo e inquinanti atmosferici) nelle scuole sulla salute dei bambini,

valutare l'impatto delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, comprese le misure adottate a breve termine, sulla qualità dell'aria all'interno degli edifici scolastici e sull'esposizione dei bambini in ambiente scolastico,

formulare adeguate raccomandazioni per cercare di risolvere i problemi qualitativi dell'aria all'interno dell'ambiente scolastico.

1.4.   Priorità specifiche per il 2009

1.

Effettuare misurazioni all'interno delle scuole, al fine di ottenere nuovi dati sulle concentrazioni e sugli inquinanti principali nell'aria all'interno degli edifici scolastici.

2.

Valutare l'effetto del trasporto (traffico) abbinato all'impatto del cambiamento climatico sugli ambienti scolastici.

3.

Valutare gli effetti sanitari dell'esposizione dei bambini agli inquinanti atmosferici all'interno e formulare raccomandazioni per prevenire e ridurre le malattie respiratorie migliorando la qualità degli ambienti scolastici e con altre misure connesse.

4.

Effettuare una ripartizione sistematica delle fonti di inquinamento atmosferico in ambiente scolastico in termini quantitativi. L'individuazione delle fonti principali consentirebbe di ridurle. In questo contesto è prioritario meglio comprendere le emissioni chimiche causate dai prodotti di consumo e dai materiali di costruzione.

5.

Studiare i meccanismi di interazione chimica e biochimica nelle miscele d'aria interna che si riscontrano in genere nelle scuole e in differenti latitudini ed elaborare quindi la metodologia per migliorare le conoscenze che consentano di valutare i rischi sanitari in materia di effetto di tali interazioni sul rischio sanitario finale.

6.

In base a quanto precede, elaborare linee direttrici europee per scuole europee sane.

In passato, la Commissione e il Parlamento hanno sostenuto due progetti relativi allo stesso aspetto:

Nel 2001 la Commissione ha sostenuto un progetto sulla sanità respiratoria nelle scuole in cinque città europee in Danimarca, Francia, Italia, Norvegia e Svezia. I risultati del progetto hanno dimostrato problemi comuni, ad esempio una cattiva ventilazione e un'elevata presenza di particolati, muffe e allergeni. Si è concluso che uno studio simile riguardante l'insieme degli Stati membri sarebbe estremamente utile (3).

Nel 2008 è stato presentato ufficialmente un progetto pilota sull'esposizione a prodotti chimici nell'area interna e sui potenziali rischi sanitari, finanziato dal Parlamento europeo. L'analisi riguardava anche le scuole e gli asili nido situati in città di alcuni Stati membri selezionati dell'UE. I principali risultati rilevano la necessità di proseguire le ricerche per alleviare l'onere dell'inquinamento dell'aria interna gravante sulla salute pubblica (in particolare in ambienti interni in cui i bambini si trovano di frequente, ad esempio scuole e asili nido) nell'Unione europea (4).

Nel 2009, tenuto conto del bilancio disponibile, si è concluso che il progetto pilota dovrebbe avere una copertura geografica più ampia negli Stati membri dell'UE, con particolare attenzione ai nuovi Stati membri. I paesi candidati e i paesi dell'Europa centro-orientale vanno inclusi anch'essi. L'obiettivo è quello di elaborare linee direttrici su misure correttive per una vasta gamma di situazioni in Europa.

Il progetto pilota dovrebbe basarsi su progetti anteriori e creare una sinergia con i progetti esistenti in merito (ad esempio, HITEA) (5).

2.   TIPO DI CONTRIBUTO FINANZIARIO: GARA D'APPALTO

2.1.   Ripartizione delle risorse per linee/azioni da attuare (cfr. sezioni seguenti)

Importo totale disponibile: 4 000 000 EUR. A seguito di un bando di gara generale verrà aggiudicato un contratto di servizi globali.

2.2.   Risultati previsti delle azioni da finanziare

Il bando di gara ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze in merito alla qualità dell'aria all'interno delle scuole dato che i bambini, particolarmente vulnerabili agli inquinanti, trascorrono la maggior parte del tempo in ambienti scolastici. Lo studio, inoltre, mira a raccogliere informazioni sulle varie situazioni che potrebbero presentarsi in ambienti scolastici in tutta l'Europa. Lo studio fornirà quindi una linea direttrice destinata a coprire situazioni di vario genere al fine di ottenere ambienti scolastici sani.

2.3.   Scadenzario indicativo

Gara d'appalto

Entro la fine del 1o semestre 2009

Selezione e firma del contratto

Entro la fine del 2009


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Effetti sulla salute di inquinanti interni, integrando metodi microbiologici, tossicologici e epidemiologici. http://www.hitea.eu/


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

8.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/20


AZIONE COMUNE 2009/605/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2009

che modifica l’azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/137/PESC (2) relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 1, dell’azione comune 2009/137/PESC prevedeva un importo di riferimento finanziario di 645 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2010. Tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 102 000 EUR per coprire le spese connesse con la funzione di collegamento rafforzata a Belgrado.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2009/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 1, dell’azione comune 2009/137/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 747 000 EUR.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 69.