ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.196.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
28 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 673/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 674/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 675/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

5

 

*

Regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

6

 

*

Regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

7

 

*

Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/82/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo ( 1 )

10

 

*

Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio ( 1 )

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/562/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente la non iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza ( 1 )

22

 

 

Commissione

 

 

2009/563/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l’attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature [notificata con il numero C(2009) 5612]  ( 1 )

27

 

 

2009/564/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio [notificata con il numero C(2009) 5618]  ( 1 )

36

 

 

2009/565/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 luglio 2009, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009 [notificata con il numero C(2009) 6059]

59

 

 

2009/566/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente [notificata con il numero C(2009) 5767]

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO (CE) N. 673/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

24,7

XS

31,8

ZZ

28,3

0707 00 05

TR

98,3

ZZ

98,3

0709 90 70

TR

98,5

ZZ

98,5

0805 50 10

AR

54,1

UY

48,0

ZA

63,0

ZZ

55,0

0806 10 10

EG

151,1

MA

165,8

TR

109,5

US

141,6

ZA

126,9

ZZ

139,0

0808 10 80

AR

83,0

BR

68,8

CL

82,9

CN

81,7

NZ

88,6

US

91,3

ZA

89,3

ZZ

83,7

0808 20 50

AR

83,4

CL

81,2

ZA

117,7

ZZ

94,1

0809 10 00

TR

160,0

ZZ

160,0

0809 20 95

CA

324,1

TR

269,5

US

365,2

ZZ

319,6

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.7.2009   

IT

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L 196/3


REGOLAMENTO (CE) N. 674/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Una figurina di plastica utilizzata come distributore, avente un’altezza di 23 cm e un corpo arrotondato con braccia e gambe che ha la forma di un calciatore ed è fissata su un piedistallo.

Il prodotto è destinato a essere riempito di caramelle. Muovendo un braccio, le caramelle fuoriescono da un passaggio rotondo che si apre nel corpo.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera v), del capitolo 95, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Il distributore di caramelle in plastica non presenta le caratteristiche di un giocattolo, in quanto è un semplice distributore di caramelle e non ha di per sé alcuna reale funzione ludica.

Il prodotto non ha le caratteristiche del vasellame o degli altri oggetti per uso domestico della voce 3924.

Il prodotto, utilizzato per conservare le caramelle, ha una funzione pratica ai sensi della nota 1, lettera v), del capitolo 95 e deve pertanto essere classificato in base al materiale costitutivo sotto il codice NC 3926 90 97.


28.7.2009   

IT

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L 196/5


REGOLAMENTO (CE) N. 675/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità specifiche per l’esecuzione delle gare.

(3)

Considerate le condizioni del mercato in Spagna è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di sorgo affinché il contingente di importazione sia utilizzato completamente.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’importazione di sorgo in Spagna.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

La gara rimane aperta fino al 17 dicembre 2009. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 (cinquanta) giorni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


28.7.2009   

IT

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L 196/6


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata a importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità per l’esecuzione delle gare.

(3)

Considerate le condizioni del mercato in Spagna è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia utilizzato completamente.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il granturco importato in Spagna.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

La gara rimane aperta fino al 17 dicembre 2009. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

Articolo 3

La validità dei titoli d’importazione rilasciati nell’ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


28.7.2009   

IT

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L 196/7


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità specifiche per l’esecuzione delle gare.

(3)

In considerazione delle condizioni del mercato in Portogallo, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia completamente utilizzato.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’importazione di granturco in Portogallo.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

La gara rimane aperta fino al 17 dicembre 2009. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

Articolo 3

La validità dei titoli d’importazione rilasciati nell’ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


28.7.2009   

IT

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L 196/8


REGOLAMENTO (CE) N. 678/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 20 luglio 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(1)

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

(2)

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi.


DIRETTIVE

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/10


DIRETTIVA 2009/82/CE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il tetraconazolo.

(2)

Gli effetti del tetraconazolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 451/2000 e del regolamento (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i rapporti di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il tetraconazolo lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 luglio 2005.

(3)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentato alla Commissione il 31 luglio 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul tetraconazolo. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al tetraconazolo.

(4)

Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tetraconazolo possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tetraconazolo nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della citata direttiva.

(5)

Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Per quanto riguarda il tetraconazolo è quindi opportuno che il notificante fornisca ulteriori informazioni su una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori, sulle specifiche ecotossicologiche, sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti, su una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio e sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di volatili, mammiferi e pesci.

(6)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tetraconazolo, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto dovrebbe essere previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(11)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o luglio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il tetraconazolo.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il tetraconazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tetraconazolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri a norma dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione relativa al tetraconazolo nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente tetraconazolo come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente il tetraconazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

 

«Tetraconazolo

n. CAS 112281-77-3

n. CIPAC 726

(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoroetil etere

≥ 950 g/kg (miscela racemica)

Impurità: toluene: non più di 13 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida nelle colture a campo aperto con un livello massimo di 0,100 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Non sono autorizzati gli impieghi in mele e uve.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto,

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.

Gli Stati membri in questione devono richiedere:

ulteriori informazioni su una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori,

ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche,

ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti,

una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio,

ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di volatili, mammiferi e pesci.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/14


DIRETTIVA 2009/83/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), in particolare l’articolo 150, paragrafo 1, lettera l),

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare un’attuazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il gruppo di lavoro, alcune disposizioni tecniche contenute negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e XII della direttiva 2006/48/CE devono essere ulteriormente specificati per assicurare un’applicazione convergente. Inoltre, determinate disposizioni non corrispondono a buone pratiche di gestione dei rischi degli enti creditizi. Occorre pertanto modificare dette disposizioni.

(2)

Per assicurare la realizzazione del mercato interno, occorre chiarire le modalità secondo le quali un ente creditizio può dimostrare che vi è un significativo trasferimento del rischio fuori bilancio. È inoltre opportuno aumentare il fattore di conversione creditizia per le linee di liquidità concesse dagli enti creditizi a veicoli fuori bilancio.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1)

nell’allegato V il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate. Dette politiche e procedure garantiscono in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.»;

2)

l’allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a)

al punto 29, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«29.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»;

b)

al punto 31, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«31.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»;

c)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

d)

al punto 73, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«73.

Alle esposizioni verso enti alle quali si applicano i punti da 29 a 32 e alle esposizioni verso imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un’ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:»;

e)

è aggiunto il seguente punto 90:

«90.

Il valore dell’esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un’opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). I canoni di leasing minimi comprendono altresì eventuali valori residuali garantiti, che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, parte 1, punti 26, 27 e 28 riguardanti l’ammissibilità dei fornitori di protezione, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di garanzie di cui all’allegato VIII, parte 2, punti da 14 a 19. Queste esposizioni vengono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all’articolo 79. Quando l’esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore dell’esposizione, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.»;

3)

l’allegato VII, parte 1, è modificato come segue:

a)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25.

L’importo delle esposizioni ponderato per il rischio è pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell’ente creditizio ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all’intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d’interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell’ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5 e calcolati sulla base dei valori PD di cui alla parte 2, punto 24, e dei corrispondenti valori LGD di cui all’allegato VII, parte 2, punti 25 e 26.»;

b)

il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

 

importo dell’esposizione ponderato per il rischio = 100 % * valore dell’esposizione,

 

fatta eccezione per i casi in cui l’esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

 

1/t * 100 % * valore dell’esposizione,

 

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.»;

4)

l’allegato VII, parte 2, è modificato come segue:

a)

al punto 13, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all’elenco dell’allegato IV, e da operazioni di rimarginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni. Per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione»;

b)

al punto 14, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«14.

In deroga al punto 13, lettere a), b), c), d) ed e), M non può essere inferiore ad 1 giorno per:»;

5)

nell’allegato VII, parte 4, il punto 96 è sostituito dal seguente:

«96.

I requisiti di cui ai punti da 97 a 104 non si applicano alle garanzie prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 26, lettera g), se l’ente creditizio è stato autorizzato ad applicare le regole di cui agli articoli da 78 a 83 per le esposizioni verso tali entità. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93.»;

6)

l’allegato VIII, parte 1, è modificato come segue:

a)

al punto 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se l’organismo di investimento collettivo non deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8, le quote possono essere riconosciute come garanzie reali per il valore delle attività ammissibili, ipotizzando che l’organismo di investimento collettivo abbia investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi del suo mandato. Nei casi in cui le attività non ammissibili abbiano un valore negativo a causa di passività o di potenziali sopravvenienze passive risultanti dalla proprietà, l’ente creditizio calcola il valore totale delle attività non ammissibili e, qualora sia negativo, lo sottrae al valore delle attività ammissibili.»;

b)

al punto 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se l’organismo di investimento collettivo non deve limitarsi a investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8 e in quelli menzionati al presente punto, lettera a), le quote possono essere riconosciute come garanzie reali per il valore delle attività ammissibili, ipotizzando che l’organismo di investimento collettivo abbia investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi del suo mandato. Nei casi in cui le attività non ammissibili abbiano un valore negativo a causa di passività o di potenziali sopravvenienze passive risultanti dalla proprietà, l’ente creditizio calcola il valore totale delle attività non ammissibili e, qualora sia negativo, lo sottrae al valore delle attività ammissibili.»;

7)

l’allegato VIII, parte 2, è modificato come segue:

a)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Il riconoscimento delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito presuppone che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la polizza di assicurazione vita deve essere esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all’ente creditizio che concede il prestito;

b)

la società che fornisce l’assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell’ente creditizio che concede il prestito;

c)

l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;

d)

l’ente creditizio che concede il prestito deve essere informato dell’eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

e)

la protezione del credito viene fornita per tutta la durata del prestito; ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l’ente creditizio deve garantire che l’importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l’ente creditizio fino al termine del contratto di credito;

f)

la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;

g)

il valore di riscatto è dichiarato dall’impresa che fornisce l’assicurazione vita e non è riducibile;

h)

il valore di riscatto deve essere pagato tempestivamente su richiesta;

i)

il valore di riscatto non può essere richiesto senza il consenso dell’ente creditizio;

j)

la società che fornisce l’assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2002/83/CE e alla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o è soggetta alla vigilanza di un’autorità competente di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie.

b)

al punto 16, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«16.

Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un’amministrazione centrale o di una banca centrale, di un’amministrazione regionale, o di un’autorità locale o di un ente del settore pubblico, i crediti verso i quali sono trattati come i crediti verso l’amministrazione centrale del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo o di un’organizzazione internazionale alla quale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico, le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l’esposizione può essere trattata come un’esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall’entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;

8)

l’allegato VIII, parte 3, è modificato come segue:

a)

il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24.

Il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie può essere utilizzato solo se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83. Un ente creditizio non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 89, paragrafo 1. Gli enti creditizi devono dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione in via eccezionale di entrambi i metodi non avviene in maniera selettiva allo scopo di ridurre il requisito patrimoniale minimo e non determina un arbitraggio regolamentare.»;

b)

il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Il fattore di ponderazione del rischio attribuibile in forza degli articoli da 78 a 83 se il finanziatore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia è attribuito alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. A tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1. Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 27 a 29. La parte residua del valore dell’esposizione riceve la ponderazione del rischio attribuibile ad un’esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.»;

c)

al punto 33, la definizione della variabile «E» è sostituita dalla seguente:

«E è il valore dell’esposizione quale sarebbe determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l’esposizione non fosse garantita. A tal fine, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83 il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1; parimenti, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 84 a 89, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.»;

d)

al punto 69, è aggiunta la frase seguente:

«A questo scopo, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti 9, 10 e 11 è calcolato in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicate in detti punti.»;

e)

il punto 75 è sostituito dal seguente:

«75.

Nel caso in cui le autorità competenti di uno Stato membro esercitino la facoltà di cui al punto 73, le autorità competenti di un altro Stato membro possono autorizzare i loro enti creditizi ad attribuire i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell’ambito del trattamento di cui al punto 73 per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio del primo Stato membro alle condizioni applicabili nel primo Stato membro.»;

f)

il punto 80 è sostituito dal seguente:

«80.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 13, la quota dell’esposizione garantita dal valore di riscatto corrente della protezione del credito rientrante nei termini della parte 1, punto 24:

a)

è soggetta ai fattori di ponderazione del rischio specificati al punto 80 bis, nel caso in cui l’esposizione è soggetta agli articoli da 78 a 83; oppure

b)

riceve una LGD del 40 %, nel caso in cui l’esposizione è soggetta agli articoli da 84 a 89 ma non soggetta alle stime proprie della LGD dell’istituto di credito.

In caso di disallineamenti di valuta, il valore di riscatto corrente è ridotto conformemente al punto 84, e il valore di protezione del credito è il valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.»;

g)

dopo il punto 80 è inserito il seguente nuovo punto 80 bis:

«80 bis

Ai fini del punto 80 lettera a), vengono attribuiti i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa di assicurazione che fornisce l’assicurazione vita:

a)

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

b)

un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

c)

un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;

d)

un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.»;

h)

il punto 87 è sostituito dal seguente:

«87.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, g è il fattore di ponderazione del rischio da assegnare ad un’esposizione, il cui valore dell’esposizione (E) è pienamente coperto da una protezione del credito non finanziata (GA), dove:

 

E è il valore dell’esposizione conformemente all’articolo 78; a tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 78, paragrafo 1;

 

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83; e

 

GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.»;

i)

al punto 88, la definizione della variabile «E» è sostituita dalla seguente:

«E è il valore dell’esposizione conformemente all’articolo 78. A tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1;»;

j)

i punti 90, 91 e 92 sono sostituiti dal testo seguente:

«90.

Per la quota garantita dal valore dell’esposizione (E) (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell’applicazione dell’allegato VII, parte 2, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD da applicare ai fini dell’allegato VII, parte 2 può essere quella associata a crediti di primo rango.

91.

Per eventuali quote non garantite del valore dell’esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell’esposizione sottostante.

92.

GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4. E è il valore dell’esposizione conformemente all’allegato VII, parte 3. A questo scopo, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.»;

9)

l’allegato IX, parte 2, è modificato come segue:

a)

il punto 1 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«1.

L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;

b)

l’ente creditizio cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dai fondi propri conformemente all’articolo 57, lettera r).»;

ii)

dopo la frase introduttiva sono inseriti i seguenti punti da 1 bis a 1 quinquies:

«1 bis

A meno che l’autorità competente non decida in un caso specifico che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente creditizio cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito ai terzi, si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente creditizio cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente creditizio cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

ter

Ai fini del punto 1 bis, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata:

a)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 6 a 36, la classe di merito di credito 1; o

b)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 37 a 76, la classe di merito di credito 1 o 2, conformemente alla parte 3.

quater

In alternativa ai punti 1 bis e 1 ter si può ritenere che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l’autorità competente accerta che un ente creditizio attua politiche e metodologie che assicurano che la possibile riduzione dei requisiti patrimoniali che l’ente creditizio cedente consegue con la cartolarizzazione sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Le autorità competenti giungono a tale conclusione solo se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il trasferimento del rischio di credito ai terzi è anche riconosciuto ai fini della gestione interna del rischio e dell’attribuzione interna del capitale dell’ente creditizio.

quinquies

In aggiunta ai punti da 1 a 1 quater, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

b)

il punto 2 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.

L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti 3 e 4 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata;

b)

l’ente creditizio cedente applica una ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce le posizioni inerenti a cartolarizzazione dai fondi propri conformemente all’articolo 57, lettera r).»;

ii)

dopo la frase introduttiva sono inseriti i seguenti punti da 2 bis a 2 quinquies:

«2 bis

A meno che l’autorità competente decida caso per caso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente creditizio cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito ai terzi, si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente creditizio cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente creditizio cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

ter

Ai fini del punto 2 bis, con posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior della cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata:

a)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 6 a 36 la classe di merito di credito 1; o

b)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 37 a 76 la classe di merito di credito 1 o 2, conformemente alla parte 3.

quater

In alternativa ai punti 2 bis e 2 ter si può ritenere che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l’autorità competente accerta che un ente creditizio attua politiche e metodologie che assicurino che la possibile riduzione dei requisiti patrimoniali che l’ente creditizio cedente consegue con la cartolarizzazione sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Le autorità competenti giungono a tale conclusione solo se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il trasferimento del rischio di credito ai terzi è anche riconosciuto ai fini della gestione interna del rischio e dell’attribuzione interna del capitale dell’ente creditizio.

quinquies

Inoltre, il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:»;

10)

L’allegato IX, parte 4, è modificato come segue:

a)

al punto 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione del 50 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità:»;

b)

i punti 2.4.2 e 14 sono soppressi;

c)

il punto 48 è soppresso;

d)

i punti 3.5.1 e 56 sono soppressi;

11)

nell’allegato X, parte 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla media su tre anni delle somme annuali dei requisiti patrimoniali per le aree di attività di cui alla tabella 2. Per ogni anno, i requisiti patrimoniali negativi (dovuti a proventi lordi negativi) di ogni area di attività possono compensare senza limiti i requisiti patrimoniali positivi in altre aree di attività. Tuttavia, qualora i requisiti patrimoniali aggregati di tutte le aree di attività in un determinato anno siano negativi, il valore immesso al numeratore per quell’anno è pari a zero.»;

12)

l’allegato X, parte 3, è modificato come segue:

a)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Gli eventi di perdita che interessano l’intero ente possono essere attribuiti ad un’area di attività aggiuntiva «elementi d’impresa» a causa delle circostanze eccezionali. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all’applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.»;

b)

il punto 29 è sostituito dal seguente:

«29.

La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20 % del requisito patrimoniale per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.»;

13)

nell’allegato XII, parte 2, al punto 10 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

«d)

i dati giornalieri VaR massimi, medi e minimi nel corso del periodo di segnalazione e i valori VaR di fine periodo;

e)

il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni in di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l’analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.»;

14)

nell’allegato XII, parte 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all’articolo 105 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell’uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell’attenuazione del rischio.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.»;


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

concernente la non iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/562/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3), fissano le modalità per l’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metam.

(3)

Gli effetti del metam sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Inoltre, tali regolamenti designano gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il metam lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 10 settembre 2007.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 26 novembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva metam. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metam.

(5)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione, che non permettono di dimostrare che l’esposizione dei consumatori sia accettabile. Tali motivi di preoccupazione riguardavano, in particolare, il fatto che gli studi sui residui risultano inadeguati e mancano dati su un’impurità rilevante dal punto di vista tossicologico N,N’-dimetiltiourea (DMTU). Inoltre, dato il tasso elevato di applicazione, l’impurità DMTU viene rilasciata nell’ambiente in notevole quantità e la mancanza di dati relativi al suo comportamento nell’ambiente suscita preoccupazione. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni rese disponibili entro i termini stabiliti non è stato possibile concludere che il metam soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse o meno continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti metam possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il metam non dovrebbe pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metam siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Alla luce delle informazioni di cui il Consiglio dispone, in mancanza di una valida soluzione alternativa per taluni usi limitati in alcuni Stati membri, appare necessario l’ulteriore impiego della sostanza attiva al fine di consentire lo sviluppo di soluzioni alternative. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

(10)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metam non dovrebbe superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti nel corso di un’ulteriore stagione colturale, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti metam rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva (4) ma non comprese nell’allegato I.

(12)

In mancanza di parere favorevole da parte del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni proposte secondo la procedura di cui all’articolo 19 della direttiva 91/414/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metam non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metam siano ritirate entro il 13 gennaio 2010;

2)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metam a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro indicato nella colonna A dell’allegato I può mantenere le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metam per gli usi elencati nella colonna B del medesimo allegato sino al 31 dicembre 2014, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a)

garantisca che non si producano effetti nocivi sulla salute umana e animale né impatti inaccettabili sull’ambiente;

b)

garantisca che l’etichettatura di siffatti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego;

c)

imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

d)

garantisca che si stanno realmente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali usi, in particolare mediante piani d’azione.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1, in particolare, ai sensi delle lettere da a) a d), e forniscono annualmente le stime dei quantitativi di metam impiegato per usi essenziali a norma del presente articolo.

Articolo 4

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile.

Per le autorizzazioni ritirate conformemente all’articolo 2, detto periodo scade al più tardi il 13 gennaio 2011.

Per le autorizzazioni ritirate a norma dell’articolo 3, esso scade al più tardi il 31 dicembre 2014.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Colonna A

Colonna B

Stati membri

Uso

Disinfezione del suolo e controllo delle piante infestanti prima dell’impianto/della semina, limitato agli utilizzatori professionali muniti di adeguata attrezzatura di protezione a determinate condizioni autorizzate di cui all’articolo 3 e fatte salve le seguenti restrizioni per Stato membro:

Belgio

Terriccio da rinvaso (tutte le colture).

Patate (tubero-seme di patate, patate da consumo e patate da fecola), barbabietole da zucchero e da foraggio, cipolle, ortofrutticoli, erbe fresche, frutteti (reimpianto), piante ornamentali.

Bulgaria

Uso sotto serra (pomodori, cetrioli, lattuga, carote, peperoni, melanzane e tabacco).

Cipro

Vivai, ortaggi, patate, piante ornamentali, frutta decidua, agrumi e uve.

Francia

Ortofrutticoli e soprattutto lattughella, carote, pomodori, fragole, asparagi, piante, alberi e arbusti ornamentali.

Grecia

Terriccio da rinvaso e terricciato (per tutte le colture). Uso in interni ed esterni per il trattamento di terreno (ortaggi e piante ornamentali), vivai del tabacco.

Ungheria

Uso in pieno campo: patate, carote, sedani rapa, prezzemolo a grossa radice, piante ornamentali, frutti a bacca, mele, pere, tabacco, uva da vino, frutta a nocciolo, vivai per piante da frutto e vite.

Uso sotto serra: peperoni verdi, pomodori, cetrioli, carote, sedani rapa, prezzemolo a grossa radice, tabacco, frutti a bacca, piante ornamentali.

Italia

Riso, lattuga e simili, pomodori, peperoni e melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti, fiori.

Irlanda

Uso sotto serra: pomodori, garofani, cetrioli, piante ornamentali, crisantemi e lattuga.

Uso in pieno campo: patate, bulbi, vivai di piante rustiche, frutti di piante arbustive, zolla erbosa, fragole e vivaistica forestale.

Malta

Pomodori, melanzane, peperoni, meloni, angurie, zucche, cetrioli e fragole.

Paesi Bassi

Patate (tubero-seme di patate, patate da consumo e patate da fecola), barbabietole da zucchero e da foraggio, cipolle, ortaggi, fragole, frutteti (reimpianto), piante ornamentali (coltivazione di bulbi compresa), cicero dolce in tutte le colture.

Polonia

Uso in pieno campo: fragole, cavoli cappuccio, carote, lattuga, cipolle, aglio.

Serre: pomodori, cetrioli, peperoni, melanzane.

Portogallo

Patate, cipolle, carote, meloni, fragole, cetrioli, peperoni, pomodori, agrumi, piante ornamentali, fumigazione del terreno delle serre, fumigazione del terreno nei vivai.

Romania

Ortaggi e piante ornamentali.

Spagna

Vivai, semenzai, ortaggi, tabacco, fiori, fragole, tubero-seme di patate, vigneti.

Regno Unito

Terreno sotto serra, terreno di vivaio, terreno esterno, e terriccio da rinvaso prima dell’impianto di ortofrutticoli, patate, erbe fresche, fiori, bulbi, piante ornamentali e perenni.


Commissione

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri per l’attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature

[notificata con il numero C(2009) 5612]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere attribuito a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in misura considerevole al miglioramento dei principali elementi ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’attribuzione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, in base ai criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Il suddetto regolamento prevede inoltre che si proceda al riesame dei criteri per l’attribuzione del marchio di qualità ecologica e delle regole in materia di valutazione e di accertamento correlate a tali criteri in tempo utile prima che scada il periodo di validità dei criteri stessi, stabilito per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e delle pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento previsti dalla decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE (2). Tali criteri ecologici e le pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento sono validi fino al 31 marzo 2010.

(5)

In base al suddetto riesame, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

I criteri ecologici e le pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

È quindi necessario sostituire la decisione 2002/231/CE.

(8)

I produttori i cui prodotti hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per le calzature in base ai criteri previsti nella decisione 2002/231/CE devono disporre di un periodo di transizione per avere il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti in modo che rispondano ai criteri e alle regole riveduti. Inoltre, fino alla scadenza della decisione 2002/231/CE, si deve consentire a tali produttori di presentare le domande secondo i criteri stabiliti rispettivamente nella suddetta decisione oppure nella presente decisione.

(9)

I provvedimenti previsti nella presente decisione sono consoni con il parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «calzature» comprende tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di una suola fissa a contatto con il terreno. Le calzature non devono contenere componenti elettriche o elettroniche.

Articolo 2

Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica attribuito dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio di qualità ecologica»), i prodotti facenti parte del gruppo «calzature» devono soddisfare i criteri figuranti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e le correlate regole in materia di valutazione e accertamento sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «calzature» a scopi amministrativi è «017».

Articolo 5

La decisione 2002/231/CE è abrogata.

Articolo 6

1.   Le domande di attribuzione del marchio di qualità ecologica per prodotti facenti parte del gruppo di prodotti «calzature» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite nella decisione 2002/231/CE.

2.   Le domande di attribuzione del marchio di qualità ecologica per prodotti facenti parte del gruppo di prodotti «calzature» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono essere basate sui criteri stabiliti rispettivamente nella decisione 2002/231/CE oppure nella presente decisione.

Tali domande sono valutate secondo i criteri sui quali esse si basano.

3.   I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/231/CE possono essere utilizzati per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.


ALLEGATO

INDICAZIONI DI BASE

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

limitare il livello di residui tossici,

limitare le emissioni di composti organici volatili,

promuovere prodotti più durevoli.

I livelli stabiliti per i diversi criteri sono tali da promuovere l’attribuzione del marchio di qualità a calzature aventi un ridotto impatto ambientale.

Regole di valutazione e accertamento

Per ciascun criterio sono previste regole specifiche di valutazione e accertamento.

Quando sia opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equipollenti dall’organismo competente che esamina la domanda.

L’unità funzionale è un paio di calzature. Le regole si basano sulla misura di 40 punti di Parigi. Per le scarpe per bambini le regole si applicano alla misura di 32 punti di Parigi (o alla misura massima, se è inferiore a 32 punti di Parigi).

Per l’applicazione dei criteri non sono prese in considerazione le componenti della tomaia di peso inferiore al 3 % della tomaia intera, né le componenti della suola di peso inferiore al 3 % della suola esterna intera.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti.

In sede di valutazione delle domande di attribuzione del marchio e di accertamento della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14001 (nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI

1.   Sostanze pericolose nel prodotto finale

a)

Per le calzature di cuoio, nel prodotto finale deve essere assente il cromo VI.

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare il rapporto della prova effettuata secondo il metodo della norma EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). Nella preparazione del campione si devono seguire le indicazioni della norma EN ISO 4044.

(Nota: possono esservi difficoltà di misurazione dovute a eventuali interferenze nel corso dell’analisi di alcuni tipi di cuoio colorato.).

b)

Nei materiali utilizzati per l’assemblaggio del prodotto o nel prodotto finale devono essere assenti arsenico, cadmio e piombo.

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare il rapporto della prova effettuata secondo uno dei seguenti metodi di prova EN 14602:

prova dei materiali per l’assemblaggio del prodotto. Le sostanze indicate nel criterio non devono essere rilevabili in nessuno dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto finale,

prova del prodotto finale. Le sostanze indicate nel criterio non devono essere rilevabili nelle componenti della tomaia e della suola delle calzature previa separazione e frantumazione completa.

Per i prodotti in cuoio la preparazione del campione deve seguire la norma EN ISO 4044.

c)

La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nelle componenti della calzatura non deve essere superiore ai seguenti limiti:

—   nei materiali tessili: non rilevabile,

—   nel cuoio: 150 ppm.

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare il rapporto della prova effettuata secondo uno dei seguenti metodi: per i materiali tessili, EN ISO 14184-1 (limite di rilevamento: 20 ppm); per il cuoio, EN ISO 17226-1 o 2.

2.   Riduzione del consumo idrico (soltanto per la concia del cuoio e delle pelli)

Per la concia del cuoio e delle pelli (1) non si devono superare i seguenti limiti di consumo idrico:

—   per il cuoio: 35 m3/t,

—   per le pelli: 55 m3/t.

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare un’adeguata documentazione attestante che tali limiti non sono stati superati.

3.   Emissioni derivanti dalla produzione del materiale

a)

Se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli e delle industrie tessili sono scaricate direttamente in acqua dolce, il contenuto di domanda chimica di ossigeno (COD) non deve superare 250 mg COD per 1 litro di acqua scaricata.

Tale criterio non si applica se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli sono scaricate in un impianto/infrastruttura comunale di acque reflue, purché si possa dimostrare:

che è autorizzato lo scarico di acque reflue dall’impianto di concia del cuoio e delle pelli nel sito comunale delle acque reflue,

che l’infrastruttura comunale di trattamento delle acque reflue è operativa e che il successivo scarico delle acque trattate nel sistema di acqua dolce soddisfa le norme minime comunitarie di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (2).

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare il rapporto di prova e dati complementari, utilizzando il seguente metodo di prova: COD: ISO 6060 — Qualità dell’acqua, determinazione della domanda chimica di ossigeno.

Se le acque reflue sono scaricate in un’infrastruttura comunale di trattamento delle acque reflue, si deve presentare la documentazione dell’autorità competente attestante che lo scarico è autorizzato e che l’impianto comunale è operativo e soddisfa le norme minime di cui alla direttiva 91/271/CEE.

b)

Le acque reflue degli impianti di concia dopo il trattamento devono contenere meno di 1 mg di cromo (III)/l.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare il rapporto di prova e dati complementari, utilizzando i seguenti metodi di prova: ISO 9174 oppure EN 1233 oppure EN ISO 11885 per il cromo.

4.   Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell’acquisto)

a)

Non devono essere impiegati pentaclorofenolo (PCP) né tetraclorofenolo (TCP) né i loro sali ed esteri.

Valutazione e accertamenti: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare una dichiarazione attestante che i materiali non contengono tali clorofenoli e il rapporto della prova effettuata secondo i seguenti metodi: per il cuoio, EN ISO 17070 (limite di rilevamento: 0,1 ppm); per i materiali tessili, XP G 08-015 (limite di rilevamento: 0,05 ppm).

b)

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possano originare una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile

(92-67-1)

benzidina

(92-87-5)

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

2-naftilammina

(91-59-8)

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

p-cloroanilina

(106-47-8)

2,4-diamminoanisolo

(615-05-4)

4,4′-diamminodifenilmetano

(101-77-9)

3,3′-diclorobenzidina

(91-94-1)

3,3′-dimetossibenzidina

(119-90-4)

3,3′-dimetilbenzidina

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

p-cresidina

(120-71-8)

4,4′-metilene-bis-(2 cloroanilina)

(101-14-4)

4,4′-ossidianilina

(101-80-4)

4,4′-tiodianilina

(139-65-1)

o-toluidina

(95-53-4)

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

o-anisidina

(90-04-0)

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati tali coloranti azoici. L’eventuale verifica di tale dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti metodi di prova: per il cuoio, CEN ISO TS 17234; per i materiali tessili, EN 14362 1 o 2.

Per i materiali tessili: limite 30 ppm (nota: falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminoazobenzene: si raccomanda quindi di effettuare una prova di conferma).

Per il cuoio: limite 30 ppm (nota: falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminoazobenzene, del 4-amminodifenile e della 2-naftilammina: si raccomanda quindi di effettuare una prova di conferma).

c)

Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nelle componenti in gomma:

N-nitrosodimetilammina (NDMA),

N-nitrosodietilammina (NDEA),

N-nitrosodipropilammina (NDPA),

N-nitrosodibutilammina (NDBA),

N-nitrosopiperidina (NPIP),

N-nitrosopirrolidina (NPYR),

N-nitrosomorfolina (NMOR),

N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPhA),

N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA).

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare il rapporto della prova effettuata secondo il metodo di prova EN 12868 (1999-12) oppure EN 14602.

d)

Nel cuoio, nella gomma e nelle componenti tessili non devono essere utilizzati i cloroalcani C10-C13.

Valutazione e accertamento: i richiedenti e/o i loro fornitori devono presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati tali cloroalcani.

e)

Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come cancerogeni, mutageni tossici per la riproduzione, rischiosi/pericolosi per l’ambiente con le seguenti frasi di rischio: R40, R45, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 o R68 (o loro combinazioni). (Regole di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3) o alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

A titolo alternativo, si può prendere in considerazione la classificazione di cui nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In tal caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati tali coloranti.

f)

Non si devono utilizzare l’alchilfenol etossilato (APE) né il perfluorooctano sulfonato (PFOS).

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante che non sono state utilizzate tali sostanze.

g)

Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come sensibilizzanti per la cute (R43). (Regole di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE).

A titolo alternativo, si può prendere in considerazione la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. In tal caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali è attribuita, o può essere attribuita al momento della domanda, l’indicazione di rischio H317.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante che non sono stati utilizzati tali coloranti.

h)

Ftalati: si possono utilizzare nel prodotto soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e non sono stati classificati con le seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE. Inoltre, non sono consentiti nel prodotto il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

i)

Biocidi: è consentito l’utilizzo soltanto di prodotti biocidi contenenti sostanze attive biocide incluse nell’allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e autorizzate per l’utilizzo nelle calzature.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio e l’elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

5.   Utilizzo di composti organici volatili (COV) nell’assemblaggio finale delle calzature

I composti organici volatili sono i composti organici che a 293,15 K hanno una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa oppure una volatilità equivalente in particolari condizioni di utilizzo.

L’utilizzo totale di VOC nella produzione finale di calzature non deve superare, in media, 20 grammi di VOC per paio.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare il calcolo dell’utilizzo complessivo di VOC nella produzione finale delle calzature, corredato da eventuali dati giustificativi, risultati di prove e documentazione, effettuando il calcolo secondo la norma EN 14602 (è richiesta la registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi e prodotti di finitura e della produzione di calzature relativa ad almeno gli ultimi sei mesi).

6.   Consumo di energia

Si deve dichiarare il consumo di energia nella fase di fabbricazione.

Valutazione e accertamento: si chiede ai richiedenti di presentare le pertinenti informazioni secondo le indicazioni dell’allegato tecnico A1.

7.   Imballaggio del prodotto finale

Se per l’imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di cartone, queste devono essere costituite al 100 % da materiale riciclato. Se per l’imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di plastica, queste devono essere costituite almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 (7).

Valutazione e accertamento: al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari  (8), secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

8.   Informazioni da riportare sulla confezione

a)   Istruzioni per gli utenti

Sul prodotto devono figurare le seguenti indicazioni (o testi equivalenti):

«Queste calzature sono state trattate per migliorarne l’impermeabilità e non richiedono ulteriore trattamento.» (Tale criterio si applica soltanto alle calzature trattate per renderle impermeabili).

«Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno dannoso per l’ambiente.»

«Quando si gettano calzature, utilizzare i rispettivi servizi locali di riciclaggio, se disponibili.»

b)   Informazioni sul marchio di qualità ecologica

Sull’imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):

«Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul sito web http://www.ecolabel.eu»

c)   Informazioni per i consumatori

Sull’imballaggio si deve apporre un riquadro nel quale i richiedenti espongono la loro metodologia ai fini della sostenibilità ambientale.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare un campione dell’imballaggio del prodotto e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme con una dichiarazione attestante la rispondenza a ogni elemento di tale criterio.

9.   Informazioni da apporre sul marchio di qualità ecologica

Nel riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo:

esiguo inquinamento idrico e atmosferico,

riduzione delle sostanze nocive.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

10.   Parametri che contribuiscono alla durata

Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE [a norma della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (9)].

Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella seguente tabella.

Valutazione e accertamento: i richiedenti devono presentare il rapporto di prova relativo ai parametri indicati nella seguente tabella, utilizzando i seguenti metodi di prova:

EN 13512 — Tomaia — Resistenza alla flessione,

EN 13571 — Tomaia — Resistenza alla lacerazione,

EN 17707 — Suola esterna— Resistenza alla flessione,

EN 12770 — Suola esterna — Resistenza all’abrasione,

EN 17708 — Calzature complete — Distacco tomaia/suola,

EN 12771 — Suole esterne — Resistenza alla lacerazione,

EN ISO 17700 — Metodi di prova per tomaie e fodere e sottopiedi di pulizia — Solidità del colore allo sfregamento.

 

Calzature sportive generiche

Calzature per la scuola

Calzature casual

Calzature da uomo da città

Calzature resistenti al freddo

Calzature da donna da città

Calzature moda

Calzature per bambini

Calzature da interni

Resistenza della tomaia alla flessione:

(kc senza danneggiamenti visibili)

asciutta = 100

bagnata = 20

asciutta = 100

bagnata = 20

asciutta = 80

bagnata = 20

asciutta = 80

bagnata = 20

asciutta = 100

bagnata = 20

– 20° = 30

asciutta = 50

bagnata = 10

asciutta = 15

asciutta = 15

asciutta = 15

Resistenza della tomaia alla lacerazione:

(forza media di lacerazione, N)

Cuoio

≥ 80

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Altri materiali

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Resistenza della suola esterna alla flessione:

Accentuazione del taglio (mm)

≤ 4

≤ 4

≤ 4

≤ 4

≤ 4

≤ 4

 

 

 

Nsc = nessuna crepa spontanea

Nsc

Nsc

Nsc

Nsc

Nsc a – 10 °C

Nsc

 

 

 

Resistenza della suola esterna all’abrasione:

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

 

 

≤ 450

D < 0,9 g/cm3 (mg)

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

 

 

≤ 300

Distacco tomaia/suola: (N/mm)

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Resistenza della suola esterna alla lacerazione:

(forza media, N/mm)

D > 0,9 g/cm3

8

8

8

6

8

6

5

6

5

D < 0,9 g/cm3

6

6

6

4

6

4

4

5

4

Solidità del colore all’interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità.

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

 

≥ 2/3

≥ 2/3


(1)  Il cuoio è il rivestimento esterno del corpo di animali maturi o adulti delle specie di più grosse dimensioni, per esempio bovini, cavalli, cammelli, elefanti ecc. Le pelli sono il rivestimento esterno del corpo di animali delle specie di dimensioni più piccole, per esempio ovini e capre, o di animali immaturi delle specie di più grosse dimensioni, per esempio vitelli. Sono incluse tra le pelli quelle di suini, rettili, uccelli e pesci (libera traduzione dall’International Glossary of Leather Terms, ICT — Glossario internazionale dei termini del cuoio).

(2)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(3)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(4)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(5)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(6)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(7)  EN 13432 «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradabilità — Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi».

(8)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Articolo 3, punto 1, lettera a): «imballaggio per la vendita o imballaggio primario, cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore».

(9)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

Allegato tecnico

A1.   Consumo di energia

Il calcolo del consumo di energia si riferisce soltanto all’assemblaggio (fase della fabbricazione) del prodotto finale.

Il consumo medio di energia elettrica (AEC) per ogni paio di calzature può essere calcolato nei due seguenti modi.

 

In base alla produzione giornaliera complessiva di calzature realizzata nell’impianto:

—   MJdp= quantitativo medio di energia (elettricità + combustibili fossili) utilizzato nella produzione giornaliera (calcolato su base annuale),

—   N= numero di paia di calzature prodotte al giorno (calcolato su base annuale).

Formula

 

In base alla produzione, realizzata nell’impianto, di calzature alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica:

—   MJep= quantitativo medio di energia (elettricità + combustibili fossili) utilizzato giornalmente nella produzione delle calzature alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica (calcolato su base annuale),

—   Nep= numero medio di paia di calzature prodotte alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica (calcolato su base annuale).

Formula


28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio

[notificata con il numero C(2009) 5618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a migliorare i principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, un riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2009.

(5)

Sulla base dei risultati di tale riesame, per tener conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

I criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

Per quanto riguarda i servizi di campeggio, i criteri ecologici vanno suddivisi in criteri obbligatori e criteri facoltativi.

(8)

Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dagli articoli 1 e 2 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (4), a norma dell’articolo 5 della decisione 2000/728/CE.

(9)

Occorre pertanto sostituire la decisione 2005/338/CE.

(10)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai fornitori di servizi che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i servizi di campeggio sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE di adeguare tali servizi e renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti. È opportuno inoltre consentire ai fornitori di servizi di presentare domande di assegnazione del marchio secondo i criteri definiti nella decisione 2005/338/CE o secondo i criteri fissati dalla presente decisione, fino a decorrenza del termine di validità della stessa.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «servizi di campeggio» comprende, a titolo di attività principale, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere unità abitative mobili entro un’area delimitata.

Comprende inoltre altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.

2.   I «servizi di campeggio» prestati entro tale area possono anche comprendere servizi di ristorazione e ricreativi prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio.

3.   Ai fini della presente decisione, il servizio di ristorazione include la prima colazione; gli impianti per le attività ricreative e il fitness comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e zone verdi, quali parchi e giardini, che non si trovano nel campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti.

4.   Ai fini della presente decisione si applica la definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 2

1.   Il marchio comunitario di qualità ecologica istituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 («il marchio di qualità ecologica») è assegnato ai servizi di campeggio che:

a)

rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio»;

b)

soddisfano tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione;

c)

sono conformi ad un numero sufficiente di criteri tra quelli indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione per ottenere il necessario punteggio di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di campeggio ottiene almeno:

a)

20 punti per il servizio principale;

b)

24 punti se il campeggio dispone anche di altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare.

3.   I punteggi di cui al paragrafo 2 sono aumentati, se i servizi sottoindicati sono prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio:

a)

di 3 punti per i servizi di ristorazione;

b)

di 3 punti per spazi verdi/aree esterne che non fanno parte delle strutture del campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti;

c)

di 3 punti per attività ricreative/di fitness o di 5 punti se tali attività consistono in un centro benessere.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE, se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica è presentata da una microimpresa, le spese per il suo esame sono ridotte del 75 %; non sono possibili altre riduzioni.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, l’importo minimo del diritto annuale per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte di microimprese è fissato in 100 EUR.

3.   Il fatturato annuo di tutti i servizi di campeggio è calcolato moltiplicando il prezzo della prestazione per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Per prezzo della prestazione si intende il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.

4.   Per la riduzione dell’importo minimo del diritto annuale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 6 a 10 della decisione 2000/728/CE.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizi di campeggio» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di campeggio» è «026».

Articolo 6

La decisione 2005/338/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE.

2.   Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009 possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate secondo i criteri su cui si basano.

3.   Se il marchio di qualità ecologica è assegnato sulla base di una domanda valutata secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di campeggio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:

limitare il consumo energetico,

limitare il consumo idrico,

limitare la produzione di rifiuti,

favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze meno pericolose per l’ambiente,

promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale.

Definizioni

Le unità abitative mobili di cui all’articolo 1 comprendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti. Per aree comuni adibite ai servizi in comune s’intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d’informazione.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B.

Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente per l’esame della domanda.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Gli organismi competenti effettuano ispezioni sul posto prima di rilasciare una qualsiasi autorizzazione.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione gli organismi competenti verificano la conformità ai criteri.

In sede di valutazione delle domande per l’assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001.

(Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Requisiti generali

Per chiedere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica l’interessato deve risultare in regola con gli obblighi imposti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e locali. Egli deve garantire in particolare quanto segue:

1)

la struttura fisica è costruita a termini di legge e rispetta tutte le norme o regolamentazioni pertinenti per quanto riguarda l’area su cui è eretta, in particolare in materia di preservazione del paesaggio e della biodiversità;

2)

la struttura fisica rispetta le leggi e regolamentazioni comunitarie, nazionali e locali relative al risparmio energetico, alle sorgenti d’acqua, al trattamento e all’eliminazione delle acque residue, alla raccolta e all’eliminazione dei rifiuti, alla manutenzione e riparazione degli impianti, alla sicurezza e salute;

3)

l’impresa opera ed è registrata in base alle disposizioni di legge nazionali e/o locali e il suo personale è retribuito e assicurato a norma di legge.

PARTE A

CRITERI OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

ENERGIA

1.   Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Almeno il 50 % dell’energia elettrica proviene da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tale criterio si applica unicamente ai campeggi che hanno accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Eventuali restrizioni contrattuali vincolanti (come la previsione di sanzioni) di almeno 2 anni per un cambiamento di fornitore di energia possono essere considerate come «non accesso» ad un mercato che offre elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore d’elettricità (o il contratto con esso stipulato) che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale d’energia elettrica fornita, prodotta da fonti rinnovabili, una documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e un’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Nel caso in cui il campeggio non abbia accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti d’energia rinnovabili, deve essere acclusa una documentazione che attesti la domanda di energia rinnovabile.

2.   Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non sono utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si applica al carbone destinato ai camini decorativi.

Il criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3.   Rendimento e produzione termica

Se un nuovo dispositivo di produzione del calore è installato nel periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, si tratta di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento [ai sensi dell’articolo 3 e dell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di una pompa di calore o di una caldaia ad alto rendimento. In quest’ultimo caso, il rendimento di una simile caldaia è di quattro stelle (circa il 92 % a 50 °C e il 95 % a 70 °C), calcolato conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (3), o, se le caldaie non rientrano nel campo d’applicazione della suddetta direttiva, sulla base delle norme e regole applicabili a tale tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione. Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di «alto rendimento» contenuta nella direttiva 2004/8/CE.

Il rendimento delle caldaie che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 92/42/CEE (4) è conforme alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico, ma per tale tipo di caldaie (escluse quelle a biomassa) non è ammesso un rendimento inferiore all’88 %.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.

4.   Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica presentano un’efficienza energetica minima di classe A a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione (5), o un’efficienza energetica equivalente.

Nota: tale criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o ad apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, oppure ad unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

5.   Efficienza energetica degli edifici

Il campeggio è conforme alla legislazione nazionale e alle regolamentazioni edilizie locali relative all’efficienza e al rendimento energetico nell’edilizia.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, i risultati di un audit energetico realizzato da un esperto indipendente in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

6.   Isolamento delle finestre

Tutte le finestre dei locali e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento presentano un livello adeguato di isolamento termico in funzione delle regolamentazioni e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico (tale criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).

Tutte le finestre dei locali e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o rinnovate dopo l’acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica sono conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (7), nonché ai regolamenti tecnici nazionali riguardanti la loro attuazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio indicando i valori del coefficiente di trasmissione termica (valore U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente fornisce la certificazione energetica o, se questa non è prevista dal sistema nazionale d’applicazione, una dichiarazione corrispondente del costruttore.

7.   Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, sono disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordano agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. I sistemi di riscaldamento/di condizionamento autonomi acquistati dopo l’ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica sono dotati di un sistema di spegnimento automatico quando le finestre restano aperte.

Tale criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se del caso).

8.   Spegnimento delle luci

Se gli alloggi in affitto sono sprovviste di un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, sono disponibili informazioni facilmente accessibili che invitano gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall’alloggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e indica i mezzi utilizzati per informare gli ospiti.

9.   Efficienza energetica delle lampadine

a)

Almeno l’80 % di tutte le lampadine installate nel campeggio presenta un rendimento energetico di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione (8). Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l’uso di lampadine a basso consumo energetico.

b)

Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno ha un rendimento energetico di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l’uso di lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di tale criterio e indica la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10.   Apparecchi di riscaldamento esterni

Il campeggio utilizza soltanto apparecchi alimentati con fonti d’energia rinnovabili per riscaldare spazi esterni come le zone fumatori o gli spazi destinati alla ristorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando la natura delle fonti energetiche utilizzate per apparecchi alimentati da fonti d’energia rinnovabili.

ACQUA

11.   Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso d’acqua medio dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, dai rubinetti di cucina e dalle stazioni di rifornimento non supera i 9 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, in particolare spiegando come il campeggio rispetta il criterio.

12.   Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette è dotata di un apposito cestino per i rifiuti e gli ospiti sono invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

13.   Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi sono dotati di un dispositivo di risciacquo automatico (a tempo) o manuale tale da evitare il flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

14.   Cambio di asciugamani e lenzuola

Al loro arrivo gli ospiti sono informati della politica di protezione ambientale applicata nel campeggio. L’informazione precisa che il cambio di asciugamani e lenzuola negli alloggi in affitto è effettuato su richiesta degli ospiti o automaticamente, secondo la frequenza stabilita dalla politica di protezione ambientale del campeggio o imposta dalla legge e/o dai regolamenti nazionali. Tale criterio si applica solo agli alloggi in affitto nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione sul modo in cuie vengono informati gli ospiti e sul modo in cui il campeggio risponde alle loro aspettative.

15.   Corretto smaltimento delle acque reflue

Il campeggio informa la clientela e il personale sul corretto utilizzo dello scarico delle acque reflue al fine di evitare l’eliminazione di sostanze che possono impedire il trattamento delle acque residue conformemente al piano locale di gestione delle acque reflue e ai regolamenti comunitari. Se un simile piano non esiste, il campeggio fornisce un elenco generale delle sostanze che non vanno eliminate con le acque reflue ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione (se del caso, piano locale di gestione delle acque reflue e nota d’informazione per gli ospiti e il personale).

DETERSIVI E DISINFETTANTI

16.   Punto di smaltimento dei WC chimici

Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici sono raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un’unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento imposti dall’autorità locale, nonché informazioni sul vuotatoio chimico.

17.   Disinfettanti

I disinfettanti sono utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

RIFIUTI

18.   Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Gli ospiti sono informati delle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti secondo i migliori sistemi locali o nazionali e dei luoghi destinati allo scopo in zone appartenenti al campeggio. I contenitori per la raccolta differenziata sono raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione informando gli ospiti e indicando l’ubicazione dei contenitori all’interno del campeggio.

19.   Raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti sono separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente negli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e smaltiti in modo adeguato. Particolare attenzione va prestata ai rifiuti pericolosi, che sono separati, raccolti ed eliminati come previsto dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (10). Nell’elenco figurano i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo energetico, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi ecc. e i dispositivi elettrici di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio invia una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati. Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente presenta una dichiarazione dell’autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o di smaltimento differenziati dei rifiuti è presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un elenco delle diverse categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali, e/o una copia dei contratti pertinenti conclusi con società private. Se necessario, il richiedente trasmette ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.

20.   Prodotti «usa e getta»

Fatti salvi gli obblighi di legge, i prodotti per l’igiene del corpo «usa e getta» (non ricaricabili) quali shampoo e saponi, e altri prodotti (non riutilizzabili), quali le cuffie per la doccia, gli spazzolini, le lime per le unghie, ecc., non sono utilizzati. Se l’uso di tali prodotti è imposto dalla legge, il richiedente propone agli ospiti entrambe le possibilità e li incoraggia, tramite un’appropriata comunicazione, ad utilizzare prodotti non monouso.

Tazze e bicchieri, piatti e posate monouso sono utilizzati unicamente se fabbricati con materie prime rinnovabili, biodegradabili e utilizzabili per il compostaggio conformemente alla norma europea EN 13432.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione specificando come il criterio sia stato rispettato (comprese eventuali disposizioni di diritto che impongono l’utilizzo di prodotti monouso), e una documentazione coerente relativa ai prodotti riutilizzabili e/o le informazioni trasmesse agli ospiti per incoraggiarli, se del caso, ad utilizzare prodotti non «usa e getta».

Per dimostrare che tazze e bicchieri, stoviglie e posate «usa e getta» sono conformi a tale criterio, va presentata la prova di conformità alla norma EN 13432.

21.   Confezioni per la prima colazione

Fatti salvi gli obblighi di legge, non sono utilizzate le confezioni monoporzione per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione, ad eccezione delle sostanze grasse da spalmare (quali burro, margarina e formaggio a pasta molle), il burro di arachidi e la crema al cacao spalmabili e confetture e conserve per regimi dietetici o diabetici.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio e una spiegazione dettagliata sul modo in cui la struttura ricettiva risponde a tale criterio, oltre all’elenco dei prodotti monoporzione utilizzati e delle norme che ne impongono l’utilizzo.

ALTRI SERVIZI

22.   Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso è previsto uno spazio adibito a «zona non fumatori».

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.

23.   Trasporti pubblici

Tramite i principali mezzi di comunicazione gli ospiti e il personale dispongono di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, sono fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o certificato secondo la norma ISO 14001 sono automaticamente considerati rispondenti ai criteri generali di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 28, 29 e 30 (raccolta dei dati e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione ISO 14001.

24.   Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento sono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno o più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

Per i sistemi di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e riparazione) è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in funzione della quantità di gas fluorurato contenuto nell’applicazione, ossia:

almeno una volta all’anno per le applicazioni che contengono 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (non si applica ad attrezzature dotate di sistemi ermeticamente chiusi, etichettati in quanto tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra),

almeno una volta al semestre per le applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati a effetto serra,

almeno una volta al trimestre per le applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tutte le voci di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/società incaricate della manutenzione e la lista dei controlli effettuati nel corso degli interventi di manutenzione.

Per i sistemi di condizionamento contenenti 3 kg o più di gas fluorurati il richiedente presenta documenti che indicano la quantità e il tipo di gas fluorurati contenuti nell’impianto, le quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante gli interventi di manutenzione, la riparazione e lo smaltimento finale, nonché l’identificazione della società o del tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, con le date e i risultati dei controlli delle perdite e ogni informazione pertinente che permetta di individuare specificamente le singole apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas fluorurati.

25.   Definizione della politica di protezione dell’ambiente e programma d’azione

La direzione attua una politica di protezione dell’ambiente, redige una semplice dichiarazione al riguardo e definisce uno specifico programma d’azione per garantire la corretta applicazione di tale politica.

Il programma d’azione determina gli obiettivi riguardanti la protezione dell’ambiente in materia di energia, di risorse idriche, di sostanze chimiche e di rifiuti; tali obiettivi sono definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi e, se del caso, delle informazioni raccolte. Nel programma di azione è indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile delle questioni ambientali del campeggio, che ha il compito di prendere i necessari provvedimenti e di vegliare a che siano realizzati gli obiettivi. La politica ambientale è consultabile dal pubblico. Saranno presi in considerazione osservazioni e suggerimenti formulati dagli ospiti e raccolti tramite questionari o appositi moduli.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una copia del documento che illustra la politica ambientale del campeggio, della dichiarazione di politica ambientale e del programma d’azione, e spiega come si tiene conto delle osservazioni degli ospiti.

26.   Formazione del personale

Il campeggio fornisce informazioni e impartisce un’adeguata formazione al personale, informandolo tra l’altro sulle procedure scritte o manuali, al fine di garantire l’applicazione delle misure ambientali e di sensibilizzare il personale ad un comportamento rispettoso dell’ambiente. Sono presi in considerazione in particolare i seguenti aspetti:

 

Risparmio di energia:

Il personale è informato su come risparmiare energia.

 

Risparmio d’acqua:

il personale è istruito a verificare ogni giorno l’eventuale presenza di perdite visibili e ad adottare le misure del caso,

in genere, le piante e le aree esterne sono annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, quando le condizioni regionali o climatiche lo richiedono,

il personale è informato sulla politica del campeggio per quanto riguarda il criterio 14 (cambio di asciugamani) e sul modo di procedere per garantirne il rispetto.

 

Sostanze chimiche:

Il personale è istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

 

Trattamento dei rifiuti:

il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti secondo le categorie per le quali esiste la possibilità di un trattamento separato in impianti locali o nazionali, come previsto dal criterio 19,

il personale è istruito a raccogliere, differenziare e depositare negli idonei contenitori i rifiuti pericolosi figuranti nell’elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come previsto dal criterio 19.

Al nuovo personale viene impartita un’adeguata formazione entro quattro settimane dall’assunzione; tutto il personale partecipa ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indicando i partecipanti, il tipo e i tempi della formazione. Il richiedente fornisce inoltre una copia delle procedure seguite e delle comunicazioni al personale riguardo alle questioni di cui sopra.

27.   Informazione degli ospiti

Il campeggio informa gli ospiti (partecipanti a conferenze inclusi) sulla politica adottata in materia ambientale, in particolare sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incendi, e li invita a collaborare alla sua messa in atto. L’informazione degli ospiti riguarda le misure attuate in relazione alla politica ambientale del campeggio e alle caratteristiche del marchio comunitario di qualità ecologica. Tali informazioni sono fornite agli ospiti al loro arrivo, unitamente ad un questionario nel quale essi possono esprimere un giudizio sul campeggio per quanto riguarda le questioni legate all’ambiente. In particolare nelle aree comuni e negli alloggi in affitto sono chiaramente visibili avvisi agli ospiti affinché contribuiscano con il loro comportamento a realizzare gli obiettivi ecologici.

Le misure riguardano in particolare i seguenti settori:

 

Risparmio di energia:

Conformemente ai criteri 7 e 8, gli ospiti sono invitati, ove opportuno, a spegnere il riscaldamento, il condizionatore e le luci.

 

Risparmio di acqua e gestione responsabile delle acque reflue:

Nei bagni e nelle toilette sono affisse informazioni destinate agli ospiti su come contribuire al risparmio idrico del campeggio.

Gli ospiti sono invitati ad informare il personale di eventuali perdite.

Nelle toilette apposite indicazioni invitano gli ospiti ad utilizzare il cestino dei rifiuti al posto dello scarico della toilette.

Gli ospiti sono informati della necessità e dell’obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro alloggi mobili.

 

Trattamento dei rifiuti:

Il campeggio informa gli ospiti della sua politica di riduzione dei rifiuti e propone l’utilizzo di prodotti di qualità invece dei prodotti monouso e monodose e li incoraggia a servirsi di prodotti riutilizzabili, sempreché la legge non preveda l’utilizzo di prodotti «usa e getta».

Il campeggio informa gli ospiti sulle modalità e sui luoghi riservati al riciclaggio dei rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali nell’area interna al campeggio e sul luogo di smaltimento delle sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti, indicando le modalità previste per la distribuzione e il ritiro del questionario e per l’impiego delle risposte ottenute.

28.   Dati sul consumo di energia e di acqua

Il campeggio prevede procedure di rilevazione e controllo dei dati sul consumo globale di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh) e di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati sono raccolti, per quanto possibile, una volta al mese o almeno una volta all’anno, nel periodo di apertura del campeggio e i dati sono espressi anche in termini di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna.

Il campeggio comunica ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario del campeggio.

29.   Altri dati da rilevare

Il campeggio prevede procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi delle sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), specificando se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati sono raccolti, per quanto possibile, una volta al mese o almeno una volta all’anno e espressi in termini di consumo o di produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna.

Il campeggio comunica ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente fornisce i dati relativi ai consumi suindicati per almeno gli ultimi sei mesi (se disponibili); successivamente, ogni anno presenta i dati riguardanti l’anno precedente o il periodo di esercizio. Il richiedente indica i servizi offerti e specifica se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.

30.   Informazioni figuranti sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica figura la seguente dicitura:

Tale campeggio partecipa attivamente alla valorizzazione delle fonti d’energia rinnovabili, al risparmio energetico e idrico, alla riduzione dei rifiuti e al miglioramento dell’ambiente locale.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un esempio del modo in cui egli intenda utilizzare il marchio di qualità e una dichiarazione di conformità a tale criterio.

PARTE B

CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

A ciascun criterio figurante nella presente parte è assegnato un valore espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non prevede tra i suoi servizi l’offerta di altre strutture utilizzabili come alloggi da affittare il punteggio minimo necessario è di 20 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo è 24.

Il punteggio totale richiesto è incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dal gestore o dal proprietario del campeggio:

servizi di ristorazione (compresa la prima colazione),

attività ricreative/fitness, che comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio. Se le attività ricreative/fitness sono offerte in un centro di benessere, il punteggio non aumenta di 3, bensì di 5 punti,

zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

31.   Produzione di elettricità da fonti d’energia rinnovabili (fino a 4 punti)

Il campeggio dispone di un sistema di produzione di elettricità di tipo fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico locale, di un sistema di produzione di elettricità di tipo geotermico, a biomassa o eolico, che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo totale di elettricità (2 punti).

Il campeggio introduce nella sua rete di alimentazione una quantità netta d’energia elettrica prodotta da fonti d’energia rinnovabili (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione relativa al sistema di alimentazione fotovoltaica, idroelettrica, geotermica, a biomassa o eolica e i dati sulla sua produzione potenziale e reale, nonché la documentazione relativa ai flussi elettrici dalla e verso la rete a conferma di contributo netto alla rete di elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

32.   Contributo delle fonti di energia rinnovabili (fino a 2 punti)

Almeno il 70 % dell’energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare i locali o l’acqua degli impianti sanitari proviene da fonti di energia rinnovabili. (1,5 punti o 2 punti se il 100 % dell’energia utilizzata a tali scopi dal campeggio proviene da fonti di energia rinnovabili).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali e l’acqua calda, e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

33.   Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)

Il campeggio dispone di caldaie a quattro stelle, quali previste dalla direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione.

34.   Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

Le caldaie sono di classe 5 ai sensi della norma EN 297/A3 sulle emissioni di NOx ed emettono meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a gas a condensazione) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie a gas non a condensazione con una potenza nominale fino a 120 kW).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e un rapporto o specifiche tecniche stilate da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione delle caldaie.

35.   Teleriscaldamento (1,5 punti)

Il campeggio è riscaldato mediante un sistema efficace di teleriscaldamento che consente di ottenere il marchio di qualità ecologica definito come segue.

La generazione di calore è assicurata da impianti di cogenerazione ad elevata efficienza quali definiti dalla direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione adottati in applicazione di detta direttiva, o da caldaie che assicurano unicamente il riscaldamento e presentano un rendimento pari o superiore al valore di riferimento applicabile, stabilito dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (15).

E inoltre:

la rete di distribuzione del teleriscaldamento è conforme ai requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili a tali condutture.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

36.   Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

L’elettricità e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e degli alloggi in affitto sono assicurati da un’unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il campeggio dispone di una simile unità di cogenerazione, la sua produzione di calore e di elettricità copre almeno il 70 % del consumo totale di energia termica ed elettrica. La produzione di elettricità va calcolata conformemente alla metodologia prevista nella direttiva 2004/8/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

37.   Pompa di calore (fino a 2 punti)

Il campeggio dispone di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria (1,5 punti). Il campeggio dispone di una pompa di calore recante il marchio comunitario di qualità ecologica o un altro marchio di qualità ecologica ISO Tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

38.   Recupero di calore (fino a 1,5 punti)

Il campeggio dispone di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

39.   Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e in ogni alloggio in affitto è regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

40.   Audit sul rendimento energetico degli immobili (1,5 punti)

Il rendimento energetico del campeggio è monitorato a scadenza semestrale da un esperto indipendente; il campeggio attua almeno due delle raccomandazioni per il miglioramento del rendimento in esito a tale audit.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la relazione dell’audit sul rendimento energetico e una documentazione dettagliata sul modo in cui il campeggio ha soddisfatto tale criterio.

41.   Condizionamento dell’aria (fino a 2 punti)

Tutti i condizionatori ad uso domestico del campeggio hanno un’efficienza energetica del 15 % superiore alla soglia di omologazione della classe A conformemente alla direttiva 2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori ad uso domestico del campeggio hanno un’efficienza energetica del 30 % o superiore alla soglia di omologazione della classe A conformemente alla direttiva 2002/31/CE (2 punti).

Tale criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione attestante la conformità a tale criterio.

42.   Arresto automatico dei sistemi di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti)

Esiste un dispositivo automatico che spegne l’impianto di condizionamento e di riscaldamento degli alloggi in affitto quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

43.   Architettura bioclimatica (3 punti)

Gli edifici presenti nel campeggio sono costruiti in base ai principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e una documentazione adeguata.

44.   Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (fino ad un massimo di 3 punti) a basso consumo energetico.

a)

(1 punto): Tutti i frigoriferi domestici hanno un’efficienza di classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione (16); tutti i frigo-bar e i mini-bar rientrano quantomeno nella classe di efficienza B.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.

b)

(1 punto): Tutti i forni elettrici ad uso domestico presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/40/CE della Commissione (17).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutti i forni elettrici per uso domestico.

Nota: Il criterio non si applica ai forni non elettrici o che non sono altrimenti contemplati dalla direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni industriali).

c)

(1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione (18).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le lavastoviglie.

Nota: Il criterio non si applica alle lavastoviglie che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio lavastoviglie industriali).

d)

(1 punto): Tutte le lavatrici domestiche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione (19).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le lavatrici.

Nota: Il criterio non si applica alle lavatrici non contemplate dalla direttiva 95/12/CE (ad esempio lavatrici industriali).

e)

(1 punto): Almeno l’80 % delle apparecchiatura da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) possiede i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e della decisione 2003/168/CE della Commissione (21).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star».

f)

(1 punto): Tutte le asciugabiancheria elettriche presentano un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE (22).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione che indica la classe d’energia di tutte le asciugabiancheria elettriche.

Nota: Il criterio non si applica alle asciugabiancheria elettriche che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 95/13/CE (ad esempio le asciugabiancheria elettriche industriali).

45.   Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (fino a 2 punti)

Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta tale criterio.

46.   Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi sono posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico, al fine di ridurre lo spreco di energia.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

47.   Spegnimento automatico delle luci negli alloggi in affitto (1,5 punti)

Il 95 % degli alloggi in affitto entro il perimetro del campeggio è dotato di un sistema automatico che spegne le luci quando gli ospiti escono.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

48.   Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune e tutti i bagni turchi sono dotati di un dispositivo di controllo a tempo; in alternativa è il personale ad occuparsi dell’accensione o dello spegnimento.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

49.   Riscaldamento della piscina con fonti d’energia rinnovabili (fino a 1,5 punti)

L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine proviene da fonti di energia rinnovabili. Fino al 50 % di energia: 1 punto; per il 100 %: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, i dati sul consumo di energia per il riscaldamento dell’acqua della piscina e una documentazione che attesti il quantitativo di energia utilizzata proveniente da fonti di energia rinnovabili.

50.   Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne che non devono restare accese per motivi di sicurezza di spengono automaticamente dopo un tempo predeterminato o si accendono grazie ad un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

ACQUA

51.   Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)

a)

(2 punti): L’acqua piovana è raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell’acqua a scopo sanitario e dell’acqua potabile siano assolutamente distinti.

b)

(2 punti): L’acqua riciclata è raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata; garantisce inoltre che i circuiti di distribuzione dell’acqua a scopo sanitario e dell’acqua potabile siano assolutamente distinti.

52.   Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti)

Il campeggio utilizza un sistema automatico che ottimizza i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

53.   Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche e le stazioni di rifornimento, non supera gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

54.   Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno il 95 % dei WC consuma una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

55.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie [espresso come W(misurato)] è inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

W(misurato)≤ (0,625 × S) + 9,25

dove:

W(misurato)= consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale

S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Il criterio si applica unicamente alle lavastoviglie domestiche.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostra che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

56.   Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio utilizzano al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il ciclo normale «cotone 60 °C» previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta le specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostra che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio fornisce la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio.

57.   Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno il 95 % dei rubinetti è possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

58.   Timer per docce (1,5 punti)

Le docce degli impianti sanitari/aree comuni sono munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

59.   Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina viene coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

60.   Disgelo (fino a 1,5 punti)

Se è necessario l’antigelo sulle strade vengono utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici vengono impiegate sostanze con un tenore massimo dell’1 % di ione cloruro (Cl-) (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

61.   Indicazione della durezza dell’acqua (fino a 2 punti)

In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa si utilizza un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

62.   Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

Tutti gli orinatoi utilizzano un sistema senz’acqua; in alternativa tutti gli orinatoi dispongono di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

63.   Utilizzo di specie indigene per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)

Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne sono costituiti da specie vegetali indigene.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

64.   Detersivi (fino a 3 punti)

Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia, detergenti per sanitari, saponi e shampoo utilizzati nel campeggio è munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna di tali categorie di prodotti fino ad un massimo di 3 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

65.   Pitture e vernici per interni ed esterni (fino a 2 punti)

Le opere di tinteggiatura interna ed esterna dei locali e degli alloggi in affitto del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, sono realizzate al 50 % con pitture e vernici per interni e per esterni contraddistinte dal marchio comunitario di qualità ecologica o da altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto per pitture e vernici per interni, 1 punto per pitture e vernici per esterni).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

66.   Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)

Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l’acqua e i detergenti usati e convogliarli al sistema fognario.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

67.   Promozione dell’uso di prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Nei punti vendita del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio.

68.   Piscine: Dosaggio dei disinfettanti (1 punto) o installazione di piscine naturali/ecologiche (1 punto)

Le piscine sono dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizza il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico (1 punto)

Oppure:

La piscina è del tipo ecologico/naturale in cui l’igiene e la sicurezza dei bagnanti sono garantite unicamente da mezzi naturali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico o il tipo di piscina ecologica/naturale e la sua manutenzione.

69.   Pulizia meccanica (1 punto)

Il campeggio segue precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per la pulizia non chimici oppure applicando misure aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

70.   Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi sono trattati senza l’uso di pesticidi o, conformemente ai principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), o conformemente alle leggi nazionali o ai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

71.   Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)

La progettazione architettonica degli alloggi e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e spirali) garantiscono che l’impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto).

In caso di utilizzo di insetticidi e repellenti, sono impiegate solo sostanze consentite nell’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

RIFIUTI

72.   Compostaggio (fino a 2 punti)

Nel campeggio è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti organici (residui di giardinaggio: 1 punto; rifiuti organici di cucina: 1 punto); il compostaggio di tali rifiuti avviene secondo le disposizioni locali (ad esempio dell’amministrazione locale, del campeggio stesso o di una società privata).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e, se del caso, la documentazione giustificativa adeguata.

73.   Bibite in lattina a perdere (2 punti)

Non sono in vendita bibite in lattina «usa e getta» nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.

74.   Smaltimento di grassi/oli (fino a 2 punti)

Sono installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere sono raccolti e smaltiti in maniera appropriata (1 punto). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

75.   Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)

L’olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio sono raccolti e smaltiti correttamente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

76.   Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti usati, tra cui le apparecchiature elettroniche, sono consegnati a enti di beneficenza secondo la politica del campeggio (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

77.   Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)

La circolazione dei veicoli entro il perimetro del campeggio (ospiti, servizi di manutenzione/trasporto) è limitata a certi orari e a certe aree.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

78.   Traffico interno al campeggio (1 punto)

Il campeggio non utilizza veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all’interno del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

79.   Carrelli a disposizione degli ospiti del campeggio (1 punto)

Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti dispongono gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

80.   Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie del campeggio non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impediscono l’adeguato drenaggio e l’aerazione del terreno.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

81.   Tetti (2 punti)

Almeno il 50 % degli edifici situati nel campeggio che hanno tetti adatti (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e non utilizzati per altri scopi è ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

82.   Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)

Il campeggio offre agli ospiti opuscoli informativi e didattici in materia ambientale a favore della biodiversità, della salvaguardia del paesaggio e delle misure di preservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’educazione ambientale deve far parte del programma di intrattenimento degli ospiti (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

83.   Divieto di fumare nelle aree comuni e negli alloggi in affitto (fino a 1,5 punti)

Non è consentito fumare nel 100 % degli spazi comuni al chiuso e almeno nel 70 % (1 punto) o almeno nel 95 % (1,5 punti) degli alloggi in affitto.

Valutazione e verifica: il richiedente indica il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

84.   Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti hanno a disposizione biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 piazzole e/o alloggi in affitto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio.

85.   Servizio di navetta (1 punto)

Il campeggio offre agli ospiti che si spostano con mezzi di trasporto pubblici un servizio di navetta all’arrivo, assicurato da mezzi rispettosi dell’ambiente quali le autovetture elettriche o le slitte trainate da cavalli.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e un esempio di come tale servizio è proposto agli ospiti.

86.   Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)

Le bevande in vendita nel campeggio sono confezionate in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bibite non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

87.   Utilizzo di prodotti ricaricabili (fino a 2 punti)

Il campeggio utilizza unicamente pile ricaricabili per i telecomandi della televisione (1 punto) e/o cartucce di inchiostro/toner ricaricabili per le stampanti e le fotocopiatrici (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio soddisfa tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata dei fornitori delle batterie e/o degli operatori addetti alla ricarica delle cartucce di toner.

88.   Prodotti di carta (fino a 3 punti)

Almeno l’80 % della carta igienica/tessuto carta, della carta da ufficio e/o della carta stampata utilizzate reca il marchio comunitario di qualità ecologica o altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (1 punto per ciascuna delle suddette tre categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

89.   Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 30 % dei beni durevoli di ciascuna categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio e negli alloggi in affitto, è munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (1 punto ciascuna fino ad un massimo di tre categorie di beni durevoli).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

90.   Prodotti alimentari locali (fino a 3 punti)

Per ogni pasto, prima colazione inclusa (1,5 punti), nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta fresca e le verdure).

Ove necessario, il consumo di specie locali in pericolo, come alcuni tipi di pesci e di crostacei, di animali selvatici e di gamberi da acquacoltura delle foreste di mangrovia a rischio di estinzione, è vietato negli spacci di prodotti alimentari (1,5 punti) e nei punti vendita (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

91.   Alimenti biologici (fino a 3 punti)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menu (1 punto) o dell’intero menu (compresa la prima colazione) (2 punti) e di almeno 4 alimenti venduti nello spaccio (1 punto) sono prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, o conformemente ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

92.   Qualità dell’aria negli spazi interni (fino a 4 punti)

Il campeggio assicura una qualità ottimale dell’aria all’interno dei locali grazie ad una o ad entrambe le seguenti misure:

i locali, gli alloggi in affitto e gli spazi comuni sono conformi alle disposizioni di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (24), e contengono soltanto pitture, decorazioni, mobili e altri materiali certificati con il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I equivalenti relativi ad un basso livello di emissioni (2 punti),

nei locali, negli alloggi in affitto e gli spazi comuni non sono impiegate profumazioni, lenzuola, asciugamani e tessuti sono lavati con detersivi non profumati (1 punto) e le pulizie sono effettuate con prodotti non profumati (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare prodotti non profumati, è sufficiente che presenti un elenco dei componenti/degli ingredienti dei prodotti di lavaggio e di pulizia non profumati.

GESTIONE GENERALE

93.   Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) del campeggio

Il campeggio è registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o è certificato conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001.

94.   Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori dei prodotti o erogatori di servizi del campeggio è registrato nel sistema EMAS (1,5 punti) o è certificato conformemente alla norma ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova della registrazione nel sistema EMAS o della certificazione ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

95.   Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (fino a 4 punti)

Eventuali servizi aggiuntivi di ristorazione o ricreativi/fitness oggetto di contratti in subappalto rispettano tutti i criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai rispettivi servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione prestato e/o ciascuna attrezzatura ricreativa disponibile nel campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori.

96.   Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)

Presso il campeggio sono installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchinari presenti, quali i consumi delle camere, del servizi di lavanderia e di cucina e/o di alcuni macchinari come i frigoriferi, le lavatrici, ecc. (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e/o di acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una spiegazione dettagliata del modo in cui il campeggio rispetta tale criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

97.   Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)

Se aplicara uno de due punti:

a)

Altre misure ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione del campeggio intraprende altre azioni oltre a quelle indicate con i criteri delle parti A o B per migliorare le prestazioni del campeggio in materia ambientale. L’organismo competente che esamina la domanda attribuisce un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti ciascuna.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, nonché una descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure:

b)

Assegnazione del marchio di qualità ecologica (3 punti): Il campeggio ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la prova che gli è stato attribuito un marchio di qualità ecologica.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(4)  L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

(5)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(7)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(8)  GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

(9)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(10)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(11)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(12)  GU L 37 del 13.2.2003, pag.19.

(13)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(14)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(15)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(16)  GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(17)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

(18)  GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(19)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(20)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(21)  GU L 67 del 12.3.2003, pag. 22.

(22)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(23)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(24)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.


28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009

[notificata con il numero C(2009) 6059]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2009/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 542/2009 della Commissione, del 23 giugno 2009, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva (2) prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

(3)

Sulla base delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 16 luglio 2009.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 16 luglio 2009 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009, l'importo massimo dell'aiuto per l'olio di oliva è fissato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 24.6.2009, pag. 3

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

(EUR/tonnellate/giorno)

Prodotto

Importo massimo dell'aiuto

Olio extra vergine di oliva

1,3

Olio di oliva vergine

1,3


28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente

[notificata con il numero C(2009) 5767]

(2009/566/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (1), stabilisce che i membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica.

(2)

L’allegato III della decisione 2008/721/CE fissa a 300 EUR l’indennità per la partecipazione per un giorno intero, a 150 EUR l’indennità per la partecipazione per la sola mattinata o il solo pomeriggio a una riunione e a 300 EUR l’indennità per l’esercizio del mandato di relatore. Se pienamente giustificato e in funzione delle disponibilità di bilancio, quest’ultimo importo può essere aumentato a 600 EUR per questioni che comportano un carico di lavoro particolarmente oneroso.

(3)

Detto allegato stabilisce inoltre che la Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni. La prima valutazione si tiene nel 2009.

(4)

L’attuale livello delle indennità è stato stabilito nel 1997 per i membri e gli esperti dei predecessori dei comitati scientifici in questione e da quel momento non è più stato rivalutato. L’indennità giornaliera adattata in considerazione dell’aumento dei prezzi al consumo nel periodo 1997-2008 sulla base dei dati Eurostat relativi all’indice dei prezzi al consumo corrisponde alla somma di 381,50 EUR, da arrotondare a 385 EUR.

(5)

La distinzione tra le riunioni di un giorno intero e quelle di mezza giornata deve essere abolita al fine di tenere conto del tempo di viaggio e trasporto.

(6)

Alla luce dell’esperienza acquisita, il carico di lavoro dei relatori dipende sostanzialmente dalla complessità e dalla durata delle attività necessarie a completare il parere, considerando la complessità della questione, la disponibilità e l’accessibilità dei dati, la quantità di materiale bibliografico da esaminare, la necessità di collaborare con altri organismi nonché la portata e la complessità delle consultazioni delle parti interessate e delle consultazioni pubbliche necessarie. I due livelli attuali di indennità per i relatori non rispecchiano l’effettiva varietà di situazioni ed è dunque necessario introdurre una modulazione più ampia delle indennità dei relatori,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato III della decisione 2008/721/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

INDENNITÀ

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle attività dei comitati scientifici, secondo le seguenti modalità.

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione:

385 EUR per ogni giorno di riunione alla quale hanno partecipato.

Per l’esercizio del mandato di relatore:

l’indennità è modulata, a seconda del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all’accessibilità dei dati, della bibliografia scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché alla portata e alla complessità delle consultazioni delle parti interessate, delle consultazioni pubbliche e dei contatti con altri organismi, alla luce dei seguenti criteri indicativi:

Importo

Criteri indicativi

385 EUR

Questione semplice e di routine

Parere fondato sull’esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliografiche

Nessuna consultazione pubblica

Non oltre 5 mesi tra la prima e l’ultima riunione

770 EUR

Questione complessa

Parere fondato su significative analisi e ricerche documentarie e bibliografiche

Consultazione delle parti interessate e/o consultazioni pubbliche con limitato carico di lavoro per l’esame del feedback

Da 5 a 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione

1 155 EUR

Questione particolarmente complessa

Necessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliografiche

Ampie e complesse consultazioni pubbliche, delle parti interessate e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l’esame del feedback

Oltre 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione

in ognuno dei casi specifici, sulla base dei criteri sopra menzionati, la Commissione indica nella richiesta di parere qual è l’importo applicabile all’indennità del relatore. La Commissione può modificare la scelta dell’importo applicabile durante i lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti,

la Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni.»