ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.194.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
25 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 665/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 666/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 667/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola Romana (DOP)]

5

 

*

Regolamento (CE) n. 668/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, che attua il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione e alla certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici riguardanti medicinali per terapie avanzate realizzati da micro, piccole e medie imprese ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008

22

 

*

Regolamento (CE) n. 671/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2010 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

47

 

 

Regolamento (CE) n. 672/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2009

53

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/560/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2009) 5607]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


REGOLAMENTO (CE) N. 665/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.7.2009   

IT

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L 194/3


REGOLAMENTO (CE) N. 666/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 187 del 18.7.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 25 luglio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


25.7.2009   

IT

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L 194/5


REGOLAMENTO (CE) N. 667/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola Romana (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Nocciola Romana», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 308 del 3.12.2008, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.:   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Nocciola Romana (DOP)


25.7.2009   

IT

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L 194/7


REGOLAMENTO (CE) N. 668/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

che attua il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione e alla certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici riguardanti medicinali per terapie avanzate realizzati da micro, piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1394/2007, stabilire le disposizioni per la valutazione e la certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici presentati da piccole e medie imprese all’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia»), allo scopo di fornire a queste imprese un incentivo per condurre studi di qualità e non clinici sui medicinali per terapie avanzate.

(2)

Per motivi di coerenza e trasparenza, si applica la definizione di micro, piccole e medie imprese prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (2).

(3)

In conformità del regolamento (CE) n. 1394/2007, la procedura di certificazione deve essere indipendente da qualsiasi richiesta di autorizzazione di immissione in commercio. Ciononostante deve anche cercare di facilitare la valutazione di ogni eventuale futura domanda di sperimentazione clinica e autorizzazione di immissione in commercio basata sugli stessi dati. Per questo motivo, la valutazione di una domanda di certificazione deve essere effettuata in conformità degli stessi requisiti scientifici e tecnici applicabili ad una richiesta di autorizzazione di immissione in commercio, prevista dall’allegato I della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3).

(4)

Le persone che richiedono la certificazione devono poter fornire tutti i dati o parti di essi sulla qualità e i dati non clinici richiesti dall’allegato I della direttiva 2001/83/CE. Tuttavia, per garantire il valore aggiunto delle certificazioni, occorre stabilire una serie minima di dati richiesti per certificazione.

(5)

Nell’ambito dell’Agenzia, il comitato per le terapie avanzate dispone dell’esperienza adeguata per l’esame dei dati sulla qualità e dei dati non clinici relativi ai medicinali per terapie avanzate. Esso è perciò responsabile della valutazione delle richieste di certificazione.

(6)

Il comitato per le terapie avanzate deve eventualmente poter completare la sua valutazione sulla base di ispezioni in loco dei laboratori in cui sono prodotti i medicinali per terapie avanzate.

(7)

Le richieste di certificazione possono riguardare medicinali per terapie avanzate combinate a norma del regolamento (CE) n. 1394/2007. In tal caso, si dovranno applicare i requisiti supplementari relativi alla conformità del dispositivo medico o del dispositivo medico impiantabile attivo, contenuti nel prodotto combinato, con i requisiti essenziali stabiliti rispettivamente nella direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (4) e la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (5).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle micro, piccole e medie imprese, a norma della raccomandazione 2003/361/CE che producono medicinali per terapie avanzate e sono stabilite nella Comunità.

Articolo 2

Procedura di valutazione e certificazione

1.   Le richieste di valutazione scientifica e di certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici relativi ad un medicinale per terapia avanzata devono essere presentate all’Agenzia e contenere i seguenti elementi:

a)

tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la richiesta rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, come definito nell’articolo 1;

b)

un’indicazione relativa al fatto se la richiesta riguarda unicamente i dati sulla qualità o i dati sulla qualità e i dati non clinici;

c)

un riferimento a qualsiasi richiesta di certificazione preventivamente presentata per gli stessi medicinali per terapie avanzate, un’indicazione se un certificato è stato concesso o meno e una spiegazione del valore aggiunto della nuova richiesta e delle differenze tra la nuova richiesta e quella presentata anteriormente;

d)

i diritti spettanti previsti dal regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio (6);

e)

i dati cui si fa riferimento nel modulo 3 della parte I dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE, presentato per certificazione, in conformità del secondo comma, tenendo conto dei requisiti specifici definiti nella parte IV di tale allegato e degli orientamenti scientifici di cui all’articolo 5;

f)

se la domanda si riferisce ai dati sulla qualità e ai dati non clinici, i dati riferiti nel modulo 4 della parte I dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE, presentata per certificazione, in conformità del terzo comma, tenendo conto dei requisiti specifici definiti nella parte IV di tale allegato e degli orientamenti scientifici di cui all’articolo 5.

Ai fini della lettera e) del primo comma, la domanda deve contenere almeno i seguenti dati:

a)

informazioni generali e informazioni relative all’avviamento e alle materie prime;

b)

processo di fabbricazione della(e) sostanza(e) attiva(e), ad eccezione dei dati sulla procedura di convalida;

c)

caratterizzazione della(e) sostanza(e) attiva(e), limitata ai dati necessari a descrivere adeguatamente la(e) sostanza(e) attiva(e);

d)

controllo della(e) sostanza(e) attiva(e), ad eccezione dei dati sulla convalida delle prove;

e)

descrizione e composizione del prodotto finito.

Ai fini della lettera f) del primo sottoparagrafo, la domanda deve contenere almeno i seguenti dati:

a)

dati farmacodinamici primari che sostengono il principio per il proposto uso terapeutico;

b)

dati di distribuzione farmacocinetica, se determinati per confermare i dati farmacodinamici primari;

c)

almeno uno studio sulla tossicità.

2.   Se la domanda soddisfa i requisiti del paragrafo 1, l’Agenzia conferma il ricevimento di una domanda valida.

3.   Il comitato per le terapie avanzate valuta la validità della domanda entro 90 giorni dalla sua conferma del ricevimento.

Ai fini di questa valutazione, il comitato per le terapie avanzate deve, soprattutto allo scopo di una successiva valutazione di qualsiasi futura domanda di sperimentazione clinica e di autorizzazione alla commercializzazione, stabilire se:

a)

i dati della qualità presentati e la metodologia di test della qualità seguiti dal richiedente soddisfano i requisiti scientifici e tecnici stabiliti nelle sezioni 2.3 e 3, della parte I, della parte IV ed eventualmente i dati sulla qualità nell’introduzione e nei principi generali dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE;

b)

eventualmente, i dati non clinici e la metodologia di test non clinici seguita dal richiedente soddisfano i requisiti scientifici e tecnici stabiliti nelle sezioni 2.4 e 4, della parte I, della parte IV e, se del caso, i dati non clinici, nell’introduzione e nei principi generali dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE.

4.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, il comitato per le terapie avanzate può invitare il richiedente a fornire informazioni supplementari entro un determinato termine.

In questo caso, il periodo di cui al paragrafo 3 è sospeso fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste.

5.   Quando il comitato per le terapie avanzate ha completato la sua valutazione, l’Agenzia ne informa il richiedente e gli fornisce, senza indugio, i seguenti documenti:

a)

un rapporto di valutazione che precisi in particolare i motivi della conclusione raggiunta dal comitato per le terapie avanzate riguardo alla richiesta;

b)

ove necessario, sulla base di questa valutazione, un certificato che identifichi la qualità e, eventualmente, i dati non clinici presentati e le corrispondenti metodologie di test seguite dal richiedente che soddisfano i requisiti scientifici e tecnici di cui al secondo comma del paragrafo 3;

c)

se il comitato per le terapie avanzate lo ritiene opportuno, un elenco dei temi di cui il richiedente dovrà tener conto in futuro, riguardo alla conformità ai requisiti scientifici e tecnici dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE, dei dati sulla qualità e, se del caso, dei dati non clinici presentati e le corrispondenti metodologie di test applicate dal richiedente.

Articolo 3

Ispezioni in loco

Il comitato per le terapie avanzate può informare il richiedente circa la necessità di effettuare un’ispezione in loco dei locali in cui il medicinale per terapie avanzate interessato è in corso di attuazione, al fine di concludere la sua valutazione in conformità dell’articolo 2. Informerà il richiedente circa gli obiettivi di tale ispezione. Se il richiedente accetta la realizzazione di un’ispezione in loco, questa deve essere effettuata da ispettori degli Stati membri in possesso delle qualifiche necessarie.

In questo caso, il termine stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3, deve essere sospeso fintantoché la relazione dell’ispezione non sarà messa a disposizione del comitato per le terapie avanzate e del richiedente.

Articolo 4

Medicinali combinati per terapie avanzate

1.   I requisiti supplementari stabiliti nei paragrafi 2 e 3 si applicano se una richiesta di certificazione riguarda i medicinali combinati per terapie avanzate.

2.   La richiesta di certificazione di dati relativi ad un medicinale combinato per terapie avanzate può includere una prova di conformità con i requisiti essenziali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1394/2007.

3.   La richiesta di certificazione di dati riguardanti un medicinale combinato per terapie avanzate deve comprendere, se disponibili, i risultati della valutazione da parte di un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 90/385/CEE del dispositivo medico o del dispositivo medico impiantabile attivo.

L’Agenzia riconosce i risultati di tale valutazione nella propria valutazione dei dati riguardanti il medicinale in questione.

L’Agenzia può chiedere all’organismo notificato interessato di trasmettere qualsiasi informazione relativa ai risultati della sua valutazione. L’organismo notificato trasmette le informazioni entro un mese. In tal caso, il periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 3, deve essere sospeso fintantoché non vengono fornite le informazioni richieste.

4.   Se la domanda non comprende i risultati della valutazione, l’Agenzia può:

a)

chiedere a un organismo notificato, individuato d’intesa con il richiedente, un parere sulla conformità della parte «dispositivo» con l’allegato I della direttiva 93/42/CEE o con l’allegato 1 della direttiva 90/385/CEE, a meno che il comitato per le terapie avanzate, consigliato dai suoi esperti in materia di dispositivi medici, decida che non è necessario coinvolgere un organismo notificato; oppure

b)

escludere dalla valutazione il controllo di conformità del dispositivo medico con i requisiti essenziali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1394/2007.

Nel caso di cui alla lettera a), il periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 3, deve essere sospeso fino a quando venga fornito il parere richiesto.

Nel caso di cui alla lettera b), il rapporto di valutazione e qualsiasi certificato fornito devono riportare il fatto che la valutazione esclude il controllo di conformità del dispositivo medico con i requisiti essenziali. Il rapporto di valutazione e qualsiasi certificato fornito possono anche concludere che l’interazione e la compatibilità fra le cellule o i tessuti e il dispositivo medico non possono essere valutati in mancanza dei risultati della valutazione da parte di un organismo notificato.

Articolo 5

Orientamenti scientifici

Nel costituire il fascicolo della richiesta di certificazione, i richiedenti devono tener conto degli orientamenti scientifici pubblicati dall’Agenzia relativi ai dati minimi sulla qualità e ai dati non clinici stabiliti nel secondo e terzo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, per la certificazione di medicinali per terapia avanzata.

Articolo 6

Relazione

L’Agenzia inserisce nella sua relazione di attività annuale una sezione sull’esperienza acquisita in seguito all’applicazione del presente regolamento. Tale sezione contiene in particolare informazioni statistiche sul tipo e sul numero di richieste presentate in conformità del predetto regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(4)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(5)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(6)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.


25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/11


REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5 e l’articolo 63, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l’organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all’allegato I («l’elenco»). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall’altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio.

(2)

Nella redazione dell’elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.

(3)

In attesa dell’adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell’elenco, ai fini della stesura e dell’aggiornamento dell’elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche.

(4)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell’efficacia dei controlli.

(5)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l’arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l’immissione in libera pratica.

(6)

Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all’interno della Comunità nell’ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d’identità e controlli fisici.

(7)

Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

(8)

La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all’olio di palma (3) stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118-97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. È pertanto opportuno eliminare l’obbligo di fornire il rapporto d’analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata.

(9)

La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (4) stabilisce l’aumento della frequenza dei controlli (50 % di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. È pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(10)

L’applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l’istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d’identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell’allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a)

i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b)

le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;

c)

le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

d)

gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e)

le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

b)

«punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;

c)

«partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Articolo 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a)

sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b)

strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c)

istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

d)

magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e)

attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;

f)

la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g)

un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

Articolo 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Articolo 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

Articolo 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1.   L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a)

controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

b)

controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

2.   Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;

b)

fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Circostanze particolari

1.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b)

i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c)

si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a)

la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b)

le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

i)

la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii)

i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

Articolo 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:

a)

sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b)

attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.

Articolo 13

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 14

Tasse

1.   Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.

La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.

2.   La relazione comprende le seguenti informazioni:

a)

i dettagli di ogni partita, tra cui:

i)

le dimensioni in termini di peso netto della partita;

ii)

il paese di origine di ogni partita;

b)

il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;

c)

i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

3.   La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

Articolo 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

Articolo 19

Misure transitorie

1.   Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del primo paragrafo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.

(4)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.


ALLEGATO I

A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d’identità (2)

(%)

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatossine

10

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brasile

Aflatossine

50

Oligoelementi (mangimi e alimenti) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Cina

Cadmio e piombo

50

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti), in particolare il burro di arachidi (alimento)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatossine

50

Spezie (alimenti)

Capsicum spp frutti secchi dello stesso, interi o macinati, tra cui peperoncino, peperoncino in polvere, pepe di Caienna e paprica)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

India

Aflatossine

50

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

Aflatossine

10

Semi di melone (egusi) e prodotti derivati (5)(alimenti)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatossine

50

Uve secche (alimenti)

0806 20

Uzbekistan

Ocratossina A

50

Peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma (alimenti)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

20

Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatossine

10

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatossine

50

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

ex 1006 30

India

Aflatossine

10

Mango, fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis), melone amaro (Momordica charantia), zucca bottiglia (Lagenaria siceraria), peperoni e melanzane (alimenti)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS (1)

50

Banane

0803 00 11

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS (1)

10

Verdure fresche, refrigerate o congelate (peperoni, zucchine e pomodori)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turchia

Antiparassitari: metomil e oxamil

10

Pere

0808 20 10

Turchia

Antiparassitario: amitraz

10

Verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti)

fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

melanzane

cavoli

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailandia

Residui di pesticidi organo fosforici

50

B.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«peperoncino», frutti del genere Capsicum essiccati e tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90, in qualsiasi forma, destinati al consumo umano;

b)

«prodotti derivati dal peperoncino», polvere di curry di cui al codice NC 0910 99 60, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

c)

«curcuma», curcuma essiccata e tritata o polverizzata, di cui al codice NC 0910 30 00, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

d)

«olio di palma», olio di palma di cui al codice NC 1511 10 90, destinato al consumo umano diretto;

e)

i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).


(1)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazole, tiabendazol, tiacloprid.

(2)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 2007 99 97: solo i prodotti contenenti nocciole devono essere inclusi).

(3)  Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento nella presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(4)  I tenori massimi stabiliti per piombo e cadmio negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligominerali di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10) costituiscono i valori di riferimento d’intervento. Se gli oligoelementi figurano nell’etichetta quali integratori alimentari a norma dell’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51), si applicano i tenori massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

(5)  I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5) costituiscono i valori di riferimento d’intervento.


ALLEGATO II

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

Image

Image

Note orientative per la compilazione del DCE

In generale

:

Completare il documento in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I

Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal loro rappresentante.

Casella I.1.

Speditore/esportatore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.2.

Questa casella deve essere compilata dalle autorità del punto di entrata designato (PED) a norma dell’articolo 2.

Casella I.3.

Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.4.

Responsabile della partita (tra cui l’agente, il dichiarante o l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti), ovvero la persona che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore. Indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.5.

Paese di origine: paese dal quale proviene la merce o dove essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6.

Paese di spedizione: paese in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nella Comunità.

Casella I.7.

Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.8.

Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nella Comunità. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.9.

Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10.

Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11.

Indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Casella I.12.

Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

Casella I.13.

Codice prodotto o codice SA del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Casella I.14.

Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. La massa netta è la massa delle merci senza imballaggio.

Casella I.15.

Numero di colli.

Casella I.16.

Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

Casella I.17.

Tipo di imballaggio: identificare il tipo di imballaggio del prodotto.

Casella I.18.

Impiego al quale è destinato il prodotto: selezionare la casella appropriata: «consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza precedente selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19.

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20.

Trasferimento a un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, il PED deve selezionare questa casella per consentire il trasporto successivo a un altro punto di controllo.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per le importazioni: selezionare questa casella nel caso in cui la partita è destinata all’importazione (articolo 8).

Casella I.23.

Non pertinente.

Casella I.24.

Selezionare il mezzo di trasporto adeguato.

Parte II

Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

Casella II.1.

Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

Casella II.2.

Questa casella può essere completata dai servizi doganali, se del caso.

Casella II.3.

Controlli documentali: compilare per tutte le partite.

Casella II.4.

L’autorità del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, i quali, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, possono essere effettuati in un punto di controllo diverso.

Casella II.5.

Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità del PED indica, in seguito a controlli documentari e d’identità soddisfacenti, a quale punto di controllo può essere trasportata la merce per controlli fisici.

Casella II.6.

Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli documentari o d’identità. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7.

Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.8.

Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

Casella II.9.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.

Casella II.10.

Non pertinente.

Casella II.11.

L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati dei controlli d’identità.

Casella II.12.

L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati dei controlli fisici.

Casella II.13.

L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati delle prove di laboratorio. Indicare la categoria della sostanza o l’agente patogeno per i quali si effettua la prova di laboratorio.

Casella II.14.

Utilizzare questa casella per tutte le partite pronte per l’immissione in libera pratica nella Comunità.

Casella II.15.

Non pertinente.

Casella II.16.

Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli fisici. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.18 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.17.

Motivi del rifiuto: se del caso, aggiungere informazioni pertinenti. Selezionare la casella corrispondente.

Casella II.18.

Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.19.

Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20.

Apporre qui il timbro ufficiale dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, dell’autorità competente del punto di controllo.

Casella II.21.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, dell’autorità competente del punto di controllo.

Parte III

Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

Casella III.1.

Dettagli della rispedizione: l’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

Casella III.2.

Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, ove appropriato, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica qui i risultati dell’arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, del punto di controllo, in caso di rispedizione. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».


25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/22


REGOLAMENTO (CE) N. 670/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto all’intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), c) e k), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali modificati dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (2), la Commissione può decidere di attivare l’intervento pubblico, dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il risone, qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l’andamento dei prezzi di mercato. Qualora la Commissione ritenga necessaria l’attivazione dell’intervento pubblico, è opportuno stabilire le condizioni per lo svolgimento degli acquisti all’intervento e specificare quali siano le autorità competenti in materia in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3), precisando che, ai fini del presente regolamento, dette autorità intervengono in veste di «organismi d’intervento» anche quando gli organismi pagatori agiscono direttamente.

(2)

Per assicurare la massima efficacia e semplicità operative del regime d’intervento pubblico, occorre precisare le regole in materia di riconoscimento dei centri d’intervento da parte degli organismi d’intervento degli Stati membri e stabilirne le modalità. A questo scopo è utile precisare le condizioni richieste per il riconoscimento dei locali di ammasso dei centri d’intervento.

(3)

Le condizioni di ricevibilità delle offerte di frumento duro e risone, che devono essere presentate presso gli organismi d’intervento, nonché le modalità di presa in consegna dei prodotti da parte degli stessi, devono essere il più possibile uniformi nell’insieme della Comunità. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori, risulta pertanto opportuno definire le procedure inerenti agli acquisti e, più in particolare, alla ricevibilità delle offerte, alla presa in consegna e ai relativi controlli.

(4)

Quando i locali di ammasso di un centro d’intervento riconosciuto, situati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge l’attività principale dell’operatore, offrono agli operatori la possibilità di effettuare le consegne con minore spesa, è opportuno consentire a questi ultimi di presentare le offerte nello Stato membro di cui trattasi. In tal caso è opportuno, per evitare agli operatori ulteriori vincoli amministrativi, autorizzarli a espletare le pratiche inerenti alle offerte, con il proprio numero di partita IVA, nello Stato membro in cui esercitano la loro attività principale e a costituire, a garanzia dell’offerta presentata, una cauzione nello stesso Stato membro.

(5)

Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione dell’intervento, si deve disporre che ogni partita conferita sia omogenea e, nel caso del riso, che sia composta di riso della stessa varietà. Occorre altresì fissare una quantità minima al di sotto della quale l’organismo d’intervento non è tenuto ad accettare l’offerta, avendo peraltro presente la possibilità che le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro rendano necessario fissare una quantità minima superiore. Affinché gli operatori siano informati delle quantità minime stabilite, è necessario che gli organismi d’intervento le precisino in ogni bando di gara pubblicato e, se del caso, le fissino ad un livello superiore a quello prescritto dal presente regolamento.

(6)

Non devono essere accettati all’intervento il frumento duro e il risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati. A questo proposito occorre definire i metodi per la determinazione della qualità del frumento duro e del risone.

(7)

Il frumento duro è un cereale per il quale sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano, che devono corrispondere alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (4). Occorre prevedere che dette norme siano applicabili al momento della presa in consegna dei prodotti interessati nell’ambito dell’attuale regime di intervento.

(8)

I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi pagatori o dagli organismi d’intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri di analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere delle analisi, sotto la responsabilità degli organismi, previamente alla presa in consegna dei prodotti, esclusivamente sulla base di un’analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all’entrata nel regime di intervento. La responsabilità di una decisione inadeguata, rispetto all’analisi dei rischi prescritta a norma del presente regolamento, presa dallo Stato membro all’acquisto del prodotto, dovrebbe tuttavia ricadere sullo Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe infatti di garantire la qualità del prodotto e quindi la buona conservazione dello stesso. Occorre pertanto precisare le circostanze in cui sorge la responsabilità dello Stato membro.

(9)

Ai fini della fissazione della qualità minima del risone si deve, in particolare, prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità.

(10)

È opportuno stabilire con precisione i controlli da effettuare per accertare l’effettiva presenza dei prodotti offerti nei locali di ammasso designati dall’offerente e il rispetto dei requisiti prescritti per quanto concerne sia il peso che la qualità delle merci conferite. È necessario distinguere, da un lato, l’accettazione della merce conferita previo controllo della quantità e del rispetto dei requisiti qualitativi minimi e, dall’altro, la fissazione del prezzo da pagare all’offerente dopo l’esecuzione delle analisi necessarie per determinare le precise caratteristiche di ogni partita sulla base di campioni rappresentativi.

(11)

Ai fini di una gestione efficace della misura d’intervento, è opportuno disporre che le offerte di frumento duro o di risone non possano essere né modificate né ritirate. Risulta altresì necessario subordinare la presentazione delle offerte alla costituzione di una cauzione, precisandone le modalità di svincolo o di eventuale incameramento nel bilancio comunitario in caso di inosservanza di determinate condizioni di ricevibilità dell’offerta.

(12)

Secondo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento del frumento duro è determinato dalla Commissione mediante gara, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità. Occorre precisare dette variazioni di prezzo legate ai principali requisiti di qualità del frumento duro.

(13)

Secondo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento del risone è fissato per la qualità tipo di cui all’allegato IV, lettera A, e, se la qualità del riso offerto all’intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo d’intervento viene maggiorato o ridotto, a seconda dei casi. Le maggiorazioni o riduzioni devono tradurre all’intervento le differenze di prezzo constatate sul mercato del risone per motivi di qualità. A questo scopo vanno prese in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità. La stima del tenore di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza.

(14)

A fini di armonizzazione, i controlli delle scorte d’intervento devono essere eseguiti secondo le modalità stabilite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006.

(15)

Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica e secondo i metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

(16)

Le disposizioni del presente regolamento relative al settore del riso sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento (5). Tuttavia, a fini di armonizzazione delle normative applicabili al risone e al frumento duro, è opportuno non recepire nel presente regolamento talune disposizioni del regolamento (CE) n. 489/2005.

(17)

Le disposizioni del presente regolamento relative al frumento duro sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 428/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, che fissa i centri d’intervento per i cereali (6). Si deve pertanto disporre che queste ultime non si applichino più al frumento duro a decorrere dal 1o luglio 2009.

(18)

Le disposizioni del presente regolamento relative al frumento duro sostituiscono quelle in vigore contenute nel regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (7). Si deve pertanto disporre che queste ultime non si applichino più al frumento duro a decorrere dal 1o luglio 2009.

(19)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008 e abrogare il regolamento (CE) n. 489/2005.

(20)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 72/2009, le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernenti l’intervento pubblico si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il settore del riso. Di conseguenza, le modalità di applicazione delle suddette disposizioni devono applicarsi a decorrere dalle stesse date.

(21)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI D’INTERVENTO, GLI ACQUISTI E LE OFFERTE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento stabilisce, nei settori del frumento duro e del riso, le modalità di applicazione relative agli acquisti all’intervento pubblico di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono effettuati dagli organismi pagatori o dagli organismi da questi delegati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006, di seguito «organismi d’intervento».

Articolo 2

Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento

1.   I centri d’intervento, che devono essere designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono previamente riconosciuti dagli organismi d’intervento conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 884/2006, in particolare in materia di responsabilità e controlli ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultimo regolamento.

2.   Ai fini del riconoscimento di un centro d’intervento, l’organismo d’intervento si accerta che i locali di ammasso del centro rispondano almeno alle seguenti condizioni:

a)

capacità di ammasso minima, per l’insieme dei locali di ammasso del centro in questione, di 20 000 tonnellate di frumento duro o di 10 000 tonnellate di riso;

b)

capacità minima di uscita dalle scorte tale da consentire, per ogni locale di ammasso e per giorno lavorativo, lo smercio di almeno il 5 % del quantitativo immagazzinato, ovvero di 1 000 tonnellate di frumento duro e di 500 tonnellate di riso.

3.   L’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso, designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è modificato e messo a disposizione degli Stati membri e del pubblico conformemente agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

SEZIONE 2

PROCEDURA DI ACQUISTO ALL’INTERVENTO DI FRUMENTO DURO O DI RISONE MEDIANTE GARA

Articolo 3

Acquisti

1.   Gli organismi d’intervento procedono, tramite bando di gara, all’acquisto di frumento duro o di risone previa apertura della gara con regolamento della Commissione, di seguito «regolamento recante apertura della gara», secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Il regolamento recante apertura della gara menziona specificatamente:

a)

la designazione del prodotto e il relativo codice NC;

b)

le date delle gare;

c)

la data e l’ora entro cui devono essere presentate le offerte;

d)

la data di chiusura della gara;

e)

in caso di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo Stato membro/gli Stati membri o la regione/le regioni interessati.

3.   Per il risone, la gara può essere limitata a uno o più tipi di riso di cui all’allegato III, parte I, sezione I.2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 («riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B»).

4.   Tra la data di entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e l’ultimo giorno utile del primo periodo di presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno sei giorni.

5.   Il bando di gara pubblicato dall’organismo d’intervento precisa segnatamente le quantità minime che devono formare oggetto delle offerte. Tali quantità sono pari ad almeno 10 tonnellate per il frumento duro e 20 tonnellate per il riso.

Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all’ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle indicate al primo comma, l’organismo d’intervento competente fissa tali quantità nel bando di gara.

6.   Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 4

Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte

1.   Gli acquisti di cui all’articolo 3 sono effettuati sulla base di offerte presentate dagli operatori agli organismi d’intervento degli Stati membri, che possono essere inoltrate su carta o per via elettronica con ricevuta di ritorno.

2.   Per essere ricevibile l’offerta deve contenere:

a)

un modulo messo a disposizione dagli Stati membri, sulla falsariga di un modello armonizzato redatto dalla Commissione, secondo le modalità di cui all’articolo 24, recante almeno le seguenti informazioni:

i)

il nome dell’offerente, il suo indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui esercita la propria attività principale o, in mancanza di questo, il numero di iscrizione all’anagrafe agricola;

ii)

il prodotto offerto, con l’indicazione, per il riso, del tipo e della varietà;

iii)

il luogo di ammasso del prodotto al momento della presentazione dell’offerta;

iv)

i locali di ammasso del centro d’intervento per i quali l’offerta comporta la minore spesa;

v)

il quantitativo offerto, l’annata di raccolta del prodotto offerto e la menzione dell’origine comunitaria di quest’ultimo e della zona di produzione nella Comunità;

vi)

il prezzo proposto per tonnellata di merce corrispondente alla qualità minima per il frumento duro o alla qualità tipo per il risone, franco locali di ammasso del centro d’intervento designato, non scaricata, espresso in euro con due decimali al massimo; il prezzo non deve essere superiore al prezzo di riferimento di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il frumento duro, o al prezzo di riferimento di cui all’articolo 8, lettera b), dello stesso regolamento, per il risone;

vii)

per il risone, i trattamenti fitosanitari post-raccolta, con l’indicazione delle dosi applicate;

viii)

le principali caratteristiche del prodotto offerto;

b)

i seguenti documenti a corredo:

i)

prova che l’offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di 30 EUR per tonnellata di frumento duro o di 50 EUR per tonnellata di risone; se l’offerente presenta l’offerta in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita la propria attività principale, la cauzione può essere costituita nello Stato membro in cui l’offerente esercita l’attività principale;

ii)

dichiarazione dell’offerente attestante che i quantitativi offerti sono effettivamente presenti nel luogo di ammasso indicato alla lettera a), punto iii), del presente paragrafo;

iii)

dichiarazione dell’offerente attestante che l’offerta ha per oggetto una partita omogenea; che, nel caso del riso, tale partita è composta di risone della stessa varietà, e che le quantità minime corrispondono a quelle fissate nel bando di gara pubblicato dall’organismo d’intervento.

3.   L’organismo d’intervento registra le offerte ricevibili, la data di ricevimento e i quantitativi offerti.

4.   Le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Articolo 5

Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento

1.   Gli organismi d’intervento verificano la ricevibilità delle offerte in base agli elementi richiesti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Se l’offerta è irricevibile, l’organismo d’intervento ne informa immediatamente l’operatore interessato.

2.   La verifica di conformità dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), può essere effettuata dopo l’accertamento della ricevibilità delle offerte da parte dell’organismo d’intervento, eventualmente assistito dall’organismo d’intervento territorialmente competente per il luogo di ammasso designato dall’offerente, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3.

Qualora uno o più dei documenti di cui al primo comma risultino non conformi, l’offerta è annullata e si applica l’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione le offerte ricevibili, secondo le modalità stabilite all’articolo 24. L’identità degli offerenti rimane segreta.

Se non è pervenuta alcuna offerta ricevibile, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

2.   Le offerte ricevibili non comunicate alla Commissione sono escluse dalla gara.

Articolo 7

Decisione basata sulle offerte

La Commissione, basandosi sulle offerte comunicate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, decide di non dare seguito alle offerte ricevute oppure fissa il prezzo massimo di acquisto all’intervento, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 8

Decisioni relative alle offerte

1.   Se la Commissione ha fissato il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’articolo 7, gli organismi d’intervento accettano le offerte ricevibili pari o inferiori all’importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.

2.   Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto all’intervento, tutte le offerte sono respinte.

3.   Dopo la pubblicazione del regolamento o la notifica della decisione che fissa il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’articolo 7 o annuncia che non viene dato seguito alle offerte, gli organismi d’intervento prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Ciascun offerente è informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara entro il primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione o alla notifica di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Svincolo e incameramento delle cauzioni

1.   L’effettiva presenza dei prodotti nel luogo di ammasso designato dall’offerente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), il conferimento di partite omogenee, il mantenimento dell’offerta comunicata alla Commissione e la presa in consegna del prodotto da parte dell’organismo competente costituiscono le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8).

2.   In caso di inadempimento delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, la cauzione è incamerata, salvo forza maggiore, e viene contabilizzata tra le entrate con destinazione specifica in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).

3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli organismi d’intervento controllano i quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, con le dovute distinzioni, le norme e le modalità di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, più precisamente quelle previste all’allegato I, parte B, sezione III, del suddetto regolamento. I controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un’analisi del rischio.

4.   Quando l’offerta è respinta, la cauzione è svincolata sin dal momento della pubblicazione della decisione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

5.   Per le offerte accettate, la cauzione è svincolata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di emissione della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.

SEZIONE 3

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI PRODOTTI

Articolo 10

Consegna

1.   L’organismo d’intervento fissa la data o le date di consegna presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto designato dall’offerente e le comunica all’offerente nel più breve tempo possibile.

Tuttavia, quando la consegna dei prodotti non può avvenire presso i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, l’organismo d’intervento designa altri locali di ammasso dello stesso centro d’intervento o di un altro centro d’intervento riconosciuto, presso i quali deve avere luogo la consegna, con la minore spesa, e fissa la data o le date di consegna.

2.   La totalità dei prodotti deve essere consegnata presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto entro la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento dell’offerta, ma non oltre il 30 giugno per il frumento duro e non oltre il 31 agosto per il risone.

3.   Il ricevimento della consegna è effettuato dall’organismo d’intervento alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

4.   La quantità di merce consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato e di un rappresentante dell’organismo d’intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall’offerente.

Tuttavia, il rappresentante dell’organismo d’intervento può anche essere l’ammassatore. In tal caso:

a)

l’organismo d’intervento effettua, entro trenta giorni dalla presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l’eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

b)

qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell’ammassatore;

c)

qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell’ammassatore se il peso constatato è inferiore al peso registrato, mentre in caso contrario sono a carico dello Stato membro.

Articolo 11

Spese di trasporto

1.   Le spese di trasporto della merce fino ai locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente con la minore spesa, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv), sono a carico dell’offerente per una distanza pari o inferiore a 100 km e a carico dell’organismo d’intervento per una distanza superiore a 100 km.

2.   Quando l’organismo d’intervento cambia i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento con una franchigia pari a 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km sono interamente a carico dell’organismo d’intervento.

3.   Le spese a carico dell’organismo d’intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione, in misura non forfettaria, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 884/2006.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL FRUMENTO DURO

Articolo 12

Qualità del frumento duro offerto

1.   Per essere accettato all’intervento, il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile.

2.   Il frumento duro è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando è di qualità perfetta, cioè quando risponde ai requisiti di qualità verificati in base alle caratteristiche definite all’allegato I, parte A, nonché ai requisiti minimi di qualità del frumento duro di cui all’allegato I, parte B.

Articolo 13

Campionamento e analisi del frumento duro offerto

1.   Al fine di determinare le caratteristiche qualitative del frumento duro offerto, per ciascuna partita conferita viene costituito un campione rappresentativo, composto di campioni prelevati in occasione di ogni consegna e in ragione di almeno un prelievo ogni sessanta tonnellate.

2.   L’organismo d’intervento fa analizzare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

3.   I metodi di riferimento da impiegare per la determinazione della qualità del frumento duro offerto all’intervento sono descritti nell’allegato II secondo il seguente schema:

parte A: metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta,

parte B: metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità del frumento duro,

parte C: metodo di riferimento per la determinazione del tasso di chicchi bianconati del frumento duro,

parte D: altri metodi utilizzabili per la determinazione della qualità del frumento duro.

4.   Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l’altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti. Se necessario, in particolare qualora la presenza di contaminanti rischi di perturbare gravemente la situazione del mercato, la frequenza e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5.   Sono a carico dell’offerente le spese relative:

a)

all’analisi dei contaminanti;

b)

al test di attività amilasica (Hagberg);

c)

al dosaggio della proteina;

d)

al ritiro dei prodotti qualora le analisi abbiano dimostrato che il frumento duro offerto non corrisponde alla qualità minima richiesta all’intervento.

6.   I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18.

7.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

8.   Qualora le analisi e i controlli non permettano di considerare accettabile all’intervento il frumento duro offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In deroga all’articolo 11, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.

Articolo 14

Presa in consegna del frumento duro offerto

1.   L’organismo d’intervento prende in consegna il frumento duro offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 per l’intera partita conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 13.

2.   La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ma non oltre il 31 luglio.

Tuttavia, se si applica il disposto dell’articolo 13, paragrafo 8, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 agosto.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RISONE

Articolo 15

Qualità del risone offerto

1.   Per essere accettato all’intervento, il risone deve essere di qualità sana, leale e mercantile.

2.   Il risone è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando:

a)

risponde ai requisiti definiti all’allegato III, parte A, per quanto riguarda la resa di base alla lavorazione, e all’allegato III, parte B, per quanto riguarda le percentuali massime ammissibili di grani difettosi;

b)

il tenore di umidità non supera il 14,5 %;

c)

è privo di odore e di insetti vivi;

d)

il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria.

Articolo 16

Campionamento e analisi del risone offerto

1.   Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ai sensi dell’articolo 15, per l’accettazione del prodotto all’intervento, l’organismo d’intervento preleva alcuni campioni in presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

Vengono costituiti tre campioni rappresentativi aventi massa unitaria minima di un chilogrammo, destinati rispettivamente:

a)

all’offerente;

b)

al magazzino in cui ha luogo la presa in consegna;

c)

all’organismo d’intervento.

Per una campionatura rappresentativa, il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo il quantitativo della partita offerta per dieci tonnellate. Ciascun prelievo ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo il totale dei prelievi per tre.

La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.

2.   Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al paragrafo 1.

Prima dell’entrata della merce nel magazzino d’intervento, l’esame di ogni consegna parziale può limitarsi ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurità e dell’assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall’esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti minimi di qualità, la presa in consegna della partita è rifiutata. L’intera partita deve essere ritirata. Le spese sostenute per l’operazione sono a carico dell’offerente.

Se in uno Stato membro l’organismo d’intervento è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti minimi di qualità per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

3.   Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. All’occorrenza, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.   I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’articolo 18.

5.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

La nuova analisi è effettuata da un laboratorio riconosciuto dall’organismo d’intervento su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, dai campioni rappresentativi conservati dall’offerente e dall’organismo d’intervento. In caso di consegne parziali della partita offerta, il risultato corrisponde alla media ponderata dei risultati delle analisi dei nuovi campioni rappresentativi di ciascuna delle consegne parziali.

6.   Qualora le analisi non permettano di considerare accettabile all’intervento il risone offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In deroga all’articolo 11, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.

Articolo 17

Presa in consegna del risone offerto

1.   L’organismo d’intervento prende in consegna il risone offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e i requisiti minimi di cui agli articoli 3 e 15 per la merce conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 16.

2.   La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ma non oltre il 30 settembre.

Tuttavia, se si applica il disposto dell’articolo 16, paragrafo 6, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 ottobre.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LA PRESA IN CONSEGNA, I CONTROLLI E LE COMUNICAZIONI

Articolo 18

Bolla di presa in consegna

1.   L’organismo d’intervento competente per il riconoscimento dei locali di ammasso per i quali l’offerta comporta la minore spesa compila, per ciascuna offerta, una bolla di presa in consegna. L’offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.

Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:

a)

il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

b)

le date delle verifiche della quantità e delle caratteristiche della partita;

c)

il peso consegnato e, per il riso, la varietà;

d)

le caratteristiche della partita risultanti dalle analisi;

e)

l’organismo incaricato delle analisi.

La bolla è datata e firmata dall’organismo d’intervento e dall’ammassatore.

2.   La bolla di presa in consegna può essere compilata non appena sia stato preso in consegna il 95 % del quantitativo offerto.

Articolo 19

Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento

1.   Il prezzo da pagare all’offerente è il prezzo offerto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del presente regolamento, fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 e le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui all’allegato IV, per il frumento duro, e all’allegato V, per il risone, ovvero fissate conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Il pagamento viene effettuato non oltre il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna definita, a seconda dei casi, agli articoli 14 e 17.

Se si applica l’articolo 13, paragrafo 7, per il frumento duro, o l’articolo 16, paragrafo 5, per il risone, il pagamento viene effettuato quanto prima dopo la comunicazione del risultato dell’ultima analisi all’offerente.

Se il pagamento è subordinato alla presentazione di una fattura da parte dell’offerente e se quest’ultima non viene presentata entro il termine di cui al primo comma, il pagamento ha luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva della fattura.

Articolo 20

Misure di controllo

1.   Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d’intervento sono eseguiti secondo le modalità di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006.

2.   Quando i controlli devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminanti, secondo le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006.

Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.

3.   Quando il luogo di ammasso designato conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l’offerta e l’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta decide di effettuare un controllo in loco dell’effettiva presenza dei prodotti, detto organismo trasmette all’organismo d’intervento competente per il luogo di ammasso una richiesta di controllo corredata da una copia dell’offerta. Il controllo in loco viene effettuato entro il termine fissato dall’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta.

Articolo 21

Disposizioni nazionali

Gli organismi d’intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle particolari condizioni esistenti nello Stato membro cui appartengono.

Articolo 22

Comunicazione delle prese in consegna alla Commissione e agli organismi d’intervento

1.   Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’articolo 24, entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i seguenti dati relativi alla settimana precedente, suddivisi per prodotto e, se del caso, per tipo di prodotti:

a)

i quantitativi totali corrispondenti alle offerte accettate a norma dell’articolo 8;

b)

i quantitativi totali corrispondenti alle offerte annullate a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma;

c)

i quantitativi totali accettati e non consegnati entro i termini fissati all’articolo 10;

d)

i quantitativi totali non rispondenti ai requisiti minimi per la presa in consegna;

e)

i quantitativi totali presi in consegna.

2.   Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’articolo 24, entro la fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascuna regione indicata all’allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (10), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di frumento duro presi in consegna.

3.   Lo scambio di informazioni tra gli organismi d’intervento in merito al controllo previsto all’articolo 20, paragrafo 3, si svolge per via elettronica secondo le modalità di cui all’articolo 24.

Articolo 23

Comunicazione alla Commissione degli organismi d’intervento e dei centri d’intervento riconosciuti

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità di cui all’articolo 24, le informazioni concernenti:

a)

gli organismi d’intervento riconosciuti di cui all’articolo 1; e

b)

i centri d’intervento riconosciuti di cui all’articolo 2 e i rispettivi locali di ammasso.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco degli organismi d’intervento di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Le modifiche apportate all’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’elenco degli organismi d’intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico con ogni mezzo tecnico idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.

Articolo 24

Metodo applicabile alle comunicazioni

1.   Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, previsti dal presente regolamento, si effettuano per via elettronica tramite i sistemi d’informazione messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione o dagli Stati membri.

2.   I documenti di cui trattasi sono redatti e trasmessi secondo le procedure stabilite dai suddetti sistemi d’informazione.

3.   La forma e il contenuto dei documenti sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione degli utenti tramite i sistemi d’informazione. Detti modelli e metodi vengono adeguati e aggiornati previa informazione del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

4.   I dati che formano oggetto delle comunicazioni vengono inseriti nei sistemi d’informazione e aggiornati sotto la responsabilità delle competenti autorità degli Stati membri, nel rispetto dei diritti di accesso da queste concessi.

CAPO V

MODIFICHE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 428/2008

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008, la colonna 4 relativa al frumento duro è soppressa.

Articolo 26

Modifica del regolamento (CE) n. 687/2008

Il regolamento (CE) n. 687/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i detentori di partite omogenee, di almeno 80 tonnellate di frumento tenero, orzo, granturco e sorgo raccolti nella Comunità, sono autorizzati a conferire tali cereali all’organismo pagatore o all’organismo d’intervento, di seguito “organismo d’intervento”.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per il frumento tenero, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (11);

3)

all’articolo 5, la lettera h) è soppressa;

4)

all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

al dosaggio della proteina, relativamente al frumento tenero;»

5)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

quando la percentuale di chicchi spezzati supera il 3 % per il frumento tenero e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;

d)

quando la percentuale di impurità relative ai chicchi supera il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

quando la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera l’1 % per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»

c)

la lettera g) è soppressa;

6)

all’allegato I, la colonna «Frumento duro» è soppressa;

7)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

il punto 1.2 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2,0 mm, orzo 2,2 mm.»;

ii)

alla lettera d), il secondo comma è soppresso;

b)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.   Chicchi germinati

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.»;

c)

il punto 2.1 è soppresso;

8)

all’allegato III, il punto 1 è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il frumento tenero e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1,0 mm, per mezzo minuto ciascuno.»;

b)

il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2,0 mm per il frumento tenero e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo, nonché i chicchi verdi incompletamente maturati fanno parte del gruppo “chicchi striminziti”.»;

9)

l’allegato VI è soppresso.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 489/2005 è abrogato con effetto dal 1o settembre 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009 per il frumento duro e dal 1o settembre 2009 per il settore del riso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(4)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(5)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26.

(6)  GU L 129 del 17.5.2008, pag. 8.

(7)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.

(8)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(9)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.

(11)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.»;


ALLEGATO I

(Articolo 12, paragrafo 2)

PARTE A

1.   DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DA ESAMINARE PER QUALIFICARE UN CEREALE DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.1.   Chicchi spezzati

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura e i chicchi il cui germe sia stato tolto.

1.2.   Impurità relative ai chicchi

a)

Chicchi striminziti:

Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento duro 1,9 mm.

I chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 mm.

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati (verdi) fanno parte di questo gruppo.

b)

Altri cereali:

Per «altri cereali» si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione.

c)

Chicchi attaccati da parassiti:

Sono chicchi attaccati da parassiti quelli che presentano tarlature. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi cimiciati.

d)

Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi:

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione.

Se si tratta di frumento duro, sono considerati:

chicchi volpati quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti,

chicchi colpiti da fusariosi quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del fusarium; questi chicchi risultano leggermente striminziti, raggrinziti, con macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colore rosa o bianco.

e)

I chicchi scaldati per essiccamento sono chicchi che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati.

1.3.   Chicchi germinati

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.

1.4.   Impurità varie (Schwarzbesatz)

I chicchi di cereali di base avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

a)

Semi estranei:

Sono semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore di recupero, da semi utilizzabili per il bestiame e da semi nocivi.

Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l’uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati del settore dei cereali.

b)

Chicchi avariati:

Sono chicchi non più atti all’alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali da foraggio, per l’alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe o batteri o a causa di altri fattori.

Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; tali chicchi scaldati o riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro.

I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo nel caso in cui, in seguito all’attacco crittogamico secondario, oltre la metà della superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso fra i chicchi attaccati da parassiti.

c)

Impurità propriamente dette:

Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati i chicchi di altri cereali e i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli che passino attraverso un vaglio a maglie di 1,0 mm. Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di 3,5 mm e siano trattenuti da un vaglio a maglie di 1,0 mm.

d)

Pule

e)

Segala cornuta

f)

Chicchi cariati

g)

Insetti morti e frammenti di insetti.

1.5.   Parassiti vivi

1.6.   Chicchi bianconati

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo.

1.7.   Colorazione del cereale

La colorazione del cereale è caratteristica del cereale stesso, privo di odore e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del suo sviluppo.

1.8.   Contaminanti

I livelli massimi ammissibili di contaminanti (compresa la radioattività) stabiliti dalla normativa comunitaria non superano i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1).

2.   ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI IMPURITÀ DEL FRUMENTO DURO

Per «impurità relative ai chicchi» si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati o colpiti da fusariosi e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per «impurità varie» si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

PARTE B

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO

A.

Tenore massimo di umidità

14,5 %

B.

Percentuale massima di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:

12 %

1.

Chicchi spezzati

6 %

2.

Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)

5 %

di cui:

 

a)

chicchi striminziti

 

b)

altri cereali

3 %

c)

chicchi attaccati da parassiti

 

d)

chicchi che presentano colorazioni del germe

 

e)

chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

3.

Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi

5 %

di cui:

 

— chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %

4.

Chicchi germinati

4 %

5.

Impurità varie (Schwarzbesatz)

3 %

di cui:

 

a)

semi estranei:

 

— nocivi

0,10 %

— altri

 

b)

chicchi avariati:

 

— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

0,05 %

— altri

 

c)

impurità propriamente dette

 

d)

pule

 

e)

segala cornuta

0,05 %

f)

chicchi cariati

 

g)

insetti morti e frammenti di insetti

 

C.

Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

27 %

D.

Tenore massimo di tannino (2)

E.

Peso specifico minimo (kg/hl)

78

F.

Tasso minimo di proteine (2)

11,5 %

G.

Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

220

H.

Indice minimo di Zélény (ml)

:

non applicabile.


(1)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(2)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

(Articolo 13, paragrafo 3)

PARTE A

1.   METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta è quello di seguito descritto.

1.1.   Per il frumento duro, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1,0 mm, per mezzo minuto ciascuno.

Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico (ad esempio, vagli montati su tavolo vibratorio).

Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso il vaglio a maglie di 1,0 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propriamente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino parti del gruppo «altri cereali» o chicchi particolarmente grossi del cereale di base, queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano parassiti vivi.

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50-100 g. Questo campione parziale va pesato.

Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi germinati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano colorazioni del germe, quelli volpati, i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o morti.

Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne effettuerà la sgranatura a mano; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni di pule. Le pietre, la sabbia e i frammenti di paglia sono considerati impurità propriamente dette.

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 1,9 mm per il frumento duro. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati fanno parte del gruppo «chicchi striminziti».

1.2.   I gruppi di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo i metodi di cui al punto 1 vanno pesati con la massima esattezza e con l’approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d’analisi, le relative indicazioni vanno fatte con un’approssimazione dello 0,1 %. Constatare la presenza di parassiti vivi.

In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire, per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10 %.

1.3.   Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:

a)

apparecchio separatore di campioni, ad esempio apparecchio a coni o a scanalature;

b)

bilancia di precisione e bilancia tecnica;

c)

vagli a maglie di 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori circolari di 1,8 mm e di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio.

PARTE B

2.   METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI UMIDITÀ DEL FRUMENTO DURO

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità del frumento duro è quello di seguito descritto. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare anche altri metodi basati sullo stesso principio o il metodo ISO 712:1998 o un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi. In caso di controversia, fa fede esclusivamente il metodo di cui all’allegato II, parte B.

2.1.   Principio

Il prodotto viene essiccato a 130-133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una durata stabilita in funzione della dimensione delle particelle.

2.2.   Campo d’applicazione

Questo metodo di essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui sul setaccio a maglie rotonde di 1,0 mm, nonché alle farine.

2.3.   Apparecchi

Bilancia di precisione.

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all’umidità, facile da pulire, che consenta una macinazione rapida e uniforme senza sensibile riscaldamento, eviti al massimo il contatto con l’aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto 2 (ad esempio, un mulino a coni smontabili).

Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato; superficie utile su cui possa essere distribuito il campione in esame a circa 0,3 g/cm2.

Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 e 133 °C (1), che possieda una sufficiente ventilazione (2).

Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spessa, perforata, contenente un prodotto disidratante efficace.

2.4.   Modo di operare

Essiccamento

Pesare nel recipiente previamente tarato circa 5 g, con un’approssimazione di ± 1 mg, della sostanza macinata nel caso dei cereali a piccoli chicchi e circa 8 g nel caso del granturco. Collocare il recipiente in una stufa portata a 130-133 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per 2 ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi e per 4 ore nel caso del granturco, a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una temperatura di 130-133 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio, lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si procederà con un’approssimazione di ± 1 mg).

2.5.   Modo di calcolo e formule

E

=

massa iniziale, in grammi, del campione

M

=

massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento

M′

=

massa, in grammi, del campione dopo la macinazione

m

=

massa, in grammi, del campione secco

Il tenore di umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a:

senza previo condizionamento (E – m) × 100/E,

previo condizionamento [(M′ – m)M/M′+ E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Effettuare le prove almeno due volte.

2.6.   Ripetizione

La differenza fra i valori ottenuti in due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve intervallo dallo stesso analista non deve superare 0,15 g di umidità per 100 g di campione. Altrimenti, le determinazioni saranno ripetute.

PARTE C

3.   METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI DEL FRUMENTO DURO

Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso di chicchi bianconati del frumento duro è quello di seguito descritto.

3.1.   Principio

Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl o con uno strumento equivalente.

3.2.   Materiale

Granotomo di Pohl o strumento equivalente.

Pinze, bisturi.

Vaschetta o bacinella.

3.3.   Modo di operare

a)

La ricerca si effettua su un campione di 100 g, dopo aver proceduto alla separazione degli elementi che non sono cereali di qualità perfetta.

b)

Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea.

c)

Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli.

d)

Preparare il numero di piastre necessario per tagliare almeno 600 chicchi.

e)

Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente.

f)

Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente.

3.4.   Espressione dei risultati

I

=

massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi

M

=

percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nei chicchi puliti esaminati

3.5.   Risultato

Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nel campione:

[M × (100 – I)]/100 = …

PARTE D

4.   ALTRI METODI UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO

4.1.   Il metodo di riferimento per la determinazione dell’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004.

4.2.   Il metodo di riferimento per la determinazione del peso specifico è il metodo ISO 7971/2:1995.

4.3.   I metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (3).


(1)  Temperatura dell’aria all’interno della stufa.

(2)  La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata a una temperatura compresa tra 130 e 133 °C, possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente. La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.

(3)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO III

[Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)]

PARTE A

RESA DI BASE DEL RISO ALLA LAVORAZIONE

Per essere di qualità sana, leale e mercantile, il riso deve avere una resa alla lavorazione non inferiore di cinque punti alle rese di base di seguito elencate.

Designazione della varietà

Resa in grani interi

(in %)

Resa globale

(in %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Varietà non nominate

64

72

PARTE B

PERCENTUALI MASSIME DI GRANI DI RISO DIFETTOSI

Per essere di qualità sana, leale e mercantile, il riso deve presentare percentuali di impurità varie, di grani di riso di altre varietà e di grani che non sono di qualità perfetta, ai sensi dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1234/2007, non superiori alle percentuali massime di seguito indicate, per tipo di riso.

Per «impurità varie» si intendono tutti gli elementi estranei diversi dal riso.

Difetti dei grani

Riso a grani tondi

Codice NC 1006 10 92

Riso a grani medi e lunghi A

Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96

Riso a grani lunghi B

Codice NC 1006 10 98

Grani gessati

6

4

4

Grani striati rossi

10

5

5

Grani macchiati e vaiolati

4

2,75

2,75

Grani ambrati

1

0,50

0,50

Grani gialli

0,175

0,175

0,175

Impurità varie

1

1

1

Grani di riso di altre varietà

5

5

5


ALLEGATO IV

(Articolo 19, paragrafo 1)

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI PREZZO APPLICABILI AL FRUMENTO DURO

Le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo del frumento duro sono applicate congiuntamente in base agli importi sotto indicati.

a)

Quando il tenore di umidità del frumento duro offerto all’intervento è inferiore al 14 %, si applicano le maggiorazioni elencate nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Maggiorazioni per il tenore di umidità del frumento duro

Tenore di umidità

(%)

Maggiorazioni

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

b)

Quando il tenore di umidità è superiore al 14 %, si applicano le riduzioni elencate nella seguente tabella 2:

Tabella 2

Riduzioni per il tenore di umidità del frumento duro

Tenore di umidità

(%)

Riduzione

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

c)

Quando la percentuale di chicchi spezzati supera il 3 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %.

d)

Quando la percentuale di impurità relative ai chicchi supera il 2 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %.

e)

Quando la percentuale di chicchi germinati supera il 2,5 %, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %.

f)

Quando la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 %, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %.

g)

Quando la percentuale di chicchi bianconati supera il 20 %, si applica una riduzione di 0,2 EUR per ogni divario supplementare dell’1 % o frazione dell’1 %.


ALLEGATO V

(Articolo 19, paragrafo 1)

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI PREZZO APPLICABILI AL RISO

1.

Le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo del riso sono applicate al prezzo d’intervento del risone offerto all’intervento moltiplicando quest’ultimo per la somma delle percentuali di riduzione e di maggiorazione calcolate come segue.

a)

Quando la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, si applicano le maggiorazioni e le riduzioni indicate nella seguente tabella 1, per varietà di riso:

Tabella 1

Maggiorazioni e riduzioni relative alle rese del riso alla lavorazione

Resa del risone in grani interi di riso lavorato

Maggiorazioni e riduzioni per punto di resa

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,75 %

Inferiore alla resa di base

Riduzione dell’1 %


Resa globale del risone in riso lavorato

Maggiorazioni e riduzioni per punto di resa

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,60 %

Inferiore alla resa di base

Riduzione dello 0,80 %

b)

Quando i difetti dei grani del risone superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applicano le percentuali di riduzione del prezzo d’intervento indicate nella seguente tabella 2, per tipo di riso:

Tabella 2

Riduzioni relative ai difetti dei grani di risone

Difetti dei grani

Percentuale di grani difettosi che comportano una riduzione del prezzo di intervento

Percentuale di riduzione (1) applicabile al divario supplementare rispetto al limite inferiore

Riso a grani tondi

Codice NC 1006 10 92

Riso a grani medi e lunghi A

Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96

Riso a grani lunghi B

Codice NC 1006 10 98

Grani gessati

2-6 %

2-4 %

1,5-4 %

1 % per ogni divario supplementare dello 0,5 %

Grani striati rossi

1-10 %

1-5 %

1-5 %

1 % per ogni divario supplementare dell’1 %

Grani macchiati e vaiolati

0,50-4 %

0,50-2,75 %

0,50-2,75 %

0,8 % per ogni divario supplementare dello 0,25 %

Grani ambrati

0,05-1 %

0,05-0,50 %

0,05-0,50 %

1,25 % per ogni divario supplementare dello 0,25 %

Grani gialli

0,02-0,175 %

0,02-0,175 %

0,02-0,175 %

6 % per ogni divario supplementare dello 0,125 %

c)

Quando il tenore di umidità del risone supera il 13 %, la percentuale di riduzione del prezzo d’intervento è pari alla differenza tra il tenore di umidità del risone offerto all’intervento, misurato con una precisione di un decimale, e 13 %.

d)

Quando la percentuale di impurità varie supera lo 0,1 %, il risone è acquistato all’intervento previa riduzione del prezzo di intervento dello 0,02 % per ogni divario supplementare dello 0,01 %.

e)

Quando una partita di risone offerta all’intervento per una varietà determinata contiene una percentuale di grani di riso di altre varietà superiore al 3 %, la partita è acquistata previa riduzione del prezzo di intervento dello 0,1 % per ogni divario supplementare dello 0,1 %.

2.

Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al punto 1 sono calcolate in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui all’articolo 16.


(1)  Ogni divario è calcolato a partire dal secondo decimale della percentuale di grani difettosi.


ALLEGATO VI

(Articolo 27, secondo comma)

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 489/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato III, parte B

Articolo 4

Allegato V

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 21

Allegato I

Allegato II, parte A

Allegato III, parte A

Allegato II, parte B

Allegato V

Allegato III

Allegato III, parte B

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI


25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/47


REGOLAMENTO (CE) N. 671/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2010 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.

(2)

Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2010 e stabilire le modalità complementari necessarie.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità di tali prodotti nel contingente statunitense in questione secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare nel 2010 negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati in conformità delle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre 2009.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 3

1.   Entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

2.   Tale comunicazione comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

a)

l’elenco dei richiedenti;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2009);

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 4

In conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2009.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2009.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO I

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2010 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 671/2009

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive del capitolo 4 della Harmonised Tariff Schedule of the United States

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2010

Nota

Gruppo

 

Tonnellate

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

16-Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

22-Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

25-Uruguay

2 420,000


ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 671/2009:

 

Nome del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 671/2009: …

Origine del contingente:

Uruguay Round: 

Tokyo Round: 


Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in tonnellate

Codice della Harmonised Tariff

Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 


ALLEGATO III

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 671/2009

Da trasmettere al numero + 32 22953310 o all’indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 671/2009

 

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 671/2009: …

Origine del contingente:

Uruguay Round: 

Tokyo Round: 


N.

Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in tonnellate

Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 


ALLEGATO IV

Presentazione dei titoli assegnati a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Da trasmettere al numero + 32 22953310 o all’indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 671/2009

Origine del contingente

Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto

in tonnellate

Nome/indirizzo dell’importatore designato

Quantitativo assegnato (1)

in tonnellate

 

Uruguay round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 

 

Uruguay round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 

 

Uruguay round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 


(1)  I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC


25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/53


REGOLAMENTO (CE) N. 672/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 e il secondo sottoperiodo per i contingenti di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso paragrafo.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2009, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2009

(in kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (1)

13 879 202

Thailandia

09.4128

 (1)

1 315 205

Australia

09.4129

 (1)

385 000

Altre origini

09.4130

 (2)

0


b)   Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2009

(in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (2)

66 289


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009

Thailandia

09.4149

 (1)

Australia

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

Stati Uniti d'America

09.4153

 (1)

Altre origini

09.4154

1,561628 %


d)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2009

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2009

(in kg)

Thailandia

09.4112

 (2)

0

Stati Uniti d'America

09.4116

 (2)

0

India

09.4117

 (2)

40 445

Pakistan

09.4118

 (2)

0

Altre origini

09.4119

 (2)

0

Tutti i paesi

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.

(3)  Per questo sottoperiodo non c'è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6 e l’articolo 25, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l’importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3)

Belgio, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia hanno presentato programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini.

(4)

La Commissione ha esaminato ciascun programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3). Tali programmi modificati vanno quindi approvati.

(5)

Danimarca, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Regno Unito hanno presentato programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

(6)

La Commissione ha esaminato ciascun programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tali programmi modificati vanno quindi approvati.

(7)

Con la decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi (4) è stato approvato il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia. Il secondo anno di tale programma è stato approvato con la decisione 2008/897/CE.

(8)

La Slovenia ha presentato una versione modificata del programma per il secondo anno del suo programma pluriennale di eradicazione della rabbia. La Commissione ha esaminato questo programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario e lo ha giudicato conforme alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tale programma modificato va quindi approvato.

(9)

I programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, approvati con la decisione 2008/897/CE, comprendevano le campagne di vaccinazione contro la malattia da realizzarsi nel 2009. Tuttavia, i costi di somministrazione dei vaccini non figuravano tra le spese ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità.

(10)

Tenuto conto della situazione epidemiologica negli Stati membri interessati, è opportuno far rientrare i costi di somministrazione del vaccino nelle spese ammissibili a un contributo finanziario della Comunità. Di conseguenza, occorre stanziare risorse supplementari per il finanziamento dei programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in tali Stati membri, approvati con la decisione 2008/897/CE.

(11)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione (6), prevede il rispetto di prescrizioni più severe nel caso di greggi ovine e caprine da latte affette da scrapie classica.

(12)

Il 18 marzo 2009 Cipro ha presentato un nuovo programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie, adattato all’ultima versione modificata del regolamento (CE) n. 999/2001. Detto programma sostituirà il programma nazionale di eradicazione della scrapie nello Stato membro in questione per il 2009, approvato con la decisione 2008/897/CE.

(13)

Tenuto conto di tale situazione eccezionale, nel suo programma Cipro ha chiesto un contributo finanziario superiore al 50 % delle spese sostenute per l’abbattimento dei capi affetti da scrapie. La Commissione ha esaminato questo programma sotto il profilo veterinario e finanziario e lo ha giudicato conforme alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tale programma va quindi approvato.

(14)

Dato che una percentuale molto elevata delle greggi ovine e caprine presenti sul suo territorio è affetta da scrapie, Cipro è obbligata ad abbattere un numero eccezionalmente elevato di capi entro un breve lasso di tempo al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria vigente.

(15)

Tenuto conto di tale situazione eccezionale, occorre prevedere un livello più elevato di partecipazione finanziaria della Comunità al programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie in tale Stato membro. Inoltre, il costo del personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma e il costo della distruzione delle carcasse devono figurare tra le spese ammissibili a un contributo finanziario della Comunità nell’ambito di tale programma.

(16)

L’approvazione dei programmi modificati con la presente decisione comporta la modifica degli importi necessari alla loro attuazione conformemente alla decisione 2008/897/CE. L’ammontare massimo del contributo finanziario della Comunità a taluni programmi va quindi modificato di conseguenza.

(17)

La decisione 2008/897/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio (29 gennaio 2009), Danimarca (20 aprile 2009), Irlanda (16 febbraio 2009), Spagna (6 marzo 2009), Francia (2 febbraio 2009), Lettonia (20 febbraio 2009), Lituania (20 febbraio 2009), Paesi Bassi (8 dicembre 2008), Portogallo (20 febbraio 2009) e Finlandia (7 gennaio 2009) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Articolo 2

I programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Danimarca (18 marzo 2009), Spagna (7 aprile 2009), Italia (29 gennaio 2009), Lussemburgo (16 marzo 2009), Paesi Bassi (20 febbraio 2009), Portogallo (4 marzo 2009), Finlandia (27 febbraio 2009) e Regno Unito (26 gennaio 2009) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il secondo anno del programma pluriennale di eradicazione della rabbia modificato, presentato dalla Slovenia il 23 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

4 450 000 EUR per il Belgio;

b)

5 000 EUR per la Bulgaria;

c)

2 350 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

15 700 000 EUR per la Germania;

f)

180 000 EUR per l’Estonia;

g)

800 000 EUR per l’Irlanda;

h)

50 000 EUR per la Grecia;

i)

21 000 000 EUR per la Spagna;

j)

57 000 000 EUR per la Francia;

k)

3 000 000 EUR per l’Italia;

l)

460 000 EUR per la Lettonia;

m)

0 EUR per la Lituania;

n)

510 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

1 400 000 EUR per l’Ungheria;

p)

5 000 EUR per Malta;

q)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

3 350 000 EUR per l’Austria;

s)

500 000 EUR per la Polonia;

t)

5 300 000 EUR per il Portogallo;

u)

250 000 EUR per la Romania;

v)

910 000 EUR per la Slovenia;

w)

820 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 550 000 EUR per la Svezia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA: 2,5 EUR per test;

b)

test PCR: 10 EUR per test;

c)

per l’acquisto di vaccini monovalenti: 0,3 EUR per dose;

d)

per l’acquisto di vaccini bivalenti: 0,45 EUR per dose;

e)

per la vaccinazione di bovini: 1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

per la vaccinazione di ovini o caprini: 0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), l’importo «1 800 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR».

3)

all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), l’importo «370 000 EUR» è sostituito da «530 000 EUR».

4)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15bis

Scrapie

1.   Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità copre:

a)

il 100 % delle spese sostenute da Cipro per l’esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari;

b)

il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;

c)

il 50 % delle spese sostenute:

i)

per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione;

ii)

per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali;

iii)

per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma;

iv)

per la distruzione delle carcasse.

3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

30 EUR per test, per i test eseguiti sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale eseguiti conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

10 EUR per test, per i test di genotipizzazione;

d)

100 EUR per ciascun capo ovino o caprino abbattuto.

4.   L’importo da impegnare per il 2009 ammonta a 5 400 000 EUR.

5.   L’importo da impegnare per il 2010 viene deciso in funzione dell’esecuzione del programma nel 2009.»

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(4)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 29.

(5)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(6)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.


25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2009) 5607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sul piano di attuazione europeo (ERA-REC-02-2009-ERTMS) del 23 febbraio 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità (STI) deve indicare la strategia di attuazione delle STI, precisando le tappe da completare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI.

(2)

La decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2) ha definito la STI corrispondente.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2006/679/CE, gli Stati membri hanno definito un piano nazionale di attuazione della STI controllo-comando e segnalamento e ne hanno trasmesso notifica alla Commissione.

(4)

Sulla base di questi piani nazionali deve essere elaborato un piano generale dell’UE in base ai principi specificati nel capitolo 7 dell’allegato alla decisione 2006/679/CE.

(5)

Il capitolo 7 dell’allegato alla decisione 2006/679/CE stabilisce che il piano generale dell’UE deve essere allegato alla STI mediante una procedura di revisione e sarà denominato piano di attuazione europeo.

(6)

La direttiva 2008/57/CE indica che le STI possono definire il quadro necessario per decidere se i sottosistemi esistenti devono essere nuovamente autorizzati e fissare le scadenze corrispondenti.

(7)

La strategia per attuare la STI controllo-comando e segnalamento non deve basarsi esclusivamente sulla conformità dei sottosistemi alla STI al momento della loro messa in servizio, ammodernamento o rinnovo ma anche su un’attuazione coordinata lungo i corridoi paneuropei che collegano le principali aree di trasporto merci europee. Visto che l’interoperabilità può essere ottenuta soltanto se i corridoi sono completamente equipaggiati, è opportuno fissare nel piano di attuazione europeo termini adeguati per il rinnovo o l’ammodernamento del sottosistema.

(8)

Gli Stati membri devono compiere gli sforzi necessari per predisporre un modulo esterno di trasmissione specifico per i sistemi ereditati di classe B di cui all’allegato B della STI.

(9)

I progetti per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System, ERTMS), in generale, e le linee incluse nel piano di attuazione europeo, in particolare, possono beneficiare di sovvenzioni comunitarie a titolo del programma TEN-T o di altri programmi di sostegno finanziario della Comunità.

(10)

Per assicurare la realizzazione del sistema ERTMS, in sintonia con il campo di applicazione e i termini stabiliti dal piano europeo di attuazione, è fondamentale disporre di un sostegno finanziario adeguato. Il piano può pertanto essere adeguato per tenere conto dei finanziamenti disponibili.

(11)

I fornitori delle apparecchiature di bordo del sistema ERTMS hanno confermato di poter fornire attrezzature di bordo conformi al nuovo standard (noto come «baseline 3») entro il 2015; pertanto, le locomotive internazionali consegnate entro tale scadenza devono, in generale, essere dotate del sistema ERTMS.

(12)

La decisione 2006/679/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/679/CE è modificato come segue:

1)

le sezioni 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato della presente decisione;

2)

nella sezione 7.4.2.3 il riferimento alla sezione 7.2.2.5 è sostituito da un riferimento alla sezione 7.2.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l’attuazione del piano di attuazione europeo e, dopo aver analizzato i progressi compiuti fino al 2015, determina la disponibilità di apparecchiature conformi al nuovo standard (baseline 3) così come le fonti e il livello di finanziamento disponibili per sostenere la realizzazione del sistema ERTMS, qualora risultino necessari emendamenti alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda le linee che devono essere attrezzate entro il 2020. Gli Stati membri partecipano all’analisi.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Le sezioni 7.1, 7.2 e 7.3 dell’allegato della decisione 2006/679/CE sono sostituite dalle seguenti:

"7.   ATTUAZIONE DELLA STI CONTROLLO-COMANDO

Il presente capitolo illustra la strategia di attuazione della STI (piano di attuazione europeo del sistema ERTMS), precisando le tappe da completare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI.

Il piano europeo di attuazione del sistema ERTMS non si applica alle linee che si trovano sul territorio di uno Stato membro quando la rete ferroviaria di quest’ultimo è separata o isolata per la presenza del mare o è separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunità a causa di condizioni geografiche particolari. Questa strategia non si applica alle locomotive che effettuano servizio esclusivamente sulle linee in questione.

7.1.    Attuazione del sistema ERTMS a terra

L’obiettivo del piano di attuazione europeo del sistema ERTMS è assicurare che, gradualmente, le locomotive, le automotrici e gli altri veicoli ferroviari equipaggiati con il sistema ERTMS possano avere accesso a un numero maggiore di linee, porti, terminal e impianti di smistamento senza essere dotati dell’apparecchiatura nazionale specifica in aggiunta al sistema ERTMS.

A tal fine, il piano di attuazione non richiede l’eliminazione dei sistemi esistenti di classe B sulle linee incluse nel piano. Tuttavia, entro la data specificata nel piano di attuazione la dotazione di un sistema di classe B non deve essere una condizione per avere accesso ai binari delle linee incluse nel piano di attuazione per le locomotive, le automotrici e gli altri veicoli ferroviari equipaggiati con il sistema ERTMS.

Quando le aree dei terminal, quali per esempio i porti o determinate linee specifiche in un porto, non sono dotate di un sistema di classe B, i requisiti relativi alla “connessione” delle aree in questione non significano necessariamente che i terminal o le linee in questione debbano essere equipaggiati con il sistema ERTMS, a condizione che la dotazione con un sistema di classe B non sia richiesto come condizione di accesso alla rete.

Per le linee costituite da un doppio binario o da più binari, la linea è considerata equipaggiata non appena un doppio binario è equipaggiato. Quando in una sezione di corridoio esiste più di una linea, almeno una deve essere equipaggiata sulla sezione e l’intero corridoio è considerato equipaggiato non appena almeno una linea è attrezzata sull’intera lunghezza del corridoio.

7.1.1.   Corridoi

I sei corridoi di cui all’appendice I devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS secondo il calendario di cui alla stessa appendice (1).

7.1.2.   Collegamento ai principali porti, impianti di smistamento, terminal merci e aree per il trasporto merci in Europa

I porti, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui all’appendice II sono collegati ad almeno uno dei sei corridoi specificati all’appendice I alla data e alle condizioni di cui all’appendice II.

7.1.3.   Progetti finanziati dall’UE

Fatte salve le sezioni 7.1.1 e 7.1.2, l’installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria in caso di:

nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS, o

ammodernamento della protezione del treno in un impianto CCS già in servizio che modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema,

per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione [regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2)] e/o dei fondi TEN-T [decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)].

Tuttavia, quanto il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga a tale norma, a condizione che il sistema ERTMS sia installato anteriormente alla prima delle due date indicate di seguito:

5 anni dopo il completamento del progetto,

la data entro la quale la sezione della linea è collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS.

Nella presente sezione, la prima delle due date in questione è definita “data limite per l’installazione”.

Lo Stato membro interessato trasmette un fascicolo alla Commissione. Il fascicolo contiene un’analisi economica che dimostra l’esistenza di un vantaggio economico e/o tecnico considerevole derivante dalla messa in servizio alla data limite per l’installazione invece che durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE.

Questa clausola può essere invocata da uno Stato membro solo quando l’offerta riguardante il rinnovo o l’ammodernamento del sistema di protezione del treno contiene un’opzione esplicita per attrezzare la linea con il sistema, durante il progetto o alla data limite per l’installazione.

La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) del risultato dell’analisi. In caso di concessione di deroga, lo Stato membro assicura che il sistema ERTMS sia installato prima della data limite per l’installazione.

7.1.4.   Condizioni in cui sono richieste funzioni opzionali

In funzione delle caratteristiche dell’impianto controllo-comando di terra e delle sue interfacce con altri sottosistemi, può capitare che, per soddisfare i requisiti essenziali, in alcune applicazioni si debbano attuare alcune funzionalità di terra non classificate come obbligatorie.

L’attuazione a terra di funzioni nazionali o opzionali non deve impedire l’accesso a tale infrastruttura a un treno che soddisfa solo i requisiti obbligatori del sistema di bordo di classe A, ad eccezione di quanto richiesto per le seguenti funzioni opzionali di bordo:

un impianto a terra ETCS livello 3 richiede la supervisione dell’integrità del treno a bordo,

un impianto a terra ETCS livello 1 con infill richiede la corrispondente funzionalità infill a bordo se la velocità di rilascio è impostata sul valore zero per motivi di sicurezza (per esempio protezione dei punti pericolosi),

quando il sistema ETCS richiede la trasmissione di dati via radio, i servizi di trasmissione dei dati di GSM-R devono soddisfare i requisiti della trasmissione di dati ETCS,

un impianto di bordo, che incorpora un STM KER, può richiedere l’attuazione dell’interfaccia K.

7.1.5.   Sistemi ereditati

Gli Stati membri garantiscono che la funzionalità dei sistemi ereditati di cui all’allegato B della presente STI e delle loro interfacce continuino a essere conformi alle specifiche attuali, ad eccezione delle modifiche ritenute eventualmente necessarie per migliorare gli aspetti di sicurezza dei sistemi in questione. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni utili concernenti i loro sistemi ereditati necessarie ai fini dello sviluppo e della certificazione di impianti atti a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature di classe A con gli impianti ereditati di classe B.

7.1.6.   Notifica

Per ogni sezione di corridoio descritta all’appendice I, gli Stati membri notificano alla Commissione un calendario dettagliato per la dotazione della sezione di corridoio con il sistema ERTMS o confermano che la sezione in questione è già equipaggiata. Le informazioni sono notificate alla Commissione almeno tre anni prima della data limite per l’installazione della sezione di corridoio specificata all’appendice I.

Per ogni porto, impianto di smistamento, terminal merci o area per il trasporto merci di cui all’appendice II, gli Stati membri notificano le linee specifiche da utilizzare per assicurarne il collegamento con uno dei corridoi di cui all’allegato I. Le informazioni in oggetto sono notificate alla Commissione almeno tre anni prima della data specificata all’appendice II e indicano la data limite per attrezzare il porto, l’impianto di smistamento, il terminal merci o l’area per il trasporto merci in questione. Se necessario, la Commissione europea può chiedere modifiche, in particolare per assicurare la coerenza fra le linee equipaggiate ai confini. Gli Stati membri notificano alla Commissione un calendario dettagliato per attrezzare le linee specifiche con il sistema ERTMS o confermano che le linee in questione sono già equipaggiate con il sistema ERTMS. Le informazioni in oggetto sono notificate alla Commissione almeno tre anni prima della data specificata all’appendice II e indicano la data limite per attrezzare il porto, l’impianto di smistamento, il terminal merci o l’area per il trasporto merci in questione.

I calendari dettagliati indicano, in particolare, la data entro la quale l’offerta per la dotazione della linea deve essere conclusa, le procedure da mettere in atto per assicurare l’interoperabilità con i paesi confinanti sul corridoio e le tappe fondamentali del progetto. Ogni dodici mesi gli Stati membri informano la Commissione circa i progressi compiuti nell’attuazione del sistema sulle linee in questione trasmettendo un calendario aggiornato.

7.1.7.   Ritardi

Se uno Stato membro prevede ragionevolmente ritardi rispetto ai termini fissati nella presente decisione, ne informa immediatamente la Commissione. Trasmette alla Commissione un fascicolo contenente una descrizione tecnica del progetto e una programmazione aggiornata. Il fascicolo illustra inoltre le ragioni del ritardo e indica le misure correttive messe in atto dallo Stato membro.

Un ulteriore periodo non superiore a tre anni può essere concesso a uno Stato membro quando il ritardo è dovuto a cause che esulano dal controllo ragionevole dello Stato membro, quali il fallimento dei fornitori o problemi riguardanti l’omologazione e il processo di approvazione in assenza di veicoli di prova adatti. Tale clausola può essere invocata da uno Stato membro esclusivamente quando le seguenti condizioni sono rispettate:

le notifiche di cui alla sezione 7.1.6 sono state ricevute in tempo e sono risultate complete,

il fascicolo di cui alla sezione 7.1.7, primo comma, dimostra chiaramente che il ritardo era dovuto a cause che esulano dal controllo dello Stato membro,

un’autorità competente è responsabile del coordinamento dei fornitori di apparecchiature di bordo e di terra così come dell’integrazione e delle prove sui prodotti,

i laboratori esistenti sono stati usati in modo adeguato,

è dimostrata l’attuazione di misure adeguate per ridurre al minimo il periodo supplementare.

La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del risultato dell’analisi.

7.2.    Attuazione del sistema ETCS a bordo

Le locomotive, le automotrici e gli altri veicoli ferroviari nuovi capaci di circolare senza trazione, dotati di una cabina di guida, ordinati dopo il 1o gennaio 2012 o messi in servizio dopo il 1o gennaio 2015, devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS.

Il requisito non riguarda le locomotive nuove da manovra e altre locomotive, automotrici e veicoli ferroviari nuovi equipaggiati con una cabina di guida, se sono progettati esclusivamente per il servizio nazionale o per servizio regionale transfrontaliero. Tuttavia, gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari a livello nazionale, in particolare per:

limitare l’accesso alla linee equipaggiate con il sistema ERTMS alle locomotive dotate di tale sistema, per eliminare progressivamente i sistemi nazionali esistenti,

richiedere che le locomotive da manovra nuove e/o altri veicoli ferroviari nuovi, dotati di una cabina di guida, anche se progettati esclusivamente per il servizio nazionale o per il servizio regionale transfrontaliero, siano equipaggiati con il sistema ERTMS.

7.3.    Norme specifiche di attuazione del sistema GSM-R

Le norme di seguito elencate si applicano in aggiunta a quelle di cui alle sezioni 7.1 e 7.2.

7.3.1.   Impianti di terra

L’adozione del sistema GSM-R è obbligatoria per:

le nuove installazioni di strumentazione radio in un impianto CCS,

l’ammodernamento della strumentazione radio di un impianto CCS già in servizio che modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema.

7.3.2.   Impianti di bordo

L’adozione del sistema GSM-R nel materiale rotabile destinato a essere utilizzato su una linea che comprenda almeno una tratta dotata di interfacce di classe A (anche se sovrapposte a un sistema di classe B) è obbligatoria per:

le nuove installazioni di strumentazione radio in un impianto CCS,

l’ammodernamento della strumentazione radio di un impianto CCS già in servizio che modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema.

7.3.3.   Sistemi ereditati

Gli Stati membri garantiscono che la funzionalità dei sistemi ereditati di cui all’allegato B della presente STI e delle loro interfacce continuano a essere conformi alle specifiche attuali, ad eccezione delle modifiche ritenute eventualmente necessarie per migliorare gli aspetti di sicurezza dei sistemi in questione. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni utili concernenti i loro sistemi ereditati necessarie ai fini dello sviluppo e della certificazione di impianti atti a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature di classe A con gli impianti ereditati di classe B.


(1)  L’appendice I indica la data ultima per l’installazione, con l’intento di costruire progressivamente una rete ERTMS coerente. In diversi casi esistono accordi volontari per l’installazione anticipata.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(3)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(4)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

Appendice I

Linee specifiche che costituiscono i corridoi

Corridoio A —– da attrezzare entro il 2015

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Corridoio B (1)

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Corridoio C (2)

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Corridoio D (3)

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Corridoio E

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Corridoio F

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(1)  Fatta salva la legislazione applicabile alla rete transeuropea ad alta velocità, possono essere forniti collegamenti fra sezioni di linee ad alta velocità, a condizione che siano allocate tracce ai treni merci. Almeno un collegamento dotato del sistema ERTMS sarà fornito entro il 2020 fra la Danimarca e la Germania (Flensburg-Amburgo o Rødby-Puttgarden) ma non necessariamente entrambi. La galleria di base del Brennero sarà equipaggiata con il sistema ERTMS dopo il completamento dei lavori dell’infrastruttura (data prevista: 2020).

(2)  Un collegamento fra Nancy e Reding sarà fornito entro il 2020.

(3)  Due tratte supplementari saranno equipaggiate entro il 2020: Montmélian-Grenoble-Valence e Lione-Valence-Arles-Miramas (sponda sinistra del Rodano).

Appendice II

Principali porti, impianti di smistamento, terminal merci e aree per il trasporto merci in Europa  (1)

Paese

Area di trasporto merci

Data

Note

Belgio

Anversa

31.12.2015

Entro il 2020 sarà fornito anche un collegamento con Rotterdam.

Gand

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgaria

Burgas

31.12.2020

Per il collegamento al corridoio E occorre equipaggiare le sezioni Burgas-Sofia e Sofia-Vidin-Calafat e Calafat-Curtici in Romania (PP22).

Repubblica ceca

Praga

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Danimarca

Taulov

31.12.2020

Per collegare questo terminal la linea Flensburg-Padborg deve essere equipaggiata con il sistema ERTMS — cfr. nota 1 dell’appendice 1 dell’allegato.

Germania

Dresda (2)

31.12.2020

Entro il 2020 sarà assicurato anche un collegamento diretto fra il corridoio E e il corridoio F (da Dresda ad Hannover).

Lubecca

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Amburgo (3)

31.12.2020

 

Colonia

31.12.2015

 

Monaco di Baviera

31.12.2015

 

Hannover

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Norimberga

31.12.2020

 

Grecia

Pireo

31.12.2020

Il collegamento al corridoio E richiede l’equipaggiamento della sezione Kulata-Sofia in Bulgaria.

Spagna

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Sono necessari tre collegamenti: uno con Parigi via Hendaye, un altro da Pamplona a Madrid e un terzo da Pamplona al corridoio D via Saragozza.

Saragozza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcellona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Francia

Marsiglia

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignone

31.12.2015

 

Lione

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Parigi

31.12.2020

Entro il 2020 saranno resi disponibili i collegamenti seguenti: i) Hendaye; ii) tunnel sotto la Manica; iii) Digione; e iv) Metz via Epernay e Châlons-en-Champagne.

Italia

La Spezia

31.12.2020

 

Genova

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milano

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Bologna

31.12.2020

 

Roma

31.12.2020

 

Lussemburgo

Bettembourg

31.12.2015

 

Ungheria

Budapest

31.12.2015

 

Paesi Bassi

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Entro il 2020 sarà fornito anche un collegamento con Anversa.

Austria

Graz

31.12.2020

 

Vienna

31.12.2020

 

Polonia

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

Entro il 2020 la linea Wrocław-Legnica sarà attrezzata per assicurare un collegamento diretto con il confine tedesco (Gorlitz).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Varsavia

31.12.2015

 

Portogallo

Sines

31.12.2020

 

Lisbona

31.12.2020

 

Romania

Costanza

31.12.2015

 

Slovenia

Koper

31.12.2015

 

Lubiana

31.12.2015

 

Slovacchia

Bratislava

31.12.2015

 

Regno Unito

Bristol

Questo terminal verrà collegato in quanto il corridoio C è esteso fino al tunnel sotto la Manica.


(1)  L’elenco di hub inclusi nella presente appendice può essere modificato, a condizione che le modifiche non riducano il traffico merci o non abbiano un impatto significativo su progetti in altri Stati membri."

(2)  La Germania si impegnerà ad attrezzare la sezione Dresda-frontiera ceca del corridoio E entro una data anticipata.

(3)  La Germania assicurerà la dotazione di un collegamento ferroviario con Amburgo ma è possibile che entro il 2020 l’area del porto sia equipaggiata solo parzialmente.