ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.192.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
24 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 645/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia

3

 

*

Regolamento (CE) n. 647/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]

11

 

*

Regolamento (CE) n. 648/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2008/2009

13

 

*

Regolamento (CE) n. 649/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca

14

 

 

Regolamento (CE) n. 650/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

42

 

 

Regolamento (CE) n. 651/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

44

 

 

Regolamento (CE) n. 652/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

45

 

 

Regolamento (CE) n. 653/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

47

 

 

Regolamento (CE) n. 654/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

49

 

 

Regolamento (CE) n. 655/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

53

 

 

Regolamento (CE) n. 656/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

55

 

 

Regolamento (CE) n. 657/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

57

 

 

Regolamento (CE) n. 658/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

59

 

 

Regolamento (CE) n. 659/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

60

 

*

Regolamento (CE) n. 660/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

61

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/558/PESC del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa alla conclusione dell’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

63

Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

64

 

 

2009/559/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/6/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 22 luglio 2009, relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

68

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO (CE) N. 645/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/3


REGOLAMENTO (CE) N. 646/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell’esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 devono essere adottate misure di esecuzione con riguardo all’elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il 2010 occorre stabilire l’elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo sulla condivisione delle risorse all’interno della famiglia, nonché i codici delle variabili e le pertinenti definizioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2010 relativo alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia da includere nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di rilevazione dei dati, il periodo di riferimento e le disposizioni sulla trasmissione dei dati di cui in appresso.

1.   Unità

Le domande relative alle sette variabili obbligatorie concernenti il regime e la gestione delle finanze delle famiglie sono poste a livello di famiglia.

Le domande per tutte le altre variabili incluse in questo modulo sono poste a livello individuale, utilizzando come periodo di riferimento la situazione attuale. Le variabili riguardano due diversi tipi di unità.

Le variabili relative al contributo al bilancio familiare comune, all’accesso a un conto bancario, all’assunzione di decisioni sulle spese, all’impiego del tempo e alle spese devono essere fornite per ciascun componente della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati, di 16 anni e più, che vivono in una famiglia con almeno due componenti di 16 anni e più.

Le variabili relative all’assunzione di decisioni (sia specifiche sia generali) e alla durata della coabitazione dei partner devono essere fornite per ciascun componente della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati, di 16 anni e più, che vivono con un partner.

2.   Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello di famiglia (sezione 1 nell’elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello individuale (sezioni 2 e 3 nell’elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti della famiglia di 16 anni e più o, se del caso, del rispondente della famiglia selezionato.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste proxy per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

3.   Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per tutte le variabili target è la situazione attuale.

4.   Trasmissione di dati a Eurostat

Le variabili target secondarie relative alla «condivisione delle risorse all’interno della famiglia» vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati delle famiglie (H) e nel file dei dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Modulo 2010

Condivisione delle risorse all’interno della famiglia

Denominazione della variabile

Codice

Variabile target

1.    Domande poste a livello di famiglia — obbligatorie

HA010

 

Regime delle finanze familiari

1

Tutti i redditi sono trattati come risorse comuni

2

Alcuni dei redditi sono trattati come risorse comuni e il resto come risorse private

3

Tutti i redditi sono trattati come risorse private della persona che li percepisce

4

La famiglia non ha redditi

HA010_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

HA020

 

Gestione delle finanze comuni della famiglia

1

Uno o più dei componenti della famiglia

2

Almeno un componente della famiglia e almeno una persona esterna alla famiglia partecipano alla gestione delle finanze comuni della famiglia

3

Nessun componente della famiglia e almeno una persona esterna alla famiglia partecipano alla gestione delle finanze comuni della famiglia

4

La famiglia non ha finanze comuni

HA020_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

HA030

 

Numero identificativo della persona 1 che gestisce le finanze della famiglia

Numero ID

Numero identificativo della persona 1

HA030_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Numero identificativo della persona 2 che gestisce le finanze della famiglia

Numero ID

Numero identificativo della persona 2

HA040_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

HA020≠1,2 o meno di 2 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia

HA050

 

Numero identificativo della persona 3 che gestisce le finanze della famiglia

Numero ID

Numero identificativo della persona 3

HA050_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

HA020≠1,2 o meno di 3 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia

HA060

 

Numero identificativo della persona 4 che gestisce le finanze della famiglia

Numero ID

Numero identificativo della persona 4

HA060_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

HA020≠1,2 o meno di 4 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia

HA070

 

Numero identificativo della persona 5 che gestisce le finanze della famiglia

Numero ID

Numero identificativo della persona 5

HA070_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

HA020≠1,2 o meno di 5 componenti della famiglia partecipanti alla gestione delle finanze della famiglia

2.    Domande poste a livello individuale — obbligatorie

PA010

 

Quota del reddito personale tenuta separata dal bilancio familiare comune

1

Tutto il reddito personale del rispondente

2

Più della metà del reddito personale del rispondente

3

Circa la metà del reddito personale del rispondente

4

Meno della metà del reddito personale del rispondente

5

Nulla

6

Il rispondente non percepisce redditi personali

PA010_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA020

 

Accesso a un conto bancario

1

2

No

PA020_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA030

 

Assunzione di decisioni sulle spese quotidiane

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

PA030_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA040

 

Assunzione di decisioni sulle spese importanti per i figli

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

PA040_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2) o facente parte di una coppia che non è responsabile per i bambini (nonni, genitore unico che vive con una coppia)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA050

 

Assunzione di decisioni sugli acquisti di mobili e di beni di consumo costosi

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

4

Mai prese decisioni

PA050_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA060

 

Assunzione di decisioni sull’ottenimento di prestiti

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

4

Mai prese decisioni

PA060_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA070

 

Assunzione di decisioni sull’uso dei risparmi

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

4

Nessun risparmio (in comune)

5

Mai prese decisioni

PA070_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA080

 

Assunzione di decisioni (in generale)

1

Più il rispondente

2

Entrambi in uguale misura

3

Più il partner

PA080_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

Rispondente non facente parte di una coppia che vive nella famiglia (RB240_F=-2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA090

 

Libertà di decisione sulle spese per consumi personali, attività di svago e hobby

1

Sì, sempre o quasi sempre

2

Sì, talvolta

3

Mai o quasi mai

PA090_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA100

 

Libertà di decisione sulle spese per i figli (compresa la loro paghetta)

1

Sì, sempre o quasi sempre

2

Sì, talvolta

3

Mai o quasi mai

PA100_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

PA110

 

Durata della coabitazione dei partner

0-99

Numero di anni

PA110_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

N a (nessun partner o il partner non è un componente della famiglia)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

3.    Domande poste a livello individuale — facoltative

PA120

 

Tempo impiegato per recarsi al lavoro e per tornare dal lavoro

0-99

Ore alla settimana

PA120_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-2

N. a. (PL030≠1,2)

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

-5

Domanda non posta

PA130

 

Tempo dedicato allo svago

0-99

Ore alla settimana

PA130_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

-5

Domanda non posta

PA140

 

Tempo destinato alle attività domestiche, alla cura dei bambini o di altre persone a carico

0-99

Ore alla settimana

PA140_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

-5

Domanda non posta

PA150

 

Entità delle spese personali al mese

0+

Valuta nazionale al mese

PA150_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

-5

Domanda non posta

PA160

 

Entità delle spese sostenute mensilmente per i figli dalla persona intervistata

0+

Valuta nazionale al mese

PA160_F

1

Variabile compilata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

-4

Famiglia con un solo componente, famiglia senza figli di meno di 16 anni o famiglia con meno di due componenti di 16 anni e più

-5

Domanda non posta


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/11


REGOLAMENTO (CE) N. 647/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 310 del 5.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1.   Birre

REPUBBLICA CECA

Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/13


REGOLAMENTO (CE) N. 648/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 dello stesso regolamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all’aiuto per la campagna di commercializzazione 2008/2009. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3)

L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/14


REGOLAMENTO (CE) N. 649/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 stabilisce i criteri e le condizioni in base ai quali la Commissione può effettuare tali detrazioni.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica il contingente, di riportare all’anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (4), il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici (5) e il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (6), fissano contingenti per taluni stock per il 2008 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (7), il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (8), il regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (9) e il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (10), fissano contingenti per taluni stock per il 2009.

(6)

Per il Regno Unito e l’Irlanda e per la Polonia alcuni di questi contingenti per il 2009 sono stati adeguati dal regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (11), e dal regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (12).

(7)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2008, di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti per il 2008, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2009.

(8)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2009 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2008, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali relativi al 2009 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 2015/2006, (CE) n. 1404/2007, (CE) n. 1579/2007 e (CE) n. 40/2008.

(9)

Per alcuni Stati membri le detrazioni da applicare sono superiori ai rispettivi contingenti per il 2009. Viste le norme stabilite all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di garantire parità di trattamento tra gli Stati membri e contribuire efficacemente alla conservazione delle risorse compensando nel modo più completo possibile l’eccessivo sforzo di pesca esercitato in passato, è opportuno provvedere affinché anche in tali casi venga detratto l’intero quantitativo. Pertanto le navi di tali Stati membri non devono essere autorizzate a pescare le specie in questione nelle zone considerate nel 2009 e la detrazione dei quantitativi rimanenti deve essere effettuata negli anni successivi. La Commissione deve quindi detrarre il quantitativo rimanente dal contingente corrispondente relativo al 2010 e, se del caso, agli anni successivi, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(10)

Tuttavia gli Stati membri devono essere autorizzati a compensare i quantitativi rimanenti da detrarre grazie all’ottenimento di possibilità di pesca supplementari per gli stock considerati per il 2009 mediante uno scambio di contingenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, in modo così da evitare detrazioni di tali quantitativi dalle rispettive possibilità di pesca per il 2010 o per gli anni successivi.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (CE) n. 1139/2008, (CE) n. 1322/2008, (CE) n. 1359/2008 e (CE) n. 43/2009 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

(4)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

(7)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

(8)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(9)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

(10)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(11)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(12)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2009

Stato membro

Codice stock

Specie

Zona

Contingente finale 2008

Catture 2008

Catture CS 2008

% contingente finale

Quantitativo riportato

Contingente iniziale 2009

Contingente riveduto 2009

Nuovo codice 2009

BEL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII e XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Nasello

VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Molva

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali della zona V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Merluzzo bianco

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, da V a VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Eglefino

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Sugarello

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe e Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Molva

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali della zona V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Razze

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone da I a VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlano

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Acciuga

IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa,VIIIb, VIIId e VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Nasello

VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Sugarello

VIIIc e IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Lepidorombi

VI; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Scampo

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque comunitarie della zona Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Berici

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

Da VIIb a VIIk, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefino

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Sugarello

VIIIc e IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Lepidorombi

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Molva

Acque comunitarie della zona V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Scampo

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque comunitarie della zona Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Passera di mare

VIIb e VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Sogliola

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Sogliola

VIIb e VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Razze

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Merlano

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlano

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Berici

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, XII e XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Aringa

Golfo di Botnia (sottodivisioni 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Merluzzo bianco

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

Da VIIb a VIIk, VIII, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Spinarolo/ gattuccio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, Vib e VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIb e VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Merluzzo bianco

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

Da VIIb a VIIk, VIII, IX, X, acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII e XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIb e VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Nasello

VI, VII; acque comunitarie della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII VIII, IX, X, XII e XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Lepidorombi

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Lepidorombi

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque comunitarie della zona Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Scampo

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Passera di mare

VIIb e VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Sogliola

VIIb e VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Spinarolo

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlano

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Aringa

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Merluzzo bianco

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Aringa

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque comunitarie delle sottodivisioni 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Brosmio

Acque comunitarie della zona IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Granatiere

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Berici

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Molva azzurra

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Merluzzo bianco

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

Da VIIb a VIIk, VIII, IX e X; Copace 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Squali di acque profonde

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque comunitarie delle zone Vb e VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Eglefino

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Aringa

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb e VIb e VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Sugarello

VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Rombo giallo

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Molva

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Molva

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Scampo

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque comunitarie della zona Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI e VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Granatiere

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XI e XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Sogliola

Acque comunitarie delle zone II e IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Sogliola

VIIh, VIIj e VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Razze

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Rombo chiodato e rombo liscio

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Brosmio

Acque comunitarie della zona IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Merlano

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlano

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2009

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona 2008

Nome della specie

Nome della zona

Sanzioni articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 847/96

Contingente finale 2008

Mar-gine

Totale quantitativo modificato 2008

Catture CS 2008

Catture 2008

Catture totali 2008

%

Detrazioni

Quantitativo iniziale 2009

Quantitativo riveduto 2009

Quantitativo residuo

BEL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Rombo chiodato

Mar Nero

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Molva

Acque norvegesi della zona IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Nasello

IIIa; acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone I e II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Brosmio

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Merluzzo bianco

Acque comunitarie delle sottodivisio-ni 25-32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Gamberello boreale

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Razza

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Spratto

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Merluzzo bianco

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Molva

Acque comunitarie della zona IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Sogliola

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Merluzzo bianco

VI; acque comunitarie della zona Vb; acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Passera di mare

IV; acque comunitarie della zona IIa; la parte della zona IIIa non inclusa nello Skagerrak e nel Kattegat

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Razze

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone I e II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

Acque della Groenlandia delle zone V e XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Scorfano

Acque della Groenlandia delle zone V e XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefino

IV; acque comunitarie della zona IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Melù

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Berici

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Musdee

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Razza

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Scorfano

Acque comunitarie e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona Copace 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/42


REGOLAMENTO (CE) N. 650/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 luglio 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 21 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/44


REGOLAMENTO (CE) N. 651/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 luglio 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 21 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


24.7.2009   

IT

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L 192/45


REGOLAMENTO (CE) N. 652/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 24 luglio 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/47


REGOLAMENTO (CE) N. 653/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 24 luglio 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/49


REGOLAMENTO (CE) N. 654/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 333/2009 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 333/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 104 del 24.4.2009, pag. 4.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 24 luglio 2009

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


24.7.2009   

IT

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L 192/53


REGOLAMENTO (CE) N. 655/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 24 luglio 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


24.7.2009   

IT

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L 192/55


REGOLAMENTO (CE) N. 656/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 23 luglio 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

194,9

5

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Tuorli

317,6

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

344,6

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

228,9

17

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

555,5

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


24.7.2009   

IT

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L 192/57


REGOLAMENTO (CE) N. 657/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 luglio 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

56,48

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

28,35

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

35,78

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/59


REGOLAMENTO (CE) N. 658/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 9a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la 9a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

(3)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/60


REGOLAMENTO (CE) N. 659/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3).

(2)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la 7a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 7a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

(3)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/61


REGOLAMENTO (CE) N. 660/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2009

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

5/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

BLI/67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII

Data

15 giugno 2009


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/63


DECISIONE 2009/558/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2009

relativa alla conclusione dell’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sessione del 18 febbraio 2008 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, con lo Stato di Israele per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele.

(3)

Occorre approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


TRADUZIONE

ACCORDO

sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE,

rappresentato dal ministero della difesa di Israele, in appresso «MDI»,

e

L’UNIONE EUROPEA,

in appresso «UE»,

rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che le parti intendono cooperare sulle questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza;

CONSIDERANDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci tra le parti possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati di Israele e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra Israele e l’UE;

CONSIDERANDO che le parti auspicano proteggere e salvaguardare le informazioni e il materiale classificati oggetto degli scambi;

CONSIDERANDO che la protezione delle informazioni classificate e del relativo materiale, oggetto di consultazione e scambi, richiede misure di sicurezza appropriate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di realizzare gli obiettivi di una cooperazione piena ed efficace tra le parti su questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza, il presente accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni e materiale classificati (in appresso «l’accordo») si applica alle informazioni e al materiale classificati, in qualsiasi forma e relativi a qualsiasi settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«informazioni classificate» qualsiasi informazione (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, scritta, orale o visiva) o qualsiasi materiale riconosciuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, come parte dei rispettivi interessi in materia di sicurezza e come protetti dalla divulgazione non autorizzata e a cui le parti del presente accordo hanno attribuito una classificazione di sicurezza (in appresso «informazioni classificate»);

b)

«materiale» qualsiasi documento, prodotto o sostanza in cui possono essere registrate o inserite informazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, inclusi anche, ma non esclusivamente: documenti scritti (lettere, note, processi verbali, relazioni, memorandum, segnali/messaggi), l’hardware, dischi fissi dei computer, CD-ROM, chiavi USB, attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, modelli, fotografie/diapositive/schizzi, registrazioni, nastri, cassette, film, riproduzioni, mappe, carte, planimetrie, notebook, matrici, carta carbone, nastri di macchine per scrivere o di stampanti.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in appresso «il Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in appresso «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite da una parte o con essa scambiate a norma del presente accordo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne;

b)

assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classificazione di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale classificati cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente ai sensi dell’articolo 6. Così facendo, le parti attribuiscono all’insieme di tali informazioni classificate il medesimo grado di protezione della sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate aventi una classificazione equivalente;

c)

si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate a fini diversi o in condizioni di sicurezza diverse da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata; ciò include l’ubicazione delle attrezzature classificate;

d)

non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso scritto dell’originatore;

e)

non consente alle persone l’accesso alle informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di sapere (ossia che debbano avere accesso nel compimento delle loro funzioni ufficiali) e, ove occorra, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e siano stati autorizzati dalla parte interessata.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all’altra parte (la parte ricevente).

2.   Per la trasmissione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente adotta una decisione di trasmissione o divulgazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice.

3.   Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all’altra parte. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione generica è consentita unicamente quando le parti hanno definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

4.   La parte ricevente può trasmettere ad un contraente o potenziale contraente informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice previo consenso scritto di quest’ultima. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla parte fornitrice, la parte ricevente garantisce, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni classificate e dispongono di un nulla osta appropriato.

5.   In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni classificate in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.

Articolo 6

1.   Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:

a)

Per lo Stato di Israele, le informazioni classificate recano la menzione

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) o

Image

(Confidential);

b)

Per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.

2.   La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:

Classificazione di Israele

Classificazione UE

Image

(Top Secret)

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(senza equivalente per Israele)

RESTREINT UE

La parte israeliana si impegna ad attribuire alle informazioni classificate RESTREINT UE la medesima protezione delle informazioni classificate Image (Confidential).

Articolo 7

Ciascuna parte provvede a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabilite nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

Articolo 8

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso, ad informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, se tutti i fattori pertinenti relativi ad una persona sono tali da consentire a tale persona di avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 12 effettuano consultazioni e visite reciproche sulla sicurezza per valutare, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza delle parti, l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi di detto articolo. I dettagli pratici di tali visite e di qualsiasi altra visita finalizzata all’attuazione del presente accordo sono stabiliti nelle modalità di cui all’articolo 12.

Articolo 10

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Bruxelles

BELGIO

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per quanto riguarda Israele, tutta la corrispondenza è inviata al Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), al seguente indirizzo:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel Aviv

ISRAEL.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.

Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

Per quanto riguarda Israele, questa corrispondenza è inviata attraverso il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). Allorché l’UE intende inviare informazioni classificate a ministeri o organizzazioni israeliane diverse dal MDI, il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) comunica al Chief Registry Officer del Consiglio quale autorità israeliana incaricata della sicurezza è responsabile per tali ministeri o organizzazioni, che applicano norme equivalenti per la protezione delle informazioni classificate.

Articolo 11

Il MDI, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 12

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.

2.   Il Directorate of Security for the Defence Establishment D.S.D.E (MALMAB), sotto la direzione ed a nome del ministero israeliano della difesa, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite ad Israele conformemente al presente accordo.

3.   L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Unione europea conformemente al presente accordo.

4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5.   Per l’UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

La parte ricevente informa la parte fornitrice in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte fornitrice. Le autorità di cui all’articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.

Articolo 14

Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.

Articolo 15

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 convengono che le parti sono in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate in maniera conforme al presente accordo e alle modalità da definire ai sensi dell’articolo 12.

Articolo 16

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 17

Tutte le divergenze tra Israele e l’Unione europea relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate esclusivamente mediante negoziazione tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi ai sensi del presente accordo.

Articolo 18

1.   Il presente accordo entra in vigore non appena le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 19

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tel Aviv, addì 11 giugno 2009 in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per Israele

Il ministro della difesa

Per l’Unione europea

Il segretario generale/Alto rappresentante


24.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/68


DECISIONE ATALANTA/6/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 luglio 2009

relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/559/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea.

(2)

Il 17 marzo 2009 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2009 (2) relativa alla nomina del capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) quale comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’Unione europea ha raccomandato di nominare il commodoro Peter BINDT quale nuovo comandate della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4)

Il comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il commodoro Peter BINDT è nominato comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 13 agosto 2009.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 45.