ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.181.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio, del 6 luglio 2009, relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

1

 

*

Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata)

8

 

 

Regolamento (CE) n. 615/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

*

Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti ( 1 )

16

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2009/541/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’8 luglio 2009, relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

25

 

 

2009/542/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’8 luglio 2009, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

26

 

 

Commissione

 

 

2009/543/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni [notificata con il numero C(2008) 4452]  ( 1 )

27

 

 

2009/544/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni [notificata con il numero C(2008) 4453]  ( 1 )

39

 

 

2009/545/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2009, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale, e recante modifica della decisione 2006/636/CE della Commissione [notificata con il numero C(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2009, che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2009) 5381]  ( 1 )

53

 

 

2009/547/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2009, che modifica la decisione 2000/57/CE sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5515]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (CE) N. 613/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2009

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori, facenti oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio (2), possono comportare degli adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere un versamento di arretrati nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2008, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

 

SEDI DI SERVIZIO

Coefficienti correttori

luglio 2008

 (1)

Afghanistan

0

 

Sud Africa

46,9

 

Albania

78,5

 

Algeria

87,5

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

71,1

 

Angola

112,8

 

Arabia Saudita

79,1

 

Argentina

54,7

 

Armenia

71,1

 

Australia

108,5

 

Azerbaigian

72,9

 

Bangladesh

45,4

 

Barbados

105,5

 

Bielorussia

62,7

 

Benin

92,9

 

Bolivia

49,5

 

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

78,6

 

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brasile

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Cambogia

62,7

 

Camerun

109,7

 

Canada

78,9

 

Capo Verde

74,4

 

Cile

57,7

 

Cina

74,6

 

Cisgiordania — Striscia di Gaza

103,1

 

Colombia

79,2

 

Congo (Brazzaville)

129,1

 

Corea del Sud

90,7

 

Costa Rica

68,7

 

Costa d’Avorio

99,9

 

Croazia

106,3

 

Cuba

73,5

 

Gibuti

85,4

 

Egitto

33,8

 

El Salvador

63,6

 

Ecuador

57,9

 

Eritrea

41,9

 

Stati Uniti (New York)

91,5

 

Stati Uniti (Washington)

85

 

Etiopia

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambia

70,3

 

Georgia

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guinea (Conakry)

55,7

 

Guinea-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haiti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hong Kong

83,4

 

Figi

72,2

 

Isole Salomone

85,6

 

India

50,9

 

Indonesia (Banda Aceh)

49,5

 

Indonesia (Giacarta)

69,1

 (1)

Iraq

0

 

Israele

118,9

 

Giamaica

86,1

 

Giappone (Tokyo)

105

 

Giordania

70

 

Kazakstan (Almaty)

75,6

 

Kazakstan (Astana)

71

 

Kenya

73,8

 

Kirghizistan

86,7

 

Kosovo (Pristina)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesotho

47,3

 

Libano

80

 (1)

Liberia

0

 

Madagascar

84,2

 

Malaysia

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Marocco

86,9

 

Maurizio

72,6

 

Mauritania

61,2

 

Messico

69,7

 

Moldova

67,1

 

Montenegro

68,9

 

Mozambico

71,9

 

Namibia

57,5

 

Nepal

66

 

Nicaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigeria

93

 

Norvegia

131,2

 

Nuova Caledonia

140,4

 

Nuova Zelanda

89,8

 

Uganda

69,9

 

Uzbekistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papua Nuova Guinea

73,5

 

Paraguay

83,6

 

Perù

67,4

 

Filippine

61

 

Repubblica centrafricana

113,1

 

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

112,3

 

Repubblica dominicana

58,2

 

Russia

121,8

 

Ruanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Senegal

88,1

 

Serbia (Belgrado)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapore

95,8

 

Sudan

50

 

Sri Lanka

58,1

 

Sudan meridionale (Juba)

87,6

 

Svizzera (Ginevra)

112,2

 

Svizzera (Berna)

108

 

Suriname

39,7

 

Swaziland

46,4

 

Siria

66,8

 

Tagikistan

61,2

 

Taiwan

77,3

 

Tanzania

61,4

 

Ciad

129,3

 

Thailandia

52,4

 

Timor orientale

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad e Tobago

61,6

 

Tunisia

68,7

 

Turchia

80,7

 

Ucraina

109,4

 

Uruguay

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Vietnam

40,2

 

Yemen

57

 

Zambia

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Non disponibile.


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/8


REGOLAMENTO (CE) N. 614/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 87, 88, 89, 132, 133e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla codificazione di detto regolamento.

(2)

L’ovoalbumina, non essendo contemplata dall’allegato I del trattato, è esclusa dall’applicazione delle disposizioni agricole del trattato, mentre il tuorlo d’uovo è soggetto a tali disposizioni.

(3)

Ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l’efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova.

(4)

Per giungere a una soluzione d’equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l’ovoalbumina, analogo a quello previsto per le uova. È opportuno estendere l’applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all’ovoalbumina.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), ha istituito nella Comunità un regime di mercato unico delle uova.

(6)

Il regime di scambi applicabile alle albumine dovrebbe conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde.

(7)

Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi. Taluni di questi accordi riguardano l’agricoltura, segnatamente l’accordo sull’agricoltura (5).

(8)

L’accordo sull’agricoltura richiede la soppressione dei prelievi variabili all’importazione nonché delle altre misure e oneri all’importazione. Le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell’accordo sull’agricoltura devono essere fissate nella tariffa doganale comune.

(9)

I prezzi dell’ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova, che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale. Sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell’albumina. Per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l’accordo sull’agricoltura consente l’applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione.

(10)

L’accordo sull’agricoltura prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo». Le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono enunciate nell’accordo sull’agricoltura. Tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantire un’attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione.

(11)

Data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova, è necessario prevedere la possibilità di adottare per l’ovoalbumina e la lattoalbumina norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(12)

Nell’organizzazione comune del mercato delle uova, l’esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola competenza del Consiglio. Nelle condizioni economiche risultanti dall’accordo sull’agricoltura, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all’applicazione di detto regime. In proposito occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure d’urgenza limitate nel tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune:

Codice NC

Designazione delle merci

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

– ovoalbumina:

ex 3502 11

– – essiccata:

3502 11 90

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

ex 3502 19

– – altra:

3502 19 90

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

ex 3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

– – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

3502 20 91

– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

– – – altra

CAPO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 2

1.   Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

2.   Il titolo di importazione è rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione dell’articolo 4.

3.   Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

4.   Il periodo di validità dei titoli di importazione e le altre modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 3

1.   Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all’articolo 1, l’importazione di uno o più dei prodotti in questione all’aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è subordinata al pagamento di un dazio all’importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

2.   I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all’importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l’anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3.   I prezzi all’importazione da considerarsi per l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della spedizione interessata.

I prezzi all’importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d’importazione comunitario per il prodotto.

4.   La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità riguardano segnatamente:

a)

i prodotti ai quali sono applicati dazi all’importazione addizionali ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura;

b)

gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura.

Articolo 4

1.   I contingenti tariffari per i prodotti di cui all’articolo 1 istituiti in virtù degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, sono aperti e gestiti in base alle modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   La gestione dei contingenti avviene mediante l’applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

a)

metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»);

b)

metodo di ripartizione in proporzione dell’entità delle richieste all’atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell’esame simultaneo);

c)

metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Tali metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.   Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, delle esigenze di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio, pur potendosi ispirare ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

4.   Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l’apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

a)

comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)

determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a); e

c)

fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.

Articolo 5

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo, cosicché il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono adottare le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del primo comma del presente articolo.

Articolo 6

Per i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall’articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti di cui all’allegato I, parte XIX, dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l’etichettatura.

Le norme, il loro ambito di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

Articolo 7

1.   Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all’articolo 1 del presente regolamento destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili, sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri. Ove la richiesta provenga da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione.

3.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non decide entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 8

1.   Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2.   Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Non sono ammesse alla libera circolazione all’interno della Comunità le merci di cui all’articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall’articolo 23, paragrafo 2, e dall’articolo 24 del trattato.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2783/75 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio

(GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104).

 

Regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione

(GU L 377 del 31.12.1987, pag. 44).

 

Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio

(GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

limitatamente all’allegato XII, parte B

Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione

(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

limitatamente all’articolo 1, punto 6


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2783/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articoli da 5 a 7

Articoli da 5 a 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articoli 9 e 10

Articoli 9 e 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 12

Allegato

Allegato I

Allegato II


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/14


REGOLAMENTO (CE) N. 615/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/16


REGOLAMENTO (CE) N. 616/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 34, paragrafo 4, e l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha introdotto il concetto di compartimentazione nel capitolo su «zonizzazione e regionalizzazione» del suo Codice sanitario per gli animali terrestri (2) («il Codice»).

(2)

Nel capitolo 4.3 del Codice la zonizzazione e la compartimentazione sono descritte come «le procedure applicate da un paese nell’ambito di questo capitolo per definire sul suo territorio sottopopolazioni con status sanitario distinto a fini profilattici e/o per gli scambi internazionali». Sebbene un ruolo importante nell’applicazione di entrambi i concetti sia giocato da considerazioni legate allo spazio e alla buona gestione, la divisione in zone si applica ad una sottopopolazione animale definita in primo luogo su base geografica (usando confini naturali, artificiali o giuridici) mentre la compartimentazione si applica ad una sottopopolazione animale definita in primo luogo da pratiche di gestione e allevamento legate alla biosicurezza.

(3)

Il capitolo 4.4, sull’applicazione della compartimentazione fornisce inoltre un quadro strutturato per applicare e riconoscere i compartimenti all’interno dei paesi. Un compartimento può essere composto da diversi stabilimenti e può essere autorizzato per una o più malattie animali definite, in base ad un programma di biosicurezza dettagliato e documentato, progettato e applicato per la malattia o le malattie in questione. L’autorizzazione iniziale di un comparto dovrebbe preferibilmente avvenire in un paese, territorio o zona dove la malattia non è presente, prima che si sviluppi un focolaio della malattia o delle malattie specifiche. Ciò è particolarmente importante in caso di malattie altamente contagiose come l’influenza aviaria ad alta patogenicità. In caso di comparsa di un focolaio si può ricorrere alla compartimentazione per facilitare il commercio.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) «Prevenire è meglio che curare» (3) («nuova strategia per la salute degli animali») fornisce indicazioni per lo sviluppo di una politica sulla salute degli animali per il periodo dal 2007 al 2013. La nuova strategia per la salute degli animali ha l’obiettivo di conferire un maggiore ruolo all’applicazione di misure precauzionali, controllo e ricerca allo scopo di ridurre l’incidenza delle malattie animali e minimizzare l’impatto di focolai quando questi insorgono.

(5)

La biosicurezza gioca un ruolo molto importante nella nuova strategia per la salute degli animali. La compartimentazione incoraggerà gli allevatori della Comunità ad applicare misure di biosicurezza perché ciò rende sicuro il commercio, con chiari vantaggi per gli allevatori, prevenendo allo stesso tempo le malattie animali.

(6)

A questo proposito il presente regolamento stabilisce norme per la concessione, la sospensione e il ritiro dell’autorizzazione di compartimenti in relazione all’influenza aviaria. Dette norme dovranno prendere in considerazione il Codice nell’interesse di un approccio efficace per combattere la diffusione dell’influenza aviaria tenendo conto allo stesso tempo del distinto status sanitario dei compartimenti autorizzati.

(7)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria nonché le misure minime di controllo e le limitazioni della movimentazione da applicare in caso di focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Alcune di queste misure si applicano in compartimenti di pollame o di altri volatili in cattività, definiti nella direttiva.

(8)

La direttiva 2005/94/CE definisce i compartimenti avicoli e i compartimenti di altri volatili in cattività e prevede inoltre che in tali compartimenti vengano applicate misure complementari di biosicurezza per impedire la diffusione dell’influenza aviaria.

(9)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce che gli Stati membri svolgano programmi di sorveglianza per rilevare la prevalenza di infezioni con virus di influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 in diverse specie di pollame. A questo scopo negli Stati membri vengono approvati annualmente programmi obbligatori di sorveglianza per l’influenza aviaria. L’autorizzazione dei compartimenti in uno Stato membro è subordinata all’approvazione del programma di sorveglianza nazionale dello Stato membro in questione.

(10)

La decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4), stabilisce procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio per la conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria. Per mantenere la coerenza della legislazione comunitaria in questo campo è necessario che tali procedure e metodi siano svolti nel quadro di un compartimento.

(11)

Per facilitare l’utilizzo di procedure con l’ausilio di mezzi elettronici fra gli Stati membri e allo scopo di assicurare la trasparenza e la comprensibilità è importante che le informazioni sui compartimenti autorizzati e su qualunque concessione, sospensione o ritiro dell’autorizzazione siano messe a disposizione nella Comunità nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto creare pagine informative su Internet contenenti tali informazioni, accessibili anche tramite collegamenti dal sito web della Commissione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l’autorizzazione da parte degli Stati membri di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria (di seguito «compartimenti») e indica misure addizionali preventive di biosicurezza da applicare in detti compartimenti per garantire loro uno status sanitario distinto in relazione all’influenza aviaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «programma di biosicurezza»: tutte le misure di biosicurezza applicate a livello di azienda;

2)   «sistema comune di gestione della biosicurezza»:

a)

le norme comuni che regolano il funzionamento di un compartimento; e

b)

le misure generali di biosicurezza attuate in tutte le aziende che compongono il compartimento in accordo con i singoli programmi di biosicurezza aziendali;

3)   «responsabile del compartimento»: colui che è formalmente responsabile per il compartimento, in particolare in relazione agli articoli 3, 4 e 5, e inoltre per:

4)   «azienda di uscita»: un’azienda da cui pollame o altri volatili in cattività, pulcini di un giorno, uova da cova o da tavola (di seguito «prodotti») sono destinati ad essere movimentati al di fuori del compartimento;

5)   «azienda fornitrice»: un’azienda i cui prodotti sono destinati a un’azienda di uscita o a qualunque altra azienda all’interno di un compartimento;

6)   «tutte le parti coinvolte»: responsabili di compartimento, operatori, compresi gli operatori del settore alimentare e dei mangimi definiti nell’articolo 3, paragrafi 3 e 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), proprietari o detentori di animali, produttori farmaceutici o altre industrie che consegnano prodotti o forniscono servizi al compartimento.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DEI COMPARTIMENTI

Articolo 3

Domande per l’autorizzazione dei compartimenti

1.   Le domande volontarie per l’autorizzazione dei compartimenti (di seguito «domande») vanno inviate dal responsabile del compartimento alle autorità competenti.

2.   La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)

nome, qualifica e posizione, indirizzo e numero di telefono del responsabile del compartimento e indirizzo del compartimento;

b)

descrizione dettagliata del compartimento, come definito nella parte 1 dell’allegato;

c)

descrizione del sistema comune di gestione della biosicurezza e dei programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento, come definito nella parte 2 dell’allegato;

d)

informazioni dettagliate su misure specifiche, criteri e requisiti per la sorveglianza della malattia, in particolare protezione e sorveglianza specifiche per l’influenza aviaria, come definito nella parte 3 dell’allegato.

Articolo 4

Rilascio dell’autorizzazione dei compartimenti

1.   L’autorizzazione iniziale di un compartimento viene concessa dall’autorità competente solo per i compartimenti che si trovano interamente o in parte nel territorio di uno Stato membro dove non si applicano restrizioni in relazione all’influenza aviaria, in conformità con la legislazione comunitaria.

L’autorizzazione iniziale di un compartimento viene concessa unicamente in uno Stato membro nel quale sia stato approvato il programma di sorveglianza nazionale finalizzato a determinare la prevalenza di infezioni con virus di influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 in specie diverse di pollame.

2.   Prima di concedere l’autorizzazione per un compartimento l’autorità competente deve assicurarsi che in questo:

a)

siano state applicate misure specifiche di protezione e sorveglianza per l’influenza aviaria per un periodo di almeno sei mesi prima della data della domanda, secondo quanto richiesto nella parte 3 dell’allegato (compresa almeno una procedura di analisi come richiesto nel punto 4, parte 3, dell’allegato) e che la presenza di influenza aviaria non sia stata rilevata in nessuna delle aziende che compongono il compartimento durante detto periodo;

b)

i piani di vaccinazione siano eventualmente attuati in conformità alla legislazione comunitaria;

c)

le informazioni fornite in base a quanto richiesto nell’articolo 3, paragrafo 2 siano complete ed accurate;

d)

sia stato applicato un sistema comune di gestione della biosicurezza, come definito al punto 1, parte 2, dell’allegato, e questo si sia dimostrato sufficiente ad assicurare uno status sanitario distinto in relazione all’influenza aviaria per il pollame o gli altri volatili in cattività all’interno del compartimento;

e)

sia stato effettuato un controllo ufficiale sul posto e questo abbia avuto esiti positivi per quanto riguarda quanto espresso dalla lettera a) alla lettera d).

3.   Il compartimento avrà una sola denominazione e riceverà un solo numero di autorizzazione.

4.   L’autorità competente deve garantire che in seguito all’autorizzazione di un compartimento questo venga inserito immediatamente nella lista dei compartimenti autorizzati sulla pagina informativa in rete di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e che siano riportate informazioni dettagliate sull’ubicazione delle aziende che compongono il compartimento, specificando se si tratta di aziende di uscita o fornitrici («lista dei compartimenti autorizzati»).

CAPO III

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE DEI COMPARTIMENTI

Articolo 5

Responsabilità e doveri del responsabile del compartimento

Dopo l’autorizzazione di un compartimento il responsabile del compartimento deve:

1)

supervisionare e monitorare il compartimento per garantire che questo continui a rispondere alle informazioni fornite a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 e dei criteri e requisiti stabiliti nell’allegato; in particolare tali informazioni devono essere aggiornate e messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta;

2)

assicurare che le attività di sorveglianza della malattia, in particolare dell’influenza aviaria, siano svolte secondo il sistema comune di gestione della biosicurezza e secondo i programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che:

a)

sia in funzione un sistema di allarme rapido per il rilevamento della presenza di influenza aviaria e il campionamento e gli esami diagnostici vengano svolti in conformità della decisione 2006/437/CE e alla parte 3 dell’allegato al presente regolamento;

b)

i piani di sorveglianza di cui al punto 4, parte 3, dell’allegato vengano aggiornati qualora si rilevi un aumento nel rischio di introduzione di influenza aviaria;

c)

tutti gli esami diagnostici sull’influenza aviaria vengano svolti in laboratori ufficialmente autorizzati allo scopo dall’autorità competente; le informazioni sulla sorveglianza e sui risultati vengano messe a disposizione dell’autorità competente;

d)

qualora dall’attività di sorveglianza del compartimento emergano risultati dubbi o positivi questi siano immediatamente riportati all’autorità competente e i campioni in questione spediti per la conferma al laboratorio nazionale o comunitario di riferimento per l’influenza aviaria;

3)

assicurare che qualunque vaccinazione sia eseguita in conformità al sistema comune di gestione della biosicurezza e ai programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che i piani di vaccinazione e le procedure siano messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta;

4)

organizzare regolarmente audit interni o esterni per garantire che tutte le misure di biosicurezza, le attività di sorveglianza e il sistema per la rintracciabilità siano effettivamente attuati nel compartimento e conservare i risultati di tali controlli, inclusi quelli svolti nel quadro del sistema di garanzia della qualità, per poterli mettere a disposizione dell’autorità competente su richiesta;

5)

informare immediatamente l’autorità competente se:

a)

il compartimento non rispetta più le informazioni inviate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 o i criteri e requisiti definiti nell’allegato;

b)

il sistema comune di gestione della biosicurezza o uno dei programmi di biosicurezza sono stati modificati o adattati alla situazione epidemiologica, incluse l’aggiunta o eliminazione di un’azienda dal compartimento.

Articolo 6

Responsabilità e doveri dell’autorità competente

1.   L’autorità competente deve assicurare che i controlli ufficiali sul posto basati sul rischio dei compartimenti vengano svolti per verificare se questi continuano a rispondere alle informazioni inviate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 e ai criteri e requisiti definiti nell’allegato («controlli»).

2.   I controlli vanno effettuati ciclicamente in base:

a)

alla situazione epidemiologica all’interno e all’esterno del compartimento, in particolare per quanto riguarda l’influenza aviaria;

b)

alle informazioni relative a qualunque modifica o adattamento al sistema comune di gestione della biosicurezza o ai programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

3.   L’autorità competente è responsabile di qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato.

CAPO IV

SOSPENSIONE O RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE DI UN COMPARTIMENTO

Articolo 7

Sospensione dell’autorizzazione di un compartimento

1.   Se un controllo o le informazioni epidemiologiche relative al compartimento dimostrano che questo non risponde più alle informazioni inviate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, o ai criteri e requisiti definiti nell’allegato, l’autorità competente sospenderà immediatamente l’autorizzazione del compartimento in questione e il responsabile del compartimento dovrà assicurare che vengano presi provvedimenti immediati per far fronte alla mancanza.

2.   In seguito alla sospensione dell’autorizzazione l’autorità competente sospenderà qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato.

3.   In caso di sospensione dell’autorizzazione di un compartimento l’autorità competente non ritirerà la sospensione finché non ci sarà prova di provvedimenti correttivi avviati entro 30 giorni dalla data della sospensione e un controllo successivo non abbia dato esiti positivi.

Articolo 8

Ritiro dell’autorizzazione di un compartimento

1.   L’autorità competente ritirerà l’autorizzazione di un compartimento qualora, in seguito alla sospensione di un compartimento a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, il controllo successivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 dimostri che:

a)

il compartimento continua a non rispettare le informazioni inviate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, o i criteri e requisiti definiti nell’allegato; oppure

b)

è insorto un focolaio di influenza aviaria nel compartimento.

2.   In seguito al ritiro dell’autorizzazione di un compartimento l’autorità competente deve:

a)

interrompere qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato;

b)

cancellare il compartimento dalla lista dei compartimenti autorizzati.

3.   Un compartimento che sia stato eliminato dalla lista dei compartimenti autorizzati può essere inserito di nuovo in tale lista solo facendo una nuova domanda, in conformità del Capo II.

CAPO V

PAGINA INFORMATIVA SU INTERNET E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Pagina informativa su Internet

1.   Gli Stati membri devono:

a)

creare una lista di compartimenti autorizzati con le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4;

b)

creare una pagina informativa su Internet per rendere disponibile in formato elettronico la lista di compartimenti autorizzati;

c)

comunicare alla Commissione l’indirizzo Internet delle pagine informative;

d)

tenere aggiornata la propria pagina informativa su Internet notificando immediatamente qualunque nuova autorizzazione o ritiro di autorizzazione di un compartimento.

2.   La Commissione assisterà gli Stati membri contribuendo a rendere queste informazioni disponibili al pubblico e fornendo l’indirizzo del proprio sito Internet che riporterà i collegamenti nazionali alle suddette pagine informative.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (Codice sanitario per gli animali terrestri, 2008).

(3)  COM(2007) 539 definitivo.

(4)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(5)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1.


ALLEGATO

CRITERI E REQUISITI DEI COMPARTIMENTI

PARTE 1

Descrizione del compartimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

La descrizione del compartimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), deve basarsi su una o più mappe indicanti i confini del compartimento, la posizione precisa di tutti i suoi componenti incluse le aziende, le loro strutture e tutte le unità funzionali, per esempio le strutture per la preparazione o lo stoccaggio dei mangimi e le altre strutture per lo stoccaggio dei materiali.

La domanda deve contenere informazioni sufficienti a descrivere dettagliatamente il compartimento, in particolare:

1)

informazioni sulle caratteristiche infrastrutturali e come queste contribuiscono alla separazione epidemiologica fra pollame e altri volatili in cattività nel compartimento e popolazioni animali con uno status sanitario distinto, inclusi:

a)

descrizione del tipo di attività e dei prodotti del compartimento, compresi la capacità totale dei locali e il numero di polli o di altri volatili in cattività presenti;

b)

diagramma di flusso dettagliato e completo di tutte le attività svolte nel compartimento nonché responsabilità, ruoli e relazioni di tutte le parti interessate;

c)

descrizione delle interazioni funzionali fra le aziende che compongono il compartimento, incluso un diagramma di tutti i locali e i collegamenti fra essi;

d)

descrizione dei mezzi di trasporto per gli animali e per i prodotti animali, i tragitti abituali e le aree di pulizia e parcheggio;

2)

informazioni sulla qualifica epidemiologica riguardante l’influenza aviaria e sui fattori di rischio inclusi gli elementi seguenti:

a)

storia epidemiologica delle aziende che compongono il compartimento, in particolare lo status sanitario e qualunque informazione legata all’influenza aviaria;

b)

movimenti da, verso e all’interno del compartimento («entrate», «uscite»), per esempio i movimenti di persone, prodotti, altri animali, prodotti di origine animale o altri prodotti a contatto con animali, veicoli per il trasporto, attrezzature, mangimi, acqua e drenaggio;

c)

presenza di altre aziende avicole e di altri volatili in cattività nelle vicinanze del compartimento e loro densità (per esempio aziende per la riproduzione o l’ingrasso, aziende agricole a conduzione familiare, mercati, centri di raccolta, macelli, zoo);

d)

fattori di rischio ambientale come vie di navigazione, luoghi di sosta e incontro di animali selvatici (incluse le rotte migratorie degli uccelli selvatici), presenza di roditori, casi precedenti di presenza dell’agente di influenza aviaria nell’ambiente;

e)

fattori di rischio e potenziali vie di entrata e diffusione di influenza aviaria nel compartimento in forza della legislazione comunitaria e/o gli standard e le linee guida dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

f)

sistema di allarme rapido in uso per informare l’autorità competente del rilevamento di qualunque fattore di rischio e potenziale via di entrata e diffusione di cui al punto e).

PARTE 2

Descrizione del sistema comune di gestione della biosicurezza e dei programmi di biosicurezza, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

1.

Il sistema comune di gestione della biosicurezza deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

buone prassi di igiene degli allevamenti;

b)

un sistema per la rintracciabilità di tutti i movimenti fra le aziende che compongono il compartimento e tutte le entrate e uscite; tale sistema deve essere documentato continuamente e a disposizione dell’autorità competente in qualsiasi momento;

c)

un piano comune di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (piano HACCP);

d)

il programma/i di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento ed una valutazione della loro efficacia in rapporto ad un livello di rischio definito.

2.

I programmi di biosicurezza delle aziende comprese nel sistema comune di gestione della biosicurezza devono includere almeno i seguenti elementi:

a)

un sistema di attuazione documentato per un piano di igiene del personale che preveda pratiche igieniche generali e specifiche, formazione generale e specifica del personale temporaneo e permanente e procedure per il controllo di detto piano di igiene, che includa la regola secondo cui al personale è vietato i) possedere pollame o altri volatili e ii) entrare in stretto contatto con il pollame o altri volatili al di fuori di quelli del compartimento per un periodo di almeno 72 ore prima di entrare nell’azienda; in caso di bisogno urgente di personale specifico è ammesso un periodo di tempo più breve, ma in nessun caso inferiore a 24 ore, e la procedura per attenuare il rischio deve essere descritta nel programma di biosicurezza;

b)

i flussi di prodotti e di personale, descritti in un diagramma rappresentante tutte le strutture dell’azienda con livelli di biosicurezza indicati da codici colorati; a tutti gli ingressi di ciascuna struttura deve essere presente una barriera igienica con uno spogliatoio, dove necessario munito di docce, con aree pulite e sporche separate;

c)

un piano che regoli i movimenti di qualunque persona che entri o esca dall’azienda, facendo distinzione fra personale o visitatori autorizzati e non autorizzati, e che comprenda una descrizione delle barriere fisiche (siepi, recinti o qualunque altra barriera che definisce chiaramente i perimetri delle strutture dell’azienda), cartelli, cancelli chiusi a chiave e entrate degli edifici; i visitatori esterni (compresi i revisori o gli ispettori) devono dimostrare di non aver avuto nessun contatto con pollame o altri volatili per un periodo di almeno 72 ore prima di entrare nell’azienda; un lasso di tempo più lungo può essere richiesto a seconda dei fattori di rischio (per esempio in caso di visitatori provenienti da una zona di protezione o sorveglianza); in caso di veterinari ufficiali o di bisogno urgente di personale specifico esterno (per esempio un consulente o un veterinario) può essere ammesso un periodo di tempo più breve, ma in nessun caso inferiore a 24 ore, e la procedura per attenuare il rischio deve essere descritta nel programma di biosicurezza;

d)

un piano che regoli e registri i movimenti dei veicoli da, verso e fra le aziende, inclusi veicoli privati e di consegna (per esempio per mangime, animali o altri prodotti); deve inoltre essere disponibile un registro di tutti i movimenti dei veicoli;

e)

un sistema per la rintracciabilità di animali e prodotti che permetta di rintracciare tutti i movimenti da, verso e fra le aziende (entrate, uscite);

f)

un protocollo per impedire la contaminazione, inclusa la contaminazione da fornitura, trasporto, stoccaggio, consegna ed eliminazione di:

i)

materiali da imballaggio (per esempio l’utilizzo di materiali da imballaggio nuovi o disinfettati);

ii)

materiali da lettiere (per esempio un periodo appropriato di quarantena in deposito o la disinfezione dei materiali da lettiere);

iii)

mangime (per esempio l’utilizzo di sistemi chiusi di mangime);

iv)

acqua (per esempio un sistema di depurazione delle acque interne);

v)

sottoprodotti di origine animale come carcasse, concime, uova sporche/crepate o morti nell’uovo;

g)

un piano di pulizia e disinfezione dell’azienda, delle sue attrezzature e dei materiali utilizzati; deve essere inoltre disponibile un protocollo specifico per la pulizia e la disinfezione dei veicoli;

h)

un piano di controllo degli infestanti, inclusi roditori e altri animali selvatici, che definisca le barriere fisiche e i provvedimenti da prendere in caso l’attività di questi animali sia manifesta;

i)

un piano HACCP relativo all’influenza aviaria, sviluppato secondo le sette fasi (analisi dei rischi, elenco dei punti critici di controllo (CCP), limiti critici, procedure di sorveglianza, provvedimenti correttivi, verifica e registrazione) che includa i seguenti elementi:

i)

dati sulla produzione di pollame o altri volatili in cattività e altri dati in relazione a periodi definiti (morbilità e mortalità, medicinali usati, volatili nati, dati relativi al mangime animale e al consumo di acqua);

ii)

informazioni relative ai controlli clinici e ai piani di raccolta campioni per la sorveglianza attiva e passiva e le analisi di screening (frequenze, metodi, risultati);

iii)

un registro dei visitatori che entrano nell’azienda, con dettagli sufficienti a rintracciare e contattare qualunque visitatore;

iv)

informazioni su qualunque programma di vaccinazione applicato, inclusi tipo di vaccino utilizzato, frequenza e date di somministrazione;

v)

informazioni dettagliate riguardo ai provvedimenti correttivi realizzati e ai relativi punti critici di controllo non rispettati.

Tutte le parti coinvolte devono essere pienamente consapevoli delle norme del piano HACCP e devono attenersi ad esse, poiché detto piano rappresenta lo strumento di gestione del compartimento che garantisce le misure di biosicurezza e le pratiche di gestione.

Il piano HACCP deve prendere in considerazione la lista dei rischi e delle vie di entrata da identificare in anticipo. Deve essere adattabile al livello di rischio e includere la descrizione dei provvedimenti da adottare in caso di aumento del rischio, per esempio la frequenza della raccolta di campioni.

3.

Provvedimenti correttivi e aggiornamenti

Il sistema comune di gestione della biosicurezza e i programmi di biosicurezza devono spiegare quando una particolare infrazione è da considerarsi più o meno grave e i provvedimenti correttivi da adottare nel caso.

I programmi di biosicurezza devono essere aggiornati a seconda del livello di rischio, in particolare in caso di sospetto o conferma ufficiali di focolaio di influenza aviaria in uno degli Stati membri o in una regione o zona in cui si trova il compartimento (per esempio introducendo restrizioni su veicoli, materiali, animali e/o circolazione di personale o attuando procedure ulteriori di disinfezione).

PARTE 3

Misure specifiche di protezione e sorveglianza per l’influenza aviaria

1.

Deve essere in uso un sistema di allontanamento volatili per impedire i contatti con uccelli selvatici ed evitare qualunque contaminazione di mangime, acqua o rifiuti. L’ambiente nelle immediate vicinanze delle aziende non deve costituire un’attrazione per gli uccelli selvatici.

2.

Controllo di entrate e uscite

a)

Il diagramma citato al punto 1, lettera a) della parte 1 deve indicare la posizione di tutti i tipi di pollame o altri volatili in cattività inclusi riproduttori di linea pura, riproduttori great-grandparent, grandparent e parent e animali da produzione, nonché gruppi di volatili, incubatoi, luoghi adibiti ad allevamento, cova, esame, magazzinaggio delle uova e qualunque luogo dove le uova o i volatili sono tenuti; deve inoltre indicare il flusso di prodotti fra le diverse posizioni.

b)

I movimenti di pollame o altri volatili in cattività, delle loro uova e di altri prodotti affini deve essere regolato da un protocollo dettagliato; il pollame o gli altri volatili in cattività, le loro uova e i prodotti affini introdotti in qualunque azienda del compartimento devono provenire da un’azienda che ha lo stesso status sanitario per quanto riguarda l’influenza aviaria e/o essere sottoposti a controlli atti a garantire che non rappresentino un rischio di introduzione di influenza aviaria.

c)

Il pollame o gli altri volatili in cattività e le uova da cova introdotti nel compartimento o spostati all’interno di esso devono essere identificati in modo che la loro storia possa essere sottoposta ad ispezione; i gruppi di volatili e/o uova devono essere accompagnati da adeguati documenti di identificazione.

d)

In caso di un pollaio con volatili di età diverse l’aggiunta o rimozione di pollame o di altri volatili in cattività deve essere regolata da un protocollo scritto che include lavaggio e disinfezione delle gabbie di trasporto.

3.

Lo stesso compartimento non può comprendere aziende di pollame e aziende di altri volatili in cattività. La stessa azienda non può comprendere diverse specie di pollame, fatta eccezione per gli incubatoi.

4.

Il piano di sorveglianza applicato nel compartimento sotto la responsabilità del responsabile del compartimento deve comprendere sorveglianza attiva continua da effettuarsi su 20 campioni di sangue prelevati a caso dal pollame, o da altri volatili in cattività, all’interno della stessa unità di produzione e sottoposti ad esami sierologici per l’influenza aviaria:

a)

almeno una volta ogni sei mesi durante il periodo di produzione in cui non sia stato confermato alcun focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame o in altri volatili in cattività nel territorio degli Stati membri nei sei mesi precedenti;

b)

almeno una volta ogni tre mesi nel caso in cui un focolaio di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività sia stato confermato nel territorio degli Stati membri nei sei mesi precedenti;

c)

nel caso in cui il compartimento sia situato all’interno di un’area soggetta a limitazioni della movimentazione a causa di un focolaio di influenza aviaria conformemente alla legislazione comunitaria, entro una settimana a partire dalla data del focolaio e almeno una volta ogni 21 giorni; in aggiunta, e senza pregiudizio nei confronti di alcuna disposizione specifica della legislazione comunitaria, il piano di sorveglianza deve essere aggiornato e deve includere sorveglianza estesa dal punto di vista clinico e attiva dal punto di vista virologico, svolta entro una settimana a partire dalla data del focolaio e almeno una volta ogni 21 giorni nel periodo seguente su:

i)

un campione di 20 tamponi tracheali/orofaringei e 20 tamponi cloacali prelevati a caso dal pollame o da altri volatili in cattività appartenenti alla stessa unità di produzione; e

ii)

campioni prelevati da cinque esemplari malati o morti se presenti.

5.

Il sistema di allarme rapido di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), deve fare riferimento ad un protocollo scritto che specifica le procedure di segnalazione. In particolare deve essere adattato alle diverse specie di pollame o altri volatili in cattività e al rispettivo grado di suscettibilità all’influenza aviaria e deve:

a)

definire livelli di azione, come mortalità uguale o superiore ad una soglia definita, cali significativi nel consumo di mangime e/o acqua e/o nella produzione di uova, cambiamenti nel comportamento o altri indicatori rilevanti;

b)

descrivere i provvedimenti da adottare;

c)

includere una lista del personale responsabile a cui indirizzare la segnalazione.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/25


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

dell’8 luglio 2009

relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2009/541/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140,

considerando che, a norma degli articoli 5 e 7, in combinato disposto con l’articolo 47, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e a seguito delle dimissioni del signor Daniel ŠVÁBY, occorre procedere alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato del signor Daniel ŠVÁBY, ossia fino al 31 agosto 2010,

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Juraj SCHWARCZ è nominato giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2009 e il 31 agosto 2010.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2009.

Il presidente

C. DANIELSSON


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/26


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

dell’8 luglio 2009

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2009/542/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 139,

considerando che, a norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del signor Peter JANN, occorre procedere alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la restante durata del mandato del signor Peter JANN, ossia fino al 6 ottobre 2012,

DECIDONO:

Articolo 1

La signora Maria BERGER è nominata giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2009 e il 6 ottobre 2012.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2009.

Il presidente

C. DANIELSSON


Commissione

14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni

[notificata con il numero C(2008) 4452]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/543/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

È opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni.

(4)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di quattro anni.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono basate sulla bozza di criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per esterni» comprende prodotti vernicianti per esterni a fini di decorazione e protezione, impregnanti per legno e prodotti connessi destinati all’uso su edifici e arredi, pavimenti e recinzioni per esterni ai sensi del paragrafo 2, per uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione di esterni e commercializzati come tali.

Sono compresi, fra l’altro, i rivestimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti; i sistemi di tintura; le pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio dei metalli (escluse finiture e fondi anticorrosivi) nonché fondi (e sottofondi) per tali prodotti.

2.   Per «pittura» si intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Per «vernice» si intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Dopo l’applicazione, tali prodotti vernicianti si seccano e formano un rivestimento solido, aderente e protettivo.

Per «prodotti vernicianti per decorazione» si intendono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, così come su arredi, pavimenti e recinzioni per esterni, a scopo decorativo e protettivo. Sono prodotti applicati in loco e hanno una funzione decorativa e nel contempo protettiva.

Per «impregnanti del legno» (lasure) si intendono i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici e che consentono un’agevole manutenzione.

I rivestimenti per muratura creano una pellicola decorativa e protettiva e sono destinati all’uso su cemento, murature in mattoni (idonee ad essere verniciate), blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con silicato di calcio o fibre. Sono prevalentemente destinati all’uso in esterni, ma possono essere utilizzati anche in interno o su intradossi o soffitti di balconi.

Per «sistemi di colorazione» si intendono metodi di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti.

3.   Il gruppo di prodotti in questione non comprende:

a)

rivestimenti antiruggine;

b)

rivestimenti anti-incrostazione;

c)

preservanti del legno;

d)

rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty);

e)

qualsiasi prodotto concepito principalmente per uso interno e commercializzato come tale.

Articolo 2

1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni» definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato alla presente decisione.

2.   Le pitture reattive bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

entrambi i componenti devono soddisfare individualmente i criteri ecologici stabiliti nell’allegato (ad eccezione del criterio per i composti organici volatili);

b)

devono essere corredate di informazioni indicanti che i singoli componenti non devono essere utilizzati separatamente o mescolati con altri prodotti;

c)

tuttavia, anche il prodotto finale pronto per l’uso deve soddisfare i criteri ecologici, compreso quello riguardante i COV.

3.   I rivestimenti commercializzati per uso interno ed esterno devono soddisfare i criteri definiti nella presente decisione riguardanti i prodotti vernicianti per esterni e i criteri definiti nella decisione 2009/544/CE (2) riguardante i prodotti vernicianti per interni.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per esterni» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti vernicianti per esterni» è «33».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

A.   QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti,

la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per l’ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi,

la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti. I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Per gli «ingredienti» citati fra i criteri si intendono sia le sostanze che i preparati. Le definizioni di «sostanze» e «preparati» sono fornite nel regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La formula esatta del prodotto deve essere fornita all’organismo competente per tutte le sostanze usate dal richiedente. Tutte le sostanze, comprese le impurità, presenti in concentrazioni superiori allo 0,01 % (m/m) devono essere indicate, a meno che in un altro punto dei criteri sia specificata una concentrazione inferiore.

B.   CRITERI ECOLOGICI

Tutti i criteri, tranne il numero 3 riguardante i limiti di COV, si applicano al prodotto verniciante nel suo imballaggio. In conformità della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all’uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere calcolato sulla base delle aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il contenuto solido, il contenuto di COV e la densità del prodotto.

I criteri 1 e 2 si applicano solo alle vernici bianche e di colore chiaro (comprese finiture, fondi, sottofondi e/o intermedi).

Per i sistemi di tintura i criteri 1 e 2 si applicano esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro con un potere coprente del 98 % secondo il criterio 7(a), i criteri devono essere soddisfatti dopo aver applicato una colorazione per ottenere il colore standard RAL 9010.

I criteri 1 e 2 non si applicano ai rivestimenti trasparenti.

1.   Pigmenti bianchi

Contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8): la pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 38 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %. Questo criterio non si applica alle vernici e agli impregnanti del legno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione indicante il contenuto di pigmenti bianchi e la resa, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.

2.   Biossido di titanio

Biossido di titanio: le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione di pigmenti di biossido di titanio non possono superare i valori seguenti [ricavati dal documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grande quantità (agosto 2007)]:

emissioni di SOx (espresse in SO2): 266 mg/m2 pellicola secca (opacità al 98 %),

rifiuti di solfato: 19 g/m2 pellicola secca (opacità al 98 %),

rifiuti di cloruro: 3,9 g/m2, 6,8 g/m2 e 12,5 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o presentare la documentazione necessaria indicante i livelli rispettivi delle emissioni e del rilascio di rifiuti per i parametri in questione, il contenuto di biossido di titanio del prodotto, la resa del prodotto, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.

3.   Composti organici volatili (COV)

Contenuto massimo di COV:

Classificazione del prodotto (2004/42/CE)

Valori limite COV (g/l inclusa l’acqua)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale

40

Pitture per finiture e tamponature da esterni per legno e metallo, inclusi i sottofondi

90

Vernici e impregnanti per legno per finiture esterne, inclusi gli impregnanti per legno opachi

90

Impregnanti non filmogeni per legno da esterni

75

Fondi (per uso in esterni)

15

Fondi fissanti (per uso in esterni)

15

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

100

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi specifici, ad esempio pavimenti

100

In questo contesto, per «composto organico volatile (COV)» si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE. Per definire i valori limite di COV sono utilizzate le sottocategorie di pitture e vernici della direttiva. In questa sede sono riportate soltanto le categorie pertinenti ai fini dei rivestimenti esterni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Per tutti i prodotti il richiedente deve indicare il contenuto di COV.

4.   Idrocarburi aromatici volatili (VAH)

Non devono essere aggiunti idrocarburi aromatici volatili direttamente al prodotto prima o durante la colorazione (ove applicabile); tuttavia, possono essere aggiunti ingredienti contenenti VAH in quantità tale che il contenuto finale di VAH nel prodotto finito non sia superiore a 0,1 % (m/m).

In questo contesto, per «idrocarburo aromatico volatile (VAH)» si intende qualsiasi composto organico, quale definito nella direttiva 2004/42/CE, avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e avente almeno un nucleo aromatico nella sua formula di struttura estesa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio che certifichi che non sono stati aggiunti VAH se non in ingredienti prefabbricati e, ove applicabile, deve presentare dichiarazioni dei fornitori dei componenti che confermino il contenuto di VAH.

5.   Metalli pesanti

I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non devono essere utilizzati (come sostanza o parte di preparato) come ingredienti del prodotto o della colorazione (se applicabile): cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Neanche il cobalto deve essere aggiunto come ingrediente, ad eccezione dei sali di cobalto utilizzati come essiccante nelle pitture alchiliche. Questi possono essere utilizzati per una concentrazione non superiore allo 0,05 % (m/m) nel prodotto finale, misurata come metallo di cobalto. Questo requisito non si applica nemmeno al cobalto nei pigmenti.

È accettabile che gli ingredienti possano contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (m/m) provenienti da impurità nella materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori dei componenti (se applicabile).

6.   Sostanze pericolose

a)

Il prodotto: il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l’ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione, nocivo, corrosivo, mutageno o irritante (solo quando l’effetto è causato dalla presenza di ingredienti etichettati R43) ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prima o dopo la colorazione (ove applicabile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

b)

Ingredienti (molto tossico, tossico, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione): non deve essere usato nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda risponde ai criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

R23 (tossico per inalazione),

R24 (tossico a contatto con la pelle),

R25 (tossico per ingestione),

R26 (molto tossico per inalazione),

R27 (molto tossico a contatto con la pelle),

R28 (molto tossico per ingestione),

R33 (pericolo di effetti cumulativi),

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

R40 (prove limitate di effetti cancerogeni),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può provocare danni al feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibile rischio di effetti irreversibili),

a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4), e successive modifiche, o a norma della direttiva 1999/45/CE, e successive modifiche. I principi attivi utilizzati come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzati fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura.

In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione (5). In questo caso, non devono essere usati gli ingredienti, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), classificati nelle seguenti categorie (o loro combinazioni):

Tossicità acuta (orale) – categoria I, II, III,

Tossicità acuta (cutanea) – categoria I, II, III,

Tossicità acuta (inalazione) – categoria I, II, III,

Sensibilizzazione delle vie respiratorie – categoria I,

Sostanze mutagene – categoria I, II,

Sostanze cancerogene – categoria I, II,

Sostanze tossiche per la riproduzione – categoria I, II,

Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola) – categoria I, II,

Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione ripetuta) – categoria I, II,

come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 (6) e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tuttavia, i principi attivi che sono utilizzati come conservanti nella formula e che sono attribuiti a una delle seguenti categorie GHS possono essere usati fino al limite dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura:

tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) – I, II, III (solo orale e cutanea);

tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola e/o ripetuta) – I, II (o loro combinazioni) e

categoria II di cancerogenicità.

La metil-etil-chetossima può essere utilizzata nelle pitture alchiliche fino al limite dello 0,3 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

c)

Ingredienti (pericolosi per l’ambiente): non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti frasi di rischio:

N R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

N R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

N R51/53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico);

N R52/53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

come stabilito nella direttiva 67/548/CEE o nella direttiva 1999/45/CE.

In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione (7). In questo caso non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della richiesta sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti classificazioni:

Categorie di tossicità per l’ambiente acquatico (e loro combinazioni):

Acuta I, II, III,

Cronica I, II, III, IV,

come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

In entrambi i casi, la quantità totale di tutti i componenti ai quali, al momento della richiesta, viene assegnata o può essere assegnata una di queste frasi di rischio (o una combinazione delle stesse) o una classificazione GHS non deve superare il 4 % (m/m).

Questa disposizione non si applica all’ammoniaca o all’alchil-ammonio.

Questo criterio non influisce sull’obbligo di rispettare le disposizioni del criterio 6, lettera a).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a un elenco degli ingredienti e a una scheda di sicurezza di ogni ingrediente conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

d)

Alchilfenoletossilati (APEO): non devono essere utilizzati APEO nel prodotto prima o durante la colorazione (se applicabile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

e)

Composti dell’isotiazolinone: il contenuto di composti dell’isotiazolinone nel prodotto non deve superare lo 0,05 % (m/m) prima o dopo la colorazione (se applicabile). Nei rivestimenti per legno i composti dell’isotiazolinone non devono superare lo 0,2 % (m/m). Analogamente, il contenuto della miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 220-239-6) (3:1) non deve superare lo 0,0015 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio indicando le quantità delle sostanze (se utilizzate).

f)

Nel prodotto non sono autorizzati alchilsulfonati perfluorurati (PFAS), acidi carbossilici perfluorurati (PFCA) compreso l’acido perfluorottanoico (PFOA) e le sostanze collegate di cui al documento dell’OCSE «Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA» (riveduto nel 2007). L’elenco dell’OCSE è fornito nell’allegato del presente documento sui criteri. The OECD list is provided in the Annex to this criteria document.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

g)

Formaldeide: non devono essere aggiunte formaldeidi libere. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera dopo la colorazione (se applicabile) non superi lo 0,001 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Inoltre, il richiedente fornisce i risultati delle prove dei fornitori delle materie prime utilizzando il metodo di prova VdL-RL 03 (VdL Guide-line 03) «In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method» e i calcoli che mettono i dati delle prove in questione in relazione con il prodotto finale per indicare che la concentrazione massima finale possibile di formaldeide ceduta da sostanze che la cedono non è superiore allo 0,001 % (m/m). In alternativa, la formaldeide ceduta da sostanze che la cedono può essere misurata nel prodotto finale usando una norma basata sulla cromatografia liquida al alta pressione, uno standard nazionale o un metodo convalidato basato previsto dalla norma ISO/IEC 17025.

h)

Solventi organici alogenati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto composti alogenati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 e R59 ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

i)

Ftalati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

7.   Idoneità all’uso

a)

Resa: le pitture bianche e di colore chiaro (compresi finiture, fondi, sottofondi e/o intermedi) devono avere una resa minima (con potere coprente con opacità al 98 %) di 6 m2/l di prodotto.

Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nel caso in cui la base bianca non possa soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro per un potere coprente del 98 %, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver applicato una base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010. Il criterio non si applica per tutte le altre basi utilizzate per ottenere prodotti colorati — si tratta di basi che di norma contengono meno TiO2, che non possono soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro di prodotto per un potere coprente del 98 %. Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all’utente finale sull’imballaggio del prodotto o nei punti vendita quale tinta o fondo/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come rivestimento di base prima di applicare la tinta più scura.

I fondi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i fondi con proprietà adesive speciali per le superfici in alluminio e galvanizzate devono avere una resa minima (potere coprente al 98 %) di 6 m2/l di prodotto.

Le pitture elastomeriche devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 4 m2/l di prodotto.

Questo requisito non si applica a vernici, impregnanti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti, sottofondi, altri fondi di adesione e qualsiasi altro rivestimento trasparente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare) o della norma ISO 6504/3 [Parte 3: determinazione della razione di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito], o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30 073 (o equivalente). Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano che l’utente finale viene istruito a utilizzare un fondi e/o un sottofondo grigio (o di un’altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto.

b)

Resistenza all’acqua: le vernici, i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’acqua, misurata secondo la norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812/-3 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 3: Metodo con uso di un mezzo assorbente).

c)

Adesione: le pitture per muratura (esclusi i fondi trasparenti) devono superare il test di adesione pull-off previsto dalla norma EN 24624 (ISO 4624); i rivestimenti di adesione e per pavimenti, le pitture per pavimenti e sottofondi per cemento, i rivestimenti per legno e metallo devono ottenere un punteggio di almeno 2 nella prova di adesione cross-cut prevista dalla norma EN 2409. Quando si esegue il test previsto dalla norma EN 24624 e la forza coesiva del substrato è inferiore a quella della vernice, la prova si considera superata, altrimenti l’adesione della vernice deve essere superiore al valore di 1,5 MPa necessario per superare la prova.

Il richiedente deve valutare il fondi e/o la finitura separatamente oppure insieme come parti di un sistema (quando viene sottoposto a prova, il sistema deve riguardare prodotti muniti, se possibile, del marchio comunitario di qualità ecologica, ad eccezione dei sistemi destinati a superfici metalliche). Quando si sottopone a prova la sola finitura, viene considerata la peggiore situazione possibile per quanto riguarda l’adesione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2409 o EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi.

d)

Abrasione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1 000 cicli di prova con un carico di 1 000 g e una ruota CS10 secondo la norma EN ISO 7784-2:2006.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità al criterio secondo il metodo EN ISO 7784-2:2006.

e)

Eventi atmosferici: le pitture per il finissaggio di murature e le finiture per legno e metallo, comprese le vernici, devono essere sottoposte ad eventi atmosferici artificiali, comprese lampade UV fluorescenti e condensa o acqua spruzzata come previsto dalla norma 11507:2007. Le pitture per muratura devono essere esposte a condizioni di prova per 1 000 ore, le finiture per legno e metallo (comprese le vernici) devono essere esposte per 500 ore. Condizioni del test: UVA 4 h/60 °C + umidità 4 h/50 °C.

In alternativa, le finiture e le vernici per legno possono essere esposte a condizioni atmosferiche per 500 ore in un’apparecchiatura di laboratorio che simula eventi atmosferici accelerati QUV con un’esposizione ciclica a raggi UV(A) e spruzzi d’acqua secondo la norma EN 927-6.

La variazione di colore dei campioni esposti agli eventi atmosferici non deve superare ΔΕ * = 4 e la perdita di lucentezza delle vernici non deve essere superiore al 30 % rispetto al valore iniziale. La lucentezza viene misurata applicando quanto stabilito dalla norma ISO 2813. Il criterio per calcolare il cambiamento di colore non si applica alle vernici e alle basi trasparenti.

Lo sfarinamento viene misurato applicando il metodo EN ISO 4628-6:2007 sui rivestimenti di finissaggio per muratura e sulle finiture per legno e metallo (dove applicabile) dopo aver esposto i campioni agli eventi atmosferici. I rivestimenti devono raggiungere un punteggio di 1,5 o inferiore (0,5 o 1,0) in questo test. La norma contiene illustrazioni di riferimento.

Dopo l’esposizione agli eventi atmosferici i campioni di rivestimenti di finissaggio per muratura e di finiture per legno e metalli devono essere testati anche per i seguenti parametri:

Sfogliamento, secondo la norma ISO 4628-5:2003; densità delle sfoglie 2 o inferiore, dimensioni delle sfoglie 2 o inferiore,

Vescicamento, secondo la norma ISO 4628-4:2003; quantità di vesciche 2 o inferiore, dimensioni delle vesciche 3 o inferiore,

Formazione di bolle, secondo la norma ISO 4628-2:2003; densità delle bolle 3 o inferiore, dimensioni delle bolle 3 o inferiore.

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova avvalendosi della norma ISO 11507:2007 secondo i parametri specificati o della norma EN 927-6 oppure entrambe (se del caso). In aggiunta, il richiedente deve fornire rapporti di prova basandosi sulla norma EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 (dove applicabile). Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione (quando applicabile) che attesti che il cambiamento di colore del rivestimento rientra nei parametri fissati nel presente documento.

f)

Permeabilità al vapore acqueo: quando le pitture per muratura e cemento in esterni sono dichiarate traspiranti, vengono classificate di classe II (media permeabilità al vapore) o superiore, in base al metodo di prova EN ISO 7783-2. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione; questo criterio non si applica ai fondi trasparenti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 7783-2.

g)

Permeabilità all’acqua: quando le pitture per murature e cemento in esterni sono dichiarate idrorepellenti o elastomeriche, il rivestimento viene classificato di classe III (bassa permeabilità ai liquidi) secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione. Tutti le restanti pitture per muratura sono classificate di classe II (media permeabilità ai liquidi) o superiore, secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999.

h)

Resistenza ai funghi: quando i rivestimenti per il finissaggio di muratura presentano proprietà anti-fungine, devono ottenere almeno un punteggio di 2 (meno del 10 % di copertura di funghi) secondo il metodo BS 3900:G6. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo BS 3900:G6.

i)

Formazione di crepe: quando le pitture per muratura (o cemento) presentano proprietà elastomeriche, devono essere classificate almeno A1 a 23 C secondo la norma DIN EN 1062-7:2004. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-7:2004.

j)

Resistenza agli alcali: le pitture e i fondi per muratura non devono mostrare danni di rilievo dopo essere stati schizzati per 24 ore con una soluzione al 10 % di NaOH secondo il metodo ISO 2812-4:2007. La valutazione viene effettuata dopo 24 ore di asciugatura.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812-4:2007.

8.   Informazione per i consumatori

Le seguenti informazioni devono comparire sull’imballaggio o esservi allegate:

uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d’uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l’uso per esterni (ove appropriato) o la temperatura,

raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l’inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all’applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi,

raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l’apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza,

per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull’uso del fondi o della pittura di base più adatti (muniti di marchio comunitario di qualità ecologica),

istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell’ambiente e sul divieto di eliminarla con i rifiuti domestici o gettarla via. Le informazioni sull’eliminazione e la raccolta devono essere disponibili presso l’autorità locale,

raccomandazioni su misure preventive di protezione per l’utilizzatore del prodotto. Sull’imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):

«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel».

Valutazione e verifica: al momento della domanda il richiedente deve allegare un campione dell’imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questi criteri.

9.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

buone prestazioni per uso esterno,

uso limitato di sostanze pericolose,

basso contenuto di solventi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  Il 27 giugno 2007 la Commissione europea ha adottato la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006» [COM(2007) 355 definitivo]. Per ulteriori informazioni relative alla sovrapposizione fra il sistema esistente e il sistema GHS consultare l’allegato VII nel volume III della proposta che è stata adottata: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Cfr. nota 5.


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni

[notificata con il numero C(2008) 4453]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/544/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento summenzionato prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/739/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/CE (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 28 febbraio 2009.

(5)

Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

La decisione 2002/739/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.

(7)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino a quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

(8)

È opportuno concedere un periodo transitorio ai produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per prodotti vernicianti per interni prima del 18 agosto 2008 o che ne hanno richiesto l’assegnazione prima del 18 agosto 2008 in modo che dispongano di un periodo sufficiente per adattare i prodotti e renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti. Per garantire la certezza giuridica, è opportuno che fino al 28 febbraio 2009 i produttori siano autorizzati a presentare le domande secondo i criteri fissati nella decisione 2002/739/CE o secondo i criteri fissati nella presente decisione. Dopo tale data è opportuno applicare esclusivamente i criteri stabiliti nella presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni» comprende prodotti vernicianti per decorazione di interni, coloranti del legno e prodotti connessi destinati, definiti al paragrafo 2, destinati ad uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione di interni e commercializzati come tali.

Sono compresi, fra l’altro, i rivestimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti; i sistemi di colorazione; le pitture decorative per interni, liquide o in pasta eventualmente, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi i primer e i sottofondi per tali prodotti.

2.   Per «pittura» si intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Per «vernice» si intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Per «prodotti vernicianti per decorazione» si intendono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e protettivo. Sono prodotti applicati in loco. Anche se la funzione primaria è la decorazione, svolgono anche un ruolo di protezione.

Per «coloranti del legno» (lasures) si intendono i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici, che consentono un’agevole manutenzione.

Per «sistemi di colorazione» si intendono metodi di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti.

3.   Il gruppo di prodotti in questione non comprende:

a)

rivestimenti antiruggine;

b)

rivestimenti anti-incrostazione;

c)

preservativi del legno;

d)

rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty);

e)

rivestimenti per facciate;

f)

qualsiasi prodotto concepito principalmente per uso esterno e commercializzato come tale.

Articolo 2

1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo «prodotti vernicianti per interni» definito all’articolo 1, e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato alla presente decisione.

2.   Le pitture reattive bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

entrambi i componenti devono soddisfare individualmente i criteri ecologici stabiliti nell’allegato (ad eccezione del criterio per i composti organici volatili);

b)

devono essere corredate di informazioni indicanti che i singoli componenti non devono essere utilizzati separatamente o mescolati con altri prodotti;

c)

tuttavia, anche il prodotto finale pronto per l’uso deve soddisfare i criteri ecologici, compreso quello riguardante i COV.

3.   I rivestimenti commercializzati per uso interno ed esterno devono soddisfare i criteri definiti nella presente decisione riguardanti i prodotti vernicianti per interni e i criteri definiti nella decisione 2009/543/CE (3) riguardante i prodotti vernicianti per esterni.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti vernicianti per interni» è «07».

Articolo 5

La decisione 2002/739/CE è abrogata.

Articolo 6

1.   I marchi di qualità ecologica assegnati prima del 18 agosto 2008 in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per interni» possono continuare a essere utilizzati fino al 28 febbraio 2009.

2.   I prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni» per i quali è stata presentata domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 18 agosto 2008 ottengono l’assegnazione del marchio di qualità ecologica alle condizioni previste dalla decisione 2002/739/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009.

3.   Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti vernicianti per interni» presentate dopo il 18 agosto 2008 ma prima del 1o marzo 2009 possono essere basate sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE o sui criteri stabiliti nella presente decisione.

Se la domanda è basata sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE, il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 236 del 4.9.2002, pag. 4.

(3)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

A.   QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti,

la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per l’ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi,

la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti. I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Per gli «ingredienti» citati fra i criteri si intendono sia le sostanze che i preparati. Le definizioni di «sostanze» e «preparati» sono fornite nel regolamento REACH [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].

La formula esatta del prodotto deve essere fornita all’organismo competente per tutte le sostanze usate dal richiedente. Tutte le sostanze, comprese le impurità, presenti in concentrazioni superiori allo 0,01 % (m/m) devono essere indicate, tranne se in un altro punto dei criteri è specificata una concentrazione inferiore.

B.   CRITERI ECOLOGICI

Tutti i criteri, tranne il numero 3 riguardante i limiti di COV, si applicano al prodotto verniciante nel suo imballaggio. In conformità della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all’uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere calcolato sulla base delle aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il contenuto solido, i contenuti di COV e la densità del prodotto.

I criteri 1 e 2 si applicano solo alle vernici bianche e di colore chiaro (comprese finiture, primer, sottofondi e/o intermedi).

Per i sistemi di colorazione i criteri 1 e 2 si applicano esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro per un potere coprente del 98 % secondo il criterio 7.a), i criteri devono essere soddisfatti dopo aver applicato una colorazione per ottenere il colore standard RAL 9010.

I criteri 1 e 2 non si applicano ai rivestimenti trasparenti.

1.   Pigmenti bianchi

Contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8): la pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 36 g/m2 di pellicola essiccata, con opacità pari al 98 %. Questo criterio non si applica alle vernici e ai coloranti del legno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione indicante il contenuto di pigmenti bianchi e la resa, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.

2.   Biossido di titanio

Biossido di titanio: le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione di pigmenti di biossido di titanio non possono superare i valori seguenti [ricavati dal documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di prodotti chimici in grandi quantità (BREF) (agosto 2007)]:

emissioni di SOx (espresse in SO2): 252 mg/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %),

rifiuti di solfato: 18 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %),

rifiuti di cloruro: 3,7 g/m2, 6,4 g/m2 e 11,9 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione necessaria indicante i livelli rispettivi delle emissioni e del rilascio di rifiuti per i parametri in questione, il contenuto di biossido di titanio del prodotto, la resa del prodotto, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.

3.   Composti organici volatili (COV)

Contenuto massimo di COV:

Classificazione del prodotto (direttiva 2004/42/CE)

Valori limite COV (g/l inclusa l’acqua)

Pitture opache per interni (muri/soffitti) (Gloss < 25 a 60 °)

15

Pitture lucide per interni (muri/soffitti) (Gloss > 25 a 60 °)

60

Pitture per finiture e tamponature da interni per legno e metallo, inclusi i sottofondi

90

Vernici e coloranti del legno per finiture interne, inclusi gli impregnanti per legno opachi

75

Coloranti non filmogeni per legno da interni

75

Primer

15

Primer fissanti

15

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

100

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi specifici, ad esempio pavimenti

100

Pitture per effetti decorativi

90

In questo contesto, per «composto organico volatile (COV)» si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE. Per definire i valori limite di COV sono utilizzate le sottocategorie di pitture e vernici della direttiva. Qui sono riportate soltanto le categorie pertinenti ai fini dei rivestimenti interni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Per tutti i prodotti il richiedente deve indicare il contenuto di COV.

4.   Idrocarburi aromatici volatili (VAH)

Non devono essere aggiunti idrocarburi aromatici volatili direttamente al prodotto prima o durante la colorazione (ove applicabile); tuttavia, possono essere aggiunti componenti contenenti VAH in quantità tale che il contenuto finale di VAH nel prodotto finale non sia superiore allo 0,1 % (m/m).

In questo contesto, per «idrocarburo aromatico volatile (VAH)» si intende qualsiasi composto organico ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE, avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa e almeno un nucleo aromatico nella sua formula di struttura estesa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio che certifichi che non sono stati aggiunti VAH se non in componenti prefabbricati e, ove applicabile, deve presentare dichiarazioni dei fornitori dei componenti che confermino il contenuto di VAH.

5.   Metalli pesanti

I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non devono essere utilizzati (come sostanza o parte di preparato) come componenti del prodotto o della colorazione (se applicabile): cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Neanche il cobalto deve essere aggiunto come componente, ad eccezione dei sali di cobalto utilizzati come essiccante nelle pitture alchiliche. Questi possono essere utilizzati per una concentrazione non superiore allo 0,05 % (m/m) nel prodotto finale, misurata come metallo di cobalto. Anche il cobalto nei pigmenti è esonerato da questo requisito.

È accettabile che gli ingredienti possano contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (m/m) provenienti da impurità nella materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori dei componenti (se applicabile).

6.   Sostanze pericolose

a)

Il prodotto: il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l’ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione, nocivo, corrosivo, mutageno o irritante (solo quando l’effetto è causato dalla presenza di componenti etichettati con R43) ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prima o dopo la colorazione (ove applicabile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

b)

Componenti (molto tossico, tossico, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione): non deve essere usato nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda risponda ai criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

R23 (tossico per inalazione),

R24 (tossico a contatto con la pelle),

R25 (tossico per ingestione),

R26 (molto tossico per inalazione),

R27 (molto tossico a contatto con la pelle),

R28 (molto tossico per ingestione),

R33 (pericolo di effetti cumulativi),

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

R40 (prove limitate di effetti cancerogeni),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può provocare danni al feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibile rischio di effetti irreversibili);

come stabilito nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) o nella direttiva 1999/45/CE. I principi attivi utilizzati come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzati fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura.

In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione (5). In questo caso, non devono essere usati i componenti, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), classificati nelle seguenti categorie (o loro combinazioni):

Tossicità acuta (orale) — categoria I, II, III,

Tossicità acuta (cutanea) — categoria I, II, III,

Tossicità acuta (inalazione) — categoria I, II, III,

Sensibilizzazione delle vie respiratorie — categoria I,

Sostanze mutagene — categoria I, II,

Sostanze cancerogene — categoria I, II,

Sostanze tossiche per la riproduzione — categoria I, II,

Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola) — categoria I, II,

Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione ripetuta) — categoria I, II,

come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 (6) e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tuttavia, i componenti attivi che sono utilizzati come conservanti nella formula e che sono attribuiti a una delle seguenti categorie GHS possono essere usati fino al limite dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura:

Tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) — I, II, III (solo orale e cutanea),

Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola e/o ripetuta) — I, II (o loro combinazioni), e

categoria II di cancerogenicità.

La metil etil chetossima può essere utilizzata nelle pitture alchiliche fino al limite dello 0,3 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

c)

Componenti (pericolosi per l’ambiente): non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda soddisfi i criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

N R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

N R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

N R51/53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

N R52/53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

come stabilito nella direttiva 67/548/CEE o nella direttiva 1999/45/CE.

In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione (7). In questo caso non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti classificazioni:

Categorie di tossicità per l’ambiente acquatico (e loro combinazioni):

Acuta I, II, III,

Cronica I, II, III, IV,

come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

In entrambi i casi, la quantità totale di tutti i componenti ai quali, al momento della domanda, viene assegnata o può essere assegnata una di queste frasi di rischio (o una combinazione delle stesse) o una classificazione GHS non deve superare il 4 % (m/m).

Questa disposizione non si applica all’ammoniaca o all’alchil ammonio.

Questo criterio non influisce sull’obbligo di rispettare le disposizioni del criterio 6, lettera a).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a un elenco dei componenti e a una scheda di sicurezza del materiale per ogni componente conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.

d)

Alchilfenoletossilati (APEO): non devono essere utilizzati APEO nel prodotto prima o durante la colorazione (se applicabile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

e)

Composti dell’isotiazolinone: il contenuto di composti dell’isotiazolinone nel prodotto non deve superare lo 0,05 % (m/m) prima o dopo la colorazione (se applicabile). Analogamente, il contenuto della miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 220-239-6) (3:1) non deve superare lo 0,0015 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio indicando le quantità delle sostanze (se utilizzate).

f)

Nel prodotto non sono autorizzati sulfonati alchilici perfluorinati (PFAS), acidi carbossilici perfluorinati (PFCA) compreso l’acido perfluorottanico (PFOA) e le sostanze collegate di cui al documento dell’OCSE «Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA» (riveduto nel 2007). L’elenco dell’OCSE è fornito nell’allegato del presente documento sui criteri.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

g)

Formaldeide: non devono essere aggiunte formaldeidi libere. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera dopo la colorazione (se applicabile) non superi lo 0,001 % (m/m).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Inoltre, il richiedente fornisce i risultati delle prove dei fornitori delle materie prime utilizzando il metodo di prova VdL-RL 03 (VdL Guide-line 03) «In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method» e i calcoli che mettono i dati delle prove in questione in relazione con il prodotto finale per indicare che la concentrazione massima finale possibile di formaldeide ceduta da sostanze che cedono formaldeide non è superiore allo 0,001 % (m/m). In alternativa, la formaldeide ceduta da sostanze che cedono formaldeide può essere misurata nel prodotto finale usando una norma basata sulla cromatografia liquida al alta pressione.

h)

Solventi organici alogenati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto composti alogenati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 e R59 ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

i)

Ftalati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile), soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e delle successive modifiche. Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

7.   Idoneità all’uso

a)

Resa: le pitture bianche e di colore chiaro (compresi finiture, primer, sottofondi e/o intermedi) devono avere una resa minima (con potere coprente con opacità al 98 %) di 8 m2/l di prodotto.

Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro per un potere coprente del 98 %, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver applicato una base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010. Il criterio non si applica per tutte le altre basi utilizzate per ottenere prodotti colorati — si tratta di basi che di norma contengono meno TiO2, che non possono soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro di prodotto per un potere coprente del 98 %. Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all’utente finale, sull’imballaggio del prodotto o nei punti vendita, quale tinta o primer/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come rivestimento di base prima di applicare la tinta più scura.

I primer con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali per le superfici in alluminio e galvanizzate devono avere una resa minima (potere coprente al 98 %) di 6 m2/l di prodotto.

I rivestimenti per decorazione spessi (cioè le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa) devono avere una resa di 1 m2/kg di prodotto.

Questo requisito non si applica a vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti, sottofondi, primer di adesione e qualsiasi altro rivestimento trasparente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo della norma ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare) o della norma ISO 6504/3 (Parte 3: determinazione della razione di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito), o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30073 (o equivalente). Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano come l’utente finale sarà istruito a utilizzare un primer e/o un sottofondo grigio (o di un’altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto.

b)

Resistenza ai liquidi: le pitture per pareti (norma EN 13300) definite (sul prodotto o nella documentazione commerciale) come lavabili, pulibili o spazzolabili devono avere una resistenza ai liquidi di classe 2 o superiore ai sensi delle norme EN 13300 ed EN ISO 11998 (che non superi i 20 micron dopo 200 cicli).

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere un rapporto di prova ai sensi della norma EN 13300 secondo il metodo della norma EN ISO 11998 (Test di resistenza al lavaggio e alla pulizia) e presentare prove (sull’imballaggio del prodotto o nella relativa documentazione commerciale) che l’utente finale è informato circa il fatto che il materiale non è stato testato per la resistenza ai liquidi nel caso delle pitture per soffitti.

c)

Resistenza all’acqua: le vernici, i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’acqua, misurata secondo la norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812/-3 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 3: Metodo con uso di un mezzo assorbente).

d)

Adesione: i rivestimenti, le pitture e i sottofondi per pavimenti, i sottofondi di metallo e di legno devono ottenere almeno un punteggio pari a 2 nella prova di adesione prevista dalla norma EN 2409. I primer murali pigmentati ottengono la sufficienza nella prova di trazione secondo la norma EN 24624 (ISO 4624) quando la forza di coesione del substrato è inferiore alla forza adesiva della pittura, in caso contrario l’adesione della pittura deve essere superiore al punteggio minimo di 1,5 MPa.

Il presente requisito non si applica ai primer trasparenti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo della norma EN ISO 2409 o EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi.

e)

Abrasione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1 000 cicli di prova con un carico di 1 000 g e una ruota CS10 secondo la norma EN ISO 7784-2:2006.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità al criterio secondo il metodo della norma EN ISO 7784-2:2006.

8.   Informazione per i consumatori

Le seguenti informazioni devono comparire sull’imballaggio o esservi allegate:

uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d’uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l’uso per interni (ove appropriato) o la temperatura,

raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l’inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all’applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi,

raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l’apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza,

per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull’uso del primer o della pittura di base più adatti (se possibile muniti di marchio comunitario di qualità ecologica),

per i rivestimenti per decorazione spessi un testo che informi che si tratta di pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale,

istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell’ambiente e sul divieto di eliminarlo con i rifiuti domestici. Le informazioni sull’eliminazione e la raccolta devono essere richieste all’autorità locale,

raccomandazioni su misure preventive di protezione per l’utilizzatore del prodotto. Sull’imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):

«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel».

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare alla domanda un campione dell’imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

9.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

buone prestazioni per uso interno,

uso limitato di sostanze pericolose,

basso contenuto di solventi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  Il 27 giugno 2007 la Commissione europea ha adottato la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006» (COM(2007) 355 definitivo). Per ulteriori informazioni relative alla sovrapposizione fra il sistema esistente e il sistema GHS consultare l’allegato VII nel volume III della proposta che è stata adottata: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Cfr. nota 5.


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2009

recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale, e recante modifica della decisione 2006/636/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2009) 5307]

(2009/545/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’introduzione delle nuove norme sulla modulazione, stabilite dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), la decisione 2006/410/CE della Commissione (3) è stata sostituita dalla decisione 2009/379/CE della Commissione, dell’11 maggio 2009, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 (4).

(2)

In seguito all’aumento degli importi complessivi degli stanziamenti di impegno di 600 milioni di EUR e di 420 milioni di EUR, rispettivamente, per gli anni 2009 e 2010, deciso nell’ambito dell’accordo sul piano europeo di ripresa economica, la decisione 2006/439/CE del Consiglio (5) è stata modificata dalla decisione 2009/434/CE del Consiglio (6). A fini di coerenza occorre fissare tali importi per Stato membro seguendo i criteri di ripartizione vigenti.

(3)

Tenuto conto dell’adozione della decisione 2009/379/CE e della decisione 2009/434/CE, è opportuno adeguare gli importi messi a disposizione del FEASR e aggiungere tali importi alle ripartizioni annuali relative al sostegno comunitario allo sviluppo rurale.

(4)

Occorre modificare di conseguenza la decisione 2006/636/CE della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è fissato per anno e per Stato membro nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione 2006/636/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

(4)  GU L 117 del 12.5.2009, pag. 10.

(5)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(6)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.

(7)  GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32.


ALLEGATO I

Ripartizione per Stato membro degli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(prezzi correnti in EUR)

 

2009

2010

Belgio

2 220 000

1 554 000

Bulgaria

19 500 000

13 650 000

Repubblica ceca

21 000 000

14 700 000

Danimarca

1 740 000

1 218 000

Germania

50 340 000

35 238 000

Estonia

5 340 000

3 738 000

Irlanda

15 780 000

11 046 000

Grecia

24 720 000

17 304 000

Spagna

44 880 000

31 416 000

Francia

35 520 000

24 864 000

Italia

56 520 000

39 564 000

Cipro

1 200 000

840 000

Lettonia

7 800 000

5 460 000

Lituania

13 020 000

9 114 000

Lussemburgo

600 000

420 000

Ungheria

28 440 000

19 908 000

Malta

600 000

420 000

Paesi Bassi

2 280 000

1 596 000

Austria

27 180 000

19 026 000

Polonia

98 700 000

69 090 000

Portogallo

26 940 000

18 858 000

Romania

59 820 000

41 874 000

Slovenia

6 780 000

4 746 000

Slovacchia

14 700 000

10 290 000

Finlandia

14 580 000

10 206 000

Svezia

12 420 000

8 694 000

Regno Unito

7 380 000

5 166 000

Totale

600 000 000

420 000 000


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

(prezzi correnti in EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

di cui importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (totale)

Belgio

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulgaria (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Repubblica ceca

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Danimarca

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Germania

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Irlanda

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grecia

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Spagna

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Francia

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Italia

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Cipro

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Lettonia

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Lituania

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Lussemburgo

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Ungheria

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Paesi Bassi

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Austria

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Polonia

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portogallo

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Romania (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovenia

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovacchia

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Svezia

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Regno Unito

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Totale

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti provenienti dalla sezione Garanzia del FEAGA ammontano rispettivamente a 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR e 337 004 104 EUR.

(2)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti provenienti dalla sezione Garanzia del FEAGA ammontano rispettivamente a 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR e 1 058 369 098 EUR.»


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2009

che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2009) 5381]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la richiesta presentata dalla Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (nel seguito «NAM») con e-mail del 26 febbraio 2009,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Con decisione 93/676/CEE della Commissione (2) gli enti aggiudicatori incaricati della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas naturale nei Paesi Bassi sono stati autorizzati ad applicare un regime alternativo anziché il normale corpus di norme previsto dalla direttiva applicabile all’epoca. Il regime alternativo comporta taluni obblighi statistici e l’obbligo di osservare i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo alle informazioni che gli enti debbono mettere a disposizione degli operatori economici sulle proprie intenzioni di appalto. Gli effetti di tale decisione sono stati preservati tramite l’articolo 27 della direttiva 2004/17/CE, fatto salvo l’articolo 30 di detta direttiva, che ha sostituito la direttiva precedente.

(2)

Il 26 febbraio 2009 NAM ha presentato alla Commissione, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. A norma dell’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ha informato in proposito le autorità dei Paesi Bassi con lettera del 5 marzo 2009, alla quale le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto con e-mail del 26 marzo 2009. Il 9 marzo 2009, tramite e-mail, la Commissione ha chiesto a NAM informazioni supplementari, trasmesse da NAM tramite e-mail il 23 marzo 2009.

(3)

La richiesta presentata da NAM riguarda la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi. In linea con decisioni precedenti della Commissione in materia di concentrazioni (3), nella richiesta sono descritte tre attività distinte di NAM, in particolare:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

Conformemente alle predette decisioni della Commissione, la «produzione» ai fini della presente decisione include anche lo «sviluppo», ovvero la creazione di un’infrastruttura adeguata per la produzione futura (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.).

II.   CONTESTO GIURIDICO

(4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme pertinenti della legislazione comunitaria che liberalizzano un determinato settore o parti di esso.

(5)

Poiché i Paesi Bassi hanno attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (4), il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è di per sé determinante.

(6)

Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione di tali mercati. Poiché le condizioni variano per le diverse attività contemplate dalla decisione, nell’esame della situazione della concorrenza si dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati.

(7)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(8)

Ciascuna delle tre attività oggetto della presente richiesta (la prospezione di petrolio e gas naturale, la produzione di petrolio e la produzione di gas naturale) è stata considerata come un mercato del prodotto separato nelle decisioni precedenti della Commissione di cui al precedente considerando 3. Tali attività dovrebbero pertanto essere esaminate separatamente.

(9)

In base alla prassi consolidata della Commissione (5), la prospezione di petrolio e gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà al ritrovamento di petrolio o gas naturale. La stessa consolidata prassi della Commissione ha inoltre consentito di appurare che la portata geografica di tale mercato è mondiale.

(10)

Esistono tre modi per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. A volte è stato preso in considerazione l’utilizzo della spesa in conto capitale (6). Tale parametro è stato però considerato inadeguato, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente. Sono stati invece applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici all’interno di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (7).

(11)

Al 31 dicembre 2007, in base alle informazioni disponibili (8) le riserve comprovate combinate di petrolio e gas ammontavano a livello mondiale ad un totale di 378,6 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (nel seguito Sm3 o. e.). Al 1o gennaio 2008, le riserve combinate comprovate di petrolio e gas nei Paesi Bassi ammontavano a poco più di 1,426 miliardi di Sm3 o. e. (9), ovvero lievemente oltre il 3,7 ‰ delle riserve mondiali. La quota di NAM è persino inferiore. In base alle informazioni disponibili, la quota di mercato di NAM sarebbe da considerare trascurabile anche se il parametro utilizzato fosse la produzione prevista. Infatti, anche considerato che la produzione effettiva di petrolio di NAM di 0,04 milioni di barili al giorno dovrebbe crescere a 0,06 milioni di barili al giorno tramite la riconversione della produzione del giacimento petrolifero di Schoonebeek nei Paesi Bassi orientali, essa deve essere rapportata ad una produzione mondiale quotidiana di petrolio di 81,533 milioni di barili e sarebbe pertanto equivalente ad una quota di circa 0,7 ‰. Considerato anche il grado di concentrazione del mercato delle prospezioni, che, a parte le società statali, è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente noti come le «super major» (BP, ExxonMobil e Shell) nonché un certo numero di cosiddette «major», questi fattori dovrebbero essere considerati come un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(12)

In base alla prassi consolidata della Commissione (10), lo sviluppo e la produzione di petrolio (greggio) costituisce un mercato del prodotto separato la cui portata geografica è mondiale. In base alle informazioni disponibili (11), la produzione quotidiana totale di petrolio mondiale è stata pari a 81,533 milioni di barili nel 2007. Lo stesso anno NAM ha prodotto un totale di 0,04 milioni di barili al giorno, pari ad una quota di mercato di 0,49 ‰. Considerato anche il grado di concentrazione del mercato della produzione di greggio, che, a parte le società statali, è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente noti come le «super major» (BP, ExxonMobil e Shell), le cui quote di produzione di petrolio nel 2007 sono ammontate in base alle informazioni disponibili rispettivamente a 3,08 %, 2,32 % e 2,96 %, nonché di un certo numero di cosiddette «major» (12), questi fattori dovrebbero essere considerati come un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(13)

In una decisione precedente (13) riguardante la fornitura a valle di gas a clienti finali, la Commissione ha distinto tra gas a basso potere calorifico (LCV) e gas ad alto potere calorifico (HCV). La Commissione si è inoltre posta la questione se le forniture di gas naturale liquefatto (LNG) dovessero essere distinte dalle forniture di gas naturale di città (14). Tuttavia in una decisione successiva (15) riguardante tra l’altro lo sviluppo e la produzione di gas naturale, la Commissione ha lasciato aperta la questione se, ai fini di tale decisione, esistessero mercati separati per il gas a basso potere calorifico (LCV), il gas ad alto potere calorifico (HCV) e il gas naturale liquefatto (LNG) «poiché la valutazione finale non cambiava a prescindere dalla definizione adottata». Anche ai fini della presente decisione la questione può essere lasciata aperta per le ragioni seguenti:

NAM non produce LNG,

NAM opera solo nei Paesi Bassi, dove dal 1o luglio 2008 il mercato a pronti del gas [la cosiddetta Title Transfer Facility («TTF»)] non fa più alcuna distinzione tra LCV e HCV. Inoltre, da tale data Gas Transport Services (il gestore olandese della rete di gas nazionale) ha un controllo completo sulla conversione della qualità. Non è pertanto necessario che i caricatori riservino capacità di conversione.

(14)

Ai fini della presente decisione, il mercato del prodotto rilevante può essere pertanto considerato quello della produzione di gas naturale in generale, senza distinguere tra LCV, HCV e LNG. Per quanto riguarda il mercato geografico, nelle decisioni precedenti (16) la Commissione ha stabilito che comprende lo Spazio economico europeo (SEE) e possibilmente Russia e Algeria.

(15)

In base alle informazioni disponibili (17) la produzione totale di gas nell’UE è ammontata a 191,9 miliardi di Sm3 nel 2007 e quella del SEE per lo stesso anno a 281,6 miliardi di Sm3. La produzione di NAM per il 2007 è ammontata a 50 miliardi di Sm3, pari ad una quota di mercato del 17,76 %. Per il 2007 le produzioni di Russia e Algeria sono ammontate rispettivamente a 607,4 e 83,0 miliardi di Sm3. La produzione totale del SEE più Russia ed Algeria è pertanto ammontata ad un totale di 972 miliardi di Sm3, di cui la quota di NAM è stata pari al 5,14 %. Considerando anche il grado di concentrazione del mercato della produzione di gas naturale, che è caratterizzato dalla presenza delle tre «super major» (BP, ExxonMobil e Shell) e di altri operatori importanti come la russa Gazprom, questi fattori dovrebbero essere ritenuti come un indice di esposizione diretta alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(16)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 3-15, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta nei Paesi Bassi riguardo ai seguenti servizi:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

(17)

Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli organismi contraenti aggiudicano contratti destinati a consentire l’esecuzione nei Paesi Bassi dei servizi di cui alle lettere a)-c) del considerando 16, né quando si organizzano gare per l’esercizio di tale attività nel paese.

(18)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo febbraio-marzo 2009 quale risulta dalle informazioni presentate da NAM e dal Regno dei Paesi Bassi. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione nei Paesi Bassi dei seguenti servizi:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 93/676/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva (GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41).

(3)  Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso n. IV/M. 1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra cui la decisione della Commissione, del 3 maggio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(4)  GU L 79 del 29.3.1996, pag. 30.

(5)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

(6)  Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil (punti 23-24).

(7)  Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil (punti 25 e 27).

(8)  Cfr. punto 5.2.1 della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la «BP Statistical Review of World Energy», giugno 2008, allegata.

(9)  1 390 miliardi di Sm3 di gas, pari a 1 390 milioni di Sm3 o. e., e 36,6 milioni di Sm3 di petrolio, per un totale di 1 426 600 000 Sm3.

(10)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

(11)  Cfr. pag. 8 della «BP Statistical Review of World Energy» del giugno 2008, allegata alla richiesta, nel seguito «BP Statistics».

(12)  Le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle «super major».

(13)  Decisione 2007/194/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 47).

(14)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Gaz de France/Suez.

(15)  Il suddetto caso M.4545, punto 12.

(16)  Cfr. ad esempio quelle menzionate supra al considerando 3.

(17)  Cfr. in particolare «BP Statistics», pag. 24.


14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2000/57/CE sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 5515]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce i casi di malattie trasmissibili che vanno segnalati dalle autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro al sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) della rete comunitaria e stabilisce le procedure generali per lo scambio di informazioni in tali casi, per la consultazione e per il coordinamento delle misure fra gli Stati membri in collaborazione con la Commissione.

(2)

Secondo la decisione 2000/57/CE le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro si impegnano a raccogliere e scambiare tutte le informazioni necessarie relative ai casi di malattie trasmissibili, ad esempio attraverso il sistema nazionale di sorveglianza, l’elemento di sorveglianza epidemiologica della rete comunitaria o qualsiasi altro sistema comunitario di raccolta.

(3)

La prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili sono definiti nella decisione n. 2119/98/CE come un complesso di misure, comprese le investigazioni epidemiologiche, adottate dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili. Tali misure si applicano alle attività di ricerca di contatti e vengono immediatamente trasmesse a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione insieme a qualunque informazione pertinente relativa ad un caso di malattia trasmissibile in possesso delle autorità sanitarie nazionali competenti. In linea di massima uno Stato membro che voglia adottare delle misure deve inoltre informare in anticipo la rete comunitaria in merito alla natura e alla portata di tali misure nonché consultarsi e coordinare tali azioni con gli altri Stati membri in collaborazione con la Commissione.

(4)

La decisione 2000/57/CE deve chiaramente rispecchiare le disposizioni della decisione n. 2119/98/CE per quanto riguarda le misure progettate o adottate per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili.

(5)

Con l’entrata in vigore del regolamento sanitario internazionale (2005) la comunità internazionale si impegna inoltre a fornire una risposta sanitaria pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modi commisurati con e limitati ai rischi per la salute pubblica, evitando interferenze inutili con il traffico e gli scambi internazionali.

(6)

Se si verifica un caso di malattia trasmissibile con possibile dimensione comunitaria che necessita di misure di ricerca di contatti, gli Stati membri collaborano fra di loro e con la Commissione attraverso il SARR allo scopo di identificare i soggetti che hanno contratto l’infezione e quelli potenzialmente in pericolo. Una tale collaborazione può comportare lo scambio fra gli Stati membri coinvolti nella procedura di ricerca dei contatti di dati personali sensibili relativi ai casi umani confermati o sospetti.

(7)

In linea di massima, il trattamento dei dati personali relativi alla salute è vietato dalle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). L’articolo 11 della decisione n. 2119/98/CE afferma inoltre, fra le altre cose, che le disposizioni della decisione stessa lasciano impregiudicata la direttiva 95/46/CE.

(8)

Per ragioni legate alla salute pubblica, il trattamento di tali dati rientra nelle deroghe espresse nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE e nell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001, se ed in quanto è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un’altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente. L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 15 giugno 2007, prevede inoltre per gli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la possibilità di richiedere determinati dati relativi ai viaggiatori in arrivo o in partenza per ragioni di salute pubblica, compresa la ricerca di contatti.

(9)

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla ricerca di contatti è inoltre da considerarsi lecito quando è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona, a norma dell’articolo 7, lettera d), della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, a norma dell’articolo 7, lettera e), e dell’articolo 5, lettera a) degli atti comunitari citati.

(10)

La Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e gli Stati membri devono mettere in atto adeguate misure di salvaguardia relative al trattamento dei dati personali finalizzato alla ricerca di contatti, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle deroghe alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, assicurando che i dati personali vengano trattati nel SARR in conformità con, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 45/2001 e la direttiva 95/46/CE.

(11)

Nel comunicare dati personali attraverso il SARR allo scopo di prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione devono in particolare garantire che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità e che non vengano trattati per altri scopi, che siano accurati, aggiornati quando necessario e conservati non oltre il tempo necessario al raggiungimento dello scopo citato; devono inoltre garantire che la persona fisica oggetto della ricerca di contatti sia debitamente informata sulla natura del trattamento, sui dati trattati, sui diritti di accesso ai dati e di rettifica degli stessi, a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, e che vengano applicati livelli appropriati di riservatezza e sicurezza all’interno del SARR allo scopo di proteggere tali dati.

(12)

Nella sua relazione del 2007 (5) sul funzionamento del SARR, la Commissione ha ribadito la necessità di introdurre una funzione di messaggistica selettiva nel SARR allo scopo di garantire un canale di comunicazione esclusivo fra gli Stati membri interessati da particolari casi, legati fra le altre cose alle attività di ricerca contatti. L’utilizzo di tale funzione selettiva fornisce garanzie adeguate ogni qualvolta vengono comunicati dati personali attraverso il SARR e deve assicurare che, per l’attuazione della presente decisione, vengano fatti circolare attraverso il SARR solo dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 45/2001 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE. Per questi motivi l’utilizzo della funzione di messaggistica selettiva deve essere limitato alle notifiche relative alla comunicazione di dati personali pertinenti, così da essere compatibile con gli obblighi degli Stati membri previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 2119/98/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/57/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, paragrafo 2, la dicitura «informazioni necessarie relative ai casi» è sostituita da «informazioni necessarie relative ai casi e alle misure progettate o adottate in risposta a tali casi o alle indicazioni di tali casi»;

2)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   Il presente articolo si applica alle misure attuate allo scopo di rintracciare persone che sono state esposte ad una fonte di agenti infettivi e che corrono potenzialmente il rischio di sviluppare, o che hanno sviluppato, una malattia trasmissibile di rilevanza comunitaria secondo i criteri definiti nell’allegato I (di seguito “ricerca di contatti”).

2.   Nel comunicare dati personali pertinenti ai fini della ricerca di contatti attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, purché tali dati siano necessari e disponibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro devono utilizzare la funzione di messaggistica selettiva che assicura garanzie adeguate per la protezione dei dati. Questo canale di comunicazione è circoscritto agli Stati membri coinvolti nella ricerca di contatti.

3.   Nel far circolare tali informazioni tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti dello Stato membro in questione fanno riferimento al caso o alle misure precedentemente comunicati alla rete comunitaria.

4.   Per le finalità del paragrafo 2 viene fornito nell’allegato III un elenco indicativo dei dati personali.

5.   Nel comunicare e far circolare dati personali tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

3)

nell’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto analitico sui casi intervenuti, sulle misure progettate o adottate in relazione a tali casi e sulle procedure applicate nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri possono presentare rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza.»;

4)

il testo dell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento durante il 2004 e il 2005 del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) della rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili (decisione 2000/57/CE) del 20 marzo 2007 [COM(2007) 121 definitivo].

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


ALLEGATO

Il seguente allegato III è aggiunto alla decisione 2000/57/CE:

«ALLEGATO III

Elenco indicativo dei dati personali finalizzati alla ricerca di contatti

1.

DATI PERSONALI

Cognome e nome/i

Nazionalità, data di nascita, sesso

Tipo di documento di identità, numero e autorità che l’ha rilasciato

Domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).

2.

SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO

Dati sul trasporto (ad esempio numero di volo, data del volo, nome della nave, numero di targa)

Numero/i del posto

Numero/i di cabina.

3.

CONTATTI

Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno

Date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).

4.

DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Cognome e nome/i

Nazionalità

Dati personali di cui al punto 1, trattini 3-6.

5.

CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

Nome della persona da contattare

Indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).»