ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.175.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
4 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 580/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 581/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, che modifica, per quanto riguarda la gamitromicina, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 582/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, che modifica, per quanto riguarda il diclofenac, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/520/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009, che modifica l’articolo 23 paragrafo 4, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky [notificata con il numero C(2009) 5134]

14

 

 

2009/521/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009, relativa all’autorizzazione temporanea di biocidi contenenti malation nel dipartimento della Guyana francese [notificata con il numero C(2009) 5349]

16

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/522/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2009/16)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO (CE) N. 580/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,5

MK

24,2

TR

44,0

ZZ

38,2

0707 00 05

TR

87,7

ZZ

87,7

0709 90 70

TR

93,5

ZZ

93,5

0805 50 10

AR

56,3

TR

59,4

ZA

55,7

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

73,3

CL

87,5

CN

97,8

NZ

99,3

US

92,3

UY

116,5

ZA

89,1

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

89,2

CL

80,1

NZ

145,3

ZA

94,8

ZZ

102,4

0809 10 00

TR

208,6

XS

120,6

ZZ

164,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

363,3

ZZ

280,5

0809 30

TR

198,4

ZZ

198,4

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/3


REGOLAMENTO (CE) N. 581/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

che modifica, per quanto riguarda la gamitromicina, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare devono risultare conformi al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza gamitromicina figura nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini in rapporto a grasso, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi di residui provvisori (qui di seguito LMR) per tale sostanza indicati nell’allegato scadranno il 1o luglio 2009. In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per la gamitromicina siano indicati come dati definitivi e quindi inseriti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, in rapporto a grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(3)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le eventuali modifiche necessarie alle autorizzazioni esistenti per l’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Al punto 1.2.4 dell’allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui) del regolamento (CEE) n. 2377/90 la seguente voce «gamitromicina» è inserita dopo la voce «eritromicina»:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

«Gamitromicina

Gamitromicina

Bovini

20 μg/kg

Grasso

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

200 μg/kg

Fegato

100 μg/kg

Rene


4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/5


REGOLAMENTO (CE) N. 582/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

che modifica, per quanto riguarda il diclofenac, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare devono risultare conformi al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza diclofenac figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, grasso, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Una richiesta è stata presentata al comitato per i medicinali per uso veterinario per esaminare se in tale allegato la voce esistente per il diclofenac riguardante i bovini vada estesa in modo da includere i limiti massimi di residui applicabili al latte. In seguito all’esame della richiesta si ritiene appropriato modificare nell’allegato I la voce esistente per il diclofenac riguardante i bovini in modo da includere i limiti massimi di residui stabiliti per il latte.

(3)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le eventuali modifiche necessarie alle autorizzazioni per l’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO

A. Al punto 4.1.6 dell’allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui) del regolamento (CEE) n. 2377/90, la voce «diclofenac» è sostituita dal testo seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Diclofenac

Diclofenac

Bovini

5 μg/kg

Muscolo

1 μg/kg

Grasso

5 μg/kg

Fegato

10 μg/kg

Rene

0,1 μg/kg

Latte

Suini

5 μg/kg

Muscolo

1 μg/kg

Pelle e grasso

5 μg/kg

Fegato

10 μg/kg

Rene»


4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/7


REGOLAMENTO (CE) N. 583/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, commi terzo e quarto,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Germania, la Grecia e la Francia hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d), del suddetto regolamento.

(3)

La dichiarazione di opposizione della Germania verteva in particolare sul timore che una registrazione dell’indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» possa pregiudicare l’esistenza di prodotti legalmente immessi sul mercato da almeno cinque anni e commercializzati con le denominazioni Balsamessig/Aceto balsamico nonché sul presunto carattere generico di tali denominazioni. La Germania ha inoltre evidenziato la mancanza di chiarezza quanto alle fasi della fabbricazione che debbono avere luogo nella zona d’origine.

(4)

La dichiarazione di opposizione della Francia verteva in particolare sul fatto che l’«Aceto Balsamico di Modena» non disporrebbe di reputazione propria, distinta da quella dell’«Aceto balsamico tradizionale di Modena», già registrata come denominazione d’origine protetta con regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio (3). Secondo la Francia, il consumatore potrebbe essere indotto in errore quanto alla natura e all’origine del prodotto in causa.

(5)

La Grecia, dal canto suo, ha evidenziato l’importanza della produzione di aceto balsamico sul proprio territorio, commercializzato fra l’altro con i termini «balsamico» o «balsamon» e sulle conseguenze sfavorevoli che avrebbe la registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» sull’esistenza di questi prodotti presenti anch’essi legalmente sul mercato da almeno cinque anni. La Grecia sostiene inoltre che i termini «aceto balsamico», «balsamic», ecc. siano generici.

(6)

Con nota del 4 marzo 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle proprie procedure interne.

(7)

Poiché non è stato concluso alcun accordo tra Francia, Germania, Grecia e Italia nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(8)

La Commissione ha chiesto il parere del Comitato scientifico per le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, istituito con decisione 93/53/CE (4), circa l’osservanza delle condizioni di registrazione. Nel suo parere, emesso all’unanimità il 6 marzo 2006, il Comitato ha affermato che la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri, come testimoniano il suo frequente utilizzo in numerose ricette culinarie di diversi Stati membri, la sua forte presenza su Internet e nella stampa o nei media. L’«Aceto Balsamico di Modena» soddisfa quindi alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente alla denominazione di cui trattasi. Il Comitato ha osservato che tali prodotti sono coesistiti sui mercati per centinaia di anni ed ha constatato altresì che le caratteristiche, la clientela, l’utilizzo, le modalità di distribuzione, la presentazione ed il prezzo dell’«Aceto Balsamico di Modena» e dell’«Aceto balsamico tradizionale di Modena» ne hanno fatto dei prodotti diversi l’uno dall’altro, il che consente di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore. La Commissione accetta integralmente tali considerazioni.

(9)

Per rafforzare la differenziazione tra i suddetti prodotti, è stato precisato che i qualificativi numerici erano inclusi nel divieto di ordine generale di utilizzare qualificativi distinti da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare. Il disciplinare della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è stato del resto oggetto di adeguamenti di minore importanza destinati ad eliminare eventuali ambiguità.

(10)

Sembra che la Germania e la Grecia, nelle obiezioni sollevate relativamente al carattere generico del nome proposto per la denominazione, non abbiano tenuto conto della suddetta denominazione nel suo complesso, ovvero «Aceto Balsamico di Modena», ma soltanto di alcuni suoi elementi, ossia i termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico» o le rispettive traduzioni. Ora, la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario.

(11)

Alla luce di quanto esposto finora, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve quindi essere iscritta nel «Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

La scheda consolidata contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 152 del 6.7.2007, pag. 18.

(3)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 5.

(4)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 16.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

ITALIA

Aceto Balsamico di Modena (IGP)


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«ACETO BALSAMICO DI MODENA»

N. CE: IT-PGI-0005-0430-18.11.2004

DOP ( ) IGP (X)

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre, 20 — 00187 Roma

Tel.

+39 06 4819968

Fax

+39 06 42013126

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

2.   Associazione richiedente

Nome:

Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l. — Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese — Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena

Indirizzo:

c/o C.C.I.A.A. Via Ganaceto, 134 — 41100 Modena

Tel.

+39 0593163514

Fax

+39 0593163526

E-mail:

info@consorziobalsamico.it

Composizione

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.8 – Altri prodotti dell’allegato I — Aceto

4.   Disciplinare

[riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Aceto Balsamico di Modena»

4.2.   Descrizione

Caratteristiche analitiche:

densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato,

titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,5 % in volume,

acidità totale minima: 6 %,

anidride solforosa totale: massimo100 mg/l,

ceneri: minimo 2,5 per mille,

estratto secco minimo: 30 g per litro,

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

Caratteristiche organolettiche:

limpidezza: limpido e brillante,

colore: bruno intenso,

odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose,

sapore: agrodolce, equilibrato.

4.3.   Zona geografica

La produzione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia.

4.4.   Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei produttori di mosto, degli elaboratori e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della suddetta struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5.   Metodo di ottenimento

L’«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti d’uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati con l’aggiunta di una percentuale di aceto vecchio di almeno 10 anni e con l’aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura minima del 10 %. La percentuale di mosto d’uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20 % della massa da avviare all’elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 °C.

Al fine di garantire che l’Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui al punto 4.2 è necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni e che possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati),

estratto secco netto minimo: 55 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati).

Fino ad un massimo del 2 % del volume del prodotto finito è consentita l’aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l’aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L’elaborazione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione mediante l’utilizzo di colonie batteriche selezionate ovvero utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguiti da affinamento. In ogni caso, l’acetificazione e l’affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell’arco di un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l’assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione. I contenitori nei quali l’«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l o 5 l; oppure in bustine monodose di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sulle quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale. Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l’assemblaggio delle materie prime, l’elaborazione, l’affinamento e/o l’invecchiamento in contenitori di legno. Il prodotto può essere condizionato al di fuori della zona delimitata di cui al punto 4.3.

4.6.   Legame

La reputazione di cui gode l’«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l’unicità e l’autenticità del prodotto in argomento.

L’«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L’«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l’«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all’immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

4.7.   Struttura di controllo

Nome:

CSQA Certificazioni srl

Indirizzo:

Via S. Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI)

Tel.

+39 0445 313011

Fax

+39 0445 313070

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8.   Etichettatura

Sulle confezioni la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» scritta per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del paese di destinazione. È vietato aggiungere alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, inclusi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro simile. È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.


DIRETTIVE

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/12


DIRETTIVA 2009/69/CE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni della sessione «Economia e finanza» del 28 novembre 2006, il Consiglio ha convenuto di elaborare una strategia antifrode a livello comunitario, per lottare in special modo contro la frode fiscale nel settore dell’imposizione indiretta, che integri gli sforzi compiuti in materia a livello nazionale.

(2)

Determinate misure esaminate in tale contesto richiedono una modifica della direttiva 2006/112/CE (3).

(3)

L’importazione di beni è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in un altro Stato membro. Le condizioni alle quali è concessa la suddetta esenzione sono fissate dagli Stati membri. L’esperienza tuttavia dimostra che le divergenze nell’applicazione di questa disposizione sono sfruttate dagli operatori per evitare il pagamento dell’IVA sui beni importati in tali circostanze.

(4)

Per prevenire detto sfruttamento è necessario specificare, per determinate operazioni, una serie di condizioni minime a livello comunitario per l’applicazione di tale esenzione.

(5)

Poiché, per le dette ragioni, l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire affrontare il problema dell’evasione dell’IVA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).»;

2)

all’articolo 140, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);»;

3)

l’articolo 143 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

a)

il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;

b)

il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

c)

la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO


(1)  Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

che modifica l’articolo 23 paragrafo 4, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky

[notificata con il numero C(2009) 5134]

(2009/520/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, dell'allegato I,

visto il progetto di modifica approvato dal consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky il 10 ottobre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Il consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky ha approvato e presentato un progetto di modifica che sostituisce, all’articolo 23, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008, il paragrafo 4 con un testo diverso affinché nella convenzione di sovvenzione sia possibile definire diritti d’accesso per scopi non solo di ricerca ma anche commerciali.

(2)

Mentre la suddetta modifica, che non incide sugli elementi essenziali dello statuto dell’impresa comune Clean Sky, è giustificata, la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale deve fondarsi, secondo l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 71/2008, sui principi del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che tra i diritti di accesso prevede l’utilizzo a fini commerciali, e deve promuovere non solo la creazione ma anche lo sfruttamento delle conoscenze [cfr. considerando 29 e l'articolo 23, paragrafo 2, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 23 dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze tra i soggetti giuridici che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky sono definite dalla convenzione di sovvenzione per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite ai fini del completamento del progetto, nonché le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite.»

Articolo 2

Il destinatario della presente decisione è l’impresa comune Clean Sky:

Impresa comune Clean Sky

c/o Liam Breslin

Commissione europea — DG RTD

Direttore esecutivo ad interim dell’impresa comune Clean Sky

CDMA 04/166

1049 Bruxelles

BELGIO

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(2)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

relativa all’autorizzazione temporanea di biocidi contenenti malation nel dipartimento della Guyana francese

[notificata con il numero C(2009) 5349]

(2009/521/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).

(2)

Il malation (n. CE 204-497-7; n. CAS 121-75-5) è stato identificato come principio attivo di biocidi disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva.

(3)

Poiché nessun fascicolo completo a sostegno della decisione di iscrivere il malation negli allegati I, IA o IB della direttiva è stato presentato entro il termine ultimo indicato nell’allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (2), con decisione 2007/565/CE della Commissione (3), la Commissione ha deciso che il malation non va iscritto negli allegati I, IA o IB della citata direttiva. In conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (4), non è più consentita l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti malation.

(4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato, per un periodo massimo di 120 giorni, di biocidi non conformi alle disposizioni della direttiva. Detta autorizzazione temporanea può essere accordata unicamente per un’utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato. La misura temporanea può essere prorogata con decisione adottata in conformità con la procedura di gestione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva.

(5)

La Francia ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, adottata il 27 febbraio 2009, di autorizzare a titolo provvisorio l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation per il tipo di prodotto 18, quali definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). L’autorizzazione è stata concessa per un periodo di 120 giorni a decorrere dal 3 marzo 2009, e unicamente per il controllo di vettori di malattie effettuato da operatori pubblici nel dipartimento della Guyana francese. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il provvedimento è stato reso necessario dal rapido diffondersi dell’epidemia di dengue nella Guyana francese. Le autorità locali non dispongono di altri prodotti insetticidi efficacemente utilizzabili su larga scala contro le zanzare adulte.

(6)

Il 28 aprile 2009 la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere che, in conformità con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il provvedimento possa essere prorogato o reiterato. A giustificare la richiesta è stato il rischio che, allo scadere dell’autorizzazione iniziale, il 1o luglio 2009, continuino a non essere disponibili nella Guayana francese prodotti alternativi adeguati per effettuare il controllo delle zanzare vettori di malattie.

(7)

In considerazione della portata dell’epidemia di dengue nel dipartimento francese d’oltremare della Guyana, dell’attuale indisponibilità, nel detto dipartimento, di prodotti insetticidi diversi dal malation e del rischio che non esistano altre alternative allo scadere dell’autorizzazione temporanea concessa dalla Francia, è opportuno permettere alla Francia di prorogare tale autorizzazione fintantoché non saranno disponibili altri prodotti insetticidi e, in ogni caso, non oltre il 1o novembre 2009.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, la Francia può autorizzare, nel dipartimento della Guyana francese e fino al 1o novembre 2009, l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti malation (n. CE 204-497-7; n. CAS 121-75-5) per il tipo di prodotto 18 quale definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) per il controllo delle zanzare vettori di malattie.

Articolo 2

1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

detti biocidi sono usati unicamente sotto il controllo delle autorità pubbliche;

b)

detti biocidi sono usati unicamente fintantoché nel dipartimento della Guyana francese non siano disponibili altri biocidi conformi alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

2.   La Francia informa la Commissione dell’applicazione del paragrafo 1 entro il 10 settembre 2009.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 216 del 21.8.2007, pag. 17.

(4)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


Banca centrale europea

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/18


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2009

sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2009/16)

(2009/522/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») e in particolare il secondo sottoparagrafo dell’articolo 12.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.1 dello Statuto del SEBC, le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN») e la Banca centrale europea (BCE) (di seguito congiuntamente denominate «banche centrali dell’Eurosistema») hanno facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

Il 7 maggio 2009 e successivamente il 4 giugno 2009 il Consiglio direttivo ha deciso che in considerazione delle attuali circostanze eccezionali del mercato debba essere avviato un programma (di seguito il «programma di acquisto di obbligazioni garantite» ovvero il «programma») ai sensi del quale le BCN ed eccezionalmente la BCE a contatto diretto con le loro controparti abbiano facoltà di effettuare acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee, secondo le loro quote di spettanza. Le banche centrali dell’Eurosistema intendono attuare il programma di acquisto delle obbligazioni garantite in maniera graduale, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema. Gli obiettivi di tali acquisti sono di contribuire a: a) favorire la flessione in atto dei tassi a termine del mercato monetario; b) allentare le condizioni di finanziamento per enti creditizi e imprese; c) incoraggiare gli enti creditizi a mantenere e accrescere i prestiti alla clientela; e d) migliorare la situazione di liquidità in segmenti importanti del mercato dei titoli di debito del settore privato.

(3)

In quanto parte di una politica monetaria unica, l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del programma dovrebbe essere attuato in maniera uniforme, conformemente alle condizioni della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L’Eurosistema ha istituito il programma ai sensi del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee per un ammontare nominale previsto di 60 miliardi di euro. Ai sensi del programma, una banca centrale dell’Eurosistema può decidere di acquistare obbligazioni garantite da controparti idonee nei mercati primari e secondari, conformemente ai criteri di idoneità contenuti nella presente decisione. L’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) non si applica agli acquisti definitivi di obbligazioni garantite da parte di una banca centrale dell’Eurosistema ai sensi del programma.

Articolo 2

Criteri di idonietà per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite che sono: a) idonee per le operazioni di politica monetaria nel senso di cui all’Indirizzo BCE/2000/7; b) denominate in euro; c) emesse da enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro o da altri soggetti aventi sede legale nell’area dell’euro e che rispetti le condizioni stabilite nel successivo paragrafo 4; e d) detenute e regolate nell’area dell’euro, sono idonee per l’acquisto definitivo ai sensi del programma, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti addizionali:

1.

Sono alternativamente i) obbligazioni garantite conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 22, paragrafo 4 della direttiva OICVM (2) (di seguito «obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM»), o ii) obbligazioni garantite strutturate che una banca centrale dell’Eurosistema consideri a propria discrezione tali da offrire garanzie simili alle obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

2.

Ciascuna emissione di obbligazioni garantite ha, di regola, un volume minimo di emissione di 500 milioni di EUR. In casi speciali, una banca centrale dell’Eurosistema può decidere di effettuare l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite il cui volume di emissione sia inferiore ai 500 milioni di EUR, a condizione che non sia inferiore a 100 milioni di EUR, qualora tale banca centrale dell’Eurosistema decida a propria discrezione che circostanze specifiche del mercato o ragioni relative alla gestione del rischio rendano opportuno tale acquisto.

3.

L’emissione di obbligazioni garantite ha, di regola, un rating minimo di «AA» o equivalente, attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating.

4.

Se l’emittente dell’obbligazione garantita è un soggetto (diverso da un ente creditizio) avente sede legale nell’area dell’euro, si applicano le seguenti condizioni: i) che tale soggetto emetta esclusivamente obbligazioni garantite, e ii) che le obbligazioni garantite siano coperte, in una maniera soddisfacente per la banca centrale dell’Eurosistema in questione, da una garanzia rilasciata da un ente creditizio avente sede nell’area dell’euro o, alternativamente, offrano garanzie di natura simile che soddisfino le condizioni della banca centrale dell’Eurosistema in questione.

5.

Le obbligazioni garantite sono emesse conformemente alla legislazione che disciplina le obbligazioni garantite in vigore in uno Stato membro dell’area dell’euro. Nel caso di obbligazioni garantite strutturate, la legge che disciplina la documentazione delle obbligazioni garantite è la legge di uno Stato membro dell’area dell’euro.

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il programma di acquisto delle obbligazioni garantite: a) controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7; e b) ogni altra controparte situata nell’area dell’euro (sia attraverso la sede legale che mediante una filiale) e utilizzata da una banca centrale dell’Eurosistema per l’investimento del suo portafoglio d’investimento in euro.

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito della BCE.

2.   La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2010.

Fatto a Lussemburgo, il 2 luglio 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).