ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.164.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/492/CE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 550/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
53,0 |
MK |
21,6 |
|
TR |
82,5 |
|
ZZ |
52,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
MK |
23,0 |
|
TR |
108,9 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
103,7 |
ZZ |
103,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
66,2 |
BR |
104,3 |
|
TR |
54,9 |
|
ZA |
59,9 |
|
ZZ |
71,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
73,6 |
BR |
94,4 |
|
CL |
94,9 |
|
CN |
91,3 |
|
NZ |
108,0 |
|
US |
134,0 |
|
UY |
61,5 |
|
ZA |
77,5 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
232,3 |
US |
172,2 |
|
ZZ |
202,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
323,9 |
US |
377,7 |
|
ZZ |
350,8 |
|
0809 30 |
TR |
147,8 |
US |
175,8 |
|
ZZ |
161,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 648/2004 assicura la libera circolazione sul mercato interno dei detergenti e dei tensioattivi presenti nei detergenti, garantendo al tempo stesso anche un livello elevato di protezione dell’ambiente, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi per detergenti. |
(2) |
Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 del regolamento prevedono un meccanismo per cui ai tensioattivi che non soddisfano il suddetto requisito di biodegradazione completa può comunque essere concessa una deroga per l’utilizzo in applicazioni industriali o istituzionali specifiche, a condizione che tali applicazioni siano scarsamente dispersive e che i conseguenti rischi per l’ambiente siano modesti rispetto ai vantaggi socio-economici. |
(3) |
Il regolamento prevede che il rischio ambientale venga valutato tramite la valutazione complementare dei rischi, di cui all’allegato IV, effettuata dal fabbricante del tensioattivo e presentata all’autorità competente di uno Stato membro per la valutazione. |
(4) |
I tensioattivi a cui viene concessa una deroga devono essere elencati nell’allegato V del regolamento. I tensioattivi a cui viene rifiutata la deroga devono figurare nell’allegato VI del regolamento. |
(5) |
Le deroghe devono essere approvate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). |
(6) |
È stata richiesta una deroga per il tensioattivo con denominazione IUPAC (3)«alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)», conosciuto anche col nome commerciale di «Dehypon G 2084», con numero CAS (4) 147993-59-7, utilizzato in tre applicazioni industriali: lavaggio di bottiglie, cleaning-in-place e pulizia dei metalli. |
(7) |
La richiesta di deroga è stata valutata dall’autorità competente tedesca secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento. Tale richiesta ha soddisfatto le tre condizioni previste dall’articolo 6. In primo luogo, i tre usi suddetti si riferiscono ad applicazioni scarsamente dispersive. In secondo luogo, si tratta di applicazioni industriali specifiche. In terzo luogo, non vi è alcun rischio per l’ambiente dato che il tensioattivo di per sé non rappresenta un rischio e i metaboliti non sono persistenti. |
(8) |
I tre usi suddetti sono stati considerati come applicazioni industriali scarsamente dispersive alla luce del consumo totale annuo del tensioattivo e del suo uso esclusivo in particolari tipi di impianti industriali. |
(9) |
La conclusione sull’assenza di rischio per l’ambiente si basa sul rapido raggiungimento di un elevato livello di biodegradabilità primaria del tensioattivo e sulla biodegradabilità completa dei metaboliti del tensioattivo. I metaboliti soddisfano quindi gli stessi criteri di quei tensioattivi per cui il regolamento garantisce la libera circolazione sul mercato interno. |
(10) |
Il Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle normative volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti ha deciso tuttavia di limitare la deroga a un periodo di 10 anni al fine di incoraggiare lo sviluppo di tensioattivi con rendimenti equivalenti che soddisfano i criteri di biodegradabilità completa e che di conseguenza non necessitano di deroghe. |
(11) |
In passato, a ciascuna sostanza all’interno della Comunità veniva assegnato un numero EINECS o un numero ELINCS. Tuttavia, circa 700 sostanze precedentemente identificate come polimeri vengono ora considerate non polimeri ed è stato assegnato loro un numero NLP (No-Longer Polymer). I numeri EINECS, ELINCS e NLP vengono ora denominati «numeri CE» ed è pertanto opportuno modificare le relative voci delle tabelle di cui agli allegati V e VI alla luce della nuova nomenclatura. |
(12) |
Gli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:
(1) |
l’allegato V è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento; |
(2) |
l’allegato VI è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazione di chimica pura e applicata.
(4) Chemical Abstracts Service.
ALLEGATO I
«ALLEGATO V
ELENCO DEI TENSIOATTIVI CHE HANNO OTTENUTO UNA DEROGA
Con deroga concessa ai sensi degli articoli 4-6 e ai sensi della procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, i seguenti tensioattivi, che hanno superato le prove di cui all’allegato II, ma non quelle di cui all’allegato III, possono essere immessi sul mercato e utilizzati con le limitazioni di cui sotto.
Denominazione nella nomenclatura IUPAC |
Numero CE |
Numero CAS |
Limitazioni |
||||||
Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO) |
Nessuno (polimero) |
147993-59-7 |
Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019:
|
Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.
“EINECS” è l’acronimo di “European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. Tale inventario contiene l’elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981. Il numero EINECS può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (1).
“ELINCS” è l’acronimo di “European List of Notified Chemical Substances” (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Il numero ELINCS può essere ottenuto dalla suddetta lista e successive modifiche (2).
“NLP” è l’acronimo di “No-Longer Polymer”. Il termine polimero viene definito all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il numero NLP può essere ottenuto dalla lista di “No-Longer Polymers” e successive modifiche (4).
(1) GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.
(2) Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.
(3) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(4) Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO VI
ELENCO DEI TENSIOATTIVI VIETATI O SOGGETTI A LIMITAZIONI
Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento:
Denominazione nella nomenclatura IUPAC |
Numero CE |
Numero CAS |
Limitazioni |
|
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Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.»
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2), disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1o giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE. |
(2) |
A norma dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l’allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione. |
(3) |
La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluoroottano sulfonati, PFOS) (3) e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell’arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (4), che modifica l’allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato XVII al fine di includere le restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1o giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate. |
(4) |
In conformità dell’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 deve essere incorporata nell’allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1o giugno 2009. |
(5) |
La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (5) è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio (6) è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l’allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE. |
(6) |
Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (7). |
(7) |
Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l’allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell’attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(8) |
La direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (8) impone la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT non appena possibile e stabilisce le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti tali sostanze. La voce dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai PCT non deve pertanto includere disposizioni riguardo ad apparecchi contenenti PCT, poiché questi ultimi sono completamente regolamentati dalla direttiva 96/59/CE. |
(9) |
Le restrizioni esistenti per le sostanze 2-naftilamina, benzidina, 4-nitrobifenile e 4-amminobifenile sono ambigue, poiché non è chiaro se il divieto riguardi soltanto la vendita al pubblico o anche la fornitura agli utilizzatori professionali. Tale punto deve essere chiarito. Poiché la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (9) proibisce la produzione, la fabbricazione o l’utilizzazione sul lavoro delle sostanze sopraindicate, le restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relative a tali sostanze devono essere coerenti con la direttiva 98/24/CE. |
(10) |
Le sostanze tetracloruro di carbonio e 1,1,1-tricloroetano sono soggette a rigorose restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10). Il regolamento (CE) n. 2037/2000 impone un divieto con deroghe per il tetracloruro di carbonio e un divieto totale per l’1,1,1-tricloroetano. Le restrizioni relative al tetracloruro di carbonio e all’1,1,1-tricloroetano nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto superflue e devono essere soppresse. |
(11) |
Poiché il mercurio contenuto nelle pile è regolamentato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (11), le disposizioni relative al mercurio contenuto nelle pile attualmente incluse nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono superflue e devono pertanto essere soppresse. |
(12) |
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché i rifiuti non sono soggetti alle restrizioni di cui al regolamento sopraindicato, le disposizioni nell’allegato XVII di tale regolamento che escludono i rifiuti sono ridondanti e devono essere soppresse. |
(13) |
Alcune restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere modificate al fine di tenere conto delle definizioni di «uso» e «immissione sul mercato» contenute nell’articolo 3 di tale regolamento. |
(14) |
La voce relativa alle fibre d’amianto di cui all’allegato I della direttiva 76/769/CEE include una deroga per i diaframmi contenenti crisotilo. Deve essere precisato che tale deroga sarà riesaminata in seguito al ricevimento delle relazioni che dovranno presentare gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga. Alla luce della definizione di «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri devono poter consentire l’immissione sul mercato di alcuni articoli contenenti tali fibre nel caso in cui gli articoli siano già installati o in servizio anteriormente al 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. |
(15) |
Va precisato inoltre che, per le sostanze che sono state incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro delle sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita. |
(16) |
Diversamente dalla direttiva 76/769/CEE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 definisce il termine «articolo». In alcune disposizioni si dovrebbe aggiungere il termine «miscele» al fine di coprire le stesse voci come previsto nella restrizione originaria relativa al cadmio. |
(17) |
È opportuno chiarire che le restrizioni all’immissione sul mercato di alcuni dispositivi di misura contenenti mercurio incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano ai dispositivi già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione. |
(18) |
Occorre indicare alle voci relative alle sostanze difeniletere, pentabromo derivati e difeniletere, ottabromo derivati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che le restrizioni non si applicano agli articoli già in uso al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni poiché tali sostanze sono presenti in articoli caratterizzati da un lungo ciclo di vita e venduti sul mercato dell’usato, quali aeroplani e veicoli. Inoltre, poiché l’uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (12), le restrizioni in questione non dovrebbero applicarsi a tali apparecchiature. |
(19) |
Nella restrizione relativa al nonilfenolo e al nonilfenolo etossilato è necessario chiarire che la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari e biocidi contenenti nonilfenolo etossilato come coformulante rimane impregiudicata come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (13). |
(20) |
È opportuno precisare che la restrizione incorporata nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai perfluoroottano sulfonati non si applica ai prodotti che erano già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(3) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32.
(4) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.
(5) GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13.
(6) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 108.
(7) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(8) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
(9) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(10) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.
(11) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(12) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(13) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.
ALLEGATO
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come segue.
1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
La tabella che indica la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele nonché le condizioni delle restrizioni è sostituita dalla seguente: «Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.
|
3. |
Nelle appendici da 1 a 6, la premessa è sostituita dalla seguente: «PREMESSA Spiegazione dei titoli delle colonne Nome della sostanza: Il nome corrisponde all’identificazione chimica internazionale utilizzata per la sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove possibile, le sostanze sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze comprese nell’Einecs (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale), nell’Elincs (lista europea delle sostanze chimiche notificate) o nell’elenco degli “ex-polimeri” (NLP) sono designate con le denominazioni che figurano in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, ad esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO. Voci relative a gruppi di sostanze: La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione si applicano a tutte le sostanze coperte dalla descrizione. In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione “ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008”. In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più di un gruppo di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa. Numero indice: Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze sono elencate nell’appendice conformemente a tale numero indice. Numeri CE: Il “numero CE”, ossia il numero Einecs, Elincs o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea. Il numero Einecs può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (Einecs). Il numero Elincs può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il numero NLP può essere ottenuto dall’elenco degli “ex-polimeri”. Tali elenchi sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (Einecs), da 400-010-9 (Elincs) e da 500-001-0 (NLP). Questo numero figura nella colonna “N. CE”. Numero CAS: Per favorire l’identificazione delle sostanze è stato definito un numero CAS (Chemical Abstracts Service).
Il testo integrale delle note è riportato nella parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di seguito sono riportate le note da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento.
|
4) |
Nelle appendici 1, 2, 3, 5 e 6, nella colonna «note» delle varie voci, sono soppressi i riferimenti alle note E, H e S. |
5) |
Nell’appendice 1 il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)». |
6) |
L’appendice 2 è modificata come segue:
|
7) |
Nell’appendice 3, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)». |
8) |
Nell’appendice 4, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)». |
9) |
Nell’appendice 5, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)». |
10) |
Nell’appendice 6, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)». |
11) |
Nell’appendice 8, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco delle ammine aromatiche». |
12) |
Nell’appendice 9, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei coloranti azoici». |
13) |
L’appendice 10 è modificata come segue:
|
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.
(2) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(3) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(4) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(6) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
(7) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(8) GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.
(9) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
(10) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 553/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
relativo all'apertura di una gara specifica per la rivendita sul mercato comunitario di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008, detenuto dall'organismo d'intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti di questo settore (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (2), prevede che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara e a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (3), ha aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Al fine di garantire agli allevatori ed all'industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi nei primi mesi della campagna 2008/2009, il suddetto regolamento è stato modificato per prevedere che possano essere presentate offerte per gare parziali fino al 17 dicembre 2008. |
(3) |
All'inizio della campagna di commercializzazione 2007/2008, le scorte d'intervento comunitarie ammontavano a 2,46 milioni di tonnellate di cui 2,23 milioni di tonnellate di granturco. Nel corso della suddetta campagna sono state effettuate vendite relativamente consistenti delle scorte d'intervento, in particolare di granturco, nell'ambito della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 712/2007. |
(4) |
Tuttavia, tenuto conto delle condizioni di mercato in vigore dalla metà di settembre 2008, in particolare in termini di prezzi, gli operatori non hanno più presentato offerte e, al 31 ottobre 2008, rimaneva una quantità di granturco d'intervento di circa 16 000 tonnellate. Tali vecchie scorte (in gran parte provenienti dai raccolti del 2004 e del 2005) saranno in concorrenza con il granturco comunitario del raccolto 2008, che è abbondante e i cui prezzi di vendita si collocavano già al 31 ottobre 2008 al di sotto del prezzo d'intervento. Considerata questa situazione, occorre rendere disponibile tale scorta per l'utilizzazione sul mercato interno. |
(5) |
L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009 prevede che se si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali, nel corso di una campagna di commercializzazione, a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1 del suddetto articolo, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari. Il magazzinaggio di lunga durata del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo d'intervento ungherese e i prezzi di mercato del granturco attualmente constatati in Ungheria costituiscono una circostanza particolare che giustifica l'apertura di una gara specifica per la vendita del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 a prezzi che potrebbero essere inferiori al prezzo d'intervento. |
(6) |
Sul mercato comunitario, vengono peraltro constatate fluttuazioni rilevanti di prezzo. A motivo di questi divari, alcune partite aggiudicate potrebbero non essere ritirate dagli operatori beneficiari delle gare. La cauzione di 5 euro per tonnellata prevista all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009 non risulta dunque sufficiente a garantire tale ritiro. Per evitare tale situazione e per permettere l'efficace funzionamento della gara disciplinata dal presente regolamento, è opportuno aumentare tale cauzione per limitare i rischi. |
(7) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(8) |
Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione avvenga per via elettronica. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, tramite gara sul mercato interno della Comunità, di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 da esso stesso detenuto.
Articolo 2
1. Le vendite di cui all'articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 127/2009.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 127/2009, il prezzo di vendita minimo può essere inferiore al prezzo d'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 euro per tonnellata.
Articolo 3
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 giugno 2009 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles):
— |
15 luglio 2009, |
— |
5 e 26 agosto 2009, |
— |
9 e 23 settembre 2009, |
— |
14 e 28 ottobre 2009, |
— |
11 e 25 novembre 2009, |
— |
2 e 16 dicembre 2009. |
2. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento ungherese:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
Soroksári út. 22-24 |
H-1095 Budapest |
Telefono: (36) 1219 62 60 |
Fax: (36) 1219 89 05 |
e-mail: ERTEKESITES@MVH.GOV.HU |
sito web: www.mvh.gov.hu |
Articolo 4
Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'articolo 3, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all'allegato. L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Articolo 5
1. In conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 42 del 13.2.2009, pag. 3.
(3) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.
ALLEGATO
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara specifica per la rivendita sul mercato interno di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo di intervento ungherese
Modello (1)
[Articolo 4 del regolamento (CE) n. 553/2009]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero d'ordine dell'offerente |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo d'offerta EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
|
|
Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte riguardanti la stessa partita): … tonnellate. |
(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2)
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/35 |
REGOLAMENTO (CE) n. 554/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2) (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 18 febbraio 2008. È stato approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri tramite decisione 2008/438/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3) ed è stato applicato provvisoriamente dal 1o gennaio 2007. |
(2) |
L’articolo 5 del protocollo e l’allegato VIII prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per taluni vini, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4). |
(4) |
Le suddivisioni TARIC per alcune sottovoci della nomenclatura combinata (NC) sono state modificate dal 1o luglio 2007. Le suddivisioni TARIC per tali codici NC della parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza. |
(5) |
Poiché il protocollo si applica dal 1o gennaio 2007, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.
(2) GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.
(3) GU L 155 del 13.6.2008, pag. 15.
(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.
ALLEGATO
«PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente annuale (in hl) |
Dazio applicabile al contingente |
09.1558 |
ex 2204 10 19 |
98 (1) |
Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
49 000 (2) |
Esenzione |
ex 2204 10 99 |
98 (1) |
||||
2204 21 10 |
|
||||
ex 2204 21 79 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 80 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 84 |
59, 70 |
||||
ex 2204 21 85 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 94 |
20 |
||||
ex 2204 21 98 |
20 |
||||
ex 2204 21 99 |
10 |
||||
09.1559 |
2204 29 10 |
|
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
350 000 (3) |
Esenzione |
2204 29 65 |
|
||||
ex 2204 29 75 |
10 |
||||
2204 29 83 |
|
||||
ex 2204 29 84 |
20 |
||||
ex 2204 29 94 |
20 |
||||
ex 2204 29 98 |
20 |
||||
ex 2204 29 99 |
10 |
(1) Questa suddivisione TARIC si applica dal 1o luglio 2007.
(2) A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6 000 hl l’anno.
(3) A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6 000 hl l’anno.»
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 555/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione. |
(2) |
L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame. |
(3) |
La Germania e la Repubblica slovacca hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:
1) |
nella parte riguardante la Germania è soppressa la voce seguente:
|
2) |
dopo la parte riguardante il Portogallo è aggiunta la voce seguente relativa alla Repubblica slovacca:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 556/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine. |
(2) |
Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 29,943487 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 557/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 412/2008 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, del 8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (3), ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine. |
(2) |
Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 412/2008 è applicato un coefficiente di attribuzione del 18,957513 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.
26.6.2009 |
IT |
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L 164/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 558/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 giugno 2009
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
30,00 |
2,29 |
1701 11 90 (1) |
30,00 |
6,53 |
1701 12 10 (1) |
30,00 |
2,15 |
1701 12 90 (1) |
30,00 |
6,10 |
1701 91 00 (2) |
30,72 |
9,87 |
1701 99 10 (2) |
30,72 |
5,35 |
1701 99 90 (2) |
30,72 |
5,35 |
1702 90 95 (3) |
0,31 |
0,34 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
26.6.2009 |
IT |
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L 164/42 |
DIRETTIVA 2009/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle conclusioni della presidenza, il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l’economia europea, specialmente in considerazione dei benefici per le società di piccole e medie dimensioni. Esso ha evidenziato la necessità di un forte sforzo congiunto sia da parte dell’Unione europea che degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi. |
(2) |
La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come settori in cui gli oneri amministrativi che gravano sulle società nella Comunità possono essere ridotti. |
(3) |
La comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le società in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile individua le modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), e alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (4). Si è cercato in particolare di alleviare ulteriormente gli oneri in materia di informativa finanziaria a carico delle società di piccole e medie dimensioni. |
(4) |
In passato modifiche sono state introdotte per permettere alle società che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE di utilizzare metodologie contabili conformi ai principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS). A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (5), le società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte delle prescrizioni sancite dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, tali direttive costituiscono ancora la base della contabilità delle società di piccole e medie dimensioni della Comunità. |
(5) |
Le società di piccole e medie dimensioni sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle società più grandi, ma le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate. In particolare, le società sono preoccupate del crescente numero di prescrizioni in materia di comunicazione. La moltiplicazione delle norme in materia di informativa finanziaria crea oneri finanziari e può ostacolare l’utilizzo efficiente dei capitali a fini produttivi. |
(6) |
L’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha anche messo in rilievo la necessità di chiarire il legame tra le norme contabili enunciate dalla direttiva 83/349/CEE e gli IFRS. |
(7) |
Quando le spese di impianto e di ampliamento possono essere iscritte all’attivo, l’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE prescrive che tali spese siano commentate nell’allegato. Le piccole società possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, dovrebbe altresì essere possibile esentare dall’obbligo di comunicazione le società di medie dimensioni. |
(8) |
La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l’unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva. Ne consegue che dette imprese rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e che, pertanto, sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Tale obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, un’impresa madre dovrebbe essere esentata dall’obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante. Anche se è opportuno eliminare tale obbligo statutario, le imprese madri dovrebbero continuare a poter redigere di propria iniziativa conti consolidati e una relazione annuale consolidata. |
(9) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto da parte delle società di medie dimensioni di taluni obblighi di comunicazione e dal rispetto da parte di talune società della Comunità dell’obbligo di redigere conti consolidati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE. |
(11) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 78/660/CEE
All’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all’articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dagli articoli 34, paragrafo 2 e 43, paragrafo 1, punto 8.»
Articolo 2
Modifica della direttiva 83/349/CEE
All’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.»
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addí 18 giugno 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G.PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 37.
(2) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 maggio 2009.
(3) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(4) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
(5) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/45 |
DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
(Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva. |
(2) |
Le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali. Tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti. Esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione. |
(3) |
Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato interno. |
(4) |
Nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell’obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell’emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico e i requisiti per l’utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali. |
(5) |
Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. |
(6) |
In attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere, fino all’applicazione di tali accordi, le condizioni per l’ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai paesi terzi. |
(7) |
È necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali. È pertanto opportuno che i recipienti utilizzati per il confezionamento delle acque siano muniti di un idoneo dispositivo di chiusura. |
(8) |
Le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l’etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (5). La presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali. |
(9) |
L’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore. |
(10) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6). |
(11) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali, le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti, le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali, le informazioni riguardanti i trattamenti delle acque minerali naturali, i metodi di analisi per determinare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali e le procedure di campionamento e i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(12) |
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, ai fini dell’adozione di modifiche della presente direttiva che si rendano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica. |
(13) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri. |
(14) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato IV, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I.
2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.
Le acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l’autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte I, e che si è proceduto a controlli regolari dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato II, punto 2.
Il periodo di validità dell’accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l’accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.
3. La presente direttiva non si applica:
a) |
alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (7); |
b) |
alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali. |
4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivato dall’autorità responsabile dello Stato membro e detti motivi formano oggetto di pubblicazione ufficiale.
5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché soltanto le acque di cui all’articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate quali acque minerali naturali.
Articolo 3
Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II.
Articolo 4
1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:
a) |
separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà; |
b) |
separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:
|
c) |
separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:
|
d) |
eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici. |
Le misure di cui alle lettere b), punto i), e c), punto i), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Il primo comma non impedisce l’utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.
2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette ad aggiunte diverse dall’incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell’allegato I, parte III.
3. Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, fatto salvo il paragrafo 2, l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.
Articolo 5
1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore è determinato alle condizioni previste all’allegato I, parte II, punto 1.3.3.
Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore in agar-agar. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua è mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °CC.
Alla sorgente, detti valori non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.
2. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale è esente da:
a) |
parassiti e microrganismi patogeni; |
b) |
escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato; |
c) |
anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato; |
d) |
pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato. |
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all’allegato II, nella fase della commercializzazione:
a) |
il tenore totale di microrganismi revivificabili dell’acqua minerale naturale può risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente; |
b) |
l’acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico. |
Articolo 6
Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali è munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.
Articolo 7
1. La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a seconda dei casi, «acqua minerale naturale naturalmente gassata», «acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente», «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica».
La denominazione di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a uno dei trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata».
2. Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie:
a) |
l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici; |
b) |
il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa; |
c) |
informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c). |
3. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali.
Articolo 8
1. I nomi di località, frazioni o luoghi possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente.
2. È vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.
3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, tale luogo di utilizzazione o il nome della sorgente sono indicati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale.
Nella designazione commerciale utilizzata nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al primo comma in ordine all’importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione.
Articolo 9
1. È vietato l’uso, sia sulle confezioni o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:
a) |
per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute dalle acque, in ordine all’origine, alla data di autorizzazione all’esercizio, ai risultati delle analisi o a riferimenti analoghi a garanzie di autenticità; |
b) |
per quanto riguarda un’acqua potabile confezionata in recipienti, non conforme alle disposizioni dell’allegato I, parte I, possano generare confusione con acque minerali naturali, in particolare l’espressione «acqua minerale». |
2. Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all’allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell’allegato I, parte I, punto 2.
Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni «stimola la digestione», «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contrasto con i principi di cui al primo comma e siano compatibili con i principi di cui al secondo comma.
3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, concernenti l’idoneità di un’acqua minerale naturale per l’alimentazione dei lattanti. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell’acqua ai fini dell’utilizzazione di queste menzioni.
Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.
4. Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:
a) |
soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all’allegato II, punti 2 e 3, che si applicano in toto alle acque di sorgente; |
b) |
soddisfino i requisiti microbiologici di cui all’articolo 5; |
c) |
osservino le disposizioni relative all’etichettatura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 8; |
d) |
non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati all’articolo 4. Altri trattamenti possono essere autorizzati dalla Commissione. |
Le misure di cui alla lettera d) intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Le acque di sorgente rispettano inoltre le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (9).
5. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento delle acque di sorgente di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali al riguardo.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall’applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, il confezionamento, l’etichettatura o la pubblicità delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere.
Articolo 11
1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.
2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto detta acqua fornisce tutte le informazioni pertinenti relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.
3. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell’ambito del comitato permanente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, esprime senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.
4. Se la Commissione ritiene che siano necessarie modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa adotta tali modifiche.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
Lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione delle modifiche medesime.
Articolo 12
La Commissione adotta le seguenti misure:
a) |
i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali; |
b) |
tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti; |
c) |
le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b); |
d) |
le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c); |
e) |
i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per verificare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali; |
f) |
le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali. |
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 13
Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Articolo 14
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 15
La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi.
Articolo 16
La direttiva 80/777/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive indicati all’allegato IV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato V.
Articolo 17
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) GU C 162 del 25.6.2008, pag. 87.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.
(3) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
(4) Cfr. allegato IV, parte A.
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(8) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(9) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
ALLEGATO I
I. DEFINIZIONE
1. |
Per «acqua minerale naturale» si intende, ai sensi dell’articolo 5, un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:
caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento. |
2. |
Le caratteristiche di cui al punto 1, che possono conferire all’acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:
Gli esami di cui al primo comma, lettera a), punto iv), possono essere facoltativi quando l’acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali un’acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di origine prima del 17 luglio 1980. Ciò si verifica in particolare quando l’acqua analizzata contiene all’origine, e dopo imbottigliamento, un minimo di 1 000 mg di solidi totali in soluzione o un minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo. |
3. |
La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale dell’acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante, rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli. |
II. PRESCRIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1.1. Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici
Sono richiesti in particolare:
1.1.1. |
la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e, sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1:1 000; |
1.1.2. |
un rapporto geologico dettagliato sull’origine e sulla natura dei terreni; |
1.1.3. |
la stratigrafia del giacimento idrogeologico; |
1.1.4. |
la descrizione dei lavori di captazione; |
1.1.5. |
la determinazione della zona o dettagli di altre misure di protezione della sorgente contro l’inquinamento. |
1.2. Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici
Questi esami comportano in particolare la determinazione:
1.2.1. |
della portata della sorgente; |
1.2.2. |
della temperatura dell’acqua alla sorgente e della temperatura ambiente; |
1.2.3. |
dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione; |
1.2.4. |
dei residui secchi a 180 °C e 260 °C; |
1.2.5. |
della conduttività o della resistività elettrica, con precisazione della temperatura di misura; |
1.2.6. |
della concentrazione in ioni idrogeno (pH); |
1.2.7. |
degli anioni e cationi; |
1.2.8. |
degli elementi non ionizzati; |
1.2.9. |
degli oligo-elementi; |
1.2.10. |
della radio-attinologia alla sorgente; |
1.2.11. |
se del caso, delle proporzioni relative in isotopi degli elementi costitutivi dell’acqua, ossigeno (16O — 18O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio); |
1.2.12. |
della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell’acqua, tenuto conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi. |
1.3. Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente
Questi esami comportano in particolare:
1.3.1. |
l’accertamento dell’assenza di parassiti e di microrganismi patogeni; |
1.3.2. |
la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di contaminazione fecale:
|
1.3.3. |
la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per ml di acqua:
|
1.4. Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici
1.4.1. |
La natura degli esami, cui si procede secondo metodi scientifici riconosciuti, è adattata alle caratteristiche proprie dell’acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull’organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali. |
1.4.2. |
Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto 1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami di cui al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati. |
III. QUALIFICAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI NATURALI EFFERVESCENTI
Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all’origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate:
a) |
«Acqua minerale naturale naturalmente gassata»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali; |
b) |
«Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente; |
c) |
«Acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica»: un’acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
1. |
L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale è subordinata all’autorizzazione dell’autorità responsabile del paese in cui l’acqua è stata estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri di cui all’allegato I, parte I. |
2. |
Gli impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di contaminazione e da conservare le proprietà dell’acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte. A tal fine, in particolare:
Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 17 luglio 1980, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua minerale naturale dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento. Analogamente si può non applicare la lettera d) alle acque di sorgente estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 13 dicembre 1996, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua di sorgente dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento. |
3. |
Se, durante le operazioni, si constata che l’acqua minerale naturale è inquinata e non risponde più alle caratteristiche microbiologiche di cui all’articolo 5, l’imprenditore, senza indugio, sospende tutte le utilizzazioni, in particolare l’operazione di imbottigliamento, fino a quando non sia stata eliminata la causa dell’inquinamento e l’acqua non risulti conforme alle norme dell’articolo 5. |
4. |
L’autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a controlli:
|
ALLEGATO III
MENZIONI E CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
Menzioni |
Criteri |
Oligominerale o leggermente mineralizzata |
Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l |
Minimamente mineralizzata |
Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l |
Ricca in sali minerali |
Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1 500 mg/l |
Contenente bicarbonato |
Il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l |
Solfata |
Il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l |
Clorurata |
Il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l |
Calcica |
Il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l |
Magnesiaca |
Il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l |
Fluorata, o contenente fluoro |
Il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l |
Ferruginosa, o contenente ferro |
Il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l |
Acidula |
Il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l |
Sodica |
Il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l |
Indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti |
— |
Indicata per le diete povere di sodio |
Con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l |
Può avere effetti lassativi |
— |
Può avere effetti diuretici |
— |
ALLEGATO IV
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 16)
Direttiva 80/777/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio |
limitatamente all’articolo 1, terzo trattino |
Direttiva 85/7/CEE del Consiglio |
limitatamente all’articolo 1, punto 10 |
Punto B.1. o dell’allegato I all’atto di adesione del 1985 |
|
Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’allegato III, punto 4 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 16)
Direttiva |
Termine di attuazione |
Autorizzazione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva |
Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva |
80/777/CEE |
— |
18 luglio 1982 |
18 luglio 1984 |
80/1276/CEE |
— |
— |
— |
85/7/CEE |
— |
— |
— |
96/70/CE |
— |
28 ottobre 1997 |
28 ottobre 1998 (1) |
(1) Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 80/777/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), primo e secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 bis |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 4 bis, primo comma, dal primo al quarto trattino |
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), |
Articolo 9, paragrafo 4 bis, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 4 ter |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino |
Articolo 12, lettere da a) a d) |
Articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 12, lettere a) e b) |
Articolo 11 bis |
Articolo 13 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Allegato I, parte I, paragrafo 1 |
Allegato I, parte I, paragrafo 1 |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da 1) a 4) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da i) a iv) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma |
Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma |
Allegato I, parte I, paragrafo 3 |
Allegato I, parte I, paragrafo 3 |
Allegato I, parte II, punto 1.1 |
Allegato I, parte II, punto 1.1 |
Allegato I, parte II, punto 1.2 |
Allegato I, parte II, punto 1.2 |
Allegato I, parte II, punto 1.3 |
Allegato I, parte II, punto 1.3 |
Allegato I, parte II, punto 1.3.1 |
Allegato I, parte II, punto 1.3.1 |
Allegato I, parte II, punto 1.3.2 |
Allegato I, parte II, punto 1.3.2 |
Allegato I, parte II, punto 1.3.3, punti i) e ii) |
Allegato I, parte II, punto 1.3.3, lettere a) e b) |
Allegato I, parte II, punto 1.4 |
Allegato I, parte II, punto 1.4 |
Allegato I, parte III |
Allegato I, parte III |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/59 |
DIRETTIVA 2009/70/CE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’elenco include il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. |
(2) |
Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il difenacum, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 luglio 2007. Per il cloruro di didecildimetilammonio i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 28 novembre 2007. La Francia è stata designata Stato membro relatore per lo zolfo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 18 ottobre 2007. |
(3) |
Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul difenacum (4), sul cloruro di didecildimetilammonio (5) e sullo zolfo (6). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, il 26 febbraio 2009 per il difenacum e il 12 marzo 2009 per il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. |
(4) |
Dalle varie analisi effettuate è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo possono soddisfare, in linea di massima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva. |
(5) |
Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per il difenacum, pertanto, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di liquidi biologici e la specifica della sostanza attiva fabbricata. Per il cloruro di didecildimetilammonio è opportuno inoltre chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa la specifica chimica e la valutazione del rischio per gli organismi acquatici. Infine, per lo zolfo, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, in particolare uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. |
(6) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione. |
(7) |
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri disporranno di un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo al fine di rispettare le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. Se del caso, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.
Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; o |
b) |
nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 218. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacum (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).
(5) EFSA Scientific Report (2008) 214. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).
(6) EFSA Scientific Report (2008) 221, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).
ALLEGATO
Alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Denominazione comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||
«295 |
Difenacum CAS 56073-07-5 CIPAC 514 |
3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin |
≥ 905 g/kg |
1o gennaio 2010 |
30 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall’avvelenamento primario e secondario. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici. Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata. Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009. |
||||
296 |
Cloruro di didecildimetilammonio CAS: non assegnato CIPAC: non assegnato |
Il cloruro di didecildimetilammonio è una miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con lunghezze tipiche della catena alchilica di C8, C10 e C12, con oltre il 90 % di C10 |
≥ 70 % (concentrato tecnico) |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloruro di didecildimetilammonio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:
Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata (entro il 1o gennaio 2010) e il rischio per gli organismi acquatici (entro il 31 dicembre 2011). |
||||
297 |
Zolfo CAS 7704-34-9 CIPAC 18 |
Zolfo |
≥ 990 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:
Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio Essi garantiscono che il notificante su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.» |
(1) Ulteriori particolari sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/64 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2009
relativa a un contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità
(2009/492/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. Fra queste azioni va inclusa la lotta contro l’afta epizootica. Detta decisione stabilisce che ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità, in particolare al fine di proteggere zone a rischio all’interno della Comunità, può beneficiare di un contributo finanziario comunitario. |
(2) |
A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni ′50 sia all’interno della Comunità che nei paesi limitrofi, venne istituita la commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). |
(3) |
Negli anni ′60, a causa dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, venne chiesto ai paesi membri della EUFMD di istituire un fondo fiduciario per misure d’emergenza da attuare nei Balcani, principale via di introduzione della malattia. Successivamente detto fondo è stato suddiviso nel fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, finanziato dai paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, e nel fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, finanziato dai paesi membri della EUFMD che in quel momento non erano Stati membri della Comunità o non lo sono tuttora. |
(4) |
Come disposto dall’articolo 4 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (2), la vaccinazione profilattica contro l’afta epizootica è cessata nel 1991 in tutta la Comunità. |
(5) |
La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (3) ha riconfermato il divieto della vaccinazione profilattica pur prevedendo la possibilità di ricorso alla vaccinazione d’emergenza contro l’afta epizootica. |
(6) |
Una serie di focolai di afta epizootica segnalati dal 1992, in particolare in zone della Comunità confinanti con paesi terzi in cui la malattia è endemica, e una grave epidemia verificatasi in alcuni Stati membri nel 2001 dimostrano la necessità di un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia nonché di una collaborazione a livello internazionale. |
(7) |
Negli ultimi anni sono stati inoltre segnalati focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie nei paesi terzi confinanti con gli Stati membri, che possono costituire un pericolo per lo stato sanitario del bestiame comunitario suscettibile all’infezione. |
(8) |
Data l’apparizione di nuovi topotipi virali e visto il deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d’emergenza in Turchia e in Transcaucasia. |
(9) |
Il 29 aprile 2003 la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato un accordo quadro finanziario e amministrativo che ha creato un ambiente favorevole all’accordo tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura firmato il 17 luglio 2003. |
(10) |
In conformità della decisione 2005/436/CE della Commissione, del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell’afta epizootica (4), la Commissione ha concluso «l’accordo attuativo MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) relativo alle attività permanenti finanziate dalla CE svolte dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica della FAO», firmato il 1o settembre 2005 e in vigore dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. |
(11) |
È opportuno rinnovare l’accordo attuativo e fissare il contributo della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE. |
(12) |
Visti i successivi allargamenti dell’Unione europea avvenuti nel 2004 e 2007, occorre fissare il contributo comunitario a un livello massimo di 8 000 000 di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del fondo fiduciario per il 2009 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità al 31 dicembre 2008 e da un contributo comunitario tale da giungere all’equivalente in USD di 2 000 000 di EUR. Successivamente, la copertura delle spese sarà garantita mediante trasferimenti annui. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Il saldo del fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) («fondo fiduciario») al 31 dicembre 2008 è fissato a 677 855 EUR.
2. Il contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario è fissato a un massimo di 8 000 000 di EUR per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. La prima rata dell’importo di cui al paragrafo 2 per il 2009 è costituita da:
a) |
il saldo di cui al paragrafo 1; e |
b) |
un contributo comunitario dell’importo necessario per giungere a un importo totale del fondo fiduciario pari all’equivalente in USD di 2 000 000 di EUR. |
4. Le spese sostenute dal fondo fiduciario negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili rispettivamente nel 2010, 2011, 2012 e 2013. Tuttavia, il pagamento di tali contributi dipenderà dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Comunità.
5. I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 sono basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo oppure alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da una documentazione dettagliata conformemente alle norme dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Articolo 2
1. La Commissione europea e la FAO concludono un accordo attuativo sull’utilizzazione e sul funzionamento del fondo fiduciario per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.
2. Il fondo fiduciario è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla EUFMD in conformità dell’accordo attuativo di cui al paragrafo 1.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.
(3) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(4) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 26.
Rettifiche
26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/66 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 150/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 50 del 21 febbraio 2009 )
1) |
A pagina 19, nel considerando 2: |
anziché:
«Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero, le gare per la determinazione delle restituzioni all’esportazione devono essere indette due volte all’anno.»,
leggi:
«Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero, le gare per la determinazione delle restituzioni all’esportazione devono essere indette due volte al mese.»
2) |
A pagina 19, articolo 1, punto 2: |
anziché:
««Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:»»,
leggi:
««Ciascun periodo di gara finisce alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:»».