ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.164.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
26 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 550/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi) ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 553/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, relativo all'apertura di una gara specifica per la rivendita sul mercato comunitario di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008, detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

32

 

*

Regolamento (CE) n. 554/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

35

 

*

Regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

37

 

 

Regolamento (CE) n. 556/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

38

 

 

Regolamento (CE) n. 557/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 412/2008 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

39

 

 

Regolamento (CE) n. 558/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

40

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati ( 1 )

42

 

*

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) ( 1 )

45

 

*

Direttiva 2009/70/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo ( 1 )

59

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/492/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 giugno 2009, relativa a un contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità

64

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 150/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (GU L 50 del 21.2.2009)

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


REGOLAMENTO (CE) N. 550/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/3


REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2004 assicura la libera circolazione sul mercato interno dei detergenti e dei tensioattivi presenti nei detergenti, garantendo al tempo stesso anche un livello elevato di protezione dell’ambiente, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi per detergenti.

(2)

Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 del regolamento prevedono un meccanismo per cui ai tensioattivi che non soddisfano il suddetto requisito di biodegradazione completa può comunque essere concessa una deroga per l’utilizzo in applicazioni industriali o istituzionali specifiche, a condizione che tali applicazioni siano scarsamente dispersive e che i conseguenti rischi per l’ambiente siano modesti rispetto ai vantaggi socio-economici.

(3)

Il regolamento prevede che il rischio ambientale venga valutato tramite la valutazione complementare dei rischi, di cui all’allegato IV, effettuata dal fabbricante del tensioattivo e presentata all’autorità competente di uno Stato membro per la valutazione.

(4)

I tensioattivi a cui viene concessa una deroga devono essere elencati nell’allegato V del regolamento. I tensioattivi a cui viene rifiutata la deroga devono figurare nell’allegato VI del regolamento.

(5)

Le deroghe devono essere approvate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(6)

È stata richiesta una deroga per il tensioattivo con denominazione IUPAC (3)«alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)», conosciuto anche col nome commerciale di «Dehypon G 2084», con numero CAS (4) 147993-59-7, utilizzato in tre applicazioni industriali: lavaggio di bottiglie, cleaning-in-place e pulizia dei metalli.

(7)

La richiesta di deroga è stata valutata dall’autorità competente tedesca secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento. Tale richiesta ha soddisfatto le tre condizioni previste dall’articolo 6. In primo luogo, i tre usi suddetti si riferiscono ad applicazioni scarsamente dispersive. In secondo luogo, si tratta di applicazioni industriali specifiche. In terzo luogo, non vi è alcun rischio per l’ambiente dato che il tensioattivo di per sé non rappresenta un rischio e i metaboliti non sono persistenti.

(8)

I tre usi suddetti sono stati considerati come applicazioni industriali scarsamente dispersive alla luce del consumo totale annuo del tensioattivo e del suo uso esclusivo in particolari tipi di impianti industriali.

(9)

La conclusione sull’assenza di rischio per l’ambiente si basa sul rapido raggiungimento di un elevato livello di biodegradabilità primaria del tensioattivo e sulla biodegradabilità completa dei metaboliti del tensioattivo. I metaboliti soddisfano quindi gli stessi criteri di quei tensioattivi per cui il regolamento garantisce la libera circolazione sul mercato interno.

(10)

Il Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle normative volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti ha deciso tuttavia di limitare la deroga a un periodo di 10 anni al fine di incoraggiare lo sviluppo di tensioattivi con rendimenti equivalenti che soddisfano i criteri di biodegradabilità completa e che di conseguenza non necessitano di deroghe.

(11)

In passato, a ciascuna sostanza all’interno della Comunità veniva assegnato un numero EINECS o un numero ELINCS. Tuttavia, circa 700 sostanze precedentemente identificate come polimeri vengono ora considerate non polimeri ed è stato assegnato loro un numero NLP (No-Longer Polymer). I numeri EINECS, ELINCS e NLP vengono ora denominati «numeri CE» ed è pertanto opportuno modificare le relative voci delle tabelle di cui agli allegati V e VI alla luce della nuova nomenclatura.

(12)

Gli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

(1)

l’allegato V è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato VI è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazione di chimica pura e applicata.

(4)  Chemical Abstracts Service.


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

ELENCO DEI TENSIOATTIVI CHE HANNO OTTENUTO UNA DEROGA

Con deroga concessa ai sensi degli articoli 4-6 e ai sensi della procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, i seguenti tensioattivi, che hanno superato le prove di cui all’allegato II, ma non quelle di cui all’allegato III, possono essere immessi sul mercato e utilizzati con le limitazioni di cui sotto.

Denominazione nella nomenclatura IUPAC

Numero CE

Numero CAS

Limitazioni

Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)

Nessuno (polimero)

147993-59-7

Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019:

lavaggio di bottiglie

cleaning-in-place (CIP)

pulizia dei metalli

Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.

“EINECS” è l’acronimo di “European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. Tale inventario contiene l’elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981. Il numero EINECS può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (1).

“ELINCS” è l’acronimo di “European List of Notified Chemical Substances” (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Il numero ELINCS può essere ottenuto dalla suddetta lista e successive modifiche (2).

“NLP” è l’acronimo di “No-Longer Polymer”. Il termine polimero viene definito all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il numero NLP può essere ottenuto dalla lista di “No-Longer Polymers” e successive modifiche (4).


(1)  GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.

(2)  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(4)  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

ELENCO DEI TENSIOATTIVI VIETATI O SOGGETTI A LIMITAZIONI

Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento:

Denominazione nella nomenclatura IUPAC

Numero CE

Numero CAS

Limitazioni

 

 

 

 

Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.»


26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/7


REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2), disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1o giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(2)

A norma dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l’allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione.

(3)

La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluoroottano sulfonati, PFOS) (3) e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell’arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (4), che modifica l’allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato XVII al fine di includere le restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1o giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate.

(4)

In conformità dell’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 deve essere incorporata nell’allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1o giugno 2009.

(5)

La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (5) è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio (6) è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l’allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.

(6)

Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (7).

(7)

Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l’allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell’attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

La direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (8) impone la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT non appena possibile e stabilisce le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti tali sostanze. La voce dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai PCT non deve pertanto includere disposizioni riguardo ad apparecchi contenenti PCT, poiché questi ultimi sono completamente regolamentati dalla direttiva 96/59/CE.

(9)

Le restrizioni esistenti per le sostanze 2-naftilamina, benzidina, 4-nitrobifenile e 4-amminobifenile sono ambigue, poiché non è chiaro se il divieto riguardi soltanto la vendita al pubblico o anche la fornitura agli utilizzatori professionali. Tale punto deve essere chiarito. Poiché la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (9) proibisce la produzione, la fabbricazione o l’utilizzazione sul lavoro delle sostanze sopraindicate, le restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relative a tali sostanze devono essere coerenti con la direttiva 98/24/CE.

(10)

Le sostanze tetracloruro di carbonio e 1,1,1-tricloroetano sono soggette a rigorose restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10). Il regolamento (CE) n. 2037/2000 impone un divieto con deroghe per il tetracloruro di carbonio e un divieto totale per l’1,1,1-tricloroetano. Le restrizioni relative al tetracloruro di carbonio e all’1,1,1-tricloroetano nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto superflue e devono essere soppresse.

(11)

Poiché il mercurio contenuto nelle pile è regolamentato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (11), le disposizioni relative al mercurio contenuto nelle pile attualmente incluse nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono superflue e devono pertanto essere soppresse.

(12)

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché i rifiuti non sono soggetti alle restrizioni di cui al regolamento sopraindicato, le disposizioni nell’allegato XVII di tale regolamento che escludono i rifiuti sono ridondanti e devono essere soppresse.

(13)

Alcune restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere modificate al fine di tenere conto delle definizioni di «uso» e «immissione sul mercato» contenute nell’articolo 3 di tale regolamento.

(14)

La voce relativa alle fibre d’amianto di cui all’allegato I della direttiva 76/769/CEE include una deroga per i diaframmi contenenti crisotilo. Deve essere precisato che tale deroga sarà riesaminata in seguito al ricevimento delle relazioni che dovranno presentare gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga. Alla luce della definizione di «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri devono poter consentire l’immissione sul mercato di alcuni articoli contenenti tali fibre nel caso in cui gli articoli siano già installati o in servizio anteriormente al 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana.

(15)

Va precisato inoltre che, per le sostanze che sono state incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro delle sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.

(16)

Diversamente dalla direttiva 76/769/CEE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 definisce il termine «articolo». In alcune disposizioni si dovrebbe aggiungere il termine «miscele» al fine di coprire le stesse voci come previsto nella restrizione originaria relativa al cadmio.

(17)

È opportuno chiarire che le restrizioni all’immissione sul mercato di alcuni dispositivi di misura contenenti mercurio incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano ai dispositivi già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione.

(18)

Occorre indicare alle voci relative alle sostanze difeniletere, pentabromo derivati e difeniletere, ottabromo derivati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che le restrizioni non si applicano agli articoli già in uso al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni poiché tali sostanze sono presenti in articoli caratterizzati da un lungo ciclo di vita e venduti sul mercato dell’usato, quali aeroplani e veicoli. Inoltre, poiché l’uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (12), le restrizioni in questione non dovrebbero applicarsi a tali apparecchiature.

(19)

Nella restrizione relativa al nonilfenolo e al nonilfenolo etossilato è necessario chiarire che la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari e biocidi contenenti nonilfenolo etossilato come coformulante rimane impregiudicata come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (13).

(20)

È opportuno precisare che la restrizione incorporata nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai perfluoroottano sulfonati non si applica ai prodotti che erano già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(3)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32.

(4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.

(5)  GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13.

(6)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 108.

(7)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(8)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(9)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(10)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(11)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(12)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(13)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.


ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come segue.

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

2)

La tabella che indica la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele nonché le condizioni delle restrizioni è sostituita dalla seguente:

«Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.


Colonna 1

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Colonna 2

Restrizioni

1.

Trifenili policlorurati (PCT)

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso:

come sostanze,

nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).

2.

Cloroetene (cloruro di vinile)

N. CAS 75-01-4

N. CE 200-831-0

Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l’uso.

È vietata l’immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.

3.

Le sostanze o le miscele liquide ritenute pericolose in base alle definizioni di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

1.

Non sono ammessi:

in articoli di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e portacenere,

in articoli per scherzi,

in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi articolo destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

3.

Non è ammessa l’immissione sul mercato se contengono coloranti e/o profumi, salvo per ragioni di carattere fiscale, e se:

presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettati come R65 o H304,

possono essere utilizzati come combustibile nelle lampade ornamentali, e

sono contenuti in recipienti di capacità non superiore a 15 litri.

4.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al paragrafo 3, destinate ad essere utilizzati nelle lampade, rechi in modo visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”.

4.

Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)

N. CAS 126-72-7

1.

Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

5.

Benzene

N. CAS 71-43-2

N. CE 200-753-7

1.

Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.

3.

Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:

come sostanza,

come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

4.

Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:

a)

ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;

b)

alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.

6.

Fibre d’amianto

a)

Crocidolite

N. CAS 12001-28-4

b)

Amosite

N. CAS 12172-73-5

c)

Antofillite

N. CAS 77536-67-5

d)

Actinolite

N. CAS 77536-66-4

e)

Tremolite

N. CAS 77536-68-6

f)

Crisotilo

N. CAS 12001-29-5

N. CAS 132207-32-0

1.

La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo [punto f)] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.

Entro il 1o giugno 2011 gli Stati membri che si avvalessero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo.

2.

L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

7.

Ossido di trisaziridinilfosfina

N. CAS 545-55-1

N. CE 208-892-5

1.

Non è ammesso negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

8.

Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB)

N. CAS 59536-65-1

1.

Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

9.

a)

Polvere di Panama

(Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine

N. CAS 68990-67-0

N. CE 273-620-4

b)

Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger

c)

Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum

d)

Benzidina e/o suoi derivati

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1

e)

o-Nitrobenzaldeide

N. CAS 552-89-6

N. CE 209-025-3

f)

Polvere di legno

1.

Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

10.

a)

Solfuro di ammonio

N. CAS 12135-76-1

N. CE 235-223-4

b)

Bisolfuro di ammonio

N. CAS 12124-99-1

N. CE 235-184-3

c)

Polisolfuri di ammonio

N. CAS 9080-17-5

N. CE 232-989-1

1.

Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

11.

Esteri volatili dell’acido bromoacetico:

a)

Bromoacetato di metile

N. CAS 96-32-2

N. CE 202-499-2

b)

Bromoacetato di etile

N. CAS 105-36-2

N. CE 203-290-9

c)

Bromoacetato di propile

N. CAS 35223-80-4

d)

Bromoacetato di butile

N. CAS 18991-98-5

N. CE 242-729-9

1.

Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

12.

2-naftilammina

N. CAS 91-59-8

N. CE 202-080-4 e i suoi sali

13.

Benzidina

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1 e i suoi sali

14.

4-nitrobifenile

N. CAS 92-93-3

N. Einecs CE 202-204-7

15.

4-amminobifenile xenilammina

N. CAS 92-67-1

N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali

Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:

non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

16.

Carbonati di piombo:

a)

Carbonato anidro neutro (PbCO3)

N. CAS 598-63-0

N. CE 209-943-4

b)

Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2Pb CO3-Pb(OH)2

N. CAS 1319-46-6

N. CE 215-290-6

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.

Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni.

17.

Solfati di piombo:

a)

PbSO4

N. CAS 7446-14-2

N. CE 231-198-9

b)

Pbx SO4

N. CAS 15739-80-7

N. CE 239-831-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.

Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell’OIL n. 13 sull’uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni.

18.

Composti del mercurio

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

a)

impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b)

la protezione del legno;

c)

l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione;

d)

il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

18 bis.

Mercurio

N. CAS 7439-97-6

N. CE 231-106-7

1.

Non è consentita l’immissione sul mercato:

a)

nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;

b)

in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea).

2.

Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sul mercato di tali dispositivi di misura.

3.

La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:

a)

dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

b)

barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.

4.

Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e gli altri dispositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.

19.

Composti dell’arsenico

1.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

3.

Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

4.

In deroga al paragrafo 3:

a)

relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.

b)

è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,

nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,

nelle barriere antirumore,

nei sistemi di protezione dalle valanghe,

nelle recinzioni e barriere autostradali,

nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

nelle strutture per il contenimento della terra,

nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

nelle traversine ferroviarie sotterranee;

c)

ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”;

d)

il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:

in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

in acque marine,

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5.

Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.

Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:

può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

7.

Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

20.

Composti organostannici

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.

2.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

a)

tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;

b)

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c)

qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

3.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.

21.

Di-μ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/Idrogenoborato di dibutilstagno C8H19BO3Sn (DBB)

N. CAS 75113-37-0

N. CE 401-040-5

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono se esse sono destinate ad essere trasformate esclusivamente in articoli, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.

22.

Pentaclorofenolo

N. CAS 87-86-5

N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

come sostanze,

come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

23.

Cadmium

N. CAS 7440-43-9

N. CE 231-152-8 e suoi composti

Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

1.

Non sono ammessi per colorare gli articoli finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele elencati di seguito:

a)

cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22],

poliuretano (PUR) [3909 50],

polietilene a bassa densità (ld PE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10],

acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12],

acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12],

resine epossidiche [3907 30],

resina a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20],

resine d’urea — formaldeide (UF) [3909 10],

poliesteri insaturi (UP) [3907 91],

tereftalato di polietilene (PET) [3907 60],

tereftalato di polibutilene (PBT),

polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19],

metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA),

polietilene reticolato (VPE),

polistirene antiurto,

polipropilene (PP) [3902 10];

b)

nelle pitture [3208] [3209].

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in peso.

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli o dei componenti degli articoli fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele sopra elencate colorate con cadmio se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in peso del materiale plastico.

2.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli articoli che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

3.

Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli elencati di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile:

materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10],

articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10],

guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30],

vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20],

rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10],

tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10],

cuoi sintetici [4202],

dischi (musica),

tubazioni e raccordi e loro guarnizioni [3917 23],

porte girevoli,

veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria),

rivestimento di lamiere di acciaio destinate all’edilizia o all’industria,

guaine per cavi elettrici.

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato delle miscele, degli articoli o dei componenti degli articoli sopraelencati, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in peso del polimero.

4.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano alle miscele e agli articoli che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

5.

A norma della presente voce, per “trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)” si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a)

nelle attrezzature e nelle macchine per:

la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

la refrigerazione e il congelamento [8418],

la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];

b)

le attrezzature e macchine per la produzione:

degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

degli impianti sanitari [7324],

del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).

6.

Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):

a)

le attrezzature e macchine per la produzione di:

carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

le attrezzature e macchine per la produzione di:

apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],

materiale rotabile [capitolo 86],

navi [capitolo 89].

7.

Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, “offshore” e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,

ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.

24.

Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 141

N. CAS 76253-60-6

1.

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

2.

A titolo di deroga, il punto 1 non si applica:

a)

agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l’impianto o il macchinario sono messi in disuso;

b)

alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell’ambiente, vietare nel proprio territorio l’uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.

25.

Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 121

Ugilec 21

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

26.

Monometil-dibromodifenilmetano bromobenzilbromotoluene, miscela di isomeri

Nome commerciale: DBBT

N. CAS 99688-47-8

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

27.

Nickel

N. CAS 7440-02-0

N. CE 231-111-4 e suoi composti

1.

Non è consentito l’uso:

a)

in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b)

in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

orecchini,

collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,

bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c)

negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2.

Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3.

Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

28.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 1,

cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 2.

29.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 3,

mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 4.

30.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

tossiche per la riproduzione di categoria 1A con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 5,

tossiche per la riproduzione di categoria 1B con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 2 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 6.

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze, o

nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Uso ristretto agli utilizzatori professionali”.

2.

A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b)

ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c)

ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d)

ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE.

31.

a)

Creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 8001-58-9

N. CE 232-287-5

b)

Olio di creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 61789-28-4

N. CE 263-047-8

c)

Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico

N. CAS 84650-04-4

N. CE 283-484-8

d)

Olio di creosoto, frazione di acenaftene; olio di lavaggio

N. CAS 90640-84-9

N. CE 292-605-3

e)

Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II

N. CAS 65996-91-0

N. CE 266-026-1

f)

Olio di antracene

N. CAS 90640-80-5

N. CE 292-602-7

g)

Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi

N. CAS 65996-85-2

N. CE 266-019-3

h)

Creosoto del legno

N. CAS 8021-39-4

N. CE 232-419-1

i)

Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura

N. CAS 122384-78-5

N. CE 310-191-5

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

2.

In deroga al paragrafo 1:

a)

le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:

i)

una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e

ii)

una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.

Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:

possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,

non possono essere vendute ai consumatori.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali”;

b)

il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;

c)

il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3.

Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:

all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,

per giocattoli,

in campi da gioco,

in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,

per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,

per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:

contenitori destinati a colture agricole,

imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,

altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.

32.

Cloroformio

N. CAS 67-66-3

N. CE 200-663-8

34.

1,1,2-tricloroetano

N. CAS 79-00-5

N. CE 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetracloroetano

N. CAS 79-34-5

N. CE 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetracloroetano

N. CAS 630-20-6

37.

Pentacloroetano

N. CAS 76-01-7

N. CAS 76-01-7

38.

1,1-dicloroetilene

N. CAS 75-35-4

N. CE 200-864-0

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1.

L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,

qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2.

Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Unicamente per uso in impianti industriali”.

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a)

ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b)

ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

40.

Le sostanze che rispondono ai criteri relativi all’infiammabilità di cui alla direttiva 67/548/CEE e che sono classificate come sostanze infiammabili, facilmente infiammabili o altamente infiammabili, anche se non figurano nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.

È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:

lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,

neve e ghiaccio artificiale,

simulatori di rumori intestinali,

stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,

imitazione di escrementi,

sirene per feste,

schiume e fiocchi per uso decorativo,

ragnatele artificiali,

bombette puzzolenti.

2.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Uso riservato agli utilizzatori professionali”.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).

4.

Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

41.

Esacloroetano

N. CAS 67-72-1

N. CE 200-666-4

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.

42.

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP);

N. CE 287-476-5

N. CAS 85535-84-8

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o componenti di altre sostanze o in miscele con concentrazioni superiori all’1 % in peso, destinate ad essere utilizzate:

per la lavorazione dei metalli,

per l’ingrasso del cuoio.

43.

Coloranti azoici

1.

I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2.

Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3.

I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, “lista dei coloranti azoici” non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

44.

Difeniletere, pentabromo derivato

C12H5Br5O

1.

L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi:

come sostanze,

in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

2.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

3.

A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica:

agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,

alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

45.

Difeniletere, ottabromo derivato

C12H2Br8O

1.

L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.

2.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

3.

A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:

agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,

alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

46.

a)

Nonilfenolo

C6H4(OH)C9H19

N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

b)

Nonilfenoli etossilati

(C2H4O)nC15H24O

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1.

pulizie industriali e civili, tranne:

sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,

sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2.

pulizie domestiche;

3.

trattamento tessile e di pellame, tranne:

trattamento senza rilascio in acque di scarico,

sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4.

emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5.

lavorazione dei metalli, tranne:

impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6.

industria della pasta di carta e della carta;

7.

prodotti cosmetici;

8.

altri prodotti per la cura personale, tranne:

spermicidi;

9.

coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

47.

Composti del cromo VI

1.

Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2.

Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

48.

Toluene

N. CAS 108-88-3

N. CE 203-625-9

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

49.

Triclorobenzene

N. CAS 120-82-1

N. CE 204-428-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto:

come prodotto intermedio di sintesi, o

come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

nella fabbricazione dell’1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB).

50.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

a)

Benzo[a]pirene (BaP)

N. CAS 50-32-8

b)

Benzo[e]pirene (BeP)

N. CAS 192-97-2

c)

Benzo[a]antracene (BaA)

N. CAS 56-55-3

d)

Crisene (CHR)

N. CAS 218-01-9

e)

Benzo[b]fluorantene (BbFA)

N. CAS 205-99-2

f)

Benzo[j]fluorantene (BjFA)

N. CAS 205-82-3

g)

Benzo[k]fluorantene (BkFA)

N. CAS 207-08-9

h)

Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)

N. CAS 53-70-3

1.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:

di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o

un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli olii lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall’importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.

2.

Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1oo gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.

Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).

3.

In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.

4.

Ai fini della presente voce, per “pneumatici” si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive:

direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4),

direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e

direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (6).

51.

I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)

ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

N. CAS 117-81-7

N. CE 204-211-0

b)

Dibutilftalato (DBP)

N. CAS 84-74-2

N. CE 201-557-4

c)

Benzilbutilftalato (BBP)

N. CAS 85-68-7

N. CE 201-622-7

1.

Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2.

I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

3.

La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.

4.

Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

52.

I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)

Diisononilftalato (DINP)

N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0

N. CE 249-079-5 e 271-090-9

b)

Diisodecilftalato (DIDP)

N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N. CE 247-977-1 e 271-091-4

c)

Ftalato di diottile (DNOP)

N. CAS 117-84-0

N. CE 204-214-7

1.

Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.

2.

I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

3.

La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.

4.

Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

53.

Perfluorottano sulfonati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori a 50 mg/kg (0,005 % in peso).

2.

Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e miscele necessarie per produrli:

a)

ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

ai rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;

c)

agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell’ambiente mediante l’applicazione delle migliori tecniche pertinenti disponibili sviluppate nel quadro della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

d)

ai fluidi idraulici per l’aviazione.

4.

In deroga al paragrafo 1, le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.

5.

A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 27 giugno 2008.

6.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

7.

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi o sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:

a)

l’uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;

b)

una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistono alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le azioni intraprese per individuare tali alternative;

c)

i rilasci di PFOS nell’ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

8.

La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell’acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.

54.

2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

N. CAS 111-77-3

N. CE 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

55.

2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

N. CAS 112-34-5

N. CE 203-961-6

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.

2.

Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

“Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray”.

56.

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

N. CAS 26447-40-5

N. CE 247-714-0

1.

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio:

a)

contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (9);

b)

rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele:

“—

L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).”

2.

A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.

57.

Cicloesano

N. CAS 110-82-7

N. CE 203-806-2

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g.

2.

Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

“—

Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.”

58.

Nitrato di ammonio

N. CAS 6484-52-2

N. CE 229-347-8

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

a)

a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un’autorizzazione conforme alla direttiva 93/15/CEE del Consiglio (11);

b)

ad agricoltori per l’uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Ai fini del presente paragrafo:

i)

per “agricoltore” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

ii)

per “attività agricola” si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12);

c)

a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.

3.

Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.

Nelle appendici da 1 a 6, la premessa è sostituita dalla seguente:

«PREMESSA

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome corrisponde all’identificazione chimica internazionale utilizzata per la sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Ove possibile, le sostanze sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze comprese nell’Einecs (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale), nell’Elincs (lista europea delle sostanze chimiche notificate) o nell’elenco degli “ex-polimeri” (NLP) sono designate con le denominazioni che figurano in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, ad esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.

Voci relative a gruppi di sostanze:

La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione si applicano a tutte le sostanze coperte dalla descrizione.

In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione “ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008”.

In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più di un gruppo di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.

Numero indice:

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze sono elencate nell’appendice conformemente a tale numero indice.

Numeri CE:

Il “numero CE”, ossia il numero Einecs, Elincs o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea. Il numero Einecs può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (Einecs). Il numero Elincs può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il numero NLP può essere ottenuto dall’elenco degli “ex-polimeri”. Tali elenchi sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (Einecs), da 400-010-9 (Elincs) e da 500-001-0 (NLP). Questo numero figura nella colonna “N. CE”.

Numero CAS:

Per favorire l’identificazione delle sostanze è stato definito un numero CAS (Chemical Abstracts Service).

Note:

Il testo integrale delle note è riportato nella parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Di seguito sono riportate le note da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento.

 

Nota A:

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3 dell’allegato VI di detto regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di …” o “sali di …”. In tal caso, il fornitore che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del paragrafo 1.1.1.4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

Nota C:

Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica o come miscela di più isomeri.

 

Nota D:

Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono a volte immesse sul mercato in forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalle parole “non stabilizzato(a)”.

 

Nota J:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (n. CE 200-753-7).

 

Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % peso/peso (n. CE 203-450-8).

 

Nota L:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

 

Nota M:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005 % peso/peso di benzo[a]-pirene (n. CE 200-028-5).

 

Nota N:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l’intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

 

Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (N. CE 200-753-7).

 

Nota R:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta maggiore di 6 μm.»

4)

Nelle appendici 1, 2, 3, 5 e 6, nella colonna «note» delle varie voci, sono soppressi i riferimenti alle note E, H e S.

5)

Nell’appendice 1 il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

6)

L’appendice 2 è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

b)

nelle voci con numeri d’indice 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8, i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c)

le voci con numeri d’indice 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 e 649-210-00-X sono soppresse.

7)

Nell’appendice 3, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

8)

Nell’appendice 4, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».

9)

Nell’appendice 5, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

10)

Nell’appendice 6, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».

11)

Nell’appendice 8, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco delle ammine aromatiche».

12)

Nell’appendice 9, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei coloranti azoici».

13)

L’appendice 10 è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova»;

b)

nella nota, gli indirizzi del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono sostituiti dai seguenti:

«CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.

(2)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(7)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(8)  GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(10)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(11)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1


26.6.2009   

IT

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L 164/32


REGOLAMENTO (CE) N. 553/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

relativo all'apertura di una gara specifica per la rivendita sul mercato comunitario di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008, detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti di questo settore (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (2), prevede che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara e a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (3), ha aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Al fine di garantire agli allevatori ed all'industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi nei primi mesi della campagna 2008/2009, il suddetto regolamento è stato modificato per prevedere che possano essere presentate offerte per gare parziali fino al 17 dicembre 2008.

(3)

All'inizio della campagna di commercializzazione 2007/2008, le scorte d'intervento comunitarie ammontavano a 2,46 milioni di tonnellate di cui 2,23 milioni di tonnellate di granturco. Nel corso della suddetta campagna sono state effettuate vendite relativamente consistenti delle scorte d'intervento, in particolare di granturco, nell'ambito della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 712/2007.

(4)

Tuttavia, tenuto conto delle condizioni di mercato in vigore dalla metà di settembre 2008, in particolare in termini di prezzi, gli operatori non hanno più presentato offerte e, al 31 ottobre 2008, rimaneva una quantità di granturco d'intervento di circa 16 000 tonnellate. Tali vecchie scorte (in gran parte provenienti dai raccolti del 2004 e del 2005) saranno in concorrenza con il granturco comunitario del raccolto 2008, che è abbondante e i cui prezzi di vendita si collocavano già al 31 ottobre 2008 al di sotto del prezzo d'intervento. Considerata questa situazione, occorre rendere disponibile tale scorta per l'utilizzazione sul mercato interno.

(5)

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009 prevede che se si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali, nel corso di una campagna di commercializzazione, a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1 del suddetto articolo, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari. Il magazzinaggio di lunga durata del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo d'intervento ungherese e i prezzi di mercato del granturco attualmente constatati in Ungheria costituiscono una circostanza particolare che giustifica l'apertura di una gara specifica per la vendita del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 a prezzi che potrebbero essere inferiori al prezzo d'intervento.

(6)

Sul mercato comunitario, vengono peraltro constatate fluttuazioni rilevanti di prezzo. A motivo di questi divari, alcune partite aggiudicate potrebbero non essere ritirate dagli operatori beneficiari delle gare. La cauzione di 5 euro per tonnellata prevista all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009 non risulta dunque sufficiente a garantire tale ritiro. Per evitare tale situazione e per permettere l'efficace funzionamento della gara disciplinata dal presente regolamento, è opportuno aumentare tale cauzione per limitare i rischi.

(7)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(8)

Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione avvenga per via elettronica. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, tramite gara sul mercato interno della Comunità, di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 da esso stesso detenuto.

Articolo 2

1.   Le vendite di cui all'articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 127/2009.

2.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 127/2009, il prezzo di vendita minimo può essere inferiore al prezzo d'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile

3.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 euro per tonnellata.

Articolo 3

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 giugno 2009 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles):

15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009,

14 e 28 ottobre 2009,

11 e 25 novembre 2009,

2 e 16 dicembre 2009.

2.   Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento ungherese:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telefono: (36) 1219 62 60

Fax: (36) 1219 89 05

e-mail: ERTEKESITES@MVH.GOV.HU

sito web: www.mvh.gov.hu

Articolo 4

Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'articolo 3, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all'allegato. L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Articolo 5

1.   In conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 13.2.2009, pag. 3.

(3)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara specifica per la rivendita sul mercato interno di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo di intervento ungherese

Modello (1)

[Articolo 4 del regolamento (CE) n. 553/2009]

1

2

3

4

Numero d'ordine dell'offerente

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo d'offerta

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 

Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte riguardanti la stessa partita): … tonnellate.


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2)


26.6.2009   

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L 164/35


REGOLAMENTO (CE) n. 554/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2) (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 18 febbraio 2008. È stato approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri tramite decisione 2008/438/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3) ed è stato applicato provvisoriamente dal 1o gennaio 2007.

(2)

L’articolo 5 del protocollo e l’allegato VIII prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per taluni vini, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o gennaio 2007.

(3)

Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4).

(4)

Le suddivisioni TARIC per alcune sottovoci della nomenclatura combinata (NC) sono state modificate dal 1o luglio 2007. Le suddivisioni TARIC per tali codici NC della parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.

(5)

Poiché il protocollo si applica dal 1o gennaio 2007, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

(2)  GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.

(3)  GU L 155 del 13.6.2008, pag. 15.

(4)  GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.


ALLEGATO

«PARTE II:   EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

49 000 (2)

Esenzione

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

350 000 (3)

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Questa suddivisione TARIC si applica dal 1o luglio 2007.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6 000 hl l’anno.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6 000 hl l’anno.»


26.6.2009   

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L 164/37


REGOLAMENTO (CE) N. 555/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

La Germania e la Repubblica slovacca hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:

1)

nella parte riguardante la Germania è soppressa la voce seguente:

«DE

GERMANIA

NW-2»

2)

dopo la parte riguardante il Portogallo è aggiunta la voce seguente relativa alla Repubblica slovacca:

«SK

REPUBBLICA SLOVACCA

SK-PO-101»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


26.6.2009   

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L 164/38


REGOLAMENTO (CE) N. 556/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 29,943487 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


26.6.2009   

IT

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L 164/39


REGOLAMENTO (CE) N. 557/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 412/2008 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, del 8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (3), ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 412/2008 è applicato un coefficiente di attribuzione del 18,957513 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.


26.6.2009   

IT

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L 164/40


REGOLAMENTO (CE) N. 558/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 giugno 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/42


DIRETTIVA 2009/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni della presidenza, il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l’economia europea, specialmente in considerazione dei benefici per le società di piccole e medie dimensioni. Esso ha evidenziato la necessità di un forte sforzo congiunto sia da parte dell’Unione europea che degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi.

(2)

La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come settori in cui gli oneri amministrativi che gravano sulle società nella Comunità possono essere ridotti.

(3)

La comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le società in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile individua le modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), e alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (4). Si è cercato in particolare di alleviare ulteriormente gli oneri in materia di informativa finanziaria a carico delle società di piccole e medie dimensioni.

(4)

In passato modifiche sono state introdotte per permettere alle società che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE di utilizzare metodologie contabili conformi ai principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS). A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (5), le società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte delle prescrizioni sancite dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, tali direttive costituiscono ancora la base della contabilità delle società di piccole e medie dimensioni della Comunità.

(5)

Le società di piccole e medie dimensioni sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle società più grandi, ma le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate. In particolare, le società sono preoccupate del crescente numero di prescrizioni in materia di comunicazione. La moltiplicazione delle norme in materia di informativa finanziaria crea oneri finanziari e può ostacolare l’utilizzo efficiente dei capitali a fini produttivi.

(6)

L’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha anche messo in rilievo la necessità di chiarire il legame tra le norme contabili enunciate dalla direttiva 83/349/CEE e gli IFRS.

(7)

Quando le spese di impianto e di ampliamento possono essere iscritte all’attivo, l’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE prescrive che tali spese siano commentate nell’allegato. Le piccole società possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, dovrebbe altresì essere possibile esentare dall’obbligo di comunicazione le società di medie dimensioni.

(8)

La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l’unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva. Ne consegue che dette imprese rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e che, pertanto, sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Tale obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, un’impresa madre dovrebbe essere esentata dall’obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante. Anche se è opportuno eliminare tale obbligo statutario, le imprese madri dovrebbero continuare a poter redigere di propria iniziativa conti consolidati e una relazione annuale consolidata.

(9)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto da parte delle società di medie dimensioni di taluni obblighi di comunicazione e dal rispetto da parte di talune società della Comunità dell’obbligo di redigere conti consolidati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE.

(11)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 78/660/CEE

All’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all’articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dagli articoli 34, paragrafo 2 e 43, paragrafo 1, punto 8.»

Articolo 2

Modifica della direttiva 83/349/CEE

All’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.»

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G.PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 37.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 maggio 2009.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(5)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/45


DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali. Tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti. Esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione.

(3)

Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato interno.

(4)

Nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell’obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell’emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico e i requisiti per l’utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali.

(5)

Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

(6)

In attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere, fino all’applicazione di tali accordi, le condizioni per l’ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai paesi terzi.

(7)

È necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali. È pertanto opportuno che i recipienti utilizzati per il confezionamento delle acque siano muniti di un idoneo dispositivo di chiusura.

(8)

Le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l’etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (5). La presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali.

(9)

L’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore.

(10)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(11)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali, le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti, le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali, le informazioni riguardanti i trattamenti delle acque minerali naturali, i metodi di analisi per determinare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali e le procedure di campionamento e i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12)

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, ai fini dell’adozione di modifiche della presente direttiva che si rendano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica.

(13)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

(14)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I.

2.   La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.

Le acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l’autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte I, e che si è proceduto a controlli regolari dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato II, punto 2.

Il periodo di validità dell’accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l’accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.

3.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (7);

b)

alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali.

4.   Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivato dall’autorità responsabile dello Stato membro e detti motivi formano oggetto di pubblicazione ufficiale.

5.   Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché soltanto le acque di cui all’articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate quali acque minerali naturali.

Articolo 3

Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II.

Articolo 4

1.   Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:

a)

separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà;

b)

separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

i)

il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, definite dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8);

ii)

il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

c)

separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

i)

il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

ii)

il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

d)

eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.

Le misure di cui alle lettere b), punto i), e c), punto i), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Il primo comma non impedisce l’utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

2.   Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette ad aggiunte diverse dall’incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell’allegato I, parte III.

3.   Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, fatto salvo il paragrafo 2, l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.

Articolo 5

1.   Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore è determinato alle condizioni previste all’allegato I, parte II, punto 1.3.3.

Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore in agar-agar. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua è mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °CC.

Alla sorgente, detti valori non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

2.   Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale è esente da:

a)

parassiti e microrganismi patogeni;

b)

escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;

c)

anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;

d)

pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all’allegato II, nella fase della commercializzazione:

a)

il tenore totale di microrganismi revivificabili dell’acqua minerale naturale può risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;

b)

l’acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

Articolo 6

Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali è munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.

Articolo 7

1.   La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a seconda dei casi, «acqua minerale naturale naturalmente gassata», «acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente», «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica».

La denominazione di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a uno dei trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata».

2.   Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie:

a)

l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

b)

il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;

c)

informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

3.   Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali.

Articolo 8

1.   I nomi di località, frazioni o luoghi possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente.

2.   È vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.

3.   Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, tale luogo di utilizzazione o il nome della sorgente sono indicati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale.

Nella designazione commerciale utilizzata nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al primo comma in ordine all’importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione.

Articolo 9

1.   È vietato l’uso, sia sulle confezioni o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:

a)

per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute dalle acque, in ordine all’origine, alla data di autorizzazione all’esercizio, ai risultati delle analisi o a riferimenti analoghi a garanzie di autenticità;

b)

per quanto riguarda un’acqua potabile confezionata in recipienti, non conforme alle disposizioni dell’allegato I, parte I, possano generare confusione con acque minerali naturali, in particolare l’espressione «acqua minerale».

2.   Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all’allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell’allegato I, parte I, punto 2.

Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni «stimola la digestione», «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contrasto con i principi di cui al primo comma e siano compatibili con i principi di cui al secondo comma.

3.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, concernenti l’idoneità di un’acqua minerale naturale per l’alimentazione dei lattanti. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell’acqua ai fini dell’utilizzazione di queste menzioni.

Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4.   Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:

a)

soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all’allegato II, punti 2 e 3, che si applicano in toto alle acque di sorgente;

b)

soddisfino i requisiti microbiologici di cui all’articolo 5;

c)

osservino le disposizioni relative all’etichettatura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 8;

d)

non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati all’articolo 4. Altri trattamenti possono essere autorizzati dalla Commissione.

Le misure di cui alla lettera d) intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Le acque di sorgente rispettano inoltre le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (9).

5.   Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento delle acque di sorgente di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali al riguardo.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall’applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, il confezionamento, l’etichettatura o la pubblicità delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere.

Articolo 11

1.   Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.

2.   Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto detta acqua fornisce tutte le informazioni pertinenti relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.

3.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell’ambito del comitato permanente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, esprime senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

4.   Se la Commissione ritiene che siano necessarie modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa adotta tali modifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione delle modifiche medesime.

Articolo 12

La Commissione adotta le seguenti misure:

a)

i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali;

b)

tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti;

c)

le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

d)

le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

e)

i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per verificare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;

f)

le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 13

Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 14

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 15

La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi.

Articolo 16

La direttiva 80/777/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive indicati all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato V.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 87.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

(3)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(8)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(9)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.


ALLEGATO I

I.   DEFINIZIONE

1.

Per «acqua minerale naturale» si intende, ai sensi dell’articolo 5, un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:

a)

per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b)

per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.

2.

Le caratteristiche di cui al punto 1, che possono conferire all’acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:

a)

sui piani:

i)

geologico e idrologico;

ii)

fisico, chimico e fisico-chimico;

iii)

microbiologico;

iv)

se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;

b)

secondo i criteri indicati nella parte II;

c)

secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall’autorità responsabile.

Gli esami di cui al primo comma, lettera a), punto iv), possono essere facoltativi quando l’acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali un’acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di origine prima del 17 luglio 1980. Ciò si verifica in particolare quando l’acqua analizzata contiene all’origine, e dopo imbottigliamento, un minimo di 1 000 mg di solidi totali in soluzione o un minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo.

3.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale dell’acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante, rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli.

II.   PRESCRIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1.1.   Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici

Sono richiesti in particolare:

1.1.1.

la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e, sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1:1 000;

1.1.2.

un rapporto geologico dettagliato sull’origine e sulla natura dei terreni;

1.1.3.

la stratigrafia del giacimento idrogeologico;

1.1.4.

la descrizione dei lavori di captazione;

1.1.5.

la determinazione della zona o dettagli di altre misure di protezione della sorgente contro l’inquinamento.

1.2.   Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici

Questi esami comportano in particolare la determinazione:

1.2.1.

della portata della sorgente;

1.2.2.

della temperatura dell’acqua alla sorgente e della temperatura ambiente;

1.2.3.

dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione;

1.2.4.

dei residui secchi a 180 °C e 260 °C;

1.2.5.

della conduttività o della resistività elettrica, con precisazione della temperatura di misura;

1.2.6.

della concentrazione in ioni idrogeno (pH);

1.2.7.

degli anioni e cationi;

1.2.8.

degli elementi non ionizzati;

1.2.9.

degli oligo-elementi;

1.2.10.

della radio-attinologia alla sorgente;

1.2.11.

se del caso, delle proporzioni relative in isotopi degli elementi costitutivi dell’acqua, ossigeno (16O — 18O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio);

1.2.12.

della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell’acqua, tenuto conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi.

1.3.   Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente

Questi esami comportano in particolare:

1.3.1.

l’accertamento dell’assenza di parassiti e di microrganismi patogeni;

1.3.2.

la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di contaminazione fecale:

a)

assenza di escherichia coli e di altri colibacilli in 250 ml a 37 °C e 44,5 °C;

b)

assenza di streptococchi fecali in 250 ml;

c)

assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml;

d)

assenza di pseudomonas aeruginosa in 250 ml;

1.3.3.

la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per ml di acqua:

a)

a 20 °C - 22 °C in 72 ore in agar-agar o miscela agar-gelatina;

b)

a 37 °C in 24 ore in agar-agar.

1.4.   Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici

1.4.1.

La natura degli esami, cui si procede secondo metodi scientifici riconosciuti, è adattata alle caratteristiche proprie dell’acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull’organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

1.4.2.

Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto 1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami di cui al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

III.   QUALIFICAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI NATURALI EFFERVESCENTI

Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all’origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate:

a)

«Acqua minerale naturale naturalmente gassata»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b)

«Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente;

c)

«Acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica»: un’acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene.


ALLEGATO II

CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

1.

L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale è subordinata all’autorizzazione dell’autorità responsabile del paese in cui l’acqua è stata estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri di cui all’allegato I, parte I.

2.

Gli impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di contaminazione e da conservare le proprietà dell’acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte.

A tal fine, in particolare:

a)

la sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b)

la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua e costruiti in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e microbiologica di tale acqua;

c)

le condizioni di utilizzazione e, in particolare, gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti sono trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche microbiologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d)

è proibito il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale.

Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 17 luglio 1980, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua minerale naturale dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento.

Analogamente si può non applicare la lettera d) alle acque di sorgente estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 13 dicembre 1996, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua di sorgente dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento.

3.

Se, durante le operazioni, si constata che l’acqua minerale naturale è inquinata e non risponde più alle caratteristiche microbiologiche di cui all’articolo 5, l’imprenditore, senza indugio, sospende tutte le utilizzazioni, in particolare l’operazione di imbottigliamento, fino a quando non sia stata eliminata la causa dell’inquinamento e l’acqua non risulti conforme alle norme dell’articolo 5.

4.

L’autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a controlli:

a)

della conformità dell’acqua minerale naturale, di cui sia autorizzata l’utilizzazione della sorgente, alle disposizioni dell’allegato I, parte I;

b)

dell’osservanza, da parte dell’imprenditore, dei punti 2 e 3.


ALLEGATO III

MENZIONI E CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Menzioni

Criteri

Oligominerale o leggermente mineralizzata

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l

Minimamente mineralizzata

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l

Ricca in sali minerali

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1 500 mg/l

Contenente bicarbonato

Il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l

Solfata

Il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l

Clorurata

Il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l

Calcica

Il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l

Magnesiaca

Il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l

Fluorata, o contenente fluoro

Il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l

Ferruginosa, o contenente ferro

Il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l

Acidula

Il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l

Sodica

Il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l

Indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti

Indicata per le diete povere di sodio

Con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l

Può avere effetti lassativi

Può avere effetti diuretici


ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 16)

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio

(GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1).

 

Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio

(GU L 375 del 31.12.1980, pag. 77).

limitatamente all’articolo 1, terzo trattino

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio

(GU L 2 del 3.1.1985, pag. 22).

limitatamente all’articolo 1, punto 10

Punto B.1. o dell’allegato I all’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 214).

 

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

limitatamente all’allegato III, punto 4

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 16)

Direttiva

Termine di attuazione

Autorizzazione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

80/777/CEE

18 luglio 1982

18 luglio 1984

80/1276/CEE

85/7/CEE

96/70/CE

28 ottobre 1997

28 ottobre 1998 (1)


(1)  Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 80/777/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2 bis

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4 bis, primo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d),

Articolo 9, paragrafo 4 bis, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 4 ter

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

Articolo 12, lettere da a) a d)

Articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 12, lettere a) e b)

Articolo 11 bis

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Allegato I, parte I, paragrafo 1

Allegato I, parte I, paragrafo 1

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da 1) a 4)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da i) a iv)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma

Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma

Allegato I, parte I, paragrafo 3

Allegato I, parte I, paragrafo 3

Allegato I, parte II, punto 1.1

Allegato I, parte II, punto 1.1

Allegato I, parte II, punto 1.2

Allegato I, parte II, punto 1.2

Allegato I, parte II, punto 1.3

Allegato I, parte II, punto 1.3

Allegato I, parte II, punto 1.3.1

Allegato I, parte II, punto 1.3.1

Allegato I, parte II, punto 1.3.2

Allegato I, parte II, punto 1.3.2

Allegato I, parte II, punto 1.3.3, punti i) e ii)

Allegato I, parte II, punto 1.3.3, lettere a) e b)

Allegato I, parte II, punto 1.4

Allegato I, parte II, punto 1.4

Allegato I, parte III

Allegato I, parte III

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/59


DIRETTIVA 2009/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’elenco include il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il difenacum, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 luglio 2007. Per il cloruro di didecildimetilammonio i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 28 novembre 2007. La Francia è stata designata Stato membro relatore per lo zolfo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 18 ottobre 2007.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul difenacum (4), sul cloruro di didecildimetilammonio (5) e sullo zolfo (6). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, il 26 febbraio 2009 per il difenacum e il 12 marzo 2009 per il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.

(4)

Dalle varie analisi effettuate è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo possono soddisfare, in linea di massima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.

(5)

Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per il difenacum, pertanto, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di liquidi biologici e la specifica della sostanza attiva fabbricata. Per il cloruro di didecildimetilammonio è opportuno inoltre chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa la specifica chimica e la valutazione del rischio per gli organismi acquatici. Infine, per lo zolfo, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, in particolare uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio.

(6)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri disporranno di un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo al fine di rispettare le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se del caso, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.

Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; o

b)

nel caso di un prodotto contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 218. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacum (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).

(5)  EFSA Scientific Report (2008) 214. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).

(6)  EFSA Scientific Report (2008) 221, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).


ALLEGATO

Alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«295

Difenacum

CAS 56073-07-5

CIPAC 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 905 g/kg

1o gennaio 2010

30 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg.

Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall’avvelenamento primario e secondario. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici.

Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata.

Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009.

296

Cloruro di didecildimetilammonio

CAS: non assegnato

CIPAC: non assegnato

Il cloruro di didecildimetilammonio è una miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con lunghezze tipiche della catena alchilica di C8, C10 e C12, con oltre il 90 % di C10

≥ 70 % (concentrato tecnico)

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloruro di didecildimetilammonio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d’uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione,

alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata (entro il 1o gennaio 2010) e il rischio per gli organismi acquatici (entro il 31 dicembre 2011).

297

Zolfo

CAS 7704-34-9

CIPAC 18

Zolfo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio Essi garantiscono che il notificante su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

relativa a un contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità

(2009/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. Fra queste azioni va inclusa la lotta contro l’afta epizootica. Detta decisione stabilisce che ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità, in particolare al fine di proteggere zone a rischio all’interno della Comunità, può beneficiare di un contributo finanziario comunitario.

(2)

A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni ′50 sia all’interno della Comunità che nei paesi limitrofi, venne istituita la commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

(3)

Negli anni ′60, a causa dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, venne chiesto ai paesi membri della EUFMD di istituire un fondo fiduciario per misure d’emergenza da attuare nei Balcani, principale via di introduzione della malattia. Successivamente detto fondo è stato suddiviso nel fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, finanziato dai paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, e nel fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, finanziato dai paesi membri della EUFMD che in quel momento non erano Stati membri della Comunità o non lo sono tuttora.

(4)

Come disposto dall’articolo 4 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (2), la vaccinazione profilattica contro l’afta epizootica è cessata nel 1991 in tutta la Comunità.

(5)

La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (3) ha riconfermato il divieto della vaccinazione profilattica pur prevedendo la possibilità di ricorso alla vaccinazione d’emergenza contro l’afta epizootica.

(6)

Una serie di focolai di afta epizootica segnalati dal 1992, in particolare in zone della Comunità confinanti con paesi terzi in cui la malattia è endemica, e una grave epidemia verificatasi in alcuni Stati membri nel 2001 dimostrano la necessità di un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia nonché di una collaborazione a livello internazionale.

(7)

Negli ultimi anni sono stati inoltre segnalati focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie nei paesi terzi confinanti con gli Stati membri, che possono costituire un pericolo per lo stato sanitario del bestiame comunitario suscettibile all’infezione.

(8)

Data l’apparizione di nuovi topotipi virali e visto il deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d’emergenza in Turchia e in Transcaucasia.

(9)

Il 29 aprile 2003 la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato un accordo quadro finanziario e amministrativo che ha creato un ambiente favorevole all’accordo tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura firmato il 17 luglio 2003.

(10)

In conformità della decisione 2005/436/CE della Commissione, del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell’afta epizootica (4), la Commissione ha concluso «l’accordo attuativo MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) relativo alle attività permanenti finanziate dalla CE svolte dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica della FAO», firmato il 1o settembre 2005 e in vigore dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

(11)

È opportuno rinnovare l’accordo attuativo e fissare il contributo della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE.

(12)

Visti i successivi allargamenti dell’Unione europea avvenuti nel 2004 e 2007, occorre fissare il contributo comunitario a un livello massimo di 8 000 000 di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del fondo fiduciario per il 2009 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità al 31 dicembre 2008 e da un contributo comunitario tale da giungere all’equivalente in USD di 2 000 000 di EUR. Successivamente, la copertura delle spese sarà garantita mediante trasferimenti annui.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il saldo del fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) («fondo fiduciario») al 31 dicembre 2008 è fissato a 677 855 EUR.

2.   Il contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario è fissato a un massimo di 8 000 000 di EUR per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3.   La prima rata dell’importo di cui al paragrafo 2 per il 2009 è costituita da:

a)

il saldo di cui al paragrafo 1; e

b)

un contributo comunitario dell’importo necessario per giungere a un importo totale del fondo fiduciario pari all’equivalente in USD di 2 000 000 di EUR.

4.   Le spese sostenute dal fondo fiduciario negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili rispettivamente nel 2010, 2011, 2012 e 2013. Tuttavia, il pagamento di tali contributi dipenderà dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Comunità.

5.   I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 sono basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo oppure alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da una documentazione dettagliata conformemente alle norme dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Articolo 2

1.   La Commissione europea e la FAO concludono un accordo attuativo sull’utilizzazione e sul funzionamento del fondo fiduciario per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   Il fondo fiduciario è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla EUFMD in conformità dell’accordo attuativo di cui al paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 26.


Rettifiche

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/66


Rettifica del regolamento (CE) n. 150/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 50 del 21 febbraio 2009 )

1)

A pagina 19, nel considerando 2:

anziché:

«Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero, le gare per la determinazione delle restituzioni all’esportazione devono essere indette due volte all’anno.»,

leggi:

«Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero, le gare per la determinazione delle restituzioni all’esportazione devono essere indette due volte al mese.»

2)

A pagina 19, articolo 1, punto 2:

anziché:

««Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:»»,

leggi:

««Ciascun periodo di gara finisce alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:»».