ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.149.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
12 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 492/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 493/2009 della Commissione, dell’11 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 494/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27 ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 495/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 ( 1 )

22

 

*

Regolamento (CE) n. 496/2009 della Commissione, dell’11 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

60

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/447/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca

62

 

 

2009/448/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno di De Nederlandsche Bank

64

 

 

Commissione

 

 

2009/449/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C(2009) 3746]

65

 

 

2009/450/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 4293]  ( 1 )

69

 

 

2009/451/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 giugno 2009, sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [notificata con il numero C(2009) 4427]

73

 

 

2009/452/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2009, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

74

 

 

2009/453/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2009, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

76

 

 

2009/454/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2009, che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 [notificata con il numero C(2009) 4383]

78

 

 

ACCORDI

 

 

Commissione

 

*

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.6.2009   

IT

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L 149/1


REGOLAMENTO (CE) N. 492/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

visto l’atto di adesione del 1985, in particolare l’articolo 162, l’articolo 163, paragrafo 3, l’articolo 164, paragrafo 2, l’articolo 165, paragrafo 8, l’articolo 171, l’articolo 349, paragrafo 5, l’articolo 350, l’articolo 351, paragrafo 5, l’articolo 352, paragrafo 9, e l’articolo 358,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia.

(2)

I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che istituisce un’azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell’acquicoltura (2). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava il finanziamento comunitario di progetti di investimento per il 1982;

regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (3). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

regolamento (CEE) n. 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo (4). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca (5). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (6);

regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all’attuazione della politica comune della pesca nell’ex Repubblica democratica tedesca (7). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’unificazione della Germania;

regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (8). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (9);

regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo (10). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all’adesione della Spagna alla Comunità europea;

regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 (11). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto la materia in questione è ora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1967/2006;

regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001 (12). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall’accordo di pesca con il Marocco (13). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto si sono conclusi i piani nazionali di riconversione della flotta a cui esso era applicabile;

regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (14). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2003;

regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell’acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (15). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto si è concluso il programma nazionale di indennizzo a cui esso era applicabile;

regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (16). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2004;

regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (17). Tale regolamento ha cessato di avere efficacia in quanto era destinato a disciplinare le attività di pesca esercitate nel 2006.

(3)

Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto è opportuno abrogare i suddetti regolamenti obsoleti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regolamenti da abrogare

I regolamenti (CEE) n. 31/83, (CEE) n. 3117/85, (CEE) n. 3781/85, (CEE) n. 3252/87, (CEE) n. 3571/90, (CEE) n. 3499/91, (CE) n. 1275/94, (CE) n. 1448/1999, (CE) n. 300/2001, (CE) n. 2561/2001, (CE) n. 2341/2002, (CE) n. 2372/2002, (CE) n. 2287/2003 e (CE) n. 52/2006 sono abrogati.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 5 del 7.1.1983, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.

(4)  GU L 363 del 31.12.1985, pag. 26.

(5)  GU L 314 del 4.11.1987, pag. 17.

(6)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(7)  GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10.

(8)  GU L 331 del 3.12.1991, pag. 1.

(9)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(10)  GU L 140 del 3.6.1994, pag. 1.

(11)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7.

(12)  GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.

(13)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.

(14)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

(15)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81.

(16)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(17)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.


12.6.2009   

IT

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L 149/4


REGOLAMENTO (CE) N. 493/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

46,6

ZA

28,0

ZZ

37,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

113,6

ZZ

102,4

0709 90 70

TR

113,7

ZZ

113,7

0805 50 10

AR

58,4

TR

58,3

ZA

53,0

ZZ

56,6

0808 10 80

AR

78,3

BR

73,1

CL

92,4

CN

102,4

NA

101,9

NZ

106,7

US

118,7

ZA

77,1

ZZ

93,8

0809 10 00

TN

146,2

TR

186,4

ZZ

166,3

0809 20 95

TR

441,7

ZZ

441,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.6.2009   

IT

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L 149/6


REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 10 gennaio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio consolidato e separato (di seguito «IAS 27»). Le modifiche allo IAS 27 specificano in quali circostanze un'entità deve redigere bilanci consolidati, in che modo le capogruppo devono contabilizzare le variazioni delle interessenze partecipative detenute in controllate e in che modo le perdite di una controllata devono essere ripartite tra partecipazioni di maggioranza e di minoranza.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche dello IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L'adozione delle modifiche dello IAS 27 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, all'IFRS 4, all'IFRS 5, allo IAS 1, allo IAS 7, allo IAS 14, allo IAS 21, allo IAS 28, allo IAS 31, allo IAS 32, allo IAS 33, allo IAS 39 e all'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

il principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(2)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 4, l'IFRS 5, lo IAS 1, lo IAS 7, lo IAS 14, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 39 e l'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7 sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 27 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche dello IAS 27, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 27

Bilancio consolidato e separato

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27

Bilancio consolidato e separato

AMBITO DI APPLICAZIONE

1

Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.

2

Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

3

Il presente Principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

DEFINIZIONI

4

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

La partecipazione di minoranza è il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante.

La controllante è un'entità che ha una o più società controllate.

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate.

Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

5

Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture.

6

Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a, o accompagni, quei bilanci.

7

Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto non rappresenta un bilancio separato.

8

Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

9

Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.

10

Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:

a)

la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;

b)

i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);

c)

la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

d)

la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

11

Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 38-43.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

12

Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante  (1).

13

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha (2):

a)

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

b)

il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

c)

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o

d)

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

14

L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

15

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (inclusi le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti.

16

Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.

17

Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 Settori operativi aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

18

Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:

a)

il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (vedere IFRS 3, che descrive il trattamento contabile di qualsiasi avviamento risultante);

b)

le partecipazioni di minoranza nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio delle controllate consolidate devono essere identificate; e

c)

le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto delle controllate consolidate sono identificate separatamente dalle interessenze partecipative detenute in tali controllate dalla controllante. Le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto consistono in:

i)

il valore di quelle partecipazioni di minoranza alla data dell'acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dall'IFRS 3; e

ii)

la quota parte delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'aggregazione di pertinenza delle partecipazioni di minoranza.

19

In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante ed alle partecipazioni di minoranza sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

20

Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.

21

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo.

22

I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.

23

Quando, in conformità al paragrafo 22, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

24

I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

25

Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.

26

I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi della controllata devono essere basati sul valore delle attività e delle passività rilevate nel bilancio consolidato della controllante alla data di acquisizione. Per esempio, i costi di ammortamento rilevati nel prospetto consolidato di conto economico complessivo dopo la data di acquisizione, devono essere basati sul fair value (valore equo) delle relative attività ammortizzabili rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata.

27

Le partecipazioni di minoranza devono essere presentate nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante.

28

L'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

29

Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono classificate come patrimonio netto e sono possedute da azionisti di minoranza, la controllante calcola la propria quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

30

Le variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo sono contabilizzate come operazioni sul capitale (ossia operazioni con soci nella loro qualità di soci).

31

In tali circostanze, i valori contabili delle partecipazioni di maggioranza e di minoranza devono essere rettificati per riflettere le variazioni nelle loro relative interessenze nella controllata. Qualsiasi differenza tra il valore di cui vengono rettificate le partecipazioni di minoranza e il fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto ed attribuita ai soci della controllante.

PERDITA DEL CONTROLLO

32

Una controllante può perdere il controllo di una controllata con o senza cambiamenti nella quota societaria assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

33

Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni). Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero esser contabilizzati come un'unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un'unica operazione, la controllante deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle seguenti circostanze possono indicare che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un'unica operazione:

a)

sono sottoscritti contemporaneamente o sono interdipendenti;

b)

formano un'unica operazione concepita per conseguire un risultato commerciale complessivo;

c)

il verificarsi di un accordo dipende dal verificarsi di almeno un altro accordo;

d)

un accordo è di per sé considerato non economicamente giustificato, ma è economicamente giustificato se considerato insieme ad altri accordi. Un esempio di ciò si verifica quando una cessione di azioni viene effettuata a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è compensata da una cessione successiva effettuata a un prezzo superiore a quello di mercato.

34

Se la controllante perde il controllo di una controllata, essa:

a)

elimina le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata in base ai loro valori contabili alla data della perdita del controllo;

b)

elimina i valori contabili di qualsiasi precedente partecipazione di minoranza nella ex controllata alla data della perdita del controllo (inclusa qualsiasi altra componente di conto economico complessivo a essa attribuibile);

c)

rileva:

i)

il fair value (valore equo) del corrispettivo eventualmente ricevuto a seguito dell'operazione, dell'evento o delle circostanze che hanno determinato la perdita del controllo; e

ii)

se l'operazione che ha determinato la perdita del controllo implica una distribuzione delle azioni della controllata ai soci nella loro qualità di soci, detta distribuzione;

d)

rileva qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo;

e)

riclassifica nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, o trasferisce direttamente negli utili portati a nuovo se previsto da altri IFRS, gli ammontari identificati nel paragrafo 35; e

f)

rileva qualsiasi differenza risultante come utile o perdita nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio attribuibile alla controllante.

35

Se una controllante perde il controllo di una controllata, la controllante deve contabilizzare tutti gli importi rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella controllata, analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o passività relative. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una controllata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e la controllante perde il controllo di quella controllata, la controllante deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Analogamente, se una riserva di rivalutazione precedentemente rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse trasferita direttamente negli utili portati a nuovo all'atto della dismissione dell'attività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, trasferisce la riserva di rivalutazione direttamente negli utili portati a nuovo.

36

In caso di perdita del controllo di una controllata, qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata e qualsiasi ammontare dovuto dalla o alla ex controllata, devono essere contabilizzati, secondo quanto previsto da altri IFRS, a partire dalla data della perdita del controllo.

37

Il fair value (valore equo) di una qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere considerato pari al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in base allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione iniziale di una partecipazione in una società collegata o in un'entità a controllo congiunto.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

38

Quando un’entità redige il bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate:

a)

al costo, o

b)

in conformità allo IAS 39.

L’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5. La valutazione delle partecipazioni contabilizzate conformemente allo IAS 39 non viene modificata in tali circostanze.

38A

Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo.

38B

Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

a)

la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;

b)

le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime subito prima della riorganizzazione e dopo di essa; e

c)

i proprietari della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e nel nuovo gruppo subito prima della riorganizzazione e dopo di essa;

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

38C

Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all'«entità originaria».

39

Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 38 e 40-43 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia conforme agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10.

40

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

41

Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

a)

il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea;

b)

le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;

c)

la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di una controllata, quando tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello considerato nel bilancio della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso;

d)

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;

e)

un prospetto che illustri gli effetti di una qualsiasi modifica dell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata tale da non comportare una perdita del controllo sul patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante; e

f)

in caso di perdita del controllo di una controllata, la controllante deve indicare l'eventuale utile o perdita rilevato secondo quanto previsto nel paragrafo 34, e:

i)

la parte di quell'utile o perdita attribuibile alla rilevazione di qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo; e

ii)

la(e) voce(i) del prospetto di conto economico complessivo in cui viene rilevato l'utile o la perdita (se non esposto separatamente nel prospetto di conto economico complessivo).

42

Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, nel bilancio separato si devono fornire le seguenti informazioni integrative:

a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;

b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e

c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

43

Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 42), una partecipante in una entità a controllo congiunto o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, tale bilancio deve fornire le seguenti informazioni integrative:

a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;

b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e

c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b);

e deve identificare il bilancio redatto secondo il paragrafo 9 del presente Principio, oppure secondo lo IAS 28 e lo IAS 31, a cui si fa riferimento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44

L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

45

L'entità deve applicare le modifiche apportate nel 2008 allo IAS 27 dall’International Accounting Standards Board relativamente ai paragrafi 4, 18, 19, 26–37 e 41(e) e (f) a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare dette modifiche per gli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche retroattivamente, con le seguenti eccezioni:

a)

la modifica al paragrafo 28 per l'attribuzione del totale conto economico complessivo ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. Pertanto, l'entità non deve rideterminare l'attribuzione degli utili o delle perdite per esercizi antecedenti l'applicazione della modifica;

b)

le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione di variazioni dell'interessenza partecipativa in una controllata dopo l'ottenimento del controllo. Pertanto, le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 non si applicano alle variazioni verificatesi prima che l'entità applicasse le modifiche;

c)

le disposizioni di cui ai paragrafi 34-37 circa la perdita del controllo di una controllata. L'entità non deve rideterminare il valore contabile di una partecipazione in una ex controllata se il controllo è stato perso prima dell'applicazione di tali modifiche. Inoltre, l'entità non deve ricalcolare utili o perdite sulla perdita del controllo di una controllata verificatasi prima dell'applicazione delle modifiche.

45A

Il paragrafo 38 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l’IFRS 5. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

45B

Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di «metodo del costo» dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36.

45C

Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 27 (2003)

46

Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (rivisto nella sostanza nel 2003).


(1)  Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità a tale IFRS.

(2)  Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento—Società a destinazione specifica.

Appendice

Modifiche ad altri IFRS

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 27 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

A1

Nei seguenti International Financial Reporting Standard, applicabili dal 1o luglio 2009, i riferimenti a «partecipazioni di minoranza» nei paragrafi individuati:

IFRS

paragrafo(i)

IFRS 1

B2(c)(i), B2(g)(i), B2(k)

IFRS 4

34(c)

IAS 1

54(q), 83(a)(i), 83(b)(i)

IAS 7

20(b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

AG29

IAS 33

A1

IFRS 1    Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

A2

L'IFRS 1 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

«26

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

c)

stime (paragrafi 31-34);

d)

attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate (paragrafi 34A e 34B); e

e)

alcuni aspetti relativi alla contabilizzazione delle partecipazioni di minoranza (paragrafo 34C).»

Dopo il paragrafo 34B, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 34C:

34C

Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:

a)

la disposizione di cui al paragrafo 28, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

b)

le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione delle variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e

c)

le disposizioni di cui ai paragrafi 34-37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5. [Modifica introdotta dai Miglioramenti annuali]»

Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008), secondo quanto previsto dal paragrafo B1 del presente IFRS.

Viene aggiunto il paragrafo 47J riportato di seguito:

«47J

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 26 e 34C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IFRS 5    Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

A3

L'IFRS 5 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 33 è modificato come segue:

«33

L'entità deve indicare:

a)

d)

l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:

«44B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto il paragrafo 33(d). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.»

IAS 1    Presentazione del bilancio

A4

Il paragrafo 106 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) è modificato come segue:

«106

Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:

a)

il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

b)

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8; e

c)

[eliminato]

d)

per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

i)

utile o perdita;

ii)

ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e

iii)

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.»

Viene aggiunto il paragrafo 139A riportato di seguito:

«139A

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.»

IAS 7    Rendiconto finanziario

A5

Lo IAS 7 è modificato come descritto di seguito.

L'intestazione che precede il paragrafo 39 e i paragrafi 39-42 sono modificati come segue:

39

I flussi finanziari complessivi derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

40

Un'entità deve indicare complessivamente, con riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo di controllate o di altre aziende verificatisi nel corso dell'esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:

a)

i corrispettivi totali pagati o ricevuti;

b)

la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

c)

l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo; e

d)

l'ammontare delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.

41

La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende in un'unica voce, insieme all'informazione distinta dell'ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli effetti della perdita del controllo sui flussi finanziari non possono essere dedotti da quelli derivanti dall'ottenimento del controllo.

42

Il valore complessivo degli incassi o dei pagamenti effettuati quali corrispettivi per l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate o di altre aziende, è presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze.»

Vengono aggiunti i paragrafi 42A e 42B come di seguito indicato:

«42A

I flussi finanziari derivanti da variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento.

42B

Le variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo, come nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, sono contabilizzate come operazioni sul capitale [vedere IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008)]. Di conseguenza, i flussi finanziari risultanti sono classificati allo stesso modo delle altre transazioni con soci descritte al paragrafo 17.»

Viene aggiunto il paragrafo 54 riportato di seguito:

«54

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 39-42 e aggiunto i paragrafi 42A e 42B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente.»

IAS 21    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

A6

Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito.

L'intestazione che precede il paragrafo 48 è modificata e sono aggiunti i paragrafi 48A-48D come descritto di seguito:

48

48A

In aggiunta alla dismissione dell'interessenza totale di un'entità in una gestione estera, le seguenti situazioni vengono contabilizzate come dismissioni anche se l'entità mantiene un'interessenza in una ex controllata, società collegata o entità a controllo congiunto:

a)

la perdita del controllo di una controllata comprendente una gestione estera;

b)

la perdita dell'influenza notevole su una società collegata comprendente una gestione estera; e

c)

la perdita del controllo congiunto su un'entità a controllo congiunto comprendente una gestione estera.

48B

In caso di dismissione di una controllata comprendente una gestione estera, l'importo cumulativo delle differenze di cambio relative a quella gestione estera attribuite alle partecipazioni di minoranza deve essere eliminato contabilmente, ma non deve essere riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

48C

In caso di dismissione parziale di una controllata comprendente una gestione estera, l'entità deve riattribuire la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo alle partecipazioni di minoranza presenti in quella gestione estera. Per quanto riguarda tutte le altre dismissioni parziali di una gestione estera, l'entità deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

48D

Per dismissione parziale dell'interessenza di un'entità in una gestione estera si intende qualsiasi riduzione dell'interessenza partecipativa di una entità in una gestione estera, ad eccezione delle riduzioni di cui al paragrafo 48A che vengono contabilizzate come dismissioni.»

Viene aggiunto il paragrafo 60B riportato di seguito:

«60B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 28    Partecipazioni in società collegate

A7

Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 18 e 19 sono modificati come descritto di seguito:

«18

Un investitore deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31. In caso di perdita dell'influenza notevole, l'investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L'investitore deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:

a)

il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nella società collegata; e

b)

il valore contabile della partecipazione alla data della perdita dell'influenza notevole.

19

Quando una partecipazione cessa di essere una società collegata e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all'atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.»

Viene aggiunto il paragrafo 19A riportato di seguito:

«19A

Se un investitore perde l'influenza notevole su una società collegata, l'investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella società collegata, sulla stessa base che sarebbe necessaria se la società collegata avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati da una società collegata tra le altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle relative attività o passività, l'investitore riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde l'influenza notevole sulla società collegata. Per esempio, se una società collegata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l'investitore perde l'influenza notevole sulla società collegata, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l'interessenza partecipativa di un investitore in una società collegata, ma la partecipazione continua a essere una società collegata, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo un ammontare proporzionale dell'utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 41B riportato di seguito:

«41B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 18 e 19 e aggiunto il paragrafo 19A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 31    Partecipazioni in joint venture

A8

Lo IAS 31 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 45 è modificato come segue:

«45

Quando un investitore cessa di detenere il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutte le partecipazioni residue in conformità allo IAS 39 a partire da tale data, purché la ex entità a controllo congiunto non diventi una controllata o una società collegata. A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata di un investitore, l'investitore deve contabilizzare la propria interessenza conformemente allo IAS 27 e all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una società collegata dell'investitore, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità allo IAS 28. In caso di perdita dell'influenza notevole, l'investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L'investitore deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:

a)

il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nell'entità a controllo congiunto; e

b)

il valore contabile della partecipazione alla data della perdita del controllo congiunto.»

Vengono aggiunti i paragrafi 45A e 45B come di seguito indicato:

«45A

Quando una partecipazione cessa di essere una entità a controllo congiunto e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere un'entità a controllo congiunto deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all'atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.

45B

Se un investitore perde il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella entità, analogamente a quanto avrebbe dovuto fare se l'entità a controllo congiunto avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle relative attività e passività, l'investitore riclassifica l'utile o la perdita dal prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al patrimonio netto (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde il controllo congiunto dell'entità. Per esempio, se un'entità a controllo congiunto possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l'investitore perde il controllo congiunto dell'entità, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l'interessenza partecipativa di un investitore in un'entità a controllo congiunto, ma la partecipazione continua a essere un'entità a controllo congiunto, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo un ammontare proporzionale dell'utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 58A riportato di seguito:

«58A

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 45 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 39    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

A9

Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito.

L'ultima frase del paragrafo 102 è modificata come segue:

«102

… L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] conformemente ai paragrafi 48–49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.»

Viene aggiunto il paragrafo 103E riportato di seguito:

«103E

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.»

SIC-7    Introduzione dell'Euro

A10

La SIC -7 è modificata come descritto di seguito.

Nella sezione «Riferimenti», viene aggiunto «IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)».

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4

Ciò, in particolare, significa che:

a)

b)

le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo in caso di dismissione o dismissione parziale dell'investimento netto nella gestione estera; e che …»

Sotto l'intestazione «Data di entrata in vigore» viene aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo che descrive la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1, come segue:

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.


12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/22


REGOLAMENTO (CE) N. 495/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 10 gennaio 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 (rivisto nella sostanza) Aggregazioni aziendali (nel seguito «IFRS 3 rivisto»). L’IFRS 3 rivisto stabilisce principi e disposizioni sul modo in cui l’acquirente rileva e valuta nel proprio bilancio i diversi elementi relativi al trattamento contabile dell’operazione di acquisizione (ad esempio le attività identificabili, le passività identificabili, le partecipazioni di minoranza e l’avviamento). Esso determina inoltre quali informazioni debbono essere presentate in merito a tali operazioni.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 3 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione dell’IFRS 3 rivisto implica di conseguenza modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 2, all’IFRS 7, ai Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e all’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) per garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali è sostituito dall’IFRS 3 rivisto di cui all’allegato del presente regolamento;

(2)

l’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 7, i Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e l’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 3 come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRS 3 rivisto che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRS 3

Aggregazioni aziendali

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3

Aggregazioni aziendali

FINALITÀ

1.

La finalità del presente IFRS è di migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente a una aggregazione aziendale e ai suoi effetti. Per realizzare ciò, il presente IFRS stabilisce principi e disposizioni relativi al modo in cui l’acquirente:

a)

rileva e valuta nel proprio bilancio le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte e le partecipazioni di minoranza nell’acquisita;

b)

rileva e valuta l’avviamento acquisito nell’aggregazione aziendale o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli; e

c)

determina quali informazioni presentare per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari dell’aggregazione aziendale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica a:

a)

la costituzione di una joint venture;

b)

l’acquisizione di un’attività o di un gruppo di attività che non costituisce un’attività aziendale. In tali casi, l’acquirente deve identificare e rilevare le singole attività acquisite identificabili (incluse quelle attività che soddisfano la definizione di, e i criteri di rilevazione per, attività immateriali di cui allo IAS 38 Attività immateriali) e le singole passività identificabili assunte. Il costo del gruppo deve essere imputato alle singole attività e passività identificabili sulla base dei rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisto. Tale operazione o evento non genera avviamento;

c)

una aggregazione di entità o attività aziendali sotto controllo comune (i paragrafi B1–B4 forniscono la relativa guida operativa).

IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE

3.

Un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. I paragrafi B5–B12 forniscono una guida inerente l’identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un’attività aziendale.

IL METODO DELL’ACQUISIZIONE

4.

Un’entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisizione.

5.

L’applicazione del metodo dell’acquisizione richiede:

a)

l’identificazione dell’acquirente;

b)

la determinazione della data di acquisizione;

c)

la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita; e

d)

la rilevazione e la valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

Identificazione dell’acquirente

6.

Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all’aggregazione deve essere identificata come acquirente.

7.

La guida nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che assume il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida nello IAS 27 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14–B18.

Determinazione della data di acquisizione

8.

L’acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita.

9.

La data in cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita è generalmente la data in cui l’acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell’acquisita—la data di chiusura del contratto. Tuttavia, l’acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura. Per esempio, la data di acquisizione precede la data di chiusura se un accordo scritto dispone che l’acquirente ottenga il controllo dell’acquisita in una data antecedente alla data di chiusura. Nell’identificare la data di acquisizione, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita

Principio di rilevazione

10.

Alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita. La rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili è soggetta alle condizioni specificate nei paragrafi 11 e 12.

Condizioni di rilevazione

11.

Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono soddisfare le definizioni di attività e passività fornite nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio alla data di acquisizione. Per esempio, i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di una acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

12.

Inoltre, per soddisfare le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte devono essere parte dello scambio avvenuto tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) nell’ambito dell’operazione di aggregazione aziendale, e non il risultato di operazioni distinte. L’acquirente deve applicare le indicazioni di cui ai paragrafi 51–53 per stabilire quali attività acquisite o passività assunte sono comprese nello scambio con l’acquisita e quali, eventualmente, sono il risultato di operazioni distinte che devono essere contabilizzate secondo la loro natura e gli IFRS applicabili.

13.

L’applicazione da parte dell’acquirente del principio e delle condizioni di rilevazione può condurre a rilevare alcune attività e passività che l’acquisita non aveva precedentemente rilevato come attività e passività nel proprio bilancio. Per esempio, l’acquirente rileva attività immateriali identificabili acquisite, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, che l’acquisita non aveva rilevato come attività nel proprio bilancio in quanto le aveva sviluppate internamente imputando a conto economico i relativi costi.

14.

I paragrafi B28–B40 forniscono indicazioni per la rilevazione di operazioni di leasing operativi e di attività immateriali. I paragrafi 22–28 specificano i tipi di attività e passività identificabili comprendenti elementi per cui il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio e alle condizioni di rilevazione.

Classificazione o designazione di attività acquisite e passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale

15.

Alla data di acquisizione, l’acquirente deve classificare o designare le attività acquisite e le passività assunte identificabili per quanto necessario per applicare successivamente altri IFRS. L’acquirente deve effettuare tali classificazioni o designazioni sulla base dei termini contrattuali, delle condizioni economiche, dei propri principi operativi o contabili nonché di altre condizioni pertinenti, in essere alla data di acquisizione.

16.

In alcune situazioni, gli IFRS dispongono un diverso trattamento contabile, a seconda del modo in cui un’entità classifica o designa una particolare attività o passività. Esempi di classificazioni o designazioni che l’acquirente deve effettuare sulla base delle condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione includono:

a)

la classificazione di particolari attività e passività finanziarie come attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, o come attività finanziarie disponibili per la vendita o possedute sino alla scadenza, in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;

b)

la designazione di uno strumento derivato quale strumento di copertura in conformità allo IAS 39; e

c)

la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario in conformità allo IAS 39 (che è una questione di «classificazione» nei termini in cui tale IFRS utilizza questa espressione).

17.

Il presente IFRS prevede due eccezioni al principio adottato di cui al paragrafo 15:

a)

la classificazione di un contratto di leasing come leasing operativo o come leasing finanziario, in conformità allo IAS 17 Leasing; e

b)

la classificazione di un contratto come contratto assicurativo in conformità all’IFRS 4 Contratti assicurativi.

L’acquirente deve classificare tali contratti sulla base dei termini contrattuali e di altri fattori in essere alla stipula del contratto (oppure, se i termini del contratto sono stati modificati in modo da cambiarne la classificazione, alla data di tale modifica, che potrebbe essere la data di acquisizione).

Principio di valutazione

18.

L’acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

19.

Per ogni aggregazione aziendale, l’acquirente deve valutare qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value (valore equo) oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita.

20.

I paragrafi B41–B45 forniscono delle indicazioni per la valutazione del fair value (valore equo) di particolari attività identificabili e della partecipazione di minoranza in una acquisita. I paragrafi 24-31 specificano i tipi di attività e passività identificabili che comprendono elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio di valutazione.

Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione

21.

Il presente IFRS prevede alcune eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione. I paragrafi 22–31 specificano sia gli elementi particolari per cui sono previste le eccezioni, sia la natura di tali eccezioni. L’acquirente deve contabilizzare tali elementi applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 22–31, a seguito delle quali alcuni elementi saranno:

a)

rilevati applicando ulteriori condizioni di rilevazione rispetto a quelle indicate nei paragrafi 11 e 12 oppure applicando le disposizioni di altri IFRS, ottenendo risultati diversi dall’applicazione del principio e delle condizioni di rilevazione;

b)

valutati a importi diversi dai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

Eccezione al principio di rilevazione

Passività potenziali

22.

Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce una passività potenziale come:

a)

una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità; o

b)

un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:

i)

non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione; o

ii)

l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

23.

Le disposizioni dello IAS 37 non si applicano per determinare quali passività potenziali rilevare alla data di acquisizione. L’acquirente deve invece rilevare, alla data di acquisizione, una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale se si tratta di un’obbligazione attuale derivante da eventi passati e il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato. Pertanto, contrariamente allo IAS 37, l’acquirente rileva una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale alla data di acquisizione anche se è improbabile che, per adempiere all’obbligazione, sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici. Il paragrafo 56 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva delle passività potenziali.

Eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione

Imposte sul reddito

24.

L’acquirente deve rilevare e valutare un’attività o passività fiscale differita derivante dalle attività acquisite e dalle passività assunte in una aggregazione aziendale in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

25.

L’acquirente deve contabilizzare gli effetti fiscali potenziali di differenze e riporti a nuovo temporanei di un’acquisita in essere alla data di acquisizione o risultanti dall’acquisizione in conformità allo IAS 12.

Benefici per i dipendenti

26.

L’acquirente deve rilevare e valutare una passività (o, eventualmente, una attività) relativa ad accordi per la corresponsione di benefici ai dipendenti dell’acquisita in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

Attività derivanti da indennizzi

27.

In una aggregazione aziendale il venditore può, per contratto, indennizzare l’acquirente per l’esito di un evento contingente o incerto relativo a un’attività o passività specifica, in tutto o in parte. Per esempio, il venditore può indennizzare l’acquirente per perdite superiori a un certo ammontare relative a una passività risultante da un particolare evento contingente; in altri termini, il venditore garantisce che la passività dell’acquirente non superi un importo specificato. Di conseguenza, l’acquirente ottiene un’attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve rilevare un’attività derivante da indennizzi nello stesso momento in cui rileva l’elemento indennizzato, valutandola con lo stesso criterio con cui valuta l’elemento indennizzato, subordinatamente alla necessità di svalutare gli ammontari non recuperabili. Pertanto, se l’indennizzo afferisce a un’attività o passività rilevata alla data di acquisizione e valutata al suo rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare l’attività derivante da indennizzi alla data di acquisizione valutata al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Per un’attività per indennizzi valutata al suo fair value (valore equo), gli effetti dell’incertezza sui flussi finanziari futuri derivante dalla recuperabilità sono compresi nella valutazione del fair value (valore equo), rendendo quindi superflua una svalutazione distinta (il paragrafo B41 fornisce una guida operativa in proposito).

28.

In alcuni casi, l’indennizzo può riguardare un’attività o passività che costituisce un’eccezione ai principi di rilevazione o valutazione. Per esempio, un indennizzo può essere riferito a una passività potenziale non rilevata alla data di acquisizione perché, a quella data, non è possibile valutarne con attendibilità il fair value (valore equo). Oppure, un indennizzo può essere riferito a un’attività o passività che, per esempio, risulti da un beneficio per i dipendenti e valutata su una base diversa dal fair value (valore equo) alla data di acquisizione. In tali circostanze, l’attività derivante da indennizzi deve essere rilevata e valutata adottando ipotesi coerenti con quelle adottate per valutare l’elemento indennizzato, subordinatamente alla valutazione della direzione aziendale circa la recuperabilità dell’attività derivante da indennizzi e le limitazioni contrattuali sull’importo indennizzato. Il paragrafo 57 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un’attività derivante da indennizzi.

Eccezioni al principio di valutazione

Diritti riacquisiti

29.

L’acquirente deve valutare il valore di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale sulla base della durata residua del rispettivo contratto, senza tener conto se gli operatori di mercato considerino i rinnovi contrattuali potenziali ai fini della determinazione del fair value (valore equo). I paragrafi B35 e B36 forniscono una guida operativa in merito.

Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni

30.

L’acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo alla sostituzione degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni di una acquisita con gli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente, in conformità al metodo indicato nell’IFRS 2 Pagamento basato su azioni. (Il presente IFRS fa riferimento al risultato di questo metodo come a una «valutazione di mercato» dell’incentivo.)

Attività possedute per la vendita

31.

L’acquirente deve valutare un’attività non corrente acquisita (o gruppo in dismissione), che alla data di acquisizione è classificata come posseduta per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, in conformità ai paragrafi 15–18 del predetto IFRS.

Rilevazione e valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli

32.

L’acquirente alla data di acquisizione deve rilevare l’avviamento valutandolo per l’eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato di seguito:

a)

la sommatoria di:

i)

il corrispettivo trasferito valutato in conformità al presente IFRS, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione (vedere paragrafo 37);

ii)

l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita valutato in conformità al presente IFRS; e

iii)

in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi (vedere paragrafi 41 e 42), il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente;

b)

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità al presente IFRS.

33.

In una aggregazione aziendale in cui l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) si scambiano solo interessenze, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita può essere valutato più attendibilmente del fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquirente. In tal caso, l’acquirente deve determinare l’ammontare dell’avviamento applicando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita e non il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze trasferite. Per determinare il valore dell’avviamento in una aggregazione aziendale in cui non è trasferito alcun corrispettivo, l’acquirente deve usare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita determinato applicando una tecnica di valutazione invece del fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito (paragrafo 32(a)(i)]. I paragrafi B46-B49 forniscono una guida operativa in merito.

Acquisti a prezzi favorevoli

34.

Talvolta un acquirente acquista a prezzi favorevoli, ossia effettua una aggregazione aziendale in cui l’ammontare di cui al paragrafo 32(b) supera l’importo complessivo indicato nel paragrafo 32(a). Se tale eccedenza rimane dopo aver applicato le disposizioni di cui al paragrafo 36, l’acquirente deve rilevare l’utile risultante nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, alla data di acquisizione. L’utile deve essere attribuito all’acquirente.

35.

Si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in una aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo. Tuttavia, le eccezioni di rilevazione o valutazione trattate nei paragrafi 22-31 per certi particolari elementi possono anche risultare nella rilevazione di un utile (o modificare l’ammontare di un utile rilevato) per acquisto a prezzi favorevoli.

36.

Prima di rilevare un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l’acquirente deve verificare se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica. Quindi, l’acquirente deve esaminare le procedure impiegate per valutare gli importi che il presente IFRS richiede siano rilevati alla data di acquisizione per tutti i seguenti elementi:

a)

le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte;

b)

le eventuali partecipazioni di minoranza nell’acquisita;

c)

nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente; e

d)

il corrispettivo trasferito.

Obiettivo della verifica è di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione.

Corrispettivo trasferito

37.

Il corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value (valore equo) calcolato come la somma dei fair value (valori equi), alla data di acquisizione, delle attività trasferite dall’acquirente ai precedenti soci dell’acquisita, delle passività sostenute dall’acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall’acquirente. (Tuttavia, qualsiasi parte degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiata con gli incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita, che sia compresa nel corrispettivo trasferito nell’ambito dell’aggregazione aziendale, deve essere valutata in conformità al paragrafo 30 e non al fair value (valore equo)]. Esempi di potenziali forme di corrispettivo includono disponibilità liquide, altre attività, una attività aziendale o una controllata dell’acquirente, corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale ordinari o privilegiati, opzioni, warrant e partecipazioni in entità di tipo mutualistico.

38.

Il corrispettivo trasferito può comprendere attività o passività dell’acquirente di valore contabile differente dal loro fair value (valore equo) alla data di acquisizione (per esempio, attività non monetarie o un’attività aziendale dell’acquirente). In tal caso, l’acquirente deve ricalcolare le attività o le passività trasferite ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione e rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio eventuali utili o perdite risultanti. Tuttavia, talvolta le attività o passività trasferite restano nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale (per esempio, quando le attività o passività sono state trasferite all’acquisita invece che ai suoi precedenti soci) e, pertanto, l’acquirente ne mantiene il controllo. In tale situazione, l’acquirente deve valutare quelle attività e passività ai rispettivi valori contabili immediatamente prima della data di acquisizione e non deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio un utile o una perdita su attività o passività da esso controllate, sia prima che dopo l’aggregazione aziendale.

Corrispettivo potenziale

39.

Il corrispettivo che l’acquirente trasferisce in cambio dell’acquisita comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul corrispettivo potenziale (si veda paragrafo 37). L’acquirente deve rilevare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita.

40.

L’acquirente deve classificare come passività o come patrimonio netto un’obbligazione a pagare il corrispettivo potenziale, sulla base delle definizioni di strumento rappresentativo di capitale e di passività finanziaria di cui al paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, o di altri IFRS applicabili. L’acquirente deve classificare come attività un diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza se vengono soddisfatte particolari condizioni. Il paragrafo 58 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva dei corrispettivi potenziali.

Ulteriori indicazioni per l’applicazione del metodo dell’acquisizione a particolari tipologie di aggregazioni aziendali

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

41.

Talvolta un acquirente ottiene il controllo di un’acquisita in cui deteneva un’interessenza immediatamente prima della data di acquisizione. Per esempio, il 31 dicembre 20X1, l’Entità A detiene una partecipazione di minoranza del 35 per cento nell’Entità B. In tale data, l’Entità A acquista un’ulteriore partecipazione del 40 per cento nell’Entità B, che le dà il controllo dell’Entità B. Il presente IFRS definisce una tale operazione come una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, talvolta anche come acquisizione per stadi.

42.

In una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, l’acquirente deve ricalcolare l’interessenza che deteneva in precedenza nell’acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione e rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio un eventuale utile o perdita risultante. Negli esercizi precedenti, l’acquirente può aver rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni del valore della propria interessenza nell’acquisita (per esempio, perché la partecipazione era stata classificata come disponibile per la vendita). In tal caso, l’ammontare rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato analogamente a quanto stabilito nel caso in cui l’acquirente avesse dismesso direttamente l’interessenza posseduta in precedenza.

Aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo

43.

Talvolta un acquirente acquisisce il controllo di maggioranza di un’acquisita senza trasferire alcun corrispettivo. A tali aggregazioni si applica il metodo dell’acquisizione previsto per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale. Tali circostanze comprendono:

a)

l’acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficiente affinché un investitore esistente (l’acquirente) ottenga il controllo;

b)

il venir meno di diritti di veto minoritari che in precedenza trattenevano l’acquirente dall’ottenere il controllo di un’acquisita in cui deteneva la maggioranza dei diritti di voto;

c)

l’acquirente e l’acquisita convengono di aggregare le proprie attività aziendali unicamente per contratto. L’acquirente non trasferisce corrispettivi in cambio del controllo di un’acquisita né mantiene, alla data di acquisizione o in data antecedente, interessenze nell’acquisita. Gli esempi di aggregazioni aziendali realizzate unicamente per contratto comprendono l’accorpamento di due rami di attività aziendali in un accordo di fusione o nella costituzione di una società di capitale con duplice quotazione.

44.

In una aggregazione aziendale realizzata unicamente per contratto, l’acquirente deve attribuire ai soci dell’acquisita l’ammontare dell’attivo netto dell’acquisita rilevato in conformità al presente IFRS. In altri termini, le interessenze nell’acquisita detenute da parti diverse dall’acquirente costituiscono una partecipazione di minoranza nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione, anche se risulta che tutta l’interessenza nell’acquisita viene attribuita alla partecipazione di minoranza.

Periodo di valutazione

45.

Se, al termine dell’esercizio in cui ha luogo l’aggregazione, la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta, l’acquirente deve rilevare nel proprio bilancio gli importi provvisori degli elementi la cui contabilizzazione è incompleta. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rettificare con effetto retroattivo gli importi provvisori rilevati alla data di acquisizione, così da riflettere le nuove informazioni apprese su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero influenzato la valutazione degli importi rilevati in tale data. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve anche rilevare attività o passività aggiuntive se ottiene nuove informazioni su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero determinato la rilevazione di tali attività e passività a partire da tale data. Il periodo di valutazione termina appena l’acquirente riceve le informazioni che stava cercando su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione o appura che non è possibile ottenere maggiori informazioni. Tuttavia, il periodo di valutazione non deve protrarsi per oltre un anno dalla data di acquisizione.

46.

Il periodo di valutazione è il periodo successivo alla data di acquisizione, durante il quale l’acquirente può rettificare gli importi provvisori rilevati per una aggregazione aziendale. Il periodo di valutazione concede all’acquirente un lasso di tempo ragionevole per ottenere le informazioni necessarie a identificare e valutare i seguenti elementi alla data di acquisizione, in conformità alle disposizioni del presente IFRS:

a)

le attività acquisite e le passività assunte identificabili nonché qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita;

b)

il corrispettivo trasferito per l’acquisita (o l’altro ammontare utilizzato nella valutazione dell’avviamento);

c)

nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente; e

d)

l’avviamento risultante o l’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

47.

L’acquirente deve considerare tutti i fattori pertinenti onde stabilire se le informazioni ottenute successivamente alla data di acquisizione debbano comportare la rettifica degli importi provvisori rilevati o se tali informazioni derivino da eventi verificatisi dopo la data di acquisizione. I fattori pertinenti includono la data di ottenimento delle informazioni aggiuntive e l’eventualità o meno che l’acquirente possa individuare un motivo per modificare gli importi provvisori. Rispetto alle informazioni ottenute diversi mesi dopo, le informazioni ottenute subito dopo la data di acquisizione riflettono con maggiore probabilità circostanze esistenti alla data di acquisizione. Per esempio, a meno che non sia possibile individuare un evento successivo che ne abbia modificato il fair value (valore equo), la vendita a terzi di un’attività subito dopo la data di acquisizione per un importo significativamente diverso dal suo fair value (valore equo) provvisorio determinato a tale data, indica probabilmente un errore nell’importo provvisorio.

48.

L’acquirente rileva un incremento (decremento) nell’importo provvisorio rilevato per un’attività (passività) identificabile attraverso un decremento (incremento) dell’avviamento. Tuttavia, le nuove informazioni ottenute durante il periodo di valutazione possono talvolta determinare una rettifica dell’importo provvisorio di più attività o passività. Per esempio, l’acquirente potrebbe aver assunto una passività per pagare i danni derivanti da un incidente verificatosi in una delle strutture lavorative dell’acquisita, integralmente o parzialmente coperti dalla polizza assicurativa dell’acquisita. Se, durante il periodo di valutazione, l’acquirente ottiene nuove informazioni sul fair value (valore equo) alla data di acquisizione di quella passività, la rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per quella passività sarebbe compensata (per intero o in parte) da una corrispondente rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per l’indennizzo che si prevede di ricevere dall’assicuratore.

49.

Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rilevare le rettifiche degli importi provvisori come se la contabilizzazione dell’aggregazione aziendale fosse stata completata alla data di acquisizione. Pertanto, se necessario, l’acquirente deve rivedere le informazioni comparative per gli esercizi precedenti presentate in bilancio, incluso l’apporto di variazioni agli ammortamenti, alle svalutazioni o ad altri effetti economici rilevati nel completamento della contabilizzazione iniziale.

50.

Al termine del periodo di valutazione, l’acquirente deve rivedere la contabilizzazione per una aggregazione aziendale soltanto per correggere un errore in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori.

Determinazione degli elementi inclusi nell’operazione di aggregazione aziendale

51.

L’acquirente e l’acquisita possono avere in essere un rapporto preesistente o un altro accordo prima dell’inizio delle trattative per l’aggregazione aziendale oppure, nel corso delle trattative, possono stipulare un accordo separato dall’aggregazione aziendale. In entrambe le situazioni, l’acquirente deve individuare qualsiasi ammontare che non sia stato oggetto di scambio tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi ex soci) nell’aggregazione aziendale, ovvero gli importi che non rientrano nello scambio con l’acquisita. L’acquirente deve rilevare come parte dell’applicazione del metodo dell’acquisizione solo il corrispettivo trasferito per l’acquisita nonché le attività acquisite e le passività assunte nello scambio con l’acquisita. Le operazioni separate devono essere contabilizzate in conformità ai relativi IFRS.

52.

Un’operazione effettuata dall’acquirente o per conto di essa o principalmente a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione, piuttosto che a beneficio principalmente dell’acquisita (o dei suoi ex soci) prima dell’aggregazione, sarà probabilmente un’operazione separata. I seguenti sono esempi di operazioni separate che non devono essere incluse nell’applicazione del metodo dell’acquisizione:

a)

un’operazione che in effetti regola i rapporti preesistenti tra l’acquirente e l’acquisita;

b)

un’operazione che remunera i dipendenti o gli ex soci dell’acquisita per servizi futuri; e

c)

un’operazione che rimborsa l’acquisita o i suoi precedenti soci dei costi correlati all’acquisizione pagati per conto dell’acquirente.

I paragrafi B50-B62 forniscono una guida operativa in merito.

Costi correlati all’acquisizione

53.

I costi correlati all’acquisizione sono i costi che l’acquirente sostiene per realizzare una aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L’acquirente deve contabilizzare i costi correlati all’acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un’unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39.

VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE

54.

In genere, un acquirente deve successivamente valutare e contabilizzare attività acquisite, passività assunte o sostenute e strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto da altri IFRS applicabili a questi elementi, a seconda della loro natura. Tuttavia, il presente IFRS fornisce una guida sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite, delle passività assunte o sostenute e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale indicati di seguito:

a)

diritti riacquisiti;

b)

passività potenziali rilevate alla data di acquisizione;

c)

attività derivanti da indennizzi; e

d)

corrispettivo potenziale.

Il paragrafo B63 fornisce una guida operativa in merito.

Diritti riacquisiti

55.

Un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale deve essere ammortizzato nel corso della durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso. Un acquirente che, in un periodo successivo, vende a terzi un diritto riacquisito deve includere il valore contabile dell’attività immateriale nella determinazione dell’utile o della perdita derivante dalla vendita.

Passività potenziali

56.

Dopo la rilevazione iniziale e fino a quando la passività non è estinta, cancellata o scaduta, l’acquirente deve valutare una passività potenziale rilevata in una aggregazione aziendale al valore maggiore tra:

a)

l’ammontare che sarebbe rilevato in conformità allo IAS 37, e

b)

l’ammontare rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l’ammortamento complessivo rilevato in conformità allo IAS 18 Ricavi.

La disposizione precedente non si applica ai contratti contabilizzati in conformità allo IAS 39.

Attività derivanti da indennizzi

57.

Al termine di ogni esercizio successivo, l’acquirente deve valutare un’attività derivante da indennizzi rilevata alla data di acquisizione sulla stessa base della passività o attività indennizzata, subordinatamente a qualsiasi limitazione contrattuale su tale importo e, per un’attività derivante da indennizzi non successivamente valutata al rispettivo fair value (valore equo), alla verifica da parte della direzione aziendale della recuperabilità di tale attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve eliminare l’attività derivante da indennizzi solo se recupera l’attività, la vende o altrimenti perde il proprio diritto su di essa.

Corrispettivo potenziale

58.

Alcune variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che l’acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall’acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L’acquirente deve contabilizzare le variazioni di fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:

a)

il corrispettivo potenziale classificato come patrimonio netto non deve essere ricalcolato e la sua successiva estinzione deve essere contabilizzata nel patrimonio netto;

b)

il corrispettivo potenziale classificato come un’attività o una passività che:

i)

è uno strumento finanziario e rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 39 deve essere valutato al fair value (valore equo), rilevando nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo qualsiasi utile o perdita risultanti, secondo quanto disposto dal predetto IFRS;

ii)

non rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 39 deve essere contabilizzato secondo quanto disposto dallo IAS 37 o da altri IFRS, come opportuno.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

59.

L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari di una aggregazione aziendale che si verifica:

a)

durante l’esercizio corrente; o

b)

dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.

60.

Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi B64—B66.

61.

L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti economico-finanziari delle rettifiche rilevate nell’esercizio corrente relative alle aggregazioni aziendali verificatesi nello stesso esercizio o in esercizi precedenti.

62.

Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 61, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nel paragrafo B67.

63.

Se le informazioni specifiche richieste dal presente e da altri IFRS non permettono di conseguire gli obiettivi fissati nei paragrafi 59 e 61, l’acquirente deve fornire qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a conseguire detti obiettivi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

64.

Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, il presente IFRS deve essere applicato solo all’inizio dell’esercizio con inizio a partire dal 30 giugno 2007 o da data successiva. Se un’entità applica il presente IFRS prima del 1o luglio 2009, deve indicare tale fatto e, al contempo, deve applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008).

Disposizioni transitorie

65.

Le attività e le passività derivanti da aggregazioni aziendali le cui date di acquisizione sono antecedenti l’applicazione del presente IFRS non devono essere rettificate quando viene applicato il presente IFRS.

66.

Una entità, quale un’entità di tipo mutualistico, che non ha ancora applicato l’IFRS 3 e ha avuto una o più aggregazioni aziendali contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto, deve applicare le disposizioni transitorie riportate nei paragrafi B68 e B69.

Imposte sul reddito

67.

Per aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione è antecedente l’applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve applicare prospetticamente le disposizioni di cui al paragrafo 68 dello IAS 12, come modificato dal presente IFRS. Questo significa che l’acquirente non deve apportare rettifiche contabili per aggregazioni aziendali pregresse relativamente a variazioni rilevate in precedenza di attività fiscali differite rilevate. Tuttavia, a partire dalla data di applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve rilevare, a rettifica dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se richiesto dallo IAS 12, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio), le variazioni delle attività fiscali differite rilevate.

SOSTITUZIONE DELL’IFRS 3 (2004)

68.

Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (come da pubblicazione del 2004).

Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

acquisita

L’attività aziendale o le attività aziendali di cui l’acquirente acquisisce il controllo in una aggregazione aziendale.

acquirente

L’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita.

data di acquisizione

La data in cui l’acquirente acquisisce il controllo dell’acquisita.

attività aziendale

Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti.

aggregazione aziendale

Una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate «fusioni effettive» o «fusioni tra parì» sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nel presente IFRS.

corrispettivo potenziale

Generalmente, una obbligazione per l’acquirente di trasferire attività aggiuntive o interessenze ai precedenti soci di una acquisita come parte di uno scambio per ottenere il controllo dell’acquisita, qualora si verifichino determinati eventi futuri o vengano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, il corrispettivo potenziale può anche conferire all’acquirente il diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza, nel caso vengano soddisfatte determinate condizioni.

controllo

Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

interessenze

Ai fini del presente IFRS, il termine interessenze è utilizzato per identificare nel senso più ampio le interessenze partecipative di entità possedute da investitori e le interessenze di soci, membri o partecipanti di entità di tipo mutualistico.

fair value (valore equo)

Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

avviamento

Una attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente.

identificabile

Un’attività è identificabile se:

a)

è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o nel contesto di un relativo contratto, attività o passività identificabile, indipendentemente dal fatto che l’entità intenda farlo o meno; o

b)

deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

attività immateriale

Una attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

entità di tipo mutualistico

Una entità, diversa da una entità di proprietà di un investitore, che assicura dividendi, minori costi o altri benefici economici direttamente ai propri soci, membri o partecipanti. Per esempio, sono entità di tipo mutualistico una mutua assicuratrice, una cooperativa di credito e una entità cooperativa.

partecipazione di minoranza

Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante.

soci

Ai fini del presente IFRS, il termine soci è utilizzato per includere, nel senso più ampio, i titolari di interessenze di entità possedute da investitori, i soci, i proprietari o, i membri di, o i partecipanti in, entità di tipo mutualistico.

Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

AGGREGAZIONI AZIENDALI DI ENTITÀ SOTTO CONTROLLO COMUNE [APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2(C)]

B1

Il presente IFRS non si applica ad aggregazioni aziendali di entità o attività aziendali sotto controllo comune. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.

B2

Un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, una aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.

B3

Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché una aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.

B4

La percentuale delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se a una aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.

IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)

B5

Il presente IFRS definisce una aggregazione aziendale come una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Un acquirente può acquisire il controllo di un’acquisita in molteplici modi, per esempio:

a)

trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un’attività aziendale);

b)

assumendo passività;

c)

emettendo interessenze;

d)

fornendo più tipi di corrispettivi; o

e)

senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l’acquisizione unicamente per contratto (vedere paragrafo 43).

B6

Una aggregazione aziendale può essere strutturata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere che comprendono le seguenti, ma non sono a queste limitate:

a)

una o più attività aziendali diventano controllate di un acquirente oppure viene realizzata una fusione dell’attivo netto di una o più attività aziendali nell’acquirente;

b)

una entità aggregante trasferisce il proprio attivo netto, o i suoi soci trasferiscono le proprie interessenze, ad altra entità aggregante o ai suoi soci;

c)

tutte le entità aggreganti trasferiscono il proprio attivo netto, o i soci di dette entità trasferiscono le proprie interessenze, a una entità costituita di recente (talvolta denominata operazione di accorpamento); o

d)

un gruppo di precedenti soci di una delle entità aggreganti acquisisce il controllo di maggioranza dell’entità risultante dall’aggregazione.

DEFINIZIONE DI UN’ATTIVITÀ AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)

B7

Un’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di creare produzione. Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, quest’ultima non è necessaria affinché un insieme integrato di attività costituisca un’attività aziendale. I tre elementi di un’attività aziendale sono così definiti:

a)   Fattori di produzione: qualsiasi risorsa economica che crei, o sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono attività non correnti (incluso attività immateriali o diritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, la capacità di avere accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti.

b)   Processo: qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare produzione. Tra gli esempi vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell’esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni, può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione. (Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per creare produzione.)

c)   Produzione: il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti.

B8

Per poter essere condotto e gestito per gli scopi indicati, un insieme integrato di attività e beni necessita di due elementi fondamentali - fattori di produzione e processi applicati a tali fattori di produzione, che insieme sono o saranno utilizzati per creare produzione. Tuttavia, non è necessario che un’attività aziendale comprenda tutti i fattori di produzione o i processi impiegati dal venditore nella gestione di tale attività aziendale se gli operatori di mercato sono in grado di acquisire l’attività aziendale e continuare a realizzare la produzione, per esempio, integrando l’attività aziendale con fattori di produzione e processi propri.

B9

La natura degli elementi di un’attività aziendale varia in base al settore industriale e alla struttura delle attività operative di un’entità, inclusa la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate spesso hanno diversi tipi di fattori di produzione, di processi e di produzioni, mentre le attività aziendali di nuova costituzione presentano spesso fattori di produzione e processi ridotti e talvolta un’unica produzione (prodotto). Quasi tutte le attività aziendali hanno passività, ma un’attività aziendale non deve necessariamente avere passività.

B10

Un insieme integrato di attività e beni nella fase di sviluppo potrebbe non avere produzione. Il tal caso l’acquirente deve considerare altri fattori per stabilire se l’insieme costituisce una attività aziendale. Tali fattori considerano, tra l’altro, se l’insieme:

a)

ha avviato le attività principali pianificate;

b)

dispone di dipendenti, proprietà intellettuale nonché di altri fattori di produzione e processi applicabili a tali fattori di produzione;

c)

sta portando avanti un piano per realizzare produzione; e

d)

sarà in grado di accedere a clienti che acquisteranno la produzione.

Non è necessario che tutti i predetti fattori siano presenti affinché un particolare insieme integrato di attività e beni nella fase di sviluppo costituisca una attività aziendale.

B11

Per determinare se un particolare insieme integrato di beni e attività costituisce una attività aziendale, si deve valutare se un operatore di mercato può condurre e gestire tale insieme integrato come una attività aziendale. Pertanto, per valutare se un particolare insieme è una attività aziendale, è irrilevante se il venditore ha condotto l’insieme come una attività aziendale o se l’acquirente intende condurre l’insieme come una attività aziendale.

B12

In assenza di evidenza contraria, si deve supporre che un particolare insieme di beni e attività in cui sia presente avviamento sia una attività aziendale. Tuttavia, una attività aziendale non deve necessariamente avere avviamento.

IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6 E 7)

B13

La guida disponibile nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida nello IAS 27 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14-B18.

B14

In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente mediante trasferimento di disponibilità liquide o di altre attività oppure mediante assunzione di passività, l’acquirente è generalmente l’entità che trasferisce le disponibilità liquide o le altre attività oppure che assume le passività.

B15

In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente attraverso lo scambio di interessenze, l’acquirente è generalmente l’entità che emette le interessenze. Tuttavia, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente definite «acquisizioni inverse», l’entità che effettua l’emissione è l’acquisita. I paragrafi B19-B27 forniscono indicazioni sulla contabilizzazione delle acquisizioni inverse. Ai fini dell’identificazione dell’acquirente in una aggregazione aziendale realizzata attraverso lo scambio di interessenze, si devono prendere in considerazione anche altri fatti e circostanze pertinenti, tra cui:

a)

i relativi diritti di voto nell’entità risultante dall’aggregazione dopo l’aggregazione aziendale. Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante i cui soci, in gruppo, mantengono o ricevono la maggior parte dei diritti di voto nell’entità risultante dall’aggregazione. Onde stabilire quale gruppo di soci mantiene o riceve la maggior parte dei diritti di voto, una entità deve considerare l’esistenza di accordi e opzioni di voto insoliti o speciali, di warrant o di titoli convertibili;

b)

l’esistenza di una ampia interessenza di minoranza con diritto di voto nell’entità risultante dall’aggregazione se nessun altro socio o gruppo organizzato di soci detiene una interessenza significativa con diritto di voto. Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante i cui singoli soci o un gruppo organizzato di soci detengono diritti di voto che attribuiscono la più ampia interessenza di minoranza nell’entità risultante dall’aggregazione;

c)

la composizione dell’organo di governo dell’entità risultante dall’aggregazione. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante i cui soci sono in grado di eleggere, nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di governo dell’entità risultante dall’aggregazione;

d)

la composizione dell’alta dirigenza dell’entità risultante dall’aggregazione. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante la cui (ex) dirigenza prevale nella dirigenza dell’entità risultante dall’aggregazione;

e)

le condizioni di scambio di interessenze. Solitamente l’acquirente è l’entità aggregante che paga un premio sul fair value (valore equo) precedente all’aggregazione delle interessenze partecipative dell’(e) altra(e) entità aggregante(i).

B16

Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante le cui dimensioni relative (valutate per esempio in base alle attività, ai ricavi o agli utili) sono notevolmente superiori a quelle dell’(e) altra(e) entità aggregante(i).

B17

In una aggregazione aziendale comprendente più di due entità, ai fini della determinazione dell’acquirente si deve considerare, tra l’altro, quale delle entità aggreganti ha avviato l’aggregazione nonché le dimensioni relative delle entità aggreganti.

B18

Una nuova entità costituita per realizzare una aggregazione aziendale non deve necessariamente essere l’acquirente. Se, al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l’acquirente applicando le indicazioni riportate nei paragrafi B13–B17. Al contrario, una nuova entità che trasferisce disponibilità liquide o altre attività o assume passività quale corrispettivo, può essere l’acquirente.

ACQUISIZIONI INVERSE

B19

Si ha un’acquisizione inversa quando l’entità che emette i titoli (l’acquirente giuridico) è identificata come l’acquisita ai fini contabili, sulla base delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18. Affinché l’operazione possa essere considerata una acquisizione inversa, l’entità di cui vengono acquisite le interessenze (l’acquisita giuridica) deve essere l’acquirente ai fini contabili. Per esempio, talvolta si hanno acquisizioni inverse quando una entità operativa privata intende diventare una entità quotata ma non vuole quotare le proprie azioni ordinarie. Per realizzare ciò, l’entità privata si accorderà con una entità quotata affinché acquisisca le sue interessenze in cambio delle interessenze dell’entità quotata. In quest’esempio, l’entità quotata è l’acquirente giuridico perché ha emesso le proprie interessenze, mentre l’entità privata è l’acquisita giuridica perché le sue interessenze sono state acquisite. Tuttavia, l’applicazione delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18 comporta che si identifichi:

a)

l’entità quotata come l’acquisita ai fini contabili (l’acquisita contabile); e

b)

l’entità privata come l’acquirente ai fini contabili (l’acquirente contabile).

Affinché l’operazione possa essere contabilizzata come acquisizione inversa, l’acquisita contabile deve soddisfare la definizione di attività aziendale, e si applicheranno tutti i principi di rilevazione e valutazione di cui al presente IFRS, inclusa la disposizione relativa alla rilevazione dell’avviamento.

Valutazione del corrispettivo trasferito

B20

In una acquisizione inversa, generalmente l’acquirente contabile non emette corrispettivi per l’acquisita. Invece, l’acquisita contabile generalmente emette le proprie azioni ordinarie per i soci dell’acquirente contabile. Di conseguenza, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito dall’acquirente contabile per la propria interessenza nell’acquisita contabile, si basa sul numero di interessenze che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per dare ai soci della controllante giuridica la stessa percentuale di interessenze nell’entità risultante dall’aggregazione generata dall’acquisizione inversa. Il fair value (valore equo) del numero di interessenze così calcolato può essere adottato come fair value (valore equo) del corrispettivo trasferito nello scambio per l’acquisita.

Preparazione e presentazione del bilancio consolidato

B21

Il bilancio consolidato redatto dopo un’acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l’acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l’acquirente contabile), con un’unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell’acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell’acquisita contabile. Tale rettifica è necessaria per riflettere il capitale della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificate retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l’acquisita contabile).

B22

Poiché il bilancio consolidato rappresenta la continuazione del bilancio della controllata giuridica, a eccezione della sua struttura patrimoniale, esso riflette:

a)

le attività e le passività della controllata giuridica (l’acquirente contabile) rilevate e valutate ai rispettivi valori contabili prima dell’aggregazione;

b)

le attività e le passività della controllante giuridica (l’acquisita contabile) rilevate e valutate secondo quanto disposto dal presente IFRS;

c)

gli utili portati a nuovo e altre poste patrimoniali della controllata giuridica (l’acquirente contabile) prima dell’aggregazione aziendale;

d)

l’ammontare rilevato nel bilancio consolidato come interessenze emesse e determinato sommando l’interessenza emessa della controllata giuridica (l’acquirente contabile) in circolazione immediatamente prima dell’aggregazione aziendale al fair value (valore equo) della controllante giuridica (acquisita contabile) determinato secondo quanto disposto dal presente IFRS. Tuttavia, la struttura patrimoniale (ossia il numero e il tipo di interessenze emesse) riflette la struttura patrimoniale della controllante giuridica (l’acquisita contabile), comprese le interessenze emesse dalla controllante giuridica per realizzare l’aggregazione. Di conseguenza, la struttura patrimoniale della controllata giuridica (l’acquirente contabile) viene rideterminata utilizzando il rapporto di cambio definito nell’accordo di acquisizione, così da riflettere il numero delle azioni della controllante giuridica (l’acquisita contabile) emesse nell’acquisizione inversa;

e)

la quota proporzionale dei valori contabili degli utili portati a nuovo della controllata giuridica (dell’acquirente contabile) precedenti all’aggregazione e delle altre interessenze, di pertinenza della partecipazione di minoranza, secondo quanto indicato nei paragrafi B23 e B24.

Partecipazioni di minoranza

B23

In una acquisizione inversa, alcuni soci dell’acquisita giuridica (l’acquirente contabile), potrebbero non scambiare le proprie interessenze con le interessenze della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Nel bilancio consolidato successivo all’acquisizione inversa, tali soci sono trattati come una partecipazione di minoranza. Ciò in quanto i soci dell’acquisita giuridica che non effettuano lo scambio di proprie interessenze con interessenze dell’acquirente giuridico possiedono una interessenza solo nei risultati e nell’attivo netto dell’acquisita giuridica - non nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione. Al contrario, anche se l’acquirente giuridico è l’acquisita ai fini contabili, i soci dell’acquirente giuridico detengono una interessenza nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione.

B24

Le attività e le passività dell’acquisita giuridica sono valutate e rilevate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all’aggregazione [vedere paragrafo B22(a)]. Pertanto, in una acquisizione inversa, la partecipazione di minoranza riflette l’interessenza proporzionale dell’azionista di minoranza nei valori contabili precedenti all’aggregazione dell’attivo netto dell’acquisita giuridica, anche se le partecipazioni di minoranza in altre acquisizioni sono valutate al fair value (valore equo) alla data di acquisizione.

Utile per azione

B25

Come evidenziato al paragrafo B22(d), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a una acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto dell’acquirente giuridico (l’acquisita contabile), incluse le interessenze emesse dall’acquirente giuridico al fine di realizzare l’aggregazione aziendale.

B26

Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore del calcolo dell’utile per azione) nel corso dell’esercizio in cui si verifica l’acquisizione inversa:

a)

il numero di azioni ordinarie in circolazione dall’inizio di tale esercizio alla data di acquisizione deve essere calcolato sulla base della media ponderata delle azioni ordinarie dell’acquisita giuridica (acquirente contabile) in circolazione nel periodo moltiplicata per il rapporto di cambio stabilito nell’accordo di fusione; e

b)

il numero di azioni ordinarie in circolazione dalla data di acquisizione alla fine di tale esercizio deve corrispondere al numero effettivo di azioni ordinarie dell’acquirente giuridico (acquisita contabile), in circolazione nel corso di tale esercizio.

B27

L’utile di base per azione per ciascun periodo comparativo antecedente alla data di acquisizione presentato nel bilancio consolidato successivamente a un’acquisizione inversa deve essere calcolato dividendo:

a)

l’utile (perdita) d’esercizio dell’acquisita giuridica attribuibile ad azionisti ordinari in ciascuno di tali periodi per

b)

la media ponderata storica delle azioni ordinarie in circolazione dell’acquisita giuridica moltiplicata per il rapporto di cambio stabilito nell’accordo di acquisizione.

RILEVAZIONI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ACQUISITE E PASSIVITÀ ASSUNTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 10-13)

Leasing operativi

B28

L’acquirente non deve rilevare attività o passività relative a un leasing operativo in cui l’acquisita sia il locatario, a eccezione di quanto disposto dai paragrafi B29 e B30.

B29

L’acquirente deve determinare se le condizioni di ciascun leasing operativo in cui l’acquisita sia il locatario sono favorevoli o meno. L’acquirente deve rilevare un’attività immateriale se, rispetto alle condizioni di mercato, le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli, e una passività se, sempre rispetto alle condizioni di mercato, dette condizioni sono sfavorevoli. Il paragrafo B42 fornisce indicazioni sulla valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione di attività oggetto di leasing operativi in cui l’acquisita sia il locatore.

B30

Una attività immateriale identificabile può essere associata a un leasing operativo e ciò può essere evidenziato dalla volontà degli operatori di mercato di pagare un prezzo per il leasing, anche se tale prezzo è a condizioni di mercato. Per esempio, un leasing dei gate di un aeroporto o di uno spazio per la vendita al dettaglio in un’area commerciale primaria potrebbe consentire l’accesso a un mercato o altri benefici economici futuri che si qualificano come attività immateriali identificabili, per esempio, come rapporti con la clientela. In tale situazione, l’acquirente deve rilevare le attività immateriali identificabili correlate conformemente a quanto disposto dal paragrafo B31.

Attività immateriali

B31

L’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività immateriali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. Una attività immateriale è identificabile se soddisfa il criterio di separabilità o il criterio contrattuale-legale.

B32

Una attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale è identificabile anche se non è trasferibile o separabile dall’acquisita o da altri diritti e obbligazioni. Per esempio:

a)

una acquisita prende in locazione una struttura di produzione ricorrendo a un leasing operativo che presenta condizioni favorevoli rispetto alle condizioni di mercato. Le condizioni del leasing proibiscono esplicitamente il trasferimento del leasing (tramite vendita o sub-leasing). Il valore che misura di quanto le condizioni del leasing sono favorevoli rispetto alle condizioni relative ad operazioni di mercato correnti per lo stesso elemento o per elementi similari è un’attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale per la rilevazione separata dall’avviamento, anche se l’acquirente non può vendere o trasferire altrimenti il contratto di leasing.

b)

una acquisita possiede e gestisce un impianto di energia nucleare. La licenza per la conduzione di un impianto di produzione di energia è una attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale per la rilevazione separata dall’avviamento, anche se l’acquirente non può venderla né trasferirla separatamente dall’impianto di energia nucleare acquisito. Un acquirente può rilevare il fair value (valore equo) della licenza di esercizio e il fair value (valore equo) dell’impianto di produzione di energia come una attività singola ai fini dell’esposizione in bilancio se le vite utili di tali attività sono similari.

c)

una acquisita possiede un brevetto tecnologico. Essa ha concesso in licenza tale brevetto a terzi per uso esclusivo al di fuori del mercato nazionale, ricevendo in cambio una determinata percentuale del reddito futuro in valuta estera. Sia il brevetto tecnologico che il relativo accordo di licenza soddisfano il criterio contrattuale-legale per la rilevazione separata dall’avviamento, anche se la vendita o lo scambio del brevetto e del rispettivo accordo di licenza separatamente non sarebbe fattibile.

B33

Il criterio di separabilità significa che una attività immateriale acquisita può essere separata o scorporata dall’acquisita e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile. Una attività immateriale che l’acquirente potrebbe vendere, dare in licenza o altrimenti scambiare con altre cose di valore soddisfa il criterio di separabilità anche se l’acquirente non intende venderla, darla in licenza, o scambiarla in altro modo. Una attività immateriale acquisita soddisfa il criterio di separabilità se c’è evidenza di operazioni di scambio per tale tipo di attività o per una attività similare, anche se tali operazioni non sono frequenti e indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia in esse coinvolto. Per esempio, le anagrafiche clienti e abbonati sono spesso date in licenza e pertanto soddisfano il criterio di separabilità. Anche se una acquisita ritiene che la propria anagrafica clienti abbia caratteristiche diverse dalle altre anagrafiche clienti, il fatto che le anagrafiche clienti siano spesso date in licenza attesta generalmente che l’anagrafica clienti acquisita soddisfa il criterio di separabilità. Tuttavia, una anagrafica clienti acquisita in una aggregazione aziendale non soddisfa il criterio di separabilità se, secondo i termini degli accordi di riservatezza o di altri accordi, viene vietata all’entità la vendita, la locazione o altre forme di scambio delle informazioni sui propri clienti.

B34

Una attività immateriale non separabile individualmente dall’acquisita o dall’entità risultante dall’aggregazione soddisfa il criterio di separabilità se è separabile insieme a un relativo contratto, a una attività o ad una passività identificabile. Per esempio:

a)

gli operatori di mercato scambiano, in operazioni osservabili, passività rappresentate da depositi e le relative attività immateriali consistenti in rapporti con il depositante. Pertanto, l’acquirente dovrebbe rilevare l’attività immateriale relativa a rapporti con il depositante separatamente dall’avviamento.

b)

un’acquisita possiede un marchio registrato e l’esperienza tecnica documentata ma non brevettata impiegata per produrre il prodotto protetto dal marchio. Per trasferire la proprietà di un marchio, il proprietario deve trasferire anche tutto ciò di cui il nuovo proprietario necessita per produrre un prodotto o un servizio che non sia distinguibile da quello prodotto dal proprietario precedente. Poiché l’esperienza tecnica non brevettata deve essere separata dall’acquisita o dall’entità risultante dall’aggregazione e venduta se viene venduto il marchio corrispondente, essa soddisfa il criterio di separabilità.

Diritti riacquisiti

B35

In quanto parte di una aggregazione aziendale, un acquirente può riacquisire un diritto che aveva precedentemente concesso all’acquisita in relazione all’uso di una o più attività rilevate o non rilevate dell’acquirente. Tra gli esempi di tali diritti rientrano il diritto di utilizzare il nome commerciale dell’acquirente in base a un accordo di franchising o il diritto di usare la tecnologia dell’acquirente in base a un accordo di licenza d’uso della tecnologia. Un diritto riacquisito è una attività immateriale identificabile che l’acquirente rileva separatamente dall’avviamento. Il paragrafo 29 fornisce indicazioni sulla valutazione di un diritto riacquisito e il paragrafo 55 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un diritto riacquisito.

B36

Se le condizioni del contratto che dà origine a un diritto riacquisito sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di operazioni di mercato correnti per uno stesso elemento o per elementi similari, l’acquirente deve rilevare un utile o una perdita da estinzione. Il paragrafo B52 fornisce indicazioni sul calcolo di tale utile o perdita da estinzione.

Fattore lavoro organizzato e altri elementi non identificabili

B37

L’acquirente include nell’avviamento il valore di un’attività immateriale acquisita non identificabile alla data di acquisizione. Per esempio, un acquirente può attribuire valore all’esistenza di un fattore lavoro organizzato, ovvero a un insieme esistente di dipendenti che consenta all’acquirente di continuare a condurre un’attività aziendale acquisita sin dalla data di acquisizione. Un fattore lavoro organizzato non rappresenta il capitale intellettuale della manodopera qualificata, ovvero il contributo (spesso specialistico) di conoscenza ed esperienza che i dipendenti di un’acquisita apportano al proprio lavoro. Poiché il fattore lavoro organizzato non è una attività identificabile da rilevare separatamente dall’avviamento, qualsiasi valore ad esso attribuito viene incluso nell’avviamento.

B38

L’acquirente include nell’avviamento anche qualsiasi valore attribuito a elementi privi dei requisiti propri delle attività alla data di acquisizione. Per esempio, l’acquirente potrebbe attribuire valore a potenziali contratti che, alla data di acquisizione, l’acquisita sta negoziando con nuovi clienti potenziali. Poiché, alla data di acquisizione, tali contratti potenziali non sono attività, l’acquirente non li rileva separatamente dall’avviamento. L’acquirente non dovrebbe riclassificare successivamente il valore di tali contratti dall’avviamento per eventi che si verificano successivamente alla data di acquisizione. Tuttavia, l’acquirente dovrebbe valutare i fatti e le circostanze inerenti ad eventi verificatisi subito dopo l’acquisizione, così da stabilire se alla data di acquisizione esistesse una attività immateriale rilevabile separatamente.

B39

Dopo la rilevazione iniziale, un acquirente contabilizza le attività immateriali acquisite in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto dallo IAS 38 Attività immateriali. Tuttavia, come descritto nel paragrafo 3 dello IAS 38, la contabilizzazione di alcune attività immateriali acquisite dopo la rilevazione iniziale è prescritta da altri IFRS.

B40

I criteri di identificabilità determinano se una attività immateriale è rilevata separatamente dall’avviamento. Tuttavia, i criteri non forniscono una guida per la valutazione del fair value (valore equo) di una attività immateriale né limitano le ipotesi utilizzate nella stima del fair value (valore equo) di una attività immateriale. Per esempio, ai fini della valutazione del fair value (valore equo), l’acquirente prenderebbe in considerazione le ipotesi considerate dagli operatori di mercato, quali le aspettative in merito a futuri rinnovi contrattuali. Non è necessario che i rinnovi soddisfino i criteri di identificabilità. [Tuttavia si veda il paragrafo 29, che stabilisce un’eccezione al principio di valutazione del fair value (valore equo) per diritti riacquisiti rilevati in una aggregazione aziendale.] I paragrafi 36 e 37 dello IAS 38 forniscono indicazioni per determinare se le attività immateriali devono essere aggregate in un’unica base di determinazione del valore con altre attività immateriali o materiali.

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PARTICOLARI ATTIVITÀ IDENTIFICABILI E DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN UN’ACQUISITA (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 18 E 19)

Attività con flussi finanziari incerti (accantonamento per svalutazione)

B41

L’acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite in una aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell’incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del fair value (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l’acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, l’acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data.

Attività oggetto di operazioni di leasing operativo in cui l’acquisita è il locatore

B42

Ai fini della valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione di un’attività, quali un edificio o un brevetto, oggetto di un’operazione di leasing operativo in cui l’acquisita è il locatore, l’acquirente dovrà tenere conto dei termini del contratto di leasing. In altri termini, l’acquirente non rileva un’attività o passività separata se le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato, come richiesto dal paragrafo B29 per i leasing in cui l’acquisita è il locatario.

Attività che l’acquirente non intende utilizzare o intende utilizzare in modo diverso rispetto ad altri operatori di mercato

B43

Per motivi di concorrenza o di altro genere, l’acquirente può non volere utilizzare una attività acquisita, per esempio una attività immateriale di ricerca e sviluppo, oppure può voler utilizzare l’attività diversamente da come essa sarebbe utilizzata da altri operatori di mercato. Tuttavia, l’acquirente deve valutare l’attività al fair value (valore equo) determinato in base al suo utilizzo da parte di altri operatori di mercato.

Partecipazione di minoranza in una acquisita

B44

Il presente IFRS consente all’acquirente di valutare una partecipazione di minoranza nell’acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Talvolta un acquirente è in grado di valutare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione di una partecipazione di minoranza sulla base di prezzi di mercato attivo per titoli azionari non detenuti dall’acquirente. In altre situazioni, tuttavia, un prezzo di mercato attivo per i titoli azionari non è disponibile. In tali circostanze, l’acquirente valuterebbe il fair value (valore equo) della partecipazione di minoranza utilizzando altre tecniche di valutazione.

B45

I fair value (valori equi) dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita e della partecipazione di minoranza determinati su base azionaria possono differire. La differenza principale risiede probabilmente nell’inclusione di un premio di controllo nel fair value (valore equo) per azione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita o, al contrario, nell’inclusione di uno sconto per mancanza di controllo (definito anche sconto di minoranza) nel fair value (valore equo) per azione della partecipazione di minoranza.

VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO O DI UN UTILE DERIVANTE DA UN ACQUISTO A PREZZI FAVOREVOLI

Valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita utilizzando tecniche di valutazione (applicazione del paragrafo 33)

B46

In una aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo, l’acquirente deve sostituire il fair value (valore equo) alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita con il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito per valutare l’avviamento o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 32-34). L’acquirente dovrebbe valutare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita utilizzando una o più tecniche di valutazione adeguate alle circostanze e per cui siano disponibili dati sufficienti. Se sono utilizzate più tecniche di valutazione, l’acquirente dovrebbe valutare i risultati delle tecniche, considerando la significatività e l’attendibilità dei dati utilizzati e l’entità dei dati disponibili.

Considerazioni speciali per l’applicazione del metodo dell’acquisizione ad aggregazioni di entità di tipo mutualistico (applicazione del paragrafo 33)

B47

Nel caso di aggregazione di due entità di tipo mutualistico, il fair value (valore equo) del patrimonio netto o delle interessenze dei membri nell’acquisita [oppure il fair value (valore equo) dell’acquisita] può essere valutato con maggiore attendibilità rispetto al fair value (valore equo) delle interessenze dei soci trasferite dall’acquirente. In tale situazione, il paragrafo 33 dispone che l’acquirente debba determinare il valore dell’avviamento utilizzando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita piuttosto che il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle sue interessenze trasferite come corrispettivo. Inoltre, nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, l’acquirente in una aggregazione di entità di tipo mutualistico deve rilevare l’attivo netto dell’acquisita in aggiunta al capitale o al patrimonio netto e non in aggiunta agli utili portati a nuovo, il che è conforme al modo in cui altri tipi di entità applicano il metodo dell’acquisizione.

B48

Sebbene siano per molti aspetti similari ad altre attività aziendali, le entità di tipo mutualistico presentano caratteristiche ben distinte, dovute essenzialmente al fatto che i loro membri sono al contempo clienti e soci. I membri delle entità di tipo mutualistico generalmente si aspettano di ricevere dei benefici dalla loro partecipazione a tali entità, spesso sotto forma di sconti su merci e servizi oppure di dividendi di patronage. La parte di dividendi di patronage allocata a ciascun membro si basa spesso sull’ammontare di attività che il membro ha svolto con l’entità di tipo mutualistico nel corso dell’anno.

B49

La valutazione del fair value (valore equo) di una entità di tipo mutualistico dovrebbe includere le ipotesi che gli operatori di mercato formulerebbero sui benefici futuri per i membri nonché qualsiasi altra ipotesi che gli operatori di mercato farebbero sull’entità di tipo mutualistico. Per esempio, è possibile utilizzare un modello di stima dei flussi finanziari per determinare il fair value (valore equo) dell’entità di tipo mutualistico. I flussi finanziari utilizzati come input nel modello dovrebbero essere basati sui flussi finanziari previsti dell’entità di tipo mutualistico, che probabilmente rifletteranno riduzioni per benefici riconosciuti ai membri, quali sconti su merci e servizi.

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COMPRESI NELL’OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 51 E 52)

B50

L’acquirente dovrebbe considerare i fattori seguenti, che non si escludono reciprocamente né hanno individualmente carattere definitivo, per stabilire se una operazione rientra nello scambio per l’acquisita o se è separata dall’aggregazione aziendale:

a)

i motivi dell’operazione. La conoscenza dei motivi per cui le parti coinvolte nell’aggregazione (l’acquirente e l’acquisita e i loro soci, amministratori e dirigenti, e i loro agenti) abbiano effettuato una operazione o un accordo particolare può aiutare a capire se questo rientra nel corrispettivo trasferito e nelle attività acquisite o nelle passività assunte. Per esempio, se una operazione viene organizzata principalmente a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione piuttosto che principalmente a beneficio dell’acquisita o dei suoi ex soci prima dell’aggregazione, quella parte del prezzo dell’operazione corrisposto (e le relative attività o passività) ha minori probabilità di essere inclusa nello scambio per l’acquisita. Di conseguenza, l’acquirente contabilizzerebbe quella parte separatamente dalla aggregazione aziendale;

b)

chi ha avviato l’operazione. La conoscenza di chi ha avviato l’operazione può aiutare a capire se essa è inclusa nello scambio per l’acquisita. Per esempio, una operazione o altro evento avviato dall’acquirente possono essere effettuati allo scopo di fornire benefici economici futuri all’acquirente o all’entità risultante dall’aggregazione con benefici esigui o nulli per l’acquisita o i suoi ex soci prima dell’aggregazione. D’altro canto, è meno probabile che una operazione o un accordo avviato dall’acquisita o dai suoi ex soci sia a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione ed è più probabile, piuttosto, che esso sarà parte dell’operazione di aggregazione aziendale;

c)

la tempistica dell’operazione. Anche la tempistica dell’operazione può aiutare a capire se essa è inclusa nello scambio per l’acquisita. Per esempio, una operazione tra l’acquirente e l’acquisita che avviene durante le trattative relative ai termini di una aggregazione aziendale, può essere stata effettuata considerando che l’aggregazione aziendale fornirà benefici economici futuri all’acquirente o all’entità risultante dall’aggregazione. In tal caso, è probabile che l’acquisita o i suoi ex soci prima dell’aggregazione aziendale, ricevano benefici esigui o nulli dall’operazione, a eccezione dei benefici che essi ricevono in quanto parte dell’entità risultante dall’aggregazione.

Estinzione risolutiva di un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita in una aggregazione aziendale [applicazione del paragrafo 52(a)]

B51

L’acquirente e l’acquisita possono intrattenere un rapporto antecedente l’ipotesi di aggregazione aziendale, di seguito definito «rapporto preesistente». Un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita può essere di natura contrattuale (per esempio, venditore e cliente o licenziante e licenziatario) o non contrattuale (per esempio, attore e convenuto).

B52

Se l’aggregazione aziendale in corso estingue un rapporto preesistente, l’acquirente rileva un utile o una perdita valutato come segue:

a)

al fair value (valore equo), nel caso di un rapporto preesistente di natura non contrattuale (quale un’azione legale);

b)

al valore minore tra (i) e (ii), nel caso di un rapporto preesistente di natura contrattuale:

i)

l’ammontare per cui, dal punto di vista dell’acquirente, il contratto è favorevole o sfavorevole se confrontato con i termini delle operazioni di mercato correnti per gli stessi elementi o per elementi similari. (Un contratto sfavorevole è un contratto che è sfavorevole relativamente ai termini correnti di mercato. Non è necessariamente un contratto a titolo oneroso nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso.)

ii)

l’ammontare di una qualsiasi clausola stabilita di estinzione contrattuale disponibile per la controparte a cui il contratto è sfavorevole.

Se (ii) è minore di (i), la differenza viene inclusa nella contabilizzazione dell’aggregazione aziendale.

L’ammontare dell’utile o della perdita rilevato può dipendere in parte dal fatto che l’acquirente abbia o meno rilevato precedentemente una relativa attività o passività, e, pertanto, l’utile o la perdita rilevato può differire dall’ammontare calcolato applicando le disposizioni precedenti.

B53

Un rapporto preesistente può essere un contratto che l’acquirente rileva come diritto riacquisito. Se il contratto include termini che risultano favorevoli o sfavorevoli se confrontati con i prezzi delle operazioni correnti di mercato per gli stessi elementi o per elementi similari, l’acquirente rileva, separatamente dall’aggregazione aziendale, un utile o una perdita per l’estinzione risolutiva del contratto, valutato secondo quanto disposto dal paragrafo B52.

Accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori [applicazione del paragrafo 52(b)]

B54

Che gli accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori rappresentino corrispettivo potenziale dell’aggregazione aziendale o siano operazioni separate dipende dalla natura degli accordi stessi. La comprensione delle ragioni per cui l’accordo di acquisizione includa una disposizione per pagamenti potenziali, la conoscenza di chi ha avviato l’accordo e di quando le parti hanno stipulato l’accordo, possono essere elementi utili per valutare la natura dell’accordo.

B55

Se non è chiaro se un accordo per pagamenti a dipendenti o ad azionisti venditori è parte dello scambio per l’acquisita o è un’operazione separata dall’aggregazione aziendale, l’acquirente dovrebbe prendere in considerazione i seguenti indicatori:

a)

rapporto di lavoro continuativo. I termini del rapporto di lavoro continuativo da parte degli azionisti venditori che diventano dipendenti strategici può essere un indicatore della sostanza di un accordo sul corrispettivo potenziale. I termini rilevanti di un rapporto di lavoro continuativo possono essere inclusi in un contratto di lavoro, in un accordo di acquisizione o in altri documenti. Un accordo sul corrispettivo potenziale in cui i pagamenti vengono annullati automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rappresenta una retribuzione per servizi successivi all’aggregazione aziendale. Gli accordi in cui i pagamenti potenziali non sono interessati da cessazione del rapporto di lavoro possono indicare che i pagamenti potenziali costituiscono un corrispettivo aggiuntivo piuttosto che una retribuzione;

b)

durata del rapporto di lavoro continuativo. Se il periodo del rapporto di lavoro richiesto coincide con o supera il periodo del pagamento potenziale, ciò può indicare che i pagamenti potenziali rappresentano, nella sostanza, una retribuzione;

c)

livello di retribuzione. Situazioni in cui la retribuzione dei dipendenti diversa dai pagamenti potenziali è a un livello ragionevole rispetto a quella di altri dipendenti strategici nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale, possono indicare che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo piuttosto che retribuzione;

d)

pagamenti aggiuntivi a dipendenti. Se gli azionisti venditori che non diventano dipendenti ricevono pagamenti potenziali per azione inferiori rispetto a quelli che ricevono gli azionisti venditori che diventano dipendenti dell’entità risultante dall’aggregazione, ciò può indicare che l’importo aggiuntivo dei pagamenti potenziali agli azionisti venditori che diventano dipendenti è retribuzione;

e)

numero di azioni possedute. Il numero relativo di azioni possedute dagli azionisti venditori che restano come dipendenti strategici può essere un indicatore della sostanza dell’accordo sul corrispettivo potenziale. Per esempio, se gli azionisti venditori che sostanzialmente possedevano tutte le azioni nell’acquisita, continuano come dipendenti strategici, ciò può indicare che l’accordo è, in sostanza, un accordo di distribuzione degli utili volto a fornire retribuzione per servizi successivi all’aggregazione aziendale. In alternativa, se gli azionisti venditori che continuano come dipendenti strategici possedevano solo un piccolo numero di azioni dell’acquisita e tutti gli azionisti venditori ricevono lo stesso corrispettivo potenziale per azione, ciò può indicare che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo. Si dovrebbero considerare anche le interessenze partecipative antecedenti all’acquisizione detenute da parti legate agli azionisti venditori che continuano come dipendenti strategici, quali componenti della famiglia;

f)

collegamento alla valutazione. Se il corrispettivo iniziale trasferito alla data di acquisizione si basa sul valore minore di un intervallo di valori definito nella valutazione dell’acquisita e la formula potenziale fa riferimento a tale approccio di valutazione, ciò può suggerire che i pagamenti potenziali sono corrispettivo aggiuntivo. In alternativa, se la formula del pagamento potenziale è coerente con precedenti accordi di distribuzione degli utili, ciò può suggerire che la sostanza dell’accordo è l’erogazione di una retribuzione;

g)

formula per la determinazione del corrispettivo. La formula usata per determinare il pagamento potenziale può essere utile per valutare la sostanza dell’accordo. Per esempio, se un pagamento potenziale è determinato sulla base di un multiplo degli utili, ciò potrebbe suggerire che l’obbligazione è un corrispettivo potenziale nell’aggregazione aziendale e che la formula intende determinare o verificare il fair value (valore equo) dell’acquisita. Al contrario, un pagamento potenziale che è una percentuale specificata degli utili potrebbe suggerire che l’obbligazione verso i dipendenti è un accordo di distribuzione degli utili per retribuire i dipendenti per i servizi prestati;

h)

altri accordi e questioni. I termini di altri accordi con azionisti venditori (quali accordi di non concorrenza, contratti esecutivi, contratti di consulenza e accordi di locazione di proprietà) e il trattamento ai fini dell’imposta sul reddito dei pagamenti potenziali possono indicare che i pagamenti potenziali sono attribuibili a qualcosa di diverso dal corrispettivo per l’acquisita. Per esempio, in relazione all’acquisizione, l’acquirente potrebbe stipulare un accordo di locazione di proprietà con un importante azionista venditore. Se i pagamenti per il leasing specificati nel contratto di leasing sono notevolmente inferiori a quelli di mercato, alcuni o tutti i pagamenti potenziali al locatore (l’azionista venditore) disposti da un accordo separato in merito ai pagamenti potenziali potrebbero essere, nella sostanza, pagamenti per l’uso della proprietà locata che, nel bilancio successivo all’aggregazione, l’acquirente dovrebbe rilevare separatamente. Al contrario, se il contratto di leasing specifica pagamenti per il leasing in linea con i termini di mercato per la proprietà locata, nell’aggregazione aziendale l’accordo in merito ai pagamenti potenziali all’azionista venditore può essere un corrispettivo potenziale.

Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiati con incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita [applicazione del paragrafo 52(b)]

B56

Un acquirente può scambiare i propri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (incentivi sostitutivi) con incentivi posseduti da dipendenti dell’acquisita. Gli scambi di opzioni su azioni o altri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in relazione a una aggregazione aziendale sono contabilizzati come modifiche di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in conformità all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Se l’acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell’acquisita, tutta o parte della valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi dell’acquirente deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. L’acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell’acquisita se questa o i suoi dipendenti hanno la capacità di imporre la sostituzione. Per esempio, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, l’acquirente è obbligato a sostituire gli incentivi dell’acquisita se la sostituzione è richiesta da:

a)

i termini dell’accordo di acquisizione;

b)

i termini degli incentivi dell’acquisita; o

c)

le leggi o i regolamenti applicabili.

In alcune situazioni, gli incentivi dell’acquisita possono scadere in conseguenza dell’aggregazione aziendale. Se l’acquirente sostituisce tali incentivi nonostante non sia tenuto a farlo, nel bilancio successivo all’aggregazione tutta la valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi deve essere rilevata come costo di retribuzione. Ciò significa che nessuna valutazione di mercato di tali incentivi deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale.

B57

Per determinare la parte di incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito per l’acquisita e la parte che costituisce retribuzione per il servizio successivo all’aggregazione, l’acquirente deve valutare sia gli incentivi sostitutivi concessi dall’acquirente, sia gli incentivi dell’acquisita alla data di acquisizione, in conformità all’IFRS 2. La parte della valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita equivale alla parte di incentivo dell’acquisita attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione.

B58

La parte di incentivo sostitutivo attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione aziendale è la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita moltiplicata per il rapporto tra la parte del periodo di maturazione completato e il valore maggiore tra il periodo di maturazione totale e il periodo di maturazione originale dell’incentivo dell’acquisita. Il periodo di maturazione è il periodo durante il quale devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate. Le condizioni di maturazione sono definite nell’IFRS 2.

B59

La parte di un incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, e pertanto rilevata come costo di retribuzione nel bilancio successivo all’aggregazione, equivale alla valutazione interamente basata su termini di mercato dell’incentivo sostitutivo al netto dell’importo attribuito al servizio antecedente l’aggregazione. Pertanto, l’acquirente attribuisce al servizio successivo all’aggregazione qualsiasi eccedenza tra la valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo e la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita e, nel bilancio successivo all’aggregazione, rileva tale eccedenza come costo di retribuzione. L’acquirente deve attribuire una parte di un incentivo sostitutivo al servizio successivo all’aggregazione se richiede servizi successivi all’aggregazione, indipendentemente dal fatto che i dipendenti abbiano prestato tutto il servizio richiesto affinché gli incentivi dell’acquisita maturassero prima della data di acquisizione.

B60

La parte di incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio precedente all’aggregazione, così come la parte attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, deve riflettere la migliore stima disponibile del numero di incentivi sostitutivi di cui si prevede la maturazione. Per esempio, se la valutazione di mercato della parte di incentivo sostitutivo attribuita al servizio precedente all’aggregazione è CU100 e l’acquirente prevede che maturerà solo il 95 per cento dell’incentivo, l’ammontare incluso nel corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale è pari a CU95. Le variazioni del numero stimato di incentivi sostitutivi di cui è prevista la maturazione si riflettono nel costo di retribuzione per gli esercizi in cui si verificano le variazioni o gli annullamenti, non come rettifiche al corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. Analogamente, gli effetti di altri eventi, quali modifiche o l’esito finale di incentivi con condizioni di conseguimento di risultati, che si verificano dopo la data di acquisizione sono contabilizzati in conformità all’IFRS 2 ai fini della determinazione del costo di retribuzione per l’esercizio in cui l’evento si verifica.

B61

Le stesse disposizioni per la determinazione delle parti di un incentivo sostitutivo attribuibili al servizio antecedente l’aggregazione e al servizio successivo all’aggregazione si applicano, indipendentemente dal fatto che un incentivo sostitutivo sia classificato come passività o come strumento rappresentativo di capitale, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2. Tutte le variazioni della valutazione di mercato di incentivi classificati come passività dopo la data di acquisizione e i relativi effetti delle imposte sul reddito sono rilevati nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione nello(gli) esercizio(i) in cui tali variazioni si verificano.

B62

Gli effetti delle imposte sul reddito relativi agli incentivi sostitutivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni devono essere rilevati secondo quanto disposto nello IAS 12 Imposte sul reddito.

ALTRI IFRS CHE FORNISCONO UNA GUIDA SULLA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 54)

B63

Gli esempi di altri IFRS che forniscono indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite e passività assunte o sostenute in una aggregazione aziendale, includono:

a)

lo IAS 38 prescrive la contabilizzazione di attività immateriali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. L’acquirente valuta l’avviamento all’importo rilevato alla data di acquisizione al netto delle perdite per riduzione di valore accumulate. Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività prescrive la contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore;

b)

l’IFRS 4 Contratti assicurativi fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale;

c)

lo IAS 12 prescrive la contabilizzazione successiva di attività fiscali differite (incluse le attività fiscali differite non rilevate) e passività fiscali differite acquisite in una aggregazione aziendale;

d)

l’IFRS 2 fornisce indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive della parte di incentivi sostitutivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni emessa da un acquirente e attribuibile ai servizi futuri prestati dai dipendenti;

e)

lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) fornisce indicazioni sulla contabilizzazione di variazioni nell’interessenza partecipativa di una controllante in una controllata dopo l’ottenimento del controllo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 59 E 61)

B64

Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna aggregazione aziendale che si verifica nel corso dell’esercizio:

a)

il nome e la descrizione dell’acquisita;

b)

la data di acquisizione;

c)

la percentuale di interessenze con diritto di voto acquisite;

d)

i motivi principali dell’aggregazione aziendale e una descrizione del modo in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo dell’acquisita;

e)

una descrizione qualitativa dei fattori che costituiscono l’avviamento rilevato, quali sinergie previste dalle operazioni di aggregazione dell’acquisita e dell’acquirente, attività immateriali non rilevabili separatamente o altri fattori;

f)

il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo totale trasferito e il fair value (valore equo) alla data di acquisizione di ciascuna categoria di corrispettivo principale, quale:

i)

disponibilità liquide;

ii)

altre attività materiali o immateriali, incluse un’attività aziendale o una controllata dell’acquirente;

iii)

passività sostenute, per esempio, una passività per corrispettivo potenziale; e

iv)

interessenze dell’acquirente, inclusi il numero di strumenti o interessenze emessi o che possono essere emessi e il metodo di determinazione del fair value (valore equo) di tali strumenti o interessenze;

g)

per accordi sul corrispettivo potenziale e attività derivanti da indennizzi:

i)

l’ammontare rilevato alla data di acquisizione;

ii)

una descrizione dell’accordo e la base per determinare l’ammontare del pagamento; e

iii)

una stima dell’intervallo dei risultati (non attualizzati) oppure, se non è possibile stimare un intervallo, tale fatto e le ragioni per cui non è possibile stimare un intervallo. L’acquirente deve indicare se l’importo massimo del pagamento è illimitato;

h)

per crediti acquisiti:

i)

il fair value (valore equo) dei crediti;

ii)

gli importi contrattuali lordi spettanti; e

iii)

la migliore stima alla data di acquisizione dei flussi finanziari contrattuali che si prevede non essere recuperabili.

Le informazioni integrative devono essere fornite per le principali categorie di crediti, quali finanziamenti, leasing finanziari diretti e qualsiasi altra categoria di crediti;

i)

gli importi rilevati alla data di acquisizione per ciascuna categoria principale di attività acquisite e passività assunte;

j)

per ciascuna passività potenziale rilevata in conformità al paragrafo 23, le informazioni richieste nel paragrafo 85 dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Se una passività potenziale non viene rilevata perché non è possibile valutare in modo attendibile il suo fair value (valore equo), l’acquirente deve fornire:

i)

le informazioni richieste dal paragrafo 86 dello IAS 37; e

ii)

i motivi per cui la passività non può essere valutata attendibilmente;

k)

l’importo totale dell’avviamento che si prevede sia deducibile ai fini fiscali;

l)

per operazioni rilevate separatamente dall’acquisizione di attività e dall’assunzione di passività nell’aggregazione aziendale in conformità al paragrafo 51:

i)

una descrizione di ciascuna operazione;

ii)

il modo in cui l’acquirente ha contabilizzato ciascuna operazione;

iii)

gli importi rilevati per ciascuna operazione e la voce di bilancio in cui ciascun importo è rilevato; e

iv)

se l’operazione è una estinzione risolutiva di un rapporto preesistente, il metodo utilizzato per determinare l’ammontare dell’estinzione;

m)

l’informativa su operazioni rilevate separatamente richieste da (1) deve includere l’ammontare dei costi correlati all’acquisizione e, separatamente, l’ammontare di quei costi rilevati come spesa e la voce o le voci del prospetto di conto economico complessivo in cui tali spese sono rilevate. Devono essere indicati anche l’ammontare dei costi di emissione non rilevati come spesa e il modo in cui essi sono stati rilevati;

n)

in un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 34–36):

i)

l’ammontare di qualsiasi utile rilevato in conformità al paragrafo 34 e la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui tale utile è rilevato; e

ii)

una descrizione dei motivi per cui l’operazione ha generato un utile;

o)

per ciascuna aggregazione aziendale in cui, alla data di acquisizione, l’acquirente detiene meno del 100 per cento delle interessenze nell’acquisita:

i)

l’ammontare delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato alla data di acquisizione e la base di valutazione di tale ammontare; e

ii)

per ciascuna partecipazione di minoranza in un’acquisita valutata al fair value (valore equo), le tecniche di valutazione e i dati principali del modello utilizzato per la determinazione di tale valore;

p)

in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi:

i)

il fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza nell’acquisita detenuta dall’acquirente immediatamente prima della data di acquisizione; e

ii)

l’ammontare di qualsiasi utile o perdita rilevato a seguito di una nuova valutazione al fair value (valore equo) dell’interessenza nell’acquisita detenuta dall’acquirente prima dell’aggregazione aziendale (si veda paragrafo 42) e la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui tale utile o perdita sono stati rilevati;

q)

le seguenti informazioni:

i)

gli importi del ricavo e dell’utile (perdita) d’esercizio dell’acquisita dalla data di acquisizione inclusi nel conto economico complessivo consolidato relativo all’esercizio; e

ii)

il ricavo e l’utile (perdita) d’esercizio dell’entità risultante dall’aggregazione per l’esercizio corrente, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali verificatesi durante l’anno coincida con l’inizio di quell’esercizio.

Se fornire una qualsiasi informazione integrativa richiesta dal presente sottoparagrafo non è fattibile, l’acquirente deve indicare tale fatto e spiegarne i motivi. Il presente IFRS usa il termine «non fattibile» con lo stesso significato attribuitogli nello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori.

B65

Per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti che si verificano nel corso dell’esercizio e che sono rilevanti collettivamente, l’acquirente deve fornire cumulativamente le informazioni richieste dal paragrafo B64(e)–(q).

B66

Se la data di acquisizione di una aggregazione aziendale è successiva alla chiusura dell’esercizio ma antecedente la data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, l’acquirente deve fornire le informazioni integrative richieste nel paragrafo B64, a meno che, alla data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non sia incompleta. In tale situazione, l’acquirente deve descrivere quali informazioni integrative non è stato possibile fornire e spiegarne i motivi.

B67

Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 61, l’acquirente deve fornire la seguente informativa per ciascuna aggregazione aziendale rilevante o, cumulativamente, per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti ma che sono rilevanti collettivamente:

a)

se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta (si veda paragrafo 45) per particolari attività, passività, partecipazioni di minoranza o elementi di corrispettivo e gli ammontari rilevati in bilancio per l’aggregazione aziendale sono stati quindi determinati solo in via provvisoria:

i)

i motivi per cui la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale è incompleta;

ii)

le attività, passività, interessenze o elementi di corrispettivo la cui contabilizzazione iniziale è incompleta; e

iii)

la natura e l’ammontare delle rettifiche di competenza del periodo di valutazione rilevate durante l’esercizio, in conformità al paragrafo 49;

b)

per ciascun esercizio successivo alla data di acquisizione e finché l’entità riceve, vende o altrimenti perde il diritto a un’attività rappresentata da un corrispettivo potenziale, o finché l’entità non estingue una passività rappresentata da un corrispettivo potenziale o tale passività viene annullata o scade:

i)

qualsiasi variazione negli ammontari rilevati, incluse le differenze derivanti dall’estinzione;

ii)

qualsiasi variazione nell’intervallo dei risultati (non attualizzati) e i relativi motivi; e

iii)

le tecniche di valutazione e i dati principali del modello utilizzato per valutare il corrispettivo potenziale;

c)

per passività potenziali rilevate in una aggregazione aziendale, l’acquirente deve fornire le informazioni richieste ai paragrafi 84 e 85 dello IAS 37 per ciascuna classe di accantonamento;

d)

una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri separatamente:

i)

l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio dell’esercizio;

ii)

l’ulteriore avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

iii)

le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 67;

iv)

l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

v)

le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36. (Oltre a questa disposizione, lo IAS 36 prevede che vengano fornite informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell’avviamento);

vi)

le differenze nette di cambio verificatesi nell’esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere;

vii)

qualsiasi modifica apportata al valore contabile nel corso dell’esercizio;

viii)

l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell’esercizio;

e)

l’importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:

i)

si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività identificabili assunte in una aggregazione aziendale realizzata nell’esercizio corrente o nell’esercizio precedente; e

ii)

sia di dimensioni, natura o incidenza tali che l’informativa fornita è rilevante per la comprensione del bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER AGGREGAZIONI AZIENDALI A CUI PARTECIPANO SOLO ENTITÀ DI TIPO MUTUALISTICO O UNICAMENTE PER CONTRATTO (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 66)

B68

Il paragrafo 64 dispone che il presente IFRS debba essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali per cui la data di acquisizione corrisponde o è antecedente l’inizio del primo esercizio, con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, una entità deve applicare il presente IFRS solo all’inizio di un esercizio con inizio dal 30 giugno 2007. Se una entità applica il presente IFRS prima della data di entrata in vigore, deve indicare tale fatto e, al contempo, applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008).

B69

La disposizione di applicare il presente IFRS prospetticamente ha il seguente effetto per una aggregazione aziendale a cui partecipano solo entità di tipo mutualistico o unicamente per contratto, se la data di acquisizione per tale aggregazione aziendale è antecedente all’applicazione del presente IFRS:

a)

classificazione. Una entità deve continuare a classificare la pregressa aggregazione aziendale conformemente ai precedenti principi contabili adottati dall’entità per tali aggregazioni;

b)

avviamento precedentemente rilevato. All’inizio del primo esercizio in cui il presente IFRS è applicato, il valore contabile dell’avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale deve essere il valore contabile a tale data, conformemente ai precedenti principi contabili dell’entità. Al fine di determinare tale importo, l’entità deve eliminare il valore contabile degli ammortamenti accumulati relativi a tale avviamento e la corrispondente riduzione dell’avviamento. Non devono essere apportate ulteriori modifiche al valore contabile dell’avviamento;

c)

avviamento precedentemente rilevato come una diminuzione del patrimonio netto. I precedenti principi contabili dell’entità possono aver determinato un avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale rilevato come una diminuzione del patrimonio netto. In tale circostanza, l’entità non deve rilevare quell’avviamento come una attività all’inizio del primo esercizio in cui viene applicato il presente IFRS. Inoltre, l’entità non deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio alcuna parte di tale avviamento quando dismette l’attività aziendale, o parte di essa, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l’avviamento subisce una riduzione di valore;

d)

contabilizzazione successiva dell’avviamento. Dall’inizio del primo esercizio in cui il presente IFRS viene applicato, un’entità deve cessare l’ammortamento dell’avviamento derivante dalla pregressa aggregazione aziendale e deve verificare se l’avviamento abbia subito una perdita per riduzione di valore, conformemente allo IAS 36;

e)

avviamento negativo rilevato precedentemente. Un’entità che ha contabilizzato la pregressa aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisto può aver rilevato un ricavo differito per l’eccedenza della propria interessenza nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili dell’acquisita rispetto al costo di tale interessenza (talvolta denominato avviamento negativo). In tal caso, l’entità deve eliminare il valore contabile di tale ricavo differito all’inizio del primo esercizio in cui viene applicato il presente IFRS, con la corrispondente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo a tale data.

Appendice C

Modifiche apportate ad altri IFRS

Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

IFRS 1   PRIMA ADOZIONE DEGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD

C1

L’IFRS 1 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 14 è modificato come segue:

«14.

Alcune delle esenzioni riportate di seguito si riferiscono al fair value (valore equo). Ai fini della determinazione dei fair value (valori equi) conformemente al presente IFRS, un’entità deve applicare la definizione di fair value (valore equo) riportata nell’Appendice A e qualsiasi indicazione più specifica fornita in altri IFRS relativamente alla determinazione dei fair value (valori equi) dell’attività o della passività in questione. Tali fair value (valori equi) devono riflettere le condizioni esistenti alla data per la quale sono stati determinati.»

Viene aggiunto il paragrafo 47I riportato di seguito:

«47I

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 14, B1, B2(f) e B2(g). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.»

Nell’Appendice B, i paragrafi B1, B2(f) e B2(g) sono modificati come segue:

«B1

Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’IFRS 3, esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire dal 30 giugno 20X6.

B2(f)

Se, in base ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un’attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l’acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall’applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’acquisita. Per esempio: se l’acquirente non aveva capitalizzato, in base ai precedenti principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing finanziario acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che lo IAS 17 Leasing prevede che l’acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l’acquirente non aveva rilevato, in base ai precedenti principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell’acquisita. Per contro, …

B2(g)

Il valore contabile dell’avviamento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell’avviamento stesso determinato in base ai precedenti principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:

i)

ii)

[Eliminato]

iii)

Indipendentemente …»

IFRS 2   PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

C2

L’IFRS 2 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5.

Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS … Analogamente, l’annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da una aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità al presente IFRS. L’IFRS 3 fornisce indicazioni per stabilire se gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale sono parte del corrispettivo trasferito in cambio del controllo dell’acquisita (e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3) oppure se sono una gratifica per la continuità di servizio da rilevare nell’esercizio successivo all’aggregazione (e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione del presente IFRS).»

Viene aggiunto il paragrafo 61 riportato di seguito:

«61.

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IFRS 7   STRUMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONI INTEGRATIVE

C3

L’IFRS 7 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 3(c) è eliminato.

Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:

«44B

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 12   IMPOSTE SUL REDDITO

C4

Lo IAS 12 è modificato come descritto di seguito.

Il terzo paragrafo delle «Finalità» è modificato come segue:

«Finalità

Il presente Principio … Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale incide sul valore dell’avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sul valore dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato.»

I paragrafi 18, 19, 21-22 e 26 sono modificati come segue:

«18.

Si manifestano differenze temporanee anche quando:

a)

le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) in conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali ma, ai fini fiscali, non vengono effettuate rettifiche equivalenti (si veda paragrafo 19);

b)

Aggregazioni aziendali

19.

Con alcune eccezioni, le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Si generano differenze temporanee …

Avviamento

21.

L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è valutato come l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a)

la sommatoria di:

i)

il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;

ii)

l’importo delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato in conformità all’IFRS 3; e

iii)

in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b)

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.

Nella determinazione del reddito imponibile, molti ordinamenti …

21A

Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, sono anch’esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l’avviamento CU100 rilevato a seguito di una aggregazione aziendale ha un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l’entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l’entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a CU20, l’importo della differenza temporanea imponibile relativa all’avviamento si riduce da CU100 a CU80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata. Il decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata è anche esso riferito alla rilevazione iniziale dell’avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.

21B

Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Ad esempio, se a seguito di una aggregazione aziendale un’entità rileva un avviamento di CU100 che è deducibile fiscalmente a un tasso annuo del 20 % a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a CU100 all’atto della rilevazione iniziale e a CU80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a CU100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a CU20 alla fine dell’anno. Poiché …

Rilevazione iniziale di attività o passività

22.

Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:

a)

in una aggregazione aziendale, un’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);

b)

26.

Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:

a)

c)

con alcune eccezioni, un’entità rileva le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, sorge una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Un’attività fiscale differita sorge anche quando il fair value (valore equo) di un’attività identificabile acquisita è inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull’avviamento (vedere paragrafo 66); e

d)

…»

Dopo il paragrafo 31, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 32A:

«32.

[Eliminato]

Avviamento

32A

Se il valore contabile dell’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è inferiore alla sua base imponibile, la differenza genera un’attività fiscale differita. L’attività fiscale differita risultante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento deve essere rilevata come parte della contabilizzazione di una aggregazione aziendale, nella misura in cui sia probabile la disponibilità di reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea deducibile.»

I paragrafi 66-68 sono modificati come descritto di seguito:

«Imposte differite derivanti da una aggregazione aziendale

66.

Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), differenze temporanee possono derivare da una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita risultante, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite incidono sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall’entità. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un’entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.

67.

Una aggregazione aziendale potrebbe modificare la probabilità di realizzare un’attività fiscale differita dell’acquirente precedente all’acquisizione. Un acquirente può ritenere probabile che recupererà la propria attività fiscale differita non rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisita. In alternativa, a seguito della aggregazione aziendale, potrebbe non essere più probabile che il reddito imponibile futuro consenta di recuperare l’attività fiscale differita. In tali casi, l’acquirente rileva una variazione nell’attività fiscale differita nell’esercizio dell’aggregazione aziendale ma non la include nella contabilizzazione dell’aggregazione aziendale. Pertanto, l’acquirente non ne tiene conto ai fini della valutazione dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che rileva nell’aggregazione aziendale.

68.

Il beneficio potenziale dell’acquisita derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, potrebbe non soddisfare i criteri per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ma potrebbe essere realizzata successivamente.

Un’entità deve rilevare i benefici fiscali differiti acquisiti che realizza dopo l’aggregazione aziendale come illustrato di seguito:

a)

i benefici fiscali differiti acquisiti rilevati nel periodo di valutazione e risultanti da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione devono essere applicati per ridurre il valore contabile dell’avviamento relativo a tale acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento è zero, i benefici fiscali differiti residui devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio;

b)

tutti gli altri benefici fiscali differiti acquisiti realizzati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).»

L’esempio dopo il paragrafo 68 è eliminato.

Il paragrafo 81 è modificato come segue:

«81.

Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

a)

h)

con riferimento ad attività operative cessate, l’onere fiscale relativo a:

i)

la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e

ii)

l’utile o la perdita derivante dall’attività ordinaria dell’attività operativa cessata nell’esercizio, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;

i)

l’ammontare degli effetti fiscali, ai fini dell’imposta sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti dell’entità sia stata proposta o dichiarata prima dell’approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio;

j)

se una aggregazione aziendale in cui l’entità è l’acquirente provoca una variazione nell’importo rilevato per la propria attività fiscale differita precedente all’acquisizione (si veda paragrafo 67), l’importo di tale variazione; e

k)

se i benefici fiscali differiti acquisiti in una aggregazione aziendale non sono rilevati alla data di acquisizione ma successivamente (si veda paragrafo 68), una descrizione dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha provocato la rilevazione dei benefici fiscali differiti.»

I paragrafi 93-95 sono aggiunti come descritto di seguito:

«93.

Il paragrafo 68 deve essere applicato prospetticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) alla rilevazione di attività fiscali differite acquisite in aggregazioni aziendali.

94.

Pertanto, le entità non devono rettificare la contabilizzazione di pregresse aggregazioni aziendali se i benefici fiscali non hanno soddisfatto i criteri per la rilevazione separata alla data di acquisizione e sono rilevati dopo tale data, a meno che i benefici non vengano rilevati nell’arco del periodo di valutazione e risultino da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione. Gli altri benefici fiscali rilevati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).

95.

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 21 e 67 e aggiunto i paragrafi 32A e 81(j) e (k). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 16   IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

C5

Nello IAS 16, il paragrafo 44 è modificato come segue.

«44.

Un’entità ripartisce l’importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile, sia se di proprietà sia se utilizzati con un leasing finanziario. Analogamente, se un’entità acquisisce immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, può essere appropriato ammortizzare separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a condizioni di leasing favorevoli o sfavorevoli rispetto ai termini di mercato.»

Viene aggiunto il paragrafo 81C riportato di seguito:

«81C

L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 44. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 28   PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

C6

Nello IAS 28, il paragrafo 23 è modificato come segue.

«23.

Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza della partecipante nel fair value (valore equo) netto di attività e passività identificabili della collegata è contabilizzata come illustrato di seguito.

a)

l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. L’ammortamento di tale avviamento non è consentito.

b)

qualunque eccedenza della quota d’interessenza della partecipante nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione, è inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza della partecipante nell’utile (perdita) della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche …»

IAS 32   STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

C7

Lo IAS 32 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 4(c) è eliminato.

Viene aggiunto il paragrafo 97B riportato di seguito:

«97B

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 33   UTILE PER AZIONE

C8

Nello IAS 33, il paragrafo 22 è modificato come segue.

«22.

Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione. Ciò in quanto l’acquirente incorpora nel proprio prospetto di conto economico complessivo gli utili e le perdite dell’acquisita, a partire da tale data.»

IAS 34   BILANCI INTERMEDI

C9

Lo IAS 34 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 16(i) è modificato come segue:

«i)

l’effetto delle variazioni nella struttura dell’entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l’ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l’entità deve fornire le informazioni prescritte dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali; e»

Viene aggiunto il paragrafo 48 riportato di seguito:

«48.

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 16(i). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 36   RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

C10

Lo IAS 36 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 6, la definizione della data dell’accordo è eliminata.

Il paragrafo 65 è modificato come segue:

«65.

I paragrafi 66-108 e l’Appendice C contengono le disposizioni per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari cui un’attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite per riduzione di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari e dell’avviamento.»

I paragrafi 81 e 85 sono modificati come descritto di seguito:

«81.

L’avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari. L’avviamento a volte può essere allocato soltanto a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari secondo un criterio non arbitrario ma non a singole unità generatrici di flussi finanziari. Ne deriva che il più basso livello all’interno dell’entità al quale l’avviamento è monitorato ai fini del controllo di gestione interno comprende a volte un numero di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento fa riferimento, ma alle quali non può essere allocato. I riferimenti nei paragrafi 83-99 e nell’Appendice C a un’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’avviamento è allocato dovrebbero essere letti come riferimenti anche a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui l’avviamento è allocato.

85.

Secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale può essere determinata soltanto provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione, l’acquirente:

a)

contabilizza l’aggregazione con tali valori provvisori; e

b)

rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori come risultato del completamento della contabilizzazione iniziale entro il periodo di valutazione, che non deve superare i dodici mesi dalla data di acquisizione.

In tali circostanze, potrebbe non essere possibile completare l’attribuzione iniziale dell’avviamento rilevato nell’aggregazione prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione. Quando ciò accade, l’entità riporta le informazioni richieste dal paragrafo 133.»

Dopo il paragrafo 90, vengono eliminate l’intestazione e i paragrafi 91-95.

Il paragrafo 138 è eliminato.

Il paragrafo 139 è modificato come segue:

«139.

Un’entità deve applicare il presente Principio:

a)

»

Viene aggiunto il paragrafo 140B riportato di seguito:

«140B

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 65, 81, 85 e 139; eliminato i paragrafi 9195 e 138 e aggiunto l’Appendice C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.»

Una nuova appendice (Appendice C) viene aggiunta come descritto di seguito. Essa incorpora le disposizioni dei paragrafi 9195 eliminati.

«Appendice C

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

Verifica per riduzione di valore di unità generatrici di flussi finanziari con avviamento e partecipazioni di minoranza

C1

Conformemente all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008), l’acquirente valuta e rileva l’avviamento alla data di acquisizione per l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a)

la sommatoria di:

i)

il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value (valore equo) alla data di acquisizione;

ii)

l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita valutato in conformità all’IFRS 3; e

iii)

in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b)

il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.

Allocazione dell’avviamento

C2

Il paragrafo 80 del presente Principio richiede che l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale deve essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. È possibile che alcune sinergie risultanti da una aggregazione aziendale siano allocate a un’unità generatrice di flussi finanziari in cui la minoranza non detiene un’interessenza.

Verifica per riduzione di valore

C3

La verifica per riduzione di valore comporta il confronto del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari con il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.

C4

Se un’entità valuta le partecipazioni di minoranza come una sua quota proporzionale nelle attività nette identificabili di una controllata alla data di acquisizione, piuttosto che al fair value (valore equo), l’avviamento attribuibile alle partecipazioni di minoranza è incluso nel valore recuperabile delle relative unità generatrice di flussi finanziari ma non è rilevato nel bilancio consolidato della controllante. Di conseguenza, un’entità deve aggiungere al valore contabile dell’avviamento allocato all’unità l’avviamento attribuibile alla partecipazione di minoranza. Questo valore contabile rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell’unità per determinare se l’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione di valore.

Allocazione di una perdita per riduzione di valore

C5

Il paragrafo 104 dispone che le perdite per riduzione di valore identificate debbano essere prima attribuite a riduzione del valore contabile dell’avviamento allocato all’unità e poi alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività dell’unità.

C6

Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è essa stessa un’unità generatrice di flussi finanziari, la perdita per riduzione di valore viene allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza, adottando gli stessi criteri di allocazione dell’utile o della perdita.

C7

Se una controllata, o parte di una controllata, con una partecipazione di minoranza è parte di una più grande unità generatrice di flussi finanziari, le perdite per riduzione di valore dell’avviamento sono allocate alle parti dell’unità generatrice di flussi finanziari che hanno una partecipazione di minoranza e alle parti che non ce l’hanno. Le perdite per riduzione di valore dovrebbero essere allocate alle parti dell’unità generatrice di flussi finanziari sulla base di:

a)

la misura in cui la riduzione di valore attiene all’avviamento nell’unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili dell’avviamento delle parti prima della riduzione di valore; e

b)

la misura in cui la riduzione di valore attiene alle attività identificabili nell’unità generatrice di flussi finanziari, i relativi valori contabili delle attività nette identificabili delle parti prima della riduzione di valore. Tali riduzioni di valore sono allocate alle attività delle parti di ciascuna unità proporzionalmente al valore contabile di ciascuna attività nella parte.

Nelle parti che hanno una partecipazione di minoranza, la perdita per riduzione di valore è allocata tra la controllante e la partecipazione di minoranza adottando gli stessi criteri di allocazione dell’utile o della perdita.

C8

Se una perdita per riduzione di valore attribuibile a una partecipazione di minoranza attiene all’avviamento non rilevato nel bilancio consolidato della controllante (si veda paragrafo C4), tale riduzione di valore non viene rilevata come una perdita per riduzione di valore dell’avviamento. In tali casi, solo la perdita per riduzione di valore relativa all’avviamento attribuita alla controllante è rilevata come una perdita per riduzione di valore dell’avviamento.

C9

L’esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l’avviamento.»

IAS 37   ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI

C11

Nello IAS 37, il paragrafo 5 è modificato come segue.

«5.

Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un’entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

a)

lavori su ordinazione (vedere IAS 11 Lavori su ordinazione);

…»

IAS 38   ATTIVITÀ IMMATERIALI

C12

Lo IAS 38 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 8, la definizione della data dell’accordo è eliminata.

I paragrafi 11, 12, 25 e 33–35 sono modificati come segue:

«11.

La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall’avviamento. L’avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. I benefici economici futuri possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio.

12.

Un’attività è identificabile se:

a)

è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l’entità intenda farlo o meno; o

b)

deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

25.

Normalmente, il prezzo che un’entità paga per acquisire separatamente un’attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi incorporati nell’attività affluiranno all’entità. In altri termini, l’entità prevede un afflusso di benefici economici, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso. Conseguentemente, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.

33.

In conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale riflette le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti all’attività affluiranno all’entità. In altri termini, l’entità prevede un afflusso di benefici economici, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso. Ne consegue che il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali. Se un’attività acquisita in un’aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell’attività stessa. Ne consegue che il criterio di valutazione attendibile di cui al paragrafo 21(b) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.

34.

In conformità al presente Principio e all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008), un acquirente rileva alla data di acquisizione, separatamente dall’avviamento, un’attività immateriale dell’acquisita, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima della aggregazione aziendale. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisita se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale. Il progetto di ricerca e sviluppo in corso della società acquisita soddisfa la definizione di attività immateriale quando:

a)

soddisfa la definizione di attività; e

b)

è identificabile, ossia separabile o deriva da diritti contrattuali o legali.

Valutazione del fair value (valore equo) di un’attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale

35.

Se un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell’attività. Se, per le stime utilizzate per determinare il fair value (valore equo) di un’attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza concorre alla valutazione del fair value (valore equo) dell’attività.»

Il paragrafo 38 è eliminato.

Il paragrafo 68 è modificato come descritto di seguito:

«68.

Le spese sostenute per un elemento immateriale devono essere rilevate come costo nell’esercizio in cui sono state sostenute a meno che:

a)

siano parte del costo di un’attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio (vedere paragrafi 18-67); o

b)

l’elemento sia acquisito in un’aggregazione aziendale e non possa essere rilevato come attività immateriale. In tal caso, esso costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione (vedere IFRS 3).»

Il paragrafo 94 è modificato come segue:

«94.

La vita utile di un’attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l’entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell’attività immateriale deve includere il(i) periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell’entità, senza costi significativi. La vita utile di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale in un’aggregazione aziendale è la durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso e non deve includere periodi di rinnovo.»

Viene aggiunto il paragrafo 115A riportato di seguito:

«115A

Nel caso di un diritto riacquisito in una aggregazione aziendale, se il diritto viene successivamente riemesso (venduto) a terzi, l’eventuale valore contabile corrispondente deve essere utilizzato per determinare l’utile o la perdita derivante dalla riemissione.»

Il paragrafo 129 è eliminato.

Il paragrafo 130 è modificato come segue:

«130.

Un’entità deve applicare il presente Principio:

a)

»

Viene aggiunto il paragrafo103C riportato di seguito:

«130C

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 12, 33, 35, 68, 69, 94 e 130, eliminato i paragrafi 38 e 129 e aggiunto il paragrafo 115A. Un’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Pertanto, gli importi rilevati per attività immateriali e avviamento in pregresse aggregazioni aziendali non devono essere rettificati. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.»

IAS 39   STRUMENTI FINANZIARI: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

C13

Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 2(f) è eliminato.

Viene aggiunto il paragrafo103D riportato di seguito:

«103D

L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha eliminato il paragrafo 2(f). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.»

IFRIC 9   RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DERIVATI INCORPORATI

C14

Al paragrafo 5 dello IFRIC 9 si inserisce la seguente nota a piè di pagina:

«5.

La presente Interpretazione non si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale né della loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione (1).


(1)  L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.»


12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/60


REGOLAMENTO (CE) n. 496/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 12 maggio 2009 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi di una persona a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:

La voce «Edwin M., Snowe jr. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: (a) OR/0056672-01; (b) D/005072; (c) D-00172 (passaporto diplomatico ECOWAS, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all’articolo 6, lettera b): 10.9.2004.» è sostituita dal seguente:

«Edwin M., Snowe jr. Indirizzo: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data di nascita: 11.2.1970. Luogo di nascita: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passaporto diplomatico), (d) D-00172 (passaporto ECOWAS-DPL, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all’articolo 6, lettera b): 10.9.2004.».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/62


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca

(2009/447/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia.

(2)

La direttiva e le decisioni seguenti, relative alla politica comune della pesca, sono divenute obsolete, anche se formalmente sono ancora in vigore:

direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (1). Tale direttiva ha cessato di avere efficacia in quanto le relative disposizioni sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (2);

decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (3). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda le spese sovvenzionabili effettuate dagli Stati membri tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995;

decisione 94/117/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, che stabilisce i requisiti minimi che devono rispettare, in materia di strutture e di attrezzature, alcuni piccoli stabilimenti che provvedono alla distribuzione di prodotti della pesca in Grecia (4). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto è venuta meno la situazione di fatto in cui essa era applicabile;

decisione 94/317/CE del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (5). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

decisione 94/318/CE del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (6). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

decisione 1999/386/CE del Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (7). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda un periodo transitorio la cui durata è terminata;

decisione 2001/179/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (8). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

decisione 2001/382/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (9). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava un periodo la cui durata è terminata;

decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (10). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda le spese sovvenzionabili effettuate dagli Stati membri tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 e la situazione di fatto per la quale era stata adottata è ormai conclusa. Inoltre è stata adottata una nuova decisione del Consiglio (2004/465/CE) a copertura delle spese a decorrere dal 2004 (11);

decisione 2004/662/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (12). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava un periodo transitorio la cui durata è terminata;

decisione 2004/890/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (13). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto il ritiro da parte della Comunità è stato notificato al depositario della Convenzione;

decisione 2005/76/CE del Consiglio, del 22 novembre 2004, concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (14). Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata.

(3)

Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno abrogare la suddetta direttiva e le suddette decisioni obsolete,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Direttiva e decisioni da abrogare

La direttiva 83/515/CEE e le decisioni 89/631/CEE, 94/117/CE, 94/317/CE, 94/318/CE, 1999/386/CE, 2001/179/CE, 2001/382/CE, 2001/431/CE, 2004/662/CE, 2004/890/CE e 2005/76/CE sono abrogate.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 290 del 22.10.1983, pag. 15.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64.

(4)  GU L 54 del 25.2.1994, pag. 28.

(5)  GU L 142 del 7.6.1994, pag. 30.

(6)  GU L 142 del 7.6.1994, pag. 31.

(7)  GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

(8)  GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.

(9)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 25.

(10)  GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(11)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)  GU L 302 del 29.9.2004, pag. 5.

(13)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 27.

(14)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 20.


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L 149/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno di De Nederlandsche Bank

(2009/448/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2009/8 della Banca centrale europea, del 3 aprile 2009, al Consiglio dell'Unione europea relativamente al revisore esterno di De Nederlandsche Bank (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il 12 luglio 2005 Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., è stato nominato a titolo personale come revisore esterno di De Nederlandsche Bank a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 per un mandato di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale.

(3)

Il sig. Nijhuis ha dato le dimissioni da PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. con effetto dal 1o ottobre 2008; è pertanto necessario nominare un nuovo revisore.

(4)

De Nederlandsche Bank ha scelto PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. come revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011.

(5)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. sia nominato revisore esterno di De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011.

(6)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 8, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«8.   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. è accettato quale revisore esterno di De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011.».

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

V. TOŠOVSKÝ


(1)  GU C 93 del 22.4.2009, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


Commissione

12.6.2009   

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

[notificata con il numero C(2009) 3746]

(2009/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri, la decisione n. 626/2008/CE istituisce una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE della Commissione (2), che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

(2)

Il 7 agosto 2008 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03) (3). Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 7 ottobre 2008.

(3)

Entro tale termine sono pervenute candidature da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited.

(4)

Il 24 ottobre 2008 sono state chieste informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità a ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited. I tre richiedenti hanno risposto in data 7 novembre 2008.

(5)

Con la decisione C(2008) 8123, dell’11 dicembre 2008, sull’ammissibilità delle candidature presentate in risposta all’invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03), la Commissione ha dichiarato ammissibili le quattro candidature presentate rispettivamente da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited. La decisione è stata immediatamente notificata ai richiedenti e l’elenco dei richiedenti ammissibili è stato pubblicato sul sito web della Commissione (4).

(6)

Conformemente all’allegato della decisione n. 626/2008/CE, informazioni concernenti il completamento della fase di concezione e sviluppo sono state trasmesse, a completamento della candidatura, da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura (entro il 6 febbraio 2009).

(7)

TerreStar Europe Limited e ICO Satellite Limited hanno inoltre trasmesso, dopo i termini per l’invio delle candidature e la presentazione delle informazioni riguardanti il completamento della fase di concezione e sviluppo, aggiunte al contenuto tecnico o operativo della candidatura, delle quali non è stato possibile tenere conto.

(8)

Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione deve valutare, nel corso della prima fase di selezione, se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. La valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato della decisione n. 626/2008/CE. Nella prima fase di selezione devono essere prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

(9)

Per agevolare l’attuazione della procedura di selezione comparativa e segnatamente al fine di assistere la Commissione nella preparazione delle decisioni connesse alla procedura di selezione, è stato istituito, nell’ambito del comitato per le comunicazioni, un gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

(10)

Per l’analisi e la valutazione delle candidature nella prima fase di selezione, la Commissione ha chiesto la consulenza e l’assistenza di esperti esterni, selezionati nell’ambito di un’equa procedura di gara in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

(11)

A seguito di un esame approfondito e di un ampio dibattito, gli esperti hanno elaborato una relazione consolidata con le loro conclusioni sul completamento delle tappe, che è stata trasmessa alla Commissione.

(12)

Le conclusioni formulate dagli esperti esterni a seguito della valutazione della prima fase sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), istituito nell’ambito del comitato per le comunicazioni. L’esito di tale dibattito è stato presentato e discusso nell’ambito del comitato per le comunicazioni.

(13)

Ai fini della valutazione della prima fase di selezione, la Commissione ha tenuto conto della relazione consolidata degli esperti esterni e del parere degli esperti degli Stati membri formulato nell’ambito del gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

(14)

A seguito di tale valutazione la Commissione ha concluso che Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e devono essere considerati richiedenti ammissibili, mentre ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e non sono da considerarsi richiedenti ammissibili.

(15)

Nella tappa 1, intitolata «Presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)», il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell’appendice 4 delle norme radio dell’UIT. Le quattro candidature contenevano prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(16)

Nella tappa 2, intitolata «Fabbricazione del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti. Le candidature di Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti.

(17)

Nella tappa 3, intitolata «Contratto di lancio del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall’operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(18)

Nella tappa 4, intitolata «Stazioni terrestri gateway», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l’installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(19)

La tappa 5 è intitolata «Completamento della fase di concezione e sviluppo». La fase di concezione e sviluppo è definita come «la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione». In questa tappa il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo. Le candidature di ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti.

(20)

Relativamente alla tappa 2, […] (5). […] (5) mancanza di prove contrattuali e aggiornate per le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali ha indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che questa tappa non era stata completata in modo soddisfacente da ICO Satellite Limited.

(21)

[…] (5) Le contraddizioni rilevate tra quanto asserito nella candidatura e le informazioni fornite successivamente riguardo alla fase di concezione e sviluppo, nonché la mancanza di prove concludenti circa il completamento della fase di concezione e sviluppo del satellite cui si riferisce l’accordo sulla fabbricazione del satellite presentato a corredo della candidatura, hanno indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che le tappe 2 e 5, considerate congiuntamente, non erano state completate in modo soddisfacente da TerreStar Europe Limited.

(22)

Inmarsat Ventures Limited ha chiesto, nella sua candidatura, 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Solaris Mobile Limited ha chiesto a sua volta 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

(23)

Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto da Inmarsat Ventures Limited e da Solaris Mobile Limited non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, entrambi i richiedenti devono essere selezionati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE.

(24)

La decisione di selezione adottata in esito alla prima fase di selezione deve determinare le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE.

(25)

Le frequenze devono essere assegnate secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. A questo riguardo occorre applicare il principio della gestione efficiente delle radiofrequenze enunciato all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (6). Conformemente a tale principio, le frequenze pari a 2 x 30 MHz da utilizzare devono essere divise in sottobande adiacenti di uguale larghezza di banda, sia per le comunicazioni terra-spazio (uplink), sia per le comunicazioni spazio-terra (downlink), in modo da consentire l’uso più efficiente delle sottobande. La coppia inferiore di sottobande deve essere costituita da 1 980-1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio (uplink) e da 2 170-2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra (downlink); la coppia superiore di sottobande deve essere costituita da 1 995-2 010 MHz per il collegamento uplink e da 2 185-2 200 MHz per il collegamento downlink. Come richiesto al punto 4.4 dell’invito a presentare candidature 2008/C 201/03, la Commissione ha tenuto conto delle preferenze espresse dai richiedenti ammissibili nelle loro candidature. […] (5).

(26)

Entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati, i richiedenti che non intendano utilizzare le radiofrequenze sono tenuti ad informarne la Commissione per iscritto.

(27)

A norma dell’articolo 7 della decisione n. 626/2008/CE, gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. La decisione n. 626/2008/CE dispone inoltre che i diritti d’uso delle radiofrequenze specifiche dovrebbero essere accordati ai richiedenti selezionati il più rapidamente possibile dopo la selezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (7).

(28)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni emesso il 2 aprile 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non sono richiedenti ammissibili.

Articolo 2

In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono richiedenti ammissibili.

Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono selezionati.

Articolo 3

Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE, sono le seguenti:

a)

Inmarsat Ventures Limited: da 1 980 a 1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra;

b)

Solaris Mobile Limited: da 1 995 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 185 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

Articolo 4

La selezione di Inmarsat Ventures Limited e di Solaris Mobile Limited e l’assegnazione ai richiedenti selezionati delle rispettive frequenze ai sensi degli articoli 2 e 3 sono subordinate alla condizione che, entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati da parte della Commissione, i richiedenti selezionati non comunichino per iscritto la loro intenzione di non utilizzare le radiofrequenze loro assegnate.

Articolo 5

Sono destinatari della presente decisione:

1)

gli Stati membri; e

2)

a)

ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Regno Unito;

b)

Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y 1AX, Regno Unito;

c)

Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irlanda;

d)

TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd, 2nd Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(2)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(3)  GU C 201 del 7.8.2008, pag. 4.

(4)  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

(5)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.


12.6.2009   

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L 149/69


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2009

recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 4293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/450/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 ter,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere l’attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (2), ha incluso le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

(2)

La definizione delle attività di trasporto aereo e, in particolare, le esenzioni elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE si fondano in gran parte sulle esenzioni contemplate dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), esenzioni che sono conformi a quelle del sistema di tariffazione delle rotte di Eurocontrol (Eurocontrol Route Charges System).

(3)

L’appendice 2 delle procedure per i servizi di navigazione aerea — Gestione del traffico aereo adottate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) (4) descrive il modello del foglio del piano di volo e fornisce istruzioni sul modo con cui questo va compilato. Il piano di volo può essere utilizzato per determinare quali voli rientrino nella sfera di applicazione del sistema comunitario.

(4)

È opportuno che l’interpretazione dei termini «attività di trasporto aereo» di cui alla presente decisione avvenga in conformità con la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

È opportuno che l’interpretazione degli oneri di servizio pubblico avvenga in conformità con il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (6).

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i cambiamenti climatici di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE è contenuta nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(3)  GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.

(4)  PANS-ATM, Doc 4444.

(5)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(6)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Linee guida per l’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

1.   DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO

1.

Per «volo» si intende un settore di volo, ossia un volo o una serie di voli che cominciano e terminano nell’area di parcheggio dell’aeromobile.

2.

Per «aerodromo» si intende un’area definita a terra o sull’acqua, compresi gli edifici, le installazioni e le attrezzature adibite in tutto o in parte all’arrivo e alla partenza degli aeromobili e al loro movimento in superficie.

3.

L’operatore aereo che effettua una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I alla direttiva 2003/87/CE è soggetto alle disposizioni del sistema comunitario indipendentemente dal fatto che si trovi nell’elenco degli esercenti di aeromobili pubblicata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2.   INTERPRETAZIONE DELLE ESENZIONI

4.

Nella categoria di attività «Trasporto aereo» l’allegato I della direttiva 2003/87/CE elenca le categorie di voli esentati dall’osservanza del sistema comunitario.

2.1.   Esenzione di cui alla lettera a)

5.

Quest’esenzione va interpretata in relazione allo scopo esclusivo del volo.

6.

I «membri più prossimi della famiglia» comprendono esclusivamente il coniuge, il partner considerato equivalente al coniuge, i figli e i genitori.

7.

I «ministri del governo» sono i membri del governo che figurano nella Gazzetta ufficiale del paese in questione. I membri di Governi locali o regionali di un determinato paese non beneficiano di quest’esenzione.

8.

Il «viaggio ufficiale» è un viaggio nel quale la persona in questione agisce a titolo ufficiale.

9.

I voli per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile non beneficiano di quest’esenzione.

10.

I voli che, secondo il servizio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol (Central Route Charges Office) possono fruire dell’esenzione dalle tariffe di rotta (di seguito «Codice di esenzione CRCO») e che sono contrassegnate con «S», si considerano voli effettuati esclusivamente per il trasporto, in viaggio ufficiale, di un monarca regnante e dei membri più prossimi della sua famiglia, di capi di Stato, di capi di governo e di ministri del governo, a condizione che il loro status sia adeguatamente indicato nel piano di volo.

2.2.   Esenzioni di cui alla lettera b)

2.2.1.   Voli militari

11.

I «voli militari» sono quelli direttamente connessi all’effettuazione di attività militari.

12.

I voli militari effettuati da aeromobili immatricolati come aeromobili civili non beneficiano dell’esenzione. Del pari, non beneficiano dell’esenzione di cui alla lettera b), i voli civili effettuati da aeromobili militari.

13.

I voli recanti il codice di esenzione CRCO «M» o il codice «X» si considerano voli militari esentati.

2.2.2.   Voli delle autorità doganali e di polizia

14.

I voli delle autorità doganali e di polizia sono esentati indipendentemente dall’aeromobile civile o militare che li effettua.

15.

I voli contrassegnati con codice di esenzione CRCO «P» sono considerati voli delle autorità doganali e di polizia esentati.

2.3.   Esenzioni di cui alla lettera c)

16.

In relazione alle categorie indicate in appresso, i voli per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile e i voli che trasportano esclusivamente le attrezzature ed il personale direttamente connessi alla fornitura dei relativi servizi beneficiano dell’esenzione. Inoltre, queste esenzioni non fanno distinzione fra voli effettuati grazie all’uso di risorse pubbliche o private.

2.3.1.   Voli a fini di ricerca e soccorso

17.

I «voli effettuati a fini di ricerca e soccorso» sono i voli che offrono servizi di ricerca e di soccorso. Per «servizi di ricerca e soccorso» si intendono l’esecuzione di compiti di sorveglianza delle emergenze, di comunicazione, coordinamento e funzioni di ricerca e soccorso, la prestazione delle prime cure mediche, il trasporto di morti e feriti mediante l’uso di risorse pubbliche o private, anche con la cooperazione di aeromobili, navi e altri veicoli e istallazioni.

18.

I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «R» e i voli identificati come STS/SAR nel campo 18 del piano di volo si considerano voli di ricerca e soccorso esentati.

2.3.2.   Voli per attività antincendio

19.

Per «voli per attività antincendio» si intendono i voli effettuati esclusivamente per fornire servizi aerei antincendio, il che comporta l’impiego di aeromobili o di altre risorse aeree per combattere gli incendi.

20.

I voli identificati come STS/FFR nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli per attività antincendio esentati.

2.3.3.   Voli umanitari

21.

Per «voli umanitari» si intendono i voli effettuati esclusivamente per scopi umanitari, che trasportano personale e beni per fini umanitari (alimenti, indumenti, ripari, medicinali ed altri generi) durante o dopo una emergenza e/o una catastrofe e/o che vengono utilizzati per evacuare persone da un luogo in cui la loro vita o la loro salute sono minacciate da questa emergenza e/o calamità verso un luogo sicuro situato nello Stato membro o in un altro Stato membro che ha dichiarato la sua disponibilità a accogliere queste persone.

22.

I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «H» e i voli identificati come STS/HUM nel campo 18 del piano di volo si considerano voli umanitari esentati.

2.3.4.   Voli per servizi medici di emergenza

23.

Per «servizi medici di emergenza» si intendono i voli che hanno lo scopo esclusivo di agevolare l’assistenza medica di emergenza, quando sia assolutamente necessario il trasporto rapido e immediato di personale medico, forniture mediche, compresi apparecchi, sangue, organi, medicinali o il trasporto di persone ferite o malate e di altre persone direttamente implicate.

24.

I voli identificati come STS/MEDEVAC o STS/HOSP nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli per servizi medici di emergenza esentati.

2.4.   Esenzione di cui alla lettera f)

25.

I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «T» e i voli identificati come RMK/«Training flight» nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli esentati ai sensi della lettera f).

2.5.   Esenzione di cui alla lettera g)

26.

In relazione alle categorie di voli sotto elencate, i voli necessari per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile non sono considerati esentati.

2.5.1.   Voli effettuati esclusivamente per fini di ricerca scientifica

27.

Sono esentati i voli che hanno lo scopo esclusivo di effettuare ricerche scientifiche. Per beneficiare dell’esenzione i lavori di ricerca scientifica devono essere effettuati in tutto o in parte durante il volo. Il trasporto di personale o di attrezzature scientifiche non è di per sé sufficiente ad esentare il volo.

2.5.2.   Voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra

28.

I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «N» e i voli classificati come STS/FLTCK nel campo 18 del piano di volo si considerano esentati ai sensi della lettera g).

2.6.   Esenzione di cui alla lettera i) (oneri di servizio pubblico)

29.

L’esenzione per i voli effettuati nel quadro di oneri di servizio pubblico (OSP) con le regioni ultraperiferiche deve essere interpretata nel senso che si applica alle regioni elencate all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE e comprende esclusivamente voli o OSP all’interno di una regione ultraperiferica e i voli che collegano due regioni ultraperiferiche.

2.7.   Esenzione di cui alla lettera j) («regola de minimis»)

30.

Tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale devono essere in possesso di un certificato di operatore aereo (AOC) ai sensi della parte I dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago. Gli operatori che non possiedono un siffatto certificato non possono considerarsi «operatori di trasporto aereo commerciale».

31.

Ai fini dell’applicazione della regola de minimis, il carattere «commerciale» si riferisce all’operatore e non ai voli in questione. Ciò significa, in particolare, che i voli effettuati da un operatore commerciale devono essere presi in considerazione per decidere se questo operatore si situa al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione, anche quando i voli in questione non sono effettuati a titolo oneroso.

32.

Per decidere se un operatore di trasporto aereo si situi al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione di cui alla regola de minimis si prendono in considerazione solamente i voli che partono da o arrivano a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato. I voli esentati ai sensi delle lettere da a) a j) non sono presi in considerazione per questo scopo.

33.

Sono esentati i voli effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi. I periodi di quattro mesi sono i seguenti: gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre. L’orario locale di partenza del volo determina in quale periodo di quattro mesi debba prendersi in considerazione il volo al fine di decidere se l’operatore del trasporto aereo si situi al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione di cui alla regola de minimis.

34.

Un operatore commerciale che opera 243 voli per periodo o un numero superiore è incluso nel sistema comunitario per tutto l’anno civile in cui ha raggiunto o superato la soglia dei 243 voli.

35.

Un operatore commerciale che opera voli con un totale di emissioni annue pari o superiore a 10 000 tonnellate/anno è incluso nel sistema comunitario per l’anno civile nel quale ha raggiunto o superato la soglia delle 10 000 tonnellate.


12.6.2009   

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L 149/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2009

sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

[notificata con il numero C(2009) 4427]

(2009/451/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 11 A,

vista la lettera del Regno Unito al Consiglio e alla Commissione del 15 gennaio 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1).

(2)

A norma dell’articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che isituisce la Comunità europea, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo protocollo, il Regno Unito ha notificato al Consiglio e alla Commissione, con lettera del 15 gennaio 2009 pervenuta alla Commissione il 17 gennaio 2009, l’intenzione di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 e di partecipare alla sua adozione.

(4)

Il 21 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso un parere positivo al Consiglio sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 4/2009 si applica al Regno Unito in conformità dell’articolo 2.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 4/2009 entra in vigore nel Regno Unito il 1o luglio 2009.

L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 del regolamento si applicano dal 18 settembre 2010.

Le altre disposizioni del regolamento si applicano dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari sia entrato in vigore nella Comunità entro tale data. In caso contrario, il regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto protocollo nella Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


12.6.2009   

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L 149/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

(2009/452/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunziante»).

(3)

Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli USA (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/453/CE della Commissione (4).

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97, la Commissione ha notificato ai rappresentanti statunitensi di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni sovvenzionate di sodio sfuso originario degli USA arrecavano un grave pregiudizio all’industria comunitaria. I rappresentanti degli USA sono stati invitati a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. I rappresentanti degli USA hanno accettato l’offerta di consultazione, e di conseguenza le consultazioni sono state tenute l’11 luglio 2008. Non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni dei rappresentanti degli USA sulle argomentazioni contenute nella denuncia riguardanti la compensabilità della sovvenzione.

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(6)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della sovvenzione, del pregiudizio risultante e dell’interesse della Comunità.

(8)

Sono state effettuate visite di verifica presso la sede dei seguenti rappresentanti statunitensi:

New York Power Authority (NYPA), White Plains, New York

(9)

Sono state effettuate visite di verifica anche presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttore comunitario:

Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francia

 

Produttore esportatore statunitense:

DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York e E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware

 

Utilizzatori comunitari:

Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Svizzera

Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Germania.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(11)

Con lettera del 1o aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia.

(12)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(13)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse della Comunità.

(14)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l’istituzione di misure compensative,

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.

(3)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.

(4)  Cfr. pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.


12.6.2009   

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L 149/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

(2009/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di aperture»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunciante»).

(3)

Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli Stati Uniti (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/452/CE della Commissione (4).

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari.

(6)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

produttore comunitario:

Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francia

 

produttore esportatore statunitense:

E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware

 

operatore commerciale collegato in Svizzera:

DuPont De Nemours International SA, Ginevra

 

utilizzatori comunitari:

Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Svizzera

Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Germania

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(8)

Con lettera del 1o aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia.

(9)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(10)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse della Comunità.

(11)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping.

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.

(3)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.

(4)  Cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.


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L 149/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

[notificata con il numero C(2009) 4383]

(2009/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.

(2)

In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha adottato la decisione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2).

(3)

In forza di tale decisione, alla Repubblica bolivariana del Venezuela (di seguito «Venezuela») è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

(4)

Risulta ora che il Venezuela non ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che figura al punto 27 dell’elenco dell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 732/2008. Il Venezuela non ha quindi soddisfatto tutte le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 732/2008 per poter beneficiare del regime speciale di incentivazione. La decisione 2008/938/CE deve essere modificata di conseguenza e deve essere disposto un opportuno periodo transitorio per la sua applicazione. A norma dell’articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), restano pertanto immutate le obbligazioni doganali sorte per effetto della decisione 2008/938/CE fino alla data di applicazione della presente decisione.

(5)

Il comitato delle preferenze generalizzate non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente; la Commissione ha pertanto presentato il 2 aprile 2009, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), una proposta al Consiglio, che è tenuto ad agire entro tre mesi.

(6)

Il Consiglio ha confermato in data 18 maggio 2009 che non esiste una maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta e che la Commissione può procedere nel modo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, ultimo comma, della decisione 1999/468/CE; la Commissione deve quindi adottare ora una decisone.

(7)

Come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata al Venezuela,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2008/938/CE, la riga «(VE) Venezuela» è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica bolivariana del Venezuela è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ACCORDI

Commissione

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L 149/80


Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (di seguito l’«accordo»), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (2), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.

Il 18 dicembre 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (4) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, il cui articolo 68 stabilisce che, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo la Danimarca, con lettera del 14 gennaio 2009, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 nella misura in cui tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001. Ciò significa che le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari si applicheranno alle relazioni fra la Comunità e la Danimarca ad eccezione delle disposizioni del capo III e del capo VII. Le disposizioni di cui all’articolo 2 e al capo IX del regolamento (CE) n. 4/2009, tuttavia, si applicano solo nella misura in cui riguardano la competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni, e l’accesso alla giustizia.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo, la notifica della Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche fra la Danimarca e la Comunità. Pertanto, il regolamento (CE) n. 4/2009 costituisce una modifica all’accordo nella misura in cui modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, ed è considerato allegato all’accordo.

A norma dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, l’attuazione delle disposizioni sopra indicate del regolamento (CE) n. 4/2009 in Danimarca può avere luogo in via amministrativa ai sensi della sezione 9 della legge danese n. 1563, del 20 dicembre 2006, sul regolamento «Bruxelles I», e non richiede pertanto l’approvazione del Folketing. Le necessarie misure amministrative sono entrate in vigore alla stessa data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009, il 30 gennaio 2009.


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.