ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.145.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
10 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata)

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (Versione codificata)

10

 

 

Regolamento (CE) n. 481/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

*

Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione, dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

17

 

*

Regolamento (CE) n. 483/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

25

 

*

Regolamento (CE) n. 485/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido tiludronico e il fumarato di ferro ( 1 )

31

 

 

Regolamento (CE) n. 486/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (Versione codificata)

36

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/435/CE

 

*

Decisione n. 2/2009 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 16 febbraio 2009, relativa alla nomina del direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

42

 

 

2009/436/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico

43

 

 

Commissione

 

 

2009/437/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 giugno 2009, che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2009) 4228]  ( 1 )

45

 

 

2009/438/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 giugno 2009, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’olio di arancio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 4232]  ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993)

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 479/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 maggio 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità [adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità — «SEC 95»] (5). Sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC 95. Tali definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni. Qualsiasi revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato.

(3)

In base al SEC 95, i flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) devono essere classificati nelle operazioni finanziarie e richiedono un trattamento specifico per i dati trasmessi nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(4)

La definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC 95.

(5)

Nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito. Pertanto, è necessario che gli strumenti finanziari derivati non siano inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

(6)

Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all’articolo 104 del trattato.

(7)

Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell’evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri. Le spese per interessi sono intrinsecamente connesse col debito pubblico. Il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all’interno delle amministrazioni pubbliche. È opportuno rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi. La metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali.

(8)

Ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura.

(9)

In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (6). L’applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.

(10)

Eurostat è responsabile, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.

(11)

È opportuno istituire un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95.

(12)

Occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell’ammontare del debito.

(13)

A norma dell’articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, è necessario che la Commissione tenga conto di tutti i fattori significativi. La Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità («SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95.

2.   Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), suddiviso nei sottosettori «amministrazioni centrali» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) e «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 95.

L’esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3.   Per «disavanzo (o avanzo) pubblico» si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (EDP B.9) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (EDP D.41) quali definiti nel SEC 95.

4.   Per «investimenti pubblici» si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quali definiti nel SEC 95.

5.   Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell’anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell’anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell’incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell’anno.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

6.   «Prodotto interno lordo» è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 95.

Articolo 2

1.   Le «cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico» per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.

2.   Per «cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico» si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.

CAPO II

NORME E CAMPO D’APPLICAZIONE RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE

Articolo 3

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri:

a)

comunicano alla Commissione (Eurostat) il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4;

b)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311;

c)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314;

d)

comunicano alla Commissione (Eurostat) l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4;

e)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat), per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore.

3.   Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) il loro:

a)

disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c);

b)

ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera e).

4.   Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l’anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l’anno finanziario sia diverso dall’anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Articolo 4

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) secondo le modalità indicate dall’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).

Articolo 5

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l’anno n e l’importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.

2.   Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.

Articolo 7

Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma degli articoli da 3 a 6.

CAPO III

QUALITÀ DEI DATI

Articolo 8

1.   La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95 («conti pubblici»). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7).

Le «informazioni statistiche» di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono:

a)

dati provenienti dalla contabilità nazionale;

b)

inventari;

c)

tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;

d)

questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti («CMFB»).

3.   La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.

2.   Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB.

3.   Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.

4.   Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.

5.   Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’articolo 11.

Articolo 10

1.   In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 95, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.

2.   Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 11

1.   La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche e eventuali visite metodologiche.

2.   Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati trasmessi, esaminare le questioni metodologiche, discutere i procedimenti statistici e le fonti illustrati negli inventari e valutare l’ottemperanza alle norme contabili. Dette visite sono sfruttate per individuare i rischi o potenziali problemi circa la qualità dei dati trasmessi.

3.   Le visite metodologiche non esulano dal campo puramente statistico. Ciò si rispecchia nella composizione delle delegazioni di cui all’articolo 12.

Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti pubblici che comprovano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo qualora siano stati individuati rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

4.   Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 12

1.   Quando effettua una visita metodologica negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere l’assistenza di esperti contabili nazionali, proposti da altri Stati membri su base volontaria, e di funzionari di altri servizi della Commissione.

L’elenco degli esperti contabili nazionali cui la Commissione può chiedere assistenza (Eurostat) è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite dovrebbero limitarsi alle autorità nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri assicurano tuttavia che i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito, e se necessario le autorità nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1, l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, inclusa la messa a disposizione di documenti per comprovare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i conti pubblici sottostanti. Le rilevazioni riservate del sistema statistico nazionale sono fornite solo alla Commissione (Eurostat).

Fatto salvo l’obbligo generale degli Stati membri di porre in essere tutte le misure necessarie per facilitare le visite metodologiche, gli interlocutori della Commissione (Eurostat) per le visite metodologiche di cui al primo comma sono, in ciascuno Stato membro, i servizi responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

3.   La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.

Articolo 13

La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

CAPO IV

FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

(EUROSTAT)

Articolo 14

1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.

2.   La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.

Articolo 15

1.   La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente.

2.   La Commissione (Eurostat) può modificare i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri e fornire dati rettificati e una motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1. Al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 17

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1 e 3 del presente regolamento i nuovi riferimenti al SEC 95.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 88 del 9.4.2008, pag. 1.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(4)  V. allegato I.

(5)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio

(GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio

(GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione

(GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

Regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio

(GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3605/93

Presente regolamento

Sezione 1

Capo I

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 2

Sezione 2

Capo II

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad e)

Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Sezione 2 bis

Capo III

Articolo 8 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 2, secondo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d)

Articolo 8 bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8 ter

Articolo 9

Articolo 8 quater

Articolo 10

Articolo 8 quinquies, primo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8 quinquies, primo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 8 quinquies, secondo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, quarta e quinta frase

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8 quinquies, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 8 sexies

Articolo 12

Articolo 8 septies

Articolo 13

Sezione 2 ter

Capo IV

Articolo 8 octies

Articolo 14

Articolo 8 nonies

Articolo 15

Sezione 2 quater

Capo V

Articolo 8 decies

Articolo 16

Articolo 8 undecies

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Allegato I

Allegato II


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/10


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il bilancio generale dell’Unione europea è esposto a rischi finanziari maggiori in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi.

(3)

Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudenziale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi. Tale finalità può essere soddisfatta con l’istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori delle Comunità.

(4)

Conformemente all’ accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4), adottato il 17 maggio 2006, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell’Unione europea per il periodo dal 2007 al 2013.

(5)

Esistono meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e, in particolare, il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall’articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5).

(6)

È opportuno costituire il fondo di garanzia mediante il versamento graduale di risorse. Successivamente, dovrebbero essere ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie.

(7)

L’esperienza acquisita dal funzionamento del fondo di garanzia indica che un coefficiente del 9 % fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati è sufficiente.

(8)

Dei versamenti al fondo di garanzia pari al 9 % dell’importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell’importo-obiettivo. È opportuno definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti.

(9)

Se il fondo di garanzia supera l’importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono accreditate al bilancio generale dell’Unione europea.

(10)

È opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La gestione finanziaria del fondo dovrebbe essere oggetto di controlli da parte della Corte dei conti, secondo procedure convenute dalla Corte dei conti, dalla Commissione e dalla BEI.

(11)

Le Comunità hanno concesso prestiti e garantito prestiti accordati ai paesi in fase di adesione o relativi a progetti eseguiti in tali paesi. Tali prestiti e garanzie sono coperti dal fondo di garanzia e resteranno in corso o in vigore dopo la data dell’adesione. A decorrere da tale data essi non costituiranno più azioni esterne delle Comunità e dovranno pertanto essere coperti direttamente dal bilancio generale dell’Unione europea anziché dal fondo di garanzia.

(12)

Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla BEI per i quali le Comunità forniscono una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI entrato in vigore il 1o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali le Comunità forniscono una garanzia.

(13)

I trattati non prevedono per l’adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell’articolo 308 del trattato CE e dell’articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un fondo di garanzia («fondo») le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori delle Comunità in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalle stesse o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per la quale le Comunità forniscono una garanzia.

Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma («operazioni») sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in paesi terzi.

Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all’Unione europea.

Articolo 2

Il fondo è alimentato:

da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 5 e 6;

dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;

dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo è stato chiamato in garanzia.

Articolo 3

L’importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato («importo-obiettivo»).

L’importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell’insieme degli impegni di capitale in corso delle Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.

Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno n + 1.

Articolo 4

A seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea, l’importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all’articolo 1, terzo comma.

Per calcolare l’importo della riduzione, la percentuale di cui all’articolo 3, secondo comma, vigente alla data dell’adesione, è applicata all’importo delle operazioni in corso a tale data.

L’eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 5

Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno n + 1.

Articolo 6

1.   Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno n–1 superano 100 milioni di EUR, l’importo eccedente 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno n + 1 e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (meccanismo di lisciatura). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:

100 milioni di EUR, o

il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.

Qualsiasi importo derivante dall’attivazione di garanzie negli anni precedenti all’anno n-1 che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell’attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell’anno n–1 o negli anni successivi. Tali importi residui continuano a essere detratti dall’importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell’Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell’importo non sarà stata riversata al fondo.

2.   I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 5. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente a un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 5.

3.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell’80 % dell’importo-obiettivo, la Commissione ne informa l’autorità di bilancio.

4.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell’importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

Articolo 7

La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI nell’ambito di un mandato a nome delle Comunità.

Articolo 8

La Commissione presenta, entro il 31 maggio dell’esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell’esercizio precedente.

Articolo 9

Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità.

Articolo 10

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

(3)  V. allegato I.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio

(GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio

(GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio

(GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

Regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio

(GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, primo comma

Articolo 11

Articolo 10, secondo comma

Allegato I

Allegato II


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/15


REGOLAMENTO (CE) N. 481/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.6.2009   

IT

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L 145/17


REGOLAMENTO (CE) N. 482/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che istituisce il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR nell’insieme della Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (regolamento del Consiglio sulla banda larga)] (3) per tenere conto del Piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nella riunione dell’11-12 dicembre 2008.

(2)

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (4) deve essere completato con ulteriori modalità di applicazione.

(3)

L’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 autorizza gli Stati membri ad innalzare il tasso di partecipazione del FEASR nel 2009, a condizione che il tasso globale di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del medesimo regolamento sia rispettato durante l’intero periodo di programmazione. È necessario determinare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantire che il tasso globale di partecipazione del FEASR sarà rispettato durante l’intero periodo di programmazione.

(4)

Al fine di agevolare l’attuazione di strategie di sviluppo locale e, in particolare, il funzionamento dei gruppi di azione locale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi sui costi di gestione di tali gruppi.

(5)

In considerazione del beneficio generale per l’ambiente derivante dalla cessione di un’azienda, o di una parte di essa, ad un’organizzazione avente come finalità la gestione dell’ambiente naturale, occorre autorizzare gli Stati membri a non esigere il rimborso dal beneficiario qualora l’organizzazione non subentri nell’impegno assunto come condizione per la concessione del sostegno.

(6)

Occorre facilitare l’esecuzione delle operazioni consistenti in investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, contemplati all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. A questo fine giova autorizzare gli Stati membri a fissare l’entità del sostegno per tali operazioni sulla base dei costi standard e delle ipotesi standard di mancato guadagno, come già previsto per operazioni di tipo analogo all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(7)

Per consentire agli Stati membri di avvalersi dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre adeguare le modalità di calcolo del contributo comunitario nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (5).

(8)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 883/2006.

(9)

A fini di coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. […] [regolamento del Consiglio sulla banda larga], a cui le disposizioni del presente regolamento sono complementari, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009. L’applicazione retroattiva non deve inficiare il principio della certezza del diritto per i beneficiari interessati.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:

«b bis)

modifiche al piano di finanziamento relativo all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo.»;

2)

dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1.   Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009.

Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

2.   La Commissione, dopo aver ricevuto l’ultima dichiarazione di spesa per l’esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6), calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010.

3.   Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2.

Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall’organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione.

3)

l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

1.   I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

2.   I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell’importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

Il disposto dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (7) non si applica al pagamento di cui al primo comma.

4)

all’articolo 44, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

quando l’azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un’organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell’ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell’uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l’ambiente.»;

5)

all’articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

6)

gli allegati II e VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, per le spese sostenute dagli Stati membri tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2009, il contributo comunitario è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 3.

(4)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(5)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;

(7)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.»;


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1)

all’allegato II, sezione A, il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

«6.3.

Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005].

Asse/misura

Contributo FEASR dal 2009 al 2013

Asse 1

Misura 111

Misura …

Totale asse 1

Asse 2

Misura 211

Misura …

Totale asse 2

Asse 3

Misura 311

Misura 321

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Misura …

Totale asse 3

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Asse 4

Misura 411

Misura 413

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Misura …

Totale asse 4

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Totale programma

 

Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005»

 

2)

all’allegato VII, la sezione A è modificata come segue:

a)

al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che ricevono risorse finanziarie supplementari conformemente all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 includono per la prima volta nella relazione presentata nel 2010 un capitolo separato contenente almeno le stesse analisi indicate nel primo comma riguardo alle operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento.»;

b)

il punto 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis

Esecuzione finanziaria del programma riguardo alle operazioni connesse alle nuove sfide e all’infrastruttura a banda larga, corredata, per ogni misura, da una dichiarazione delle spese versate ai beneficiari a partire dal 1o gennaio 2009 per i tipi di operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi indicati all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.

La tabella riassuntiva dell’esecuzione finanziaria di questi tipi di operazioni deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

Asse/misura

Versamenti annuali anno N

Versamenti cumulativi dal 2009 all’anno N

Misura 111

Misura …

 

 

Totale asse 1

Misura 211

Misura …

 

 

Totale asse 2

Misura 311

Misura 321

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

 

 

Misura …

 

 

Totale asse 3

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

 

Misura 411

 

Misura 413

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

 

 

Misura …

 

 

Totale asse 4

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Totale programma

Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005

Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005

…»


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/23


REGOLAMENTO (CE) N. 483/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione di norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Tali misure di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione (2).

(2)

Le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 820/2008 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari sono riesaminate tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

(3)

Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

(4)

In particolare la Commissione ha verificato talune norme sulla sicurezza applicate in aeroporti di determinati paesi terzi, le ha trovate soddisfacenti e ha constatato che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri. Alla luce di tali elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi sopra indicati, con riguardo ai passeggeri che trasportano liquidi acquistati negli aeroporti di questi paesi.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 820/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’appendice 1 del regolamento (CE) n. 820/2008 è modificata in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.


ALLEGATO

All’appendice 1 del regolamento (CE) n. 820/2008 è aggiunto il seguente testo:

«—

Repubblica di Corea:

Aeroporto di Seoul Incheon (ICN)

Aeroporto Pusan-Gimhae (PUS).»


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/25


REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), occorre aggiornare i riferimenti a questo regolamento contenuti nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (3).

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Occorre quindi adattare il regolamento (CE) n. 1975/2006 per tenere conto dei riferimenti al regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

L’esperienza ha dimostrato che il regolamento (CE) n. 1975/2006 presenta lacune e disposizioni obsolete, che devono essere colmate o soppresse ai fini della coerenza e della buona comprensione del testo.

(4)

Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004, come quelle dell’articolo 23 bis che autorizzano il preavviso per i controlli in loco, quelle dell’articolo 68 che definiscono le eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni e quelle dell’articolo 71, paragrafo 2, devono essere rese applicabili in generale ai fini del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(5)

A fini di chiarezza, nell’applicazione delle norme in materia di controllo riguardo al sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4, di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (CE) n. 1975/2006, occorre fare riferimento alla definizione di parcella agricola e ai principi applicabili alle parcelle agricole enunciati nel regolamento (CE) n. 796/2004.

(6)

Per quanto riguarda i controlli in loco relativi alla misura di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno chiarire che il tasso minimo del 5 % deve essere raggiunto a livello di misura.

(7)

L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire talune disposizioni, segnatamente in materia di riduzioni applicabili in caso di sovradichiarazione per determinate misure connesse agli animali e alle superfici, nonché in materia di cumulo delle riduzioni.

(8)

A fini di chiarezza, taluni riferimenti all’esercizio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) devono essere sostituiti da riferimenti all’anno civile.

(9)

La disposizione del regolamento (CE) n. 1975/2006 relativa alla selezione del campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere riformulata per tenere conto della versione modificata dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 796/2004 e deve essere introdotto un nuovo meccanismo che renda più efficace il sistema di controllo.

(10)

Ai fini di un’applicazione coerente delle riduzioni in caso di negligenza o di inadempienza intenzionale, è necessario specificare il campo di condizionalità nel quale vanno classificati i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(11)

In sede di verifica della condizionalità, l’ordine di applicazione delle riduzioni in caso di cumulo delle stesse deve essere modificato per renderlo più coerente.

(12)

Affinché siano prese in considerazione le misure non connesse alla superficie o agli animali, occorre introdurre il requisito della relazione di controllo per i controlli in loco relativi al sostegno nell’ambito dell’asse 1 e dell’asse 3 e di talune misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4.

(13)

L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire gli elementi obbligatori della relazione annuale.

(14)

I risultati dei controlli di ogni tipo devono essere portati a conoscenza di tutti gli organismi pagatori responsabili della gestione dei vari regimi di sostegno, affinché essi possano applicare simultaneamente, qualora le risultanze lo giustifichino, le riduzioni in materia di ammissibilità e di condizionalità.

(15)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1975/2006.

(16)

Affinché gli Stati membri dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure di controllo e per evitare i problemi contabili che potrebbero insorgere se il regolamento entrasse in applicazione a metà dell’anno, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, la deroga alle riduzioni derivanti dall’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (5), applicabile ai beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, deve essere mantenuta per le domande di aiuto relative all’anno civile 2009.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, l’articolo 23 bis, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l’articolo 71, paragrafo 2, e l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 2, punti 10, 22 e 23, l’articolo 9, l’articolo 14, paragrafo 1 bis, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applicano altresì, mutatis mutandis, l’articolo 2, punto 1 bis, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.»;

4)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, detta percentuale minima deve essere raggiunta a livello di misura.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

5)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Tuttavia, se l’importo dell’aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

2.   Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento per il gruppo di colture di cui trattasi supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (6), se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l’importo da corrispondere è ridotto, per le domande di aiuto relative all’anno civile 2009, di due volte la differenza constatata.

Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l’anno civile 2009.

d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

6.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 5 del presente articolo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»;

6)

l’articolo 17 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»;

7)

l’articolo 18 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se l’inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l’anno civile in corso e per l’anno civile successivo.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

8)

all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai controlli sulla condizionalità si applicano l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, e gli articoli 41, 42, 43, 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

9)

gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Controlli in loco

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e dell’articolo 44, paragrafi 1 bis e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1.   Alla selezione del campione per l’esecuzione dei controlli in loco di cui all’articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   I campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 vengono selezionati a partire dal campione di beneficiari già selezionati ai sensi dell’articolo 12, ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3.   Tuttavia, i campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 del presente regolamento possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l’obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.

4.   Si può decidere di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»;

10)

all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alle riduzioni o esclusioni da applicare in seguito all’accertamento di inadempienze si applicano l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

11)

gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo degli aiuti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del medesimo regolamento, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.

Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati parte, rispettivamente, del campo “ambiente” e del campo “sanità pubblica, salute delle piante e degli animali” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Ciascuno di essi è assimilato ad un “atto” ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 24

Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano in primo luogo le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, in secondo luogo quelle previste dall’articolo 18 del presente regolamento, in terzo luogo quelle per la presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quarto luogo quelle previste dall’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento.»;

12)

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

13)

all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;»

14)

è inserito il seguente articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

15)

all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l’1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»;

16)

l’articolo 31 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile.

Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 27 e 30.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell’ambito della stessa misura per l’anno civile in corso e per l’anno civile successivo.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

17)

l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Comunicazioni

Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:

a)

i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

i)

il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l’importo complessivo controllato nell’ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco a norma degli articoli 12 e 20;

ii)

per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;

iii)

per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;

iv)

i risultati dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18 e 23;

b)

i risultati dei controlli amministrativi effettuati a norma dell’articolo 26 durante il precedente anno civile per le misure di cui al titolo II, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell’articolo 31;

c)

i risultati dei controlli in loco effettuati per le misure di cui al titolo II, pari ad almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione nel precedente anno civile a norma dell’articolo 27, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell’articolo 31;

d)

i risultati dei controlli ex post effettuati a norma dell’articolo 30 durante il precedente anno civile, con l’indicazione del numero di controlli effettuati, dell’importo delle spese verificate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell’articolo 31.»;

18)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli

1.   Se, per un beneficiario, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (7), gli Stati membri assicurano che le inadempienze determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.

2.   Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Le informazioni di cui al primo comma possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi.

3.   È conservata una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

4.   L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, ad eccezione dell’articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;

(7)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1


10.6.2009   

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L 145/31


REGOLAMENTO (CE) N. 485/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido tiludronico e il fumarato di ferro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare devono risultare conformi al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza acido tiludronico sotto forma di sale disodico figura attualmente nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 con riferimento agli equidi, esclusivamente per uso endovenoso.

(3)

Il comitato per i medicinali veterinari (CMV) ha ricevuto la richiesta di includere il pollame nella voce esistente per l’acido tiludronico sotto forma di sale disodico. Dopo aver esaminato i dati risultanti dagli studi sui residui per il pollame, il CMV ha concluso che non risulta necessario stabilire limiti massimi di residui (LMR) per l’acido tiludronico sotto forma di sale disodico per quanto riguarda il pollame.

(4)

Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli studi sui residui sono stati effettuati solo dopo somministrazione sottocutanea e che nel periodo compreso tra le 12 e 24 ore dopo la somministrazione l’assunzione di residui dai tessuti, compreso il punto di iniezione, rappresentava l’88 % dell’assunzione giornaliera accettabile stimata, il CMV ha concluso che tale inclusione era possibile solo per l’uso parenterale e per l’uso in specie ovaiole e da riproduzione. Pertanto, l’attuale voce dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 relativa all’acido tiludronico sotto forma di sale disodico deve essere modificata in modo da permettere l’uso parenterale di tale sostanza nel pollame (specie ovaiole e da riproduzione).

(5)

Il fumarato di ferro attualmente non figura tra le sostanze elencate negli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6)

Al CMV è stato chiesto se le valutazioni effettuate per gli altri sali di ferro attualmente figuranti nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 utilizzati per tutte le specie da produzione alimentare, debbano applicarsi anche al fumarato di ferro.

(7)

Dopo aver esaminato le valutazioni effettuate e considerato che l’acido fumarico è un additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il CMV ha concluso che le valutazioni effettuate per sostanze attualmente figuranti nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 devono applicarsi anche al fumarato di ferro. Il CMV ha ritenuto che per il fumarato di ferro non occorra un’ulteriore valutazione né sia necessario definire LMR e ha raccomandato di includere tale sostanza nell’allegato II per tutte le specie animali da produzione alimentare. Tale sostanza va perciò inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare.

(8)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(9)

L’applicabilità del presente regolamento deve essere posposta di un opportuno periodo di tempo per consentire agli Stati membri di modificare, se necessario, alla luce del presente regolamento le autorizzazioni all’immissione al commercio di medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (3).

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2009.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

a)

al punto 2, la voce «Acido tiludronico (sotto forma di sale disodico)» è sostituita dalla seguente:

2.   Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

Altre disposizioni

«Acido tiludronico (sotto forma di sale disodico)

Equidi

Esclusivamente per uso endovenoso

Pollame

Esclusivamente per uso parenterale ed esclusivamente per uso in specie ovaiole e da riproduzione»

b)

al punto 3, la seguente nuova voce «Fumarato di ferro» è aggiunta dopo la voce dextrano di ferro:

3.   Sostanze generalmente riconosciute sicure

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

Altre disposizioni

«Fumarato di ferro

Tutte le specie da produzione alimentare»

 


10.6.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 486/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 464/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 139 del 5.6.2009, pag. 22.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 giugno 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

10.6.2009   

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DIRETTIVA 2009/55/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (3), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Affinché la popolazione degli Stati membri diventi maggiormente consapevole delle attività della Comunità, occorre mantenere, a favore dei privati, l’azione intrapresa allo scopo di garantire, nella Comunità, le condizioni del mercato interno.

(3)

Gli ostacoli fiscali all’introduzione in uno Stato membro, da parte di privati, di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali, in particolare, da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità; occorre perciò eliminarli, nei limiti del possibile, introducendo esenzioni fiscali.

(4)

Queste esenzioni fiscali possono essere applicate soltanto all’introduzione di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d’applicazione.

(5)

In ragione delle disposizioni di armonizzazione adottate nei settori delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), le regole relative agli esoneri e alle franchigie all’importazione sono ormai prive di oggetto in tali settori.

(6)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati qui di seguito, un’esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all’atto dell’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro.

2.   Esulano dalla presente direttiva:

a)

l’imposta sul valore aggiunto;

b)

i diritti d’accisa;

c)

i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione dei beni di cui al paragrafo 1 all’interno del paese, quali ad esempio i diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autovetture, le tasse di circolazione stradale, i canoni televisivi.

Articolo 2

Condizioni relative ai beni

1.   Sono considerati «beni personali», a norma della presente direttiva, i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni, per la loro natura o quantità, non debbono riflettere alcuna preoccupazione d’ordine commerciale, né debbono essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 e degli articoli da 10 a 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5). Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.

2.   L’esenzione prevista all’articolo 1 è concessa per i beni personali che:

a)

sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano, in uscita dallo Stato membro di provenienza, di esenzioni o di rimborsi di imposte sui consumi. Per l’applicazione della presente direttiva si ritiene che abbiano soddisfatto tali condizioni i beni acquistati alle condizioni di cui all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, lettera e);

b)

sono stati effettivamente destinati all’uso dell’interessato prima del trasferimento della residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria. Gli Stati membri possono esigere che i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo siano destinati all’uso dell’interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

Per i beni di cui alla lettera a), seconda frase, gli Stati membri possono esigere:

i)

per quanto riguarda veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), roulotte da campeggio, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo, che siano destinati all’uso dell’interessato da almeno dodici mesi prima del trasferimento di residenza;

ii)

per quanto riguarda gli altri beni, che siano destinati all’uso dell’interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

3.   Le autorità competenti richiedono la dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 per i veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Nel caso di beni di altro tipo detta dimostrazione è richiesta solo quando sussistono seri dubbi di frode.

Articolo 3

Condizioni relative all’introduzione

L’introduzione dei beni può effettuarsi in una o più volte entro i termini rispettivamente previsti agli articoli da 7 a 10.

Articolo 4

Obblighi posteriori all’introduzione

I veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo introdotti non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro introduzione in esenzione, salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Articolo 5

Condizioni specifiche relative a taluni beni

L’esenzione all’introduzione dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, delle roulotte da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato di destinazione.

Articolo 6

Norme generali per la determinazione della residenza

1.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2.   I privati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d’identità o mediante qualsiasi altro documento valido.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, qualora abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari.

CAPO II

INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NORMALE

Articolo 7

1.   L’esenzione prevista all’articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l’introduzione di beni personali effettuata da un privato in occasione del trasferimento della residenza abituale.

La concessione dell’esenzione è subordinata, fatte salve le modalità eventualmente applicabili in materia di transito comunitario, alla compilazione, su carta libera, di un inventario dei beni e alla presentazione, se lo Stato lo richiede, di una dichiarazione il cui modello e contenuto siano conformi alla procedura prevista all’articolo 248 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6). Nessuna menzione del valore può essere pretesa nell’inventario.

2.   L’ultima introduzione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi al trasferimento della residenza normale. Quando, conformemente all’articolo 3, l’introduzione di beni avviene in più riprese nell’arco di detto periodo, gli Stati membri possono esigere la presentazione di un inventario globale cui un altro ufficio doganale può far riferimento anche in occasione dei successivi traslochi soltanto al momento della prima introduzione. Questo inventario globale può essere completato in accordo con le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

CAPO III

INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DELL’ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA O DELL’ABBANDONO DI QUEST’ULTIMA

Articolo 8

1.   L’esenzione di cui all’articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l’introduzione di beni personali effettuata da un privato per l’arredamento di una residenza secondaria.

L’esenzione è concessa solo qualora:

a)

la persona interessata sia proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi;

b)

i beni introdotti corrispondano al mobilio normale della residenza secondaria.

2.   L’esenzione viene concessa inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di introduzione di beni destinati alla residenza normale o a un’altra residenza secondaria in seguito all’abbandono di una residenza secondaria, sempre che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall’interessato e destinati all’uso di quest’ultimo prima dello stabilimento di una seconda residenza.

L’ultima introduzione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all’abbandono della residenza secondaria.

CAPO IV

INTRODUZIONE DI BENI IN OCCASIONE DI MATRIMONIO

Articolo 9

1.   Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, chiunque, in occasione del proprio matrimonio, può introdurre in esenzione dalle imposte di cui all’articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro ove conta di stabilire la propria residenza normale, beni personali acquistati o destinati a uso proprio, alle seguenti condizioni:

a)

l’introduzione deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima della data prevista per il matrimonio e che termina quattro mesi dopo la data della celebrazione;

b)

il privato deve fornire la prova dell’avvenuta celebrazione del matrimonio o dell’avvio delle pratiche ufficiali a tal fine.

2.   Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, da persone aventi la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di destinazione. L’esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non superi 350 EUR. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un’esenzione per un valore superiore, purché esso non superi, per singoli regali ammessi in esenzione, 1 400 EUR.

3.   Per la concessione dell’esenzione gli Stati membri possono richiedere una garanzia adeguata, qualora l’importazione venga effettuata prima della data del matrimonio.

4.   Nel caso in cui il privato non fornisca la prova del proprio matrimonio entro quattro mesi dalla data dichiarata per la celebrazione, sono dovute le imposte a decorrere dal giorno dell’introduzione.

CAPO V

INTRODUZIONE DI BENI PERSONALI DEL «DE CUIUS» ACQUISITI PER VIA SUCCESSORIA

Articolo 10

In deroga all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 2, ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5, qualunque privato che acquisisca per via successoria (mortis causa) la proprietà o l’usufrutto di beni personali del «de cuius», situati in uno Stato membro, può introdurre tali beni in esenzione dalle imposte di cui all’articolo 1, paragrafo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza, alle seguenti condizioni:

a)

il privato deve presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro di provenienza, comprovante l’acquisizione per via successoria dei beni introdotti;

b)

l’introduzione deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall’immissione nel possesso di tali beni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1.   Gli Stati membri si sforzano di ridurre al massimo le formalità relative all’introduzione effettuata dai privati nei limiti e alle condizioni della presente direttiva e cercano di evitare che le formalità all’introduzione diano adito a controlli che provochino rotture importanti del carico all’entrata nello Stato di destinazione.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere e/o di prevedere condizioni di concessione dell’esenzione meno severe di quelle previste dalla presente direttiva, fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri non possono applicare, ai sensi della presente direttiva, esenzioni fiscali all’interno della Comunità che siano meno favorevoli di quelle che essi concederebbero per le importazioni di beni personali di privati provenienti da paesi terzi.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2.   La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 13

La direttiva 83/183/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 17 settembre 2008 (GU C 77 del 31.3.2009, pag. 148).

(3)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

(4)  V. allegato I, parte A.

(5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 13)

Direttiva 83/183/CEE del Consiglio

(GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64).

 

Direttiva 89/604/CEE del Consiglio

(GU L 348 del 29.11.1989, pag. 28).

 

Direttiva 91/680/CEE del Consiglio,

(GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1).

limitatamente all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

Direttiva 92/12/CEE del Consiglio,

(GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

limitatamente all’articolo 23, paragrafo 3, secondo trattino

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento

(di cui all’articolo 13)

Direttiva

Termine di recepimento

83/183/CEE

1o gennaio 1984

89/604/CEE

1o luglio 1990

91/680/CEE

1o gennaio 1993 (1)

92/12/CEE

1o gennaio 1993 (2)


(1)  Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato alle disposizioni previste all’articolo 1, punti da 1 a 20 e punti 22, 23 e 24 e all’articolo 2 della direttiva 91/680/CEE sia messo in vigore al 1o gennaio 1993.

(2)  Tuttavia per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa disposizione entro e non oltre il 1o gennaio 1993.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 83/183/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, punti i) e ii)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articoli 9, 10 e 11

Articoli 9, 10 e 11

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Allegato I

Allegato II


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/42


DECISIONE N. 2/2009 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 16 febbraio 2009

relativa alla nomina del direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2009/435/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto dall’accordo che modifica il suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 7 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Il precedente direttore del CSI, nominato il 1o marzo 2005 per un mandato che scadeva il 28 febbraio 2010, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 23 agosto 2007.

(2)

Un comitato paritetico di selezione, istituito dalle due parti, al termine dei suoi lavori, ha proposto la nomina del sig. Mabousso THIAM (Senegal) a direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese, per la restante durata del mandato,

DECIDE:

Articolo unico

Fatte salve decisioni successive che il comitato può essere indotto a prendere nell’ambito delle sue prerogative, il sig. Mabousso THIAM è nominato direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese con effetto dal 1o marzo 2009 e per un mandato che scade il 28 febbraio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009.

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CE

La presidente

M. VICENOVÁ


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


10.6.2009   

IT

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L 145/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico

(2009/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/73/CE (2) ha modificato complessivamente 23 atti del Consiglio al fine di prevedere, tra l’altro, procedure semplificate di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico.

(2)

La direttiva 2008/73/CE è entrata in vigore il 3 settembre 2008. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o gennaio 2010. La direttiva, tuttavia, non impone agli Stati membri di applicarne le disposizioni a decorrere da tale data.

(3)

Ai fini della certezza del diritto, occorre rettificare la direttiva 2008/73/CE onde garantire che tutte le modifiche da essa apportate ai vari atti del Consiglio al fine di istituire le dette procedure semplificate, siano applicate uniformemente dagli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2010. Occorre pertanto rettificare la direttiva 2008/73/CE perché parimenti si applichi da tale data. Di conseguenza, occorre altresì rettificare la direttiva in questione affinché gli Stati membri siano tenuti ad applicarne le disposizioni dalla stessa data.

(4)

Alcune altre modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE alle direttive 64/432/CEE (3) e 90/426/CEE (4) non riguardano peraltro le procedure semplificate e non richiedono quindi il rinvio della data di applicazione da parte degli Stati membri al 1o gennaio 2010. Le modifiche in questione riguardano l’adozione di misure specifiche di polizia sanitaria conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), e rettificano un riferimento obsoleto.

(5)

Onde assicurare una transizione armoniosa verso le nuove procedure semplificate di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie in conformità della procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.

(6)

Per garantire la certezza del diritto e la continuità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 3 settembre 2008, data di entrata in vigore della direttiva 2008/73/CE.

(7)

Occorre, pertanto, rettificare di conseguenza la direttiva 2008/73/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2008/73/CE è rettificata come segue:

1)

il paragrafo 2 dell’articolo 20 è abrogato;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 23 bis

Disposizioni transitorie

Possono essere adottate disposizioni transitorie in conformità della procedura di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 2.

Articolo 23 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3)

all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»;

4)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Entrata in vigore e applicabilità

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, a eccezione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 7, 23 bis e 23 ter

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  Parere del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;


Commissione

10.6.2009   

IT

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L 145/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2009

che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2009) 4228]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2 e l’articolo 24, paragrafo 10,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a disposizioni comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/268/CE della Commissione (3) stabilisce gli orientamenti per l’esecuzione dei programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri. Tali orientamenti includono disposizioni sulla presentazione dei risultati di laboratorio al Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria.

(2)

Nel tempo intercorso dall’adozione della decisione 2007/268/CE la Commissione ha varato un sistema on line per comunicare i risultati del laboratorio ottenuti durante i controlli in pollame e uccelli selvatici. È opportuno servirsi di tale sistema on line per comunicare le disposizioni di cui alla direttiva 2007/268/CE.

(3)

La decisione 2007/268/CE dispone inoltre che tutti i risultati sierologici positivi siano confermati dai laboratori nazionali (LN) per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria (LCR): È opportuno che i ceppi utilizzati per la conferma dell’influenza aviaria sottotipo H5 siano sostituiti da altri ceppi, che permettano di ottenere gli stessi parametri diagnostici in modo più rapido ed efficiente in termini di costi.

(4)

La decisione 2007/268/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/268/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Nella parte A, sezione A.2 il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportati alla Commissione servendosi dell’apposito sistema on line Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»;

b)

nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il LCR fornisce protocolli specifici per accompagnare l’invio di campioni e materiale diagnostico al LCR. Occorre garantire uno scambio regolare di informazioni tra il LCR e i LN. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.»;

c)

nella parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai LN tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal LCR:

a)

per il sottotipo H5 :

i)

prova iniziale con alzavola/England/7894/06 (H5N3);

ii)

sottoporre alla prova con pollo/Scotland/59 (H5N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N3;

b)

per il sottotipo H7 :

i)

test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo cross-reattivo N7.»;

2)

nell’allegato II, parte A, sezione A2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportate alla Commissione attraverso il suo sistema on line. Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.


10.6.2009   

IT

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L 145/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2009

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’olio di arancio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 4232]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 22 febbraio 2008, la società VIVAGRO Sarl ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo alla sostanza attiva olio di arancio, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità della Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal rispettivo richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve ufficialmente confermare a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Ricorrente

Termine di applicazione

Stato membro relatore

Olio di arancio CIPAC: non applicabile

VIVAGRO Sarl

22 febbraio 2008

FR


Rettifiche

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/49


Rettifica della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 62 del 15 marzo 1993 )

A pagina 74, articolo 19, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Una volta terminate le operazioni di vaccinazione, i movimenti di animali appartenenti alle specie sensibili dalla zona di vaccinazione possono essere autorizzati conformemente alla procedura di cui all’articolo 26 ed entro i termini da stabilire secondo la medesima procedura.»,

leggi:

«4.   Una volta terminate le operazioni di vaccinazione, i movimenti di animali appartenenti alle specie sensibili dalla zona di vaccinazione possono essere autorizzati conformemente alla procedura di cui all’articolo 26 e dopo un periodo di tempo da stabilire secondo la medesima procedura.»