ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.144.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
9 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

1

 

*

Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

3

 

 

Regolamento (CE) n. 474/2009 della Commissione, dell’8 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 475/2009 della Commissione, del 5 giugno 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento (CE) n. 476/2009 della Commissione, del 5 giugno 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento (CE) n. 477/2009 della Commissione, del 5 giugno 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento (CE) n. 478/2009 della Commissione, dell’8 giugno 2009, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il monepantel ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/432/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa alla firma, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

20

Protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

21

 

 

2009/433/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2009, relativa all’adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

24

 

 

2009/434/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( GU L 299 del 16.11.2007 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO (CE) N. 472/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone (1), ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (2), contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione quadriennali che gli Stati membri adottano per finanziare, tra l’altro, misure specifiche a favore dell’industria della sgranatura.

(2)

In considerazione dei recenti sviluppi nella situazione economica del settore del cotone nella Comunità e della conseguente necessità di realizzare immediatamente sostanziali operazioni di ristrutturazione e di includere tutte le imprese di sgranatura interessate, si giustifica l’introduzione di un periodo di programmazione di ristrutturazione di otto anni. Nel caso in cui uno Stato membro introduca tale programma di ristrutturazione di otto anni, il trasferimento al massimale nazionale di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), dovrebbe avvenire immediatamente.

(3)

Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (4), nella campagna di commercializzazione 2005/2006 sono i beneficiari delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008. Tuttavia, poiché alcuni stabilimenti di sgranatura non sono stati gestiti dai loro proprietari durante tale campagna di commercializzazione di riferimento e che detti proprietari non risultavano beneficiari ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001, tali stabilimenti di sgranatura non hanno potuto partecipare al processo di ristrutturazione. Ai fini dell’efficacia dei programmi nazionali di ristrutturazione, le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008 dovrebbero applicarsi a tutti gli stabilimenti di sgranatura in attività nella campagna di commercializzazione di riferimento 2005/2006 e aventi diritto all’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001. È pertanto opportuno che, con riguardo a tale campagna di commercializzazione, il proprietario dello stabilimento sia considerato beneficiario agli effetti del programma di ristrutturazione interessato.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 637/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 637/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni.»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, se uno Stato membro decide di presentare un progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il suo bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasferito al relativo massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, nell’esercizio 2018 e si applica ai pagamenti diretti erogati nel corso dello stesso esercizio. Lo Stato membro in questione trasmette una comunicazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sulla realizzazione dei suoi obiettivi prima del 1o gennaio 2018.»;

3)

all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

i proprietari degli impianti di sgranatura per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (*1) nella campagna di commercializzazione 2005/2006, per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;

(*1)   GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)   GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

(2)   GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(3)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(4)   GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.


9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/3


REGOLAMENTO (CE) N. 473/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica («il piano») che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali. Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5 % circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di EUR.

(2)

Dell’importo summenzionato, una dotazione di 1 020 milioni di EUR dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l’accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2) (di seguito «le nuove sfide»).

(3)

Sono necessarie diverse modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 per stabilire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di utilizzare l’importo di 1 020 milioni di EUR, in linea con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio (3), che consente agli Stati membri di utilizzare per operazioni connesse alle nuove sfide le risorse ottenute con la maggiorazione della modulazione obbligatoria e i fondi inutilizzati generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4).

(4)

Considerata l’incidenza particolare nel bilancio generale delle Comunità europee della risorsa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), è opportuno continuare a prevedere, a titolo eccezionale, che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti la decisione necessaria relativa all’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili ai sensi dell’obiettivo di convergenza.

(5)

È necessario che gli Stati membri rivedano i rispettivi piani strategici nazionali (PSN) per tener conto dello stanziamento di fondi addizionali previsto dal piano europeo di ripresa economica nell’ambito del sostegno comunitario allo sviluppo rurale. Poiché fondi addizionali saranno erogati a tutti gli Stati membri a decorrere dal 2009, la revisione dei PSN dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2009.

(6)

Nelle conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno al piano, in particolare allo sviluppo di Internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a Internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l’importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri dovrebbero inserire nei rispettivi programmi, a seconda delle esigenze, le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(7)

Poiché i fondi addizionali previsti dal piano europeo di ripresa economica saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri nel 2009 e nel 2010, è necessario che sin dal 2009 tutti gli Stati membri indichino nei rispettivi programmi di sviluppo rurale i tipi di operazioni connesse alle nuove sfide.

(8)

Occorre pertanto applicare a tutti gli Stati membri l’obbligo di presentare i programmi di sviluppo rurale modificati entro il 15 luglio 2009.

(9)

L’uso complementare, specifico e vincolante delle risorse finanziarie risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del medesimo regolamento e degli importi da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano non dovrebbe alterare l’equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di Internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni dovrebbero essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione esistente in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l’economia e la popolazione rurale non dovrebbe applicarsi alle operazioni connesse alle infrastrutture a banda larga.

(11)

Al fine di conseguire gli obiettivi politici specifici relativi al rafforzamento delle operazioni connesse alle nuove sfide e allo sviluppo di infrastrutture per Internet a banda larga, è necessario vincolare a determinati scopi specifici le risorse finanziarie da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano, abbinando tale obbligo all’obbligo vigente relativo agli importi risultanti dalla modulazione obbligatoria e agli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(12)

Considerata l’importanza dello sviluppo della banda larga a livello comunitario, l’aumento del contributo del FEASR previsto dal regolamento (CE) n. 74/2009 dovrebbe applicarsi anche a questo tipo di operazioni al fine di agevolarne l’attuazione.

(13)

Al fine di aiutare gli Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e che hanno difficoltà a mobilitare le risorse finanziarie nazionali necessarie per avvalersi dei fondi stanziati dal FEASR, è necessario autorizzare per il 2009, in via eccezionale, tassi di cofinanziamento più elevati.

(14)

Poiché le misure previste nelle modifiche proposte non pregiudicano le aspettative legittime degli operatori economici e dovrebbero riguardare il 2009, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005.

(16)

Al fine di assicurare che il piano sia tenuto in considerazione ai fini della disciplina di bilancio, occorre adeguare le disposizioni relative al massimale di bilancio per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (6) tenendo altresì conto degli importi fissati nella rubrica 2 per lo sviluppo rurale nell’ambito del piano di ripresa conformemente alla decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (7), e degli importi destinati a progetti nel settore dell’energia che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (8). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

Riesame

1.   In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all’articolo 12, paragrafo 1.

2.   Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 è inviato alla Commissione entro il 15 luglio 2009.»;

2)

l’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1.   Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

a)

cambiamenti climatici;

b)

energie rinnovabili;

c)

gestione delle risorse idriche;

d)

biodiversità;

e)

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;

f)

innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);

g)

infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.

I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell’allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell’allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell’allegato III.

I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell’allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3.   Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a)

l’elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all’articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).»;

3)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*1), nonché l’importo previsto all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;"

4)

all’articolo 56 è aggiunta la frase seguente:

«La limitazione in ordine alle dimensioni dell’infrastruttura non si applica alle operazioni previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»;

5)

l’articolo 69 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   La parte dell’importo di cui al paragrafo 1 risultante dall’aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*2) modificata dalla decisione 2009/434/CE (*3), è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*2)   GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22."

(*3)   GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.»;"

b)

i paragrafi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti:

«5 bis.   Durante il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell’articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

La quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 bis, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.»;

6)

l’articolo 70 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, fino a concorrenza dell’importo risultante dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.»;

7)

il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali»;

8)

è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all’accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:

a)

ridotti dell’importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*4), che non è contemplato nel margine all’interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell’accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;

b)

ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell’energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (*5).

(*4)   GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25."

(*5)   GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.»."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 6.5.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.

(4)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)   GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(6)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)   GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)

Priorità: infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell’accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.).

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale»


9.6.2009   

IT

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L 144/9


REGOLAMENTO (CE) N. 474/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


9.6.2009   

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L 144/11


REGOLAMENTO (CE) N. 475/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo in plastica (un cosiddetto «passacavo») (*1) di dimensioni complessive di circa 1 (larg.) × 0,8 (lung.) cm.

Questo tipo di articolo presenta un foro centrale e scanalature sulla superficie esterna.

È concepito per essere usato con i connettori elettrici di un veicolo allo scopo di preservarli dalla polvere, dall’umidità e da altri elementi normalmente presenti in un’automobile.

3926 90 97

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 .

L’articolo non è considerato una parte di un apparecchio elettrico nel significato della nota 2, lettera b), della Sezione XVI e la sua presenza non è essenziale al funzionamento del connettore, ma ne migliora semplicemente la funzionalità. Ne è quindi esclusa la classificazione alla voce 8538 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio della voce 8536 .

Il prodotto non è considerato un pezzo isolante per apparecchi elettrici classificati alla voce 8547 e non è espressamente concepito per essere utilizzato come isolante, ma come protezione dei connettori elettrici.

L’articolo va perciò classificato nel codice NC 3926 90 97 , alla stregua di altri articoli in plastica.

Image 1


(*1)  L’immagine è fornita a solo scopo informativo.


9.6.2009   

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L 144/13


REGOLAMENTO (CE) N. 476/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un sistema composto dalle seguenti parti:

una telecamera ad alta risoluzione montata su un veicolo sommergibile (detto «veicolo telecomandato»),

un dispositivo di controllo, comprendente uno schermo per il controllo a distanza del veicolo e della telecamera, ad esempio mediante una leva di comando e la visualizzazione delle immagini catturate dalla camera,

un cavo elettrico.

Il primo elemento pesa circa 3,6 kg. Il peso complessivo del sistema è di circa 32 kg.

Il sistema è utilizzato per attività sottomarine comprendenti la cattura di immagini e il loro trasferimento via cavo verso lo schermo del dispositivo di controllo. È operativo fino ad una profondità di circa 90 m.

8525 80 19

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 19 .

Il carattere essenziale dell’elemento che consiste in una telecamera (codice NC 8525 80 19 ) montato su un veicolo sommergibile è dato dalla telecamera e non dal veicolo che serve unicamente a trasportare la telecamera su una distanza limitata.

Tale elemento pertanto, se presentato separatamente, deve essere classificato con il codice NC 8525 80 19 .

Dato che i vari elementi sono interconnessi e che il sistema è costituito da elementi distinti destinati a contribuire insieme ad una funzione ben determinata, ripresa in una delle voci del capitolo 84 o 85, la nota 4 della sezione XVI è applicabile.

La funzione del sistema è la cattura di immagini senza stoccaggio. L’intero sistema pertanto deve essere classificato nel codice NC 8525 80 19 come telecamera.


9.6.2009   

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L 144/15


REGOLAMENTO (CE) N. 477/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto consistente in una lastra rettangolare di vetro semitemperato su cui sono fissati vari strati di plastica antiriflesso ed assorbenti.

Il prodotto non è incorniciato.

È utilizzato nella fabbricazione di monitor al plasma.

9001 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9001 e 9001 90 00 .

Gli strati di plastica conferiscono al prodotto le caratteristiche di un elemento di ottica. La classificazione alla voce 7007 come vetro di sicurezza, consistente in vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro, è esclusa.

Gli elementi di ottica di plastica non montati, lavorati o non lavorati otticamente, sono contemplati dalla voce 9001 (cfr. inoltre le note esplicative del SA alla voce 9001 , (D)).

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9001 90 00 come altri elementi di ottica.

2.

Prodotto consistente in una lastra rettangolare di vetro semitemperato su cui sono fissati vari strati di plastica antiriflesso ed assorbenti.

Il prodotto è incorniciato da una fascia metallica.

È utilizzato nella fabbricazione di monitor al plasma.

9002 20 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9002 e 9002 20 00 .

Gli strati di plastica conferiscono al prodotto le caratteristiche di un elemento di ottica/filtro ottico. La classificazione alla voce 7007 come vetro di sicurezza, consistente in vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro, è quindi esclusa.

Gli elementi di ottica di plastica montati, lavorati o non lavorati otticamente, sono contemplati dalla voce 9002 (cfr. inoltre le note esplicative del SA alla voce 9001 , (D) e 9002 ).

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9002 20 00 come filtro ottico.


9.6.2009   

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L 144/17


REGOLAMENTO (CE) N. 478/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2009

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il monepantel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare devono risultare conformi al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

All’ Agenzia europea per i medicinali è stato chiesto di determinare i limiti massimi di residui per il monepantel, agente attivo contro gli endoparassiti. Sulla base della raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari tale sostanza va inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per gli ovini, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(3)

Tale sostanza va anche inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai caprini, in rapporto a muscolo, rene e fegato, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi provvisori di residui stabiliti nel presente annesso per tale sostanza scadono il 1o gennaio 2011.

(4)

A fini di chiarezza, una nuova categoria intitolata «Altri» va aggiunta agli allegati I e III dato che il monepantel è un nuovo tipo di composto non riconducibile ad alcuna delle suddivisioni esistenti. All’interno di questo gruppo di «sostanze che agiscono contro gli endoparassiti» le esistenti suddivisioni si basano sulla chimica dei composti; inoltre alcune di queste suddivisioni chimiche include soltanto singole sostanze. È preferibile stabilire una categoria di «Altri» poiché se venissero costituite nuove suddivisioni chimiche per ogni nuova classe di sostanza introdotta il numero delle suddivisioni contenenti singole sostanze incrementerebbe notevolmente. Per quanto concerne il monepantel non è possibile determinare accuratamente quale sia la parte della molecola che produce l’effetto farmacologico, di conseguenza non risulta chiaro quale sia il nome più appropriato da dare alla nuova suddivisione chimica per il monepantel.

(5)

Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6)

Prima che la rettifica contenuta nel presente regolamento diventi applicabile occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni ad immettere in commercio i medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 agosto 2009.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO

1)   

Un nuovo punto 2.1.8 «Altri» che include la nuova sostanza «Monepantel» è aggiunta all’allegato I (Lista delle sostanze farmacologicamente attive per le quali i limiti massimi di residuo sono stati fissati), come segue:

2.   Agenti antiparassitari

2.1.   Agenti attivi contro gli endoparassiti

«2.1.8.   Altri

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

Monepantel

Monepantel-sulfone

Ovini

700 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

7 000 μg/kg

Materie grasse

5 000 μg/kg

Fegato

2 000 μg/kg

Rene

2)   

Un nuovo punto 2.1.8 «Altri» che include la nuova sostanza «Monepantel» è aggiunta all’allegato III (Lista delle sostanze farmacologicamente attive per le quali i limiti massimi di residui sono stati fissati), come segue:

2.   Agenti antiparassitari

2.1.   Agenti attivi contro gli endoparassiti

«2.1.8.   Altri

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

Monepantel

Monepantel-sulfone

Caprini

700 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Questi limiti massimi di residui sono scaduti il 1o gennaio 2011»

7 000 μg/kg

Materie grasse

5 000 μg/kg

Fegato

2 000 μg/kg

Rene


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

9.6.2009   

IT

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L 144/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

relativa alla firma, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

(2009/432/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, in seguito denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 (1).

(2)

Il 23 ottobre 2006 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo con la Cina che modifica l’accordo per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(3)

Il protocollo è stato siglato da entrambe le parti il 28 febbraio 2008.

(4)

Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato, con riserva della sua conclusione previo espletamento delle necessarie procedure costituzionali e istituzionali,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, è approvata a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri,con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)   GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.


PROTOCOLLO

che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall’altro,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (in seguito denominato «l’accordo»).

Articolo 2

I testi dell’accordo in lingua bulgara e in lingua rumena, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche, redatte a norma dell’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 3

Le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilanove, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image 2

Image 3

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 4

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За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image 7

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9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

relativa all’adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

(2009/433/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 61 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina («regolamento n. 61») sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti ed a garantire che tali veicoli offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione.

(2)

Il regolamento n. 61 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all’accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

(3)

Il regolamento n. 61 dovrebbe essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e quindi entrare a far parte della normativa vigente nella Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità europea aderisce al regolamento n. 61 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.

2.   Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Come disposto dagli articoli 35 e 36 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (3), l’equivalenza delle prescrizioni del regolamento n. 61 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e di quelle della direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (4), è riconosciuta.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)   GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)  Il regolamento sarà pubblicato in una successiva Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(4)   GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17.


9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

(2009/434/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/493/CE (2) stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.

(2)

Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica («il piano») che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali.

(3)

Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5 % circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di EUR. Di tale importo, una dotazione di 1 020 milioni di EUR dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per sviluppare l’accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per potenziare le operazioni connesse alle priorità previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (3), un importo di 600 milioni di EUR dovrebbe essere messo a disposizione nel 2009, mentre 420 milioni di EUR dovrebbero essere garantiti mediante un meccanismo di compensazione in sede di concertazione della procedura di bilancio della Comunità per il 2010 ed essere disponibili nel 2010.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/493/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/493/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)   GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(3)   GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Importo complessivo degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007-2013 (prezzi correnti 2004), ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*1)

Prezzi 2004 in EUR (*2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Importo totale UE-25, più Bulgaria e Romania

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

27 676 975 284


Importo complessivo degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007-2013 (prezzi correnti), ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*3)

Prezzi correnti in EUR (*4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Importo totale UE-25, più Bulgaria e Romania

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

31 232 644 963


(*1)  Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale.

(*2)  Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.

(*3)  Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale.

(*4)  Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.»


Rettifiche

9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299 del 16 novembre 2007 )

A pagina 113, nell’allegato XV, punto III «Terminologia», punto 3:

1)

anziché:

«a)

le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati nell’appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;»,

leggi:

«a)

le diciture «a ridotto tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati nell’appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;»

2)

anziché:

«Le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini «tre quarti» e «metà» di cui all’appendice.»,

leggi:

«Le diciture «a ridotto tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini «tre quarti» e «metà» di cui all’appendice.»