ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.141.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/431/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 468/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
32,7 |
MK |
43,9 |
|
TR |
55,6 |
|
ZZ |
44,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
24,8 |
TR |
98,6 |
|
ZZ |
61,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
113,3 |
ZZ |
113,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
70,4 |
TR |
60,0 |
|
ZA |
64,1 |
|
ZZ |
64,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
114,0 |
BR |
74,1 |
|
CA |
69,7 |
|
CL |
88,3 |
|
CN |
85,0 |
|
NA |
101,9 |
|
NZ |
103,9 |
|
US |
124,3 |
|
ZA |
73,4 |
|
ZZ |
92,7 |
|
0809 10 00 |
TN |
169,2 |
TR |
209,1 |
|
ZZ |
189,2 |
|
0809 20 95 |
US |
453,6 |
ZZ |
453,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DIRETTIVE
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/3 |
DIRETTIVA 2009/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione. |
(2) |
Le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di solventi da estrazione ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali, avendo così un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno. |
(3) |
È necessario ravvicinare dette legislazioni per conseguire la libera circolazione dei prodotti alimentari. |
(4) |
Le legislazioni in merito ai solventi da estrazione destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari dovrebbero, in primo luogo, tener conto delle esigenze della tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche. |
(5) |
Un simile ravvicinamento dovrebbe comportare l'elaborazione di un elenco unico dei solventi da estrazione destinati alla preparazione dei prodotti alimentari o di altri ingredienti alimentari. È anche opportuno fissare criteri generali di purezza. |
(6) |
L'impiego di un solvente da estrazione rispettando le corrette prassi di fabbricazione dovrebbe provocare l'eliminazione della totalità o della gran parte dei residui di solventi contenuti nei prodotti alimentari o nei loro ingredienti. |
(7) |
In tali condizioni la presenza di residui o derivati nel prodotto alimentare finito o nell'ingrediente può essere involontaria, ma tecnicamente inevitabile. |
(8) |
Limitazioni specifiche, pur essendo in generale utili, non sono necessarie per le sostanze elencate nell'allegato I, parte I, e sono ammesse per quanto riguarda la sicurezza del consumatore, se tali sostanze sono state impiegate rispettando le corrette prassi di fabbricazione. |
(9) |
È opportuno, per tener conto della tutela della salute pubblica, determinare le condizioni di impiego di altri solventi da estrazione elencati nell'allegato I, parte II e parte III, nonché dei valori massimi dei residui autorizzati nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti. |
(10) |
Dovrebbero essere definiti criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione, nonché metodi di analisi e di campionatura dei solventi da estrazione che si trovano nei e sui prodotti alimentari. |
(11) |
Se si dovesse ritenere che, alla luce delle nuove informazioni, l'impiego di un solvente da estrazione previsto nella presente direttiva costituisce un rischio per la salute, gli Stati membri dovrebbero poter sospenderne o limitarne l'impiego ovvero ridurre le quantità previste in attesa di una decisione a livello comunitario. |
(12) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(13) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, e la specificazione delle relative condizioni d'impiego e dei limiti massimi dei residui, e di adottare criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione, metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza, nonché metodi di analisi e campionatura dei solventi da estrazione impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(14) |
Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione delle modifiche dell'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, e della specificazione delle relative condizioni d'impiego e dei limiti massimi dei residui, e ai fini dell'adozione dei criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione. |
(15) |
Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini della modifica dell'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, e della specificazione delle relative condizioni d'impiego e dei limiti massimi dei residui, per adottare criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione e per modificare la presente direttiva nei casi in cui risulti che l'impiego, nei prodotti alimentari, di una delle sostanze elencate nell'allegato I oppure la presenza in queste sostanze di uno o più componenti di cui all'articolo 3 è suscettibile di nuocere alla salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva. |
(16) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure dei comitati. Pertanto, essi non richiedono alcuna attività di recepimento da parte degli Stati membri. |
(17) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
La presente direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e additivi nutritivi figurino in uno degli elenchi dell'allegato I.
Tuttavia, gli Stati membri si accertano che l'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non comporti nei prodotti alimentari residui di solventi da estrazione in proporzioni pericolose per la salute umana.
La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni adottate nel quadro di normative comunitarie più specifiche.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«solvente»: qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o qualsiasi componente di un prodotto alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare; |
b) |
«solvente da estrazione»: un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime o di prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di questi prodotti, il quale è rimosso, ma può condurre alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri autorizzano l'impiego, quali solventi da estrazione nella fabbricazione di prodotti alimentari o di loro ingredienti, delle sostanze e materie elencate nell'allegato I, alle condizioni d'impiego e nel rispetto delle quantità massime di residui, che sono eventualmente precisate in detto allegato.
Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti per motivi attinenti ai solventi da estrazione impiegati o ai loro residui se questi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri vietano l'impiego, quali solventi da estrazione, di sostanze e di materie diverse dai solventi da estrazione elencati nell'allegato I e non possono estendere queste condizioni d'impiego e le quantità massime di residui ammissibili oltre quanto ivi stabilito.
3. L'acqua, con l'eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi sono autorizzate quali solventi da estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato I rispettino i seguenti criteri generali e specifici di purezza:
a) |
non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza; |
b) |
salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza adottati a norma dell'articolo 4, lettera d), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo; |
c) |
devono soddisfare i criteri specifici di purezza adottati a norma dell'articolo 4, lettera d). |
Articolo 4
La Commissione adotta:
a) |
le modifiche dell'allegato I necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui; |
b) |
i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza previsti all'articolo 3; |
c) |
la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione elencati nell'allegato I e impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti; |
d) |
all'occorrenza, i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell'allegato I, e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione. |
Le misure di cui alle lettere b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Ove necessario, le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 5
1. Se uno Stato membro, a seguito di informazioni nuove o di un riesame di informazioni esistenti effettuato dopo l'adozione della presente direttiva, ha motivi precisi per stabilire che l'impiego, nei prodotti alimentari, di una sostanza elencata nell'allegato I oppure che la presenza in queste sostanze di uno o più componenti di cui all'articolo 3 è suscettibile di nuocere alla salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, esso può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle disposizioni in questione nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e precisa i motivi della propria decisione.
2. La Commissione esamina immediatamente i motivi addotti dallo Stato membro in questione, consulta il comitato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, emette in seguito il proprio parere e prende gli opportuni provvedimenti che possono sostituire quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva da essa ritenute necessarie per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
In questo caso lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può applicarle fino al momento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche nel proprio territorio.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
I termini stabiliti dall'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze elencate nell'allegato I e destinate a essere usate nei prodotti alimentari come solventi da estrazione per uso alimentare siano immesse sul mercato soltanto se sull'imballaggio, recipiente o etichettatura figurano le seguenti indicazioni scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) |
la denominazione commerciale indicata conformemente all'allegato I; |
b) |
una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta a essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti; |
c) |
una menzione che consenta di identificare la partita; |
d) |
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno della Comunità; |
e) |
il quantitativo netto nominale espresso in unità di volume; |
f) |
se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego. |
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni specificate alle lettere c), d), e) e f) dello stesso paragrafo possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita o al lotto, i quali devono accompagnare o precedere la spedizione.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di pesi e misure o concernenti la classificazione, nonché il condizionamento e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli contenuti nel presente articolo in ordine alle modalità di indicazione delle indicazioni previste.
Ogni Stato membro garantisce tuttavia che la vendita di solventi da estrazione nel proprio territorio sia vietata se le indicazioni previste dal presente articolo non appaiono in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti, salvo che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in varie lingue.
Articolo 8
1. La presente direttiva si applica anche ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari importati nella Comunità.
2. La presente direttiva non si applica né ai solventi da estrazione né ai prodotti alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità.
Articolo 9
La direttiva 88/344/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 10
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 87.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.
(3) GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28.
(4) Cfr. allegato II, parte A.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
ALLEGATO I
SOLVENTI DA ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
PARTE I
Solventi da utilizzare, rispettando le corrette prassi di fabbricazione, per tutti gli usi (1)
Nome:
|
Propano |
|
Butano |
|
Acetato di etile |
|
Etanolo |
|
Anidride carbonica |
|
Acetone (2) |
|
Protossido d'azoto |
PARTE II
Solventi da estrazione di cui sono specificate le condizioni di impiego
Nome |
Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) |
Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |
Esano (3) |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
|
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
||
Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
|
Acetato di metile |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
Produzione di zucchero da melasse |
1 mg/kg nello zucchero |
|
Etilmetilchetone (4) |
Frazionamento di grassi e oli |
5 kg/mg nel grasso o olio |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
|
Diclorometano |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
Metanolo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Propan-2-olo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
PARTE III
Solventi da estrazione le cui condizioni d'utilizzazione sono precisate
Nome |
Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
Etere dietile |
2 mg/kg |
Esano (5) |
1 mg/kg |
Cicloesano |
1 mg/kg |
Acetato di metile |
1 mg/kg |
Butan-1-olo |
1 mg/kg |
Butan-2-olo |
1 mg/kg |
Etilmetilchetone (5) |
1 mg/kg |
Diclorometano |
0,02 mg/kg |
Propan-1-olo |
1 mg/kg |
1,1,1,2-tetrafluoroetano |
0,02 mg/kg |
(1) Si ritiene che un solvente da estrazione sia utilizzato rispettando le corrette prassi di fabbricazione se il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati e inoltre in quantità tecnicamente inevitabili e tali da non presentare rischi per la salute umana.
(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.
(3) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(4) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(5) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 9)
Direttiva 88/344/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 92/115/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 9 dell'allegato III |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 9)
Direttiva |
Termine di recepimento |
||
88/344/CEE |
13 giugno 1991 |
||
92/115/CEE |
|
||
|
|||
94/52/CE |
7 dicembre 1995 |
||
97/60/CE |
|
||
|
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/115/CEE:
«Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative in modo da:
— |
consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1993, |
— |
vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1o gennaio 1994.» |
(2) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/60/CE:
«Gli Stati membri modificano le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:
— |
consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, non oltre il 27 ottobre 1998, |
— |
vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 27 aprile 1999. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, possono essere commercializzati sino all’esaurimento delle scorte.» |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 88/344/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
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— |
Articolo 9 |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/12 |
DIRETTIVA 2009/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione. |
(2) |
Nell’ambito della politica comune dei trasporti, la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri. |
(3) |
L’intensificarsi della circolazione stradale e l’aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe. |
(4) |
I controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi. |
(5) |
Occorre quindi che le norme e i criteri comunitari minimi per il controllo tecnico degli elementi di cui alla presente direttiva siano definiti con direttive particolari. |
(6) |
È necessario adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l’applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. |
(7) |
Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, sarebbe difficile fissare norme relative ad aspetti quali la regolazione della pressione pneumatica e i tempi di riempimento del compressore, data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità. |
(8) |
Nel settore del controllo tecnico dei veicoli tutte le parti riconoscono che il metodo di controllo, in particolare a seconda che l’ispezione sia effettuata su veicolo carico, parzialmente carico o scarico, può influire sulla valutazione degli esaminatori circa il corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura. |
(9) |
La fissazione di norme di riferimento relative alla forza frenante in diverse condizioni di carico per ogni modello di veicolo contribuisce a fornire maggiori elementi di valutazione. La presente direttiva deve consentire di effettuare controlli con tale metodo in alternativa ai controlli a fronte di norme minime di efficienza per ciascuna categoria di veicoli. |
(10) |
Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, la presente direttiva deve riguardare principalmente veicoli omologati a norma della direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), pur essendo riconosciuto che alcuni tipi di veicoli sono stati omologati secondo norme nazionali che possono discostarsi da tale direttiva. |
(11) |
Gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi che non rientrano nella presente direttiva. |
(12) |
Gli Stati membri possono instaurare controlli più rigorosi o più frequenti per i sistemi di frenatura. |
(13) |
La presente direttiva mira a mantenere, grazie a un controllo periodico, le emissioni di scarico degli autoveicoli a un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi, nonché ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta. |
(14) |
Una cattiva regolazione e un’insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l’ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano. È importante produrre mezzi di trasporto che rispettino l’ambiente. |
(15) |
Nel caso dei motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell’opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni. |
(16) |
Nel caso dei motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all’uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo, si ritiene dia un’indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni. |
(17) |
La percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti a una manutenzione regolare. |
(18) |
Per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prescrivono la dotazione obbligatoria di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme sul controllo periodico delle emissioni devono essere più severe che per i veicoli convenzionali. |
(19) |
La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (6), prescrive l’introduzione, a partire dal 2000, di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri con motore a benzina allo scopo di verificare il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione. I sistemi OBD sono obbligatori anche per i veicoli nuovi a motore diesel dal 2003. |
(20) |
Gli Stati membri possono eventualmente escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva alcune categorie di veicoli d’interesse storico. Essi possono anche stabilire proprie norme di controllo per tali veicoli. Quest’ultima facoltà non deve avere come conseguenza l’applicazione di norme più severe di quelle cui i veicoli in questione dovevano essere conformi originariamente. |
(21) |
Esistono sistemi diagnostici semplici e diffusi che possono essere utilizzati dagli organismi di controllo per controllare la maggior parte dei limitatori di velocità. Per i veicoli che non sono accessibili a queste apparecchiature diagnostiche prontamente disponibili, le autorità dovranno utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal costruttore originale del veicolo o prevedere l’accettazione di una certificazione appropriata di controllo da parte del costruttore del veicolo o del suo rappresentante. |
(22) |
La verifica periodica del corretto funzionamento dei limitatori di velocità deve essere agevolata per i veicoli muniti del nuovo apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (7). Dal 2003 i veicoli nuovi sono muniti di tali apparecchi. |
(23) |
Le prescrizioni relative ai taxi e alle ambulanze sono analoghe a quelle relative alle automobili private. Quindi gli elementi da sottoporre a controllo possono essere simili, anche se la periodicità delle prove è diversa. |
(24) |
Gli Stati membri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, devono accertarsi della qualità e delle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei veicoli. |
(25) |
Occorre che la Commissione verifichi l’applicazione pratica della presente direttiva. |
(26) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione della normativa in materia di controllo tecnico, al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori e di garantire che i veicoli siano regolati e sottoposti a manutenzione in modo corretto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(27) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(28) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire talune norme e metodi di prova minimi nonché di adeguarli al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(29) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato, nonché i loro rimorchi e semirimorchi, sono sottoposti a un controllo tecnico periodico in base alla presente direttiva.
2. Le categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II.
Articolo 2
Il controllo tecnico previsto dalla presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato membro o da organismi a vocazione pubblica incaricati di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati, di natura eventualmente privata, debitamente autorizzati e che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza. Quando impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operano anche come officine per la riparazione dei veicoli, gli Stati membri si adoperano in modo particolare affinché siano garantite l’obiettività e l’elevata qualità di tali controlli.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, a un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva.
Tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo a un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.
3. Gli Stati membri applicano le procedure appropriate per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva.
CAPO II
ECCEZIONI
Articolo 4
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri.
2. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche, compresi quelli considerati di interesse storico che siano stati costruiti prima del 1 gennaio 1960 o che siano temporaneamente ritirati dalla circolazione.
3. Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico.
Articolo 5
Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono:
a) |
anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, imporre che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione; |
b) |
ridurre l’intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori; |
c) |
rendere obbligatorio il controllo tecnico dell’equipaggiamento opzionale; |
d) |
aumentare il numero degli elementi da controllare; |
e) |
estendere l’obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli; |
f) |
prescrivere ulteriori controlli speciali; |
g) |
prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevate e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell’allegato II per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l’omologazione originale del veicolo. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
1. La Commissione adotta le direttive particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all’allegato II nonché le modifiche necessarie per l’adeguamento di tali norme e metodi al progresso tecnico.
2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 8
La Commissione esamina, non oltre tre anni dopo l’introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se, in base all’esperienza acquisita, i controlli previsti siano sufficienti per individuare i limitatori di velocità difettosi o manomessi e se non sia necessario modificare la normativa in vigore.
Articolo 9
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
La direttiva 96/96/CE, come emendata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, è abrogata senza pregiudizio per gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 66.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2009.
(3) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.
(4) Cfr. allegato III, parte A.
(5) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.
(6) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
(7) GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO I
CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTE AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI
Categorie di veicoli |
Periodicità del controllo tecnico |
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Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno |
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Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno |
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Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno |
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Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno |
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Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni |
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Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni |
ALLEGATO II
ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE
Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.
I controlli previsti dal presente allegato possono essere effettuati senza smontare i componenti del veicolo.
Qualora il veicolo presenti difetti riguardanti gli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.
VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 E 6
1. Dispositivi di frenatura
Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verterà sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto possibile, ai requisiti tecnici di cui alla direttiva 71/320/CEE
Elementi da controllare |
Cause del difetto |
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VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2 E 3 |
VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5 E 6 |
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VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6
8.2. Emissioni di gas di scarico
8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)
a) |
Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
|
b) |
Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
|
8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (diesel)
a) |
La misurazione dell’opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. |
b) |
Condizionamento del veicolo:
|
c) |
Procedura di prova:
|
d) |
Valori limite:
|
8.2.3. Apparecchiatura di controllo
Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.
8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite stabiliti dalla presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2 E 3 |
VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5 E 6 |
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(1) 48 % per i veicoli della categoria 1 non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1o ottobre 1991 (entrata in vigore del divieto della prima messa in circolazione senza omologazione europea di componente) (direttiva 71/320/CEE).
(2) 45 % per i veicoli immatricolati dopo il 1988 o dalla data di applicazione nella legislazione interna degli Stati membri della direttiva 71/320/CEE
(3) 4 % per i rimorchi e i semirimorchi immatricolati dopo il 1988 o dalla data di applicazione nella legislazione interna degli Stati membri della direttiva 71/320/CEE, a seconda di quale data sia posteriore.
(4) 50 % per i veicoli della categoria 5 immatricolati dopo il 1988 o dalla data di applicazione nella legislazione interna degli Stati membri della direttiva 71/320/CEE.
(5) Il valore di riferimento per l’asse del veicolo è lo sforzo di frenatura (espresso in Newton) necessario per conseguire la forza di frenatura minima prescritta al peso del veicolo all’atto della presentazione al controllo.
(6) Per i veicoli delle categorie 2 e 5 le prestazioni minime del freno di soccorso saranno 2,2 m/s2 (la direttiva 71/320/CEE non riguarda le prestazioni del freno di soccorso).
(7) Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (OJ L 370, 31.12.1985, p. 8).
(8) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 February 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (OJ L 57, 2.3.1992, p. 27).
(9) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1).
(10) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1).
(11) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33).
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 10)
Direttiva 96/96/CE del Consiglio |
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Direttiva 1999/52/CE della Commissione |
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Direttiva 2001/9/CE della Commissione |
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Direttiva 2001/11/CE della Commissione |
|
Direttiva 2003/27/CE della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’allegato III, punto 68 |
PARTE B
Termini di attuazione nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 10)
Direttive |
Termine di attuazione |
96/96/CE |
9 marzo 1998 |
1999/52/CE |
30 settembre 2000 |
2001/9/CE |
9 marzo 2002 |
2001/11/CE |
9 marzo 2003 |
2003/27/CE |
1o gennaio 2004 |
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 96/96/CE |
Presente direttiva |
Articoli 1-4 |
Articoli 1-4 |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, dal primo al settimo trattino |
Articolo 5, lettere da a) a g) |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
— |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Allegati I e II |
Allegati I e II |
Allegati III e IV |
— |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/29 |
DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva. |
(2) |
Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, la Commissione (Eurostat) dovrebbe disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull’ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza dalla Comunità e verso la medesima, tra Stati membri e all’interno degli Stati membri. |
(3) |
Occorre inoltre sottolineare l’importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici. |
(4) |
La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l’istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate. |
(5) |
I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all’altro e tra i vari modi di trasporto. |
(6) |
Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario. La raccolta di dati statistici sarà effettuata in ciascuno Stato membro sotto l’autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l’elaborazione delle statistiche ufficiali. |
(7) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(8) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare determinate modalità di attuazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(9) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della direttiva indicati nell’allegato IX, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Raccolta di dati statistici
Gli Stati membri raccolgono statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.
L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;
b) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.
Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l’esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;
c) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;
d) «nazionalità dell’operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell’attività commerciale dell’operatore di trasporto;
e) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.
Articolo 3
Caratteristiche della raccolta di dati
1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi alle:
a) |
informazioni in merito alle merci e ai passeggeri; |
b) |
informazioni in merito alla nave. |
Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.
2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII.
3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l’onere per i rispondenti.
4. La Commissione adegua le caratteristiche della raccolta di dati e il contenuto degli allegati da I a VIII ai progressi economici e tecnici nella misura in cui tale adeguamento non comporta un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell’onere per i rispondenti.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 4
Porti
1. Ai fini della presente direttiva, la Commissione redige un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
2. Ogni Stato membro seleziona dall’elenco di cui al paragrafo 1 i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.
Per ogni porto selezionato devono essere forniti dati dettagliati, conformemente all’allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali il porto rispetta il criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l’altro settore.
3. Per porti dell’elenco non selezionati sono forniti dati sommari, conformemente all’allegato VIII, insieme di dati A3.
Articolo 5
Accuratezza delle statistiche
I metodi per la raccolta di dati sono tali da garantire che i dati statistici comunitari sul trasporto marittimo abbiano il grado di precisione richiesto per l’insieme dei dati statistici descritti all’allegato VIII.
La Commissione stabilisce le norme di accuratezza.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 6
Trattamento dei risultati della raccolta di dati
Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all’articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di accuratezza di cui all’articolo 5.
Articolo 7
Trasmissione dei risultati della raccolta di dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della raccolta di dati di cui all’articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).
2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell’allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione per i dati la cui frequenza è trimestrale e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.
La prima trasmissione copre il primo trimestre dell’anno 1997.
Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) tutte le pertinenti informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario, gli Stati membri comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.
Articolo 9
Diffusione dei dati statistici
La Commissione (Eurostat) diffonde i dati statistici appropriati con frequenza analoga a quella delle trasmissioni dei risultati.
Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione (Eurostat) sono determinate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 11
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Abrogazione
La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto interno della direttiva indicati all’allegato IX, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato X.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.
(2) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.
(3) V. allegato IX, parte A.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
ALLEGATO I
VARIABILI E DEFINIZIONI
1. Variabili statistiche
a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:
— |
peso lordo in tonnellate delle merci; |
— |
tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II; |
— |
descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III; |
— |
porto dichiarante; |
— |
direzione del movimento, entrata o uscita; |
— |
per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV; |
— |
per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV; |
— |
numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera. |
Per le merci trasportate in container o su unità roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:
— |
numero complessivo dei container (con o senza carico); |
— |
numero dei container senza carico; |
— |
numero complessivo di unità mobili (roro) con e senza carico; |
— |
numero di unità mobili (roro) senza carico. |
b) Informazioni relative alle navi:
— |
numero di navi; |
— |
tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi; |
— |
paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V; |
— |
tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI; |
— |
classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII. |
2. Definizioni
a) |
«Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto
|
b) |
«Unità roro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le classificazioni devono ottemperare alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio». |
c) |
«Carico in contenitore» contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati. |
d) |
«Carico roro»: unità roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità roro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste. |
e) |
«Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità roro. |
f) |
«Tonnellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali. |
g) |
«Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili. |
h) |
«Crocerista»: il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere. |
i) |
«Nave da crociera»: la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine. Sono incluse le strutture d'intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se alcuni passeggeri percepiscono tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere. |
j) |
«Escursione di un crocerista»: la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave. |
ALLEGATO II
CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO
Categoria (1) |
Codice a una cifra |
Codice a due cifre |
Descrizione |
Tonnellaggio |
Numero |
Rinfusa liquida |
1 |
1X |
Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico) |
X |
|
11 |
Gas liquidi |
X |
|
||
12 |
Petrolio greggio |
X |
|
||
13 |
Prodotti petroliferi |
X |
|
||
19 |
Altre merci alla rinfusa, liquide |
X |
|
||
Rinfusa solida |
2 |
2X |
Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico) |
X |
|
21 |
Minerale |
X |
|
||
22 |
Carbone |
X |
|
||
23 |
Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca) |
X |
|
||
29 |
Altre merci alla rinfusa, a secco |
X |
|
||
Container |
3 |
3X |
Grandi container |
X (2) |
X |
31 |
Unità di carico da 20 piedi |
X (2) |
X |
||
32 |
Unità di carico da 40 piedi |
X (2) |
X |
||
33 |
Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi |
X (2) |
X |
||
34 |
Unità di carico > 40 piedi |
X (2) |
X |
||
Roro (semoventi) |
5 |
5X |
Unità semoventi mobili |
X |
X |
51 |
Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi |
X (2) |
X |
||
52 |
Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli |
|
X (3) |
||
53 |
Autobus |
|
X (3) |
||
54 |
Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/esportazione) |
X |
X (3) |
||
56 |
Animali vivi «in piedi» |
X |
X (3) |
||
59 |
Altre unità mobili semoventi |
X |
X |
||
Roro (non semoventi) |
6 |
6X |
Unità non semoventi mobili |
X |
X |
61 |
Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati |
X (2) |
X |
||
62 |
Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali non accompagnati |
|
X (3) |
||
63 |
Vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi |
X (2) |
X |
||
69 |
Altre unità non semoventi mobili |
X |
X |
||
Altro carico generale (compresi i piccoli container) |
9 |
9X |
Altro carico non classificato altrove |
X |
|
91 |
Prodotti forestali |
X |
|
||
92 |
Prodotti ferrosi ed acciaio |
X |
|
||
99 |
Altro carico generale |
X |
|
(1) Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.
(2) La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.
(3) Solo il numero totale di unità.
ALLEGATO III
NST 2007
Divisione |
Designazione |
01 |
Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca |
02 |
Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale |
03 |
Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio |
04 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacchi |
05 |
Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio |
06 |
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati |
07 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati |
08 |
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari |
09 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
10 |
Metalli di base; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici |
11 |
Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi |
12 |
Mezzi di trasporto |
13 |
Mobili; altri manufatti n.c.a. |
14 |
Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti |
15 |
Posta, pacchi |
16 |
Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci |
17 |
Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a. |
18 |
Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme |
19 |
Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16 |
20 |
Altre merci n.c.a. |
ALLEGATO IV
ZONE COSTIERE MARITTIME
Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita in base all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1)] in vigore l’anno cui si riferiscono i dati.
Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi divisi in due o più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:
Codice |
Zone costiere marittime |
FR01 |
Francia: Atlantico/Mare del |
FR02 |
Francia: Mediterraneo |
FR03 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Guyana francese |
FR04 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica e Guadalupa |
FR05 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Riunione |
DE01 |
Germania: Mare del Nord |
DE02 |
Germania: Mar Baltico |
DE03 |
Germania: Vie d'acqua interne |
GB01 |
Regno Unito |
GB02 |
Isola di Man |
GB03 |
Isole del Canale |
ES01 |
Spagna: Atlantico settentrionale |
ES02 |
Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie |
SE01 |
Svezia: Mar Baltico |
SE02 |
Svezia: Mare del Nord |
TR01 |
Turchia: Mar Nero |
TR02 |
Turchia: Mediterraneo |
RU01 |
Russia: Mar Nero |
RU02 |
Russia: Mar Baltico |
RU03 |
Russia: Asia |
MA01 |
Marocco: Mediterraneo |
MA02 |
Marocco: Africa occidentale |
EG01 |
Egitto: Mediterraneo |
EG02 |
Egitto: Mar Rosso |
IL01 |
Israele: Mediterraneo |
IL02 |
Israele: Mar Rosso |
SA01 |
Arabia Saudita: Mar Rosso |
SA02 |
Arabia Saudita: Golfo |
US01 |
Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale |
US02 |
Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale |
US03 |
Stati Uniti d'America: Golfo |
US04 |
Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale |
US05 |
Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale |
US06 |
Stati Uniti d'America: Grandi laghi |
US07 |
Portorico |
CA01 |
Canada: Atlantico |
CA02 |
Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo |
CA03 |
Canada: Costa occidentale |
CO01 |
Colombia: Costa settentrionale |
CO02 |
Colombia: Costa occidentale |
|
Con i codici supplementari |
ZZ01 |
Impianti off-shore |
ZZ02 |
Aggregati e zone non descritte altrove |
ALLEGATO V
NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE
La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95] in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.
Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi che hanno più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:
FR01 |
Francia |
FR02 |
Territorio antartico francese (di cui isole Kerguelen) |
IT01 |
Italia — Primo registro |
IT02 |
Italia — Registro internazionale |
GB01 |
Regno Unito |
GB02 |
Isola di Man |
GB03 |
Isole del Canale |
GB04 |
Gibilterra |
DK01 |
Danimarca |
DK02 |
Danimarca (DIS) |
PT01 |
Portogallo |
PT02 |
Portogallo (MAR) |
ES01 |
Spagna |
ES02 |
Spagna (Rebeca) |
NO01 |
Norvegia |
NO02 |
Norvegia (NIS) |
US01 |
Stati Uniti d'America |
US02 |
Portorico |
ALLEGATO VI
CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)
|
Tipo |
Categorie comprese in ciascun tipo di nave |
10 |
Rinfuse liquide |
Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas liquefatti Chiatta-cisterna Altre navi cisterna |
20 |
Rinfuse secche |
Petroliera/cargo Cargo |
31 |
Container |
Porta container integrale |
32 |
Trasportatore specializzato |
Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato |
33 |
Merci varie, non specializzato |
Nave frigorifera Nave da trasporto roro, anche per passeggeri Porta container roro Altri carichi roro Trasportatore misto di merci varie/passeggeri Trasportatore misto di merci varie/container Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti |
34 |
Chiatta per carichi secchi |
Chiatta pontata Bettolina a pozzo Chiatta di tipo lash-seabee Chiatta scoperta da carico secco Chiatta coperta da carico secco Altre chiatte da carico secco |
35 |
Passeggeri |
Nave passeggeri (escluse le navi da crociera) |
36 |
Crociera |
Esclusivamente le navi da crociera |
41 |
Pesca |
Nave da pesca (1) Nave officina per il trattamento del pesce (1) |
42 |
Attività off-shore |
Trivellamento ed esplorazione (1) Approvvigionamento off-shore (1) |
43 |
Rimorchiatori |
Rimorchiatori (1) Spintori (1) |
49 |
Varie |
Draghe (1) Da ricerca/esplorazione (1) Altre navi e imbarcazioni non definite altrove (1) |
XX |
Sconosciuto |
Nave di tipo sconosciuto |
(1) Non comprese nella presente direttiva.
ALLEGATO VII
CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI
espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)
Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda pari o maggiore a 100.
Gruppo |
Limite inferiore |
Limite superiore |
||
DWT |
SL |
DWT |
SL |
|
01 |
— |
100 |
fino a 499 |
fino a 499 |
02 |
500 |
500 |
999 |
999 |
03 |
1 000 |
1 000 |
1 999 |
1 999 |
04 |
2 000 |
2 000 |
2 999 |
2 999 |
05 |
3 000 |
3 000 |
3 999 |
3 999 |
06 |
4 000 |
4 000 |
4 999 |
4 999 |
07 |
5 000 |
5 000 |
5 999 |
5 999 |
08 |
6 000 |
6 000 |
6 999 |
6 999 |
09 |
7 000 |
7 000 |
7 999 |
7 999 |
10 |
8 000 |
8 000 |
8 999 |
8 999 |
11 |
9 000 |
9 000 |
9 999 |
9 999 |
12 |
10 000 |
10 000 |
19 999 |
19 999 |
13 |
20 000 |
20 000 |
29 999 |
29 999 |
14 |
30 000 |
30 000 |
39 999 |
39 999 |
15 |
40 000 |
40 000 |
49 999 |
49 999 |
16 |
50 000 |
50 000 |
79 999 |
79 999 |
17 |
80 000 |
80 000 |
99 999 |
99 999 |
18 |
100 000 |
100 000 |
149 999 |
149 999 |
19 |
150 000 |
150 000 |
199 999 |
199 999 |
20 |
200 000 |
200 000 |
249 999 |
249 999 |
21 |
250 000 |
250 000 |
299 999 |
299 999 |
22 |
300 000 e oltre |
300 000 e oltre |
— |
— |
Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99». |
ALLEGATO VIII
STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI
Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.
Le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell’articolo10 della direttiva 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per i rispondenti, della raccolta di tali dati.
STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati e non selezionati (né per le merci né per i passeggeri) l’insieme di dati da fornire è: A3. |
Insieme di dati A1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati A2 |
: |
Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A2 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico, allegato II (esclusi container e roro) (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99) |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati A3 |
: |
Informazioni relative ai porti selezionati e ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3) |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A3 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Tutti i porti nell'elenco |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
|
Insieme di dati B1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
B1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Merce |
2 caratteri alfanumerici |
Nomenclatura delle merci, allegato III |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati C1 |
: |
Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
C1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|||
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69) |
|||
|
Insieme di dati D1 |
: |
Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione e nazionalità di registrazione della nave |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
D1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Nazionalità di registrazione della nave |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|
Dati: numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera. |
Insieme di dati E1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
E1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Nazionalità di registrazione della nave |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati F1 |
: |
Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera) |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave TPL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII |
|||
|
Insieme di dati F2 |
: |
Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera) |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F2 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave SL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di stazza lorda, allegato VII |
|||
|
ALLEGATO IX
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 12)
Direttiva 95/64/CE del Consiglio |
|
Decisione 98/385/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Decisione 2000/363/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’allegato II, punto 20 |
Decisione 2005/366/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 12)
Direttiva |
Termine di recepimento |
95/64/CE |
31 dicembre 1996 |
ALLEGATO X
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 95/64/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, punto 1, primo comma |
Articolo 2, lettera a), primo comma |
Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii) |
Articolo 2, punto 1, terzo comma |
Articolo 2, lettera a), terzo comma |
Articolo 2, punti da 2 a 5 |
Articolo 2, lettere da b) a e) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12, |
— |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 15 |
Articolo 13 |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
Allegati da I a VIII |
Allegati da I a VIII |
— |
Allegato IX |
— |
Allegato X |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2009
recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2009) 3853]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2009/431/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto. |
(2) |
Il 14 gennaio 2009 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE con riguardo all’Inghilterra, alla Scozia e al Galles. |
(3) |
La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di consentire, in Inghilterra, Scozia e Galles, l’applicazione (per ettaro all’anno) di 250 kg di azoto da effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa. La deroga interessa potenzialmente 1 950 aziende agricole in Inghilterra, Scozia e Galles, ossia l’1,3 % delle aziende agricole, l’1,5 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 21 % del bestiame da latte. |
(4) |
Gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, in particolare i regolamenti relativi alla designazione delle zone vulnerabili e all’istituzione di programmi d’azione in Inghilterra (regolamento 2349 del 2008), Scozia (regolamento 298 del 2008) e Galles (regolamento 3143 del 2008), sono stati adottati e sono applicabili parallelamente alla presente decisione. |
(5) |
Le zone vulnerabili designate a cui si applicano i programmi d’azione coprono il 68 % della superficie totale dell’Inghilterra, il 14 % della superficie totale della Scozia e il 4 % della superficie totale del Galles. |
(6) |
I dati trasmessi in merito alla qualità delle acque indicano che in Inghilterra l’83 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 58 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Scozia e nel Galles, oltre il 90 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e oltre il 70 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, in Inghilterra la concentrazione media di nitrati è inferiore a 25 mg/l in oltre il 50 % dei siti di monitoraggio e supera i 50 mg/l solo nel 9 % di essi. In Scozia e nel Galles, oltre il 90 % dei siti di monitoraggio registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l e nessun sito presenta una concentrazione superiore a 50 mg/l. |
(7) |
I bovini da latte e da carne e gli ovini costituiscono i tipi più diffusi di bestiame erbivoro in Inghilterra, in Scozia e nel Galles e il patrimonio zootecnico ha registrato una tendenza al calo nel periodo 1995-2007 (13 % di riduzione per i bovini e 22 % di riduzione per gli ovini). Circa il 48 % della produzione totale di effluenti agricoli è trattato come letame solido proveniente da sistemi di allevamento su paglia mentre il 52 % degli effluenti è trattato come liquame. |
(8) |
Negli ultimi vent’anni l’uso di fertilizzanti chimici è diminuito, del 42 % per l’azoto e del 49 % per il fosforo. A partire dal 1999, l’uso di azoto chimico sui pascoli dei bovini da latte è calato del 37 % e nel 2007 ammontava a 128 kg N/ha. I bilanci di azoto e di fosforo a livello nazionale forniti dall’OCSE mostrano che tra il 1985 e il 2002 il bilancio di azoto è passato da 46 a 22 kg N/ha e quello di fosforo da 15 a 12 kg P/ha. |
(9) |
I prati occupano il 69 % della superficie agricola in Inghilterra, in Scozia e nel Galles; di essi, il 46 % è estensivo e il 54 % è gestito. Il 31 % della superficie agricola totale è costituito da seminativi. |
(10) |
Dai documenti giustificativi trasmessi nel quadro della notifica risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro per ettaro proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi quali un forte grado di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l’elevata produttività delle superfici prative ad alto assorbimento di azoto. |
(11) |
La Commissione, dopo aver valutato la richiesta, ritiene che il quantitativo di effluente proposto (250 kg/ha) non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, sempreché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni. |
(12) |
È opportuno che la presente decisione si applichi parallelamente ai programmi d’azione per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles adottati per il periodo 2009-2012. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito dall’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per consentire l’applicazione, in Inghilterra, Scozia e Galles, di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;
b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
c) «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.
Articolo 4
Autorizzazione e impegno annuali
1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tal caso, la domanda si considera respinta.
Articolo 5
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.
2. L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo.
3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 1o marzo.
Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:
a) |
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli; |
b) |
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda; |
c) |
rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti; |
d) |
fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; |
e) |
quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; |
f) |
risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo; |
g) |
applicazione di azoto e fosforo da effluente su ogni appezzamento; |
h) |
applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento. |
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani stessi e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo. Tale registro deve essere presentato alle autorità competenti per ogni anno civile.
5. L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga accetta che la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
6. Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga. Per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale, almeno una volta ogni quattro anni occorre effettuare analisi e campionamenti. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
7. È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
Articolo 6
Pianificazione dei terreni
Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
a) |
le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera; |
b) |
indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto; |
c) |
ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le altre leguminose intercalate da aree erbose. |
Articolo 7
Altre misure
L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie relative alla protezione della salute pubblica e animale e dell’ambiente.
Articolo 8
Monitoraggio
1. Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di una deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione ogni anno, in allegato alla relazione di cui all’articolo 10.
2. Il monitoraggio delle aziende agricole oggetto del programma di azione e della deroga è condotto a livello delle singole aziende e nell’ambito di distretti agricoli di monitoraggio. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi dei vari tipi di suolo, intensità di coltura e fertilizzazione.
3. Le indagini e le analisi dei nutrienti di cui all’articolo 5 forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi, a cui ogni anno sono applicati fino a 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro per ettaro.
4. Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di nitrati e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.
5. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
6. Prima della scadenza del periodo di deroga verrà condotto uno studio volto ad acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura al fine di migliorare la gestione dei nutrienti agricoli. Tale studio verterà in particolare sulle perdite di nutrienti (incluse la lisciviazione dei nitrati, le perdite dovute a denitrificazione e le perdite di fosfati) nei sistemi intensivi di produzione lattiero-casearia in zone rappresentative.
Articolo 9
Controlli
1. Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non meno del 3 % delle aziende agricole che godono di una deroga individuale devono essere soggette a ispezioni in loco, per accertare l’ottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Articolo 10
Trasmissione di relazioni
1. Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco.
Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2010.
2. I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.
Articolo 11
Validità
La presente decisione si applica nel contesto dei regolamenti relativi all’applicazione del programma d’azione in Inghilterra (regolamento 2349 del 2008), Scozia (regolamento 298 del 2008) e Galles (regolamento 3143 del 2008). La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 12
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.