ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.137.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
3 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 454/2009 della Commissione, del 2 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 455/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/421/CE

 

*

Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004

7

 

 

Commissione

 

 

2009/422/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2009, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto concerne i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Germania [notificata con il numero C(2009) 3953]

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO (CE) N. 454/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

3.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/3


DECISIONE N. 455/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I rischi per la salute umana posti dalla presenza di diclorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi (3) i quali sono giunti alla conclusione che sono necessarie nella Comunità misure dirette a ridurre i rischi posti alla salute umana nell’ambito delle applicazioni industriali, professionali e a livello dei consumatori del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente della Commissione [CSTEE — poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)], il quale ha confermato che l’esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana.

(2)

Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e destinati al pubblico in generale), è opportuno limitare l’immissione sul mercato e l’uso di svernicianti che contengono DCM.

(3)

Gli svernicianti che contengono DCM sono utilizzati dal pubblico in generale in ambito domestico per rimuovere pitture, vernici e lacche sia in ambienti interni che esterni. L’uso domestico del DCM in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. Pertanto, la sola misura che si riveli efficace per eliminare i crescenti rischi per il pubblico in generale derivanti da svernicianti che contengono DCM è il divieto dell’immissione sul mercato, nei confronti del pubblico stesso, della vendita e dell’uso di tali svernicianti.

(4)

Al fine di garantire una esecuzione graduale della messa fuori uso dalla catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM, è opportuno fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali.

(5)

Poiché è possibile che il pubblico in generale, nonostante il divieto, si procuri svernicianti che contengono DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori industriali e professionali, è opportuno che sul prodotto figuri un’avvertenza.

(6)

Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali nel corso degli ultimi 18 anni sono principalmente imputabili ad un’aerazione insufficiente, all’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all’uso di vasche di sverniciatura inadatte e alla sovraesposizione al DCM. Sono quindi opportune restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi industriali e professionali.

(7)

Agli utilizzatori professionali si applica in generale la normativa in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre dispongono delle misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, la normativa comunitaria per la protezione dei lavoratori non si applica ai lavoratori autonomi ed essi avrebbero necessità di un’adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti che contengono DCM.

(8)

È quindi opportuno vietare l’immissione sul mercato di svernicianti che contengono DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri dovrebbero poterne consentire l’uso sul loro territorio da parte di operatori professionali approvati. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tale deroga, subordinata all’assolvimento di una specifica formazione. Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l’uso del DCM sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(9)

Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell’ambito di attività industriali è indicativo di un adempimento carente della normativa concernente il luogo di lavoro applicabile ai lavoratori che utilizzano DCM. L’esposizione al DCM rimane elevata e sono opportune ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono opportune misure preventive per ridurre al minimo l’esposizione e per garantire l’ottemperanza, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale, come un’aerazione efficace del luogo di lavoro, misure per ridurre al minimo l’evaporazione di DCM dalle vasche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del DCM nelle vasche di sverniciatura, dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni e formazione adeguate.

(10)

I dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere conformi alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (4).

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5).

(12)

La presente decisione fa salva la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6) e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (7), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 29.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

(3)  Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU, TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(5)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(6)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(8)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto la voce seguente:

«(58)

Diclorometano

CAS: n. 75-09-2

N. 200-838-9

1.

Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

a)

non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

b)

non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;

c)

non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

Ai fini della presente voce si intende per:

i)

“operatore professionale” qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;

ii)

“impianto industriale”: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura

2.

In deroga al punto 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l’impiego da parte di operatori professionali aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.

Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.

La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente punto e lo rende pubblico attraverso Internet.

3.

Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al punto 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga.

La formazione di cui al punto 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:

a)

consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b)

uso di un’aerazione adeguata;

c)

uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale.

4.

Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a)

efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l’essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l’esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale;

b)

messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l’evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico;

c)

messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;

d)

messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l’osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale.

e)

messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all’uso di tali dispositivi.

5.

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile:

“Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l’uso”»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

3.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/7


DECISIONE N. 3/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 15 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004

(2009/421/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra («l’accordo»), firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 (1), in particolare l’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («i nuovi Stati membri») all’Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007, il 29 novembre 2006 è stato firmato in Messico un secondo protocollo aggiuntivo all’accordo, poi entrato in vigore il 1o marzo 2007 (2).

(2)

In tali circostanze, è necessario adattare, con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all’accordo, l’allegato I della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, del 27 febbraio 2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto, del 18 maggio 2005, al fine di includere le autorità responsabili per i servizi finanziari nei nuovi Stati membri e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che tali paesi manterranno fino all’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 3. Tale adattamento offre anche la possibilità di aggiornare l’elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari, definito all’allegato II della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004, è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II, parti A e B, della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004, è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione. Essa si applica a decorrere dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2008.

Per il Consiglio congiunto

La presidente

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2)  A chiarimento del presente punto, il secondo protocollo aggiuntivo è stato firmato dalle parti a Bruxelles il 21 febbraio 2007, a seguito della siglatura ufficiale del testo avvenuta a Città del Messico il 29 novembre 2006. È stato applicato dal 1o marzo 2007 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 ad avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne ad opera delle parti.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PARTE A

COMUNITÀ E SUOI STATI MEMBRI

1.

L’applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione “tutti i settori” del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosettori elencati più avanti.

2.

Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Slovacchia

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

3.

Gli impegni riguardanti l’accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo:

alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 della sezione sull’accesso al mercato dell’“Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari” per tutti gli Stati membri;

alle operazioni indicate qui di seguito, con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 11, per ciascuno Stato membro interessato:

BG: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nei modi 1 e 2;

CY: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nel modo 2, B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili) nel modo 1;

EE: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nei modi 1 e 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

LV: A.1 lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.7 (partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli) nel modo 1;

LT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

MT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) nel modo 2, B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo) nel modo 1;

RO: B.1 (accettazione di depositi) B.2 (prestiti di qualsiasi tipo), B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro) B.5 (garanzie e impegni) e B.8 (intermediazione nel mercato monetario) nel modo 1.

SI: B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1.

4.

Contrariamente alle affiliate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di affiliate di usufruire di linee di credito potenziate per l’apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste succursali, pertanto, vengono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l’obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro, pertanto, può applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, ad affiliate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità solo se tali restrizioni possono essere applicate anche alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri in conformità del diritto comunitario.

5.

BG: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

6.

BG: le attività assicurative o bancarie, nonché la compravendita di titoli e le attività correlate, devono essere svolte separatamente da società appositamente autorizzate.

7.

BG: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti nella Repubblica di Bulgaria devono adottare la forma giuridica di società per azioni.

8.

CY: si applicheranno le seguenti condizioni generali e qualifiche anche laddove non sia stata dichiarata alcuna limitazione o condizione nell’elenco:

i)

considerazione di obiettivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico;

ii)

tale elenco non riguarda in alcun modo in servizi prestati nell’esercizio delle funzioni di governo e non influisce sulle misure riguardanti il commercio di beni che potrebbero costituire dei fattori produttivi per uno dei servizi elencati o per altri servizi. Inoltre, continuano ad applicarsi le limitazioni riguardanti l’accesso al mercato o il trattamento nazionale in relazione ai servizi che potrebbero costituire dei fattori produttivi per un servizio elencato o che vengono utilizzati per la prestazione dello stesso.

9.

CY: le leggi e le normative menzionate nel presente elenco non dovrebbero essere interpretate come un riferimento esauriente a tutte le leggi e normative che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non è ammesso. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la protezione della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale.

10.

CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all’esistenza o all’introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

11.

CY: a causa dei controlli sui cambi in vigore a Cipro:

i soggetti residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che potrebbero comportare il trasferimento di fondi all’estero mentre si trovano fisicamente all’estero;

i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti necessitano dell’approvazione della Banca centrale;

anche l’acquisto di titoli da parte di soggetti non residenti necessita dell’approvazione della Banca centrale;

le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale ha conferito lo status di “agente autorizzato”.

12.

CZ: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

13.

CZ: di norma, gli istituti finanziari registrati nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

14.

CZ: l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore unico. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L’assicurazione sanitaria obbligatoria viene fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca.

15.

EE: nessun impegno per i servizi previdenziali obbligatori.

16.

HU: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

17.

HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali.

18.

HU: di norma, gli istituti finanziari registrati in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

19.

HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e la gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di una propria capitalizzazione.

20.

MT: per gli impegni relativi al modo 3, in base alla legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendono prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL (lire maltesi), di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall’estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un permesso al ministero delle Finanze per l’acquisto dei locali.

21.

MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi i requisiti della legislazione e delle normative maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e misure previdenziali, ivi comprese le normative riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza vengono concessi a discrezione del governo di Malta.

22.

MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all’estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 MTL. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi.

23.

MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all’estero senza dover ottenere un’autorizzazione relativa al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale.

24.

PL: in Polonia le normative prudenziali nel settore finanziario sono in corso di elaborazione. Esse potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l’elaborazione di nuove leggi.

25.

RO: la creazione e il funzionamento delle società di assicurazione e riassicurazione sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’Organismo di sorveglianza sulle attività di assicurazione e riassicurazione. La creazione e il funzionamento degli istituti di credito sono subordinati ad autorizzazione della Banca nazionale della Romania. La creazione e il funzionamento delle entità connesse col mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati ad autorizzazione da parte della Commissione nazionale per i valori mobiliari della Romania (NSC). Una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare le proprie transazioni coi residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania.

26.

SK: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

27.

SK: i seguenti servizi assicurativi vengono forniti da prestatori unici: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l’assicurazione obbligatoria per i trasporti aerei, l’assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L’assicurazione sanitaria di base è limitata alle società di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell’assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali.

28.

SI: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

29.

SI: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti nella Repubblica di Slovenia devono adottare una forma giuridica specifica.

30.

SI: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati.

31.

SI: i servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie.

A.

Servizi assicurativi e connessi

1)

Prestazione transfrontaliera

AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di un’affiliata non stabilita nella Comunità o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).

AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da un’affiliata stabilita nella Comunità o da una succursale stabilita in Austria.

AT: l’imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da un’affiliata non stabilita nella Comunità o da una succursale non stabilita in Austria. È comunque prevista l’eventuale concessione di deroghe.

BG: sottosettore A.1 (assicurazione diretta). Non si applicano restrizioni, tranne per i servizi offerti da fornitori stranieri a stranieri sul territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da società di assicurazione straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Non si applicano restrizioni per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per il trattamento nazionale.

BG: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione). Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.

BG: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CY: Le società straniere di riassicurazione approvate dal sovrintendente alle assicurazioni (sulla base di criteri prudenziali) possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle società di assicurazioni registrate e autorizzate a operare a Cipro.

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l’attività assicurativa attraverso le proprie succursali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

È necessaria la presenza commerciale e l’autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e

concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

È richiesta l’autorizzazione per l’intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una succursale con sede legale nella Repubblica ceca.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

DK: nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da un’affiliata stabilita nella Comunità o da una succursale stabilita in Germania.

DE: le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma 3, lettera a) dell’intesa.

FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

HU: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto gli imprenditori che conducono un’attività commerciale internazionale indicata nelle disposizioni giuridiche relative al regime dei cambi possono acquistare servizi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all’estero.

IT: senza restrizioni per la professione attuariale.

IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

IT: l’assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi localizzati in territorio italiano può essere sottoscritta solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia.

LV: senza restrizioni per il comma B.3, lettera a) dell’intesa.

MT: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

PL: senza restrizioni, tranne la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c) dell’intesa. Per il sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione): la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

SK: è richiesta la presenza commerciale per la fornitura:

dell’assicurazione sulla vita per persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca,

dell’assicurazione contro i danni patrimoniali per beni situati nel territorio della Repubblica slovacca,

dell’assicurazione di responsabilità civile per perdita o danni causati dall’attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca,

dell’assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità.

SI: assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti: i servizi assicurativi forniti dagli istituti di mutua assicurazione sono limitati alle società registrate stabilite nella Repubblica di Slovenia.

SI: sottosettori A.2, A.3 e A.4 (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

SE: per l’assicurazione diretta ci si può rivolgere solo ad un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazioni svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione.

2)

Consumo all’estero

AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di un’affiliata non stabilita nella Comunità o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).

AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da un’affiliata stabilita nella Comunità o da una succursale stabilita in Austria.

AT: l’imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da un’affiliata non stabilita nella Comunità o da una succursale non stabilita in Austria. È comunque prevista l’eventuale concessione di deroghe.

BG: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un’attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con fornitori che siano autorizzati a svolgere un’attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti dev’essere versata in Bulgaria. Non si applicano restrizioni per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

BG: sottosettori A.2, A.3 e A.4 (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all’estero:

assicurazione sulla vita per persone con residenza permanente nella Repubblica ceca,

assicurazione contro i danni patrimoniali per beni situati nel territorio della Repubblica ceca,

assicurazione di responsabilità civile per perdita o danni causati dall’attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

DK: nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da un’affiliata stabilita nella Comunità o da una succursale stabilita in Germania.

DE: le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

HU: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto gli imprenditori che conducono un’attività commerciale internazionale indicata nelle disposizioni giuridiche relative al regime dei cambi possono acquistare servizi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all’estero.

IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

IT: l’assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi localizzati in territorio italiano può essere sottoscritta solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia.

MT: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

PL: senza restrizioni, tranne la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c) dell’intesa. Per il sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione): la cessione in riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

SK: i servizi assicurativi che appartengono al modo 1, ad eccezione dell’assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità, non possono essere acquistati all’estero.

SI: assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti: i servizi assicurativi forniti dagli istituti di mutua assicurazione sono limitati alle società registrate stabilite nella Repubblica di Slovenia.

SI: le società di riassicurazione della Repubblica di Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi. Qualora tali società non siano in grado di equiparare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all’estero (non dopo l’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni).

3)

Presenza commerciale

AT: la licenza per l’apertura di una succursale viene negata quando l’assicuratore straniero non ha, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile ad una società per azioni o a una mutua assicuratrice.

BE: per tutte le offerte pubbliche per l’acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un’istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

BG: sottosettore A.1 (assicurazione diretta):

on si applicano restrizioni per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

I fornitori di servizi di assicurazione non possono occuparsi allo stesso tempo di assicurazioni ramo vita e ramo danni. I soggetti stranieri possono fornire servizi assicurativi solo partecipando a società di assicurazione bulgare, senza limiti di quota azionaria, oppure direttamente, attraverso una succursale con sede registrata nella Repubblica di Bulgaria. L’apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria. Per aprire una succursale in Bulgaria al fine di fornire determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni. Le succursali delle compagnie assicurative straniere devono possedere i seguenti requisiti: requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nella Repubblica di Bulgaria, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche.

I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da società di assicurazioni straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale.

I fondi assicurativi costituiti grazie ai contratti di assicurazione e il capitale proprio devono essere investiti nella Repubblica di Bulgaria e possono essere trasferiti all’estero solo con l’autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.

I fornitori stranieri non possono concludere contratti di assicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.

BG: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione):

i fornitori di servizi di riassicurazione non possono occuparsi allo stesso tempo di assicurazioni ramo vita e ramo danni.

I soggetti stranieri possono fornire servizi assicurativi solo partecipando a società di assicurazione bulgare, senza limiti di quota azionaria. Le società di riassicurazione straniere possono fornire direttamente i propri servizi mediante una succursale con sede registrata nella Repubblica di Bulgaria. L’apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria.

I fondi costituiti grazie ai contratti di riassicurazione e il capitale proprio devono essere investiti nella Repubblica di Bulgaria e possono essere trasferiti all’estero solo con l’autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.

I fornitori stranieri non possono concludere contratti di riassicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.

Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.

BG: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):

solo le società registrate nella Repubblica di Bulgaria ai sensi della legge sul commercio e autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria possono svolgere attività di intermediazione.

I servizi accessori del settore assicurativo devono essere connessi all’assicurazione.

Senza restrizioni per i servizi attuariali.

CY: sottosettore A.1 (assicurazione diretta):

nessun assicuratore può operare nella o dalla Repubblica di Cipro senza l’autorizzazione del sovrintendente alle assicurazioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle società di assicurazioni.

Le società di assicurazioni straniere possono operare nella Repubblica di Cipro mediante lo stabilimento di una succursale o di un’agenzia. Per ricevere la relativa autorizzazione, l’assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine.

La partecipazione di soggetti non residenti nelle società di assicurazioni registrate nella Repubblica di Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale. Il livello di partecipazione di soggetti stranieri viene stabilito caso per caso in base alle esigenze economiche.

CY: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione):

nessuna società può operare come società di riassicurazione nella Repubblica di Cipro senza l’autorizzazione del sovrintendente alle assicurazioni.

Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle società di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera nel capitale delle società locali di riassicurazione viene stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna società locale di riassicurazione.

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l’attività assicurativa attraverso le proprie succursali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

È necessaria la presenza commerciale e l’autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e

concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

È richiesta l’autorizzazione per l’intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una succursale con sede legale nella Repubblica ceca.

ES: prima di poter aprire una succursale o un’agenzia in Spagna per la prestazione di determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni.

ES, EL: il diritto di stabilimento non comprende l’apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle società di assicurazioni, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

EE: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto l’organo di gestione di una società per azioni che opera nel campo assicurativo ed ha una partecipazione di capitale straniero può comprendere cittadini di paesi stranieri in proporzione alla partecipazione straniera. Tale proporzione non deve superare la metà dei membri del gruppo di gestione; il capo della direzione di un’affiliata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.

FI: l’amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d’amministrazione e dell’organo di vigilanza di una società di assicurazioni devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli Affari sociali e della sanità.

FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una succursale con funzioni inerenti al regime obbligatorio della previdenza sociale (assicurazione pensione obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

FI: l’agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo.

FR: la creazione di succursali è subordinato ad un’autorizzazione speciale per il rappresentante della succursale.

HU: si intende creare una rete di succursali dirette in seguito all’adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario dovrebbe comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano avuto la residenza permanente in Ungheria per almeno un anno.

IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.

IT: l’accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche.

IT: l’autorizzazione per la creazione di succursali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.

LV: sottosettori A.1 e A.2 (assicurazione diretta e riassicurazione e retrocessione): di norma, gli istituti assicurativi stranieri devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

LV: sottosettore A.3 (intermediazione assicurativa): l’intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto della società di assicurazioni con l’autorizzazione dell’ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni.

LT: alle società di assicurazioni non è consentito fornire allo stesso tempo l’assicurazione ramo vita e quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte.

MT: eventuale verifica delle esigenze economiche.

PL: sottosettori A.1-A.3 (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa):

lo stabilimento dell’impresa è ammesso soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale, previa concessione di una licenza. Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all’estero. Le persone che eseguono attività di intermediazione assicurativa devono possedere una licenza. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale.

PL: sottosettore A.4 (servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

PT: le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità.

PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere almeno cinque anni di esperienza operativa.

RO: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in partenariato con persone fisiche o giuridiche romene. I rappresentanti delle società di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere soltanto i seguenti tipi di contratti: 1) contratti di assicurazione e riassicurazione con persone fisiche e giuridiche straniere o per i loro beni; 2) contratti di riassicurazione con società di assicurazione, di assicurazione-riassicurazione e di riassicurazione romene. Le società di intermediazione non possono concludere contratti di assicurazione per le società di assicurazione straniere con persone fisiche o giuridiche romene o per i loro beni.

SK: il consiglio di amministrazione della società di assicurazioni deve essere costituito per la maggior parte da persone domiciliate nella Repubblica slovacca.

Per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri possono stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società per azioni o possono gestire attività assicurative attraverso un’affiliata con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione.

L’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca a vantaggio della società di assicurazioni in possesso della licenza rilasciata dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi possono essere stipulati da una società di assicurazioni nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio della licenza da parte dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi autorizzati derivanti dall’assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all’estero.

SI: sottosettore A.1 (assicurazione diretta)

lo stabilimento di una società di assicurazioni implica il rilascio di una licenza da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una società di assicurazioni soltanto mediante una joint-venture con una persona locale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %.

Tale limite verrà abolito in seguito all’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni.

Un soggetto straniero può acquistare azioni di una società di assicurazioni locale o aumentare la propria partecipazione azionaria nella stessa previa approvazione del ministero delle Finanze.

Nel rilasciare una licenza o dare l’approvazione per l’acquisto di azioni di una società di assicurazioni locale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri:

la dispersione del possesso di azioni e l’esistenza di azionisti di varie nazionalità,

la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l’investitore straniero è una società di assicurazioni.

Non si applicano restrizioni per la partecipazione straniera in una società di assicurazioni in corso di privatizzazione.

L’appartenenza agli istituti di mutua assicurazione è limitata alle società stabilite nella Repubblica di Slovenia e alle persone fisiche di nazionalità slovena.

SI: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione): la partecipazione straniera in una società di riassicurazione è limitata al possesso di una quota di controllo del capitale. (Nessun limite, salvo per le succursali, dopo l’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni).

SI: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):

per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica con il consenso dell’ufficio assicurazioni.

Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso un’organizzazione professionale.

L’attività è limitata all’assicurazione diretta alla riassicurazione.

Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza nella Repubblica di Slovenia.

SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una succursale.

SE: le società di assicurazioni ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l’assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.

SE: le società di assicurazioni devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da un ente giuridico registrato nello Spazio economico europeo.

4)

Presenza di persone fisiche

CY: senza restrizioni.

PL: sottosettori A.1-A.3 (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa): non si applicano restrizioni tranne quelle indicate nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente restrizione: requisito di residenza per intermediari assicurativi.

sottosettore A.4 (servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni:

AT: le succursali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.

BG: non si applicano restrizioni per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. Non si applicano restrizioni per i sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo).

DK: se non è cittadino di uno degli Stati membri della Comunità, l’agente generale di una succursale assicurativa deve aver risieduto in Danimarca negli ultimi due anni. Il ministero delle Imprese e dell’industria può concedere deroghe a questa condizione.

DK: requisito di residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell’industria, tuttavia, può concedere deroghe a questa condizione su base non discriminatoria.

ES, IT: requisito di residenza per la professione attuariale.

EL: Il consiglio d’amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità.

SI: per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti: la residenza, un esame di qualifica, l’appartenenza all’Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari(esclusa l’assicurazione)

1)

Prestazione transfrontaliera

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

BG: sottosettori B.11 e B.12 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consultazione): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

CY: senza restrizioni.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le succursali di banche estere dotate di una licenza corrispondente possono

fornire servizi di deposito,

effettuare la compravendita di attività in valuta estera,

effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.

Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per:

a)l’apertura e il finanziamento di un conto all’estero da parte di residenti cechi;b)i pagamenti di capitale all’estero (ad eccezione degli IED);c)la concessione di crediti finanziari e di garanzie;d)le operazioni con prodotti finanziari derivati;e)l’acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi;f)l’emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.

EE: sottosettore B.1 (accettazione di depositi): requisito di autorizzazione da parte della Eesti Pank e registrazione, ai sensi della legge estone, come società per azioni, affiliata o succursale.

EE, LT: l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità.

HU: senza restrizioni.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure 2) un’autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.

IT: senza restrizioni per i promotori di servizi finanziari.

LT: gestione di fondi pensionistici: è richiesta la presenza commerciale.

MT: sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.

sottosettore B.11 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

Sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro): senza restrizioni.

PL: sottosettore B.11 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi.

Sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro): senza restrizioni.

RO: sottosettore B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro): solo attraverso una banca residente.

SK: compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie: senza restrizioni.

SK:

i)

i servizi di deposito sono limitati alle banche locali e alle succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

ii)

soltanto le banche locali autorizzate, le succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di una licenza cambi possono effettuare la compravendita di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza limitazioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;

iii)

i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche locali autorizzate e da succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

iv)

la licenza cambi rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia è richiesta per:

a)

l’apertura di un conto all’estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all’estero;

b)

i pagamenti di capitale all’estero;

c)

la concessione di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall’estero accettati dai soggetti residenti con un periodo di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non commerciali;

v)

l’esportazione e l’importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;

vi)

per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all’estero è necessario il permesso per le operazioni in valuta estera o la licenza concessa dalle autorità responsabili dei cambi;

vii)

soltanto i cambiavalute stabiliti nella Repubblica slovacca possono concedere e ottenere garanzie e impegni in base ad un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

SI: partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici: nessuna.

Tutti gli altri sottosettori

non si applicano restrizioni tranne per l’accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche locali e di imprenditori in proprio. (Nota i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all’adozione della nuova legge sui cambi).

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (Nota questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati nella Repubblica di Slovenia.

2)

Consumo all’estero

BG: sottosettori B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.

Sottosettori B.11 e B.12 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consultazione): Obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di consumo all’estero di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

CY: senza restrizioni, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): nessuna.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le succursali di banche estere dotate di una licenza corrispondente possono:

fornire servizi di deposito,

effettuare la compravendita di attività in valuta estera,

effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.

Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per

a)l’apertura e il finanziamento di un conto all’estero da parte di residenti cechi;b)i pagamenti di capitale all’estero (ad eccezione degli IED);c)la concessione di crediti finanziari e di garanzie;d)le operazioni con prodotti finanziari derivati;e)l’acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi;f)l’emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.

DE: l’emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere gestita solo da un istituto di credito (affiliata o succursale) stabilito in Germania.

FI: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle Finanze può concedere deroghe a questa condizione.

EL: la prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l’amministrazione dei pagamenti (interessi e capitale) riguardanti i titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento.

HU: senza restrizioni.

MT: sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.

Sottosettore B.11 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

Sottosettori B.3-B.10 e B.12: senza restrizioni.

PL: sottosettore B.11 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di consumo all’estero di tali servizi.

Subsectors B.1. to B.10. and B.12.: Unbound.

RO: l’apertura di conti e l’utilizzo di risorse in valuta straniera all’estero da parte di persone fisiche e giuridiche romene sono consentiti soltanto previa autorizzazione della Banca nazionale della Romania. Senza restrizioni per i sottosettori B.3 (leasing finanziario), B.7 (partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli), B.9 (gestione delle attività) e B.10 (servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie).

SK: Compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e intermediazione: senza restrizioni.

SK:

i)

i servizi di deposito sono limitati alle banche locali e alle succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

ii)

soltanto le banche locali autorizzate, le succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di una licenza cambi possono effettuare la compravendita di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza limitazioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;

iii)

i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche locali autorizzate e da succursali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

iv)

la licenza cambi rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia è richiesta per:

a)

l’apertura di un conto all’estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all’estero;

b)

i pagamenti di capitale all’estero;

c)

la concessione di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall’estero accettati dai soggetti residenti con un periodo di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non commerciali;

v)

l’esportazione e l’importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;

vi)

per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all’estero è necessario il permesso per le operazioni in valuta estera o la licenza concessa dalle autorità responsabili dei cambi;

vii)

soltanto i cambiavalute stabiliti nella Repubblica slovacca possono concedere e ottenere garanzie e impegni in base ad un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

SI: partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori

non si applicano restrizioni tranne per l’accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche locali e di imprenditori in proprio. (Nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all’adozione della nuova legge sui cambi).

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

Le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.

UK: l’emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da una società stabilita nello Spazio economico europeo.

3)

Presenza commerciale

Tutti gli Stati membri:

l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento (articoli 6 e 13 della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata,

possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento (articolo 8, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1, della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) solo le società aventi sede legale nella Comunità.

AT: solo i membri della borsa valori austriaca possono negoziare titoli in questa sede.

AT: per le operazioni valutarie e di cambio occorre l’autorizzazione della Banca nazionale austriaca.

AT: le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni municipali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività.

AT: i fondi pensionistici possono essere gestiti solo da società specializzate registrate come società per azioni in Austria.

BE: per tutte le offerte pubbliche per l’acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un’istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

BG: sottosettori B.1-B.5 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni)

le banche straniere che vogliono stabilirsi nella Repubblica di Bulgaria devono essere debitamente autorizzate dai rispettivi ordinamenti nazionali e non devono essere soggette a un divieto di svolgere attività bancarie nel proprio paese d’origine, né nei paesi in cui lavorano. Senza restrizioni per le casse popolari.

L’acquisizione diretta o indiretta di azioni pari al 5 % o più dei diritti di voto di una banca stabilita in Bulgaria è soggetta ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara. I criteri di autorizzazione sono prudenziali e coerenti con gli obblighi di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.

L’acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni a una società che non sia una banca da parte di una banca per più del 10 % del capitale è subordinata ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara.

Può essere concesso lo status di fornitore esclusivo per quanto riguarda i servizi di deposito e trasferimento di denaro a enti pubblici finanziati col bilancio dello Stato.

Condizioni di residenza permanente per quanto riguarda i dirigenti dell’ente di gestione che agiscono per conto di una banca.

Senza restrizioni per le garanzie del Tesoro.

sottosettori B.6, B.7 e B.9 (compravendita di titoli, partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli, gestione delle attività):

restrizioni per le società di intermediazione mobiliare, le società d’investimento e le borse stabilite sotto forma di società per azioni autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria (FSC). La concessione della licenza dipende dalla gestione e da requisiti tecnici, nonché da condizioni connesse con la tutela degli investitori.

Borse SpA condizioni relative al capitale minimo (BGN 100 000); non meno dei 2/3 del capitale distribuito fra istituti finanziari (società di assicurazione, imprese finanziarie, società di intermediazione mobiliare); un tetto del 5 % del capitale della borsa per la partecipazione diretta o indiretta da parte di un azionista.

Società di intermediazione mobiliare: nessuna per le attività di intermediazione effettuate sul territorio della Repubblica di Bulgaria, salvo quanto altrimenti consentito dalla FSC.

Condizioni di adesione a una borsa per la compravendita di titoli. In Bulgaria l’adesione delle società di intermediazione mobiliare è limitata a una sola borsa ciascuna.

Società di investimento: le attività di una banca, di una società assicurativa o di una società di intermediazione mobiliare non possono essere svolte da una società di investimento.

Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione.

Sottosettori B.8. e B.10 (intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.

Sottosettori B.11 e B.12 (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consultazione): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

CY: le banche che prestano servizi nella Repubblica di Cipro devono essere persone giuridiche. Tale obbligo statutario viene applicato in maniera non discriminatoria. Le persone giuridiche comprendono le succursali di banche estere/istituti finanziari registrati a Cipro.

CY: il possesso diretto o indiretto di una banca o i diritti di voto nella stessa da parte di una persona e dei suoi soci non possono superare il 10 % senza la previa approvazione scritta della Banca centrale.

CY: inoltre, nelle tre banche locali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l’acquisto di una quota di capitale da parte di persone straniere è limitata allo 0,5 % per gli individui o le organizzazioni e al 6 % per i soggetti collettivi.

CY: sottosettori B.1-B.5 e B.6, lettera b) (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita sul mercato dei cambi):

per le nuove banche si applicano i seguenti requisiti

a)per l’esecuzione di attività bancarie è richiesta la licenza da parte della Banca centrale. Nel rilasciare la licenza quest’ultima può applicare il controllo relativo alle esigenze economiche;b)le succursali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza prevista dalla normativa sulle attività bancarie.

Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili):

soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l’intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie che fungono da broker devono impiegare soltanto personale abilitato ad esercitare la professione dell’agente di cambio a condizione che siano dotate dell’opportuna licenza. Le banche e le società di assicurazioni non possono svolgere tali attività.

Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro.

Sottosettori B.6, lettere a), c), d) e f), e B.7-B.12: senza restrizioni.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da succursali di banche straniere in possesso di una licenza rilasciata dalla Banca nazionale ceca in accordo con il ministero delle Finanze.

Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica dei criteri applicati in conformità con il GATS. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.

Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. L’acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell’approvazione della Banca nazionale ceca.

La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l’approvazione del corrispondente prospetto.

L’autorizzazione non viene concessa se la negoziazione pubblica dei titoli è in conflitto con gli interessi degli investitori, se risulta incompatibile con la politica finanziaria del governo o se non è conforme ai requisiti riguardanti il mercato finanziario (1) È attualmente in corso di discussione al Parlamento la legislazione relativa all’abolizione del criterio dei requisiti riguardanti il mercato finanziario.

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di titoli e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d’investimento necessitano di un’autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all’integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi a tutti i tipi di pagamenti vengono controllati ed esaminati dalla Banca nazionale ceca per garantirne l’efficienza e l’economicità.

DK: gli istituti finanziari possono negoziare titoli presso la borsa di Copenaghen solo attraverso affiliate registrate in Danimarca.

FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.

FI: il broker (privato) per gli scambi di strumenti derivativi deve avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze.

FI: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle Finanze può concedere deroghe a questa condizione.

FR: oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere gestite solo da affiliate francesi (in conformità della legislazione francese) di banche non francesi autorizzate, previa esistenza di mezzi e di impegni sufficienti a Parigi per quanto riguarda l’affiliata francese candidata di una banca non francese. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l’esposizione totale (book). Una banca non francese può cogestire l’emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari.

EL: gli istituti finanziari possono negoziare i titoli quotati alla borsa di Atene solo attraverso operatori di borsa registrati in Grecia.

EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle succursali, occorre importare una somma minima in valuta estera, da convertire in dracme e da lasciare in Grecia fintanto che la banca straniera continua a svolgere le sua attività in questo paese:

fino a un massimo di quattro succursali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito;

per le succursali supplementari, questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito.

HU: si intende creare una rete di succursali dirette in seguito all’adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

HU: il possesso diretto o indiretto di un istituto di credito o i diritti di voto nello stesso da parte di un azionista unico che non sia un istituto di credito, una società di assicurazioni o una società di investimenti non possono superare il 15 %.

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario dovrebbe comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano avuto la residenza permanente in Ungheria per almeno un anno.

HU: la partecipazione statale di lungo termine sarà mantenuta ad un livello minimo pari al 25 % + 1 dei voti nella Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: in caso di organismi di investimento collettivo costituiti come società d’investimento a capitale variabile (diverse dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, o.i.c.v.m.), la banca fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere registrate in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.

IE: gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono 1) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/sociale in questo paese; oppure 2) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi d’investimento.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre 1) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia registrato, sia un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l’autorità di sorveglianza può anche autorizzare succursali di enti di paesi terzi); oppure 2) un’autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.

IT: l’offerta pubblica di titoli (a norma dell’articolo 18 della legge 216/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire.

IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d’Italia per i titoli di Stato e al Monte Titoli SpA per le azioni, i titoli a partecipazione e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato.

IT: in caso di organismi di investimento collettivo diversi dagli o.i.c.v.m. armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, la banca fiduciaria/depositaria deve essere registrata in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea e stabilita attraverso una succursale in Italia. La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d’investimento in titoli aventi la sede centrale legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d’investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.

IT: per la vendita porta a porta, gli intermediari devono servirsi di rappresentanti autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.

IT: la compensazione e la liquidazione dei titoli possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d’Italia di concerto con la Consob.

IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d’investimento.

LV: sottosettore B.7 (partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli): la Banca di Lettonia (Banca centrale) funge da agente finanziario del governo nel mercato dei buoni del Tesoro.

Sottosettore B.9 (gestione delle attività): I fondi pensionistici vengono gestiti in regime di monopolio di Stato.

LT: sottosettori B.1-B.12: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana.

Sottosettore B.3 (leasing finanziario): il leasing finanziario può essere riservato ad istituti finanziari speciali (ad esempio banche e società di assicurazioni). Nessuna a partire dal 1o gennaio 2001, ad eccezione di quanto indicato nella parte orizzontale della sezione “Servizi bancari e altri servizi finanziari”.

Sottosettore B.9 (gestione delle attività): stabilimento solo sotto forma di società a capitale pubblico (AB) e società a ristretta base azionaria (UAB) che dovrebbero essere fondate in maniera racchiusa (con l’acquisto delle azioni da parte dei soci fondatori in sede di prima emissione). Ai fini della gestione delle attività, è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Soltanto le agenzie con sede legale in Lituania possono fungere da depositari delle attività.

MT: sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): gli istituti di credito di proprietà straniera e gli altri istituti finanziari possono operare sotto forma di succursale o di affiliata locale. L’autorizzazione potrebbe essere subordinata alla verifica delle esigenze economiche.

Sottosettori B.3-B.12: senza restrizioni.

PL: sottosettori B.1, B.2, B.4 e B.5 (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale autorizzata. Sistema di permessi in relazione allo stabilimento di tutte le banche sulla base di considerazioni prudenziali. Requisito di nazionalità per alcuni — almeno uno — dei dirigenti della banca.

Sottosettori B.6, lettera e), B.7 (esclusa la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro), B.9 (soltanto i servizi di gestione del portafoglio) e B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia) Stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale di una persona giuridica straniera che presta servizi per il mercato mobiliare.

Sottosettore B.11: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all’estero di tali servizi.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

PT: lo stabilimento delle banche non comunitarie è subordinato all’autorizzazione, rilasciata di volta in volta, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l’efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull’internazionalizzazione dell’economia portoghese.

PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da succursali di società d’investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese non comunitario. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le succursali di società d’investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivati e sul mercato ristretto di Oporto non possono essere forniti da succursali di società di intermediazione non CE.

I fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita.

RO: la società d’intermediazione titoli deve essere un ente giuridico romeno costituito sotto forma di società per azioni a norma della legge romena e avere come unico obiettivo l’intermediazione di titoli. Ogni offerta pubblica di titoli deve richiedere, prima della pubblicazione del prospetto, l’autorizzazione della Commissione nazionale titoli della Romania. Le società che si occupano di gestione delle attività devono essere costituite sotto forma di società per azioni a norma della legge romena, i fondi di investimento aperti a norma del diritto civile romeno. Senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.

SK: compravendita di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche locali o da succursali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale della Slovacchia in accordo con il ministero delle Finanze. La concessione dell’autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l’integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società per azioni o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato).

A partire da una determinata soglia, l’acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca. I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio che si presentano dal punto di vista giuridico come società per azioni dotate di un capitale proprio conformemente alla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un’autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d’investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l’emissione di obbligazioni a livello nazionale e all’estero è richiesta l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

I titoli possono essere emessi e negoziati solo in seguito alla concessione dell’autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L’attività di intermediario, agente di borsa o organizzatore di un mercato ristretto necessita dell’autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale della Slovacchia.

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi al cambio di proprietà dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (Stanza di compensazione e liquidazione per i valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società per azioni o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia).

SI: partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori

lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio della licenza da parte della Banca di Slovenia.

I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia.

(Nota questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

Con l’autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le affiliate e le succursali di banche straniere possono prestare tutti o un numero limitato di servizi bancari, a seconda dell’importo di capitale.

Nel valutare se rilasciare una licenza per la creazione di una banca controllata al 100 % o con una maggioranza di investitori stranieri o se autorizzare l’acquisto di altre azioni bancarie, la Banca di Slovenia tiene conto dei seguenti criteri (2):

la presenza di investitori di diversi paesi,

il parere dell’istituto estero incaricato della vigilanza sul sistema bancario.

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

Non si applicano restrizioni per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione.

Le succursali di banche straniere devono essere registrate nella Repubblica di Slovenia e avere personalità giuridica.

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario). Senza restrizioni per tutti i tipi di istituti di credito ipotecario e di casse depositi e prestiti.

Senza restrizioni per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori).

Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l’unico scopo di gestire i fondi di investimento.

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l’approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare.

Una società di investimenti autorizzata (privatizzazione) è una società di investimenti stabilita con l’unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità con la normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l’unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate.

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (privatizzazione) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l’approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo.

Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di società di emissione straniere sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente determinate dall’Agenzia per il mercato mobiliare.

I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare con una quota massima pari al 24 % del capitale della società previa approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul mercato mobiliare).

I titoli di una società di emissione straniera che non sono ancora stati offerti sul territorio della Repubblica di Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell’offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare.

Tale richiesta di autorizzazione per offrire titoli di emissione straniera nella Repubblica di Slovenia deve essere accompagnata da un progetto di prospetto che dimostri che il garante dell’emissione dei titoli di emissione straniera è una banca o una società di intermediazione mobiliare, ad eccezione dell’emissione di azioni di emissione straniera.

SE: le società non costituite in Svezia possono avere una presenza commerciale solo mediante una succursale nonché, nel caso delle banche, attraverso un ufficio di rappresentanza.

SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo.

UK: agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata.

4)

Presenza di persone fisiche

CY: sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio della licenza a tal fine.

Sottosettori B.1-B.12, ad eccezione di B.6, lettera e): senza restrizioni.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

Tutti gli altri sottosettori senza restrizioni, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale.

MT: sottosettori B.1, B.2 e B.11 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, e disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale.

Sottosettori B.3-B.10 e B.12: senza restrizioni.

PL: sottosettori B.1, B.2, B.4. e B.5 (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): Non si applicano restrizioni tranne quelle indicate nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente restrizione: Requisito di nazionalità per alcuni — almeno uno — dei dirigenti della banca.

Sottosettori B.6, lettera e), B.7 (esclusa la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro), B.9 (soltanto i servizi di gestione del portafoglio) B.11 e B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia.) nessuna restrizione, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

SK: compravendita di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale.

SI: partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni:

BG: senza restrizioni per le garanzie del Tesoro. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro. Senza restrizioni per l’intermediazione nel mercato monetario. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione. Senza restrizioni per i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

FR: sociétés d’investissement à capital fixe: condizione di nazionalità per il presidente del consiglio d’amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori nonché, quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, per i membri di detto organo o per il suo direttore generale e per almeno due terzi del consiglio di sorveglianza.

EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, a cui si applica la condizione di residenza.

IT: condizione di residenza all’interno del territorio di uno Stato membro delle Comunità europee per i promotori di servizi finanziari.

LV: il direttore di una succursale o di un’affiliata deve essere un contribuente lettone (residente).

RO: senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.»


(1)  CZ: È attualmente in corso di discussione al Parlamento la legislazione relativa all’abolizione del criterio dei requisiti riguardanti il mercato finanziario.

(2)  Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria limitata o illimitata, oltre all’importo di capitale la Banca di Slovenia tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri):

le preferenze economiche nazionali per talune attività bancarie,

l’attuale presenza regionale delle banche nella Repubblica di Slovenia,

le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza.

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

PARTE A

Per la Comunità e i suoi Stati membri

Commissione europea

DG Commercio

DG Mercato interno

B-1049 Bruxelles

Austria

Ministry of Finance

Directorate Economic Policy and Financial Markets

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgio

Ministry of Economy

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bruxelles

Ministry of Finance

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulgaria

Ministry of Economy and Energy

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Ministry of Finance

G.S.Rakovski str.102

Sofia 1000

Bulgarian National Bank

Al.Batenberg sq.1

Sofia 1000

Financial Supervision Commission

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Cipro

Ministry of Finance

CY-1439 Nicosia

Repubblica ceca

Ministry of Finance

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Danimarca

Ministry of Economic Affairs

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Estonia

Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finlandia

Ministry of Finance

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Francia

Ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Germania

Ministry of Finance

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grecia

Bank of Greece

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Ungheria

Ministry of Finance

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irlanda

Irish Financial Services Regulatory Authority

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Italia

Ministero del Tesoro

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Lettonia

Financial and Capital Market Commission

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Lituania

Ministry of Finance

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Lussemburgo

Ministero delle Finanze

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malta

Financial Services Authority

Notabile Road

MT-Attard

Paesi Bassi

Ministry of Finance

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Polonia

Ministry of Finance

12 Świętokrzyska Street

PL-00-916 Warsaw

Portogallo

Ministry of Finance

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

Romania

National Bank of Romania

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031

Romanian National Securities Commission

(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Insurance Supervisory Commission

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954

Private pension system supervisory Commission

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Slovacchia

Ministry of Finance

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovenia

Ministry of Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spagna

Treasury

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Svezia

Financial Supervisory Authority

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Swedish Central Bank

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Swedish Consumer Agency

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Regno Unito

H. M. Treasury

1 Horse Guards Road

UK-London SW1A 2HQ


PARTE B

Per il Messico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

Messico

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4 piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitucion, Delegacion Cuauhthemoc, C.P.06000

México, D.F.»


Commissione

3.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto concerne i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Germania

[notificata con il numero C(2009) 3953]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2009/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) è uno dei numerosi provvedimenti adottati contro la peste suina classica.

(2)

La Germania ha informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici in alcune zone della Renania-Palatinato.

(3)

Nella parte meridionale della Renania-Palatinato sono stati rilevati nuovi casi di peste suina classica nei suini selvatici. Pertanto, in questa zona è necessario applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro tale malattia.

(4)

La decisione 2003/135/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE

A.   Nel Land Renania-Palatinato

a)

nella circoscrizione “Kreis Ahrweiler”: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nella circoscrizione “Landkreis Vulkaneifel”: nel comune di Obere Kyll le località Birgel, Esch, Feusdorf e Jünkerath, nel comune di Hillesheim le località Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf e Wiesbaum, nel comune di Daun la località Dreis-Brück, nel comune di Kelberg le località Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath;

c)

le circoscrizioni “Kreis Altenkirchen” e “Kreis Neuwied”;

d)

nella circoscrizione “Westerwaldkreis”: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;

e)

nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: nel comune di Pirmasens-Land le località Kröppen a sud-est della L 483, Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, Schweix, Hilst, Trulben e Eppenbrunn, nel comune di Dahner Felsenland le località Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach e Schönau (Palatinato);

f)

nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben e Wallhalben;

g)

nella circoscrizione “Kreis Kaiserslautern”: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;

h)

la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.

B.   Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia

a)

nella circoscrizione “Kreis Euskirchen”: la città di Bad Münstereifel, nella città di Mechernich le località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf e Weiler am Berge, nella città di Euskirchen le località Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim e Stotzheim, nel comune di Nettersheim le località Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf e Roderath, nel comune di Dahlem la località Dahlem e il comune di Blankenheim, esclusa la località Blankenheimer Wald;

b)

nella circoscrizione “Rhein-Sieg-Kreis”: nella città di Meckenheim le località Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località Miel e Odendorf, le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;

c)

nella circoscrizione “Kreis Siegen-Wittgenstein”: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;

d)

nella circoscrizione “Kreis Olpe”: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;

e)

nella circoscrizione “Märkischer Kreis”: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;

f)

nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;

g)

nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno;

h)

la città di Leverkusen;

i)

la circoscrizione “Rheinisch-Bergischer Kreis”;

j)

la circoscrizione “Oberbergischer Kreis”.

2.   ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A.   Nel Land Renania-Palatinato

a)

nella circoscrizione “Kreis Ahrweiler”: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nella circoscrizione “Landkreis Vulkaneifel”: nel comune di Obere Kyll le località Birgel, Esch, Feusdorf e Jünkerath, nel comune di Hillesheim le località Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf e Wiesbaum, nel comune di Daun la località Dreis-Brück, nel comune di Kelberg le località Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath;

c)

le circoscrizioni “Kreis Altenkirchen” e “Kreis Neuwied”;

d)

nella circoscrizione “Kreis Westerwald”: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;

e)

nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: nel comune di Pirmasens-Land le località Kröppen a sud-est della L 483, Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, Schweix, Hilst, Trulben e Eppenbrunn, nel comune di Dahner Felsenland le località Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach e Schönau (Palatinato);

f)

nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben e Wallhalben;

g)

nella circoscrizione “Kreis Kaiserslautern”: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;

h)

la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.

B.   Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia

a)

nella circoscrizione “Kreis Euskirchen”: la città di Bad Münstereifel, nella città di Mechernich le località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf e Weiler am Berge, nella città di Euskirchen le località Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim e Stotzheim, nel comune di Nettersheim le località Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf e Roderath, nel comune di Dahlem la località Dahlem e il comune di Blankenheim, esclusa la località Blankenheimer Wald;

b)

nella circoscrizione “Rhein-Sieg-Kreis”: nella città di Meckenheim le località Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località Miel e Odendorf, le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;

c)

nella circoscrizione “Kreis Siegen-Wittgenstein”: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;

d)

nella circoscrizione “Kreis Olpe”: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;

e)

nella circoscrizione “Märkischer Kreis”: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;

f)

nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;

g)

nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno;

h)

la città di Leverkusen;

i)

la circoscrizione “Rheinisch-Bergischer Kreis”;

j)

la circoscrizione “Oberbergischer Kreis”.»