ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.137.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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Decisione n. 455/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/421/CE |
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Commissione |
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2009/422/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
3.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 454/2009 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
69,6 |
MA |
79,2 |
|
MK |
47,9 |
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TR |
53,3 |
|
ZZ |
62,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
MK |
23,0 |
|
TR |
105,4 |
|
ZZ |
93,2 |
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
TR |
117,5 |
|
ZZ |
167,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
49,5 |
TR |
53,1 |
|
ZA |
46,7 |
|
ZZ |
49,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
77,3 |
BR |
74,4 |
|
CL |
79,6 |
|
CN |
91,5 |
|
NZ |
106,5 |
|
US |
103,9 |
|
UY |
71,7 |
|
ZA |
84,1 |
|
ZZ |
86,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
108,0 |
ZZ |
108,0 |
|
0809 20 95 |
US |
272,9 |
ZZ |
272,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
3.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/3 |
DECISIONE N. 455/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I rischi per la salute umana posti dalla presenza di diclorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi (3) i quali sono giunti alla conclusione che sono necessarie nella Comunità misure dirette a ridurre i rischi posti alla salute umana nell’ambito delle applicazioni industriali, professionali e a livello dei consumatori del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente della Commissione [CSTEE — poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)], il quale ha confermato che l’esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana. |
(2) |
Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e destinati al pubblico in generale), è opportuno limitare l’immissione sul mercato e l’uso di svernicianti che contengono DCM. |
(3) |
Gli svernicianti che contengono DCM sono utilizzati dal pubblico in generale in ambito domestico per rimuovere pitture, vernici e lacche sia in ambienti interni che esterni. L’uso domestico del DCM in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. Pertanto, la sola misura che si riveli efficace per eliminare i crescenti rischi per il pubblico in generale derivanti da svernicianti che contengono DCM è il divieto dell’immissione sul mercato, nei confronti del pubblico stesso, della vendita e dell’uso di tali svernicianti. |
(4) |
Al fine di garantire una esecuzione graduale della messa fuori uso dalla catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM, è opportuno fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali. |
(5) |
Poiché è possibile che il pubblico in generale, nonostante il divieto, si procuri svernicianti che contengono DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori industriali e professionali, è opportuno che sul prodotto figuri un’avvertenza. |
(6) |
Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali nel corso degli ultimi 18 anni sono principalmente imputabili ad un’aerazione insufficiente, all’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all’uso di vasche di sverniciatura inadatte e alla sovraesposizione al DCM. Sono quindi opportune restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi industriali e professionali. |
(7) |
Agli utilizzatori professionali si applica in generale la normativa in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre dispongono delle misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, la normativa comunitaria per la protezione dei lavoratori non si applica ai lavoratori autonomi ed essi avrebbero necessità di un’adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti che contengono DCM. |
(8) |
È quindi opportuno vietare l’immissione sul mercato di svernicianti che contengono DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri dovrebbero poterne consentire l’uso sul loro territorio da parte di operatori professionali approvati. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tale deroga, subordinata all’assolvimento di una specifica formazione. Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l’uso del DCM sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. |
(9) |
Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell’ambito di attività industriali è indicativo di un adempimento carente della normativa concernente il luogo di lavoro applicabile ai lavoratori che utilizzano DCM. L’esposizione al DCM rimane elevata e sono opportune ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono opportune misure preventive per ridurre al minimo l’esposizione e per garantire l’ottemperanza, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale, come un’aerazione efficace del luogo di lavoro, misure per ridurre al minimo l’evaporazione di DCM dalle vasche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del DCM nelle vasche di sverniciatura, dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni e formazione adeguate. |
(10) |
I dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere conformi alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (4). |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5). |
(12) |
La presente decisione fa salva la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6) e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (7), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 29.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.
(3) Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU, TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm
(4) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
(5) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto la voce seguente:
«(58) Diclorometano CAS: n. 75-09-2 N. 200-838-9 |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
3.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/7 |
DECISIONE N. 3/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO
del 15 dicembre 2008
che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004
(2009/421/CE)
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra («l’accordo»), firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 (1), in particolare l’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 47,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («i nuovi Stati membri») all’Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007, il 29 novembre 2006 è stato firmato in Messico un secondo protocollo aggiuntivo all’accordo, poi entrato in vigore il 1o marzo 2007 (2). |
(2) |
In tali circostanze, è necessario adattare, con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all’accordo, l’allegato I della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, del 27 febbraio 2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto, del 18 maggio 2005, al fine di includere le autorità responsabili per i servizi finanziari nei nuovi Stati membri e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che tali paesi manterranno fino all’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 3. Tale adattamento offre anche la possibilità di aggiornare l’elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari, definito all’allegato II della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004, è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II, parti A e B, della decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004, è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione. Essa si applica a decorrere dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2008.
Per il Consiglio congiunto
La presidente
P. ESPINOSA CANTELLANO
(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(2) A chiarimento del presente punto, il secondo protocollo aggiuntivo è stato firmato dalle parti a Bruxelles il 21 febbraio 2007, a seguito della siglatura ufficiale del testo avvenuta a Città del Messico il 29 novembre 2006. È stato applicato dal 1o marzo 2007 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 ad avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne ad opera delle parti.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
PARTE A
COMUNITÀ E SUOI STATI MEMBRI
1. |
L’applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione “tutti i settori” del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosettori elencati più avanti. |
2. |
Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:
|
3. |
Gli impegni riguardanti l’accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo:
|
4. |
Contrariamente alle affiliate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di affiliate di usufruire di linee di credito potenziate per l’apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste succursali, pertanto, vengono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l’obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro, pertanto, può applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, ad affiliate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità solo se tali restrizioni possono essere applicate anche alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri in conformità del diritto comunitario. |
5. |
BG: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
6. |
BG: le attività assicurative o bancarie, nonché la compravendita di titoli e le attività correlate, devono essere svolte separatamente da società appositamente autorizzate. |
7. |
BG: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti nella Repubblica di Bulgaria devono adottare la forma giuridica di società per azioni. |
8. |
CY: si applicheranno le seguenti condizioni generali e qualifiche anche laddove non sia stata dichiarata alcuna limitazione o condizione nell’elenco:
|
9. |
CY: le leggi e le normative menzionate nel presente elenco non dovrebbero essere interpretate come un riferimento esauriente a tutte le leggi e normative che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non è ammesso. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la protezione della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale. |
10. |
CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all’esistenza o all’introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
11. |
CY: a causa dei controlli sui cambi in vigore a Cipro:
|
12. |
CZ: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
13. |
CZ: di norma, gli istituti finanziari registrati nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica. |
14. |
CZ: l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore unico. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L’assicurazione sanitaria obbligatoria viene fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca. |
15. |
EE: nessun impegno per i servizi previdenziali obbligatori. |
16. |
HU: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
17. |
HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali. |
18. |
HU: di norma, gli istituti finanziari registrati in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica. |
19. |
HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e la gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di una propria capitalizzazione. |
20. |
MT: per gli impegni relativi al modo 3, in base alla legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendono prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL (lire maltesi), di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall’estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un permesso al ministero delle Finanze per l’acquisto dei locali. |
21. |
MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi i requisiti della legislazione e delle normative maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e misure previdenziali, ivi comprese le normative riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza vengono concessi a discrezione del governo di Malta. |
22. |
MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all’estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 MTL. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi. |
23. |
MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all’estero senza dover ottenere un’autorizzazione relativa al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale. |
24. |
PL: in Polonia le normative prudenziali nel settore finanziario sono in corso di elaborazione. Esse potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l’elaborazione di nuove leggi. |
25. |
RO: la creazione e il funzionamento delle società di assicurazione e riassicurazione sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’Organismo di sorveglianza sulle attività di assicurazione e riassicurazione. La creazione e il funzionamento degli istituti di credito sono subordinati ad autorizzazione della Banca nazionale della Romania. La creazione e il funzionamento delle entità connesse col mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati ad autorizzazione da parte della Commissione nazionale per i valori mobiliari della Romania (NSC). Una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare le proprie transazioni coi residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania. |
26. |
SK: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
27. |
SK: i seguenti servizi assicurativi vengono forniti da prestatori unici: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l’assicurazione obbligatoria per i trasporti aerei, l’assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L’assicurazione sanitaria di base è limitata alle società di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell’assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali. |
28. |
SI: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico. |
29. |
SI: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti nella Repubblica di Slovenia devono adottare una forma giuridica specifica. |
30. |
SI: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati. |
31. |
SI: i servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie.
|
(1) CZ: È attualmente in corso di discussione al Parlamento la legislazione relativa all’abolizione del criterio dei requisiti riguardanti il mercato finanziario.
(2) Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria limitata o illimitata, oltre all’importo di capitale la Banca di Slovenia tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri):
— |
le preferenze economiche nazionali per talune attività bancarie, |
— |
l’attuale presenza regionale delle banche nella Repubblica di Slovenia, |
— |
le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza. |
(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI
PARTE A
Per la Comunità e i suoi Stati membri
Commissione europea |
DG Commercio DG Mercato interno |
B-1049 Bruxelles |
||||
Austria |
Ministry of Finance |
|
||||
Belgio |
Ministry of Economy |
|
||||
Ministry of Finance |
|
|||||
Bulgaria |
Ministry of Economy and Energy |
|
||||
Ministry of Finance |
|
|||||
Bulgarian National Bank |
|
|||||
Financial Supervision Commission |
|
|||||
Cipro |
Ministry of Finance |
CY-1439 Nicosia |
||||
Repubblica ceca |
Ministry of Finance |
|
||||
Danimarca |
Ministry of Economic Affairs |
|
||||
Estonia |
Ministry of Finance |
|
||||
Finlandia |
Ministry of Finance |
|
||||
Francia |
Ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria |
|
||||
Germania |
Ministry of Finance |
|
||||
Grecia |
Bank of Greece |
|
||||
Ungheria |
Ministry of Finance |
|
||||
Irlanda |
Irish Financial Services Regulatory Authority |
|
||||
Italia |
Ministero del Tesoro |
|
||||
Lettonia |
Financial and Capital Market Commission |
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Lituania |
Ministry of Finance |
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Lussemburgo |
Ministero delle Finanze |
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Malta |
Financial Services Authority |
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Paesi Bassi |
Ministry of Finance |
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Polonia |
Ministry of Finance |
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Portogallo |
Ministry of Finance |
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Romania |
National Bank of Romania |
25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031 |
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Romanian National Securities Commission |
(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3 |
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Insurance Supervisory Commission |
18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954 |
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Private pension system supervisory Commission |
74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128 |
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Slovacchia |
Ministry of Finance |
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Slovenia |
Ministry of Economy |
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Spagna |
Treasury |
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Svezia |
Financial Supervisory Authority |
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Swedish Central Bank |
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Swedish Consumer Agency |
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Regno Unito |
H. M. Treasury |
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PARTE B
Per il Messico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Messico |
Unidad de Banca, Valores y Ahorro |
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Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social |
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Commissione
3.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2009
che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto concerne i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Germania
[notificata con il numero C(2009) 3953]
(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)
(2009/422/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) è uno dei numerosi provvedimenti adottati contro la peste suina classica. |
(2) |
La Germania ha informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici in alcune zone della Renania-Palatinato. |
(3) |
Nella parte meridionale della Renania-Palatinato sono stati rilevati nuovi casi di peste suina classica nei suini selvatici. Pertanto, in questa zona è necessario applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro tale malattia. |
(4) |
La decisione 2003/135/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE
A. Nel Land Renania-Palatinato
a) |
nella circoscrizione “Kreis Ahrweiler”: i comuni di Adenau e Altenahr; |
b) |
nella circoscrizione “Landkreis Vulkaneifel”: nel comune di Obere Kyll le località Birgel, Esch, Feusdorf e Jünkerath, nel comune di Hillesheim le località Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf e Wiesbaum, nel comune di Daun la località Dreis-Brück, nel comune di Kelberg le località Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath; |
c) |
le circoscrizioni “Kreis Altenkirchen” e “Kreis Neuwied”; |
d) |
nella circoscrizione “Westerwaldkreis”: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3; |
e) |
nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: nel comune di Pirmasens-Land le località Kröppen a sud-est della L 483, Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, Schweix, Hilst, Trulben e Eppenbrunn, nel comune di Dahner Felsenland le località Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach e Schönau (Palatinato); |
f) |
nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben e Wallhalben; |
g) |
nella circoscrizione “Kreis Kaiserslautern”: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl; |
h) |
la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6. |
B. Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia
a) |
nella circoscrizione “Kreis Euskirchen”: la città di Bad Münstereifel, nella città di Mechernich le località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf e Weiler am Berge, nella città di Euskirchen le località Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim e Stotzheim, nel comune di Nettersheim le località Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf e Roderath, nel comune di Dahlem la località Dahlem e il comune di Blankenheim, esclusa la località Blankenheimer Wald; |
b) |
nella circoscrizione “Rhein-Sieg-Kreis”: nella città di Meckenheim le località Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località Miel e Odendorf, le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much; |
c) |
nella circoscrizione “Kreis Siegen-Wittgenstein”: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden; |
d) |
nella circoscrizione “Kreis Olpe”: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden; |
e) |
nella circoscrizione “Märkischer Kreis”: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen; |
f) |
nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born; |
g) |
nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno; |
h) |
la città di Leverkusen; |
i) |
la circoscrizione “Rheinisch-Bergischer Kreis”; |
j) |
la circoscrizione “Oberbergischer Kreis”. |
2. ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA
A. Nel Land Renania-Palatinato
a) |
nella circoscrizione “Kreis Ahrweiler”: i comuni di Adenau e Altenahr; |
b) |
nella circoscrizione “Landkreis Vulkaneifel”: nel comune di Obere Kyll le località Birgel, Esch, Feusdorf e Jünkerath, nel comune di Hillesheim le località Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf e Wiesbaum, nel comune di Daun la località Dreis-Brück, nel comune di Kelberg le località Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath; |
c) |
le circoscrizioni “Kreis Altenkirchen” e “Kreis Neuwied”; |
d) |
nella circoscrizione “Kreis Westerwald”: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3; |
e) |
nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: nel comune di Pirmasens-Land le località Kröppen a sud-est della L 483, Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, Schweix, Hilst, Trulben e Eppenbrunn, nel comune di Dahner Felsenland le località Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach e Schönau (Palatinato); |
f) |
nella circoscrizione “Landkreis Südwestpfalz”: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben e Wallhalben; |
g) |
nella circoscrizione “Kreis Kaiserslautern”: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl; |
h) |
la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6. |
B. Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia
a) |
nella circoscrizione “Kreis Euskirchen”: la città di Bad Münstereifel, nella città di Mechernich le località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf e Weiler am Berge, nella città di Euskirchen le località Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim e Stotzheim, nel comune di Nettersheim le località Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf e Roderath, nel comune di Dahlem la località Dahlem e il comune di Blankenheim, esclusa la località Blankenheimer Wald; |
b) |
nella circoscrizione “Rhein-Sieg-Kreis”: nella città di Meckenheim le località Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località Miel e Odendorf, le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much; |
c) |
nella circoscrizione “Kreis Siegen-Wittgenstein”: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden; |
d) |
nella circoscrizione “Kreis Olpe”: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden; |
e) |
nella circoscrizione “Märkischer Kreis”: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen; |
f) |
nella città di Remscheid le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born; |
g) |
nelle città di Colonia e Bonn i comuni della riva destra del Reno; |
h) |
la città di Leverkusen; |
i) |
la circoscrizione “Rheinisch-Bergischer Kreis”; |
j) |
la circoscrizione “Oberbergischer Kreis”.» |