ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.135.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
30 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 449/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 451/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

12

 

*

Regolamento (CE) n. 452/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, che abroga il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

15

 

 

Regolamento (CE) n. 453/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009

16

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/414/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

19

 

 

2009/415/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

21

 

 

2009/416/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda

23

 

 

2009/417/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

25

 

 

2009/418/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante nomina di un membro estone del Comitato economico e sociale europeo

27

 

 

2009/419/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo

28

 

 

Commissione

 

 

2009/420/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 maggio 2009, che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2009) 3868]

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO (CE) N. 449/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

69,6

MA

75,3

MK

47,9

TN

105,3

TR

54,8

ZZ

70,6

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

117,1

ZZ

97,1

0709 90 70

JO

216,7

TR

118,8

ZZ

167,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

57,2

MA

48,2

TN

108,2

TR

67,5

US

55,6

ZA

66,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

50,1

TR

51,3

ZA

48,6

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

68,3

BR

74,6

CL

76,3

CN

85,3

NZ

104,5

US

100,3

UY

71,7

ZA

81,9

ZZ

82,9

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/3


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere h), i), l), m) ed n),

previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (di seguito denominati «materiali e oggetti attivi e intelligenti») rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, l’insieme delle sue disposizioni riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari si applicano anche ai materiali e articoli attivi e intelligenti. Si applicano inoltre ai medesimi anche altre misure comunitarie, quali la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2) e le sue misure d’esecuzione, nonché la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello comunitario, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate.

(3)

Alcune regole applicabili ai materiali e oggetti attivi e intelligenti sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale regolamento prevede in particolare, per le sostanze attive rilasciate, l’osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali sui prodotti alimentari e l’etichettatura. È opportuno definire regole specifiche in una misura specifica.

(4)

Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Esso deve definire le norme specifiche per i materiali e oggetti attivi e intelligenti in aggiunta alle norme generali stabilite nel regolamento (CE) n. 1935/2004 per garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

(5)

Esistono numerosi tipi di materiali e oggetti attivi e intelligenti. Le sostanze che svolgono la funzione attiva e/o intelligente possono trovarsi in un contenitore separato, ad esempio in un sacchetto di carta, o essere direttamente incorporate nel materiale di imballaggio, ad esempio nella plastica di una bottiglia di plastica. Queste sostanze che consentono ai materiali e oggetti di esercitare una funzione attiva e/o intelligente («i componenti») devono essere valutate conformemente al presente regolamento. Le parti passive, come il contenitore, l’imballaggio in cui il contenitore è posto e il materiale di imballaggio nel quale la sostanza è incorporata, devono essere disciplinate dalle disposizioni comunitarie o nazionali specifiche applicabili ai materiali e oggetti in questione.

(6)

I materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere composti di uno o più strati o parti di vari tipi di materiali (plastica, carta, cartoni, rivestimenti, vernici, ecc.). In alcuni casi i requisiti relativi a questi materiali sono pienamente armonizzati a livello comunitario, in altri casi solo parzialmente o affatto. Le regole stabilite nel presente regolamento devono lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali relative a tali materiali.

(7)

È opportuno valutare la sostanza o, eventualmente, la combinazione di sostanze che costituiscono i componenti al fine di garantire la loro sicurezza e il rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1935/2004. In alcuni casi può risultare necessario valutare e autorizzare una combinazione di sostanze, quando la funzione attiva o intelligente implica interazioni tra varie sostanze che portano a un miglioramento della funzione o alla produzione di nuove sostanze svolgenti la funzione attiva e intelligente.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che, quando misure specifiche comprendono un elenco di sostanze autorizzate nella Comunità per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la sicurezza di queste sostanze deve essere oggetto di una previa valutazione.

(9)

È opportuno che la persona interessata all’immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti o di componenti, vale a dire il richiedente, fornisca tutte le informazioni necessarie alla valutazione della sicurezza della sostanza o, se necessario, della combinazione di sostanze che formano il componente.

(10)

La valutazione della sicurezza della sostanza o della combinazione di sostanze che formano un componente deve essere effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata «l’Autorità»), dopo la presentazione di una domanda valida a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Affinché il richiedente sia informato sui dati da fornire per la valutazione della sicurezza, l’Autorità deve pubblicare orientamenti particolareggiati relativi all’elaborazione e alla presentazione della domanda. Per permettere di controllare la corretta applicazione di eventuali restrizioni, è necessario che il richiedente presenti un metodo analitico adeguato per l’individuazione e la quantificazione delle sostanze. L’Autorità deve valutare se il metodo analitico è tale da garantire l’osservanza di eventuali restrizioni.

(11)

È opportuno che la valutazione della sicurezza di una sostanza specifica o di una combinazione di sostanze sia seguita da una decisione di gestione dei rischi volta a determinare se è opportuno procedere all’iscrizione nell’elenco comunitario delle sostanze la cui utilizzazione è autorizzata in componenti attivi e intelligenti (l’elenco comunitario). Tale decisione deve essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, che garantisce una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(12)

L’elenco comunitario deve comprendere l’identità, le condizioni di utilizzazione, le restrizioni e/o specificazioni della sostanza o della combinazione di sostanze ed eventualmente del componente o del materiale o dell’oggetto cui sono aggiunte o incorporate. L’identità di una sostanza deve comprendere almeno la denominazione e, se sono disponibili e necessari, i numeri CAS, le dimensioni delle particelle, la composizione o altre specificazioni.

(13)

I materiali e oggetti attivi possono contenere deliberatamente sostanze destinate a essere rilasciate nei prodotti alimentari. Considerando che queste sostanze sono aggiunte ai prodotti alimentari intenzionalmente, esse devono essere utilizzate solo nelle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie o nazionali che ne disciplinano l’impiego nei prodotti alimentari. Se le disposizioni comunitarie o nazionali prevedono l’autorizzazione della sostanza, la sostanza e la sua utilizzazione devono soddisfare i requisiti dell’autorizzazione posti dalla specifica normativa alimentare, ad esempio la normativa sugli additivi alimentari. Additivi ed enzimi alimentari potrebbero anche essere innestati o immobilizzati sul materiale ed esercitare una funzione tecnologica nei prodotti alimentari. Queste applicazioni sono soggette alla normativa sugli additivi ed enzimi alimentari e devono quindi essere trattate nello stesso modo delle sostanze attive rilasciate.

(14)

I sistemi di imballaggio intelligenti forniscono all’utente informazioni sulle condizioni dei prodotti alimentari e non devono rilasciare i loro elementi costitutivi in tali prodotti. I sistemi intelligenti possono essere posizionati sulla superficie esterna dell’imballaggio e possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale, vale a dire una barriera situata all’interno dei materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e tale da impedire la migrazione di sostanze verso i prodotti alimentari. Dietro la barriera funzionale può essere consentito l’impiego di sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati parametri e a condizione che la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità. Tenendo conto dei prodotti alimentari per lattanti e altre persone particolarmente sensibili nonché delle difficoltà delle analisi necessarie, in cui appare ampia la tolleranza analitica, è opportuno stabilire un limite massimo di 0,01 mg/kg nei prodotti alimentari per la migrazione di sostanze non autorizzate attraverso la barriera funzionale. Le nuove tecnologie che producono sostanze in forme di dimensioni particellari (ad esempio le nanoparticelle), le quali presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse dalle forme di dimensioni maggiori, devono essere valutate caso per caso in riferimento ai rischi, sino a che non si disponga di ulteriori informazioni in merito. Di conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a tali nuove tecnologie.

(15)

È possibile che la misura comunitaria specifica relativa alla parte passiva del materiale attivo o intelligente stabilisca requisiti relativi all’inerzia del materiale, ad esempio un limite di migrazione globale applicabile ai materiali di plastica. Se un componente attivo rilasciante, incorporato in un materiale o oggetto destinato a venire a contatto con prodotti alimentari, è disciplinato da una misura comunitaria specifica, vi è il rischio che il limite di migrazione globale sia superato a causa del rilascio della sostanza attiva. Considerando che la funzione attiva non è una caratteristica inerente al materiale passivo, la quantità di sostanza attiva rilasciata non deve essere presa in considerazione nel calcolo della migrazione globale.

(16)

L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e oggetti attivi e intelligenti già messi a contatto con prodotti alimentari devono essere etichettati in modo adeguato al fine di consentire al consumatore di individuare le parti non commestibili. L’uniformità delle informazioni fornite appare indispensabile per prevenire qualsiasi confusione del consumatore. Di conseguenza, se i materiali e oggetti attivi e intelligenti o alcune parti di tali materiali e oggetti danno l’impressione di essere commestibili, essi devono recare una particolare dicitura e, ove tecnicamente possibile un particolare simbolo.

(17)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e oggetti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta da cui risulti la conformità alle norme vigenti. In base all’articolo 5, paragrafo 1, lettere h) ed i) di tale regolamento, al fine di rafforzare il coordinamento e la responsabilità dei fornitori in ciascuna fase della fabbricazione, le persone responsabili devono documentare la conformità alle norme vigenti in una dichiarazione di conformità messa a disposizione dei loro clienti. Inoltre, in ciascuna fase della fabbricazione, la documentazione che è alla base della dichiarazione di conformità deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per l’applicazione della normativa.

(18)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive all’operatore del settore alimentare di verificare che i prodotti alimentari siano conformi alle disposizioni della normativa alimentare. L’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e oggetti attivi non ancora messi a contatto con prodotti alimentari al momento della loro commercializzazione devono essere accompagnati da informazioni sull’utilizzazione o sulle utilizzazioni consentite, nonché da altre informazioni pertinenti, quale il nome e la quantità massima di sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo tale da consentire agli operatori del settore alimentare che utilizzano tali materiali e oggetti di conformarsi alle eventuali altre disposizioni comunitarie ovvero, in loro mancanza, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni relative all’etichettatura di tali prodotti. A tale scopo, facendo salve le norme sulla riservatezza, gli operatori del settore alimentare devono avere accesso alle informazioni pertinenti, in modo tale da consentire loro di garantire che la migrazione o il rilascio intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze provenienti da materiali e oggetti attivi e intelligenti siano conformi alle specificazioni e alle restrizioni stabilite nelle disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari.

(19)

Considerando che diversi materiali ed oggetti attivi e intelligenti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno garantire il passaggio graduale a una procedura di autorizzazione comunitaria, in modo che il mercato preesistente di tali materiali e oggetti non risulti perturbato. Il richiedente deve disporre di un periodo di tempo sufficiente ai fini della comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione della sicurezza della sostanza o della combinazione di sostanze che costituiscono il componente. Per tali motivi è opportuno prevedere un periodo di 18 mesi al termine del quale i richiedenti dovranno aver presentato le informazioni relative ai materiali e oggetti attivi e intelligenti. Durante tale periodo di 18 mesi deve inoltre essere possibile presentare domanda di autorizzazione per nuove sostanze o combinazioni di sostanze.

(20)

L’Autorità deve valutare quanto prima tutte le domande valide relative a sostanze preesistenti e a nuove sostanze costitutive di componenti, presentate entro i termini e conformemente ai suoi orientamenti durante il primo periodo di presentazione delle domande.

(21)

Una volta conclusa la valutazione relativa alla sicurezza di tutte le sostanze per le quali sono state presentate domande valide conformemente agli orientamenti dell’Autorità durante il periodo iniziale di 18 mesi, la Commissione deve redigere un elenco comunitario delle sostanze autorizzate. Per garantire condizioni eque e paritarie a tutti i richiedenti, è opportuno che l’elaborazione di tale elenco comunitario sia effettuata in un’unica fase.

(22)

È opportuno che le disposizioni relative alla dichiarazione di conformità e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura siano applicate solo dopo il decorso di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento affinché gli operatori economici dispongano di un periodo di tempo sufficiente per l’adeguamento alle nuove regole.

(23)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la commercializzazione di materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Tali norme specifiche lasciano impregiudicata l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali sui materiali e oggetti ai quali sono aggiunti o incorporati componenti attivi o intelligenti.

Articolo 2

Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai materiali e oggetti attivi e intelligenti immessi sul mercato nella Comunità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi;

b)

per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente;

c)

per «componente» si intende la sostanza singola o la combinazione di varie sostanze che svolgono la funzione attiva e/o intelligente del materiale od oggetto, compresi i prodotti della reazione in situ di tali sostanze; la definizione non comprende le parti passive, come il materiale al quale le sostanze sono aggiunte o incorporate;

d)

per «barriera funzionale» si intende la barriera costituita da uno o più strati di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in grado di garantire che il materiale o l’oggetto finito sia conforme all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e al presente regolamento;

e)

per «materiali e oggetti attivi rilascianti» si intendono i materiali e oggetti attivi i quali, per concezione, incorporano deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nei o sui prodotti alimentari imballati o nell’ambiente dei prodotti alimentari;

f)

per «sostanze attive rilasciate» si intendono le sostanze destinate ad essere rilasciate dai materiali e oggetti attivi rilascianti nei o sui prodotti alimentari imballati o nell’ambiente dei prodotti alimentari e che svolgono una funzione in tali prodotti.

Articolo 4

Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti

I materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere immessi sul mercato solamente se sono:

a)

adeguati ed efficaci per l’uso al quale sono destinati;

b)

conformi ai requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

conformi ai requisiti particolari di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

d)

conformi ai requisiti relativi all’etichettatura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004;

e)

conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al capo II del presente regolamento.

f)

conformi ai requisiti relativi all’etichettatura e alla dichiarazione di cui ai capi III e IV del presente regolamento.

CAPO II

COMPOSIZIONE

SEZIONE 1

Elenco comunitario delle sostanze autorizzate

Articolo 5

Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti

1.   Nei componenti di materiali ed oggetti attivi ed intelligenti possono essere utilizzate soltanto sostanze incluse nell’elenco comunitario delle sostanze autorizzate (di seguito «l’elenco comunitario»).

2.   In deroga al paragrafo 1, le seguenti sostanze possono essere utilizzate nei componenti di materiali e oggetti attivi ed intelligenti senza essere incluse nell’elenco comunitario:

a)

le sostanze attive rilasciate che siano conformi all’articolo 9;

b)

le sostanze che rientrano nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari, incorporate o aggiunte a materiali e oggetti attivi mediante tecniche come l’innesto o l’immobilizzazione affinché svolgano una funzione tecnologica nei prodotti alimentari, purché siano conformi all’articolo 9;

c)

le sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con i prodotti alimentari o con l’ambiente dei prodotti alimentari e sono separati da questi prodotti da una barriera funzionale, purché siano conformi all’articolo 10 e non appartengano a nessuna delle seguenti categorie:

i)

sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene», o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

ii)

sostanze prodotte deliberatamente in forme di dimensioni particellari che presentano proprietà fisiche e chimiche funzionali significativamente diverse da quelle delle forme di maggiori dimensioni.

Articolo 6

Condizioni per l’iscrizione delle sostanze nell’elenco comunitario

Per essere iscritte nell’elenco comunitario, le sostanze che costituiscono componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti devono essere conformi all’articolo 3 e, se del caso, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni di impiego previste per il materiale od oggetto attivo o intelligente di cui trattasi.

Articolo 7

Contenuto dell’elenco comunitario

L’elenco comunitario specifica:

a)

l’identità della o delle sostanze;

b)

la funzione della o delle sostanze;

c)

il numero di riferimento;

d)

se necessario, le condizioni d’utilizzazione della o delle sostanze o del componente;

e)

se necessario, le restrizioni e/o le specificazioni d’utilizzazione della o delle sostanze;

f)

se necessario, le condizioni d’utilizzazione del materiale o dell’oggetto al quale la sostanza o il componente sono aggiunti o nel quale la sostanza o il componente sono incorporati.

Articolo 8

Redazione dell’elenco comunitario

1.   L’elenco comunitario è redatto sulla base di domande presentate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   Le domande sono presentate entro 18 mesi dalla pubblicazione degli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l’Autorità») relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali e oggetti attivi e intelligenti.

L’Autorità pubblica tali orientamenti entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro di tutte le sostanze per le quali sono state presentate domande valide a norma del paragrafo 2.

4.   L’elenco comunitario è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

5.   Se l’Autorità chiede informazioni complementari e il richiedente non fornisce i dati richiesti entro il termine stabilito, l’Autorità si astiene dal valutare la sostanza ai fini dell’eventuale iscrizione nell’elenco comunitario, poiché la domanda non può essere considerata valida.

6.   La Commissione adotta l’elenco comunitario dopo che l’Autorità ha espresso il suo parere su tutte le sostanze iscritte nel registro per le quali sono state presentate domande valide a norma dei paragrafi 2 e 5.

7.   L’aggiunta di nuove sostanze all’elenco comunitario è soggetta alla procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

SEZIONE 2

Utilizzazione delle sostanze che non devono essere iscritte nell’elenco comunitario

Articolo 9

Sostanze di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

1.   Le sostanze attive rilasciate, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, e le sostanze incorporate o aggiunte mediante tecniche come l’innesto o l’immobilizzazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sui prodotti alimentari e devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 e, all’occorrenza, alle sue misure di esecuzione.

2.   La quantità di sostanza attiva rilasciata non è computata nel valore della migrazione globale misurata ove, nell’ambito di misure comunitarie specifiche, è fissato un limite di migrazione globale per il materiale o oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari nel quale il componente è incorporato.

3.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004, la quantità di sostanza attiva rilasciata di cui al paragrafo 2 può superare il limite specifico stabilito per sostanza stessa in misure comunitarie o nazionali sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nei quali il componente è incorporato, purché sia conforme alle disposizioni comunitarie sui prodotti alimentari ovvero, in mancanza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari.

Articolo 10

Sostanze di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

1.   La migrazione nei prodotti alimentari delle sostanze provenienti da componenti che non sono a contatto diretto con tali prodotti o con l’ambiente di tali prodotti, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, non deve superare i 0,01 mg/kg misurati con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Il limite fissato al paragrafo 1 è sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari. Esso si applica a gruppi di sostanze nell’ipotesi di sostanze strutturalmente e tossicologicamente collegate, in particolare nel caso di isomeri o di sostanze aventi lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti indesiderati.

CAPO III

ETICHETTATURA

Articolo 11

Norme aggiuntive in materia di etichettatura

1.   Qualora diano l’impressione d’essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:

a)

la dicitura «NON MANGIARE»; e

b)

quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell’allegato I.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm e devono essere conformi all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

3.   Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE

Articolo 12

Dichiarazione di conformità

1.   Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano o no a contatto con prodotti alimentari, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato II.

Articolo 13

Documentazione

L’operatore commerciale mette a disposizione delle autorità competenti nazionali, su loro richiesta, un’adeguata documentazione dalla quale risulta che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti, sono conformi al presente regolamento.

La documentazione contiene informazioni concernenti l’adeguatezza e l’efficacia dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli o delle altre analisi, nonché le prove della sicurezza o la dimostrazione logica della conformità.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 4, lettera e), e l’articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di applicazione dell’elenco comunitario. Sino a tale data rimangono applicabili le disposizioni nazionali sulla composizione dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e gli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

L’articolo 4, lettera f), l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e il capo IV si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2009. Sino a tale data rimangono applicabili le disposizioni nazionali sull’etichettatura e sulla dichiarazione di conformità, fatti salvi l’articolo 4, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l’articolo 11 paragrafo 3 del presente regolamento.

L’immissione sul mercato di materiali e oggetti che siano stati etichettati a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004 prima della data di applicazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, è autorizzata sino all’esaurimento delle scorte.

Fino alla data d’applicazione dell’elenco comunitario, le sostanze attive rilasciate devono essere autorizzate ed utilizzate nel pieno rispetto della normativa comunitaria riguardante i prodotti alimentari e devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché, se del caso, alle sue misure di esecuzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(3)  GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO I

SIMBOLO

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ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all’articolo 12 comprende le seguenti informazioni:

1.

l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che redige la dichiarazione di conformità;

2.

l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che fabbrica o importa i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti;

3.

l’identità dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, dei componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o delle sostanze destinate alla fabbricazione di tali componenti;

4.

la data della dichiarazione;

5.

l’attestazione che il materiale o l’oggetto attivo o intelligente è conforme al presente regolamento, al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle vigenti misure specifiche;

6.

adeguate informazioni relative alle sostanze che costituiscono i componenti e sono oggetto di restrizioni in base a disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari e al presente regolamento; ove opportuno, i criteri di purezza specifici previsti dalla normativa comunitaria sui prodotti alimentari e il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo che gli operatori commerciali a valle del processo produttivo possano garantire la conformità dei prodotti a tali restrizioni;

7.

informazioni adeguate concernenti l’idoneità e l’efficacia del materiale o dell’oggetto attivo o intelligente;

8.

le specificazioni relative all’utilizzazione del componente, quali:

i)

il gruppo o i gruppi di materiali e oggetti ai quali il componente può essere aggiunto o incorporato;

ii)

le condizioni d’utilizzazione da rispettare per ottenere l’effetto voluto.

9.

Le specificazioni relative all’utilizzazione del materiale o dell’oggetto, quali:

i)

il tipo o i tipi di prodotti alimentari destinati ad essere messi a contatto con il materiale o l’oggetto;

ii)

la durata e la temperatura del trattamento e dell’immagazzinamento a contatto con i prodotti alimentari;

iii)

il rapporto tra la superficie a contatto con i prodotti alimentari e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto.

10.

Quando viene utilizzata una barriera funzionale, l’attestazione che il materiale o l’oggetto attivo o intelligente è conforme all’articolo 10 del presente regolamento.

La dichiarazione scritta deve consentire di individuare facilmente i materiali e oggetti attivi e intelligenti, le componenti o la sostanza per i quali è redatta e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione comportano cambiamenti della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.


30.5.2009   

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L 135/12


REGOLAMENTO (CE) N. 451/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, fissati nella normativa agricola comunitaria. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

(2)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2), quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione.

(3)

In occasione della riunione del Comitato speciale Agricoltura del 6 ottobre 2008 (3), la Commissione ha presentato una dichiarazione sull’aumento dal 4 % al 5 % del margine indicato all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006. È pertanto opportuno aumentare il margine di tolleranza per i ritardi di pagamento. Il nuovo margine deve applicarsi quando il termine di pagamento scade dopo il 15 ottobre 2009.

(4)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4), fatta salva la disciplina finanziaria, l’importo totale netto dei pagamenti diretti erogati in uno Stato membro per un dato anno civile, dopo l’applicazione della modulazione e della modulazione volontaria e ad esclusione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (5) e (CE) n. 1405/2006 (6), non supera i massimali fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009. Al fine di garantire la disciplina finanziaria, occorre adottare disposizioni specifiche per evitare che, a causa del mancato rispetto dei termini di pagamento, il totale dei pagamenti diretti erogati superi i suddetti massimali nell’esercizio finanziario corrispondente.

(5)

Inoltre, conformemente alla prassi costante e a fini di trasparenza, è necessario precisare talune disposizioni.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2006.

(7)

Le modifiche devono applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2009 alle entrate riscosse e alle spese sostenute dagli Stati membri gli esercizi 2010 e successivi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:

1)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le spese pagate oltre i termini prescritti sono ammissibili al finanziamento comunitario con le seguenti riduzioni dei pagamenti mensili:

a)

quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione;

b)

una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari pagate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:

le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,

le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,

le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,

le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,

le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.

c)

il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), è portato al 5 % per i pagamenti il cui termine scade dopo il 15 ottobre 2009.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti soggetti al massimale netto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (7) si applicano le seguenti modalità:

a)

quando il margine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del margine supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

b)

l’importo totale dei pagamenti diretti erogati nell’esercizio finanziario Y, esclusi i pagamenti erogati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (8) e (CE) n. 1405/2006 (9), è ammissibile al finanziamento comunitario solo fino a concorrenza dell’importo totale netto dei pagamenti diretti stabilito, per l’anno civile Y-1, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, eventualmente adeguato in conformità dell’articolo 11 dello stesso regolamento;

c)

le spese che superano i limiti di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

Per gli Stati membri nei quali non è stato fissato alcun massimale netto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il massimale netto di cui al primo comma è sostituito dalla somma dei massimali individuali stabiliti per i pagamenti diretti negli Stati membri interessati.

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il limite di cui al paragrafo 2, lettera b).»

2)

All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi maturati che non sono stati pagati in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (10) o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati al FEAGA unitamente alle spese del mese di ottobre dell’esercizio considerato. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2009 per gli esercizi 2010 e successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(3)  Fascicolo interistituzionale: 2008/0103 (CNS).

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(6)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(7)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(8)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(9)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;

(10)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4


30.5.2009   

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L 135/15


REGOLAMENTO (CE) N. 452/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

che abroga il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 43, 101 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regime di aiuti per lo smaltimento delle eccedenze di determinati prodotti lattiero caseari. Tale regime, previsto all’articolo 101 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è abrogato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (3).

(2)

In questo contesto e in vista di sbocchi che offrano un migliore rapporto costo/efficacia per il burro all’intervento, nonché per motivi di semplificazione, è opportuno abrogare anche le norme sulle vendite all’intervento per l’utilizzo in prodotti di pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 deve essere quindi abrogato.

(4)

L’articolo 101 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soppresso dal regolamento (CE) n. 72/2009 a decorrere dal 1o luglio 2009. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1898/2005 a partire dalla stessa data. L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1898/2005, tuttavia, prevede che il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità. Per consentire agli operatori di utilizzare pienamente i buoni validi fino al giugno 2009 incluso, è opportuno che il capo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 continui ad essere applicato per questi buoni.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è abrogato.

Tuttavia, continua ad essere applicato il capitolo IV del suddetto regolamento e può essere versato l’aiuto per le consegne di burro effettuate sulla base dei buoni validi fino al giugno 2009 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.


30.5.2009   

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L 135/16


REGOLAMENTO (CE) N. 453/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o giugno 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o giugno 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 1o giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

43,39

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

10,29

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

10,29

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

43,39


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.5.2009-28.5.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

211,86

121,76

Prezzo FOB USA

210,44

200,44

180,44

100,65

Premio sul Golfo

11,19

Premio sui Grandi laghi

11,05

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,77 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

17,97 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.5.2009   

IT

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L 135/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

(2009/414/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Francia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Francia esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Francia il 24 marzo 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Francia, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità francesi il 6 febbraio 2009, il disavanzo pubblico in Francia è salito al 3,2 % del PIL nel 2008 (4), superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Nella relazione ex articolo 104, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL ma che il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita con una crescita del PIL stimata a raggiungere lo 0,7 % del PIL nel 2008, dopo un 2,2 % nel 2007. Il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 5,4 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, scendere solo leggermente al 5 % nel 2010 con l’attenuarsi dell’impatto sul bilancio del piano di ripresa. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, i «fattori significativi» possono essere presi in considerazione nell’iter di adozione della decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, solo se è soddisfatta la duplice condizione della prossimità al valore di riferimento e della temporaneità del superamento di tale valore. Nel caso della Francia la duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nell’iter di adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Francia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi a carico della Francia sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/economy finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(4)  Il 4 marzo il governo ha annunciato che il disavanzo avrebbe raggiunto il 3,4 % del PIL nel 2008. Questa stima non è definitiva.


30.5.2009   

IT

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L 135/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2009/415/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Grecia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e in grado di favorire l’occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato, contiene ulteriori disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Nel 2005 la riforma del patto di stabilità e crescita mirava a rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e a tutelare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Il suo scopo era in particolare di garantire che si tenesse pienamente conto della situazione economica e di bilancio in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In questo modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per un rapido ritorno verso posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo, La Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio tale parere in merito alla Grecia il 24 marzo 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Grecia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

(7)

Nel 2007, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è salito in Grecia al 3,5 % del PIL, quindi al disopra del valore di riferimento del 3 % del PIL. Stando alle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo pubblico al netto delle misure una tantum è stimato nel 2008 al 3,6 % del PIL (o al 3,4 % del PIL, se si tiene conto delle predette misure). La suddetta stima si basa su un tasso reale di crescita del PIL del 2,9 % nel 2008 e tiene conto delle ultime informazioni circa l’esecuzione della legge di bilancio 2008. Sulla base di una proiezione di crescita reale del PIL dello 0,2 % e di una cauta valutazione della legge di bilancio 2009 approvata dal Parlamento il 21 dicembre, nelle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 il disavanzo pubblico al netto delle misure una tantum è stimato al 4,4 % del PIL per il 2009 (al 3,7 % se si tiene conto delle predette misure). Nell’ipotesi consueta che le politiche rimangano invariate e supponendo che le misure una tantum vengano soppresse, per il 2010 il deficit è stimato al 4,2 % del PIL. Dunque, il criterio del disavanzo di cui al trattato non risulta soddisfatto.

(8)

Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8 % del PIL nel 2007 e al 94,6 % nel 2008, ben al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe crescere ulteriormente, fino a raggiungere il 96,25 % del PIL nel 2009 e il 98,5 % del PIL entro il 2010. Gli attuali livelli di disavanzo e le proiezioni di crescita a medio termine non sono compatibili con una convergenza del rapporto debito/PIL verso un livello inferiore al 60 % del PIL. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo in presenza di una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Grecia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Per tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi raggruppati per paese si rinvia al seguente sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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L 135/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda

(2009/416/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dell’Irlanda,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per favorire una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato figurano altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita, ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi si tenesse pienamente conto del contesto economico e di bilancio. In tal modo il patto costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo volte a risanare rapidamente il bilancio tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4, è giunta alla conclusione che in Irlanda sussista un disavanzo eccessivo. Il 24 marzo 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso sull’Irlanda (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio, dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Irlanda dalla valutazione globale si traggono le seguenti conclusioni.

(7)

In base al programma di stabilità aggiornato, il disavanzo pubblico in Irlanda ha raggiunto nel 2008 il 6,3 % del PIL, superando in tal modo il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il disavanzo non era vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale. In particolare, è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, la crescita del PIL reale in Irlanda è stata fortemente negativa nel 2008 (-2,0 %, ossia peggiore rispetto al valore previsto dalle autorità irlandesi che, nell’addendum di gennaio 2009 all’aggiornamento del programma di stabilità, l’indicavano a -1,4 %).

(8)

Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Stando alle previsioni intermedie dei servizi della Commissione, tenuto conto delle misure per l’anno in corso iscritte nel bilancio 2009 (ad esclusione delle manovre correttive supplementari annunciate nel febbraio 2009, che corrispondono all’1 % del PIL), il disavanzo aumenterebbe, raggiungendo l’11 % del PIL nel 2009, per arrivare nel 2010, in caso di politiche invariate, al 13 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche nel 2008 era pari al 40,6 % del PIL, mantenendosi al di sotto del valore di riferimento, ovvero il 60 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, il livello del debito dovrebbe continuare ad aumentare rapidamente, superando entro il 2010 il valore di riferimento del 60 % del PIL.

(10)

In base all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 i «fattori significativi» possono essere presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato soltanto se è pienamente soddisfatta la duplice condizione per cui il disavanzo pubblico deve restare vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore deve essere temporaneo. Nel caso dell’Irlanda questa duplice condizione non è soddisfatta. Non si tiene pertanto conto dei fattori significativi nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Irlanda esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa all’Irlanda si rinvia al sito

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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L 135/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

(2009/417/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Spagna,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa e sostenibile che promuova l’occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Ulteriori disposizioni sull’attuazione della procedura in questione sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l’efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. La riforma era intesa in particolare a garantire che il contesto economico e di bilancio nel suo complesso fosse tenuto presente in ogni fase della procedura. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro in cui iscrivere le politiche governative per un rapido risanamento delle finanze pubbliche tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Tenuto conto della relazione adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, e del parere del comitato economico e finanziario, di cui all’articolo 104, paragrafo 4, del trattato la Commissione è giunta alla conclusione che in Spagna esista un disavanzo eccessivo. Il 24 marzo 2009 (3), la Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio un siffatto parere concernente la Spagna.

(6)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio dovrebbe prendere in esame le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esista un disavanzo eccessivo. Nel caso della Spagna, tale valutazione globale conduce alle seguenti conclusioni.

(7)

In base al programma di stabilità aggiornato del gennaio 2009, il disavanzo pubblico della Spagna dovrebbe aver raggiunto nel 2008 il 3,4 % del PIL, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il disavanzo era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, con la crescita reale del PIL in Spagna stimata al raggiungimento dell’1,2 % del PIL nel 2008, dopo il 3,7 % nel 2007, e con il margine di potenziale restante positivo. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo.

(8)

Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo nominale della pubblica amministrazione raggiungerà nel 2009 il 6,2 % del PIL, comprese le misure una tantum a incremento del disavanzo per un valore di oltre ½ punto percentuale. Le previsioni erano basate su una contrazione del PIL stimata al 2 % e su una valutazione prudente tanto della legge finanziaria 2009 quanto del pacchetto di misure di bilancio annunciato dalle autorità spagnole il 27 novembre 2008. Sulla base dell’ipotesi consueta che non intervengano cambiamenti nelle politiche, le proiezioni per il 2010 danno il disavanzo al 5,7 % del PIL. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non risulta soddisfatto.

(9)

Il debito lordo della pubblica amministrazione rimane notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e nel programma di stabilità del gennaio 2009 è stimato al 39,5 % del PIL per il 2008. Tuttavia, secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrebbe aumentare in modo significativo e raggiungere il 53 % nel 2010.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, è possibile tener conto dei «fattori significativi» nelle fasi che conducono alla decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, adottata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, soltanto se è soddisfatta la duplice condizione che il disavanzo è vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Spagna tale duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto nelle fasi che conducono all’adozione della presente decisione non si tiene conto dei fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione generale risulta che in Spagna esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per disavanzi eccessivi per la Spagna sono disponibili sul sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


30.5.2009   

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L 135/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante nomina di un membro estone del Comitato economico e sociale europeo

(2009/418/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom (1),

vista la proposta del governo estone,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Kristina TSHISTOVA,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Reet TEDER, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikadirektor — I grupp — tööandjate esindajad (Direttrice della Camera di commercio e dell’industria estone — gruppo I — rappresentanti dei datori di lavoro), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


30.5.2009   

IT

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L 135/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo

(2009/419/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2006/651/CE, Euratom (1),

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Christine FAES,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Ronny LANNOO, Adviseur-generaal UNIZO, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13.


Commissione

30.5.2009   

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L 135/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2009) 3868]

(2009/420/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione della decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.

(2)

Il 16 gennaio 2009 il Regno Unito ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo contenente nematodi del pino vivi e non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (di seguito «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15») come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.

(3)

Il 20 febbraio 2009 il Belgio ha informato la Commissione dell’intercettazione di cinque partite non conformi di corteccia e di cascami di legname provenienti dal Portogallo. La corteccia intercettata era accompagnata da certificati di trattamento fitosanitario per fumigazione. La decisione 2006/133/CE dispone però che le cortecce siano sottoposte a trattamento termico. Nel caso della partita di cascami di legname intercettata, inoltre, sono state rilevate incoerenze nella documentazione di accompagnamento.

(4)

L’11 febbraio 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di cortecce e di cascami di legname sensibile provenienti dal Portogallo in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Il 20 febbraio 2009 e il 3 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di legname sensibile provenienti dal Portogallo non accompagnate da un passaporto delle piante, come prescritto dal punto 1, lettera a), dell’allegato della decisione 2006/133/CE. Il 3, 6 e 18 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.

(5)

Il 1o aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo, in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Inoltre, il 21 aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di quattro partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

(6)

Il 24 marzo 2009 e il 3 aprile 2009 la Lituania ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

(7)

Da ispezioni effettuate dalla Commissione in Portogallo dal 2 all’11 marzo 2009 è risultato che i trasporti di legname e di materiale da imballaggio in legno non sono interamente controllati, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE. In particolare, gli ispettori hanno accertato vari casi di non conformità nei controlli alla frontiera con la Spagna. Di conseguenza, non può essere escluso il rischio che il nematode del pino si propaghi al di fuori delle zone delimitate del Portogallo.

(8)

In considerazione di questi nuovi ritrovamenti in vari Stati membri e dei risultati dell’ispezione effettuata dalla Commissione, è necessario che il Portogallo intensifichi nella massima misura possibile i controlli ufficiali sui trasporti di legname, cortecce e piante sensibili dalle zone delimitate verso altre zone per assicurare il rispetto delle disposizioni della decisione 2006/133/CE. Tali controlli ufficiali devono concentrarsi sui trasporti che presentano il rischio più elevato di diffusione di nematodi del pino vivi al di fuori delle zone delimitate. Per limitare i rischi di frode, i controlli ufficiali devono essere effettuati nei punti di uscita dalle zone delimitate di legname, cortecce e piante sensibili. I risultati dei controlli ufficiali devono essere comunicati settimanalmente alla Commissione e agli altri Stati membri, per consentire loro di seguire da vicino l’evoluzione della situazione in Portogallo.

(9)

Inoltre, per accrescere la sorveglianza sui materiali che potrebbero favorire la propagazione di nematodi del pino vivi in altri Stati membri, è opportuno rafforzare i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su legname, cortecce e piante sensibili provenienti dal Portogallo e introdotti nel rispettivo territorio. Tali controlli ufficiali devono consistere in un controllo documentale, in un controllo dell’identità e, se del caso, in un controllo fitosanitario che può comprendere un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino. La frequenza dei controlli ufficiali deve essere proporzionale al rischio. In caso di conferma della non conformità, devono essere adottate le opportune disposizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

(10)

La decisione 2006/133/CE non contiene attualmente disposizioni da applicare al trasporto di legname sensibile proveniente da zone diverse dalle zone delimitate, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse da imballaggio, scatole, cassette, fusti e imballaggi simili, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, utilizzati o no per il trasporto di oggetti di ogni genere (di seguito «materiale da imballaggio in legno sensibile») dalle zone delimitate verso altre zone degli Stati membri o di paesi terzi nonché al trasporto di questi materiali dalla parte della zona delimitata in cui il nematode del pino è notoriamente presente alla parte della zona delimitata designata come zona cuscinetto.

(11)

L’assenza di tali disposizioni è dovuta al fatto che il materiale da imballaggio in legno sensibile non proveniente dalle zone delimitate non presenta un rischio di trasmissione del nematode del pino anche nel caso in cui abbia circolato all’interno delle zone delimitate. Tuttavia, attualmente non è possibile distinguere tale materiale da imballaggio in legno da quello proveniente dalle zone delimitate non contrassegnato, contrariamente a quanto prescritto dalla decisione 2006/133/CE, conformemente all’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

(12)

Di conseguenza, in applicazione del principio di precauzione, il materiale da imballaggio in legno sensibile di qualsiasi origine che lascia le zone delimitate senza essere stato contrassegnato conformemente all’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 deve essere considerato dagli organismi responsabili ufficiali degli Stati membri come materiale non conforme alla decisione 2006/133/CE. È quindi opportuno vietare il trasporto di tale materiale, proveniente da zone non delimitate, dalle zone delimitate verso zone non delimitate di Stati membri o di paesi terzi, nonché il trasporto di tale materiale dalla parte della zona delimitata in cui il nematode del pino è notoriamente presente verso la parte della zona delimitata designata come zona cuscinetto, tranne nel caso in cui il materiale possa essere riconosciuto come non comportante un rischio di propagazione del nematode del pino.

(13)

Tale materiale deve essere riconosciuto come non comportante un rischio di propagazione del nematode del pino se è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 ed è stato contrassegnato conformemente all’allegato II di detta norma. Al momento non vi sono alternative che possano fornire le stesse garanzie, dato in particolare che non esiste a livello comunitario un sistema che imponga agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri di certificare l’origine del legname utilizzato per produrre materiale da imballaggio in legno sensibile e dato che non è possibile introdurre a breve termine disposizioni in tal senso.

(14)

Le scatole interamente costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm risultano presentare, rispetto a quelle di spessore maggiore, un rischio inferiore di propagazione del nematode del pino. È quindi opportuno esentare tali scatole, qualunque sia l’origine del legno utilizzato per produrle, dagli obblighi di trattamento e di marcatura previsti dalla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

(15)

Per dare agli operatori il tempo sufficiente per adattarsi alle disposizioni della presente decisione, è opportuno che questa non si applichi prima del 16 giugno 2009.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Quando verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 dell’allegato, il Portogallo sottopone a controlli ufficiali, nella massima misura possibile, i trasporti di legname, cortecce e piante sensibili da zone delimitate situate nel suo territorio verso zone non delimitate di Stati membri o di paesi terzi, con particolare attenzione per i movimenti che presentano il massimo rischio di trasportare nematodi del pino vivi al di fuori delle zone delimitate. Tali controlli ufficiali sono effettuati nei punti di uscita di legname, cortecce e piante sensibili dalle zone delimitate. Tutti i risultati sono comunicati settimanalmente alla Commissione e agli altri Stati membri.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo effettuano controlli ufficiali su legname, cortecce e piante sensibili provenienti dal Portogallo e introdotti nel loro territorio. Tali controlli consistono in un controllo documentale comprendente un controllo della presenza e della conformità della marcatura a norma della presente decisione, un controllo dell’identità e, se del caso, un controllo fitosanitario che può comprendere un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati con una frequenza variabile in funzione in particolare del rischio che comportano i diversi tipi di legname, cortecce e piante sensibili e dei precedenti dell’operatore responsabile del trasporto di legname, cortecce e piante sensibili per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

3.   Qualora dai controlli ufficiali effettuati come disposto dal paragrafo 1 risulti confermata la non conformità, sono adottati opportuni provvedimenti analoghi a quelli di cui all’articolo 11 della direttiva 2000/29/CE.»;

3)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 16 giugno 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


ALLEGATO

L’allegato delle decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

1)

il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

legname sensibile, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, utilizzati o no per il trasporto di oggetti di ogni genere, tale legname non può lasciare la zona delimitata; l’organismo ufficiale responsabile può concedere una deroga a questo divieto qualora il legname sia stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli “Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali” e contrassegnato conformemente all’allegato II della norma in questione.»;

2)

il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

il legname sensibile, proveniente dalle zone delimitate, sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili di nuova produzione, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli “Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali” e contrassegnato conformemente all’allegato II della norma in questione.»