ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.128.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
27 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

1

 

 

Regolamento (CE) n. 432/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 433/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

5

 

*

Regolamento (CE) n. 434/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola

10

 

*

Regolamento (CE) n. 435/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda alcuni codici della nomenclatura combinata

12

 

*

Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

15

 

*

Regolamento (CE) n. 437/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso

54

 

*

Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

57

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2009/405/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica l’azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (CE) N. 431/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’ampiezza e l’intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità da parte degli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro e rendono necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (3) da 25 a 50 miliardi EUR.

(2)

Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, è opportuno chiarire i compiti e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento (CE) n. 332/2002. Inoltre, le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere specificate in un memorandum d’intesa concluso dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.

(3)

Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la sua Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.

(4)

L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto, fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, quando lo ritengono opportuno, di effettuare controlli nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, come già previsto negli accordi di prestito esistenti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti qualora siano oggetto di revisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi EUR.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro interessato e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

a)

sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;

b)

sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;

c)

sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità sia conforme al programma di riassetto, alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell’articolo 3 e al memorandum di intesa di cui all’articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati di tale accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.»;

5)

all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo

«5.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità. Esso trasferisce altresì il conto capitale e gli interessi dovuti nell’ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2 (4) prima della data di scadenza corrispondente.

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione a tale sostegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 20 aprile 2009 (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1).

(3)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(4)  Come stabilito nell’Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).»;


27.5.2009   

IT

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L 128/3


REGOLAMENTO (CE) N. 432/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

48,8

MK

43,9

TN

105,3

TR

58,5

ZZ

64,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

27,4

TR

130,0

ZZ

104,7

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 10 20

EG

40,6

IL

62,9

MA

45,3

TN

108,2

US

42,1

ZA

63,5

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

53,0

TR

50,2

ZA

63,7

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

83,6

BR

78,1

CL

76,5

CN

90,0

NZ

99,9

US

110,4

UY

71,7

ZA

80,8

ZZ

86,4

0809 20 95

US

449,0

ZZ

449,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.5.2009   

IT

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L 128/5


REGOLAMENTO (CE) N. 433/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 170 e 171 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), prevede che per taluni prodotti debbano essere presentati titoli di esportazione. A fini di chiarezza è necessario annullare l'equivalente disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 57/2009 della Commissione, del 22 gennaio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), esclude dal beneficio di una restituzione, a decorrere dal 23 gennaio 2009, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5). Pertanto, poiché il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 è diventato obsoleto, occorre sopprimerlo.

(3)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6), elenca i documenti da presentare per apportare la prova degli scambi con i paesi terzi. A fini di armonizzazione e di coerenza occorre riferirsi a questo articolo per quanto riguarda i regimi nell'ambito dei quali deve essere apportata la prova degli scambi in applicazione del regolamento (CE) n. 1282/2006. È necessario modificare di conseguenza l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(4)

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione prevede che i titoli rilasciati conformemente a tali disposizioni sono validi unicamente per le esportazioni verso gli Stati Uniti d'America. Per garantire ciò e al fine di utilizzare al massimo il contingente, è opportuno che la garanzia sia liberata soltanto su presentazione di un documento di trasporto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. Occorre pertanto completare l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Per liberare le garanzie relative ai titoli attinenti alle esportazioni verso la Repubblica domenicana, è necessario, a fini di armonizzazione e di semplificazione nonché per alleviare l'onere amministrativo dell'esportatore, esigere il documento di trasporto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. Occorre modificare di conseguenza l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(5)

Il capitolo 4 dell'allegato I, parte 2, sezione I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7), è stato modificato. Occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(6)

L'articolo 16 e l'appendice 2 dell'allegato III dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (8), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE (9), prevedono i contingenti tariffari del latte in polvere precedentemente contenuti nel Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica domenicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica domenicana (10), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (11). Occorre aggiornare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1282/2006.

(8)

È opportuno prevedere che alcune delle disposizioni modificate non si applichino ai titoli che sono già stati rilasciati.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 1 è soppresso.

(2)

All'articolo 24, paragrafo 3, si aggiunge il seguente comma:

«La prova degli scambi di cui al primo comma deve essere fornita conformemente all'articolo 5, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12).

(3)

All'articolo 27, si aggiunge il seguente paragrafo:

«Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (13), accompagnata dal documento di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 che menziona come destinazione gli Stati Uniti d'America.

(4)

All'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«La prova degli scambi di cui al primo comma deve essere presentata conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.»

(5)

All'articolo 34, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a)

su presentazione della prova di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, accompagnata dal documento di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 con la precisazione che la destinazione è la Repubblica domenicana;»

(6)

L'allegato II è modificato come segue:

a)

nel gruppo 7, le diciture «0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300» sono sostituite da «0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300»;

b)

nel gruppo 9, le diciture «0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300» sono sostitute da «0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300»;

c)

i gruppi 8 e 10 sono soppressi.

(7)

L'allegato IV è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l'esercizio contingentale 2010 ed i successivi.

L'articolo 1, paragrafo 5, si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l'esercizio contingentale che ha inizio il 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(3)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

(4)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 5.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(6)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(7)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(8)  GU L 289 del 30.10.2008, pag 3.

(9)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

(10)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(11)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(12)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(13)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 32, lettera c)

—   in bulgaro: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   in spagnolo: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   in ceco: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   in danese: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   in tedesco: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   in estone: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   in greco: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   in inglese: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   in francese: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   in italiano: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   in lettone: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   in lituano: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   in ungherese: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   in maltese: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   in olandese: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   in polacco: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   in portoghese: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   in rumeno: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   in slovacco: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   in sloveno: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   in finlandese: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   in svedes: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.»


27.5.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 434/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

415 817

78.0020

1o giugno-30 settembre

40 105

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

19 309

78.0075

1o novembre-30 aprile

17 223

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

329 947

78.0160

1o gennaio-31 maggio

61 422

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

876 665

78.0180

1o settembre-31 dicembre

106 465

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

223 485

78.0235

1o luglio-31 dicembre

70 116

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

5 785

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

133 425

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

129 925»


27.5.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 435/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda alcuni codici della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), contiene la nomenclatura combinata (NC) applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(2)

Alcuni codici NC e designazioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), non corrispondono più alla NC.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

la parte I (Cereali) è modificata come segue:

a)

i codici NC 1702 30 91 e 1702 30 99, e le corrispondenti designazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«ex 1702 30 50

– – Altri:

– – – In polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 30 90

– – – Altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio»

b)

la designazione di cui alla colonna 2 per i codici NC da 2309 10 11 a 2309 10 53 è sostituita dalla seguente:

«– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari»;

c)

la designazione di cui alla colonna 2 per i codici NC da ex 2309 90 a 2309 90 53 è sostituita dalla seguente:

«Altri:

– Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

– Altri, compresi i miscugli:

– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari»;

2)

la parte III (Zucchero) è modificata come segue:

a)

nella colonna 1 i codici NC «1702 60 95 e 1702 90 99» sono sostituiti dai codici «1702 60 95 e 1702 90 95»;

b)

il codice NC «1702 90 60» e la corrispondente designazione delle merci sono soppressi;

3)

la parte X (Ortofrutticoli trasformati) è modificata come segue:

a)

nella designazione delle merci del codice NC ex 2001, il codice NC «ex 2001 90 99» del sesto trattino è sostituito dal codice NC «ex 2001 90 97»;

b)

nella designazione delle merci del codice NC ex 2007 il codice NC «ex 2007 99 57» del secondo trattino è sostituito dal codice NC «ex 2007 99 50» e il codice NC «ex 2007 99 98» è sostituito dal codice NC «ex 2007 99 97»;

4)

nella parte XI (Banane), alla colonna 1, il codice NC «ex 2007 99 57» è sostituito dal codice NC «ex 2007 99 50» e il codice NC «ex 2007 99 98» è sostituito dal codice NC «ex 2007 99 97»;

5)

la parte XV (Carni bovine), colonna 1, lettera b), è modificata come segue:

a)

i codici NC «0206 10 91» e «0206 10 99» sono sostituiti dal codice NC «0206 10 98»;

b)

i codici NC «da 1602 50 31 a 1602 50 80» sono sostituiti dai codici NC «1602 50 31 e 1602 50 95»;

6)

nella parte XX (Carni di pollame), colonna 1, lettera f), i codici NC «1602 20 11» e «1602 20 19» sono sostituiti dal codice NC «1602 20 10»;

7)

la parte XXI (Altri prodotti) è modificata come segue:

a)

i codici NC «ex 0206 49» e «ex 0206 49 20», e la corrispondente designazione delle merci, sono sostituiti dai seguenti:

«ex 0206 49 00

– – Altri:

– – – Della specie suina domestica:

– – – – Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c)»

b)

il codice NC «0206 49 80» è soppresso;

c)

il codice NC «1602 90 41» e la corrispondente designazione delle merci sono soppressi;

d)

alla colonna 1, il codice NC «1602 90 98» è sostituito dal codice NC «1602 90 99».


27.5.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 436/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2, e l’articolo 121,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha modificato il regime precedente istituito per il settore vitivinicolo dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all’istituzione dello schedario viticolo comunitario (3) con decorrenza dal 1o agosto 2009.

(2)

Attualmente le informazioni obbligatorie e le disposizioni relative all’aggiornamento e al monitoraggio dello schedario viticolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2392/86 e le modalità di applicazione relative all’istituzione dello schedario viticolo figurano nel regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione (4).

(3)

L’articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede l’obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

(4)

È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 649/87 e adottare le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo.

(5)

Gli obiettivi principali dello schedario viticolo sono la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo. A norma dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). È necessario disporre in particolare che l’identificazione del conduttore agricolo e delle particelle viticole coltivate siano compatibili con il SIGC.

(6)

Per evitare eccessivi oneri amministrativi senza pregiudizio per gli obiettivi dello schedario viticolo, è opportuno esentare dalla raccolta di informazioni i conduttori che hanno una produzione molto limitata.

(7)

Per garantire l’utilizzazione pratica dello schedario viticolo è opportuno che le informazioni necessarie per lo schedario siano coerenti con le informazioni richieste nell’ambito del titolo IV, «Potenziale produttivo», del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (5), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

(8)

Per garantire la coerenza tra i dati disponibili relativi alla viticoltura, è necessario includere nello schedario viticolo alcuni dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (6), in particolare i dati relativi all’anno di impianto della particella viticola.

(9)

Per far sì che le informazioni contenute nello schedario corrispondano in permanenza alla situazione reale della viticoltura, è opportuno prevederne l’aggiornamento costante e la verifica regolare.

(10)

A norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno le scorte di mosto e di vino che detengono. Tale articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.

(11)

Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell’unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro.

(12)

Non è necessario imporre l’obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati da tale obbligo, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.

(13)

È inoltre opportuno imporre l’obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni.

(14)

Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale devono essere presentate le dichiarazioni. Per tener conto dei diversi periodi dell’anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni.

(15)

Per facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre moduli contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori.

(16)

L’impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell’attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter ricorrere ai procedimenti informatici ed elettronici anche ai fini dell’utilizzazione delle dichiarazioni obbligatorie.

(17)

È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario viticolo completo di utilizzare alcuni dati ivi contenuti, come ad esempio la superficie. È quindi opportuno esentare i produttori dalla dichiarazione della superficie a determinate condizioni.

(18)

È opportuno permettere agli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha o con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl di escludere determinate informazioni dalle dichiarazioni e di esentare i produttori dalla presentazione di determinate dichiarazioni a condizioni da stabilirsi.

(19)

È opportuno stabilire le date entro le quali occorre centralizzare a livello nazionale le informazioni raccolte.

(20)

Attualmente è possibile acquisire un’adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo soltanto sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e di giacenza presentate dai vari soggetti interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che gli interessati presentino dichiarazioni complete ed esatte e prevedere le sanzioni da applicare sia in caso di mancata dichiarazione che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete.

(21)

Per lo stesso motivo è indispensabile fissare le date entro le quali occorre trasmettere alla Commissione le informazioni raccolte riguardo alle dichiarazioni obbligatorie e stabilire la forma di tale comunicazione.

(22)

Per controllare l’andamento del mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi disporre che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse.

(23)

È possibile esentare dalla comunicazione dei prezzi alcuni Stati membri la cui produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.

(24)

Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (7), che ha stabilito le modalità di applicazione relative alle informazioni necessarie per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

(25)

Per tener conto del mercato unico nella Comunità, occorre fornire agli organismi responsabili di controllare la detenzione e l’immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi valide nell’intera Comunità.

(26)

L’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. A norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l’obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l’altro indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

(27)

La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), ha permesso di compiere progressi nell’armonizzazione fiscale nella Comunità. Per stabilire regole uniformi valide in tutta la Comunità e semplificare le formalità amministrative per i professionisti e i cittadini è opportuno, in particolare, considerare documenti di accompagnamento riconosciuti anche i documenti che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali.

(28)

Per il trasporto di prodotti vitivinicoli non soggetti alle suddette disposizioni fiscali e per il trasporto di prodotti vitivinicoli che provengono da piccoli produttori occorre prevedere un documento di accompagnamento che permetta agli organismi competenti di monitorare la circolazione di detti prodotti. A tal fine può essere accettato qualsiasi documento commerciale che rechi almeno le indicazioni necessarie per identificare il prodotto e seguire l’itinerario del trasporto.

(29)

Per evitare formalità amministrative inutilmente gravose per i trasportatori è necessario esentare dall’obbligo di presentazione di qualsiasi documento di accompagnamento il trasporto di determinati prodotti vitivinicoli su distanza limitata o condizionati in piccoli recipienti e in quantità limitate.

(30)

L’impiego dei procedimenti informatici nelle attività amministrative degli operatori sostituisce progressivamente i documenti cartacei. Appare pertanto adeguato autorizzare l’impiego di procedimenti informatici anche per la compilazione e l’utilizzazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

(31)

Per l’esportazione di prodotti vitivinicoli sono richiesti documenti supplementari ai documenti di accompagnamento, in particolare la dichiarazione di esportazione. Occorre pertanto definire procedure supplementari per la compilazione e la convalida di tali documenti.

(32)

Un’attenzione particolare deve essere prestata al monitoraggio dei trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi, maggiormente esposti al rischio di manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati. In tal caso, è necessario esigere informazioni supplementari e la preventiva convalida del documento di accompagnamento.

(33)

Per agevolare il controllo da parte delle autorità competenti è necessario esigere che, all’atto dell’immissione in libera pratica di un prodotto proveniente da un paese terzo, nei documenti che ne scortano il trasporto sia fatto riferimento al documento VI 1.

(34)

Le disposizioni relative alla compilazione dei documenti amministrativi di accompagnamento e del documento di accompagnamento semplificato si riferiscono a norme riguardanti l’attestazione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta di determinate categorie di vini. Occorre pertanto prevedere le disposizioni relative a tale attestazione. È necessario adottare norme relative all’attestazione dell’origine di determinati vini anche per i trasporti che non sono soggetti a formalità fiscali, in particolare per l’esportazione. Per semplificare le formalità amministrative per i cittadini e sollevare gli organismi competenti da incombenze ripetitive, è opportuno stabilire norme in base alle quali questi organismi possono autorizzare gli speditori che soddisfano determinate condizioni ad iscrivere essi stessi nel documento di accompagnamento le indicazioni relative all’origine del vino, fatta salva la possibilità di procedere ai controlli del caso.

(35)

È opportuno stabilire le misure che le autorità competenti devono adottare nel caso di un trasporto effettuato da uno speditore che abbia commesso una violazione grave o nel caso di un trasporto irregolare, senza che la regolarizzazione di tali trasporti comporti ritardi superiori ai tempi strettamente necessari.

(36)

Affinché la consultazione dei registri permetta agli organismi competenti di monitorare efficacemente la circolazione e la detenzione di prodotti vitivinicoli, specialmente nell’ambito della collaborazione intracomunitaria di tali organismi, occorre armonizzare a livello comunitario le norme relative alla tenuta dei registri.

(37)

Gli obblighi relativi alla tenuta dei registri possono comportare oneri amministrativi sproporzionati per alcuni operatori. È opportuno quindi che gli Stati membri possano esentare tali operatori da determinati obblighi.

(38)

I prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche, soprattutto per l’arricchimento, l’acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. Pertanto, per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllarne la circolazione e l’utilizzazione.

(39)

Il controllo dei vini spumanti e dei vini liquorosi richiede un’attenzione particolare, perché sono addizionati di altri prodotti. È quindi necessario disporre che nei registri siano indicate informazioni supplementari.

(40)

Il documento che scorta il trasporto di prodotti vitivinicoli previsto dalla normativa comunitaria è un’importante fonte di informazioni per gli organismi incaricati di accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del vino. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni supplementari in materia di applicazione del presente regolamento per i trasporti che iniziano sul loro territorio.

(41)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (9), gli Stati membri possono prescrivere disposizioni supplementari o specifiche per i prodotti che circolano sul loro territorio. Una di tali disposizioni prevede che l’indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita dall’indicazione della densità espressa in gradi Oechsle fino al 31 luglio 2010. Si tratta di una pratica tradizionale in uso soprattutto presso i piccoli produttori, che hanno bisogno ancora di qualche anno per poter adottare le nuove norme sull’indicazione della massa volumica. È quindi opportuno prorogare tale deroga abrogando il regolamento (CE) n. 884/2001.

(42)

È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione il nome e l’indirizzo degli organismi competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative ai documenti di accompagnamento e ai registri, in modo che essa possa trasmettere tali informazioni agli altri Stati membri.

(43)

È opportuno che gli Stati membri conservino per un periodo adeguato le informazioni necessarie a fini di controllo e verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(44)

Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei trasportatori. Occorre anche adottare le norme da applicare per le situazioni create artificiosamente, impedendo che sia possibile avvantaggiarsene.

(45)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

SCHEDARIO VITICOLO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine allo schedario viticolo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«conduttore», una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata;

b)

«particella viticola», particella agricola vitata, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (10);

c)

«superficie vitata abbandonata», l’insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.

Articolo 3

Informazioni contenute nello schedario viticolo

1.   Per la costituzione e l’aggiornamento di uno schedario viticolo gli Stati membri raccolgono:

a)

per ogni conduttore che possiede una superficie vitata di almeno 0,1 ha o che è soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione in virtù della normativa comunitaria o nazionale, le informazioni relative:

i)

alla sua identificazione;

ii)

all’ubicazione delle particelle viticole;

iii)

alla superficie delle particelle viticole;

iv)

alle caratteristiche delle vigne piantate sulle particelle viticole;

v)

agli impianti illegali, ai diritti di impianto e al regime di estirpazione, ai sensi del titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008;

vi)

agli aiuti per la ristrutturazione, la riconversione e la vendemmia verde, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b)

le superfici delle particelle viticole non figuranti alla lettera a);

c)

per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’articolo 9, le informazioni relative:

i)

alla sua identificazione;

ii)

alle dichiarazioni obbligatorie di cui al titolo II.

2.   Le informazioni relative alle caratteristiche delle particelle viticole sono indicate distintamente nel fascicolo aziendale. Se tuttavia l’omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

3.   Lo schedario viticolo contiene almeno le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, i cui dettagli e relative specifiche figurano nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Alcuni Stati membri non sono tuttavia tenuti a raccogliere né a inserire nello schedario viticolo le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di cui all’allegato I, punto 1.1, numero 3, e punto 1.2, numeri 5-7, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime transitorio dei diritti di impianto in virtù dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b)

le informazioni di cui all’allegato I, punto 1.2, numeri 9 e 10, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime di estirpazione in virtù dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 479/2008;

c)

l’informazione di cui all’allegato I, punto 1.2, numero 3, lettere b) e c), nel caso degli Stati membri esonerati dalla classificazione delle varietà di uve da vino in virtù dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Articolo 4

Conservazione e aggiornamento delle informazioni

Gli Stati membri provvedono alla conservazione dei dati contenuti nello schedario viticolo per tutto il tempo necessario per il monitoraggio e il controllo delle misure cui si riferiscono e comunque almeno per le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono.

Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario viticolo via via che le informazioni raccolte sono disponibili.

Articolo 5

Controllo delle informazioni

Gli Stati membri procedono almeno ogni cinque anni, per ogni conduttore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone, che ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’articolo 9, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli «del conduttore» e dai fascicoli «di produzione» e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

TITOLO II

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E INFORMAZIONI PER IL CONTROLLO DEL MERCATO NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 6

Oggetto

Il presente titolo riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni necessarie per il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

Articolo 7

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«produttori di uva», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che producono uva;

b)

«rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità.

CAPO I

Dichiarazioni obbligatorie

Articolo 8

Dichiarazione di vendemmia

1.   I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione di vendemmia, presso l’unità amministrativa prevista, comprendente almeno i dati riportati nell’allegato II ed eventualmente nell’allegato III.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.

2.   Sono dispensati dalla dichiarazione di vendemmia i produttori di uva:

a)

la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uve;

b)

le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

c)

le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e che conferiscono l’intera vendemmia ad una cantina cooperativa o ad un’associazione a cui aderiscono.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), i produttori di uva sono tenuti a consegnare alla cantina cooperativa o all’associazione ivi indicate una dichiarazione che precisa:

a)

il nome, il cognome e l’indirizzo del viticoltore;

b)

il quantitativo di uva conferito;

c)

la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.

La cantina cooperativa o l’associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.

3.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi derivanti dall’articolo 9, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di vendemmia:

a)

i produttori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità dell’uva da loro raccolta;

b)

i produttori soci di una cantina cooperativa o di un’associazione, che conferiscono la totalità dell’uva da loro raccolta, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i produttori di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Dichiarazione di produzione

1.   Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all’allegato IV.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione.

2.   Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti di prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato né sarà immesso in commercio, in qualsiasi forma.

3.   Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori soci di una cantina cooperativa soggetta all’obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

4.   Nel caso di persone fisiche o giuridiche, o di associazioni di dette persone, che cedono prodotti a monte del vino, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai produttori tenuti a presentare dichiarazioni di poter accedere alle varie informazioni che devono indicare in tali dichiarazioni.

Articolo 10

Dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione

1.   Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che, anteriormente alla data prevista all’articolo 16, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell’ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione.

2.   Sono dispensati dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione i produttori di uva soci di una cantina cooperativa soggetta all’obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

Articolo 11

Dichiarazione di giacenza

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio, in cui figurano almeno i dati specificati nell’allegato V. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non figurano in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uve raccolte nella vendemmia del medesimo anno civile.

Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 50 000 ettolitri possono dispensare i commercianti che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 12

Formulari

1.   Gli Stati membri predispongono i modelli di formulari per le varie dichiarazioni e procurano che i formulari rechino almeno i dati di cui agli allegati II, III, IV e V.

I formulari possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.

2.   I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale dato dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare la superficie in produzione e il raccolto totale dell’azienda, o nello schedario viticolo.

3.   I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono centralizzati a livello nazionale.

Articolo 13

Rapporto con lo schedario viticolo

In deroga agli articoli 8 e 9 e agli allegati II e IV del presente regolamento, gli Stati membri che, conformemente all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono esentare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i produttori indicati nei suddetti articoli dall’obbligo di dichiarare la superficie.

In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l’indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario.

Articolo 14

Deroghe

1.   Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle dichiarazioni suddette.

Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che in base ad altri atti amministrativi dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono esentare gli operatori dalla presentazione delle dichiarazioni suddette o di alcune di esse.

2.   Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all’articolo 11 in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalla dichiarazione suddetta.

Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all’articolo 11 in base ad altri atti amministrativi, possono esentare gli operatori dalla presentazione di tale dichiarazione.

3.   Gli Stati membri che dispongono di un sistema informatico che permetta di correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti possono esentare i produttori dall’indicazione dei codici delle particelle previsti all’allegato II, da dichiarare a norma dell’articolo 8. La correlazione è possibile in particolare attraverso il codice dell’azienda, il riferimento a un gruppo di particelle o un riferimento contenuto nello schedario viticolo.

Articolo 15

Criteri da rispettare

1.   Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i coefficienti contemporaneamente al riepilogo di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

2.   Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all’articolo 9 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

Articolo 16

Termini di presentazione delle dichiarazioni

1.   Le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 9 sono presentate entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti sono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.

2.   Le dichiarazioni di cui all’articolo 11 sono presentate entro il 10 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 luglio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.

Articolo 17

Controlli

Gli Stati membri istituiscono controlli e ogni misura utile per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere.

Articolo 18

Sanzioni

1.   Le persone soggette all’obbligo di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini di cui all’articolo 16 del presente regolamento sono escluse, salvo forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 12, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 479/2008 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.

Tuttavia un superamento dei termini di cui all’articolo 16 del presente regolamento non superiore a 10 giorni lavorativi comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall’autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.

2.   Salvo forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure previste agli articoli 12, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, l’aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall’autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

CAPO III

Obblighi di informazione a carico degli Stati membri

Articolo 19

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a)

per la campagna in corso:

i)

entro il 15 settembre, le stime del volume previsto di prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio;

ii)

entro il 30 novembre, le stime delle disponibilità e delle utilizzazioni di prodotti vitivinicoli sul loro territorio;

iii)

entro il 15 aprile, il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione;

b)

per le campagne precedenti:

i)

entro il 30 novembre, il riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di fine campagna;

ii)

entro il 15 dicembre, il bilancio provvisorio della campagna precedente;

iii)

entro il 15 marzo, il bilancio definitivo della penultima campagna.

2.   Tali bilanci sono trasmessi a Eurostat, l’Ufficio statistico delle Comunità europee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima delle disponibilità e delle utilizzazioni fatta sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

3.   Per la constatazione dell’andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, oltre il 5 %, in media, della produzione totale comunitaria di vino, comunicano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008:

a)

entro il 15 di ogni mese, un riepilogo delle quotazioni relative al mese precedente; oppure

b)

il 1o agosto 2009, le fonti pubbliche di informazione che ritengono attendibili per la constatazione dei prezzi.

Gli Stati membri fanno salvo il diritto della Commissione di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nelle fonti di informazione di cui al primo comma, lettera b).

Gli Stati membri procedono ad una selezione limitata dei mercati da seguire e determinano in totale le otto quotazioni più rappresentative dei vini bianchi e dei vini rossi prodotti sul loro territorio.

I prezzi si riferiscono a merce sfusa franco azienda del produttore e sono espressi in euro per grado/ettolitro o per ettolitro.

CAPO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 20

Disposizione generale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di vendemmia, di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione o di giacenza che preveda informazioni più complete perché riguarda, in particolare, categorie di soggetti obbligati più ampie di quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11.

TITOLO III

DOCUMENTI CHE SCORTANO IL TRASPORTO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E REGISTRI DA TENERE NEL SETTORE VITIVINICOLO

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 21

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente titolo reca le modalità di applicazione dell’articolo 112 del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, di cui all’allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11), fatta salva l’applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce:

a)

le norme per la compilazione dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli:

i)

all’interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE;

ii)

destinati all’esportazione verso paesi terzi;

iii)

negli scambi intracomunitari:

qualora il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure

qualora si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;

b)

disposizioni supplementari per la compilazione:

i)

del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;

ii)

del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;

c)

le norme per l’attestazione dell’origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) nei documenti che accompagnano il trasporto di tali vini.

2.   Il presente titolo stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l’esercizio della loro attività professionale.

Articolo 22

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«produttori», le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che possiedono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino;

b)

«piccoli produttori», i produttori che producono in media meno di 1 000 hl di vino all’anno;

c)

«rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

d)

«documento amministrativo di accompagnamento», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione (12);

e)

«documento di accompagnamento semplificato», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (13);

f)

«intermediari», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che acquistano o vendono professionalmente prodotti vitivinicoli senza disporre di impianti per il deposito di tali prodotti;

g)

«dispositivo di chiusura», un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri;

h)

«imbottigliamento», il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;

i)

«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all’imbottigliamento.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre campagne consecutive. Essi hanno facoltà di non considerare piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarli in vino.

CAPO II

Documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

Articolo 23

Oggetto

Nonostante l’eventuale impiego di procedure informatizzate, ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve compilare, sotto la sua responsabilità, un documento che scorta il trasporto, in appresso denominato «documento di accompagnamento».

Articolo 24

Documenti di accompagnamento riconosciuti

1.   Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento:

a)

per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:

i)

in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92;

ii)

in caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92;

b)

per i prodotti non soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE, compreso eventualmente il vino prodotto da piccoli produttori, ogni documento recante almeno i dati di cui all’allegato VI, sezione C, nonché le indicazioni supplementari prescritte se del caso dagli Stati membri, compilato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b):

a)

per i trasporti di prodotti che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento sia compilato secondo il modello figurante nell’allegato VII;

b)

per i trasporti di prodotti che hanno inizio e che si concludono sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento non sia suddiviso in caselle e che le indicazioni prescritte non siano numerate secondo il modello figurante nell’allegato VII.

Articolo 25

Deroghe

In deroga all’articolo 23, non sono richiesti documenti di accompagnamento per scortare:

a)

per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri:

i)

il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per proprio conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza totale da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto è diretto:

se si tratta di un produttore singolo, all’impianto di vinificazione del produttore,

se si tratta di un produttore socio di un’associazione, all’impianto di vinificazione dell’associazione;

ii)

il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto:

se il trasporto è diretto all’impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e

se la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km;

iii)

il trasporto di aceto di vino;

iv)

su autorizzazione dell’organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un’unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale:

se il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), o

se il proprietario del prodotto non cambia e se il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, ai trattamenti, al magazzinaggio o all’imbottigliamento;

v)

il trasporto di vinacce e di fecce di vino:

diretto ad una distilleria, se è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto, o

se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione sotto supervisione, a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008;

b)

per quanto riguarda i prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, fatte salve le disposizioni della direttiva 92/12/CEE:

i)

il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera:

5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

100 litri per tutti gli altri prodotti;

ii)

il trasporto di vini o di succhi di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;

iii)

il trasporto di vino o di succo di uve:

compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,

caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;

iv)

il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diverso dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;

v)

il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;

vi)

il trasporto di campioni commerciali;

vii)

il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale.

In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare a 70 km la distanza di 40 km di cui al primo comma, lettera a), punto i).

Nei casi di esenzione dall’obbligo di scortare con un documento di accompagnamento i trasporti di cui al primo comma, lettera b), punti da i) a v), gli speditori diversi dai rivenditori al minuto e dai privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati devono comunque essere in grado in qualsiasi momento di provare l’esattezza di tutte le annotazioni prescritte per i registri di cui al capo III o per gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.

Articolo 26

Compilazione di un documento di accompagnamento

1.   Il documento di accompagnamento si considera debitamente compilato se contiene le indicazioni di cui all’allegato VI.

2.   Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.

3.   I documenti di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere compilati e rilasciati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il contenuto dei documenti di accompagnamento è identico, che siano compilati su supporto elettronico o cartaceo.

Articolo 27

Documento di accompagnamento per l’esportazione

1.   Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l’originale del documento di accompagnamento e una copia, eventualmente gli esemplari n. 1 e n. 2, sono presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all’ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio doganale verifica che siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo di documento, la data e il numero del documento presentato e, dall’altro, sull’originale del documento di accompagnamento e sulla copia o, eventualmente, sui due esemplari del medesimo, il tipo di documento, la data e il numero della dichiarazione di esportazione.

L’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari succitati una delle diciture elencate nell’allegato IX, autenticate con il proprio timbro. Esso consegna questi esemplari del documento di accompagnamento, timbrati e con la dicitura di cui sopra, all’esportatore o al suo rappresentante. Quest’ultimo è tenuto ad accertarsi che un esemplare accompagni il prodotto esportato.

2.   Gli estremi di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono almeno il tipo di documento, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell’organismo competente per l’esportazione.

3.   I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente, nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14) e (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), verso un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d’informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché l’indicazione della quantità dei vini trasportati.

Tali indicazioni sono tratte dall’originale del documento che scorta il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all’ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d’informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento precitato che hanno scortato il trasporto in precedenza.

In caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di prodotti di cui al primo comma, la scheda d’informazione, debitamente compilata dall’ufficio doganale competente dell’EFTA, vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all’ufficio doganale di destinazione della Comunità o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.

L’ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

4.   Per quanto concerne i vini DOP o IGP esportati in un paese terzo sulla scorta di un documento di accompagnamento conforme al presente regolamento, tale documento deve essere presentato, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all’organismo competente all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità, purché non si tratti di prodotti rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3, né di prodotti in reintroduzione ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93. Se i documenti giustificativi sono stati ritenuti idonei, l’ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell’attestato della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 28

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

1.   Se il documento di accompagnamento è compilato per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il numero di riferimento del documento deve essere attribuito dall’organismo competente il cui nome e indirizzo figurano sul medesimo documento di accompagnamento. Tale organismo può essere un organismo incaricato del controllo fiscale.

2.   Il numero di riferimento:

a)

fa parte di una serie progressiva; e

b)

è prestampato.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere omesso se si usa un sistema informatico.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l’originale del documento di accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:

a)

mediante apposizione del visto dell’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto; o

b)

dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell’impronta di una timbratrice riconosciuta dall’organismo competente di cui alla lettera a).

4.   Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri

Per il trasporto di un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli sfusi sottoelencati, oltre al documento prescritto per il trasporto di cui si tratta è richiesta una copia autenticata dall’organismo competente:

a)

prodotti originari della Comunità:

i)

vini destinati ad essere trasformati in vini DOP;

ii)

mosto di uve parzialmente fermentato;

iii)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

iv)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

v)

succo di uve;

vi)

succo di uve concentrato;

b)

prodotti non originari della Comunità:

i)

uve fresche, escluse le uve da tavola;

ii)

mosto di uve;

iii)

mosto di uve concentrato;

iv)

mosto di uve parzialmente fermentato;

v)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

vi)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

vii)

succo di uve;

viii)

succo di uve concentrato;

ix)

vino liquoroso destinato all’elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204.

Il disposto del primo comma si applica anche ai seguenti prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all’articolo 25:

a)

fecce di vino;

b)

vinacce destinate ad una distilleria o ad un’altra trasformazione industriale;

c)

vinello;

d)

vino alcolizzato;

e)

vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, per l’unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;

f)

prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione qualora essa stessa l’abbia redatta, all’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

Articolo 30

Trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica

Per ogni trasporto, sul territorio doganale della Comunità, di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica, il documento di accompagnamento reca:

a)

il numero del documento VI 1, compilato conformemente all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008;

b)

la data di compilazione di tale documento;

c)

il nome e l’indirizzo dell’organismo del paese terzo che ha compilato tale documento o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore.

Articolo 31

Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta

1.   Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta se è stato debitamente compilato:

a)

da uno speditore che sia altresì produttore del vino trasportato e che non acquisti né venda prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni diverse da quelle di cui utilizza la denominazione per designare i vini ottenuti dalla sua produzione;

b)

da uno speditore non contemplato nella lettera a) e se l’esattezza delle indicazioni è certificata sul documento di accompagnamento dall’organismo competente sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato i trasporti precedenti del prodotto in questione;

c)

in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, e se sono rispettate le seguenti condizioni:

i)

il documento di accompagnamento è compilato secondo il modello prescritto per:

il documento amministrativo di accompagnamento, oppure

il documento di accompagnamento semplificato, oppure

il documento di accompagnamento il cui modello figura nell’allegato VII, oppure

il documento di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

ii)

le seguenti diciture sono iscritte nell’apposito spazio del documento di accompagnamento:

per i vini DOP: «Il presente documento vale quale attestato della denominazione di origine protetta per i vini in esso indicati»,

per i vini IGP: «Il presente documento vale quale attestato dell’indicazione geografica protetta per i vini in esso indicati»;

iii)

le diciture di cui al punto ii) sono autenticate dall’organismo competente mediante l’apposizione del proprio timbro, l’indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi,

sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il modello di cui al punto i), primo e secondo trattino, o

sull’originale del documento di accompagnamento e su una copia se si utilizza il modello di cui al punto i), terzo e quarto trattino;

iv)

il numero di riferimento del documento di accompagnamento è stato attribuito dall’organismo competente;

v)

in caso di spedizione da uno Stato membro che non è quello di produzione, se riporta:

il numero di riferimento,

la data di compilazione,

il nome e l’indirizzo dell’organismo competente che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima della rispedizione e nei quali è stata certificata la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

2.   Ogni Stato membro può rendere obbligatorio l’attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta per i vini prodotti sul proprio territorio.

3.   Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 ad iscrivere essi stessi o a far prestampare le diciture relative all’attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta sui formulari del documento d’accompagnamento a condizione:

a)

che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell’organismo competente, della firma del responsabile e della data; o

b)

che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello figurante nell’allegato VIII; il timbro può essere prestampato sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine riconosciuta.

4.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 3 è concessa esclusivamente agli speditori che effettuano abitualmente spedizioni di vini DOP o IGP per i quali sia stato verificato, in seguito a una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita sono tenuti in modo conforme al capo III e consentono quindi di controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nei documenti.

Gli organismi competenti possono negare l’autorizzazione agli speditori che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l’autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste al primo comma o non offrono più le garanzie necessarie.

5.   Gli speditori che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 3 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la custodia del timbro speciale o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’organismo competente o l’impronta del timbro speciale.

6.   Negli scambi con i paesi terzi, solo i documenti di accompagnamento compilati a norma del paragrafo 1 all’atto di un’esportazione dallo Stato membro di produzione attestano, per i vini DOP o IGP, che la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Tuttavia, se l’esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento di accompagnamento compilato a norma del paragrafo 1 con il quale è esportato il prodotto vale quale attestato della denominazione di origine o dell’indicazione geografica se reca:

a)

il numero di riferimento;

b)

la data di emissione;

c)

il nome e l’indirizzo dell’organismo di cui al paragrafo 1 indicati sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta.

7.   Il documento di accompagnamento vale quale attestato della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di un paese terzo per un vino importato, se è compilato conformemente al presente articolo utilizzando uno dei modelli di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i).

Articolo 32

Prodotto rifiutato dal destinatario

Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi.

In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore sulla scorta dello stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all’atto della rispedizione.

Articolo 33

Trasporto effettuato da uno speditore che ha commesso una violazione grave

1.   L’organismo competente, se ha accertato che una persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, ha commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse, o se abbia fondato motivo di sospettare che sussista siffatta violazione, può prescrivere che lo speditore compili il documento di accompagnamento e chieda il visto dell’organismo competente.

Tale visto, all’atto del rilascio, può essere subordinato al rispetto di condizioni sull’utilizzazione successiva del prodotto. Il visto reca il timbro, la firma del responsabile dell’organismo competente e la data.

2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì per i trasporti di prodotti le cui condizioni di produzione e la cui composizione non sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Articolo 34

Trasporti irregolari

1.   Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento di accompagnamento è effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, errate o incomplete, l’organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l’accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo adotta le misure necessarie:

a)

per regolarizzare il trasporto rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento;

b)

se del caso, per sanzionare l’irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1.

L’organismo competente o il servizio o ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.

In caso di irregolarità gravi o reiterate, l’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l’autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l’informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.

2.   Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l’organismo competente o il servizio o ente che ha accertato l’irregolarità blocca il trasporto. Esso informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto dell’immissione in commercio del prodotto.

Articolo 35

Caso fortuito o di forza maggiore

Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all’autorità competente del luogo in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all’accertamento dei fatti.

Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l’organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione.

CAPO III

Registri

Articolo 36

Oggetto

1.   Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l’esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all’obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «i registri».

2.   Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all’obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite.

3.   Le persone soggette all’obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni effettuate di cui all’articolo 41, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all’entrata e all’uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.

Articolo 37

Deroghe

1.   Non sono soggetti all’obbligo di tenere i registri:

a)

i rivenditori al minuto;

b)

i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.

2.   L’iscrizione nei registri non è richiesta per l’aceto di vino.

3.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di tenere i registri le persone fisiche e giuridiche, e le associazioni di tali persone, che posseggono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti, presentati in conformità dell’articolo 25, lettera b), punto i), purché in qualsiasi momento sia possibile effettuare un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria.

Articolo 38

Costituzione dei registri

1.   I registri sono:

a)

creati da un sistema informatico secondo le modalità adottate dalle autorità competenti degli Stati membri; il contenuto dei registri informatizzati è il medesimo dei registri cartacei; oppure

b)

costituiti da fogli fissi numerati in ordine progressivo; oppure

c)

costituiti da appropriati elementi di contabilità moderna, riconosciuta dagli organismi competenti, a condizione che in essi figurino le indicazioni che devono essere contenute nei registri.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre:

a)

che i registri tenuti dai commercianti che non effettuano alcuna delle operazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, né alcuna pratica enologica, siano costituiti dall’insieme dei documenti di accompagnamento;

b)

che i registri tenuti dai produttori siano costituiti da annotazioni apposte a tergo delle dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza previste dal titolo II o allegate a tali dichiarazioni.

2.   I registri sono tenuti per impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.

Tuttavia, e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti resti possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, gli organismi competenti possono permettere, se del caso, dandone istruzione:

a)

che i registri siano tenuti nella sede dell’impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in magazzini diversi di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un’unità limitrofa;

b)

che la tenuta dei registri sia affidata a un’impresa specializzata in materia.

Se un’impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l’obbligo di tenere i registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell’articolo 37, paragrafo 3; le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

Articolo 39

Prodotti oggetto di registrazione

1.   Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:

a)

per ognuna delle categorie elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008;

b)

per ogni vino DOP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;

c)

per ogni vino IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;

d)

per ogni vino varietale senza DOP e senza IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino.

I vini DOP di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo dell’organismo competente o di un servizio od ente da esso incaricato e a condizione che tutte le entrate e le uscite di ogni vino DOP siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini IGP.

È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell’uso della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta.

2.   Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:

a)

del consumo familiare del produttore;

b)

di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.

Articolo 40

Dati da registrare

1.   Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:

a)

il numero di controllo del prodotto, se richiesto dalle disposizioni comunitarie o nazionali;

b)

la data dell’operazione;

c)

il quantitativo effettivamente entrato o uscito;

d)

il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

e)

un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi.

2.   Per i vini di cui all’allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, nei registri tenuti dagli operatori sono registrate le indicazioni facoltative di cui all’articolo 60 del medesimo regolamento che figurano nell’etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.

Le indicazioni facoltative di cui al primo comma possono essere sostituite, nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, dal numero di documento di accompagnamento e dalla data di compilazione del medesimo.

3.   I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nei registri ed è indicato anche il loro volume nominale. Questi recipienti recano inoltre le indicazioni apposite previste dagli Stati membri, che consentono all’organismo incaricato dei controlli di identificarne il contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, può essere sostituita dalla marcatura dell’intera partita, a condizione che essa sia chiaramente separata dalle altre partite.

4.   Nei casi di cui all’articolo 31, paragrafo 6, è annotato nel registro di uscita un riferimento al documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

Articolo 41

Operazioni da registrare

1.   Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:

a)

aumento del titolo alcolometrico;

b)

acidificazione;

c)

disacidificazione;

d)

dolcificazione;

e)

taglio;

f)

imbottigliamento;

g)

distillazione;

h)

elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;

i)

elaborazione di vini liquorosi;

j)

elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

k)

trattamento con carbone ad uso enologico;

l)

trattamento con ferrocianuro di potassio;

m)

elaborazione di vini alcolizzati;

n)

altri casi di aggiunta di alcole;

o)

trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;

p)

trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;

q)

aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;

r)

impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;

s)

dealcolizzazione parziale dei vini;

t)

impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo Stato membro;

u)

aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.

Se un’impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata dei registri di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, l’organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all’allegato V, sezione D.4 del regolamento (CE) n. 479/2008, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.

2.   Nei registri diversi da quelli di cui all’articolo 42, per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:

a)

l’operazione effettuata e la data della medesima;

b)

la natura e la quantità dei prodotti impiegati;

c)

la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l’alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;

d)

la quantità di prodotto impiegata per l’aumento del titolo alcolometrico, l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l’alcolizzazione;

e)

la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

f)

la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l’operazione;

g)

se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità;

h)

se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore.

Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Articolo 42

Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi

1.   Per quanto riguarda l’elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate:

a)

la data della preparazione;

b)

la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;

c)

il volume della partita (cuvée) e l’indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;

d)

la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;

e)

la quantità di sciroppo di dosaggio;

f)

il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull’etichetta.

2.   Per quanto riguarda l’elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

a)

la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

b)

la natura e la quantità del prodotto aggiunto.

Articolo 43

Registri o conti speciali

1.   Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego nei propri impianti:

a)

saccarosio;

b)

mosto di uve concentrato;

c)

mosto di uve concentrato rettificato;

d)

prodotti utilizzati per l’acidificazione;

e)

prodotti utilizzati per la disacidificazione;

f)

alcoli e acquaviti di vino.

La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all’allegato V, sezione D.4, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2.   Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati distintamente per ciascun prodotto:

a)

per quanto riguarda le entrate:

i)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto;

ii)

la quantità del prodotto;

iii)

la data di entrata;

b)

per quanto riguarda le uscite:

i)

la quantità del prodotto;

ii)

la data di utilizzazione o di uscita;

iii)

se del caso, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del destinatario.

Articolo 44

Perdite

Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all’evaporazione durante il deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.

Il responsabile dei registri informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l’organismo territorialmente competente se le perdite reali superano:

a)

durante il trasporto, le tolleranze di cui all’allegato VI, parte B, punto 1.3; e

b)

nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri.

L’organismo competente di cui al secondo comma adotta le misure necessarie.

Articolo 45

Termini di registrazione

1.   Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:

a)

di cui agli articoli 39, 40 e 44 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione;

b)

di cui all’articolo 41 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione e, per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso;

c)

di cui all’articolo 43 sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, il giorno stesso dell’utilizzazione.

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all’articolo 41, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall’organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere j) e k), le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile se il prodotto è condizionato unicamente nei recipienti di cui all’articolo 25, lettera b), punto i).

Articolo 46

Chiusura dei registri

I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l’anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l’inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come «entrata» nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III

Articolo 47

Disposizioni generali e transitorie

1.   Gli Stati membri possono:

a)

prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, ai sensi dell’articolo 25, lettera b), punto i), che sono messi in vendita sul loro territorio, nonché l’apposizione, sugli stessi, di diciture particolari;

b)

esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo;

c)

prescrivere, sempreché ciò sia motivato dall’applicazione di metodi informatizzati di contabilità di magazzino, lo spazio per l’iscrizione di alcune indicazioni obbligatorie sui documenti destinati ad accompagnare i trasporti di prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul loro territorio, a condizione che la presentazione dei modelli contemplati all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto i), non sia modificata;

d)

permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e per un periodo transitorio avente termine il 31 luglio 2015, che l’indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall’indicazione della densità espressa in gradi Oechsle;

e)

prescrivere, per i documenti che scortano trasporti dei prodotti vitivinicoli compilati sul loro territorio, l’obbligo di completare la data di inizio del trasporto con l’indicazione dell’ora di partenza del trasporto stesso;

f)

disporre, ad integrazione dell’articolo 25, lettera a), punto i), che non occorre alcun documento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato da un produttore socio di un’associazione di produttori, che li abbia prodotti egli stesso, oppure da un’associazione di produttori che possieda i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, verso un centro di raccolta o verso gli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini nella stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in vino DOP, all’interno della regione determinata o di una zona a questa limitrofa;

g)

prevedere, disponendo in tal caso l’impiego di copie:

i)

che lo speditore compili una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio;

ii)

che il destinatario compili una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio;

h)

prevedere che la deroga contemplata all’articolo 25, lettera a), punto ii), riguardante l’esenzione dal documento di accompagnamento per determinati trasporti di uve, non si applichi per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio;

i)

prescrivere, per i trasporti di cui all’articolo 29 che iniziano sul proprio territorio e si concludono sul territorio di un altro Stato membro, che lo speditore indichi, con la trasmissione delle copie redatte in conformità dell’articolo citato, il nome e l’indirizzo dell’organismo competente per il luogo di scarico;

j)

consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme supplementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri;

k)

disporre che, nei casi in cui si applica l’articolo 33, paragrafo 1, l’organismo competente possa provvedere direttamente alla tenuta dei registri o affidarla a un servizio od ente al tal fine incaricato.

Nel caso di cui alla lettera j), gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per i prodotti da essi definiti o la tenuta di registri separati per determinate categorie di prodotti o per determinate operazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

2.   Fatta salva la direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di chiusura utilizzati, vietare od ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, di cui all’articolo 25, lettera b), punto i).

Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l’uso di alcuni dispositivi di chiusura o alcuni tipi di imballaggi, oppure subordinare l’uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.

Articolo 48

Conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri

1.   Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l’applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti di accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale sono stati redatti.

2.   I registri e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al primo comma decorre dal giorno del riporto.

Articolo 49

Comunicazioni

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a)

il nome e l’indirizzo dell’organismo o degli organismi competenti per l’applicazione del presente titolo;

b)

se del caso, il nome e l’indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l’applicazione del presente titolo.

2.   Ogni Stato membro comunica inoltre alla Commissione:

a)

le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1;

b)

le disposizioni da essi adottate per l’applicazione del presente titolo, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008.

3.   La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 50

Comunicazioni

1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all’anno di registrazione.

3.   Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Articolo 51

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.

Articolo 52

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (16).

Articolo 53

Abrogazioni e riferimenti

I regolamenti (CEE) n. 649/87, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 1282/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(3)  GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

(4)  GU L 62 del 5.3.1987, pag. 10.

(5)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(6)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

(7)  GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(9)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(10)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(11)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(12)  GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

(13)  GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17.

(14)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(15)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(16)  GU L 30 del 19.1.2009, pag. 16.


ALLEGATO I

Informazioni minime contenute nello schedario viticolo e relative specifiche, ai sensi dell’articolo 3

1.   FASCICOLO DEL CONDUTTORE

1.1.   Identificazione e ubicazione

1)

Identificazione del conduttore [compatibile con il sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009].

2)

Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate [identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009].

3)

Diritti di impianto attribuiti ma non ancora utilizzati e diritti di reimpianto detenuti [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 74 e nella tabella 15 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

1.2.   Caratteristiche della particella viticola

1)

Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Sono utilizzate le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.

2)

Superficie della particella viticola.

Se la vite è consociata ad altre colture:

a)

superficie totale della particella;

b)

superficie viticola convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).

3)

Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa a seconda delle caratteristiche dei vigneti:

a)

superficie vitata con varietà di uve da vino [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 74 e nella tabella 14 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008]:

i)

atte alla produzione di vini a denominazione di origine protetta:

bianchi,

rossi/rosati;

ii)

atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta:

bianchi,

rossi/rosati;

iii)

atte alla produzione di vini senza DOP/IGP:

bianchi,

rossi/rosati:

b)

superficie vitata con varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino;

c)

superficie vitata con varietà di uve da vino non classificate o che non possono essere classificate dagli Stati membri a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008;

d)

superficie vitata con varietà di uve da essiccare;

e)

superficie vitata destinata esclusivamente alla produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (piante madri per marze);

f)

superficie vitata con viti non ancora innestate ma destinate ad esserlo;

g)

superficie vitata abbandonata;

h)

altre.

4)

Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 74 e nella tabella 16 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

5)

Superficie vitata senza corrispondenti diritti di impianto dopo il 31 agosto 1998 [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 58 e nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

6)

Superficie vitata corrispondente a impianti illegali realizzati anteriormente al 1o settembre 1998 [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 58 e nelle tabelle da 4 a 7 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

7)

Superficie oggetto di diritti di nuovo impianto [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 61 e nella tabella 8 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

8)

Superficie vitata ammessa al premio di estirpazione [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall’articolo 73 e nella tabella 11 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

9)

Superficie sottoposta a estirpazione e che ha beneficiato del premio corrispondente [informazione compatibile con le comunicazioni previste dagli articoli 68 e 73 e nella tabella 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

10)

Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle degli allegati VII e VIII bis del regolamento (CE) n. 555/2008].

11)

Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle degli allegati VII e VIII ter del regolamento (CE) n. 555/2008].

12)

Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell’età della particella viticola [informazione compatibile con il regolamento (CEE) n. 357/79].

1.3.   Dichiarazioni obbligatorie

1)

Dichiarazione di vendemmia (informazione compatibile con le dichiarazioni di vendemmia di cui all’articolo 8 e alle tabelle degli allegati II e III).

2)

Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all’articolo 9 e alla tabella dell’allegato IV).

3)

Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all’articolo 11 e alla tabella dell’allegato V).

2.   FASCICOLO DI PRODUZIONE

2.1.   Identificazione

Identificazione della persona fisica o giuridica, o dell’associazione di tali persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell’articolo 9.

2.2.   Dichiarazioni obbligatorie

1)

Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all’articolo 9 e alla tabella dell’allegato IV).

2)

Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all’articolo 11 e alla tabella dell’allegato V).

3.   ALTRO

Superficie vitata totale non figurante nel fascicolo del conduttore, quale prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.


ALLEGATO II

Dichiarazione di vendemmia (articolo 8)

Dichiarante:

Superficie viticola coltivata (in ha): …

Superficie in produzione

Quantità di uve raccolte

(hl o 100 kg)

Destinazione delle uve (hl)

Vinificate dal dichiarante

Conferite a una cantina cooperativa (1)

Vendute a un vinificatore (1)

Altre destinazioni (1)

ha (2)

Codici particelle

rosse

bianche

rosse

bianche

Uve

Mosti

Uve

Mosti

rosse

bianche

rossi

bianchi

rosse

bianche

rossi

bianchi

 

1.

Vigneti per vini a denominazione di origine protetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vigneti per vini a indicazione geografica protetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vigneti per vini varietali senza denominazione di origine/indicazione geografica protetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vigneti per vini senza denominazione di origine/indicazione geografica protetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vigneti per altri vini (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Indicare globalmente le quantità di uve conferite o vendute dal dichiarante. I dettagli di questi conferimenti o di queste vendite figurano nell’allegato III.

(2)  La superficie da indicare nella dichiarazione è quella dei vigneti in produzione, nell’unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.

(3)  Sono considerati «altri vini», i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti compilata dagli Stati membri a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, laddove applicabile, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino.


ALLEGATO III

Dichiarazione di vendemmia (articolo 8)

(riguarda i prodotti venduti o conferiti prima della dichiarazione di produzione)

Destinatari

Natura dei prodotti venduti a un vinificatore o conferiti a una cantina cooperativa (hl o 100 kg)

Uve e/o mosti per vino

DOP

IGP

varietali senza DOP/IGP

senza DOP/IGP

altri vini

rossi

bianchi

rossi

bianchi

rossi

bianchi

rossi

bianchi

rossi

bianchi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOP: Denominazione d’origine protetta; IGP: Indicazione geografica protetta.


ALLEGATO IV

Dichiarazione di produzione (articolo 9)

DOP: Denominazione d’origine protetta; IGP: Indicazione geografica protetta; r/r: rosso/rosato; b: bianco.

A.

Informazioni relative al dichiarante (1)

B.

Luogo di detenzione dei prodotti


Categoria di prodotti utilizzati (2)

Nome e indirizzo dei fornitori e riferimento al documento di consegna

(documento di accompagnamento o altro)

Superficie dei vigneti in produzione di cui sono originari i prodotti utilizzati

Uve

(hl o 100 kg)

Prodotti ottenuti dall’inizio della campagna e prodotti diversi dal vino detenuti alla data della dichiarazione

(in hl)

DOP

IGP

varietali senza DOP/IGP

senza DOP/IGP

altri (3)

mosti (4)

vini (5)

mosti (4)

vini (5)

mosti (4)

vini (5)

mosti (4)

vini (5)

mosti

vini (5)

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

r/r

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per le cantine cooperative, l’elenco dei soci che conferiscono la totalità della vendemmia è tenuto separato da quello degli altri soci.

(2)  Uve, mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, mosti parzialmente fermentati), vini nuovi ancora in fermentazione.

(3)  Sono dichiarati in questa rubrica tutti i prodotti della campagna diversi da quelli dichiarati nelle colonne precedenti, nonché i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati detenuti alla data della dichiarazione. I quantitativi sono indicati per categoria di prodotto.

(4)  Compresi i mosti parzialmente fermentati ed esclusi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.

(5)  Compresi i vini nuovi ancora in fermentazione.


ALLEGATO V

Dichiarazione di giacenza di vini e mosti (articolo 11)

Detenuti al 31 luglio (in hl)

Dichiarante: …

Luogo in cui il prodotto è detenuto: …


Categoria di prodotti

Scorte globali

di cui rossi e rosati

di cui bianchi

Osservazioni

Vini

1.

Giacenze alla produzione:

vini a denominazione d’origine protetta (DOP) (1)

vini a indicazione geografica protetta (IGP) (2)

vini varietali senza DOP/IGP

vini senza DOP/IGP (3)

altri vini (4)

 

 

 

 

Totale

 

 

 

2.

Giacenze al commercio:

a)

vini di origine comunitaria:

vini a denominazione di origine protetta (DOP) (1)

vini a indicazione geografica protetta (IGP) (2)

vini varietali senza DOP/IGP

vini senza DOP/IGP (3)

b)

vini originari di paesi terzi

 

 

 

Totale

 

 

 

3.

Riepilogo (1 + 2)

 

 

 

Mosti

1.

Giacenze alla produzione:

mosto di uve concentrato

mosto di uve concentrato rettificato

altri mosti (5)

 

 

 

 

Totale

 

 

 

2.

Giacenze al commercio:

mosto di uve concentrato

mosto di uve concentrato rettificato

altri mosti (5)

 

 

 

Totale

 

 

 

3.

Riepilogo (1 + 2)

 

 

 


(1)  Compresi i v.q.p.r.d.

(2)  Compresi i vini da tavola a indicazione geografica.

(3)  Compresi i vini da tavola senza indicazione geografica.

(4)  Dichiarare in questa rubrica tutti i vini diversi da quelli dichiarati nelle righe precedenti. I quantitativi sono indicati per categoria di prodotto.

(5)  Compresi i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve appassite.


ALLEGATO VI

Istruzioni per la compilazione dei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 26

A.   Disposizioni generali

1.

Il documento di accompagnamento deve essere compilato in modo leggibile e in caratteri indelebili.

2.

Il documento di accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel compilare il documento di accompagnamento lo rende inutilizzabile.

3.

Su ogni copia di un documento di accompagnamento è riportata la dicitura «copia» o di un’indicazione equivalente.

4.

Se è utilizzato un formulario conforme al modello di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92 (documento amministrativo o documento commerciale) o al modello di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 (documento di accompagnamento semplificato o documento commerciale) per scortare un prodotto vitivinicolo non soggetto alle formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE, le caselle che si riferiscono a indicazioni non richieste sono sbarrate.

5.

Se il destinatario è stabilito sul territorio doganale della Comunità, per l’utilizzazione del documento di accompagnamento si applicano le norme seguenti:

a)

per il trasporto di un prodotto in regime di sospensione delle accise valgono le osservazioni generali, punto 1.5, delle note esplicative in allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92;

b)

per il trasporto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accise già immesso in consumo nello Stato membro di partenza, valgono le osservazioni generali, punto 1.5, delle note esplicative in allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92;

c)

per i trasporti non contemplati alle lettere a) e b):

i)

se viene utilizzato un documento di accompagnamento prescritto per i trasporti di cui alle lettere a) e b):

l’esemplare n. 1 è conservato dallo speditore,

l’esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico ed è consegnato al destinatario o al suo rappresentante;

ii)

se viene utilizzato un altro documento di accompagnamento:

l’originale del documento di accompagnamento scorta il prodotto dal luogo di carico ed è consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

una copia è conservata dallo speditore.

6.

Per scortare il trasporto dallo stesso speditore allo stesso destinatario si può compilare un unico documento di accompagnamento per:

a)

più partite della stessa categoria di prodotti; o

b)

più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere.

7.

Nel caso contemplato all’articolo 33, paragrafo 1, o se il documento che scorta il trasporto è compilato dall’organismo competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di compilazione del documento stesso.

8.

Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento di accompagnamento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento è indicato l’impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia, gli speditori o la persona delegata possono essere autorizzati dagli Stati membri a compilare un solo documento d’accompagnamento per la totalità del prodotto risultante dalla miscela. In questo caso l’organismo competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l’origine e il quantitativo dei diversi carichi.

B.   Regole particolari

1.

Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

1.1.

Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

a)

vino senza DOP/IGP;

b)

vino varietale senza DOP/IGP;

c)

vino DOP o IGP;

d)

mosto di uve;

e)

mosto di uve atto a dare un vino DOP;

f)

vino importato.

1.2.

Per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all’articolo 60 del medesimo regolamento, che figurano nell’etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.

1.3.

Titolo alcolometrico e densità per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati:

a)

l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;

b)

l’indice rifrattometrico dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall’indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm3;

c)

l’indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati all’alcole è espressa in grammi per cm3 e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;

d)

l’indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;

e)

l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.

Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

a)

per quanto concerne l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di ± 0,2 % vol;

b)

per quanto concerne l’indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006);

c)

per quanto concerne l’indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3 % in più o in meno.

1.4.

Altre indicazioni per i trasporti di vini e mosti sfusi

a)   Zona viticola

La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente alle definizioni dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a e C III b.

b)   Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

0

:

il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;

1

:

il prodotto è stato arricchito;

2

:

il prodotto è stato acidificato;

3

:

il prodotto è stato disacidificato;

4

:

il prodotto è stato dolcificato;

5

:

il prodotto è stato oggetto di un’aggiunta di alcole;

6

:

al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;

7

:

al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;

8

:

al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;

9

:

il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;

10

:

il prodotto è stato elaborato con l’impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;

11

:

il prodotto è stato oggetto di dealcolizzazione parziale;

12

:

altre, da precisare.

Esempi:

a)

per un vino originario della zona B che è stato arricchito, si indica: B (1);

b)

per un mosto di uve originarie della zona C III b che è stato acidificato, si indica: C III b (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

2.

Indicazioni relative alla quantità netta

La quantità netta:

a)

delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;

b)

degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».

Per quanto concerne l’indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell’1,5 % in più o in meno della quantità netta totale.

C.   Indicazioni necessarie per compilare il documento di accompagnamento di cui all’allegato VII

Osservazione preliminare

Il modello del documento di accompagnamento che figura nell’allegato VII deve essere rigorosamente rispettato. Tuttavia, la dimensione delle caselle che sul modello sono contrassegnate da righe e che sono riservate all’inserimento delle indicazioni prescritte ha solo valore indicativo.

 

Numero della casella nel modello di cui all’allegato VII

Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale

1

Numero di riferimento: ogni spedizione deve portare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore (ad esempio il numero della fattura)

2

Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale

3

Autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza: nome e indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della compilazione del documento commerciale nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione verso un altro Stato membro e per l’esportazione

4

Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore)

Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:

a)il tipo del mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo);b)il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi)

5

La data di inizio del trasporto e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, l’ora di partenza

In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento:

la data di inizio del trasporto,

il tipo di mezzo di trasporto, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi,

il proprio cognome, nome o ragione sociale nonché l’indirizzo, incluso il codice postale

6

Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all’indirizzo indicato per il destinatario. Per le merci esportate occorre indicare una delle diciture prescritte nell’allegato IX

7

Designazione del prodotto a norma del regolamento (CE) n. 479/2008 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie

Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all’interno dei colli

La descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli

Per i trasporti di prodotti sfusi:

di vini, il titolo alcolometrico effettivo,

di prodotti non fermentati, l’indice rifrattometrico o la massa volumica,

di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale,

di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo il titolo alcolometrico totale

8

Quantità:

per i prodotti sfusi, la quantità netta totale,

per i prodotti condizionati, il numero e il volume nominale dei recipienti che contengono il prodotto

9

Indicazioni supplementari prescritte dallo Stato membro di spedizione:

se queste indicazioni sono prescritte occorre rispettare le istruzioni dello Stato membro, altrimenti la casella è sbarrata

10

Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta: cfr. articolo 31

11


ALLEGATO VII

Documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli, di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a)

Image


ALLEGATO VIII

Timbro speciale di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b)

Image


ALLEGATO IX

Diciture di cui all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma

:

In bulgaro

:

И3HECEHO

:

In spagnolo

:

EXPORTADO

:

In ceco

:

VYVEZENO

:

In danese

:

UDFØRSEL

:

In tedesco

:

AUSGEFÜHRT

:

In estone

:

EKSPORDITUD

:

In greco

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

In inglese

:

EXPORTED

:

In francese

:

EXPORTÉ

:

In italiano

:

ESPORTATO

:

In lettone

:

EKSPORTĒTS

:

In lituano

:

EKSPORTUOTA

:

In ungherese

:

EXPORTÁLVA

:

In maltese

:

ESPORTAT

:

In olandese

:

UITGEVOERD

:

In polacco

:

WYWIEZIONO

:

In portoghese

:

EXPORTADO

:

In rumeno

:

EXPORTAT

:

In slovacco

:

VYVEZENÉ

:

In sloveno

:

IZVOŽENO

:

In finlandese

:

VIETY

:

In svedese

:

EXPORTERAD


ALLEGATO X

Tavola di concordanza di cui all’articolo 53, secondo comma

1.   Regolamento (CEE) n. 649/87

Regolamento (CEE) n. 649/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Allegato I, sezione 1.2, punto 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II


2.   Regolamento (CE) n. 884/2001

Regolamento (CE) n. 884/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 21

Articolo 2

Articolo 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 28

Articolo 4

Articolo 25

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 30

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 26

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Allegato VI

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Articolo 34

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 32

Articolo 7

Articolo 31

Articolo 8, paragrafo 1

Allegato VI

Articolo 8, paragrafi da 2 a 5

Articolo 27

Articolo 9

Articolo 35

Articolo 10

Articolo 29

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 37

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 38

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 4, primo comma

Articolo 44

Articolo 12, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi 1 e 4

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 41

Articolo 14, paragrafi 3 e 4

Articolo 42

Articolo 15

Articolo 43

Articolo 16

Articolo 45

Articolo 17

Articolo 47, paragrafo 1, lettere j) e k)

Articolo 18

Articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a i)

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 22


3.   Regolamento (CE) n. 1282/2001

Regolamento (CE) n. 1282/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 6

Articolo 2

Articolo 8

Articolo 3

Allegato II

Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 17

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 8

Allegato II

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Articolo 17

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20


27.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/54


REGOLAMENTO (CE) N. 437/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a modificare nel proprio elenco per tutti gli Stati membri tale contingente tariffario di importazione portandolo a 24 070 capi.

(2)

Le modalità di gestione del suddetto contingente tariffario sono stabilite dal regolamento (CE) n. 558/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (4), per il periodo dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

(3)

L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il contingente per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso sia gestito secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che il contingente di cui al presente regolamento sia considerato non critico ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (6) prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. È opportuno sorvegliare, durante un congruo periodo, gli animali importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al presente regolamento per accertare che siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate.

(6)

Occorre costituire una cauzione per garantire il rispetto del suddetto obbligo di ingrasso. L’importo della cauzione deve coprire la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(7)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 558/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale), un contingente tariffario per l’importazione di 24 070 giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49 destinati all’ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.0113.

2.   Il contingente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   Il dazio doganale all’importazione applicabile nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati.

Articolo 2

1.   In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.

2.   Per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è indicato nell’allegato per ciascun codice NC ammissibile.

3.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell’importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 558/2007 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dazi derivanti da titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio 2009, fino alla loro scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 21.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

IMPORTO DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso (codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


27.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/57


REGOLAMENTO (CE) N. 438/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari annui per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna. Le modalità di gestione dei suddetti contingenti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (2).

(2)

L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che i contingenti in questione siano gestiti secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(3)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che i contingenti di cui al presente regolamento siano considerati non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (4) prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. È opportuno sorvegliare, durante un congruo periodo, gli animali importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento per accertare che non siano macellati nel corso di tale periodo.

(5)

A tale fine occorre costituire una cauzione il cui importo copra la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi ridotti applicabili alla data dell’immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 659/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento apre contingenti tariffari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che figurano nell’allegato.

2.   I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   I contingenti di cui al paragrafo 1 sono aperti ogni anno dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale).

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.

2.   L’ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a)

per i tori, un certificato genealogico;

b)

per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.

Articolo 3

1.   In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.

2.   Per garantire il rispetto dell’obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all’allegato applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:

a)

non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure

b)

sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 659/2007 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dazi derivanti da titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio 2009, fino alla loro scadenza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Ferme restando le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

Numero d’ordine

Codici NC

Codici TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente

(in capi)

Dazio doganale

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

27.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/60


AZIONE COMUNE 2009/405/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che modifica l’azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/112/PESC (1), che istituisce una missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU). Tale azione comune si applica fino al 31 maggio 2009.

(2)

Con lettera del 14 aprile 2009 la Guinea-Bissau ha invitato l’Unione europea a prorogare la missione di sei mesi fino al 30 novembre 2009.

(3)

L’azione comune 2008/112/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/112/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione europea (UE) istituisce una missione dell’UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau, di seguito denominata “EU SSR GUINEA-BISSAU” o “missione”, comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1o maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 18 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.»;

2)

all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 novembre 2009.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.