ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
16 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 404/2009 della Commissione, del 15 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 405/2009 della Commissione, del 15 maggio 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2009

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) ( 1 )

6

 

*

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) ( 1 )

28

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/386/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 maggio 2009, sulla nomina di tre membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili creato con decisione 2006/505/CE, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

45

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/387/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 2009, sull’applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull’identificazione a radiofrequenza [notificata con il numero C(2009) 3200]

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/1


REGOLAMENTO (CE) N. 404/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,9

MA

48,9

MK

80,5

TN

115,0

TR

101,0

ZZ

83,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

148,4

ZZ

112,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

120,2

ZZ

168,5

0805 10 20

EG

42,4

IL

55,0

MA

48,3

TN

49,2

TR

99,9

US

49,3

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

50,9

TR

47,7

ZA

59,1

ZZ

52,6

0808 10 80

AR

81,8

BR

75,3

CL

76,2

CN

97,7

MK

42,0

NZ

104,1

US

128,1

UY

71,7

ZA

85,7

ZZ

84,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.5.2009   

IT

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L 122/3


REGOLAMENTO (CE) N. 405/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 maggio 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 16 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

40,83

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

12,13

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

12,13

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

40,83


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.5.2009-14.5.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

203,46

122,31

Prezzo FOB USA

209,29

199,29

179,29

104,36

Premio sul Golfo

11,25

Premio sui Grandi laghi

15,02

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

16,34 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

16,83 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/6


DIRETTIVA 2009/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (3) è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua codificazione.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a tutelare il pubblico contro la possibilità di risultati scorretti di operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni.

(3)

In ciascuno Stato membro sono in vigore disposizioni di carattere imperativo che fissano, in particolare, i necessari requisiti di prestazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, specificando caratteristiche metrologiche e tecniche, nonché le relative procedure di ispezione prima e dopo l'immissione in servizio; tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli di tutela differenti da uno Stato membro all'altro, ma, a causa delle loro discordanze, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità.

(4)

La presente direttiva dovrebbe prevedere i requisiti essenziali e di carattere imperativo metrologici e di prestazione relativi agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Al fine di agevolare la prova della conformità ai requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche metrologiche, di progettazione e di costruzione, in modo tale che gli strumenti che soddisfano tali norme armonizzate possano essere considerati conformi ai requisiti essenziali. Tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono rimanere norme di carattere non imperativo; a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione di norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali (5) per la cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i tre suddetti organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003.

(5)

Sono state adottate diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6); ognuna delle suddette direttive dispone l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 (7) concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove, ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (8), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

(6)

Per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è necessaria una valutazione della conformità ai relativi requisiti metrologici e tecnici; le procedure di valutazione della conformità attualmente in vigore differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare molteplici valutazioni della conformità che effettivamente rappresentano ostacoli alla libera circolazione degli strumenti, è opportuno prevedere disposizioni di reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità da parte degli Stati membri. Per agevolare il reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, occorre definire procedure a livello comunitario nonché criteri per la designazione degli organismi incaricati di espletare le operazioni relative alle procedure di valutazione della conformità.

(7)

È quindi essenziale far sì che tali organismi designati garantiscano un elevato livello qualitativo in tutta la Comunità.

(8)

La presenza della marcatura CE di conformità e del contrassegno recante la lettera M su uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve costituire una presunzione della conformità di detto strumento con la presente direttiva e deve rendere quindi superfluo ripetere le operazioni di valutazione della conformità già effettuate.

(9)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

2.   Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

a)

i)

la determinazione della massa per le transazioni commerciali;

ii)

la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;

iii)

la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

iv)

la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

v)

la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

vi)

la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;

b)

tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alla lettera a).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

1)

«strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso; uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

2)

«strumento per pesare a funzionamento non automatico» o «strumento» uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura;

3)

«norma armonizzata» una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) oppure da due o tre dei suddetti organismi, su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (9), e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni perché solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché possano essere messi in servizio, per gli impieghi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva e che a tal titolo sono muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 11.

Articolo 4

Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I.

Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non siano utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), detti dispositivi non sono sottoposti a tali requisiti essenziali.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri non ostacolano l'immissione in servizio per le utilizzazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), degli strumenti che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi a tali requisiti.

2.   La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non soddisfino interamente i requisiti essenziali definiti nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», specificando la sua posizione.

Il comitato formula senza indugi un parere.

Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare dette norme dalle pubblicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

1.   Qualora uno Stato membro ritenga che strumenti recanti la marcatura CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, non soddisfino i requisiti della presente direttiva, benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare tali strumenti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione in servizio e/o sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione in merito a una misura di questo tipo e motiva la propria decisione precisando, in particolare, se la mancanza di conformità è dovuta:

a)

al mancato rispetto dei requisiti essenziali definiti nell’allegato I, qualora gli strumenti non soddisfino le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b)

ad una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c)

a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.   La Commissione procede quanto prima alla consultazione delle parti interessate.

Dopo questa consultazione, la Commissione ne comunica immediatamente il risultato allo Stato membro che ha intrapreso l'azione. Se essa ritiene che la misura adottata sia giustificata, ne informa immediatamente anche gli altri Stati membri.

Se la misura è stata adottata in base a lacune delle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, sottopone la questione al comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia quindi la procedura di cui all'articolo 7.

3.   Se uno strumento non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente deve prendere le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura ed informare a riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.

4.   La Commissione provvede a che gli Stati membri siano informati degli sviluppi e dell'esito di tale procedura.

CAPITOLO 2

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 9

1.   La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I può essere attestata, a scelta del richiedente, con una delle procedure seguenti:

a)

l'esame CE del tipo di cui all'allegato II, punto 1, seguito dalla dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) al modello di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla verifica CE di cui all'allegato II, punto 3;

tuttavia, l'esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico,

b)

verifica CE dell'unità di cui all'allegato II, punto 4.

2.   I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al paragrafo 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure vengono espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.

3.   Qualora gli strumenti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, questa indica la presunta conformità degli strumenti alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più delle direttive applicabili agli strumenti lascino al fabbricante, durante un periodo transitorio, la facoltà di scegliere il regime da applicare, la marcatura CE di conformità indica soltanto la conformità alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle direttive applicate, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti da tali direttive e che accompagnano gli strumenti.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati, e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero di identificazione, nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2.   Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati all'allegato V per la designazione degli organismi. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri stabiliti dalle relative norme armonizzate soddisfino i criteri fissati nel suddetto allegato.

3.   Lo Stato membro che ha designato un organismo ne revoca la designazione se questo organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui al paragrafo 2. Detto Stato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.

CAPITOLO 3

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ ED ISCRIZIONI

Articolo 11

1.   La marcatura CE di conformità e gli ulteriori dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.

2.   Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.

3.   È vietato apporre sugli strumenti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 8:

a)

ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE di conformità comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare lo strumento alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

b)

nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 8.

Articolo 13

Qualora uno strumento usato per una delle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'articolo 9, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti recanti la marcatura CE, che attesta la conformità alle prescrizioni della presente direttiva, rimangano conformi a dette prescrizioni.

Articolo 15

Qualsiasi decisione presa in virtù della presente direttiva che comporti limitazioni all'immissione in servizio di uno strumento deve essere motivata in modo preciso.

Tale decisione è notificata senza indugio alla parte interessata che, allo stesso tempo, viene informata dei ricorsi giurisdizionali di cui può avvalersi in virtù della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché dei termini entro cui detti ricorsi devono essere introdotti.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La direttiva 90/384/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 57) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato VII, parte A.

(5)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(7)  GU C 267 del 19.10.1989, pag. 3.

(8)  GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

(9)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

La terminologia utilizzata è quella adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Osservazione preliminare

Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di visualizzazione o stampa che siano utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i dispositivi che riproducono i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento che soddisfi i requisiti essenziali e che non sia accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Tuttavia, per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta al pubblico, i dispositivi di visualizzazione e di stampa per il venditore ed il cliente devono soddisfare i requisiti essenziali.

REQUISITI METROLOGICI

1.   Unità di massa

Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (1).

Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità:

unità SI: chilogrammo, microgrammo, milligrammo, grammo, tonnellata,

unità del «sistema imperiale»: oncia troy per la pesatura di metalli preziosi,

altra unità non SI: carato metrico per la pesatura di pietre preziose.

Per gli strumenti che utilizzano l'unità di massa del sistema imperiale di cui sopra, i corrispondenti requisiti essenziali specificati di seguito devono essere convertiti nella suddetta unità per interpolazione semplice.

2.   Classi di precisione

2.1.   Si definiscono le seguenti classi di precisione:

I

precisione speciale

II

precisione fine

III

precisione media

IIII

precisione ordinaria

Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1.

Tabella 1

Classi di precisione

Classe

Divisione di verifica (e)

Portata minima(min)

Numero di divisione di verifica

FOR-L_2009122IT.01001101.notes.0001.xml.jpg

Valore minimo

Valore minimo

Valore massimo

I

0,001

g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001

g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1

g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto.

2.2.   Divisioni

2.2.1.

La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a:

1 × 10k, 2 × 10k, o 5 × 10k unità di massa,

essendo k un numero intero (zero compreso).

2.2.2.

Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori complementari:

d = e

2.2.3.

Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari si deve avere:

e = 1 × 10k g,

d < e ≤ 10 d,

eccezione fatta per gli strumenti della classe I con d < 10-4 g, per i quali e = 10-3 g.

3.   Classificazione

3.1.   Strumenti con un solo campo di pesatura

Gli strumenti equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d).

Se d < 10-4 g, la portata massima della classe I può essere minore di 50 000 e.

3.2.   Strumenti con più campi di pesatura

Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo strumento. Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al punto 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti, lo strumento deve soddisfare i requisiti più restrittivi applicabili alle classi di precisione in cui rientrano i campi di pesatura.

3.3.   Strumenti a più scale di divisione

3.3.1.

Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti a più scale di divisione).

Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare.

3.3.2.

Ciascun campo di pesatura parziale i di strumenti a più scale di divisione è definito dalla

sua divisione di verifica ei,

con e(i + 1) > ei

sua portata massima Maxi,

con Maxr = Max

sua portata minima Mini,

con Mini = Max (i – 1)

e Min1 = Min

dove:

i

=

1, 2, … r;

i

=

numero del campo di pesatura parziale;

r

=

numero totale dei campi di pesatura parziale.

Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata.

3.3.3.

I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziali devono rientrare nella stessa classe di precisione, la quale determina la classe di precisione dello strumento.

Tabella 2

Strumenti a più scale di divisione

i

=

1, 2, … r;

i

=

numero del campo di pesatura parziale;

r

=

numero totale dei campi di pesatura parziali.


Classe

Divisione di verifica (e)

Portata minima (min)

Numero di divisione di verifica

Valore minimo

Valore minimo (2)

FOR-L_2009122IT.01001101.notes.0002.xml.jpg

Valore massimo

FOR-L_2009122IT.01001101.notes.0003.xml.jpg

I

0,001

g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001

g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1

g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Precisione

4.1.   Nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 9, l'errore dell'indicazione non deve superare l'errore massimo tollerabile d'indicazione specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento.

Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i possibili carichi, ad esclusione dei valori di tara prefissati.

Tabella 3

Errori massimi tollerabili

Carico

Errore massimo tollerabile

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

±1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±1,5 e

4.2.   Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al punto 4.1.

5.   I risultati della pesatura di uno strumento devono essere ripetuti e riprodotti dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e secondo gli altri metodi di bilanciamento utilizzati.

I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione del carico sull'apposito ricettore.

6.   Lo strumento deve essere sensibile a piccole variazioni del carico.

7.   Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento e il tempo

7.1.   Gli strumenti delle classi II, III e IIII, che possono essere utilizzati in posizione inclinata, devono essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale funzionamento.

7.2.   Gli strumenti devono soddisfare i requisiti metrologici entro l'intervallo di temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a:

5 °C per uno strumento della classe I,

15 °C per uno strumento della classe II,

30 °C per uno strumento della classe III o IIII.

In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante, l'intervallo di temperatura è da - 10 °C a + 40 °C.

7.3.   Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione.

Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare quando la tensione elettrica della batteria scende al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare correttamente oppure essere automaticamente posti fuori servizio.

7.4.   Gli strumenti elettronici, ad eccezione di quelli della classe I e della classe II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di umidità relativa elevata, al valore superiore del loro intervallo di temperatura.

7.5.   La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II, III o IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un'influenza trascurabile sull'indicazione sotto carico oppure sull'indicazione dello 0, immediatamente dopo che il carico è stato rimosso.

7.6.   In altre condizioni gli strumenti devono continuare a funzionare correttamente oppure automaticamente essere posti fuori servizio.

Progettazione e costruzione

8.   Requisiti generali

8.1.   La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Deve essere indicato il valore della massa.

8.2.   Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono mostrare anomalie significative, oppure devono automaticamente rivelare e porre in evidenza tali anomalie.

Alla rivelazione automatica di un'anomalia significativa, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'anomalia oppure finché quest'ultima non scompaia.

8.3.   I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti su una base permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso previsto per tali strumenti.

I dispositivi elettronici digitali devono sempre effettuare un controllo adeguato del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei dati.

Alla rivelazione automatica di un errore significativo di durabilità, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'errore oppure finché quest'ultimo non scompaia.

8.4.   Se un'apparecchiatura esterna viene connessa ad uno strumento elettronico mediante un'opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono risultare compromesse.

8.5.   Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre ad un'utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo.

8.6.   Gli strumenti devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli regolamentari previsti dalla presente direttiva.

9.   Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso

L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell'indicazione in normali condizioni di utilizzazione.

I nomi e i simboli delle unità di cui al punto 1 del presente allegato devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE, con l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo è «ct».

L'indicazione deve risultare impossibile al di là del valore della portata massima (Max), aumentata di 9 e.

È autorizzata l'utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare soltanto per l'indicazione delle cifre decimali. I dispositivi indicatori annessi possono essere utilizzati soltanto provvisoriamente e l'operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento.

Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni primarie.

10.   Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso

I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, non cancellabile e permanente.

11.   Livellamento

All'occorrenza, gli strumenti devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibile per consentire una corretta installazione.

12.   Azzeramento

Gli strumenti possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione.

13.   Dispositivi di tara e di prefissazione della tara

Gli strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto.

14.   Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata massima non superiore a 100 kg: requisiti supplementari

Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico devono fornire chiaramente al cliente tutte le informazioni essenziali sull'operazione di pesatura e, nel caso di strumenti ad indicazione del prezzo, devono inoltre indicare il calcolo del prezzo del prodotto acquistato.

Il prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso.

Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare i dati essenziali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente.

Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo possono svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo del prezzo, purché tutte le indicazioni relative all'insieme delle transazioni vengano stampate in modo chiaro e inequivocabile e adeguatamente riprodotte su un biglietto o su un talloncino destinato al cliente.

Gli strumenti non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano causare difficoltà d'interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni.

Gli strumenti devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi.

Non sono autorizzati i dispositivi indicatori complementari e i dispositivi indicatori annessi.

I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono una utilizzazione fraudolenta.

Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano i requisiti del presente punto, devono recare la dicitura indelebile «da non usarsi per la vendita diretta al pubblico» in prossimità della visualizzazione.

15.   Strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta

Gli strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta devono soddisfare i requisiti degli strumenti ad indicazione del prezzo per la vendita diretta al pubblico se ed in quanto applicabili allo strumento in questione. La stampa del prezzo sull'etichetta deve risultare impossibile al di sotto della portata minima.


(1)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

(2)  Per i = r i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er.


ALLEGATO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÁ

1.   Esame CE del tipo

1.1.   L'esame CE del tipo è la procedura mediante cui un organismo notificato constata e certifica che uno strumento, rappresentativo della produzione prevista, soddisfa le disposizioni della presente direttiva.

1.2.   La domanda di esame CE del tipo deve essere inoltrata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità presso un solo organismo notificato.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del richiedente e, qualora la domanda venga inoltrata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notificato,

la documentazione tecnica descritta all'allegato III.

Il richiedente pone a disposizione dell'organismo notificato un esemplare di strumento rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato «esemplare tipo».

1.3.   L'organismo notificato

1.3.1.

esamina la documentazione della progettazione e verifica se l'esemplare tipo è stato fabbricato conformemente alla documentazione;

1.3.2.

concorda con il richiedente il luogo per l'effettuazione degli esami e/o delle prove;

1.3.3.

effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali nel caso in cui le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non siano state applicate.

1.3.4.

effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le relative norme, queste ultime siano state realmente applicate, assicurandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali.

1.4.   Se l'esemplare tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di omologazione CE del tipo. In detto certificato sono indicati l'esito dell'esame, le eventuali condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per l'identificazione dello strumento omologato e, se del caso, una descrizione del suo funzionamento. Devono essere allegati al certificato di omologazione CE del tipo tutti gli elementi tecnici pertinenti, quali ad esempio disegni e schemi.

Il periodo di validità del certificato è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno.

In caso di mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, per esempio in seguito all'applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato può essere limitata a due anni e prorogata di tre.

1.5.   Ogni organismo notificato pone periodicamente a disposizione di tutti gli Stati membri l'elenco:

delle domande di esame CE del tipo ricevute,

dei certificati di omologazione CE del tipo rilasciati,

delle richieste dei certificati CE del tipo respinte,

dei supplementi e delle modifiche riguardanti documenti già rilasciati.

Inoltre, ogni organismo notificato informa immediatamente tutti gli Stati membri in caso di revoca di un certificato di omologazione CE del tipo.

Ogni Stato membro pone tali informazioni a disposizione degli organismi da esso notificati.

1.6.   Gli altri organismi notificati possono ricevere copia dei certificati e dei loro allegati.

1.7.   Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE del tipo le eventuali modifiche apportate al tipo di strumento omologato.

Le modifiche al tipo di strumento omologato devono essere a loro volta approvate dall'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE del tipo qualora tali modifiche compromettano la conformità dello strumento in questione ai requisiti essenziali della presente direttiva o ne alterino le condizioni di utilizzazione prescritte. Questa approvazione complementare viene rilasciata sotto forma di supplemento al certificato originario di omologazione CE del tipo.

2.   Dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione)

2.1.   La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è la procedura mediante cui il fabbricante che adempia agli obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in questione sono eventualmente conformi all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE del tipo e soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE di conformità su ogni strumento, nonché le iscrizioni previste all'allegato IV e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

La marcatura CE di conformità è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4.

2.2.   Il fabbricante deve avere opportunamente installato un sistema di controllo della qualità come indicato al punto 2.3 ed è soggetto alla sorveglianza CE di cui al punto 2.4.

2.3.   Sistema di controllo della qualità

2.3.1.

Il fabbricante deve presentare ad un organismo notificato una domanda d'approvazione del proprio sistema di controllo della qualità.

La domanda deve contenere:

l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di controllo della qualità approvato,

l'impegno di mantenere in efficienza il sistema di controllo della qualità approvato, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'efficienza continue.

Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo notificato tutte le informazioni necessarie, in particolare la documentazione sul sistema di controllo della qualità e la documentazione relativa al progetto dello strumento.

2.3.2.

Il sistema di controllo della qualità deve garantire la conformità degli strumenti all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE del tipo ed al requisito o ai requisiti della presente direttiva.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto sotto forma di procedure, di metodi e di istruzioni. Tale documentazione deve consentire una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità.

Tale documentazione deve contenere, in particolare, un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto,

del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità e delle azioni sistematiche che verranno messe in atto,

degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza,

degli strumenti atti a controllare l'ottenimento della qualità richiesta del prodotto e il reale funzionamento del sistema di controllo della qualità.

2.3.3.

L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità al fine di determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 2.3.2. Esso considera conformi ai suddetti requisiti i sistemi di controllo della qualità che soddisfano le corrispondenti norme armonizzate.

Esso notifica al fabbricante la propria decisione in merito e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante deve contenere le conclusioni dell'esame e, in caso di rifiuto, la motivazione della decisione.

2.3.4.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema di controllo della qualità in merito a qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità, in seguito a cambiamenti conseguenti, per esempio, a nuove tecnologie e a nuove concezioni della qualità.

2.3.5.

L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di controllo della qualità ne informa gli altri organismi notificati.

2.4.   Sorveglianza CE

2.4.1.

La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi impostigli dal sistema di qualità approvato.

2.4.2.

Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad accedere, a fini ispettivi, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento; inoltre, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di controllo della qualità,

la documentazione tecnica,

i verbali relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di ispezione, i dati relativi alle prove e alla taratura, i rapporti relativi alla qualificazione del personale interessato, ecc.

L'organismo notificato procede ad atti periodici di sorveglianza per garantire che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di controllo della qualità e gli invia un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

Inoltre l'organismo notificato può procedere a visite improvvise presso il fabbricante. In occasione di tali visite l'organismo notificato può procedere a controlli completi o parziali. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se del caso, un rapporto sul controllo effettuato.

2.4.3.

L'organismo notificato si accerta che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di controllo della qualità approvato.

3.   Verifica CE

3.1.   La verifica CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3 sono eventualmente conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

3.2.   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

3.3.   L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5.

3.4.   Per gli strumenti non sottoposti ad omologazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere accessibile, se richiesta, all'organismo notificato.

3.5.   Verifica per controllo e prova di ciascun strumento.

3.5.1.

Ciascuno strumento è esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, applicabili, o prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE del tipo e ai requisiti applicabili nella presente direttiva.

3.5.2.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

3.5.3.

Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

4.   Verifica CE dell'esemplare unico

4.1.   La verifica CE dell'esemplare unico è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che lo strumento, studiato in generale per un'applicazione specifica e dotato del certificato di cui al punto 4.2, è conforme ai requisiti della direttiva che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

4.2.   L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nella o nelle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1 applicabili, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

4.3.   La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti della presente direttiva, nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo notificato.

4.4.   Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5.   Disposizioni comuni

5.1.   La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione), la verifica CE e la verifica CE dell'esemplare unico possono essere effettuate nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in funzionamento nel luogo di utilizzazione non richiede l'assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento e se il valore dell'accelerazione di gravità nel luogo di messa in funzionamento è preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi esse devono essere effettuate nel luogo di utilizzazione dello strumento.

5.2.   Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità, le procedure di cui al punto 5.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e le prove i cui risultati dipendono dall'accelerazione di gravità, mentre la prima fase comprende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito zone di gravità sul proprio territorio, l'espressione «nel luogo di utilizzazione dello strumento» può essere intesa come «nella zona di gravità di utilizzazione dello strumento».

5.2.1.   Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.

5.2.2.   La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno strumento, un attestato scritto di conformità contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati.

La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti.

Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5.2.3.   Il fabbricante che ha scelto la procedura della dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di ricorrere alla procedura della verifica CE.

5.2.4.   La marcatura CE di conformità deve essere apposta sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a tale fase.


ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO

La documentazione tecnica deve permettere di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutare la sua conformità ai requisiti della direttiva.

La documentazione contiene, per quanto utile ai fini della valutazione:

una descrizione generale dell'esemplare tipo,

i disegni e gli schizzi della progettazione e della fabbricazione, gli schemi dei componenti, delle varie unità, dei circuiti, ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto specificato più sopra e del funzionamento dello strumento,

un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti essenziali qualora le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non siano state applicate,

i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati, ecc.,

i rapporti delle prove effettuate,

i certificati di omologazione CE del tipo e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli del progetto.


ALLEGATO IV

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI

1.   Strumenti sottoposti alla procedura di valutazione della conformità CE

1.1.

Questi strumenti devono recare:

a)

la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto nell'allegato VI,

il(i) numero(i) d'identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha (hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verifica CE.

La marcatura e le iscrizioni sopra indicate sono apposte sullo strumento raggruppate in modo distinto;

b)

un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero,

c)

le seguenti iscrizioni:

se del caso, il numero del certificato di omologazione CE del tipo,

il marchio o il nome del fabbricante,

la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi,

la portata massima, nella forma Max …,

la portata minima, nella forma Min …,

la divisione di verifica, nella forma e = – …,

le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE di conformità,

nonché, se del caso,

il numero di serie,

per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate, il marchio di identificazione su ciascuna unità,

la divisione, se è diversa da «e», nella forma d = …,

l'effetto massimo additivo di tara, nella forma T = + …,

l'effetto massimo sottrattivo di tara, se è diverso da «Max», nella forma T = – …,

la divisione di tara, se è diversa da «d», nella forma dT = …,

il carico limite, se è diverso da «Max», nella forma Lim …,

i valori limite di temperatura, nella forma … °C/… °C,

il rapporto tra ricettore di peso e di carico.

1.2.

Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione della marcatura CE di conformità e/o delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione della marcatura e delle iscrizioni senza danneggiarli nonché tali che la marcatura e le iscrizioni siano chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento.

1.3.

Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo.

1.4.

Le iscrizioni Max, Min, e e d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se non vi si trovano già.

1.5.

Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori.

2.   Altri strumenti

Gli altri strumenti devono recare:

il marchio o il nome del fabbricante,

la portata massima, nella forma Max …

Questi strumenti non possono avere il contrassegno di cui al punto 1.1.b).

3.   Simbolo restrittivo d'uso, previsto all'articolo 13

Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.


ALLEGATO V

Criteri di minima per la designazione, da parte degli stati membri, degli organismi incaricati dei compiti relativi alle procedure di cui all'articolo 9

1)

Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari.

2)

Il personale degli organismi deve avere le competenze tecniche e far prova di integrità professionale.

3)

Gli organismi devono lavorare in modo indipendente da tutti gli ambienti, gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne l'effettuazione delle prove, la preparazione dei verbali, il rilascio dei certificati e la sorveglianza di cui alla presente direttiva.

4)

Il personale degli organismi deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

5)

Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge.

Gli Stati membri devono verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2).


ALLEGATO VI

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Image

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE di conformità devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.


ALLEGATO VII

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modifiche successive

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio

(GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1)

 

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio

(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

limitatamente all’articolo 1, punto 7), e all’articolo 8

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 17)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

90/384/CEE

30 giugno 1992

1o gennaio 1993 (1)

93/68/CEE

30 giugno 1994

1o gennaio 1995 (2)


(1)  Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 90/384/CEE, gli Stati membri ammettono durante un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui applicano le disposizioni di recepimento nel diritto nazionale di questa direttiva, l’immissione sul mercato e/o in servizio degli strumenti conformi alle norme vigenti prima del 1o gennaio 1993.

(2)  Sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE, gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995.


ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 90/384/CEE

Presente direttiva

Considerando 5, ultima frase

Articolo 2, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, punto 1)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 1)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 2)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 4)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 5)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto v)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 6)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto vi)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, primo comma, prima frase

Articolo 7, primo comma

Articolo 6, primo comma, seconda frase

Articolo 7, secondo comma

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7, terzo comma

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14, prima frase

Articolo 15, primo comma

Articolo 14, seconda frase

Articolo 15, secondo comma

Articolo 15, paragrafi da 1 a 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Allegati da I a VI

Allegati da I a VI

Allegato VII

Allegato VIII


16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/28


DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (3). È opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Secondo quanto disposto dall’articolo 15 della direttiva 94/45/CE, la Commissione ha riesaminato, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, le modalità di applicazione di tale direttiva ed ha in particolare esaminato l’adeguatezza delle soglie relative alle dimensioni personali nella prospettiva di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

(3)

Dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, il 4 aprile 2000, una relazione sull’applicazione della direttiva 94/45/CE.

(4)

A norma dell’articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un’azione comunitaria in questo campo.

(5)

In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, secondo quanto contemplato dall’articolo 138, paragrafo 3, del trattato.

(6)

Al termine di questa seconda fase di consultazioni le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro comune volontà di avviare il processo in grado di portare alla conclusione di un accordo a norma dell’articolo 138, paragrafo 4, del trattato.

(7)

È necessario ammodernare la normativa comunitaria in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori al fine di garantire l’effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei, consentendo, nel contempo, il funzionamento ininterrotto degli accordi esistenti, di risolvere i problemi constatati nell’applicazione pratica della direttiva 94/45/CE e di superare l’incertezza del diritto derivante da alcune disposizioni o dall’assenza di alcune disposizioni nella direttiva medesima, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e di consultazione dei lavoratori.

(8)

A norma dell’articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri hanno segnatamente per obiettivo la promozione del dialogo tra le parti sociali.

(9)

La presente direttiva si iscrive nel quadro comunitario volto a sostenere e completare l’azione degli Stati membri nel campo dell’informazione e della consultazione dei lavoratori. Questo quadro dovrebbe ridurre al minimo gli oneri imposti alle imprese o agli stabilimenti, garantendo nel contempo l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti.

(10)

Il funzionamento del mercato interno comporta un processo di concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese. Se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, occorre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni.

(11)

Le procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori previste dalle legislazioni o dalle prassi degli Stati membri sono spesso incompatibili con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori; ciò può provocare disuguaglianze di trattamento dei lavoratori sui quali incidono le decisioni di una stessa impresa o gruppo di imprese.

(12)

Si devono adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori delle imprese di dimensioni comunitarie o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati nei casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano.

(13)

Per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, è necessario istituire un comitato aziendale europeo o creare altre procedure adeguate per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori.

(14)

Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori devono essere definite e attuate in modo tale da garantire l’efficacia delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo dovrebbero rendere possibile la formulazione, in tempo utile, di un parere all’impresa senza compromettere la capacità di adattamento di quest’ultima. Solo un dialogo condotto al livello in cui sono elaborati gli orientamenti direttivi e un effettivo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori rendono possibile l’anticipazione e la gestione del cambiamento.

(15)

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l’informazione e la consultazione al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tal fine la competenza e l’ambito di intervento del comitato aziendale europeo devono essere distinti da quelli degli organi di rappresentanza nazionali e devono essere limitati alle questioni transnazionali.

(16)

È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l’impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.

(17)

È necessario avere una definizione di «impresa controllante» esclusivamente per quanto attiene alla presente direttiva e lasciando impregiudicate le definizioni di «gruppo» e di «controllo» presenti in altri atti.

(18)

I meccanismi per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in imprese o in gruppi di imprese operanti in due o più Stati membri dovrebbero comprendere tutti gli stabilimenti ovvero, se del caso, tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione centrale dell’impresa o, se si tratta di un gruppo di imprese, la direzione centrale dell’impresa controllante sia o meno situata nel territorio degli Stati membri.

(19)

In conformità del principio dell’autonomia delle parti, spetta ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell’impresa o dell’impresa controllante determinare di comune accordo la natura, la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato aziendale europeo o di altre procedure per l’informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate alla loro situazione particolare.

(20)

In conformità del principio della sussidiarietà, è compito degli Stati membri determinare quali siano i rappresentanti dei lavoratori e, segnatamente, prescrivere, ove lo reputino opportuno, una rappresentanza equilibrata delle varie categorie di lavoratori.

(21)

È necessario chiarire i concetti di informazione e consultazione dei lavoratori, conformemente alle definizioni che sono dettate dalle direttive più recenti in questa materia e che trovano applicazione in un contesto nazionale, con l’obiettivo di rafforzare l’effettività del livello transnazionale del dialogo, di consentire un’adeguata coordinazione tra il livello nazionale e quello transnazionale di questo dialogo e di garantire la necessaria certezza del diritto nell’applicazione della presente direttiva.

(22)

La definizione del termine «informazione» deve tenere conto che l’obiettivo è un esame adeguato da parte dei rappresentanti dei lavoratori, il che presuppone tempi, modalità e contenuti dell’informazione appropriati, senza rallentare il processo decisionale nelle imprese.

(23)

La definizione del termine «consultazione» deve tenere conto che l’obiettivo è la formulazione di un parere che possa essere utile al processo decisionale, il che presuppone tempi, modalità e contenuti della consultazione appropriati.

(24)

Le disposizioni sull’informazione e sulla consultazione dei lavoratori stabilite dalla presente direttiva debbono essere attuate, nel caso di un’impresa o di un’impresa che esercita il controllo di un gruppo la cui direzione centrale sia situata fuori dal territorio degli Stati membri, dal suo rappresentante in uno Stato membro, eventualmente designato, oppure, in assenza di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall’impresa controllata che impiega il più alto numero di lavoratori negli Stati membri.

(25)

Occorre precisare la responsabilità di un’impresa o di un gruppo di imprese nella trasmissione delle informazioni necessarie all’avvio di negoziati, in modo da consentire ai lavoratori di determinare se l’impresa o il gruppo di imprese presso cui essi lavorano sia di dimensioni comunitarie e di prendere i contatti necessari ai fini della presentazione di una richiesta di avvio dei negoziati.

(26)

La delegazione speciale di negoziazione deve rappresentare, in modo equilibrato, i lavoratori dei diversi Stati membri. I rappresentanti dei lavoratori devono poter cooperare per definire lo loro posizioni in relazione ai negoziati con la direzione centrale.

(27)

Va riconosciuto il ruolo che le organizzazioni sindacali riconosciute possono svolgere nella negoziazione o rinegoziazione degli accordi istitutivi dei comitati aziendali europei a sostegno dei rappresentanti dei lavoratori che ne esprimano l’esigenza. Le competenti organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro riconosciute come parti sociali a livello europeo sono informate dell’avvio dei negoziati in modo da consentire loro di seguire l’istituzione di nuovi comitati aziendali europei e promuovere le buone prassi. Le competenti organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro riconosciute a livello europeo sono le organizzazioni delle parti sociali che sono consultate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 138 del trattato. L’elenco di tali organizzazioni è aggiornato e pubblicato dalla Commissione.

(28)

Gli accordi che disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei devono prevedere le modalità di modifica, cessazione o rinegoziazione degli accordi medesimi qualora ciò si renda necessario, in particolare in caso di modifica del perimetro o della struttura dell’impresa o del gruppo di imprese.

(29)

Tali accordi devono stabilire modalità di articolazione tra i livelli nazionale e transnazionale di informazione e consultazione dei lavoratori le quali siano rispondenti alle specifiche condizioni delle imprese o gruppi di imprese. Dette modalità devono essere definite nel rispetto delle rispettive competenze e dei rispettivi ambiti di intervento degli organi di rappresentanza dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’anticipazione e alla gestione del cambiamento.

(30)

Tali accordi devono prevedere, se del caso, l’istituzione e il funzionamento di un comitato ristretto che consenta il coordinamento della normale attività del comitato aziendale europeo e una sua maggiore efficacia, come pure l’informazione e la consultazione nel più breve tempo possibile qualora si configurino circostanze eccezionali.

(31)

I rappresentanti dei lavoratori possono decidere di non richiedere l’istituzione di un comitato aziendale europeo, o le parti interessate possono convenire su altre procedure per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori.

(32)

È opportuno prevedere talune prescrizioni accessorie che saranno applicabili qualora le parti lo decidano, in caso di rifiuto da parte della direzione centrale di avviare negoziati o in caso di mancato accordo al termine degli stessi.

(33)

I rappresentanti dei lavoratori, per poter esercitare appieno le loro funzioni e garantire l’utilità del comitato aziendale europeo, devono riferire ai lavoratori che rappresentano e devono poter ricevere la formazione di cui necessitano.

(34)

È opportuno prescrivere che i rappresentanti dei lavoratori, che agiscono nel quadro della presente direttiva, godano, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nel paese in cui sono impiegati. Essi non devono subire alcuna discriminazione per il fatto del legittimo esercizio delle loro attività e devono godere di una protezione adeguata in materia di licenziamento e di altre sanzioni.

(35)

Gli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati in caso di mancata applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(36)

In conformità dei principi generali del diritto comunitario, dovrebbero essere applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(37)

Per ragioni di efficacia, coerenza e certezza del diritto occorre un coordinamento tra le direttive e i livelli di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dal diritto e/o dalla prassi comunitari e nazionali. Le modalità di questo coordinamento devono essere prioritariamente negoziate a livello di ciascuna impresa o gruppo di imprese. In assenza di un accordo su questo punto e qualora si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell’organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro, il processo deve aver luogo a livello nazionale ed europeo nel rispetto delle rispettive competenze e dei rispettivi ambiti di intervento degli organi di rappresentanza dei lavoratori. I pareri espressi dal comitato aziendale europeo non dovrebbero pregiudicare la capacità della direzione centrale di svolgere le consultazioni necessarie nel rispetto dei termini previsti dagli ordinamenti e/o dalle prassi nazionali. Le legislazioni e/o prassi nazionali possono necessitare di adeguamenti per garantire che il comitato aziendale europeo possa, se del caso, essere informato prima degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori o contemporaneamente agli stessi, senza che con ciò venga ridotto il livello generale di protezione dei lavoratori.

(38)

La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure di informazione e di consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (4), e le procedure specifiche di cui all’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (5) e all’articolo 7 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (6).

(39)

È opportuno accordare un trattamento specifico alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui, alla data del 22 settembre 1996, esisteva un accordo applicabile all’insieme dei lavoratori che prevedeva l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori.

(40)

Qualora la struttura dell’impresa o del gruppo subisca modifiche significative, ad esempio a seguito di operazioni di fusione, acquisizione o scissione, occorre adeguare il comitato o i comitati aziendali europei esistenti. Tale adeguamento deve essere fatto prioritariamente secondo le clausole dell’accordo applicabile, ove esse consentano effettivamente di realizzare l’adeguamento necessario. In caso contrario e in caso di presentazione di una richiesta in tal senso, verranno avviati i negoziati per un nuovo accordo a cui devono partecipare i membri del comitato o dei comitati aziendali europei esistenti. Per consentire l’informazione e la consultazione dei lavoratori nel periodo, spesso decisivo, della modifica della struttura, il comitato o i comitati aziendali europei esistenti devono poter continuare ad operare, con eventuali adattamenti, fino alla conclusione di un nuovo accordo. Alla firma di un nuovo accordo occorre procedere allo scioglimento dei comitati precedentemente istituiti e gli accordi istitutivi devono estinguersi, indipendentemente dalle loro disposizioni in materia di validità o denuncia.

(41)

Fatta salva l’applicazione di questa clausola di adeguamento, è opportuno consentire la prosecuzione degli accordi in vigore in modo da evitare la loro obbligatoria rinegoziazione, laddove non sia necessaria. È opportuno prevedere che agli accordi conclusi anteriormente al 22 settembre 1996 a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE, o dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE (7), finché vigenti, non si applichino gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva non impone un obbligo generale di rinegoziazione degli accordi conclusi a norma dell’articolo 6 della direttiva 94/45/CE tra il 22 settembre 1996 e il 5 giugno 2011.

(42)

Salva la facoltà delle parti di decidere altrimenti, un comitato aziendale europeo istituito in assenza di accordo tra le stesse deve, al fine di realizzare l’obiettivo della presente direttiva, essere informato e consultato riguardo alle attività dell’impresa o del gruppo di imprese, in modo da poterne valutare le possibili conseguenze sugli interessi dei lavoratori di almeno due Stati membri. A tal fine, l’impresa o l’impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività dell’impresa o del gruppo di imprese che influiscono sugli interessi dei lavoratori. Il comitato aziendale europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al termine della riunione.

(43)

Talune decisioni, che influenzano considerevolmente gli interessi dei lavoratori, devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nel più breve termine possibile.

(44)

Occorre chiarire il contenuto delle prescrizioni accessorie che si applicano in assenza di accordo e fungono da riferimento nei negoziati, adattandole all’evolversi delle esigenze e delle prassi in tema di informazione e consultazione transnazionale. È opportuno operare una distinzione tra i settori cui si applica l’obbligo di informazione e quelli sui quali il comitato aziendale europeo deve anche essere consultato, il che comporta la possibilità di ottenere una risposta motivata ad ogni parere espresso. Il comitato ristretto, per poter svolgere il necessario ruolo di coordinamento e affrontare efficacemente circostanze eccezionali, deve poter esser costituito da un massimo di cinque membri e potersi consultare regolarmente.

(45)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia il potenziamento del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori delle imprese e dei gruppi di dimensioni comunitarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva in particolare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto del diritto dei lavoratori o dei loro rappresentanti a vedersi garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle normative e prassi nazionali (articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

(47)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(48)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(49)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2.   A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori. Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori sono definite e attuate in modo da garantirne l’efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo di imprese.

3.   L’informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo la competenza del comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dalla presente direttiva sono limitate alle questioni transnazionali.

4.   Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

5.   In deroga al paragrafo 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o c), il comitato aziendale europeo viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all’articolo 6.

6.   Fatto salvo un ambito di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all’articolo 6, i poteri e la competenza dei comitati aziendali europei e la portata delle procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l’obiettivo indicato nel paragrafo 1, riguardano, nel caso di un’impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate.

7.   Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi al personale navigante della marina mercantile.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«impresa di dimensioni comunitarie», un’impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;

b)

«gruppo di imprese», un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

c)

«gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,

almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi,

e

almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;

d)

«rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;

e)

«direzione centrale», la direzione centrale dell’impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell’impresa controllante;

f)

«informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

g)

«consultazione», l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

h)

«comitato aziendale europeo», un comitato istituito conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, o alle disposizioni dell’allegato, onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori;

i)

«delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, per negoziare con la direzione centrale l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Ai fini della presente direttiva, le soglie minime prescritte per la dimensione di forza lavoro si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 3

Definizione della nozione di impresa controllante

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

2.   Si presume la possibilità di esercitare un’influenza dominante, salvo prova contraria, se un’impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa:

a)

detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b)

dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell’impresa;

oppure

c)

può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina dell’impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono in nome proprio, ma per conto dell’impresa controllante o di un’altra impresa controllata.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, un’impresa non è considerata come «impresa controllante» rispetto ad un’altra impresa di cui possiede pacchetti azionari, allorché si tratti di una società ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, lettere a) o c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (9).

5.   Il semplice fatto che una persona delegata svolga le proprie funzioni, in forza della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento, insolvenza, cessazione dei pagamenti, concordato o altra procedura analoga non fa presumere l’influenza dominante.

6.   Per determinare se un’impresa sia una impresa controllante si applica la legislazione dello Stato membro da cui essa è disciplinata.

Nel caso in cui un’impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situato il rappresentante dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, quella dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

7.   Allorché, in caso di conflitto tra leggi nell’applicazione del paragrafo 2, due o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al medesimo paragrafo 2, l’impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo è considerata impresa controllante, salvo prova che un’altra impresa possa esercitare un’influenza dominante.

SEZIONE II

ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L’INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 4

Responsabilità dell’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori

1.   La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, per l’impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

2.   Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, da designare se del caso, assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.

In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al paragrafo 1 incombe alla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

3.   Ai fini della presente direttiva, il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono considerati come direzione centrale.

4.   La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché la direzione centrale o la presunta direzione centrale ai sensi del secondo comma del paragrafo 2 dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie hanno la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall’applicazione della presente direttiva le informazioni indispensabili all’avvio dei negoziati di cui all’articolo 5, in particolare quelle concernenti la struttura dell’impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 5

Delegazione speciale di negoziazione

1.   Per realizzare l’obiettivo indicato dall’articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

2.   A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:

a)

gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio.

Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

Il secondo comma fa salve le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori;

b)

i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri;

c)

la direzione centrale e le direzioni locali, nonché le competenti organizzazioni europee dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell’avvio dei negoziati.

3.   La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati aziendali europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

4.   Al fine di concludere un accordo in conformità dell’articolo 6, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa di conseguenza le direzioni locali.

Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione è legittimata a riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare.

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da esperti di propria scelta, che possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

5.   La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformità del paragrafo 4 o di annullare i negoziati già in corso.

Tale decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l’accordo di cui all’articolo 6. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni dell’allegato I non sono applicabili.

Una nuova richiesta di convocazione della delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui sopra, salva la fissazione — da parte degli interessati — di un termine più breve.

6.   Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.

Nel rispetto di questo principio, gli Stati membri possono fissare norme di bilancio per quanto riguarda il finanziamento della delegazione speciale di negoziazione. Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.

Articolo 6

Contenuto dell’accordo

1.   La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Fatta salva l’autonomia delle parti, l’accordo previsto dal paragrafo 1 stipulato in forma scritta tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione determina:

a)

le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell’impresa di dimensioni comunitarie interessati dall’accordo;

b)

la composizione del comitato aziendale europeo, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori e al sesso, e la durata del mandato;

c)

le attribuzioni e la procedura d’informazione e di consultazione del comitato aziendale europeo nonché le modalità in cui l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l’informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, paragrafo 3;

d)

il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

e)

se del caso, la composizione, le modalità di designazione, le attribuzioni e le modalità di riunione del comitato ristretto istituito in seno al comitato aziendale europeo;

f)

le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo;

g)

la data di entrata in vigore dell’accordo e la sua durata, le modalità in base alle quali è possibile modificare o cessare l’accordo, i casi in cui l’accordo è rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, eventualmente anche nei casi di modifica della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

3.   La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione, anziché un comitato aziendale europeo.

L’accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per discutere delle informazioni che sono loro comunicate.

Queste informazioni riguardano segnatamente questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.

4.   Gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono sottoposti, tranne disposizione contraria ivi prevista, alle prescrizioni accessorie che figurano nell’allegato I.

5.   Ai fini della conclusione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 7

Prescrizioni accessorie

1.   Al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo indicato all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:

qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso,

qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5, paragrafo 1,

ovvero

qualora — trascorsi tre anni dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all’articolo 5, paragrafo 5.

2.   Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione dello Stato membro, devono soddisfare le disposizioni dell’allegato I.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Informazioni riservate

1.   Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

La stessa disposizione si applica ai rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione.

Tale obbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.

2.   Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non sia obbligata a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecar loro danno.

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

3.   Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della direzione centrale delle imprese e degli stabilimenti situati nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.

Articolo 9

Funzionamento del comitato aziendale europeo e della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori

La direzione centrale e il comitato aziendale europeo operano con spirito di cooperazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

La stessa disposizione vale per la cooperazione tra la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

Articolo 10

Ruolo e protezione dei rappresentanti dei lavoratori

1.   Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

2.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva.

3.   I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell’ambito della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, godono, nell’esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie analoghe a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione, del comitato aziendale europeo o a ogni altra riunione attuata nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e il pagamento della retribuzione per i membri che fanno parte del personale dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

4.   Se e in quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.

Articolo 11

Osservanza della presente direttiva

1.   Ciascuno Stato membro assicura che la direzione degli stabilimenti di un’impresa di dimensioni comunitarie e la direzione delle imprese del gruppo d’imprese di dimensioni comunitarie situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio.

2.   Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; in particolare essi assicurano che siano disponibili procedure amministrative o giudiziarie adeguate che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3.   Quando applicano l’articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità del predetto articolo.

Tali procedure possono includere procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

Articolo 12

Relazioni con altre disposizioni comunitarie e nazionali

1.   L’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

2.   Le modalità di articolazione tra l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l’accordo previsto dall’articolo 6. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

3.   Gli Stati membri dispongono che, qualora tali modalità non siano definite mediante accordo, il processo di informazione e consultazione avvenga nel comitato aziendale europeo e negli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, laddove si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell’organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro.

4.   La presente direttiva fa salve le procedure di informazione e consultazione di cui alla direttiva 2002/14/CE, e le procedure specifiche di cui all’articolo 2 della direttiva 98/59/CE e all’articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.

5.   L’applicazione della presente direttiva non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.

Articolo 13

Adeguamento

In caso di modifiche significative della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi applicabili, la direzione centrale avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all’articolo 5 almeno in due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.

Oltre ai membri eletti o designati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del comitato aziendale europeo esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti.

Nel corso dei negoziati il comitato o i comitati aziendali europei esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del comitato o dei comitati aziendali europei e la direzione centrale.

Articolo 14

Accordi in vigore

1.   Fatto salvo l’articolo 13, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dalla presente direttiva le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:

a)

un accordo o più accordi applicabili all’insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE o dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE, o qualora tali accordi siano adeguati a seguito di modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese;

ovvero

b)

un accordo concluso a norma dell’articolo 6 della direttiva 94/45/CE è firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011.

La legislazione nazionale applicabile al momento della firma o della revisione dell’accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell’ambito di applicazione di cui al primo comma, lettera b).

2.   Allo scadere degli accordi di cui al paragrafo 1, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 15

Relazione

Entro il 5 giugno 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione delle disposizioni della presente direttiva, corredata se del caso di appropriate proposte.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e agli articoli 10, 12, 13 e 14 e all’allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e all’allegato I, punti 2 e 3, entro il 5 giugno 2011 o si accertano che le parti sociali introducano, entro tale data, di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che consentano loro, in qualsiasi momento, di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento, nonché la forma redazionale di tale indicazione, sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 94/45/CE, come modificata dalle direttive menzionate nell’allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 6 giugno 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive indicati nell’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) ad e), h) e i), l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 5, paragrafi 1, 3, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a), d) ed f), l’articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5, gli articoli 7, 8, 9 e 11 e l’allegato I, punto 1, lettere b), e) ed f), e l’allegato I, punti 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 6 giugno 2011.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2008.

(3)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(4)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(5)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

(6)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

(7)  Direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 94/45/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI ACCESSORIE

(di cui all’articolo 7)

1.

Al fine di realizzare l’obiettivo fissato all’articolo 1, paragrafo 1, e nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 1, è istituito un comitato aziendale europeo, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dalle seguenti norme:

a)

le competenze del comitato aziendale europeo sono stabilite a norma dell’articolo 1, paragrafo 3.

L’informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell’occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all’organizzazione, l’introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

La consultazione avviene in modo tale da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale e ottenere una risposta motivata a ogni loro eventuale parere;

b)

il comitato aziendale europeo è composto da lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall’insieme dei lavoratori.

I membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali;

c)

i membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri;

d)

per garantire il coordinamento delle sue attività il comitato aziendale europeo elegge al proprio interno un comitato ristretto composto al massimo da cinque membri, il quale deve beneficiare delle condizioni per esercitare le proprie attività regolarmente.

Esso adotta il proprio regolamento interno;

e)

la direzione centrale e qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, sono informati della composizione del comitato aziendale europeo;

f)

quattro anni dopo la sua istituzione, il comitato aziendale europeo esamina l’opportunità di riaprire i negoziati per la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 6 oppure di mantenere l’applicazione delle prescrizioni accessorie adottate in conformità del presente allegato.

Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell’articolo 6, si applicano mutatis mutandis gli articoli 6 e 7 e l’espressione «delegazione speciale di negoziazione» è sostituita da «comitato aziendale europeo».

2.

Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all’anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all’evoluzione delle attività dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

3.

Qualora si verifichino circostanze eccezionali o intervengano decisioni che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato. Il comitato ha il diritto di riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell’ambito dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese direttamente interessati dalle circostanze o dalle decisioni in questione.

Questa riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, o da qualsiasi altro livello di direzione appropriato dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, sulla quale può essere formulato un parere al termine della riunione o entro un periodo ragionevole.

Questa riunione fa salve le prerogative della direzione centrale.

In relazione all’informazione e alla consultazione previste nelle circostanze di cui sopra è fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’articolo 8.

4.

Gli Stati membri possono prevedere regole per quanto riguarda la presidenza delle riunioni di informazione e di consultazione.

Prima delle riunioni con la direzione centrale il comitato aziendale europeo o il comitato ad hoc ristretto, eventualmente allargato conformemente al punto 3, secondo comma, può riunirsi senza che la direzione interessata sia presente.

5.

Il comitato aziendale europeo, o il comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di propria scelta, nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

6.

Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo sono sostenute dalla direzione centrale.

La direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato aziendale europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

In particolare, la direzione centrale si fa carico — salvo che non sia stato diversamente convenuto — delle spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché delle spese di alloggio e di viaggio dei membri del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto.

Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono fissare la norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo. Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modifiche

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 94/45/CE del Consiglio

(GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64)

Direttiva 97/74/CE del Consiglio

(GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22)

Direttiva 2006/109/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all’articolo 17)

Direttiva

Termine di recepimento

94/45/CE

22.9.1996

97/74/CE

15.12.1999

2006/109/CE

1.1.2007


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 94/45/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, prima frase

Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere h) e i)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafi da 1 a 5

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Allegato

Allegato I

Punto 1, frase introduttiva

Punto 1, frase introduttiva

Punto 1, lettera a (parzialmente), e punto 2, secondo comma (parzialmente)

Punto 1, lettera a) (parzialmente)

Punto 1, lettera b)

Punto 1, lettera b)

Punto 1, lettera c) (parzialmente), e punto 1, lettera d)

Punto 1, lettera c)

Punto 1, lettera c) (parzialmente)

Punto 1, lettera d)

Punto 1, lettera e)

Punto 1, lettera e)

Punto 1, lettera f)

Punto 1, lettera f)

Punto 2, primo comma

Punto 2

Punto 3

Punto 3

Punto 4

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 5

Punto 7

Punto 6

Allegati II e III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2009

sulla nomina di tre membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili creato con decisione 2006/505/CE, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(2009/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3 della decisione 2006/505/CE, la Commissione nomina i membri del gruppo, che possono essere al massimo sette, tra esperti indipendenti la cui esperienza e competenza nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria, siano ampiamente riconosciute a livello comunitario.

(2)

Con decisione 2007/73/CE (2), l’8 febbraio 2007 la Commissione ha nominato i sette membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili per un mandato triennale rinnovabile. Per consentire un'ordinata rotazione dei membri del gruppo, quest'ultimo può decidere una sostituzione parziale dei membri in gruppi di 2 o 3. Il gruppo ha deciso di sostituire 3 membri nel 2009,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina 3 membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili, i cui nomi sono riprodotti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 181.


ALLEGATO

ELENCO DEI MEMBRI

 

Rien VAN HOEPEN

 

Bernard RAFFOURNIER

 

Mari PAANANEN


RACCOMANDAZIONI

Commissione

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/47


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

sull’applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull’identificazione a radiofrequenza

[notificata con il numero C(2009) 3200]

(2009/387/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L’identificazione a radiofrequenza (RFID) marca una nuova tappa nello sviluppo della società dell’informazione in cui oggetti muniti di dispositivi microelettronici in grado di analizzare dati in modo automatico saranno sempre più parte della vita quotidiana.

(2)

L’identificazione a radiofrequenza si sta progressivamente diffondendo e entrando a far parte della vita quotidiana dei singoli in una serie di ambiti quali la logistica (1), la sanità, i trasporti pubblici, il commercio al dettaglio — in particolare allo scopo di migliorare la sicurezza e accelerare il richiamo dei prodotti — i divertimenti, il lavoro, la gestione dei pedaggi stradali, dei bagagli e dei documenti di viaggio.

(3)

La tecnologia RFID ha le potenzialità per divenire un nuovo catalizzatore della crescita e dell’occupazione e apportare quindi un notevole contributo alla strategia di Lisbona, trattandosi di un ambito estremamente promettente in termini economici che può consentire nuove opportunità imprenditoriali, riduzioni dei costi e aumento dell’efficienza, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, la gestione dei rifiuti elettronici (e-waste), dei materiali pericolosi e dei prodotti alla fine del ciclo di vita.

(4)

La tecnologia RFID consente il trattamento dei dati, inclusi quelli personali, a breve distanza senza contatto fisico o interazione visibile tra l’apparecchio di lettura e scrittura e l’etichetta, al punto che tale interazione può avvenire senza che il diretto interessato se ne renda conto.

(5)

Le applicazioni RFID consentono potenzialmente l’elaborazione di dati relativi a una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente. In particolare tali applicazioni permettono di elaborare i dati personali contenuti sull’etichetta, quali il nome, la data di nascita o l’indirizzo di una persona o i dati biometrici o ancora i dati che collegano il numero di un elemento RFID specifico a dati personali stoccati altrove nel sistema. Tale tecnologia, inoltre, potrebbe essere utilizzata per controllare singole persone che sono in possesso di uno o più elementi contenenti il numero di un elemento RFID.

(6)

Dato che la tecnologia RFID può essere utilizzata ovunque e è praticamente invisibile, nell’adottarla particolare attenzione va tributata agli aspetti di protezione dei dati e della vita privata. Di conseguenza, prima di un loro uso generalizzato, le applicazioni RFID dovrebbero incorporare caratteristiche di tutela della sicurezza della vita privata e delle informazioni (principio della «sicurezza e tutela della vita privata garantiti fin dalla fase di progettazione»).

(7)

La tecnologia RFID potrà assicurare la realizzazione dei numerosi vantaggi economici e sociali che promette solo se saranno messe in atto misure efficaci per garantire la protezione dei dati, la tutela della vita privata e principi etici collegati che sono fondamentali nel dibattito sull’accettazione della tecnologia RFID da parte dei cittadini.

(8)

Gli Stati membri e i cittadini, soprattutto nella fase iniziale di attuazione della RFID, dovrebbero adoperarsi per garantire che le applicazioni di tale tecnologia siano oggetto di controlli e che siano rispettati i diritti e le libertà individuali.

(9)

La comunicazione della Commissione, del 15 marzo 2007, «L’identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico» (2), aveva preannunciato che la Commissione, con una o più raccomandazioni, avrebbe fornito chiarimenti e orientamenti sugli aspetti di protezione dei dati e tutela della vita privata delle applicazioni RFID.

(10)

I diritti e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e della libera circolazione di tali dati, quali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4), sono pienamente applicabili all’uso delle applicazioni di RFID che elaborano dati personali.

(11)

È opportuno applicare allo sviluppo delle applicazioni RFID i principi stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5).

(12)

Il parere del garante europeo della protezione dei dati (6) fornisce orientamenti sulle modalità di trattamento dei prodotti contenenti etichette forniti ai singoli e invita a effettuare una valutazione del loro impatto sulla sicurezza e sulla vita privata al fine di individuare e elaborare le «migliori tecnologie disponibili» per garantire che i sistemi RFID tutelino la vita privata e la protezione dei dati.

(13)

I gestori di applicazioni RFID dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati non siano associabili a una persona fisica identificata o identificabile mediante uno qualsiasi dei sistemi che potrebbero essere usati da un gestore di applicazioni RFID o da un’altra persona, a meno che tali dati siano elaborati in conformità dei principi e delle norme legali applicabili in materia di protezione dei dati.

(14)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 maggio 2007, sulla «promozione della protezione dei dati mediante tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET)» (7) stabilisce interventi chiari per conseguire l’obiettivo di minimizzare il trattamento di dati privati mediante l’utilizzo, ogniqualvolta possibile, di dati anonimi o pseudonimi favorendo lo sviluppo delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e il loro uso da parte dei responsabili del controllo dei dati e dei singoli.

(15)

La comunicazione della Commissione, del 31 maggio 2006, «Una strategia per una società dell’informazione sicura — Dialogo, partenariato e responsabilizzazione» (8) riconosce che diversità, apertura, interoperabilità, fruibilità e concorrenza sono strumenti chiave per la sicurezza della società dell’informazione, sottolinea il ruolo degli Stati membri e delle amministrazioni pubbliche per migliorare gli interventi di sensibilizzazione e promuovere le migliori pratiche nel campo della sicurezza e invita gli operatori del settore privato a adottare iniziative per elaborare sistemi di certificazione della sicurezza a prezzi contenuti per prodotti, processi e servizi che rispondano ad esigenze comunitarie specifiche, in particolare in relazione alla vita privata.

(16)

La risoluzione del Consiglio, del 22 marzo 2007, su una strategia per una società dell’informazione sicura in Europa (9), invita gli Stati membri a tributare la dovuta attenzione alla necessità di prevenire e combattere minacce nuove o esistenti alla sicurezza di reti di comunicazione elettronica.

(17)

Un quadro elaborato a livello europeo per realizzare valutazioni dell’impatto sulla vita privata e la protezione dei dati garantirà che le disposizioni della presente raccomandazione siano rispettate coerentemente in tutti gli Stati membri. Lo sviluppo di un tale quadro dovrebbe basarsi sulle pratiche e le esperienze esistenti maturate negli Stati membri, nei paesi terzi e sul lavoro svolto dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (10).

(18)

Rifacendosi alle pratiche e le esperienze esistenti maturate negli Stati membri e in paesi terzi, la Commissione garantirà lo sviluppo a livello comunitario di orientamenti sulla gestione della sicurezza delle informazioni per le applicazioni RFID. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tale processo e incoraggiare la partecipazione dei privati e delle autorità pubbliche.

(19)

Una valutazione degli impatti sulla protezione della vita privata e dei dati personali effettuata dall’operatore prima di realizzare un’applicazione RFID fornirà le informazioni necessarie ai fini dell’adozione di adeguate misure di protezione, che andranno poi monitorate e riviste in tutto il periodo di vita di un’applicazione RFID.

(20)

Nel settore del commercio al dettaglio una valutazione degli impatti sulla protezione della vita privata e dei dati personali dei prodotti contenenti etichette venduti ai consumatori dovrebbe fornire le necessarie informazioni per determinare eventuali minacce alla vita privata o alla protezione dei dati personali.

(21)

L’uso di norme internazionali, come quelle elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), di codici di condotta e di migliori pratiche, conformi al quadro normativo della UE, può contribuire alla gestione delle misure in materia di sicurezza dell’informazione e di vita privata nel corso di tutti i processi aziendali basati sulle applicazioni RFID.

(22)

Le applicazioni RFID che hanno implicazioni per la popolazione, quali i biglietti elettronici sui trasporti pubblici, richiedono adeguate misure protettive. Le applicazioni RFID che hanno incidenza sui singoli perché, ad esempio, consentono il trattamento dei dati di identificazione biometrici o dei dati relativi alla salute, richiedono una particolare attenzione date le loro implicazioni in materia di sicurezza dell’informazione e vita privata.

(23)

La società nel suo complesso deve essere consapevole degli obblighi e dei diritti esistenti applicabili all’utilizzo delle applicazioni RFID. Gli operatori che fanno uso della tecnologia RFID hanno quindi la responsabilità di fornire ai singoli informazioni sull’uso delle applicazioni basate su di essa.

(24)

Sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e le piccole e medie imprese (PMI) sulle caratteristiche e le possibilità della RFID farà sì che tale tecnologia possa rispondere alle aspettative in campo economico, riducendo al contempo i rischi di un suo utilizzo a detrimento dell’interesse pubblico e favorendone l’accettazione.

(25)

La Commissione contribuirà all’attuazione della presente raccomandazione in modo sia diretto che indiretto, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le parti interessate, in particolare tramite il programma quadro per la competitività e l’innovazione, istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e il settimo programma quadro di ricerca (FP7), istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(26)

Per favorire l’adozione delle tecnologie RFID a condizioni accettabili è necessario promuovere a livello comunitario la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basso costo per migliorare la tutela della vita privata e la sicurezza dell’informazione.

(27)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In special modo la presente raccomandazione mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati personali,

RACCOMANDA:

Campo d’applicazione

1.

La presente raccomandazione fornisce agli Stati membri orientamenti sulla progettazione e l’uso delle applicazioni RFID in modo giuridicamente, eticamente, socialmente e politicamente accettabile nel rispetto del diritto alla vita privata e garantendo la protezione dei dati personali.

2.

La presente raccomandazione fornisce orientamenti sulle misure da adottare per l’introduzione di applicazioni RFID allo scopo di garantire, laddove applicabili, il rispetto delle legislazioni nazionali che attuano le direttive 95/46/CE, 1999/5/CE e 2002/58/CE in caso di introduzione di tali applicazioni.

Definizioni

3.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «identificazione a radiofrequenza» (RFID): l’uso di onde elettromagnetiche o l’accoppiamento di un campo reattivo nella porzione di radiofrequenza dello spettro per comunicare a partire da o verso un’etichetta mediante una varietà di sistemi di modulazione e codifica allo scopo di leggere, in modo univoco, l’identità di un’etichetta di radiofrequenza o altri dati in essa registrati;

b)   «etichetta RFID» o «etichetta»: un dispositivo RFID in grado di produrre un segnale radio o un dispositivo RFID che riaccoppia, retrodiffonde o riflette (a seconda del tipo di dispositivo) e modula un segnale portante ricevuto da un apparecchio di lettura o di scrittura;

c)   «apparecchio di lettura o apparecchio di scrittura RFID»: un dispositivo fisso o mobile per la cattura e l’identificazione di dati utilizzando un’onda elettromagnetica a radiofrequenza o l’accoppiamento di un campo reattivo per stimolare e eseguire una risposta modulata di dati da un’etichetta o gruppo di etichette;

d)   «applicazione RFID» o «applicazione»: un’applicazione che effettua l’elaborazione di dati mediante l’uso di etichette e lettori e che si basa su un sistema back end all’interno di un’infrastruttura di comunicazione in rete;

e)   «gestore di applicazioni RFID» o «gestore»: la persona fisica o giuridica, autorità pubblica o agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo, o congiuntamente con altri definisce le finalità e le modalità dell’utilizzo di un’applicazione, compresi i responsabili del trattamento dei dati personali che utilizzano un’applicazione RFID;

f)   «sicurezza delle informazioni»: mantenimento della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni;

g)   «controllo»: qualsiasi attività effettuata allo scopo di individuare, osservare, copiare o registrare l’ubicazione, il movimento, le attività o lo stato di un singolo.

Valutazione dell’impatto sulla protezione della vita privata e dei dati

4.

Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che l’industria, in cooperazione con le parti interessate della società civile, metta a punto un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata e dei dati e lo sottoponga al gruppo di lavoro «articolo 29» sulla protezione dei dati entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori, fatti salvi i loro obblighi in virtù della direttiva 95/46/CE:

a)

eseguano una valutazione delle implicazioni che l’introduzione delle applicazioni in oggetto ha per la protezione dei dati personali e della vita privata, verificando se tali applicazioni possano essere utilizzate per controllare singole persone. Il livello di accuratezza della valutazione dovrebbe essere adeguato ai rischi per la vita privata eventualmente associati all’applicazione;

b)

adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata;

c)

designare una persona o un gruppo di persone cui affidare la revisione delle valutazioni e la verifica della costante adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata;

d)

mettere la valutazione a disposizione delle autorità competenti almeno sei settimane prima di introdurre l’applicazione;

e)

una volta disponibile il quadro per le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati e la tutela della vita privata, di cui al punto 4, attuare le disposizioni di cui sopra conformemente allo stesso.

Sicurezza delle informazioni

6.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione per identificare le applicazioni che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza delle informazioni con implicazioni per la popolazione. In relazione a tali applicazioni gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i gestori, di concerto con le autorità nazionali competenti e le organizzazioni della società civile, mettano a punto nuovi regimi, o applichino quelli esistenti, quali la certificazione o l’autovalutazione del gestore, per dimostrare che è stato adottato un adeguato livello di sicurezza delle informazioni e di protezione della vita privata a fronte di rischi individuati.

Informazioni e trasparenza sull’uso della RFID

7.

Fatti salvi gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati, in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che i gestori elaborino e diffondano una politica informativa concisa, accurata e di facile comprensione per ciascuna delle loro applicazioni, che dovrebbe comprendere quantomeno:

a)

l’identità e l’indirizzo dei gestori;

b)

le finalità dell’applicazione;

c)

i dati elaborati dall’applicazione, specificando in particolare se saranno elaborati dati personali e se sarà controllata l’ubicazione delle etichette;

d)

una sintesi della valutazione d’impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati;

e)

gli eventuali rischi per la vita privata relativi all’uso delle etichette nell’applicazione e le misure che i singoli possono adottare per ridurre tali rischi.

8.

Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che i gestori adottino misure per informare i singoli della presenza di lettori utilizzando un simbolo europeo comune messo a punto dagli organismi europei di normalizzazione con il sostegno delle parti interessate. Il simbolo dovrebbe indicare l’identità del gestore e un punto di contatto cui i singoli si possono rivolgere per procurarsi la politica informativa relativa all’applicazione.

Applicazioni RFID utilizzate nel commercio al dettaglio

9.

Sulla base di un simbolo europeo comune messo a punto dagli organismi europei di normalizzazione con il sostegno delle parti interessate, gli operatori dovrebbero informare la popolazione della presenza di etichette sui prodotti o incorporate negli stessi.

10.

Nell’effettuare la valutazione d’impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati, di cui ai punti 4 e 5, il gestore di un’applicazione dovrebbe determinare specificamente se le etichette collocate o incorporate nei prodotti venduti ai consumatori tramite commercianti al dettaglio che non sono gestori di tale applicazione rappresentino un’eventuale minaccia alla vita privata o alla protezione dei dati personali.

11.

I commercianti al dettaglio dovrebbero disattivare o rimuovere nel punto di vendita le etichette usate nelle loro applicazioni, a meno che i consumatori, una volta informati della politica di cui al punto 7, acconsentano a mantenere le etichette operative. La disattivazione delle etichette va intesa come un qualsiasi processo che interrompe le interazioni di un’etichetta con l’ambiente circostante senza richiedere la partecipazione attiva del consumatore. La disattivazione o la rimozione delle etichette da parte del commerciante deve avvenire immediatamente e senza oneri per il consumatore. I consumatori dovrebbero essere in grado di verificare che la disattivazione o la rimozione dell’etichetta sono effettivamente avvenute.

12.

Il punto 11 non dovrebbe applicarsi qualora la valutazione dell’impatto sulla protezione della vita privata e dei dati dimostri che le etichette utilizzate nelle applicazioni del commercio al dettaglio e che resteranno operative al di fuori del punto di vendita non rappresentano una probabile minaccia alla vita privata o alla protezione dei dati personali. I commercianti al dettaglio, tuttavia, dovrebbero mettere a disposizione gratuitamente strumenti di facile uso per disattivare o rimuovere immediatamente, o in una fase successiva, le etichette di cui trattasi.

13.

La disattivazione o la rimozione delle etichette non dovrebbe comportare alcuna riduzione o cessazione degli obblighi legali del commerciante o del costruttore nei confronti dei consumatori.

14.

I punti 11 e 12 dovrebbero applicarsi soltanto ai commercianti che sono anche gestori.

Attività di sensibilizzazione

15.

Gli Stati membri, in cooperazione con l’industria, la Commissione e altre parti interessate, dovrebbero adottare misure appropriate per informare e sensibilizzare le autorità pubbliche e le imprese, soprattutto le PMI, sui benefici potenziali e sui possibili rischi associati all’uso delle tecnologie RFID. Particolare attenzione dovrebbe essere tributata agli aspetti della sicurezza delle informazioni e della vita privata.

16.

Gli Stati membri, in cooperazione con l’industria, in cooperazione con le associazioni della società civile, la Commissione e altre parti interessate, dovrebbero identificare e fornire esempi di buone pratiche nell’attuazione delle applicazioni RFID per informare e sensibilizzare la popolazione. Essi dovrebbero inoltre adottare misure adeguate, quali progetti pilota su larga scala, per sensibilizzare maggiormente la popolazione sulle tecnologie RFID, i loro rischi, i benefici e le implicazioni del loro uso, prerequisito per una maggiore diffusione di tale tecnologia.

Ricerca e sviluppo

17.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare con l’industria, le parti interessate della società civile e la Commissione per stimolare e sostenere l’introduzione del principio della «sicurezza e tutela della vita privata garantiti fin dalla fase di progettazione» fin dalle prime fasi di elaborazione delle applicazioni RFID.

Seguito

18.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far conoscere la presente raccomandazione a tutte le parti interessate che partecipano alla progettazione e al funzionamento delle applicazioni RFID nella Comunità.

19.

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, delle azioni avviate in reazione alla stessa.

20.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione presenterà una relazione sull’attuazione della stessa, sulla sua efficacia e l’impatto sugli operatori e i consumatori, in particolare per quanto riguarda le misure raccomandate ai punti da 9 a 14.

Destinatari

21.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 607 definitivo.

(2)  COM(2007) 96 definitivo.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(6)  GU C 101 del 23.4.2008, pag. 1.

(7)  COM(2007) 228 definitivo.

(8)  COM(2006) 251 definitivo.

(9)  GU C 68 del 24.3.2007, pag. 1.

(10)  Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(11)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(12)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.