ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.120.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/382/CE |
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2009/383/CE |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2009/384/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari ( 1 ) |
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2009/385/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 402/2009 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
53,3 |
TN |
115,0 |
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TR |
101,5 |
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ZZ |
89,9 |
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0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
32,7 |
|
TR |
143,8 |
|
ZZ |
110,7 |
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
TR |
116,6 |
|
ZZ |
166,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,5 |
IL |
54,1 |
|
MA |
43,6 |
|
TN |
49,2 |
|
TR |
99,9 |
|
US |
49,3 |
|
ZZ |
56,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
50,9 |
TR |
56,4 |
|
ZA |
67,0 |
|
ZZ |
58,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
80,2 |
BR |
71,7 |
|
CL |
72,4 |
|
CN |
100,3 |
|
MK |
42,0 |
|
NZ |
105,1 |
|
US |
133,5 |
|
UY |
71,7 |
|
ZA |
80,2 |
|
ZZ |
84,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 403/2009 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2009
relativo all'autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda una nuova autorizzazione dell'aminoacido L-valina dotato di un grado di purezza non inferiore al 98 %, prodotto da Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 30 gennaio 2008 (2) e del 18 novembre 2008 (3) risulta che l'aminoacido L-valina dotato di un grado di purezza non inferiore al 98 % non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è considerato una fonte di valina disponibile per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2008) 695, pagg. 1-21.
(3) The EFSA Journal (2008) 872, pagg. 1-6.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
mg/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi |
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3c3.7.1 |
— |
L-valina |
Composizione dell'additivo: L-valina dotata di un grado di purezza non inferiore al 98 % (sulla materia secca), prodotta da Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 Caratterizzazione della sostanza attiva: L-valina (C5H11NO2) Metodo di analisi: Metodo comunitario per la determinazione degli amminoacidi [regolamento (CE) n. 152/2009 (1)] |
Tutte le specie |
— |
— |
— |
Va indicato il tenore di umidità |
3 giugno 2019 |
DIRETTIVE
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/5 |
DIRETTIVA 2009/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Fra le risorse naturali, di cui l’articolo 174, paragrafo 1, del trattato impone di perseguire un’utilizzazione accorta e razionale, rientra il petrolio, che è la principale fonte di energia nell’Unione europea, ma anche una delle più importanti fonti di emissioni inquinanti. |
(2) |
La comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 intitolata «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile», presentata al Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001, ha annoverato le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento causato dai trasporti tra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile. |
(3) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), ha riconosciuto la necessità di misure specifiche per migliorare l’efficienza energetica e il risparmio energetico, ha auspicato l’integrazione degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici nelle politiche nei settori dei trasporti e dell’energia e ha sottolineato l’esigenza di misure specifiche nel settore dei trasporti per affrontare le questioni dell’uso dell’energia e delle emissioni di gas a effetto serra. |
(4) |
La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica energetica per l’Europa» ha proposto un impegno da parte dell’Unione europea di ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20 % rispetto ai valori del 1990. Inoltre, sono stati proposti obiettivi vincolanti per migliorare ulteriormente, entro il 2020, l’efficienza energetica del 20 %, includendo una quota del 20 % di energia rinnovabile e una quota del 10 % di energia rinnovabile nel settore dei trasporti nella Comunità, in particolare per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico diversificando la gamma di combustibili. |
(5) |
La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità» ha annunciato che la Commissione continuerà a prodigarsi per lo sviluppo di mercati per veicoli più puliti, più intelligenti, più sicuri e più efficienti sul piano energetico mediante appalti pubblici e campagne di sensibilizzazione. |
(6) |
Il riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione, intitolato «Mantenere l’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente», del 22 giugno 2006, ha annunciato che l’Unione favorirà l’innovazione ecocompatibile, in particolare introducendo norme europee di emissione successive (norme Euro) e promuovendo veicoli puliti attraverso gli appalti pubblici. |
(7) |
Nella comunicazione del 7 febbraio 2007, intitolata «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri», la Commissione ha presentato una nuova strategia globale per consentire all’Unione di conseguire entro il 2012 l’obiettivo di 120 g/km per le emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove. È stato proposto un quadro legislativo per assicurare miglioramenti nelle tecnologie automobilistiche. Misure integrative dovrebbero promuovere gli appalti per veicoli che consumano meno carburante. |
(8) |
Il Libro verde sui trasporti urbani della Commissione del 25 settembre 2007 intitolato «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» indica che le parti interessate sono favorevoli alla promozione dell’introduzione sul mercato di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico mediante appalti pubblici «ecologici». La proposta indica che una possibilità sarebbe quella di stabilire come criterio di aggiudicazione degli appalti, oltre al prezzo dei veicoli, l’internalizzazione dei costi esterni connessi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti per tutto l’arco della vita utile dei veicoli oggetto di appalto. Inoltre, gli appalti pubblici potrebbero accordare la preferenza alle nuove norme europee. Più presto entreranno in funzione i veicoli puliti, migliore diventerà la qualità dell’aria nelle città. |
(9) |
La relazione del 12 dicembre 2005 presentata dal gruppo ad alto livello CARS 21 ha appoggiato l’iniziativa della Commissione per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, a condizione che venisse seguito un approccio integrato tecnologicamente neutro e basato sulle prestazioni, che coinvolgesse i costruttori di autoveicoli, i fornitori di olio combustibile o carburante, i riparatori, i consumatori o i conducenti e le amministrazioni pubbliche. |
(10) |
Nella relazione del 27 febbraio 2007, il gruppo ad alto livello in materia di concorrenza, energia e ambiente ha raccomandato che gli appalti pubblici e privati tengano debitamente conto dei costi totali generati nell’intero arco di vita, prestando particolare attenzione all’efficienza energetica. Gli Stati membri e la Comunità dovrebbero sviluppare e pubblicare una guida per gli appalti pubblici tesa a illustrare come spingersi oltre il principio di aggiudicazione all’offerente meno costoso per l’acquisto di beni intermedi più sostenibili, in sintonia con la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (5), e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6). |
(11) |
La presente direttiva mira a stimolare il mercato dei veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto — per il notevole impatto ambientale che ciò produrrebbe — ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e le imprese a investire in questo settore e a sviluppare ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di sostanze inquinanti. |
(12) |
Gli Stati membri dovrebbero informare le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori nazionali, regionali o locali che forniscono servizi pubblici di trasporto passeggeri in merito alle disposizioni relative all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico. |
(13) |
I veicoli puliti e a basso consumo energetico hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. Creare una domanda sufficiente per questo tipo di veicoli potrebbe garantire una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. |
(14) |
La presente direttiva risponde alla necessità di coadiuvare gli Stati membri agevolando e strutturando lo scambio di informazioni e migliori prassi al fine di incentivare l’acquisto di veicoli puliti e a basso consumo energetico. |
(15) |
Gli appalti pubblici per veicoli destinati a servizi di trasporto pubblico possono avere un impatto significativo sul mercato se vengono applicati criteri armonizzati a livello comunitario. |
(16) |
Il maggior impatto sul mercato, unitamente al miglior risultato in termini di costi e benefici, è ottenuto con l’inclusione obbligatoria dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni inquinanti dei veicoli nell’intero arco di vita fra i criteri di aggiudicazione per gli appalti di veicoli destinati a servizi di trasporto pubblico. |
(17) |
In linea con l’ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE e nel pieno rispetto del recepimento di tali direttive nella legislazione nazionale, la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, a prescindere dal fatto che tali amministrazioni ed enti siano pubblici o privati. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe riguardare l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada utilizzati per la prestazione di servizi pubblici di trasporto passeggeri in virtù di un contratto di servizio pubblico, lasciando agli Stati membri la facoltà di escludere gli acquisti di scarsa importanza al fine di evitare inutili oneri amministrativi. |
(18) |
In sintonia con la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (7), e al fine di evitare indebiti oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare le amministrazioni e gli operatori dalle prescrizioni della presente direttiva all’atto dell’acquisto di veicoli progettati e fabbricati per usi speciali. |
(19) |
La presente direttiva dovrebbe prevedere un insieme di opzioni per tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, il che permetterebbe alle amministrazioni e agli operatori che abbiano elaborato metodologie specificamente concepite per rispondere alle condizioni ed esigenze locali di continuare ad applicarle. |
(20) |
L’inclusione dei consumi di energia, delle emissioni di CO2 e delle emissioni inquinanti fra i criteri di aggiudicazione non genera un aumento dei costi totali, ma anticipa piuttosto nella decisione relativa all’appalto i costi di esercizio generati nell’intero arco di vita. Questo approccio, complementare rispetto alla legislazione sulle norme Euro, che fissa i limiti massimi di emissione, trasforma in valore monetario le emissioni inquinanti effettive e non richiede la definizione di norme supplementari. |
(21) |
Nell’ottemperare all’obbligo di tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale stabilendo le specifiche tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori sono incoraggiati a stabilire specifiche di un livello più elevato in materia di prestazioni energetiche e ambientali rispetto a quanto prescritto dalla normativa comunitaria, prendendo ad esempio in considerazione le norme Euro già adottate ma non ancora diventate vincolanti. |
(22) |
Lo studio ExternE (8), il programma Aria pulita per l’Europa (Clean Air for Europe, CAFE) (9) della Commissione e lo studio HEATCO (10) hanno fornito informazioni sui costi delle emissioni di CO2, di ossidi di azoto (NOx), di idrocarburi diversi dal metano (NMHC) e di particolato. Per non complicare le procedure di aggiudicazione, i costi sono considerati al valore attuale. |
(23) |
La presente direttiva dovrebbe definire una gamma di costi delle emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti atta, da un lato, a permettere la flessibilità necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possano tener conto della loro situazione locale e, dall’altro, ad assicurare un appropriato grado di armonizzazione. |
(24) |
L’applicazione obbligatoria di criteri per gli appalti riguardanti veicoli puliti e a basso consumo energetico non preclude l’inclusione di altri criteri pertinenti di aggiudicazione. Non impedisce, inoltre, di scegliere veicoli che sono stati modificati per garantire migliori prestazioni ambientali. Tali altri criteri di aggiudicazione possono anche essere previsti negli appalti coperti dalle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, purché siano collegati all’oggetto del contratto, non conferiscano una libertà incondizionata di scelta all’ amministrazione o ente appaltante, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali del trattato. |
(25) |
Il metodo di calcolo dei costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti dei veicoli nell’intero arco di vita ai fini delle decisioni in materia di appalti pubblici per veicoli, compresi i valori numerici definiti nella presente direttiva, non pregiudica altre norme legislative comunitarie che riguardano i costi esterni. |
(26) |
Il riesame e la revisione del metodo di calcolo definito nella presente direttiva dovrebbero prendere in considerazione le pertinenti misure legislative comunitarie connesse e mirare alla coerenza con esse. |
(27) |
I criteri di aggiudicazione in materia energetica e ambientale dovrebbero figurare tra i vari criteri di aggiudicazione presi in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di adozione di una decisione concernente l’appalto di veicoli puliti e a basso consumo energetico per il trasporto su strada. |
(28) |
La presente direttiva non dovrebbe ostare a che le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori diano la preferenza alle più recenti norme Euro nell’acquisto di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico prima che tali norme diventino vincolanti. Né dovrebbe ostare a che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori diano la preferenza a combustibili alternativi, quali ad esempio l’idrogeno, il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale compresso (GNC) e i biocarburanti, a condizione che si tenga conto dell’impatto ambientale e dell’impatto energetico sull’intero arco di vita. |
(29) |
Dovrebbero essere elaborate procedure di prova standardizzate a livello comunitario per altre categorie di veicoli al fine di migliorare la comparabilità e la trasparenza dei dati forniti dai costruttori. Questi dovrebbero essere incoraggiati a fornire i dati concernenti i consumi di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni inquinanti dei veicoli sull’intero arco di vita. |
(30) |
La possibilità di un sostegno pubblico per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, tra cui l’installazione a posteriori di motori e di pezzi di ricambio, con caratteristiche superiori a quelle previste dai requisiti ambientali obbligatori, è riconosciuta nella Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (11) e nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (12). Al riguardo sono altresì pertinenti le linee guida contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» (13), in particolare la nota 1, relativa al punto 34, e la nota 3, relativa al punto 36. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 87 ed 88. |
(31) |
La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale riconosce la possibilità di concedere un sostegno pubblico per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla erogazione di carburanti alternativi. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 87 ed 88. |
(32) |
L’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico offre un’occasione alle città che intendono connotarsi come rispettose dell’ambiente. In tale contesto, è importante rendere disponibili su Internet delle informazioni sugli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. |
(33) |
Dovrebbe pertanto essere incoraggiata la pubblicazione su Internet delle pertinenti informazioni sugli strumenti finanziari disponibili nei singoli Stati membri in materia di mobilità urbana e promozione di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico. |
(34) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14). |
(35) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare all’inflazione e al progresso tecnico i dati per il calcolo dei costi di gestione nell’intero arco di vita per i veicoli adibiti al trasporto su strada. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(36) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, al fine di formare una massa critica di veicoli che permetta all’industria europea di conseguire sviluppi economicamente vantaggiosi, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a promuovere i veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico. Potrebbero svolgere un ruolo importante a tale proposito i programmi operativi nazionali e regionali, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (15). Inoltre, programmi comunitari quali Civitas ed Energia intelligente per l’Europa potrebbero contribuire al miglioramento della mobilità urbana, riducendone al contempo gli effetti negativi. |
(38) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (16), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e obiettivi
La presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia.
Articolo 2
Deroghe
Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi previsti nella presente direttiva i contratti di acquisto di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, che non sono soggetti ad omologazione-tipo o ad omologazione individuale sul loro territorio.
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi:
a) |
da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori, nella misura in cui sono soggetti all’obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; |
b) |
da operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (17), di importo superiore a una soglia da definirsi a cura degli Stati membri entro le soglie fissate nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. |
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE;
2) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE;
3) «veicolo adibito al trasporto su strada»: un veicolo che appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate nella tabella 3 dell’allegato.
Articolo 5
Acquisto di veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico
1. Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 4 dicembre 2010, ogni amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore e operatore di cui all’articolo 3 tenga conto, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale imputabili all’esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita di cui al paragrafo 2 ed applichi almeno una delle opzioni di cui al paragrafo 3.
2. L’impatto energetico e l’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui tener conto riguardano quanto meno:
a) |
il consumo energetico; |
b) |
le emissioni di CO2; e |
c) |
le emissioni di NOx, NMHC e particolato. |
Oltre all’impatto energetico ed all’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possono prendere in considerazione anche altri tipi di impatto ambientale.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti con le seguenti opzioni:
a) |
fissando specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; oppure |
b) |
integrando nella decisione di acquisto l’impatto energetico e l’impatto ambientale, secondo le seguenti modalità:
|
Articolo 6
Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita
1. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, i costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi al consumo energetico, nonché i costi relativi alle emissioni di CO2 e alle emissioni di sostanze inquinanti quali stabiliti nella tabella 2 dell’allegato, che sono imputabili all’esercizio dei veicoli da acquistare sono trasformati in valore monetario e calcolati usando la metodologia di cui alle lettere seguenti.
a) |
I costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolati usando la metodologia seguente:
|
b) |
I costi di esercizio relativi alle emissioni di CO2 di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, ai sensi del paragrafo 3, per le emissioni di CO2 in chilogrammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il costo per chilogrammo all’interno della gamma di cui alla tabella 2 dell’allegato. |
c) |
I costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell’intero arco di vita, quali elencati nella tabella 2 dell’allegato, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell’intero arco di vita. I costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, ai sensi del paragrafo 3, per le emissioni in grammi per chilometro di cui al paragrafo 2 e per il rispettivo costo per grammo. Il costo è desunto dai valori medi comunitari di cui alla tabella 2 dell’allegato. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all’articolo 3 possono applicare costi più elevati a condizione che non eccedano i pertinenti valori di cui alla tabella 2 dell’allegato moltiplicati per un coefficiente 2. |
2. Il consumo di carburante, nonché le emissioni di CO2 e le emissioni di sostanze inquinanti per chilometro stabiliti di cui alla tabella 2 dell’allegato imputabili all’esercizio dei veicoli sono basati su procedure di prova standardizzate comunitarie per i veicoli per cui tali procedure sono definite nella normativa comunitaria in materia di omologazione. Per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, la comparabilità fra le varie offerte è assicurata utilizzando procedure di prova ampiamente riconosciute o i risultati di prove effettuate per l’amministrazione o, in mancanza di tali dati, le informazioni fornite dal costruttore.
3. Il chilometraggio percorso da un veicolo nell’intero arco di vita è desunto, salvo altrimenti specificato, dalla tabella 3 dell’allegato.
Articolo 7
Adeguamenti al progresso tecnico
La Commissione adegua all’inflazione e al progresso tecnico i dati per il calcolo dei costi di esercizio dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell’intero arco di vita, di cui in allegato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 8
Scambio di migliori prassi
La Commissione agevola e struttura lo scambio di conoscenze e di migliori prassi tra Stati membri in materia di prassi intese a promuovere l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti ed a basso consumo energetico da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori di cui all’articolo 3.
Articolo 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Relazioni e riesame
1. Ogni due anni, a decorrere dal 4 dicembre 2010, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli Stati membri per promuovere l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico.
2. Tali relazioni valutano gli effetti della presente direttiva, segnatamente delle opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, così come la necessità di ulteriori azioni ed includono eventuali proposte.
Nelle relazioni la Commissione raffronta, per ciascuna delle categorie di veicoli di cui alla tabella 3 dell’allegato, il numero nominale e relativo di veicoli acquistati corrispondenti alla migliore alternativa di mercato in termini di impatto energetico e ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita con il mercato globale di tali veicoli e stima in che misura le opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, abbiano influenzato il mercato. La Commissione valuta la necessità di ulteriori azioni ed include eventuali proposte.
3. Entro la data della prima relazione, la Commissione esamina le opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, presenta una valutazione della metodologia di cui all’articolo 6 e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.
Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 26.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2009.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(7) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(8) Bickel, P., Friedrich, R., ExternE. Externalities of Energy. Methodology 2005 update, Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni, Lussemburgo, 2005.
(9) Holland M., et al., (2005a). Methodology for the Cost-Benefit Analysis for CAFE: Volume 1: Overview of Methodology. AEA Technology Environment, Didcot, 2005.
(10) Bickel, P., et al., HEATCO Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Stoccarda, 2006.
(11) GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.
(12) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(13) GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.
(14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(15) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(16) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(17) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Dati per il calcolo dei costi di esercizio relativi all'intero arco di vita per i veicoli adibiti al trasporto su strada
Tabella 1: Contenuto energetico dei carburanti per motori
Carburante |
Contenuto energetico |
Diesel |
36 MJ/litro |
Benzina |
32 MJ/litro |
Gas naturale/biogas |
33-38 MJ/Nm3 |
Gas di petrolio liquefatto (GPL ) |
24 MJ/litro |
Etanolo |
21 MJ/litro |
Biodiesel |
33 MJ/litro |
Emulsioni |
32 MJ/litro |
Idrogeno |
11 MJ/Nm3 |
Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (prezzi al 2007)
CO2 |
NOx |
NMHC |
Particolato |
0,03-0,04 EUR/kg |
0,0044 EUR/g |
0,001 EUR/g |
0,087 EUR/g |
Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita
Categoria veicolo (categorie M e N di cui alla direttiva 2007/46/CE) |
Chilometraggio nell'intero arco di vita |
Autovetture (M1) |
200 000 km |
Veicoli commerciali leggeri (N1) |
250 000 km |
Veicoli commerciali pesanti (N2, N3) |
1 000 000 km |
Autobus (M2, M3) |
800 000 km |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2009
relativa all’aiuto di Stato C 27/05 (ex NN 69/04) concesso per l’acquisto di foraggi nella regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste)
[notificata con il numero C(2009) 187]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2009/382/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera datata 2 aprile 2004 i servizi della Commissione, dopo aver ricevuto delle informazioni, cui ha fatto seguito una denuncia, secondo le quali la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 della Regione Friuli-Venezia Giulia conterrebbe disposizioni per la concessione di fondi alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia per far fronte al fabbisogno di foraggio degli allevamenti colpiti dalla siccità del 2003, hanno chiesto alle autorità italiane una serie di delucidazioni al riguardo. |
(2) |
Non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine di quattro settimane concesso alle autorità italiane per comunicare le informazioni richieste, con lettera del 26 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito. |
(3) |
Con lettera del 10 giugno 2004, protocollata il 15 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermano di aver inviato alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia due note, datate rispettivamente 30 settembre 2003 e 12 marzo 2004, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di pubblicare un invito a manifestare interesse per gli aiuti previsti dall’articolo 6 della summenzionata legge e di notificarlo alla Commissione. |
(4) |
In base a tali informazioni, con lettera del 28 giugno 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di comunicare loro i testi delle note specificate e degli inviti a manifestare interesse preparati dalle due Camere di commercio. Inoltre, essi hanno chiesto se fossero stati concessi aiuti e, in caso affermativo, di specificare gli importi e le modalità di concessione. |
(5) |
Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione i testi e le informazioni richiesti nella lettera del 28 giugno 2004. |
(6) |
Poiché risultava chiaramente dalle suddette informazioni che l’invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste era già stato pubblicato e seguito da effetti e che, inoltre, gli aiuti che le Camere di commercio potevano versare o che avevano versato non erano contemplati dalle disposizioni del regime generale degli aiuti delle Camere di commercio, approvato dalla Commissione nell’ambito del fascicolo di aiuto N 241/01, i servizi della Commissione hanno deciso di aprire un fascicolo di aiuto non notificato con il numero NN 69/04. |
(7) |
Con lettera del 12 novembre 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sugli aiuti in oggetto. |
(8) |
Lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità italiane contenente informazioni che completavano quelle chieste nella lettera del 28 giugno 2004 (cfr. considerando 4). |
(9) |
Con lettera del 6 gennaio 2005, protocollata l’11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedevano una proroga del termine che era stato loro concesso per fornire informazioni complementari sugli aiuti in oggetto, al fine di riesaminare la relativa normativa regionale. |
(10) |
I servizi della Commissione, con lettera del 25 gennaio del 2005, hanno concesso una proroga del termine di un mese. |
(11) |
Con lettera del 21 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha inviato alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime precisavano che la Camera di commercio di Gorizia non aveva dato attuazione agli aiuti previsti e rinunciava a farlo (questa lettera era accompagnata da una delibera della stessa Camera di commercio che confermava tale informazione). |
(12) |
Con lettera del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, e del 30 marzo 2005, protocollata il 31 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito agli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste. |
(13) |
Con lettera del 22 luglio 2005 (1) la Commissione ha informato l’Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell’aiuto all’acquisto di foraggio previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e oggetto dell’invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste. |
(14) |
La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. |
(15) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli interessati. |
II. DESCRIZIONE
(16) |
L’articolo 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2003, n. 14, (di seguito: la legge regionale n. 14) stabilisce che l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità del 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili. |
(17) |
L’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del 2003 e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione pari almeno al 20 % nelle zone svantaggiate o al 30 % nelle altre zone. Tale sostegno si traduce in un aiuto all’acquisto di foraggi necessari all’alimentazione del bestiame. |
(18) |
L’aiuto è versato dietro presentazione delle fatture relative agli acquisti di foraggi effettuati fra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e copre il quantitativo di foraggio necessario a soddisfare il fabbisogno nutrizionale calcolato per unità di bestiame (in prosieguo: UB) presente nell’azienda e appartenente al conduttore. Le UB rappresentano i bovini, ovini, caprini ed equini da macello o utilizzati per il lavoro; nel caso degli animali da macello, sono interessati solo quelli allevati da conduttori a titolo principale o da coltivatori diretti iscritti presso la previdenza sociale dell’INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) per il settore agricolo. Il termine «foraggio» designa qualsiasi tipo di fieno essiccato. |
(19) |
Gli aiuti possono essere versati fino ad esaurimento del fondo creato a questo scopo e concessi a qualsiasi azienda stabilita nella provincia di Trieste che ne faccia richiesta. |
(20) |
Il quantitativo massimo di foraggio rimborsabile per UB è fissato a 15 quintali. Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dell’aiuto è fissato a 20 EUR, IVA esclusa. Qualora il numero di domande superi le previsioni, l’aiuto individuale sarà ridotto proporzionalmente per UB. |
(21) |
Nel caso in cui gli allevamenti beneficiari chiedano e ottengano altri aiuti per le perdite dovute alla siccità del 2003, l’importo dell’aiuto previsto nell’invito a manifestare interesse sarà ridotto di conseguenza. |
III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO
(22) |
La Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato giacché dubitava della compatibilità delle misure di aiuto in oggetto con il mercato comune. I suoi dubbi derivavano dai seguenti elementi:
|
IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE
(23) |
Con lettera del 26 settembre 2005, protocollata il 27 settembre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le osservazioni delle autorità italiane in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato per gli aiuti in oggetto. |
(24) |
Nelle suddette osservazioni le autorità italiane precisano innanzitutto che la siccità occorsa nel 2003 è stata dichiarata «avversa condizione atmosferica» dalla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del presidente della regione del 16 settembre 2003, n. 0329/Pres., è stata confermata dai dati meteorologici dell’osservatorio meteorologico regionale e ha costituito oggetto di un fascicolo di aiuto di Stato notificato alla Commissione e da essa approvato (fascicolo N 262/04). |
(25) |
Le autorità italiane riconoscono inoltre che il metodo utilizzato da parte della Camera di Commercio di Trieste per il calcolo delle perdite subite dagli agricoltori della Provincia di Trieste non è conforme alle disposizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti. Esse precisano tuttavia che dopo l’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Camera di commercio di Trieste ha accertato le soglie di perdita delle produzioni in ogni azienda beneficiaria di aiuti (43 aziende), sulla base di una comparazione fra i livelli medi di produzione di foraggi nel triennio 2000-2002 (in cui non sono stati pagati compensi per perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche) e i quantitativi di foraggio raccolti nel 2003. Secondo le suddette autorità i dati acquisiti hanno permesso loro di constatare che in ogni caso le perdite erano superiori alle soglie minime previste per avere diritto all’aiuto (il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone). |
(26) |
Le autorità italiane aggiungono inoltre che esse hanno provveduto a calcolare l’importo dell’aiuto che avrebbe potuto essere concesso ai sensi degli orientamenti. A tal fine si sono servite dei dati contenuti nella delibera della giunta regionale n. 1535 del 23 maggio 2003 per quanto riguarda la quantità media e il prezzo medio del foraggio nel triennio 2000-2002. Al valore ottenuto esse hanno sottratto la produzione effettiva dichiarata da ogni singola azienda per il 2003, moltiplicata per il prezzo medio dell’anno in questione. Esse hanno riportato tutti i loro calcoli in una tabella illustrante gli importi degli aiuti versati, gli importi degli aiuti che avrebbero potuto essere approvati ai sensi degli orientamenti e l’importo degli aiuti de minimis che possono ancora essere concessi ai beneficiari degli aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (4). Dalla summenzionata tabella si ricava che, se si cumula l’aiuto de minimis con gli aiuti che possono essere concessi ai sensi degli orientamenti, solo due agricoltori hanno ricevuto compensazioni eccessive alle perdite subite, che le autorità italiane si sono impegnate a recuperare. |
(27) |
Per quanto concerne gli altri dubbi sollevati dalla Commissione nell’ambito dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane precisano che i beneficiari degli aiuti in oggetto non hanno ottenuto aiuti diretti per i foraggi, né tantomeno eventuali somme percepite a titolo assicurativo. Esse precisano inoltre che le spese relative al raccolto e al trasporto di foraggi sono state comunque sostenute dai beneficiari in quanto una produzione foraggera è stata ugualmente ottenuta. |
(28) |
Infine, le autorità italiane dichiarano che tutti gli agricoltori beneficiari dell’aiuto in oggetto sono stati informati dell’avviamento del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura in oggetto. |
V. VALUTAZIONE
(29) |
Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 14 corrispondono a questa definizione, nel senso che essi sono concessi da un ente locale e favoriscono talune produzioni (le produzioni animali, giacché l’aiuto all’acquisto di foraggio serve a permettere l’alimentazione degli animali) e possono comportare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, tenuto conto della posizione occupata dall’Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, essa è responsabile del 13,3 % della produzione comunitaria di carne bovina dell’anno 2006, il che ne fa il terzo produttore di carne bovina dell’Unione). |
(30) |
Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune. |
(31) |
Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti in oggetto (aiuti intesi a indennizzare gli agricoltori delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche) l’unica deroga applicabile è quella prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato si applica alle vere calamità naturali e non gli eventi ad esse assimilabili; come indicato dagli orientamenti la Commissione ha sempre ritenuto che la siccità in sé non potesse essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato]. |
(32) |
Per poter applicare la suddetta deroga, gli aiuti in oggetto, illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 88) del trattato (5), devono essere analizzati in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto, conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (6). |
(33) |
Nel caso di specie le regole applicabili agli aiuti in oggetto al momento della loro concessione sono quelle di cui al punto 11.3 degli orientamenti. Ai sensi di detto punto:
|
(34) |
Per quanto attiene al rispetto delle due prime condizioni, la Commissione osserva che le autorità italiane hanno stabilito l’esistenza di una situazione di siccità basandosi su informazioni meteorologiche appropriate. Per quanto attiene all’entità dei danni causati dalle suddette avverse condizioni atmosferiche, la Commissione constata innanzitutto che le autorità italiane riconoscono esse stesse che il metodo utilizzato per il calcolo delle perdite subite dagli agricoltori della provincia di Trieste non è conforme alle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti. Essa non può far altro che ribadire questa constatazione, giacché l’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede semplicemente la soglia di perdita a partire dalla quale può essere concesso un aiuto, senza precisare le modalità di determinazione della perdita in questione. |
(35) |
Ciò premesso, si ricava dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane successivamente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato che applicando il metodo di cui al punto 11.3 degli orientamenti, vale a dire, nel caso di specie, una comparazione tra la produzione media di foraggio nel corso del periodo 2000-2002 (anni durante i quali non è stato versato nessun indennizzo per perdite dovute a avverse condizioni atmosferiche) e la produzione di foraggio del 2003, le perdite erano superiori alle soglie minime previste per avere diritto all’aiuto (il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone) per ogni singola azienda indennizzata. |
(36) |
Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell’aiuto propriamente detto (e quindi il rispetto della terza condizione summenzionata), la Commissione osserva che il metodo applicato nella fattispecie non corrisponde a quello previsto dagli orientamenti, giacché gli aiuti sono stati versati su presentazione di fatture relative agli acquisti di foraggio effettuati tra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e corrispondenti alla quantità di foraggio necessario al soddisfacimento di bisogni nutritivi regolari per UB presente nell’azienda, mentre ai sensi degli orientamenti l’importo dell’aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell’anno in cui si è verificato l’evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell’anno. |
(37) |
Le informazioni comunicate dalle autorità italiane successivamente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato dimostrano che il metodo di calcolo applicato dalla Camera di commercio di Trieste ha comportato in taluni casi (12 casi su 43) il pagamento di un aiuto di importo superiore a quello risultante dal metodo di calcolo previsto dagli orientamenti. |
(38) |
Dato che il metodo di calcolo della Camera di commercio di Trieste comporta in oltre il 25 % dei casi un superamento dell’importo degli aiuti che possono essere versati ai sensi del punto 11.3 degli orientamenti, la Commissione non può accettare il suddetto metodo. |
(39) |
Per quanto attiene alle altre condizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti, (e quindi il rispetto della quarta e della quinta delle condizioni summenzionate) la Commissione prende atto delle informazioni fornite dalle autorità italiane precisanti che i beneficiari degli aiuti in oggetto non hanno beneficiato di aiuti diretti per quanto riguarda i foraggi, né tanto meno di eventuali somme percepite a titolo assicurativo e che le spese relative al raccolto e al trasporto di foraggi sono state sostenute dai beneficiari, in quanto una produzione foraggera è stata ugualmente ottenuta. Queste precisazioni implicano la non pertinenza delle suddette condizioni nel caso di specie. |
VI. CONCLUSIONE
(40) |
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la Commissione non può ritenere che tutte le condizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti siano soddisfatte, giacché, come indicato al punto 38, il metodo di calcolo degli aiuti impiegato dalla Camera di commercio di Trieste comporta in numerosi casi un superamento degli importi che avrebbero potuto essere versati in assenza di sovracompensazione. |
(41) |
Gli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste per l’acquisto di foraggio in seguito alla siccità del 2003 non possono quindi beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per quanto riguarda la parte che supera l’importo che avrebbe potuto beneficiare della suddetta deroga, se fosse stato utilizzato il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti. La parte dell’aiuto che non supera detto importo è invece compatibile con il mercato comune, giacché essa soddisfa tutte le condizioni stabilite dagli orientamenti. |
(42) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione decide che lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. L’Italia deve dunque adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto concesso. Conformemente alle disposizioni del punto 42 della comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (7) l’Italia dispone di un termine di quattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione per eseguire quanto da essa prescritto. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi calcolati in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (8). |
(43) |
Ciononostante, ciascun aiuto concesso in base al presente regime di aiuti e che al momento della concessione soddisfi le condizioni previste da un regolamento della Commissione adottato sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (9) (regolamento de minimis), è considerato non costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(44) |
Il punto 49 della comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» dispone che per quantificare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare presso ogni singolo beneficiario nell’ambito del regime lo Stato membro può applicare i criteri de minimis vigenti al momento della concessione dell’aiuto illegale e incompatibile oggetto della decisione di recupero. |
(45) |
Quando sono stati concessi gli aiuti dalla Camera di commercio di Trieste non esistevano ancora le norme comunitarie relative agli aiuti de minimis nel settore agricolo. |
(46) |
Le prime disposizioni comunitarie che sono state adottate in materia sono state quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1860/2004. |
(47) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1860/2004 gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario (detto importo comprende l’aiuto de minimis concesso a un’impresa), non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(48) |
In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, si applica lo stesso principio per gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, se questi ultimi soddisfano tutte le condizioni previste agli articoli 1 e 3. |
(49) |
Nel caso di specie gli aiuti individuali non superiori a 3 000 EUR saranno considerati come non costituenti un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, se, al momento della loro concessione, essi erano conformi alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004. Quanto sopra affermato si applica unicamente agli importi non superiori a 3 000 EUR effettivamente versati a titolo del regime in oggetto. Le autorità italiane non possono ritenere che il numero di casi di recupero possa essere limitato mediante la deduzione, nei 12 casi di sovracompensazione, dell’importo che ogni interessato avrebbe potuto ricevere ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, giacché, se l’importo dell’aiuto concesso nell’ambito del regime supera il massimale de minimis, esso non può beneficiare delle disposizioni del regolamento de minimis, nemmeno per la parte che non supera detto massimale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime di aiuti all’acquisto di foraggio attuato illegalmente dalla Camera di commercio di Trieste (Italia, regione Friuli-Venezia Giulia), in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune, nella misura in cui permette il superamento degli importi dell’aiuto ottenuti secondo il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti concessi in applicazione del suddetto regime sono compatibili con il mercato comune nel limite dell’importo ottenuto secondo il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti suddetti e sono incompatibili per la parte eccedente detto importo.
Articolo 2
L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell’aiuto.
Articolo 3
1. La Camera di commercio di Trieste (Italia) procede al recupero presso i beneficiari dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (10) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Articolo 4
1. Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni:
a) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso ciascun beneficiario; |
b) |
la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
c) |
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 6
L’Italia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Cfr. lettera SG(2005)-Greffe D/203816.
(2) GU C 233 del 22.9.2005, pag. 5.
(3) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.
(4) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(7) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 11.
(8) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(9) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(10) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2009
che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
(2009/383/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
A seguito di un’inchiesta di riesame condotta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808932719) («il prodotto in esame») — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310). L’aliquota del dazio antidumping è del 29,9 %. |
(2) |
AUDACE, associazione di distributori e utilizzatori del prodotto in esame, ha presentato informazioni relative a una modifica delle condizioni di mercato intervenuta successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure (periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), sostenendo che tale variazione avrebbe giustificato la sospensione delle misure attualmente in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto esaminato se tale sospensione fosse giustificata. |
B. MOTIVAZIONI
(3) |
L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che, nell’interesse della Comunità, le misure antidumping possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono essere ripristinate in qualsiasi momento se i motivi che ne giustificavano la sospensione non sono più validi. |
(4) |
Per quanto concerne l’industria comunitaria, si rileva che fino al primo semestre del 2008 la situazione è migliorata. Grazie al forte aumento dei prezzi sul mercato comunitario, all’incremento del volume e del valore delle vendite e ai costi di produzione relativamente stabili, si è registrato un consistente aumento dei profitti espressi in percentuale sul fatturato. Questo andamento positivo è confermato da dati più recenti relativi al principale produttore comunitario, che rappresenta gran parte della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria. Le informazioni di mercato attualmente disponibili non lasciano prevedere una sostanziale modifica di questa situazione in conseguenza di un’eventuale sospensione delle misure. |
(5) |
L’industria comunitaria ha confermato che il livello dei suoi prezzi sul mercato dell’UE resta in linea di massima immutato, nonostante il forte calo dei prezzi delle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese registrato da luglio 2008. |
(6) |
Il progressivo aumento della capacità di produzione e della produzione medesima nella Repubblica popolare cinese potrebbe determinare, nel medio-lungo periodo, pressioni al ribasso sui prezzi comunitari del glifosato. Dalle informazioni attuali risulta tuttavia che queste pressioni dovrebbero essere, in larga misura, neutralizzate dal fatto che la domanda mondiale è in crescita. |
(7) |
Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell’interesse comunitario. |
(8) |
In conclusione, dato il mutamento temporaneo delle condizioni di mercato e tenuto conto in particolare del livello attuale dei prezzi sul mercato comunitario e degli attuali elevati livelli di profitto dell’industria comunitaria nonostante che negli ultimi mesi si sia registrato un calo dei prezzi delle esportazioni dalla Cina, il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione delle misure viene ritenuto improbabile. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
(9) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria comunitaria l’intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti. L’industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e queste sono state prese in considerazione. |
D. CONCLUSIONI
(10) |
La Commissione ritiene pertanto che siano state rispettate tutte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per la sospensione del dazio antidumping istituito sul prodotto in esame. È pertanto opportuno sospendere il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1683/2004 per un periodo di nove mesi. |
(11) |
Qualora in seguito dovessero mutare le circostanze che hanno determinato la sospensione, la Commissione può ripristinare le misure antidumping revocando, con decorrenza immediata, la sospensione dei dazi antidumping, |
DECIDE:
Articolo 1
È sospeso per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo, istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004, sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808932719) originario della Repubblica popolare cinese — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.
RACCOMANDAZIONI
Commissione
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/22 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2009
sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/384/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
L’eccessiva assunzione di rischi nell’industria dei servizi finanziari e, in particolare, nelle banche e nelle imprese di investimento, ha contribuito al fallimento di numerose imprese finanziarie e ha causato problemi di tipo sistemico negli Stati membri e a livello mondiale, che si sono poi estesi al resto dell’economia con costi elevati per la società. |
(2) |
Benché le pratiche retributive inadeguate non costituiscano la causa principale della crisi sviluppatasi nel 2007 e 2008, vi è un consenso diffuso che, nell’industria dei servizi finanziari, esse abbiano favorito comportamenti eccessivamente rischiosi, contribuendo alle perdite significative subite da imprese finanziarie di grande importanza. |
(3) |
Di fatto le pratiche retributive adottate in gran parte dell’industria dei servizi finanziari sono andate nella direzione opposta a quella di una efficace e sana gestione del rischio. Tali pratiche, infatti, tendevano a ricompensare i profitti di breve termine, incentivando il personale a lanciarsi in operazioni inaccettabilmente rischiose che garantivano profitti maggiori nel breve termine, esponendo tuttavia l’impresa finanziaria a elevate perdite potenziali nel lungo termine. |
(4) |
In linea di principio, se i sistemi di controllo e gestione fossero solidi e altamente efficaci, gli incentivi all’assunzione di rischi derivanti dalle pratiche retributive sarebbero coerenti con i livelli di tolleranza del rischio di un’impresa finanziaria. Tutti i sistemi di controllo e gestione presentano, tuttavia, limiti e, come ha dimostrato la crisi finanziaria attuale, possono non essere in grado di gestire i rischi creati da incentivi inadeguati, data anche la complessità crescente dei rischi e le diverse modalità di assunzione degli stessi. Di conseguenza una semplice separazione funzionale tra le divisioni operative e il personale responsabile dei sistemi di controllo e gestione del rischio è necessaria ma non è più sufficiente. |
(5) |
Inserire adeguati incentivi nel sistema di remunerazione dovrebbe consentire di semplificare la gestione del rischio e migliorare, con ogni probabilità, l’efficacia di tali sistemi. È necessario pertanto elaborare principi per mettere a punto sane politiche retributive. |
(6) |
Data la pressione concorrenziale nell’industria dei servizi finanziari, e il fatto che molte imprese finanziarie operano a livello transfrontaliero, è importante garantire che tali principi siano applicati in modo coerente in tutti gli Stati membri. È chiaro, tuttavia, che per essere ancora più efficaci i principi alla base di sane politiche retributive dovrebbero essere applicati coerentemente su scala mondiale. |
(7) |
Nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera, «Guidare la ripresa in Europa» (1), la Commissione ha presentato un piano per ripristinare la solidità del sistema finanziario e mantenerlo stabile e affidabile. In particolare, in tale comunicazione la Commissione annunciava che avrebbe presentato una raccomandazione sulla remunerazione nel settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la gestione del rischio nelle imprese finanziarie e collegare gli incentivi retributivi al conseguimento di risultati sostenibili. |
(8) |
La presente raccomandazione fissa principi generali applicabili alla politica retributiva nel settore dei servizi finanziari e dovrebbe applicarsi a tutte le imprese finanziarie che operano nell’industria dei servizi finanziari. |
(9) |
Tali principi generali, che potrebbero avere maggiore rilevanza per talune categorie di imprese finanziarie rispetto ad altre, alla luce della normativa e delle prassi comuni esistenti nell’industria dei servizi finanziari, dovrebbero applicarsi parallelamente a ogni norma o regolamento che disciplinano uno specifico settore finanziario. In particolare dovrebbero essere esclusi dal suo campo di applicazione gli onorari e le commissioni percepiti da intermediari e prestatori esterni di servizi nel caso di attività esternalizzate, in quanto le pratiche di compensazione relative a tali onorari e commissioni sono già contemplate, in parte, da regimi specifici, in particolare dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2), e dalla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (3). La presente raccomandazione, inoltre, non pregiudica i diritti, se applicabili, delle parti sociali nella contrattazione collettiva. |
(10) |
In relazione alle imprese finanziarie i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 2004/39/CE, la presente raccomandazione si applica congiuntamente e integra la raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (4) e la raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime di remunerazione degli amministratori delle società quotate (5). |
(11) |
La politica retributiva di una particolare impresa finanziaria dovrebbe inoltre essere commisurata alle dimensioni dell’impresa e alla natura e complessità delle sue attività. |
(12) |
Dovrebbe essere adottata una politica retributiva in linea con un’efficace gestione dei rischi e che non determini un’eccessiva esposizione agli stessi. |
(13) |
La politica retributiva dovrebbe essere indirizzata alle categorie del personale le cui attività hanno un impatto materiale sul profilo di rischio dell’impresa finanziaria. Per evitare di incentivare le attività eccessivamente rischiose, la remunerazione di tali categorie del personale dovrebbe essere oggetto di disposizioni particolari. |
(14) |
La politica retributiva dovrebbe essere mirata a collegare gli obiettivi personali dei dipendenti con gli interessi di lungo termine dell’impresa finanziaria interessata. La valutazione delle componenti della remunerazione collegate ai risultati dovrebbe essere basata sui risultati a lungo termine e tenere conto dei rischi connessi con tali risultati. I risultati dovrebbero essere valutati su un arco pluriennale, ad esempio da tre a cinque anni, allo scopo di assicurare che il processo si basi sui risultati di lungo termine e che l’erogazione delle componenti della remunerazione collegate ai risultati sia ripartita sul ciclo economico della società. |
(15) |
Le imprese finanziarie dovrebbero poter esigere il rimborso delle componenti variabili della remunerazione pagate sulla base di dati rivelatisi in seguito manifestamente errati. |
(16) |
In linea generale gli importi erogati in caso di risoluzione anticipata del contratto e concessi sulla base dello stesso non dovrebbero essere una ricompensa del fallimento. Agli amministratori di società quotate dovrebbero applicarsi le disposizioni specifiche per il trattamento di fine rapporto di cui alla raccomandazione 2009/385/CE. |
(17) |
Affinché la politica retributiva sia in linea con gli obiettivi, la strategia economica, i valori e gli obiettivi di lungo termine dell’istituzione finanziaria, dovrebbero essere considerati altri fattori oltre al risultato economico, quali il rispetto dei sistemi e controlli dell’istituzione finanziaria e delle norme che disciplinano le relazioni con clienti e investitori. |
(18) |
Una gestione efficace è un prerequisito di una solida politica retributiva. Il processo decisionale relativo alla politica retributiva di un’impresa finanziaria dovrebbe essere intrinsecamente trasparente e articolato in modo tale da evitare conflitti di interesse e garantire l’indipendenza di tutti tutte le persone coinvolte. |
(19) |
All’organo di governo societario dell’impresa finanziaria dovrebbe spettare la responsabilità ultima di definire la politica retributiva per tutta l’impresa e di controllarne l’applicazione. Al fine di disporre delle competenze necessarie dovrebbero essere coinvolti nel processo le funzioni di controllo e, se opportuno, i dipartimenti delle risorse umane e gli esperti esterni. In particolare le funzioni di controllo dovrebbero contribuire a elaborare e rivedere l’attuazione della politica retributiva e garantire una remunerazione adeguata per attirare personale qualificato e garantirne l’indipendenza dalle divisioni operative soggette al loro controllo. Il revisore legale dei conti, nei limiti dei suoi attuali obblighi di segnalazione, dovrebbe indicare al consiglio di amministrazione (o di sorveglianza) o al comitato per il controllo interno e la revisione contabile le carenze riscontrate nel processo di revisione dell’attuazione della politica retributiva. |
(20) |
Il controllo dell’elaborazione e applicazione della politica retributiva si rivelerà con ogni probabilità più efficace se le parti interessate dell’impresa finanziaria, compresi, se possibile, i rappresentanti dei dipendenti saranno adeguatamente informate sul processo di elaborazione e attuazione della politica retributiva e vi parteciperanno attivamente. A tal fine le imprese finanziarie dovrebbero comunicare alle loro parti interessate le informazioni pertinenti. |
(21) |
L’attuazione dei principi di cui alla presente raccomandazione dovrebbe essere potenziata tramite la revisione della vigilanza a livello nazionale. Pertanto nella valutazione globale della solidità dell’impresa finanziaria, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare anche la conformità della politica retributiva dell’impresa con i principi di cui alla presente raccomandazione. |
(22) |
Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le filiali di imprese finanziarie aventi la sede legale o l’amministrazione centrale in un paese terzo e che operano in uno Stato membro siano soggette a principi di politica retributiva analoghi a quelli applicabili alle imprese finanziarie aventi la sede legale o l’amministrazione centrale sul territorio di uno Stato membro. |
(23) |
La presente raccomandazione dovrebbe applicarsi fatte salve le misure che potrebbero essere adottate dagli Stati membri in materia di politiche retributive delle imprese finanziarie che beneficiano del sostegno statale. |
(24) |
La notifica delle misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione dovrebbe indicare un calendario chiaramente definito entro il quale le imprese finanziarie saranno chiamate a adottare politiche retributive coerenti con i principi della presente raccomandazione, |
RACCOMANDA:
SEZIONE I
Campo di applicazione e definizioni
1. Campo di applicazione
1.1. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i principi di cui ai sezioni II, III e IV si applichino a tutte le imprese finanziarie aventi la sede legale o l’amministrazione centrale nel loro territorio. |
1.2. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i principi di cui ai sezioni II, III e IV si applichino alle remunerazioni delle categorie del personale le cui attività professionali abbiano un impatto materiale sul profilo di rischio dell’impresa finanziaria. |
1.3. |
Nell’adottare misure per garantire che le imprese finanziarie applichino i principi in parola, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, delle dimensioni e delle attività specifiche delle imprese interessate. |
1.4. |
Gli Stati membri dovrebbero applicare i principi di cui alle sezioni II, III e IV alle imprese finanziarie su base individuale e consolidata. I principi di una sana politica retributiva dovrebbero essere applicati a livello di gruppo all’impresa madre e alle sue filiali, comprese quelle stabilite nei centri finanziari off-shore. |
1.5. |
La presente raccomandazione non si applica agli onorari e alle commissioni percepiti da intermediari e prestatori esterni di servizi nel caso di attività esternalizzate. |
2. Definizioni ai fini della presente raccomandazione
2.1. |
«Impresa finanziaria»: un’impresa, regolamentata o no, che, a prescindere dal suo statuto giuridico, svolga su base professionale una delle attività indicate di seguito:
La definizione di impresa finanziaria comprende, ma senza limitarsi ad essi, gli istituti di credito, le società di investimento, i fondi pensione e gli organismi collettivi di investimento. |
2.2. |
«Amministratore:» un componente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di un’impresa finanziaria. |
2.3. |
«Funzioni di controllo»: funzioni di gestione del rischio, di controllo interno e analoghe nell’ambito di un’impresa finanziaria. |
2.4. |
«Componente variabile della retribuzione»: una componente della retribuzione che è concessa sulla base dei risultati e che comprende i bonus. |
SEZIONE II
Politica retributiva
3. Aspetti generali
3.1. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le imprese finanziarie elaborino, applichino e mantengano una politica retributiva che sia coerente con una sana ed efficace gestione del rischio e che non induca all’assunzione di rischi eccessivi. |
3.2. |
La politica retributiva dovrebbe essere in linea con gli obiettivi, la strategia economica, i valori e gli obiettivi di lungo termine dell’impresa finanziaria, quali ad esempio la crescita sostenibile, ed essere coerente con i principi di protezione dei clienti e degli investitori nel periodo in cui forniscono servizi a questi ultimi. |
4. Struttura della politica retributiva
4.1. |
Qualora la retribuzione preveda una componente variabile o bonus, la politica retributiva dovrebbe essere strutturata in modo da presentare un adeguato equilibrio tra componenti fisse e variabili. Un adeguato equilibrio tra le componenti della remunerazione può variare a seconda del personale, delle condizioni del mercato e del contesto specifico in cui opera l’impresa finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che la politica retributiva di un’impresa finanziaria preveda un limite massimo alla componente variabile. |
4.2. |
La componente fissa dovrebbe costituire una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale, tale da permettere all’impresa finanziaria di perseguire una politica pienamente flessibile in materia di bonus. In particolare dovrebbe essere consentito all’impresa finanziaria di non erogare, in tutto o in parte, i bonus, qualora i singoli dipendenti, un’unità operativa o l’impresa finanziaria stessa non rispettino i criteri di efficienza. Dovrebbe inoltre essere consentito all’impresa finanziaria di non erogare i bonus in caso di deterioramento marcato della sua situazione, in particolare quando esistano dubbi sulla sua capacità presente o futura di proseguire normalmente le sue attività. |
4.3. |
In caso di bonus di importo significativo, la parte principale dello stesso dovrebbe essere erogata solo al termine di un periodo minimo definito. L’importo della parte di bonus erogata in una fase successiva dovrebbe essere determinata in relazione all’importo totale del bonus, a sua volta rapportato all’importo totale della remunerazione. |
4.4. |
La parte del bonus di cui si posticipa l’erogazione dovrebbe tenere conto dei rischi associati ai risultati cui il bonus fa riferimento e potrebbe consistere di azioni, opzioni, contanti o di altri fondi, il pagamento dei quali è procrastinato per la durata del periodo in questione. La quantificazione dei risultati futuri cui è legato il pagamento differito del bonus dovrebbe tenere conto dei rischi, come indicato al punto 5. |
4.5. |
Gli importi erogati in caso di risoluzione anticipata di un contratto, e concessi sulla base dello stesso, dovrebbero essere relativi ai risultati conseguiti nel corso del tempo e non configurarsi come ricompensa del fallimento. |
4.6. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il consiglio di amministrazione (o di sorveglianza) di un’impresa finanziaria possa chiedere ai propri dipendenti di restituire, in tutto o in parte, i bonus erogati sulla base di dati rivelatisi in seguito manifestamente errati. |
4.7. |
La struttura della politica retributiva dovrebbe essere periodicamente aggiornata per garantire che sia adeguata ai mutamenti intervenuti nell’impresa finanziaria interessata. |
5. Quantificazione dei risultati
5.1. |
Qualora la remunerazione sia collegata ai risultati ottenuti, il suo importo totale dovrebbe essere basato su una combinazione dei risultati ottenuti dal singolo, dall’unità operativa interessata, nonché dei risultati complessivi dell’impresa finanziaria. |
5.2. |
I risultati dovrebbero essere valutati su un arco pluriennale allo scopo di assicurare che il processo di valutazione sia fondato sui risultati di lungo termine e che l’effettiva erogazione dei bonus sia ripartita sul ciclo economico della società. |
5.3. |
La quantificazione dei risultati, come base dei bonus o bonus collettivi, dovrebbe prevedere un adeguamento ai rischi attuali o futuri connessi con i risultati e dovrebbe tenere conto del costo del capitale impiegato e della liquidità necessaria. |
5.4. |
Nel determinare i risultati ottenuti dai singoli è opportuno tenere conto di criteri non finanziari, quali la conformità con le norme e procedure interne, oltre che con le norme che disciplinano le relazioni con i clienti e gli investitori. |
6. Governance
6.1. |
La politica retributiva dovrebbe includere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le procedure per determinare la remunerazione all’interno di un’impresa finanziaria dovrebbero essere chiare, documentate e intrinsecamente trasparenti. |
6.2. |
La remunerazione degli amministratori dovrebbe essere decisa dal consiglio di amministrazione (o di sorveglianza). Il consiglio di amministrazione (o di sorveglianza) dovrebbe inoltre fissare i principi generali della politica di remunerazione dell’impresa finanziaria e assumersi la responsabilità della loro applicazione. |
6.3. |
Le funzioni di controllo e, se opportuno, anche i dipartimenti delle risorse umane e gli esperti esterni dovrebbero partecipare all’elaborazione della politica retributiva. |
6.4. |
I membri del consiglio di amministrazione (o di sorveglianza) responsabili della politica retributiva e i membri dei comitati remunerazione, oltre ai membri del personale che partecipano all’elaborazione e all’attuazione della politica retributiva, dovrebbero disporre delle necessarie competenze e essere indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, in modo da formulare una valutazione indipendente sulla pertinenza della politica retributiva e delle sue implicazioni in materia di rischi e gestione dei rischi. |
6.5. |
Fatte salve le responsabilità generali del consiglio di amministrazione (o di sorveglianza), di cui al punto 6.2, l’attuazione della politica retributiva dovrebbe essere soggetta (con cadenza almeno annuale) a una revisione interna centrale e indipendente da parte delle funzioni di controllo, per verificarne la conformità con le politiche e le procedure definite dal consiglio di amministrazione (o di sorveglianza). Le funzioni di controllo dovrebbero riferire sui risultati di tale revisione al consiglio di amministrazione (o di sorveglianza). |
6.6. |
I membri del personale coinvolti nei processi di controllo dovrebbero essere indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, disporre della necessaria autorità ed essere retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti alla loro vigilanza. In particolare, per quanto riguarda le imprese di assicurazione o riassicurazione, la funzione attuariale e l’attuario responsabile dovrebbero essere remunerati in modo commisurato al loro ruolo nell’impresa di assicurazione o riassicurazione e non in relazione ai risultati di tale impresa. |
6.7. |
I principi generali della politica retributiva dovrebbero essere accessibili a tutto il personale a cui si applicano. Il personale dovrebbe essere informato in anticipo dei criteri che saranno utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione. Il processo di valutazione e la politica retributiva dovrebbero essere adeguatamente documentati e trasparenti per il personale interessato. |
SEZIONE III
Requisiti in materia di informativa
7. |
Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati, le informazioni relative alla politica retributiva di cui alla sezione II, nonché gli eventuali aggiornamenti in caso di modifiche di tale politica, devono essere comunicate dall’impresa finanziaria in modo chiaro e facilmente comprensibile a tutte le parti interessate. Tali informazioni possono essere divulgate in forma di dichiarazione indipendente sulla politica retributiva, di comunicazione periodica inserita nei bilanci annuali o in qualsiasi altra forma. |
8. |
Dovrebbero essere fornite le seguenti informazioni:
|
9. |
Nel determinare la portata delle informazioni da divulgare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, delle dimensioni e delle attività specifiche dell’impresa interessata. |
SEZIONE IV
Vigilanza
10. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità competenti, nel monitorare il rispetto dei principi di cui alle sezioni II e III, tengano conto delle dimensioni dell’impresa finanziaria e della complessità delle sue attività. |
11. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le imprese finanziarie siano in grado di comunicare la politica retributiva di cui alla presente raccomandazione alle rispettive autorità competenti, indicandone la conformità con i principi in essa contenuti, in forma di dichiarazione sulla politica retributiva soggetta agli opportuni aggiornamenti. |
12. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti possano richiedere e avere accesso a tutte le informazioni di cui necessitano per valutare il rispetto dei principi di cui alle sezioni II e III. |
SEZIONE V
Disposizioni finali
13. |
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni necessarie per promuovere l’applicazione della presente raccomandazione entro il 31 dicembre 2009 e a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione, affinché la Commissione possa seguire da vicino la situazione e valutare, su tale base, l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti. |
14. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) COM(2009) 114.
(2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(4) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55.
(5) Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.
15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/28 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2009
che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/385/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 dicembre 2004, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2004/913/CE relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (1) e il 15 febbraio 2005 ha adottato la raccomandazione 2005/162/CE sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza (2). Tali raccomandazioni sono intese segnatamente a garantire la trasparenza delle politiche retributive, il controllo da parte degli azionisti di tali politiche e delle singole remunerazioni prevedendo la divulgazione di informazioni in materia, l’introduzione di un voto vincolante o consultivo sulla dichiarazione relativa alle remunerazioni e l’approvazione da parte degli azionisti dei regimi di remunerazione basati su azioni, una sorveglianza efficace e indipendente senza compiti esecutivi e, quanto meno, un ruolo consultivo del comitato per le remunerazioni sulle prassi in tale ambito. |
(2) |
Da dette raccomandazioni consegue che la Commissione dovrebbe sorvegliare gli sviluppi della situazione, anche con riguardo all’attuazione e all’applicazione dei principi previsti da tali raccomandazioni, e valutare la necessità di ulteriori misure. Inoltre dalle esperienze effettuate negli ultimi anni, e recentemente per quanto concerne la crisi finanziaria, risulta che i meccanismi retributivi sono diventati sempre più complessi, troppo incentrati su obiettivi a breve termine e che in alcuni casi hanno dato luogo a remunerazioni eccessive, non giustificate dai risultati. |
(3) |
Anche se la forma, la struttura e il livello di remunerazione degli amministratori costituiscono ancora temi per i quali sono competenti in primo luogo le società, i loro azionisti e, eventualmente, i rappresentanti del personale, la Commissione ritiene necessario stabilire principi supplementari applicabili alla struttura delle remunerazioni degli amministratori, quale stabilita nella politica in materia di remunerazione di una società e nel processo di determinazione delle retribuzioni e di controllo su tale processo. |
(4) |
La presente raccomandazione non pregiudica gli eventuali diritti delle parti sociali nell’ambito della contrattazione collettiva. |
(5) |
Il regime esistente per la remunerazione degli amministratori di società quotate dovrebbe essere migliorato applicando principi che integrano quelli previsti dalle raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE. |
(6) |
La struttura della remunerazione degli amministratori dovrebbe promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e garantire che la remunerazione sia basata sui risultati conseguiti. Le componenti variabili della remunerazione dovrebbero pertanto essere collegate a criteri predeterminati e misurabili in materia di risultati, tra cui criteri di natura non finanziaria. Sarebbe opportuno stabilire dei limiti per tali componenti variabili. Il versamento delle componenti variabili della remunerazione di valore significativo dovrebbe essere dilazionato per un certo periodo di tempo, ad esempio 3/5 anni, e subordinato al conseguimento di risultati. Inoltre occorre prevedere che le società possano chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che siano risultati manifestamente errati. |
(7) |
È necessario garantire che il trattamento di fine rapporto di lavoro, il cosiddetto «paracadute d’oro», non ricompensi un fallimento e che sia rispettata la principale finalità di tale trattamento, che è quella di costituire una rete di sicurezza in caso di recesso anticipato del contratto A tal fine, occorre limitare in anticipo il trattamento di fine rapporto di lavoro a un importo o a una durata determinati, in genere non superiori a due anni di retribuzione (calcolata unicamente sulla base della componente non variabile della retribuzione annua) e non versarlo se il recesso è dovuto a prestazioni inadeguate o se un amministratore decide autonomamente di dimettersi. Ciò non impedisce il versamento del trattamento di fine rapporto quando il recesso dal contratto di lavoro è dovuto a mutate strategie aziendali o a fusioni e/o acquisizioni. |
(8) |
I regimi che prevedono per gli amministratori una remunerazione in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni oppure in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere in maggior misura collegati al conseguimento di obiettivi e alla creazione di valore aggiunto a lungo termine da parte della società. Pertanto, alle azioni occorre applicare un opportuno periodo di acquisizione dei diritti, in cui il conferimento è subordinato al conseguimento di certi risultati. Le opzioni su azioni e i diritti di acquisire azioni oppure di essere remunerati in base alle variazioni del prezzo delle azioni, dovrebbero poter essere esercitati soltanto al termine di un adeguato periodo e l’esercizio di tali diritti dovrebbe essere vincolato al conseguimento di determinati risultati. Sarebbe opportuno obbligare gli amministratori che detengono azioni delle società a conservare una quota di tali azioni fino alla fine del loro mandato, in modo da evitare ulteriori conflitti d’interesse. |
(9) |
La dichiarazione relativa alle retribuzioni dovrebbe essere chiara e facilmente comprensibile, in modo da facilitare la valutazione da parte degli azionisti della politica seguita dalla società in materia di remunerazioni e sottolineare che questa è tenuta a rendere conto agli azionisti. Inoltre, è necessario divulgare maggiori informazioni sulla struttura delle retribuzioni. |
(10) |
Per ribadire la responsabilità delle società, gli azionisti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle assemblee generali e a usare nel modo opportuno i loro diritti di voto. In particolare, gli azionisti istituzionali dovrebbero assumere un ruolo di primo piano nell’assegnare al consiglio di amministrazione maggiori responsabilità con riguardo alle remunerazioni. |
(11) |
I comitati per le remunerazioni, previsti dalla raccomandazione 2005/162/CE, svolgono una funzione importante nel determinare la politica seguita dalla società in materia di remunerazione, nel prevenire i conflitti d’interesse e nel controllare il comportamento dei consigli di amministrazione riguardo alle remunerazioni. Per rafforzare il ruolo di tali comitati, almeno un loro membro dovrebbe avere esperienza in materia di remunerazioni. |
(12) |
I consulenti possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, ad esempio quando offrono consulenza tanto al comitato per le remunerazioni, su pratiche e disposizioni in materia, quanto alla società o agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione. È opportuno che i comitati di remunerazione mostrino cautela nell’utilizzare consulenti in materia e verifichino che questi non prestino contemporaneamente consulenze al dipartimento «Risorse umane» della società o agli amministratori incaricati di compiti esecutivi o di gestione. |
(13) |
Data l’importanza della questione relativa alla remunerazione degli amministratori e al fine di rendere più efficace l’applicazione del quadro comunitario sulla remunerazione degli amministratori, la Commissione intende fare largo ricorso ai diversi sistemi di controllo, come i risultati annui e la valutazione reciproca degli Stati membri. Inoltre, la Commissione intende esplorare la possibilità di standardizzare le informazioni divulgate sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori. |
(14) |
Quando notificano le misure adottate in conformità della presente raccomandazione, gli Stati membri devono indicare con chiarezza i termini entro i quali le società devono adottare politiche sulle remunerazioni in linea con i principi stabiliti nella presente raccomandazione, |
RACCOMANDA:
SEZIONE I
Campo di applicazione e definizioni
1. Campo di applicazione
1.1. |
Il campo di applicazione della sezione II della presente raccomandazione corrisponde a quello della raccomandazione 2004/913/CE. Il campo di applicazione della sezione III della presente raccomandazione corrisponde a quello della raccomandazione 2005/162/CE. |
1.2. |
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte a garantire che le società quotate, cui si applicano le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE, tengano conto della presente raccomandazione. |
2. Definizioni che vanno ad aggiungersi a quelle di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE
2.1. |
Per «componenti variabili della remunerazione» si intendono le componenti della remunerazione degli amministratori, come i premi, concesse in base a criteri concernenti i risultati. |
2.2. |
Per «trattamento di fine rapporto di lavoro» si intendono i pagamenti dovuti in caso di recesso anticipato, previsti nei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi o di gestione, compresi i pagamenti dovuti per il periodo di preavviso o per un obbligo di non concorrenza previsti dal contratto. |
SEZIONE II
Politica delle remunerazioni
(Sezione II della raccomandazione 2004/913/CE)
3. Struttura della politica in materia di remunerazioni degli amministratori
3.1. |
Se la politica di remunerazione prevede componenti variabili della remunerazione, le società dovrebbero stabilire dei limiti per tali componenti variabili. La componente non variabile della remunerazione dovrebbe permettere alla società di trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati. |
3.2. |
La concessione di componenti variabili della remunerazione dovrebbe essere subordinata a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore. |
3.3. |
Se viene assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente variabile dovrebbe essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione dovrebbe essere determinata in funzione dell’importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione. |
3.4. |
Le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione dovrebbero includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati. |
3.5. |
Il trattamento di fine rapporto di lavoro non dovrebbe superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non dovrebbe essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati. |
4. Remunerazione basata su azioni
4.1. |
Le azioni non dovrebbero essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L’esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. |
4.2. |
Il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere subordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. |
4.3. |
Dopo l’acquisizione, gli amministratori dovrebbero conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all’acquisizione delle azioni. Sarebbe opportuno stabilire il numero di azioni da conservare, ad esempio pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili). |
4.4. |
La remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non dovrebbe includere opzioni su azioni. |
5. Informazioni sulla politica di remunerazione degli amministratori
5.1. |
La dichiarazione relativa alle retribuzioni, di cui al punto 3.1 della raccomandazione 2004/913/CE dovrebbe essere chiara e facilmente comprensibile. |
5.2. |
Oltre alle informazioni di cui al punto 3.3 della raccomandazione 2004/913/CE, la dichiarazione relativa alle retribuzioni dovrebbe recare:
|
6. Voto degli azionisti
6.1. |
Gli azionisti, in particolare gli azionisti istituzionali, dovrebbero essere incoraggiati a partecipare se necessario alle assemblee generali e a usare nel modo opportuno i loro diritti di voto con riguardo alla retribuzione degli amministratori, tenendo presenti i principi stabiliti nella presente raccomandazione, nella raccomandazione 2004/913/CE e nella raccomandazione 2005/162/CE. |
SEZIONE III
Il comitato per le remunerazioni
(Punto 3 dell’allegato I della raccomandazione 2005/162/CE)
7. Istituzione e composizione
7.1. |
Almeno uno dei membri del comitato per le remunerazioni dovrebbe possedere conoscenze ed esperienza nell’ambito della politica in materia di remunerazione. |
8. Ruolo
8.1. |
Il comitato per le remunerazioni dovrebbe periodicamente riesaminare la politica attuata in materia per gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione, inclusa la politica per la remunerazione basata su azioni, e la sua attuazione. |
9. Funzionamento
9.1. |
Il comitato per le remunerazioni dovrebbe dar prova di indipendenza di giudizio e di integrità nell’esercizio delle sue funzioni. |
9.2. |
Nell’utilizzare i servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato per i sistemi retributivi, il comitato per le remunerazioni dovrebbe verificare che il consulente in questione non presti simultaneamente la propria opera al dipartimento per le risorse umane o agli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione della società di cui trattasi. |
9.3. |
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato per le remunerazioni dovrebbe controllare che la remunerazione dei singoli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione sia proporzionata alla remunerazione di altri amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione e di altri membri del personale della società. |
9.4. |
Il comitato per le remunerazioni dovrebbe riferire agli azionisti sul modo in cui ha esercitato le sue funzioni e essere a tal fine presente all’assemblea generale annua. |
SEZIONE IV
Disposizioni finali
10. |
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l’applicazione della presente raccomandazione entro il 31 dicembre 2009. A questo proposito, gli Stati membri sono invitati a organizzare a livello nazionale consultazioni sulla presente raccomandazione con le parti interessate e a comunicare alla Commissione le misure adottate in conformità della presente raccomandazione, affinché la Commissione possa valutare con esattezza la situazione e stabilire, su tale base, se siano necessari ulteriori provvedimenti. |
11. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55.
(2) GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51.