ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.109.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
30 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 354/2009 della Commissione, del 29 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

3

 

*

Regolamento (CE) n. 356/2009 della Commissione, del 29 aprile 2009, che avvia un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) ( 1 )

10

 

*

Direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 )

14

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009, relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata)

37

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/352/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni

40

 

 

2009/353/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

41

 

 

Commissione

 

 

2009/354/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2009, che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS) [notificata con il numero C(2009) 2130]

42

 

 

2009/355/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3036]

47

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/356/PESC

 

*

Decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO (CE) N. 354/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

88,9

MA

78,2

TN

139,0

TR

114,1

ZZ

105,1

0707 00 05

JO

155,5

MA

37,3

TR

141,5

ZZ

111,4

0709 90 70

JO

216,7

TR

92,4

ZZ

154,6

0805 10 20

EG

44,5

IL

58,0

MA

46,7

TN

64,9

TR

69,2

US

51,9

ZZ

55,9

0805 50 10

TR

49,3

ZA

56,7

ZZ

53,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

70,7

CA

113,8

CL

84,8

CN

112,7

MK

33,9

NZ

114,7

US

128,2

UY

63,7

ZA

78,3

ZZ

88,4

0808 20 50

AR

76,9

CL

81,4

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

84,4

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.4.2009   

IT

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L 109/3


REGOLAMENTO (CE) N. 355/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare gli articoli 139 e 157,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, di seguito denominato «l’Ufficio», deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrarne il bilancio.

(2)

L’Ufficio sta generando riserve di cassa sostanziose. È previsto un ulteriore aumento delle entrate dell’Ufficio e, di conseguenza, un avanzo di bilancio, derivante in particolare dal pagamento delle tasse di deposito della domanda e di registrazione per i marchi comunitari.

(3)

Una riduzione delle tasse costituirebbe quindi una delle misure per garantire il pareggio di bilancio, agevolando l’accesso degli utenti al sistema del marchio comunitario.

(4)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sugli utenti e sull’Ufficio, è quindi opportuno semplificare la struttura delle tasse fissando a zero l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario. Di conseguenza, verrà richiesto solo il pagamento della tassa di deposito della domanda e verranno notevolmente ridotti i tempi necessari per la registrazione, dato che non deve essere versata nessuna tassa per la registrazione di un marchio comunitario.

(5)

Relativamente alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, dato che l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario è fissato a zero, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è fissato anch’esso a zero.

(6)

La riduzione delle tasse deve garantire un giusto equilibrio fra i sistemi di marchio comunitario e i sistemi nazionali, tenendo conto del futuro sviluppo delle relazioni tra l’Ufficio e gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri, incluso il compenso per i servizi resi dagli uffici degli Stati membri.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2) e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3) dovranno pertanto essere modificati di conseguenza.

(8)

È necessaria una disposizione transitoria al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo assicurare il massimo vantaggio per gli utenti e per l’Ufficio.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

1)

la tabella di cui all’articolo 2 è modificata come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

»1.

Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];

1 050«

b)

il punto 1b è sostituito dal testo seguente:

«1b.

Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];

900»

c)

il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42];

1 800»

d)

i punti da 7 a 11 sono sostituiti dai testi seguenti:

«7.

Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]

0

8.

Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio individuale [articolo 45]

0

9.

Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]

0

10.

Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]

0

11.

Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 157, paragrafo 2, punto 2);

0».

2)

all’articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza;

b)

per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.»

3)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione

1.   Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è:

a)

per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell’articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

b)

per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell’articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

2.   Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all’Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95.

3.   Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.»

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

1)

alla regola 13 bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

2)

la regola 23 è sostituita dal testo seguente:

«Regola 23

Registrazione del marchio

1)

Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un’opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari.

2)

La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una domanda di marchio comunitario in relazione alla quale viene inviata una notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento) continua a essere soggetta al regolamento (CE) n. 2868/95 e al regolamento (CE) n. 2869/95 (nelle versioni in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).

Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal presente regolamento) entra in vigore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(2)  GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.

(3)  GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/6


REGOLAMENTO (CE) N. 356/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

che avvia un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti in esame sono assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (2), in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 38,1 %, ad eccezione di quelle di alcune società espressamente indicate, soggette ad aliquote di dazio individuali.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(7)

Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che sono sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 8, lettera c), verrà accertato se il richiedente opera nelle condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se, in alternativa, soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, si saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l'esistenza di pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(8)

Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007.

a)

Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

La Commissione procederà inoltre all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c)

Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la domanda. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Selezione del paese a economia di mercato

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo la Commissione intende nuovamente far riferimento alla Turchia, come nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può far valere, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo la Turchia.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

a)

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;

b)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(13)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE AUDITORE

(14)

Si ricorda inoltre che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperto un riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da quest'ultimo le importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, classificate ai codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051), originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate ed esportate nella Comunità da Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (codice addizionale TARIC A953).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 si chiede alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, le parti interessate sono tenute a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento e eventuali altre informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax +32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


DIRETTIVE

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/10


DIRETTIVA 2009/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Ogni legislazione relativa ai medicinali deve porsi come obiettivo primario la tutela della salute pubblica. Tuttavia, tale scopo deve essere conseguito con mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica né gli scambi di medicinali in seno alla Comunità.

(3)

La direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari (5), ha stabilito un elenco unico delle sostanze coloranti di cui è autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari, ma continuano a sussistere disparità tra le legislazioni degli Stati membri relative alla colorazione dei medicinali.

(4)

Tali disparità contribuiscono a ostacolare gli scambi di medicinali in seno alla Comunità, nonché quelli delle sostanze che possono essere aggiunte a tali prodotti ai fini della loro colorazione. Simili disparità hanno pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che non è giustificato, per motivi di salute, il divieto di ricorrere, nella preparazione dei medicinali, a coloranti il cui impiego è autorizzato per la colorazione dei prodotti alimentari e che occorre pertanto far riferimento, per i medicinali, all’allegato I della direttiva 94/36/CE così come all’allegato della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (6).

(6)

Tuttavia occorre evitare, per quanto possibile, perturbazioni di ordine tecnologico ed economico quando negli alimenti e nei medicinali è vietato l'impiego di una sostanza colorante per motivi di tutela della salute pubblica. A tal fine, dovrebbe essere prevista una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione.

(7)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(8)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il periodo limitato d'utilizzazione per alcuni medicinali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(9)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario, definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (8), e all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (9), gli Stati membri autorizzano soltanto le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 94/36/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 94/36/CE soddisfino le specifiche generali per pigmenti coloranti di alluminio e i requisiti specifici di cui all'allegato della direttiva 95/45/CE.

Articolo 3

I metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici, adottati ai sensi della prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (10), sono applicabili anche nell'ambito della presente direttiva.

Articolo 4

Qualora sia autorizzata, per un periodo limitato, l'immissione in commercio di prodotti alimentari contenenti una sostanza colorante depennata dall'allegato I della direttiva 94/36/CE, questa disposizione si applica anche ai medicinali.

Per quanto riguarda i medicinali, tuttavia, il periodo limitato di utilizzazione può essere modificato dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La direttiva 78/25/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 41.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(6)  GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(9)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(10)  GU L 257 del 10.9.1981, pag. 1. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

Direttiva 78/25/CEE del Consiglio

(GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18)

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, sezione X, punto D

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

 

Direttiva 81/464/CEE del Consiglio

(GU L 183 del 4.7.1981, pag. 33)

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, sezione IX, punto C

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

limitatamente all’allegato III, punto 25

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 7)

Direttive

Termine di recepimento

78/25/CEE

15 giugno 1979 (1)

81/464/CEE

30 settembre 1981


(1)  In base all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 78/25/CEE: «2. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare, fino al termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione in commercio sul suo territorio di medicinali contenenti sostanze coloranti che non rispondono alle prescrizioni della direttiva, purché esse siano state autorizzate anteriormente all'adozione di quest'ultima».


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 78/25/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1, secondo comma

Articoli 2 e 3

Articoli 2 e 3

Articolo 4, prima frase

Articolo 4, primo paragrafo

Articolo 4, seconda frase, prima parte

Articolo 4, secondo paragrafo

Articolo 4, seconda frase, seconda parte

Articolo 4, terzo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato II


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/14


DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2009

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

(2)

È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

(3)

Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2).

(4)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:

«Repubblica italiana

Tutta la rete nazionale navigabile.»

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

1)

L’indice è modificato come segue:

a)

il titolo del CAPO 8 bis recita:

b)

i seguenti articoli relativi al capo 8 bis sono inseriti dopo il titolo del CAPO 8 bis:

«Articolo 8 bis.01 —

Definizioni

Articolo 8 bis.02 —

Disposizioni generali

Articolo 8 bis.03 —

Omologazioni riconosciute

Articolo 8 bis.04 —

Prove di montaggio, intermedie e speciali

Articolo 8 bis.05 —

Servizi tecnici»;

c)

Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal testo seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri»;

d)

Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal testo seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe»;

e)

Il seguente titolo è inserito dopo l’articolo 24.07:

«Articolo 24.08 —

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;

f)

Dopo l’articolo 24 bis.04 è inserito il seguente titolo:

«Articolo 24 bis.05 —

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;

g)

Dopo l’APPENDICE II sono aggiunte le Appendici seguenti:

«APPENDICE III

MODELLO DEL NUMERO UNICO EUROPEO DI IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI

APPENDICE IV

DATI PER L’IDENTIFICAZIONE DI UNA NAVE

APPENDICE V

PROTOCOLLO DEI PARAMETRI DEL MOTORE».

2)

L’articolo 1.01 è modificato come segue.

a)

Il punto 52 è sostituito dal seguente:

«52.   “zone di raccolta o punti di riunione”: zone della nave specialmente protette nelle quali le persone si radunano in caso di pericolo;»

b)

Il punto 76 è sostituito dal seguente:

«76.   “immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»

c)

Dopo il punto 76 è inserito il punto 76 bis:

«76 bis.   “immersione fuori tutto (TOA)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, compresa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»

d)

Dopo il punto 97 sono inseriti i punti 97 bis e 97 ter:

«97 bis.   “luci di navigazione”: emissioni luminose delle luci di navigazione per l’identificazione dell’imbarcazione;»

«97 ter   “segnali luminosi”: emissioni luminose che accompagnano segnali visivi o acustici;»

3)

L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Il proprietario di un’imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell’imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.»

4)

L’articolo 7.04 è modificato come segue.

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Devono essere indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell’elica o dei motori principali.»

b)

Al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per analogia con il paragrafo 2, ogni dispositivo è controllato da una leva che si muove descrivendo un arco in un piano verticale pressoché parallelo alla direzione della spinta del dispositivo. Dalla posizione della leva deve essere chiara la direzione della spinta esercitata sulla nave.

Se il sistema elica-timone o il propulsore cicloidale non sono controllati per mezzo di leve, la commissione di ispezione può concedere deroghe al paragrafo 2. Queste deroghe sono menzionate al riquadro 52 del certificato comunitario.»

5)

Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8:

«CAPO 8 bis

EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL

Articolo 8 bis.01

Definizioni

Nel presente capo si intende per:

1)

«motore», un motore che funziona secondo il principio dell’accensione per compressione (motore diesel);

1a)

«motore di propulsione», un motore per la propulsione di una nave della navigazione interna di cui all’articolo 2 della direttiva 97/68/CE (1);

1b)

«motore ausiliario», un motore destinato ad applicazioni diverse dalla propulsione di un’imbarcazione;

1c)

«motore di ricambio», un motore usato e revisionato destinato a sostituire un motore attualmente operativo di cui ha la medesima conformazione (motore in linea, motore a V), lo stesso numero di cilindri e con potenza e velocità che non differiscono di oltre il 10 % rispetto al motore da sostituire;

2)

«omologazione», la procedura definita all’articolo 2, secondo trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori;

3)

«controllo di montaggio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che qualora un motore installato su un’imbarcazione abbia subito, successivamente al rilascio dell’omologazione, modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

4)

«controllo intermedio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che il motore di un’imbarcazione, pur avendo subito, successivamente al controllo di montaggio, eventuali modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

5)

«controllo speciale», la procedura con la quale l’autorità competente si assicura che, anche dopo eventuali modifiche significative che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, il motore di un’imbarcazione rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

6)

(Senza oggetto);

7)

«famiglia di motori», un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano analoghe emissioni di inquinanti gassosi e particolato dallo scarico, come definite all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, e che soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui all’articolo 8 bis.03;

8)

(Senza oggetto);

9)

(Senza oggetto);

10)

(Senza oggetto);

11)

«costruttore», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità che rilascia l’omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;

12)

(Senza oggetto);

13)

(Senza oggetto);

14)

(Senza oggetto);

15)

(Senza oggetto);

16)

«protocollo dei parametri del motore», il documento conforme all’appendice V nel quale sono debitamente registrati tutti i parametri, e le relative modifiche, compresi i componenti e le impostazioni del motore, che influenzano il livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante del motore;

17)

«istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico», il documento realizzato al fine di svolgere il controllo di montaggio e i controlli intermedi o speciali.

Articolo 8 bis.02

Disposizioni generali

1)

Fatti salvi i requisiti della direttiva 97/68/CE, le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati in navi della navigazione interna o in macchinari a bordo di tali navi.

2)

I motori devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 97/68/CE.

3)

Il rispetto dei valori limite di emissione dei gas di scarico alla fase pertinente è determinato sulla base di un’omologazione ai sensi dell’articolo 8 bis.03.

4)

Controllo di montaggio:

a)

dopo l’installazione del motore a bordo, ma prima della messa in servizio, occorre svolgere un controllo di montaggio. Il controllo, che fa parte dell’ispezione iniziale dell’imbarcazione o di un’ispezione speciale successiva all’installazione del motore pertinente, si conclude con la registrazione del motore nel certificato comunitario emesso per la prima volta oppure nella modifica del certificato comunitario esistente;

b)

la commissione di ispezione può rinunciare al controllo di montaggio di cui alla lettera a) se un motore con potenza nominale PN inferiore a 130 kW è sostituito con un motore coperto dalla medesima omologazione. A tal fine è indispensabile che il proprietario della nave, o il suo rappresentante autorizzato, notifichi alla commissione la sostituzione del motore e invii una copia del documento di omologazione e il numero di identificazione del nuovo motore installato. La commissione di ispezione modifica opportunamente il certificato comunitario (cfr. riquadro 52).

5)

I controlli intermedi del motore sono svolti nell’ambito delle ispezioni periodiche ai sensi dell’articolo 2.09.

6)

Dopo ogni modifica significativa apportata al motore e qualora tali modifiche possano avere effetti sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, è obbligatorio svolgere un controllo speciale.

6a)

I risultati dei controlli di cui all’articolo 8 bis.02, paragrafi da 4 a 6, sono registrati nel protocollo dei parametri del motore.

7)

La commissione di ispezione indica nel certificato comunitario, al riquadro 52, i numeri di omologazione e di identificazione di tutti i motori installati a bordo della nave e soggetti ai requisiti del presente capo. Per i motori di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 97/68/CE è sufficiente il numero di identificazione.

8)

L’autorità competente può avvalersi di un servizio tecnico per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo.

Articolo 8 bis.03

Omologazioni riconosciute

1.

Sono riconosciuti i seguenti tipi di omologazione, a condizione che l’utilizzo del motore rientri nel tipo di approvazione adeguato:

a)

omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE;

b)

omologazioni che, ai sensi della direttiva 97/68/CE (2), sono riconosciute come equivalenti.

2.

Per ogni motore omologato devono essere conservati a bordo i seguenti documenti (originali o copie):

a)

documento di omologazione;

b)

istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri rilevanti per le emissioni di gas di scarico;

c)

protocollo dei parametri del motore.

Articolo 8 bis.04

Controlli di montaggio, intermedi e speciali

1.

Al momento del controllo di montaggio ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 4, e in caso di controlli intermedi ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 5, e di controlli speciali ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 6, l’autorità competente esamina lo stato attuale del motore rispetto ai componenti, alle regolazioni e ai parametri indicati nelle istruzioni ai sensi dell’articolo 8 bis.01, paragrafo 17.

L’autorità, qualora riscontri che il motore non è conforme al tipo di motore omologato o alla famiglia di motori omologata, può:

a)

richiedere che:

aa)

siano intraprese azioni volte a ripristinare la conformità del motore;

bb)

richiedere adeguate modifiche al documento di omologazione; o

b)

ordinare la misura delle emissioni effettive.

Qualora non venga ripristinata la conformità del motore o in mancanza di adeguate modifiche al documento di omologazione o nel caso in cui le misure indichino la mancata conformità ai valori limite di emissione, l’autorità competente rifiuta di rilasciare un certificato comunitario o revoca il certificato comunitario eventualmente già rilasciato.

2.

Nel caso di motori dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, durante i controlli di montaggio, intermedi e speciali viene verificato il corretto funzionamento di questi ultimi.

3.

I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico. Le istruzioni, che devono essere redatte dal costruttore e approvate dall’autorità competente, specificano i componenti, le regolazioni e i parametri rilevanti per le emissioni di gas di scarico, così che possa essere presunto il costante rispetto dei valori limite delle emissioni di gas di scarico. Le istruzioni contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

tipo di motore e, se del caso, famiglia di motori con l’indicazione della potenza e della velocità nominali;

b)

elenco dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico;

c)

elementi inequivocabili che consentano di identificare i componenti autorizzati rilevanti per le emissioni di gas di scarico (ad esempio numeri di matricola presenti sui componenti);

d)

parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico, come gli intervalli impostati per i tempi di iniezione, la temperatura consentita per l’acqua di raffreddamento, la contropressione massima dei gas di scarico, ecc.

Nel caso di motori dotati di sistemi per il post-trattamento dei gas di scarico, le istruzioni descrivono anche le procedure volte a verificare che detti sistemi funzionino correttamente.

4.

L’installazione dei motori sull’imbarcazione deve essere conforme alle limitazioni enunciate nell’ambito dell’omologazione. Inoltre, la depressione dell’aria di aspirazione e la contropressione del gas di scarico non devono superare i valori indicati per il motore approvato.

5.

Se i motori che vengono installati a bordo appartengono ad una famiglia di motori, non possono essere apportate regolazioni o modifiche che potrebbero avere effetti negativi sulle emissioni dei gas di scarico e del particolato inquinante o che non rientrano nella gamma di regolazioni proposta.

6.

Le eventuali modifiche o regolazioni del motore che si rendessero necessarie dopo l’omologazione devono essere indicate scrupolosamente nel protocollo dei parametri del motore.

7.

Se il controllo di montaggio e i controlli intermedi indicano che i motori installati a bordo rispettano le specifiche riportate nelle istruzioni di cui all’articolo 8 bis.01, paragrafo 17, per quanto riguarda i parametri, i componenti e le funzioni regolabili, si può supporre che le emissioni di gas di scarico e di particolato dei motori rispettano i valori limite di base.

8.

Quando un motore ottiene l’omologazione, l’autorità competente può, a propria discrezione, limitare il controllo di installazione o i controlli intermedi previsti dalle presenti disposizioni. Tuttavia, il controllo deve essere eseguito integralmente almeno per un cilindro o un motore di una famiglia di motori e può essere limitato solo se vi sono motivi per ritenere che tutti gli altri cilindri o motori funzionino in maniera analoga al cilindro o al motore esaminato.

Articolo 8 bis.05

Servizi tecnici

1.

I servizi tecnici soddisfano la norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2000), in particolare per quanto riguarda le seguenti condizioni:

a)

i costruttori del motore non possono essere considerati servizi tecnici;

b)

ai fini del presente capo, un servizio tecnico può, con l’autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare strutture che si trovano al di fuori del proprio laboratorio di prova;

c)

su richiesta dell’autorità competente i servizi tecnici devono dimostrare di essere abilitati a svolgere il tipo di attività descritto nel presente paragrafo all’interno dell’Unione europea;

d)

i servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici riconosciuti solo nell’ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea ed i paesi terzi in questione.

2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che, unitamente all’autorità nazionale competente, sono responsabili dell’applicazione del presente capo. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6)

Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri»

7)

Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe»

8)

L’articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a, è sostituito dal seguente:

«a)

hanno un’ampiezza libera di almeno 0,80 m. Se conducono a locali utilizzati da più di 80 passeggeri, sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relative alla larghezza delle uscite che conducono a corridoi di comunicazione.»

9)

L’articolo 15.06, paragrafo 8, è modificato come segue.

a)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

se in un locale in cui sono definite zone di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è necessario considerare il numero corrispondente di persone nel calcolo dell’area totale delle zone di raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve superare il numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta in questo locale;».

b)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i mezzi di salvataggio sono facilmente accessibili dalle zone di evacuazione;».

c)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

è possibile evacuare in maniera sicura le persone che si trovano in queste zone di raccolta, utilizzando una o l’altra delle due fiancate della nave;».

d)

La lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

le zone di raccolta sono situate al di sopra della linea limite;».

e)

La lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

le zone di raccolta e di evacuazione devono essere indicate come tali nel piano di sicurezza e segnalate a bordo della nave;».

f)

La lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

le disposizioni delle lettere d) ed e) si applicano anche ai ponti aperti su cui sono definite zone di raccolta;».

g)

La lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

tuttavia, in tutti i casi in cui si applicano le riduzioni di cui alle lettere e), j) e k), l’area totale indicata alla lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50 % del numero massimo di passeggeri consentito.»

10)

L’articolo 15.08, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.

È disponibile un impianto di esaurimento della sentina con tubatura installata in modo permanente.»

11)

La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue.

a)

La voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 5, diventa la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 6.

b)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.04, paragrafo 2:

«paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

quarta frase

Chiara indicazione della direzione della spinta

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

c)

La voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 4

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025»

d)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4:

«paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

paragrafo 6

Isolamento di parti del motore

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

e)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

f)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 13:

«8.06

Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

8.07

Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045»

g)

Il testo della voce relativa al capo 8 bis è sostituito dal seguente:

 

«CAPO 8 bis

 

8 bis.02, paragrafi 2 e 3

Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico

Le norme non si applicano

a)

ai motori installati prima dell’1.1.2003 e

b)

ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002

Per motori che erano installati

a)

in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE;

b)

in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE

I requisiti per le categorie:

aa)

V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE si applicano come equivalenti»

h)

La voce relativa all’articolo 9.15, paragrafo 9, diventa la voce relativa all’articolo 9.15, paragrafo 10.

i)

Dopo il titolo «CAPO 15» è inserita la voce seguente:

«15.01, paragrafo 1, lettera c)

L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007»

j)

La voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 1, lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

L’articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase, non si applica per tensioni nominali superiori a 50 V

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

12)

La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue.

a)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 2:

«7.04, paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007

quarta frase

Divieto di indicare la direzione del getto

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007»

b)

La voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«8.02, paragrafo 4

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 2025

1.4.2007»

c)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4:

«paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

1.4.2007

paragrafo 6

Isolamento di parti del motore

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

1.4.2003»

d)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

e)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 13:

«8.06

Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

1.4.2007

8.07

Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

1.4.2007»

f)

Il testo della voce relativa al capo 8 bis è sostituito dal seguente:

 

«CAPO 8 bis

 

 

 

 

Le norme non si applicano

a)

ai motori installati prima dell’1.1.2003 e

b)

ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002

1.1.2002

8a.02, paragrafi 2 e 3

Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico

Per motori che erano installati

a)

in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE;

b)

in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE

I requisiti per le categorie:

aa)

V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE

si applicano come equivalenti»

1.7.2007

g)

La voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 1, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«15.01, paragrafo 1, lettera c)

L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

1.1.2006»

13)

Dopo l’articolo 24.07 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24.08

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18

Quando si rilascia un certificato comunitario a imbarcazioni che dopo il 31 marzo 2007 disponevano di una certificazione valida ai sensi del regolamento di ispezione delle navi sul Reno, viene utilizzato il numero unico europeo di identificazione delle navi già assegnato completandolo, se del caso, anteponendo la cifra “0”.»

14)

La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue.

a)

La voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 5, diventa la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 6.

b)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.04, paragrafo 2:

« paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

quarta frase

Divieto di indicare la direzione del getto

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024»

c)

Dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 1, la voce

«paragrafo 4

Protezione di parti delle macchine

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

è sostituita dalle seguenti:

«(4)

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 6

Isolamento di parti di macchine

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

d)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 7, primo comma

Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi.

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2029»

e)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

f)

La seguente voce relativa al capo 8 bis è inserita dopo la voce relativa all’articolo 8.10, paragrafo 3:

 

«CAPO 8 bis

 

 

 

Le norme non si applicano ai

a)

motori a propulsione e motori ausiliari con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW appartenenti, secondo l’allegato I, sezione 4.1.2.4, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

da V1:1 a V1:3, che entro il 31 dicembre 2006;

bb)

V1:4 e da V2:1 a V2:5, che fino al 31 dicembre 2008;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

b)

motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità variabile, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

H, che fino al 31 dicembre 2005;

bb)

I e K, che fino al 31 dicembre 2006;

cc)

J, che fino al 31 dicembre 2007;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

c)

motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità costante, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

D, E, F e G, che fino al 31 dicembre 2006 (3);

bb)

H, I e K, che fino al 31 dicembre 2010;

cc)

J, che fino al 31 dicembre 2011;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

d)

motori che rispettano i valori limite di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE e che fino al 30 giugno 2007, sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

e)

motori di ricambio che fino al 31 dicembre 2011 sono installati su una nave o su macchinari di bordo per sostituire un motore al quale non si applicano, ai sensi delle lettere da a) a d), le disposizioni.

Le date indicate alle lettere a), b), c) e d) sono posticipate di due anni per i motori fabbricati prima delle date indicate.

15)

Dopo l’articolo 24 bis.04 è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis.05

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18

L’articolo 24.08 si applica mutatis mutandis

16)

Nell’appendice II, l’istruzione amministrativa n. 23 è sostituita dalla seguente:

«Istruzione amministrativa n. 23

Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente

(Articolo 8 bis.03, paragrafo 1, dell’allegato II)

1.   Introduzione

Ai sensi dell’articolo 8 bis.03, paragrafo 1, sono riconosciute le omologazioni conformi alla direttiva 97/68/CE e le omologazioni ritenute equivalenti ai sensi della medesima direttiva, a condizione che l’uso del motore rientri nel tipo di omologazione pertinente.

È possibile inoltre che i motori a bordo di navi della navigazione interna siano soggetti a più di un utilizzo.

La sezione 2 dell’istruzione amministrativa spiega quando si ritiene che gli utilizzi del motore rientrino nell’omologazione pertinente. Nella sezione 3 viene spiegato come comportarsi con i motori che durante il funzionamento a bordo vengono destinati a più di un utilizzo.

2.   Omologazione adeguata

Gli utilizzi di un motore sono ritenuti coperti da adeguata omologazione se il motore è stato attribuito ad una data omologazione sulla base della tabella seguente. Le categorie di motori, le fasi dei valori limite e i cicli di prova sono indicati secondo i numeri riportati sull’omologazione.

Utilizzo del motore

Base giuridica

Categoria del motore

Fase dei valori limite

Prova

Requisito di

Ciclo ISO 8178

Motori propulsori a elica

I

Direttiva 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E3

RVIR

I, II (5)

E3

Motori principali a propulsione a velocità costante (compresi installazioni con propulsione elettrica diesel ed elica variabile)

II

Diretiva 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E2

RVIR

I, II (5)

E2

Motori ausiliari con

velocità costante

III

Directtiva 97/68/CE

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V (6)

RVIR

I, II (5)

D2

velocità variabile e carico variabile

IV

Direttiva 97/68/CE

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

IIIA

V (6)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVIR

I, II (5)

C1

3.   Utilizzi speciali del motore

3.1.

I motori che durante operazioni a bordo devono essere assegnati a più di un utilizzo devono essere trattati nel modo seguente:

a)

i motori ausiliari che azionano unità o macchinari che, ai sensi della tabella riportata nella sezione 2, devono essere destinati agli utilizzi III o IV devono aver ottenuto un’omologazione per ciascuno dei rispettivi utilizzi indicati nella tabella.

b)

i motori di propulsione principale che alimentano unità o macchinari aggiuntivi devono disporre unicamente dell’omologazione necessaria per il rispettivo tipo di propulsione principale secondo la tabella riportata nella sezione 2, nella misura in cui l’utilizzo principale del motore è la propulsione della nave. Se il tempo destinato unicamente all’utilizzo ausiliario supera il 30 %, il motore deve aver ottenuto, in aggiunta all’omologazione per l’utilizzo di propulsione principale, un’ulteriore omologazione per l’utilizzo ausiliario.

3.2.

I motori che alimentano eliche di manovra di prua, direttamente o tramite un generatore, a:

a)

velocità del motore e carico variabili possono essere destinati agli utilizzi I o IV secondo la tabella della sezione 2;

b)

velocità del motore e carico costanti possono essere destinati agli utilizzi II o III secondo la tabella della sezione 2.

3.3.

I motori sono installati con la potenza autorizzata nell’omologazione e indicata sul motore tramite indicazione del tipo. Se tali motori devono alimentare unità o macchinari con un consumo energetico inferiore, la potenza può essere ridotta solo tramite misure esterne al motore per raggiungere il livello di potenza necessari per l’utilizzo.»

17)

È aggiunta la seguente appendice V:

«Appendice V

Protocollo dei parametri del motore

Image

Image

Image

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(1)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(2)  Omologazioni alternative riconosciute ai sensi della direttiva 97/68/CE sono elencate nell’allegato XII, paragrafo 2, della direttiva stessa.»

(3)  Ai sensi dell’allegato I, sezione 1A, punto ii), della direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE, i limiti per detti motori ausiliari a velocità costante si applicano solo a partire da questa data.»

(4)  L’uso come “propulsore a elica” o “propulsore a velocità costante” deve essere specificato nel documento di omologazione.

(5)  I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano con effetto dal 1o luglio 2007.

(6)  Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW.


ALLEGATO II

L’allegato V, parte 1, è modificato come segue.

1)

Il terzo paragrafo delle Avvertenze nella prima pagina è sostituito dal seguente:

«Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, notifica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero d’immatricolazione o di porto d’attracco del galleggiante e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.»

2)

Nel riquadro 12 del modello di certificato la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il numero del certificato (1), il numero unico europeo di identificazione delle navi (2), il numero di registrazione (3) e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell’imbarcazione.»

3)

Nel riquadro 15 del modello, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Accoppiamenti:

Tipo di accoppiamento: …

Numero di cavi d’accoppiamento: …

Resistenza alla trazione per l’accoppiamento longitudinale: … kN

Numero di accoppiamenti per lato: …

Lunghezza di ciascun cavo: … m

Resistenza alla trazione per cavo d’accoppiamento: … kN

Numero di giri di cavo:»

4)

Il riquadro 19 del modello è sostituito dal seguente:

(..) (..)

(..) (..)

(..)

(..)

«19.

Immersione fuori tutto

m

19b

Immersione T

(..)

5)

Il riquadro 35 del modello è sostituito dal seguente:

«35.   Impianti di esaurimento della sentina

Numero di pompe di sentina …,

di cui a motore …

Capacità minima di pompaggio

prima pompa di sentina … l/min

seconda pompa di sentina … l/min»

6)

Il riquadro 42 del modello è sostituito dal seguente:

«42.   Altre dotazioni

Sagola

Passerella

a norma dell’articolo10, paragrafo 2, lettera d) (*)

a norma dell’articolo 15.06, paragrafo 12 (*)

Lunghezza … m

Sistema di comunicazione vocale

bidirezionale alternato (*)

bidirezionale simultaneo (*)

collegamento radiotelefonico interno (*)

Gaffa

Cassetta di pronto soccorso

Binocolo

Pannello di istruzioni per il salvataggio delle persone cadute in mare

Radiotelefono

rete da nave a nave

rete di informazioni nautiche

rete nave-autorità portuale

Recipienti ignifughi

Gru

a norma dell’articolo 11.12, paragrafo 9 (*)

altre gru con carico utile non superiore a 2 000 kg (*)»

Scala o scaletta a pioli d’imbarco (*)

 

 

7)

Il riquadro 43 del modello è sostituito dal seguente:

«43.   Dispositivi antincendio

Numero di estintori portatili …, manichette …, idranti …

Sistemi antincendio fissi negli alloggi ecc.

N./Numero … (*)

Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine ecc.

N./Numero … (*)

La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio … Sì/No (*)»

8)

Il riquadro 44 del modello è sostituito dal seguente:

«44.   Mezzi di salvataggio

Numero di salvagente …, di cui con luce …, con cima … (*)

Deve essere presente un giubbotto di salvataggio per ogni persona regolarmente imbarcata, ai sensi delle norme EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006 (*)

Una scialuppa con remi, cima di ormeggio e sassola ai sensi della norma EN 1914:1997 (*)

Piattaforma o impianto ai sensi dell’articolo 15.15, paragrafo 5 o 6 (*)

Numero, tipo e ubicazione delle attrezzature per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un’altra imbarcazione, ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 3 …

Numero di mezzi di salvataggio individuali per il personale di bordo …,

di cui ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, … (*)

Numero di mezzi di salvataggio individuali per i passeggeri … (*)

Mezzi di salvataggio collettivi, rispetto al numero, equivalenti a … mezzi di salvataggio individuali (*)

Due apparati respiratori ai sensi dell’articolo 15.12, paragrafo 10, lettera b), numero di … maschere antifumo (*)

Ruolo d’appello e piano di sicurezza visibile a: …

…»

9)

Nel riquadro 52 del modello l’ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Continua a pagina (*)

Fine del certificato comunitario (*)»


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/37


DECISIONE N. 357/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2009

relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(Versione codificata)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta decisione.

(2)

Per raggiungere gli scopi del trattato nell’ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario mantenere una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti.

(3)

Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del trattato e ad evitare in futuro un’evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri.

(4)

Una tale procedura mira altresì ad agevolare l’attuazione progressiva della politica comune dei trasporti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell’attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.

Articolo 2

1.   Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3.   La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4.   La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

5.   Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l’intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’informazione.

Articolo 3

La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, come modificata dall’atto di cui all’allegato I, è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 22 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 36.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 598) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62.

(4)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e sua modifica

(di cui all’articolo 3)

Decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62)

Decisione 73/402/CEE

(GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

Presente decisione

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni

(2009/352/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Volker HOFF,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

la sig.ra Nicola BEER, Staatssekretärin für Europa, Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


30.4.2009   

IT

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L 109/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(2009/353/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 («la convenzione») è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione 2000/421/CE del Consiglio (1) e prorogata con decisioni del Comitato per l'aiuto alimentare di giugno 2003, giugno 2005, giugno 2007 e giugno 2008, affinché resti in vigore fino al 30 giugno 2009.

(2)

Un’ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno è nell’interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2). La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2009 e un'ulteriore proroga della stessa sarà decisa in occasione della riunione del Consiglio internazionale dei cereali di giugno 2009. È, pertanto, opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di Comitato per l’aiuto alimentare, a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore durante lo stesso periodo, vale a dire fino al 30 giugno 2010.

La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di Comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

(2)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49.


Commissione

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS)

[notificata con il numero C(2009) 2130]

(Il testo in lingua greca è l’unico facente fede)

(2009/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la lettera del 6 giugno 2008 delle autorità greche, che chiedono la proroga del riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE,

viste le lettere delle autorità greche del 28 gennaio e del 12 febbraio 2009, che confermano la suddetta richiesta,

considerando quanto segue:

(1)

Il riconoscimento limitato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi noti come «società di classificazione», che soddisfano tutti i requisiti di cui all’allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell’allegato stesso, ma che ha durata limitata nel tempo e una portata limitata in modo da consentire all’organizzazione interessata di maturare una maggiore esperienza.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE, le decisioni sulla proroga del suddetto riconoscimento non devono tener conto dei criteri indicati ai punti 2 e 3 della sezione A dell’allegato, ma devono tener conto dei precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, come disposto dall’articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva. Le decisioni relative alla proroga del riconoscimento limitato stabiliscono a quali condizioni la proroga è eventualmente concessa.

(3)

A richiesta delle autorità greche, la Commissione ha concesso all’HRS un riconoscimento limitato ad un periodo di tre anni con decisione 98/295/CE (2) del 22 aprile 1998; gli effetti di tale riconoscimento erano limitati alla Grecia. Alla data di scadenza del riconoscimento la decisione 2001/890/CE della Commissione (3) ha concesso, a richiesta delle autorità greche, un nuovo limitato riconoscimento per un secondo periodo di tre anni e anche in tal caso con effetto limitato alla sola Grecia. Successivamente, il riconoscimento dell’organizzazione è stato prorogato, a richiesta delle autorità greche e cipriote, con decisione 2005/623/CE della Commissione (4) del 3 agosto 2005, per un terzo periodo di tre anni, con effetti limitati a Grecia e Cipro. Da ultimo, a richiesta delle autorità maltesi, il riconoscimento è stato anche esteso a Malta nel 2006, con decisione 2006/382/CE della Commissione (5) del 22 maggio 2006 con validità limitata al suddetto periodo.

(4)

Il riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping è scaduto il 3 agosto 2008.

(5)

La Commissione ha proceduto alla valutazione dell’Hellenic Register of Shipping nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE. La valutazione si è fondata sui risultati scaturiti da quattro ispezioni effettuati nel 2006 e nel 2007 da esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: AESM) a norma dell’articolo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le amministrazioni cipriota, greca e maltese sono state invitate a partecipare alla valutazione. Le amministrazioni suddette hanno successivamente partecipato alle ispezioni della sede principale dell’organizzazione interessata, effettuate nel settembre 2006.

(6)

Dopo aver tenuto conto delle osservazioni dell’organizzazione, la valutazione ha confermato l’esistenza di un numero significativo di mancate conformità con i criteri stabiliti dalla direttiva 94/57/CE, tali da compromettere seriamente i principali sistemi e meccanismi di controllo dell’organismo. Le conclusioni dell’ispezione sono state comunicate all’organizzazione stessa e alle tre amministrazioni interessate, le quali non hanno formulato alcuna osservazione.

(7)

A seguito della comunicazione delle suddette conclusioni, l’Hellenic Register of Shipping ha lanciato un programma di azioni correttive.

(8)

A richiesta delle autorità greche, è stata effettuata una nuova valutazione dell’organizzazione sulla base di due ispezioni effettuate dall’AESM fra il 12 e il 20 novembre 2008.

(9)

Dalla nuova valutazione dell’organismo interessato sono emersi solo miglioramenti limitati e, peraltro, la Commissione ha potuto accertarsi dell’avvenuta eliminazione di un solo caso di non conformità fra tutti quelli precedentemente individuati. Rimangono pertanto gravi carenze in relazione, tra l’altro, alla qualità e all’osservanza delle regole dell’organismo, ai sistemi che esso ha predisposto per la formazione e la sorveglianza degli ispettori, all’osservanza sia delle prescrizioni di legge che delle regole e procedure interne dell’organismo, all’accettazione di nuove navi nel registro dell’organismo, al ricorso a ispettori non esclusivi, nonché ai provvedimenti presi a seguito del fermo di alcune navi da parte delle autorità di controllo, dello Stato del porto per motivi inerenti il rilascio, da parte dell’organismo, di certificati a tali navi. La nuova valutazione dell’Hellenic Register of Shipping non ha consentito alla Commissione di stabilire che l’organismo abbia fino ad oggi individuato e risolto né le cause fondamentali delle carenze riscontrate nel corso della precedente valutazione, né il loro ripetersi, né che sia stato debitamente valutato e risolto il rischio per la sicurezza che la flotta registrata subisce in conseguenza delle suddette carenze.

(10)

In assenza di un riconoscimento comunitario, gli Stati membri non possono delegare i compiti di sorveglianza e di certificazione per le navi ai sensi delle convenzioni internazionali all’Hellenic Register of Shipping come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’Hellenic Register of Shipping non soddisfa più le prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva. Gli Stati membri sono inoltre nell’impossibilità di autorizzare l’Hellenic Register of Shipping a effettuare ispezioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7), per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’HRS non soddisfa più le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva stessa.

(11)

Le autorità greche hanno spiegato che il servizio pubblico di trasporto marittimo passeggeri in Grecia dipende in gran parte da navi dotate di certificati di classificazione rilasciate dall’Hellenic Register of Shipping e che questo organismo ha fino ad oggi ispezionato le suddette navi per conto dell’amministrazione greca. La perdita del riconoscimento da parte dell’Hellenic Register of Shipping costringerebbe di conseguenza la flotta in questione, quando i certificati precedentemente rilasciati dall’HRS arriveranno a scadenza, a chiedere la classificazione presso altri organismi riconosciuti, mentre le missioni di controllo previste dalla direttiva 98/18/CE dovrebbero essere delegate o a questi organismi o alla stessa amministrazione greca. Le autorità greche hanno spiegato che, data l’estrema complessità e il gran numero di navi potenzialmente interessate, per poter portare a termine questo procedimento occorrerebbe un periodo di tempo considerevole, addirittura di alcuni mesi, durante i quali le navi in questione potrebbero non essere ispezionate ed essere eventualmente costrette a sospendere la loro attività. Questa situazione rischia di determinare il collasso di un servizio pubblico vitale e costituirebbe una minaccia seria ed immediata sia alla sicurezza sia all’esistenza economica della flotta in questione.

(12)

Per evitare che si verifichi una situazione di questo genere è necessario ripristinare il riconoscimento dell’Hellenic Register of Shipping secondo condizioni operative e strutturali ispirate alla prudenza in modo da garantire che l’organismo possa continuare a fornire, in tutta sicurezza e nella totale osservanza dei requisiti prescritti dalla direttiva 94/57/CE, servizi di classificazione e di ispezioni delle navi che effettuano il trasporto domestico di passeggeri in Grecia. È opportuno concedere il suddetto riconoscimento per un periodo limitato, in modo che la flotta interessata e le autorità greche possano prendere le disposizioni preparatorie necessarie qualora il riconoscimento dell’organismo non possa essere prorogato al di là del suddetto periodo.

(13)

È necessario provvedere, nei modi appropriati, a individuare ed eliminare i rischi che possono scaturire dalle carenze riscontrate e, se necessario, procedere a nuove ispezioni delle navi in questione. Occorre prestare un’attenzione particolare alle navi battenti bandiera greca che svolgono attività di commercio internazionale e che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/57/CE possono beneficiare della proroga del riconoscimento dell’organismo.

(14)

Le autorità greche si sono impegnate ad intensificare lo svolgimento, senza preavviso, di ispezioni e di audit che battono bandiera greca ed effettuano viaggi domestici in Grecia e che sono state certificate dall’Hellenic Register of Shipping, e a effettuare queste ispezioni con il dovuto rigore. Le ispezioni avranno luogo almeno una volta ogni tre mesi e riguarderanno tutte le navi interessate, esclusi i periodi di inattività.

(15)

Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal memorandum di intesa sul controllo da parte dello Stato del porto, che riguardano le ispezioni effettuate dalle parti firmatarie nel 2007, il tasso di immobilizzazione delle navi per motivi inerenti i certificati ad esse rilasciati dall’Hellenic Register of Shipping si è mantenuto a livello dell’1,88 % sul totale delle ispezioni, a fronte di un tasso medio dello 0,35 % per gli organismi riconosciuti.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal COSS, il comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento comunitario dell’Hellenic Register of Shipping è prorogato per un periodo di diciassette mesi decorrente dalla data di adozione della presente decisione, con riserva delle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione sono limitati alla Grecia.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 34.

(3)  GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.

(4)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43.

(5)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 31.

(6)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(7)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Il riconoscimento limitato concesso all’Hellenic Register of Shipping è soggetto all’osservanza delle seguenti condizioni:

1)

l’organismo attua tutte le misure correttive e preventive necessarie per rimediare a tutte le lacune individuate nelle valutazioni della Commissione;

2)

con l’intervento di esperti esterni provvisti delle competenze necessarie, l’organismo effettua un’indagine che copre i cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore della presente decisione e che ha ad oggetto l’intera sua organizzazione, allo scopo di:

a)

determinare le cause fondamentali e l’estensione delle carenze individuate dalle valutazioni della Commissione;

b)

valutare i rischi corsi a seguito delle suddette carenze e, in particolare, in che misura sia stata compromessa la sicurezza delle navi interessate;

c)

realizzare, entro il 1o ottobre 2009, in aggiunta agli interventi correttivi di cui al punto 1, un piano d’azione specificamente finalizzato a eliminare i rischi indicati al punto 2, lettera b), compresa una nuova ispezione delle navi;

3)

l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per rendere le regole e le procedure dell’organizzazione pienamente conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 5, della direttiva 94/57/CE, nonché ai criteri di cui alla sezione A, punto 4, alla sezione B, punto 6, lettera a), e al punto 7, lettera a), dell’allegato della medesima direttiva;

4)

l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per la formazione degli ispettori. Entro il 1o luglio 2009 gli attestati di qualifica degli ispettori sono rilasciati esclusivamente sulla base dei certificati emessi da questi esperti esterni che attestano che l’interessato ha completato con profitto il prescritto corso di formazione;

5)

il personale direttivo dell’organismo segue, entro il 1o agosto 2009, un programma di formazione specificamente finalizzato alla gestione della qualità, organizzato da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie;

6)

gli esperti di cui ai punti da 2 a 5 sono scelti, per l’espletamento della loro missione, con il previo ed esplicito assenso dell’amministrazione greca, dopo aver consultato la Commissione assistita dall’AESM;

7)

tutto il personale ispettivo degli uffici situati fuori della Grecia segue un corso di riqualificazione; le qualifiche così acquisite sono ricertificate in conformità del punto 4 del presente allegato. Fino al momento in cui le loro qualifiche non siano state ricertificate come prescritto, il personale ispettivo esterno alla Grecia non effettua alcuna visita di classificazione o visita prescritta dalla legge se non accompagnato da un ispettore di un ufficio situato in Grecia o da un ispettore esclusivo appartenente ad altro organismo riconosciuto;

8)

fermo restando il punto 9 del presente allegato, l’organismo non accetta la classificazione di nessuna nuova nave durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione;

9)

entro il 1o ottobre 2009 il periodo massimo durante il quale le navi sono autorizzate a operare con certificati provvisori è ridotto a tre mesi;

10)

le tabelle di verifica (checklist) dell’organismo utilizzate per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla legge sono approvate dall’amministrazione greca oppure sono fornite da un altro organismo indipendente;

11)

entro il 1o luglio 2009 le tabelle di verifica utilizzate dall’organismo per le visite di classificazione sono sostituite da nuove tabelle predisposte e aggiornate con l’aiuto degli esperti di cui al punto 3;

12)

il sistema informativo di gestione nuovamente approntato dall’organismo è operativo entro il 1o maggio 2009 e offre le seguenti funzioni:

a)

fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla formazione e sulle qualifiche degli ispettori prima dell’esecuzione delle loro missioni;

b)

fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla situazione delle visite delle navi;

c)

verifica tutti i rapporti di ispezione prima di registrare i relativi dati nel sistema;

d)

segnala alla direzione dell’organismo i casi di ritardi eccessivi nella presentazione dei registri di ispezione;

13)

dopo l’entrata in vigore della presente decisione, l’organismo presenta ogni due mesi alle autorità greche e alla Commissione una relazione sui progressi realizzati in merito all’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5 e da 7 a 12;

14)

l’organismo prende le misure necessarie per migliorare in modo significativo la propria efficienza;

15)

la Commissione, assistita dall’AESM, valuta in modo continuativo l’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 14 del presente allegato con particolare riguardo ai termini ivi prescritti. Durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione, la Commissione si riserva il diritto di considerare l’inosservanza delle condizioni o dei termini prescritti come valido motivo per revocare il riconoscimento ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 94/57/CE.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2009

che autorizza la commercializzazione dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3036]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 7 settembre 2004 la società Ottaway & Associates Ltd per conto della società LycoRed ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare l’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro come nuovo ingrediente alimentare. In data 30 giugno 2005 l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale è giunto alla conclusione che l’uso dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro nella gamma di alimenti proposta è accettabile.

(2)

Il 9 agosto 2005 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(3)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma di questa disposizione, obiezioni motivate nei confronti della commercializzazione del prodotto in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata pertanto consultata il 13 settembre 2006 e ha emesso il suo parere il 24 aprile 2008.

(4)

In tale parere l’EFSA è giunta alla conclusione che il licopene può essere utilizzato in condizioni di sicurezza come ingrediente alimentare per l’impiego proposto. Tuttavia, secondo l’EFSA, se per la maggior parte dei consumatori l’assunzione di licopene è inferiore alla dose giornaliera accettabile (DGA), può risultare superiore per talune categorie di consumatori.

(5)

Nel frattempo, a seguito di altre richieste per altri impieghi del licopene come nuovo ingrediente alimentare, l’EFSA è giunta alla stessa conclusione; è quindi opportuno stabilire un elenco di alimenti nei quali è accettabile l’aggiunta di licopene.

(6)

È quindi opportuno raccogliere dati sull’assunzione di licopene per alcuni anni dopo l’autorizzazione, affinché quest’ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all’uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all’uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2).

(7)

Dalla valutazione scientifica risulta che l’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro (di seguito «il prodotto») quale specificata nell’allegato I può essere commercializzata nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «oleoresina di licopene estratta dal pomodoro».

Articolo 3

La società LycoRed predispone un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d’uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato III.

I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri secondo la periodicità indicata nell’allegato III.

Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell’EFSA, l’uso dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro come ingrediente alimentare è oggetto di un riesame entro il 2014.

Articolo 4

LycoRed Ltd, Hebron Rd, Industrial Zone, Beer Sheva 84102, Israele è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.


ALLEGATO I

Specifiche dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro

DESCRIZIONE

L’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è ottenuta mediante estrazione con solvente da pomodori (Lycopersicon esculentum) maturi e successiva eliminazione del solvente. È un liquido viscoso, chiaro, di colore da rosso a marrone scuro.

COMPOSIZIONE

Totale licopene

da 5 a 15 %

Di cui licopene in forma trans

90-95 %

Totale carotenoidi (calcolati come licopene)

6,5-16,5 %

Altri carotenoidi

1,75 %

(Fitoene/Fitofluene/β-carotene)

(da 0,5 a 0,75/da 0,4 a 0,65/da 0,2 a 0,35 %)

Totale tocoferoli

da 1,5 a 3,0 %

Frazione insaponificabile

da 13 a 20 %

Totale acidi grassi

da 60 a 75 %

Acqua (Karl Fischer)

non più dello 0,5 %


ALLEGATO II

Prodotti alimentari per i quali è autorizzata l’aggiunta dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro

Categoria di prodotti alimentari

Tenore massimo di licopene

Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

8 mg per porzione sostitutiva di un pasto

Cereali per la prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e salse

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti dietetici per scopi medici speciali

secondo le particolari esigenze nutrizionali


ALLEGATO III

Monitoraggio dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro successivo alla sua commercializzazione

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

Quantità di oleoresina di licopene estratta dal pomodoro espressa come licopene fornite dalla società LycoRed ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell’Unione europea.

Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.

ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso e se la società LycoRed ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l’assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare o come ingrediente di integratori alimentari.

Se ne dispone, la società LycoRed fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE

Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società Lycored procede a una valutazione aggiornata dell’assunzione.

RIESAME

La Commissione consulta nel 2013 l’EFSA per esaminare le informazioni fornite dall’industria.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/52


DECISIONE ATALANTA/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2009

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/356/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 sulla partecipazione di Stati terzi,

considerando quanto segue:

(1)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.

(2)

A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relative al contributo della Norvegia, il contributo della Norvegia dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, il contributo della Norvegia è accettato per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.