ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.109.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) ( 1 ) |
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Direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 ) |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/352/CE |
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2009/353/CE |
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Commissione |
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2009/354/CE |
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2009/355/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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2009/356/PESC |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 354/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
88,9 |
MA |
78,2 |
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TN |
139,0 |
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TR |
114,1 |
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ZZ |
105,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
37,3 |
|
TR |
141,5 |
|
ZZ |
111,4 |
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
TR |
92,4 |
|
ZZ |
154,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,5 |
IL |
58,0 |
|
MA |
46,7 |
|
TN |
64,9 |
|
TR |
69,2 |
|
US |
51,9 |
|
ZZ |
55,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
49,3 |
ZA |
56,7 |
|
ZZ |
53,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,6 |
BR |
70,7 |
|
CA |
113,8 |
|
CL |
84,8 |
|
CN |
112,7 |
|
MK |
33,9 |
|
NZ |
114,7 |
|
US |
128,2 |
|
UY |
63,7 |
|
ZA |
78,3 |
|
ZZ |
88,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
76,9 |
CL |
81,4 |
|
CN |
36,6 |
|
NZ |
141,0 |
|
ZA |
84,4 |
|
ZZ |
84,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 355/2009 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare gli articoli 139 e 157,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, di seguito denominato «l’Ufficio», deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrarne il bilancio. |
(2) |
L’Ufficio sta generando riserve di cassa sostanziose. È previsto un ulteriore aumento delle entrate dell’Ufficio e, di conseguenza, un avanzo di bilancio, derivante in particolare dal pagamento delle tasse di deposito della domanda e di registrazione per i marchi comunitari. |
(3) |
Una riduzione delle tasse costituirebbe quindi una delle misure per garantire il pareggio di bilancio, agevolando l’accesso degli utenti al sistema del marchio comunitario. |
(4) |
Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sugli utenti e sull’Ufficio, è quindi opportuno semplificare la struttura delle tasse fissando a zero l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario. Di conseguenza, verrà richiesto solo il pagamento della tassa di deposito della domanda e verranno notevolmente ridotti i tempi necessari per la registrazione, dato che non deve essere versata nessuna tassa per la registrazione di un marchio comunitario. |
(5) |
Relativamente alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, dato che l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario è fissato a zero, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è fissato anch’esso a zero. |
(6) |
La riduzione delle tasse deve garantire un giusto equilibrio fra i sistemi di marchio comunitario e i sistemi nazionali, tenendo conto del futuro sviluppo delle relazioni tra l’Ufficio e gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri, incluso il compenso per i servizi resi dagli uffici degli Stati membri. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2) e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3) dovranno pertanto essere modificati di conseguenza. |
(8) |
È necessaria una disposizione transitoria al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo assicurare il massimo vantaggio per gli utenti e per l’Ufficio. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1) |
la tabella di cui all’articolo 2 è modificata come segue:
|
2) |
all’articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione 1. Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è:
2. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all’Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95. 3. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.» |
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:
1) |
alla regola 13 bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa; |
2) |
la regola 23 è sostituita dal testo seguente: «Regola 23 Registrazione del marchio
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Una domanda di marchio comunitario in relazione alla quale viene inviata una notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento) continua a essere soggetta al regolamento (CE) n. 2868/95 e al regolamento (CE) n. 2869/95 (nelle versioni in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal presente regolamento) entra in vigore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(2) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.
(3) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 356/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2009
che avvia un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA DI RIESAME
(1) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»). |
B. PRODOTTO
(2) |
I prodotti in esame sono assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00. |
C. MISURE IN VIGORE
(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (2), in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 38,1 %, ad eccezione di quelle di alcune società espressamente indicate, soggette ad aliquote di dazio individuali. |
D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(4) |
Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping. |
(5) |
Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. |
E. PROCEDURA
(6) |
I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(7) |
Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che sono sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 8, lettera c), verrà accertato se il richiedente opera nelle condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se, in alternativa, soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, si saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l'esistenza di pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nella Comunità. |
(8) |
Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007.
Selezione del paese a economia di mercato Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo la Commissione intende nuovamente far riferimento alla Turchia, come nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può far valere, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo la Turchia. |
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(9) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
G. TERMINI
(10) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
|
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(11) |
Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. |
(12) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato. |
I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(13) |
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
J. CONSIGLIERE AUDITORE
(14) |
Si ricorda inoltre che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperto un riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da quest'ultimo le importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, classificate ai codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051), originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate ed esportate nella Comunità da Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (codice addizionale TARIC A953).
Articolo 2
È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 si chiede alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate sono tenute a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento e eventuali altre informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
Fax +32 22956505 |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
DIRETTIVE
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/10 |
DIRETTIVA 2009/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. |
(2) |
Ogni legislazione relativa ai medicinali deve porsi come obiettivo primario la tutela della salute pubblica. Tuttavia, tale scopo deve essere conseguito con mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica né gli scambi di medicinali in seno alla Comunità. |
(3) |
La direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari (5), ha stabilito un elenco unico delle sostanze coloranti di cui è autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari, ma continuano a sussistere disparità tra le legislazioni degli Stati membri relative alla colorazione dei medicinali. |
(4) |
Tali disparità contribuiscono a ostacolare gli scambi di medicinali in seno alla Comunità, nonché quelli delle sostanze che possono essere aggiunte a tali prodotti ai fini della loro colorazione. Simili disparità hanno pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno. |
(5) |
L'esperienza ha dimostrato che non è giustificato, per motivi di salute, il divieto di ricorrere, nella preparazione dei medicinali, a coloranti il cui impiego è autorizzato per la colorazione dei prodotti alimentari e che occorre pertanto far riferimento, per i medicinali, all’allegato I della direttiva 94/36/CE così come all’allegato della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (6). |
(6) |
Tuttavia occorre evitare, per quanto possibile, perturbazioni di ordine tecnologico ed economico quando negli alimenti e nei medicinali è vietato l'impiego di una sostanza colorante per motivi di tutela della salute pubblica. A tal fine, dovrebbe essere prevista una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione. |
(7) |
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(8) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il periodo limitato d'utilizzazione per alcuni medicinali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(9) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario, definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (8), e all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (9), gli Stati membri autorizzano soltanto le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 94/36/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 94/36/CE soddisfino le specifiche generali per pigmenti coloranti di alluminio e i requisiti specifici di cui all'allegato della direttiva 95/45/CE.
Articolo 3
I metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici, adottati ai sensi della prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (10), sono applicabili anche nell'ambito della presente direttiva.
Articolo 4
Qualora sia autorizzata, per un periodo limitato, l'immissione in commercio di prodotti alimentari contenenti una sostanza colorante depennata dall'allegato I della direttiva 94/36/CE, questa disposizione si applica anche ai medicinali.
Per quanto riguarda i medicinali, tuttavia, il periodo limitato di utilizzazione può essere modificato dalla Commissione.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
La direttiva 78/25/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 162 del 25.6.2008, pag. 41.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.
(3) GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18.
(4) Cfr. allegato I, parte A.
(5) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(6) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(9) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(10) GU L 257 del 10.9.1981, pag. 1. Direttiva abrogata con effetto futuro dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 7)
Direttiva 78/25/CEE del Consiglio |
|
Atto di adesione del 1979, allegato I, sezione X, punto D |
|
Direttiva 81/464/CEE del Consiglio |
|
Atto di adesione del 1985, allegato I, sezione IX, punto C |
|
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio |
limitatamente all’allegato III, punto 25 |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 7)
Direttive |
Termine di recepimento |
78/25/CEE |
15 giugno 1979 (1) |
81/464/CEE |
30 settembre 1981 |
(1) In base all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 78/25/CEE: «2. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare, fino al termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione in commercio sul suo territorio di medicinali contenenti sostanze coloranti che non rispondono alle prescrizioni della direttiva, purché esse siano state autorizzate anteriormente all'adozione di quest'ultima».
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 78/25/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1 |
Articolo 1, secondo comma |
— |
Articoli 2 e 3 |
Articoli 2 e 3 |
Articolo 4, prima frase |
Articolo 4, primo paragrafo |
Articolo 4, seconda frase, prima parte |
Articolo 4, secondo paragrafo |
Articolo 4, seconda frase, seconda parte |
Articolo 4, terzo paragrafo |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/14 |
DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2009
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) |
Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2). |
(4) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:
«Repubblica italiana
Tutta la rete nazionale navigabile.»
Articolo 2
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
1) |
L’indice è modificato come segue:
|
2) |
L’articolo 1.01 è modificato come segue.
|
3) |
L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
4) |
L’articolo 7.04 è modificato come segue.
|
5) |
Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8: «CAPO 8 bis EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Articolo 8 bis.01 Definizioni Nel presente capo si intende per:
Articolo 8 bis.02 Disposizioni generali
Articolo 8 bis.03 Omologazioni riconosciute
Articolo 8 bis.04 Controlli di montaggio, intermedi e speciali
Articolo 8 bis.05 Servizi tecnici
|
6) |
Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri» |
7) |
Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe» |
8) |
L’articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a, è sostituito dal seguente:
|
9) |
L’articolo 15.06, paragrafo 8, è modificato come segue.
|
10) |
L’articolo 15.08, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
|
11) |
La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue.
|
12) |
La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue.
|
13) |
Dopo l’articolo 24.07 è inserito il seguente articolo: «Articolo 24.08 Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18 Quando si rilascia un certificato comunitario a imbarcazioni che dopo il 31 marzo 2007 disponevano di una certificazione valida ai sensi del regolamento di ispezione delle navi sul Reno, viene utilizzato il numero unico europeo di identificazione delle navi già assegnato completandolo, se del caso, anteponendo la cifra “0”.» |
14) |
La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue.
|
15) |
Dopo l’articolo 24 bis.04 è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 24 bis.05 Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18 L’articolo 24.08 si applica mutatis mutandis.» |
16) |
Nell’appendice II, l’istruzione amministrativa n. 23 è sostituita dalla seguente: «Istruzione amministrativa n. 23 Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente (Articolo 8 bis.03, paragrafo 1, dell’allegato II) 1. Introduzione Ai sensi dell’articolo 8 bis.03, paragrafo 1, sono riconosciute le omologazioni conformi alla direttiva 97/68/CE e le omologazioni ritenute equivalenti ai sensi della medesima direttiva, a condizione che l’uso del motore rientri nel tipo di omologazione pertinente. È possibile inoltre che i motori a bordo di navi della navigazione interna siano soggetti a più di un utilizzo. La sezione 2 dell’istruzione amministrativa spiega quando si ritiene che gli utilizzi del motore rientrino nell’omologazione pertinente. Nella sezione 3 viene spiegato come comportarsi con i motori che durante il funzionamento a bordo vengono destinati a più di un utilizzo. 2. Omologazione adeguata Gli utilizzi di un motore sono ritenuti coperti da adeguata omologazione se il motore è stato attribuito ad una data omologazione sulla base della tabella seguente. Le categorie di motori, le fasi dei valori limite e i cicli di prova sono indicati secondo i numeri riportati sull’omologazione.
3. Utilizzi speciali del motore
|
17) |
È aggiunta la seguente appendice V: «Appendice V Protocollo dei parametri del motore
|
(1) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(2) Omologazioni alternative riconosciute ai sensi della direttiva 97/68/CE sono elencate nell’allegato XII, paragrafo 2, della direttiva stessa.»
(3) Ai sensi dell’allegato I, sezione 1A, punto ii), della direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE, i limiti per detti motori ausiliari a velocità costante si applicano solo a partire da questa data.»
(4) L’uso come “propulsore a elica” o “propulsore a velocità costante” deve essere specificato nel documento di omologazione.
(5) I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano con effetto dal 1o luglio 2007.
(6) Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW.
ALLEGATO II
L’allegato V, parte 1, è modificato come segue.
1) |
Il terzo paragrafo delle Avvertenze nella prima pagina è sostituito dal seguente: «Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, notifica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero d’immatricolazione o di porto d’attracco del galleggiante e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.» |
2) |
Nel riquadro 12 del modello di certificato la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il numero del certificato (1), il numero unico europeo di identificazione delle navi (2), il numero di registrazione (3) e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell’imbarcazione.» |
3) |
Nel riquadro 15 del modello, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Accoppiamenti: Tipo di accoppiamento: … Numero di cavi d’accoppiamento: … Resistenza alla trazione per l’accoppiamento longitudinale: … kN Numero di accoppiamenti per lato: … Lunghezza di ciascun cavo: … m Resistenza alla trazione per cavo d’accoppiamento: … kN Numero di giri di cavo:» |
4) |
Il riquadro 19 del modello è sostituito dal seguente:
|
5) |
Il riquadro 35 del modello è sostituito dal seguente: «35. Impianti di esaurimento della sentina
|
6) |
Il riquadro 42 del modello è sostituito dal seguente: «42. Altre dotazioni
|
7) |
Il riquadro 43 del modello è sostituito dal seguente: «43. Dispositivi antincendio Numero di estintori portatili …, manichette …, idranti …
La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio … Sì/No (*)» |
8) |
Il riquadro 44 del modello è sostituito dal seguente: «44. Mezzi di salvataggio Numero di salvagente …, di cui con luce …, con cima … (*) Deve essere presente un giubbotto di salvataggio per ogni persona regolarmente imbarcata, ai sensi delle norme EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006 (*) Una scialuppa con remi, cima di ormeggio e sassola ai sensi della norma EN 1914:1997 (*) Piattaforma o impianto ai sensi dell’articolo 15.15, paragrafo 5 o 6 (*) Numero, tipo e ubicazione delle attrezzature per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un’altra imbarcazione, ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 3 … … … Numero di mezzi di salvataggio individuali per il personale di bordo …, di cui ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, … (*) Numero di mezzi di salvataggio individuali per i passeggeri … (*) Mezzi di salvataggio collettivi, rispetto al numero, equivalenti a … mezzi di salvataggio individuali (*) Due apparati respiratori ai sensi dell’articolo 15.12, paragrafo 10, lettera b), numero di … maschere antifumo (*) Ruolo d’appello e piano di sicurezza visibile a: … … …» |
9) |
Nel riquadro 52 del modello l’ultima riga è sostituita dalla seguente: «Continua a pagina (*) Fine del certificato comunitario (*)» |
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/37 |
DECISIONE N. 357/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2009
relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti
(Versione codificata)
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta decisione. |
(2) |
Per raggiungere gli scopi del trattato nell’ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario mantenere una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti. |
(3) |
Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del trattato e ad evitare in futuro un’evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri. |
(4) |
Una tale procedura mira altresì ad agevolare l’attuazione progressiva della politica comune dei trasporti, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell’attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.
Articolo 2
1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.
2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.
3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.
4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.
5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l’intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’informazione.
Articolo 3
La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, come modificata dall’atto di cui all’allegato I, è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 22 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 36.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 598) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.
(3) GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62.
(4) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e sua modifica
(di cui all’articolo 3)
Decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti |
|
Decisione 73/402/CEE |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti |
Presente decisione |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/40 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni
(2009/352/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Volker HOFF, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
la sig.ra Nicola BEER, Staatssekretärin für Europa, Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. GANDALOVIČ
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2009
che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
(2009/353/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 («la convenzione») è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione 2000/421/CE del Consiglio (1) e prorogata con decisioni del Comitato per l'aiuto alimentare di giugno 2003, giugno 2005, giugno 2007 e giugno 2008, affinché resti in vigore fino al 30 giugno 2009. |
(2) |
Un’ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno è nell’interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2). La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2009 e un'ulteriore proroga della stessa sarà decisa in occasione della riunione del Consiglio internazionale dei cereali di giugno 2009. È, pertanto, opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di Comitato per l’aiuto alimentare, a votare a favore di tale proroga, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore durante lo stesso periodo, vale a dire fino al 30 giugno 2010.
La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di Comitato per l'aiuto alimentare.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49.
Commissione
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2009
che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS)
[notificata con il numero C(2009) 2130]
(Il testo in lingua greca è l’unico facente fede)
(2009/354/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
vista la lettera del 6 giugno 2008 delle autorità greche, che chiedono la proroga del riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE,
viste le lettere delle autorità greche del 28 gennaio e del 12 febbraio 2009, che confermano la suddetta richiesta,
considerando quanto segue:
(1) |
Il riconoscimento limitato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi noti come «società di classificazione», che soddisfano tutti i requisiti di cui all’allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell’allegato stesso, ma che ha durata limitata nel tempo e una portata limitata in modo da consentire all’organizzazione interessata di maturare una maggiore esperienza. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE, le decisioni sulla proroga del suddetto riconoscimento non devono tener conto dei criteri indicati ai punti 2 e 3 della sezione A dell’allegato, ma devono tener conto dei precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, come disposto dall’articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva. Le decisioni relative alla proroga del riconoscimento limitato stabiliscono a quali condizioni la proroga è eventualmente concessa. |
(3) |
A richiesta delle autorità greche, la Commissione ha concesso all’HRS un riconoscimento limitato ad un periodo di tre anni con decisione 98/295/CE (2) del 22 aprile 1998; gli effetti di tale riconoscimento erano limitati alla Grecia. Alla data di scadenza del riconoscimento la decisione 2001/890/CE della Commissione (3) ha concesso, a richiesta delle autorità greche, un nuovo limitato riconoscimento per un secondo periodo di tre anni e anche in tal caso con effetto limitato alla sola Grecia. Successivamente, il riconoscimento dell’organizzazione è stato prorogato, a richiesta delle autorità greche e cipriote, con decisione 2005/623/CE della Commissione (4) del 3 agosto 2005, per un terzo periodo di tre anni, con effetti limitati a Grecia e Cipro. Da ultimo, a richiesta delle autorità maltesi, il riconoscimento è stato anche esteso a Malta nel 2006, con decisione 2006/382/CE della Commissione (5) del 22 maggio 2006 con validità limitata al suddetto periodo. |
(4) |
Il riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping è scaduto il 3 agosto 2008. |
(5) |
La Commissione ha proceduto alla valutazione dell’Hellenic Register of Shipping nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE. La valutazione si è fondata sui risultati scaturiti da quattro ispezioni effettuati nel 2006 e nel 2007 da esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: AESM) a norma dell’articolo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le amministrazioni cipriota, greca e maltese sono state invitate a partecipare alla valutazione. Le amministrazioni suddette hanno successivamente partecipato alle ispezioni della sede principale dell’organizzazione interessata, effettuate nel settembre 2006. |
(6) |
Dopo aver tenuto conto delle osservazioni dell’organizzazione, la valutazione ha confermato l’esistenza di un numero significativo di mancate conformità con i criteri stabiliti dalla direttiva 94/57/CE, tali da compromettere seriamente i principali sistemi e meccanismi di controllo dell’organismo. Le conclusioni dell’ispezione sono state comunicate all’organizzazione stessa e alle tre amministrazioni interessate, le quali non hanno formulato alcuna osservazione. |
(7) |
A seguito della comunicazione delle suddette conclusioni, l’Hellenic Register of Shipping ha lanciato un programma di azioni correttive. |
(8) |
A richiesta delle autorità greche, è stata effettuata una nuova valutazione dell’organizzazione sulla base di due ispezioni effettuate dall’AESM fra il 12 e il 20 novembre 2008. |
(9) |
Dalla nuova valutazione dell’organismo interessato sono emersi solo miglioramenti limitati e, peraltro, la Commissione ha potuto accertarsi dell’avvenuta eliminazione di un solo caso di non conformità fra tutti quelli precedentemente individuati. Rimangono pertanto gravi carenze in relazione, tra l’altro, alla qualità e all’osservanza delle regole dell’organismo, ai sistemi che esso ha predisposto per la formazione e la sorveglianza degli ispettori, all’osservanza sia delle prescrizioni di legge che delle regole e procedure interne dell’organismo, all’accettazione di nuove navi nel registro dell’organismo, al ricorso a ispettori non esclusivi, nonché ai provvedimenti presi a seguito del fermo di alcune navi da parte delle autorità di controllo, dello Stato del porto per motivi inerenti il rilascio, da parte dell’organismo, di certificati a tali navi. La nuova valutazione dell’Hellenic Register of Shipping non ha consentito alla Commissione di stabilire che l’organismo abbia fino ad oggi individuato e risolto né le cause fondamentali delle carenze riscontrate nel corso della precedente valutazione, né il loro ripetersi, né che sia stato debitamente valutato e risolto il rischio per la sicurezza che la flotta registrata subisce in conseguenza delle suddette carenze. |
(10) |
In assenza di un riconoscimento comunitario, gli Stati membri non possono delegare i compiti di sorveglianza e di certificazione per le navi ai sensi delle convenzioni internazionali all’Hellenic Register of Shipping come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’Hellenic Register of Shipping non soddisfa più le prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva. Gli Stati membri sono inoltre nell’impossibilità di autorizzare l’Hellenic Register of Shipping a effettuare ispezioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7), per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’HRS non soddisfa più le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva stessa. |
(11) |
Le autorità greche hanno spiegato che il servizio pubblico di trasporto marittimo passeggeri in Grecia dipende in gran parte da navi dotate di certificati di classificazione rilasciate dall’Hellenic Register of Shipping e che questo organismo ha fino ad oggi ispezionato le suddette navi per conto dell’amministrazione greca. La perdita del riconoscimento da parte dell’Hellenic Register of Shipping costringerebbe di conseguenza la flotta in questione, quando i certificati precedentemente rilasciati dall’HRS arriveranno a scadenza, a chiedere la classificazione presso altri organismi riconosciuti, mentre le missioni di controllo previste dalla direttiva 98/18/CE dovrebbero essere delegate o a questi organismi o alla stessa amministrazione greca. Le autorità greche hanno spiegato che, data l’estrema complessità e il gran numero di navi potenzialmente interessate, per poter portare a termine questo procedimento occorrerebbe un periodo di tempo considerevole, addirittura di alcuni mesi, durante i quali le navi in questione potrebbero non essere ispezionate ed essere eventualmente costrette a sospendere la loro attività. Questa situazione rischia di determinare il collasso di un servizio pubblico vitale e costituirebbe una minaccia seria ed immediata sia alla sicurezza sia all’esistenza economica della flotta in questione. |
(12) |
Per evitare che si verifichi una situazione di questo genere è necessario ripristinare il riconoscimento dell’Hellenic Register of Shipping secondo condizioni operative e strutturali ispirate alla prudenza in modo da garantire che l’organismo possa continuare a fornire, in tutta sicurezza e nella totale osservanza dei requisiti prescritti dalla direttiva 94/57/CE, servizi di classificazione e di ispezioni delle navi che effettuano il trasporto domestico di passeggeri in Grecia. È opportuno concedere il suddetto riconoscimento per un periodo limitato, in modo che la flotta interessata e le autorità greche possano prendere le disposizioni preparatorie necessarie qualora il riconoscimento dell’organismo non possa essere prorogato al di là del suddetto periodo. |
(13) |
È necessario provvedere, nei modi appropriati, a individuare ed eliminare i rischi che possono scaturire dalle carenze riscontrate e, se necessario, procedere a nuove ispezioni delle navi in questione. Occorre prestare un’attenzione particolare alle navi battenti bandiera greca che svolgono attività di commercio internazionale e che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/57/CE possono beneficiare della proroga del riconoscimento dell’organismo. |
(14) |
Le autorità greche si sono impegnate ad intensificare lo svolgimento, senza preavviso, di ispezioni e di audit che battono bandiera greca ed effettuano viaggi domestici in Grecia e che sono state certificate dall’Hellenic Register of Shipping, e a effettuare queste ispezioni con il dovuto rigore. Le ispezioni avranno luogo almeno una volta ogni tre mesi e riguarderanno tutte le navi interessate, esclusi i periodi di inattività. |
(15) |
Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal memorandum di intesa sul controllo da parte dello Stato del porto, che riguardano le ispezioni effettuate dalle parti firmatarie nel 2007, il tasso di immobilizzazione delle navi per motivi inerenti i certificati ad esse rilasciati dall’Hellenic Register of Shipping si è mantenuto a livello dell’1,88 % sul totale delle ispezioni, a fronte di un tasso medio dello 0,35 % per gli organismi riconosciuti. |
(16) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal COSS, il comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 94/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riconoscimento comunitario dell’Hellenic Register of Shipping è prorogato per un periodo di diciassette mesi decorrente dalla data di adozione della presente decisione, con riserva delle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione sono limitati alla Grecia.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.
(2) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 34.
(3) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.
(4) GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43.
(5) GU L 151 del 6.6.2006, pag. 31.
(6) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(7) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
ALLEGATO
Il riconoscimento limitato concesso all’Hellenic Register of Shipping è soggetto all’osservanza delle seguenti condizioni:
1) |
l’organismo attua tutte le misure correttive e preventive necessarie per rimediare a tutte le lacune individuate nelle valutazioni della Commissione; |
2) |
con l’intervento di esperti esterni provvisti delle competenze necessarie, l’organismo effettua un’indagine che copre i cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore della presente decisione e che ha ad oggetto l’intera sua organizzazione, allo scopo di:
|
3) |
l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per rendere le regole e le procedure dell’organizzazione pienamente conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 5, della direttiva 94/57/CE, nonché ai criteri di cui alla sezione A, punto 4, alla sezione B, punto 6, lettera a), e al punto 7, lettera a), dell’allegato della medesima direttiva; |
4) |
l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per la formazione degli ispettori. Entro il 1o luglio 2009 gli attestati di qualifica degli ispettori sono rilasciati esclusivamente sulla base dei certificati emessi da questi esperti esterni che attestano che l’interessato ha completato con profitto il prescritto corso di formazione; |
5) |
il personale direttivo dell’organismo segue, entro il 1o agosto 2009, un programma di formazione specificamente finalizzato alla gestione della qualità, organizzato da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie; |
6) |
gli esperti di cui ai punti da 2 a 5 sono scelti, per l’espletamento della loro missione, con il previo ed esplicito assenso dell’amministrazione greca, dopo aver consultato la Commissione assistita dall’AESM; |
7) |
tutto il personale ispettivo degli uffici situati fuori della Grecia segue un corso di riqualificazione; le qualifiche così acquisite sono ricertificate in conformità del punto 4 del presente allegato. Fino al momento in cui le loro qualifiche non siano state ricertificate come prescritto, il personale ispettivo esterno alla Grecia non effettua alcuna visita di classificazione o visita prescritta dalla legge se non accompagnato da un ispettore di un ufficio situato in Grecia o da un ispettore esclusivo appartenente ad altro organismo riconosciuto; |
8) |
fermo restando il punto 9 del presente allegato, l’organismo non accetta la classificazione di nessuna nuova nave durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione; |
9) |
entro il 1o ottobre 2009 il periodo massimo durante il quale le navi sono autorizzate a operare con certificati provvisori è ridotto a tre mesi; |
10) |
le tabelle di verifica (checklist) dell’organismo utilizzate per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla legge sono approvate dall’amministrazione greca oppure sono fornite da un altro organismo indipendente; |
11) |
entro il 1o luglio 2009 le tabelle di verifica utilizzate dall’organismo per le visite di classificazione sono sostituite da nuove tabelle predisposte e aggiornate con l’aiuto degli esperti di cui al punto 3; |
12) |
il sistema informativo di gestione nuovamente approntato dall’organismo è operativo entro il 1o maggio 2009 e offre le seguenti funzioni:
|
13) |
dopo l’entrata in vigore della presente decisione, l’organismo presenta ogni due mesi alle autorità greche e alla Commissione una relazione sui progressi realizzati in merito all’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5 e da 7 a 12; |
14) |
l’organismo prende le misure necessarie per migliorare in modo significativo la propria efficienza; |
15) |
la Commissione, assistita dall’AESM, valuta in modo continuativo l’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 14 del presente allegato con particolare riguardo ai termini ivi prescritti. Durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione, la Commissione si riserva il diritto di considerare l’inosservanza delle condizioni o dei termini prescritti come valido motivo per revocare il riconoscimento ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 94/57/CE. |
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2009
che autorizza la commercializzazione dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 3036]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2009/355/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 7 settembre 2004 la società Ottaway & Associates Ltd per conto della società LycoRed ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare l’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro come nuovo ingrediente alimentare. In data 30 giugno 2005 l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale è giunto alla conclusione che l’uso dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro nella gamma di alimenti proposta è accettabile. |
(2) |
Il 9 agosto 2005 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri. |
(3) |
Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma di questa disposizione, obiezioni motivate nei confronti della commercializzazione del prodotto in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata pertanto consultata il 13 settembre 2006 e ha emesso il suo parere il 24 aprile 2008. |
(4) |
In tale parere l’EFSA è giunta alla conclusione che il licopene può essere utilizzato in condizioni di sicurezza come ingrediente alimentare per l’impiego proposto. Tuttavia, secondo l’EFSA, se per la maggior parte dei consumatori l’assunzione di licopene è inferiore alla dose giornaliera accettabile (DGA), può risultare superiore per talune categorie di consumatori. |
(5) |
Nel frattempo, a seguito di altre richieste per altri impieghi del licopene come nuovo ingrediente alimentare, l’EFSA è giunta alla stessa conclusione; è quindi opportuno stabilire un elenco di alimenti nei quali è accettabile l’aggiunta di licopene. |
(6) |
È quindi opportuno raccogliere dati sull’assunzione di licopene per alcuni anni dopo l’autorizzazione, affinché quest’ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all’uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all’uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2). |
(7) |
Dalla valutazione scientifica risulta che l’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro (di seguito «il prodotto») quale specificata nell’allegato I può essere commercializzata nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell’allegato II.
Articolo 2
La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «oleoresina di licopene estratta dal pomodoro».
Articolo 3
La società LycoRed predispone un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d’uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato III.
I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri secondo la periodicità indicata nell’allegato III.
Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell’EFSA, l’uso dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro come ingrediente alimentare è oggetto di un riesame entro il 2014.
Articolo 4
LycoRed Ltd, Hebron Rd, Industrial Zone, Beer Sheva 84102, Israele è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.
ALLEGATO I
Specifiche dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro
DESCRIZIONE
L’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è ottenuta mediante estrazione con solvente da pomodori (Lycopersicon esculentum) maturi e successiva eliminazione del solvente. È un liquido viscoso, chiaro, di colore da rosso a marrone scuro.
COMPOSIZIONE
Totale licopene |
da 5 a 15 % |
Di cui licopene in forma trans |
90-95 % |
Totale carotenoidi (calcolati come licopene) |
6,5-16,5 % |
Altri carotenoidi |
1,75 % |
(Fitoene/Fitofluene/β-carotene) |
(da 0,5 a 0,75/da 0,4 a 0,65/da 0,2 a 0,35 %) |
Totale tocoferoli |
da 1,5 a 3,0 % |
Frazione insaponificabile |
da 13 a 20 % |
Totale acidi grassi |
da 60 a 75 % |
Acqua (Karl Fischer) |
non più dello 0,5 % |
ALLEGATO II
Prodotti alimentari per i quali è autorizzata l’aggiunta dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro
Categoria di prodotti alimentari |
Tenore massimo di licopene |
Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso |
8 mg per porzione sostitutiva di un pasto |
Cereali per la prima colazione |
5 mg/100 g |
Grassi e salse |
10 mg/100 g |
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
Alimenti dietetici per scopi medici speciali |
secondo le particolari esigenze nutrizionali |
ALLEGATO III
Monitoraggio dell’oleoresina di licopene estratta dal pomodoro successivo alla sua commercializzazione
INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE
Quantità di oleoresina di licopene estratta dal pomodoro espressa come licopene fornite dalla società LycoRed ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell’Unione europea.
Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.
ALTRE INFORMAZIONI
Se del caso e se la società LycoRed ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l’assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare o come ingrediente di integratori alimentari.
Se ne dispone, la società LycoRed fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE
Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società Lycored procede a una valutazione aggiornata dell’assunzione.
RIESAME
La Commissione consulta nel 2013 l’EFSA per esaminare le informazioni fornite dall’industria.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/52 |
DECISIONE ATALANTA/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 21 aprile 2009
relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2009/356/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 sulla partecipazione di Stati terzi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009. |
(2) |
A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relative al contributo della Norvegia, il contributo della Norvegia dovrebbe essere accettato. |
(3) |
A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
DECIDE:
Articolo 1
Contributi di Stati terzi
A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, il contributo della Norvegia è accettato per l'operazione militare dell'UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
I. ŠRÁMEK
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.