ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.100.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
18 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 315/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 316/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

3

 

*

Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, recante sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

6

 

*

Regolamento (CE) n. 318/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/328/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 19 marzo 2009, che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2009/5)

10

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/329/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) [notificata con il numero C(2009) 2041]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO (CE) N. 315/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

93,2

MA

80,1

TN

139,0

TR

108,7

ZZ

105,3

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

135,4

ZZ

115,5

0709 90 70

JO

220,7

MA

28,1

TR

104,8

ZZ

117,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

58,1

MA

49,6

TN

64,9

TR

65,2

ZZ

56,2

0805 50 10

TR

57,2

ZA

73,4

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

84,2

BR

75,3

CA

124,7

CL

80,2

CN

77,8

MK

22,6

NZ

111,3

US

129,3

UY

58,8

ZA

84,2

ZZ

84,8

0808 20 50

AR

74,6

CL

87,8

CN

64,3

ZA

96,7

ZZ

80,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.4.2009   

IT

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L 100/3


REGOLAMENTO (CE) N. 316/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2) al fine di proseguire l’integrazione progressiva di ulteriori settori nel regime di pagamento unico e di estendere il disaccoppiamento. Di conseguenza taluni regimi di aiuto hanno cessato di esistere e, pertanto, non sono più necessarie le corrispondenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3).

(2)

Nella Francia metropolitana e in Italia sono state introdotte recentemente nuove tecniche di coltivazione del riso che impongono di ritardare la semina. È pertanto opportuno differire il termine per la semina per consentire agli agricoltori di Italia e Francia di beneficiare dell’aiuto specifico per il riso.

(3)

A norma del precedente articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri potevano decidere di applicare il regime di pagamento unico al più tardi dopo un periodo transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2006. Di conseguenza, non sono più applicabili taluni pagamenti per i bovini di cui al capitolo 12 di tale regolamento, che gli Stati membri erano autorizzati a erogare esclusivamente durante il periodo transitorio. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 relative a tali pagamenti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (4), recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo è stato modificato e a decorrere dal 2009 si applica direttamente al regime di pagamento unico per superficie. È opportuno pertanto eliminare dal regolamento (CE) n. 1973/2004 le disposizioni relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 al regime unico di pagamento per superficie.

(5)

Nel 2009 il cofinanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi riguarda esclusivamente la Bulgaria e la Romania. È opportuno, pertanto, aggiornare le norme in materia di controllo e sanzioni relative al cofinanziamento.

(6)

Il programma di ritiro dalla produzione si applica esclusivamente nella forma del ritiro volontario dalla produzione di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli agricoltori degli Stati membri che applicano i pagamenti per superficie per i seminativi conformemente all’articolo 66 di tale regolamento. Allo scopo di semplificare l’applicazione del cosiddetto «regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari», di cui al capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno escludere da tale regime le superfici agricole utilizzate per la coltivazione di prodotti ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi.

(7)

L'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che la resa lattiera media da utilizzare per calcolare il numero di vacche nutrici ammissibili in applicazione dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1973/2004. Tale allegato fissa per la Spagna una resa lattiera media di 4 650 chilogrammi. La Spagna ha chiesto una revisione della resa lattiera media. Alla luce dell'andamento del settore lattiero-caseario in Spagna, che ha registrato un aumento costante delle rese delle mandrie lattiere a seguito di un processo di ristrutturazione che ha interessato sia il numero che le dimensioni delle aziende, è opportuno aggiornare tale allegato.

(8)

La decisione C(2004) 1439 della Commissione, del 29 aprile 2004, è stata modificata per fissare a 1 880 ettari la superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie nella Repubblica slovacca a decorrere dal 2009. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, la lettera h) è soppressa;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, primo e secondo comma, il riferimento all’articolo 1, lettera h), è soppresso;

b)

al paragrafo 2, primo comma, il riferimento all’articolo 1, lettera h), è soppresso;

3)

all’articolo 4 il riferimento all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è soppresso;

4)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, la Francia, l’Italia e il Portogallo;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003»;

5)

il capitolo 9 «Aiuto regionale specifico per i seminativi» è soppresso;

6)

al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l’articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l’estensivizzazione» della sezione 4 (articoli 118 e 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l’articolo 133 sono soppressi;

7)

l’articolo 126 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

il terzo comma è soppresso;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’anticipo può essere versato soltanto anteriormente al 16 ottobre dell’anno civile per il quale è chiesto il premio»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il saldo del premio verte su un importo pari alla differenza tra l’anticipo versato e il premio cui l’agricoltore ha diritto.»;

8)

all’articolo 127, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l’anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.»;

9)

l’articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Articolo 130

Determinazione delle quote latte individuali

Fino al termine del settimo periodo di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (5), in deroga all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici.

10)

all’articolo 131, il paragrafo 6 è soppresso;

11)

al capitolo 14, gli articoli 136, 137 e 138 sono soppressi;

12)

all’articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per il 2009 il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati in Bulgaria e in Romania, a norma dell’allegato VIII, sezione I, punto E, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»;

13)

all’articolo 143, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I terreni ritirati dalla produzione nell’ambito dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere utilizzati, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del medesimo regolamento, per la produzione di materie prime utili per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale alle condizioni di cui al presente capitolo.»;

14)

all’articolo 145, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi materia prima agricola, fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, di tale regolamento.»;

15)

all’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), le parole introduttive sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzare materie prime agricole definite fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, a condizione che siano messe in atto tutte le misure di controllo adeguate.»;

16)

all’articolo 147, il paragrafo 5 è soppresso;

17)

l’articolo 149 è soppresso;

18)

all’articolo 158, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando la destinazione d’uso di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 152.»;

19)

all’articolo 159, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’obbligo di trasformare a titolo principale i quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto e la realizzazione della trasformazione entro il 31 luglio del secondo anno successivo all’anno di raccolta della materia prima, costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»;

20)

all’allegato XVI il dato relativo alla Spagna è sostituito da «6 500»;

21)

all’allegato XVIII sono soppressi i punti 2 «Premio di destagionalizzazione», 4 «Pagamento per l’estensivizzazione» e 5 «Premio esente dal coefficiente di densità»;

22)

all’allegato XXI il dato relativo alla superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è sostituito da «1 880».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(4)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


18.4.2009   

IT

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L 100/6


REGOLAMENTO (CE) N. 317/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

recante sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA.

(2)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2008 (dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 16,31 milioni di USD.

(3)

Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione, è diminuita, i prodotti figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 che sono stati aggiunti nel 2006 e nel 2007 all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 della Commissione, dovrebbero dapprima essere rimossi dall’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento. Quattro tra i prodotti figuranti all’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero quindi essere ritirati dall’allegato I del medesimo regolamento, seguendo l'ordine di detto elenco.

(4)

L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale non superiore a 16,31 milioni di USD.

(5)

Per scongiurare il rischio di ritardi nello sdoganamento delle merci eliminate dal campo d’applicazione dei dazi supplementari all'importazione pari al 15 % ad valorem, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005 , pag. 1


18.4.2009   

IT

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L 100/8


REGOLAMENTO (CE) N. 318/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dell’esperienza acquisita in occasione dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione (2), occorre fornire alcune precisazioni alle procedure di modifica del programma previste per tale articolo. Occorre anticipare la scadenza per la presentazione delle domande annuali di modifica del programma per evitare che le decisioni di approvazione siano adottate tardivamente. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche approvate si applichino a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre, occorre precisare meglio talune regole per le modifiche meno importanti che devono essere comunicate alla Commissione soltanto a titolo informativo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1914/2006 va quindi modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Modifiche del programma

1.   Le modifiche del programma approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:

a)

i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

b)

gli effetti della modifica previsti;

c)

le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Tranne nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la Grecia presenta le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Tali domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1o agosto di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della domanda di modifica.

Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:

a)

l’inserimento nel programma di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e

b)

l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro notifica.

3.   La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

a)

per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti;

b)

nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e

c)

modifiche derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.

Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse devono essere debitamente spiegate e giustificate e possono essere attuate non più di una volta all’anno tranne nei seguenti casi:

a)

forza maggiore e circostanze eccezionali;

b)

modifica dei quantitativi di prodotto che rientrano nel regime di approvvigionamento;

c)

modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

trasferimenti finanziari all’interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell’anno seguente l’anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Banca centrale europea

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/10


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 marzo 2009

che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2009/5)

(2009/328/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 10.2 e l’articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia il numero dei membri del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) è superiore a 21. L’articolo 10.2 dello statuto del SEBC dispone che a decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda i 21, ciascun membro del comitato esecutivo avrà diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto sarà di 15. Esso specifica inoltre le regole sulla rotazione dei diritti di voto. Ai sensi del sesto trattino dell’articolo 10.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può decidere di differire l’avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18. Nel dicembre 2008 il consiglio direttivo ha deciso di posporre l’avvio del sistema di rotazione sino a tale data (1).

(2)

Ai sensi del sesto trattino dell’articolo 10.2 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, deve adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del sistema di rotazione. Queste misure comprendono: i) il tasso di rotazione: ovvero il numero di governatori che perdono o acquistano i diritti di voto allo stesso tempo; ii) il periodo di rotazione: ovvero la durata del periodo durante il quale la composizione del gruppo dei governatori aventi diritto di voto non è sottoposta a variazione; iii) come verranno collocati i governatori nei rispettivi gruppi; e iv) la transizione da un sistema a due gruppi ad un sistema a tre. Il consiglio direttivo ha deciso di adottare tali misure, che richiedono la modifica della decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), da applicarsi a far data dal momento in cui il numero dei governatori eccederà i 18.

(3)

L’attuazione del sistema di rotazione rispetta i principi della parità di trattamento dei governatori, della trasparenza e della semplicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche del regolamento interno della Banca centrale europea

La decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:

1)

è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Sistema di rotazione

1.   I governatori sono assegnati ai gruppi come disposto dal primo e secondo trattino dell’articolo 10.2 dello statuto.

2.   I governatori sono collocati in ciascun gruppo, seguendo la convenzione UE, sulla base di un elenco delle loro banche centrali nazionali, che segue l’ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri nelle lingue nazionali. La rotazione dei diritti di voto all’interno di ciascun gruppo seguirà tale ordine. La rotazione inizierà da un punto casuale dell’elenco.

3.   I diritti di voto all’interno di ciascun gruppo ruotano ogni mese, con inizio il primo giorno del primo mese di attuazione del sistema di rotazione.

4.   Per il primo gruppo, il numero di diritti di voto che ruotano in ogni periodo mensile sarà uno; per il secondo ed il terzo gruppo, il numero dei diritti di voto che ruota in ogni periodo mensile sarà uguale alla differenza tra il numero di governatori allocati nel gruppo ed il numero di diritti di voto ad esso assegnati, meno due.

5.   Quando la composizione dei gruppi sia adeguata in conformità a quanto previsto dal quinto trattino dell’articolo 10.2 dello statuto, la rotazione dei diritti di voto in ciascun gruppo continuerà a seguire l’elenco di cui al paragrafo 2. Dal momento in cui il numero dei governatori raggiunge i 22, la rotazione all’interno del terzo gruppo inizia da un punto casuale dell’elenco. Il consiglio direttivo può decidere di variare l’ordine di rotazione per il secondo e il terzo gruppo al fine di evitare la situazione per cui taluni governatori sono sempre privi del diritto di voto nello stesso periodo dell’anno.

6.   La BCE pubblica in anticipo un elenco dei membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto sul sito web della BCE.

7.   La quota della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è calcolata sulla base della media annuale sui dati medi mensili dell’anno più recente per cui i dati sono disponibili. Quando il prodotto interno lordo aggregato a prezzi di mercato è adeguato ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto, o quando un paese diventa Stato membro e la sua banca centrale nazionale diventa parte del Sistema europeo di banche centrali, il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l’euro viene ricalcolato sulla base dei dati relativi al più recente anno di calendario per cui i dati sono disponibili.»;

2)

la prima frase dell’articolo 4.1 è sostituita dalla seguente:

«Affinché il consiglio direttivo sia in grado di votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto.»;

3)

è aggiunta la frase seguente all’articolo 4.7:

«Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta, sono approvate dai membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell’approvazione.»;

4)

la quarta frase dell’articolo 5.1 è sostituita dalla seguente:

«Su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo con diritto di voto è disposta la cancellazione dall’ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del consiglio direttivo.»;

5)

l’articolo 5.2 è sostituito dal testo seguente:

«I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente.»

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui il numero dei governatori nel consiglio direttivo della BCE eccede i 18.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Decisione BCE/2008/29, del 18 dicembre 2008, sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel consiglio direttivo della Banca centrale europea (GU L 3 del 7.1.2009, pag. 4).

(2)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/12


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI)

[notificata con il numero C(2009) 2041]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (1), in particolare l’articolo 4, prevede l’attuazione di progetti di interesse comune al fine di rendere possibile uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni sia tra le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli adeguati, che tra queste e le istituzioni comunitarie o, se del caso, altri organismi.

(2)

Il 17 marzo 2006 i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno (2) hanno approvato il piano globale di attuazione del sistema di informazione del mercato interno (di seguito «IMI»), e il relativo sviluppo, volto a migliorare la comunicazione tra le amministrazioni degli Stati membri.

(3)

Successivamente, con le decisioni C(2006) 3606 del 14 agosto 2006, C(2007) 3514 del 25 luglio 2007 e C(2008) 1881 del 14 maggio 2008, la Commissione ha deciso di finanziare e di istituire il sistema di informazione del mercato interno quale progetto di interesse comune.

(4)

L’IMI mira ad agevolare l’applicazione degli atti comunitari relativi al mercato interno che richiedono lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri, tra cui la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4).

(5)

Lo scambio di informazioni mediante mezzi elettronici tra gli Stati membri, e tra questi e la Commissione, deve avvenire nel rispetto delle norme di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

(6)

Il diritto alla protezione dei dati è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare al suo articolo 8. I sistemi di informazione, quali l’IMI, devono garantire che le diverse responsabilità e gli obblighi condivisi dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di norme disciplinanti la protezione dei dati siano chiare. Essi devono inoltre garantire che siano messi a disposizione delle persone interessate strumenti semplici e facilmente accessibili attraverso cui far valere i loro diritti.

(7)

La decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (7) ha fissato le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI. Nell’adottare la decisione, la Commissione ha tenuto conto del parere espresso dal gruppo di lavoro «articolo 29» (8).

(8)

Successivamente, in considerazione del fatto che l’ambito di applicazione dell’IMI dovrebbe essere progressivamente esteso ad altri ambiti della normativa sul mercato interno caratterizzati da un’accresciuta complessità e da un numero crescente sia di autorità coinvolte che di scambi di dati, il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha adottato un parere (9) nel quale ha esortato all’adozione di uno strumento giuridico, preferibilmente un regolamento del Consiglio e del Parlamento. In più di una riunione e in uno scambio di corrispondenza, il GEPD e i servizi della Commissione (10) hanno concordato di seguire un approccio graduale che avrà inizio con l’adozione di orientamenti in materia di protezione dei dati, da decidersi in stretta concertazione con il GEPD.

(9)

I suddetti orientamenti integrano la decisione 2008/49/CE e tengono conto sia delle raccomandazioni del gruppo di lavoro «articolo 29» che di quelle del GEPD,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1)

adottare misure che garantiscano l’applicazione degli orientamenti di cui all’allegato tra i partecipanti e gli utenti IMI;

2)

incoraggiare i coordinatori nazionali IMI a mettersi in contatto con le rispettive autorità nazionali preposte alla protezione dei dati per chiedere consigli e assistenza su come meglio applicare gli orientamenti a livello nazionale;

3)

con l’aiuto dei coordinatori nazionali IMI, fornire alla Commissione europea un riscontro circa l’applicazione degli orientamenti di cui all’allegato entro nove mesi dall’adozione della presente raccomandazione. La Commissione europea terrà conto di detto riscontro al momento di stilare, entro un anno dall’adozione della presente raccomandazione, una relazione nella quale verranno valutati tanto lo stato dell’arte della protezione dei dati nell’ambito dell’IMI, quanto il contenuto e l’opportunità di ogni futura misura, compresa la possibile adozione di uno strumento giuridico.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 68; rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(2)  Istituito con la decisione 93/72/CEE della Commissione (GU L 26 del 3.2.1993, pag. 18).

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

(8)  Parere 01911/07/EN, WP 140.

(9)  Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 1).

(10)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/87


ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI NELL’AMBITO DELL’IMI

1.   IMI — UNO STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

L’IMI è un software accessibile via Internet ideato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri. Scopo principale dell’IMI è fornire assistenza agli Stati membri nell’applicazione pratica della normativa comunitaria che prevede cooperazione e sostegno reciproci in ambito amministrativo. L’IMI non è una banca dati finalizzata ad immagazzinare informazioni per lunghi periodi di tempo, ma è piuttosto un sistema centralizzato che consente alle amministrazioni degli Stati membri del SEE di scambiarsi informazioni. Il periodo di conservazione dei dati è limitato.

IMI — Pagina di connessione

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Attualmente l’IMI opera a sostegno degli scambi di informazioni nel quadro della direttiva sulle qualifiche professionali e, dalla fine del 2009, anche di quella sui servizi. In futuro, l’IMI potrà facilitare lo scambio di informazioni in altri ambiti legislativi del mercato interno. È possibile trovare ad ogni momento una lista aggiornata di detti ambiti nell’allegato alla decisione 2008/49/CE che verrà modificato periodicamente. L’uso dell’IMI non è consentito per lo scambio di informazioni negli ambiti legislativi non specificati nell’allegato.

Esempio della sezione dell’applicazione in cui cercare le autorità competenti per le qualifiche professionali

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La cooperazione fra le amministrazioni nazionali è indispensabile al buon funzionamento del mercato interno. I cittadini europei non saranno in grado di godere dei vantaggi offerti dal mercato interno, quali il diritto fondamentale di stabilirsi liberamente in un altro Stato membro o quello di fornire liberamente servizi transfrontalieri, se prima non verranno adottate le modalità pratiche necessarie alla cooperazione amministrativa.

Qualche esempio:

un medico tedesco residente a Berlino sposa una persona francese e decide di cominciare una nuova vita a Parigi. Il medico tedesco, desideroso di praticare la sua professione in Francia, presenta i suoi titoli e i suoi diplomi all’ordine dei medici di Francia. La persona che si occupa del suo fascicolo nutre dubbi circa l’autenticità di un diploma e si serve dell’IMI per effettuare le debite verifiche presso la competente autorità a Berlino.

Un’impresa di pulizie industriali francese operante in Francia offre servizi di pulizia anche oltre frontiera, in Catalogna (Spagna). Una ONG spagnola presenta un reclamo al ministero catalano per l’Ambiente sostenendo che l’impresa non dispone del personale specializzato necessario per maneggiare alcuni detergenti. L’autorità catalana competente usa l’IMI per appurare che l’impresa di pulizie stia operando in Francia legalmente.

A causa delle barriere linguistiche (l’UE conta 23 lingue ufficiali), dell’assenza di procedure amministrative che permettano la cooperazione transfrontaliera, delle diverse culture e strutture amministrative e della mancanza di interlocutori chiari nei vari Stati membri, la cooperazione amministrativa in seno all’UE non è cosa facile.

Sebbene spetti agli Stati membri garantire che le leggi del mercato interno siano correttamente applicate sul loro territorio, la Commissione ritiene che essi necessitino di strumenti per lavorare di concerto. L’IMI è stato ideato allo scopo di: identificare, attraverso la funzione di ricerca, la giusta autorità competente in un altro Stato membro; gestire lo scambio di informazioni attraverso procedure semplici e unificate; eliminare le barriere linguistiche tramite una serie di domande predefinite e precedentemente tradotte.

Schermata con le domande in entrambe le lingue di due autorità competenti coinvolte in uno scambio di informazioni

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2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI

Gli utenti IMI sono esperti nei loro rispettivi ambiti di competenza, siano questi le norme disciplinanti una professione, o la normativa vigente in materia di prestazione di servizi. Non trattandosi, tuttavia, di esperti nella protezione dei dati, è possibile che essi non siano sempre sufficientemente a conoscenza dei vincoli sulla protezione dei dati imposti dalla propria normativa nazionale in materia.

È dunque opportuno fornire agli utenti IMI degli orientamenti in cui vengano spiegati i risvolti sulla protezione dei dati personali connessi con il funzionamento dell’applicazione, ma anche i meccanismi di tutela previsti all’interno del sistema e i possibili rischi legati al suo uso (1).

Scopo di tali orientamenti non è fornire una lista esaustiva di tutti gli aspetti inerenti alla protezione dei dati connessi con l’IMI, quanto piuttosto una guida accessibile, un quadro di riferimento in materia di conformità che tutti gli utenti IMI possano comprendere. Qualora fosse necessario, gli utenti IMI potranno sempre rivolgersi alle autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati per chiedere loro ulteriori consigli e assistenza. Una lista delle suddette autorità, con le loro coordinate e i siti web, è disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm

3.   UN AMBIENTE SOFTWARE CONFORME ALLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L’IMI è stato sviluppato tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati e vi si conforma fin dalla sua concezione.

Per quel che concerne la protezione dei dati, gli utenti IMI possono star certi che il sistema è un’applicazione software sicura e alcuni semplici esempi possono facilmente dimostrarlo:

a)

l’IMI è usato esclusivamente dalle autorità competenti all’interno del SEE (Stati membri dell’UE, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e non avvengono scambi di dati personali al di fuori del SEE;

b)

la Commissione europea e i coordinatori IMI (2) non hanno accesso ai dati personali di professionisti o di prestatori di servizi scambiati all’interno del sistema;

c)

soltanto le autorità competenti coinvolte in una richiesta di informazioni hanno diritto di vedere i dati personali del prestatore di servizi (3). In effetti, la protezione arriva fino al punto di impedire al destinatario di una richiesta di vedere i dati personali del prestatore di servizi fintantoché il destinatario non abbia formalmente accettato la richiesta;

Esempio di una richiesta prima che venga accettata dal destinatario

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d)

tutti i dati personali relativi ad una richiesta sono automaticamente cancellati dal sistema sei mesi dopo l’archiviazione della stessa o addirittura prima se richiesto dalle autorità competenti coinvolte (per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 12 sul periodo di conservazione).

4.   CHI FA COSA NELL’IMI? LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONDIVISA

L’IMI costituisce un chiaro esempio di responsabilità condivisa e di operazioni di trattamento condotte in maniera congiunta. Per esempio: se sono solo le autorità competenti degli Stati membri a poter scambiare dati personali, è la Commissione europea ad essere responsabile della conservazione di tali dati sui suoi server. Mentre non è permesso alla Commissione europea vedere tali dati personali, è il gestore del sistema che si occupa di effettuarne fisicamente la distruzione e la rettifica.

In altre parole, e quale risultato della distribuzione di responsabilità diverse tra la Commissione e gli Stati membri:

a)

ogni autorità competente e ogni coordinatore IMI è responsabile delle proprie attività legate al trattamento dei dati;

b)

la Commissione non è un utente, bensì il gestore del sistema, ed è responsabile, prima di tutto, della sua manutenzione e sicurezza (4);

c)

i partecipanti IMI condividono la responsabilità in materia di notificazione e di diritti d’accesso, di opposizione e di rettifica.

In contesti complessi di responsabilità condivisa come lo è l’IMI, appare molto più efficiente, dal punto di vista della conformità, integrare la protezione dei dati nel sistema sin dall’inizio (cfr. la sezione «Lavori in corso» al capitolo 13 «Cooperazione con le autorità nazionali responsabili per la protezione dei dati e con il garante europeo») e definire un quadro di riferimento in materia di conformità come previsto negli orientamenti. Sarà responsabilità di tutti i partecipanti ed utenti IMI assicurare la conformità con gli orientamenti.

5.   PARTECIPANTI E UTENTI IMI

Tutti i partecipanti che usano l’IMI sono abilitati dai coordinatori IMI. Gli articoli da 6 a 12 della decisione 2008/49/CE descrivono in maniera dettagliata i partecipanti e gli utenti, le loro funzioni, i loro diritti e i loro obblighi. Non è dunque necessario che tale descrizione sia ripresa negli orientamenti.

È importante comprendere che l’IMI è un sistema molto flessibile che permette agli Stati membri di distribuire responsabilità e funzioni tra le autorità competenti e i coordinatori nel modo più consono alle loro strutture amministrative e agli ambiti legislativi per i quali è richiesta la cooperazione amministrativa.

È altresì importante tenere conto del fatto che, negli Stati membri, gli utenti IMI sono responsabili anche di molte altre operazioni di trattamento. La messa in conformità dell’IMI con la normativa in materia di protezione dei dati non deve risultare inutilmente complicata, né deve comportare procedure amministrative eccessivamente gravose. E non deve nemmeno consistere in una soluzione unica per tutto.

Nella maggior parte dei casi le autorità competenti devono effettuare operazioni di trattamento all’interno dell’IMI semplicemente attenendosi alle proprie normative nazionali vigenti in materia di protezione dei dati e alle stesse norme e buone pratiche che, a seconda delle loro particolari necessità, devono normalmente seguire in qualità di responsabili del trattamento dei dati.

Inoltre, esse metteranno a profitto l’ambiente favorevole alla protezione dei dati offerto dall’IMI. Per esempio, qualora non necessitassero più delle informazioni scambiate attraverso l’IMI, esse sono incoraggiate a richiedere che i dati personali siano cancellati ben prima dello scadere del periodo di conservazione di sei mesi.

6.   FONDAMENTI GIURIDICI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’IMI

La Commissione ha adottato la decisione 2008/49/CE che fissa le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI relativamente all’applicazione del sistema per quel che concerne la protezione dei dati personali.

Non tutte le informazioni scambiate nell’ambito dell’IMI riguardano dati personali. Per esempio, le informazioni scambiate possono riferirsi a persone giuridiche (5), oppure la domanda e la risposta possono non riguardare un soggetto specifico (nel caso, per esempio, di una domanda generica riguardo alla possibilità che una professione sia regolata in un determinato Stato membro).

In molti casi, tuttavia, gli scambi di informazioni riguardano proprio persone fisiche ed è dunque necessaria una base giuridica per il trattamento dei dati personali. L’IMI è spesso usato a beneficio dell’interessato. Tuttavia, anche qualora lo scambio di informazioni non avvenga necessariamente a beneficio dell’interessato, le autorità competenti possono usare l’IMI a condizione che tale scambio sia giustificato da specifici fondamenti giuridici.

L’articolo 7 della direttiva 95/46/CE elenca i fondamenti giuridici del trattamento dei dati personali. Di questi, l’articolo 7, lettere c) ed e), è quello di maggior rilevanza ai fini degli scambi di dati all’interno dell’IMI.

I)   Conformità ad un obbligo giuridico [articolo 7, lettera c)]

In linea di principio, gli Stati membri hanno il dovere di cooperare tra di loro e con le istituzioni comunitarie. Il dovere della cooperazione amministrativa è reso esplicito e precisato dalle direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE (direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e direttiva sui servizi).

L’articolo 56, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulle qualifiche professionali prevede che:

«1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva. Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del24 ottobre 1995, , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37].»

L’articolo 28, paragrafi 1 e 6, della direttiva sui servizi prevede che:

«1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi […]

6.   Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.»

L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva sui servizi prevede che:

«1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.»

II)   L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento [articolo 7, lettera e)].

I partecipanti e gli utenti IMI eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti. I dati registrati nell’IMI sono convalidati dal coordinatore IMI dopo che questi ha provveduto ad accertare che l’autorità competente in questione esegue effettivamente compiti di interesse pubblico (per esempio, autorità sanitarie o veterinarie preposte a garantire che i propri membri rispettino le dovute regole etiche e sanitarie) o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita (per esempio, ministeri dell’istruzione a cui spetti di garantire che gli insegnanti della scuola secondaria superiore posseggono le debite qualifiche).

In considerazione di quanto precede, è possibile servirsi dell’IMI per scambiare dati personali a titolo della direttiva sulle qualifiche professionali e della direttiva sui servizi ai fini da queste previsti. Informazioni relative ad altre normative sul mercato interno non possono essere scambiate attraverso l’IMI. Qualora l’ambito di applicazione dell’IMI dovesse essere in qualsiasi momento esteso ad altre normative, l’opportuno riferimento ai rilevanti atti comunitari sarà inserito nell’allegato della decisione 2008/49/CE.

7.   LA QUESTIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DEGLI OPPORTUNI CONTROLLI

La normativa applicabile in materia di protezione dei dati dipende da chi sono i partecipanti e gli utenti IMI. Per esempio, per la Commissione europea è di applicazione il regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati personali. Per un utente nazionale (un’autorità competente, per esempio) la normativa applicabile è la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, che deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE (direttiva sulla protezione dei dati).

Assieme al regolamento (CE) n. 45/2001 (6), la suddetta direttiva fornisce all’Unione europea un quadro giuridico solido sulla protezione dei dati e lascia agli Stati membri un certo margine di manovra. È dunque opportuno che i coordinatori nazionali IMI discutano degli orientamenti assieme alle autorità dei loro Stati preposte alla protezione dei dati per quel che concerne, per esempio, i dettagli delle informazioni da fornire ai singoli (cfr. al riguardo il capitolo 9) o il dovere di notificare alle autorità competenti in materia di protezione dei dati talune operazioni relative al trattamento di questi ultimi.

La direttiva 95/46/CE è una normativa sul mercato interno dal duplice scopo. L’armonizzazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati è intesa a garantire, da una parte, un livello elevato di protezione dei dati e, dall’altra, i diritti fondamentali della persona, consentendo in questo modo la libera circolazione dei dati da uno Stato membro all’altro. Le specificità nazionali non avranno perciò alcun impatto pratico o significativo sull’uso dell’IMI, né sullo scambio di informazioni previsto da altri atti comunitari.

Uno degli aspetti più importanti del quadro giuridico comunitario sulla protezione dei dati è il controllo esercitato da autorità pubbliche indipendenti competenti in materia di protezione dei dati. Ne consegue che i cittadini posso presentare reclami alle suddette autorità per ottenere che i loro problemi in materia di protezione dei dati siano risolti prontamente e in sede extragiudiziale. A livello nazionale, il trattamento dei dati personali è controllato dalle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati, mentre organismo di controllo del trattamento dei dati operato dalle istituzioni comunitarie è il garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Di conseguenza, la Commissione europea è soggetta al controllo del GEPD, e gli altri utenti IMI a quello delle autorità coinvolte competenti in materia di protezione dei dati. Per maggiori dettagli su come trattare i reclami o le richieste delle persone interessate, cfr. il capitolo 10 sui diritti d’accesso e il capitolo 13 sulla cooperazione con le autorità competenti in materia di protezione dei dati e con il GEPD.

8.   PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI APPLICABILI AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI

A norma del diritto comunitario, il trattamento dei dati personali può aver luogo solo a determinate condizioni (cfr. la sezione 6: «Fondamenti giuridici per lo scambio di informazioni personali nell’ambito dell’IMI») e in conformità di alcuni principi che la direttiva sulla protezione dei dati definisce ‘principi relativi alla qualità dei dati’ (cfr. l’articolo 6 della stessa).

I responsabili del trattamento devono raccogliere dati personali solo per finalità legittime e specifiche e non devono trattarli per finalità incompatibili con quelle indicate al momento della raccolta. Un esempio tipico di finalità incompatibili sarebbe il caso di un’autorità competente che vende ad imprese private, per scopi commerciali, i dati relativi agli indirizzi raccolti per trattare casi relativi a professionisti migranti nell’ambito della direttiva sui servizi

Il trattamento dei dati personali deve inoltre essere proporzionato alle finalità perseguite (deve avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti) e il responsabile del trattamento deve prendere provvedimenti ragionevoli atti a garantire che i dati siano tenuti aggiornati e che siano distrutti o resi anonimi una volta che l’identificazione della persona interessata non sia più necessaria. I principi relativi alla qualità dei dati costituiscono buoni principi di gestione dell’informazione: un sistema di informazione efficiente, infatti, non conserva senza un motivo particolare grandi quantità di dati, che in breve tempo divengono superati e inaffidabili. Un buon sistema elettronico di informazione raccoglie solo i dati necessari per le finalità prestabilite e tiene aggiornati tali dati in modo che siano pienamente affidabili.

Dall’applicazione dei principi relativi alla qualità dei dati al funzionamento dell’IMI possono essere desunte le raccomandazioni seguenti.

1)

L’utilizzazione dell’IMI deve essere strettamente limitata alle finalità stabilite nella legislazione applicabile (ad esempio, in caso di dubbio giustificato o per ogni altro motivo indicato nella legislazione applicabile). Pertanto, anche se si prevede che l’IMI diventerà il mezzo abituale per lo scambio di informazioni fra autorità competenti, deve essere assolutamente chiaro che l’IMI non va utilizzato sistematicamente per effettuare verifiche degli antecedenti sui professionisti o i prestatori di servizi migranti.

2)

L’autorità competente richiedente deve fornire solo i dati personali di cui l’autorità competente consultata ha bisogno per identificare senza dubbi la persona in questione o per rispondere alle domande. Ad esempio, se un professionista migrante può essere identificato dal suo nome e numero di iscrizione in un albo professionale, non è necessario fornire anche il suo numero d’identificazione personale.

3)

Gli utenti IMI devono selezionare attentamente le domande e non chiedere più di quanto sia assolutamente necessario. Questo è importante non solo per rispettare i principi relativi alla qualità dei dati, ma anche per ridurre l’onere amministrativo. A fini di trasparenza, le serie di domande predefinite sono pubblicate sul sito Internet dell’IMI (7).

Che cosa si intende per dati riservati  (8) ?

Si tratta dei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, come pure i dati relativi alla salute e alla vita sessuale, alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza. Alcuni Stati membri possono inoltre considerare come dati riservati le informazioni riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili.

4)

Le autorità competenti devono prestare particolare attenzione quando gli scambi di informazioni riguardanodati riservatiGli scambi di dati di questo tipo sono possibili solo in casi molto limitati. Di seguito sono esposti i requisiti più importanti per il trattamento di dati riservati nell’ambito dell’IMI.

a)

Il trattamento di dati riservati è necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria [cfr. l’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva sulla protezione dei dati e le disposizioni corrispondenti nel diritto nazionale].

Questo può riguardare gli scambi di dati nell’IMI in cui un professionista o un prestatore di servizi migranti fanno valere il proprio diritto di esercitare la loro professione o di essere stabiliti in un altro Stato membro. In ciascun caso le autorità competenti devono valutare attentamente se l’utilizzo dei dati riservati è assolutamente indispensabile per stabilire tale diritto.

Con riguardo a determinati dati riservati scambiati nell’ambito dell’IMI gli Stati membri hanno adottato disposizioni specifiche nella direttiva sulle qualifiche professionali e nella direttiva sui servizi:

1)

secondo l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva sulle qualifiche professionali,«Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali …»

2)

l’articolo 33 della direttiva sui servizi prevede norme specifiche per lo scambio di informazioni sull’onorabilità del prestatore di servizi migrante:«Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta …»

b)

La persona interessata dà il proprio consenso esplicito. Se la cooperazione amministrativa è nel suo interesse, non dovrebbe essere difficile ottenerne il consenso esplicito per il trattamento dei dati personali.

5)

Occorre usare estrema precauzione per quanto riguarda le informazioni sui casellari giudiziali, che devono assolutamente essere esatte e aggiornate. Pertanto questa categoria di informazioni, per la quale occorre rispettare gli altri principi stabiliti nella direttiva sulla protezione dei dati e nel regolamento di cui alla presente raccomandazione (9), deve essere chiesta solo quando i pertinenti atti comunitari lo consentonoe quando è assolutamente necessario prendere una decisione nel caso particolare direttamente collegato alla richiesta. In altri termini, il trattamento deve rapportarsi direttamente all’esercizio dell’attività professionale o alla prestazione di un servizio ed essere necessario al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva pertinente. È opportuno che gli utenti IMI tengano sempre presente che in molti casi le informazioni che si riferiscono specificamente al casellario giudiziale del professionista o del prestatore di servizi migranti non sono necessarie ai fini di una decisione.

Di fatto, nella serie di domande dell’IMI solo alcune riguardano il casellario giudiziale o altri dati riservati (10). Al di là di questi pochi casi, lo scambio di dati riservati deve aver luogo solo eccezionalmente, quando le circostanze concrete del caso sono tali per cui i dati riservati sono direttamente collegati all’esercizio dell’attività in questione e assolutamente indispensabili per far valere un diritto.

Le autorità competenti non devono utilizzare l’IMI per effettuare controlli abituali dei precedenti penali dei professionisti migranti in quanto ciò non sarebbe conforme alla finalità per la quale l’IMI è stato costituito. Anche eventuali indagini concernenti infrazioni o provvedimenti disciplinari devono riguardare la professione o il servizio in questione, e non altre infrazioni che il professionista migrante può aver commesso nel paese di origine o altri provvedimenti disciplinari di cui può essere stato oggetto. Ad esempio, per determinare se un medico è legalmente e regolarmente iscritto nell’albo nazionale dei medici, l’autorità competente richiedente non ha bisogno di sapere se nei suoi precedenti vi sia un’infrazione al codice stradale, in quanto tale infrazione non gli impedirebbe di esercitare in patria la sua professione.

Trattamento ulteriore dei dati e conservazione al di fuori dell’IMI

L’IMI sarà spesso utilizzato per fornire informazioni ai fini di un’altra operazione di trattamento che si svolge nello Stato membro (ad esempio, per trattare una domanda di prestazione di servizi o di concessione di licenza per una determinata attività). È quindi normale che le autorità competenti trattino ulteriormente i dati ottenuti per tali scopi. Quando i dati sono ottenuti tramite l’IMI e sono sottoposti a un trattamento ulteriore al di fuori del sistema, la normativa nazionale in materia di protezione dei dati continua ad essere applicabile. Occorre pertanto accertarsi che:

tale trattamento ulteriore non sia incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e scambiati nell’ambito dell’IMI,

tale trattamento ulteriore sia necessario e proporzionato (avente quindi per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti) alle finalità originarie perseguite all’atto della raccolta nell’IMI,

misure ragionevoli siano adottate per tenere aggiornati i dati e cancellarli quando non sono più necessari,

se i dati sono estratti dall’IMI per essere comunicati a terzi, la persona interessata ne sia informata per garantire un trattamento leale, tranne quando l’informazione si rivela impossibile o richiede uno sforzo sproporzionato o quando la comunicazione è prescritta per legge (cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati). Considerando che la comunicazione può essere richiesta dalla normativa di uno solo degli Stati membri interessati e che pertanto essa potrebbe non essere ben nota altrove, la Commissione propone che siano compiuti sforzi per fornire le informazioni anche quando la comunicazione è prevista espressamente dalla legge.

9.   FORNITURA DI INFORMAZIONI ALLE PERSONE INTERESSATE

Qualsiasi sistema di protezione dei dati si fonda sull’obbligo, da parte dei responsabili del trattamento, di fornire alle persone interessate informazioni sulle operazioni di trattamento a cui intendono sottoporre i loro dati personali.

L’articolo 10 della direttiva sulla protezione dei dati prevede che, al momento della raccolta dei dati, siano fornite alla persona interessata almeno le informazioni riguardanti l’identità del responsabile del trattamento, le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte e le possibili conseguenze di una mancata risposta nonché i diritti di accesso e di rettifica

All’atto della raccolta dei dati personali l’autorità competente deve pertanto informare la persona interessata che i dati possono essere inseriti nell’IMI a fini di comunicazione con altre amministrazioni pubbliche di altri Stati membri in relazione alla sua richiesta e che, in caso di necessità, la persona interessata può chiedere l’accesso o la rettifica dei dati oggetto dello scambio a una delle autorità competenti intervenute nella richiesta (per maggior informazioni al riguardo cfr. la sezione 10 sui diritti di accesso e di rettifica).

Spetta a ciascuna autorità competente decidere come trasmettere tali informazioni alle persone interessate. Dato che la maggioranza delle autorità competenti (se non tutte) effettueranno operazioni di trattamento diverse dagli scambi di informazioni nell’ambito dell’IMI, esse possono informare le persone nello stesso modo, se appropriato, scelto per trasmettere informazioni analoghe per altre operazioni di trattamento conformemente alla legislazione nazionale (ad esempio, mediante manifesti, nella corrispondenza con le persone interessate e/o sui siti Internet).

La fornitura di informazioni nella direttiva sulla protezione dei dati

L’articolo 10 della direttiva sulla protezione dei dati contiene un elenco delle informazioni minime che devono essere fornite alle persone, a meno che non ne dispongano già:

a)

identità del o dei responsabili del trattamento (autorità competente che raccoglie i dati e autorità analoghe negli altri Stati membri);

b)

finalità del trattamento (comunicazione con le altre autorità in relazione alla richiesta del professionista migrante o del prestatore di servizi);

c)

eventuali informazioni supplementari se necessarie per garantire un trattamento leale o se la fornitura di informazioni supplementari è prevista dalla legislazione nazionale, quali:

1)

destinatari o categorie di destinatari dei dati;

2)

esistenza dei diritti di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, modalità pratiche di esercizio di tali diritti ed eventuali eccezioni agli stessi in conformità della legislazione nazionale;

3)

right of redress (e.g. access to Courts and right to claim damages);

4)

diritto di ricorso (ad esempio, accesso ai tribunali e diritto al risarcimento dei danni);

5)

misure di sicurezza;

6)

link a documenti e siti Internet pertinenti, compreso il sito Internet sull’IMI della Commissione.

La direttiva sulla protezione dei dati prevede due casi in cui le informazioni devono essere fornite alle persone interessate: quando i dati sono raccolti direttamente presso le persone interessate e quando i dati sono ottenuti da terzi. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’articolo 11 della direttiva contiene un principio secondo il quale la fornitura di tali informazioni non è necessaria se richiede sforzi sproporzionati o se la registrazione o comunicazione è prescritta per legge (come nel caso degli scambi di informazioni nell’ambito dell’IMI). La direttiva stabilisce tuttavia che in tali casi «gli Stati membri prevedono garanzie appropriate».

Le autorità competenti potranno pertanto aver bisogno di adottare disposizioni più precise in merito alla fornitura delle informazioni alle persone interessate sulla base della rispettiva legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, eventualmente consultandosi con i coordinatori nazionali IMI e con le autorità nazionali responsabili per la protezione dei dati. Si raccomanda di seguire un approccio «a più livelli», in cui le informazioni di base vengono fornite al momento della raccolta dei dati (ad esempio, nei formulari di domanda destinati alle autorità competenti) insieme all’indicazione di come le persone interessate possono, se lo desiderano, ottenere informazioni più complete.

Per questo secondo livello più dettagliato di informazioni, le informative sulla protezione dei dati personali o le disposizioni in materia di protezione della vita privata, pubblicate sui siti Internet, rappresentano un modo efficace di informare le persone interessate.

Se le autorità competenti dispongono già di tali informative, le devono aggiornare o integrare in modo che si riferiscano specificamente agli scambi di dati personali nell’ambito dell’IMI. In caso contrario, esse devono decidere se l’utilizzazione dell’IMI e la quantità di dati personali raccolti giustificano l’elaborazione di un’informativa sulla protezione dei dati personali in linea.

Se l’utilizzazione dell’IMI è molto sporadica, può essere sufficiente informare brevemente sull’IMI le persone interessate al momento della raccolta dei dati e fornire successivamente ulteriori informazioni, se risulti necessario. In tali casi, ossia quando alla persona interessata non è fornita un’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante specificamente l’IMI da parte dell’autorità competente, è opportuno che quest’ultima indichi chiaramente dove le persone interessate possono ottenere maggiori informazioni, ad esempio sul sito Internet del coordinatore nazionale IMI e sul sito Internet IMI della Commissione.

La sezione «Protezione dei dati» del sito Internet IMI della Commissione (11) contiene l’informativa sulla protezione dei dati personali della Commissione relativa all’IMI. Essa contiene inoltre informazioni supplementari destinate alle persone interessate su come esercitare i loro diritti e, se necessario, ottenere l’assistenza delle autorità nazionali competenti o delle autorità responsabili per la protezione dei dati:

«Se avete motivo di ritenere che i vostri dati personali siano registrati nel sistema IMI e volete accedervi ed eventualmente farli cancellare o modificare, rivolgetevi all’amministrazione o all’organo professionale con cui siete stati in contatto o a qualsiasi altro utente IMI che sia intervenuto nella richiesta di informazioni. Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, potete rivolgervi ad un altro utente IMI che sia intervenuto nella richiesta o chiedere l’intervento dell’autorità responsabile per la protezione dei dati competente per uno dei suddetti utenti IMI, la quale vi assisterà gratuitamente. Un elenco delle autorità responsabili per la protezione dei dati personali si trova all’indirizzo

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm

In alcuni casi la legislazione nazionale potrebbe prevedere delle eccezioni al diritto di accesso ai propri dati personali.»

Si raccomanda vivamente che i partecipanti IMI importanti, che trattano grandi quantità di richieste, pubblichino sui loro siti Internet le disposizioni in materia di protezione della vita privata. Tali disposizioni dovrebbero contenere un link alla sezione «Protezione dei dati» del sito Internet IMI della Commissione. Le autorità competenti che trattano una quantità ridotta di richieste possono utilizzare principalmente un link al sito Internet IMI della Commissione.

È opportuno che i coordinatori nazionali IMI forniscano assistenza alle autorità competenti. Tale assistenza può consistere nell’elaborazione di modelli di informativa sulla protezione dei dati personali che potranno servire come base alle autorità nazionali competenti. In alternativa, un’informativa sulla protezione dei dati personali nazionale comune può essere elaborata e pubblicata su Internet dal coordinatore nazionale e ciascuna autorità competente potrebbe semplicemente fornire il link a tale documento nei suoi rapporti con le persone interessate (ad esempio, nei formulari di domanda o in altri documenti forniti a dette persone).

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sistema di informazione del mercato interno — IMI

1.   Scopo e partecipanti dell’IMI

Scopo dell’IMI è facilitare la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra gli Stati membri per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle persone e dei servizi. A tal fine, esso mette a disposizione uno strumento per lo scambio di informazioni (tra cui figurano dati personali) tra le amministrazioni nazionali degli Stati membri del SEE.

La presente informativa sulla protezione dei dati personali riguarda la parte dell’IMI di cui è responsabile la Commissione, ossia la raccolta, la registrazione, la conservazione e la cancellazione dei dati personali dei primi utenti dei coordinatori nazionali IMI e la conservazione nonché la cancellazione — ma non la raccolta, l’estrazione e la visualizzazione — dei dati personali di altri utenti IMI e delle persone che sono oggetto di uno scambio di informazioni. Essa non riguarda perciò le operazioni di trattamento dei dati effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri.

2.   Legge applicabile

Tutte le operazioni di trattamento di cui è responsabile la Commissione europea sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Si applica inoltre la decisione 2008/49/CEdella Commissione del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI)..

3.   Dati trattati dalla Commissione nel sistema IMI

La Commissione raccoglie i dati personali necessari per contattare i primi utenti dei coordinatori nazionali IMI, come nome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail professionali. Questi dati personali e quelli degli utenti dei coordinatori delegati IMI e delle autorità competenti sono conservati su un server della Commissione.

Per motivi tecnici, anche i dati personali delle persone oggetto di uno scambio di informazioni saranno conservati su un server della Commissione.

4.   Scopo del trattamento dei dati nel sistema IMI

I recapiti dei coordinatori nazionali IMI sono essenziali per la messa a punto e la gestione del sistema IMI. La Commissione deve poter accedere a tali dati per collaborare efficacemente con gli Stati membri nella gestione dell’IMI.

Per quanto riguarda la conservazione temporanea dei dati personali delle persone che sono oggetto di uno scambio di informazioni tra autorità nazionali, scopo del trattamento dei dati nell’IMI è migliorare e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in base alla legislazione comunitaria adottata per completare il mercato interno. Si tratta concretamente dei casi in cui uno Stato membro ha bisogno di ottenere da un altro Stato membro ulteriori informazioni su un prestatore di servizi che opera o intende operare sul suo territorio in regime di prestazione temporanea di servizi o in regime di stabilimento.

5.   Persone abilitate ad accedere ai dati

Nei limiti fissati dall’articolo 12, paragrafo 7, della decisione 2008/49/CE, i gestori locali di dati della Commissione hanno accesso ai dati personali dei gestori locali di dati dei coordinatori nazionali IMI. In nessun caso il personale della Commissione è in grado di accedere ai dati personali delle persone oggetto di uno scambio di informazioni.

6.   Durata di conservazione dei dati

I dati personali degli utenti delle autorità competenti e dei coordinatori sono conservati finché essi rimangono utenti IMI.

Tutti i dati personali scambiati tra autorità competenti e trattati nel sistema IMI sono automaticamente cancellati dalla Commissione sei mesi dopo la conclusione ufficiale di uno scambio di informazioni. A fini statistici lo scambio di informazioni continuerà ad essere conservato nel sistema IMI, ma tutti i dati personali saranno resi anonimi. Ogni autorità competente partecipante ad un determinato scambio di informazioni può, in qualsiasi momento successivo alla conclusione di detto scambio di informazioni, chiedere alla Commissione di cancellare determinati dati personali. La Commissione darà seguito alla richiesta entro dieci giorni lavorativi, previo accordo dell’altra autorità competente interessata.

7.   Misure di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato

Il sistema IMI è protetto da una serie di dispositivi tecnici. Sono messi in atto diversi livelli di accesso alla banca dati tramite un normale sistema di password e un codice digitale supplementare, simile a quello utilizzato in molti sistemi di banca elettronica per personal computer. L’accesso ai dati personali contenuti nel sistema IMI è consentito solo ad un gruppo ristretto di persone, descritto sopra al punto 5 — «Persone abilitate ad accedere ai dati». Il sistema è inoltre protetto dal protocollo https, appositamente concepito per garantire la sicurezza in Internet.

8.   Accesso degli utenti ai propri dati personali

I coordinatori nazionali IMI possono accedere ai propri dati personali rivolgendosi all’indirizzo di contatto di cui al punto 10.

9.   Informazioni supplementari

Oltre alla presente informativa sulla protezione dei dati personali, si applica quanto stipulato nell’«avviso legale importante» (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm).

Se avete motivo di ritenere che i vostri dati personali siano registrati nel sistema IMI e volete accedervi ed eventualmente farli cancellare o modificare, rivolgetevi all’amministrazione o all’organo professionale con cui siete stati in contatto o a qualsiasi altro utente IMI che sia intervenuto nella richiesta di informazioni. Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, potete rivolgervi ad un altro utente IMI che sia intervenuto nella richiesta o chiedere l’intervento dell’autorità responsabile per la protezione dei dati competente per uno dei suddetti utenti IMI, la quale vi assisterà gratuitamente. Un elenco delle autorità responsabili per la protezione dei dati personali si trova all’indirizzo

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm

In alcuni casi la legislazione nazionale potrebbe prevedere delle eccezioni al diritto di accesso ai propri dati personali.

10.   Contatti

L’IMI è gestito dall’unità E.3 della direzione generale Mercato interno e servizi della Commissione europea. La persona responsabile (responsabile del trattamento) è Nicholas Leapman, capo unità. L’indirizzo di contatto dell’IMI è il seguente:

Commissione europea

Direzione generale Mercato interno e servizi

Unità E.3

1049 Bruxelles

Belgio

markt-imi-dataprotection@ec.europa.eu

Qualsiasi operazione di trattamento dei dati eseguita sotto la responsabilità della Commissione può essere oggetto di reclamo, da presentare al garante europeo della protezione dei dati:

Garante europeo della protezione dei dati (EDPS)

Rue Wiertz 60 (MO 63)

1047 Bruxelles

Belgio

Tel. +32 2 283 19 00

Fax: +32 2 283 19 50

edps@edps.europa.eu

10.   DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA

La trasparenza nei confronti della persona interessata è fondamentale. A tal fine si devono in primo luogo fornire alla persona interessata le informazioni menzionate nella sezione precedente e in secondo luogo darle il diritto di accesso ai propri dati personali e, se del caso, il diritto di cancellarli, modificarli o congelarli se sono inesatti o se sono stati oggetto di trattamento illecito.

La complessità del sistema IMI, con i suoi numerosi partecipanti e utenti che effettuano congiuntamente operazioni di trattamento e di controllo, richiede un approccio diretto nei confronti della persona interessata. Le persone interessate non conoscono infatti gli aspetti tecnici delle operazioni di trattamento congiunto né del funzionamento dell’IMI e non hanno bisogno di conoscerli.

Occorre pertanto attuare un approccio chiaro e semplice: come norma generale, soggetta solo a eccezioni giustificate convenute fra la persona interessata e tutte le altre parti, le persone interessate potranno esercitare i loro diritti di accesso, rettifica e cancellazione rivolgendosi a una delle autorità competenti intervenute nella richiesta. Nessuna autorità competente potrà negare l’accesso, la rettifica o la cancellazione adducendo come motivo il fatto che non ha inserito i dati nel sistema o che la persona interessata deve rivolgersi a un’altra autorità competente. L’autorità competente che riceve la richiesta procederà al suo esame e la accetterà o respingerà in base alla sua fondatezza e alle disposizioni della propria normativa nazionale in materia di protezione dei dati. Se necessario e appropriato, l’autorità competente può consultare altre autorità competenti prima di prendere una decisione. In caso di disaccordo fra autorità competenti, si dovrà ricorrere alle rispettive autorità responsabili per la protezione dei dati per giungere a un accordo con tempestività ed efficienza.

Se la persona interessata non è soddisfatta della decisione presa, può rivolgersi a un’altra autorità competente intervenuta nello scambio di informazioni o all’autorità nazionale per la protezione dei dati di una di tali autorità competenti che preferisce. Si può ad esempio rivolgere all’autorità del paese in cui è stabilita, o all’autorità nazionale per la protezione dei dati del proprio paese o all’autorità del paese in cui svolge la propria attività. Se necessario e appropriato, le autorità responsabili per la protezione dei dati collaborano fra loro per esaminare il ricorso (cfr. l’articolo 28 della direttiva sulla protezione dei dati).

Va sottolineato che le persone interessate dispongono in qualsiasi momento del diritto a un ricorso giurisdizionale e, se del caso, a ottenere risarcimento (cfr. gli articoli 22 e 23 della direttiva sulla protezione dei dati e le disposizioni corrispondenti nelle legislazioni nazionali).

L’articolo 12, lettera c), della direttiva sulla protezione dei dati prevede che il responsabile del trattamento notifichi ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, se non si dimostra che tale notifica è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato. Ciò si applica anche alle informazioni soggette a un trattamento ulteriore al di fuori dell’IMI.

A seguito delle raccomandazioni del gruppo per la tutela delle persone di cui all’articolo 29 e del garante europeo della protezione dei dati, la Commissione opera attualmente per inserire nel sistema IMI (sulla base della procedura esistente per la cancellazione anticipata dei dati su richiesta delle autorità competenti, cfr. il capitolo 12) una funzione che consentirebbe la rettifica dei dati in linea e la notifica automatica alle autorità competenti interessate. In attesa dell’introduzione di tale funzione, che presenta una certa complessità tecnica, si propone che l’autorità competente trasmetta la richiesta di rettifica dei dati personali direttamente al responsabile del trattamento dei dati IMI presso la Commissione europea (cfr. la sezione precedente «Informativa sulla protezione dei dati personali»).

La direttiva sulla protezione dei dati e le normative nazionali di attuazione riconoscono inoltre alle persone interessate il diritto di opporsi al trattamento di dati che le riguardano e di bloccare tale trattamento in caso di opposizione giustificata. Se una persona interessata si rivolge a voi per opporsi al trattamento di dati che la riguardano, siete pregati di prendere contatto con la vostra autorità nazionale responsabile per la protezione dei dati al fine di ottenere maggiori informazioni su come tale diritto di opposizione è esercitato nel vostro Stato membro.

11.   SICUREZZA DEI DATI

Per garantire la sicurezza dell’IMI sono utilizzate una serie di misure organizzative e tecniche, simili a quelle usate in molti sistemi di banca elettronica per personal computer. La comunicazione con l’IMI tramite Internet è protetta dal protocollo https, appositamente concepito per garantire la sicurezza in Internet. Le misure tecniche di protezione dell’IMI devono essere interoperabili in tutta l’Unione europea. La protezione tecnica del sistema continuerà ad essere sviluppata tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione [cfr. l’articolo 17 della direttiva 95/46/CE e l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001].

Per maggiori informazioni sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea consultare la decisione C(2006) 3602 della Commissione, disponibile nella sezione «Protezione dei dati» del sito Internet dell’IMI:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_it.html

12.   PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le norme relative al periodo di conservazione sono contenute negli articoli 4 e 5 della decisione 2008/49/CE.

Di norma, tutti i dati personali che formano oggetto di scambi di informazioni sono automaticamente cancellati sei mesi dopo la conclusione ufficiale dello scambio di informazioni. La Commissione sta attualmente apportando alcune modifiche al sistema (solleciti e elenchi di urgenza) in modo che le richieste possano essere ufficialmente chiuse il più presto possibile.

Un’autorità competente può inoltre chiedere la cancellazione di dati personali prima della fine del periodo di sei mesi. Se l’altra autorità competente è d’accordo, la Commissione dà seguito a tali richieste entro dieci giorni lavorativi.

Le autorità competenti devono essere informate che le richieste di cancellazione dei dati personali possono essere inoltrate in linea semplicemente accedendo alla richiesta chiusa corrispondente e cliccando sul pulsante «Chiedere la cancellazione dei dati personali».

Schermata della richiesta di un’autorità competente che chiede la cancellazione anticipata di dati personali

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Schermata della richiesta di conferma a un’autorità competente della cancellazione anticipata di dati personali

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La Commissione introdurrà inoltre alcuni miglioramenti nel sistema, quali solleciti automatici ad accettare le risposte o a chiudere ufficialmente le richieste ove sia stata ottenuta una risposta soddisfacente.

Occorre inoltre tener presente che le norme nazionali in materia di protezione dei dati si applicano alla conservazione dei dati personali al di fuori dell’IMI da parte delle autorità competenti.

13.   COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI PER LA PROTEZIONE DEI DATI E CON IL GARANTE EUROPEO

La rete delle autorità nazionali responsabili per la protezione dei dati e il garante europeo costituiscono una delle garanzie più solide del buon funzionamento del nostro sistema di protezione dei dati. Le autorità competenti possono farvi ricorso per chiedere consigli ogni volta che devono far fronte a questioni complesse, che non sono contemplate nei presenti orientamenti. I coordinatori nazionali IMI sono invitati a svolgere un ruolo importante a questo proposito. Un elenco di persone di contatto è disponibile nella sezione «Protezione dei dati» del sito Internet dell’IMI.

Le autorità competenti devono inoltre sapere che potranno essere tenute ad informare le rispettive autorità nazionali per la protezione dei dati prima di partecipare all’IMI. In alcuni Stati membri potrebbe essere necessaria un’autorizzazione preventiva. I coordinatori IMI dovranno svolgere un ruolo attivo di coordinamento nel prendere contatto con le autorità responsabili per la protezione dei dati, quando necessario.

Lavori in corso

I seguenti miglioramenti volti a favorire la protezione dei dati saranno inseriti in una prossima versione dell’IMI nel corso del 2009:

a)

quando gli scambi di informazioni riguardano dati riservati (ad esempio, dati relativi alla salute, al casellario giudiziale o a misure disciplinari), un avviso segnalerà che le informazioni scambiate sono riservate e che la persona incaricata del trattamento deve chiedere queste informazioni solo se sono assolutamente indispensabili e direttamente collegate all’esercizio dell’attività professionale o alla prestazione di un determinato servizio;

b)

sarà messa a punto una procedura in linea (sulla base di quella esistente per la cancellazione anticipata dei dati su richiesta delle autorità competenti) per la rettifica, la cancellazione o il congelamento di dati inesatti o che sono stati oggetto di trattamento illecito;

c)

saranno introdotti solleciti automatici ed elenchi di urgenze per l’accettazione di una risposta in modo che le richieste non restino aperte più dello stretto necessario;

d)

saranno prese misure idonee per gestire i nuovi flussi di informazioni nell’ambito della direttiva sui servizi, ossia il meccanismo di allerta e la deroga per casi individuali. Di norma tali misure seguiranno lo stesso approccio elaborato per gli scambi generali di informazioni; si tratterà ad esempio di: avvisi per segnalare la natura riservata di tali flussi di informazioni, solleciti a chiudere le allerte con la massima tempestività e possibili modi per informare le persone sullo scambio di informazioni e sui loro diritti di accesso ai dati e, se del caso, di congelamento, cancellazione o rettifica degli stessi. Potranno essere necessarie garanzie supplementari di protezione dei dati, che saranno elaborate in consultazione con il garante europeo.

14.   CLAUSOLA DI RIESAME

L’IMI è un sistema di informazione innovativo che è ancora in fase di sviluppo. La Commissione raccoglie continuamente informazioni dai coordinatori e dalle autorità competenti per migliorare il sistema ed è pertanto probabile che nei prossimi mesi verranno introdotti dei cambiamenti. Alcuni di essi potranno avere conseguenze sulla protezione dei dati.

I presenti orientamenti, pertanto, non sono definitivi e dovranno essere aggiornati sulla base dell’esperienza acquisita con l’utilizzazione quotidiana dell’IMI. Entro un anno dall’adozione della presente raccomandazione la Commissione elaborerà una relazione in cui valuterà la situazione, inclusa la possibilità di adottare un’altra misura giuridica.


(1)  Gli Stati membri dovranno prendere in considerazione di inserire nei loro corsi formativi sull’IMI dei moduli di informazione sulla protezione dei dati.

(2)  Cfr. l’articolo 12 della decisione 2008/49/CE.

(3)  È possibile che alle autorità competenti siano «collegate» altre autorità a fini di vigilanza (per esempio, a un’autorità regionale ne è collegata una federale). Tali «autorità collegate» possono così venire a conoscenza del numero e della natura delle richieste ma non possono avere accesso ai dati personali dei prestatori di servizi o dei professionisti migranti.

(4)  Come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2008/49/CE, la Commissione può partecipare allo scambio di informazioni soltanto in casi specifici in cui l’atto comunitario pertinente prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. In questi casi la Commissione ha obblighi simili a quelli di un’autorità competente. Per esempio, essa è tenuta a dare opportuna notifica alle persone interessate e a concedere loro accesso ai dati che le riguardano, qualora esse ne facciano richiesta.

(5)  Sebbene in taluni Stati membri, quali l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria e la Danimarca, nell’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati rientrino, in certa misura, anche le persone giuridiche.

(6)  Per gli Stati membri è di applicazione la direttiva 95/46/CE, mentre per le istituzioni comunitarie si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

(7)  http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_it.pdf

(8)  Per una definizione giuridica cfr. l’articolo 8 della direttiva 95/46/CE e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(9)  Ossia: occorre fornire alle persone interessate informazioni adeguate, il trattamento deve essere proporzionato e i dati non devono essere sottoposti a un ulteriore trattamento per finalità incompatibili con la loro raccolta.

(10)  Un elenco specifico di tali domande è consultabile sul sito Internet dell’IMI:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_it.pdf

(11)  La sezione «Protezione dei dati» del sito Internet dell’IMI contiene tutti i documenti in materia di protezione dei dati concernenti l’IMI e un link a un elenco di tutti i documenti legislativi sulla protezione dei dati a livello dell’UE:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_it.html