ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.093.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 277/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

13

 

*

Regolamento (CE) n. 281/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2009/2010

20

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2009/314/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2009, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC

21

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

23

 

*

Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO (CE) N. 277/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/3


REGOLAMENTO (CE) N. 278/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per l’elettronica di consumo e gli apparecchi per ufficio.

(3)

L’elettronica di consumo e gli apparecchi per ufficio sono spesso alimentati con alimentatori esterni che convertono l’elettricità proveniente dalla fonte di alimentazione. L’efficienza con cui gli alimentatori esterni effettuano la conversione dell’energia è un aspetto importante per il rendimento energetico di tali prodotti, per questo motivo gli alimentatori rientrano tra i gruppi prioritari per i quali occorre stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile.

(4)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli alimentatori esterni. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(5)

Lo studio preparatorio indica che gli alimentatori esterni sono messi in commercio, sul mercato comunitario, in grandi quantità, che il loro consumo annuo di energia in tutte le fasi del ciclo di vita rappresenta l’aspetto ambientale di maggiore rilievo e che il consumo annuo di elettricità dovuto a perdite per la conversione di energia e al consumo a vuoto ammonta a 17 TWh, pari a 6,8 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche, il consumo salirebbe, secondo le stime, a 31 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che è possibile ridurre in misura considerevole il consumo di energia durante il ciclo di vita e il consumo di elettricità nella fase di utilizzo.

(6)

Il consumo di elettricità degli alimentatori esterni può essere ridotto utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’uso dei dispositivi.

(7)

Le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti relativi al consumo di elettricità a vuoto (in assenza di carico) e il rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.

(8)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di elettricità nella fase di uso dovrebbero compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

(9)

È opportuno che l’attuazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile in due fasi lasci ai produttori il tempo necessario per riprogettare i prodotti. Il calendario delle tappe dovrebbe essere tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità delle apparecchiature presenti sul mercato e deve tenere conto dell’incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obbiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti. Il consumo di elettricità viene misurato tenendo conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto. I produttori possono applicare le norme armonizzate stabilite ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2005/32/CE.

(10)

Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che diminuiscono l’impatto ambientale degli alimentatori esterni durante il loro ciclo di vita, con un risparmio del consumo energetico e di elettricità durante l’intero ciclo di vita stimato rispettivamente in 118 PJ e 9 TWh entro il 2020, rispetto ad uno scenario nel quale non venissero adottate misure.

(11)

Conformemente all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare che le procedure applicabili di valutazione della conformità sono il controllo della progettazione interno, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all’allegato V di detta direttiva.

(12)

Al fine di agevolare le prove di conformità, è opportuno invitare i produttori a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE, relativamente al rendimento medio in modo attivo e al consumo di elettricità a vuoto.

(13)

È opportuno individuare parametri di riferimento per le tecnologie attualmente disponibili che consentano un elevato rendimento in modo attivo e ridotti consumi energetici a vuoto. Questo permetterà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le PMI e le microimprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali per ridurre il consumo di energia.

(14)

Le specifiche di progettazione ecocompatibile relative alla condizione a vuoto degli alimentatori esterni a bassa tensione riguardano lo stesso parametro, per quanto riguarda l’impatto ambientale, delle specifiche di progettazione ecocompatibile per il modo spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio messe in commercio con un alimentatore a bassa tensione. Le specifiche di progettazione ecocompatibile per la condizione a vuoto degli alimentatori esterni a bassa tensione devono essere più rigorose delle specifiche di progettazione ecocompatibile per il modo spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio messe in commercio con un alimentatore a bassa tensione, fissate dal regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo degli alimentatori esterni (2), pertanto non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio messe in commercio con un alimentatore esterno a bassa tensione. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1275/2008.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica in condizione a vuoto e al rendimento medio in modo attivo degli alimentatori esterni.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

convertitori di tensione;

b)

alimentatori non interrompibili;

c)

caricabatterie;

d)

convertitori di dispositivi di illuminazione alogeni;

e)

alimentatori esterni per dispositivi medici;

f)

alimentatori esterni immessi sul mercato non oltre il 30 giugno 2015 come parti di ricambio per un alimentatore esterno identico immesso sul mercato non oltre un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che detta parte di ricambio, o il suo imballaggio, indichi chiaramente il prodotto o i prodotti che costituiscono il carico principale cui la parte è destinata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«alimentatore esterno», un dispositivo che:

a)

è progettato per trasformare la corrente alternata (AC) in ingresso dalla fonte principale di alimentazione in corrente continua (CC) o alternata (AC) di tensione inferiore in uscita;

b)

è in grado di trasformare verso una sola tensione di uscita CC o AC alla volta;

c)

è destinato all’uso con un dispositivo separato che costituisce il carico principale;

d)

è contenuto in un alloggiamento fisicamente separato dal dispositivo che costituisce il carico principale;

e)

è collegato al dispositivo che costituisce il carico principale tramite una connessione elettrica, cavo, filo o altro collegamento maschio/femmina amovibile o fisso;

f)

ha una potenza di uscita nominale non superiore a 250 Watt;

g)

è destinato all’uso con apparecchi domestici e da ufficio elettrici ed elettronici come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1275/2008;

2)

«alimentatore esterno a bassa tensione», un alimentatore esterno con tensione di uscita nominale inferiore a 6 Volt e corrente di uscita nominale pari o superiore a 550 milliampere;

3)

«convertitore di dispositivi di illuminazione alogeni», un alimentatore esterno utilizzato con lampade alogene al tungsteno a tensione estremamente ridotta;

4)

«alimentatore non interrompibile», dispositivo che fornisce automaticamente un’alimentazione di emergenza in caso di cali di tensione dalla sorgente principale al di sotto del livello accettabile;

5)

«caricabatterie», dispositivo che nell’interfaccia di uscita è collegato direttamente ad una batteria amovibile;

6)

«convertitore di tensione», un dispositivo che converte la tensione di uscita di una fonte di alimentazione a 230 V in tensione di uscita a 110 V con caratteristiche simili;

7)

«potenza di uscita nominale» (PO), la potenza di uscita specificata dal produttore;

8)

«condizione a vuoto», condizione per cui l’entrata dell’alimentatore esterno è collegata ad una fonte di alimentazione mentre l’uscita non è collegata a nessun carico principale;

9)

«modo attivo», condizione per cui l’entrata dell’alimentatore esterno è collegata ad una fonte di alimentazione e l’uscita è collegata ad un carico principale;

10)

«rendimento in modo attivo», rapporto tra l’energia prodotta da un alimentatore esterno in modo attivo e l’alimentazione di corrente necessaria per produrla;

11)

«rendimento medio in modo attivo», la media dei rendimenti in modo attivo al 25 %, 50 %, 75 % e 100 % della potenza nominale di uscita.

Articolo 3

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica in condizione a vuoto e il rendimento medio in modo attivo degli alimentatori esterni immessi sul mercato sono definiti nell’allegato I.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, o il sistema di gestione per la valutazione della conformità, di cui all’allegato V della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all’allegato II.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell’allegato III.

Articolo 7

Revisione

Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008

Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il presente regolamento non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio posti sul mercato con un alimentatore esterno.»;

2)

all’articolo 2, si è aggiunto il seguente punto:

«9.

“alimentatore esterno a bassa tensione”, un alimentatore esterno con tensione di uscita nominale inferiore a 6 volt e corrente di uscita nominale pari o superiore a 550 milliampere.»

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1, lettera a), dell’allegato I entra in vigore un anno dopo la data di cui al primo comma.

Il punto 1, lettera b), dell’allegato I entra in vigore due anni dopo la data di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1.   CONSUMO DI ELETTRICITÀ A VUOTO E RENDIMENTO MEDIO IN MODO ATTIVO

a)

Un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento:

Il consumo di energia nella condizione a vuoto non può superare i 0,50 W.

Il rendimento medio in modo attivo non può essere inferiore a:

 

0,500 · PO, con PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, con 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, con PO > 51,0 W.

b)

Due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento:

 

Il consumo di energia elettrica nella condizione a vuoto non può superare i limiti seguenti:

 

Alimentatori esterni AC/AC, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione

Alimentatori esterni AC/CC, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione

Alimentatori esterni a bassa tensione

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

n/d

 

Il rendimento medio in modo attivo non può essere inferiore ai seguenti limiti:

 

Alimentatori esterni AC/AC e AC/CC, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione

Alimentatori esterni a bassa tensione

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MISURAZIONI

Il consumo di energia nella condizione a vuoto e il rendimento medio in modo attivo di cui al punto 1 sono verificati mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 W sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza del 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 W sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore a 0,01 W e a un livello di confidenza del 95 %.

3.   INFORMAZIONI FORNITE DAI FABBRICANTI

Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

Quantità nominale

Descrizione

Valore quadratico medio (Rms) corrente di uscita (mA)

Misurato nelle condizioni di carico 1-4

Rms tensione di uscita (V)

Potenza di uscita modo attivo (W)

Rms tensione di ingresso (V)

Misurato nelle condizioni di carico 1-5

Rms potenza di ingresso (W)

Distorsione armonica totale (THD)

Fattore di potenza vero

Potenza consumata (W)

Calcolata nelle condizioni di carico 1-4, misurata nella condizione di carico 5

Rendimento

Misurato nelle condizioni di carico 1-4

Rendimento medio

MEDIA aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4

Le rispettive condizioni di carico sono:

Percentuale della corrente nominale di uscita

Condizione di carico 1

100 % ± 2 %

Condizione di carico 2

75 % ± 2 %

Condizione di carico 3

50 % ± 2 %

Condizione di carico 4

25 % ± 2 %

Condizione di carico 5

0 % (a vuoto)


ALLEGATO II

PROCEDURA DI VERIFICA

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato I.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

2.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, se:

a)

il risultato per la condizione a vuoto non supera il valore del limite applicabile stabilito nell’allegato I di oltre 0,10 W; e

b)

la media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico 1-4 come definite nell’allegato I non è inferiore al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo di oltre il 5 %.

3.

Se i risultati di cui al punto 2, lettere a) e b), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello.

4.

Dopo aver sottoposto a test tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche se:

a)

la media dei risultati per la condizione a vuoto non supera il valore del limite applicabile stabilito nell’allegato I di oltre 0,10 W; e

b)

la media delle medie aritmetiche del rendimento medio nelle condizioni di carico 1-4 come definite nell’allegato I non è inferiore al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo di oltre il 5 %.

5.

Se i risultati di cui al punto 4, lettere a) e b), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.


ALLEGATO III

PARAMETRI DI RIFERIMENTO INDICATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 6

a)   Condizione a vuoto

Il più basso consumo di energia in condizione a vuoto per gli alimentatori esterni può essere così approssimato:

0,1 W o inferiore, con PO ≤ 90 W,

0,2 W o inferiore, con 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W o inferiore, con 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W o inferiore, con PO > 180 W.

b)   Rendimento medio in modo attivo

Il miglior rendimento medio in modo attivo ottenibile dagli alimentatori esterni, secondo i dati più recenti (gennaio 2008), può essere così approssimato:

0,090 · ln(PO) + 0,680, per 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;

0,890, per PO > 10,0 W.


7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/11


REGOLAMENTO (CE) N. 279/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.

(2)

La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.

(3)

Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:

1)

al punto 1, alla voce «in Slovacchia» è aggiunto il testo seguente:

«—

odontotecnico (zubný technik),

ciclo di studi e di formazione avente una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8 o 9 anni di istruzione elementare, 4 anni di scuola secondaria seguita da 2 anni di insegnamento post-secondario in un istituto secondario di assistenza sanitaria, coronati da un esame di maturità a carattere teorico-pratico (maturitné vysvedčenie).»;

2)

al punto 2 sono soppressi la voce «in Danimarca» e il testo riguardante la Danimarca.


7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/13


REGOLAMENTO (CE) N. 280/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L’allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

(2)

Gli allegati I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso della Bulgaria e della Romania.

(3)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

La Danimarca, in conformità dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del codice di diritto internazionale privato,

nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,

in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),

in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας),

in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),

in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),

in Polonia: gli articoli 1103 e 1110 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego), nella parte in cui fondano la competenza sulla circostanza che il convenuto risiede in Polonia, possiede beni in Polonia o è titolare di diritti di proprietà in Polonia, oppure che l’oggetto della causa si trova in Polonia o che una delle parti è cittadina polacca,

in Portogallo: l’articolo 65 e l’articolo 65 A del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l’articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho),

in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

in Finlandia: il capo 10, articolo 1, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

in Svezia: il capo 10, articolo 3, paragrafo 1, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken),

nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o

b)

sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o

c)

sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.


ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»,

in Bulgaria: «окръжния съд»,

nella Repubblica ceca: «okresní soud» o «soudní exekutor»,

in Germania:

a)

presidente di una sezione del «Landgericht»;

b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

in Estonia: «maakohus»,

in Grecia: «Μονομελές Πρωτοδικείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia»

in Francia:

a)

«greffier en chef du tribunal de grande instance»;

b)

«président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

in Irlanda: «High Court»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, per le sentenze relative agli alimenti, «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: presidente del «tribunal d’arrondissement»,

in Ungheria: «megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság» e a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság»,

a Malta: «Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili» o «Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Reġistratur tal-Qorti», cui l’istanza è trasmessa dal «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja»,

nei Paesi Bassi: «voorzieningenrechter van de rechtbank»,

in Austria: «Bezirksgericht»,

in Polonia: «Sąd Okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal Judicial de Comarca»,

in Romania: «Tribunal»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: «okresný súd»,

in Finlandia: «käräjäoikeus/tingsrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar».


ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

in Belgio:

a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b)

per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

in Bulgaria: «апелативен съд — софия»,

nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

in Germania: «Oberlandesgericht»,

in Estonia: «ringkonnakohus»,

in Grecia: «Εφετείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincail» si pronunci sul ricorso,

in Francia:

a)

«Cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;

b)

il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

in Irlanda: «High Court»,

in Islanda: «heradsdomur»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

a Malta: «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni», «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,

nei Paesi Bassi:

a)

per il convenuto: «arrondissementsrechtbank»;

b)

per l’istante: «gerechtshof»,

in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

in Romania: «Curte de Apel»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».


ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:

in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,

in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,

nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,

in Germania: «Rechtsbeschwerde»,

in Estonia: «kassatsioonikaebus»,

in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,

in Islanda: ricorso all’«Hæstiréttur»,

a Cipro: appello alla Corte suprema,

in Lettonia: ricorso all’«Augstākās tiesas Senāts» tramite l’«Apgabaltiesa»,

in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,

a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12»,

in Austria: «Revisionsrekurs»,

in Polonia: «skarga kasacyjna»,

in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,

in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,

in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,

in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,

in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,

nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.


7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/20


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 142 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2009/2010, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

(3)

Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero industriale di importazione per la campagna 2009/2010.

(4)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, i dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo pari a 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/21


POSIZIONE COMUNE 2009/314/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che modifica la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

La posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (2), ha prorogato le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/276/PESC sino al 13 ottobre 2009. Tuttavia, i divieti di soggiorno confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, sono stati sospesi sino al 13 aprile 2009.

(3)

Al fine di promuovere l'adozione e l'attuazione di ulteriori misure concrete a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, il 16 marzo 2009 il Consiglio ha convenuto, da un lato, di prorogare di un anno da tale data le misure restrittive stabilite con la posizione comune 2006/276/PESC, dall'altro lato, di mantenere per un periodo di nove mesi la sospensione dell'applicazione dei divieti di soggiorno nei confronti di determinati funzionari bielorussi. Entro la fine di tale periodo il Consiglio riesaminerà con attenzione le misure restrittive tenuto conto della situazione in Bielorussia e, se saranno intervenuti ulteriori sviluppi positivi, potrà considerare la possibilità di revocare le misure restrittive. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di applicare nuovamente i divieti di soggiorno se necessario, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse in materia di democrazia e di diritti umani.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare la posizione comune 2006/279/PESC e abrogare la posizione comune 2008/844/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 15 marzo 2010.

Articolo 2

1.   Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 15 dicembre 2009.

2.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 15 dicembre 2009.

Articolo 3

La presente posizione comune sarà riesaminata prima del 15 dicembre 2009 alla luce della situazione in Bielorussia.

Articolo 4

La posizione comune 2008/844/PESC è abrogata.

Articolo 5

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.

(2)  GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 56.


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/23


DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione e l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale obiettivo presuppone lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario tra le competenti autorità degli Stati membri.

(2)

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (2). La presente decisione quadro contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l'introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sulla scorta del modello elaborato in ambito Schengen.

(3)

La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale (3) invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra gli Stati ricorrendo, se necessario, a formulari uniformi al fine di facilitare l'assistenza giudiziaria.

(4)

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne, priorità ribadita nel programma dell'Aia (4), adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitava a intensificare lo scambio di informazioni sulla base dei casellari giudiziari nazionali. Tali obiettivi trovano riscontro nel piano di azione adottato il 2 e 3 giugno 2005 congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione per realizzare il programma dell'Aia.

(5)

Per migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui casellari giudiziari sono accolti con favore progetti elaborati al fine di raggiungere tale obiettivo, ivi compreso il progetto esistente per l'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali in materia penale. L'esperienza acquisita da tali attività ha incoraggiato gli Stati membri a potenziare ulteriormente i loro sforzi e ha mostrato l'importanza di continuare a ottimizzare il reciproco scambio tra Stati membri di informazioni sulle condanne.

(6)

La presente decisione quadro risponde alle aspettative formulate dal Consiglio del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione del Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea, e alla discussione generale che ne è derivata. Essa si prefigge, in particolare, di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione.

(7)

L'applicazione del meccanismo istituito dalla presente decisione quadro alla sola trasmissione di informazioni estratte dal casellario giudiziario relativamente alle persone fisiche non dovrebbe pregiudicare l'eventuale futura estensione dell'ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

(8)

L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è disciplinata attualmente dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Tuttavia, tali disposizioni non soddisfano le attuali esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio quale l'Unione europea.

(9)

Tra gli Stati membri la presente decisione quadro dovrebbe sostituire l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini — obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa — è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

(10)

La presente decisione quadro dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità, per le autorità giudiziarie, di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziario in applicazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000 (5).

(11)

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne presenta un'utilità ridotta se gli Stati membri non sono in grado di tener conto delle informazioni trasmesse. Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale (6).

(12)

Il principale obiettivo dell'iniziativa del Regno del Belgio è conseguito dalla presente decisione quadro là dove obbliga l'autorità centrale di ogni Stato membro a richiedere e inserire nel suo estratto del casellario giudiziario tutte le informazioni fornite dal casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato quando risponde a una richiesta di questo. La conoscenza dell'esistenza della condanna e, ove comminata e iscritta nel casellario giudiziario, di un'interdizione da essa derivante è una condizione preliminare necessaria per dar loro efficacia conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona intende esercitare attività professionali attinenti alla cura dei bambini. Il meccanismo istituito dalla presente decisione quadro mira, tra l'altro, ad assicurare che una persona condannata per reati sessuali commessi su bambini, qualora il suo casellario giudiziario nello Stato membro di condanna contenga la condanna stessa e, ove comminata e iscritta nel casellario giudiziario, un'interdizione da essa derivante, non possa più occultare tale condanna o interdizione al fine di esercitare l'attività attinente alla cura dei bambini in un altro Stato membro.

(13)

La presente decisione quadro stabilisce norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri a seguito della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nella presente decisione quadro. Inoltre, ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra altresì le disposizioni della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (7), che fissano limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni richieste. La presente decisione quadro completa tali disposizioni con norme specifiche per l'inoltro, da parte dello Stato membro di cittadinanza, di informazioni relative a condanne trasmessegli dallo Stato membro di condanna.

(14)

La presente decisione quadro non modifica gli obblighi e le prassi stabiliti nei confronti degli Stati terzi a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, nella misura in cui tale strumento resta applicabile.

(15)

Ai sensi della raccomandazione n. R (84) 10 del Consiglio d'Europa sul casellario giudiziario e la riabilitazione dei condannati, l'istituzione del casellario giudiziario è volta principalmente a informare le autorità responsabili del sistema giudiziario penale sui precedenti dell'imputato al fine di adattare la decisione da assumere al caso concreto. Poiché qualunque altro uso del casellario giudiziario che possa compromettere le possibilità di reinserimento sociale del condannato deve essere limitato il più possibile, l'uso delle informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione quadro a fini diversi da un procedimento penale può essere limitato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiesto e dello Stato membro richiedente.

(16)

Lo scopo delle disposizioni della presente decisione quadro relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri. La presente decisione quadro non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.

(17)

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve. La reciproca comprensione può essere migliorata con la creazione di un «formato europeo standardizzato», che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. Le informazioni sulle condanne inviate dallo Stato membro di condanna dovrebbero essere trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Il Consiglio dovrebbe adottare le misure necessarie per l'attuazione del meccanismo di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione quadro.

(18)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(19)

La presente decisione quadro rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, poiché il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri non può essere realizzato in modo adeguato dall'azione unilaterale degli Stati membri e richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione quadro si prefigge:

a)

di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»);

b)

di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e di precisare i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

c)

di fissare il quadro per la costruzione e lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, in base alla presente decisione quadro e alla successiva decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;

b)

«procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;

c)

«casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

Articolo 3

Autorità centrale

1.   Ai fini della presente decisione quadro ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per la risposta ai sensi dell'articolo 7 alle richieste di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.

2.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.

Articolo 4

Obblighi dello Stato membro di condanna

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché qualsiasi condanna pronunciata nel proprio territorio comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.

2.   L'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.

Qualora sia noto che la persona condannata ha la cittadinanza di più Stati membri, le informazioni sono trasmesse a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata.

3.   Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.

4.   Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest'ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi richiedano provvedimenti a livello nazionale.

Articolo 5

Obblighi dello Stato membro di cittadinanza

1.   L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.

2.   Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.

3.   Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Richiesta d'informazioni sulle condanne

1.   Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.

2.   Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.

3.   Allorché una persona, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, chiede informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

4.   Qualsiasi richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario a un'autorità centrale di uno Stato membro è inviata mediante il modulo che figura in allegato.

Articolo 7

Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne

1.   Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a)

alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e iscritte nel casellario giudiziario;

b)

alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse dopo il 27 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 4, quali conservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

c)

alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e siano iscritte nel casellario giudiziario;

d)

alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziario.

2.   Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponde in conformità del diritto nazionale indicando le condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e siano iscritte nel suo casellario giudiziario.

Per quanto riguarda le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale di quest'ultimo Stato membro trasmette in conformità del diritto nazionale allo Stato membro richiedente le informazioni conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché le informazioni trasmesse a tale autorità centrale entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel suo casellario giudiziario.

Nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel primo Stato membro e trasmesse all'autorità centrale del secondo Stato membro non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza comunica allo Stato membro richiedente, con riguardo a dette condanne, quale altro Stato membro aveva trasmesso tali informazioni, in modo da consentire allo Stato membro richiedente di rivolgere una richiesta direttamente allo Stato membro di condanna per ottenere informazioni sulle condanne in questione.

3.   Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza da un paese terzo, detto Stato membro può rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4.   Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel suo casellario giudiziario nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

5.   La risposta è fornita mediante il modulo che figura in allegato. Questo è corredato di un elenco delle condanne, stilato conformemente al diritto nazionale.

Articolo 8

Termini di risposta

1.   La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali.

Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.

2.   La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9

Condizioni di utilizzo dei dati personali

1.   I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.

2.   I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto nel modulo che figura in allegato.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.

5.   Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.

Articolo 10

Lingue

Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo.

Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri.

All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.

Articolo 11

Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne

1.   All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:

a)

informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):

i)

informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

ii)

informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

iii)

informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e

iv)

informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

b)

informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative):

i)

nome dei genitori della persona condannata;

ii)

numero di riferimento della condanna;

iii)

luogo del reato; e

iv)

interdizioni derivanti dalla condanna;

c)

informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):

i)

numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

ii)

impronte digitali prese a questa persona; e

iii)

eventuali pseudonimi.

Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.

2.   L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell'articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.

3.   Fino allo scadere del termine di cui al paragrafo 7, le autorità centrali degli Stati membri che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 6 si trasmettono tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 e altre informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità.

Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.

4.   Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio in conformità delle pertinenti procedure del trattato sull'Unione europea entro il 27 aprile 2012.

Tali altre modalità includono:

a)

la definizione di qualsiasi modalità atta ad agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;

b)

la definizione delle modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili;

c)

gli eventuali adeguamenti del modulo che figura in allegato.

5.   Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 3 e 4, per l'intera durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 3, primo comma.

6.   Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all'impiego del formato standardizzato e alla sua trasmissione per via elettronica agli altri Stati membri. Esso notifica al Consiglio da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni.

7.   Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 6 entro tre anni a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio per via elettronica delle informazioni sulle condanne.

Articolo 12

Rapporti con altri strumenti giuridici

1.   Nei rapporti tra gli Stati membri la presente decisione quadro completa le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo del 16 ottobre 2001 (8).

2.   Ai fini della presente decisione quadro gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

3.   Fatta salva la loro applicazione nei rapporti fra Stati membri e Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, e al più tardi a decorrere dal 27 aprile 2012, le disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quali completate dall'articolo 4 del citato protocollo aggiuntivo alla Convenzione stessa, del 17 marzo 1978.

4.   La decisione 2005/876/GAI è abrogata.

5.   La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra Stati membri.

Articolo 13

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 27 aprile 2012.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

3.   In base a tali informazioni, entro il 27 aprile 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  Parere del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(3)  GU C 216 dell'1.8.2001, pag. 14.

(4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(6)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32.

(7)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 33.

(8)  GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Modulo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario

Ai fini di assistenza per la corretta compilazione del modulo, gli Stati membri devono consultare il manuale di procedura

a)

Informazioni relative allo Stato membro richiedente:

Stato membro:

Autorità centrale(i):

Persona di contatto:

Telefono (con prefisso):

Telefax (con prefisso):

Indirizzo di posta elettronica:

Recapito postale:

Numero di riferimento del fascicolo, se noto:

b)

Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta (1):

Nome completo (nomi e tutti i cognomi):

Nomi precedenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso: M  F 

Nazionalità:

Data di nascita (in cifre: gg/mm/aaaa):

Luogo di nascita (città e Stato):

Nome del padre:

Nome della madre:

Residenza o domicilio conosciuto:

Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona:

Impronte digitali:

Altri dati identificativi, se disponibili:

c)

Scopo della richiesta:

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

1)

procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa …

2)

richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa:

i)

proveniente da un'autorità giudiziaria …

ii)

proveniente da un'autorità amministrativa competente …

iii)

proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziario …

Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

Autorità richiedente:

l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiedente).

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (ad esempio, urgenza della richiesta):

Risposta alla richiesta

Informazioni relative alla persona interessata

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

L'autorità sottoscritta conferma che:

nel casellario giudiziario della persona interessata non figurano informazioni sulle condanne

nel casellario giudiziario della persona interessata figurano informazioni sulle condanne; se ne acclude un elenco

nel casellario giudiziario della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)

nel casellario giudiziario della persona interessata figurano informazioni sulle condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato membro di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a … (indicare lo Stato membro di condanna)

conformemente al diritto interno dello Stato membro richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale.

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (restrizioni previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):

Si prega di indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta

Fatto a

addì

Firma e timbro ufficiale (se del caso):

Nome e qualifica/organizzazione:

Se del caso, accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato membro richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente.


(1)  Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.


7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/33


DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un’interpretazione uniforme di dette informazioni e l’efficacia di tale scambio.

(2)

L’attuale meccanismo della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non consente un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Sono quindi necessarie, a livello dell’Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

(3)

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell’Aia (3) e nel piano d’azione (4) sulla sua attuazione. L’interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell’Unione europea figura come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

(4)

L’interconnessione telematica dei casellari giudiziari è parte del progetto «Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007.

(5)

È attualmente in corso un progetto pilota per l’interconnessione dei casellari giudiziari, i cui risultati costituiscono una valida base per proseguire i lavori sullo scambio informatizzato delle informazioni a livello dell’Unione europea.

(6)

Obiettivo della presente decisione è dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema dovrebbe consentire di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile. È quindi necessario creare un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, nonché stabilire altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi elettronici di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri.

(7)

La presente decisione si fonda sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI attuandoli e completandoli dal punto di vista tecnico.

(8)

Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l’inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2009/315/GAI.

(9)

Né la presente decisione né la decisione quadro 2009/315/GAI istituiscono l’obbligo di scambiare informazioni su decisioni non penali.

(10)

Poiché la presente decisione non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di casellario giudiziario, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all’uso delle informazioni per scopi interni.

(11)

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema informatico decentrato. È opportuno che i dati estratti dai casellari giudiziari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri e che non sia possibile accedere direttamente in linea alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. È altresì opportuno che competa agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell’efficacia degli scambi tra di loro. L’infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS dovrebbe essere inizialmente la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA). Tutti i costi inerenti a tale infrastruttura dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

(12)

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene e misure di cui alla presente decisione dovrebbero facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole è frutto dell’analisi delle esigenze di tutti i ventisette Stati membri, nella quale si è tenuto conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati, pene e misure nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l’analisi ha tenuto conto anche delle definizioni comuni e armonizzate esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust e Europol.

(13)

Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti l’elenco dei reati, delle pene e delle misure nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva. Gli Stati membri possono fornire una descrizione dei reati, delle pene e delle misure e, data l’utilità di detta descrizione, dovrebbero essere incoraggiati a procedere in tal senso. Tali informazioni dovrebbero essere rese accessibili agli Stati membri.

(14)

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene e delle misure di cui alla presente decisione non sono destinate a stabilire equivalenze giuridiche tra i reati, le pene e le misure esistenti a livello nazionale. Costituiscono strumenti volti ad aiutare il destinatario a comprendere meglio i fatti e i tipi di pene e misure contenuti nelle informazioni trasmesse. L’esattezza dei codici indicati non può essere pienamente garantita dallo Stato membro che fornisce le informazioni e non dovrebbe precludere la possibilità da parte delle autorità competenti dello Stato ricevente di interpretare dette informazioni.

(15)

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene e misure dovrebbero essere rivedute e aggiornate secondo la procedura di adozione delle misure di attuazione delle decisioni prevista dal trattato sull’Unione europea.

(16)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi e consultarsi reciprocamente in seno al Consiglio, secondo le modalità definite dal trattato sull’Unione europea, al fine di stilare un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore che tratti delle procedure che disciplinano lo scambio di informazioni, in particolare delle modalità di identificazione degli autori dei reati, dell’interpretazione uniforme delle categorie di reato, delle pene e delle misure e della spiegazione di reati, pene e misure nazionali problematici, nonché al fine di garantire il necessario coordinamento ai fini dello sviluppo e del funzionamento di ECRIS.

(17)

Per accelerare lo sviluppo di ECRIS, la Commissione dovrebbe adottare una serie di misure tecniche con le quali assistere gli Stati membri nel preparare l’infrastruttura tecnica per l’interconnessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari. La Commissione può fornire un software di implementazione di riferimento, vale a dire un software ad hoc per permettere agli Stati membri di operare l’interconnessione, che questi ultimi potranno decidere di applicare invece del loro software di interconnessione per implementare un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari.

(18)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (5), dovrebbe applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri, assicurando un livello adeguato di protezione dei dati nel quadro dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e permettendo nel contempo agli Stati membri di richiedere standard di protezione più elevati per il trattamento dei dati nazionali

(19)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a causa della necessità di un’azione coordinata nell’Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(20)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea ed enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

La presente decisione definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione legate all’organizzazione e all’agevolazione degli scambi di informazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2009/315/GAI.

Articolo 3

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

1.   ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi:

a)

un software di interconnessione conforme a un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;

b)

un’infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata.

2.   La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.

3.   Le autorità centrali degli Stati membri di cui all’articolo 3 della decisione quadro 2009/315/GAI non hanno un accesso diretto in linea alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni dei casellari giudiziari trasmesse ad altri Stati membri.

4.   Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

5.   L’infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione s-TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima o rete sicura alternativa garantisce che l’infrastruttura di comunicazione comune esistente continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.

6.   L’infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.

7.   Per garantire il funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l’elaborazione delle statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), e il software di implementazione di riferimento.

8.   Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro sostiene i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1.

La Commissione sostiene i costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell’infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l’esecuzione e i futuri sviluppi del software di implementazione di riferimento.

Articolo 4

Formato di trasmissione delle informazioni

1.   Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice «altri reati».

Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.

2.   Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI , relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, il codice «altre pene e misure».

Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all’allegato B. Il parametro «decisioni non penali» è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.

Articolo 5

Informazioni su reati, pene e misure nazionali

1.   Gli Stati membri forniscono al segretariato generale del Consiglio le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di stilare il manuale non vincolante ad uso degli operatori di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

a)

elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

b)

elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.

2.   Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate al segretariato generale del Consiglio.

3.   Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del presente articolo.

Articolo 6

Misure di esecuzione

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le modifiche degli allegati A e B che si rivelino necessarie.

2.   I rappresentanti dei servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e la Commissione si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per:

a)

stilare un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS, trattando, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e recando l’interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene e misure di cui, rispettivamente, agli allegati A e B;

b)

coordinare la loro azione ai fini dello sviluppo e dell’esercizio di ECRIS, per quanto riguarda in particolare:

i)

la definizione di sistemi e procedure di registrazione che consentano il monitoraggio del funzionamento di ECRIS e la realizzazione di statistiche non personali relative allo scambio, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari;

ii)

l’adozione di specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, in particolare il pacchetto comune di protocolli;

iii)

la definizione di procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche nazionali alle specifiche tecniche.

Articolo 7

Relazione

I servizi della Commissione pubblicano una relazione periodica sugli scambi, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari basata in particolare sulle statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i). Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/315/GAI.

Articolo 8

Attuazione e termini

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 7 aprile 2012.

2.   Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’articolo 4 e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data notificata in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 2009/315/GAI.

Articolo 9

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Parere espresso il 9 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.


ALLEGATO A

Tavola comune delle categorie di reato di cui all’articolo 4

Parametri

Livello di realizzazione:

Reato consumato

C

Reato tentato o preparato

A

Elemento non trasmesso

Ø

Grado di partecipazione:

Autore

M

Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore

H

Elemento non trasmesso

Ø

Esonero dalla responsabilità penale:

Infermità mentale o imputabilità diminuita

S

Recidiva

R


Codice

Categorie e sottocategorie di reato

0100 00

categoria aperta

Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

0101 00

Genocidio

0102 00

Crimini contro l’umanità

0103 00

Crimini di guerra

0200 00

categoria aperta

Partecipazione a un’organizzazione criminale

0201 00

Direzione di un’organizzazione criminale

0202 00

Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un’organizzazione criminale

0203 00

Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un’organizzazione criminale

0300 00

categoria aperta

Terrorismo

0301 00

Direzione di un gruppo terrorista

0302 00

Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terrorista

0303 00

Finanziamento del terrorismo

0304 00

Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico

0305 00

Reclutamento o addestramento a fini terroristici

0400 00

categoria aperta

Tratta di esseri umani

0401 00

Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi

0402 00

Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale

0403 00

Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani

0404 00

Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù

0405 00

Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi

0406 00

Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale

0407 00

Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani

0408 00

Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù

0500 00

categoria aperta

Traffico illecito (1) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi

0501 00

Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi

0502 00

Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale (2)

0503 00

Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi

0504 00

Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi

0600 00

categoria aperta

Reati contro l’ambiente

0601 00

Danneggiamento o distruzione di specie animali e vegetali protette

0602 00

Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell’atmosfera, nel terreno o nell’acqua

0603 00

Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi

0604 00

Reati relativi al traffico (1) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse

0605 00

Reati colposi contro l’ambiente

0700 00

categoria aperta

Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica

0701 00

Reati relativi al traffico (3) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all’uso personale

0702 00

Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale

0703 00

Aiuto o istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

0704 00

Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale

0800 00

categoria aperta

Reati contro la persona

0801 00

Omicidio doloso

0802 00

Omicidio doloso aggravato (4)

0803 00

Omicidio colposo

0804 00

Omicidio doloso di neonato da parte della madre

0805 00

Interruzione illegale della gravidanza

0806 00

Eutanasia illegale

0807 00

Reati connessi al suicidio

0808 00

Morte come conseguenza di atti di violenza

0809 00

Lesione personale grave o gravissima

0810 00

Lesione personale colposa grave o gravissima

0811 00

Lesione personale lieve

0812 00

Lesione personale lieve colposa

0813 00

Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi

0814 00

Tortura

0815 00

Omissione di soccorso

0816 00

Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso

0817 00

Reati relativi al traffico illecito (3) di organi e tessuti umani

0818 00

Violenza o minacce domestiche

0900 00

categoria aperta

Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il razzismo e la xenofobia

0901 00

Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà

0902 00

Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un’autorità pubblica

0903 00

Cattura di ostaggi

0904 00

Dirottamento di aereo o nave

0905 00

Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio

0906 00

Minaccia

0907 00

Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo

0908 00

Estorsione

0909 00

Estorsione aggravata

0910 00

Violazione di proprietà privata

0911 00

Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata

0912 00

Reati contro la tutela dei dati personali

0913 00

Intercettazione illecita di dati o comunicazioni

0914 00

Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l’orientamento sessuale, la religione o l’origine etnica

0915 00

Pubblica istigazione alla discriminazione razziale

0916 00

Pubblica istigazione all’odio razziale

0917 00

Ricatto

1000 00

categoria aperta

Reati sessuali

1001 00

Stupro

1002 00

Stupro aggravato (5) diverso dallo stupro di minore

1003 00

Atti di libidine violenti

1004 00

Lenocinio

1005 00

Atti osceni

1006 00

Molestie sessuali

1007 00

Adescamento finalizzato alla prostituzione

1008 00

Sfruttamento sessuale di minori

1009 00

Reati connessi alla pedopornografia o ad immagini indecenti di minori

1010 00

Stupro di minore

1011 00

Atti di libidine violenti in danno di minore

1100 00

categoria aperta

Reati contro il diritto di famiglia

1101 00

Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia

1102 00

Poligamia

1103 00

Violazione degli obblighi alimentari

1104 00

Abbandono di minore o incapace

1105 00

Mancata osservanza dell’ordine di presentare un minore o sottrazione di minore

1200 00

categoria aperta

Reati contro lo Stato, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali

1201 00

Spionaggio

1202 00

Alto tradimento

1203 00

Reati elettorali e in materia di referendum

1204 00

Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato

1205 00

Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato

1206 00

Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale

1207 00

Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale

1208 00

Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale

1209 00

Reati contro l’ordine pubblico, violazione della quiete pubblica

1210 00

Violenza in occasione di manifestazioni sportive

1211 00

Furto di documenti pubblici o amministrativi

1212 00

Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza

1213 00

Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche

1214 00

Evasione

1300 00

categoria aperta

Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici

1301 00

Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari

1302 00

Frode in materia di sussidi e prestazioni europei

1303 00

Reati connessi al gioco d’azzardo illegale

1304 00

Turbativa di appalti pubblici

1305 00

Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità

1306 00

Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale

1307 00

Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale

1400 00

categoria aperta

Reati fiscali e doganali

1401 00

Reati fiscali

1402 00

Reati doganali

1500 00

categoria aperta

Reati economici e legati al commercio

1501 00

Bancarotta o insolvenza fraudolenta

1502 00

Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell’attivo o aumento illecito del passivo di una società

1503 00

Violazione delle regole della concorrenza

1504 00

Riciclaggio di proventi di reato

1505 00

Corruzione attiva o passiva nel settore privato

1506 00

Rivelazione di un segreto o violazione dell’obbligo di segretezza

1507 00

«Abuso di informazioni privilegiate»

1600 00

categoria aperta

Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni

1601 00

Appropriazione illecita

1602 00

Appropriazione o diversione illecita di energia

1603 00

Frode e truffa

1604 00

Traffico di merci rubate

1605 00

Traffico illecito (6) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d’arte

1606 00

Danneggiamento o distruzione dolosi di beni

1607 00

Danneggiamento o distruzione colposi di beni

1608 00

Sabotaggio

1609 00

Reati contro la proprietà industriale o intellettuale

1610 00

Incendio doloso

1611 00

Incendio doloso causa di morte o lesioni personali

1612 00

Incendio boschivo doloso

1700 00

categoria aperta

Reati di furto

1701 00

Furto

1702 00

Furto in seguito a violazione di proprietà privata

1703 00

Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona

1704 00

Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi, o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona

1800 00

categoria aperta

Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici

1801 00

Accesso illegale a un sistema informatico

1802 00

Attentato all’integrità di un sistema

1803 00

Attentato all’integrità dei dati

1804 00

Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici

1900 00

categoria aperta

Falsificazione di mezzi di pagamento

1901 00

Contraffazione o falsificazione di monete, compreso l’euro

1902 00

Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti

1903 00

Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede

1904 00

Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati

1905 00

Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede

2000 00

categoria aperta

Falsificazione di documenti

2001 00

Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato

2002 00

Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica

2003 00

Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica

2004 00

Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati

2005 00

Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi

2006 00

Falsificazione di documenti privati da parte di un privato

2100 00

categoria aperta

Violazione delle norme sulla circolazione stradale

2101 00

Guida pericolosa

2102 00

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

2103 00

Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente

2104 00

Fuga in incidente stradale

2105 00

Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale

2106 00

Reati relativi al trasporto su strada

2200 00

categoria aperta

Reati contro il diritto del lavoro

2201 00

Lavoro irregolare

2202 00

Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali

2203 00

Reati relativi alle condizioni di lavoro, all’igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro

2204 00

Reati relativi all’accesso o all’esercizio di una professione

2205 00

Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo

2300 00

categoria aperta

Violazioni della legislazione sull’immigrazione

2301 00

Ingresso e soggiorno irregolari

2302 00

Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno irregolari

2400 00

categoria aperta

Violazioni degli obblighi militari

2500 00

categoria aperta

Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita

2501 00

Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita

2600 00

categoria aperta

Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose

2601 00

Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi

2700 00

categoria aperta

Altri reati

2701 00

Altri reati dolosi

2702 00

Altri reati colposi


(1)  Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s’intende per «traffico» l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(2)  Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(3)  Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(4)  Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(5)  Per esempio: circostanze particolarmente gravi.

(6)  Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.


ALLEGATO B

Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure di cui all’articolo 4

Codice

Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure

1000

categoria aperta

Privative della libertà personale

1001

Reclusione

1002

Ergastolo

2000

categoria aperta

Restrittive della libertà personale

2001

Divieto di frequentare determinati luoghi

2002

Limitazione del diritto di espatrio

2003

Divieto di dimorare in determinati luoghi

2004

Divieto di partecipare a manifestazioni di massa

2005

Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo

2006

Assoggettamento a sorveglianza elettronica (1)

2007

Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità

2008

Obbligo di dimora/di residenza

2009

Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari

2010

Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso l’obbligo di restare sotto sorveglianza

3000

categoria aperta

Divieto di esercitare determinati diritti o capacità

3001

Destituzione da un incarico

3002

Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici

3003

Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità

3004

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

3005

Perdita del diritto a sussidi pubblici

3006

Revoca della patente di guida (2)

3007

Sospensione della patente di guida

3008

Divieto di condurre determinati veicoli

3009

Perdita/sospensione della potestà genitoriale

3010

Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario

3011

Interdizione/sospensione dall’ufficio di tutore (3)

3012

Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli

3013

Interdizione dall’esercizio di un’attività professionale, commerciale o sociale

3014

Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori

3015

Obbligo di chiudere un esercizio

3016

Divieto di detenere o portare armi

3017

Revoca della licenza di caccia/pesca

3018

Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito

3019

Divieto di detenere animali

3020

Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi

3021

Divieto di praticare determinati giochi/sport

4000

categoria aperta

Interdizione o espulsione dal territorio

4001

Interdizione dal territorio nazionale

4002

Espulsione dal territorio nazionale

5000

categoria aperta

Obblighi personali

5001

Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia

5002

Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi

5003

Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia

5004

Misure educative

5005

Messa alla prova

5006

Obbligo di attività formative/lavorative

5007

Obbligo di comunicare informazioni specifiche all’autorità giudiziaria

5008

Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna

5009

Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato

6000

categoria aperta

Misure patrimoniali

6001

Confisca

6002

Demolizione

6003

Ripristino

7000

categoria aperta

Ricovero in istituto

7001

Ricovero in un istituto psichiatrico

7002

Ricovero in un centro di disintossicazione

7003

Collocamento in una struttura educativa

8000

categoria aperta

Pene pecuniarie

8001

Multa/ammenda

8002

Multa/ammenda giornaliera (4)

8003

Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici (5)

9000

categoria aperta

Lavoro sostitutivo

9001

Lavoro o servizio di pubblica utilità

9002

Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive

10000

categoria aperta

Pene militari

10001

Rimozione (6)

10002

Degradazione

10003

Reclusione militare

11000

categoria aperta

Esenzione dalla pena/rinvio dell’esecuzione della pena/sanzione/diffida

12000

categoria aperta

Altre pene e misure


Parametri (da specificare, se applicabile)

ø

Pena

m

Misura

a

Sospensione della pena/misura

b

Sospensione parziale della pena/misura

c

Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza

d

Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza

e

Conversione della pena/misura

f

Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale

g

Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale

h

Revoca della sospensione della pena/misura

i

Determinazione ulteriore di una pena complessiva

j

Interruzione dell’esecuzione/rinvio della pena/misura (7)

k

Indulto

l

Indulto della pena sospesa

n

Cessazione della pena

o

Grazia

p

Amnistia

q

Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni)

r

Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziario)

s

Pene e misure per i minori

t

Decisioni non penali (8)


(1)  Fisso o mobile.

(2)  Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

(3)  Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.

(4)  Pena pecuniaria espressa in giorni.

(5)  Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

(6)  Perdita del grado.

(7)  Non permette di evitare l’esecuzione della sanzione.

(8)  Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza.