ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
27 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 255/2009 della Commissione, del 26 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, del 24 marzo 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 258/2009 della Commissione, del 26 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

19

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/297/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2009) 1876]  ( 1 )

22

 

 

2009/298/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2009) 2078]  ( 1 )

23

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (CE) N. 255/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/3


REGOLAMENTO (CE) N. 256/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2009

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina e fludioxonil sono stati fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l'azossistrobina, nel contesto di una nuova autorizzazione, a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'uso di tale prodotto fitosanitario sulle rape, è stata presentata una domanda di modifica dei LMR vigenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda di LMR di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata da un richiedente di un paese terzo (Stati Uniti d'America) in cui l'uso autorizzato di tale prodotto fitosanitario dà luogo a residui che eccedono il livello massimo per le melagrane, fissato nell'allegato III di detto regolamento.

(2)

Le due domande sono state valutate secondo quanto disposto dall'articolo 8 di detto regolamento; Portogallo e Danimarca hanno trasmesso alla Commissione relazioni di valutazione.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha valutato la sicurezza dei LMR proposti tenendo conto delle informazioni contenute nelle domande e delle relazioni di valutazione e ha emesso pareri motivati, che [a norma dell'articolo 10 del regolamento] ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso pubblici (3).

(4)

Nei suoi pareri motivati l'autorità ha concluso che tutti requisiti relativi ai dati erano soddisfatti e che le due modifiche dei LMR richieste erano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né in caso di esposizione per tutta la vita a entrambe le sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenere le due sostanze, né in caso di esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo di rape e melagrane è stata dimostrata l'esistenza di un rischio di superamento dell'assunzione giornaliera accettabile o della dose di riferimento acuta.

(5)

Sulla base del parere motivato dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche dei LMR richieste soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  Relazioni scientifiche EFSA (2008) 199 e 200, http://efsa.europa.eu


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

(1)

L'allegato II è così modificato:

Le linee relative all'azossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Azossistrobina

100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

110000

(i)

Agrumi

1

110010

Pompelmi

 

110020

Arance

 

110030

Limoni

 

110040

Limette

 

110050

Mandarini

 

110990

Altri

 

120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,1 (2)

120010

Mandorle

 

120020

Noci del Brasile

 

120030

Noci di anacardi

 

120040

Castagne e marroni

 

120050

Noci di cocco

 

120060

Nocciole

 

120070

Noci del Queensland

 

120080

Noci di pecàn

 

120090

Pinoli

 

120100

Pistacchi

 

120110

Noci comuni

 

120990

Altri

 

130000

(iii)

Pomacee

0,05 (2)

130010

Mele

 

130020

Pere

 

130030

Cotogne

 

130040

Nespole

 (3)

130050

Nespole del Giappone

 (3)

130990

Altri

 

140000

(iv)

Drupacee

0,05 (2)

140010

Albicocche

 

140020

Ciliege

 

140030

Pesche

 

140040

Prugne

 

140990

Altri

 

150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

151000

(a)

Uve da tavola e da vino

2

151010

Uve da tavola

 

151020

Uve da vino

 

152000

(b)

Fragole

2

153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

153010

More di rovo

3

153020

More selvatiche

0,05 (2)

153030

Lamponi

3

153990

Altri

0,05 (2)

154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

0,05 (2)

154010

Mirtilli

 

154020

Mirtilli giganti americani

 

154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

154040

Uva spina

 

154050

Rose canine (cinorrodonti)

 (3)

154060

More di gelso

 (3)

154070

Azzeruolo

 (3)

154080

Bacche di sambuco

 (3)

154990

Altri

 

160000

(vi)

Frutta varia

 

161000

(a)

Buccia commestibile

0,05 (2)

161010

Datteri

 

161020

Fichi

 

161030

Olive da tavola

 

161040

Kumquat

 

161050

Carambole

 (3)

161060

Cachi

 (3)

161070

Jambolan (susina di Giava)

 (3)

161990

Altri

 

162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,05 (2)

162010

Kiwi

 

162020

Litci

 

162030

Passiflore

 

162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 (3)

162050

Cainito

 (3)

162060

Cachi di Virginia

 (3)

162990

Altri

 

163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

163010

Avocadi

0,05 (2)

163020

Banane

2

163030

Manghi

0,2

163040

Papaie

0,2

163050

Melagrane

0,05 (2)

163060

Cherimolia

 (3)

163070

Guava

 (3)

163080

Ananas

0,05 (2)

163090

Frutti dell’albero del pane

 (3)

163100

Durian

 (3)

163110

Annona (guanabana)

 (3)

163990

Altri

0,05 (2)

200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

211000

(a)

Patate

0,05 (2)

212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05 (2)

212010

Manioca

 

212020

Patate dolci

 

212030

Ignami

 

212040

Maranta

 (3)

212990

Altri

 

213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

213010

Bietole rosse

0,05 (2)

213020

Carote

0,2

213030

Sedani-rapa

0,3

213040

Rafano

0,2

213050

Topinambur

0,05 (2)

213060

Pastinaca

0,2

213070

Prezzemolo a grossa radice

0,2

213080

Ravanelli

0,2

213090

Salsefrica

0,2

213100

Rutabaga

0,05 (2)

213110

Rape

0,2

213990

Altri

0,05 (2)

220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

220010

Agli

0,05 (2)

220020

Cipolle

0,05 (2)

220030

Scalogni

0,05 (2)

220040

Cipolline

2

220990

Altri

0,05 (2)

230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

231000

(a)

Solanacee

2

231010

Pomodori

 

231020

Peperoni

 

231030

Melanzane

 

231040

Okra, gombo

 

231990

Altri

 

232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

1

232010

Cetrioli

 

232020

Cetriolini

 

232030

Zucchine

 

232990

Altri

 

233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,5

233010

Meloni

 

233020

Zucche

 

233030

Cocomeri

 

233990

Altri

 

234000

(d)

Mais dolce

0,05 (2)

239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (2)

240000

(iv)

Cavoli

 

241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

0,5

241010

Cavoli broccoli

 

241020

Cavolfiori

 

241990

Altri

 

242000

(b)

Cavoli a testa

0,3

242010

Cavoletti di Bruxelles

 

242020

Cavoli cappucci

 

242990

Altri

 

243000

(c)

Cavoli a foglia

5

243010

Cavoli cinesi

 

243020

Cavoli ricci

 

243990

Altri

 

244000

(d)

Cavoli rapa

0,2

250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

3

251010

Dolcetta

 

251020

Lattughe

 

251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

251040

Crescione

 

251050

Barbarea

 (3)

251060

Rucola

 

251070

Senape nera

 (3)

251080

Foglie e germogli di Brassica spp

 

251990

Altri

 

252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

252010

Spinaci

0,05 (2)

252020

Portulaca

 (3)

252030

Bietole da foglia e da costa

0,05 (2)

252990

Altri

0,05 (2)

253000

(c)

Foglie di vite

 (3)

254000

(d)

Crescione acquatico

0,05 (2)

255000

(e)

Cicoria Witloof

0,2

256000

(f)

Erbe fresche

3

256010

Cerfoglio

 

256020

Erba cipollina

 

256030

Foglie di sedano

 

256040

Prezzemolo

 

256050

Salvia

 (3)

256060

Rosmarino

 (3)

256070

Timo

 (3)

256080

Basilico

 (3)

256090

Foglie di alloro (lauro)

 (3)

256100

Dragoncello

 (3)

256990

Altri

 

260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

260010

Fagioli (con baccello)

1

260020

Fagioli (senza baccello)

0,2

260030

Piselli (con baccello)

0,5

260040

Piselli (senza baccello)

0,2

260050

Lenticchie

0,05 (2)

260990

Altri

0,05 (2)

270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

270010

Asparagi

0,05 (2)

270020

Cardi

0,05 (2)

270030

Sedani

5

270040

Finocchi

5

270050

Carciofi

1

270060

Porri

2

270070

Rabarbaro

0,05 (2)

270080

Germogli di bambù

 (3)

270090

Cuori di palma

 (3)

270990

Altri

0,05 (2)

280000

(viii)

Funghi

0,05 (2)

280010

Coltivati

 

280020

Spontanei

 

280990

Altri

 (3)

290000

(ix)

Alghe marine

 

300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,1

300010

Fagioli

 

300020

Lenticchie

 

300030

Piselli

 

300040

Lupini

 

300990

Altri

 

400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

401000

(i)

Semi oleaginosi

 

401010

Semi di lino

0,05 (2)

401020

Semi di arachide

0,05 (2)

401030

Semi di papavero

0,05 (2)

401040

Semi di sesamo

0,05 (2)

401050

Semi di girasole

0,05 (2)

401060

Semi di colza

0,5

401070

Semi di soia

0,5

401080

Semi di senape

0,05 (2)

401090

Semi di cotone

0,05 (2)

401100

Semi di zucca

0,05 (2)

401110

Semi di cartamo

 (3)

401120

Semi di borragine

 (3)

401130

Semi di camelina

 (3)

401140

Semi di canapa

0,05 (2)

401150

Semi di ricino

 (3)

401990

Altri

0,05 (2)

402000

(ii)

Frutti oleaginosi

0,05 (2)

402010

Olive da olio

 

402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 (3)

402030

Frutti di palma

 (3)

402040

Capoc

 (3)

402990

Altri

 

500000

5.

CEREALI

 

500010

Orzo

0,3

500020

Grano saraceno

0,05 (2)

500030

Mais

0,05 (2)

500040

Miglio

0,05 (2)

500050

Avena

0,3

500060

Riso

5

500070

Segale

0,3

500080

Sorgo

0,05 (2)

500090

Frumento

0,3

500990

Altri

0,05 (2)

600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

(ii)

Chicchi di caffè

 (3)

630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 (3)

631000

(a)

Fiori

 (3)

631010

Fiori di camomilla

 (3)

631020

Fiori di ibisco

 (3)

631030

Petali di rosa

 (3)

631040

Fiori di gelsomino

 (3)

631050

Tiglio

 (3)

631990

Altri

 (3)

632000

(b)

Foglie

 (3)

632010

Foglie di fragola

 (3)

632020

Foglie di rooibos

 (3)

632030

Mate

 (3)

632990

Altri

 (3)

633000

(c)

Radici

 (3)

633010

Radici di valeriana

 (3)

633020

Radici di ginseng

 (3)

633990

Altri

 (3)

639000

(d)

Altre infusi di erbe

 (3)

640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 (3)

650000

(v)

Carruba

 (3)

700000

7.

LUPPOLO (ESSICCATO), COMPRESI I PANELLI DI LUPPOLO E POLVERE NON CONCENTRATA

20

800000

8.

SPEZIE

 (3)

810000

(i)

Semi

 (3)

810010

Anice verde

 (3)

810020

Grano nero

 (3)

810030

Semi di sedano

 (3)

810040

Semi di coriandolo

 (3)

810050

Semi di cumino

 (3)

810060

Semi di aneto

 (3)

810070

Semi di finocchio

 (3)

810080

Semi di fieno greco

 (3)

810090

Noci moscate

 (3)

810990

Altri

 (3)

820000

(ii)

Frutta e bacche

 (3)

820010

Pimenti

 (3)

820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 (3)

820030

Carvi

 (3)

820040

Cardamomo

 (3)

820050

Bacche di ginepro

 (3)

820060

Pepe nero, pepe bianco

 (3)

820070

Baccelli di vaniglia

 (3)

820080

Tamarindo

 (3)

820990

Altri

 (3)

830000

(iii)

Corteccia

 (3)

830010

Cannella

 (3)

830990

Altri

 (3)

840000

(iv)

Radici o rizomi

 (3)

840010

Liquirizia

 (3)

840020

Zenzero

 (3)

840030

Curcuma

 (3)

840040

Barbaforte o cren

 (3)

840990

Altri

 (3)

850000

(v)

Germogli

 (3)

850010

Chiodi di garofano

 (3)

850020

Capperi

 (3)

850990

Altri

 (3)

860000

(vi)

Stigma del fiore

 (3)

860010

Zafferano

 (3)

860990

Altri

 (3)

870000

(vii)

Arillo

 (3)

870010

Macis

 (3)

870990

Altri

 (3)

900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 (3)

900010

Barbabietola da zucchero

 (3)

900020

Canna da zucchero

 (3)

900030

Radici di cicoria

 (3)

900990

Altri

 (3)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

0,05 (2)

1011000

(a)

Suini

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

(c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

(d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 (3)

1015010

Carne

 (3)

1015020

Grasso

 (3)

1015030

Fegato

 (3)

1015040

Reni

 (3)

1015050

Frattaglie commestibili

 (3)

1015990

Altri

 (3)

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

(g)

Altri animali domestici

 (3)

1017010

Carne

 (3)

1017020

Grasso

 (3)

1017030

Fegato

 (3)

1017040

Reni

 (3)

1017050

Frattaglie commestibili

 (3)

1017990

Altri

 (3)

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

0,01 (2)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0,05 (2)

1030010

Galli e galline

 (3)

1030020

Anatre

 (3)

1030030

Oche

 (3)

1030040

Quaglie

 (3)

1030990

Altri

 (3)

1040000

(iv)

Miele

 (3)

1050000

(v)

Rettili e anfibi

 (3)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 (3)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 (3)

(2)

L'allegato III è così modificato:

Le linee relative al fludioxonil sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

110000

(i)

Agrumi

 

110010

Pompelmi

10

110020

Arance

7

110030

Limoni

7

110040

Limette

7

110050

Mandarini

7

110990

Altri

7

120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,05 (5)

120010

Mandorle

 

120020

Noci del Brasile

 

120030

Noci di anacardi

 

120040

Castagne e marroni

 

120050

Noci di cocco

 

120060

Nocciole

 

120070

Noci del Queensland

 

120080

Noci di pecàn

 

120090

Pinoli

 

120100

Pistacchi

 

120110

Noci comuni

 

120990

Altri

 

130000

(iii)

Pomacee

5

130010

Mele

 

130020

Pere

 

130030

Cotogne

 

130040

Nespole

 

130050

Nespole del Giappone

 

130990

Altri

 

140000

(iv)

Drupacee

 

140010

Albicocche

5

140020

Ciliege

5

140030

Pesche

5

140040

Prugne

0,5

140990

Altri

0,05 (5)

150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

151000

(a)

Uve da tavola e da vino

2

151010

Uve da tavola

2

151020

Uve da vino

2

152000

(b)

Fragole

3

153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

153010

More di rovo

5

153020

More selvatiche

0,05 (5)

153030

Lamponi

5

153990

Altri

0,05 (5)

154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

154010

Mirtilli

3

154020

Mirtilli giganti americani

1

154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

3

154040

Uva spina

3

154050

Rose canine (cinorrodonti)

1

154060

More di gelso

1

154070

Azzeruolo

1

154080

Bacche di sambuco

2

154990

Altri

1

160000

(vi)

Frutta varia

 

161000

(a)

Buccia commestibile

0,05 (5)

161010

Datteri

 

161020

Fichi

 

161030

Olive da tavola

 

161040

Kumquat

 

161050

Carambole

 

161060

Cachi

 

161070

Jambolan (susina di Giava)

 

161990

Altri

 

162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

162010

Kiwi

20

162020

Litci

0,05 (5)

162030

Passiflore

0,05 (5)

162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

0,05 (5)

162050

Cainito

0,05 (5)

162060

Cachi di Virginia

0,05 (5)

162990

Altri

0,05 (5)

163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

163010

Avocadi

0,05 (5)

163020

Banane

0,05 (5)

163030

Manghi

0,05 (5)

163040

Papaie

0,05 (5)

163050

Melagrane

3

163060

Cherimolia

0,05 (5)

163070

Guava

0,05 (5)

163080

Ananas

0,05 (5)

163090

Frutti dell’albero del pane

0,05 (5)

163100

Durian

0,05 (5)

163110

Annona (guanabana)

0,05 (5)

163990

Altri

0,05 (5)

200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

211000

(a)

Patate

1

212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05 (5)

212010

Manioca

 

212020

Patate dolci

 

212030

Ignami

 

212040

Maranta

 

212990

Altri

 

213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

0,05 (5)

213010

Bietole rosse

 

213020

Carote

 

213030

Sedani-rapa

 

213040

Rafano

 

213050

Topinambur

 

213060

Pastinaca

 

213070

Prezzemolo a grossa radice

 

213080

Ravanelli

 

213090

Salsefrica

 

213100

Rutabaga

 

213110

Rape

 

213990

Altri

 

220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

220010

Agli

0,05 (5)

220020

Cipolle

0,1

220030

Scalogni

0,05 (5)

220040

Cipolline

0,3

220990

Altri

0,05 (5)

230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

231000

(a)

Solanacee

 

231010

Pomodori

1

231020

Peperoni

2

231030

Melanzane

1

231040

Okra, gombo

0,5

231990

Altri

0,5

232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

232010

Cetrioli

1

232020

Cetriolini

0,5

232030

Zucchine

1

232990

Altri

0,5

233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,05 (5)

233010

Meloni

 

233020

Zucche

 

233030

Cocomeri

 

233990

Altri

 

234000

(d)

Mais dolce

0,05 (5)

239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (5)

240000

(iv)

Cavoli

0,05 (5)

241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

0,05 (5)

241010

Cavoli broccoli

 

241020

Cavolfiori

 

241990

Altri

 

242000

(b)

Cavoli a testa

0,05 (5)

242010

Cavoletti di Bruxelles

 

242020

Cavoli cappucci

 

242990

Altri

 

243000

(c)

Cavoli a foglia

0,05 (5)

243010

Cavoli cinesi

 

243020

Cavoli ricci

 

243990

Altri

 

244000

(d)

Cavoli rapa

0,05 (5)

250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

10

251010

Dolcetta

 

251020

Lattughe

 

251030

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

251040

Crescione

 

251050

Barbarea

 

251060

Rucola

 

251070

Senape nera

 

251080

Foglie e germogli di Brassica spp

 

251990

Altri

 

252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

252010

Spinaci

0,05 (5)

252020

Portulaca

10

252030

Bietole da foglia e da costa

0,05 (5)

252990

Altri

0,05 (5)

253000

(c)

Foglie di vite

0,05 (5)

254000

(d)

Crescione acquatico

0,05 (5)

255000

(e)

Cicoria Witloof

0,05 (5)

256000

(f)

Erbe fresche

1

256010

Cerfoglio

 

256020

Erba cipollina

 

256030

Foglie di sedano

 

256040

Prezzemolo

 

256050

Salvia

 

256060

Rosmarino

 

256070

Timo

 

256080

Basilico

 

256090

Foglie di alloro (lauro)

 

256100

Dragoncello

 

256990

Altri

 

260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

260010

Fagioli (con baccello)

1

260020

Fagioli (senza baccello)

0,2

260030

Piselli (con baccello)

0,2

260040

Piselli (senza baccello)

0,05 (5)

260050

Lenticchie

0,05 (5)

260990

Altri

0,05 (5)

270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

270010

Asparagi

0,05 (5)

270020

Cardi

0,05 (5)

270030

Sedani

0,05 (5)

270040

Finocchi

0,1

270050

Carciofi

0,05 (5)

270060

Porri

0,05 (5)

270070

Rabarbaro

0,05 (5)

270080

Germogli di bambù

0,05 (5)

270090

Cuori di palma

0,05 (5)

270990

Altri

0,05 (5)

280000

(viii)

Funghi

0,05 (5)

280010

Coltivati

 

280020

Spontanei

 

280990

Altri

 

290000

(ix)

Alghe marine

0,05 (5)

300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,05 (5)

300010

Fagioli

 

300020

Lenticchie

 

300030

Piselli

 

300040

Lupini

 

300990

Altri

 

400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05 (5)

401000

(i)

Semi oleaginosi

 

401010

Semi di lino

 

401020

Semi di arachide

 

401030

Semi di papavero

 

401040

Semi di sesamo

 

401050

Semi di girasole

 

401060

Semi di colza

 

401070

Semi di soia

 

401080

Semi di senape

 

401090

Semi di cotone

 

401100

Semi di zucca

 

401110

Semi di cartamo

 

401120

Semi di borragine

 

401130

Semi di camelina

 

401140

Semi di canapa

 

401150

Semi di ricino

 

401990

Altri

 

402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

402010

Olive da olio

 

402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

402030

Frutti di palma

 

402040

Capoc

 

402990

Altri

 

500000

5.

CEREALI

 

500010

Orzo

0,05 (5)

500020

Grano saraceno

0,05 (5)

500030

Mais

0,1

500040

Miglio

0,05 (5)

500050

Avena

0,05 (5)

500060

Riso

0,05 (5)

500070

Segale

0,05 (5)

500080

Sorgo

0,05 (5)

500090

Frumento

0,2

500990

Altri

0,05 (5)

600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05 (5)

610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

620000

(ii)

Chicchi di caffè

 

630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

631000

(a)

Fiori

 

631010

Fiori di camomilla

 

631020

Fiori di ibisco

 

631030

Petali di rosa

 

631040

Fiori di gelsomino

 

631050

Tiglio

 

631990

Altri

 

632000

(b)

Foglie

 

632010

Foglie di fragola

 

632020

Foglie di rooibos

 

632030

Mate

 

632990

Altri

 

633000

(c)

Radici

 

633010

Radici di valeriana

 

633020

Radici di ginseng

 

633990

Altri

 

639000

(d)

Altre infusi di erbe

 

640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 

650000

(v)

Carruba

 

700000

7.

LUPPOLO (ESSICCATO), COMPRESI I PANELLI DI LUPPOLO E POLVERE NON CONCENTRATA

0,05 (5)

800000

8.

SPEZIE

0,05 (5)

810000

(i)

Semi

 

810010

Anice verde

 

810020

Grano nero

 

810030

Semi di sedano

 

810040

Semi di coriandolo

 

810050

Semi di cumino

 

810060

Semi di aneto

 

810070

Semi di finocchio

 

810080

Semi di fieno greco

 

810090

Noci moscate

 

810990

Altri

 

820000

(ii)

Frutta e bacche

 

820010

Pimenti

 

820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

820030

Carvi

 

820040

Cardamomo

 

820050

Bacche di ginepro

 

820060

Pepe nero, pepe bianco

 

820070

Baccelli di vaniglia

 

820080

Tamarindo

 

820990

Altri

 

830000

(iii)

Corteccia

 

830010

Cannella

 

830990

Altri

 

840000

(iv)

Radici o rizomi

 

840010

Liquirizia

 

840020

Zenzero

 

840030

Curcuma

 

840040

Barbaforte o cren

 

840990

Altri

 

850000

(v)

Germogli

 

850010

Chiodi di garofano

 

850020

Capperi

 

850990

Altri

 

860000

(vi)

Stigma del fiore

 

860010

Zafferano

 

860990

Altri

 

870000

(vii)

Arillo

 

870010

Macis

 

870990

Altri

 

900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05 (5)

900010

Barbabietola da zucchero

 

900020

Canna da zucchero

 

900030

Radici di cicoria

 

900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,05 (5)

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

1011000

(a)

Suini

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

(c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

(d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Carne

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Reni

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

(g)

Altri animali domestici

 

1017010

Carne

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Reni

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

(iv)

Miele

 

1050000

(v)

Rettili e anfibi

 

1060000

(vi)

Gasteropodi

 

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.

(5)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/15


REGOLAMENTO (CE) N. 257/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti comunitari per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2), è opportuno sostituire la scheda di informazioni supplementari contenuta nell’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), con una nuova scheda di informazioni supplementari conforme al quadro vigente.

(2)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(3)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti»).

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL’AIUTO (contrassegnare l’apposita casella e inserire le informazioni richieste):

La presente sezione segue l’ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti “Aiuti che possono essere dichiarati compatibili”.

   Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione (1), che si applica al settore della pesca e dell’acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell’esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Caratteristiche degli aiuti notificati

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008

Aiuti che superano il massimale stabilito

Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI

Aiuti non trasparenti

Aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

Altre caratteristiche: specificare

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

   Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell’allegato del presente regolamento:

aiuti alla formazione: scheda della parte III.2,

aiuti all’occupazione: scheda della parte III.3,

aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,

aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,

aiuti a favore dell’ambiente: scheda della parte III.10.

   Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3).

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

   Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

informazioni circostanziate sull’esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,

prova di un nesso causale fra l’evento e i danni,

metodo di calcolo dei danni,

altri mezzi di giustificazione.

   Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

   Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e

a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

   Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (4).

   Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (5), e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (6).

   Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

PRINCIPI GENERALI

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l’obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l’aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell’aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l’insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.


(1)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

(2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(4)  GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

(5)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(6)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10


27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/19


REGOLAMENTO (CE) N. 258/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 2, l’articolo 80, paragrafo 1, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (2) indica il modo in cui occorre prendere in considerazione il tenore di grassi del latte al momento di effettuare il conteggio definitivo delle consegne.

(2)

I coefficienti di adeguamento applicati alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore o inferiore al livello di riferimento sono rimasti identici dal 1989 in poi. In considerazione dei numerosi cambiamenti verificatisi da allora per quanto riguarda la natura dei regimi di aiuti al settore lattiero-caseario, occorre ridurre il livello di adeguamenti applicato alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore al livello di riferimento. Il coefficiente applicabile alle consegne di latte il cui tenore effettivo di grassi è inferiore al livello di riferimento deve rimanere invariato.

(3)

A causa della differenza fra questi tassi d’adeguamento, occorre anche modificare le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione nel questionario annuo in modo da farvi figurare i particolari relativi sia agli adeguamenti al rialzo che a quelli al ribasso.

(4)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, ogni anno la Commissione ripartisce tra consegne e vendite dirette la quota nazionale stabilita per ciascuno Stato membro, in base alle comunicazioni degli Stati membri. Tali comunicazioni riguardano le domande di conversione effettuate dai produttori. La quota supplementare attribuita allo Stato membro è assegnata, innanzitutto, alla riserva nazionale e ripartita successivamente dagli Stati membri tra consegne e vendite dirette in funzione delle necessità prevedibili. Tuttavia, nessuna disposizione formale prevede che la Commissione debba essere informata di tale ripartizione. È quindi opportuno chiedere alla Commissione di tenere conto di tale ripartizione nell’adeguamento annuo e di fornire agli Stati membri uno strumento che consenta loro di informare la Commissione della ripartizione di tale quota.

(5)

In taluni Stati membri, per molti anni, le consegne sono state nettamente inferiori alla parte della quota nazionale riservata alle consegne. La possibilità di superare la quota sarà ulteriormente ridotta man mano che le quote nazionali aumenteranno. L’esperienza insegna che, allorché il rischio di dover versare un prelievo diminuisce, gli operatori sono meno inclini a sottovalutare o a dissimulare i quantitativi consegnati. È quindi opportuno ridurre l’intensità dei controlli da eseguire in tali Stati membri per ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate ai controlli.

(6)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 595/2004, gli Stati membri sono tenuti a completare tutte le relazioni di ispezione relative ad un periodo di dodici mesi entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo in questione. Allorché gli Stati membri fanno ricorso alla facoltà, di cui ora dispongono, di applicare, in alcune circostanze, un tasso ridotto di intensità dei controlli, è opportuno ridurre il tempo massimo concesso per completare tutte le relazioni.

(7)

Per consentire agli Stati membri di trarre vantaggio dallo snellimento delle formalità derivanti dall’adeguamento dell’intensità dei controlli e tenuto conto dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, secondo cui i controlli sono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l’intensità adeguata dei controlli a decorrere dal periodo di dodici mesi 2008/2009, ossia il periodo che ha inizio il 1o aprile 2008 e termina il 31 marzo 2009.

(8)

Onde facilitare la supervisione da parte della Commissione dell’attuazione del sistema di quote e in particolare nel contesto delle relazioni che la Commissione deve presentare al Consiglio entro la fine del 2010 e del 2012, occorre fornire informazioni più particolareggiate circa il grado di utilizzazione delle quote, la ripartizione delle quote inutilizzate fra i produttori ed eventualmente la riscossione del prelievo di cui i produttori sono debitori.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 595/2004.

(10)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue.

1)

All’articolo 2, primo comma, i termini «articolo 21» sono sostituiti dai termini «articolo 25».

2)

L’articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.»;

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all’adeguamento si applica il coefficiente 0,971.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri stabiliscono l’adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3).

3)

All’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, le relazioni di ispezione sono completate entro dodici mesi dalla scadenza del periodo in questione negli Stati membri in cui si applica l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a bis) e b bis).»

4)

All’articolo 22, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il 2 % dei produttori per ogni periodo di dodici mesi; o

a bis)

l’1 % dei produttori negli Stati membri in cui il volume totale adeguato delle consegne è stato inferiore al 95 % della parte della quota nazionale attribuita alle consegne nel corso di ognuno dei tre precedenti periodi di dodici mesi; e

b)

il 40 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento per il periodo in questione; o

b bis)

il 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento negli Stati membri in cui il volume totale adeguato delle consegne è stato inferiore al 95 % della parte della quota nazionale attribuita alle consegne nel corso di ciascuno dei tre periodi precedenti di dodici mesi; e».

5)

All’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a)

i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette;

b)

la ripartizione tra consegne e vendite dirette della quota versata alla riserva nazionale conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o aprile del periodo di dodici mesi in questione.»

6)

All’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. La relazione contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. La relazione indica eventualmente il numero di produttori che contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze e precisa il numero di eventuali casi per i quali non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come pendenti.»

7)

All’allegato I, il punto 1.8 è sostituito dal seguente:

«1.8.

Adeguamento delle consegne in base al tenore di grassi:

a)

quantitativo di consegne adeguate al rialzo (in chilogrammi);

b)

adeguamento totale al rialzo (in chilogrammi);

c)

quantitativo di consegne adeguate al ribasso (in chilogrammi);

d)

adeguamento totale al ribasso (in chilogrammi).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009, ad eccezione dell’articolo 1, punti 3 e 4, che si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2009) 1876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/297/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù da parte del virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

(2)

Le autorità peruviane hanno fornito determinate informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione verso la Comunità.

(3)

Tali informazioni sono però insufficienti; si rende quindi opportuna un’ispezione della Commissione in Perù.

(4)

In attesa della fornitura di tutte le informazioni pertinenti da parte delle autorità peruviane e dei risultati dell’ispezione è quindi opportuno prorogare fino al 30 novembre 2009 l’applicazione della decisione 2008/866/CE.

(5)

La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «31 marzo 2009» è sostituita dalla data «30 novembre 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.


27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2009) 2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La decisione 2006/502/CE è stata modificata due volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE (3), che ne ha prorogato la validità fino all’11 maggio 2008 e successivamente dalla decisione 2008/322/CE (4), che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all’11 maggio 2009.

(4)

In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2006/502/CE è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2009 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

(4)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/24


DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica federale di Germania (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(2)

Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria.

(3)

Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l’interessato non abbia potuto essere informato dell’esistenza di un procedimento a suo carico. Le decisioni quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2), 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (3), 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (4), e 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (5), permettono all’autorità di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di dette sentenze. La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6), consente all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. Spetta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata.

(4)

È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

(5)

Tali cambiamenti richiedono la modifica delle decisioni quadro esistenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero altresì fungere da base per i futuri strumenti in materia.

(6)

Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento.

(7)

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

(8)

Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(9)

Per ragioni pratiche, la data fissata di un processo può essere inizialmente indicata con una serie di date possibili a breve scadenza l’una dall’altra.

(10)

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l’interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un’assistenza legale concreta ed efficace. In tale contesto, non dovrebbe interessare se il difensore sia stato scelto, nominato e retribuito dall’interessato ovvero se sia stato nominato e retribuito dallo Stato, fermo restando che l’interessato deve aver scelto deliberatamente di essere rappresentato da un difensore invece di comparire personalmente al processo. La nomina del difensore e le questioni connesse rientrano nel diritto interno.

(11)

Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro in vigore dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni relative al diritto dell’interessato a un nuovo processo o a un ricorso in appello. Tale nuovo processo o ricorso in appello è volto a garantire i diritti della difesa ed è caratterizzato dai seguenti elementi: l’interessato ha il diritto di essere presente, il merito della causa, comprese le nuove prove, è riesaminato e il procedimento può condurre alla riforma della decisione originaria.

(12)

Il diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello dovrebbe essere garantito quando la decisione è già stata notificata nonché, nel caso del mandato d’arresto europeo, quando non è ancora stata notificata, ma lo sarà immediatamente dopo la consegna. L’ultimo caso si riferisce ad una situazione in cui le autorità non sono riuscite a contattare l’interessato, in particolare perché questi ha tentato di sottrarsi alla giustizia.

(13)

Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, questi dovrebbe, su richiesta presentata nello Stato membro di esecuzione, ricevere copia della sentenza a soli fini informativi. L’autorità giudiziaria di emissione e l’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbero, se del caso, consultarsi reciprocamente sulla necessità e sulle possibilità esistenti di fornire all’interessato una traduzione della sentenza, o delle sue parti essenziali, in una lingua da questo compresa. Tale trasmissione della sentenza non dovrebbe ritardare la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(14)

La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri.

(15)

I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

2.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

3.   La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), della decisione quadro 2008/947/GAI.

Articolo 2

Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI

La decisione quadro 2002/584/GAI è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente

1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

2.   Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3.   Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è soppresso;

3)

nell’allegato («MANDATO D’ARRESTO EUROPEO»), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4.

l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

l’interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e

al momento della notifica della decisione, l’interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

l’interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 3

Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI

La decisione quadro 2005/214/GAI è modificata come segue:

1)

l’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;»

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato della decisione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

j)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente, a meno che il certificato non indichi che egli, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un’udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.»;

3)

nell’allegato («Certificato»), lettera h), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4.

l’interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un’udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 4

Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI

La decisione quadro 2006/783/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in base al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che tale decisione di confisca poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato («CERTIFICATO»), la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

Procedimento terminato con la decisione di confisca:

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione di confisca il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 5

Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI

La decisione quadro 2008/909/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato I («CERTIFICATO»), lettera i), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 6

Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI

La decisione quadro 2008/947/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

in base al certificato di cui all’articolo 6, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato I («CERTIFICATO»), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 7

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 8

Attuazione e disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 28 marzo 2011.

2.   La presente decisione quadro si applica a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

3.   Se all’atto dell’adozione della presente decisione quadro uno Stato membro dichiara di avere seri motivi di supporre che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni in essa previste alla data di cui al paragrafo 1, la presente decisione quadro si applica, al più tardi, a decorrere dal 1o gennaio 2014 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano dalle autorità competenti di tale Stato membro. Qualsiasi altro Stato membro può esigere che lo Stato membro che ha fatto siffatta dichiarazione applichi le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 nella loro versione iniziale al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano da tale altro Stato membro.

4.   Fino alle date menzionate nei paragrafi 1 e 3, le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 continuano ad applicarsi nella loro versione iniziale.

5.   La dichiarazione fatta a norma del paragrafo 3 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa può essere ritirata in qualsiasi momento.

6.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione nel diritto nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 9

Riesame

1.   Entro il 28 marzo 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina:

a)

in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; e

b)

l’applicazione della presente decisione quadro.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU C 52 del 26.2.2008, pag. 1.

(2)  Decisione quadro del 24 febbraio 2005 (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(3)  Decisione quadro del 6 ottobre 2006 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

(4)  Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

(5)  Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

(6)  Decisione quadro del 13 giugno 2002 (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).