ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/297/CE |
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Decisione della Commissione, del 26 marzo 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2009) 1876] ( 1 ) |
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2009/298/CE |
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Decisione della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2009) 2078] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 255/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
82,5 |
JO |
68,6 |
|
MA |
57,6 |
|
TN |
134,4 |
|
TR |
91,7 |
|
ZZ |
87,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
69,5 |
|
TR |
151,3 |
|
ZZ |
129,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,6 |
TR |
84,4 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
41,2 |
IL |
61,0 |
|
MA |
42,8 |
|
TN |
57,1 |
|
TR |
76,0 |
|
ZZ |
55,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
53,9 |
ZZ |
53,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
79,2 |
|
CA |
78,6 |
|
CL |
84,5 |
|
CN |
70,5 |
|
MK |
23,7 |
|
US |
112,0 |
|
UY |
57,1 |
|
ZA |
83,6 |
|
ZZ |
73,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
97,3 |
CL |
136,2 |
|
CN |
48,8 |
|
US |
194,4 |
|
ZA |
89,6 |
|
ZZ |
113,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 256/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2009
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina e fludioxonil sono stati fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l'azossistrobina, nel contesto di una nuova autorizzazione, a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'uso di tale prodotto fitosanitario sulle rape, è stata presentata una domanda di modifica dei LMR vigenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda di LMR di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata da un richiedente di un paese terzo (Stati Uniti d'America) in cui l'uso autorizzato di tale prodotto fitosanitario dà luogo a residui che eccedono il livello massimo per le melagrane, fissato nell'allegato III di detto regolamento. |
(2) |
Le due domande sono state valutate secondo quanto disposto dall'articolo 8 di detto regolamento; Portogallo e Danimarca hanno trasmesso alla Commissione relazioni di valutazione. |
(3) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha valutato la sicurezza dei LMR proposti tenendo conto delle informazioni contenute nelle domande e delle relazioni di valutazione e ha emesso pareri motivati, che [a norma dell'articolo 10 del regolamento] ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso pubblici (3). |
(4) |
Nei suoi pareri motivati l'autorità ha concluso che tutti requisiti relativi ai dati erano soddisfatti e che le due modifiche dei LMR richieste erano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né in caso di esposizione per tutta la vita a entrambe le sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenere le due sostanze, né in caso di esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo di rape e melagrane è stata dimostrata l'esistenza di un rischio di superamento dell'assunzione giornaliera accettabile o della dose di riferimento acuta. |
(5) |
Sulla base del parere motivato dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche dei LMR richieste soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA (2008) 199 e 200, http://efsa.europa.eu
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
(1) |
L'allegato II è così modificato: Le linee relative all'azossistrobina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(2) |
L'allegato III è così modificato: Le linee relative al fludioxonil sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 257/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti comunitari per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2), è opportuno sostituire la scheda di informazioni supplementari contenuta nell’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), con una nuova scheda di informazioni supplementari conforme al quadro vigente. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(3) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
«PARTE III.14
SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti»).
OBIETTIVO DEL REGIME O DELL’AIUTO (contrassegnare l’apposita casella e inserire le informazioni richieste):
La presente sezione segue l’ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti “Aiuti che possono essere dichiarati compatibili”.
Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria
Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti
Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione (1), che si applica al settore della pesca e dell’acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.
In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.
Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.
Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell’esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.
Caratteristiche degli aiuti notificati
|
Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008 |
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Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008 |
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Aiuti che superano il massimale stabilito |
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Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI |
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Aiuti non trasparenti |
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Aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente |
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Altre caratteristiche: specificare |
Compatibilità con il mercato comune
Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.
Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali
Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.
Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell’allegato del presente regolamento:
— |
aiuti alla formazione: scheda della parte III.2, |
— |
aiuti all’occupazione: scheda della parte III.3, |
— |
aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso, |
— |
aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso, |
— |
aiuti a favore dell’ambiente: scheda della parte III.10. |
Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci
Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3).
È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.
Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:
— |
informazioni circostanziate sull’esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche, |
— |
prova di un nesso causale fra l’evento e i danni, |
— |
metodo di calcolo dei danni, |
— |
altri mezzi di giustificazione. |
Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie
Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.
Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.
Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali
Lo Stato membro è invitato:
— |
a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e |
— |
a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. |
Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.
Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche
Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (4).
Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche
Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (5), e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (6).
Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure
Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.
Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.
PRINCIPI GENERALI
Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.
In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l’obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l’aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.
Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.
ALTRI REQUISITI
Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).
Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.
In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell’aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l’insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.
(1) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.
(2) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(4) GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 258/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 2, l’articolo 80, paragrafo 1, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (2) indica il modo in cui occorre prendere in considerazione il tenore di grassi del latte al momento di effettuare il conteggio definitivo delle consegne. |
(2) |
I coefficienti di adeguamento applicati alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore o inferiore al livello di riferimento sono rimasti identici dal 1989 in poi. In considerazione dei numerosi cambiamenti verificatisi da allora per quanto riguarda la natura dei regimi di aiuti al settore lattiero-caseario, occorre ridurre il livello di adeguamenti applicato alle consegne di latte il cui tenore di grassi è superiore al livello di riferimento. Il coefficiente applicabile alle consegne di latte il cui tenore effettivo di grassi è inferiore al livello di riferimento deve rimanere invariato. |
(3) |
A causa della differenza fra questi tassi d’adeguamento, occorre anche modificare le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione nel questionario annuo in modo da farvi figurare i particolari relativi sia agli adeguamenti al rialzo che a quelli al ribasso. |
(4) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, ogni anno la Commissione ripartisce tra consegne e vendite dirette la quota nazionale stabilita per ciascuno Stato membro, in base alle comunicazioni degli Stati membri. Tali comunicazioni riguardano le domande di conversione effettuate dai produttori. La quota supplementare attribuita allo Stato membro è assegnata, innanzitutto, alla riserva nazionale e ripartita successivamente dagli Stati membri tra consegne e vendite dirette in funzione delle necessità prevedibili. Tuttavia, nessuna disposizione formale prevede che la Commissione debba essere informata di tale ripartizione. È quindi opportuno chiedere alla Commissione di tenere conto di tale ripartizione nell’adeguamento annuo e di fornire agli Stati membri uno strumento che consenta loro di informare la Commissione della ripartizione di tale quota. |
(5) |
In taluni Stati membri, per molti anni, le consegne sono state nettamente inferiori alla parte della quota nazionale riservata alle consegne. La possibilità di superare la quota sarà ulteriormente ridotta man mano che le quote nazionali aumenteranno. L’esperienza insegna che, allorché il rischio di dover versare un prelievo diminuisce, gli operatori sono meno inclini a sottovalutare o a dissimulare i quantitativi consegnati. È quindi opportuno ridurre l’intensità dei controlli da eseguire in tali Stati membri per ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate ai controlli. |
(6) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 595/2004, gli Stati membri sono tenuti a completare tutte le relazioni di ispezione relative ad un periodo di dodici mesi entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo in questione. Allorché gli Stati membri fanno ricorso alla facoltà, di cui ora dispongono, di applicare, in alcune circostanze, un tasso ridotto di intensità dei controlli, è opportuno ridurre il tempo massimo concesso per completare tutte le relazioni. |
(7) |
Per consentire agli Stati membri di trarre vantaggio dallo snellimento delle formalità derivanti dall’adeguamento dell’intensità dei controlli e tenuto conto dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, secondo cui i controlli sono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l’intensità adeguata dei controlli a decorrere dal periodo di dodici mesi 2008/2009, ossia il periodo che ha inizio il 1o aprile 2008 e termina il 31 marzo 2009. |
(8) |
Onde facilitare la supervisione da parte della Commissione dell’attuazione del sistema di quote e in particolare nel contesto delle relazioni che la Commissione deve presentare al Consiglio entro la fine del 2010 e del 2012, occorre fornire informazioni più particolareggiate circa il grado di utilizzazione delle quote, la ripartizione delle quote inutilizzate fra i produttori ed eventualmente la riscossione del prelievo di cui i produttori sono debitori. |
(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 595/2004. |
(10) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 2, primo comma, i termini «articolo 21» sono sostituiti dai termini «articolo 25». |
2) |
L’articolo 10 è modificato come segue:
|
3) |
All’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, le relazioni di ispezione sono completate entro dodici mesi dalla scadenza del periodo in questione negli Stati membri in cui si applica l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a bis) e b bis).» |
4) |
All’articolo 22, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
5) |
All’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007:
|
6) |
All’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. La relazione contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. La relazione indica eventualmente il numero di produttori che contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze e precisa il numero di eventuali casi per i quali non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come pendenti.» |
7) |
All’allegato I, il punto 1.8 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009, ad eccezione dell’articolo 1, punti 3 e 4, che si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2009) 1876]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/297/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù da parte del virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2009. |
(2) |
Le autorità peruviane hanno fornito determinate informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione verso la Comunità. |
(3) |
Tali informazioni sono però insufficienti; si rende quindi opportuna un’ispezione della Commissione in Perù. |
(4) |
In attesa della fornitura di tutte le informazioni pertinenti da parte delle autorità peruviane e dei risultati dell’ispezione è quindi opportuno prorogare fino al 30 novembre 2009 l’applicazione della decisione 2008/866/CE. |
(5) |
La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «31 marzo 2009» è sostituita dalla data «30 novembre 2009».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2009) 2078]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/298/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
La decisione 2006/502/CE è stata modificata due volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE (3), che ne ha prorogato la validità fino all’11 maggio 2008 e successivamente dalla decisione 2008/322/CE (4), che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all’11 maggio 2009. |
(4) |
In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2006/502/CE è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2010».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2009 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
(3) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
(4) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/24 |
DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2009
che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica federale di Germania (1),
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi. |
(2) |
Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria. |
(3) |
Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l’interessato non abbia potuto essere informato dell’esistenza di un procedimento a suo carico. Le decisioni quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2), 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (3), 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (4), e 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (5), permettono all’autorità di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di dette sentenze. La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6), consente all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. Spetta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata. |
(4) |
È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri. |
(5) |
Tali cambiamenti richiedono la modifica delle decisioni quadro esistenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero altresì fungere da base per i futuri strumenti in materia. |
(6) |
Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento. |
(7) |
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa. |
(8) |
Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. |
(9) |
Per ragioni pratiche, la data fissata di un processo può essere inizialmente indicata con una serie di date possibili a breve scadenza l’una dall’altra. |
(10) |
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l’interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un’assistenza legale concreta ed efficace. In tale contesto, non dovrebbe interessare se il difensore sia stato scelto, nominato e retribuito dall’interessato ovvero se sia stato nominato e retribuito dallo Stato, fermo restando che l’interessato deve aver scelto deliberatamente di essere rappresentato da un difensore invece di comparire personalmente al processo. La nomina del difensore e le questioni connesse rientrano nel diritto interno. |
(11) |
Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro in vigore dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni relative al diritto dell’interessato a un nuovo processo o a un ricorso in appello. Tale nuovo processo o ricorso in appello è volto a garantire i diritti della difesa ed è caratterizzato dai seguenti elementi: l’interessato ha il diritto di essere presente, il merito della causa, comprese le nuove prove, è riesaminato e il procedimento può condurre alla riforma della decisione originaria. |
(12) |
Il diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello dovrebbe essere garantito quando la decisione è già stata notificata nonché, nel caso del mandato d’arresto europeo, quando non è ancora stata notificata, ma lo sarà immediatamente dopo la consegna. L’ultimo caso si riferisce ad una situazione in cui le autorità non sono riuscite a contattare l’interessato, in particolare perché questi ha tentato di sottrarsi alla giustizia. |
(13) |
Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, questi dovrebbe, su richiesta presentata nello Stato membro di esecuzione, ricevere copia della sentenza a soli fini informativi. L’autorità giudiziaria di emissione e l’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbero, se del caso, consultarsi reciprocamente sulla necessità e sulle possibilità esistenti di fornire all’interessato una traduzione della sentenza, o delle sue parti essenziali, in una lingua da questo compresa. Tale trasmissione della sentenza non dovrebbe ritardare la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. |
(14) |
La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri. |
(15) |
I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Obiettivi e ambito di applicazione
1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
3. La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), della decisione quadro 2008/947/GAI.
Articolo 2
Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI
La decisione quadro 2002/584/GAI è modificata come segue:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente 1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
2. Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello. 3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.»; |
2) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è soppresso; |
3) |
nell’allegato («MANDATO D’ARRESTO EUROPEO»), la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI
La decisione quadro 2005/214/GAI è modificata come segue:
1) |
l’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
2) |
all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.»; |
3) |
nell’allegato («Certificato»), lettera h), il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 4
Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI
La decisione quadro 2006/783/GAI è modificata come segue:
1) |
all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell’allegato («CERTIFICATO»), la lettera j) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 5
Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI
La decisione quadro 2008/909/GAI è modificata come segue:
1) |
all’articolo 9, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell’allegato I («CERTIFICATO»), lettera i), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 6
Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI
La decisione quadro 2008/947/GAI è modificata come segue:
1) |
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell’allegato I («CERTIFICATO»), la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 7
Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 8
Attuazione e disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 28 marzo 2011.
2. La presente decisione quadro si applica a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.
3. Se all’atto dell’adozione della presente decisione quadro uno Stato membro dichiara di avere seri motivi di supporre che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni in essa previste alla data di cui al paragrafo 1, la presente decisione quadro si applica, al più tardi, a decorrere dal 1o gennaio 2014 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano dalle autorità competenti di tale Stato membro. Qualsiasi altro Stato membro può esigere che lo Stato membro che ha fatto siffatta dichiarazione applichi le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 nella loro versione iniziale al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano da tale altro Stato membro.
4. Fino alle date menzionate nei paragrafi 1 e 3, le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 continuano ad applicarsi nella loro versione iniziale.
5. La dichiarazione fatta a norma del paragrafo 3 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa può essere ritirata in qualsiasi momento.
6. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione nel diritto nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.
Articolo 9
Riesame
1. Entro il 28 marzo 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6.
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina:
a) |
in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; e |
b) |
l’applicazione della presente decisione quadro. |
3. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se necessario, di proposte legislative.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LANGER
(1) GU C 52 del 26.2.2008, pag. 1.
(2) Decisione quadro del 24 febbraio 2005 (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).
(3) Decisione quadro del 6 ottobre 2006 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).
(4) Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(5) Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).
(6) Decisione quadro del 13 giugno 2002 (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).