ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 179/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 180/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 181/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, che sospende gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

5

 

*

Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

6

 

*

Regolamento (CE) n. 183/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero

9

 

*

Regolamento (CE) n. 184/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, recante centoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2009/176/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 25 febbraio 2009, relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee

13

 

 

Commissione

 

 

2009/177/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti [notificata con il numero C(2008) 6264]  ( 1 )

15

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/151/CE della Commissione, del 20 febbraio 2009, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 50 del 21.2.2009)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.3.2009   

IT

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L 63/1


REGOLAMENTO (CE) N. 179/2009 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2009

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), ha sospeso totalmente, per un periodo di due anni, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i monitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili con il codice NC 8528 59 90.

(2)

La misura di sospensione ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2008.

(3)

In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione e un’espansione del consumo sul territorio comunitario, nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell’interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1o gennaio 2009, la sospensione dei dazi autonomi vigenti, aumentare la diagonale dello schermo fino a 55,9 cm (22 pollici) e aggiungere gli ulteriori formati 1:1 e 16:10.

(4)

Per le stesse ragioni, è sempre nell’interesse della Comunità prevedere una sospensione di due anni, a partire dal 1o gennaio 2009, per i monitor in bianco e nero o in altre monocromie con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici) e dello stesso formato dei monitor a colori.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (2) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Poiché le sospensioni introdotte dal presente regolamento sono una proroga della sospensione già introdotta dal regolamento (CE) n. 301/2007, che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2008, e dal momento che non è nell’interesse della Comunità che vi sia alcuna interruzione del trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente:

«14 (3)

2)

nell’allegato I il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

«14 (4)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ŘÍMAN


(1)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel non superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm. (Codice TARIC 8528591010)»;

(4)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10. (Codice TARIC 8528599040)».


7.3.2009   

IT

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L 63/3


REGOLAMENTO (CE) N. 180/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

148,7

JO

82,9

MA

73,7

TN

134,4

TR

92,7

ZZ

106,5

0707 00 05

JO

166,9

MA

78,7

MK

133,4

TR

148,4

ZZ

131,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,9

TR

118,2

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

96,9

ZZ

96,9

0805 10 20

EG

45,5

IL

58,0

MA

47,2

TN

55,4

TR

62,9

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

49,6

MA

61,0

TR

50,0

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

106,6

CA

100,4

CL

104,8

CN

69,4

MK

24,2

NZ

95,4

US

124,0

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

77,8

CL

115,4

CN

65,0

US

111,8

ZA

107,3

ZZ

95,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.3.2009   

IT

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L 63/5


REGOLAMENTO (CE) N. 181/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

che sospende gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 5 marzo 2009 a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 risulta che il quantitativo totale di burro conferito all’intervento a prezzo fisso dal 1o marzo 2009 ha superato il limite di 30 000 tonnellate di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009, fissare una percentuale unica per i quantitativi ricevuti dalle autorità competenti degli Stati membri il 4 marzo 2009 e respingere le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 105/2008, il burro conferito all’intervento deve essere confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg. Di conseguenza, i quantitativi di burro che sono stati moltiplicati per una percentuale unica devono essere arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

(3)

Gli organismi di intervento devono informare i venditori, subito dopo la pubblicazione, della percentuale unica e della sospensione degli acquisti all’intervento a prezzo fisso. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009.

Il quantitativo totale delle offerte di burro all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 il 4 marzo 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 65,0821 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.


7.3.2009   

IT

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L 63/6


REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno chiarire che la denominazione di vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari su ciascuna delle categorie di olio definite devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3) ha introdotto nel 2002 norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio 2005. Sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine.

(3)

Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante», che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti.

(4)

Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati.

(5)

Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali che vietano la produzione di miscele di olio di oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (4) e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (5). Per motivi di chiarezza è opportuno che tali aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento (CE) n. 1019/2002.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1019/2002.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (6), il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

prima del primo comma, è inserito il seguente comma:

«Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»;

b)

al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio:»;

3)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti primo e secondo comma:

«La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:

a)

nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure,

b)

nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:

i)

“miscela di oli di oliva comunitari” oppure un riferimento alla Comunità;

ii)

“miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento all'origine non comunitaria;

iii)

“miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure;

c)

una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.»;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

4)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.»;

b)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1o marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1o novembre 2011.»;

5)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (7) e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (8), se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini “olio di oliva” sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di sansa di oliva”»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

6)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;

7)

all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(5)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(6)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.»;

(7)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(8)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.»;


7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/9


REGOLAMENTO (CE) N. 183/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2009/2010 tali quote devono essere adeguate in base al risultato dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

(2)

Delle eventuali quote aggiuntive di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in una data successiva per la campagna di commercializzazione 2009/2010, su richiesta di imprese riconosciute in Italia, in Lituania e in Svezia, occorrerà tenere conto entro la fine di febbraio del 2010, nell'ambito del prossimo adeguamento delle quote fissate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Occorre pertanto modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (metropolitana)

2 956 786,7

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

480 244,5

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 336 741,2

690 440,8


7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/11


REGOLAMENTO (CE) N. 184/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

recante centoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo quattro persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione.

(3)

Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(5)

Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali di alcune delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(1)

Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: A-374184 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

(2)

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-‘Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data di nascita: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Luogo di nascita: India. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudita). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

(3)

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (alias (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Indirizzo: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (indirizzo del maggio 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (indirizzo precedente). Data di nascita: 30.12.1960. Luogo di nascita: Okara, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

(4)

Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (indirizzo del maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/13


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 25 febbraio 2009

relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2009/176/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 139,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati dei Sigg. Vassilios SKOURIS, Allan ROSAS, Koen LENAERTS, Uno LÕHMUS, Lars BAY LARSEN, della Sig.ra Rosario SILVA DE LAPUERTA, dei Sigg. Jerzy MAKARCZYK, Endre JUHÁSZ, Marko ILEŠIČ, Ján KLUČKA, Aindrias Ó CAOIMH, della Sig.ra Camelia TOADER, del Sig. Jean-Jacques KASEL, giudici, nonché quelli dei Sigg. Luìs Miguel POIARES PESSOA MADURO, Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER e delle Sig.re Juliane KOKOTT e Eleanor SHARPSTON, avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee, scadono il 6 ottobre 2009.

(2)

È opportuno procedere ad un rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015. Tuttavia, in mancanza di proposte, la nomina di due giudici potrà aver luogo solo in una fase successiva,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Sono nominati giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015:

 

Sig. Lars BAY LARSEN

 

Sig. Aindrias Ó CAOIMH

 

Sig. Endre JUHÁSZ

 

Sig. Jean-Jacques KASEL

 

Sig. Koen LENAERTS

 

Sig. Uno LÕHMUS

 

Sig. Allan ROSAS

 

Sig. Marek SAFJAN

 

Sig.ra Rosario SILVA DE LAPUERTA

 

Sig. Vassilios SKOURIS

 

Sig. Daniel ŠVÁBY.

2.   Sono nominati avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015:

 

Sig. Niilo JÄÄSKINEN

 

Sig.ra Juliane KOKOTT

 

Sig. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

 

Sig.ra Eleanor SHARPSTON.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2009.

La presidente

M. VICENOVÁ


Commissione

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti

[notificata con il numero C(2008) 6264]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma; l’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3; l’articolo 49, paragrafo 1; l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); l’articolo 50, paragrafo 3; l’articolo 51, paragrafo 2; l’articolo 59, paragrafo 2; l’articolo 61, paragrafo 3, e l’articolo 64,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d’acquacoltura e misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o confermata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Essa abroga e sostituisce dal 1o agosto 2008 la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (2).

(2)

L’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro non notoriamente infetto, ma non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, esso deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

(3)

L’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale programma di sorveglianza interessa singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistono in un bacino idrografico non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, va applicata una procedura diversa, comprendente i modelli dei formulari da presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (di seguito «comitato»), come previsto all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

(4)

L’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro notoriamente infetto da una o più malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

(5)

Qualora uno Stato membro desideri ottenere lo status di indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE per tutto il suo territorio conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, di tale direttiva, esso deve presentare gli elementi di prova per essere dichiarato indenne da malattia secondo la procedura di regolamentazione.

(6)

L’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell’ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, a determinate condizioni. Lo Stato membro che presenta tale dichiarazione deve sottoporla al comitato secondo la procedura di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

(7)

L’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale zona o compartimento occupa più del 75 % del territorio dello Stato membro o consiste in un bacino idrografico condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, di detta direttiva va sostituita dalla procedura di regolamentazione.

(8)

È necessario stabilire norme dettagliate per specificare in quali casi i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» debbano essere approvati secondo la procedura di regolamentazione.

(9)

Occorre redigere elenchi di Stati membri, zone o compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati secondo la procedura di regolamentazione o il cui status di «indenne da malattia» è stato riconosciuto.

(10)

È opportuno elaborare modelli di formulari per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni di tali programmi. Va inoltre elaborato un modello in cui gli Stati membri possano descrivere l’evoluzione di determinati programmi di eradicazione e di sorveglianza. Occorre anche elaborare un modello per sottoporre ad approvazione le domande di status di «indenne da malattia» e per le dichiarazioni relative a tale status.

(11)

L’allegato V della decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008 (3), che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario, comprende l’analisi dettagliata dei costi dei programmi per i quali gli Stati membri desiderano ricevere un contributo finanziario. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria il modello di formulario per sottoporre ad approvazione i programmi di eradicazione a norma della direttiva 2006/88/CE deve risultare conforme al modello figurante in detto allegato.

(12)

Sono necessarie informazioni annuali fornite dagli Stati membri per poter valutare l’evoluzione dei programmi di sorveglianza approvati e quella dei programmi di eradicazione approvati che non fruiscono di un finanziamento comunitario. A tale scopo dovrà essere presentata ogni anno una relazione alla Commissione. Poiché i programmi di eradicazione che beneficiano di un finanziamento comunitario rientrano nell’ambito della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4), gli Stati membri sono tenuti a riferire le questioni tecniche e finanziarie di tali programmi conformemente a detta decisione.

(13)

Le dichiarazioni riguardanti i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» presentate dagli Stati membri al comitato devono essere accessibili alla Commissione e agli altri Stati membri per via elettronica. Una pagina d’informazione su Internet è la soluzione tecnicamente più fattibile poiché garantisce il facile accesso a tali dichiarazioni.

(14)

In conformità della direttiva 91/67/CEE le seguenti decisioni hanno riconosciuto zone e aziende di allevamento ittico indenni da malattia e hanno approvato programmi per ottenere lo status di «indenne da malattia»: la decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (5); la decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens  (6); la decisione 2003/634/CE, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (7) e la decisione 94/722/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1994, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dalla Francia (8).

(15)

I criteri fissati dalla direttiva 2006/88/CE per ottenere lo status di «indenne da malattia» sono equivalenti a quelli della direttiva 91/67/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di tutto il territorio degli Stati membri, delle zone continentali e delle aziende situate in zone non riconosciute.

(16)

Di conseguenza non occorre che le zone continentali e le aziende di allevamento riconosciute a norma della direttiva 91/67/CEE siano soggette all’obbligo di essere dichiarate al comitato in conformità della direttiva 2006/88/CE. Occorre inoltre inserirle nell’elenco delle zone e dei compartimenti accessibile sulle pagine Internet previste dalla presente decisione.

(17)

Tuttavia, il concetto di «zona costiera» non è definito nella direttiva 2006/88/CE. Quindi le zone riconosciute come zone costiere indenni da malattia secondo la direttiva 91/67/CEE devono essere valutate nuovamente dagli Stati membri e una nuova domanda o, se del caso, una nuova dichiarazione deve essere presentata in conformità della direttiva 2006/88/CE.

(18)

Occorre pertanto abrogare le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE con decorrenza dal 1o agosto 2009, in modo da concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per presentare le nuove dichiarazioni o domande relative a tali zone costiere.

(19)

La direttiva 91/67/CEE non fornisce una distinzione tra i programmi di sorveglianza e di eradicazione. Tuttavia, poiché le prescrizioni applicabili a questi programmi sono equivalenti, i programmi approvati in base alle decisioni 2003/634/CE e 94/722/CE devono essere considerati conformi alla direttiva 2006/88/CE. Allo scopo di determinare quali di questi programmi debbano essere considerati programmi di sorveglianza o di eradicazione ed essere inseriti negli elenchi corrispondenti previsti dalla presente decisione gli Stati membri devono fornire informazioni su questi programmi alla Commissione entro il 30 aprile 2009.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DELLE DICHIARAZIONI DI STATUS DI «INDENNE DA MALATTIA»

Articolo 1

Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza

1.   I programmi di sorveglianza possono essere sottoposti ad approvazione, come previsto all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se comprendono:

a)

tutto il territorio di uno Stato membro;

b)

i compartimenti o i gruppi di compartimenti che costituiscono più del 75 % dell’area costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua salata;

c)

le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua dolce;

d)

le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale e costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono sia le specie d’acqua dolce sia quelle d’acqua salata; oppure

e)

le zone e i compartimenti che consistono in bacini idrografici condivisi con un altro Stato membro o un paese terzo.

2.   Ai fini della presente decisione si considera che un compartimento o gruppo di compartimenti di una zona costiera costituisca più del 75 % dell’area costiera di uno Stato membro se copre più del 75 % della costa, misurata lungo la linea di base della costa.

Articolo 2

Condizioni per sottoporre ad approvazione le dichiarazioni di status di «indenne da malattia»

Le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» possono essere sottoposte ad approvazione, come previsto all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se sono conformi a una delle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

SEZIONE 2

ELENCHI DI STATI MEMBRI, ZONE E COMPARTIMENTI SOGGETTI A PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DI ERADICAZIONE APPROVATI NONCHÉ DI AREE INDENNI DA MALATTIA

Articolo 3

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di sorveglianza approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte A della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

Articolo 4

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte B della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

Articolo 5

Stati membri, zone e compartimenti indenni da malattia

Gli Stati membri dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE e le zone e i compartimenti dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, di detta direttiva sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte C della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

SEZIONE 3

MODELLI DI FORMULARI PER LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI E DOMANDE

Articolo 6

Modelli di formulari per i programmi di sorveglianza

1.   La presentazione dei programmi di sorveglianza finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati II e III della presente decisione.

2.   La presentazione delle dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza, di cui all’articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 7

Modello di formulario per i programmi di eradicazione

La presentazione dei programmi di eradicazione finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato V della decisione 2008/425/CE.

Articolo 8

Modelli di formulari per la presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia»

1.   La presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia» finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, e all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

2.   La presentazione delle dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» di zone e compartimenti, prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi in cui lo status di «indenne da malattia» deve essere ottenuto a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e b) o dell’allegato V, parte I, punto 1, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare i modelli di formulari figuranti nell’allegato V della presente decisione.

SEZIONE 4

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI RELAZIONI E ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET

Articolo 9

Relazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente:

a)

i programmi di sorveglianza approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE;

b)

i programmi di eradicazione che non beneficiano di un finanziamento comunitario, approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva.

La relazione è redatta in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato VI della presente direttiva.

Articolo 10

Pagine d’informazione su Internet

1.   Gli Stati membri pubblicano e tengono costantemente aggiornate pagine d’informazione su Internet allo scopo di:

a)

mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («comitato»), conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, e all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE;

b)

mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» presentate al comitato conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva;

c)

rendere pubblicamente accessibile l’elenco delle zone o dei compartimenti dichiarati soggetti a un programma di sorveglianza approvato o indenni da malattia, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva.

2.   Quando gli Stati membri pubblicano sulle pagine d’informazione su Internet le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione al riguardo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi Internet delle pagine d’informazione di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

1.   Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.

2.   Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.

3.   Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell’elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

4.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati

1.   In deroga all’articolo 44 della direttiva 2006/88/CE gli Stati membri non sono tenuti a presentare programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne:

a)

la VHS e la IHN, dalla decisione 2003/634/CE;

b)

la bonamiosi e la marteiliosi, dalla decisione 94/722/CE.

2.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, contenente almeno i seguenti elementi:

a)

informazioni sulla delimitazione geografica dei programmi;

b)

le informazioni richieste all’allegato VI per i precedenti quattro anni di attuazione dei programmi.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Abrogazione

Le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE sono abrogate a decorrere dal 1o agosto 2009.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(5)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

(6)  GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.

(7)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.

(8)  GU L 288 del 9.11.1994, pag. 47.


ALLEGATO I

PARTE A

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

 

 

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 

 

 

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva del salmone (ISA)

 

 

 

Infezione da Marteilia refringens

 

 

 

Infezione da Bonamia ostreae

 

 

 

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


PARTE B

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

 

 

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 

 

 

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva del salmone (ISA)

 

 

 

Infezione da Marteilia refringens

 

 

 

Infezione da Bonamia ostreae

 

 

 

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


PARTE C

Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale

(VHS)

Danimarca

DK

I bacini idrografici e le zone costiere di:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlanda

IE

Tutte le aree continentali e costiere situate suo territorio, fuorché:

1.

l’isola di Cape Clear

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio.

Finlandia

FI

Tutte le aree continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché:

1.

la provincia di Åland

2.

i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché:

1.

il bacino idrografico del fiume Ouse, dalle sorgenti al limite normale delle maree presso Naburn Lock e Weir; e

2.

una zona cuscinetto compresa tra le acque dell’estuario dell’Humber, dai limiti normali delle maree a Barmby Barrage, Naburn Lock e Weir, al ponte ferroviario di Ulleskelf, Chaple Haddlesey Weir e Long Sandall Lock fino ad una linea diretta verso nord della banchina di Whitgift.

Tutte le zone continentali e costiere dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva dei salmoni

(ISA)

Belgio

BE

Tutto il territorio

Bulgaria

BG

Tutto il territorio

Repubblica ceca

CZ

Tutto il territorio

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Germania

DE

Tutto il territorio

Estonia

EE

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Grecia

EL

Tutto il territorio

Spagna

ES

Tutto il territorio

Francia

FR

Tutto il territorio

Italia

IT

Tutto il territorio

Cipro

CY

Tutto il territorio

Lettonia

LV

Tutto il territorio

Lituania

LT

Tutto il territorio

Lussemburgo

LU

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Malta

MT

Tutto il territorio

Paesi Bassi

NL

Tutto il territorio

Austria

AT

Tutto il territorio

Polonia

PL

Tutto il territorio

Portogallo

PT

Tutto il territorio

Romania

RO

Tutto il territorio

Slovenia

SI

Tutto il territorio

Slovacchia

SK

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutto il territorio

Infezione da Marteilia refringens

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Herm e Man

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord

Tutte le coste delle isole di Guernsey e Herm

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. L’area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

Infezione da Bonamia ostreae

Irlanda

IE

Tutte le coste dell’Irlanda, fuorché le zone seguenti:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna, fuorché le zone seguenti:

1.

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point;

2.

la costa di Dorset, Hampshire e Sussex da Portland Bill a Selsey Bill;

3.

la zona lungo la costa di North Kent ed Essex da North Foreland a Felixstowe;

4.

la zona lungo la costa sud-occidentale del Galles, da Wooltack Point a St. Govan’s Head, compreso Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est e ovest);

5.

la zona comprendente le acque di Loch Sunart, a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più settentrionale di Maclean’s Nose a Auliston Point;

6.

la zona comprendente West Loch Tarbert, a nord-est di una linea tracciata verso est-sud-est da Ardpatrick Point (NR 734 578) a North Dunskeig Bay (NR 752 568).

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, fuorché:

1.

Lough Foyle.

Tutte le coste delle isole di Guernsey, Herm e Man.

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


ALLEGATO II

Modello per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza

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ALLEGATO III

PARTΕ A

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare concernenti la situazione epidemiologica e l’evoluzione della malattia nel corso dei quattro anni precedenti (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi all’ispezione clinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale


2.   Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di allevamento comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura risultate positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza nelle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare, concernenti gli obiettivi (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Obiettivi relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (9)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (10)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 


2.   Obiettivi relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (11)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (12)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da controllare (13)

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura positive (14)

Numero previsto di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (15)

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da spopolare

% prevista di aziende o zone di molluschicoltura positive da spopolare

Indicatori di obiettivi

% prevista delle aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza previsto nelle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza prevista delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 6 dell’allegato II.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna, l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario durante il periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo in tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

(9)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(10)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(11)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(12)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(13)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.

(14)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(15)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.


ALLEGATO IV

Modello per la presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia»

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ALLEGATO V

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi alle ispezioni cliniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

TOTALE


2.   Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 7 dell’allegato IV.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda o dichiarazione, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 7 dell’allegato IV.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma al fine della concessione dello status di zona indenne dalla malattia in questione, allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata oggetto di più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui esse sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo durante tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.


ALLEGATO VI

MODELLO DI RELAZIONE

1.   Relazione relativa agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi alle ispezioni cliniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale


2.   Relazione relativa alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta di più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che presentano almeno un animale positivo durante tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.


Rettifiche

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/40


Rettifica della decisione 2009/151/CE della Commissione, del 20 febbraio 2009, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di determinate carni fresche

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50 del 21 febbraio 2009 )

A pagina 48, nell'allegato, colonna «Delimitazione del territorio», voce «BW — Botswana», in corrispondenza del «Codice del territorio»«BW-3»:

anziché:

«La zona veterinaria di sorveglianza 1»,

leggi:

«La zona veterinaria di sorveglianza 12».