ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
18 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 135/2009 della Commissione, del 17 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 136/2009 della Commissione, del 17 febbraio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata)

5

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (CE) N. 135/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

129,4

JO

62,0

MA

41,7

TN

106,6

TR

93,1

ZZ

86,6

0707 00 05

JO

161,3

MA

77,9

TR

180,5

ZZ

139,9

0709 90 70

JO

239,8

MA

69,6

TR

156,3

ZZ

155,2

0709 90 80

EG

91,3

ZZ

91,3

0805 10 20

EG

47,0

IL

63,4

MA

45,9

TN

41,6

TR

70,4

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

145,2

MA

92,8

ZZ

119,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

75,3

IL

85,5

JM

82,6

MA

144,6

PK

48,6

TR

60,3

ZZ

82,8

0805 50 10

EG

81,5

MA

47,6

TR

50,9

ZZ

60,0

0808 10 80

CA

89,7

CN

72,7

MK

32,6

US

108,4

ZZ

75,9

0808 20 50

AR

115,8

CL

79,6

CN

58,4

US

119,4

ZA

105,2

ZZ

95,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.2.2009   

IT

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L 47/3


REGOLAMENTO (CE) N. 136/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 10.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 18 febbraio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

25,95

3,50

1701 11 90 (1)

25,95

8,56

1701 12 10 (1)

25,95

3,37

1701 12 90 (1)

25,95

8,13

1701 91 00 (2)

31,07

9,70

1701 99 10 (2)

31,07

5,18

1701 99 90 (2)

31,07

5,18

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

18.2.2009   

IT

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L 47/5


DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (2), è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Molti degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE del Consiglio (4).

(3)

La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (5) stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. È quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito della presente direttiva nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.

(4)

I suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.

(5)

L'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

(6)

Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati.

(7)

È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.

(8)

I suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo. Il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio.

(9)

Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.

(10)

Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. Dovrebbe essere pertanto vietato tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo.

(11)

Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

(12)

Si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.

(13)

Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1)

«suino»: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

2)

«verro»: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

3)

«scrofetta»: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

4)

«scrofa»: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

5)

«scrofa in allattamento»: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

6)

«scrofa asciutta e gravida»: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7)

«lattonzolo»: un suino dalla nascita allo svezzamento;

8)

«suinetto»: un suino dallo svezzamento all'età di dieci settimane;

9)

«suino all'ingrasso»: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

10)

«autorità competente»: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7).

Articolo 3

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti:

a)

le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno

Peso vivo (kg)

m2

Fino a 10

0,15

Oltre 10 fino a 20

0,20

Oltre 20 fino a 30

0,30

Oltre 30 fino a 50

0,40

Oltre 50 fino a 85

0,55

Oltre 85 fino a 110

0,65

Oltre 110

1,00

b)

le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

a)

per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

b)

qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

i)

l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

11 mm per i lattonzoli,

14 mm per i suinetti,

18 mm per i suini all'ingrasso,

20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

ii)

l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

50 mm per i lattonzoli e i suinetti,

80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2006.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo comma a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, le scrofe e le scrofette abbiamo accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2, al paragrafo 4, al paragrafo 5 e all'ultima frase del paragrafo 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1o gennaio 2003. A decorrere dal 1o gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 4 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisca che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I;

b)

siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.

Articolo 7

1.   Di preferenza prima del 1o gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1o luglio 2005, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base a un parere dell’Autorità europea della sicurezza alimentare. La relazione è elaborata tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche. Essa prende anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione è corredata, se necessario, di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso.

2.   Entro il 1o gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell’Autorità europea della sicurezza alimentare.

La relazione esamina in particolare i seguenti aspetti:

a)

effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;

b)

impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche;

c)

fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda;

d)

ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti patologici, zootecnici, fisiologici ed etologici dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche;

e)

determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;

f)

ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;

g)

atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali;

h)

implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità.

Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte legislative.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.

Articolo 9

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Articolo 10

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (8).

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9), di seguito «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

Gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 13

La direttiva 91/630/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 78.

(2)  GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33.

(3)  Vedi allegato II, parte A.

(4)  GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

(5)  GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(8)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano i seguenti requisiti.

1.

Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2.

I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3.

I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,

riposare e alzarsi con movimenti normali,

vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4.

Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.

5.

I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6.

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7.

A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8.

Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:

una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,

il mozzamento di una parte della coda,

la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,

l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 6, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A.   Verri

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m2.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m2 e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B.   Scrofe e scrofette

1.

Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2.

Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3.

Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4.

Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5.

Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C.   Lattonzoli

1.

Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2.

Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3.

Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D.   Suinetti e suini all'ingrasso

1.

Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2.

Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3.

Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4.

La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio

(GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33)

 

Direttiva 2001/88/CE del Consiglio

(GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 1)

 

Direttiva 2001/93/CE della Commissione

(GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 36)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

Unicamente il punto 26 dell’allegato III

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttive

Termine di attuazione

91/630/CEE

1o gennaio 1994

2001/88/CE

1o gennaio 2003

2001/93/CE

1o gennaio 2003


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/630/CEE

Presente direttiva

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, alinea

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 5 bis, alinea

Articolo 6, alinea

Articolo 5 bis, punto 1

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5 bis, punto 2

Articolo 6, lettera b)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


18.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.