ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Banca centrale europea |
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2009/5/CE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
7.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 5/2009 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
55,4 |
TR |
112,1 |
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ZZ |
83,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
TR |
126,1 |
|
ZZ |
146,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
73,3 |
TR |
154,3 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
CL |
44,1 |
|
EG |
31,0 |
|
MA |
54,9 |
|
TR |
65,8 |
|
ZA |
44,1 |
|
ZZ |
47,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
61,7 |
ZZ |
61,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
54,4 |
IL |
57,2 |
|
TR |
60,9 |
|
ZZ |
57,5 |
|
0805 50 10 |
MA |
59,6 |
TR |
67,9 |
|
ZZ |
63,8 |
|
0808 10 80 |
CN |
81,9 |
US |
104,1 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
38,4 |
US |
113,4 |
|
ZZ |
75,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
7.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2009 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2009
che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4319. |
(2) |
La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I limiti per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4319, non sono più raggiunti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Banca centrale europea
7.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/4 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2008
sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea
(BCE/2008/29)
(2009/5/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 10.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia, il 1o gennaio 2009 (1), la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga da essa goduta ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (2) sarà abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009. |
(2) |
In seguito all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia, il numero dei membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sarà superiore a 21. L’articolo 10.2 dello statuto del SEBC dispone che a decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo sia maggiore di 21, ciascun membro del Comitato esecutivo avrà diritto ad un voto e il numero dei governatori con diritto di voto sarà pari a 15, e specifica le regole sulla rotazione di tali diritti di voto. In virtù del sesto trattino dell’articolo 10.2, il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, può decidere di differire l’avvio del sistema fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18. |
(3) |
Il sesto considerando della raccomandazione BCE/2003/1 del 3 febbraio 2003 ai sensi dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (3) e il sesto considerando della decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, su una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (4), fanno riferimento ad una possibile decisione di differire l’avvio del sistema di rotazione al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza del diritto di voto del 100 %. L’eventuale avvio del sistema di rotazione quando il numero dei governatori è superiore a 15 richiederebbe l’inserimento di adattamenti eccezionali al fine di assicurare che il primo gruppo di governatori non abbia una frequenza di diritti di voto inferiore rispetto a quella del secondo. Un’opzione per assicurare il soddisfacimento di tale condizione sarebbe quella di assegnare cinque diritti di voto al primo gruppo. Questo, tuttavia, porterebbe ad una frequenza del diritto di voto del 100 % per i membri del primo gruppo e sarebbe contrario all’obiettivo di assoggettare tutti i governatori allo schema di rotazione. Adattamenti alternativi diretti ad evitare una frequenza del diritto di voto del 100 % per il primo gruppo renderebbero il sistema di rotazione maggiormente complesso. |
(4) |
In seguito ad un’approfondita valutazione, il Consiglio direttivo ha concluso che i benefici derivanti dalla proroga fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18, sono maggiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’attuazione del sistema di rotazione al momento in cui il numero dei governatori fosse superiore a 15, evitando in tal modo di introdurre nuovi elementi di complessità nel sistema di rotazione transitorio a due gruppi. È pertanto opportuno differire l’avvio del sistema di rotazione fino a che il numero dei governatori non sia superiore a 18, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’avvio del sistema di rotazione di cui all’articolo 10.2 dello statuto del SEBC è differito fino al momento in cui il numero dei governatori nel Consiglio direttivo della BCE non sia superiore a 18.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2008.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.
(2) Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(3) GU C 29 del 7.2.2003, pag. 6.
(4) GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 66.
Rettifiche
7.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/6 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 9 ottobre 2008 )
A pagina 5, allegato I, tabella b), seconda colonna «zucchero», linea «Polonia»:
anziché:
«49 554»,
leggi:
«49 544».
7.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.