ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
23 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1323/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

10

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua, con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1325/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1326/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1327/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1328/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito

56

 

*

Regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

60

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/110/CE del Parlamento uropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ( 1 )

62

 

*

Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

68

 

*

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione ( 1 )

75

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/971/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

83

 

 

2008/972/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 Dezember 2008, che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto

88

 

 

Commissione

 

 

2008/973/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 8135]  ( 1 )

90

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

91

 

*

Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

96

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2008/936/CE della Commissione, del 20 maggio 2008, relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06) [notificata con il numero C(2007) 5636] (GU L 334 del 12.12.2008)

115

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia (GU L 298 del 16.11.2007)

115

 

*

Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995)

116

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell’ambito della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dei pareri del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10) nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007.

(8)

Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione al Consiglio: «Possibilità di pesca per il 2009: Dichiarazione politica della Commissione europea».

(9)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(10)

Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le sottodivisioni CIEM 22-32;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le specie diverse dall’aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(5)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(6)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(7)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

(8)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(9)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(10)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Platichthys flesus

FLX

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

67 777

 

Svezia

14 892

 

CE

82 669

 

TAC

82 669

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

3 809

 

Germania

14 994

 

Polonia

3 536

 

Finlandia

2

 

Svezia

4 835

 

CE

27 176

 

TAC

27 176

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque CE)

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

3 159

 

Germania

838

 

Estonia

16 134

 

Lettonia

3 982

 

Lituania

4 192

 

Polonia

35 779

 

Finlandia

31 493

 

Svezia

48 032

 

CE

143 609

 

TAC

Non pertinente.

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 113

 

Lettonia

18 779

 

CE

34 892

 

TAC

34 892

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

10 241

 

Germania

4 074

 

Estonia

998

 

Lettonia

3 808

 

Lituania

2 509

 

Polonia

11 791

 

Finlandia

784

 

Svezia

10 375

 

CE

44 580

 

TAC

Non pertinente.

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

7 130

 

Germania

3 487

 

Estonia

158

 

Lettonia

590

 

Lituania

383

 

Polonia

1 908

 

Finlandia

140

 

Svezia

2 541

 

CE

16 337

 

TAC

16 337

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 179

 

Germania

242

 

Polonia

456

 

Svezia

164

 

CE

3 041

 

TAC

3 041

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisioni 22-31 (acque CE)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

64 184 (1)

 

Germania

7 141 (1)

 

Estonia

6 523 (1)

 

Lettonia

40 824 (1)

 

Lituania

4 799 (1)

 

Polonia

19 471 (1)

 

Finlandia

80 033 (1)

 

Svezia

86 758 (1)

 

CE

309 733 (1)

 

TAC

Non pertinente.

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

 

Finlandia

13 838 (2)

 

CE

15 419 (2)

 

TAC

Non pertinente.

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

39 453

 

Germania

24 994

 

Estonia

45 813

 

Lettonia

55 332

 

Lituania

20 015

 

Polonia

117 424

 

Finlandia

20 652

 

Svezia

76 270

 

CE

399 953

 

TAC

Non pertinente.

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.

Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:

a)

201 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.


ALLEGATO III

Misure tecniche transitorie

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30′N

Dal 15 febbraio al 15 maggio

Sottodivisione 32

Dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50′N

Dal 1o giugno al 31 luglio

2.

In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/10


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame annuale 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2008, la data «1o luglio 2007» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2008».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2008, all’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell’articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

Paese/Sede

Retribuzione

1.7.2008

Trasferimento

1.1.2009

Pensione

1.7.2008

Retribuzione

16.5.2008

Retribuzione

1.5.2008

Pensione

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bulgaria

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Rep. ceca

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Danimarca

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Germania

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

Monaco

105,3

 

 

 

 

 

Estonia

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Grecia

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Spagna

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Francia

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Irlanda

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Italia

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Cipro

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Lettonia

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Lituania

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Ungheria

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Paesi Bassi

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Austria

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Polonia

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portogallo

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Romania

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovenia

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovacchia

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Finlandia

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Svezia

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Regno Unito

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Articolo 4

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2009, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

 

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

 

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

 

0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

 

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

 

0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

 

0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

 

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 074,14 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

638,68 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 288,19 EUR, il limite superiore a 2 576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1 171,09 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008

 

SCATTO

CATEGORIA

GRUPPO

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Articolo 11

Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2008

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Articolo 12

Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

807,93 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

479,00 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1 932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1o luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2008, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,314614.

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Articolo 17

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.12.2008

:

344,55.

Articolo 18

Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.8.2008

:

70,14.

Articolo 19

Con effetto al 1o luglio 2008, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1o maggio 2004 è fissato a:

127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


23.12.2008   

IT

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L 345/17


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che adegua, con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9 % dello stipendio di base.

(2)

Al fine di mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, l’aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9 % dello stipendio di base.

(3)

In conformità dell’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all’articolo 10 di tale allegato, che va pertanto adeguato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata a 10,9 %.

Articolo 2

Con decorrenza 1o gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8 dell’allegato VIII nonché, rispettivamente, all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


23.12.2008   

IT

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L 345/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.12.2008   

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L 345/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chaource», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del Chaource. Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«(…) L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

(…) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«CHAOURCE»

Numero CE: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Indirizzo

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Indirizzo

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.

:

(33) 325 49 90 48

Fax

:

(33) 325 49 90 48

E-mail

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

4.   Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome

«Chaource»

4.2.   Descrizione

Formaggio di latte vaccino a pasta molle e salata, a crosta fiorita; è prodotto in due formati cilindrici piatti: uno grande (da 11 a 11,5 cm di diametro, 6 cm di spessore, 450 grammi ca.) e uno piccolo (da 8,5 a 9 cm di diametro, 6 cm di spessore, 200 grammi ca.); tenore minimo di materia grassa: 50 %.

4.3.   Zona geografica

La zona di produzione si estende su una zona geografica molto ristretta ai confini dei dipartimenti dell'Aube e dell'Yonne, che comprende la regione naturale umida della Champagne, al centro della quale c'è il comune di Chaource.

 

Dipartimento dell'Aube

Cantoni interamente compresi: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys e Troyes (7 cantoni)

 

Dipartimento dell'Yonne

 

Cantoni interamente compresi: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre

 

Comuni interamente compresi: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

 

Comuni parzialmente compresi: Arces-Dilo (parte situata a nord della strada nazionale 5), Cerisiers (parte situata a nord della strada nazionale 5), Lailly (parte situata a sud della strada dipartimentale 28), La Postolle (parte situata a sud della strada dipartimentale 28), Soucy (parte situata a sud della strada nazionale 439), Thorigny-sur-Oreuse (parte situata a sud della strada dipartimentale 28),Vaumort (parte situata a nord della strada nazionale 5).

4.4.   Prova dell'origine

Ciascun operatore compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Formaggio a predominanza lattica, a sgocciolatura spontanea e lenta, fabbricato esclusivamente con latte vaccino maturato e poi cagliato; tempo di coagulazione minimo di 12 ore; maturazione di almeno due settimane.

4.6.   Legame

Il formaggio è noto fin dal Medioevo; nel 1513 fu offerto dagli abitanti di Chaource al monsignor governatore di Langres; la tradizione orale relativa a questo formaggio risale alla prima parte del XIX secolo: a partire da tale periodo è venduto sui mercati regionali e arriva anche nelle grandi città come Lione e Parigi. La denominazione è stata riconosciuta nel 1970.

La zona della denominazione occupa un bacino caratterizzato da un sottosuolo permeabile, essenzialmente calcareo e argilloso, ricco di corsi d'acqua e sorgenti. Le vacche da latte si alimentano sui pascoli naturali durante l'estate e in inverno con il fieno raccolto localmente. Il processo tradizionale di fabbricazione ha permesso ai produttori di ottenere un valore aggiunto con il formaggio e di mantenere l'attività agricola nella regione.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Indirizzo

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Nome

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.

:

(33) 144 87 17 17

Fax

:

(33) 144 97 30 37

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'industria e del lavoro.

4.8.   Etichettatura

Obbligo di indicare «denominazione d'origine controllata» insieme al nome della denominazione.


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

(2)

Affinché tutti i produttori possano partecipare democraticamente alle decisioni concernenti l’organizzazione di produttori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad autorizzare, limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

(3)

L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto dei soci non produttori delle organizzazioni di produttori per le decisioni relative al fondo di esercizio. È auspicabile che questa disposizione venga applicata parimenti ai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento, al fine di rendere più flessibile l’attuazione dei programmi operativi parziali da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per motivi di chiarezza, il riferimento al diritto di voto sulle decisioni relative al fondo di esercizio dovrebbe riguardare piuttosto le decisioni relative ai programmi operativi, poiché le decisioni relative al fondo di esercizio debbono essere prese direttamente dalle organizzazioni di produttori e non dalle associazioni di organizzazioni di produttori.

(4)

A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che l’aiuto inteso ad incentivare la costituzione di gruppi di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, previsto all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è un pagamento forfettario e che non è necessario dimostrare, nella domanda di aiuto, l’uso che verrà fatto dello stesso.

(5)

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007, nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione di produttori o in applicazione dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo modo, la produzione commercializzata direttamente dai soci ai sensi di questi due paragrafi rientra nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui sono soci, mentre ne è esclusa la produzione commercializzata dagli stessi soci a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nell’interesse delle organizzazioni di produttori, la produzione venduta direttamente dal produttore tramite una seconda organizzazione di produttori deve essere inclusa nel VPC della seconda organizzazione. La produzione venduta direttamente dal produttore sul mercato non va inclusa nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui il produttore è socio.

(6)

A fini di certezza del diritto, occorre chiarire che l’importo del sostegno a favore dei gruppi di produttori, di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1580/2007, può superare, in talune circostanze, quello previsto per le misure del programma di sviluppo rurale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il sostegno a favore di azioni ambientali è limitato ai massimali fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). Certi tipi di azioni ambientali non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella. Occorre pertanto modificare l’articolo 60, paragrafo 2, affinché tali azioni non siano soggette al suddetto limite.

(8)

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri provvedono affinché le azioni che fanno parte dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse. È opportuno autorizzare i membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori a finanziare azioni o investimenti intrapresi dall’associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essi possono beneficiare delle misure finanziate dalla Comunità solo indirettamente, ad esempio in conseguenza di effetti di scala.

(9)

L’articolo 120 del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro. In particolare, le lettere a), b) e c) dell’articolo 120 fanno riferimento all’importo dell’indennità. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, dette disposizioni dovrebbero invece riferirsi all’importo del contributo comunitario.

(10)

L’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Per motivi di trasparenza, la strategia nazionale applicabile in un dato anno deve essere integrata nelle relazioni annuali degli Stati membri e trasmessa alla Commissione.

(11)

Diversi Stati membri incontrano particolari difficoltà per elaborare in tempo utile la disciplina nazionale in materia di azioni ambientali di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la quale deve essere incorporata nella strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri, a titolo di disposizione transitoria, a differire le decisioni relative ai programmi operativi per il 2009 al più tardi fino al 1o marzo 2009. Entro il 31 gennaio 2009 devono essere presentati gli importi indicativi di tutti i programmi operativi ed entro il 15 marzo 2009 gli importi definitivi approvati.

(12)

Conformemente all’allegato VIII, punto 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il materiale promozionale deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea». Occorre specificare che questo obbligo è valido solo per la promozione generica e per la promozione dei marchi di qualità. Deve essere espressamente vietato l’uso dell’emblema della Comunità europea da parte delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, dello stesso regolamento, per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

(13)

Conformemente all’allegato XIII, paragrafo 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri devono fornire dati sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è necessario scomporre questo volume in quantitativi destinati alla distribuzione gratuita e quantitativo totale.

(14)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(15)

Per consentire un’introduzione graduale delle modifiche apportate all’articolo 52, paragrafo 5, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.»;

2)

l’articolo 36, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il loro diritto di voto sulle decisioni relative ai programmi operativi.»;

3)

l’articolo 49, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;

b)

al 50 % nelle altre regioni.»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Il resto dell’aiuto viene erogato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che verrà fatto dell’aiuto stesso.»;

4)

all’articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione medesima. La produzione dei soci dell’organizzazione di produttori commercializzata tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

5)

l’articolo 60, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’articolo 49 del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.»;

b)

è aggiunto il quinto comma seguente:

«Il quarto comma non si applica alle azioni ambientali che non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella.»;

6)

all’articolo 63, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che sono organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio di tali organizzazioni di produttori. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 36, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori;»

7)

all’articolo 120, lettere a), b) e c), il termine «indennità» è sostituito dai termini «contributo comunitario»;

8)

all’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«9.   In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1o marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

10.   In deroga all’articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell’importo del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l’importo complessivo del fondo di esercizio, sia l’importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l’importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.»;

9)

gli allegati VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 1, punti 4 e 6, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato VIII, punto 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: “Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea”. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, non hanno il diritto di utilizzare l’emblema della Comunità europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.»;

2)

l’allegato XIII è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Atti legislativi nazionali adottati in applicazione della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, e della parte II, titolo II, capo II, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell’anno di riferimento.»;

b)

al paragrafo 2, lettera a), il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate,».


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.

(2)

Il sistema di duplice controllo in vigore nei riguardi della Cina scadrà il 31 dicembre 2008.

(3)

Il Consiglio ha approvato con la decisione 2008/939/CE (2) la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia.

(4)

Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:

1)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1)

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2009

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

di cui: non greggi né imbianchiti

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

di cui: non greggi né imbianchiti

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPPO II A

9

Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

di cui: acrilici

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti a coste, di cotone

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24.3 paia

41

13

Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Filati d fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Lana e peli fini, cardati o pettinati

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana o di peli fini

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Cotone cardato o pettinato

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62.

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

5606 00 915606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 105807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 005808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paia

59

67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Calze da donna, di fibre sintetiche

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 paia

33

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Guanti, diversi da quelli a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tende

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

5901 10 005901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

5904 10 005904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

5906 10 005906 99 105906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

6306 40 00

 

 

111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

5801 90 10ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ALLEGATO I A

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2009

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

pezzi/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

3005 90 31

 

 

ALLEGATO I B

1.

Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.

2.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da “ex”, i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (‘bébés’)” comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2009

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

pezzi/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I

ex 20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted»

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II

ex 12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè)

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo

ex 6107 29 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tute sportive a maglia

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPPO III A

ex 38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Coperte, escluse quelle a maglia

ex 6301 10 00

 

 

GRUPPO III B

ex 10

Guanti a maglia

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 paia

59

ex 67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Costumi, mutandine e slip da bagno

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Guanti, diversi da quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (“bebé”), esclusi quelli a maglia

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tende

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Materassi pneumatici, tessuti

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Filati metallici

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 

 

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Feltri di peli grossolani

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti “tufted” o “floccati”

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cotone non cardato né pettinato

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

»

2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Bielorussia

Russia

Serbia

Uzbekistan»

3)

L'allegato III è così modificato:

a)

All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

due lettere che identificano il paese esportatore:

Bielorussia = BY

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ

due lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

AT = Austria

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Cipro

CZ = Repubblica ceca

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EE = Estonia

GR = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

HU = Ungheria

IE = Irlanda

IT = Italia

LT = Lituania

LV = Lettonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SE = Svezia

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “8” per il 2008 e “9” per il 2009;

un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»

b)

La tabella A è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie cui si applica il sistema di duplice controllo

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

tonnellata

3

tonnellata

I B

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

II B

26

1 000 pezzi»

c)

La tabella B è soppressa.

4)

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Applicabili per l'anno 2009

BIELORUSSIA

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2009

Gruppo IA

1

tonnellate

1 586

2

tonnellate

6 643

3

tonnellate

242

Gruppo IB

4

1 000 pezzi

1 839

5

1 000 pezzi

1 105

6

1 000 pezzi

1 705

7

1 000 pezzi

1 377

8

1 000 pezzi

1 160

Gruppo IIA

20

tonnellate

329

22

tonnellate

524

Gruppo IIB

15

1 000 pezzi

1 726

21

1 000 pezzi

930

24

1 000 pezzi

844

26/27

1 000 pezzi

1 117

29

1 000 pezzi

468

73

1 000 pezzi

329

Gruppo IIIB

67

tonnellate

359

Gruppo IV

115

tonnellate

420

117

tonnellate

2 312

118

tonnellate

471»

5)

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime di traffico di perfezionamento passivo

Applicabili per l'anno 2009

BIELORUSSIA

Categoria

Unità

Dal 1o gennaio 2009

Gruppo IB

4

1 000 pezzi

6 610

5

1 000 pezzi

9 215

6

1 000 pezzi

12 290

7

1 000 pezzi

9 225

8

1 000 pezzi

3 140

Gruppo IIB

15

1 000 pezzi

5 387

21

1 000 pezzi

3 584

24

1 000 pezzi

922

26/27

1 000 pezzi

4 492

29

1 000 pezzi

1 820

73

1 000 pezzi

6 979»

6)

Le tabelle dell'allegato VIII sono sostituite dalla seguente:

«1.

PAESE

2.

Uso anticipato

3.

Riporto

4.

Trasferimenti dalla cat. 1 alle categorie 2 e 3

5.

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6.

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7.

Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8.

Aumento massimo in ciascuna categoria

9.

Condizioni supplementari

Bielorussia

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III»


(1)  N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).

(2)  Si applica solo alle importazioni dalla Cina.


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.

(2)

I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.

(3)

La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e Irlanda del Nord è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di diossina rilevati di recente nelle carni suine originarie dell'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.

(4)

In Irlanda, svariati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di risalire all'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati nelle carni suine, le autorità competenti hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.

(5)

L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda del Nord. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte il mercato nell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda del Nord, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.

(6)

A norma all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.

(7)

Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda del Nord richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.

(8)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

(9)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(10)

Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini allevati in aziende risultate esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord e macellati in Irlanda del Nord.

(11)

Per agevolare la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

(12)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.

(13)

È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.

(14)

Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.

(15)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord almeno negli ultimi due mesi prima di essere macellati in Irlanda del Nord;

b)

sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti per i quali si sia accertato che non hanno fatto uso di mangimi contaminati da un forte tasso di diossina e di policlorobifenili (PCB).

2.   L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

3.   Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in Irlanda del Nord a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.

5.   Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.

6.   Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per domanda sono i seguenti:

a)

10 tonnellate per i prodotti disossati;

b)

15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 5

Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi dell'aiuto figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

Articolo 6

Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 15 000 tonnellate in peso del prodotto.

Articolo 7

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

7.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.

8.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Categorie di prodotti

Prodotti per i quali è concesso l'aiuto

Importi dell'aiuto per un periodo di ammasso di

(EUR/t)

Detrazioni

(EUR)

90 giorni

120 giorni

150 giorni

180 giorni

per giorno

1

2

3

4

5

6

7

Categoria 1

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale (1)

278

315

352

389

1,24

Categoria 2

ex 0203 12 11

Prosciutti

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Spalle

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Parti anteriori

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (4)  (5)

 

 

 

 

 

Categoria 3

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

 

 

 

 

 

Categoria 4

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti alle parti centrali («middles»), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(5)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(6)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 e il 27 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo sette persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione.

(3)

Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(5)

Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 2.7.1968. Luogo di nascita: Gdabia, Libia. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group/LIFG); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.

(2)

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969; Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 1005552350 (rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26 marzo 2011). Altre informazioni: attualmente in carcere a Lubecca, Germania.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (nato il 10.4.1979 a Liegi, Belgio), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 1.9.1979. Luogo di nascita: Monaco, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino all'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz. Addestrato alla fabbricazione e all'uso di esplosivi; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valido fino al 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valida fino al 16.5.2011 (dichiarata smarrita)). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

(7)

Adem Yilmaz (alias Talha) Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. Passaporto n.: TR-P 614 166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, valido fino al 15.9.2009. Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).


DIRETTIVE

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/62


DIRETTIVA 2008/110/CE DEL PARLAMENTO UROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di portare avanti gli sforzi per creare un mercato unico dei servizi di trasporto ferroviario, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/49/CE (3) che istituisce un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie.

(2)

Inizialmente le procedure di autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli ferroviari erano disciplinate dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (4), e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (5), per le parti nuove o adattate del sistema ferroviario comunitario e nella direttiva 2004/49/CE per i veicoli già in servizio. Conformemente alle disposizioni sul miglioramento della legislazione e al fine di semplificare e attualizzare la normativa comunitaria, tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di messa in servizio di veicoli ferroviari dovrebbero essere incorporate in un unico atto legislativo. Pertanto, l'attuale articolo 14 della direttiva 2004/49/CE dovrebbe essere abrogato e una nuova disposizione relativa all'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli già in servizio dovrebbe essere inserita nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (6), (in seguito denominata «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria»), che ha sostituito le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

(3)

Con l'entrata in vigore, il 1o luglio 2006, della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF) diventano applicabili nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei veicoli. Conformemente alle CUV (norme uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale) annesse alla stessa i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i loro carri presso un'impresa ferroviaria. Il vecchio accordo, il Regolamento Internazionale Veicoli (RIV), tra le imprese ferroviarie ha cessato di essere applicabile ed è stato in parte sostituito da un nuovo accordo privato volontario (Contratto generale di utilizzazione dei carri, GCU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci in virtù del quale questi ultimi sono responsabili della manutenzione dei propri carri. Per dare un seguito a tali cambiamenti e rendere più agevole l'applicazione della direttiva 2004/49/CE relativamente alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, bisognerebbe definire i concetti di «detentore» e «soggetto responsabile della manutenzione» e precisare i rapporti tra tali soggetti e le imprese ferroviarie.

(4)

La definizione di «detentore» dovrebbe essere il più possibile simile a quella utilizzata nella convenzione COTIF del 1999. Vari sono i soggetti che possono essere identificati come detentori di un veicolo: il proprietario, un'impresa che svolge attività con un parco carri, un'impresa che noleggia veicoli ad un'impresa ferroviaria, un'impresa ferroviaria, o un gestore dell'infrastruttura che utilizza veicoli per la manutenzione della propria infrastruttura. I suddetti soggetti dispongono del veicolo ai fini del suo impiego come mezzo di trasporto da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Onde evitare qualsiasi dubbio, il detentore dovrebbe essere chiaramente identificato nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(5)

Per garantire coerenza con la vigente legislazione ferroviaria ed evitare oneri superflui, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le linee ferroviarie di interesse storico, museale e turistico dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(6)

Prima di mettere in servizio un veicolo o utilizzarlo sulla rete, il soggetto responsabile della sua manutenzione dovrebbe figurare nel RIN. Il soggetto responsabile della manutenzione potrebbe essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e certificarlo ricorrendo a misure alternative in caso di veicoli registrati in paesi terzi e mantenuti a norma della legislazione di tali paesi, di veicoli utilizzati su reti o linee a scartamento differente da quello principalmente utilizzato sulla rete ferroviaria della Comunità e per il quale il requisito di identificare il soggetto responsabile della manutenzione è garantito da accordi internazionali con paesi terzi e veicoli utilizzati da ferrovie storiche, museali e turistiche o equipaggiamenti militari o trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tali situazioni, lo Stato membro interessato dovrebbe poter accettare veicoli sulla rete per la quale è responsabile senza che a tali veicoli sia assegnato un soggetto responsabile della manutenzione o senza che tale soggetto sia oggetto di certificazione. Ciò nondimeno, tali deroghe dovrebbero essere oggetto di decisioni formali dello Stato membro in questione ed essere valutate dall'Agenzia ferroviaria europea (in seguito denominata l'«Agenzia») nel contesto della sua relazione sui risultati ottenuti in materia di sicurezza.

(8)

Quando un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura utilizza un veicolo per il quale non è registrato un soggetto responsabile della manutenzione o per il quale il soggetto responsabile della manutenzione non è stato oggetto di certificazione, essi dovrebbero verificare tutti i rischi connessi all'utilizzazione di tale veicolo. La capacità di controllare tali rischi dovrebbe essere dimostrata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura mediante la certificazione del loro sistema di gestione della sicurezza e, ove applicabile, mediante la loro certificazione di sicurezza o autorizzazione.

(9)

Per i vagoni merci, il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe essere oggetto di certificazione in base ad un sistema che sarà elaborato dall'Agenzia e adottato dalla Commissione. Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, la certificazione dovrebbe essere inclusa nella procedura relativa alla certificazione di sicurezza o autorizzazione. Il certificato rilasciato a tale soggetto garantirebbe che i requisiti della presente direttiva in materia di manutenzione siano soddisfatti per qualsiasi vagone merci di cui esso è responsabile. Il certificato dovrebbe essere valido in tutta la Comunità e dovrebbe essere rilasciato da un organismo in grado di verificare il sistema di manutenzione istituito da tali entità. Poiché i vagoni merci sono utilizzati frequentemente nel trasporto internazionale e un responsabile della manutenzione può volere utilizzare officine basate in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione dovrebbe poter effettuare i propri controlli nell'intera Comunità.

(10)

I requisiti in materia di manutenzione sono in corso di elaborazione nell'ambito della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, in particolare come parte delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) relative al materiale rotabile. A seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva, è necessario garantire la coerenza tra le suddette STI e i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione in materia di certificazione, che dovranno essere adottati dalla Commissione. Essa raggiungerà tale scopo modificando, se del caso, le pertinenti STI secondo la procedura prevista dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(11)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2004/49/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(13)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere e adeguare gli allegati della direttiva 2004/49/CE, adottare e rivedere metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza, nonché di istituire un sistema di certificazione ai fini della manutenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/49/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14)

L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva rappresenterebbero un obbligo sproporzionato ed inutile a carico di uno Stato membro che sia privo di sistema ferroviario e che non ne prospetti la costruzione nell'immediato futuro. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esonerato dall'obbligo di attuare e applicare la presente direttiva fintantoché sia privo di sistema ferroviario.

(15)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(16)

E' opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/49/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, paragrafo 2, sono inseriti i seguenti punti:

«d)

veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi;

e)

ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»;

2)

all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:

«s)

“detentore”: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (9), (in seguito denominata “direttiva sull'interoperabilità ferroviaria”);

t)

“soggetto responsabile della manutenzione”: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;

u)

“veicolo”: veicolo ferroviario adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi.

3)

all'articolo 4, paragrafo 4, il termine «addetto alla manutenzione di vagoni» è sostituito dal termine «detentore»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Anteriormente al 30 aprile 2009, l'allegato I è soggetto a revisione, in particolare al fine di includervi le definizioni comuni dei CSI e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

5)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Anteriormente al 30 aprile 2008 la Commissione adotta una prima serie di CSM, che comprende almeno i metodi descritti nel paragrafo 3, lettera a). Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione adotta una seconda serie di CSM, che contempla la restante parte dei metodi descritti nel paragrafo 3. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le suddette misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

b)

nel paragrafo 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

qualora non siano contemplati dalle STI, metodi atti a verificare che i sottosistemi strutturali del sistema ferroviario siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I CSM sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e dell'evoluzione globale della sicurezza ferroviaria e degli obblighi imposti agli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

6)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   La prima serie di progetti di CST si basa su un esame degli obiettivi esistenti e dei risultati conseguiti dagli Stati membri in materia di sicurezza e garantisce che l'attuale sicurezza del sistema ferroviario non sia ridotta in nessuno Stato membro. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2009 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

La seconda serie di progetti di CST si basa sull'esperienza acquisita con la prima serie di CST e la relativa attuazione. Essi riflettono tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2011 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I CST sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dello sviluppo globale della sicurezza ferroviaria. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

7)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»;

b)

nel paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Manutenzione dei veicoli

1.   A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

2.   Il soggetto responsabile della manutenzione può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.

3.   Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell'articolo 4, il soggetto assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con:

a)

il diario di manutenzione di ciascun veicolo;

b)

i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni STI.

Il soggetto responsabile della manutenzione effettua la manutenzione esso stesso o la affida a officine di manutenzione.

4.   Nel caso di vagoni merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato o riconosciuto a norma del paragrafo 5 o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Il processo di accreditamento deve essere fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, quali la serie di norme europee EN 45 000. Il processo di riconoscimento si basa anch'esso su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità.

Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto dei requisiti da adottare a norma del paragrafo 5 deve essere verificato dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui agli articoli 10 o 11 ed essere confermato sui certificati specificati in tali procedure.

5.   In base ad una raccomandazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, entro 24 dicembre 2010, una misura che introduce un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. I certificati rilasciati in base a tale sistema confermano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.

La misura include i requisiti riguardanti:

a)

il sistema di manutenzione istituito dal soggetto;

b)

il formato e la validità del certificato rilasciato al soggetto;

c)

i criteri per l'accreditamento o il riconoscimento dell'organismo o degli organismi responsabili del rilascio dei certificati e che assicurano i controlli necessari al funzionamento del sistema di certificazione;

d)

la data di applicazione del sistema di certificazione, incluso un periodo di transizione di un anno per i soggetti incaricati della manutenzione già esistenti.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

La Commissione, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, entro il 24 dicembre 2018, riesamina la presente misura al fine di includervi tutti i veicoli e di aggiornare, ove necessario, il sistema di certificazione applicabile ai vagoni merci.

6.   I certificati rilasciati a norma del paragrafo 5 sono validi in tutta la Comunità.

7.   L'Agenzia valuta il processo di certificazione posto in atto a norma del paragrafo 5 presentando una relazione alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della misura in questione.

8.   Gli Stati membri possono decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative nei casi seguenti:

a)

veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti a norma della legislazione di tale paese;

b)

veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 3 è garantito da accordi internazionali con paesi terzi;

c)

veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tal caso saranno concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.

Tali misure alternative saranno attuate mediante deroghe concesse dalle autorità nazionali per la sicurezza competenti:

a)

all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

b)

per il rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture a norma degli articoli 10 e 11 della presente direttiva, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.

Tali deroghe saranno identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Laddove risulti che si stiano correndo rischi indebiti di sicurezza sul sistema ferroviario comunitario, l'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione prende contatto con le parti interessate e, se del caso, invita lo Stato membro a ritirare le proprie decisioni di deroga.»;

9)

l'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 15 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, e controllarne il funzionamento e la manutenzione conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;

b)

la lettera b) è abrogata;

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che le informazioni in materia di sicurezza prescritte ivi contenute siano precise ed aggiornate.»;

10)

all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera:

«e)

le deroghe decisea norma dell'articolo 14 bis, paragrafo8.»;

11)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Adeguamento degli allegati

Gli allegati sono adeguati al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

12)

l'articolo 27 è cosi modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è abrogato;

13)

nell'allegato II è abrogato il punto 3.

Articolo 2

Attuazione e applicazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010 Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli obblighi di attuazione e applicazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addi 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 3 marzo 2008 (GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2008.

(3)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(4)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(5)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(6)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»;


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/68


DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4), e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (5).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa sull’esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) adottato a livello internazionale, nell’ambito delle Nazioni Unite.

(3)

Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell’applicazione di altri atti comunitari, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (6), la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (7), la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (8), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (9), la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (10), e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (11).

(4)

L’incorporazione nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l’introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L’analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1272/2008, l’ambito di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato.

(5)

È inoltre necessario adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (12).

(6)

È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire una corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)

La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1o giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, così come gli operatori le cui attività rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente direttiva seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (13), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(9)

Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 76/768/CEE

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2)

all’articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (14), o nell’allegato IX della presente direttiva.

3)

dal 1o dicembre 2010, l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

È vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (15). A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.

4)

dal 1o dicembre 2010, all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c)

classe di pericolo 4.1;

d)

classe di pericolo 5.1.»;

5)

nell’allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 88/378/CEE

La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:

1)

i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2)

dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (16), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1.

3)

dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (17), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1.

4)

dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.

I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (18), o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c)

classe di pericolo 4.1;

d)

classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.

5)

dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.

I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c)

classe di pericolo 4.1;

d)

classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.»;

6)

dal 1o dicembre 2010, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:

a)

ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»;

7)

dal 1o giugno 2015, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici

a)

Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l’uso dei giocattoli che contengono sostanze o miscele che corrispondono a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I di tale regolamento:

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 1999/13/CE

La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

1)

i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

dal 1o dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (19), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

b)

dal 1o giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (20), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

c)

il paragrafo 8 è modificato come segue:

i)

i termini «la frase di rischio R40» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40 o R68»;

ii)

i termini «l’etichettatura R40» sono sostituiti dai termini «l’etichettatura R40 o R68»;

iii)

dal 1o giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»;

iv)

dal 1o giugno 2015, i termini «l’etichettatura R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»;

d)

dal 1o giugno 2015, al paragrafo 9, i termini «frasi di rischio» sono sostituiti dai termini «indicazioni di pericolo»;

e)

il paragrafo 13 è modificato come segue:

i)

i termini «l’etichettatura R40, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61»;

ii)

dal 1o giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D».

Articolo 4

Modifica della direttiva 2000/53/CE

Dal 1o dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all’articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11)

“sostanza pericolosa”, le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (21);

a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c)

classe di pericolo 4.1;

d)

classe di pericolo 5.1.

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2002/96/EC

La direttiva 2002/96/CE è modificata come segue:

1)

i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2)

dal 1o dicembre 2010, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“sostanze o miscele pericolose”: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (22), o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (23):

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1.

3)

dal 1o giugno 2015, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“sostanze o miscele pericolose”: le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (24);

i)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii)

classe di pericolo 4.1;

iv)

classe di pericolo 5.1;

4)

nell’allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

Articolo 6

Modifica della direttiva 2004/42/CE

L’articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 3, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela»;

b)

nel paragrafo 8, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela».

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(7)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

(8)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(9)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(10)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(11)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(12)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(13)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(14)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.»;

(15)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

(16)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

(17)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

(18)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.»;

(19)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

(20)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;

(21)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.».

(22)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(23)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

(24)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;


23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/75


DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha richiesto la preparazione di una strategia globale per la protezione delle infrastrutture critiche. In risposta, il 20 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo, nella quale sono indicate le proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le infrastrutture critiche.

(2)

Il 17 novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde relativo a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, nel quale si indicavano le politiche alternative da seguire concernenti sia l’elaborazione di tale programma sia la rete informativa di allerta delle infrastrutture critiche. Le risposte al libro verde hanno sottolineato il valore aggiunto di un quadro comunitario per la protezione delle infrastrutture critiche. È stata quindi riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche in Europa e di contribuire a ridurne la vulnerabilità, ed è stata sottolineata l’importanza dei principi chiave di sussidiarietà, proporzionalità e complementarità, nonché del dialogo con le parti interessate.

(3)

Nel dicembre 2005 il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, «EPCIP»), stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche. Nell’ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica.

(4)

Nell’aprile 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni dell’EPCIP in cui ha ribadito che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all’interno dei loro confini nazionali, accogliendo nel contempo favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI») e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

(5)

La presente direttiva costituisce il primo passo di approccio graduale inteso a individuare e designare ECI e a valutare la necessità di migliorarne la protezione. Tale direttiva si riferisce specificatamente ai settori dell’energia e dei trasporti, e dovrebbe essere rivista al fine di valutarne l’impatto e di esaminare la necessità di includere nel suo campo di applicazione altri settori, tra i quali anche quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione («ICT»).

(6)

La responsabilità principale e definitiva della protezione delle ECI ricade sugli Stati membri e sui proprietari/operatori di tali infrastrutture.

(7)

Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. È opportuno che tali ECI siano individuate e designate come tali attraverso una comune procedura. La valutazione dei requisiti di sicurezza per tali infrastrutture dovrebbe essere effettuata in base ad un approccio minimo comune. Gli schemi di cooperazione bilaterale fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L’EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione. Le informazioni concernenti la designazione di una determinata infrastruttura come ECI dovrebbero essere classificate a un livello appropriato conformemente alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

(8)

Poiché vari settori hanno un’esperienza, una competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle infrastrutture critiche, occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, segnatamente quelle già esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, e, se del caso, degli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche. Data l’enorme implicazione del settore privato nella sorveglianza e nella gestione dei rischi, nei piani di continuità dell’attività e nel recupero post catastrofe, l’approccio comunitario deve incoraggiare la piena partecipazione di tale settore.

(9)

In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari soggetti alla pertinente normativa in materia nucleare, compresi i trattati e il diritto comunitario.

(10)

La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l’attuazione globale della presente direttiva. È opportuno evitare doppioni o contraddizioni tra vari atti o disposizioni.

(11)

Tutte le ECI designate come tali dovrebbero disporre di piani di sicurezza per gli operatori («PSO») o di misure equivalenti, comprendenti l’individuazione delle strutture importanti, una valutazione dei rischi e l’individuazione, la selezione e la prioritarizzazione di contromisure e procedure. Al fine di evitare lavori inutili e doppioni, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono di PSO o di misure simili. In mancanza di tali piani, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l’adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per l’elaborazione dei PSO.

(12)

Le misure, i principi, le linee guida, comprese le misure comunitarie nonché gli schemi di cooperazione bilaterale e/o multilaterale, che prevedono un piano simile o equivalente a un PSO o che prevedono un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o uno equivalente sono considerati conformi ai requisiti della presente direttiva concernenti rispettivamente il PSO o il funzionario di collegamento in materia di sicurezza.

(13)

Per tutte le ECI designate come tali dovrebbero essere nominati funzionari di collegamento in materia di sicurezza per facilitare la cooperazione e la comunicazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche. Al fine di evitare lavori inutili e doppioni, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono già di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. In mancanza di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l’adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per la nomina dei funzionari di collegamento in materia di sicurezza.

(14)

L’efficace individuazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità nei settori specifici richiede comunicazione sia fra i proprietari/gli operatori delle ECI e gli Stati membri, sia fra gli Stati membri e la Commissione. Occorre che ogni Stato membro raccolga informazioni sulle ECI situate nel suo territorio e che la Commissione riceva dagli Stati membri informazioni generali sui rischi, sulle minacce e sulle vulnerabilità in settori in cui sono state individuate le ECI e nel caso su eventuali miglioramenti delle infrastrutture critiche europee e dipendenze intersettoriali, che, se necessario, potrebbero costituire la base per l’elaborazione di proposte specifiche da parte della Commissione sul miglioramento della protezione delle ECI.

(15)

Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle ECI si possono elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità relativi agli elementi d’infrastruttura.

(16)

Ai proprietari/agli operatori delle ECI dovrebbe essere dato accesso, in primo luogo tramite le autorità competenti dello Stato membro, alle migliori prassi e metodologie per la protezione delle infrastrutture stesse.

(17)

Un’efficace protezione delle ECI richiede comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e comunitario. Il miglior modo di realizzarli è la designazione in ogni Stato membro di punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punti di contatto PICE») incaricati di coordinare le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee sia a livello interno che con gli altri Stati membri e la Commissione.

(18)

Per sviluppare le attività di protezione delle infrastrutture critiche europee in ambiti che richiedono un certo grado di riservatezza, è opportuno garantire uno scambio di informazioni coerente e sicuro nell’ambito della presente direttiva. È importante rispettare le norme di riservatezza ai sensi della legislazione nazionale vigente o del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3), con riguardo a fatti specifici relativi ad elementi infrastrutturali critici che potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni con conseguenze inaccettabili per tali strutture. Le informazioni classificate dovrebbero essere protette conformemente alla normativa comunitaria e degli Stati membri in materia. Ciascuno Stato membro e la Commissione dovrebbero rispettare la classificazione di sicurezza pertinente dei documenti conferita dall’originatore del documento.

(19)

È opportuno che lo scambio di informazioni sulle ECI avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. La condivisione delle informazioni richiede un rapporto di fiducia tale che le imprese e le organizzazioni siano a conoscenza del fatto che i loro dati sensibili e riservati saranno sufficientemente protetti.

(20)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione di una procedura di individuazione e designazione delle ECI e di un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI»), e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a)

«infrastruttura critica» un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni;

b)

«infrastruttura critica europea» o «ECI» un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell’impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

c)

«analisi dei rischi» la considerazione degli scenari di minaccia pertinenti, al fine di valutare la vulnerabilità e il potenziale impatto del danneggiamento o della distruzione dell’infrastruttura critica;

d)

«informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche» i fatti relativi a un’infrastruttura critica che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni tali da comportare il danneggiamento o la distruzione di installazioni di infrastrutture critiche;

e)

«protezione» tutte le attività volte ad assicurare funzionalità, continuità e integrità delle infrastrutture critiche per evitare, mitigare e neutralizzare una minaccia, un rischio o una vulnerabilità;

f)

«proprietari/operatori di ECI» i soggetti responsabili degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato ECI dalla presente direttiva.

Articolo 3

Individuazione delle ECI

1.   Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all’allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b).

La Commissione può assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nell’individuare potenziali ECI.

La Commissione può richiamare l’attenzione dei pertinenti Stati membri sull’esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI.

Gli Stati membri e la Commissione proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI.

2.   I criteri intersettoriali di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

il criterio del numero di vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti);

b)

il criterio delle conseguenze economiche (valutate in termini di entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi, comprese le potenziali conseguenze ambientali);

c)

il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana, compresa la perdita di servizi essenziali).

Le soglie dei criteri intersettoriali sono basate sulla gravità delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione di una determinata infrastruttura. Le soglie esatte applicabili ai criteri intersettoriali sono determinate caso per caso dagli Stati membri interessati da una determinata infrastruttura critica. Ciascuno Stato membro informa annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti le soglie dei criteri intersettoriali.

I criteri settoriali tengono conto delle caratteristiche dei singoli settori delle ECI.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora linee guida per l’applicazione dei criteri intersettoriali e settoriali e fissa soglie approssimative da utilizzare per l’individuazione delle ECI. I criteri sono classificati. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.

3.   I settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva sono i settori dell’energia e dei trasporti. I sottosettori sono indicati nell’allegato I.

Se ritenuto opportuno e congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’articolo 11, possono essere individuati ulteriori settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva. In tale contesto occorre dare priorità al settore delle ICT.

Articolo 4

Designazione delle ECI

1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una potenziale ECI qual è l’infrastruttura in questione e le ragioni per designarla come potenziale ECI.

2.   Ciascuno Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI avvia discussioni bilaterali e/o multilaterali con gli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo dalla potenziale ECI. La Commissione può partecipare alle discussioni ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.

Uno Stato membro che abbia motivo di ritenere di essere interessato in modo significativo dalla potenziale ECI, ma non sia ancora stato individuato come tale dallo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI, può informare la Commissione del suo desiderio di avviare discussioni bilaterali e/o multilaterali sulla questione. La Commissione comunica senza indugio tale desiderio allo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI e si adopera per facilitare l’accordo tra le parti.

3.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI designa quest’ultima come tale in base a un accordo tra lo Stato membro stesso e gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo.

È necessario il consenso dello Stato membro nel cui territorio è ubicata l’infrastruttura che deve essere designata come ECI.

4.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una ECI designata come tale comunica annualmente alla Commissione il numero per settore delle ECI così designate e il numero di Stati membri che dipendono da ciascuna di queste ECI. Solo gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una ECI possono conoscerne la sua identità.

5.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata l’ECI informa il proprietario/l’operatore dell’infrastruttura della sua designazione come ECI. Le informazioni relative alla designazione di un’infrastruttura come ECI sono classificate ad un livello appropriato.

6.   Il processo di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee a norma dell’articolo 3 e del presente articolo è completato entro in 12 gennaio 2011 e periodicamente riesaminato.

Articolo 5

Piani di sicurezza per gli operatori

1.   La procedura per il piano di sicurezza per gli operatori («PSO») individua gli elementi della ECI e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. Il contenuto minimo della procedura per un ECI PSO è definito nell’allegato II.

2.   Ogni Stato membro valuta se ciascuna ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un PSO oppure ha adottato misure equivalenti per affrontare le questioni di cui all’allegato II. Se uno Stato membro constata che tale PSO, o uno equivalente, esiste ed è periodicamente aggiornato, non sono necessarie azioni ulteriori.

3.   Se uno Stato membro constata che il PSO, o uno equivalente, non è stato approntato, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale PSO, o uno equivalente, sia predisposto per affrontare le questioni di cui all’allegato II.

Ciascuno Stato membro si accerta che il PSO o piano equivalente sia adottato e periodicamente riesaminato entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica come ECI. Tale periodo può essere prorogato in circostanze eccezionali previo accordo con l’autorità dello Stato membro e notifica alla Commissione.

4.   Il presente articolo non pregiudica eventuali disposizioni di vigilanza o controllo già vigenti riguardo a una ECI e l’autorità competente dello Stato membro menzionata nel presente articolo è l’autorità di vigilanza prevista da dette disposizioni.

5.   Si considera che l’osservanza di misure, comprese le misure comunitarie relative all’obbligo o all’esigenza di disporre in un particolare settore di un piano simile o equivalente al PSO e di effettuare un controllo di tale piano da parte dell’autorità competente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri a norma del presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l’applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.

Articolo 6

Funzionari di collegamento in materia di sicurezza

1.   Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza agisce come punto di contatto per le questioni di sicurezza fra il proprietario/l’operatore della ECI e l’autorità competente dello Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro valuta se ogni ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. Se uno Stato membro constata che tale funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, esiste non sono necessarie ulteriori azioni.

3.   Se uno Stato membro constata che non esiste un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, per una ECI designata come tale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale funzionario, o uno equivalente, sia nominato.

4.   Ciascuno Stato membro mette in atto un idoneo meccanismo di comunicazione tra l’autorità nazionale competente e il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, al fine di scambiare informazioni utili relative ai rischi e alle minacce individuati riguardo alla ECI interessata. Questo meccanismo di comunicazione non pregiudica i requisiti nazionali in materia di accesso alle informazioni sensibili e classificate.

5.   Si considera che l’osservanza delle misure, comprese le misure comunitarie relative all’obbligo o all’esigenza di disporre in un particolare settore di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri dal presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l’applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.

Articolo 7

Comunicazioni

1.   Ciascuno Stato membro effettua una valutazione delle minacce in relazione ai sottosettori di infrastrutture critiche europee entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica ubicata nel suo territorio come ECI nell’ambito di tali sottosettori.

2.   Ciascuno Stato membro comunica sinteticamente ogni due anni alla Commissione i dati generali sui tipi di rischi, minacce e vulnerabilità riscontrati per settore di ECI che conti una ECI designata ai sensi dell’articolo 4 e ubicata nel suo territorio.

La Commissione può predisporre un modello comune per tali comunicazioni, in cooperazione con gli Stati membri.

Ciascuna comunicazione è classificata al livello ritenuto necessario dallo Stato membro d’origine.

3.   In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione e gli Stati membri valutano su base settoriale l’eventualità di ulteriori misure di protezione a livello della Comunità per le ECI. Tale processo è effettuato congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’articolo 11.

4.   La Commissione può elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, linee guida metodologiche comuni per la valutazione dei rischi in relazione alle ECI. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.

Articolo 8

Sostegno della Commissione alle ECI

La Commissione sostiene, tramite l’autorità competente dello Stato membro, i proprietari/gli operatori delle ECI designate come tali fornendo loro l’accesso alle migliori prassi e metodologie disponibili, nonché la formazione e lo scambio di informazioni sugli ultimi sviluppi tecnici in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

Articolo 9

Informazioni sensibili relative alla protezione delle ECI

1.   Il personale addetto al trattamento di informazioni classificate in applicazione della presente direttiva per conto di uno Stato membro o della Commissione è soggetto a un’appropriata indagine di sicurezza.

Gli Stati membri, la Commissione e gli organi di sorveglianza competenti garantiscono che le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche europee comunicate agli Stati membri o alla Commissione non siano usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.

2.   Il presente articolo si applica anche allo scambio di informazioni non scritte durante le riunioni in cui sono discussi temi sensibili.

Articolo 10

Punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee

1.   Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punto di contatto PICE»).

2.   Il punto di contatto PICE coordina le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee all’interno dello Stato membro, con gli altri Stati membri e con la Commissione. La nomina del punto di contatto PICE non esclude che altre autorità dello Stato membro siano coinvolte nelle questioni di protezione delle infrastrutture critiche europee.

Articolo 11

Riesame

Un riesame della presente direttiva è avviato il 12 gennaio 2012.

Articolo 12

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e la relativa corrispondenza con la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 116 del 26.5.2007, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

Elenco dei settori di ECI

Settore

Sottosettore

I.

Energia

1.

Elettricità

Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per la fornitura di elettricità

2.

Petrolio

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti

3.

Gas

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e