ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/971/CE |
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2008/972/CE |
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Commissione |
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2008/973/CE |
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Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 8135] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2008 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2008
recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell’ambito della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dei pareri del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico. |
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. |
(3) |
Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. |
(5) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(7) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10) nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007. |
(8) |
Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione al Consiglio: «Possibilità di pesca per il 2009: Dichiarazione politica della Commissione europea». |
(9) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(10) |
Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; |
b) |
«Mar Baltico»: le sottodivisioni CIEM 22-32; |
c) |
«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; |
d) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo; |
e) |
«giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE
Articolo 4
Limiti di cattura e loro ripartizione
I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:
a) |
le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure |
b) |
le specie diverse dall’aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm. |
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.
Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di pesca
1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.
Articolo 8
Misure tecniche transitorie
Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Trasmissione dei dati
Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(4) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.
(5) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.
(6) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(7) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
(8) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(9) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(10) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.
All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Platichthys flesus |
FLX |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
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Finlandia |
67 777 |
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Svezia |
14 892 |
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CE |
82 669 |
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TAC |
82 669 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Danimarca |
3 809 |
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Germania |
14 994 |
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Polonia |
3 536 |
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||||||
Finlandia |
2 |
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Svezia |
4 835 |
|
||||||
CE |
27 176 |
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TAC |
27 176 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Danimarca |
3 159 |
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||||||
Germania |
838 |
|
||||||
Estonia |
16 134 |
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||||||
Lettonia |
3 982 |
|
||||||
Lituania |
4 192 |
|
||||||
Polonia |
35 779 |
|
||||||
Finlandia |
31 493 |
|
||||||
Svezia |
48 032 |
|
||||||
CE |
143 609 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente. |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
16 113 |
|
||||||
Lettonia |
18 779 |
|
||||||
CE |
34 892 |
|
||||||
TAC |
34 892 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Danimarca |
10 241 |
|
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Germania |
4 074 |
|
||||||
Estonia |
998 |
|
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Lettonia |
3 808 |
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Lituania |
2 509 |
|
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Polonia |
11 791 |
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||||||
Finlandia |
784 |
|
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Svezia |
10 375 |
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||||||
CE |
44 580 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente. |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
7 130 |
|
||||||
Germania |
3 487 |
|
||||||
Estonia |
158 |
|
||||||
Lettonia |
590 |
|
||||||
Lituania |
383 |
|
||||||
Polonia |
1 908 |
|
||||||
Finlandia |
140 |
|
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Svezia |
2 541 |
|
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CE |
16 337 |
|
||||||
TAC |
16 337 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
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|||||||
Danimarca |
2 179 |
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Germania |
242 |
|
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Polonia |
456 |
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Svezia |
164 |
|
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CE |
3 041 |
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TAC |
3 041 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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|
|||||||
Danimarca |
64 184 (1) |
|
||||||
Germania |
7 141 (1) |
|
||||||
Estonia |
6 523 (1) |
|
||||||
Lettonia |
40 824 (1) |
|
||||||
Lituania |
4 799 (1) |
|
||||||
Polonia |
19 471 (1) |
|
||||||
Finlandia |
80 033 (1) |
|
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Svezia |
86 758 (1) |
|
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CE |
309 733 (1) |
|
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TAC |
Non pertinente. |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
1 581 (2) |
|
||||||
Finlandia |
13 838 (2) |
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CE |
15 419 (2) |
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TAC |
Non pertinente. |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
39 453 |
|
||||||
Germania |
24 994 |
|
||||||
Estonia |
45 813 |
|
||||||
Lettonia |
55 332 |
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||||||
Lituania |
20 015 |
|
||||||
Polonia |
117 424 |
|
||||||
Finlandia |
20 652 |
|
||||||
Svezia |
76 270 |
|
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CE |
399 953 |
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TAC |
Non pertinente. |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) Numero di individui.
(2) Numero di individui.
ALLEGATO II
Limitazioni dello sforzo di pesca
1. |
Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:
|
2. |
Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone. |
ALLEGATO III
Misure tecniche transitorie
Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato
1. |
È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
|
2. |
In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1. |
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/10 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
che adegua a decorrere dal 1o luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame annuale 2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto al 1o luglio 2008, la data «1o luglio 2007» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2008».
Articolo 2
Con effetto al 1o luglio 2008, all’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:
1.7.2008 |
SCATTO |
||||
GRADO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
16 |
16 299,08 |
16 983,99 |
17 697,68 |
|
|
15 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 076,97 |
16 299,08 |
14 |
12 732,20 |
13 267,22 |
13 824,73 |
14 209,36 |
14 405,66 |
13 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 558,70 |
12 732,20 |
12 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 099,79 |
11 253,14 |
11 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 810,36 |
9 945,89 |
10 |
7 769,34 |
8 095,82 |
8 436,01 |
8 670,72 |
8 790,51 |
9 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 663,46 |
7 769,34 |
8 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 773,22 |
6 866,80 |
7 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
5 986,40 |
6 069,10 |
6 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 290,97 |
5 364,07 |
5 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 676,34 |
4 740,94 |
4 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 133,10 |
4 190,20 |
3 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 652,97 |
3 703,44 |
2 |
2 892,98 |
3 014,55 |
3 141,22 |
3 228,61 |
3 273,22 |
1 |
2 556,91 |
2 664,35 |
2 776,31 |
2 853,56 |
2 892,98 |
Articolo 3
Con effetto al 1o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell’articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1o gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.
Paese/Sede |
Retribuzione 1.7.2008 |
Trasferimento 1.1.2009 |
Pensione 1.7.2008 |
Retribuzione 16.5.2008 |
Retribuzione 1.5.2008 |
Pensione 16.5.2008 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bulgaria |
|
62,5 |
100,0 |
70,5 |
|
|
Rep. ceca |
98,1 |
91,1 |
100,0 |
|
|
|
Danimarca |
139,4 |
136,4 |
136,4 |
|
|
|
Germania |
98,9 |
99,4 |
100,0 |
|
|
|
Bonn |
98,0 |
|
|
|
|
|
Karlsruhe |
96,4 |
|
|
|
|
|
Monaco |
105,3 |
|
|
|
|
|
Estonia |
|
81,9 |
100,0 |
85,0 |
|
|
Grecia |
95,0 |
94,9 |
100,0 |
|
|
|
Spagna |
101,6 |
96,0 |
100,0 |
|
|
|
Francia |
115,5 |
106,3 |
106,3 |
|
|
|
Irlanda |
121,9 |
118,5 |
118,5 |
|
|
|
Italia |
111,5 |
107,6 |
107,6 |
|
|
|
Varese |
98,6 |
|
|
|
|
|
Cipro |
89,2 |
91,9 |
100,0 |
|
|
|
Lettonia |
|
79,8 |
100,0 |
|
85,1 |
|
Lituania |
|
71,9 |
100,0 |
76,3 |
|
|
Ungheria |
94,0 |
81,6 |
100,0 |
|
|
|
Malta |
85,0 |
86,7 |
100,0 |
|
|
|
Paesi Bassi |
109,1 |
101,5 |
101,5 |
|
|
|
Austria |
107,8 |
106,9 |
106,9 |
|
|
|
Polonia |
|
84,6 |
100,0 |
93,8 |
|
|
Portogallo |
91,7 |
91,0 |
100,0 |
|
|
|
Romania |
|
66,9 |
100,0 |
|
75,2 |
|
Slovenia |
|
86,0 |
100,0 |
90,2 |
|
|
Slovacchia |
87,3 |
81,9 |
100,0 |
|
|
|
Finlandia |
119,8 |
116,2 |
116,2 |
|
|
|
Svezia |
115,3 |
111,5 |
111,5 |
|
|
|
Regno Unito |
|
105,4 |
|
125,6 |
|
105,4 |
Culham |
|
|
|
100,9 |
|
|
Articolo 4
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.
Articolo 5
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.
Articolo 6
Con effetto al 1o gennaio 2009, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
|
0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km, |
|
0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km, |
|
0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km, |
|
0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km, |
|
0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km, |
|
0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km, |
|
0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km. |
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
— |
182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km, |
— |
365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km. |
Articolo 7
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
— |
37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia, |
— |
30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 8
Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— |
1 074,14 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia, |
— |
638,68 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 9
Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 288,19 EUR, il limite superiore a 2 576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1 171,09 EUR.
Articolo 10
Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
1.7.2008 |
|
SCATTO |
|||
CATEGORIA |
GRUPPO |
1 |
2 |
3 |
4 |
A |
I |
6 565,32 |
7 378,56 |
8 191,80 |
9 005,04 |
II |
4 765,00 |
5 229,31 |
5 693,62 |
6 157,93 |
|
III |
4 004,25 |
4 182,62 |
4 360,99 |
4 539,36 |
|
B |
IV |
3 846,60 |
4 223,18 |
4 599,76 |
4 976,34 |
V |
3 021,43 |
3 220,60 |
3 419,77 |
3 618,94 |
|
C |
VI |
2 873,61 |
3 042,79 |
3 211,97 |
3 381,15 |
VII |
2 571,98 |
2 659,49 |
2 747,00 |
2 834,51 |
|
D |
VIII |
2 324,67 |
2 461,59 |
2 598,51 |
2 735,43 |
IX |
2 238,75 |
2 269,94 |
2 301,13 |
2 332,32 |
Articolo 11
Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
GRUPPO DI FUNZIONI |
1.7.2008 |
SCATTO |
||||||
GRADO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
IV |
18 |
5 618,70 |
5 735,55 |
5 854,82 |
5 976,58 |
6 100,87 |
6 227,74 |
6 357,25 |
17 |
4 965,96 |
5 069,23 |
5 174,64 |
5 282,26 |
5 392,10 |
5 504,24 |
5 618,70 |
|
16 |
4 389,04 |
4 480,31 |
4 573,49 |
4 668,59 |
4 765,68 |
4 864,79 |
4 965,96 |
|
15 |
3 879,15 |
3 959,82 |
4 042,17 |
4 126,23 |
4 212,03 |
4 299,63 |
4 389,04 |
|
14 |
3 428,49 |
3 499,79 |
3 572,57 |
3 646,87 |
3 722,70 |
3 800,12 |
3 879,15 |
|
13 |
3 030,19 |
3 093,21 |
3 157,53 |
3 223,19 |
3 290,22 |
3 358,65 |
3 428,49 |
|
III |
12 |
3 879,08 |
3 959,75 |
4 042,09 |
4 126,14 |
4 211,95 |
4 299,53 |
4 388,94 |
11 |
3 428,46 |
3 499,75 |
3 572,53 |
3 646,82 |
3 722,65 |
3 800,06 |
3 879,08 |
|
10 |
3 030,18 |
3 093,19 |
3 157,51 |
3 223,17 |
3 290,20 |
3 358,62 |
3 428,46 |
|
9 |
2 678,17 |
2 733,86 |
2 790,71 |
2 848,74 |
2 907,98 |
2 968,45 |
3 030,18 |
|
8 |
2 367,05 |
2 416,27 |
2 466,52 |
2 517,81 |
2 570,17 |
2 623,61 |
2 678,17 |
|
II |
7 |
2 678,11 |
2 733,81 |
2 790,67 |
2 848,71 |
2 907,97 |
2 968,45 |
3 030,19 |
6 |
2 366,93 |
2 416,16 |
2 466,42 |
2 517,72 |
2 570,08 |
2 623,54 |
2 678,11 |
|
5 |
2 091,91 |
2 135,42 |
2 179,84 |
2 225,18 |
2 271,46 |
2 318,70 |
2 366,93 |
|
4 |
1 848,85 |
1 887,30 |
1 926,56 |
1 966,63 |
2 007,53 |
2 049,29 |
2 091,91 |
|
I |
3 |
2 277,64 |
2 324,91 |
2 373,16 |
2 422,41 |
2 472,69 |
2 524,01 |
2 576,39 |
2 |
2 013,53 |
2 055,32 |
2 097,98 |
2 141,52 |
2 185,96 |
2 231,33 |
2 277,64 |
|
1 |
1 780,05 |
1 816,99 |
1 854,70 |
1 893,20 |
1 932,49 |
1 972,59 |
2 013,53 |
Articolo 12
Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— |
807,93 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia, |
— |
479,00 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 13
Con effetto al 1o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1 932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.
Articolo 14
Con effetto al 1o luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.
Articolo 15
Con effetto al 1o luglio 2008, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,314614.
Articolo 16
Con effetto al 1o luglio 2008, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:
1.7.2008 |
SCATTO |
|||||||
GRADO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
16 |
16 299,08 |
16 983,99 |
17 697,68 |
17 697,68 |
17 697,68 |
17 697,68 |
|
|
15 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 076,97 |
16 299,08 |
16 983,99 |
|
|
14 |
12 732,20 |
13 267,22 |
13 824,73 |
14 209,36 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 299,08 |
13 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 558,70 |
12 732,20 |
|
|
|
12 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 099,79 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 732,20 |
11 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 810,36 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 253,14 |
10 |
7 769,34 |
8 095,82 |
8 436,01 |
8 670,72 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 945,89 |
9 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 663,46 |
7 769,34 |
|
|
|
8 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 773,22 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 769,34 |
7 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
5 986,40 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 866,80 |
6 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 290,97 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
6 069,10 |
5 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 676,34 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 364,07 |
4 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 133,10 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 740,94 |
3 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 652,97 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 190,20 |
2 |
2 892,98 |
3 014,55 |
3 141,22 |
3 228,61 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 703,44 |
1 |
2 556,91 |
2 664,35 |
2 776,31 |
2 853,56 |
2 892,98 |
|
|
|
Articolo 17
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:
1.7.2008-31.12.2008 |
: |
344,55. |
Articolo 18
Con effetto al 1o luglio 2008, l’importo dell’indennità di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:
1.7.2008-31.8.2008 |
: |
70,14. |
Articolo 19
Con effetto al 1o luglio 2008, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1o maggio 2004 è fissato a:
— |
127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5, |
— |
194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3. |
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/17 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
che adegua, con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9 % dello stipendio di base. |
(2) |
Al fine di mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, l’aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9 % dello stipendio di base. |
(3) |
In conformità dell’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all’articolo 10 di tale allegato, che va pertanto adeguato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con decorrenza 1o luglio 2008, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata a 10,9 %.
Articolo 2
Con decorrenza 1o gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8 dell’allegato VIII nonché, rispettivamente, all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1 %.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
CR |
110,3 |
MA |
79,8 |
|
TR |
84,6 |
|
ZZ |
91,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
69,8 |
|
TR |
115,3 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
127,3 |
TR |
81,0 |
|
ZZ |
104,2 |
|
0805 10 20 |
AR |
13,6 |
BR |
44,6 |
|
EG |
51,1 |
|
MA |
46,9 |
|
TR |
71,3 |
|
UY |
30,6 |
|
ZA |
41,3 |
|
ZW |
31,4 |
|
ZZ |
41,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,4 |
TR |
64,0 |
|
ZZ |
69,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
50,3 |
IL |
65,1 |
|
TR |
65,0 |
|
ZZ |
60,1 |
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
TR |
54,7 |
|
ZZ |
59,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
79,3 |
CN |
76,1 |
|
MK |
37,6 |
|
US |
86,9 |
|
ZA |
118,0 |
|
ZZ |
79,6 |
|
0808 20 50 |
CN |
71,5 |
TR |
107,0 |
|
US |
116,0 |
|
ZZ |
98,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2008 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2008
recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chaource», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del Chaource. Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione. |
(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento. |
(4) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» sono approvate le seguenti modifiche.
«Metodo di ottenimento»
Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:
«(…) L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.
È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.
Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.
(…) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.
È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
«CHAOURCE»
Numero CE: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006
DOP (X) IGP ( )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome |
: |
Institut national de l’origine et de la qualité |
Indirizzo |
: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France |
Tel. |
: |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
: |
(33) 153 89 80 60 |
|
: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione
Nome |
: |
Syndicat de défense du fromage de Chaource |
Indirizzo |
: |
Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France |
Tel. |
: |
(33) 325 49 90 48 |
Fax |
: |
(33) 325 49 90 48 |
|
: |
syndicat-chaource@wanadoo.fr |
Composizione |
: |
produttori/trasformatori (X) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.3. |
Formaggi |
4. Disciplinare
(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)
4.1. Nome
«Chaource»
4.2. Descrizione
Formaggio di latte vaccino a pasta molle e salata, a crosta fiorita; è prodotto in due formati cilindrici piatti: uno grande (da 11 a 11,5 cm di diametro, 6 cm di spessore, 450 grammi ca.) e uno piccolo (da 8,5 a 9 cm di diametro, 6 cm di spessore, 200 grammi ca.); tenore minimo di materia grassa: 50 %.
4.3. Zona geografica
La zona di produzione si estende su una zona geografica molto ristretta ai confini dei dipartimenti dell'Aube e dell'Yonne, che comprende la regione naturale umida della Champagne, al centro della quale c'è il comune di Chaource.
|
Dipartimento dell'Aube Cantoni interamente compresi: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys e Troyes (7 cantoni) |
|
Dipartimento dell'Yonne
|
4.4. Prova dell'origine
Ciascun operatore compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.
Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.
4.5. Metodo di ottenimento
La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.
Formaggio a predominanza lattica, a sgocciolatura spontanea e lenta, fabbricato esclusivamente con latte vaccino maturato e poi cagliato; tempo di coagulazione minimo di 12 ore; maturazione di almeno due settimane.
4.6. Legame
Il formaggio è noto fin dal Medioevo; nel 1513 fu offerto dagli abitanti di Chaource al monsignor governatore di Langres; la tradizione orale relativa a questo formaggio risale alla prima parte del XIX secolo: a partire da tale periodo è venduto sui mercati regionali e arriva anche nelle grandi città come Lione e Parigi. La denominazione è stata riconosciuta nel 1970.
La zona della denominazione occupa un bacino caratterizzato da un sottosuolo permeabile, essenzialmente calcareo e argilloso, ricco di corsi d'acqua e sorgenti. Le vacche da latte si alimentano sui pascoli naturali durante l'estate e in inverno con il fieno raccolto localmente. Il processo tradizionale di fabbricazione ha permesso ai produttori di ottenere un valore aggiunto con il formaggio e di mantenere l'attività agricola nella regione.
4.7. Struttura di controllo
Nome |
: |
Institut national de l’origine et de la qualité |
Indirizzo |
: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France |
Tel. |
: |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
: |
(33) 153 89 80 60 |
|
: |
info@inao.gouv.fr |
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.
Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.
Nome |
: |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) |
Indirizzo |
: |
59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France |
Tel. |
: |
(33) 144 87 17 17 |
Fax |
: |
(33) 144 97 30 37 |
La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'industria e del lavoro.
4.8. Etichettatura
Obbligo di indicare «denominazione d'origine controllata» insieme al nome della denominazione.
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo. |
(2) |
Affinché tutti i produttori possano partecipare democraticamente alle decisioni concernenti l’organizzazione di produttori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad autorizzare, limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica. |
(3) |
L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto dei soci non produttori delle organizzazioni di produttori per le decisioni relative al fondo di esercizio. È auspicabile che questa disposizione venga applicata parimenti ai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento, al fine di rendere più flessibile l’attuazione dei programmi operativi parziali da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per motivi di chiarezza, il riferimento al diritto di voto sulle decisioni relative al fondo di esercizio dovrebbe riguardare piuttosto le decisioni relative ai programmi operativi, poiché le decisioni relative al fondo di esercizio debbono essere prese direttamente dalle organizzazioni di produttori e non dalle associazioni di organizzazioni di produttori. |
(4) |
A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che l’aiuto inteso ad incentivare la costituzione di gruppi di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, previsto all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è un pagamento forfettario e che non è necessario dimostrare, nella domanda di aiuto, l’uso che verrà fatto dello stesso. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007, nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione di produttori o in applicazione dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo modo, la produzione commercializzata direttamente dai soci ai sensi di questi due paragrafi rientra nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui sono soci, mentre ne è esclusa la produzione commercializzata dagli stessi soci a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nell’interesse delle organizzazioni di produttori, la produzione venduta direttamente dal produttore tramite una seconda organizzazione di produttori deve essere inclusa nel VPC della seconda organizzazione. La produzione venduta direttamente dal produttore sul mercato non va inclusa nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. |
(6) |
A fini di certezza del diritto, occorre chiarire che l’importo del sostegno a favore dei gruppi di produttori, di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1580/2007, può superare, in talune circostanze, quello previsto per le misure del programma di sviluppo rurale. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il sostegno a favore di azioni ambientali è limitato ai massimali fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). Certi tipi di azioni ambientali non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella. Occorre pertanto modificare l’articolo 60, paragrafo 2, affinché tali azioni non siano soggette al suddetto limite. |
(8) |
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri provvedono affinché le azioni che fanno parte dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse. È opportuno autorizzare i membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori a finanziare azioni o investimenti intrapresi dall’associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essi possono beneficiare delle misure finanziate dalla Comunità solo indirettamente, ad esempio in conseguenza di effetti di scala. |
(9) |
L’articolo 120 del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro. In particolare, le lettere a), b) e c) dell’articolo 120 fanno riferimento all’importo dell’indennità. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, dette disposizioni dovrebbero invece riferirsi all’importo del contributo comunitario. |
(10) |
L’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Per motivi di trasparenza, la strategia nazionale applicabile in un dato anno deve essere integrata nelle relazioni annuali degli Stati membri e trasmessa alla Commissione. |
(11) |
Diversi Stati membri incontrano particolari difficoltà per elaborare in tempo utile la disciplina nazionale in materia di azioni ambientali di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la quale deve essere incorporata nella strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri, a titolo di disposizione transitoria, a differire le decisioni relative ai programmi operativi per il 2009 al più tardi fino al 1o marzo 2009. Entro il 31 gennaio 2009 devono essere presentati gli importi indicativi di tutti i programmi operativi ed entro il 15 marzo 2009 gli importi definitivi approvati. |
(12) |
Conformemente all’allegato VIII, punto 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il materiale promozionale deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea». Occorre specificare che questo obbligo è valido solo per la promozione generica e per la promozione dei marchi di qualità. Deve essere espressamente vietato l’uso dell’emblema della Comunità europea da parte delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, dello stesso regolamento, per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio. |
(13) |
Conformemente all’allegato XIII, paragrafo 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri devono fornire dati sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è necessario scomporre questo volume in quantitativi destinati alla distribuzione gratuita e quantitativo totale. |
(14) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(15) |
Per consentire un’introduzione graduale delle modifiche apportate all’articolo 52, paragrafo 5, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 33 è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.»; |
2) |
l’articolo 36, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
3) |
l’articolo 49, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
4) |
all’articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione medesima. La produzione dei soci dell’organizzazione di produttori commercializzata tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. |
5) |
l’articolo 60, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
6) |
all’articolo 63, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’articolo 120, lettere a), b) e c), il termine «indennità» è sostituito dai termini «contributo comunitario»; |
8) |
all’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «9. In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1o marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009. 10. In deroga all’articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell’importo del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l’importo complessivo del fondo di esercizio, sia l’importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure. Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l’importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.»; |
9) |
gli allegati VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni dell’articolo 1, punti 4 e 6, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(3) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato VIII, punto 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: “Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea”. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, non hanno il diritto di utilizzare l’emblema della Comunità europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.»; |
2) |
l’allegato XIII è modificato come segue:
|
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi. |
(2) |
Il sistema di duplice controllo in vigore nei riguardi della Cina scadrà il 31 dicembre 2008. |
(3) |
Il Consiglio ha approvato con la decisione 2008/939/CE (2) la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia. |
(4) |
Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(2) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 39.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:
1) |
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1)
ALLEGATO I A
ALLEGATO I B
|
2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 Bielorussia Russia Serbia Uzbekistan» |
3) |
L'allegato III è così modificato:
|
4) |
L'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI Applicabili per l'anno 2009
|
5) |
La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente: «Tabella Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime di traffico di perfezionamento passivo Applicabili per l'anno 2009
|
6) |
Le tabelle dell'allegato VIII sono sostituite dalla seguente:
|
(1) N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).
(2) Si applica solo alle importazioni dalla Cina.
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato. |
(2) |
I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere. |
(3) |
La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e Irlanda del Nord è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di diossina rilevati di recente nelle carni suine originarie dell'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione. |
(4) |
In Irlanda, svariati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di risalire all'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati nelle carni suine, le autorità competenti hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti. |
(5) |
L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda del Nord. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte il mercato nell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda del Nord, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti. |
(6) |
A norma all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara. |
(7) |
Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda del Nord richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato. |
(9) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento. |
(10) |
Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini allevati in aziende risultate esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord e macellati in Irlanda del Nord. |
(11) |
Per agevolare la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso. |
(12) |
Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire. |
(13) |
È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato. |
(14) |
Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo. |
(15) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:
a) |
sono ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord almeno negli ultimi due mesi prima di essere macellati in Irlanda del Nord; |
b) |
sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti per i quali si sia accertato che non hanno fatto uso di mangimi contaminati da un forte tasso di diossina e di policlorobifenili (PCB). |
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.
Articolo 2
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 3
Presentazione delle domande
3. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in Irlanda del Nord a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.
5. Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.
6. Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 4
Quantitativi minimi
I quantitativi minimi per domanda sono i seguenti:
a) |
10 tonnellate per i prodotti disossati; |
b) |
15 tonnellate per gli altri prodotti. |
Articolo 5
Cauzioni
Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi dell'aiuto figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.
Articolo 6
Quantitativo totale
Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 15 000 tonnellate in peso del prodotto.
Articolo 7
Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Categorie di prodotti |
Prodotti per i quali è concesso l'aiuto |
Importi dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/t) |
Detrazioni (EUR) |
|||
90 giorni |
120 giorni |
150 giorni |
180 giorni |
per giorno |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Categoria 1 |
||||||
ex 0203 11 10 |
Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale (1) |
278 |
315 |
352 |
389 |
1,24 |
Categoria 2 |
||||||
ex 0203 12 11 |
Prosciutti |
|
|
|
|
|
ex 0203 12 19 |
Spalle |
|
|
|
|
|
ex 0203 19 11 |
Parti anteriori |
|
|
|
|
|
ex 0203 19 13 |
Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
463 |
1,41 |
ex 0203 19 55 |
Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (4) (5) |
|
|
|
|
|
Categoria 3 |
||||||
ex 0203 19 15 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare |
164 |
197 |
230 |
263 |
1,09 |
ex 0203 19 55 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole |
|
|
|
|
|
Categoria 4 |
||||||
ex 0203 19 55 |
Tagli corrispondenti alle parti centrali («middles»), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (6) |
255 |
290 |
325 |
360 |
1,17 |
(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(5) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(6) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 21 e il 27 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo sette persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione. |
(3) |
Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate. |
(5) |
Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
(1) |
Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 2.7.1968. Luogo di nascita: Gdabia, Libia. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group/LIFG); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007. |
(2) |
Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969; Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 1005552350 (rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26 marzo 2011). Altre informazioni: attualmente in carcere a Lubecca, Germania. |
(3) |
Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007. |
(4) |
Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007. |
(5) |
Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (nato il 10.4.1979 a Liegi, Belgio), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 1.9.1979. Luogo di nascita: Monaco, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino all'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz. Addestrato alla fabbricazione e all'uso di esplosivi; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008). |
(6) |
Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valido fino al 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valida fino al 16.5.2011 (dichiarata smarrita)). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008). |
(7) |
Adem Yilmaz (alias Talha) Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. Passaporto n.: TR-P 614 166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, valido fino al 15.9.2009. Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008). |
DIRETTIVE
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/62 |
DIRETTIVA 2008/110/CE DEL PARLAMENTO UROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di portare avanti gli sforzi per creare un mercato unico dei servizi di trasporto ferroviario, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/49/CE (3) che istituisce un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie. |
(2) |
Inizialmente le procedure di autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli ferroviari erano disciplinate dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (4), e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (5), per le parti nuove o adattate del sistema ferroviario comunitario e nella direttiva 2004/49/CE per i veicoli già in servizio. Conformemente alle disposizioni sul miglioramento della legislazione e al fine di semplificare e attualizzare la normativa comunitaria, tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di messa in servizio di veicoli ferroviari dovrebbero essere incorporate in un unico atto legislativo. Pertanto, l'attuale articolo 14 della direttiva 2004/49/CE dovrebbe essere abrogato e una nuova disposizione relativa all'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli già in servizio dovrebbe essere inserita nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (6), (in seguito denominata «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria»), che ha sostituito le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. |
(3) |
Con l'entrata in vigore, il 1o luglio 2006, della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF) diventano applicabili nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei veicoli. Conformemente alle CUV (norme uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale) annesse alla stessa i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i loro carri presso un'impresa ferroviaria. Il vecchio accordo, il Regolamento Internazionale Veicoli (RIV), tra le imprese ferroviarie ha cessato di essere applicabile ed è stato in parte sostituito da un nuovo accordo privato volontario (Contratto generale di utilizzazione dei carri, GCU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci in virtù del quale questi ultimi sono responsabili della manutenzione dei propri carri. Per dare un seguito a tali cambiamenti e rendere più agevole l'applicazione della direttiva 2004/49/CE relativamente alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, bisognerebbe definire i concetti di «detentore» e «soggetto responsabile della manutenzione» e precisare i rapporti tra tali soggetti e le imprese ferroviarie. |
(4) |
La definizione di «detentore» dovrebbe essere il più possibile simile a quella utilizzata nella convenzione COTIF del 1999. Vari sono i soggetti che possono essere identificati come detentori di un veicolo: il proprietario, un'impresa che svolge attività con un parco carri, un'impresa che noleggia veicoli ad un'impresa ferroviaria, un'impresa ferroviaria, o un gestore dell'infrastruttura che utilizza veicoli per la manutenzione della propria infrastruttura. I suddetti soggetti dispongono del veicolo ai fini del suo impiego come mezzo di trasporto da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Onde evitare qualsiasi dubbio, il detentore dovrebbe essere chiaramente identificato nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. |
(5) |
Per garantire coerenza con la vigente legislazione ferroviaria ed evitare oneri superflui, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le linee ferroviarie di interesse storico, museale e turistico dall'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(6) |
Prima di mettere in servizio un veicolo o utilizzarlo sulla rete, il soggetto responsabile della sua manutenzione dovrebbe figurare nel RIN. Il soggetto responsabile della manutenzione potrebbe essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore. |
(7) |
Gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e certificarlo ricorrendo a misure alternative in caso di veicoli registrati in paesi terzi e mantenuti a norma della legislazione di tali paesi, di veicoli utilizzati su reti o linee a scartamento differente da quello principalmente utilizzato sulla rete ferroviaria della Comunità e per il quale il requisito di identificare il soggetto responsabile della manutenzione è garantito da accordi internazionali con paesi terzi e veicoli utilizzati da ferrovie storiche, museali e turistiche o equipaggiamenti militari o trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tali situazioni, lo Stato membro interessato dovrebbe poter accettare veicoli sulla rete per la quale è responsabile senza che a tali veicoli sia assegnato un soggetto responsabile della manutenzione o senza che tale soggetto sia oggetto di certificazione. Ciò nondimeno, tali deroghe dovrebbero essere oggetto di decisioni formali dello Stato membro in questione ed essere valutate dall'Agenzia ferroviaria europea (in seguito denominata l'«Agenzia») nel contesto della sua relazione sui risultati ottenuti in materia di sicurezza. |
(8) |
Quando un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura utilizza un veicolo per il quale non è registrato un soggetto responsabile della manutenzione o per il quale il soggetto responsabile della manutenzione non è stato oggetto di certificazione, essi dovrebbero verificare tutti i rischi connessi all'utilizzazione di tale veicolo. La capacità di controllare tali rischi dovrebbe essere dimostrata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura mediante la certificazione del loro sistema di gestione della sicurezza e, ove applicabile, mediante la loro certificazione di sicurezza o autorizzazione. |
(9) |
Per i vagoni merci, il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe essere oggetto di certificazione in base ad un sistema che sarà elaborato dall'Agenzia e adottato dalla Commissione. Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, la certificazione dovrebbe essere inclusa nella procedura relativa alla certificazione di sicurezza o autorizzazione. Il certificato rilasciato a tale soggetto garantirebbe che i requisiti della presente direttiva in materia di manutenzione siano soddisfatti per qualsiasi vagone merci di cui esso è responsabile. Il certificato dovrebbe essere valido in tutta la Comunità e dovrebbe essere rilasciato da un organismo in grado di verificare il sistema di manutenzione istituito da tali entità. Poiché i vagoni merci sono utilizzati frequentemente nel trasporto internazionale e un responsabile della manutenzione può volere utilizzare officine basate in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione dovrebbe poter effettuare i propri controlli nell'intera Comunità. |
(10) |
I requisiti in materia di manutenzione sono in corso di elaborazione nell'ambito della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, in particolare come parte delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) relative al materiale rotabile. A seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva, è necessario garantire la coerenza tra le suddette STI e i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione in materia di certificazione, che dovranno essere adottati dalla Commissione. Essa raggiungerà tale scopo modificando, se del caso, le pertinenti STI secondo la procedura prevista dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. |
(11) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(12) |
Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2004/49/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(13) |
In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere e adeguare gli allegati della direttiva 2004/49/CE, adottare e rivedere metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza, nonché di istituire un sistema di certificazione ai fini della manutenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/49/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(14) |
L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva rappresenterebbero un obbligo sproporzionato ed inutile a carico di uno Stato membro che sia privo di sistema ferroviario e che non ne prospetti la costruzione nell'immediato futuro. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esonerato dall'obbligo di attuare e applicare la presente direttiva fintantoché sia privo di sistema ferroviario. |
(15) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
(16) |
E' opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/49/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2004/49/CE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, sono inseriti i seguenti punti:
|
2) |
all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:
|
3) |
all'articolo 4, paragrafo 4, il termine «addetto alla manutenzione di vagoni» è sostituito dal termine «detentore»; |
4) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Anteriormente al 30 aprile 2009, l'allegato I è soggetto a revisione, in particolare al fine di includervi le definizioni comuni dei CSI e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; |
5) |
l'articolo 6 è modificato come segue:
|
6) |
l'articolo 7 è modificato come segue:
|
7) |
l'articolo 10 è modificato come segue:
|
8) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 14 bis Manutenzione dei veicoli 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore. 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell'articolo 4, il soggetto assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con:
Il soggetto responsabile della manutenzione effettua la manutenzione esso stesso o la affida a officine di manutenzione. 4. Nel caso di vagoni merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato o riconosciuto a norma del paragrafo 5 o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Il processo di accreditamento deve essere fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, quali la serie di norme europee EN 45 000. Il processo di riconoscimento si basa anch'esso su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto dei requisiti da adottare a norma del paragrafo 5 deve essere verificato dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui agli articoli 10 o 11 ed essere confermato sui certificati specificati in tali procedure. 5. In base ad una raccomandazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, entro 24 dicembre 2010, una misura che introduce un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. I certificati rilasciati in base a tale sistema confermano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3. La misura include i requisiti riguardanti:
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis. La Commissione, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, entro il 24 dicembre 2018, riesamina la presente misura al fine di includervi tutti i veicoli e di aggiornare, ove necessario, il sistema di certificazione applicabile ai vagoni merci. 6. I certificati rilasciati a norma del paragrafo 5 sono validi in tutta la Comunità. 7. L'Agenzia valuta il processo di certificazione posto in atto a norma del paragrafo 5 presentando una relazione alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della misura in questione. 8. Gli Stati membri possono decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative nei casi seguenti:
Tali misure alternative saranno attuate mediante deroghe concesse dalle autorità nazionali per la sicurezza competenti:
Tali deroghe saranno identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Laddove risulti che si stiano correndo rischi indebiti di sicurezza sul sistema ferroviario comunitario, l'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione prende contatto con le parti interessate e, se del caso, invita lo Stato membro a ritirare le proprie decisioni di deroga.»; |
9) |
l'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
10) |
all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera:
|
11) |
l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Adeguamento degli allegati Gli allegati sono adeguati al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; |
12) |
l'articolo 27 è cosi modificato:
|
13) |
nell'allegato II è abrogato il punto 3. |
Articolo 2
Attuazione e applicazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010 Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli obblighi di attuazione e applicazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addi 16 dicembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 3 marzo 2008 (GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2008.
(3) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.
(4) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
(5) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.
(6) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(9) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»;
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/68 |
DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4), e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (5). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa sull’esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) adottato a livello internazionale, nell’ambito delle Nazioni Unite. |
(3) |
Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell’applicazione di altri atti comunitari, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (6), la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (7), la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (8), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (9), la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (10), e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (11). |
(4) |
L’incorporazione nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l’introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L’analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1272/2008, l’ambito di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato. |
(5) |
È inoltre necessario adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (12). |
(6) |
È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire una corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(7) |
La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1o giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, così come gli operatori le cui attività rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente direttiva seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(8) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (13), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(9) |
Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 76/768/CEE
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo; |
2) |
all’articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
dal 1o dicembre 2010, l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 4 ter È vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (15). A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici. |
4) |
dal 1o dicembre 2010, all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
|
5) |
nell’allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.» |
Articolo 2
Modifiche della direttiva 88/378/CEE
La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:
1) |
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo; |
2) |
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
5) |
dal 1o giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
6) |
dal 1o dicembre 2010, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: «4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»; |
7) |
dal 1o giugno 2015, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: «4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.» |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 1999/13/CE
La direttiva 1999/13/CE è così modificata:
1) |
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo; |
2) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
Articolo 4
Modifica della direttiva 2000/53/CE
Dal 1o dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all’articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11) |
“sostanza pericolosa”, le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (21);
|
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2002/96/EC
La direttiva 2002/96/CE è modificata come segue:
1) |
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo; |
2) |
dal 1o dicembre 2010, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
dal 1o giugno 2015, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
nell’allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:
|
Articolo 6
Modifica della direttiva 2004/42/CE
L’articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è modificato come segue:
a) |
nel paragrafo 3, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela»; |
b) |
nel paragrafo 8, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela». |
Articolo 7
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(5) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(7) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.
(8) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.
(9) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(10) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(11) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
(12) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(13) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(14) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.»;
(15) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
(16) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
(17) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
(18) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.»;
(19) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
(20) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;
(21) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.».
(22) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(23) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
(24) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/75 |
DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2008
relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha richiesto la preparazione di una strategia globale per la protezione delle infrastrutture critiche. In risposta, il 20 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo, nella quale sono indicate le proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le infrastrutture critiche. |
(2) |
Il 17 novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde relativo a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, nel quale si indicavano le politiche alternative da seguire concernenti sia l’elaborazione di tale programma sia la rete informativa di allerta delle infrastrutture critiche. Le risposte al libro verde hanno sottolineato il valore aggiunto di un quadro comunitario per la protezione delle infrastrutture critiche. È stata quindi riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche in Europa e di contribuire a ridurne la vulnerabilità, ed è stata sottolineata l’importanza dei principi chiave di sussidiarietà, proporzionalità e complementarità, nonché del dialogo con le parti interessate. |
(3) |
Nel dicembre 2005 il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, «EPCIP»), stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche. Nell’ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica. |
(4) |
Nell’aprile 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni dell’EPCIP in cui ha ribadito che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all’interno dei loro confini nazionali, accogliendo nel contempo favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI») e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. |
(5) |
La presente direttiva costituisce il primo passo di approccio graduale inteso a individuare e designare ECI e a valutare la necessità di migliorarne la protezione. Tale direttiva si riferisce specificatamente ai settori dell’energia e dei trasporti, e dovrebbe essere rivista al fine di valutarne l’impatto e di esaminare la necessità di includere nel suo campo di applicazione altri settori, tra i quali anche quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione («ICT»). |
(6) |
La responsabilità principale e definitiva della protezione delle ECI ricade sugli Stati membri e sui proprietari/operatori di tali infrastrutture. |
(7) |
Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. È opportuno che tali ECI siano individuate e designate come tali attraverso una comune procedura. La valutazione dei requisiti di sicurezza per tali infrastrutture dovrebbe essere effettuata in base ad un approccio minimo comune. Gli schemi di cooperazione bilaterale fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L’EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione. Le informazioni concernenti la designazione di una determinata infrastruttura come ECI dovrebbero essere classificate a un livello appropriato conformemente alla normativa comunitaria e nazionale in vigore. |
(8) |
Poiché vari settori hanno un’esperienza, una competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle infrastrutture critiche, occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, segnatamente quelle già esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, e, se del caso, degli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche. Data l’enorme implicazione del settore privato nella sorveglianza e nella gestione dei rischi, nei piani di continuità dell’attività e nel recupero post catastrofe, l’approccio comunitario deve incoraggiare la piena partecipazione di tale settore. |
(9) |
In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari soggetti alla pertinente normativa in materia nucleare, compresi i trattati e il diritto comunitario. |
(10) |
La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l’attuazione globale della presente direttiva. È opportuno evitare doppioni o contraddizioni tra vari atti o disposizioni. |
(11) |
Tutte le ECI designate come tali dovrebbero disporre di piani di sicurezza per gli operatori («PSO») o di misure equivalenti, comprendenti l’individuazione delle strutture importanti, una valutazione dei rischi e l’individuazione, la selezione e la prioritarizzazione di contromisure e procedure. Al fine di evitare lavori inutili e doppioni, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono di PSO o di misure simili. In mancanza di tali piani, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l’adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per l’elaborazione dei PSO. |
(12) |
Le misure, i principi, le linee guida, comprese le misure comunitarie nonché gli schemi di cooperazione bilaterale e/o multilaterale, che prevedono un piano simile o equivalente a un PSO o che prevedono un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o uno equivalente sono considerati conformi ai requisiti della presente direttiva concernenti rispettivamente il PSO o il funzionario di collegamento in materia di sicurezza. |
(13) |
Per tutte le ECI designate come tali dovrebbero essere nominati funzionari di collegamento in materia di sicurezza per facilitare la cooperazione e la comunicazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche. Al fine di evitare lavori inutili e doppioni, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono già di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. In mancanza di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l’adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per la nomina dei funzionari di collegamento in materia di sicurezza. |
(14) |
L’efficace individuazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità nei settori specifici richiede comunicazione sia fra i proprietari/gli operatori delle ECI e gli Stati membri, sia fra gli Stati membri e la Commissione. Occorre che ogni Stato membro raccolga informazioni sulle ECI situate nel suo territorio e che la Commissione riceva dagli Stati membri informazioni generali sui rischi, sulle minacce e sulle vulnerabilità in settori in cui sono state individuate le ECI e nel caso su eventuali miglioramenti delle infrastrutture critiche europee e dipendenze intersettoriali, che, se necessario, potrebbero costituire la base per l’elaborazione di proposte specifiche da parte della Commissione sul miglioramento della protezione delle ECI. |
(15) |
Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle ECI si possono elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità relativi agli elementi d’infrastruttura. |
(16) |
Ai proprietari/agli operatori delle ECI dovrebbe essere dato accesso, in primo luogo tramite le autorità competenti dello Stato membro, alle migliori prassi e metodologie per la protezione delle infrastrutture stesse. |
(17) |
Un’efficace protezione delle ECI richiede comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e comunitario. Il miglior modo di realizzarli è la designazione in ogni Stato membro di punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punti di contatto PICE») incaricati di coordinare le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee sia a livello interno che con gli altri Stati membri e la Commissione. |
(18) |
Per sviluppare le attività di protezione delle infrastrutture critiche europee in ambiti che richiedono un certo grado di riservatezza, è opportuno garantire uno scambio di informazioni coerente e sicuro nell’ambito della presente direttiva. È importante rispettare le norme di riservatezza ai sensi della legislazione nazionale vigente o del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3), con riguardo a fatti specifici relativi ad elementi infrastrutturali critici che potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni con conseguenze inaccettabili per tali strutture. Le informazioni classificate dovrebbero essere protette conformemente alla normativa comunitaria e degli Stati membri in materia. Ciascuno Stato membro e la Commissione dovrebbero rispettare la classificazione di sicurezza pertinente dei documenti conferita dall’originatore del documento. |
(19) |
È opportuno che lo scambio di informazioni sulle ECI avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. La condivisione delle informazioni richiede un rapporto di fiducia tale che le imprese e le organizzazioni siano a conoscenza del fatto che i loro dati sensibili e riservati saranno sufficientemente protetti. |
(20) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione di una procedura di individuazione e designazione delle ECI e di un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(21) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI»), e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) |
«infrastruttura critica» un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni; |
b) |
«infrastruttura critica europea» o «ECI» un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell’impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; |
c) |
«analisi dei rischi» la considerazione degli scenari di minaccia pertinenti, al fine di valutare la vulnerabilità e il potenziale impatto del danneggiamento o della distruzione dell’infrastruttura critica; |
d) |
«informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche» i fatti relativi a un’infrastruttura critica che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni tali da comportare il danneggiamento o la distruzione di installazioni di infrastrutture critiche; |
e) |
«protezione» tutte le attività volte ad assicurare funzionalità, continuità e integrità delle infrastrutture critiche per evitare, mitigare e neutralizzare una minaccia, un rischio o una vulnerabilità; |
f) |
«proprietari/operatori di ECI» i soggetti responsabili degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato ECI dalla presente direttiva. |
Articolo 3
Individuazione delle ECI
1. Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all’allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b).
La Commissione può assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nell’individuare potenziali ECI.
La Commissione può richiamare l’attenzione dei pertinenti Stati membri sull’esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI.
Gli Stati membri e la Commissione proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI.
2. I criteri intersettoriali di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
il criterio del numero di vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti); |
b) |
il criterio delle conseguenze economiche (valutate in termini di entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi, comprese le potenziali conseguenze ambientali); |
c) |
il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana, compresa la perdita di servizi essenziali). |
Le soglie dei criteri intersettoriali sono basate sulla gravità delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione di una determinata infrastruttura. Le soglie esatte applicabili ai criteri intersettoriali sono determinate caso per caso dagli Stati membri interessati da una determinata infrastruttura critica. Ciascuno Stato membro informa annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti le soglie dei criteri intersettoriali.
I criteri settoriali tengono conto delle caratteristiche dei singoli settori delle ECI.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora linee guida per l’applicazione dei criteri intersettoriali e settoriali e fissa soglie approssimative da utilizzare per l’individuazione delle ECI. I criteri sono classificati. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.
3. I settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva sono i settori dell’energia e dei trasporti. I sottosettori sono indicati nell’allegato I.
Se ritenuto opportuno e congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’articolo 11, possono essere individuati ulteriori settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva. In tale contesto occorre dare priorità al settore delle ICT.
Articolo 4
Designazione delle ECI
1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una potenziale ECI qual è l’infrastruttura in questione e le ragioni per designarla come potenziale ECI.
2. Ciascuno Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI avvia discussioni bilaterali e/o multilaterali con gli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo dalla potenziale ECI. La Commissione può partecipare alle discussioni ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
Uno Stato membro che abbia motivo di ritenere di essere interessato in modo significativo dalla potenziale ECI, ma non sia ancora stato individuato come tale dallo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI, può informare la Commissione del suo desiderio di avviare discussioni bilaterali e/o multilaterali sulla questione. La Commissione comunica senza indugio tale desiderio allo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI e si adopera per facilitare l’accordo tra le parti.
3. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI designa quest’ultima come tale in base a un accordo tra lo Stato membro stesso e gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo.
È necessario il consenso dello Stato membro nel cui territorio è ubicata l’infrastruttura che deve essere designata come ECI.
4. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una ECI designata come tale comunica annualmente alla Commissione il numero per settore delle ECI così designate e il numero di Stati membri che dipendono da ciascuna di queste ECI. Solo gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una ECI possono conoscerne la sua identità.
5. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata l’ECI informa il proprietario/l’operatore dell’infrastruttura della sua designazione come ECI. Le informazioni relative alla designazione di un’infrastruttura come ECI sono classificate ad un livello appropriato.
6. Il processo di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee a norma dell’articolo 3 e del presente articolo è completato entro in 12 gennaio 2011 e periodicamente riesaminato.
Articolo 5
Piani di sicurezza per gli operatori
1. La procedura per il piano di sicurezza per gli operatori («PSO») individua gli elementi della ECI e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. Il contenuto minimo della procedura per un ECI PSO è definito nell’allegato II.
2. Ogni Stato membro valuta se ciascuna ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un PSO oppure ha adottato misure equivalenti per affrontare le questioni di cui all’allegato II. Se uno Stato membro constata che tale PSO, o uno equivalente, esiste ed è periodicamente aggiornato, non sono necessarie azioni ulteriori.
3. Se uno Stato membro constata che il PSO, o uno equivalente, non è stato approntato, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale PSO, o uno equivalente, sia predisposto per affrontare le questioni di cui all’allegato II.
Ciascuno Stato membro si accerta che il PSO o piano equivalente sia adottato e periodicamente riesaminato entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica come ECI. Tale periodo può essere prorogato in circostanze eccezionali previo accordo con l’autorità dello Stato membro e notifica alla Commissione.
4. Il presente articolo non pregiudica eventuali disposizioni di vigilanza o controllo già vigenti riguardo a una ECI e l’autorità competente dello Stato membro menzionata nel presente articolo è l’autorità di vigilanza prevista da dette disposizioni.
5. Si considera che l’osservanza di misure, comprese le misure comunitarie relative all’obbligo o all’esigenza di disporre in un particolare settore di un piano simile o equivalente al PSO e di effettuare un controllo di tale piano da parte dell’autorità competente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri a norma del presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l’applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.
Articolo 6
Funzionari di collegamento in materia di sicurezza
1. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza agisce come punto di contatto per le questioni di sicurezza fra il proprietario/l’operatore della ECI e l’autorità competente dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro valuta se ogni ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. Se uno Stato membro constata che tale funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, esiste non sono necessarie ulteriori azioni.
3. Se uno Stato membro constata che non esiste un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, per una ECI designata come tale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale funzionario, o uno equivalente, sia nominato.
4. Ciascuno Stato membro mette in atto un idoneo meccanismo di comunicazione tra l’autorità nazionale competente e il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, al fine di scambiare informazioni utili relative ai rischi e alle minacce individuati riguardo alla ECI interessata. Questo meccanismo di comunicazione non pregiudica i requisiti nazionali in materia di accesso alle informazioni sensibili e classificate.
5. Si considera che l’osservanza delle misure, comprese le misure comunitarie relative all’obbligo o all’esigenza di disporre in un particolare settore di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri dal presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l’applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.
Articolo 7
Comunicazioni
1. Ciascuno Stato membro effettua una valutazione delle minacce in relazione ai sottosettori di infrastrutture critiche europee entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica ubicata nel suo territorio come ECI nell’ambito di tali sottosettori.
2. Ciascuno Stato membro comunica sinteticamente ogni due anni alla Commissione i dati generali sui tipi di rischi, minacce e vulnerabilità riscontrati per settore di ECI che conti una ECI designata ai sensi dell’articolo 4 e ubicata nel suo territorio.
La Commissione può predisporre un modello comune per tali comunicazioni, in cooperazione con gli Stati membri.
Ciascuna comunicazione è classificata al livello ritenuto necessario dallo Stato membro d’origine.
3. In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione e gli Stati membri valutano su base settoriale l’eventualità di ulteriori misure di protezione a livello della Comunità per le ECI. Tale processo è effettuato congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’articolo 11.
4. La Commissione può elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, linee guida metodologiche comuni per la valutazione dei rischi in relazione alle ECI. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.
Articolo 8
Sostegno della Commissione alle ECI
La Commissione sostiene, tramite l’autorità competente dello Stato membro, i proprietari/gli operatori delle ECI designate come tali fornendo loro l’accesso alle migliori prassi e metodologie disponibili, nonché la formazione e lo scambio di informazioni sugli ultimi sviluppi tecnici in materia di protezione delle infrastrutture critiche.
Articolo 9
Informazioni sensibili relative alla protezione delle ECI
1. Il personale addetto al trattamento di informazioni classificate in applicazione della presente direttiva per conto di uno Stato membro o della Commissione è soggetto a un’appropriata indagine di sicurezza.
Gli Stati membri, la Commissione e gli organi di sorveglianza competenti garantiscono che le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche europee comunicate agli Stati membri o alla Commissione non siano usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.
2. Il presente articolo si applica anche allo scambio di informazioni non scritte durante le riunioni in cui sono discussi temi sensibili.
Articolo 10
Punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee
1. Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punto di contatto PICE»).
2. Il punto di contatto PICE coordina le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee all’interno dello Stato membro, con gli altri Stati membri e con la Commissione. La nomina del punto di contatto PICE non esclude che altre autorità dello Stato membro siano coinvolte nelle questioni di protezione delle infrastrutture critiche europee.
Articolo 11
Riesame
Un riesame della presente direttiva è avviato il 12 gennaio 2012.
Articolo 12
Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e la relativa corrispondenza con la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 116 del 26.5.2007, pag. 1.
(3) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
ALLEGATO I
Elenco dei settori di ECI
Settore |
Sottosettore |
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Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per la fornitura di elettricità |
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Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti |
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Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e |