ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
17 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1257/2008 del Consiglio, del 4 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1258/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1259/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)]

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1260/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 23 ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1261/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1262/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 13 ( 1 )

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1263/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1264/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall’esercizio contabile 2009 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1265/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1266/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1267/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

37

 

*

Regolamento (CE) n. 1268/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

39

 

*

Regolamento (CE) n. 1269/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

46

 

*

Regolamento (CE) n. 1270/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

48

 

 

Regolamento (CE) n. 1271/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008

50

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio dei ministri ACP-CE

 

 

2008/951/CE

 

*

Decisione n. 2/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 18 novembre 2008, in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo

53

 

 

Commissione

 

 

2008/952/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 7294]  ( 1 )

55

 

 

2008/953/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’Aureobasidium pullulans e del fosfonato di disodio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 7709]  ( 1 )

62

 

 

2008/954/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2008) 8298]

64

 

 

2008/955/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione 2006/410/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

67

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 7570]

69

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2008/957/CE

 

*

Decisione n. 2/2008 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 20 novembre 2008, che modifica le tabelle I e II dell’allegato del protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra

72

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/958/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

75

 

*

Posizione comune 2008/959/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della posizione comune 2008/586/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

77

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relative all’inserimento della specie Galega orientalis Lam (GU L 329 del 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2008 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1579/2007 (3) fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

(2)

Benché il regolamento (CE) n. 1579/2007 preveda che l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applichi al contingente di rombo chiodato nel Mar Nero per il 2008, l’attuale situazione dello stock di rombo chiodato permetterebbe tale applicazione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1579/2007.

(4)

Data l’urgenza della questione e tenuto conto del fatto che l’esercizio contingentale 2008 sta volgendo al termine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Data l’urgenza della questione, è inoltre necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1579/2007, alla voce «rombo chiodato», le parole «non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96» sono sostituite dalle parole «si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

82,8

TR

81,9

ZZ

82,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,5

TR

116,0

ZZ

112,9

0709 90 70

MA

111,5

TR

133,8

ZZ

122,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

MA

75,7

TR

84,2

ZA

43,7

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,5

TR

72,0

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

HR

54,2

IL

75,7

TR

54,1

ZZ

59,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,8

ZZ

63,9

0808 10 80

CA

82,7

CN

71,3

MK

34,6

US

100,1

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

45,6

TR

104,0

US

114,4

ZZ

88,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu d'Auvergne», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del Bleu d'Auvergne. Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu d'Auvergne» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu d'Auvergne» sono approvate le seguenti modifiche:

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«[…] L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

[…] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

[…] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«BLEU D'AUVERGNE»

NUMERO CE: FR-PDO-0117-0107/29.3.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Indirizzo

:

51 rue d’Anjou — 75008 Paris

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome

:

Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d'Auvergne

Indirizzo

:

Mairie — 15400 Riom-ès-Montagnes

Tel.

:

(33) 471 78 11 98

Fax

:

(33) 471 78 11 98

E-mail

:

bleudauvergne@wanadoo.fr

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3 —

Formaggi

4.   Disciplinare [sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Bleu d'Auvergne»

4.2.   Descrizione

Formaggio di latte vaccino a pasta erborinata, di forma cilindrica piatta, a crosta naturale fiorita. Esiste in un formato grande, di 2-3 kg di peso e di circa 20 cm di diametro e in formati piccoli da 1 kg , 500 g o 350 g.

Il tenore di materie grasse è del 50 % almeno e quello di materia secca non inferiore al 52 %.

4.3.   Zona geografica

Il cuore del Massiccio Centrale, costituito dal territorio dei seguenti comuni:

 

Dipartimento del Puy-de-Dôme: tutti i comuni

 

Dipartimento del Cantal: tutti i comuni

 

Dipartimento della Haute-Loire:

Arrondissement di Brioude: tutti i comuni

 

Dipartimento dell'Aveyron:

Cantoni di Mur-de-Barrez e Sainte-Geneviève-sur-Argence: tutti i comuni

 

Dipartimento della Corrèze:

Cantoni di Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, la Roche-Canillac, Mercoeur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est e Ussel-Ouest: tutti i comuni

 

Dipartimento del Lot:

 

Cantoni di Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac e Vayrac: tutti i comuni

 

Cantone di Livernon: comuni di Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon e Sonac

 

Cantone di Souillac: comuni di Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac e Saint-Sozy

 

Dipartimento della Lozère:

Cantoni di Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère e Saint-Chély-d'Apcher: tutti i comuni.

4.4.   Prova dell'origine

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell’INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico e organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

La fabbricazione si basa sempre sulle consuete operazioni tradizionali: sgocciolatura della cagliata, che viene messa nelle forme, salatura manuale in due tempi, con sale grosso secco; le forme vengono rivoltate parecchie volte, quindi punte con grossi aghi; l'aerazione della pasta che si ottiene con questo procedimento consente lo sviluppo del penicillium glaucum. Segue la maturazione in cantina per almeno quattro settimane per i formati grandi e almeno due settimane per i formati piccoli.

4.6.   Legame

L'origine del formaggio risale all'inizio del XIX secolo, quando si produceva sugli altipiani vulcanici del Massiccio Centrale. La sua fama raggiunse ben presto Parigi dove nel 1879 il cantatore Francisque Bethol ne cantò le lodi. Il Bleu d'Auvergne ottiene la denominazione di origine nel marzo del 1975, su domanda presentata nel 1972.

La zona di produzione del Bleu d'Auvergne forma un complesso naturale originale caratterizzato da terreni vulcanici e granitici, ricchi di oligoelementi e da un clima rigido, che dà origine a una flora particolarissima che contribuisce alla peculiarità del Bleu d’Auvergne, la cui tipicità è rafforzata dall'uso di ceppi di penicillium specifici, sviluppati e prodotti nella zona della DOP Bleu d’Auvergne. I metodi di sgocciolatura della cagliata e la salatura manuale conferiscono al Bleu d’Auvergne un'erborinatura molto fine, ripartita uniformemente nella massa, che lo distingue dagli altri formaggi a pasta erborinata.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo

:

51 rue d'Anjou 75008 Paris

Tel.

:

01.53.89.80.00

Fax

:

01.53.89.80.60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National de l’Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Nome

:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo

:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris Cedex 13

Tel.

:

01.44.87.17.17

Fax

:

01.44.97.30.37

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'industria e del lavoro.

4.8.   Etichettatura

I formaggi devono essere avvolti in foglio di alluminio.

Obbligo di indicare la denominazione.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 23

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 29 marzo 2007 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato la revisione dell’International Accounting Standard (IAS) 23 — Oneri finanziari, di seguito «IAS 23 rivisto». Lo IAS 23 rivisto sopprime l’opzione di cui allo IAS 23 di rilevare immediatamente gli oneri finanziari come costo, nella misura in cui essi siano direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica la capitalizzazione. Detti oneri finanziari devono essere tutti capitalizzati come parte del costo del bene stesso. Altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo. Lo IAS 23 rivisto sostituisce lo IAS 23 Oneri finanziari rivisto nel 1993.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IAS 23 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell’EFRAG sull’omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Accounting Standard (IAS) 23 (rivisto nel 1993) — Oneri finanziari, è sostituito dall’International Accounting Standard (IAS) 23 (rivisto nel 2007) — Oneri finanziari, quale figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano lo IAS 23 (rivisto nel 2007) che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 23

IAS 23 Oneri finanziari (revisione 2007)

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 23

Oneri finanziari

IL PRINCIPIO

1

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione fanno parte del costo del bene stesso. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

L’entità deve applicare il presente Principio nella contabilizzazione degli oneri finanziari.

3

Il Principio non tratta dell’onere finanziario effettivo o figurativo del patrimonio netto, compreso il capitale privilegiato non classificato come passività.

4

Un’entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:

(a)

un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al fair value (valore equo), per esempio una attività biologica; o

(b)

le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in grandi quantità in modo ripetitivo.

DEFINIZIONI

5

Il presente Principio utilizza i termini seguenti con i significati indicati:

gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all’ottenimento di finanziamenti.

Il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo per essere pronto per l’uso previsto o la vendita.

6

Gli oneri finanziari possono includere:

(a)

gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;

(b)

l’ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento;

(c)

l’ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all’ottenimento del finanziamento;

(d)

gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing; e

(e)

le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

7

A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:

(a)

rimanenze

(b)

impianti manifatturieri

(c)

impianti per la produzione di energia

(d)

attività immateriali

(e)

investimenti immobiliari.

Le attività finanziarie e le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. I beni che al momento dell’acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione.

RILEVAZIONE

8

L’entità deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione in quanto parte del costo del bene stesso. L’entità deve rilevare gli altri oneri finanziari come costo di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti.

9

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo del bene stesso. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l’entità e se possono essere attendibilmente determinati. Se una entità applica lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate, rileva come costo la parte di oneri finanziari che è diretta a compensare l’effetto dell’inflazione nello stesso periodo in conformità al paragrafo 21 dello stesso Principio.

Oneri finanziari capitalizzabili

10

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Quando l’entità stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.

11

Può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Una tale difficoltà si manifesta, per esempio, quando l’attività di finanziamento di un’entità è coordinata centralmente. Altre difficoltà emergono quando un gruppo impiega più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre entità del gruppo in base a criteri differenti. Altre complicazioni derivano dall’utilizzo di prestiti espressi in o collegati a valute estere, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei cambi. Per questi motivi, la quantificazione dell’ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione è difficile e richiede un procedimento di valutazione.

12

Nella misura in cui una entità si indebita specificamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l’entità deve determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili come oneri finanziari effettivi sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi.

13

Gli accordi finanziari riferibili a un bene che giustifica una capitalizzazione possono far sì che l’entità ottenga un finanziamento e sostenga i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi sono spesso temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene. Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, qualsiasi reddito derivante dall’investimento di tali fondi viene dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.

14

Nella misura in cui una entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l’entità deve determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi da quelli ottenuti specificamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione. L’ammontare degli oneri finanziari che una entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell’esercizio.

15

In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della capogruppo e delle sue controllate nel calcolo della media ponderata degli oneri finanziari; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, una media ponderata degli oneri finanziari applicabile al suo indebitamento.

Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile

16

Quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri Principi. In alcuni casi, secondo quanto previsto dagli altri Principi, devono essere operate delle riprese di valore per eliminare l’effetto di svalutazioni o annullamenti.

Inizio della capitalizzazione

17

L’entità deve capitalizzare gli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione a partire dalla data di inizio. La data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data in cui l’entità per la prima volta soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a)

sostiene i costi per il bene;

(b)

sostiene gli oneri finanziari; e

(c)

intraprende le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.

18

I costi per l’ottenimento di un bene che giustifica una capitalizzazione includono solo quei costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall’assunzione di passività fruttifere. Tali costi sono ridotti da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene (vedere IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica). Il valore contabile medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un’approssimazione ragionevole delle spese alle quali si applica il tasso di capitalizzazione in quell’esercizio.

19

Le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o la vendita vanno oltre la mera produzione fisica del bene. Esse comprendono le attività tecniche e amministrative precedenti all’avvio della produzione fisica, quali quelle legate all’ottenimento di autorizzazioni precedenti l’avvio della produzione stessa. Tuttavia, tali attività non comprendono la detenzione di un bene quando non è in essere alcuna attività di produzione o di sviluppo che modifichi le caratteristiche del bene stesso. Per esempio, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno è in corso di valorizzazione sono capitalizzati durante il periodo nel quale sono in corso di svolgimento le attività legate alla sua valorizzazione. Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno acquistato per l’edificazione è posseduto senza che alcuna attività di valorizzazione sia intrapresa non giustificano alcuna capitalizzazione.

Sospensione della capitalizzazione

20

L’entità deve sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari durante i periodi prolungati nei quali sospende lo sviluppo di un bene che giustifica una capitalizzazione.

21

L’entità può sostenere oneri finanziari durante un periodo prolungato nel quale sospende le operazioni necessarie per predisporre un bene all’uso previsto o alla vendita. Tali costi sono costi legati al possesso di beni parzialmente completati e non giustificano alcuna capitalizzazione. Tuttavia, l’entità normalmente non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari in un periodo nel quale vengono poste in essere significative attività di natura tecnica e amministrativa. L’entità, inoltre, non sospende la capitalizzazione degli oneri finanziari nemmeno quando la sospensione temporanea è una fase necessaria del processo di predisposizione del bene all’utilizzo previsto o alla vendita. Per esempio, la capitalizzazione continua nel periodo prolungato durante il quale un alto livello delle acque ritarda la costruzione di un ponte se tale elevato livello delle acque è normale durante il periodo di costruzione nell’area geografica interessata.

Interruzione della capitalizzazione

22

L’entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari quando tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene che giustifica una capitalizzazione nelle condizioni per il suo utilizzo previsto o la sua vendita sono sostanzialmente completate.

23

Un bene è, di norma, pronto per il suo utilizzo previsto o la vendita quando la sua produzione fisica è completata, anche se una parte di lavoro amministrativo routinario può essere ancora in corso. Se al completamento mancano solamente modifiche minori, quali la decorazione di un immobile su specifiche dell’acquirente o dell’utilizzatore, ciò sta a indicare che tutte le operazioni sono sostanzialmente completate.

24

Quando l’entità completa la costruzione di una parte di un bene che giustifica una capitalizzazione e ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la realizzazione delle altre, l’entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a quella parte quando tutte le operazioni necessarie per predisporre quella specifica parte per l’utilizzo previsto o la vendita sono sostanzialmente completate.

25

Un centro direzionale composto da vari edifici, ciascuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, è un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, dove ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la costruzione delle altre. Un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, che necessita di essere completato prima che ogni parte possa essere utilizzata è un impianto industriale che comprende diversi processi produttivi da compiersi in sequenza nelle differenti parti dell’impianto, quale una acciaieria.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

26

Un’entità deve indicare:

(a)

l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l’esercizio; e

(b)

il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27

Se l’applicazione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, l’entità deve applicare il Principio agli oneri finanziari relativi ai beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data di entrata in vigore o a una data successiva.

28

Tuttavia, una entità può stabilire una qualsiasi data antecedente la data di entrata in vigore e applicare il Principio agli oneri finanziari relativi a tutti i beni che giustificano una capitalizzazione per i quali la data di inizio della capitalizzazione corrisponde a quella stessa data o a una data successiva.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

29

L’entità deve applicare il Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica il Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

ELIMINAZIONE DELLO IAS 23 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)

30

Il presente Principio sostituisce lo IAS 23 Oneri finanziari rivisto nella sostanza nel 1993.

Appendice

Modifiche ad altri pronunciamenti

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

A1   L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato di seguito.

I paragrafi 9, 12 e 13 sono modificati, dopo il paragrafo 25H sono inseriti una intestazione e il paragrafo 25I, ed è aggiunto il paragrafo 47G, nel modo che segue:

«9

Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi 25D, 25H, 25I, 34A e 34B.

12

Il presente IFRS definisce due categorie di eccezioni al principio che lo stato patrimoniale d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

(a)

i paragrafi 13-25I e 36A-36C prevedono delle esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

(b)

i paragrafi 26-34B proibiscono l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS.

13

L’entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

(l)

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 25G);

(m)

un’attività finanziaria o un’attività immateriale contabilizzata in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo 25H); e

(n)

oneri finanziari (paragrafo 25I).

L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

Oneri finanziari

25I

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi 27 e 28 dello IAS 23 Oneri finanziari, rivisti nella sostanza nel 2007. In tali paragrafi, i riferimenti alla data di entrata in vigore devono essere interpretati come 1o gennaio 2009 o la data di transizione agli IFRS, a seconda di quale delle due sia la più recente.

47G

L’entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 13(n) e 25I a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Qualora un’entità applichi lo IAS 23 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.»

A2   L’ultima frase del paragrafo 110 dello IAS 1 Presentazione del bilancio è eliminata.

A3   Il paragrafo 32 dello IAS 7 Rendiconto Finanziario è modificato come segue:

«32

Il valore totale degli interessi pagati durante un esercizio deve essere indicato nel rendiconto finanziario sia che essi siano stati imputati come costi nel conto economico, sia che essi siano stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari

A4   L’ultima frase del paragrafo 18 dello IAS 11 Lavori su ordinazione [approvato in italiano dalla EU come IAS 11 Commesse a lungo termine] è modificato come segue:

«18

I costi che possono essere attribuiti all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono anche gli oneri finanziari.»

A5   Il paragrafo 23 dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come segue:

«23

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l’equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.»

A6   Il paragrafo 32 dello IAS 38 Attività immateriali è modificato come segue:

«32

Se il pagamento di un’attività immateriale viene differito oltre i normali termini di credito, il suo costo è il prezzo equivalente per contanti. La differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come onere finanziario lungo la durata del credito a meno che non sia capitalizzata secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari

A7   Il paragrafo 8 dell’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari è modificato come segue:

«8

Lo smontamento (“unwinding”) periodico dell’attualizzazione deve essere rilevato a conto economico come onere finanziario nel momento in cui si verifica. La capitalizzazione prevista dallo IAS 23 non è consentita.»


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e relative interpretazioni esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 17 gennaio 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (di seguito «modifiche all’IFRS 2»). Le modifiche all’IFRS 2 forniscono chiarimenti sulle condizioni di maturazione, su come contabilizzare le condizioni di non maturazione e gli annullamenti di accordi di pagamenti basati su azioni da parte dell’entità o della controparte.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all’IFRS 2 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell’EFRAG sull’omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato conformemente alle modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni, di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche all’IFRS 2 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRS 2

«Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni»

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MODIFICHE ALL'IFRS 2

Pagamenti basati su azioni

Il presente documento illustra le modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Le modifiche rendono definitive le proposte contenute nell'exposure draft relativa alle modifiche proposte all'IFRS 2 — Condizioni di maturazione e annullamenti pubblicata nel mese di febbraio del 2006.

Le entità devono applicare tali modifiche a tutti i pagamenti basati su azioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2 per gli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

Nel Principio, dopo il paragrafo 21, si aggiungono l'intestazione e il paragrafo 21A riportati di seguito.

Trattamento contabile delle condizioni di non maturazione

21A

Analogamente, una entità deve considerare tutte le condizioni di non maturazione nell'effettuare la stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale con condizioni di non maturazione, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo di servizio specificato), indipendentemente dal conseguimento di tali condizioni di non maturazione.

ANNULLAMENTI

Nel Principio, il paragrafo 28 è modificato come segue.

«28

Se una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale è annullata o regolata durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione)…»

Nel Principio, il paragrafo 28(b) è modificato come segue.

«28

(b)

…Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, se l'accordo di pagamento basato su azioni include delle componenti di passività, l'entità deve rideterminare il fair value (valore equo) della passività alla data di annullamento o regolamento. Qualsiasi pagamento effettuato per regolare la componente di passività deve essere contabilizzato come estinzione della passività.»

Nel Principio, dopo il paragrafo 28, è aggiunto il paragrafo 28A riportato di seguito.

«28A

Se una entità o una controparte può scegliere se soddisfare o meno una condizione di non maturazione, l'entità deve trattare contabilmente il mancato conseguimento, da parte dell'entità o della controparte stessa, di quella condizione di non maturazione nel periodo di maturazione come annullamento.»

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Nel Principio, è aggiunto il paragrafo 62 riportato di seguito.

62

Un'entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva:

(a)

le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non maturazione;

(b)

le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all'Appendice A;

(c)

le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti.

È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

DEFINIZIONI

Nell'Appendice A, le definizioni dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» sono modificate nel modo seguente.

«Maturare

Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità matura quando la titolarità del diritto della controparte non è più subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione.

Condizioni di maturazione

Le condizioni che determinano se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Le condizioni di maturazione possono essere condizioni di servizio o condizioni di conseguimento di risultati. Le condizioni di servizio prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio. Le condizioni di conseguimento di risultati prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio e debba conseguire determinati obiettivi di risultato (come un certo aumento degli utili della entità in un determinato periodo di tempo). Una condizione di conseguimento di risultati potrebbe essere una condizione di mercato


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e relative interpretazioni esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 5 luglio 2007 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela (di seguito «IFRIC 13»). L’IFRIC 13 elimina le attuali incoerenze pratiche riguardanti il trattamento contabile dei beni o dei servizi gratuiti o scontati venduti nel quadro di programmi di fidelizzazione della clientela che le imprese utilizzano per concedere ai loro clienti punti premio, ad esempio miglia aeree, al momento della vendita di un bene o di un servizio.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 13 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell’EFRAG sull’omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 viene inserita l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 13 Programmi di fidelizzazione della clientela di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l’IFRIC 13 che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 13

«Interpretazione IFRIC 13 — Programmi di fidelizzazione della clientela»

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC N. 13

Programmi di fidelizzazione della clientela

RIFERIMENTI

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 18 Ricavi

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

1

I programmi di fidelizzazione della clientela sono utilizzati dalle entità per incentivare i clienti ad acquistare i propri beni o servizi. Al cliente che acquista beni o servizi, l’entità riconosce punti premio (spesso indicati semplicemente come «punti»). Il cliente può riscattare i punti premio ottenendo dei premi quali beni o servizi gratuiti o scontati.

2

I programmi sono gestiti in diversi modi. Ai clienti può essere richiesto di accumulare un determinato numero o valore minimo di punti premio prima di poterli riscattare. I punti premio possono essere collegati a singoli acquisti o a gruppi di acquisti, o a un comportamento d’acquisto continuato per un determinato periodo. L’entità può gestire autonomamente il programma di fidelizzazione della clientela o può partecipare a un programma gestito da terzi. I premi offerti possono includere beni o servizi forniti dall’entità stessa e/o diritti a richiedere beni o servizi da parte di terzi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3

La presente Interpretazione si applica a punti premio relativi a programmi di fidelizzazione della clientela che:

(a)

l’entità riconosce ai propri clienti come parte di una transazione di vendita, ossia di una vendita di beni, di una prestazione di servizi o dell’utilizzo delle attività dell’entità da parte di un cliente; e che

(b)

i clienti potranno successivamente riscattare con beni o servizi gratuiti o scontati, subordinatamente al soddisfacimento di ulteriori qualificanti condizioni.

L’Interpretazione tratta la contabilizzazione da parte dell’entità che riconosce punti premio ai propri clienti.

PROBLEMI

4

I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

(a)

se l’obbligazione dell’entità a fornire in futuro beni o servizi gratuiti o scontati («premi») debba essere rilevata e valutata tramite:

(i)

l'attribuzione ai punti premio di parte del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla transazione di vendita e il differimento della rilevazione dei ricavi (applicazione del paragrafo 13 dello IAS 18); o

(ii)

la stima dei costi futuri relativi alla fornitura dei premi (applicazione del paragrafo 19 dello IAS 18); e

(b)

se il corrispettivo è attribuito ai punti premio:

(i)

quanto dovrebbe essere attribuito a questi;

(ii)

quando dovrebbero essere rilevati i ricavi; e

(iii)

se i premi sono forniti da terzi, in che modo dovrebbero essere valutati i ricavi.

INTERPRETAZIONE

5

L’entità deve applicare il paragrafo 13 dello IAS 18 e contabilizzare i punti premio come una componente separatamente identificabile della transazione o delle transazioni di vendita in cui sono assegnati (la «vendita iniziale»). Il fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla vendita iniziale deve essere ripartito tra punti premio ed altre componenti della vendita.

6

Il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato riferendosi al relativo fair value (valore equo), ossia l'ammontare al quale i punti premio potrebbero essere venduti separatamente.

7

Se i premi sono forniti dall’entità stessa, questa deve rilevare il corrispettivo attribuito ai punti premio come ricavo nel momento del riscatto degli stessi e l’entità adempie all’obbligazione di fornire i premi. L’ammontare dei ricavi rilevati deve basarsi sul numero di punti premio che sono stati riscattati in cambio dei premi, rispetto al numero complessivo previsto di punti riscattati.

8

Se i premi sono forniti da terzi, l’entità deve valutare se sta incassando il corrispettivo attribuito ai punti premio per proprio conto (ossia come attore principale della transazione) o per conto terzi (ossia come attore per terzi).

(a)

Se sta incassando il corrispettivo per conto terzi, l’entità deve:

(i)

valutare i propri ricavi per l’ammontare netto che ha trattenuto, ossia per la differenza tra il corrispettivo attribuito ai punti premio e l’ammontare dovuto a terzi per la fornitura dei premi; e

(ii)

rilevare tale ammontare netto come ricavo quando i terzi assumono l’obbligazione a fornire i premi e hanno il diritto di ricevere un corrispettivo per tale obbligazione. Tali eventi possono verificarsi non appena sono assegnati i punti premio. In alternativa, se il cliente può scegliere di richiedere i premi all’entità o a terzi, tali eventi possono verificarsi soltanto quando il cliente sceglie di richiedere i premi a terzi.

(b)

Se l’entità sta incassando il corrispettivo per conto proprio, essa deve valutare i propri ricavi come il corrispettivo lordo attribuito ai punti premio e rilevarli quando adempie alle proprie obbligazioni relative ai premi.

9

Se in un qualsiasi momento si prevede che i costi inevitabili necessari per adempiere alle obbligazioni a fornire i premi superino il corrispettivo ricevuto e ricevibile per essi (ossia il corrispettivo attribuito ai punti premio al momento della vendita iniziale che non è stato ancora rilevato come ricavo più qualsiasi altro corrispettivo ricevibile quando il cliente riscatta i punti premio), l’entità è titolare di contratti a titolo oneroso. Per la parte eccedente deve essere rilevata una passività secondo quanto previsto dallo IAS 37. La necessità di rilevare tale passività può sorgere se i costi previsti per la fornitura dei premi aumentano, per esempio se l’entità rivede le proprie previsioni sul numero di punti premio che saranno riscattati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2008, tale fatto deve essere indicato.

11

I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

Appendice

Guida operativa

Questa appendice è parte integrante dell’Interpretazione.

Valutazione del fair value (valore equo) dei punti premio

AG1

Il paragrafo 6 dell’Interpretazione richiede che il corrispettivo attribuito ai punti premio sia valutato con riferimento al rispettivo fair value (valore equo), ossia all'ammontare per il quale i punti premio potrebbero essere venduti separatamente. Se il fair value (valore equo) non è direttamente osservabile, esso deve essere stimato.

AG2

Un’entità può stimare il fair value (valore equo) dei punti premio facendo riferimento al fair value (valore quo) dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value (valore equo) di tali premi viene ridotto per tener conto:

(a)

del fair value (valore equo) dei premi che verrebbero offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale; e

(b)

della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value (valore equo) dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà selezionato.

AG3

In alcuni casi, possono essere disponibili tecniche di stima diverse. Per esempio, se i premi sono forniti da terzi e l’entità paga i terzi per ogni punto premio assegnato, questa potrebbe stimare il fair value (valore equo) dei punti premio facendo riferimento all’ammontare dovuto ai terzi, aggiungendo un margine di profitto ragionevole. È necessaria una valutazione soggettiva nella scelta e nell’applicazione di una tecnica di stima che soddisfi le disposizioni del paragrafo 6 dell’Interpretazione e che sia la più appropriata a seconda delle circostanze


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 5 luglio 2007 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione, di seguito «IFRIC 14». L’IFRIC 14 chiarisce le disposizioni dell’International Accounting Standard (IAS) 19 in relazione alla valutazione di un’attività a servizio di un piano a benefici definiti nell’ambito di un piano a benefici definiti successivo al pensionamento, quando esista una previsione di contribuzione minima. Un piano a benefici definiti presenta un’eccedenza quando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano è superiore al valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti. Lo IAS 19 restringe la valutazione al valore attuale dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano, su cui possono incidere le previsioni di contribuzione minima.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 14 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell'EFRAG sull'omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è inserita, come indicato nell’allegato del presente regolamento, l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 14 che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 14

«Interpretazione IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione»

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC n. 14

IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

RIFERIMENTI

IAS 1 Presentazione del bilancio

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 19 Benefici per i dipendenti

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

1

Il paragrafo 58 dello IAS 19 restringe la valutazione di un’attività a servizio di un piano a benefici definiti al «valore attuale dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano» più gli utili e le perdite non rilevati. Sono sorti quesiti relativamente a quando i rimborsi o le riduzioni dei contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili, in particolare quando esiste una previsione di contribuzione minima.

2

In molti paesi esistono previsioni di contribuzione minima a maggior garanzia della promessa di benefici successivi al rapporto di lavoro fatta ai membri di un piano a benefici per i dipendenti. Tali previsioni stabiliscono di norma un ammontare o un livello minimo di contributi da versare in un piano per un determinato periodo di tempo. Pertanto, una previsione di contribuzione minima può limitare la capacità dell’entità di ridurre i contributi futuri.

3

Inoltre, il limite relativo alla valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti può comportare che il rispetto di una previsione di contribuzione minima sia oneroso. Di norma, una previsione a contribuire ad un piano non influirà sulla valutazione dell’attività o passività a servizio di un piano a benefici definiti. Ciò in quanto i contributi, una volta versati, diventeranno attività a servizio del piano e quindi la passività netta aggiuntiva risulterà pari a zero. Tuttavia, una previsione di contribuzione minima può determinare una passività se i contributi richiesti non saranno disponibili per l’entità una volta che questi sono stati versati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4

La presente Interpretazione si applica a tutti i benefici definiti successivi al rapporto di lavoro e agli altri benefici definiti a lungo termine per i dipendenti.

5

Per l’applicazione della presente Interpretazione, le previsioni di contribuzione minima sono tutte quelle previsioni volte a finanziare un piano a benefici definiti successivo al rapporto di lavoro o altro piano a benefici definiti a lungo termine.

PROBLEMI

6

I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

(a)

quando i rimborsi o le riduzioni di contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili secondo quanto previsto dal paragrafo 58 dello IAS 19;

(b)

in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzione di contributi futuri;

(c)

quando una previsione di contribuzione minima potrebbe determinare una passività.

INTERPRETAZIONE

Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri

7

Un’entità deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.

8

Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l’entità può realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte. In particolare, un tale beneficio economico può essere disponibile anche se non è realizzabile immediatamente alla data di riferimento del bilancio.

9

Il beneficio economico disponibile non dipende dal modo in cui l’entità intende utilizzare l’eccedenza. Un’entità deve determinare il massimo beneficio economico disponibile derivante dai rimborsi, dalle riduzioni dei contributi futuri o da una combinazione di entrambi. Un’entità non deve rilevare i benefici economici derivanti da una combinazione di rimborsi e riduzioni di contributi futuri in base ad ipotesi che si escludono a vicenda.

10

Secondo quanto previsto dallo IAS 1, una entità deve presentare un’informativa sulle fondamentali cause di incertezza nelle stime alla data di riferimento del bilancio che comportino rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle attività e passività nette dello stato patrimoniale. Ciò potrebbe includere l’informativa su qualsiasi limitazione all’attuale possibilità di realizzo dell’eccedenza o l’informativa sul criterio utilizzato per determinare l’importo del beneficio economico disponibile.

Il beneficio economico disponibile come rimborso

Il diritto a un rimborso

11

Un rimborso è disponibile per un’entità solo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:

(a)

durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo (per esempio, in alcune giurisdizioni, l’entità può avere il diritto a un rimborso durante la vita del piano, indipendentemente dal fatto che le passività del piano siano estinte); o

(b)

ipotizzando l’estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno abbandonato il piano; o

(c)

ipotizzando l’estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del piano).

Il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla data di riferimento del bilancio.

12

Se il diritto di un’entità al rimborso di un’eccedenza dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il proprio controllo, l’entità non ha un diritto incondizionato e non deve rilevare l’attività.

13

Un’entità deve misurare il beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso come l’importo dell’eccedenza alla data di riferimento del bilancio [uguale al fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano meno il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti] che l’entità ha diritto di ricevere come rimborso, meno qualsiasi costo associato. Per esempio, se un rimborso è soggetto a imposte diverse dalle imposte sul reddito, un’entità deve valutare l’importo del rimborso al netto delle imposte.

14

Nella valutazione dell'importo di un rimborso disponibile nell’ipotesi in cui il piano è estinto [paragrafo 11(c)], un’entità deve includere i costi nel piano di estinzione delle passività del piano e di corresponsione del rimborso. Per esempio, un’entità deve dedurre gli onorari professionali se questi sono a carico del piano invece che dell’entità, oltre al costo per qualsiasi premio assicurativo che può essere richiesto per garantire la passività all’atto dell’estinzione.

15

Se l’importo di un rimborso è determinato come l’ammontare totale o una proporzione dell’eccedenza, invece che come importo fisso, un’entità non deve apportare alcuna rettifica al valore temporale del denaro, anche se il rimborso è realizzabile solo a una data futura.

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

16

Se non esistono previsioni di contribuzione minima, un’entità deve determinare il beneficio economico disponibile come una riduzione dei contributi futuri considerando l’importo minore tra

(a)

l’eccedenza del piano e

(b)

il valore attuale del costo previdenziale futuro per l’entità, ossia escludendo qualsiasi parte del costo futuro che sarà sostenuta dai dipendenti, per ciascun anno in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità.

17

L’entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un’entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di riferimento del bilancio l’entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell’ultimo caso, l’ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione. Un’entità deve determinare il valore attuale del costo previdenziale futuro utilizzando lo stesso tasso di sconto impiegato nel calcolo dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio.

L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18

Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) l’accantonamento futuro di benefici.

19

I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l’anzianità successiva. Tali contributi possono dare origine a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.

20

Se esiste una previsione di contribuzione minima per i contributi relativi all’accantonamento futuro di benefici, un’entità deve determinare il beneficio economico disponibile sotto forma di riduzione di contributi futuri come il valore attuale del:

(a)

costo previdenziale futuro stimato ogni anno secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno

(b)

le contribuzioni minime stimate richieste per l’accantonamento futuro di benefici nell’anno in questione.

21

L’entità deve calcolare i contributi futuri per le contribuzioni minime richieste per l’accantonamento futuro di benefici prendendo in considerazione l’effetto di qualsiasi eccedenza esistente in base alla previsione di contribuzione minima. Un’entità deve assumere le ipotesi richieste dalla previsione di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato da tale previsione, le ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Il calcolo deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi dovuti da parte dell'entità. Tuttavia, il calcolo non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della previsione di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di riferimento del bilancio.

22

Se il contributo futuro per la contribuzione minima richiesta per l’accantonamento futuro di benefici eccede il costo previdenziale futuro indicato dallo IAS 19 in un determinato anno, il valore attuale di tale eccedenza riduce l’ammontare dell’attività disponibile come riduzione di contributi futuri alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia, l’ammontare dell’attività disponibile come riduzione di contributi futuri non può mai essere inferiore a zero.

Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività

23

Se l’entità ha l’obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l’entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.

24

Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l’entità deve rilevare una passività quando sorge l’obbligazione. La passività deve ridurre l’attività a servizio di un piano a benefici definiti o aumentarne la passività così che non si prevedano utili o perdite dall’applicazione del paragrafo 58 dello IAS 19 nel momento in cui i contributi sono erogati.

25

Un’entità deve applicare il paragrafo 58A dello IAS 19 prima di determinare la passività secondo quanto previsto dal paragrafo 24.

26

La passività relativa alla previsione di contribuzione minima e qualsiasi sua successiva rivalutazione deve essere rilevata immediatamente in conformità con il principio adottato dall’entità per la rilevazione dell’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 dello IAS 19 relativo alla valutazione dell’attività a servizio di un piano a benefici definiti. In particolare:

(a)

l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel conto economico, secondo quanto previsto dal paragrafo 61(g) dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel conto economico;

(b)

l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel prospetto dei costi e ricavi rilevati, secondo quanto previsto dal paragrafo 93C dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel prospetto dei costi e ricavi rilevati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28

L’entità deve applicare la presente Interpretazione dall’inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa è applicabile. L’entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall’applicazione della presente Interpretazione agli utili portati a nuovo all’inizio di tale esercizio.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall’esercizio contabile 2009 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede che la Commissione versi agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata e trasmessale entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1453/2007 della Commissione (3) ha fissato l’importo della retribuzione forfettaria per l’esercizio contabile 2008 a 151 EUR per scheda aziendale. L’andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di detto importo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 155 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 68.


17.12.2008   

IT

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L 338/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

(2)

A causa di cambiamenti strutturali, in Spagna è diminuito il numero delle aziende più piccole, come pure il loro contributo alla produzione agricola totale. Le aziende di dimensione economica inferiore a 4 UDE (435 307 aziende) rappresentano solo il 4,04 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. È pertanto opportuno portare a 4 UDE il limite inizialmente fissato a 2 UDE.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per l’esercizio contabile 2008 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2008) e per gli esercizi successivi, il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento 79/65/CEE, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

Belgio: 16 UDE

Bulgaria: 1 UDE

Repubblica ceca: 4 UDE

Danimarca: 8 UDE

Germania: 16 UDE

Estonia: 2 UDE

Irlanda: 2 UDE

Grecia: 2 UDE

Spagna: 4 UDE

Francia: 8 UDE

Italia: 4 UDE

Cipro: 2 UDE

Lettonia: 2 UDE

Lituania: 2 UDE

Lussemburgo: 8 UDE

Ungheria: 2 UDE

Malta: 8 UDE

Paesi Bassi: 16 UDE

Austria: 8 UDE

Polonia: 2 UDE

Portogallo: 2 UDE

Romania: 1 UDE

Slovenia: 2 UDE

Slovacchia: 8 UDE

Finlandia: 8 UDE

Svezia: 8 UDE

Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE

Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.


17.12.2008   

IT

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L 338/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), j), k), l), m), n), n bis) e p),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (2), istituisce in particolare un sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione, per la vendemmia verde e per l’estirpazione nel settore vitivinicolo. Esso impone agli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto da queste misure di rispettare gli obblighi di condizionalità di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Le modalità di applicazione della condizionalità previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) devono quindi applicarsi a tali agricoltori. Occorre pertanto modificare il titolo di quest’ultimo regolamento.

(2)

Gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 subordinano gli aiuti nel settore vitivinicolo al rispetto degli obblighi di condizionalità per un determinato periodo successivo alla riscossione dei pagamenti. Occorre indicare con precisione la data di decorrenza di tali obblighi.

(3)

Ai fini dell’applicazione delle norme di condizionalità è necessario che gli agricoltori dichiarino l’intera superficie delle proprie aziende. Gli agricoltori che non presentano domanda per altri pagamenti diretti, ma soltanto per le misure di sostegno subordinate a obblighi di condizionalità a norma degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, devono pertanto essere tenuti a dichiarare annualmente l’intera superficie agricola della loro azienda in un modulo di domanda unica, a meno che le autorità competenti non dispongano già di tale informazione.

(4)

Le disposizioni relative alla mancata dichiarazione di tutte le superfici agricole e alla presentazione tardiva delle domande, che si applicano attualmente agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti, non si applicano agli agricoltori che chiedono di avvalersi delle misure di sostegno previste dalla riforma del settore vitivinicolo. È necessario adottare disposizioni volte a indurre gli agricoltori che chiedono di avvalersi delle misure di sostegno previste dalla riforma del settore vitivinicolo a presentare un modulo di domanda unica e a dichiarare tutte le superfici agricole in loro possesso. Occorre quindi ridurre i pagamenti per gli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto dalla riforma del settore vitivinicolo ma non presentano un modulo di domanda unica o non dichiarano tutte le loro superfici agricole.

(5)

Occorre stabilire la percentuale minima di controlli relativi al rispetto degli obblighi di condizionalità di cui agli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 da parte degli agricoltori del settore vitivinicolo. In base alle norme che disciplinano attualmente la condizionalità, tale percentuale di controlli deve essere fissata all’1 % degli agricoltori interessati.

(6)

Per garantire un controllo adeguato, il campione di controllo degli obblighi di condizionalità previsto dal regolamento (CE) n. 796/2004, in relazione all’applicazione degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, deve essere selezionato all’interno della popolazione di agricoltori cui si applicano tali articoli.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 chiarisce le norme relative alla responsabilità connessa alla condizionalità, tra l’altro in caso di cessione di terre nel corso dell’anno civile considerato. Tali norme devono applicarsi anche agli agricoltori che presentano annualmente una domanda di sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008.

(8)

Occorre far sì che le norme relative alle riduzioni in caso di inadempienza si applichino anche ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 nel corso dell’anno civile dell’accertamento. Qualora le misure di sostegno al settore vitivinicolo non siano concesse su base annua, occorre stabilire una disposizione specifica per il calcolo della riduzione. A tal fine occorre tenere conto del numero di anni di applicazione degli obblighi di condizionalità.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

il titolo del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”) di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (4). Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali.

3)

all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione degli obblighi di condizionalità ai sensi degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, per “successivo alla riscossione di pagamenti” si intende “a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento”.»;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’agricoltore che intenda richiedere aiuti nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

L’agricoltore che intenda richiedere aiuti non nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, bensì di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l’agricoltore che richieda un sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, se dispone di superfici agricole quali definite all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 795/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici in conformità all’articolo 14 del presente regolamento.

L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 compila un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dalle disposizioni di cui al secondo e al terzo comma se le informazioni ivi previste sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

5)

all’articolo 14, paragrafo 1 bis, è aggiunto il comma seguente:

«Per l’agricoltore tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, il primo comma si applica anche ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 di tale regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»;

6)

all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nel corso dell’anno civile di cui trattasi.»;

7)

l’articolo 45 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Fermo restando l’articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, il campione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nell’anno civile di cui trattasi.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, i campioni di agricoltori da sottoporre a controllo in applicazione dell’articolo 44 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nell’ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 e che sono tenuti a rispettare le norme o i requisiti pertinenti.»;

8)

l’articolo 65 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, la presentazione della domanda di aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 va intesa come la compilazione annuale del modulo di domanda unica.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Salvo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 72, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 che non compilano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all’articolo 11 del presente regolamento si applica una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare nell’ambito dei pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»;

9)

all’articolo 66, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»;

10)

all’articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(4)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»;


17.12.2008   

IT

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L 338/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione (2) stabilisce che, fatte salve le disposizioni del regolamento medesimo, si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3).

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, qualora le domande di diritti di importazione superino il 5 % del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente, non si tiene conto del quantitativo in eccesso. È opportuno abrogare tale disposizione per allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 a quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005, dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi cui si riferiscono le domande di diritti di importazione, la Commissione è tenuta a decidere al più presto in che misura le domande possano essere accolte. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 dispone che venga fissato un coefficiente di attribuzione solo se i quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi. Poiché il regolamento (CE) n. 1301/2006 è un regolamento orizzontale, occorre pertanto abrogare la disposizione contenuta attualmente nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005. È inoltre necessario stabilire il lasso di tempo entro il quale devono essere attribuiti i diritti di importazione.

(4)

Per i casi in cui è fissato il suddetto coefficiente di attribuzione, è necessario disporre lo svincolo proporzionale delle cauzioni costituite in concomitanza con le domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005.

(5)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti. È opportuno precisare che, al momento del rilascio di un titolo di importazione, la cauzione costituita in concomitanza con la domanda di diritti di importazione deve essere svincolata proporzionalmente.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2172/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La riunione plenaria del processo di Kimberley svoltasi a Delhi ha riveduto l'elenco dei partecipanti che soddisfano i requisiti minimi del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(2)

Occorre aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di alcuni partecipanti.

(3)

Occorre modificare opportunamente l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Informazioni generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CROAZIA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MESSICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

México

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCHIA

 

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

 

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 72

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIA

Ministry of Finance,

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359.2) 985.924.01/985.924.10/985.924.15

Fax (359.2).981.2498

E-mail: feedback@minfin.bg

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-31

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel.: (49-911) 376-3429, 376-3586, 376-3582

Fax: (49-911) 376-2270

Email: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

Precious Metals and Precious Stones Department

24 Gral Berthelot, Sect. 1

010164, Bucharest

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk»


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

65/T&Q

Stato membro

ESP

Stock

POK/561214

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Zona VI, acque comunitarie della zona Vb, acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV

Data

13.10.2008


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/48


REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

66/T&Q

Stato membro

ES

Stock

DGS/15X14

Specie

Spinarolo (Squalus acanthias)

Zona

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

Data

25.10.2008


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1271/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1255/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1255/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1255/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 83.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 17 dicembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

51,69

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

27,51

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

27,51

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

51,69


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.12.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

179,80

109,35

Prezzo FOB USA

233,65

223,65

203,65

98,82

Premio sul Golfo

12,17

Premio sui Grandi laghi

26,95

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

9,44 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

7,96 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio dei ministri ACP-CE

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/53


DECISIONE N. 2/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 18 novembre 2008

in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo

(2008/951/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (1), in particolare l’articolo 93, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE (2), è stato stanziato un importo di 149 milioni di euro destinato alla cooperazione per finanziare lo sviluppo in Somalia fino alla fine del 2007, a titolo dell’ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Tale disposizione consente al Consiglio dei ministri ACP-CE di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE i quali, mancando di istituzioni statuali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare l’accordo di partenariato ACP-CE.

(2)

Con decisione n. 3/2007 (3) del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, che modifica la decisione n. 3/2001, a tale assegnazione di risorse alla Somalia è stato aggiunto un importo di 36 144 798 EUR nel quadro del nono FES.

(3)

L’accordo di partenariato ACP-CE modificato, che contiene nell’allegato I ter il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 (4), è entrato in vigore il 1o luglio 2008. L’articolo 93, paragrafo 6, di tale accordo è tuttora d’applicazione nei confronti della Somalia.

(4)

Per continuare a sostenere la popolazione della Somalia, è opportuno stanziare risorse a tale fine nel quadro del decimo FES, relativo al periodo 2008-2013.

(5)

Le risorse a favore della Somalia nel decimo FES dovrebbero essere analoghe a quelle assegnate a paesi del gruppo ACP che hanno ratificato l’accordo di partenariato ACP-CE. Se la Somalia è stata inclusa nel modello di assegnazione degli aiuti del decimo FES, basato sul criterio delle necessità e dei risultati di cui all’articolo 3 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, l’assegnazione dovrebbe ammontare a 212 milioni di euro per il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, i programmi e i progetti nei settori prioritari o non prioritari dell’assistenza comunitaria, e a 3,8 milioni di euro per imprevisti, quali definiti allo stesso articolo. Tali importi dovrebbero essere pertanto stanziati a titolo di sostegno speciale.

(6)

Il Consiglio dei ministri ACP-CE del 25 maggio 2007 ha convenuto di delegare al Comitato degli ambasciatori la responsabilità di completare i lavori di revisione del sostegno speciale alla Somalia nel quadro del decimo FES,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È prelevato dalla riserva per la cooperazione nazionale e regionale del decimo FES un importo di 215,8 milioni di euro a titolo di sostegno speciale per la Somalia, conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Di questo importo:

a)

212 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle istituzioni e ad attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Tale stanziamento viene programmato secondo una strategia di assistenza specifica;

b)

3,8 milioni di euro sono destinati a coprire necessità impreviste quali aiuti d’urgenza, ove non possano essere finanziate dal bilancio dell’UE.

2.   La Commissione funge da ordinatore nazionale per la programmazione e l’esecuzione di tale assegnazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

La Commissione europea è invitata a prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Il presidente

del Comitato degli ambasciatori ACP-CE su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

P. SELLAL


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

(2)  GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23.

(3)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 36.

(4)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.


Commissione

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2008

che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 7294]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/952/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (1), in particolare l’allegato II, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/8/CE stabilisce che gli Stati membri devono introdurre un sistema di garanzie di origine dell’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

(2)

L’elettricità in questione deve essere generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell’allegato II della direttiva 2004/8/CE.

(3)

Con l’obiettivo di assicurare una metodologia armonizzata per calcolare la quantità di elettricità da cogenerazione, è necessario adottare delle linee guida per chiarire le procedure e le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2004/8/CE.

(4)

Inoltre, le linee guida devono consentire agli Stati membri di recepire completamente alcune parti cruciali della direttiva 2004/8/CE, quali le garanzie di origine e l’istituzione di regimi di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. Devono fornire ulteriore certezza giuridica per il mercato dell’energia nella Comunità e quindi contribuire a eliminare le barriere che ostacolano nuovi investimenti. Inoltre devono aiutare a fornire criteri chiari per l’esame di richieste di aiuti di Stato e sostegno finanziario per la cogenerazione a titolo dei fondi comunitari.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le linee guida dettagliate che chiariscono le procedure e le definizioni necessarie per l’applicazione della metodologia per determinare la quantità di elettricità da cogenerazione, stabilite nell’allegato II della direttiva 2004/8/CE, sono definite nell’allegato della presente decisione.

Le linee guida stabiliscono una metodologia armonizzata per calcolare la quantità di elettricità in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.


ALLEGATO

Linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE

I.   Calcolo dell’elettricità da cogenerazione

1.   Un’unità di cogenerazione che opera con il massimo livello tecnicamente possibile di recupero di calore da essa generato è considerata come operante in pieno regime di cogenerazione. Il calore deve essere prodotto ai livelli di pressione e di temperatura del sito richiesti per la domanda o il mercato specifici di calore utile. Nel caso del pieno regime di cogenerazione, tutta l’elettricità è considerata come prodotta mediante cogenerazione (CHP, combined heat and power: generazione combinata di calore ed energia; cfr. la figura 1).

2.   Nei casi in cui l’impianto non opera in pieno regime di cogenerazione in normali condizioni operative, è necessario identificare l’elettricità e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da CHP. A tal fine è necessario procedere in base ai principi che definiscono i confini del sistema di cogenerazione di cui alla sezione II. Come illustrato nella figura 1, sono esclusi il consumo (input) e la produzione (output) di energia di caldaie esclusivamente termiche (caldaie di riserva e di complemento) che in molti casi fanno parte degli impianti tecnici del sito. Le frecce nel riquadro «unità di cogenerazione» indicano il flusso di energia che supera i confini del sistema.

Figura 1

Parte CHP, parte non CHP e caldaie esclusivamente termiche all'interno dell'impianto

Image

3.   Per le unità di microgenerazione, i valori certificati devono essere rilasciati, approvati o controllati dall’autorità nazionale o dall’organo competente designato da ogni Stato membro, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE.

4.   L’elettricità prodotta da cogenerazione è calcolata seguendo il processo illustrato di seguito.

5.   Fase 1

5.1.

Per distinguere quale parte dell’elettricità prodotta non è riconosciuta come elettricità da cogenerazione, è innanzi tutto necessario calcolare l’efficienza globale dell’unità di cogenerazione.

5.2.

L’efficienza globale di un’unità di cogenerazione è determinata come segue: la produzione energetica dell’impianto CHP [elettricità, energia meccanica (1) e calore utile] in un dato periodo di riferimento è divisa per l’energia di alimentazione all’unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:

efficienza globale = (produzione energetica)/(energia di alimentazione)

5.3.

Il calcolo dell’efficienza globale deve basarsi sui dati operativi reali desunti dai valori reali/registrati misurati dell’unità di cogenerazione specifica, rilevati nel periodo di riferimento. I valori generici o certificati forniti dal fabbricante (secondo la tecnologia specifica) non possono essere utilizzati (2).

5.4.

Per periodo di riferimento si intende il periodo di funzionamento dell’unità di cogenerazione per cui è necessario determinare la produzione di elettricità. Di solito le relazioni devono essere presentate su base annua, anche se periodi più brevi sono ammissibili. Il periodo massimo è di un anno, quello minimo di un’ora. I periodi di riferimento possono variare dalla frequenza delle misurazioni.

5.5.

Per produzione di energia si intende l’energia elettrica totale (CHP e non CHP) e il calore utile (HCHP) generati nell’impianto CHP nel corso di un periodo di riferimento.

5.6.

In conformità delle definizioni di cui all’articolo 3, lettere b) e c), della direttiva 2004/8/CE, il calore utile (HCHP) può essere considerato come segue: il calore che è utilizzato per il riscaldamento di processi o di spazi e/o destinato a fini ulteriori di raffreddamento; il calore destinato a reti di teleriscaldamento/raffreddamento; i gas di scarico di un processo di cogenerazione utilizzati a fini diretti di riscaldamento ed essiccazione.

5.7.

Non è considerato come calore utile: il calore immesso nell’ambiente senza utilità (3), il calore disperso da camini e tubi di scappamento; il calore espulso in attrezzature quali condensatori o radiatori di evacuazione di calore; il calore utilizzato internamente per la deaerazione, il calore di condensazione, il riscaldamento dell’acqua di compensazione e di alimentazione per il funzionamento di caldaie entro i confini dell’unità di cogenerazione, quali le caldaie a recupero di calore. Il contenuto calorifico del condensato di ritorno verso l’impianto di cogenerazione (ad esempio dopo essere stato utilizzato per il teleriscaldamento o in un processo industriale) non è considerato come calore utile e può essere detratto dal flusso di calore associato alla produzione di vapore in conformità delle pratiche adottate dagli Stati membri.

5.8.

Il calore esportato utilizzato nella generazione di energia in un altro sito non è considerato come calore utile ma come parte del trasferimento interno di calore all’interno di un’unità di cogenerazione. In questo caso, l’elettricità generata dal calore esportato in questione è inclusa nella produzione totale di elettricità (cfr. la figura 4).

5.9.

Per elettricità non prodotta da cogenerazione (non CHP) si intende l’energia elettrica generata da un’unità di cogenerazione in un periodo di riferimento quando si verifica una delle situazioni seguenti: il calore connesso prodotto dal processo di cogenerazione o parte di esso non può essere considerato come calore utile.

5.10.

I casi in cui l’elettricità può non essere prodotta da cogenerazione sono i seguenti:

a)

i processi in cui la domanda di calore utile è insufficiente o in cui non è prodotto calore utile (ad esempio turbine a gas, motori a combustione interna e pile a combustibile che non utilizzano il calore o lo utilizzano in misura insufficiente);

b)

i processi con impianti di espulsione del calore (ad esempio nella fase di condensazione delle centrali a ciclo di vapore e nelle centrali a ciclo combinato con turbine a presa di vapore a condensazione).

5.11.

Per energia di alimentazione si intende l’energia totale del combustibile (CHP e non CHP) basata sul valore inferiore di potere calorifico necessaria per generare l’energia elettrica e il calore (CHP e non CHP) prodotti nel processo di cogenerazione durante il periodo di riferimento. Si può trattare di combustibili, vapore e altre importazioni di calore così come il calore disperso nei processi utilizzati nell’unità di cogenerazione per la generazione di elettricità (4). La condensa di ritorno dal processo di cogenerazione (nel caso della produzione di vapore) non è considerata come energia di alimentazione.

5.12.

Per energia del combustibile prodotta mediante cogenerazione (CHP) si intende l’energia del combustibile basata sul valore inferiore di potere calorifico necessario in un processo di cogenerazione per cogenerare energia elettrica e calore utile in un periodo di riferimento (cfr. la figura 1).

5.13.

Per energia del combustibile non prodotta mediante cogenerazione (non CHP) si intende l’energia del combustibile, basata sul valore inferiore di potere calorifico, necessaria in un’unità di cogenerazione per la produzione di calore non considerato come calore utile e/o di energia elettrica prodotta senza cogenerazione in un periodo di riferimento (cfr. la figura 1).

6.   Fase 2

6.1.

Tutti i valori misurati della produzione di energia elettrica e di calore utile possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della metodologia per determinare l’efficienza di un processo di cogenerazione se l’efficienza globale dell’unità di cogenerazione è pari o superiore:

a)

all’80 % per le «turbine a gas a ciclo combinato con recupero del calore» e gli «impianti con turbine a presa di vapore a condensazione»; e

b)

al 75 % per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione;

come indicato all’allegato II della direttiva.

6.2.

Per le unità di microgenerazione (fino a 50 kWe) che funzionano effettivamente in regime di cogenerazione, è consentito confrontare l’efficienza globale calcolata (come da fase 1) con i valori certificati forniti dal fabbricante a condizione che i risparmi di energia primaria (PES), di cui all’allegato III, lettera b), della direttiva 2004/8/CE, siano superiori a zero.

7.   Fase 3

7.1.

Se l’efficienza globale dell’unità di cogenerazione è inferiore ai valori soglia (75 %-80 %), si può avere produzione di elettricità non CHP e l’unità può essere divisa in due parti virtuali, una con cogenerazione (CHP) e una senza cogenerazione (non CHP).

7.2.

Per la parte CHP, l’operatore dell’impianto controlla il modello di carico (domanda di calore utile) e valuta se l’unità funziona in pieno regime di cogenerazione in certi periodi. In caso affermativo, l’operatore misura la produzione reale di calore ed energia elettrica dell’unità di cogenerazione per questa situazione e durante i periodi in questione. Con questi dati può determinare il «rapporto energia/calore» (Cactual) (5) effettivo.

7.3.

Il «rapporto energia/calore» effettivo consente all’operatore di calcolare quale parte dell’elettricità misurata nel periodo di riferimento è riconosciuta come elettricità CHP secondo la formula ECHP = HCHP × Cactual.

7.4.

Per le unità di cogenerazione in corso di sviluppo o immesse in servizio da meno di un anno, quando non è possibile stabilire dati misurati può essere utilizzato il «rapporto energia/calore» di progettazione (Cdesign) a pieno regime di cogenerazione. L’elettricità prodotta mediante cogenerazione è calcolata secondo la formula ECHP = HCHP × Cdesign.

8.   Fase 4

8.1.

Se il «rapporto energia/calore» effettivo dell’unità di cogenerazione non è noto, per calcolare l’elettricità prodotta mediante cogenerazione l’operatore dell’impianto può usare il «rapporto energia/calore» di base (Cdefault), come specificato all’allegato II della direttiva 2004/8/CE. L’elettricità prodotta mediante cogenerazione è calcolata secondo la formula ECHP = HCHP × Cdefault.

8.2.

In questo caso, tuttavia, l’operatore deve notificare all’autorità nazionale o all’organo competente designato da ciascuno Stato membro, come stabilito all’articolo 5 della direttiva, le ragioni della mancanza di un «rapporto energia/calore» effettivo, il periodo per il quale mancano i dati e le misure adottate per porre rimedio alla situazione.

9.   Fase 5

9.1.

L’elettricità calcolata nelle fasi 3 e 4 sarà quindi presa in considerazione ai fini dell’applicazione della metodologia per determinare l’efficienza del processo di cogenerazione, compreso il calcolo dei risparmi di energia primaria del processo di cogenerazione.

9.2.

Per calcolare i risparmi di energia primaria è necessario determinare il consumo di energia di alimentazione non CHP. Il consumo di energia di alimentazione non CHP è calcolato come la quantità di «produzione di elettricità non CHP» divisa per il «valore specifico dell’impianto per la produzione di elettricità».

II.   Confini del sistema di cogenerazione

1.   I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso. Per definire la quantità di energia di ingresso e in uscita devono essere installati dei contatori sui confini del sistema a fini di monitoraggio.

2.   Un’unità di cogenerazione fornisce prodotti energetici a un’area di consumo. L’area di consumo non appartiene all’unità di cogenerazione ma consuma l’energia prodotta da quest’ultima. Le due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all’interno del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L’area di consumo può essere un processo industriale, un consumatore individuale di calore ed elettricità, un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento e/o una rete elettrica. In tutti i casi l’area di consumo usa l’energia prodotta dall’unità di cogenerazione (cfr. la figura 2).

Figura 2

Area dell’unità di cogenerazione

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3.   La quantità di elettricità prodotta mediante cogenerazione è misurata ai terminali del generatore e il consumo interno per il funzionamento dell’unità di cogenerazione non viene sottratto. Alla produzione di energia non deve essere sottratta l’energia elettrica usata internamente.

4.   Altre attrezzature per la produzione di calore o di elettricità, come le caldaie esclusivamente termiche o le unità che producono esclusivamente elettricità, che non contribuiscono a un processo di cogenerazione, non sono incluse nell’unità di cogenerazione, come illustrato nella figura 3.

Figura 3

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di caldaia ausiliaria/di riserva (GT: turbina a gas; G: generatore; FB: caldaia a combustibile; HRB: caldaia a recupero di calore)

INCORRETTO

CORRETTO

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Image

5.   Le turbine a vapore secondarie (cfr. la figura 4) devono essere incluse nell’unità di cogenerazione. La produzione di energia elettrica di una turbina a vapore secondaria fa parte della produzione energetica di un’unita di cogenerazione. L’energia termica necessaria per generare questa energia elettrica supplementare deve essere esclusa dalla produzione di calore utile dell’unità di cogenerazione nel suo complesso.

Figura 4

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di turbine a vapore secondarie (ST: turbina a vapore)

INCORRETTO

CORRETTO

Image

Image

6.   Quando i generatori di forza motrice (motori o turbine) sono collegati in serie (il calore di un primo generatore di forza motrice è convertito in vapore per alimentare una turbina a vapore), non possono essere considerati separatamente, anche se la turbina a vapore è collocata su un sito diverso (cfr. la figura 5).

Figura 5

Confine dell’unità di cogenerazione per generatori di forza motrice collegati

Image

7.   Quando il primo generatore di forza motrice non produce elettricità o energia meccanica, i limiti dell’unità di cogenerazione sono fissati attorno al secondo generatore di forza motrice. L’energia di alimentazione per questo secondo generatore di forza motrice è il calore prodotto dal primo generatore.


(1)  In termodinamica l’energia meccanica è equivalente all’elettricità con un fattore di 1.

(2)  Tranne che per le unità di microgenerazione, cfr. la fase 2 (punto 6.2).

(3)  Sono inclusi le inevitabili perdite di energia termica e il calore prodotto dall’unità di cogenerazione «la cui domanda non è economicamente giustificabile».

(4)  L’energia di alimentazione deve essere misurata in unità equivalenti con riferimento al combustibile principale utilizzato per produrre tale energia di alimentazione.

(5)  Il rapporto energia/calore utilizzato per calcolare l’elettricità CHP può anche essere usato per calcolare la capacità elettrica di cogenerazione se l’unità non può operare in pieno regime di cogenerazione, secondo la formula seguente: PCHP = QCHP × C dove PCHP è la capacità elettrica mediante cogenerazione, QCHP è la capacità di calore prodotta mediante cogenerazione e C è il rapporto energia/calore.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’Aureobasidium pullulans e del fosfonato di disodio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 7709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/953/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 17 aprile 2008, la società bio-ferm GmbH ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva Aureobasidium pullulans, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 21 maggio 2008 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo al fosfonato di disodio chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità di Austria e Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa paiono soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data di applicazione

Stato membro relatore

Aureobasidium pullulans

N. CIPAC: non applicabile

bio-ferm GmbH

17 aprile 2008

AT

Fosfonato di disodio

N. CIPAC: 808

ISK Biosciences Europe SA

21 maggio 2008

FR


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 8298]

(2008/954/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano contro la propagazione del nematode del pino (pine wood nematode — PWN) ad altri Stati membri nonché nel proprio territorio.

(2)

La Svezia e la Finlandia hanno comunicato alla Commissione che, fra agosto e ottobre 2008, sono stati individuati nelle partite provenienti dal Portogallo diversi casi di legno infestato da PWN. A seguito di questi casi, il 18 settembre 2008, la Svezia ha comunicato alla Commissione le misure aggiuntive da essa adottate per prevenire l'introduzione e la diffusione del nematode del pino nel suo territorio.

(3)

La Spagna ha informato la Commissione il 12, 14 e 18 novembre 2008 relativamente a casi in cui legno e prodotti in legno sensibili, ivi compreso legno da imballaggio, erano stati spediti recentemente dal Portogallo in Spagna senza che fossero rispettate le prescrizioni della decisione 2006/133/CE. In alcuni casi era stata rilevata la presenza del nematode del pino.

(4)

Il Portogallo ha adottato, il 20 novembre 2008, un decreto ministeriale Portaria n.o 1339-A/2008, che comprende l'applicazione dei provvedimenti contenuti nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sul materiale da imballaggio in legno originario della zona continentale del Portogallo e destinato al commercio intracomunitario o all'esportazione.

(5)

Alla luce di queste informazioni, è necessario che tutto il legno sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi affini, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso il tipo che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, venga sottoposto a trattamento e venga ad esso apposto un marchio prima di essere spostato dalla zona delimitata, invece di applicare questo trattamento soltanto al materiale di nuova produzione.

(6)

Queste informazioni indicano inoltre che le prescrizioni esistenti per il trasporto di tutti i tipi di legno sensibile diverso dai tipi di cui al considerando 5 e originari delle zone delimitate non vengono pienamente attuate. In queste circostanze è opportuno introdurre un divieto generale di spostamento di questo tipo di legno dalle zone delimitate. È opportuno prevedere eccezioni rispetto al divieto generale per quanto riguarda gli spostamenti di legno sensibile dagli stabilimenti di lavorazione autorizzati. Gli stabilimenti in questione devono essere autorizzati e ispezionati dall'organo ufficiale responsabile in modo da garantire che venga effettuato un trattamento efficace. Gli stabilimenti devono figurare in un elenco stilato e aggiornato dalla Commissione. La tracciabilità dev'essere garantita da uno speciale passaporto delle piante o da un marchio quale indicato nella norma FAO applicabile.

(7)

Gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure per stabilire se il legno, la corteccia o le piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate e che entrano nel loro territorio, sono esenti dal nematode del pino.

(8)

La decisione 2006/133/CE va quindi modificata conseguentemente.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 2006/133/CE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

a)

sottoporre ad analisi per l'individuazione della presenza del nematode del pino le partite di legno, corteccia e piante sensibili provenienti dal Portogallo e destinate al loro territorio;

b)

adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell'allegato. In caso di conferma della mancata conformità, si adottano le misure del caso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/29/CE.»

Articolo 2

L'allegato alla decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione del nematode del pino in modo tale da renderle conformi alla presente decisione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

1.   Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone diverse da quelle delimitate negli Stati membri o verso paesi terzi, nonché nel caso di trasporto da una parte delle zone delimitate nella quale la presenza del nematode del pino è nota verso una parte delle zone delimitate designata come zona cuscinetto, di:

a)

piante sensibili, queste piante, per le destinazioni all'interno della Comunità, saranno accompagnate da un “passaporto delle piante” redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1), dopo che:

le piante sono state ufficialmente ispezionate e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e

nessun sintomo della presenza del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

b)

legname e cortecce isolate sensibili, diverse dal legname sotto forma di:

trucioli, particelle, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere,

casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,

palette, spalliere di palette, palette a cassa o altre palette di carico,

paglioli, distanziatori e supporti;

compreso tuttavia quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, il legname e le cortecce isolate non potranno essere autorizzati a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga dal divieto nel caso in cui il legname o la corteccia isolata, destinata ad essere spedita all'interno della Comunità europea, siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

c)

legname sensibile sotto forma di trucioli, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, tale legname non sarà autorizzato a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga al divieto nel caso in cui il legname in questione, da spedire a destinazioni all'interno del territorio comunitario, sia accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stato sottoposto ad adeguata fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

d)

legname sensibile, originario delle zone delimitate, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse, cassette, fusti per imballaggio e analoghi, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, che vengano usati o meno per il trasporto di oggetti di ogni genere, tale legname non sarà autorizzato a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga a questo divieto qualora il legname sia stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e contrassegnato conformemente all'allegato II della norma in questione.

L'organo ufficiale responsabile autorizza gli impianti ad eseguire i trattamenti di cui alle lettere b), c) e d) e a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a), destinati a legname sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d). Ispezioni ufficiali degli impianti di trattamento omologati verranno eseguite regolarmente per verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname.

La Commissione compila un elenco degli impianti di trattamento autorizzati dall'organo ufficiale responsabile e lo comunica al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. L'elenco sarà aggiornato in base ai risultati delle ispezioni ufficiali destinate a verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname e in base ai risultati notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Il Portogallo garantisce che soltanto gli impianti di trattamento che figurano sull'elenco sono autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a) per il legno sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d).

Il passaporto delle piante di cui alla lettera a), ovvero il contrassegno conforme alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, viene allegato dall'impianto di trattamento autorizzato a ciascuna unità di legno, corteccia e piante sensibile che venga spostata.


(1)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione 2006/410/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

(2008/955/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/410/CE della Commissione (2) fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR nonché il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3) , dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (4) recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5).

(2)

Gli importi delle risorse finanziarie provenienti dai programmi a sostegno del settore vitivinicolo da trasferire a favore dello sviluppo rurale, fissati all'articolo 23, paragrafo 2, e negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 479/2008, sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1246/2008 della Commissione (6).

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/410/CE,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della decisione 2006/410/CE è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(5)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(6)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 32.


ALLEGATO

«ALLEGATO

(in Mio EUR)

Esercizio finanziario

Importi messi a disposizione del FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008

2007

984

22

 

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362

 

44 592

2009

1 305,7

22

 

424

40,66

44 886,64

2010

1 310,8

22

 

506

82,11

45 225,09

2011

1 290,8

22

484

516,3

122,61

45 181,29

2012

1 292,3

22

484

522,4

122,61

45 649,69

2013

1 293

22

484

522,4

122,61

46 129,99»


RACCOMANDAZIONI

Commissione

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/69


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2008

relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 7570]

(2008/956/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 33, secondo comma, e l’articolo 124, secondo trattino,

vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I principi di radioprotezione concordati a livello internazionale sono alla base delle misure di protezione contro il pericolo di emissione di radiazioni ionizzanti da rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito.

(2)

Tali principi, per essere efficaci, devono essere inseriti in un sistema normativo nazionale.

(3)

Secondo la cultura della sicurezza diffusa nella Comunità con riferimento alle attività che comportano l’uso di sostanze radioattive, è necessario che i ruoli delle autorità di regolamentazione e degli operatori siano realmente indipendenti, per garantire che i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito siano gestiti in maniera adeguata.

(4)

La decisione di autorizzare la spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi spetta alle autorità competenti dello Stato membro esportatore.

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono valutare, conformemente ai criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom, le risorse tecniche e amministrative di cui il paese terzo dispone per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, così come l’adeguatezza delle loro strutture di regolamentazione.

(6)

È opportuno che gli Stati membri applichino detti criteri secondo un ordine gerarchico.

(7)

La Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi costituisce il principale strumento normativo internazionale applicabile alla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

(8)

Oltre al rispetto dei criteri di cui sopra, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo possono essere presi in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza.

(9)

L’articolo 2 della direttiva 2006/117/Euratom riguarda il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati al trattamento o cui debbano essere spediti altri materiali allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi dopo il trattamento. Esso stabilisce inoltre che la direttiva 2006/117/Euratom lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di ritrattamento.

(10)

I criteri stabiliti dalla presente raccomandazione sono conformi all’opinione espressa dal comitato consultivo istituito dall’articolo 21 della direttiva 2006/117/Euratom,

RACCOMANDA:

1.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/117/Euratom dovrebbero essere considerati requisiti principali per l’esportazione di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito a paesi terzi:

a)

l’adozione e l’applicazione di disposizioni nazionali adeguate per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione; tali disposizioni devono essere conformi alle norme approvate a livello internazionale in materia di radioprotezione;

b)

un quadro legislativo coerente per disciplinare le attività che implicano rischi dovuti alle sostanze radioattive, compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito;

c)

autorità di regolamentazione realmente indipendenti, competenti per il rilascio e il riesame delle licenze e la valutazione delle domande, dotate di funzioni ispettive, incaricate dell’applicazione delle disposizioni e che dispongano di risorse adeguate;

d)

chiara suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in particolare tra operatori e autorità di regolamentazione;

e)

un sistema di notificazione alle autorità di regolamentazione o di autorizzazione da parte di queste per le organizzazioni che gestiscono rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito;

f)

garanzia che la responsabilità principale della sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito o dei rifiuti radioattivi è del titolare della relativa licenza e certezza che questi rispetta tale responsabilità;

g)

disponibilità di personale qualificato nella misura necessaria a svolgere le attività relative alla sicurezza per tutta la durata operativa di un impianto di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; disponibilità di risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi per tutta la durata operativa e nella fase di disattivazione;

h)

istituzione e applicazione di un idoneo regime nazionale di responsabilità civile;

i)

istituzione e attuazione di adeguati programmi di garanzia della qualità relativi alla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

j)

adeguate misure protettive e correttive, inclusa l’informazione dei gruppi di popolazione interessati e la messa a punto e la prova di piani di emergenza per controllare le emissioni radioattive e mitigarne gli effetti.

2.

Per valutare il rispetto dei requisiti di cui sopra nelle esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito, gli Stati membri dovrebbero valutare il rispetto, da parte dei paesi terzi, dei seguenti criteri:

a)

criteri essenziali:

appartenenza all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e conseguente rispetto delle pertinenti norme di sicurezza stabilite da quest’ultima,

firma, ratifica e rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per dimostrare l’intenzione di rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione comune e il rispetto delle disposizioni pertinenti relative alla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi,

firma e ratifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e relative modifiche, a indicare l’obbligo di prevenire, rilevare e punire i reati che riguardano materiale nucleare,

firma, ratifica e rispetto della Convenzione sulla sicurezza nucleare, lo strumento giuridico più importante nel campo della sicurezza nucleare, che contiene inoltre importanti disposizioni in merito alla preparazione all’emergenza e alla radioprotezione,

adesione degli impianti che si occupano di combustibile nucleare esaurito all’accordo di salvaguardia dell’AIEA unitamente alla firma e alla ratifica del trattato di non proliferazione e relativi protocolli aggiuntivi, per dimostrare che il combustibile nucleare esaurito non viene destinato a usi diversi da quelli pacifici,

firma, ratifica o rispetto della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari e relativo protocollo di modifica, della Convenzione sull’indennizzo complementare per danno nucleare o della Convenzione sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare, del 29 luglio 1960, come modificata dal protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (Convenzione di Parigi) per dimostrare che la responsabilità principale in caso di danno nucleare ricade sul titolare della licenza.

b)

Criteri addizionali:

firma, ratifica e rispetto della Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica e della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare, per dimostrare che in caso di emergenza radiologica sarebbero fornite alla popolazione interessata adeguate informazioni e sarebbero adottate adeguate misure protettive e correttive, compresa la messa a punto e la prova di piani di emergenza per controllare le emissioni radioattive e mitigarne gli effetti,

rispetto degli strumenti internazionali relativi alla sicurezza del trasporto di merci pericolose, in particolare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e la Convenzione di Chicago, per dimostrare che vengono effettivamente svolti controlli sul trasporto marittimo e aereo delle merci pericolose.

3.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, al fine di autorizzare le spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile nucleare esaurito in un paese terzo, gli Stati membri possono prendere in considerazione altri fattori, ad esempio di natura politica, economica, sociale, etica, scientifica e di pubblica sicurezza.

4.

Le autorità competenti degli Stati membri cooperano per scambiare informazioni relative all’applicazione della presente raccomandazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/72


DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER

del 20 novembre 2008

che modifica le tabelle I e II dell’allegato del protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra

(2008/957/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra (1), di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del protocollo 1 dell’accordo fissa i dazi doganali e le altre condizioni applicabili all’importazione nella Comunità di alcuni prodotti ittici e della pesca originari e provenienti dalle Isole Færøer.

(2)

Ai sensi di tale allegato, la Comunità ha concesso esenzioni tariffarie per una serie di prodotti della pesca, originari e provenienti dalle Isole Færøer.

(3)

Le autorità delle Isole Færøer hanno chiesto che il merluzzo carbonaro salato ed essiccato (Pollachius virens), il buccino (Buccinum undatum) e il granchio (Geryon affinis) siano aggiunti all'elenco di prodotti della pesca di cui alla tabella I dell'allegato del protocollo 1 che possono essere importati in franchigia nella Comunità.

(4)

È opportuno includere detti prodotti della pesca in detta tabella. Essi dovrebbero essere tuttavia assoggettati a un contingente tariffario, da includere nella tabella II dell'allegato del protocollo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo 1 dell’accordo è modificata con l'inserimento delle righe seguenti:

«0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

0305 59

– – Altri:

 

 

0305 59 80

– – – Altri:

 

 

ex 0305 59 80

– – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– congelati:

 

 

0306 14

– – Granchi:

 

 

0306 14 90

– – – Altri:

 

 

ex 0306 14 90

– – – Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

0307 99

– – Altri:

 

 

– – – congelati:

 

 

0307 99 18

– – – – Altri:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

1605 90

– Altri

 

 

– – Molluschi:

 

 

1605 90 30

– – – Altri:

 

 

ex 1605 90 30

– – – Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7»

Articolo 2

La tabella II dell'allegato del protocollo 1 dell’accordo è modificata con l'inserimento delle righe seguenti:

«0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

0305 59

– – Altri:

 

 

0305 59 80

– – – Altri:

 

 

ex 0305 59 80

– – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5 (2)

750

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– congelati:

 

 

0306 14

– – Granchi:

 

 

0306 14 90

– – – Altri:

 

 

ex 0306 14 90

– – – Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6 (2)

750

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (2)

1 200

0307 99

– – Altri:

 

 

– – – congelati:

 

 

0307 99 18

– – – – altri:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (2)

1 200

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

1605 90

– Altri

 

 

– – Molluschi:

 

 

1605 90 30

– – – Altri:

 

 

ex 1605 90 30

– – – Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7 (2)

1 200

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

Fatto a Tórshavn, il 5 novembre 2008.

Per il Comitato misto

Il presidente

Herluf SIGVALDSSON


(1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

(2)  Per il 2008, i volumi dei contingenti tariffari dovrebbero essere calcolati in proporzione ai volumi di base, in funzione del periodo trascorso prima dell'applicazione dei contingenti tariffari.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/75


AZIONE COMUNE 2008/958/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo dal 14 novembre 2005 al 31 dicembre 2008 è ammontato a 14 900 000 EUR.

(3)

È opportuno prorogare il mandato della missione EUPOL COPPS per un periodo di due anni e fissare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a detta missione per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

(4)

È altresì opportuno tener conto, nella struttura della missione, di un’azione rafforzata in materia di stato di diritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

l’azione comune 2005/797/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Durata

La missione ha una durata di cinque anni.»;

2)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto:

«5)

sezione per lo stato di diritto.»;

3)

l’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sono decisi dal Consiglio anno per anno.»;

4)

all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Essa scade il 31 dicembre 2010.».

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è pari a 6 200 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.


17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/77


POSIZIONE COMUNE 2008/959/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica della posizione comune 2008/586/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/586/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Il Consiglio ha constatato che un certo numero di altre persone sono implicate in atti di terrorismo ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la suddetta posizione comune (in seguito denominato «l'elenco»), conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 4 della stessa.

(4)

Il Consiglio ha altresì concluso che sarebbe opportuno completare la voce relativa a un gruppo compreso nell'elenco.

(5)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le persone riportate nell'allegato sono inserite nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.

Articolo 2

Nell'allegato della posizione comune 2008/586/PESC, il punto 2, voce 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“Euskadi [Ta Askatasuna”/“Tierra Vasca y Libertad” — “E.T.A.” (“Patria basca e libertà”); le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: “E.T.A.”: “K.a.s.”, “Xaki”, “Ekin”, “Jarrai-Haika-Segi”, “Gestoras pro-amnistía”, “Askatasuna”, “Batasuna” (pseudonimo “Herri Batasuna”, pseudonimo “Euskal Herritarrok”), “Acción Nacionalista Vasca”/“Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE)”, “Partido Comunista de las Tierras Vascas”/“Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)”]».

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 188 del 16.7.2008, pag. 71.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.   PERSONE

1.

* ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, nato il 26 novembre 1958 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.239.620 - attivista dell'ETA, membro di «K.a.s.»/«Ekin»

2.

* ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, nato il 6 luglio 1973 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 14.257.455 - attivista dell'ETA

3.

* BELOQUI RESA, María Elena, nata il 12 giugno 1961 a Areta (Álava), carta di identità n. 14.956.327 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

4.

* CAMPOS ALONSO, Miriam, nata il 2 settembre 1971 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.652.316 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

5.

* CORTA CARRION, Mikel, nato il 15 maggio 1959 a Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), carta di identità n. 08.902.967 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

6.

* EGUIBAR MICHELENA, Mikel, nato il 14 novembre 1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.151.825 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

7.

* IRIONDO YARZA, Aitzol, nato l'8 marzo 1977 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.467.565 - attivista dell'ETA

8.

* MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, nato il 10 maggio 1980 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 45.626.584 - attivista dell'ETA

9.

* OLANO OLANO, Juan Mariá, nato il 25 marzo 1955 a Gainza (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.919.168 - attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-amnistía»/«Askatasuna»

10.

* OLARRA AGUIRIANO, José María, nato il 27 luglio 1957 a Tolosa (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.428.996 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

11.

* RETA DE FRUTOS, José Ignacio, nato il 3 luglio 1959 a Elorrio (Vizcaya), carta di identità n. 72.253.056 - attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-amnistía»/«Askatasuna»

12.

* TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, nata l'8 gennaio 1973 a Asteasu (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.140.578 - attivista dell'ETA, membro di «Xaki»

13.

* URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, nato il 24 dicembre 1950 a Miravalles (Vizcaya), carta di identità n. 14.884.849 - attivista dell'ETA


Rettifiche

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/79


Rettifica della direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relative all’inserimento della specie Galega orientalis Lam

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 329 del 14 dicembre 2007 )

A pag. 38, nell’allegato, paragrafo 1, lettera a), colonna 14:

anziché:

«10 (e)»,

leggi:

«10 (n)»;

A pag. 39, nell’allegato, paragrafo 1, lettera b), colonna 7:

anziché:

«(e)»,

leggi:

«0 (e)».