ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/910/CE |
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Commissione |
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2008/911/CE |
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Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2008) 6933] ( 1 ) |
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2008/912/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2008 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (1) (di seguito: «il regolamento») è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 ed è di applicazione dal 1o marzo 2008. Il regolamento dà a tutti i prodotti originari della Repubblica moldova (di seguito: «Moldova») libero accesso ai mercati comunitari a eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell’allegato I del regolamento, per i quali applica concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. |
(2) |
Il testo dell’articolo 14 del regolamento crea un divario tra l’applicazione del sistema delle preferenze generalizzate (di seguito: «SPG») a cui la Moldova ha diritto fino all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 55/2008 e l’applicazione delle preferenze commerciali autonome (di seguito: «PCA») quando invece l’intenzione era di assicurare che le SPG continuassero a essere di applicazione per tutte le esportazioni ammissibili fino al momento dell’introduzione delle PCA. Secondo l’articolo 14 le merci coperte dalle SPG che sono state esportate nella Comunità tra l’entrata in vigore delle PCA e l’inizio dell’applicazione del regime non sarebbero coperte da alcun regime nei casi in cui non esista un contratto d’acquisto stilato prima del 31 gennaio 2008 e sia possibile dimostrare che le merci sono uscite dalla Moldova non più tardi del 31 gennaio 2008. Per correggere tale situazione il testo dell’articolo 14 dovrebbe essere modificato in modo da far riferimento alla data di applicazione del regolamento e non alla sua entrata in vigore. |
(3) |
Nel preparare l’applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008 e la gestione dei contingenti elencati nell’allegato I, sono state individuate alcune incongruenze tra la descrizione dei contingenti e i codici NC applicabili. Per correggere tali errori il codice NC 1001 90 99 dovrebbe essere aggiunto al contingente n. 09.0509 e i termini «con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol.» dovrebbero essere eliminati dalla designazione delle merci per il contingente n. 09.0514. Le correzioni proposte non contraddicono né modificano la metodologia applicata per determinare i contingenti tariffari per ciascun gruppo di prodotti, che si basava sui migliori risultati in termini di esportazioni negli anni compresi tra il 2004 e il 2006, con aumenti lineari annui corrispondenti agli aumenti potenziali della capacità di produzione e di esportazione della Moldova fino al 2012. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 55/2008. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 55/2008 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 14 è modificato come segue:
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2) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. LAPORTE
(1) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2008 (1) |
2009 (1) |
2010 (1) |
2011 (1) |
2012 (1) |
09.0504 |
da 0201 a 0204 |
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
3 000 (2) |
3 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
09.0505 |
ex 0207 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34 |
400 (2) |
400 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
09.0506 |
ex 0210 |
Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina |
400 (2) |
400 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
09.4210 |
da 0401 a 0406 |
Prodotti lattiero-caseari |
1 000 (2) |
1 000 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
09.0507 |
0407 00 |
Uova di volatili in guscio |
90 (3) |
95 (3) |
100 (3) |
110 (3) |
120 (3) |
09.0508 |
ex 0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare |
200 (2) |
200 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
09.0509 |
1001 90 91 1001 90 99 |
Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
35 000 (2) |
40 000 (2) |
50 000 (2) |
09.0510 |
1003 00 90 |
Orzo |
20 000 (2) |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
35 000 (2) |
45 000 (2) |
09.0511 |
1005 90 |
Granturco |
15 000 (2) |
20 000 (2) |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
40 000 (2) |
09.0512 |
1601 00 91 e 1601 00 99 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
500 (2) |
500 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
ex 1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
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09.0513 |
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
15 000 (2) |
18 000 (2) |
22 000 (2) |
26 000 (2) |
34 000 (2) |
09.0514 |
2204 21 e 2204 29 |
Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti |
60 000 (4) |
70 000 (4) |
80 000 (4) |
100 000 (4) |
120 000 (4) |
2. Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione
Codice NC |
Designazione delle merci |
0702 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
0703 20 |
Agli, freschi o refrigerati |
0707 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
0709 90 80 |
Carciofi |
0806 |
Uve, fresche o secche |
0808 10 |
Mele, fresche |
0808 20 |
Pere e cotogne |
0809 10 |
Albicocche |
0809 20 |
Ciliege |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
0809 40 |
Prugne e prugnole» |
(1) Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.
(2) tonnellate (peso netto).
(3) milioni di unità.
(4) ettolitri.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
71,4 |
TR |
76,9 |
|
ZZ |
74,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
58,0 |
|
TR |
91,5 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0709 90 70 |
JO |
230,6 |
MA |
83,9 |
|
TR |
107,2 |
|
ZZ |
140,6 |
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
EG |
30,5 |
|
MA |
76,3 |
|
TR |
55,3 |
|
UY |
34,6 |
|
ZA |
43,1 |
|
ZW |
28,4 |
|
ZZ |
44,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
66,9 |
TR |
73,0 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
62,9 |
CN |
52,4 |
|
HR |
17,0 |
|
IL |
74,8 |
|
TR |
59,7 |
|
ZZ |
53,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
TR |
63,4 |
|
ZA |
79,4 |
|
ZZ |
68,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
89,4 |
CL |
67,1 |
|
CN |
76,6 |
|
MK |
34,8 |
|
US |
104,1 |
|
ZA |
113,0 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
73,4 |
CL |
48,4 |
|
CN |
50,1 |
|
TR |
104,0 |
|
US |
126,1 |
|
ZZ |
80,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1209/2008 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 dicembre 2008
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
23,24 |
4,68 |
1701 11 90 (1) |
23,24 |
9,91 |
1701 12 10 (1) |
23,24 |
4,49 |
1701 12 90 (1) |
23,24 |
9,48 |
1701 91 00 (2) |
24,46 |
13,28 |
1701 99 10 (2) |
24,46 |
8,48 |
1701 99 90 (2) |
24,46 |
8,48 |
1702 90 95 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE la Commissione ha adottato raccomandazioni in merito ad un programma comunitario di sorveglianza coordinata per i residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale. Il 1o settembre 2008 tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 396/2005, a norma del quale il programma comunitario di sorveglianza dei residui di antiparassitari deve riguardare, oltre agli alimenti di origine vegetale, anche quelli di origine animale e deve assumere la forma di atto vincolante. Esso deve essere quindi adottato come regolamento e non deve inficiare la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2). |
(2) |
Nella Comunità trenta prodotti alimentari costituiscono i principali componenti della dieta. Considerandone l'importante evoluzione nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari in questi trenta prodotti alimentari per cicli triennali, onde consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione comunitaria. |
(3) |
Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'analisi di 642 campioni consenta di individuare, con un tasso di affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LD), quando almeno l'1 % dei prodotti contiene residui che superano tale limite. La raccolta di questi campioni deve essere ripartita tra gli Stati membri in base alla popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto. |
(4) |
Ove la definizione di un antiparassitario includa altre sostanze attive, metaboliti e prodotti di degradazione, tali metaboliti vanno dichiarati a parte. |
(5) |
Un documento dal titolo «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» è disponibile sul sito web della Commissione (3). |
(6) |
Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4) che integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla Commissione del Codex Alimentarius. |
(7) |
Occorre altresì valutare il rispetto dei livelli massimi di residui per quanto riguarda gli alimenti per l'infanzia fissati conformemente all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CEE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (5) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (6). |
(8) |
È opportuno valutare gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari; la valutazione deve iniziare da alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi di cui all'allegato I. |
(9) |
Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere le informazioni relative all'anno civile precedente. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sono invitati a prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari che figurano nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all'allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre al campionamento deve essere scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.
2. I campioni prelevati e analizzati devono comprendere almeno:
a) |
dieci campioni di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali; |
b) |
un campione, ove disponibile, di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro. |
Articolo 3
1. Entro il 31 agosto 2010, 2011 e 2012 gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni effettuate, rispettivamente, nel 2009, 2010 e 2011.
Oltre a tali risultati, gli Stati membri sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
a) |
i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi; |
b) |
il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari; |
c) |
informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli; |
d) |
ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate; |
e) |
in caso di eccedenza degli LMR, un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio. |
2. Ove la definizione di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso, vanno forniti a parte i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(3) Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf
(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.
(5) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.
ALLEGATO I
Combinazioni di antiparassitari e di prodotti da controllare
|
2009 |
2010 |
2011 |
2,4-D (Somma di 2,4-D e suoi esteri espr. in 2,4-D) |
|
||
4,4′-metossicloro |
|||
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero di avermectina B1a) |
|||
Acefato |
|||
Acetamiprid |
|||
Acrinatrin |
|
||
Aldicarb (somma di aldicarb, del suo solfossido e solfone, espressa in aldicarb) |
|||
Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) |
|
||
Amitrolo (9) |
|||
Azinfos-etile (9) |
|||
Azinfos-metile |
|||
Azossistrobin |
|||
Benfuracarb (9) |
|||
Bifentrin |
|||
Bitertanol |
|
||
Boscalid |
|||
Ione Br |
|
||
Bromopropilato |
|||
Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri) (9) |
|||
Bupirimate |
|||
Buprofezin |
|||
Cadusafos (9) |
|||
Campfechlor (somma di parlar nn. 26, 50 e 62) (9) |
|||
Captan |
|||
Carbaril |
|||
Carbendazim (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim) |
|||
Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) |
|||
Carbosulfan (9) |
|||
Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano) |
|||
Clorfenapir |
|
||
Clorfenvinfos |
|||
Clormequat (7) |
|||
Clorobenzilato (9) |
|||
Clorotalonil |
|||
Chlorpropham (chlorpropham e 3-cloroanilina espr. in chlorpropham) |
|||
Clorpyrifos |
|||
Clorpyrifos-metile |
|||
Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-chlorbenzoyl espr. in clofentezin) |
|||
Clothianidin (somma di tiamethoxam e clotianidin espr. in thiamethoxam) |
|
||
Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri) |
|||
Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri) |
|||
Ciproconazolo (9) |
|||
Ciprodinil |
|||
DDT [somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE e p,p′-DDD (TDE) espr. in DDT] |
|||
Deltametrina (cis-deltametrina) |
|||
Diazinone |
|||
Diclofluanide |
|||
Diclorvos |
|||
Dicloran |
|
||
Dicofol (somma di isomeri p, p′ e o,p′) |
|||
Dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin) |
|||
Difenoconazolo |
|||
Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato) |
|||
Dimetomorf |
|||
Dinocap (somma di isomeri di dinocap e loro fenoli corrispondenti espr. in dinocap) |
|
||
Difenilammina |
|||
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta del solfato d'endosulfan, espressi in endosulfan) |
|||
Endrin |
|||
Epossiconazolo |
|
||
Etion |
|||
Etoprofos (9) |
|||
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos) (9) |
|||
Fenarimol |
|||
Fenazaquin |
|
||
Fenbuconazolo (9) |
|||
Fenexamid |
|||
Fenitrotion |
|||
Fenossicarb |
|||
Fenpropatrin (9) |
|||
Fenpropimorf |
|
||
Fention (somma di fention e il suo analogo ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni espressi come sostanza madre) |
|||
Fenvalerate/Esfenvalerate (somma di isomeri RS/SR e RR/SS) |
|||
Fipronil [somma di fipronil + metabolita solfone (MB46136) espressa in fipronil] |
|||
Fluazifop {fluazifop-p-butile [fluazifop acido (libero e coniugato)]} |
|
||
Fludioxonil |
|||
Flufenoxuron |
|||
Fluquinconazolo (9) |
|||
Flusilazole |
|||
Flutriafol (9) |
|||
Folpet |
|||
Formetanato (somma di formetanato e suoi sali espr. in formetanato, cloridrato) |
|||
Fostiazato (9) |
|||
Glifosato (8) |
|
||
Alossifop, incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e composti di alossifop-R espr. in alossifop-R) (F) (R) |
|
||
HCB |
|||
Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-eposside, espressa in eptacloro) |
|||
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa |
|||
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta |
|||
Esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma (lindano) |
|||
Esaconazolo |
|||
Exitiazox |
|||
Imazalil |
|||
Imidacloprid |
|||
Indoxacarb (indoxacarb quale somma degli isomeri S e R) |
|||
Iprodione |
|||
Iprovalicarb |
|||
Kresoxim-metile |
|||
Lambda-cialotrina [lambda-cihalotrina, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)] |
|||
Linuron |
|||
Lufenurone |
|
||
Malation (somma di malation e del malaoxon espressi in malation) |
|||
Gruppo maneb (somma espr. in CS2: (Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram, Zineb) |
|||
Mepanipyrim e il suo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossi-propil)-6-metilpirimidina] (espressi in mepanipyrim) |
|||
Mepiquat (7) |
|||
Metalaxil, [metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)] |
|||
Metconazolo (9) |
|||
Metamidofos |
|||
Metidation |
|||
Metiocarb (somma di metiocarb e del suo solfossido e solfone, espr. in metiocarb) |
|||
Metomil (somma di metomil e tiodicarb, espr. in metomil) |
|||
Metossifenozide |
|
||
Monocrotofos |
|||
Miclobutanil |
|||
Ossadixil |
|
||
Oxamil |
|||
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile) |
|||
Paclobutrazol (9) |
|||
Paratione |
|||
Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa in paration metile) |
|||
Penconazolo |
|||
Pendimetalin |
|
||
Permetrina (somma degli isomeri cis e trans di permetrina) |
|||
Fentoato |
|
||
Fosalone |
|||
Fosmet (fosmet e fosmetozono espr. in fosmet) |
|||
Foxim (9) |
|||
Pirimicarb (somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil espressa in pirimicarb) |
|||
Pirimifos-metile |
|||
Procloraz (somma di procloraz + suoi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo espr. in procloraz) |
|||
Procimidone |
|||
Profenofos |
|||
Propamocarb (somma di propamocarb e suoi sali espr. in propamocarb) |
|||
Propargite |
|||
Propiconazolo |
|
||
Propizammida |
|
||
Protioconazolo (protioconazolo-destio) (9) |
|||
Pirazofos |
|||
Piretrine |
|
|
|
Piridaben |
|||
Pirimetanil |
|||
Piriprossifen |
|||
Quinoxifen |
|||
Quintozene (somma di quintozene e pentacloranilina, espr. in quintozene) |
|
||
Resmetrin (somma di isomeri) |
|||
Spinosad (somma di spinosyn A e spinosyn D, espr. in spinosad) |
|
||
Spiroxamina |
|||
Tebuconazolo |
|||
Tebufenozide |
|||
Tebufenpirad |
|||
Tecnazene |
|
||
Teflubenzurone |
|||
Teflutrin (9) |
|||
Tetraconazolo |
|
||
Tetradifon |
|||
Tiabendazolo |
|||
Tiacloprid |
|||
Tiofanato-metile |
|||
Tolcloflos-metile |
|||
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide) |
|||
Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol) |
|||
Triazofos |
|||
Triclorfon (9) |
|||
Trifloxistrobin |
|||
Trifluralin |
|
||
Triticonazolo (9) |
|||
Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloraninilina, espr. in vinclozolin) |
(1) Fagioli (freschi o congelati, sgranati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso e spinaci (freschi o congelati).
(2) Melanzane, banane, cavolfiori, uve da tavola, succo di arance [gli Stati membri dovranno precisare la fonte (concentrato o frutta fresca)], piselli (freschi/congelati, sgranati), peperoni (dolci) e frumento.
(3) Mele, cavoli cappucci, porro, insalata, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segale o avena, fragole.
(4) Burro, uova.
(5) Latte, carne suina.
(6) Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).
(7) Il clormequat e il mepiquat dovranno essere analizzati nei cereali (escluso il riso), nelle carote, nei prodotti ortofrutticoli e nelle pere.
(8) Soltanto cereali.
(9) Da analizzare su base volontaria nel 2009.
ALLEGATO II
Numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare da parte di ciascuno Stato membro.
Stato membro |
Campioni |
BE |
12 (1) 15 (2) |
BG |
12 (1) 15 (2) |
CZ |
12 (1) 15 (2) |
DK |
12 (1) 15 (2) |
DE |
93 |
EE |
12 (1) 15 (2) |
EL |
12 (1) 15 (2) |
ES |
45 |
FR |
66 |
IE |
12 (1) 15 (2) |
IT |
65 |
CY |
12 (1) 15 (2) |
LV |
12 (1) 15 (2) |
LT |
12 (1) 15 (2) |
LU |
12 (1) 15 (2) |
HU |
12 (1) 15 (2) |
MT |
12 (1) 15 (2) |
NL |
17 |
AT |
12 (1) 15 (2) |
PL |
45 |
PT |
12 (1) 15 (2) |
RO |
17 |
SI |
12 (1) 15 (2) |
SK |
12 (1) 15 (2) |
FI |
12 (1) 15 (2) |
SE |
12 (1) 15 (2) |
UK |
66 |
NUMERO TOTALE MINIMO DI CAMPIONI: 642 |
(1) Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.
(2) Numero minimo dei campioni per metodiche pluriresiduo.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2008/09
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 162, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dall’Irlanda relativamente al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2007, per l’Irish whiskey il periodo medio d’invecchiamento nel 2007 era di cinque anni. |
(3) |
Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009. |
(4) |
L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2008/09, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione dell’Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
Periodo di applicazione |
Coefficiente applicabile |
|
all’orzo utilizzato nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria B (1) |
ai cereali utilizzati nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria A |
|
Dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009 |
0,086 |
0,150 |
(1) Compreso l’orzo trasformato in malto.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, unitamente all’articolo 4,
vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,
vista la decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (3), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo. Il contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo da birra forma oggetto del presente regolamento. |
(3) |
In ossequio agli impegni internazionali della Comunità, l'orzo da birra da importare deve essere destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. A tale proposito, è opportuno adottare disposizioni simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria (6), per quanto concerne i criteri di qualità dell'orzo e gli obblighi relativi alla trasformazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. |
(5) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento. |
(6) |
Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. |
(7) |
Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli, nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. |
(8) |
Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli. |
(9) |
Tenendo conto dell'obbligo di applicare un elevato livello di garanzia ai fini dell'adeguata gestione del contingente e del fatto che occorre mantenere tale garanzia durante tutto il periodo di trasformazione, è opportuno esonerare gli importatori le cui spedizioni di orzo da birra sono accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti d'America conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8). |
(10) |
Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9). |
(11) |
Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per l'orzo da birra del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.
Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
1. Il 1o gennaio di ogni anno, è aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio. Porta il numero d'ordine 09.4061.
2. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.
3. Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (10) e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, salvo disposizioni contrarie al presente regolamento.
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) |
«semi danneggiati»: i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale; |
b) |
«semi di orzo sano, leale e mercantile»: i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi. |
Articolo 4
1. Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:
a) |
peso specifico: 60,5 kg/hl o più; |
b) |
semi danneggiati: 1 % o meno; |
c) |
tenore di umidità: 13,5 % o meno; |
d) |
semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più. |
2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:
a) |
certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure |
b) |
certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione. |
Articolo 5
1. L'accesso al contingente è consentito se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) |
l'orzo importato viene trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; |
b) |
il malto ottenuto è trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto. |
2. La domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario in oggetto è ricevibile solo se corredata dei seguenti documenti:
a) |
la prova o le prove di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006; |
b) |
la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali), di seguito il «FGIS», di cui all'articolo 7, la cauzione è ridotta a 10 EUR/t; |
c) |
l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto. Il richiedente specifica il luogo di trasformazione indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione. La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stesse e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. L'indicazione di cui alla lettera c), prima frase, nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5. |
3. La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.
Articolo 6
1. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è svincolata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1; |
b) |
il richiedente del titolo fornisce la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c). Tale prova, eventualmente sotto forma di esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c). |
2. Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate.
Articolo 7
Un modello del certificato rilasciato dal FGIS è riportato nell'allegato I. I certificati rilasciati dal FGIS per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a titolo della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sono prelevati campioni sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dal governo degli Stati Uniti d'America è pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo venerdì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
3. Entro il lunedì successivo alla presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.
4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.
Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati.
Articolo 9
I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
Articolo 10
La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 20, il nome del prodotto trasformato che deve essere fabbricato a partire dai cereali in questione.
Articolo 11
Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
(3) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.
(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95.
(5) Cfr. allegato II.
(6) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 12.
(7) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(9) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(10) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
ALLEGATO I
Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 159/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 626/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione |
limitatamente all’articolo 13 |
Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 2 |
Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 2377/2002 |
Presente regolamento |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 14, primo comma |
Articolo 12 |
Articolo 14, secondo comma |
— |
Allegato I |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 2 e il 24 ottobre e il 10 novembre 2008 il comitato delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:
(1) |
È depennata dall’elenco la persona fisica seguente: «Charles R. Bright. Data di nascita: 29.8.1948. Altre informazioni: ex Ministro delle Finanze.» |
(2) |
La voce «Ali Kleilat. Data di nascita: 10.7.1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese» è sostituita dal seguente testo: «Ali Kleilat [alias (a) Ali Qoleilat, (b) Ali Koleilat Delbi]. Data di nascita: 10.7.1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese. Numero di passaporto: 0508734. Numero del registro nazionale: 2016, Mazraa. Altre informazioni: uomo d'affari, coinvolto nella fornitura di armi a Charles Taylor nel 2003. Ancora in contatto con l'ex presidente liberiano Charles Taylor.» |
(3) |
La voce «Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27.9.1965. Nazionalità: liberiana. Altre informazioni: ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale. Ex membro di grado elevato del governo liberiano» è sostituita dal seguente testo: «Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27.9.1965. Nazionalità: liberiana. Altre informazioni: (a) ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor, con il quale mantiene legami; (b) ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale; ex membro di grado elevato del governo liberiano; (c) attualmente residente nel Regno Unito.» |
(4) |
La voce «Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data di nascita: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Altre informazioni: ex presidente della Liberia» è sostituita dal seguente testo: «Charles Ghankay Taylor [alias (a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, (c) Jean-Paul Sone]. Data di nascita: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Altre informazioni: (a) ex presidente della Liberia, (b) attualmente sotto processo all'Aia.» |
(5) |
La voce «Charles “Chuckie” Taylor (Junior). Altre informazioni: figlio dell’ex presidente Charles Taylor» è sostituita dal seguente testo: «Charles Taylor (Junior) [alias (a) Chuckie Taylor (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, (c) Junior Charles Taylor II]. Altre informazioni: (a) socio, consigliere e figlio dell’ex presidente liberiano Charles Taylor, con il quale mantiene legami, (b) attualmente sotto processo negli Stati Uniti d'America.» |
DIRETTIVE
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/28 |
DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
sulla tutela penale dell’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare ad un elevato livello di tutela. |
(2) |
La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata. |
(3) |
L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile. |
(4) |
L’introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri. |
(5) |
Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. |
(6) |
L’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere parimenti passibile di sanzioni adeguate. |
(7) |
Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza. |
(8) |
La legislazione elencata negli allegati della presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell’ambiente siano pienamente efficaci. |
(9) |
Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto. |
(10) |
La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici. |
(11) |
La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale. |
(12) |
Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un’efficace tutela penale dell’ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato. |
(13) |
Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull’attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa. |
(14) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire una più efficace tutela dell’ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
Ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario, l’articolo 3 dovrebbe essere modificato. |
(16) |
La presente direttiva rispetta i diritti ed osserva i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce misure collegate al diritto penale allo scopo di tutelare l’ambiente in modo più efficace.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) |
«illecito» ciò che viola:
|
b) |
«specie animali o vegetali selvatiche protette»:
|
c) |
«habitat all’interno di un sito protetto» qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; |
d) |
«persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. |
Articolo 3
Infrazioni
Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) |
lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; |
b) |
la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; |
c) |
la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (6), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse; |
d) |
l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; |
e) |
la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; |
f) |
l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; |
g) |
il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; |
h) |
qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; |
i) |
la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Articolo 4
Favoreggiamento e istigazione ad un reato
Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all’articolo 3.
Articolo 5
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
a) |
del potere di rappresentanza della persona giuridica; |
b) |
del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o |
c) |
del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. |
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 7
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 8
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 19 novembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 10 del 15.1.2008, pag. 47.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2008.
(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(6) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
ALLEGATO A
Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), della presente direttiva
— |
Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (1) |
— |
Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (2) |
— |
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati (3) |
— |
Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (4) |
— |
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5) |
— |
Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (6) |
— |
Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio (7) |
— |
Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (8) |
— |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (9) |
— |
Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (10) |
— |
Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (11) |
— |
Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (12) |
— |
Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (13) |
— |
Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (14) |
— |
Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di azoto (15) |
— |
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (16) |
— |
Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE (17) |
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Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto (18) |
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Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (19) |
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Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (20) |
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Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (21) |
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Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (22) |
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Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (23) |
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Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (24) |
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Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio (25) |
— |
Direttiva 94/25/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto: le disposizioni modificate dalla direttiva 2003/44/CE (26) |
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Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (27) |
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Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (28) |
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Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (29) |
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Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (30) |
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Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (31) |
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Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (32) |
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Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (33) |
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Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (34) |
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Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (35) |
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Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (36) |
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Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (37) |
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Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (38) |
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Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (39) |
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Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (40) |
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Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (41) |
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Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (42) |
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Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (43) |
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Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente (44) |
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Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (45) |
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Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (46) |
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Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (47) |
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Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (48) |
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Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all’ozono nell’aria (49) |
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Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (50) |
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Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (51) |
— |
Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (52) |
— |
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (53) |
— |
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (54) |
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Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (55) |
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Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (56) |
— |
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (57) |
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Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (58) |
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Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (59) |
— |
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (60) |
— |
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (61) |
— |
Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (62) |
— |
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (63) |
— |
Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (64) |
— |
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (65) |
— |
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (66) |
— |
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (67) |
— |
Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (68) |
— |
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (69) |
(1) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.
(2) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.
(4) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.
(5) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(6) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.
(7) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.
(8) GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.
(9) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(10) GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.
(11) GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.
(12) GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.
(13) GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.
(14) GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.
(15) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.
(16) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
(17) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.
(18) GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40.
(19) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.
(20) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(21) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(22) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(23) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(24) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(25) GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.
(26) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.
(27) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(28) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
(29) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.
(30) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
(31) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
(32) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(33) GU L 59 del 27.2.1998, pag 1.
(34) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(35) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(36) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(37) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(38) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.
(39) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
(40) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
(41) GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13.
(42) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(43) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(44) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.
(45) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(46) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.
(47) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(48) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
(49) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.
(50) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(51) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(52) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(53) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.
(54) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(55) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.
(56) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.
(57) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.
(58) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.
(59) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(60) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.
(61) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
(62) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.
(63) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(64) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(65) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(66) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(67) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
ALLEGATO B
Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato Euratom la cui violazione costituisce un illecito a norma dell’articolo 2, lettera a), punto ii), della presente direttiva
— |
Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1) |
— |
Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (2) |
— |
Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (3) |
(1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/38 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)
(2008/910/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2,
vista l’iniziativa della Repubblica di Slovenia,
considerando quanto segue:
(1) |
La rete VISION è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati partner per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini provenienti da paesi sensibili. |
(2) |
Al fine di adottare un approccio pragmatico ed evitare il sovraccarico della rete di consultazione Schengen dovuto all’invio di un elevato numero di messaggi di errore quando l’agente di trasferimento di messaggio (Message Transfer Agent, MTA) di uno Stato membro sembra temporaneamente indisponibile, è opportuno modificare la procedura di reinvio. |
(3) |
Onde evitare l’uso incoerente dei codici dei vari tipi di visto, che potrebbe portare ad interpretazioni errate nel quadro della procedura di consultazione Schengen, occorre un approccio comune quando la procedura di consultazione ha per oggetto i visti D + C. |
(4) |
Tenuto conto dei contributi di vari Stati membri e al fine di semplificare la procedura di consultazione Schengen, si dovrebbe utilizzare un unico codice per ogni tipo di visto. |
(5) |
È necessario aggiornare le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen per garantire che esse rispecchino tali cambiamenti. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno. |
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3), relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5), relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo. |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtestein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (6), sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo. |
(10) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. |
(11) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(12) |
Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003. |
(13) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come indicato nell’allegato I.
Articolo 2
La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come indicato nell’allegato II.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(6) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(7) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(8) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
ALLEGATO I
La parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è così modificata:
1) |
Il punto 1.2. è sostituito dal seguente: «1.2. AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements. In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.»; |
2) |
il punto 1.2.1. è sostituito dal seguente: «1.2.1. Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:
In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:
In addition, each Schengen State must distinguish between “retransmitting” and “resending as a new message”. The term “re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:
Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.» |
ALLEGATO II
La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è così modificata:
1) |
nel punto 2.1.4, la voce n. 026 è sostituita dalla seguente: «Heading No 026: Type of visa format: code (2) Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.
|
2) |
nei punti 2.1.4. (Form A), 2.1.6. (Form C), 2.1.7. (Form F), il contenuto della riga 026 nella quinta colonna della tabella («Examples/Comments») è sostituito dal seguente: «C {′B|′C′|′DC′}». |
Commissione
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2008
che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale
[notificata con il numero C(2008) 6933]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/911/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 16, lettera f),
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 7 settembre 2007 dal comitato dei medicinali vegetali,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare e il Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/83/CE. Il Foeniculum Vulgare Miller Subsp. Vulgare Var. Vulgare e il Foeniculum Vulgare Miller Subsp. Vulgare Var. Dulce (Miller) Thellung possono essere considerati sostanze vegetali, preparati vegetali e/o loro combinazioni. |
(2) |
È quindi opportuno elaborare un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale che includa la voce Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare e la voce Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung. |
(3) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I riporta un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale che include la voce Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare e la voce Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.
Articolo 2
All’allegato II della presente decisione figurano le indicazioni, il dosaggio e la posologia specificati, la via di somministrazione e altre informazioni necessarie per l’impiego sicuro come medicinale tradizionale di origine vegetale del Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare e del Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
ALLEGATO I
Elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale in conformità dell’articolo 16, lettera f), della direttiva 2001/83/CE modificata dalla direttiva 2004/24/CE
|
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Finocchio amaro, frutto). |
|
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Finocchio dolce, frutto). |
ALLEGATO II
A. ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS
Nome scientifico della pianta
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare.
Famiglia botanica
Apiaceae.
Sostanza vegetale
Finocchio amaro.
Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE
|
BG (bălgarski): Горчиво резене, плод |
|
CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého |
|
DA (dansk): Fennikel, bitter |
|
DE (Deutsch): Bitterer Fenchel |
|
EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός |
|
EN (English): Bitter fennel, fruit |
|
ES (español): Hinojo amargo, fruto de |
|
ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili |
|
FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä |
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FR (français): Fruit de fenouil amer |
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HU (magyar): Keserűédeskömény-termés |
|
IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto |
|
LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai |
|
LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi |
|
MT (malti): Bużbież morr, frotta |
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NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter |
|
PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka) |
|
PT (português): Fruto de funcho amargo |
|
RO (română): Fruct de fenicul amar |
|
SK (slovenčina): Feniklový plod horký |
|
SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka |
|
SV (svenska): Bitterfänkål, frukt |
|
IS (íslenska): Bitur fennel aldin |
|
NO (norsk): Fenikkel, bitter |
Preparato(i) vegetale(i)
Finocchio amaro, frutto essiccato e sminuzzato (1).
Riferimento alla monografia della Farmacopea europea
Foeniculi amari fructus (01/2005:0824).
Indicazione(i)
a) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali riferibili a spasmi di lieve intensità, tra cui meteorismo e flatulenza. |
b) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento sintomatico degli spasmi di lieve intensità associati al ciclo mestruale. |
c) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale utilizzato come espettorante in caso di tosse associata al raffreddore. |
Il prodotto è un medicinale di origine vegetale d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Tipo di tradizione
Europea, cinese.
Dosaggio specifico
Consultare il paragrafo «Posologia specifica».
Posologia specifica
Adulti
Dose singola.
Da 1,5 a 2,5 g di frutti di finocchio sminuzzati (2) (di recente) in 0,25 l di acqua bollente (lasciare in infusione per 15 minuti). Da bere tre volte al giorno come tisana.
Adolescenti con più di 12 anni di età, indicazione a)
Vedere la dose per gli adulti.
Bambini di età compresa tra 4 e 12 anni, indicazione a)
Dose media giornaliera
3-5 g di frutti di finocchio sminuzzati (di recente) da somministrare come tisana, in tre dosi separate: da utilizzare solo in caso di lievi sintomi transitori e per brevi periodi (meno di una settimana).
Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 4 anni di età (vedere il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego»).
Via di somministrazione
Uso orale.
Durata d’impiego o limitazioni alla durata d’impiego
Adulti
Adolescenti con più di 12 anni di età, indicazione a)
Non assumere per più di 2 settimane.
Bambini di età compresa tra 4 e 12 anni, indicazione a)
Utilizzare solo in caso di lievi sintomi transitori e per brevi periodi (meno di una settimana).
Se i sintomi persistono durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro
Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o alle apiaceae (umbrelliferae) (semi di anice, cumino, sedano, coriandolo e aneto) o all’anetolo.
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 4 anni a causa della mancanza di dati adeguati; consultare il pediatra.
Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione
Nessuna riferita.
Gravidanza e allattamento
Non ci sono dati sull’uso del frutto di finocchio in gravidanza.
Non è noto se i componenti del finocchio siano escreti nel latte materno.
In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
Effetti indesiderati
Possono verificarsi reazioni allergiche al finocchio a carico della cute o dell’apparato respiratorio, la cui frequenza non è nota.
Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
Informazioni farmaceutiche [se del caso]
Non pertinente.
Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data [se del caso, ai fini dell’uso sicuro del medicinale]
Non pertinente.
B. ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS
Nome scientifico della pianta
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung
Famiglia botanica
Apiaceae.
Sostanza vegetale
Finocchio dolce.
Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE
|
BG (bălgarski): Сладко резене, плод |
|
CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého |
|
DA (dansk): Fennikel, sød |
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DE (Deutsch): Süßer Fenchel |
|
EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς |
|
EN (English): Sweet fennel, fruit |
|
ES (español): Hinojo dulce, fruto de |
|
ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili |
|
FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä |
|
FR (français): Fruit de fenouil doux |
|
HU (magyar): Édesköménytermés |
|
IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto |
|
LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai |
|
LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi |
|
MT (malti): Bużbież ħelu, frotta |
|
NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet |
|
PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka) |
|
PT (português): Fruto de funcho doce |
|
RO (română): Fruct de fenicul dulce |
|
SK (slovenčina): Feniklový plod sladký |
|
SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka |
|
SV (svenska): Sötfänkål, frukt |
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IS (íslenska): Sæt fennel aldin |
|
NO (norsk): Fenikkel, søt |
Preparato(i) vegetale(i)
Finocchio dolce, frutto, essiccato e sminuzzato (3) o polverizzato.
Riferimento alla monografia della Farmacopea europea
Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825).
Indicazione(i)
a) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali riferibili a spasmi di lieve intensità, tra cui meteorismo e flatulenza. |
b) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento sintomatico degli spasmi di lieve intensità associati al ciclo mestruale. |
c) |
Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale utilizzato come espettorante in caso di tosse associata al raffreddore. |
Il prodotto è un medicinale vegetale di origine d’uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Tipo di tradizione
Europea, cinese.
Dosaggio specifico
Consultare il paragrafo «Posologia specifica».
Posologia specifica
Adulti
Dose singola.
Da 1,5 a 2,5 g di frutti di finocchio sminuzzati (4) (di recente) in 0,25 l di acqua bollente (lasciare in infusione per 15 minuti). Da bere tre volte al giorno come tisana.
Polvere di finocchio: 400 mg 3 volte al giorno (con un massimo di 2 g al giorno).
Adolescenti con più di 12 anni di età, indicazione a)
Vedere la dose per gli adulti.
Bambini di età compresa tra 4 e 12 anni, indicazione a)
Dose media giornaliera
3-5 g di frutti di finocchio sminuzzati (di recente) da somministrare come tisana, in tre dosi separate: da utilizzare solo in caso di lievi sintomi transitori e per brevi periodi (meno di una settimana).
Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 4 anni di età (vedere il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego»).
Via di somministrazione
Uso orale.
Durata d’impiego o limitazioni alla durata d’impiego
Adulti
Adolescenti con più di 12 anni di età, indicazione a)
Non assumere per più di 2 settimane.
Bambini di età compresa tra 4 e 12 anni, indicazione a)
Utilizzare solo in caso di lievi sintomi transitori e per brevi periodi (meno di una settimana).
Se i sintomi persistono durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro
Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o alle apiaceae (umbrelliferae) (semi di anice, cumino, sedano, coriandolo e aneto) o all’anetolo.
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 4 anni a causa della mancanza di dati adeguati; consultare il pediatra.
Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione
Nessuna riferita.
Gravidanza e allattamento
Non ci sono dati sull’uso del frutto di finocchio in gravidanza.
Non è noto se i componenti del finocchio siano escreti nel latte materno.
In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
Effetti indesiderati
Possono verificarsi reazioni allergiche al finocchio a carico della cute o dell’apparato respiratorio, la cui frequenza non è nota.
Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
Informazioni farmaceutiche [se del caso]
Non pertinente.
Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data [se del caso, ai fini dell’uso sicuro del medicinale]
Non pertinente.
(1) Frutto «sminuzzato» comprende anche frutto «triturato».
(2) Per la preparazione commerciale dei frutti di finocchio sminuzzati il richiedente deve effettuare appropriati studi di stabilità relativi al contenuto dei componenti dell’olio essenziale.
(3) Frutto «sminuzzato» comprende anche frutto «triturato».
(4) Per la preparazione commerciale dei frutti di finocchio sminuzzati il richiedente deve effettuare appropriati studi di stabilità relativi al contenuto dei componenti dell’olio essenziale.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2009 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari
[notificata con il numero C(2008) 7283]
(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)
(2008/912/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a norma dell’articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti. |
(3) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale. |
(4) |
La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentate dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2009. |
(5) |
Il contributo finanziario della Comunità va pertanto concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati al fine di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Inoltre l’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento, prevede che in casi eccezionali debitamente giustificati, le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE, sono finanziate dal Fondo. Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Comunità concede al Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 223 031 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.
Articolo 2
1. La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 337 509 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 31 072 EUR.
Articolo 3
1. La Comunità concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il monitoraggio delle biotossine marine.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 325 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 42 560 EUR.
Articolo 4
1. La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 304 772 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 36 505 EUR.
Articolo 5
1. La Comunità concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 277 377 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.
Articolo 6
1. La Comunità concede al Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) di Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e i controlli relativi agli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 245 406 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.
Articolo 7
1. La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e i controlli relativi agli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 235 891 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 32 000 EUR.
Articolo 8
1. La Comunità concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, (Svezia), un contributo finanziario per espletare le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il monitoraggio del Campylobacter.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 278 570 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 40 000 EUR.
Articolo 9
1. La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, per quanto concerne le analisi e i controlli relativi ai parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 299 584 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 32 000 EUR.
Articolo 10
1. La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 436 345 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 24 000 EUR.
Articolo 11
1. La Comunità concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux (Belgio) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 566 999 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 12
1. La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (5).
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 13
1. La Comunità concede al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments di Fougères (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 14
1. La Comunità concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Articolo 15
1. La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 260 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 26 000 EUR.
Articolo 16
1. La Comunità concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 605 608 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 68 995 EUR.
3. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 17
La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 18
1. La Comunità concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali e nei mangimi.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 110 000 EUR.
3. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 110 partecipanti ai seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 19
1. La Comunità concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad di Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e tenore di acidità.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 440 840 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 10 000 EUR.
Articolo 20
La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Stoccarda (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 332 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 21
1. La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 432 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 55 410 EUR.
Articolo 22
Il contributo finanziario della Comunità di cui agli articoli da 1 a 21 copre il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.
Articolo 23
Sono destinatari della presente decisione:
— |
per il latte e i prodotti lattiero-caseari: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort (Francia), |
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per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella): il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi, |
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per il monitoraggio delle biotossine marine: il Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo (Spagna), |
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per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: il Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regno Unito, |
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per Listeria monocytogenes: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort (Francia), |
— |
per Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort (Francia), |
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per Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia, |
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per Campylobacter: lo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala (Svezia), |
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per i parassiti (in particolare trichine, Echinococcus, Anisakis): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia, |
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per la resistenza antimicrobica: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790, (Danimarca), |
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per le proteine animali nei mangimi: il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux (Belgio), |
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per i residui: il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi, |
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per i residui: il Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants dell’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères (Francia), |
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per i residui: il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, (Germania), |
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per i residui: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia, |
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per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST): la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito, |
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per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania, |
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per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei cereali: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danimarca, |
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per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli: il Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spagna, |
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per le analisi e il controllo dei residui dei pesticidi con metodiche monoresiduo: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germania, |
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per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg. |
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(3) GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.
(4) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(5) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/55 |
DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2008
sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 31, nonché l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l’Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri. |
(2) |
Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2), le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, la risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 sulla posizione dell’Unione europea nella Conferenza mondiale contro il razzismo e sull’attuale situazione nell’Unione (3) e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell’Unione europea (secondo semestre 2000) sollecitano un’azione in questo campo. Nel programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio ricorda il suo risoluto impegno a contrastare ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di xenofobia espresso dal Consiglio europeo nel dicembre 2003. |
(3) |
All’azione comune 96/443/GAI, del 15 luglio 1996, del Consiglio nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (4), dovrebbe far seguito una nuova azione legislativa che soddisfi la necessità di ravvicinare maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e di superare gli ostacoli che si frappongono a un’efficace cooperazione giudiziaria, dovuti principalmente alle divergenze fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. |
(4) |
In base alla valutazione dell’azione comune 96/443/GAI e ai lavori svolti in altre sedi internazionali, quali il Consiglio d’Europa, in materia di cooperazione giudiziaria sussistono ancora alcune difficoltà; occorre pertanto ravvicinare ulteriormente il diritto penale degli Stati membri per garantire l’efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il razzismo e la xenofobia. |
(5) |
Il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. È necessario definire nei confronti di tale fenomeno un’impostazione penale che sia comune all’Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. |
(6) |
Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale. Poiché le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri sono in parte diverse, in particolare in questo campo, non è attualmente possibile una piena armonizzazione delle norme penali. |
(7) |
Nella presente decisione quadro, «ascendenza» dovrebbe essere intesa come riferita principalmente a persone o gruppi di persone che hanno tra i loro ascendenti persone che potrebbero essere individuate in base a determinate caratteristiche (quali la razza o il colore), la totalità delle quali non necessariamente sussiste tuttora. Ciononostante, in conseguenza della suddetta ascendenza tali persone o gruppi di persone possono essere oggetto di odio o violenza. |
(8) |
«Religione» dovrebbe essere intesa come riferita in senso ampio a persone definite in riferimento alle loro convinzioni religiose o al loro credo. |
(9) |
«Odio» dovrebbe essere inteso come riferito all’odio basato sulla razza, il colore, la religione, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica. |
(10) |
La presente decisione quadro non impedisce a uno Stato membro di adottare nella propria legislazione nazionale disposizioni che estendano l’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), a reati commessi contro un gruppo di persone definite secondo criteri diversi da razza, colore, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica, quali lo status sociale o le convinzioni politiche. |
(11) |
Occorrerebbe fare in modo che le indagini e le azioni penali relative ai reati di stampo razzista e xenofobo non siano subordinate a denunce o accuse da parte delle vittime, che spesso sono particolarmente vulnerabili e riluttanti a intentare un’azione giudiziaria. |
(12) |
L’armonizzazione del diritto penale dovrebbe permettere di combattere più efficacemente i reati di stampo razzista e xenofobo, promuovendo una piena ed effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto delle eventuali difficoltà esistenti in questo settore al momento del riesame della presente decisione quadro, al fine di valutare se siano necessarie ulteriori misure in proposito. |
(13) |
Poiché l’obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire di rendere i reati di stampo razzista e xenofobo passibili in tutti gli Stati membri almeno di un livello minimo di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto le norme devono essere comuni e compatibili, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione europea, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea; in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito in quest’ultimo articolo, la presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. |
(14) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente dagli articoli 10 e 11, e iscritti nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nei capitoli II e VI. |
(15) |
Considerazioni relative alla libertà di associazione e di espressione, in particolare della libertà di stampa e della libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, hanno dato luogo, nel diritto nazionale di molti Stati membri, a garanzie procedurali e a norme particolari concernenti la determinazione o la limitazione della responsabilità. |
(16) |
L’azione comune 96/443/GAI dovrebbe essere abrogata, dato che, con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (5), nonché della presente decisione quadro, essa risulta superata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Reati di stampo razzista o xenofobo
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
a) |
l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica; |
b) |
la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; |
c) |
l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro; |
d) |
l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. |
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l’ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi.
3. Ai fini del paragrafo 1, il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica.
4. All’atto dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, uno Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d), solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale.
Articolo 2
Istigazione e complicità
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l’istigazione ai comportamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile la complicità nel porre in essere i comportamenti di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Sanzioni penali
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano resi punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all’articolo 1 siano resi punibili con sanzioni penali che prevedono la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.
Articolo 4
Motivazione razzista e xenofoba
Per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all’atto della determinazione della pena.
Articolo 5
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica, in base:
a) |
alla legittimazione a rappresentare la persona giuridica; |
b) |
alla capacità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; |
c) |
alla capacità di esercitare la vigilanza in seno alla persona giuridica. |
2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora l’omessa direzione o vigilanza da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 a vantaggio della persona giuridica in questione, a opera di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che siano autori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2.
4. Per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità che abbia tale status in forza del diritto nazionale applicabile, a eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Articolo 6
Sanzioni nei confronti di persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese ammende penali o non ed eventuali altre sanzioni quali:
a) |
esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche; |
b) |
interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale; |
c) |
collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; |
d) |
provvedimento di liquidazione giudiziaria. |
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 7
Norme costituzionali e principi fondamentali
1. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è modificato per effetto della presente decisione quadro.
2. La presente decisione quadro non ha l’effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.
Articolo 8
Avvio delle indagini o dell’azione penale
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le indagini sui comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 o la relativa azione penale non siano subordinate a una denuncia o un’accusa a opera della vittima del comportamento, quanto meno nei casi più gravi, qualora il comportamento sia stato posto in essere sul suo territorio.
Articolo 9
Competenza giurisdizionale
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere:
a) |
interamente o in parte sul suo territorio; o |
b) |
da uno dei suoi cittadini; o |
c) |
a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. |
2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che essa si estenda ai casi in cui il comportamento è posto in essere mediante un sistema di informazione e:
a) |
l’autore pone in essere il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio, a prescindere dal fatto che il comportamento implichi o no l’uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio; |
b) |
il comportamento implica l’uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio, a prescindere dal fatto che l’autore ponga in essere o no il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio. |
3. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza giurisdizionale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
Articolo 10
Attuazione e riesame
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 28 novembre 2010.
2. Entro tale data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dal Consiglio e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina, entro il 28 novembre 2013, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
3. Anteriormente al 28 novembre 2013, il Consiglio riesamina la presente decisione quadro. In preparazione di tale riesame, il Consiglio chiede agli Stati membri se abbiano incontrato difficoltà nell’ambito della cooperazione giudiziaria riguardo ai comportamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Il Consiglio può inoltre chiedere all’Eurojust di riferire in una relazione se le differenze tra le legislazioni nazionali abbiano dato luogo a problemi nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale settore.
Articolo 11
Abrogazione dell’azione comune 96/443/GAI
L’azione comune 96/443/GAI è abrogata.
Articolo 12
Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
(1) Parere del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
(3) GU C 146 del 17.5.2001, pag. 110.
(4) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.
(5) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.