ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
2 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1188/2008 della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1189/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti baby beef originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1191/2008 della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/896/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 novembre 2008, relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6787]  ( 1 )

30

 

 

2008/897/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi [notificata con il numero C(2008) 7415]

39

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/898/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2008, relativa alla proroga del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

50

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2008 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 492/2008 (2) (il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(2)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(3)

La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi delle informazioni fornite da alcuni utilizzatori e fornitori della Comunità dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.

(4)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra l’aprile 2004 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(8)

Non essendo pervenute osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a un unico produttore esportatore nella RPC, si confermano i considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio.

3.2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(9)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il TEM hanno contestato le conclusioni provvisorie.

(10)

Nel caso della prima società questa ha fatto presente che, a suo parere, le norme contabili internazionali IAS impongono esclusivamente la preparazione di conti consolidati e non richiedono che detti conti consolidati siano sottoposti a revisione contabile in linea con le IAS.

(11)

Si rammenta in proposito che, nonostante diverse sollecitazioni, questa società non ha fornito i pertinenti conti finanziari consolidati, compresa la relazione dei revisori, né nel formulario di richiesta del TEM, né durante la visita in loco nella RPC. Le IAS stabiliscono e illustrano principi contabili concordati a livello internazionale e forniscono orientamenti sulla loro applicazione. L’esecuzione di una revisione delle registrazioni contabili in linea con le IAS implica che la revisione assicura che le registrazioni contabili sono state preparate e presentate in linea con le IAS e che vi ottemperano. In caso di violazione di tali principi, la relazione dei revisori dovrebbe menzionare le conseguenze della mancata ottemperanza e i motivi per i quali i principi IAS non sono stati applicati. La norma IAS 27 in particolare stabilisce chiaramente le condizioni alle quali le società sono tenute a preparare e a presentare i loro conti consolidati. La società non contesta il fatto che tali condizioni si applicavano al suo caso nel contesto dell’inchiesta sul TEM.

(12)

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base stabilisce chiaramente che le società che chiedono il TEM devono disporre di documenti contabili di base soggetti a una revisione contabile indipendente in linea con le IAS e sono di applicazione in ogni caso. Appare quindi chiaro che i conti non vanno soltanto preparati in linea con le IAS, ma devono anche essere sottoposti a revisione conformemente ad esse. L’assenza di una revisione contabile conforme alle IAS non consente alla Commissione di stabilire se i conti siano stati preparati o meno in conformità con le IAS. Semplicemente su tale base non è stato possibile concludere che il secondo criterio sia rispettato.

(13)

Lo stesso produttore esportatore sosteneva che a suo avviso la compensazione tra le entrate e le uscite non era di grande rilevanza e che la mancata divulgazione non influenzava la decisione economica degli utilizzatori presa sulla base del bilancio. Non vi sarebbe quindi stata violazione delle norme IAS.

(14)

Questa affermazione sembra però contraddire la prima stando alla quale i conti dovrebbero essere preparati ma non sottoposti a revisione in linea con le IAS. Se così fosse, le società stesse, e non revisori competenti e indipendenti come prescritto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), valuterebbero se la compensazione possa o meno non essere proibita, se le entrate e le uscite non sono di grande rilevanza, se tale compensazione non possa influenzare la decisione economica degli utilizzatori e se la compensazione pregiudichi la capacità degli utilizzatori di comprendere le transazioni svolte.

(15)

Inoltre, se è vero che si deve accettare il fatto che la nozione di «rilevanza» dà adito a interpretazione, il paragrafo 30 della nota IAS 1 stabilisce che una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una distinta esposizione nei prospetti del bilancio può tuttavia essere sufficientemente rilevante da dover essere esposta distintamente nelle note. Per tale motivo, considerato che la compensazione non era menzionata nella relazione di audit né nelle note degli stati finanziari della società, è confermato il fatto che i conti della società non sono stati oggetto di un audit conforme alle norme IAS.

(16)

Inoltre, le compensazioni in questione erano quelle riscontrate dagli investigatori della Commissione. Soltanto un audit approfondito avrebbe rivelato se non vi fossero altri casi di conti non preparati e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. In assenza di un simile audit, la Commissione non ha il tempo materiale, né tale è l’obiettivo della visita in loco, di sottoporre a revisione i conti e la presentazione dei conti delle società. Accade perciò che risultanze cui perviene la Commissione da cui si evince che le società rivendicanti il TEM vengono meno al requisito dei regolamenti di base che impone loro di preparare registrazioni contabili e di assicurare che i conti siano preparati e sottoposti a audit in linea con le norme IAS portano a concludere che il secondo criterio non è soddisfatto.

(17)

Inoltre, la stessa società non è d’accordo con la conclusione che un importo di capitale di esercizio negativo e importi significativi di prestiti senza interesse debbano essere considerati quali distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato ma piuttosto quale segno di efficienza gestionale.

(18)

Si noti innanzitutto che le risultanze relative al capitale di esercizio negativo sono risultanze collaterali e non sono quelle principali che portano a concludere che il richiedente non soddisfa il criterio per il TEM. In secondo luogo, un capitale di esercizio negativo può essere di per sé segno di efficienza gestionale, ma soltanto in una società con inventario e effetti passivi ridotti, fattispecie che per l’essenziale è riscontrabile soltanto in società funzionanti su una base quasi contante, come ad esempio grandi magazzini e supermercati. L’analisi della situazione di questo produttore esportatore cinese è risultata affatto diversa. Un capitale d’esercizio negativo va considerato piuttosto quale segno che la società può trovarsi sull’orlo della bancarotta o in gravi difficoltà finanziarie. In tali circostanze, il fatto di riuscire a ricevere grandi quantità di «crediti commerciali» senza alcun costo finanziario sarebbe estremamente improbabile in condizioni di economia di mercato. Per tale motivo i significativi importi di prestiti senza interesse che rappresentano una quota significativa dei debiti complessivi a breve termine della società (pari all’80 % delle passività totali) e che hanno portato a un livello significativo di capitale di esercizio negativo sono considerati esulare da un comportamento in linea con un’economia di mercato.

(19)

Nel caso della seconda società, non sono stati forniti nuovi argomenti atti a modificare le conclusioni provvisorie relative al TEM. È stato confermato in particolare che l’influenza dell’azionista statale sul processo decisionale della società è sproporzionalmente elevato e che lo Stato ha accettato di ridurre del 50 % il valore accertato dei diritti di utilizzo dei terreni senza nessun compenso. Ne consegue che i registri contabili non sono stati controllati secondo le norme IAS.

(20)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 19 a 26 del regolamento provvisorio.

3.3.   Trattamento individuale («TI»)

(21)

Una delle parti interessate ha affermato che pratiche anticoncorrenziali e interferenze statali incoraggerebbero l’elusione delle misure e perciò non si dovrebbe garantire un TI a nessuno dei produttori cinesi.

(22)

Questa parte interessata non ha però fornito nessuna prova in merito alle modalità in base alle quali queste eventuali pratiche anticoncorrenziali e le eventuali interferenze dello Stato consentirebbero di eludere le misure. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che un’eventuale interferenza dello Stato sarebbe soltanto possibile per il tramite della China Fermentation Industry Association di cui entrambi i produttori esportatori sono membri. Tuttavia, tutte le decisioni e raccomandazioni adottate da questa associazione erano di natura non vincolante. La richiesta è stata quindi respinta.

(23)

In assenza di altre osservazioni in merito al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio.

3.4.   Valore normale

3.4.1.   Paese di riferimento

(24)

Una delle parti interessate ha contestato la scelta fatta dalla Commissione di usare la Tailandia quale paese di riferimento e, in particolare, il produttore Ajinomoto Thailand, che è collegato al produttore comunitario. Le argomentazioni e le osservazioni di questa parte sono state però presentate dopo lo scadere del termine per la presentazione di osservazioni (3), ma, ciò che più conta, sono state presentate senza fornire prove sostanziali. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni.

(25)

In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 30 a 34 del regolamento provvisorio.

3.4.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

(26)

Uno dei produttori esportatori cinesi ha rivendicato che si dovrebbe effettuare un adeguamento per le differenze nei costi delle materie prime. In particolare questo produttore esportatore ha sostenuto che il glutammato monosodico prodotto a partire da melassa come nel caso del paese di riferimento sarebbe più costoso del glutammato monosodico prodotto a partire da amido di grano o di riso.

(27)

Appare però che il produttore esportatore cinese abbia significativamente esagerato il rapporto tra l’input di melassa e l’output di glutammato monosodico rispetto a quanto si è riscontrato e verificato presso il produttore che ha collaborato nel paese di riferimento. Di conseguenza l’affermazione che sia più costoso produrre glutammato monosodico nel paese di riferimento va respinta.

(28)

In assenza di osservazioni relative al metodo adottato per la determinazione del valore normale, si conferma il considerando 35 del regolamento provvisorio.

3.5.   Prezzo all’esportazione

(29)

In mancanza di osservazioni in merito al prezzo all’esportazione suscettibili di modificare le conclusioni nella fase provvisoria si confermano i considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio.

3.6.   Confronto

(30)

In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità si confermano i considerando da 38 a 39 del regolamento provvisorio.

3.7.   Margini di dumping

(31)

Per le società cui è stato concesso il TI la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base.

(32)

Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.: 36,5 %

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd.,

e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.: 33,8 %

(33)

La base per calcolare il margine di dumping nazionale è stabilita nel considerando 42 del regolamento provvisorio e, in assenza di osservazioni, viene confermata. Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato al 39,7 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria comunitaria

(34)

In assenza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 44 a 46 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo comunitario

(35)

In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 47 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dalla RPC nella Comunità

(36)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie uno degli importatori comunitari ha sostenuto che le conclusioni della Commissione in merito alla fluttuazione del prezzo all’esportazione cinese nel periodo in esame risultavano distorte a causa dell’uso di esercizi finanziari invece che di anni civili. Il periodo in esame è iniziato il 1o aprile 2004 mentre l’uso di anni civili avrebbe comportato che si facesse iniziare tale periodo il 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati dalla società, questo cambiamento nel punto di inizio avrebbe determinato un aumento del 12 % dei prezzi all’esportazione cinesi tra l’anno civile 2004 e il PI, in contrasto con il lieve calo registrato nel considerando 50 del regolamento provvisorio. Si noti però che i dati presentati dall’importatore erano basati sul totale dei suoi prezzi d’acquisto che coprivano ovviamente soltanto parte delle esportazioni cinesi verso la Comunità. Avendo esaminato i dati in relazione al prezzo medio di tutte le importazioni di glutammato monosodico dalla RPC, usando quale riscontro dati di Eurostat, si è constatato che i pertinenti prezzi cinesi sono aumentati soltanto dello 0,5 % nel periodo che va dal gennaio 2004 alla fine del PI e non del 12 % come sostenuto dall’importatore. La differenza nelle tendenze dei prezzi tra quanto accertato per il periodo in esame (un calo del 2 %) e quanto constatato per il periodo che va dal gennaio 2004 alla fine del PI (un aumento dello 0,5 %) non è tale da modificare le conclusioni cui si è pervenuti per quanto concerne l’effetto di tali prezzi sulla situazione dell’industria comunitaria. L’obiezione è quindi respinta.

(37)

In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni nella Comunità dalla RPC, si confermano i considerando da 48 a 52 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(38)

Alcune parti interessate hanno messo in dubbio l’analisi delle tendenze degli indicatori del pregiudizio. Esse hanno affermato che l’uso di periodi di 12 mesi coincidenti con l’esercizio finanziario del denunziante piuttosto che anni civili avrebbe, nella pratica, accorciato il periodo in esame di tre anni poiché l’esercizio finanziario 2007 si sovrappone, in grande misura, con il PI. Queste parti hanno obiettato che, per effettuare un’adeguata valutazione delle tendenze degli indicatori del pregiudizio, il periodo in esame dovrebbe essere prolungato per coprire l’intero anno civile 2004. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede un calendario rigoroso per la definizione del periodo in esame. Inoltre, la raccomandazione dell’OMC in merito ai periodi per la raccolta di dati relativi alle inchieste antidumping stabilisce che «In linea generale, […] il periodo per la raccolta dei dati relativi alle inchieste sul pregiudizio dovrebbe essere di norma pari ad almeno tre anni […] (4). Si è effettuata tuttavia un’analisi comparativa degli indicatori essenziali del pregiudizio sulla base di anno civile, vale a dire considerando un periodo costituito dal 2004, 2005, 2006 e dal PI per verificare se ne derivassero conclusioni diverse per quanto concerne il pregiudizio. Da questa analisi è emerso che le tendenze dei principali indicatori del pregiudizio non cambiano in modo significativo.

Sebbene certe tendenze come il calo della produzione e dei volumi delle vendite sarebbero meno pronunciate rispetto alle conclusioni del regolamento provvisorio, altri dati relativi alla redditività negativa dell’industria comunitaria, l’enorme aumento delle importazioni dalla RPC e la pronunciata sottoquotazione dei prezzi rimarrebbero invariati. Si noti inoltre che il periodo in esame serve quale indicatore dell’evoluzione della situazione dell’industria comunitaria per determinare se questa possa risentire di un pregiudizio notevole durante il PI. In tali circostanze, l’argomentazione delle parti è respinta poiché il quadro del pregiudizio avrebbe continuato a indicare un pregiudizio notevole anche se il periodo in esame fosse stato prolungato in modo da inglobare il primo trimestre del 2004.

(39)

Il denunziante ha inoltre espresso dei commenti sulla formulazione del considerando 60 del regolamento provvisorio. Il denunziante ha fatto presente che la frase «l’acquisizione di Orsan SA da parte di Ajinomoto Foods Europe» non era corretta poiché Orsan SA è stata acquisita dal gruppo Ajinomoto ed è stata successivamente ridenominata Ajinomoto Foods Europe.

(40)

In base ai dati e alle considerazioni suesposte, è quindi confermata la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria, di cui ai considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(41)

Una delle parti interessate ha sostenuto che nel periodo in esame non vi era coincidenza di tempo tra la tendenza negativa della redditività osservata dall’industria comunitaria e lo sviluppo dei volumi di importazione dalla RPC. È stato quindi sostenuto che le importazioni dalla RPC non potrebbero aver causato pregiudizio all’industria comunitaria. Sebbene la questione sia stata spiegata nei dettagli nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio si fa ulteriormente presente che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, non è il solo volume delle importazioni oggetto di dumping a poter essere un fattore rilevante al fine di valutare se importazioni a prezzi di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria, ma anche, in alternativa, i prezzi di tali importazioni. Al considerando 76 del regolamento provvisorio si è concluso che «[…] le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC, che hanno sottoquotato in modo significativo i prezzi dell’industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria». Considerato lo sviluppo dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nel periodo in esame si ritiene che tale obiezione debba essere respinta.

(42)

Un’altra parte interessata ha sostenuto che l’aumento delle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC nel periodo in esame non ha avuto ripercussioni sulla situazione dell’industria comunitaria poiché tali importazioni per l’essenziale sostituivano importazioni da altre fonti.

(43)

Si ricorda in proposito che, anche se le importazioni cinesi di glutammato monosodico hanno in effetti rimpiazzato in certa misura le importazioni da altri paesi, come illustrato nel considerando 57 del regolamento provvisorio, le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono riuscite costantemente a conquistare quote di mercato anche a spese dell’industria comunitaria persino quando il consumo comunitario era in calo. Questa obiezione non è inoltre suffragata dai risultati di questa inchiesta che ha messo in luce come l’impennata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC che hanno notevolmente sottoquotato il prezzo dell’industria comunitaria abbia determinato una situazione di pregiudizio notevole per l’industria comunitaria nel periodo in esame. Si deve pertanto respingere questa obiezione.

(44)

In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(45)

Varie parti interessate hanno ribadito le tesi, formulate prima dell’istituzione delle misure provvisorie, secondo cui il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria sarebbe stato provocato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Queste affermazioni, che concernono in modo particolare i costi di ristrutturazione e l’aumento dei costi delle materie prime che avrebbero colpito l’industria comunitaria, sono state già debitamente trattate nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio.

(46)

Una delle parti interessate ha ribadito le affermazioni fatte prima dell’imposizione delle misure provvisorie che un eventuale pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria può anche essere stato causato da esportazioni di glutammato monosodico dalla RPC fatte da società collegate all’industria comunitaria. Questa parte sostiene inoltre che il denunziante ha fuorviato la Commissione non rivelando l’esistenza di società collegate nella RPC e tacendo il fatto che queste società collegate in Cina esportavano glutammato monosodico nella Comunità. Su tale base questa parte ritiene che al denunziante si debba applicare l’articolo 18 del regolamento di base. La stessa parte lamenta inoltre una violazione del suo diritto di difesa poiché le versioni della denuncia e la risposta del denunziante al questionario destinata ad essere sottoposta all’esame delle parti interessate («versione aperta» — open version) non rivelavano il fatto che il denunziante disponeva di società collegate nella RPC coinvolte nel commercio di glutammato monosodico.

(47)

Come già indicato al considerando 94 del regolamento provvisorio, la questione delle esportazioni di glutammato monosodico nella Comunità a opera di un unico produttore nella RPC risaputamente collegato all’industria comunitaria non era stata considerata rilevante visto il loro volume irrisorio. Va ribadito inoltre che il denunziante non ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti per quanto concerne le sue società collegate nella RPC. Tale informazione era riportata nelle versioni riservate della denuncia e nella risposta al questionario del denunziante. È vero che tale informazione non era originariamente presente nella versione aperta della denuncia né nella versione aperta della risposta al questionario del denunziante. Questi ha però fornito successivamente, nel corso del procedimento, versioni aperte comprendenti informazioni in merito alle sue società collegate nella RPC. Viste le circostanze si ritiene che non vi sia stata violazione del diritto di difesa delle parti. Inoltre, non sono state presentate prove convincenti a corroborare l’affermazione che l’Ajinomoto Group fosse a conoscenza della presunta attività di esportazione indiretta di una delle sue società cinesi collegate. Si ritiene pertanto che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non sia di rigore in questa situazione e l’obiezione è respinta.

(48)

Una delle parti interessate ha ribadito l’affermazione espressa prima dell’imposizione delle misure provvisorie in merito all’impatto del tasso di cambio del dollaro USA rispetto all’euro nei calcoli della sottoquotazione dei prezzi e nell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria. Non sono state però fornite informazioni o prove addizionali atte a modificare le conclusioni di cui ai considerando da 84 a 90 del regolamento provvisorio che pertanto sono confermate.

(49)

Una delle parti interessate ha ribadito la sua affermazione espressa prima dell’imposizione delle misure provvisorie in merito all’impatto della strategia globale dell’Ajinomoto Group, in particolare alle esportazioni sul mercato UE da parte di società produttrici di glutammato monosodico site in paesi terzi e di proprietà di Ajinomoto, e all’impatto di queste sugli utili e sul livello delle scorte del denunziante. Al considerando 92 del regolamento provvisorio si afferma che le vendite sul mercato comunitario di glutammato monosodico proveniente da esportatori collegati all’industria comunitaria e stabiliti in paesi esterni alla Comunità hanno registrato una diminuzione sensibile e continua nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, nel considerando 95 di tale regolamento, si è concluso che le importazioni dell’industria comunitaria provenienti da parti collegate stabilite al di fuori della Comunità non hanno contribuito al pregiudizio notevole che essa ha subito. Questa parte non ha fornito informazioni o prove addizionali suscettibili di modificare questa conclusione che è quindi confermata.

5.3.   Conclusione relativa al nesso di causalità

(50)

Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(51)

Si conclude pertanto che le importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico originario della RPC hanno determinato un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(52)

In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 99 a 100 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1.   Interesse dell’industria comunitaria

(53)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori

(54)

Uno degli importatori ha affermato che l’impatto negativo che le misure antidumping possono comportare per la sua situazione economica è stato sottostimato nel considerando 108 del regolamento provvisorio. Secondo tale società, considerata la scarsa redditività delle sue vendite di glutammato monosodico e la scarsa possibilità di ripercuotere l’aumento del prezzo sui clienti, l’imposizione di misure antidumping comporterebbe la chiusura della sua attività nel campo del glutammato monosodico. Si noti che l’attività legata al glutammato monosodico non rappresenta una parte cospicua dell’attività di detto importatore che importa la maggior parte del suo glutammato monosodico dalla RPC. L’importatore in questione ha l’opzione di passare ad altre fonti di approvvigionamento non interessate da misure antidumping. Tuttavia, come menzionato nel considerando 108 del regolamento provvisorio, l’effetto previsto dell’introduzione delle misure sarebbe di ripristinare effettive condizioni di mercato sul mercato comunitario, il che potrebbe in questo caso portare a un aumento dei prezzi del glutammato monosodico, in particolare da parte dell’industria comunitaria e della RPC. Si prevede pertanto che tutti gli importatori dovrebbero essere in grado di ripercuotere sui clienti almeno parte dell’aumento dei costi risultante dall’imposizione di misure antidumping. Si conferma dunque la conclusione di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(55)

In seguito ai commenti formulati da parti interessate in merito all’eventuale impatto delle misure proposte sulle industrie utilizzatrici, si sono effettuate ulteriori analisi sulla base delle informazioni fornite dai principali utilizzatori di glutammato monosodico nella Comunità, segnatamente Nestlé e Unilever. L’inchiesta ha indicato che il glutammato monosodico rappresenta meno del 3 % del costo di produzione di tutti i prodotti contenenti glutammato monosodico prodotti da entrambe le società. Per tale motivo, tenendo inoltre conto delle indicazioni da cui emerge che entrambe le società hanno conseguito un utile medio relativamente elevato durante il PI in particolare su tali prodotti, è possibile confermare che l’eventuale impatto delle misura proposta sulla loro attività non sarebbe significativo.

6.4.   Interesse dei fornitori di materie prime

(56)

Dando seguito a quanto esposto nel considerando 115 del regolamento provvisorio, l’analisi relativa agli interessi del fornitore a monte dell’industria comunitaria è stata estesa per tener conto dei dati messi a disposizione da un secondo fornitore. Sulla base delle risposte al questionario date dai due fornitori si è constatato che la situazione delle società fornitrici si era deteriorata significativamente nel periodo in esame in linea con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. Il fatturato totale dei fornitori oggetto dell’inchiesta è calato nell’ordine dell’8-13 % e le loro vendite all’industria comunitaria hanno registrato addirittura un calo pari al doppio di tali percentuali (nell’ordine del 15-25 %). Entrambe le società hanno registrato anche un calo nei loro tassi di redditività.

(57)

Alla luce di quanto sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 116 del regolamento provvisorio.

6.5.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(58)

Alcune parti interessate hanno ribadito i loro commenti quanto alla presunta posizione dominante dell’Ajinomoto Group nel mondo e alla sua presunta posizione monopolistica nella Comunità. Queste osservazioni sono già state analizzate al considerando 117 del regolamento provvisorio. Non sono state presentate nuove prove in relazione a queste affermazioni.

(59)

Diverse parti interessate hanno presentato argomentazioni addizionali in relazione agli sviluppi post-PI sul mercato del glutammato monosodico. Esse affermano che il volume delle importazioni è calato e i prezzi sono aumentati successivamente al PI eliminando quindi qualsiasi pregiudizio potenziale per l’industria comunitaria. Queste parti sostengono che, in tale situazione, l’imposizione di dazi antidumping andrebbe esclusivamente a danno degli importatori e degli utilizzatori nella Comunità. Le parti hanno sollevato anche la questione di pretese carenze globali di forniture di glutammato monosodico poiché, secondo i loro dati, diversi importanti produttori mondiali avrebbero cessato la produzione o avrebbero ridotto la loro capacità produttiva. I dati Eurostat e informazioni addizionali ottenute dall’industria comunitaria non suffragano però queste affermazioni. Al contrario, i prezzi all’importazione sono rimasti stabili nel periodo post-PI e in alcuni mesi sono addirittura calati, mentre i volumi delle importazioni sia dalla RPC sia dai paesi terzi sono aumentate. Quest’ultimo sviluppo dimostra che alcuni concorrenti non cinesi hanno la capacità di sviluppare le loro esportazioni verso la Comunità.

6.6.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(60)

Alla luce dei risultati dell’ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità nel caso in esame, si confermano i risultati e le conclusioni di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(61)

In assenza di altre osservazioni fondate tali da modificare le conclusioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

7.2.   Forma e livello dei dazi

(62)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(63)

Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota dei dazi antidumping

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e

Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.

54,8 %

33,8 %

33,8 %

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.

60,4 %

36,5 %

36,5 %

Tutte le altre società

63,7 %

39,7 %

39,7 %

(64)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle singole società, indicate nel presente regolamento, sono state definite in base ai risultati dell’inchiesta e rispecchiano quindi la situazione delle società in questione accertata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia specificamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota di dazio applicabile «a tutte le altre società».

(65)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

7.3.   Impegni

(66)

Un unico produttore esportatore cinese che ha cooperato ha offerto un impegno sui prezzi.

(67)

Si noti in proposito che i prezzi del glutammato monosodico sono negoziati su scala mondiale con grandi società internazionali aventi stabilimenti di produzione all’interno e all’esterno della Comunità. Si noti inoltre che la maggior parte delle vendite di questo produttore esportatore vengono fatte a tali società internazionali. Considerato quanto sopra si ritiene che il rischio di compensazione incrociata dei prezzi tra contratti di vendita stipulati con società internazionali per i loro stabilimenti di produzione nella Comunità e per i loro stabilimenti siti in altri paesi fuori della Comunità sia estremamente elevato. Si ritiene inoltre che tale compensazione incrociata sarebbe estremamente difficile da accertare nel quadro del monitoraggio dell’impegno. Per tale motivo l’offerta di impegno di questo produttore esportatore, nella sua forma attuale, va respinta e la sua accettazione è ritenuta non praticabile considerato il fatto che non potrebbe essere monitorata appropriatamente da parte della Commissione.

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(68)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, vale a dire dal regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti.

(69)

Si ricorda che un eventuale notevole aumento del volume delle esportazioni delle società soggette ad aliquote di dazio individuali inferiori, successivo all’istituzione delle misure antidumping, potrebbe essere considerato una modifica della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si può fra l’altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e

Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.

33,8

A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.

36,5

A884

Tutte le altre società

39,7

A999

3.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione sulle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 4.6.2008, pag. 14.

(3)  Punto 6, lettera c) dell’avviso di apertura (GU C 206 del 5.9.2007, pag. 23).

(4)  G/ADP/6 del 16 maggio 2000.

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgio.


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

54,1

TR

75,3

ZZ

64,7

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

58,1

TR

82,6

ZZ

124,0

0709 90 70

MA

64,6

TR

110,3

ZZ

87,5

0805 20 10

MA

63,6

TR

65,0

ZZ

64,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

48,8

IL

74,6

TR

58,9

ZZ

59,2

0805 50 10

MA

64,0

TR

64,6

ZA

117,7

ZZ

82,1

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

67,2

MK

32,9

US

111,0

ZA

111,1

ZZ

79,8

0808 20 50

CN

49,5

TR

103,0

ZZ

76,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (2) prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e di 9 975 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia e del Kosovo (3).

(2)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4), l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5) e l'accordo interinale con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (6), fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650 e 800 tonnellate.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (7) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (8) prevedono la fissazione di norme dettagliate per l'applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef».

(4)

A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina e per i territori doganali della Serbia e del Kosovo alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura rispettivamente nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

(5)

È opportuno che i contingenti siano gestiti per mezzo di titoli di importazione. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (10), fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (11) stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle notifiche degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento.

(7)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

a)

9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

b)

1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

c)

1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

d)

9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo;

e)

800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro.

I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.

Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2.   Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3.   L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui a codici NC sotto elencati, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 3

1.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

2.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:

a)

indica a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato;

b)

si accerta che i titoli di importazione relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno.

3.   L'autorità competente può rilasciare titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. I titoli sono rilasciati immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1.   Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro.

2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o i territori doganali esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.

3.   L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritti a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello con penna a inchiostro nero.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

4.   Ogni certificato è individuato da un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale emittente.

Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.

5.   Il certificato è valido solo se correttamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6.   Il certificato si considera correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.

Articolo 5

1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

a)

è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

b)

si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c)

si impegna a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2.   La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.

Articolo 7

Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio 2010, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile 2010, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(3)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

(5)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

(6)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(7)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

(8)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

(9)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(10)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(11)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

:

in bulgaro

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1189/2008)

:

in spagnolo

:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 1189/2008]

:

in ceco

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1189/2008)

:

in danese

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1189/2008)

:

in tedesco

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1189/2008)

:

in estone

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1189/2008)

:

in greco

:

«Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2008]

:

in inglese

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 1189/2008)

:

in francese

:

«Baby beef» [Règlement (CE) no 1189/2008]

:

in italiano

:

«Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1189/2008]

:

in lettone

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1189/2008)

:

in lituano

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1189/2008)

:

in ungherese

:

«Baby beef» (1189/2008/EK rendelet)

:

in maltese

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1189/2008)

:

in olandese

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 1189/2008)

:

in polacco

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1189/2008)

:

in portoghese

:

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 1189/2008]

:

in rumeno

:

«Baby beef» [Regulamentul (CE) nr. 1189/2008]

:

in slovacco

:

«Baby beef» [Nariadenie (ES) č. 1189/2008]

:

in sloveno

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 1189/2008)

:

in finlandese

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1189/2008)

:

in svedese

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 1189/2008)


ALLEGATO II

Organismi emittenti:

Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia.

Bosnia-Erzegovina:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

territorio doganale della Serbia (1): «Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia».

Customs territory of Kosovo:


(1)  Escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.


ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 1189/2008

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO X

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 1189/2008

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo non utilizzato

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO XI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 1189/2008

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)


Numero d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

In data 3 settembre 2008 (2) la Corte di giustizia ha deciso l’annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui esso riguarda Yassin Abdullah Kadi e la Al Barakaat International Foundation. La Corte ha statuito nel contempo che gli effetti del regolamento (CE) n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, siano mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza. Tale lasso di tempo è stato accordato per consentire di porre rimedio alle violazioni constatate.

(3)

Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha trasmesso una sintesi che illustra le motivazioni avanzate dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani al sig. Kadi e alla Al Barakaat International Foundation, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni in proposito affinché possano esprimere il loro punto di vista.

(4)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation.

(5)

Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation.

(6)

Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dal sig. Kadi con lettera datata 10 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento del sig. Kadi nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale persona con la rete Al-Qaeda.

(7)

Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dalla Al Barakaat International Foundation con lettera datata 9 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento della Al Barakaat International Foundation nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale organizzazione con la rete Al-Qaeda.

(8)

In considerazione di quanto sopra, occorre modificare l’allegato I aggiungendovi i nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat International Foundation.

(9)

Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di misura di prevenzione, e tenuto conto dell’esigenza di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla legittimità del regolamento oggetto dell’annullamento, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 maggio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  Sentenza pronunciata nei procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio, Raccolta 2008, pag. I-… (non ancora pubblicata).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

1)

la voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Barakaat International Foundation. Indirizzo: a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia.»;

2)

la voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]; nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.»


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1186/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1186/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 56.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 2 dicembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

35,10

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

21,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

21,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

35,10


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

28.11.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

190,56

112,79

Prezzo FOB USA

241,10

231,10

211,10

114,32

Premio sul Golfo

12,34

Premio sui Grandi laghi

27,27

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

11,39 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

9,04 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2008

relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/896/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di alcune malattie degli animali acquatici. La parte II dell’allegato IV della predetta direttiva elenca, inoltre, certe malattie esotiche e non esotiche.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione. Tali programmi devono tener conto degli orientamenti fissati secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva.

(3)

La direttiva 2006/88/CE prevede che l’obiettivo dei programmi di sorveglianza zoosanitaria sia quello di rilevare qualsiasi aumento di mortalità in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione, nonché di rilevare le malattie elencate nella parte II dell’allegato IV della predetta direttiva, nelle aziende e nelle zone destinate a molluschicoltura in cui sono presenti specie suscettibili di contrarre dette malattie. Inoltre, nella parte B dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE, le ispezioni svolte nell’ambito di tali programmi si prefiggono a loro volta di offrire consulenza ai responsabili dell’impresa di acquacoltura circa questioni attinenti alla salute degli animali acquatici e, laddove necessario, di attuare le misure veterinarie necessarie.

(4)

Considerata la diversità del settore dell’acquacoltura nella Comunità, occorre adattare i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi alla struttura del settore e alla situazione zoosanitaria in ciascuno Stato membro. Di conseguenza, gli orientamenti che gli Stati membri devono prendere in considerazione per i programmi in questione devono limitarsi a fornire indicazioni generali.

(5)

È quindi opportuno stabilire, nella presente decisione, gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA ZOOSANITARIA BASATI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, DI CUI ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE

1.   Obiettivo degli orientamenti

L’obiettivo degli orientamenti consiste nel fornire agli Stati membri indicazioni sui programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE («programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione dei rischi»).

2.   Svolgimento delle ispezioni

2.1.   CONTROLLO DEI REGISTRI ED ESAMI CLINICI

Ogni ispezione di un’azienda o zona destinata alla molluschicoltura consiste in un’analisi delle registrazioni previste dall’articolo 8 della direttiva 2006/88/CE, in particolare per quanto riguarda i casi di mortalità, al fine di consentire una valutazione dello stato sanitario attuale e pregresso dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura.

L’ispezione deve aver per oggetto un campione rappresentativo di tutte le unità epidemiologiche.

Se è possibile disporne, occorre procedere all’esame clinico esterno ed interno di un campione rappresentativo di animali d’acquacoltura morti di recente e moribondi, allo scopo di riscontrare cambiamenti patologici significativi. Detto esame deve in particolare prefiggersi di rilevare qualsiasi infezione provocata da una malattia elencata nella parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE («una malattia elencata»).

Qualora l’esito dell’esame induca a sospettare la presenza di una tale malattia, gli animali d’acquacoltura nell’azienda o zona destinata a molluschicoltura devono essere sottoposti ad esame di laboratorio.

Il capo V della direttiva 2006/88/CE fornisce dettagli sulle disposizioni da adottare in casi di sospetto e/o conferma di una malattia elencata.

2.2.   CAMPIONAMENTO ED ESAME DI LABORATORIO

Ilprelievo di campioni per esami di laboratorio non è necessario in tutti i casi. Per determinare se il campionamento è necessario, occorre tener conto delle informazioni acquisite grazie al controllo dei registri dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura e all’ispezione degli animali d’acquacoltura, nonché di altri dati pertinenti.

3.   Scelta tra autorità competente, veterinari privati ed altri servizi qualificati in materia di salute degli animali acquatici per lo svolgimento delle ispezioni

Spetta agli Stati membri determinare se le ispezioni che formano parte dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi devono essere effettuate esclusivamente dall’autorità competente o se possono essere effettuate anche da veterinari privati o da altri servizi qualificati che si occupano di salute degli animali acquatici.

4.   Frequenza delle ispezioni

La parte B dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE stabilisce le frequenze raccomandate delle ispezioni ad aziende e zone destinate a molluschicoltura. Le frequenze sono determinate da due fattori:

a)

lo stato sanitario dello Stato membro interessato, della zona o del compartimento interessati in relazione alle malattie non esotiche elencate nella parte II dell’allegato IV della predetta direttiva («malattie non esotiche elencate»);

b)

il livello di rischio dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura in relazione alla contrazione e alla diffusione di malattie.

5.   Lo stato sanitario delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

La parte B dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE opera una distinzione tra le seguenti categorie di stato sanitario:

Categoria I

a)

Dichiarato indenne da malattia in conformità dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) o b), o dell’articolo 50, paragrafo 1), lettere a) o b) della direttiva 2006/88/CE. Tale stato è determinato dal fatto che:

i)

nessuna delle specie suscettibili di contrarre la malattia in questione è presente nello Stato membro, zona o compartimento ed eventualmente nell’acqua di sorgente di tale Stato membro, zona o compartimento; oppure

ii)

è noto che l’agente patogeno non può sopravvivere nello Stato membro, zona o compartimento ed eventualmente nell’acqua di sorgente di tale Stato membro, zona o compartimento.

b)

Dichiarato indenne da malattia in conformità dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/88/CE. Lo stato sanitario si basa sulla sorveglianza mirata conforme alle condizioni stabilite nella parte II dell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.

Categoria II

Non dichiarato indenne da malattia ma soggetto ad un programma di sorveglianza approvato in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.

Categoria III

Non notoriamente infetto ma non soggetto a un programma di sorveglianza per l’ottenimento dello status di indenne da malattia.

Categoria IV

Notoriamente infetto ma soggetto ad un programma di eradicazione approvato in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE.

Categoria V

Notoriamente infetto, soggetto a misure minime di lotta secondo quanto previsto dal capo V della direttiva 2006/88/CE.

Se necessario, le ispezioni effettuate nell’ambito di un programma di sorveglianza zoosanitaria basato sulla valutazione dei rischi possono essere combinate con:

a)

ispezioni effettuate nell’ambito dei programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati in conformità della direttiva 2006/88/CE (per zone o compartimenti che rientrano nelle categorie II o IV);

b)

qualsiasi tipo di sorveglianza effettuata per mantenere lo status di indenne da malattia [per zone o compartimenti che rientrano nella categoria I, dichiarati indenni da malattia in conformità dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) o b), o dell’articolo 50, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 2006/88/CE];

c)

qualsiasi tipo di sorveglianza effettuata nell’ambito delle misure di lotta di cui al capo V della direttiva 2006/88/CE (per zone o compartimenti che rientrano nella categoria V).

Nell’elaborazione dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, gli Stati membri devono tener conto di quanto segue:

a)

per le aziende o le zone destinate a molluschicoltura situate in zone il cui stato sanitario rientra nelle categorie II e IV, la frequenza di ispezione richiesta dai programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati in conformità della direttiva 2006/88/CE è maggiore rispetto alla frequenza raccomandata nella parte B dell’allegato III della direttiva; non è quindi necessario che gli Stati membri stabiliscano requisiti specifici relativi alla frequenza dell’ispezione per le aziende e le zone destinate a molluschicoltura situate in aree coperte da tali programmi;

b)

la necessità per gli Stati membri di stabilire requisiti specifici relativi alla frequenza delle ispezioni nell’ambito di un programma di sorveglianza zoosanitaria basato sulla valutazione dei rischi sussiste principalmente nei riguardi delle aziende o zone destinate a molluschicoltura, situate in aree con uno stato sanitario che rientra nelle categorie I, III e V, a seconda delle circostanze particolari e delle misure nazionali;

c)

occorre considerare il fatto che un’azienda o una zona destinata a molluschicoltura possono avere uno stato sanitario diverso a seconda delle diverse malattie; può essere il caso delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura che detengono specie suscettibili di contrarre più di una delle malattie non esotiche elencate (1).

6.   Determinazione del livello di rischio delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

6.1.   INTRODUZIONE

Il livello di rischio delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura varia non solo tra le zone che presentano uno stato sanitario diverso ma anche nelle zone che presentano lo stesso stato sanitario (2).

La sezione 6.2 fornisce indicazioni sui fattori di rischio da prendere in considerazione per determinare il livello di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura.

La sezione 6.3 contiene un modello che può essere utilizzato per la classificazione delle aziende e zone destinate a molluschicoltura aventi livello di rischio elevato, medio o basso. Gli Stati membri possono utilizzare altri modelli per determinare il livello di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura, se tali modelli sono considerati più adatti in una determinata situazione.

Questi orientamenti non forniscono informazioni sul modo in cui gli Stati membri devono applicare il modello della sezione 6.3. Gli Stati membri possono:

a)

applicare tale modello a ogni singola azienda e zona destinata a molluschicoltura per determinare il rispettivo livello di rischio individuale; oppure

b)

utilizzare il modello per catalogare i vari tipi di aziende e zone destinate a molluschicoltura presenti sul loro territorio e, su questa base, definire le categorie di aziende e zone destinate a molluschicoltura che devono essere considerate come presentanti un livello di rischio basso, medio o elevato.

6.2.   FATTORI DI RISCHIO

Numerosi fattori concorrono a determinare il livello di rischio di un’azienda o di una zona destina a molluschicoltura. Tali fattori possono comprendere, tra l’altro:

a)

la diffusione diretta della malattia attraverso l’acqua;

b)

i movimenti di animali di acquacoltura;

c)

il tipo di produzione;

d)

le specie di animali d’acquacoltura detenute;

e)

il sistema di biosicurezza, comprese la competenza e la formazione del personale;

f)

la densità di aziende e zone destinate a molluschicoltura nonché di stabilimenti di trasformazione nella zona attorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;

g)

la prossimità di aziende e zone destinate a molluschicoltura che presentano uno stato sanitario inferiore all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;

h)

lo stato sanitario attuale e pregresso dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura interessate e delle altre aziende e zone destinate a molluschicoltura situate nella zona;

i)

la presenza di agenti patogeni in animali acquatici selvatici nella zona intorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;

j)

il rischio che presentano le attività umane in prossimità dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura interessate (3);

k)

i predatori o gli uccelli che hanno accesso all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate.

L’uso di un sistema complesso per la valutazione dei livelli di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura, che tenga conto di tutti i fattori di rischio pertinenti, può fornire una classificazione esatta delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura a seconda del loro livello di rischio. Tuttavia, tale sistema può anche richiedere maggior tempo e non essere efficiente in termini di costi. Inoltre, la ponderazione di vari fattori per valutare il rischio globale rappresenta un’operazione complicata.

Date le difficoltà derivanti dall’uso di un sistema complesso per la classificazione delle aziende e zone destinate a molluschicoltura in base al loro livello di rischio, è opportuno, nella maggior parte dei casi, concentrarsi sui seguenti fattori di rischio:

a)

la diffusione diretta della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura;

b)

i movimenti di animali di acquacoltura.

Questi due fattori di rischio sono importanti indipendentemente dal tipo di produzione, dalle specie di animali d’acquacoltura detenuti nell’azienda o nella zona destinata a molluschicoltura e dalle malattie interessate.

6.3.   MODELLO PER DETERMINARE IL LIVELLO DI RISCHIO DELLE AZIENDE E DELLE ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA

Questo modello per determinare il livello di rischio (elevato/medio/basso) delle aziende o zone destinate a molluschicoltura comprende tre fasi:

Fase I

:

Stima della probabilità di contrazione della malattia nell’azienda o nella zona destinata a molluschicoltura;

Fase II

:

Stima della probabilità di diffusione della malattia dall’azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura;

Fase III

:

Combinazione delle stime dei livelli di rischi risultanti dalle fasi I e II.

Fase I

Stima della probabilità di contrazione della malattia nell’azienda o nella zona destinata a molluschicoltura

Probabilità di contrazione della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

Probabilità di contrazione della malattia attraverso movimenti di animali d’acquacoltura

Livello di rischio

Elevata

Elevata

Elevato

Elevata

Bassa

Medio

Bassa

Elevata

Medio

Bassa

Bassa

Basso


Fase II

Stima della probabilità di diffusione della malattia dall’azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura

Probabilità di diffusione della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

Probabilità di diffusione della malattia attraverso movimenti di animali d’acquacoltura

Livello di rischio

Elevata

Elevata

Elevato

Elevata

Bassa

Medio

Bassa

Elevata

Medio

Bassa

Bassa

Basso


Fase III

Combinazione delle stime dei livelli di rischio risultanti dalle fasi I e II

Fase I. Probabilità di contrazione della malattia

Elevata

M

E

E

Media

B

M

E

Bassa

B

B

M

 

 

Bassa

Media

Elevata

 

 

Fase II. Probabilità di diffusione della malattia

6.4.   LIVELLO DI RISCHIO PER ALCUNE AZIENDE E ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA I DI STATO SANITARIO

Se le aziende e zone destinate a molluschicoltura non detengono specie suscettibili di contrarre una delle malattie non esotiche elencate o se l’agente patogeno in questione è noto come non idoneo a sopravvivere nello Stato membro, zona o compartimento e, se del caso, nelle sue sorgenti d’acqua, tali aziende e zone destinate a molluschicoltura possono, in virtù della parte B dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE, essere considerate come presentanti un livello di rischio basso. In linea di massima, non è perciò necessario che il programma di sorveglianza zoosanitaria basato sulla valutazione dei rischi preveda diverse frequenze di ispezione.

Queste aziende e le zone destinate a molluschicoltura, tuttavia, possono presentare vari livelli di rischio riguardo alla contrazione e alla diffusione di malattie non esotiche elencate o di malattie emergenti. Gli Stati membri possono perciò classificare tali aziende e zone destinate a molluschicoltura secondo il rispettivo livello di rischio e, di conseguenza, differenziare il livello di sorveglianza e di ispezione. Agendo in tal modo, gli Stati membri possono anche tener conto della necessità di rendere ottimale l’uso delle risorse.

6.5.   STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRAZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA ATTRAVERSO L’ACQUA E A CAUSA DELLA PROSSIMITÀ GEOGRAFICA DI AZIENDE E ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA

6.5.1.   Introduzione

Le aziende e le zone destinate a molluschicoltura presentano un basso rischio di contrazione e di diffusione della malattia se le sorgenti e lo scarico dell’acqua o l’ambiente acquatico in cui sono situate l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura possono essere considerati in grado di assicurare un certo livello di protezione contro l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni. Il rischio di contrazione e di diffusione di una malattia in e da un’azienda o zona destinata a molluschicoltura, attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica delle stesse, varia notevolmente (4).

Il modello descritto nella sezione 6.3 opera unicamente una distinzione tra probabilità elevata e bassa di diffusione delle malattie attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura.

In questa sezione sono riportati esempi di situazioni che possono essere considerate come rappresentanti una probabilità bassa di contrazione e di diffusione della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura.

Gli esempi forniti in questa sezione non coprono tutti i casi possibili. Di conseguenza, non si deve concludere che le aziende e le zone destinate a molluschicoltura non corrispondenti a uno di questi esempi presentino un’alta probabilità di contrazione o diffusione delle malattie.

6.5.2.   Esempi di basso rischio di contrazione della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura:

a)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua da pozzi o sorgenti;

b)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua disinfettata o trattata per evitare l’introduzione di agenti patogeni;

c)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua da altre fonti, che:

i)

non sono collegate ad aziende o zone destinate a molluschicoltura o stabilimenti di trasformazione che detengono o trasformano specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell’azienda o nella zona destinata a molluschicoltura;

ii)

non contengono animali acquatici selvatici di specie sensibili;

d)

bacini idrici interni, compresi stagni e laghi isolati da altre fonti d’acqua; per determinare se il bacino idrico debba essere considerato isolato, bisogna considerare le variazioni stagionali come la possibilità di contatto con acque di altra origine in caso di inondazioni;

e)

aziende e zone destinate a molluschicoltura situate sul litorale a una distanza di sicurezza da altre aziende e zone destinate a molluschicoltura e da stabilimenti di trasformazione che detengono o trasformano specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell’azienda o nella zona destinata a molluschicoltura interessate; l’autorità competente deve determinare cosa si intende per distanza di sicurezza, tenendo conto di fattori quali la capacità degli agenti patogeni pertinenti di sopravvivere in acque aperte, le correnti e l’ampiezza delle maree.

6.5.3.   Esempi di basso rischio di diffusione della malattia attraverso l’acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura:

a)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che non scaricano le proprie acque reflue in vie d’acqua naturali (5);

b)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che disinfettano o trattano in altro modo le acque reflue, per prevenire la diffusione di agenti patogeni;

c)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che scaricano le proprie acque nella rete fognaria pubblica, purché questa disponga di un sistema di trattamento delle acque; tuttavia, se le acque di fognatura sono scaricate in vie d’acqua naturali senza aver subito alcun trattamento, il rischio che tali aziende e zone destinate a molluschicoltura comportano non va considerato basso;

d)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che non scaricano le proprie acque reflue in acque contenenti animali d’acquacoltura o animali acquatici selvatici di specie suscettibili di contrarre le malattie interessate elencate;

e)

bacini idrici interni, inclusi stagni e laghi, isolati da altre fonti idriche; nel determinare se il bacino idrico debba essere considerato isolato, bisogna tener conto delle variazioni stagionali, come la possibilità di contatto con acque di altra origine in caso di inondazioni;

f)

aziende e zone destinate a molluschicoltura situate sul litorale a distanza di sicurezza da altre aziende e zone destinate a molluschicoltura che detengono specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell’azienda o zona destinata a molluschicoltura interessata; l’autorità competente deve determinare cosa si intende per distanza di sicurezza, tenendo conto di fattori quali la capacità degli agenti patogeni di sopravvivere in acque aperte, le correnti e l’ampiezza delle maree.

6.6.   STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRAZIONE E DIFFUSIONE DELLA MALATTIA ATTRAVERSO MOVIMENTI DI ANIMALI D’ACQUACOLTURA

6.6.1.   Introduzione

I movimenti di animali d’acquacoltura vivi verso e da aziende e zone destinate a molluschicoltura costituiscono un mezzo estremamente importante di trasmissione della malattia.

Nel valutare questo fattore va considerato quanto segue:

a)

il luogo di origine degli animali d’acquacoltura;

b)

il numero di animali d’acquacoltura forniti all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura;

c)

il numero dei vari fornitori di animali d’acquacoltura;

d)

la frequenza dei movimenti di animali d’acquacoltura verso e da aziende e zone destinate a molluschicoltura.

Il modello descritto nella sezione 6.3 raccomanda solo che le aziende siano raggruppate secondo il grado di rischio elevato o basso di contrazione e di diffusione di malattie attraverso movimenti di animali d’acquacoltura. Ai fini di questo modello, è quindi sufficiente considerare se l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura sono rifornite di animali d’acquacoltura vivi (incluse le uova) o ne forniscono e il luogo di origine di tali animali.

In questa sezione sono riportati esempi di situazioni che possono essere considerate come presentanti un livello di rischio basso di contrazione e di diffusione di malattie attraverso movimenti di animali d’acquacoltura.

Gli esempi forniti in questa sezione non coprono tutti i casi possibili. Di conseguenza, non si deve concludere che le aziende e le zone destinate a molluschicoltura non corrispondenti a uno di questi esempi presentino un rischio elevato di contrazione e di diffusione della malattia.

6.6.2.   Esempi di bassa probabilità di contrazione di malattie attraverso la fornitura di animali d’acquacoltura ad aziende e zone destinate a molluschicoltura:

a)

aziende e zone destinate a molluschicoltura autosufficienti in uova o novellame (6);

b)

casi in cui gli animali d’acquacoltura forniti provengono unicamente da zone o compartimenti indenni da malattia. Per le aziende il cui stato sanitario rientra nelle categorie III e V, la legislazione comunitaria vigente non prescrive che gli animali d’acquacoltura di cui esse si forniscono, debbano provenire da zone o compartimenti indenni da malattie; il fatto che un’azienda scelga di rifornirsi di animali provenienti da zone o compartimenti indenni da malattie la distingue dalle altre aziende della stessa categoria di stato sanitario. Le aziende della categoria I di stato sanitario possono rifornirsi unicamente di animali il cui luogo di origine è indenne da malattia. Per queste aziende vale invece l’obbligo di rifornirsi di animali provenienti dalla stessa zona indenne da malattia o di ricorrere a un numero limitato di fornitori di animali d’acquacoltura;

c)

casi in cui vengono forniti animali acquatici selvatici che hanno subito una quarantena e sono destinati all’allevamento;

d)

casi in cui sono fornite uova disinfettate; questo vale solo se prove scientifiche o l’esperienza pratica hanno dimostrato che la disinfezione riduce effettivamente il rischio di trasmissione della malattia ad un livello accettabile riguardo alle malattie elencate cui le specie presenti nell’azienda o nell’area destinata a molluschicoltura sono suscettibili.

6.6.3.   Esempi di bassa probabilità di diffusione della malattia attraverso la fornitura di animali d’acquacoltura ad aziende o zone destinate a molluschicoltura:

a)

aziende e zone destinate a molluschicoltura che non forniscono animali a scopi di allevamento, stabulazione o ripopolamento;

b)

aziende piscicole che forniscono unicamente uova disinfettate: questo vale solo se prove scientifiche o l’esperienza pratica hanno dimostrato che la disinfezione riduce effettivamente il rischio di trasmissione della malattia ad un livello accettabile per quanto riguarda le malattie esotiche o non esotiche elencate cui le specie presenti nell’azienda sono suscettibili.


(1)  Ad esempio, un’azienda che alleva la trota iridea potrebbe essere indenne da anemia del salmone infettiva (categoria I), rientrare nella categoria II (soggetta a programma di sorveglianza approvato) per la setticemia emorragica virale ed avere uno status di «non notoriamente infetta» per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (categoria III).

(2)  Ad esempio, un’azienda dichiarata indenne da malattia non esotica elencata, presenta in generale un basso rischio di diffusione di tale malattia. Tuttavia, un’azienda che produce il proprio novellame presenta un rischio molto più basso rispetto ad un’azienda che compra il proprio novellame da uno o vari fornitori.

(3)  Ad esempio, vie di trasporto, porti (acqua di zavorra), pesca sportiva.

(4)  Il rischio è diverso, ad esempio, nel caso di un sistema di ricircolo coperto con acqua di pozzo e disinfezione dell’acqua di scarico (rischio molto basso), e nel caso di un’azienda con gabbie in mare e un gran numero di aziende nelle vicinanze (rischio molto alto).

(5)  Ad esempio, aziende interne che scaricano le proprie acque reflue nel suolo o nei campi.

(6)  Può essere il caso delle aziende piscicole che dispongono di uno stock di pesci riproduttori e delle aziende di molluschicoltura e zone destinate a molluschicoltura in cui la produzione si basa sul reclutamento naturale di larve.


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi

[notificata con il numero C(2008) 7415]

(2008/897/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE dispone l'introduzione di un'azione finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di detta decisione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (2) ha sostituito l'articolo 24 di quest'ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) dispone l'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (5), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Nel 2008 sono stati approvati, a norma della decisione 2007/782/CE della Commissione (6), alcuni programmi pluriennali relativi all'eradicazione, alla lotta e alla sorveglianza delle malattie animali presentati dagli Stati membri. L'impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell'esecuzione del programma relativo all'anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all'articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE.

(9)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché l'anno successivo (il secondo) dei programmi pluriennali approvati nel 2008. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(10)

Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(11)

La direttiva 2006/88/CE de Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8) stabilisce che gli Stati membri notoriamente infetti da una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II di detta direttiva elaborino programmi di eradicazione per tali malattie.

(12)

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (9) stabilisce che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo europeo per la pesca. L'articolo 32 di tale regolamento prevede che la Comunità possa contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. A norma della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro di tali programmi operativi per l'eradicazione delle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato della medesima decisione.

(13)

Alcuni Stati membri hanno elaborato programmi pluriennali di eradicazione di talune malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE e nell'allegato della decisione 90/424/CEE. Tali programmi sono stati valutati tecnicamente dalla Commissione e vanno conseguentemente approvati.

(14)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare per ogni programma (eccetto i programmi pluriennali di eradicazione di talune malattie degli animali acquatici per le quali sarà fissato un contributo finanziario in seguito all'approvazione tecnica) gli importi medi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri a fronte di talune spese sostenute dai medesimi, per esempio, per i test, e come indennizzo ai proprietari per le perdite subite a causa della macellazione o dell'abbattimento di animali.

(15)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (10), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(16)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(17)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la conversione delle spese in valute diverse dall'euro va applicato l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

1 100 000 EUR per l'Irlanda;

b)

3 000 000 EUR per la Spagna;

c)

5 000 000 EUR per l'Italia;

d)

77 000 EUR per Cipro;

e)

20 000 EUR per Malta;

f)

1 400 000 EUR per il Portogallo;

g)

2 000 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test SAT

0,2 EUR per test;

c)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

d)

test ELISA

1 EUR per test;

e)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo del test tubercolinico e del test del gamma interferone e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

2 000 000 EUR per l'Irlanda;

b)

5 000 000 EUR per la Spagna;

c)

2 700 000 EUR per l'Italia;

d)

1 100 000 EUR per la Polonia;

e)

1 000 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test tubercolinico

1 EUR per test;

b)

test del gamma interferone

5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

250 000 EUR per la Grecia;

b)

4 500 000 EUR per la Spagna;

c)

4 000 000 EUR per l'Italia;

d)

75 000 EUR per Cipro;

e)

1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

c)

animali macellati

50 EUR per animale.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

1 200 000 EUR per il Belgio;

b)

5 000 EUR per la Bulgaria;

c)

790 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

840 000 EUR per la Danimarca;

e)

4 100 000 EUR per la Germania;

f)

10 000 EUR per l'Estonia;

g)

1 000 000 EUR per l'Irlanda;

h)

50 000 EUR per la Grecia;

i)

16 100 000 EUR per la Spagna;

j)

19 100 000 EUR per la Francia;

k)

9 000 000 EUR per l'Italia;

l)

70 000 EUR per la Lettonia;

m)

50 000 EUR per la Lituania;

n)

220 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

500 000 EUR per l'Ungheria;

p)

5 000 EUR per Malta;

q)

2 100 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

1 500 000 EUR per l'Austria;

s)

500 000 EUR per la Polonia;

t)

3 200 000 EUR per il Portogallo;

u)

250 000 EUR per la Romania;

v)

250 000 EUR per la Slovenia;

w)

50 000 EUR per la Finlandia;

x)

370 000 EUR per la Svezia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA: 2,50 EUR per test;

b)

test PCR: 10 EUR per test;

c)

acquisto di vaccini: 0,3 EUR per dose.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari dei volatili abbattuti e delle uova distrutte, nonché per l'acquisto di vaccini e per gli esami di laboratorio per la verifica dell'efficacia della disinfezione, sino a un importo massimo di:

a)

850 000 EUR per il Belgio;

b)

30 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 400 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

75 000 EUR per la Danimarca;

e)

25 000 EUR per l'Estonia;

f)

600 000 EUR per la Germania;

g)

40 000 EUR per l'Irlanda;

h)

550 000 EUR per la Grecia;

i)

4 750 000 EUR per la Spagna;

j)

3 250 000 EUR per la Francia;

k)

1 100 000 EUR per l'Italia;

l)

76 000 EUR per Cipro;

m)

270 000 EUR per la Lettonia;

n)

16 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

1 450 000 EUR per l'Ungheria;

p)

110 000 EUR per Malta;

q)

1 700 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

525 000 EUR per l'Austria;

s)

1 550 000 EUR per la Polonia;

t)

500 000 EUR per il Portogallo;

u)

450 000 EUR per la Romania;

v)

625 000 EUR per la Slovacchia;

w)

25 000 EUR per la Slovenia;

x)

20 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test batteriologico (coltura)

5,0 EUR per test;

b)

acquisto di vaccini

0,05 EUR per dose;

c)

sierotipizzazione degli isolati ricultanti di Salmonella spp.

20 EUR per test;

d)

analiatiper verificare l'efficacia dell'impiego dei diatnfettanti

5,0 EUR per test;

e)

abbattimento di esemplari da riproduzione di Gallus gallus

3,5 EUR per esemplare;

f)

abbattimento di esemplari ovaioli di Gallus gallus

1,5 EUR per esemplare.

Articolo 6

Peste suina classica e peste suina africana

1.   I programmi di lotta e sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

b)

della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, nonché, per la Romania, per la vaccinazione dei suini domestici, sino a un importo massimo di:

a)

200 000 EUR per la Bulgaria;

b)

800 000 EUR per la Germania;

c)

550 000 EUR per la Francia;

d)

100 000 EUR per l'Italia;

e)

350 000 EUR per l'Ungheria;

f)

5 000 EUR per il Lussemburgo;

g)

2 500 000 EUR per la Romania;

h)

30 000 EUR per la Slovenia;

i)

550 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 7

Malattia vescicolare dei suini

1.   Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 500 000 EUR.

Articolo 8

Invluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.   I programmi per le indagini cull'invluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre ad un importo forfettario per il campionamentsto i volatili selvatici, sino a un importo massimstoi:

a)

90 000 EUR per il Belgio;

b)

70 000 EUR per la Bulgaria;

c)

60 000 EUR per la Repubblica Ceca;

d)

200 000 EUR per la Danimarca;

e)

500 000 EUR per la Germania;

f)

7 000 EUR per l'Estonia;

g)

60 000 EUR per l'Irlanda;

h)

70 000 EUR per la Grecia;

i)

350 000 EUR per la Spagna;

j)

200 000 EUR per la Francia;

k)

550 000 EUR per l'Italia;

l)

15 000 EUR per Cipro;

m)

30 000 EUR per la Lettonia;

n)

40 000 EUR per la Lituania;

o)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

180 000 EUR per l'Ungheria;

q)

7 000 EUR per Malta;

r)

500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

50 000 EUR per l'Austria;

t)

80 000 EUR per la Polonia;

u)

200 000 EUR per il Portogallo;

v)

400 000 EUR per la Romania;

w)

55 000 EUR per la Slovenia;

x)

50 000 EUR per la Slovacchia;

y)

35 000 EUR per la Finlandia;

z)

280 000 EUR per la Svezia;

za)

380 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

1 EUR per test;

b)

testtoi immunodiffusione in gel oi agar

1,2 EUR per test;

c)

test HI per H5/H7

12 EUR per test;

d)

test oi isolamentsto i virus

30 EUR per test;

e)

test PCR

15 EUR per test;

f)

campionamentsto i volatili selvatici

20 EUR per animale.

Articolo 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1.   I programmi oi sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e oi eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro oi cui al paragrafo 1 per l'esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari di diagnosi differenziale, al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell'ambito o i rispettivi programmi oi eradicazione di BSE e scrapie e al 50 % dei costi per l'analisi oei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimstoi:

a)

1 850 000 EUR per il Belgio;

b)

750 000 EUR per la Bulgaria;

c)

920 000 EUR per la Repubblica Ceca;

d)

1 850 000 EUR per la Danimarca;

e)

8 900 000 EUR per la Germania;

f)

220 000 EUR per l'Estonia;

g)

5 400 000 EUR per l'Irlanda;

h)

2 000 000 EUR per la Grecia;

i)

7 400 000 EUR per la Spagna;

j)

12 600 000 EUR per la Francia;

k)

4 100 000 EUR per l'Italia;

l)

1 800 000 EUR per Cipro;

m)

230 000 EUR per la Lettonia;

n)

530 000 EUR per la Lituania;

o)

105 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

990 000 EUR per l'Ungheria;

q)

24 000 EUR per Malta;

r)

2 900 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

1 150 000 EUR per l'Austria;

t)

3 340 000 EUR per la Polonia;

u)

1 300 000 EUR per il Portogallo;

v)

1 300 000 EUR per la Romania;

w)

250 000 EUR per la Slovenia;

x)

860 000 EUR per la Slovacchia;

y)

750 000 EUR per la Finlandia;

z)

900 000 EUR per la Svezia;

za)

5 900 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi oi cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti:

a)

5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini oi cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d)

175 EUR per test, i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001;

e)

10 EUR per test di genotipizzazione;

f)

500 EUR per bovino;

g)

70 EUR per ovino o caprino abbattuto.

Articolo 10

Rabbia

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:

a)

790 000 EUR per la Bulgaria;

b)

1 100 000 EUR per la Lituania;

c)

780 000 EUR per l'Ungheria;

d)

270 000 EUR per l'Austria;

e)

4 450 000 EUR per la Polonia;

f)

500 000 EUR per la Romania;

g)

470 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test.

Articolo 11

Leucosi bovina enzootica

1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:

a)

15 000 EUR per l'Estonia;

b)

20 000 EUR per la Lituania;

c)

500 000 EUR per Malta;

d)

800 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel oi agar

0,5 EUR per test;

c)

capo macellato

375 EUR per animale.

Articolo 12

Malattia di Aujeszky

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimstoi:

a)

800 000 EUR per la Spagna;

b)

80 000 EUR per l'Ungheria;

c)

2 500 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 1 EUR per un test ELISA.

CAPO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 13

Rabbia

1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:

a)

600 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

325 000 EUR per la Germania;

c)

1 000 000 EUR per l'Estonia;

d)

1 100 000 EUR per la Lettonia;

e)

370 000 EUR per la Slovenia;

f)

100 000 EUR per la Finlandia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test.

4.   Gli importi da impegnare a titolstoegli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolstindicativo):

Stato membro

2010

2011

2012

Repubblica ceca

 

 

 

Germania

 

 

 

Lettonia

1 250 000

 

 

Finlandia

100 000

 

 

Estonia

1 250 000

1 250 000

 

Slovenia

350 000

350 000

350 000

Articolo 14

Malattia di Aujeszky

1.   Il secondo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimstoi 175 000 EUR.

3.   Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 1 EUR per un test ELISA.

Articolo 15

Leucosi bovina enzootica

1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:

a)

800 000 EUR per l'Italia;

b)

55 000 EUR per la Lettonia;

c)

350 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmitoi cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

testtoi immunodiffusione in gel oi agar

0,5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

4.   Gli importi da impegnare per il 2010 sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Sono riportati oi seguito gli importi in euro (a titolstindicativo):

a)

800 000 EUR per l'Italia;

b)

55 000 EUR per la Lettonia;

c)

350 000 EUR per il Portogallo.

Articolo 16

Malattie degli animali o'acquacoltura

Il programma pluriennale di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) presentato dalla Danimarca e il programma di eradicazione della malattia del virus erpetico (KHV) presentato dalla Germania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall'abbattimento o dalla macellazione dell'animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

Nel caso di indennizzi versati dopstil termine di 90 giorni si applica l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (11).

Articolo 18

1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.   Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 19

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:

a)

attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

fissino al 1o gennaio 2009, al più tardi, l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli da 1 a 16.

c)

trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2009 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli da 1 a 16, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 7, lettera a) della decisione 90/424/CEE;

d)

per i programmi di cui all'articolo 8 presentino alla Commissione, mediante l'apposito sistema on line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento di detta relazione;

e)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2010, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera b) della decisione 90/424/CEE, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

f)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16, li attuino in modo efficace;

g)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 non presentino altre domande di contributi comunitari per tali azioni, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

(3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(9)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(10)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(11)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/50


AZIONE COMUNE 2008/898/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2008

relativa alla proroga del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2007, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/805/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana.

(2)

In base al riesame dell'azione comune 2007/805/PESC, il Consiglio conviene di prorogare il mandato dell'RSUE per una durata di quattordici mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Koen VERVAEKE in quanto rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana (UA) è prorogato fino al 28 febbraio 2010.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'UE a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia UE-Africa. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel:

a)

migliorare il dialogo politico dell'UE e in relazioni più ampie con l'UA;

b)

rafforzare il partenariato UE-UA in tutti i settori delineati nella strategia UE-Africa, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana, lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;

c)

lavorare insieme e nel dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'UE e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:

la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica;

i diritti umani e la governance: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare la governance; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e dei conflitti armati in tutti i suoi aspetti;

la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igienizzazione, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'UE; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici;

l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

Inoltre, l'UE svolgerà un ruolo di primo piano nell'attuazione della strategia congiunta UEAfrica intesa a sviluppare e consolidare il partenariato strategico fra l'Africa e l'UE.

Articolo 3

Mandato

Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

a)

rafforzare l'influenza generale dell'UE sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PESD che rientrano nel rapporto UE-UA e coordinare tale dialogo;

b)

garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'UE in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;

c)

rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'UE allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE;

d)

contribuire a una maggior coerenza e a un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'UE nei confronti dell'UA e rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l'UA;

e)

seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;

f)

mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;

g)

agevolare le relazioni e la cooperazione tra UA e organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'UE fornisce il suo sostegno;

h)

offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia UE-Africa;

i)

offrire consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

j)

sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in altri Stati membri o regioni dell'UA e sostenere tali azioni; e

k)

mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PESD insite nelle relazioni UE-UA.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 1 850 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli segnatamente misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano usati in modo coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE tiene i contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono riesaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulla situazione dei lavori entro il mese di giugno del 2009 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato per metà novembre 2009. Tali relazioni servono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Istituzione e ulteriore sviluppo

Nel novembre 2009 o prima, se occorre, la presidenza, in stretta collaborazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione, presenta al Consiglio una relazione completa sul futuro dell'ufficio e sulla sua organizzazione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

H. NOVELLI


(1)  GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 45.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


2.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.