ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
29.11.2008 |
IT EN EN EN EN EN EN EN EN |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2008
che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 stabilisce che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005, o in data successiva, le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali come definiti all'articolo 2 del predetto regolamento. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 14 settembre 2002. La Commissione, considerata la consulenza fornita dal Gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ha modificato tale regolamento per includervi tutti i principi e le interpretazioni emanati rispettivamente dallo International Accounting Standards Board (IASB) e dallo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) adottati all'interno della Comunità entro il 31 dicembre 2007 integralmente, a eccezione dello IAS 39 (relativo alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari) del quale sono state omesse parti limitate. |
(3) |
I diversi principi internazionali sono stati adottati con una serie di regolamenti di modifica, il che causa incertezza giuridica e ostacola la corretta applicazione dei principi contabili internazionali nella Comunità. Per semplificare la legislazione comunitaria in materia di principi contabili e migliorarne la chiarezza e la trasparenza, è opportuno riunire in un unico testo i principi contenuti attualmente nel regolamento (CE) n. 1725/2003 e nei successivi atti di modifica. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere sostituito dal presente regolamento. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono adottati i principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 figuranti in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243, dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261, del 13.10.2003, pag. 1.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
IAS 1 |
Presentazione del bilancio |
IAS 2 |
Rimanenze |
IAS 7 |
Rendiconto finanziario |
IAS 8 |
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori |
IAS 10 |
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio |
IAS 11 |
Lavori su ordinazione |
IAS 12 |
Imposte sul reddito |
IAS 16 |
Immobili, impianti e macchinari |
IAS 17 |
Leasing |
IAS 18 |
Ricavi |
IAS 19 |
Benefici per i dipendenti |
IAS 20 |
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica |
IAS 21 |
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere |
IAS 23 |
Oneri finanziari |
IAS 24 |
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate |
IAS 26 |
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione |
IAS 27 |
Bilancio consolidato e separato |
IAS 28 |
Partecipazioni in società collegate |
IAS 29 |
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate |
IAS 31 |
Partecipazioni in joint venture |
IAS 32 |
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio |
IAS 33 |
Utile per azione |
IAS 34 |
Bilanci intermedi |
IAS 36 |
Riduzione di valore delle attività |
IAS 37 |
Accantonamenti, passività e attività potenziali |
IAS 38 |
Attività immateriali |
IAS 39 |
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (a eccezione di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura) |
IAS 40 |
Investimenti immobiliari |
IAS 41 |
Agricoltura |
IFRS 1 |
Prima adozione degli International Financial Reporting Standards |
IFRS 2 |
Pagamenti basati su azioni |
IFRS 3 |
Aggregazioni aziendali |
IFRS 4 |
Contratti assicurativi |
IFRS 5 |
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate |
IFRS 6 |
Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie |
IFRS 7 |
Strumenti finanziari: informazioni integrative |
IFRS 8 |
Settori operativi |
IFRIC 1 |
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari |
IFRIC 2 |
Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili |
IFRIC 4 |
Determinare se un accordo contiene un leasing |
IFRIC 5 |
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali |
IFRIC 6 |
Passività derivanti dalla partecipazione a un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
IFRIC 7 |
Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29, Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate |
IFRIC 8 |
Ambito di applicazione dell'IFRS 2 |
IFRIC 9 |
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati |
IFRIC 10 |
Bilanci intermedi e riduzione di valore |
IFRIC 11 |
IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo |
SIC-7 |
Introduzione dell'euro |
SIC-10 |
Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione con le attività operative |
SIC-12 |
Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo) |
SIC-13 |
Entità a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo |
SIC-15 |
Leasing operativo — Incentivi |
SIC-21 |
Imposte sul reddito — Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili |
SIC-25 |
Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti |
SIC-27 |
La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing |
SIC-29 |
Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative |
SIC-31 |
Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria |
SIC-32 |
Attività immateriali — Costi connessi a siti web |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, a eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1
Presentazione del bilancio
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente Principio è definire i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. A tale scopo, il presente Principio espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime sul loro contenuto. La rilevazione, la valutazione e l’informativa su specifiche operazioni e altri fatti sono trattate in altri Principi e Interpretazioni. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente Principio deve essere applicato a tutti i bilanci redatti per scopi di carattere generale preparati e presentati secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards (IFRS). |
3. |
I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere informazioni adattate alle loro particolari necessità informative. I bilanci redatti per scopi di carattere generale includono quelli che sono presentati separatamente o all’interno di altri documenti pubblici, quali relazioni annuali o prospetti informativi. Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 13-41 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità indipendentemente dal fatto che queste debbano redigere un bilancio consolidato o un bilancio separato, come definito nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato. |
4. |
[Eliminato] |
5. |
Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato, pubblico o governativo, che intendano applicare il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e il bilancio nel suo complesso. |
6. |
Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (per esempio alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per esempio alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o dei possessori di quote. |
SCOPO DEL BILANCIO
7. |
Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio redatto per scopi di carattere generale è fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione della direzione aziendale delle risorse a essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:
Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori del bilancio a prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità e, in particolare, la loro tempistica e certezza. |
PARTI DEL BILANCIO
8. |
Un’informativa di bilancio completa include:
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9. |
Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione della direzione aziendale che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un’analisi in merito a:
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10. |
Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d’esercizio non rientrano nell’ambito di applicazione degli IFRS. |
DEFINIZIONI
11. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante. Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci esposte in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti. |
12. |
Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza». Quindi, la valutazione necessita di prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche. |
CONSIDERAZIONI GENERALI
Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS
13. |
I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile. |
14. |
Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS. |
15. |
Praticamente in tutte le circostanze, con la conformità a tutti gli IFRS applicabili si ottiene una presentazione attendibile. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:
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16. |
Principi contabili non corretti non possono essere sanati né dalla illustrazione dei principi contabili adottati, né da note o documentazione esplicativa. |
17. |
In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un’Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 18 se il quadro sistematico di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga. |
18. |
Quando un’entità disattende una disposizione di un Principio o un’Interpretazione secondo quanto previsto dal paragrafo 17, questa deve indicare:
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19. |
Quando un’entità ha derogato da una disposizione di un Principio o di una Interpretazione in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 18, lettere c) e d). |
20. |
Il paragrafo 19 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un Principio o di una Interpretazione relativa alla valutazione di attività o passività e quella deviazione ha un effetto sulla valutazione delle variazioni nelle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente. |
21. |
Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un Principio o di una Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, e tuttavia il quadro sistematico di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:
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22. |
Per le finalità di cui ai paragrafi da 17 a 21, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un Principio o di una Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, la direzione aziendale considera:
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Continuità aziendale
23. |
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento. |
24. |
Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale. |
Contabilizzazione per competenza
25. |
Un’entità deve preparare il proprio bilancio, a eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza. |
26. |
Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, le voci sono rilevate come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico. |
Uniformità di presentazione del bilancio
27. |
La presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio devono essere mantenute da un esercizio all’altro a meno che:
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28. |
Un acquisto o una dismissione significativo, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un’entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare a essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un’entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 38 e 39. |
Rilevanza e aggregazione
29. |
Ogni classe rilevante di voci simili deve essere esposta distintamente nel bilancio. Le voci di natura o destinazione dissimile devono essere presentate distintamente a meno che queste siano irrilevanti. |
30. |
Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell’esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci del prospetto di stato patrimoniale, del prospetto di conto economico, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario o delle note. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti di quel bilancio o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una distinta esposizione nei prospetti di quel bilancio può tuttavia essere sufficientemente rilevante da essere esposta distintamente nelle note. |
31. |
L’applicazione del concetto di rilevanza significa che una particolare disposizione sull’informativa da fornire di un Principio o di una Interpretazione non necessita di essere soddisfatta se l’informazione non è rilevante. |
Compensazione
32. |
Le attività e le passività, i ricavi e i costi non devono essere compensati se non richiesto o consentito da un Principio o da una Interpretazione. |
33. |
È importante che le attività e le passività, i ricavi e i costi siano esposti distintamente. Le compensazioni nel conto economico o nello stato patrimoniale, salvo che esse riflettano la sostanza dell’operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori sia di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell’entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l’accantonamento per obsolescenza magazzino e l’accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità. |
34. |
Lo IAS 18 Ricavi definisce il termine ricavo e richiede che questo sia determinato al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenendo conto dell’importo di qualsiasi sconto commerciale e di quantità concesso dall’entità. L’entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto alla attività principale generatrice di ricavi. I risultati di tali operazioni sono presentati, quando tale esposizione riflette la sostanza dell’operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:
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35. |
Inoltre, utili e perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione, sono esposti al netto. Tali utili e perdite sono, tuttavia, esposti distintamente se sono rilevanti. |
Informazioni comparative
36. |
A eccezione di quando un Principio o una Interpretazione consenta o richieda diversamente, le informazioni comparative devono essere fornite per il periodo precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio. Informazioni comparative devono essere incluse per le informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento. |
37. |
In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio degli esercizi precedenti è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, dettagli di una causa legale, i cui esiti erano incerti alla data di chiusura del precedente bilancio e che non è ancora stata definita, sono esposti nel bilancio dell’esercizio di riferimento. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall’essere informati sull’esistente incertezza alla data di chiusura del precedente bilancio, nonché dalle azioni intraprese durante l’esercizio per risolverla. |
38. |
Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, gli importi comparativi devono essere riclassificati a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, un’entità deve indicare:
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39. |
Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:
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40. |
Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, i dati possono non essere stati raccolti nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l’informativa. |
41. |
Lo IAS 8 tratta le modifiche delle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore. |
STRUTTURA E CONTENUTO
Introduzione
42. |
Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 Rendiconto finanziario disciplina la presentazione di un rendiconto finanziario. |
43. |
Il presente Principio a volte utilizza il termine «informativa» in un senso ampio, comprendendo voci esposte nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario, così come nelle note. Le informazioni sono inoltre richieste da altri Principi e Interpretazioni. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro Principio o Interpretazione, tali informazioni sono esposte o nel prospetto dello stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, o nel rendiconto finanziario (ovunque è applicabile), o nelle note. |
Identificazione del bilancio
44. |
Il bilancio deve essere chiaramente identificato e distinto dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato. |
45. |
Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l’informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni. |
46. |
Ogni parte del bilancio deve essere chiaramente identificata. Inoltre, le seguenti informazioni devono essere evidenziate e, quando necessario, ripetute per una corretta comprensione dell’informativa presentata:
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47. |
Le disposizioni contenute nel paragrafo 46 sono normalmente soddisfatte presentando le intestazioni di pagina e le intestazioni di colonna abbreviate su ogni pagina del bilancio. La decisione sul modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando il bilancio è presentato elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; le indicazioni di cui sopra sono allora richiamate con una frequenza tale da assicurare una corretta comprensione dell’informativa inclusa nel bilancio. |
48. |
Il bilancio è spesso reso più comprensibile presentando l’informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui il livello di arrotondamento nella esposizione è indicato e non viene omessa l’informativa rilevante. |
Periodo di riferimento
49. |
Il bilancio deve essere redatto almeno annualmente. Quando la data di riferimento del bilancio di un’entità cambia e il bilancio annuale considera un periodo più lungo o più breve di un anno, un’entità deve indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:
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50. |
Normalmente, il bilancio è coerentemente redatto con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non preclude questa prassi, in quanto non è probabile che i bilanci risultanti siano significativamente diversi da quelli presentati assumendo come riferimento un anno. |
Stato Patrimoniale
Distinzione corrente/non corrente
51. |
Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale secondo quanto previsto dai paragrafi da 57 a 67 a eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate genericamente in base al loro livello di liquidità. |
52. |
Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, per ciascuna voce di attività e passività che include sia gli importi che ci si aspetta di realizzare o regolare a) non oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio e b) oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, un’entità deve indicare l’importo che si prevede di realizzare o regolare oltre dodici mesi. |
53. |
Quando l’entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto di stato patrimoniale fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall’entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo. |
54. |
Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l’entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile. |
55. |
Nell’applicare il paragrafo 51, un’entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando un’entità ha diverse attività. |
56. |
L’informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un’entità. Lo IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede l’indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L’indicazione della data attesa di realizzo o di regolamento di attività e passività non monetarie quali le rimanenze e gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un’entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. |
Attività correnti
57. |
Un’attività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:
Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti. |
58. |
Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro. |
59. |
Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate come parte del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (attività finanziarie che rientrano in questa categoria sono classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti. |
Passività correnti
60. |
Una passività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:
Tutte le altre passività devono essere classificate come non correnti. |
61. |
Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Tali voci operative sono classificate come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. |
62. |
Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o sono assunte principalmente per la negoziazione. Esempi sono le passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari e la parte corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 65 e 66. |
63. |
Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche se:
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64. |
Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), la potenzialità di rifinanziare non è considerata e l’obbligazione è classificata come corrente. |
65. |
Quando un’entità viola una condizione di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data o prima della data di riferimento del bilancio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, la passività è classificata come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di riferimento del bilancio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio stesso, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. La passività è classificata come corrente perché, alla data di riferimento del bilancio, l’entità non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data. |
66. |
Tuttavia, la passività è classificata come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di riferimento del bilancio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato. |
67. |
In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui i bilanci sono autorizzati alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio:
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Informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale
68. |
Come minimo, il prospetto di stato patrimoniale deve includere voci che presentino i seguenti valori, nella misura in cui non sono stati già presentati in base alle disposizioni di cui al paragrafo 68A:
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68A. |
Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche delle voci rappresentative dei seguenti valori:
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69. |
Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di stato patrimoniale quando tale presentazione è rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità. |
70. |
Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio, come attività (passività) correnti. |
71. |
Il presente Principio non prescrive l’ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte. Il paragrafo 68 fornisce semplicemente una lista di voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una separata esposizione nel prospetto di stato patrimoniale. Inoltre:
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72. |
La decisione circa la presentazione distinta di ulteriori voci si basa sulla valutazione:
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73. |
L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che queste dovrebbero essere presentate come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, Impianti e macchinari. |
Informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note
74. |
Un’entità deve evidenziare, nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità. |
75. |
Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. I fattori definiti nel paragrafo 72 sono anche usati per decidere il criterio della sotto-classificazione. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:
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76. |
Un’entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:
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77. |
Un’entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un’informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 76, lettera a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza. |
Conto economico
Utile o perdita d’esercizio
78. |
Tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio devono essere incluse nel conto economico a meno che un Principio o una Interpretazione dispongano diversamente. |
79. |
Normalmente, tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio sono incluse nel conto economico. Questo comprende gli effetti delle modifiche nelle stime contabili. Tuttavia, possono esistere dei casi in cui particolari componenti possono essere esclusi dalla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 tratta due di questi casi: la correzione di errori e l’effetto dei cambiamenti di principi contabili. |
80. |
Altri Principi trattano voci che possono soddisfare la definizione del Quadro sistematico di ricavi o costi ma sono solitamente escluse dal conto economico. Esempi includono le riserve di rivalutazione (cfr. IAS 16), utili e perdite particolari derivanti dalla traduzione dei bilanci di una gestione estera (cfr. IAS 21) e utili e perdite sulla rivalutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (cfr. IAS 39). |
Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico
81. |
Come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all’esercizio:
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82. |
Le seguenti voci devono essere indicate nel prospetto di conto economico come ripartizioni dell’utile o della perdita d’esercizio:
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83. |
Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di conto economico quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario di un’entità. |
84. |
Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta a comprendere il risultato realizzato e a prevedere quello futuro. Voci addizionali sono incluse nel prospetto di conto economico e le descrizioni usate e l’ordine delle voci sono modificati quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. I fattori da considerare includono la significatività, la natura e la destinazione dei componenti di ricavi e di costi. Per esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. Le voci di ricavi e costi non sono compensate a meno che siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32. |
85. |
Un’entità non deve presentare ricavi e costi come componenti straordinari nel prospetto di conto economico o nelle note. |
Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico o nelle note
86. |
Quando le componenti di ricavo e di costo sono significative, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente. |
87. |
Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:
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88. |
Un’entità deve presentare un’analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all’interno dell’entità scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti. |
89. |
Le entità sono incoraggiate a esporre l’analisi di cui al paragrafo 88 nel prospetto di conto economico. |
90. |
Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile o perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito. |
91. |
La prima forma di analisi è il metodo dei costi per natura. I costi sono aggregati nel conto economico secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all’interno dell’entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:
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92. |
La seconda forma di analisi è denominata metodo dei «costi per destinazione» o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:
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93. |
Le entità che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti. |
94. |
La scelta tra il metodo dei costi per destinazione e per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell’entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell’entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l’informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un’ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 93 il termine, «benefici per i dipendenti» ha lo stesso significato che ha nello IAS 19 Benefici per i dipendenti. |
95. |
Un’entità deve indicare, nel prospetto di conto economico o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, o nelle note, l’importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio durante l’esercizio, e il relativo importo per azione. |
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
96. |
Un’entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:
Un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che include soltanto queste voci deve essere intitolato prospetto dei proventi e oneri rilevati. |
97. |
Un’entità deve inoltre presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:
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98. |
Variazioni nel patrimonio netto dell’entità tra due date di riferimento del bilancio riflettono l’aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l’esercizio. A eccezione delle variazioni derivanti dalle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale qualità (come conferimenti di capitale proprio, riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità e dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione totale di patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l’importo totale dei proventi e degli oneri, inclusivi degli utili e delle perdite, generati dall’attività dell’entità durante quel periodo (indipendentemente dal fatto che tali voci di proventi e costi siano rilevate nel conto economico o direttamente come variazioni nel patrimonio netto). |
99. |
Il presente Principio richiede che tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio debbano essere incluse nel conto economico a meno che un altro Principio o una Interpretazione dispongano diversamente. Altri Principi richiedono che alcuni utili e perdite (quali aumenti e diminuzioni dovuti a nuove valutazioni, differenze di cambi particolari, utili o perdite sulla rivalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita e relativi importi di imposte correnti e differite) siano rilevati direttamente come variazioni di patrimonio netto. Poiché è importante considerare tutte le voci dei ricavi e dei costi nella valutazione delle variazioni della posizione finanziaria di un’entità tra due date di riferimento del bilancio, il presente Principio richiede la presentazione di un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che evidenzi i ricavi e le spese totali di un’entità, incluse quelle che sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. |
100. |
Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, a eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro Principio o Interpretazione richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive sono rilevate nel saldo degli utili portati a nuovo, a eccezione di quando un Principio o una Interpretazione richiede rettifiche retroattive di un’altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 96, lettera d), richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un’informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all’inizio dell’esercizio. |
101. |
Le disposizioni dei paragrafi 96 e 97 possono essere soddisfatte in diversi modi. Un esempio è un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce di patrimonio netto. Un’alternativa è quella di presentare soltanto le voci esposte nel paragrafo 96 nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Secondo questo approccio, le voci descritte nel paragrafo 97 sono illustrate nelle note. |
Rendiconto finanziario
102. |
Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare le capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione del rendiconto finanziario e della relativa informativa. |
Note
Struttura
103. |
Le note devono:
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104. |
Le note devono, nel limite del possibile, essere presentate in modo sistematico. Per ciascuna voce del prospetto di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle note. |
105. |
Le note sono normalmente presentate nel seguente ordine che facilita gli utilizzatori nel comprendere il bilancio e confrontarlo con quelli di altre entità:
|
106. |
In alcuni casi, potrebbe essere necessario o opportuno modificare l’ordine delle specifiche voci all’interno delle note. Per esempio, l’informativa sulle variazioni del fair value (valore equo) rilevate a conto economico può essere presentata congiuntamente con le informazioni sulle scadenze degli strumenti finanziari, anche se la prima si riferisce al conto economico e la seconda allo stato patrimoniale. Ciò nonostante, una struttura sistematica delle note, ove possibile, va mantenuta. |
107. |
Le note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili possono essere presentate in una sezione distinta del bilancio. |
Informativa sui principi contabili
108. |
Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un’entità deve indicare:
|
109. |
Per gli utilizzatori è importante essere informati del criterio o criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui il bilancio è preparato ha un effetto significativo sulla sua analisi. Quando si applicano diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato. |
110. |
Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. L’indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite nei Principi e nelle Interpretazioni. Un esempio è l’informativa relativa alla possibilità che un partecipante a una joint venture rilevi la propria partecipazione in un’entità a controllo congiunto utilizzando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto (cfr. lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture). Alcuni Principi richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari principi contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l’informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari. Lo IAS 23 Oneri finanziari richiede di indicare se gli oneri finanziari sono rilevati immediatamente come una spesa o capitalizzati come parte del costo della pertinente attività. |
111. |
Ciascuna entità considera la natura dell’attività e i principi che l’utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. Per esempio, da un’entità soggetta alle imposte sul reddito ci si aspetterebbe un’informativa in merito ai suoi principi contabili per le imposte sul reddito, inclusi quelli applicabili alle attività e passività fiscali differite. Qualora un’entità avesse importanti gestioni estere o operazioni in valute estere, ci si aspetterebbe un’informativa sui principi contabili per la rilevazione degli utili e delle perdite derivanti dalla conversione delle poste in valuta. Nel caso di effettuazione di aggregazioni aziendali, sono indicati i principi utilizzati per la determinazione dell’avviamento e della quota di pertinenza delle minoranze. |
112. |
Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell’entità anche se gli importi per l’esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma è individuato e applicato secondo quanto previsto dallo IAS 8. |
113. |
Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un’entità deve indicare le decisioni, a eccezione di quelle che riguardano le stime (cfr. paragrafo 116), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio. |
114. |
Nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:
|
115. |
Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 113 sono richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 27 richiede che un’entità indichi le ragioni per cui la partecipazione posseduta in un’entità non comporta il controllo, relativamente a una sua partecipata che non è una controllata anche se più della metà dei suoi diritti di voto o dei suoi diritti di voto potenziali sono posseduti direttamente o indirettamente attraverso controllate. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa, lo IAS 40 richiede l’indicazione dei criteri definiti dall’entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile a uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività operativa. |
Principali cause di incertezza nelle stime
116. |
Nelle note un’entità deve indicare l’informativa sulle ipotesi fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l’esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:
|
117. |
La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, utilizzati per valutare le seguenti attività e passività, sono necessarie stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l’effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto utilizzati, future variazioni dei costi del personale e dei prezzi che influiscono su altri costi. |
118. |
Le ipotesi fondamentali e le altre cause principali di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 116 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l’aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività. |
119. |
L’informativa del paragrafo 116 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di riferimento del bilancio, sono valutate al fair value (valore equo) sulla base dei prezzi di mercato recentemente osservati [i loro fair value (valore equo) potrebbero significativamente cambiare entro l’esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di riferimento del bilancio]. |
120. |
L’informativa del paragrafo 116 è esposta in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause fondamentali di incertezza nella stima. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite sono:
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121. |
Non è necessario indicare le informazioni relative al budget o a previsioni quando si forniscono le informazioni integrative del paragrafo 116. |
122. |
Quando non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un’ipotesi o di un’altra causa fondamentale di incertezza nelle stime alla data di riferimento del bilancio, l’entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l’esercizio successivo, di risultati diversi dalle ipotesi assunte potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l’entità indica la natura e il valore contabile della specifica attività o passività (o classe di attività o passività) interessata dall’ipotesi. |
123. |
L’informativa del paragrafo 113 relativa alle specifiche decisioni prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità non si riferisce all’informativa in merito alle cause fondamentali di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 116. |
124. |
L’informativa su alcune delle ipotesi fondamentali che altrimenti sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 116 è di contro richiesta da altri Principi. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L’IFRS 7 richiede l’informativa sulle ipotesi significative applicate nella stima del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie che sono iscritte al fair value (valore equo). Lo IAS 16 richiede l’indicazione delle ipotesi significative applicate nella stima del fair value (valore equo) delle voci rideterminate di immobili, impianti, macchinari. |
Capitale
124A. |
Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione del capitale dell’entità. |
124B. |
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 124A, l’entità fornisce indicazioni su quanto segue:
Tale informativa dovrà basarsi sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. |
124C. |
Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Per esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie, e che possono inoltre operare in diversi paesi. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o di darebbero agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l’entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta. |
Altre informazioni integrative
125. |
Nelle note, un’entità deve indicare:
|
126. |
Un’entità deve indicare quanto segue se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:
|
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
127. |
L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
127A. |
Un’entità deve applicare la modifica del paragrafo 96 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006. Se un’entità applica le modifiche dello IAS 19 Benefici per i dipendenti — Utili e perdite attuariali, piani per i dipendenti e informazioni integrative per un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata per quell’esercizio precedente. |
127B. |
L’entità deve applicare le disposizioni previste nei paragrafi da 124A a 124C a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. |
RITIRO DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1997)
128. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 1997. |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2
Rimanenze
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile delle rimanenze. Una problematica fondamentale nella contabilizzazione delle rimanenze concerne l’ammontare del costo da rilevare come attività e portare a nuovo fino a quando i ricavi relativi non siano rilevati. Il presente Principio fornisce le linee guida per la determinazione del costo e per la successiva contabilizzazione come costo, incluse eventuali svalutazioni al valore netto di realizzo. Fornisce anche linee guida sulle metodologie di determinazione del costo delle rimanenze. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:
|
3. |
Il presente Principio non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:
|
4. |
Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera a) sono valutate al valore netto di realizzo a determinati stadi della produzione. Ciò si verifica, per esempio, quando i raccolti agricoli sono stati mietuti o quando i minerali sono stati estratti e la vendita è assicurata da un contratto a termine o da un impegno di un ente governativo, o quando esiste un mercato attivo e il rischio di non riuscire a vendere il prodotto è trascurabile. Tali rimanenze sono escluse dalle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio. |
5. |
I commercianti-intermediari in merci sono coloro che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto. Le rimanenze di cui al paragrafo 3, lettera b) sono principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari. Quando tali rimanenze sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, queste sono escluse dall’applicazione delle sole disposizioni in materia di valutazione del presente Principio. |
DEFINIZIONI
6. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Le rimanenze sono beni:
Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. |
7. |
Il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. Il fair value (valore equo) riflette l’importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata sul mercato tra compratori e venditori consapevoli e disponibili. Il primo è un valore specifico dell’entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. |
8. |
Le rimanenze comprendono merci acquistate e possedute per la rivendita e includono, per esempio, merci acquistate da un dettagliante e possedute per la rivendita, o terreni e altri beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati realizzati dall’entità e includono materiali e forniture di beni destinati a essere impiegati nel processo produttivo. Nel caso di un fornitore di servizi, le rimanenze includono i costi del servizio, come descritto nel paragrafo 19, per il quale l’entità non ha ancora rilevato il relativo ricavo (cfr. IAS 18 Ricavi). |
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
9. |
Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. |
Costo delle rimanenze
10. |
Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. |
Costi di acquisto
11. |
I costi di acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo di acquisto, i dazi d’importazione e altre tasse (escluse quelle che l’entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all’acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d’acquisto. |
Costi di trasformazione
12. |
I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica dei costi generali di produzione fissi e variabili che sono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l’ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e macchinari e il costo della direzione tecnica e dell’amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti. |
13. |
L’attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione si basa sulla normale capacità produttiva. Questa rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata. Può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva. L’ammontare di costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta non aumenta in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Le spese generali non attribuite sono rilevate come costo nell’esercizio nel quale esse sono sostenute. Negli esercizi nei quali il livello di produzione è insolitamente alto, l’ammontare dei costi generali fissi attribuiti a ciascuna unità prodotta è diminuito in modo che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta sulla base dell’utilizzo effettivo degli impianti di produzione. |
14. |
Da un processo di produzione è possibile ottenere contemporaneamente più di un prodotto. È il caso, per esempio, che si verifica quando vengono realizzati prodotti congiunti o quando si ha un prodotto principale e un sottoprodotto. Quando i costi di trasformazione di ogni prodotto non sono identificabili separatamente, essi sono ripartiti tra i prodotti seguendo un criterio razionale e uniforme. La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di ogni prodotto, con riferimento allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono identificabili separatamente, o al termine della produzione. La maggior parte dei sottoprodotti, per loro natura, non sono rilevanti. In questo caso, essi sono spesso valutati al valore netto di realizzo e questo valore viene detratto dal costo del prodotto principale. Come risultato, il valore contabile del prodotto principale iscritto non differisce sostanzialmente dal suo costo. |
Altri costi
15. |
Gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato includere, nel costo delle rimanenze, spese generali non di produzione o i costi di progettazione di prodotti per specifici clienti. |
16. |
Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell’esercizio nel quale sono sostenuti sono:
|
17. |
Lo IAS 23 Oneri finanziari identifica limitate circostanze in cui gli oneri finanziari sono inclusi nel costo delle rimanenze. |
18. |
Un’entità può acquistare le rimanenze a condizioni di pagamento differito. Quando un accordo contiene effettivamente un elemento di finanziamento, tale elemento, per esempio una differenza tra il prezzo di acquisto per condizioni di credito normali e l’importo pagato, è rilevato come interesse passivo durante il periodo del finanziamento. |
Costo delle rimanenze di un fornitore di servizi
19. |
Nella misura in cui tali fornitori di servizi hanno rimanenze, essi le valutano ai costi della loro produzione. Questi costi sono composti primariamente dal costo del lavoro e da altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio, compreso il personale addetto alla supervisione, e le spese generali attribuibili. Il lavoro e gli altri costi relativi al personale commerciale e amministrativo non concorrono a determinare il costo ma sono rilevati come costi nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. Il costo delle rimanenze di un fornitore di servizi non comprende i margini di utile o le spese generali non attribuibili che sono spesso incorporati nei prezzi applicati dai fornitori di servizi. |
Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche
20. |
Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati fino al punto di vendita al momento del raccolto. Per l’applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data. |
Tecniche di determinazione del costo
21. |
Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo. I costi standard considerano i livelli normali di materiali e di forniture di beni, di lavoro, di efficienza e di capacità utilizzata. Essi sono regolarmente sottoposti a revisione e, se necessario, riveduti alla luce delle condizioni del momento. |
22. |
Il metodo del prezzo al dettaglio viene spesso usato nel settore delle vendite al dettaglio per valutare le rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini simili e per le quali non è fattibile l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. La percentuale impiegata prende in considerazione anche le rimanenze che sono state commercializzate al di sotto del loro prezzo di vendita originario. Spesso, per ogni reparto di vendita al minuto, viene usata una percentuale media. |
Metodi di determinazione del costo
23. |
Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci prodotte o dei servizi erogati e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. |
24. |
Per individuazione distinta del costo s’intende che i costi specifici sono attribuiti agli elementi identificati delle rimanenze. Questo è un trattamento contabile appropriato per i beni che vengono mantenuti distinti per un progetto specifico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati acquistati o prodotti. Comunque, l’individuazione distinta dei costi non è appropriata quando un gran numero dei beni del magazzino è normalmente fungibile. In tali circostanze, il metodo di selezione dei beni che rimangono tra le rimanenze potrebbe essere usato per ottenere effetti predeterminati sul risultato economico. |
25. |
Il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23, deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. L’entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze con una natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustificati. |
26. |
Per esempio, le rimanenze utilizzate in un settore operativo possono avere un utilizzo diverso per l’entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore operativo. Tuttavia, una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non è sufficiente a giustificare l’adozione di metodi di valutazione differenti. |
27. |
Il metodo FIFO si basa sull’ipotesi che i beni di magazzino che sono stati acquistati o prodotti per primi siano venduti per primi e, di conseguenza, che i beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio siano quelli acquistati o prodotti per ultimi. Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene è pari alla media ponderata del costo di beni simili all’inizio dell’esercizio e del costo di beni simili acquistati o prodotti durante l’esercizio. La media può essere calcolata su base periodica, o quando si riceve ogni ulteriore spedizione, a seconda della situazione dell’entità. |
Valore netto di realizzo
28. |
Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono diventate in tutto o in parte obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti. Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile anche nel caso in cui i costi stimati di completamento o i costi stimati da sostenere per realizzare la vendita sono aumentati. La prassi di svalutare le rimanenze al di sotto del costo fino al valore netto di realizzo è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l’ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso. |
29. |
Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è fattibile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, per esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore operativo. I prestatori di servizi generalmente accumulano i costi con riferimento a ciascun servizio per il quale è richiesto un distinto corrispettivo. Perciò, ciascuno di tali servizi è trattato come un elemento separato. |
30. |
Le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell’ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell’esercizio. |
31. |
Le stime del valore netto di realizzo prendono in considerazione anche lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto. Per esempio, il valore netto di realizzo della parte di magazzino tenuto per far fronte a vendite concluse o a contratti per la fornitura di servizi si basa sul prezzo di contratto. Se i contratti di vendita riguardano quantità inferiori a quelle tenute in magazzino, il valore netto di realizzo della parte eccedente si basa sui prezzi correnti di vendita. Accantonamenti possono originare da vendite concluse per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da contratti d’acquisto. Tali accantonamenti sono trattati dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. |
32. |
Materiali e altri beni di consumo posseduti per essere utilizzati nella produzione di rimanenze non sono svalutati al di sotto del costo se ci si attende che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati siano venduti ad un importo pari o superiore al costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo dei materiali indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzo, i materiali sono svalutati fino al valore netto di realizzo. In tali circostanze, il costo di sostituzione dei materiali può essere la migliore misura disponibile del loro valore netto di realizzo. |
33. |
Una nuova valutazione del valore netto di realizzo è effettuata in ciascun esercizio successivo. Quando le circostanze che precedentemente avevano causato la svalutazione delle rimanenze al di sotto del costo non esistono più oppure quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore di realizzo netto in seguito al cambiamento delle circostanze economiche, l’importo delle svalutazioni è eliminato contabilmente (ossia lo storno è limitato all’importo della svalutazione originale) in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo e valore netto di realizzo rivisto. Ciò si verifica, per esempio, nel caso in cui un bene del magazzino che è iscritto al valore netto di realizzo perché il suo prezzo di vendita era diminuito, è ancora posseduto in un esercizio successivo e il suo prezzo di vendita è aumentato. |
RILEVAZIONE DEL COSTO AL CONTO ECONOMICO
34. |
Quando le rimanenze sono vendute, il loro valore contabile deve essere rilevato come costo nell’esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato. L’ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell’esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. L’ammontare di qualsiasi storno di svalutazioni di rimanenze, derivante da un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del costo delle rimanenze rilevato a conto economico nell’esercizio in cui tale ripristino di valore ha luogo. |
35. |
Alcune rimanenze possono essere iscritte in altri conti dell’attivo, per esempio, beni in magazzino utilizzati quali parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente. Le rimanenze iscritte in questo modo sono rilevate come costo durante la vita utile di quella immobilizzazione. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
36. |
Il bilancio deve indicare:
|
37. |
L’informativa concernente i valori contabili rilevati in differenti classificazioni di rimanenze e l’ammontare delle variazioni in queste voci di attività risulta utile per gli utilizzatori del bilancio. Classificazioni abituali di rimanenze sono merci, beni per la produzione, materie prime, semilavorati e lavori in corso e prodotti finiti. Le rimanenze di un fornitore di servizi possono essere descritte come prestazioni in corso. |
38. |
Il valore delle rimanenze rilevato come costo nel corso dell’esercizio, a cui si fa spesso riferimento come a un costo del venduto, è rappresentato dai costi precedentemente inclusi nella valutazione delle rimanenze di magazzino che ora sono state vendute e da spese generali di produzione non ripartite e da anormali ammontari di costi di produzione di rimanenze. Le condizioni di gestione possono giustificare anche l’inclusione di altri valori, quali i costi di distribuzione. |
39. |
Alcune entità adottano schemi di conto economico che comportano l’esposizione di valori esclusi i costi di rimanenze rilevati come spese durante l’esercizio. In base a questo formato, l’entità presenta un’analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi. In questo caso, l’entità indica i costi rilevati come spese per materie prime e beni di consumo, costi del lavoro e altri costi di gestione insieme con l’ammontare della variazione netta delle rimanenze nell’esercizio. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
40. |
L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
41. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 1993). |
42. |
Il presente Principio sostituisce la SIC 1 Coerenza nell’applicazione dei Principi contabili — Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze. |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 7
Rendiconto finanziario
FINALITÀ
L’informazione sui flussi finanziari di un’entità è utile per gli utilizzatori del bilancio per valutare la capacità dell’entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego. Le decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio richiedono una valutazione della capacità di un’entità a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione.
La finalità del presente Principio è quella di richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un’entità attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento durante l’esercizio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Un’entità deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato. |
2. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 7 Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria, approvato nel luglio 1977. |
3. |
Gli utilizzatori dei bilanci di un’entità sono interessati al modo in cui l’entità genera e utilizza le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Questo succede indipendentemente dal tipo di attività dell’entità e dal fatto che le disponibilità liquide possano essere considerate come il prodotto dell’entità, come è nel caso degli istituti finanziari. Per quanto le entità possano differire nella loro gestione ordinaria, esse hanno bisogno di disponibilità liquide, sostanzialmente per gli stessi motivi. Esse hanno bisogno di disponibilità liquide per condurre le loro operazioni, per onorare le loro obbligazioni e per produrre utili per gli investitori. Per questi motivi, il presente Principio richiede che tutte le entità presentino un rendiconto finanziario. |
BENEFICI APPORTATI DALLE INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI
4. |
Un rendiconto finanziario, se utilizzato unitamente alle altre parti del bilancio, fornisce informazioni che permettono agli utilizzatori di valutare le variazioni nell’attivo netto dell’entità, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità. Le informazioni sui flussi finanziari sono utili per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e mettono in grado gli utilizzatori di sviluppare sistemi per valutare e confrontare il valore attuale dei futuri flussi finanziari di differenti entità. Tali informazioni, inoltre, migliorano la confrontabilità dei risultati operativi tra entità differenti perché eliminano gli effetti dell’impiego di trattamenti contabili differenti per i medesimi fatti e operazioni. |
5. |
Informazioni storiche sui flussi finanziari vengono spesso impiegate come un indicatore dell’ammontare, della tempistica e del grado di certezza dei flussi finanziari futuri. Esse sono utili anche per controllare la precisione delle stime passate dei flussi finanziari futuri e per esaminare la relazione tra redditività e flussi finanziari netti e l’effetto di cambiamenti dei prezzi. |
DEFINIZIONI
6. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista. Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore. Flussi finanziari sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell’entità e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento. Attività di investimento comprende l’acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti. Attività di finanziamento rappresenta l’attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall’entità. |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
7. |
Le disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d’acquisto. Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali, per esempio, le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata. |
8. |
I prestiti bancari rientrano, solitamente, nell’attività di finanziamento. In alcuni Paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un’entità. In questi casi, gli scoperti bancari sono inclusi come componenti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l’essere positivo o negativo. |
9. |
Dai flussi finanziari sono esclusi i movimenti tra elementi che costituiscono disponibilità liquide o mezzi equivalenti perché essi fanno parte della gestione della liquidità di un’entità piuttosto che della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento. La gestione della liquidità ricomprende l’investimento delle eccedenze di disponibilità liquide in mezzi equivalenti. |
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
10. |
Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari dell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e di finanziamento. |
11. |
L’entità deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce informazioni che permettono di valutare l’effetto di tali attività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e l’ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per valutare le relazioni tra tali attività. |
12. |
Una singola operazione può comprendere flussi finanziari diversamente classificati. Per esempio, quando il rimborso in contanti di un prestito comprende sia l’interesse sia il capitale, la parte di interesse può essere fatta rientrare nell’attività operativa e la parte di capitale nell’attività di finanziamento. |
Attività operativa
13. |
L’ammontare dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l’attività dell’entità ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell’entità, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all’entità. Le informazioni riguardo i singoli componenti dei valori storici dei flussi finanziari operativi sono utili, unite ad altre informazioni, nella previsione dei futuri flussi finanziari operativi. |
14. |
I flussi finanziari generati dall’attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell’entità. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall’attività operativa sono:
Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che partecipano alla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento. |
15. |
L’entità può possedere titoli mobiliari e prestiti a scopo commerciale o di negoziazione; in questo caso essi sono trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita. Perciò, i flussi finanziari derivanti dall’acquisto e dalla vendita di titoli mobiliari posseduti a scopo commerciale o di negoziazione rientrano nell’attività operativa. Analogamente, anticipazioni di cassa e prestiti concessi da istituti finanziari sono solitamente classificati come attività operative dato che essi sono relativi alla principale attività generatrice di ricavi dell’entità. |
Attività di investimento
16. |
L’informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
Quando un contratto è rilevato come copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto sono classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta. |
Attività di finanziamento
17. |
L’indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all’entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:
|
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA
18. |
Un’entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando, alternativamente:
|
19. |
Le entità sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto. Con il metodo diretto possono essere ottenute le informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi alternativamente:
|
20. |
Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall’attività operativa è determinato rettificando l’utile o la perdita per gli effetti di:
In alternativa, il flusso finanziario netto derivante dall’attività operativa può essere presentato con il metodo indiretto esponendo i ricavi e i costi indicati nel conto economico e le variazioni delle rimanenze e dei crediti e dei debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio. |
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO
21. |
L’entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall’attività di investimento e di finanziamento, a eccezione dei casi in cui i flussi finanziari descritti nei paragrafi 22 e 24 siano presentati al netto. |
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI AL NETTO
22. |
Possono essere presentati al netto i flussi finanziari derivanti dalle seguenti attività operativa, di investimento o di finanziamento:
|
23. |
Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera a) sono:
Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22, lettera b) sono le anticipazioni fatte per, e i rimborsi di:
|
24. |
I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati al netto:
|
FLUSSI FINANZIARI IN VALUTA ESTERA
25. |
I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella valuta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario. |
26. |
I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera dei giorni in cui avvengono i flussi finanziari. |
27. |
I flussi finanziari espressi in valuta estera sono presentati in modo coerente con lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Questo permette l’utilizzo di un cambio che approssimi quello effettivo. Per esempio, per rilevare operazioni in valuta estera o convertire i flussi finanziari di una controllata estera può essere utilizzata una media ponderata dei tassi di cambio dell’esercizio. Lo IAS 21, tuttavia, non consente l’utilizzo del cambio alla data di riferimento del bilancio quando si procede alla conversione dei flussi finanziari di una controllata estera. |
28. |
Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, l’effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera è presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio e alla fine dell’esercizio. Questo importo è esposto separatamente dai flussi finanziari dell’attività operativa, di investimento e di finanziamento e comprende le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i cambi alla data di chiusura dell’esercizio. |
29. |
[Eliminato] |
30. |
[Eliminato] |
INTERESSI E DIVIDENDI
31. |
I flussi finanziari derivanti dall’incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare, a seconda del caso, nell’attività operativa, di investimento o di finanziamento. |
32. |
Il valore totale degli interessi pagati durante un esercizio è indicato nel rendiconto finanziario sia che essi siano stati imputati come costi nel conto economico, sia che essi siano stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari. |
33. |
Per un istituto finanziario, gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti sono solitamente classificati come flussi finanziari operativi. Non c’è, comunque, accordo sulla classificazione di questi flussi finanziari per le altre entità. Gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi perché essi rientrano nella determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. In alternativa, gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall’attività di finanziamento e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari. |
34. |
I dividendi corrisposti possono essere classificati come flussi finanziari dell’attività di finanziamento perché essi rappresentano un costo sostenuto per l’ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, i dividendi corrisposti possono essere classificati come un componente dei flussi finanziari dell’attività operativa allo scopo di aiutare gli utilizzatori del bilancio a determinare la capacità di un’entità a corrispondere dividendi dai flussi finanziari operativi. |
IMPOSTE SUL REDDITO
35. |
I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell’attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l’attività di finanziamento e di investimento. |
36. |
Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari classificati nell’attività operativa, di investimento o di finanziamento nel rendiconto finanziario. Mentre gli oneri fiscali possono essere facilmente identificabili con l’attività di investimento o di finanziamento, i relativi flussi finanziari sono spesso difficilmente identificabili e possono manifestarsi in un esercizio differente dai flussi finanziari dell’operazione sottostante. Per questo motivo, le imposte corrisposte sono solitamente classificate come flussi finanziari dell’attività operativa. Tuttavia, quando è fattibile identificare i flussi finanziari delle imposte con una singola operazione che dà origine ai flussi finanziari che sono fatti rientrare nell’attività di investimento o di finanziamento, i flussi finanziari delle imposte rientrano, a seconda del caso, nell’attività di investimento o di finanziamento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, è indicato l’importo complessivo delle imposte pagate. |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE
37. |
Quando la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, l’investitore indica nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra se stesso e la partecipata, quali dividendi e anticipazioni. |
38. |
Un’entità che presenti la sua partecipazione in un’entità a controllo congiunto (cfr. IAS 31 Partecipazioni in joint venture) utilizzando il consolidamento proporzionale, include nel rendiconto finanziario consolidato la quota proporzionale dei flussi finanziari dell’entità a controllo congiunto. Un’entità che presenti una tale partecipazione utilizzando il metodo del patrimonio netto include nel suo rendiconto finanziario i flussi finanziari che si riferiscono alla sua partecipazione nell’entità a controllo congiunto, e le distribuzioni e gli altri pagamenti o incassi tra se stessa e l’entità a controllo congiunto. |
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI CONTROLLATE E DI ALTRE DIVISIONI AZIENDALI
39. |
I flussi finanziari complessivi derivanti dall’acquisizione e dalla dismissione di controllate o di altre divisioni aziendali devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento. |
40. |
Un’entità deve indicare complessivamente, con riferimento alle acquisizioni e alle dismissioni di controllate o di altre divisioni aziendali avvenute nel corso dell’esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:
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41. |
La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti da acquisizioni e dismissioni di controllate e di altre divisioni aziendali in una unica voce, insieme all’informazione distinta dell’ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli effetti dei flussi finanziari derivanti dalle dismissioni non possono essere dedotti da quelli derivanti dalle acquisizioni. |
42. |
Il valore complessivo degli incassi o dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di acquisti o di vendite è presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi. |
OPERAZIONI NON MONETARIE
43. |
Le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l’impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Tali operazioni devono essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento. |
44. |
Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell’attivo di un’entità. L’esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l’obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell’esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:
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COMPONENTI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
45. |
L’entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale. |
46. |
Considerata l’elevata quantità delle procedure di gestione della liquidità e degli accordi bancari utilizzati nel mondo e allo scopo di uniformarsi allo IAS 1 Presentazione del bilancio, l’entità indica il principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. |
47. |
L’effetto di qualsiasi cambiamento del principio adottato per determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, quale una variazione nella classificazione degli strumenti finanziari in precedenza considerati parte del portafoglio investimenti finanziari di un’entità, è esposto secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. |
ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
48. |
L’entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall’entità ma non utilizzabili liberamente dal gruppo. |
49. |
Esistono circostanze nelle quali saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da un’entità non sono utilizzabili liberamente dal gruppo. Gli esempi includono i saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da una controllata che opera in un Paese dove controlli valutari o altre restrizioni legali rendono i saldi non utilizzabili liberamente da parte della controllante o di altre controllate. |
50. |
Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e del grado di liquidità di un’entità. L’indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:
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51. |
L’indicazione distinta dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa e i flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa è utile per consentire agli utilizzatori di giudicare se l’entità sta investendo adeguatamente al fine di conservare la sua capacità operativa. Un’entità che non investa adeguatamente nel mantenimento della sua capacità operativa può pregiudicare la redditività futura per privilegiare la liquidità corrente e le distribuzioni ai soci. |
52. |
L’indicazione dei flussi finanziari per settori permette agli utilizzatori di ottenere una migliore conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
53. |
Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1994 o da data successiva. |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all’informativa sui cambiamenti di principi contabili, sui cambiamenti nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone di migliorare la significatività e l’attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità. |
2. |
Le disposizioni sull’informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. |
Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell’applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti. |
4. |
Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di periodi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito. |
DEFINIZIONI
5. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio. Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un’attività o passività o della valutazione del sistematico deprezzamento di un’attività, che risulta dalla valutazione dell’attuale condizione di, e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con, attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori. Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante. Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:
Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi. L’applicazione retroattiva è l’applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato. La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto. Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se:
Per applicazione prospettica di un cambiamento di un principio contabile e della rilevazione dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile si intende rispettivamente:
|
6. |
Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà a esaminare l’informazione con normale diligenza». Quindi, la valutazione necessita di prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche. |
PRINCIPI CONTABILI
Selezione e applicazione dei principi contabili
7. |
Quando un Principio o un’Interpretazione si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione del Principio o Interpretazione e tenendo presente eventuali Guide applicative emesse dallo IASB con riferimento a tale Principio o Interpretazione. |
8. |
Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze a cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l’effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale — finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità. |
9. |
Le Guide applicative per i Principi emessi dallo IASB non costituiscono parte integrante dei Principi, e quindi non contengono disposizioni obbligatorie per la redazione del bilancio. |
10. |
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
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11. |
Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
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12. |
Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11. |
Uniformità di principi contabili
13. |
L’entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un Principio o un’Interpretazione richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe. |
Cambiamenti di principi contabili
14. |
L’entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:
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15. |
Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell’entità nel tempo per identificare l’andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari. Quindi, gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principi contabili soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14. |
16. |
Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:
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17. |
L’applicazione iniziale di un principio per rideterminare il valore delle attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio. |
18. |
I paragrafi da 19 a 31 non si applicano ai cambiamenti di principi contabili di cui al paragrafo 17. |
Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili
19. |
Subordinatamente al paragrafo 23:
|
20. |
Ai fini del presente Principio, un’applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile. |
21. |
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione contabile che utilizza un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili. Se in seguito a una modifica di tale disposizione, l’entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile. |
22. |
In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19, lettera a) o b), l’entità deve rettificare il saldo d’apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. |
23. |
Quando il paragrafo 19, lettera a) o b) richiede l’applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici sul periodo o l’effetto cumulativo del cambiamento. |
24. |
Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio del più remoto esercizio per il quale l’applicazione retroattiva risulta fattibile, che può anche essere l’esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d’apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per questo esercizio. |
25. |
Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione di un nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rettificare l’informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. |
26. |
Quando l’entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti fino a quando ciò risulta fattibile. L’applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l’effetto cumulativo sugli importi di entrambi gli stati patrimoniali di apertura e di chiusura di quell’esercizio. L’importo della rettifica risultante connessa a esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un’Interpretazione). Eventuali altre informazioni relative a esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, sono a loro volta rettificate fino a quando ciò risulta fattibile. |
27. |
Quando per l’entità non è fattibile applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l’effetto cumulativo derivante dall’applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall’inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. L’entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi precedenti. |
Informazioni integrative
28. |
Quando l’applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa. |
29. |
Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull’esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un’entità deve indicare:
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa. |
30. |
Quando l’entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l’entità deve indicare:
|
31. |
Nel conformarsi con il paragrafo 30, l’entità considera di indicare:
|
CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI
32. |
A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati. La stima comporta valutazioni basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Per esempio, possono essere richieste stime di:
|
33. |
L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità. |
34. |
Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore. |
35. |
Un cambiamento nella base di misurazione applicata è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile. |
36. |
L’effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:
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37. |
Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, posta di patrimonio netto nell’esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto. |
38. |
La rilevazione prospettica dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento di stima. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell’esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell’esercizio corrente, sia degli esercizi futuri. Per esempio, una modifica nella stima dell’importo delle perdite su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e perciò è rilevato nell’esercizio corrente. Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici inclusi in, un’attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell’attività medesima. In entrambi i casi, l’effetto del cambiamento relativo all’esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell’esercizio stesso. L’impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri. |
Informazioni integrative
39. |
L’entità deve indicare la natura e l’importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l’indicazione dell’effetto prodotto su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima. |
40. |
Se l’importo dell’effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è fattibile effettuare la stima, l’entità deve indicare tale fatto. |
ERRORI
41. |
Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità. Errori potenziali dell’esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Tuttavia, errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (cfr. paragrafi 42-47). |
42. |
Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:
|
Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori
43. |
Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato ovvero l’effetto cumulativo dell’errore. |
44. |
Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili d uno specifico esercizio su un’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l’esercizio corrente). |
45. |
Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore, all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rideterminare i valori interessati nell’informativa comparativa per correggere l’errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. |
46. |
La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto. Qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile. |
47. |
Quando non è fattibile determinare l’importo di un errore (per esempio un errore commesso nell’applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l’entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, determina i valori interessati nell’informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. L’entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi precedenti. |
48. |
Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore. |
Informativa su errori di esercizi precedenti
49. |
Nell’applicazione del paragrafo 42, l’entità deve indicare quanto segue:
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa. |
NON FATTIBILITÀ DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA E DELLA DETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI
50. |
In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, nell’esercizio/negli esercizi precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e non può essere fattibile risalire all’informazione. |
51. |
È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile a elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento a operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data di riferimento del bilancio. La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere trascorso dal verificarsi dell’operazione, altro evento o circostanza interessato. Tuttavia, la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell’esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l’operazione, altro evento o circostanza si è verificato. |
52. |
Quindi, l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che:
da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime [per esempio una stima di fair value (valore equo) non basata su un prezzo o dati osservabili], non è fattibile distinguere tali tipologie di informativa. Quando l’applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere l’errore dell’esercizio precedente retroattivamente. |
53. |
Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel valutare le attività finanziarie precedentemente classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza, secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, non cambia il loro criterio di valutazione per quell’esercizio se la direzione aziendale ha deciso in seguito di non possederle fino a scadenza. Inoltre, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l’esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l’esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l’informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell’informativa comparativa. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
54. |
L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
55. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993. |
56. |
Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:
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PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 10
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente Principio è di prescrivere:
Il Principio richiede, inoltre, che un’entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio basandosi sul presupposto della continuità aziendale se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che tale presupposto non è più appropriato. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione di, e per l’informativa su, fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. |
DEFINIZIONI
3. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:
|
4. |
Il processo previsto per l’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio. |
5. |
In alcuni casi, l’entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l’approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato a essere pubblicato alla data di pubblicazione, non a quella in cui gli azionisti approvano il bilancio. EsempioLa direzione aziendale di un’entità completa la bozza del bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il Consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L’entità rende noti l’utile e altri dati economico-finanziari di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consiglio di amministrazione). |
6. |
In alcuni casi, la direzione aziendale di un’entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all’organo di sorveglianza. EsempioIn data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un’entità autorizza la presentazione del bilancio al suo organo di sorveglianza. L’organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L’organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell’autorizzazione da parte della direzione aziendale della presentazione all’organo di sorveglianza). |
7. |
I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell’utile o di altre selezionate informazioni economico-finanziarie. |
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica
8. |
L’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica. |
9. |
Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica imponendo all’entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:
|
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica
10. |
L’entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica. |
11. |
Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta una rettifica è una flessione del valore di mercato di attività tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Flessioni nel valore di mercato solitamente non fanno riferimento alla situazione delle attività alla data di riferimento del bilancio, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un’entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l’entità non aggiorna l’informativa circa il valore delle attività alla data di riferimento del bilancio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21. |
Dividendi
12. |
Se l’entità delibera l’assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio) dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di riferimento del bilancio. |
13. |
Se i dividendi vengono dichiarati (ossia i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell’entità) dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla data di riferimento del bilancio perché non sono soddisfatti i criteri per rilevare un’obbligazione attuale previsti dallo IAS 37. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. |
CONTINUITÀ AZIENDALE
14. |
L’entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un’azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò. |
15. |
Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo della necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l’effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili. |
16. |
Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:
|
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Data di autorizzazione alla pubblicazione
17. |
L’entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l’autorizzazione. Se i proprietari dell’entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l’entità deve indicare tale fatto. |
18. |
È importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data. |
Aggiornamento dell’informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio
19. |
Se l’entità riceve dopo la data di riferimento del bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, essa deve aggiornare l’informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze. |
20. |
In alcune circostanze, l’entità necessita di aggiornare l’informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di riferimento del bilancio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l’entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l’informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di riferimento del bilancio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio. L’entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37, aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza. |
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica
21. |
Qualora fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue:
|
22. |
Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi alla data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un’informativa:
|
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
23. |
L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
SOSTITUZIONE DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)
24. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio (rivisto nella sostanza nel 1999). |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 11
Lavori su ordinazione
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi ai lavori su ordinazione. A causa della natura dell’attività sottostante i lavori su ordinazione, la data in cui inizia l’attività prevista dal contratto e la data di completamento della commessa sono solitamente in esercizi differenti. Il problema principale nella contabilizzazione di lavori su ordinazione è, perciò, l’attribuzione dei ricavi e dei costi agli esercizi contabili nei quali il lavoro della commessa è svolto. Il presente Principio utilizza i criteri di rilevazione stabiliti nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio per determinare quando i ricavi e i costi di commessa debbano essere imputati come ricavi e costi nel conto economico. Fornisce anche un’indicazione pratica per l’applicazione di questi criteri.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione dei lavori su ordinazione nei bilanci degli appaltatori. |
2. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 11 La contabilizzazione delle commesse a lungo termine, approvato nel 1978. |
DEFINIZIONI
3. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Il lavoro su ordinazione è un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finale. La commessa a prezzo predeterminato è un lavoro su ordinazione nel quale l’appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto, soggetto, in alcuni casi, a clausole di revisione dei prezzi. La commessa a margine garantito è un lavoro su ordinazione nel quale all’appaltatore vengono rimborsati costi concordati o altrimenti definiti, con l’aggiunta di una percentuale su questi costi o di un compenso predeterminato. |
4. |
Un lavoro su ordinazione può essere stipulato per la costruzione di un singolo bene, quale un ponte, un edificio, una diga, una conduttura, una strada, una nave o una galleria. Un lavoro su ordinazione può anche riguardare la costruzione di un insieme di beni che sono strettamente connessi o interdipendenti in termini di progettazione, tecnologia e funzione o di loro destinazione o utilizzazione finale; esempi di tali commesse comprendono quelle stipulate per la costruzione di raffinerie e altre parti complesse di impianti o macchinari. |
5. |
Per le finalità del presente Principio, i lavori su ordinazione comprendono:
|
6. |
I lavori su ordinazione possono essere pattuiti in vari modi che, per le finalità del presente Principio, si classificano come commesse a prezzo predeterminato e commesse a margine garantito. Alcuni lavori su ordinazione possono avere caratteristiche sia della commessa a prezzo fisso che di quello a margine garantito; è il caso, ad esempio, di una commessa a margine garantito con un prezzo massimo concordato. In tali casi, l’appaltatore deve prendere in considerazione tutte le condizioni previste nei paragrafi 23 e 24 per determinare quando rilevare i ricavi e i costi di commessa. |
COMBINAZIONI E SUDDIVISIONI DI LAVORI SU ORDINAZIONE
7. |
Le disposizioni del presente Principio sono normalmente applicate distintamente per ciascun lavoro su ordinazione. In certi casi, comunque, è necessario applicare il Principio agli elementi identificabili separatamente di una singola commessa, o a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il contenuto di una commessa o di un gruppo di commesse. |
8. |
Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di ciascun bene deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:
|
9. |
Un gruppo di commesse, sia con un singolo sia con più di un committente, deve essere trattato come un singolo lavoro su ordinazione quando:
|
10. |
Una commessa può prevedere la costruzione di un bene ulteriore a discrezione del committente o può essere modificata per includere la costruzione di un bene ulteriore. La costruzione del bene ulteriore deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:
|
RICAVI DI COMMESSA
11. |
I ricavi di commessa devono comprendere:
|
12. |
I ricavi di commessa sono valutati sulla base del fair value (valore equo) della remunerazione percepita o spettante. La determinazione dei ricavi di commessa è influenzata da varie situazioni di incertezza che dipendono dall’esito di eventi futuri. Le stime, spesso, devono essere riviste nel momento in cui gli eventi si verificano e le incertezze si chiariscono. L’ammontare dei ricavi di commessa, perciò, può aumentare o diminuire da un esercizio al successivo. Per esempio:
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13. |
Una variante è una richiesta del committente che modifica l’oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto. Una variazione può portare a un aumento o a una diminuzione nei ricavi di commessa. Esempi di variazioni sono i cambiamenti di specifiche o di progettazione del bene e cambiamenti nella durata della commessa. Una variazione è inclusa nei ricavi di commessa se:
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14. |
Con una richiesta di revisione prezzi l’appaltatore cerca di ottenere dal committente, o da terzi, un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo contrattuale. Una richiesta di revisione prezzi può derivare, per esempio, da ritardi causati dal committente, da errori nelle specifiche o nella progettazione e da variazioni contestate nei lavori di commessa. La determinazione dell’ammontare dei ricavi derivanti da richiesta di revisione prezzi è soggetta a un elevato grado di incertezza e spesso dipende dall’esito di negoziazioni. Perciò, le richieste di revisione vengono incluse nei ricavi di commessa solo quando:
|
15. |
Gli incentivi sono ammontari addizionali corrisposti all’appaltatore se sono stati raggiunti o superati livelli prefissati di prestazioni. Per esempio, un contratto può prevedere il pagamento di un incentivo all’appaltatore in caso di completamento anticipato della commessa. Gli incentivi vengono inclusi nei ricavi di commessa quando:
|
COSTI DI COMMESSA
16. |
I costi di commessa devono comprendere:
|
17. |
I costi che si riferiscono direttamente a una particolare commessa comprendono:
Questi costi possono essere ridotti da eventuali proventi non inclusi nei ricavi di commessa, quali i proventi dalla vendita di eccedenze di materiali e la dismissione di impianti e macchinari al termine della commessa. |
18. |
I costi che possono essere attribuiti all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono:
Tali costi sono imputati impiegando criteri sistematici e razionali e sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L’imputazione si basa sul livello ordinario dell’attività di costruzione. Le spese generali di commessa comprendono costi quali la preparazione e la gestione delle remunerazioni del personale impiegato per la commessa. I costi che possono essere attribuiti all’attività di commessa in generale e che possono essere imputati a specifiche commesse includono anche gli oneri finanziari quando l’appaltatore adotta il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 23 Oneri finanziari. |
19. |
I costi che sono specificamente addebitabili al committente come previsto nelle clausole contrattuali possono includere alcuni costi generali di amministrazione e i costi di sviluppo il cui rimborso sia stabilito nelle clausole contrattuali. |
20. |
I costi che non possono essere attribuiti all’attività di commessa o che non possono essere imputati a una commessa sono esclusi dai costi di un lavoro su ordinazione. Tali costi comprendono:
|
21. |
I costi di commessa comprendono i costi attribuibili a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di completamento della commessa. Tuttavia, anche i costi che sono direttamente connessi a una commessa e che sono sostenuti per assicurarsi la commessa sono inclusi come parte dei costi di commessa se possono essere identificati separatamente e determinati con attendibilità e se è probabile che la commessa sarà ottenuta. Quando i costi sostenuti per ottenere una commessa sono rilevati come costo nell’esercizio nel quale sono sostenuti, essi non sono compresi nei costi di commessa quando la commessa è ottenuta in un esercizio successivo. |
RILEVAZIONE DI RICAVI E COSTI DI COMMESSA
22. |
Quando il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili al lavoro su ordinazione devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell’attività di commessa alla data di riferimento del bilancio. Una perdita attesa su un lavoro su ordinazione deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36. |
23. |
Nel caso di commesse a prezzo predeterminato, il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
24. |
Nel caso di una commessa a margine garantito, il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
|
25. |
La rilevazione dei ricavi e dei costi con riferimento allo stato di avanzamento di una commessa è spesso definito metodo della percentuale di completamento. Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando al conto economico i ricavi, i costi e i margini che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completato. Questo metodo fornisce utili informazioni sull’avanzamento dell’attività di commessa e sui risultati ottenuti in un esercizio. |
26. |
Secondo il metodo della percentuale di completamento, il ricavo di commessa è imputato come ricavo nel conto economico negli esercizi nei quali il lavoro è svolto. I costi di commessa sono solitamente imputati come costo nel conto economico negli esercizi nei quali il lavoro al quale essi si riferiscono è svolto. Tuttavia, qualsiasi eccedenza attesa di costi totali di commessa sui ricavi totali della commessa è imputata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36. |
27. |
Un appaltatore può avere sostenuto costi di commessa relativi ad attività future della commessa. Tali costi di commessa sono rilevati come attività purché sia probabile che essi saranno recuperati. Tali costi rappresentano un importo dovuto dal committente e spesso sono classificati come lavori in corso di commessa. |
28. |
Il risultato di un lavoro su ordinazione può essere stimato con attendibilità solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all’entità. Tuttavia, quando si manifesta un’incertezza sulla esigibilità di un ammontare già incluso nei ricavi di commessa e già imputato nel conto economico, l’ammontare inesigibile o l’ammontare riguardo al quale il recupero non è più probabile è rilevato come costo invece che come rettifica dell’ammontare dei ricavi di commessa. |
29. |
L’entità è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo avere stipulato un contratto di commessa se esso stabilisce:
Per l’entità è anche, di solito, necessario avere un efficace sistema interno di previsione e rendicontazione economico-finanziaria interna. L’entità esamina e, se necessario, rivede le stime dei ricavi e dei costi di commessa ai diversi stadi di avanzamento della commessa stessa. La necessità di tali revisioni non implica necessariamente che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità. |
30. |
Lo stato di avanzamento di una commessa può essere determinato in vari modi. L’entità adotta il metodo che misuri attendibilmente il lavoro svolto. A seconda della natura della commessa, i metodi possono includere:
Gli acconti e gli anticipi ricevuti dai committenti spesso non riflettono il lavoro svolto. |
31. |
Quando lo stato di avanzamento è determinato con riferimento ai costi di commessa sostenuti a quella data, solo costi di commessa riferibili al lavoro svolto sono inclusi nei costi sostenuti a quella data. Esempi di costi di commessa esclusi sono:
|
32. |
Quando il risultato di un lavoro su ordinazione non può essere stimato con attendibilità:
Una perdita attesa su un lavoro su ordinazione deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36. |
33. |
Durante le prime fasi di una commessa succede spesso che il risultato della stessa non possa essere stimato con attendibilità. Ciononostante, può essere probabile che l’entità recupererà i costi di commessa sostenuti. Il ricavo di commessa, perciò, è rilevato solo nei limiti dei costi sostenuti che ci si attende saranno recuperati. Dato che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, nessun margine è rilevato. Anche se il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, tuttavia, può essere probabile che i costi totali di commessa eccedano i ricavi totali di commessa. In tali casi, ogni eccedenza attesa dei costi totali di commessa sui ricavi totali di commessa è rilevata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36. |
34. |
I costi di commessa che non è probabile possano essere recuperati sono rilevati immediatamente come costo. Esempi di casi in cui il recupero dei costi di commessa sostenuti può non essere probabile, e in cui i costi di commessa possono dover essere rilevati immediatamente come costo, includono le commesse:
|
35. |
Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile del risultato della commessa non esistono più, i ricavi e i costi riferibili al lavoro su ordinazione devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 22 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 32. |
RILEVAZIONE DI PERDITE ATTESE
36. |
Quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, la perdita attesa deve essere immediatamente rilevata come costo. |
37. |
L’ammontare di tale perdita è determinato senza tener conto:
|
CAMBIAMENTI NELLE STIME
38. |
Il metodo della percentuale di completamento è applicato su base complessiva in ciascun esercizio contabile alle stime correnti dei ricavi e dei costi di commessa. Perciò, l’effetto di un cambiamento nella stima dei ricavi e dei costi di commessa, o l’effetto di un cambiamento nella stima del risultato di una commessa, è contabilizzato come un cambiamento di stima contabile (cfr. IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori). Le stime modificate sono usate nella determinazione dell’ammontare dei ricavi e dei costi imputati al conto economico dell’esercizio nel quale il cambiamento è avvenuto e negli esercizi successivi. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39. |
Un’entità deve indicare:
|
40. |
L’entità deve indicare ciascuna delle seguenti informazioni per le commesse in corso alla data di riferimento del bilancio:
|
41. |
Le ritenute a garanzia sono quella parte della fatturazione ad avanzamento lavori che non viene corrisposta fino a che le condizioni specificate nel contratto per il pagamento di tali ammontari non siano rispettate o fino a che i difetti non siano stati corretti. Le fatturazioni ad avanzamento lavori sono ammontari fatturati per lavori svolti su commessa, sia che essi siano stati liquidati o meno dal committente. Gli anticipi sono importi percepiti dall’appaltatore prima dello svolgimento del relativo lavoro. |
42. |
Un’entità deve presentare:
|
43. |
L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori su commessa è l’importo netto:
per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori. |
44. |
L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori su commessa è l’importo netto:
per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate). |
45. |
Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono sorgere da elementi quali oneri per garanzia, richieste di risarcimento, penali o perdite possibili. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
46. |
Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1995 o da data successiva. |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 12
Imposte sul reddito
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:
a) |
al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell’entità; e |
b) |
alle operazioni e agli altri fatti dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio dell’entità. |
È connaturato alla rilevazione di un’attività o di una passività il fatto che l’entità che redige il bilancio preveda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l’estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il presente Principio richiede che l’entità rilevi una passività (attività) fiscale differita, salvo alcuni casi specifici.
Il presente Principio richiede che l’entità rilevi gli effetti fiscali di operazioni e di altri eventi con le medesime modalità con le quali rileva le operazioni e gli altri eventi stessi. Così, qualsiasi effetto fiscale connesso alle operazioni e agli altri eventi rilevati nel conto economico, è anche esso rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri eventi rilevati direttamente nel patrimonio netto, qualsiasi effetto fiscale correlato è anche esso rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale influisce sull’importo dell’avviamento derivante da tale aggregazione o sulla eventuale eccedenza della quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito, rispetto al costo dell’aggregazione.
Il presente Principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d’imposta non utilizzati, l’esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l’illustrazione dell’informativa relativa alle imposte sul reddito.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito. |
2. |
Per le finalità del presente Principio, le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all’entità che redige il bilancio. |
3. |
[Eliminato] |
4. |
Il presente Principio non tratta i criteri di contabilizzazione dei contributi pubblici (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica) e dei crediti d’imposta su partecipazioni. Tuttavia, il presente Principio tratta la contabilizzazione delle differenze temporanee che possono derivare da tali contributi o crediti d’imposta. |
DEFINIZIONI
5. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: L’utile contabile è l’utile o la perdita dell’esercizio prima delle imposte sul reddito. Il reddito imponibile (perdita fiscale) è l’utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, su cui sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili). L’onere (provento) fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. Le imposte correnti sono l’importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio. Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:
Il valore fiscale di un’attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali. |
6. |
L’onere fiscale (provento fiscale) comprende l’onere fiscale corrente (provento fiscale corrente) e l’onere fiscale differito (provento fiscale differito). |
Valore ai fini fiscali
7. |
Il valore ai fini fiscali di un’attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi reddito imponibile che l’entità otterrà quando realizzerà il valore contabile dell’attività. Se tali redditi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell’attività è uguale al suo valore contabile.
Esempi 1 Il costo di una macchina è 100. Nell’esercizio corrente e in quelli precedenti, è già stato fiscalmente dedotto un ammortamento di 30 e il costo residuo sarà deducibile negli esercizi futuri, come ammortamento o per deducibilità al momento della dismissione. I ricavi prodotti dall’utilizzo della macchina sono imponibili, eventuali plusvalenze al momento della cessione della macchina saranno tassabili ed eventuali minusvalenze saranno fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali della macchina è 70. 2 Un credito per interessi ha un valore contabile di 100. Il relativo provento per interessi sarà tassato al momento dell’incasso. Il valore ai fini fiscali del credito per interessi è zero. 3 I crediti commerciali hanno un valore contabile di 100. I relativi ricavi sono già compresi nel reddito imponibile (perdita fiscale). Il valore ai fini fiscali dei crediti commerciali è 100.
4 I crediti per dividendi da una società controllata hanno un valore contabile di 100. I dividendi non sono imponibili. In sostanza, l’intero valore contabile dell’attività è deducibile a fronte dei redditi. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dei dividendi percepibili è 100. (1)
5 Un credito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100. |
8. |
Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi reddito che non sarà imponibile nei futuri esercizi.
Esempi 1 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il relativo costo sarà dedotto a fini fiscali al momento del loro pagamento. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a zero. 2 Le passività correnti comprendono interessi attivi riscossi anticipatamente per un valore contabile di 100. Gli interessi attivi sono stati tassati al momento del loro incasso. Il valore ai fini fiscali degli interessi riscossi anticipatamente è pari a zero. 3 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il costo relativo è già stato dedotto a fini fiscali. Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a 100. 4 Le passività correnti comprendono sanzioni e penali accantonate per un valore contabile di 100. Le sanzioni e penali non sono fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali delle sanzioni e penali accantonate è pari a 100
(2). 5 Un debito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100. |
9. |
Alcune voci hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate nello stato patrimoniale come attività e passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell’utile contabile nell’esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l’ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. |
10. |
Quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l’entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l’estinzione del valore contabile di un’attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L’esempio C riportato nel paragrafo 52 illustra i casi in cui può essere utile considerare tale criterio; ad esempio, quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste. |
11. |
Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con l’appropriato valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna entità del gruppo. |
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI
12. |
Le imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l’importo già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza deve essere rilevata come attività. |
13. |
Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell’imposta corrente relativa a un esercizio precedente deve essere rilevato come attività. |
14. |
Quando si utilizza una perdita fiscale per recuperare l’imposta corrente relativa a un esercizio precedente, l’entità rileva il beneficio come attività nell’esercizio in cui si verifica la perdita fiscale se è probabile che si manifesti il beneficio per l’entità e se esso può essere valutato attendibilmente. |
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI
15. |
Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39. |
16. |
È implicito nella rilevazione di un’attività che il suo valore contabile sarà recuperato sotto forma di benefici economici che l’entità otterrà negli esercizi successivi. Quando il valore contabile dell’attività eccede il relativo valore a fini fiscali, l’importo dei redditi imponibili eccederà l’importo che sarà consentito dedurre fiscalmente. Questa differenza è una differenza temporanea imponibile e l’obbligo di pagare negli esercizi successivi le imposte sul reddito risultanti è una passività fiscale differita. Nel momento in cui l’entità recupera il valore contabile dell’attività, la differenza temporanea imponibile si annulla e l’entità realizza un provento imponibile. Questo rende probabile che i benefici economici defluiscano dall’entità sotto forma di pagamenti fiscali. Perciò, il presente Principio richiede la rilevazione di tutte le passività fiscali differite, a eccezione di alcuni casi descritti nei paragrafi 15 e 39. EsempioUn cespite che costa 150 ha un valore contabile di 100. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è 90 e l’aliquota fiscale è del 25 %.Il valore ai fini fiscali dell’attività è 60 (costo di 150 meno l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 90). Per recuperare il valore contabile per 100, l’entità deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali per 60. Di conseguenza, l’entità pagherà imposte sul reddito per 10 (25 % di 40) quando recupererà il valore contabile del bene. La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali di 60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40. L’entità, quindi, rileva contabilmente una passività fiscale differita di 10 (25 % di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà quando recupererà il valore contabile del bene. |
17. |
Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell’utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Queste differenze temporanee sono spesso segnalate come differenze temporali. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:
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18. |
Si manifestano differenze temporanee anche quando:
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Aggregazioni aziendali
19. |
Il costo di una aggregazione aziendale è allocato rilevando le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Si generano differenze temporanee quando il valore riconosciuto fiscalmente alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte non è influenzato dall’aggregazione aziendale o è influenzato in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un’attività viene incrementato fino al suo fair value (valore equo), ma il valore riconosciuto fiscalmente dell’attività continua a essere il costo del precedente proprietario, si genera una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull’avviamento (cfr. paragrafo 66). |
Attività iscritte al fair value (valore equo)
20. |
Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate, (cfr. per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e IAS 40 Investimenti immobiliari). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un’attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell’esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell’attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un’attività non influisce sul reddito imponibile dell’esercizio in cui c’è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell’attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l’entità e l’importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall’importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile di un’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un’attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:
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Avviamento
21. |
L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è misurato come l’eccedenza del costo della aggregazione rispetto alla interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Nella determinazione del reddito imponibile, molti ordinamenti non consentono di dedurre dal reddito imponibile le riduzioni del valore contabile dell’avviamento. Inoltre, in tali ordinamenti, il costo dell’avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale. In tali ordinamenti, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile. |
21A |
Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, sono anch’esse considerate derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15, lettera a). Per esempio, se l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100 ma un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15, lettera a), dispone che l’entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l’entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a 20, l’importo della differenza temporanea imponibile relativa all’avviamento si riduce da 100 a 80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata. Il decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata è anche esso riferito alla rilevazione iniziale dell’avviamento, e pertanto il paragrafo 15, lettera a), ne vieta la rilevazione. |
21B |
Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Ad esempio, se l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100, deducibile fiscalmente a un tasso annuo del 20 % a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a 100 all’atto della rilevazione iniziale e a 80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a 100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a 20 alla fine dell’anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell’avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata. |
Rilevazione iniziale di attività o passività
22. |
Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:
Esempio illustrativo del paragrafo 22, lettera c)L’entità intende utilizzare un bene che costa 1 000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L’aliquota fiscale è del 40 %. L’ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l’eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.Man mano che l’entità recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1 000 e pagherà imposte per 400. L’entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene. Nell’anno seguente, il valore contabile dell’attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l’entità pagherà imposte per 320. L’entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene. |
23. |
Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’emittente di uno strumento finanziario composto (per esempio, un titolo a reddito fisso convertibile) classifica la componente passiva dello strumento come passività e la componente patrimoniale come patrimonio netto. In alcuni ordinamenti, al momento della rilevazione iniziale il valore ai fini fiscali della componente passiva è pari al valore contabile iniziale della somma delle componenti passive e di patrimonio netto. La risultante differenza temporanea imponibile emerge dalla distinta rilevazione iniziale della componente passiva e di quella patrimoniale. Perciò, l’eccezione di cui al paragrafo 15, lettera b), non è applicabile. Di conseguenza, l’entità rileva la risultante passività fiscale differita. Secondo quanto previsto dal paragrafo 61, l’imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nel conto economico come onere (provento) fiscale differito. |
Differenze temporanee deducibili
24. |
Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata un’attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44. |
25. |
È implicito nella rilevazione di una passività che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un deflusso dall’entità di risorse economiche. Quando le risorse escono dall’entità, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste una differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un’attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando sarà consentito dedurre dal reddito imponibile quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un’attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un’attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi. EsempioL’entità accantona una passività di 100 per costi di garanzia. I costi di garanzia del prodotto non saranno fiscalmente deducibili fino a che l’entità non ne sosterrà il costo. L’aliquota fiscale è del 25 %.Il valore ai fini fiscali della passività è pari a zero (il valore contabile di 100, meno l’importo che sarà fiscalmente deducibile riguardo a quella passività negli esercizi successivi). Estinguendo la passività per il suo valore contabile, l’entità ridurrà il suo reddito imponibile futuro di un importo di 100 e, di conseguenza, ridurrà i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25 % di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il suo valore ai fini fiscali pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò, l’entità rileva un’attività fiscale differita di 25 (25 % di 100), a condizione che sia probabile che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una riduzione dell’imposta. |
26. |
Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:
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27. |
L’annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni dai redditi imponibili degli esercizi successivi. All’entità, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L’entità, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili. |
28. |
È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l’annullamento con la medesime giurisdizione fiscale e per il medesimo soggetto d’imposta:
In tali casi, l’attività fiscale differita è rilevata nell’esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili. |
29. |
Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, l’attività fiscale differita è rilevata nella misura in cui:
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30. |
Le opportunità di pianificazione fiscale sono azioni che l’entità può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d’imposta. In alcuni ordinamenti, per esempio, il reddito imponibile può essere creato o incrementato:
Anche quando le opportunità di pianificazione fiscale consentono di riportare reddito imponibile da un periodo successivo a uno precedente, l’utilizzo di una perdita fiscale o di un credito d’imposta portati a nuovo dipende sempre dall’esistenza di un reddito imponibile futuro di origine diversa dalle differenze temporanee che si origineranno in futuro. |
31. |
Quando l’entità ha una storia recente di perdite, essa deve tener conto delle indicazioni contenute nei paragrafi 35 e 36. |
32. |
[Eliminato] |
Rilevazione iniziale di attività o passività
33. |
Un caso in cui un’attività fiscale differita sorge al momento della rilevazione iniziale di un’attività si ha quando un contributo esente da imposta relativo a un bene sia dedotto per determinare il valore contabile del bene ma, a fini fiscali, non ne riduca il valore ammortizzabile (cioè, il suo valore ai fini fiscali); il valore contabile del bene è inferiore al suo valore ai fini fiscali e questo origina una differenza temporanea deducibile. I contributi pubblici possono anche essere esposti come ricavo differito, nel qual caso la differenza tra il ricavo differito e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile. Qualunque sia il metodo di presentazione scelto dall’entità, per i motivi esposti nel paragrafo 22 l’entità non rileva l’attività fiscale differita risultante. |
Perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati
34. |
Un’attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati. |
35. |
I requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali e di crediti d’imposta non utilizzati sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili. L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate, tuttavia, è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, se l’entità ha una storia di perdite recenti, essa rileva un’attività fiscale differita derivante da perdite fiscali o crediti d’imposta non utilizzati solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati. In tali casi, il paragrafo 82 richiede l’indicazione dell’importo dell’attività fiscale differita e la natura delle ragioni che giustificano la sua rilevazione. |
36. |
L’entità, nel valutare la probabilità che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati possano essere utilizzati, prende in considerazione i seguenti criteri:
Se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d’imposta non utilizzati, l’attività fiscale differita non viene rilevata. |
Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate
37. |
Alla data di riferimento di ogni bilancio, l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L’entità rileva un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività fiscale differita. Ad esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l’entità sia in grado di realizzare nel futuro reddito imponibile sufficiente affinché l’attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione esposti nel paragrafo 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l’entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento dell’aggregazione aziendale o successivamente (cfr. paragrafi 67 e 68). |
Investimenti in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in joint venture
38. |
Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in joint venture (vale a dire la quota della controllante o dell’investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o partecipata, compreso il valore contabile dell’avviamento) differisce dal valore dell’investimento o della partecipazione ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo). Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:
Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell’investimento nel bilancio separato della controllante se in tale bilancio lo espone al costo o a un valore rivalutato. |
39. |
L’entità deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
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40. |
Poiché una controllante stabilisce le politiche dei dividendi della sua controllata, essa è in grado di stabilire i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee riferibili a quell’investimento (incluse le differenze temporanee che derivano non solo dagli utili non distribuiti ma anche da eventuali differenze cambio). Inoltre, spesso non è fattibile determinare l’ammontare delle imposte sul reddito dovute quando la differenza temporanea si annulla. Perciò, quando la controllante ha stabilito che, nel prevedibile futuro, quegli utili non saranno distribuiti, essa non rileva una passività fiscale differita. Le medesime osservazioni si applicano agli investimenti in filiali. |
41. |
Le attività e le passività non monetarie di un’entità sono misurate nella valuta funzionale (cfr. IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell’entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un’attività. L’onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato a conto economico (cfr. paragrafo 58). |
42. |
Un investitore in una società collegata non controlla quella entità e, di solito, non si trova nella condizione di stabilire la sua politica dei dividendi. Perciò, in assenza di un accordo che richieda che gli utili della collegata non siano distribuiti nel prevedibile futuro, l’investitore rileva una passività fiscale differita derivante dalle differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata. In alcuni casi, l’investitore può non essere in grado di determinare l’importo delle imposte che sarebbero dovute nel caso in cui recuperi il costo del suo investimento nella società collegata, ma può stabilire che sarà maggiore o uguale a un certo importo minimo. In tali casi, la passività fiscale differita è valutata a tale importo. |
43. |
L’accordo tra le parti di una joint venture di solito regola la ripartizione degli utili e stabilisce se le decisioni riguardanti tali argomenti richiedono il consenso di tutti i partecipanti o di una particolare maggioranza. Quando il partecipante alla joint venture è in grado di controllare la ripartizione degli utili ed è probabile che, nel prevedibile futuro, gli utili non saranno distribuiti, non è rilevata la passività fiscale differita. |
44. |
L’entità deve rilevare un’attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, nella misura in cui, e solo nella misura in cui, è probabile che:
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45. |
L’entità tiene conto delle indicazioni contenute nei paragrafi da 28 a 31 nel decidere se deve essere rilevata un’attività fiscale differita per differenze temporanee deducibili riferibili al suo investimento in società controllate, filiali e società collegate, e alla sua partecipazione in joint venture. |
VALUTAZIONE
46. |
Le passività (attività) fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. |
47. |
Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate alle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività, sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. |
48. |
Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono solitamente calcolate utilizzando le aliquote fiscali (e le normative fiscali) che sono state emanate. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, l’annuncio di aliquote fiscali (e di normative fiscali) da parte del governo ha l’effetto sostanziale di una vera e propria emanazione, che potrebbe seguire l’annuncio di parecchi mesi. In tali casi, il valore delle attività e delle passività fiscali è calcolato utilizzando l’aliquota fiscale (e le normative fiscali) annunciata. |
49. |
Quando le aliquote fiscali variano in base al livello del reddito imponibile, il valore delle attività e delle passività fiscali differite si calcola utilizzando le aliquote medie che si prevede saranno applicabili sul reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi nei quali si prevede che le differenze temporanee si annulleranno. |
50. |
[Eliminato] |
51. |
La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l’entità si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività. |
52. |
In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l’entità recupera (estingue) il valore contabile di un’attività (passività) possono influire:
In tali casi, l’entità determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l’aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione.
Esempio AUn’attività ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Se l’attività fosse ceduta, si applicherebbe un’aliquota fiscale del 20 %, e un’aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.L’entità rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere il bene senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere il bene e di recuperare il suo valore contabile con l’utilizzo.Esempio BUn’attività con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutata a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è 30 e l’aliquota fiscale è del 30 %. Se l’attività è venduta a un prezzo superiore al costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.Il valore ai fini fiscali dell’attività è 70 e c’è una differenza temporanea imponibile di 80. Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando il bene, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo il bene immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:
Differenza temporanea imponibile Aliquota fiscale Passività fiscali differite Ammortamento accumulato ai fini fiscali
30
30 %
9
Corrispettivo eccedente il costo
50
zero
— Totale
80
9
|
52A |
In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una aliquota maggiore o minore se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azionisti. In tali casi, le attività e passività fiscali correnti e differite sono quantificate in base all’aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti. |
52B |
Nei casi descritti nel paragrafo 52A, gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito vengono contabilizzati nel momento in cui viene contabilizzata la passività relativa al dividendo dovuto. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che alla distribuzione ai soci. Pertanto, gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, vengono contabilizzati in conto economico, come previsto dal paragrafo 58, a meno che derivino dai casi previsti ai paragrafi 58, lettere a) e b). Esempio illustrativo dei paragrafi 52A e 52BL’esempio seguente ha a oggetto la valutazione delle attività e delle passività fiscali differite di un’entità in un ordinamento giuridico in cui le imposte sul reddito sugli utili non distribuiti sono dovute a un’aliquota più elevata (50 %), con un ammontare rimborsabile al momento della distribuzione dei dividendi. L’aliquota fiscale applicabile sugli utili distribuiti è pari al 35 %. Alla data del bilancio, 31 dicembre 20X1, l’entità non rileva la passività per dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata dopo la data del bilancio. Conseguentemente, per l’esercizio 20X1 nessun dividendo è contabilizzato. L’utile imponibile per l’esercizio 20X1 è pari a 100 000. La differenza temporanea netta tassabile per l’esercizio 20X1 è pari a 40 000.L’entità rileva una passività fiscale corrente e un onere per imposte sul reddito correnti pari a 50 000. Nessuna attività è rilevata per l’ammontare potenzialmente rimborsabile in relazione ai dividendi futuri. L’entità, inoltre, rileva una passività fiscale differita e un onere per imposte differite pari a 20 000 (50 % di 40 000) che rappresenta l’imposta sul reddito che l’entità pagherà quando realizzerà o estinguerà il valore contabile delle sue attività e passività sulla base dell’aliquota d’imposta applicabile agli utili non distribuiti.Successivamente, il 15 marzo 20X2 l’entità rileva come passività dividendi per 10 000 da utili operativi precedenti.Il 15 marzo 20X2, l’entità rileva il recupero di imposte sul reddito per 1 500 (15 % dei dividendi contabilizzati come passività) come una attività fiscale corrente e come una diminuzione dell’onere delle imposte sul reddito correnti per l’esercizio 20X2. |
53. |
Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate. |
54. |
La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione dei tempi di utilizzazione di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione non è fattibile o è molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che le attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l’attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra entità diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l’attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite. |
55. |
Le differenze temporanee sono determinate con riferimento al valore contabile di un’attività o di una passività. Questo si applica anche quando quel valore contabile fosse esso stesso attualizzato come, per esempio, nel caso di obbligazioni per benefici pensionistici (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti). |
56. |
Il valore contabile di un’attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento di bilancio. L’entità deve ridurre il valore contabile di un’attività fiscale differita se non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire l’utilizzo del beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere stornata nella misura in cui diviene probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente. |
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
57. |
La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un’operazione o di altri fatti è coerente con la contabilizzazione dell’operazione o degli altri fatti stessi. I paragrafi da 58 a 68C attuano il presente principio. |
Conto economico
58. |
L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nel conto economico dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:
|
59. |
La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell’utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio. L’imposta differita risultante è rilevata nel conto economico. Esempi si hanno quando:
|
60. |
Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c’è una variazione nell’ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:
L’imposta differita risultante è rilevata nel conto economico, a meno che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto (cfr. paragrafo 63). |
Partite accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto
61. |
L’imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata direttamente al patrimonio netto se si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, direttamente al patrimonio netto. |
62. |
Gli International Financial Reporting Standards richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate direttamente ad incremento o decremento del patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
|
63. |
In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell’imposta corrente e differita che si riferisce a elementi accreditati o addebitati al patrimonio netto. Questo può succedere, per esempio, quando:
In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi accreditati o addebitati al patrimonio netto si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite del soggetto interessato nel contesto normativo che lo riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze. |
64. |
Lo IAS 16 non specifica se l’entità, in ogni esercizio, debba trasferire da riserva di rivalutazione a utili portati a nuovo la differenza tra l’ammortamento di un bene rivalutato e l’ammortamento sulla base del costo di quel bene. Se l’entità effettua tale trasferimento, l’ammontare trasferito è al netto di qualsiasi imposta differita relativa. Considerazioni analoghe si applicano ai trasferimenti effettuati al momento della cessione di immobili, impianti o macchinari. |
65. |
Quando un’attività è rivalutata a fini fiscali, e quella rivalutazione è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali sia della rivalutazione dell’attività sia della rettifica del valore ai fini fiscali sono imputati al patrimonio netto negli esercizi nei quali si verificano. Tuttavia, se la rivalutazione a fini fiscali non è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali della rettifica del valore ai fini fiscali sono rilevati nel conto economico. |
65A |
Quando l’entità distribuisce dividendi ai suoi azionisti, potrebbe doverne versare una quota all’erario per conto degli azionisti. In molti ordinamenti, tale importo è denominato ritenuta a titolo di imposta. Tale ammontare è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi. |
Imposte differite derivanti da una aggregazione aziendale
66. |
Come illustrato ai paragrafi 19 e 26, lettera c), differenze temporanee possono derivare da una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita risultante, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite influiscono sull’avviamento o sull’importo di qualunque eccedenza della quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15, lettera a), un’entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. |
67. |
Come conseguenza di una aggregazione aziendale, l’acquirente può ritenere probabile che realizzerà la propria attività fiscale differita che non era stata rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisito. In tali casi, l’acquirente rileva un’attività fiscale differita, ma non la include come parte della contabilizzazione dell’aggregazione aziendale e pertanto non la prende in considerazione nella determinazione dell’avviamento o dell’importo di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione. |
68. |
Se il beneficio potenziale dell’acquisito derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, non soddisfaceva i criteri di cui all’IFRS 3 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata, ma è successivamente realizzato, l’acquirente deve rilevare il conseguente provento fiscale differito nel conto economico. Inoltre, l’acquirente deve:
Tuttavia, tale procedura non deve produrre un’eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione, né deve determinare degli incrementi dell’importo rilevato precedentemente per ognuna di tali eccedenze. EsempioL’entità ha acquisito una società controllata che aveva differenze temporanee deducibili pari a 300. L’aliquota fiscale al momento dell’acquisizione era pari al 30 %. L’attività fiscale differita risultante, pari a 90, non fu rilevata come attività identificabile nella determinazione dell’avviamento, pari a 500, risultante dall’aggregazione aziendale. Due anni dopo l’aggregazione, l’entità stimò che i redditi imponibili futuri sarebbero stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili.L’entità rileva un’attività fiscale differita pari a 90 e rileva nel conto economico il provento fiscale differito pari a 90. L’entità riduce anche il valore contabile dell’avviamento per un importo di 90 e rileva nel conto economico un costo di pari importo. Di conseguenza, il costo dell’avviamento si riduce a 410, trattandosi dell’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita, pari a 90, fosse stata rilevata come attività identificabile alla data di acquisizione. Se l’aliquota fiscale fosse aumentata fino al 40 %, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 120 (300 al 40 %) e avrebbe rilevato nel conto economico un provento fiscale differito pari a 120. Se l’aliquota fiscale si fosse ridotta al 20 %, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 60 (300 al 20 %) e un provento fiscale differito pari a 60. In entrambi i casi, inoltre, l’entità ridurrebbe di 90 il valore contabile dell’avviamento e rileverebbe nel conto economico un costo pari a quell’importo. |
Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
68A |
In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio. |
68B |
Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26, lettera b), del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso deve essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le norme fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio. |
68C |
Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell’utile (perdita) d’esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l’imposta origina a) da una operazione o da un evento rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o diverso esercizio, oppure b) da una aggregazione aziendale. Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita connessa è rilevata direttamente nel patrimonio netto. |
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Attività e passività fiscali
69. |
[Eliminato] |
70. |
[Eliminato] |
Compensazione
71. |
L’entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti se, e solo se, essa:
|
72. |
Sebbene le attività e le passività fiscali correnti siano rilevate e valutate separatamente, esse sono compensate nello stato patrimoniale in base alle stesse condizioni prescritte per gli strumenti finanziari nello IAS 32. L’entità di solito ha un diritto legalmente esercitabile di compensare un’attività fiscale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e la norma fiscale consente all’entità di eseguire o ricevere un unico pagamento netto. |
73. |
Nel bilancio consolidato, un’attività fiscale corrente di un’entità del gruppo è compensata a fronte di una passività fiscale corrente di un’altra entità del gruppo se, e solo se, le entità in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l’attività ed estinguere la passività contemporaneamente. |
74. |
L’entità deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, e solo se:
|
75. |
Per evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata dei tempi dell’annullamento di ciascuna differenza temporanea, il presente Principio richiede che l’entità compensi un’attività fiscale differita a fronte di una passività fiscale differita dello stesso soggetto passivo d’imposta se, e solo se, esse sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e l’entità ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti a fronte delle passività fiscali correnti. |
76. |
In rari casi, l’entità può avere un diritto legalmente esercitabile alla compensazione, e la volontà di estinguere al netto, in alcuni esercizi ma non in altri. In questi rari casi, può essere necessario disporre di una programmazione dettagliata per stabilire in modo attendibile se la passività fiscale differita di un soggetto passivo di imposta si tradurrà in maggiori pagamenti d’imposta nello stesso esercizio in cui un’attività fiscale differita di un altro soggetto passivo di imposta comporterà minori pagamenti da parte di questo secondo soggetto passivo di imposta. |
Oneri fiscali
Oneri (proventi) fiscali relativi a utili o perdite della gestione ordinaria
77. |
Gli oneri (proventi) fiscali relativi a utili o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto di conto economico. |
Differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite
78. |
Lo IAS 21 richiede che certe differenze di cambio siano rilevate come ricavi o costi ma non specifica dove tali differenze debbano essere esposte nel conto economico. Di conseguenza, quando le differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite sono esposte nel conto economico, tali differenze possono essere classificate come oneri (proventi) fiscali differiti se tale esposizione è considerata essere la migliore per gli utilizzatori del bilancio. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
79. |
I principali componenti degli oneri (proventi) fiscali devono essere indicati separatamente. |
80. |
I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:
|
81. |
Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:
|
82. |
L’entità deve indicare l’importo di un’attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione quando:
|
82A |
Nei casi descritti al paragrafo 52A, l’entità deve indicare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. Inoltre, l’entità deve evidenziare gli ammontari dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che siano concretamente determinabili, e dichiarare se vi siano potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che non siano concretamente determinabili. |
83. |
[Eliminato] |
84. |
Le informazioni richieste dal paragrafo 81, lettera c), consentono agli utilizzatori del bilancio di capire se la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile è anomala e di comprendere i fattori rilevanti che potrebbero influire su questa correlazione nel futuro. La correlazione fra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile può essere influenzata da fattori quali proventi esenti da tassazione, oneri che non sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), effetti delle perdite fiscali ed effetti di aliquote fiscali estere. |
85. |
Nello spiegare la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile, l’entità utilizza una aliquota fiscale idonea a fornire le informazioni più significative agli utilizzatori del suo bilancio. Spesso, l’aliquota più significativa è l’aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l’entità ha sede, consolidando le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per l’entità che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l’aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. L’esempio che segue mostra come la scelta dell’aliquota fiscale applicabile influisce sulla presentazione della riconciliazione numerica.
Esempio illustrativo del paragrafo 85Nel 19X2, l’entità ha realizzato, nella propria giurisdizione (paese A), un utile contabile di 1 500 (19X1: 2 000) e nel paese B di 1 500 (19X1: 500). L’aliquota fiscale è pari al 30 % nel paese A e al 20 % nel paese B. Nel paese A, costi per 100 (19X1: 200) non sono fiscalmente deducibili.Quello che segue è un esempio di riconciliazione all’aliquota fiscale nazionale. 19X1 19X2 Utile contabile 2 500 3 000 Imposte all’aliquota nazionale del 30 % 750 900 Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili 60 30 Effetto di aliquote fiscali inferiori nel paese B (50) (150) Onere fiscale 760 780 Utile contabile 2 500 3 000 Imposte calcolate alle aliquote interne applicabili agli utili nel paese interessato 700 750 Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili 60 30 Onere fiscale 760 780 |
86. |
L’aliquota fiscale media effettiva è l’onere (provento) fiscale diviso per l’utile contabile. |
87. |
Spesso non potrebbe essere fattibile calcolare l’ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture (cfr. paragrafo 39). Il presente Principio richiede, quindi, che l’entità indichi l’ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti ma non richiede l’indicazione delle passività fiscali differite. Ciò nondimeno, quando è fattibile, si incoraggiano le entità a indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili tali informazioni. |
87A |
Il paragrafo 82A richiede all’entità di evidenziare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. L’entità indica le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull’ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi. |
87B |
In alcuni casi, l’ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, in cui un’entità abbia un grande numero di società controllate estere. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell’ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate potrebbero aver pagato imposte sul reddito a un’aliquota fiscale più elevata sugli utili non distribuiti ed essere a conoscenza dell’ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo. In tal caso, l’ammontare rimborsabile è indicato. Se applicabile, l’entità dà anche informazioni in merito all’esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della controllante, se vi è, l’informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, va riferita agli utili non distribuiti della controllante. |
87C |
A un’entità cui sia richiesto di fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 82A, potrebbe anche essere richiesto di fornire le informazioni relative alle differenze temporanee associate agli investimenti nelle controllate, filiali e collegate o partecipazioni in joint venture. In tali casi, l’entità tiene conto di ciò nel determinare le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 82A. Per esempio, a un’entità può essere richiesto di indicare gli ammontari aggregati delle differenze temporanee associate a investimenti in società controllate per le quali non sia stata rilevata alcuna passività fiscale differita [cfr. paragrafo 81, lettera f)]. Se non fosse fattibile quantificare gli ammontari delle passività fiscali differite non rilevate (cfr. paragrafo 87) ci potrebbero essere ammontari di potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, in relazione alle controllate. |
88. |
Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data del bilancio, l’entità indica gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (cfr. IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio). |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
89. |
Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1998 o da data successiva, a eccezione di quanto specificato al paragrafo 91. Se un’entità applica il presente Principio ai bilanci degli esercizi che iniziano prima del 1o gennaio 1998, essa deve indicare che ha applicato il presente Principio al posto dello IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979. |
90. |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979. |
91. |
I paragrafi 52A, 52B, 65A, 81, lettera i), 82A, 87A, 87B, 87C e la eliminazione dei paragrafi 3 e 50 entrano in vigore in riferimento ai bilanci annuali (3) relativi agli esercizi con inizio dal 1o gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’applicazione anticipata incide sui risultati di bilancio, l’entità deve evidenziare tale fatto. |
(1) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea imponibile. Un caso alternativo considera i crediti per dividendi maturati come aventi un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un’aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza imponibile temporanea pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna passività fiscale differita.
(2) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea deducibile. Un caso alternativo considera per le sanzioni e penali accantonate un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un’aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza temporanea deducibile pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna attività fiscale differita.
(3) Il paragrafo 91 fa riferimento ai «bilanci annuali», in linea con la più esplicita terminologia adottata nel 1998. Il paragrafo 89 si riferisce ai «bilanci».
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16
Immobili, impianti e macchinari
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell’entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevate in relazione a essi. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente. |
3. |
Il presente Principio non si applica a:
Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d). |
4. |
Altri Principi possono richiedere la rilevazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari sulla base di un approccio diverso da quello del presente Principio. Per esempio, lo IAS 17 Leasing dispone che l’entità valuti se rilevare un elemento di immobili, impianti e macchinari in locazione finanziaria sulla base del trasferimento dei rischi e benefici. In tali casi, comunque, gli altri aspetti del trattamento contabile di questi beni, incluso l’ammortamento, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Principio. |
5. |
L’entità deve applicare il presente Principio agli immobili che sono in costruzione o sviluppo destinati a essere utilizzati in futuro come investimento immobiliare, ma che non soddisfano ancora la definizione di «investimento immobiliare» di cui allo IAS 40 Investimenti immobiliari. Una volta che la costruzione o lo sviluppo è completato, l’immobile è qualificabile come investimento immobiliare e l’entità è tenuta ad applicare lo IAS 40. Lo IAS 40 viene, inoltre, applicato agli investimenti immobiliari in fase di ristrutturazione che continueranno a essere usati in futuro come investimenti immobiliari. L’entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari secondo quanto previsto dallo IAS 40 deve utilizzare il modello del costo anche nell’applicazione del presente Principio. |
DEFINIZIONI
6. |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Il valore contabile è l’ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell’ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate. Il costo è ‘l’ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un’attività, al momento dell’acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo. L’ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile. Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di derivare dall’uso continuativo di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Una perdita per riduzione di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile. Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:
Il valore recuperabile è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso di un bene. Il valore residuo di un bene è il valore stimato che l’entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. La vita utile è:
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RILEVAZIONE
7. |
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un’attività se, e soltanto se:
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8. |
I pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono solitamente iscritti come rimanenze e rilevati a conto economico al momento dell’utilizzo. Tuttavia, i pezzi di ricambio di rilevante valore e l’attrezzatura in dotazione sono trattati come immobili, impianti e macchinari quando l’entità prevede di utilizzarli per più di un esercizio. Analogamente, se i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione possono essere utilizzati soltanto in connessione a un elemento di immobili, impianti e macchinari, sono contabilizzati come immobili, impianti e macchinari. |
9. |
Il presente Principio non stabilisce l’unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto e macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell’applicazione dei criteri di rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l’entità. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo. |
10. |
L’entità valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. |
Costi iniziali
11. |
Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L’acquisto di tali elementi, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri degli immobili, impianti e macchinari esistenti, può essere necessario per l’entità al fine di realizzare benefici economici futuri da altri suoi beni. Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri di rilevazione come attività perché permettono all’entità di ottenere benefici economici futuri dai relativi elementi maggiori rispetto a ciò che si sarebbe potuto ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un’industria chimica può introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell’ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come attività, in quanto, senza di esse, l’entità non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici. Tuttavia, il valore contabile che risulta da tale attività e da attività connesse è riesaminato per eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. |
Costi successivi
12. |
Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, un’entità non rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piuttosto, questi costi sono rilevati in conto economico man mano che si sostengono. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come «riparazioni e manutenzione» dell’elemento degli immobili, impianti e macchinari. |
13. |
Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte durante la vita della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per effettuare sostituzioni periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una sostituzione non periodica. Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobile, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di quelle parti che sono sostituite è eliminato contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’eliminazione contabile contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 67 a 72). |
14. |
Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un aeromobile) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell’elemento siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L’eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse esplicitamente menzionato nella transazione in cui l’elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l’elemento fu acquistato o costruito. |
VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
15. |
Un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato come un’attività deve essere valutato al costo. |
Componenti di costo
16. |
Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:
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17. |
Esempi di costi direttamente imputabili sono:
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