ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
28 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1173/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1174/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1134/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali ( 1 )

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/889/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2008, recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti [notificata con il numero C(2008) 6941]  ( 1 )

12

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/890/PESC

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, che attua l’azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

14

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.11.2008   

IT

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L 318/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1134/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1134/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1134/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1134/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1134/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 63.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 28 novembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

24,22

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

20,22

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

20,22

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

24,22


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

14.11.2008-26.11.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

200,85

113,32

Prezzo FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Premio sul Golfo

12,14

Premio sui Grandi laghi

23,58

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

12,06 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


28.11.2008   

IT

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L 318/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2008

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell’insieme della Comunità. Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (2) ha completato tale quadro normativo introducendo alcune disposizioni applicative.

(2)

L’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 fornisce alcuni dettagli sull’attuazione dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo alle norme applicative relative agli aiuti di Stato nei casi dei contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario, e dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo ai finanziamenti integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato. È opportuno includere nel suddetto articolo talune misure relative alla silvicoltura. Occorre inoltre modificare di conseguenza il punto 9.B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(3)

L’articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede disposizioni particolari in materia di scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione. Ai fini di un’utilizzazione ottimale degli strumenti tecnici disponibili, è opportuno permettere che i documenti siano trasmessi con mezzi informatici adeguati oltre che in forma cartacea.

(4)

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono fissati i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame, di cui all’articolo 27, paragrafo 13, del medesimo regolamento. Si è verificato un errore di battitura per quanto riguarda il tasso di conversione relativo ad «altro pollame» Per tenere conto delle caratteristiche specifiche di determinato pollame è opportuno che sia consentito aumentare detto tasso di conversione. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato V.

(5)

A norma dell’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), prevede alcune disposizioni relative al contenuto, alla forma e alla data della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari. Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006, al punto 2.1, secondo comma, sono definite alcune competenze dell’autorità di gestione per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di un sostegno nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia è opportuno che nell’allegato VI, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 sia soppresso il secondo comma.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52, dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 dello stesso regolamento a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52, del medesimo regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 63, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione in tale forma può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di trasmissione dei documenti in forma cartacea o con mezzi informatici adeguati.»;

3)

gli allegati II, V e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato II, punto 9.B, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest’ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:

indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1), oppure

fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura, oppure

fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato, oppure

spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

2)

nell’allegato V la riga relativa a «altro pollame» è sostituita dalla seguente:

«Altro pollame (2)

0,03 LU

3)

nell’allegato VI il secondo comma del punto 2.1 è soppresso.


(1)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.»;

(2)  Questo tasso di conversione può essere aumentato tenendo conto di prove scientifiche da spiegare e giustificare debitamente nei programmi di sviluppo rurale.»;


DIRETTIVE

28.11.2008   

IT

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L 318/9


DIRETTIVA 2008/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 della direttiva 96/22/CE (3) vieta, fra l’altro, l’immissione sul mercato di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici al fine di somministrarli ad animali di qualsiasi specie.

(2)

Alla base di tale divieto assoluto di utilizzo vi era la motivazione che un eventuale abuso o uso improprio di tali sostanze sarebbe risultato più difficile se nessun prodotto autorizzato per qualsivoglia specie animale fosse stato presente sul mercato.

(3)

Dall’esperienza acquisita in particolare con i piani nazionali sui residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (4), risulta tuttavia che l’uso improprio delle presentazioni di prodotti destinate agli animali da compagnia non svolge un ruolo rilevante come fonte di abuso o di uso improprio. Ciò è dovuto in parte al fatto che l’uso di presentazioni destinate agli animali da compagnia per stimolare la crescita di animali produttori di alimenti presenta uno scarso interesse economico.

(4)

Il divieto dei tireostatici presenta inoltre effetti dannosi per il benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) a causa dell’assenza di un trattamento alternativo per l’ipertiroidismo in questi animali.

(5)

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell’attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

(6)

È pertanto opportuno limitare l’ambito d’applicazione della direttiva 96/22/CE esclusivamente agli animali produttori di alimenti e ritirare il divieto per gli animali da compagnia nonché adeguare la definizione di trattamento terapeutico.

(7)

Il parere del comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione con la sanità pubblica (CSMVSP), del 30 aprile 1999, sui rischi per la salute umana connessi alla presenza dei residui di ormoni nella carne bovina e nei prodotti a base di carne bovina, riesaminato il 3 maggio 2000 e confermato il 10 aprile 2002, conclude che, in base a recenti e consistenti prove scientifiche, l’estradiolo-17ß deve considerarsi una sostanza assolutamente cancerogena in quanto è causa d’insorgenza di tumori e ne favorisce lo sviluppo e che i dati attualmente disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi per la salute umana. La direttiva 96/22/CE è stata quindi modificata dalla direttiva 2003/74/CE in modo da vietare, tra l’altro, in via definitiva l’uso dell’estradiolo-17ß a fini di stimolazione della crescita degli animali e ridurre notevolmente le altre circostanze in cui può essere somministrato a tutti gli animali da azienda per fini terapeutici o di trattamento zootecnico, in attesa di un’analisi più approfondita della situazione scientifica e di fatto e delle prassi veterinarie negli Stati membri.

(8)

L’articolo 11 bis della direttiva 96/22/CE imponeva alla Commissione di presentare entro il 14 ottobre 2005 una relazione sulla disponibilità dei medicinali veterinari alternativi a quelli contenenti estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti per fini terapeutici. La Commissione ha raccolto il parere degli esperti e ha elaborato la relazione scientifica in questione, che è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio l’11 ottobre 2005. La relazione conclude che l’estradiolo-17ß non è indispensabile per la produzione di animali produttori di alimenti in quanto sono disponibili alternative, segnatamente le prostaglandine, già ampiamente utilizzate dai veterinari negli Stati membri e che il divieto totale di utilizzare l’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti non avrebbe alcun effetto o avrebbe solo effetti trascurabili sull’allevamento e sul benessere degli animali.

(9)

L’adeguata osservanza della normativa pertinente e la cessazione di un uso improprio di sostanze non autorizzate possono essere promosse attraverso campagne d’informazione obiettiva e di sensibilizzazione.

(10)

È stata accordata una deroga temporanea fino al 14 ottobre 2006 per l’uso dell’estradiolo-17ß a fini di induzione dell’estro nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini. Dato che esistono e sono già utilizzati prodotti alternativi efficaci e al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute nella Comunità, tale deroga non dovrebbe essere rinnovata.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 96/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/22/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“trattamento terapeutico”: la somministrazione — in applicazione dell’articolo 4 della presente direttiva — ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze ß-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, malattia navicolare e laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;»

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato delle sostanze di cui all’allegato II ai fini della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all’articolo 4, punto 2.»;

3)

all’articolo 4, punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»

4)

l’articolo 5 bis è soppresso;

5)

agli articoli 3, 6, 7, 8, 11 e 14 bis sono soppressi i riferimenti all’articolo 5 bis;

6)

all’articolo 11 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Negli elenchi di paesi previsti dalla legislazione comunitaria in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali da azienda o d’acquacoltura ovvero carni o prodotti ottenuti da tali animali non possono figurare paesi terzi la cui legislazione autorizza l’immissione sul mercato e la somministrazione di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici destinati ad essere somministrati agli animali di qualsiasi specie le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano.»;

7)

l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

Relativamente alle sostanze di cui all’allegato III, la Commissione si adopera per ottenere informazioni complementari, tenendo presenti i dati scientifici recenti provenienti da tutte le fonti, e riesamina periodicamente le misure applicate per presentare tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 ter

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizza una campagna di informazione e sensibilizzazione sul divieto totale dell’uso di estradiolo-17ß negli animali produttori di alimenti, destinata agli agricoltori e alle organizzazioni veterinarie nell’Unione europea nonché alle organizzazioni pertinenti al di fuori dell’Unione europea che partecipano direttamente o indirettamente all’esportazione verso l’Unione europea di alimenti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.»;

9)

l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 57.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(4)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle sostanze vietate:

 

Elenco A: sostanze vietate

tireostatici,

stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri,

estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri.

 

Elenco B: sostanze vietate con deroghe

sostanze ß-agoniste.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2008) 6941]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/889/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (2), si applica fino al 28 febbraio 2009.

(2)

La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (3), si applica fino al 31 dicembre 2008.

(3)

La decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (4), si applica fino al 31 dicembre 2008.

(4)

La decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (5), si applica fino al 31 dicembre 2008.

(5)

La decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (6), si applica fino al 31 maggio 2009.

(6)

In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(7)

Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalle decisioni 2003/31/CE, 2005/342/CE e 2005/344/CE per un periodo di 24 mesi e delle decisioni 2002/747/CE e 2005/360/CE per un periodo di 14 mesi.

(8)

Poiché l’obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE restino in vigore.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2010.»

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 3

L’articolo 3 della decisione 2005/342/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 4

L’articolo 3 della decisione 2005/344/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010.»

Articolo 5

L’articolo 4 della decisione 2005/360/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “lubrificanti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 luglio 2010.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

(3)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.

(5)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42.

(6)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

28.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che attua l’azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2008/890/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/749/PESC, in cui si stabilisce che l’EUPM deve proseguire fino al 31 dicembre 2009. Il bilancio per gli esercizi 2008 e 2009 è deciso anno per anno.

(2)

Il mandato dell’EUPM si svolgerà nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa con l’attuazione dell’azione comune 2007/749/PESC è pari a 12 400 000 EUR per il 2009.

2.   La spesa finanziata tramite l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.


28.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.