ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 312

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
22 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1161/2008 della Commissione, del 21 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/878/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 18/07 (ex N 874/06) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL [notificata con il numero C(2008) 3178]  ( 1 )

31

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

64,6

TR

71,8

ZZ

54,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,9

TR

88,1

ZZ

102,4

0709 90 70

MA

64,5

TR

93,7

ZZ

79,1

0805 20 10

MA

60,7

ZZ

60,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,9

HR

50,0

IL

66,1

TR

61,6

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

65,5

TR

68,1

ZA

71,5

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

33,4

US

103,2

ZA

118,8

ZZ

77,6

0808 20 50

CN

41,1

KR

112,1

TR

106,0

ZZ

86,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/3


DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (4), stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un’impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio «chi inquina paga», il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.

(2)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, compresa la fissazione di obiettivi.

(3)

Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» la Commissione sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di «recupero» e «smaltimento», di introdurre una definizione di «riciclaggio» di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di «rifiuto».

(4)

Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla succitata comunicazione (6), il Parlamento europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (7), all’intero settore dei rifiuti. Il Parlamento chiedeva inoltre alla Commissione di stabilire una chiara distinzione tra recupero e smaltimento e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

(5)

Nelle conclusioni del 1o luglio 2004 il Consiglio invitava la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.

(6)

L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.

(7)

Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (8), il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.

(8)

È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva 2006/12/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(9)

Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, è importante che la presente direttiva si adegui a tale impostazione. L’accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti dall’articolo 174 del trattato porterebbe maggiormente l’attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell’intero ciclo di vita delle risorse. La base giuridica della presente direttiva dovrebbe pertanto essere l’articolo 175.

(10)

Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

(11)

La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), prevede tra l’altro controlli proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.

(13)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno precisare l’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002 e dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti.

(14)

La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l’altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. I rifiuti pericolosi dovrebbero essere regolamentati con specifiche rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell’elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (10) al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all’interno della Comunità.

(15)

È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.

(16)

Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il deposito di rifiuti prima del recupero per un periodo pari o superiore a tre anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento per un periodo pari o superiore ad un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (11).

(17)

I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.

(18)

Dovrebbero essere introdotte nella presente direttiva le definizioni di «prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e «riciclaggio» per precisare la portata di questi concetti.

(19)

Occorre modificare le definizioni di «recupero» e «smaltimento» per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell’attività come recupero non corrisponde all’impatto ambientale effettivo dell’operazione.

(20)

La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero.

(21)

Le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, sono disciplinate anche da convenzioni internazionali, segnatamente la Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, conclusa a Londra il 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.

(22)

Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall’altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:

quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell’ambiente e della salute umana. Se l’utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un’autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell’ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente; e

quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell’ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa di essere tale» sono, fra l’altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

(23)

Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (12), 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (13), 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (14), e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (15), nonché nell’altra normativa comunitaria pertinente, i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

(24)

Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborate tra l’altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli.

(25)

È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

(26)

Il principio «chi inquina paga» è un principio guida a livello europeo e internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

(27)

L’introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(28)

La presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con l’ambiente.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati.

(30)

Ai fini dell’attuazione dei principi della precauzione e dell’azione preventiva di cui all’articolo 174, paragrafo 2 del trattato, occorre fissare obiettivi ambientali generali per la gestione dei rifiuti all’interno della Comunità. In virtù di tali principi, spetta alla Comunità e agli Stati membri stabilire un quadro per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare dall’inizio le fonti di inquinamento o di molestia mediante l’adozione di misure grazie a cui i rischi riconosciuti sono eliminati.

(31)

La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l’altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell’ambiente.

(32)

Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

(33)

Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (16), i rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.

(34)

È importante che i rifiuti pericolosi siano etichettati in conformità delle norme comunitarie ed internazionali. Tuttavia, quando tali rifiuti sono raccolti separatamente dai nuclei domestici, ciò non dovrebbe comportare per questi ultimi l’obbligo di completare la documentazione necessaria.

(35)

È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l’idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative.

(36)

Possono essere adottate norme tecniche minime concernenti le attività di trattamento dei rifiuti non contemplate dalla direttiva 96/61/CE qualora sia provato che ne conseguirebbe un vantaggio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente e che un approccio coordinato all’attuazione della presente direttiva garantirebbe la protezione della salute umana e dell’ambiente.

(37)

È necessario precisare meglio l’ambito di applicazione e il contenuto dell’obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti e integrare nel processo di elaborazione o modifica dei piani per la gestione dei rifiuti la necessità di considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Ove opportuno, si dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contenute all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e della strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

(38)

Gli Stati membri possono applicare le autorizzazioni ambientali o le norme generali in materia di ambiente a taluni produttori di rifiuti senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

(39)

A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni Stati membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente l’intera gamma di impianti di recupero finale all’interno del proprio territorio.

(40)

Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (17). La prevenzione dei rifiuti e gli obiettivi di dissociazione dovrebbero essere perseguiti includendo, se del caso, la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti prodotti.

(41)

Al fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di efficienza delle risorse, è opportuno definire obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Gli Stati membri conservano approcci differenti in relazione alla raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti di natura e composizione simili. È quindi opportuno che tali obiettivi tengano conto dei diversi sistemi di raccolta dei vari Stati membri. I flussi di rifiuti di origini diverse analoghi ai rifiuti domestici includono i rifiuti di cui alla voce 20 dell’elenco istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

(42)

Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti hanno un valore in quanto risorse e un maggiore ricorso agli strumenti economici può consentire di massimizzare i benefici ambientali. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe quindi essere incoraggiato al livello appropriato sottolineando al tempo stesso che i singoli Stati membri possono decidere circa il loro impiego.

(43)

Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (18), dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il testo più chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione di cui alla direttiva 91/689/CEE e per proteggere l’ambiente e la salute umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE. La direttiva 91/689/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata.

(44)

Nell’interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto dei vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati (19). La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire secondo l’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere accordata una preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, ad esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti, nei casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall’inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (20).

(46)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (21).

(47)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una serie di questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere considerato un sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto e la determinazione dei rifiuti che sono considerati come pericolosi, nonché di definire modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di riciclaggio stabiliti nella presente direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, R1. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(48)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (22), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(49)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute umana, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Articolo 2

Esclusioni dall’ambito di applicazione

1.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

effluenti gassosi emessi in atmosfera;

b)

terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c)

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

d)

rifiuti radioattivi;

e)

materiali esplosivi in disuso;

f)

materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a)

acque di scarico;

b)

sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c)

carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (23).

3.   Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

4.   Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

2)

«rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;

3)

«oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

4)

«rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;

5)

«produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

6)

«detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

7)

«commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

8)

«intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

9)

«gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

10)

«raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

11)

«raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

12)

«prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

a)

la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

b)

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure

c)

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

13)

«riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

14)

«trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

15)

«recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

16)

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

17)

«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

18)

«rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

19)

«smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;

20)

«migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.

Articolo 4

Gerarchia dei rifiuti

1.   La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a)

prevenzione;

b)

preparazione per il riutilizzo;

c)

riciclaggio;

d)

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e)

smaltimento.

2.   Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l’elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Articolo 5

Sottoprodotti

1.   Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b)

la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c)

la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d)

l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2.   Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 6

Cessazione della qualifica di rifiuto

1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b)

esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)

la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d)

l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

3.   I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

4.   Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (24), ove quest’ultima lo imponga.

Articolo 7

Elenco dei rifiuti

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1.

2.   Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

3.   Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dell’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

6.   Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.

7.   La Commissione provvede affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

CAPO II

REQUISITI GENERALI

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1.   Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.

3.   Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

Previa consultazione dei soggetti interessati,la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, di proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 29 comprendenti:

a)

entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull’evoluzione della produzione dei rifiuti e l’ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti, che comprende la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;

b)

entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d’azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo;

c)

entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all’articolo 29, paragrafo 4.

Articolo 10

Recupero

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.

2.   Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Articolo 11

Riutilizzo e riciclaggio

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.

2.   Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b)

entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

3.   La Commissione definisce modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti al paragrafo 2 del presente articolo, tenuto conto del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (25). Esse possono includere periodi di transizione per gli Stati membri che nel 2008 hanno riciclato meno del 5 % rispetto ad una delle due categorie di rifiuti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2 della presente direttiva.

4.   Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 2 al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. La relazione della Commissione, se del caso corredata di una proposta, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione tiene conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione degli obiettivi.

5.   Ogni tre anni, ai sensi dell’articolo 37, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano conseguiti, tale relazione include i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

Articolo 12

Smaltimento

Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

Articolo 13

Protezione della salute umana e dell’ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a)

senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b)

senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c)

senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Articolo 14

Costi

1.   Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 15

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.

2.   Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3.   Gli Stati membri possono decidere, a norma dell’articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13.

Articolo 16

Principi di autosufficienza e prossimità

1.   Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2.   La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3.   La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

4.   I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

a)

l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;

b)

le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e

c)

l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’articolo 13.

Articolo 19

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2.   In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 20

Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici

Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.

Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.

Articolo 21

Oli usati

1.   Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;

b)

gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13;

c)

laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2.   Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

3.   Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

Articolo 22

Rifiuti organici

Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

a)

la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;

b)

il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c)

l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

Articolo 23

Rilascio delle autorizzazioni

1.   Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

a)

i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b)

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;

c)

le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d)

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e)

le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f)

le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

2.   Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.

3.   L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13.

4.   Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

5.   A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l’autorizzazione rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità competente.

Articolo 24

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a)

smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o

b)

recupero dei rifiuti.

Articolo 25

Condizioni delle deroghe

1.   Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell’articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all’articolo 13. Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all’articolo 24, lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.

2.   Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 26

Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a)

degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b)

dei commercianti o degli intermediari; e

c)

degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

Articolo 27

Norme minime

1.   Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

2.   Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.

3.   Tali norme minime:

a)

sono incentrate sui principali impatti ambientali dell’attività di trattamento dei rifiuti;

b)

assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all’articolo 13;

c)

tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e

d)

includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo.

4.   Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime, compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o per evitare perturbazioni del mercato interno.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

CAPO V

PIANI E PROGRAMMI

Articolo 28

Piani di gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2.   I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3.   I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a)

tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b)

sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c)

una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;

d)

informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e)

politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4.   Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a)

aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b)

valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c)

campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d)

siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 29

Programmi di prevenzione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

2.   I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

3.   Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.

4.   Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

5.   La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

Articolo 30

Valutazione e riesame dei piani e dei programmi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11.

2.   L’Agenzia europea per l’ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

Articolo 31

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (26). Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.

Articolo 32

Cooperazione

Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29.

Articolo 33

Informazioni da comunicare alla Commissione

1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

2.   Il formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

CAPO VI

ISPEZIONI E REGISTRI

Articolo 34

Ispezioni

1.   Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

2.   Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

3.   Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l’intensità delle ispezioni.

Articolo 35

Tenuta di registri

1.   Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2.   Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3.   Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

Applicazione e sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Relazioni e riesame

1.   Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, informazioni sulle misure previste dall’articolo 8 sulla responsabilità estesa del produttore.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (27). La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

2.   La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale.

3.   Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

4.   Nella prima relazione, elaborata entro il 12 dicembre 2014, la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza energetica, e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione. La relazione valuta anche i programmi, gli obiettivi e gli indicatori esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione dei rifiuti ed esamina l’opportunità di programmi a livello comunitario, inclusi regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali, che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

Articolo 38

Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

1.   La Commissione può elaborare orientamenti per l’interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.

Se necessario, l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

2.   Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 39

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 40

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 41

Abrogazione e disposizioni transitorie

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.

Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 75/439/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (28).

b)

la direttiva 91/689/CEE è così modificata:

i)

l’articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini della presente direttiva, si intendono per “rifiuti pericolosi”:

rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell’elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (29) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III. L’elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (30);

qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai fini dell’adeguamento dell’elenco. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.

ii)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.»;

c)

la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue:

i)

l’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE della Commissione (31) che riporta l’elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate nell’allegato I. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.

ii)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;

iii)

l’articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 42

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 43

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 55.

(2)  GU C 229 del 22.9.2006, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 16) e posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 401.

(7)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

(8)  GU C 76 dell’11.3.1997, pag. 1.

(9)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(10)  Decisione 200/532/CE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(11)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(12)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(13)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(14)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(15)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(16)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(17)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(18)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(19)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

(20)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(21)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(22)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(23)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(24)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(25)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(26)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(27)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(28)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

(29)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(30)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

(31)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;


ALLEGATO I

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1

Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D 2

Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D 3

Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D 4

Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5

Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)

D 6

Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D 7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12

D 9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10

Incenerimento a terra

D 11

Incenerimento in mare (1)

D 12

Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13

Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (2)

D 14

Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D 15

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (3)


(1)  Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2)  In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

(3)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.


ALLEGATO II

OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (1)

R 2

Recupero/rigenerazione dei solventi

R 3

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (2)

R 4

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (3)

R 6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R 8

Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R 11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (4)

R 13

Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (5)


(1)  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,

0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

 

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

 

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

 

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

 

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

 

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

(2)  Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(3)  È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(4)  In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

(5)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.


ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H 1

«Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

H 2

«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

H 3-A

«Facilmente infiammabile»:

sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

sostanze e preparati che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o

sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

H 3-B

«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.

H 4

«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

H 5

«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

H 6

«Tossico»: sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

H 7

«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza.

H 8

«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.

H 9

«Infettivo»: sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

H 10

«Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l’incidenza.

H 11

«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza.

H 12

Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.

H 13 (1)

«Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

H 14

«Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H 15

Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Note

1.

L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).

2.

Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3).

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.


(1)  Se disponibili metodi di prova.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.


ALLEGATO IV

ESEMPI DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

1.

Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.

2.

Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.

3.

Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione

4.

Promozione della progettazione ecologica (cioè l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita).

5.

Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l’applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell’industria.

6.

Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l’integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

7.

Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

8.

Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.

9.

Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

10.

Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo

11.

Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l’acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell’imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

12.

Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

13.

Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

14.

Accordi con l’industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell’ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

15.

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16.

Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2006/12/CE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, punto 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, punto 5

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, punto 6

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, punto 9

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, punto 19

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, punto 15

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3, punto 10

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 4 paragrafo 2

Articolo 36 paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 16

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 28

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 10

Articolo 23

Articolo 11

Articoli 24 e 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 34

Articolo 14

Articolo 35

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 37

Articolo 17

Articolo 38

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 40

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 42

Articolo 22

Articolo 43

Allegato I

Allegato IIA

Allegato I

Allegato IIB

Allegato II


Direttiva 75/439/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, punto 18

Articolo 2

Articoli 13 e 21

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 13

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articoli 26 e 34

Articolo 6

Articolo 23

Articolo 7, lettera a)

Articolo 13

Articolo 7, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articoli 19, 21, 25 e 35

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 35

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 37

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Allegato I


Direttiva 91/689/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, punto 2 e articolo 7

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 20

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4

Articolo 18

Articolo 3

Articoli 24, 25 e 26

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 34 paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 35

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 34 paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 28

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Allegati I e II

Allegato III

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

relativa all'aiuto di Stato C 18/07 (ex N 874/06) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL

[notificata con il numero C(2008) 3178]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/878/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni a norma degli articoli di cui sopra (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 dicembre 2006 la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto alla formazione a favore di DHL.

(2)

Con lettera del 27 giugno 2007 la Commissione ha informato la Germania che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto a favore di DHL. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Germania ha presentato osservazioni con lettera del 26 settembre 2007.

(3)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. DHL e UPS Germania hanno presentato osservazioni con lettere datate rispettivamente 15 e 26 ottobre 2007. Con lettere datate 16 e 20 novembre 2007 dette osservazioni sono state trasmesse alla Germania in modo che potesse replicarvi. La Germania ha risposto con lettera del 14 dicembre 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con posta elettronica del 12 febbraio e del 5 giugno 2008, cui la Germania ha risposto con lettere del 14 febbraio, 31 marzo e 17 giugno 2008.

2.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1.   Il beneficiario

(4)

DHL è uno dei principali operatori di servizi di corriere espresso avendo realizzato un fatturato mondiale di 18,2 miliardi di euro nel 2005. DHL è una società controllata al 100 % da Deutsche Post AG.

(5)

DHL ha costruito un nuovo centro operativo per le attività logistiche e di servizio espresso nell'aeroporto di Lipsia-Halle, in Germania, che doveva entrare in funzione entro la fine di ottobre 2007. I costi complessivi dell'investimento del progetto sono ammontati a 250 milioni di euro. Nell'aprile 2004 a DHL è stato concesso un aiuto regionale all'investimento di 70 milioni di euro, che era stato autorizzato dalla Commissione come aiuto di Stato n. 608/2003 con un'intensità massima di aiuto del 28 %.

(6)

Il centro per le attività logistiche e di servizio espresso è gestito dalle due società beneficiarie DHL Hub Leipzig GmbH («DHL Hub») e European Air Transport Leipzig GmbH («DHL EAT») il cui capitale è interamente detenuto da Deutsche Post AG attraverso altre controllate. DHL Hub fornirà i servizi di movimentazione a terra per le operazioni logistiche, mentre DHL EAT sarà responsabile delle ispezioni della flotta aerea DHL.

(7)

Sia DHL Hub che DHL EAT sono ubicate in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2.2.   Il progetto di formazione

(8)

DHL fornisce tutti i servizi di movimentazione a terra nonché i controlli pre-volo e di rampa per gli aeromobili in arrivo e partenza presso il centro logistico. A tal fine la società intende gradualmente assumere circa 1 500 persone e impartire loro una formazione adeguata. Tuttavia l'aiuto notificato concerne unicamente misure di formazione destinate a 485 dipendenti.

(9)

La Germania ha notificato una sovvenzione diretta di 7 753 308 EUR concessa dallo Stato libero di Sassonia (50 %) e dal Land Sassonia-Anhalt (50 %) a favore delle misure di formazione.

(10)

La formazione prevista da DHL sarà fornito da DHL Hub (320 persone) e da DHL EAT (165 persone) (3).

2.2.1.   DHL Hub

(11)

La formazione che sarà organizzata da DHL Hub è principalmente una formazione generale destinata a fornire ai lavoratori le conoscenze e le capacità per svolgere mansioni specifiche. Essa consiste di una formazione teorica e di una formazione pratica sul posto di lavoro. La formazione presso DHL Hub interessa 320 dipendenti e concerne le seguenti descrizioni più dettagliate delle mansioni:

Tabella 1

Descrizione della mansione

Numero di dipendenti

Compiti

Agente di rampa II

210

Carico e scarico degli aeromobili

Agente addetto alla sicurezza

110

Controlli su passeggeri e merci

Manager (operazioni)

(110) (4)

Compiti dirigenziali intermedi; gestione del personale e pianificazione; leadership

a)   Agente di rampa II

(12)

Le principali attività degli agenti di rampa consistono nel carico e scarico degli aeromobili sulla base di un piano preciso. Essi devono inoltre essere in grado di gestire i servizi di terra, trasmettere informazioni di volo, redigere rapporti nonché comunicare con i piloti e con le autorità aeroportuali.

(13)

La formazione degli agenti di rampa comprende 19 corsi oltre a una formazione pratica sul posto di lavoro per un totale di 77 giorni, di cui 47 sono riservati alla formazione sul posto di lavoro. La formazione è destinata a dipendenti che abbiano già una formazione diversificata. La formazione teorica deve essere fornita prima dell'entrata in funzione dell'hub. La formazione include il corso «Unit load device build up» che è considerato come una formazione specifica in quanto riguarda la costruzione di specifici container utilizzati unicamente da DHL. I corsi di formazione generale comprendono anche:

a)

una formazione generale nel campo della sicurezza, tra cui la protezione antincendio, il funzionamento delle porte cargo, il pronto soccorso, il riconoscimento delle merci pericolose e la sicurezza della rampa;

b)

una formazione tecnica generale per conseguire le necessarie licenze per svolgere determinati compiti quali la guida nelle aree di movimento, la gestione dei servizi di terra e la conduzione di elevatori;

c)

altre attività di formazione tecnica generale, ad esempio il rimorchiaggio e lo sbrinamento degli aeromobili nonché i controlli sottobordo;

d)

una certa formazione generale in campi quali la gestione dell'ambiente (ISO/DIN Norm 14001) oppure la gestione della qualità e processi.

(14)

La legislazione nazionale ed europea in linea di massima non stabiliscono un numero minimo di dipendenti né requisiti di formazione specifica o licenze per l'attività di agente di rampa II. Tuttavia la Germania ha indicato che cinque dei corsi previsti (inclusa la protezione antincendio, il pronto soccorso, il riconoscimento delle merci pericolose e la sicurezza della rampa) sono obbligatori in base alle norme vigenti per tutti i dipendenti (5), mentre i corsi addizionali, inclusa una formazione pertinente sul posto di lavoro, devono essere frequentati da un numero minimo di persone (circa 70), ad esempio il funzionamento delle porte cargo e la formazione generale per cui è richiesta una licenza. Queste persone possono successivamente trasmettere quanto appreso ad altri colleghi in brevi sessioni istruttive.

(15)

La Germania ha indicato che un'altra possibilità consiste nel subappaltare la formazione ed ha fornito un'analisi dei costi.

b)   Agenti di sicurezza

(16)

L'attività di agente di sicurezza include il controllo delle persone e delle merci al fine di evitare eventuali perturbazioni delle operazioni. La formazione degli agenti di sicurezza comporta soltanto corsi di formazione generale, più precisamente:

a)

una formazione generale nel campo della sicurezza tra cui la protezione antincendio, il pronto soccorso e il riconoscimento di merci pericolose;

b)

una formazione tecnica generale nel campo della sicurezza richiesta per legge per gli agenti di sicurezza, tra cui pericolo di terrorismo, sicurezza di accesso, controlli e ispezioni, sicurezza dei bagagli e delle merci, armi e aree di sicurezza;

c)

altra formazione tecnica generale sancita dal rilascio di licenze, ad esempio per la guida nei piazzali aeroportuali;

d)

altra formazione tecnica generale in materia di sicurezza tecnica nei seguenti campi: diritto, armi esplosive, nozioni fondamentali di controllo e lettura dei raggi X;

e)

una certa formazione generale sulla gestione della qualità e i processi (ISO/DIN Norm 9001).

(17)

Le misure di formazione sono conformi alla legislazione nazionale ed europea vigente in materia. DHL intende fornire a tutti gli agenti di sicurezza una formazione completa su taluni aspetti di sicurezza che tuttavia, in assenza dell'aiuto di Stato, sarebbe ridotta al minimo, ossia una formazione tecnica generale in materia di sicurezza. Inoltre, l'altra formazione tecnica generale in materia di sicurezza sarà impartita ad un numero limitato di dipendenti che la trasmetteranno quindi ad altri colleghi.

(18)

Anche in tal caso la Germania, come soluzione alternativa, ha indicato il subappalto i cui costi dovrebbero essere del [(15-30 %)] (6) inferiori ai costi di personale di DHL.

c)   Formazione per le mansioni dirigenziali intermedie

(19)

La formazione dei manager di livello intermedio delle operazioni è destinata al personale impiegato presso il centro logistico. Alla Commissione risulta che detti dipendenti seguiranno la succitata informazione prima di acquisire una conoscenza più approfondita dei settori che sono chiamati a gestire. Inoltre essi riceveranno una formazione in altre materie, quali il diritto, il diritto del lavoro, le comunicazioni di base, la gestione delle risorse umane e la risoluzione di conflitti, le lingue e la creazione dello spirito di gruppo.

2.2.2.   DHL EAT

(20)

I compiti svolti da DHL EAT riguardano essenzialmente la manutenzione degli aeromobili prima della loro riammissione in servizio e la formazione impartita concerne le seguenti descrizioni di mansioni per 165 dipendenti:

Tabella 2

Descrizione della mansione

Numero di dipendenti

Compiti

Meccanico addetto alla manutenzione che autorizza il rilascio

(categoria A)

97

Semplici lavori di manutenzione di linea programmata o rettifica di lievi difetti prima della riammissione in servizio dell'aeromobile

Tecnico addetto alla manutenzione — meccanico che autorizza il rilascio

(categoria B 1)

68

Manutenzione, incluso della struttura dell'aeromobile, dei gruppi motopropulsori e dei sistemi elettrici prima della riammissione dell'aeromobile in servizio

2.3.   Costi di formazione ammissibili e aiuto previsto

(21)

Nella notifica la Germania ha fornito un quadro dei costi ammissibili, che è stato riportato nella decisione di avvio del procedimento. I costi ammissibili, in totale ammontavano a [(10-15)] milioni di euro per il progetto di formazione e a 7 753 307 EUR per l'aiuto alla formazione previsto.

3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(22)

Il procedimento d'indagine formale è stato avviato in quanto la Commissione dubitava della compatibilità dell'aiuto alla formazione con il mercato comune.

(23)

La Commissione, in particolare, dubitava dell'effettiva necessità dell'aiuto ai fini dell'esecuzione del progetto di formazione. Essa ha osservato che gli aiuti alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, articolo 3, lettera c) del trattato CE soltanto qualora non siano direttamente necessari per le attività operative del beneficiario. A questo riguardo la Commissione ha fatto riferimento alla prassi decisionale da essa seguita in passato (7). La Commissione aveva motivo di ritenere che il beneficiario dovrebbe fornire, almeno in certa misura, una formazione analoga ai suoi dipendenti anche in assenza di aiuti.

(24)

Innanzitutto, era chiaro che DHL aveva effettuato investimenti massicci nel centro logistico e desiderava che diventasse operativo. La Germania ha confermato che i dipendenti di DHL in Belgio erano, in linea di massima, riluttanti a trasferirsi in Germania. Pertanto DHL doveva assumere nuovi dipendenti prima di poter avviare le operazioni.

(25)

In secondo luogo per rendere operativo il centro logistico sembrava necessario che il personale ricevesse una certa formazione, in gran parte tecnica, nei seguenti campi:

a)

Trasmissione di competenze specifiche della società necessarie per il funzionamento del centro, ossia la conoscenza dei sistemi di movimentazione merci creati specificamente per DHL.

b)

Acquisizione di determinate qualifiche richieste per legge per il funzionamento del centro. In altri termini, ciò significa che un certo numero di lavoratori deve avere una formazione nel campo della sicurezza, formazione che è imposta per legge e deve essere sancita da un diploma ufficiale. Ciò è dovuto al fatto che i servizi forniti da DHL per loro natura comportano notevoli rischi per quanto concerne la sicurezza attiva e passiva.

c)

Formazione tecnica generale direttamente necessaria per il funzionamento del centro logistico. Ciò comporta corsi quali la formazione di agente di rampa II per il rimorchiaggio e lo sbrinamento degli aeromobili, la guida nei piazzali degli aeroporti, la conduzione di elevatori e la sicurezza della rampa.

d)

Corsi di formazione sul posto di lavoro necessari per il buon funzionamento dell'hub. Le persone partecipanti alla formazione apprenderanno i processi di lavoro, il che è particolarmente importante per le operazioni di trasporto aereo di merci in quanto il carico degli aeromobili deve seguire un orario preciso, dato che un unico errore può causare enormi ritardi.

e)

Corsi di altro contenuto generale non coperti dai punti b)-d).

(26)

In terzo luogo la Commissione dubitava della capacità di DHL di attrarre un numero sufficiente di lavoratori sul mercato locale o europeo della manodopera in possesso delle succitate competenze.

(27)

In quarto luogo, la Commissione dubitava del fatto che l'assunzione di lavoratori qualificati costituisse un'alternativa adeguata alla formazione all'interno della società. A suo avviso, per lo meno la formazione specifica e la formazione in materia di sicurezza devono essere fornite da DHL in ogni caso, dato che la prima non può essere impartita da formatori esterni e considerato che DHL deve dimostrare l'adeguatezza della formazione in materia di sicurezza da essa impartita direttamente.

(28)

In quinto luogo, la Commissione dubitava del fatto che DHL potesse astenersi dall'organizzare alcuni corsi compresi nel pacchetto di formazione, in particolare per quanto riguarda l'agente di rampa II, per cui era previsto, come indicato nella notifica, che persino i dipendenti già in possesso di una licenza partecipassero nuovamente all'intera formazione. Inoltre, alla Commissione non era chiaro che si potesse formare soltanto un numero limitato di persone in quanto ciò poteva incidere negativamente sul buon funzionamento dei servizi. Infatti DHL aveva deliberatamente già assunto tutto il personale nell'ottica di formarlo ragione per cui sembrava assurdo abbandonare la formazione prevista e pagare dipendenti che non partecipavano ad alcuna attività.

(29)

In sesto luogo, la Commissione non era sicura dell'affermazione di DHL secondo cui, in assenza di aiuti, sarebbero stati subappaltati vari servizi in modo da evitare la formazione già programmata dato che, da un lato, anche in tal caso sarebbe stato necessario organizzare taluni corsi di formazione di cui ai punti a), b) e d) e, d'altro lato, lo scopo specifico dell'intero investimento di DHL a Leipzig-Halle consiste nel fornire tutti i servizi connessi al servizio di corriere espresso utilizzando il proprio personale e, secondo quanto risultava alla Commissione dalla riunione con le autorità tedesche, persino nell'offrire detti servizi a concorrenti operanti nello stesso aeroporto.

(30)

Tuttavia, la Commissione non aveva dubbi, salvo su un punto, quanto al fatto che i costi di formazione fossero stati in linea di massima calcolati correttamente. L'unica riserva formulata dalla Commissione riguardava l'osservazione che gran parte della formazione venisse impartita in loco, con il risultato che la formazione avrebbe potuto essere detratta dai costi di partecipazione alla formazione a titolo di ore produttive.

4.   COMMENTI FORMULATI DALLA GERMANIA

(31)

La Germania sostiene che l'aiuto alla formazione notificato soddisfa tutti i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8). Innanzitutto, la Germania ha fornito sufficienti informazioni per dimostrare che la formazione all'interno dell'impresa non comprende ore produttive.

(32)

In secondo luogo, la Germania contesta il diritto della Commissione di applicare il criterio di necessità nel caso di specie in quanto ciò violerebbe il principio di non discriminazione. Questo nuovo approccio è privo di base giuridica e non è conforme con la legislazione CE né con la prassi decisionale della Commissione in materia.

(33)

La Germania sostiene che il considerando n. 11 del regolamento (CE), n. 68/2001 precisa i tre criteri che devono essere valutati per determinare se l'aiuto si limita al minimo indispensabile: il tipo di formazione fornito, la dimensione dell'impresa e la sua ubicazione geografica. Questi tre criteri permettono di determinare se le misure di aiuto hanno un effetto di incentivazione e se sono proporzionate. Secondo la disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (9), soltanto nel caso di misure di formazione specifica per grandi imprese situate al di fuori di zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE si può presumere che non esiste un effetto incentivante. Dato che più dell'80 % del progetto di formazione notificato consiste di misure di formazione generale ed interessa un'impresa situata in un'area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) l'aiuto alla formazione ha un effetto incentivante. Inoltre, dato che l'aiuto notificato non supera le intensità di aiuto massime, gli effetti positivi delle misure di formazione assistite sono proporzionati alla distorsione di concorrenza, per cui soddisfano il criterio di proporzionalità.

(34)

In terzo luogo, la Germania sottolinea il fatto che la Commissione è tenuta ad applicare i criteri di compatibilità indicati al punto 32 anche a progetti che non sono soggetti all'obbligo di notifica. Essa sostiene che non si dovrebbero applicare criteri di compatibilità diversi all'aiuto esentato dalla notifica o all'aiuto che supera la soglia di 1 milione di euro e che quindi deve essere notificato; i progetti che devono essere notificati non devono essere valutati in maniera più rigorosa dei progetti esentati dalla notifica. Pertanto, l'aiuto alla formazione è compatibile con il mercato comune se soddisfa tutte le condizioni indicate nel regolamento (CE) n. 68/2001. La Germania sostiene che la Commissione si è attenuta a questa interpretazione nella sua lunga prassi decisionale consolidata, ad esempio, nel caso Volvo Gent  (10). La Germania espressamente afferma che la Commissione dovrebbe inoltre tener presente che il progetto di formazione di DHL soddisfa i criteri enunciati nella decisione Webasto  (11).

(35)

In quarto luogo, l'applicazione di criteri diversi di valutazione è contraria ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento.

(36)

In quinto luogo, la Germania sostiene che le decisioni della Commissione nei casi Ford Genk e GM Antwerp non costituiscono precedenti adatti in quanto i fatti oggetto di quei casi erano diversi da quelli del caso di specie. Mentre nei primi due casi l'aiuto alla formazione era previsto per l'introduzione di un nuovo modello automobilistico e per garantire l'occupazione del personale, l'aiuto alla formazione a favore di DHL deve essere utilizzato per la formazione di dipendenti assunti di recente per gestire un centro logistico costruito da poco. Il progetto DHL differisce inoltre dagli altri due casi per i seguenti aspetti: la formazione generale rappresenta meno dell'80 % del progetto; l'impresa è ubicata in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE; DHL intende creare nuovi posti di lavoro presso il centro logistico; e, diversamente dal settore automobilistico, il settore del trasporto aereo non presenta sovraccapacità, bensì si sta espandendo rapidamente.

(37)

Infine, la Germania fornisce informazioni complementari per quanto concerne le questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento. Essa spiega che le disposizioni di legge in materia stabiliscono norme minime per il livello di formazione. Tuttavia non precisano un numero minimo di personale qualificato che l'impresa deve assumere. D'altro canto, la Germania indica quanti dipendenti sono necessari perché il centro logistico cominci a funzionare e conclude che le misure di formazione per dipendenti addizionali vanno oltre quanto necessario da un punto di vista operativo. Secondo uno studio fornito dalla Germania e preparato da un consulente esterno in materia di formazione, DHL potrebbe, senza problemi, cominciare a far funzionare il centro di Leipzig-Halle con un numero di dipendenti formati inferiore a quello previsto nel progetto di formazione notificato.

5.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(38)

Sono pervenute osservazioni anche dal beneficiario, DHL, il quale, analogamente alla Germania, sostiene che la Commissione nella sua valutazione di compatibilità diverge dalla prassi decisionale seguita in generale in casi precedenti. A suo avviso l'aiuto notificato soddisfa tutti i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 68/2001. L'approccio della Commissione viola i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento, i quali vietano un trattamento diverso da quello di precedenti decisioni relative ad aiuti alla formazione in cui la questione della necessità non è stata valutata dettagliatamente. Inoltre, le decisioni Ford Genk e GM Antwerp non rispecchiano la prassi decisionale generale in quanto le circostanze di quei casi sono diverse e non possono essere applicate per analogia al caso di DHL Leipzig. DHL invoca invece i criteri enunciati dalla Commissione nella decisione del giugno 2006 concernente l'aiuto alla formazione a favore di Webasto secondo i quali anche il progetto di formazione di DHL deve essere compatibile con il mercato comune. Infine, DHL ribadisce che il trattamento differenziato riservato al progetto di formazione notificato costituisce un'inammissibile discriminazione nei suoi confronti.

(39)

DHL fornisce inoltre informazioni complementari sulle questioni sollevate dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. In primo luogo, le disposizioni di legge nazionale, europee e internazionali in materia stabiliscono soltanto il contenuto della formazione e le qualifiche per la movimentazione delle merci e degli aeromobili, ma non specificano il numero minimo di dipendenti. In secondo luogo, le misure di formazione previste non solo soddisfano i requisiti di legge esistenti, ma vanno oltre quanto è obbligatorio. Pertanto, per tutte le misure che eccedono i requisiti di legge, potrebbero essere previsti scenari alternativi (ad esempio, subappalto o outsourcing). Tuttavia, dato che questi scenari alternativi sono soltanto delle varianti alternative, DHL non ha ordinato un'analisi dettagliata dei costi che includa i costi per la formazione obbligatoria e/o minima necessaria in ogni caso e che indichi i costi supplementari di subappalto e/o di assunzione di dipendenti qualificati. DHL non ha alcuna informazione sul grado di formazione di norma impartita nel settore.

(40)

UPS, concorrente di DHL, ha inviato osservazioni a sostegno della posizione della Commissione. In primo luogo, UPS spiega che l'assunzione di nuovi dipendenti per DHL Hub e DHL EAT comporta in ogni caso l'adozione di determinate misure di formazione e di istruzione. Pertanto, le misure di formazione sono in certa misura necessarie e dovrebbero essere attuate dall'impresa anche in assenza di aiuto.

(41)

In secondo luogo, UPS sostiene che, DHL è tenuta in base alle legislazioni nazionali ed europea in vigore a fornire un livello minimo di formazione ai suoi dipendenti, ad esempio agli agenti regolamentati. Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (12) stabilisce che gli agenti regolamentati sono designati, approvati o elencati dall'autorità competente, nel caso specifico l'Autorità federale per l'aviazione. A tal fine, l'Autorità ha adottato orientamenti ed ha pubblicato un piano di formazione modello («Musterlehrplan») che fissa le misure di formazione obbligatorie da adottare. Per quanto riguarda i dipendenti di DHL EAT, le misure di formazione obbligatorie sono indicate nel regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (13). In terzo luogo, dato che DHL ha ricevuto un aiuto regionale per la creazione di posti di lavoro, non è concepibile che si astenga dall'attuare le misure di formazione, assuma meno personale e ricorra invece al subappalto o all'outsourcing.

6.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(42)

La Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che è stato messo a disposizione sotto forma di una sovvenzione finanziata mediante risorse statali. La misura è selettiva in quanto è limitata a DHL. La sovvenzione selettiva minaccia di falsare la concorrenza, agevolando DHL rispetto ad altri concorrenti che non fruiscono dell'aiuto. Infine, il mercato dei servizi di corriere espresso, nel quale DHL è un importante operatore, è caratterizzato da intensi scambi commerciali tra Stati membri.

(43)

La Germania chiede che l'aiuto sia approvato in base al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione.

(44)

Ai sensi dell'articolo 5 del succitato regolamento, qualora l'importo di aiuto concesso a un'impresa per un unico progetto di formazione ecceda 1 milione di euro, l'aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione osserva che l'aiuto proposto nel caso di specie ammonta a 7 753 308 EUR, che deve essere versato ad un'impresa e che le misure di formazione costituiscono un progetto unico. Essa ritiene quindi che al progetto di aiuto in questione si applichi l'obbligo di notifica, obbligo che è stato rispettato dalla Germania.

(45)

Il considerando 16 del regolamento (CE) n. 68/2001 ribadisce la logica cui si ispira l'articolo 5 e spiega che siffatto aiuto non può essere esentato: «È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione.»

(46)

Pertanto, nel valutare un aiuto individuale alla formazione che non può beneficiare dell'esenzione di cui al regolamento (CE) n. 68/2001, la Commissione, conformemente decisioni adottate in precedenza (14), deve effettuare una valutazione individuale (15) ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE prima di approvare l'attuazione dell'aiuto. Ai fini di detta valutazione individuale essa deve, per analogia, basarsi sui principi fondamentali enunciati nel regolamento (CE) n. 68/2001. Ciò comporta, in particolare, la verifica dell'osservanza dei criteri formali di esenzione fissati all'articolo 4 del succitato regolamento nonché della necessità dell'aiuto come incentivo per il beneficiario a svolgere le attività di formazione.

6.2.   Compatibilità con il mercato comune

(47)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato la conformità del progetto notificato con i criteri di esenzione enunciati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001.

(48)

In primo luogo, occorre osservare che l'intensità di aiuto indicata non eccede i massimali stabiliti nell'articolo 4, punti 2 e 3 del regolamento (CE) n. 68/2001, ossia 35 % per la formazione specifica (35 % di […] = [(circa 5-25 %)]) e 60 % per la formazione generale (60 % di […] = [(circa 75-95 %)]). La Germania può maggiorare i massimali del 25 % e del 50 % mediante 10 punti percentuali dato che il progetto è ubicato in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

(49)

In secondo luogo, i costi ammissibili della misura sono conformi all'articolo 4, punto 7, del regolamento (CE) n. 68/2001. L'indagine ha confermato che i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione erano chiaramente limitati all'importo totale degli altri costi ammissibili. La Germania ha fornito prove attestanti che malgrado gran parte della formazione sia impartita all'interno dell'impresa, ciò non implica ore produttive.

6.3.   Necessità dell'aiuto

(50)

Secondo il principale argomento addotto nella decisione di avvio del procedimento, gli aiuti alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, articolo 3, lettera c) del trattato CE unicamente quando non sono direttamente necessari per le attività operative del beneficiario. La Commissione ha osservato che la necessità dell'aiuto è un criterio di compatibilità generale ed ha concluso che qualora l'aiuto non porti all'adozione di più misure di quanto accadrebbe in presenza delle sole forze di mercato, non ci si può attendere che l'aiuto abbia un effetto positivo di compensazione delle distorsioni di concorrenza e quindi non può essere autorizzato. Se la società avrebbe comunque organizzato le misure di formazione sovvenzionate, in particolare in assenza dell'aiuto, non si può ritenere che l'aiuto alla formazione promuova lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e, conformemente al considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001, che contribuisca a correggere l'imperfezione di mercato per cui le imprese, in generale, effettuano scarsi investimenti nella formazione dei loro dipendenti (16). Ciò non pregiudica gli aiuti esentati dall'obbligo di notificazione in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 laddove si supponga prima facie che questo tipo di aiuti serve a promuovere lo sviluppo economico.

(51)

Il fatto che la Commissione valuti se esiste un effetto di incentivazione e neghi la presenza di siffatto effetto allorché la formazione è richiesta per legge, è, secondo la Germania, un nuovo approccio che non è coerente con le norme comunitarie, si discosta arbitrariamente dalla prassi decisionale esistente e impedisce la concessione di aiuti alla formazione per finalità di politica regionale. La Commissione non può accogliere tali argomenti per le ragioni indicate in prosieguo.

(52)

Occorre, innanzitutto, far presente che l'aiuto alla formazione è valutato in base al regolamento (CE) n. 68/2001, il quale, al considerando 4, stabilisce che «Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori».

(53)

Inoltre, al considerando 16 viene ribadito che «È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad milione di euro sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.»

(54)

Infine, al considerando 4 è stabilito che «La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.»

(55)

Dato che l'aiuto previsto supera 1 milione di euro, non vi è dubbio che deve essere notificato e autorizzato dalla Commissione. Inoltre è chiaro che detto aiuto deve, in linea di massima, conformarsi ai criteri sull'esenzione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001.

(56)

Tuttavia la Germania contesta che la Commissione sia anche autorizzata a valutare se l'aiuto ha un effetto incentivante. La Commissione è del parere che la nozione di aiuto di Stato, in particolare il criterio della necessità dell'aiuto, comporti l'esistenza di un effetto incentivante dell'aiuto rispetto al beneficiario. L'aiuto non può contribuire al comune interesse se lo Stato sostiene misure (incluse le misure di formazione) che il beneficiario in ogni caso effettuerebbe. Le recenti decisioni della Commissione hanno espressamente incluso una valutazione dell'effetto di incentivazione delle misure di formazione (Ford Genk, GM Antwerp) conformemente al regolamento (CE) n. 68/2001, al Piano di azione per gli aiuti di Stato e a sentenze della Corte sui criteri richiesti ai fini della compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

(57)

A sostegno della sua posizione, la Germania afferma innanzitutto che la compatibilità con il mercato comune deve essere valutata alla luce dei criteri stabiliti nel regolamento e, a questo riguardo, cita il considerando 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 nel senso che «gli aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento». La Germania non tiene conto del fatto che le parole «in particolare» significano precisamente che la valutazione individuale non si limita alla valutazione dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 68/2001. Poiché il considerando 16 chiaramente indica che siffatti aiuti restano soggetti ad una valutazione individuale, è dubbio quanto al fatto che detta valutazione non si limita ai criteri stabiliti nel succitato regolamento e deve essere effettuata direttamente sulla base dell'articolo 87 del trattato CE.

(58)

In secondo luogo, la Germania sostiene che il regolamento (CE) n. 68/2001 dovrebbe essere interpretato alla luce della Disciplina del 1998 sugli aiuti alla formazione che è stato il predecessore di detto regolamento e che ha stabilito i criteri per valutare l'esistenza di un effetto d'incentivazione in caso di aiuti di importo elevato. In particolare, la Germania afferma che secondo detta disciplina si presumeva l'esistenza di un effetto di incentivazione quando la formazione veniva impartita in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) oppure c). Tuttavia la Commissione non può accogliere tale argomento in quanto il considerando 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 non lascia alcun dubbio sul fatto che la disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione è stata abolita alla data dell'entrata in vigore del regolamento succitato. L'intenzione della Commissione — e l'effetto del regolamento — era di sostituire la disciplina con il regolamento. Da un lato, ciò è evidente nelle altre versioni linguistiche in cui il considerando 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 precisa che la disciplina è «abolita» dato che il suo contenuto è «sostituito». D'altro canto, ciò è chiaramente enunciato in precedenti decisioni della Commissione (17). Per di più, il regolamento non ha ripreso la presunzione giuridica della disciplina circa l'esistenza di un effetto di incentivazione, ma ha invece deliberatamente stabilito in termini più generici che, in determinate condizioni, gli aiuti alla formazione possono risultare compatibili con il mercato comune (18). Tuttavia, supponendo che un'impresa avrebbe in ogni caso attuato le misure di formazione sovvenzionate, e in particolare in assenza di aiuti, non si può ritenere che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.

(59)

In terzo luogo, la Germania e in particolare il beneficiario sostengono che una valutazione addizionale della necessità dell'aiuto in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE significherebbe che il regolamento (CE) n. 68/2001 nel suo insieme violerebbe detta disposizioni del trattato. Nella fattispecie chiaramente si suppone che la necessità dell'aiuto non sia valutata. La Commissione non può neppure accettare questo argomento in quanto, ovviamente, non tiene conto del fatto che si presume del pari che sia soddisfatto il criterio di necessità anche nel caso di aiuti inferiori a 1 milione di euro che soddisfano i criteri stabiliti da detto regolamento.

(60)

In quarto luogo, la Germania asserisce che la Commissione si discosta dalla prassi seguita in casi precedenti nei quale non aveva valutato l'esistenza di un effetto di incentivazione. Ciò è esatto, tuttavia la Commissione ha indicato che aveva mutato la sua prassi in base ad un approccio economico più perfezionato. Tale cambiamento è avvenuto nel corso della valutazione approfondita dei casi di aiuto Ford Genk e GM Antwerp, ed è stato esplicitamente riconosciuto in tale occasione. Ciò nonostante la Germania indica che la prassi della Commissione manca di coerenza in quanto, dopo aver avviato il procedimento di indagine formale nel caso Ford Genk, la Commissione ha adottato una decisione perlomeno in altri due casi, in particolare BMW Austria (caso N 304/2005) (19) e Webasto (caso N 653/2005) senza effettuare una valutazione equivalente oppure sulla base di un'altra valutazione. Tuttavia la Commissione osserva che tali decisioni erano state adottate senza una valutazione approfondita e prima che si concludesse la prima delle due valutazioni approfondite succitate, nelle quali la Commissione ha perfezionato il suo approccio. Non si contesta il fatto che la Commissione possa perfezionare e mutare il suo approccio qualora vi siano sufficienti motivi per farlo. È il caso verificatosi con Ford Genk e GM Antwerp, ma non in precedenti decisioni di aiuto. Pertanto la Commissione poteva, prima della decisione definitiva relativa al caso Ford Genk, continuare a basarsi sulla sua precedente prassi decisionale.

(61)

In quinto luogo, la Germania e il beneficiario contestano la tesi secondo la quale la Commissione può basarsi sulle decisioni Ford Genk e GM Antwerp in quanto i fatti di detti casi differiscono da quelli oggetto del caso DHL. La Commissione, avrebbe invece dovuto basarsi sulla decisione Webasto. Chiaramente non si può sostenere che l'aiuto a favore di DHL dovrebbe essere trattato in maniera diversa in quanto non riguarda, come gli altri due casi, il settore automobilistico. La decisione relativa al caso Webasto, sulla quale la Germania e lo stesso beneficiario si basano, concerne il settore automobilistico. L'unica differenza potrebbe essere il fatto che i primi due casi riguardano impianti esistenti, mentre DHL e Webasto concernono nuovi impianti. Ciò nonostante, mentre è indiscusso che nei primi due casi qualsiasi aiuto a misure di formazione che sarebbero state in ogni caso attuate costituisce un aiuto al funzionamento, la Commissione non vede come si possa affermare che non sussiste aiuto al funzionamento nel caso di misure di formazione riguardanti un nuovo impianto che sarebbero state comunque attuate. Anche in tal caso la società riceve un sostegno per misure che dovrebbe comunque attuare.

(62)

Inoltre, le misure di formazione nel caso di un nuovo impianto che sarebbero state comunque attuate non possono essere giustificate neppure da considerazioni sottese alla concessione di aiuti regionali, dato che gli svantaggi regionali sarebbero stati corretti da aiuti regionali all'investimento e non da aiuti alla formazione. A questo riguardo la Germania sostiene che la prospettiva di ricevere un aiuto di Stato per misure di formazione necessarie e di vasta portata ha avuto un ruolo cruciale nella decisione finale adottata da DHL di rilocalizzarsi altrove. Tuttavia la Commissione sostiene che è prassi corrente nell'Unione europea che le imprese adottino una decisione nel tentativo di ridurre i costi e di aumentare la redditività. Le imprese interessate alla rilocalizzazione della loro produzione spesso prendono in esame vari siti concorrenziali in Stati membri diversi. La decisione a favore di un determinato sito alla fine dipende non solo dai costi operativi previsti (inclusi i costi di formazione per dipendenti assunti di recente, spesso non qualificati) e altri vantaggi o svantaggi economici (ad esempio, le norme locali sugli orari di funzionamento), ma anche, in certa misura, dalla possibilità di ricevere un sostegno governativo (aiuto regionale). La Commissione non può accettare la tesi della Germania dato che, diversamente dagli aiuti regionali all'investimento, gli aiuti alla formazione non perseguono l'obiettivo di influire sulla scelta della località bensì di ovviare alla scarsità di investimenti nella formazione a livello comunitario. Livelli di qualificazione più bassi in un'area assistita costituiscono un problema regionale che deve essere risolto mediante aiuti regionali all'investimento.

(63)

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione conclude che DHL dovrebbe in ogni caso provvedere a gran parte della formazione dei suoi dipendenti, ossia anche in assenza di aiuto. Ciò si evince da due osservazioni principali, che sono formulate in prosieguo: innanzitutto, la formazione dei dipendenti è necessaria perché il centro logistico possa cominciare ad essere operativo e, in secondo luogo, le misure di formazione sono, in larga misura, richieste per legge.

a)    Formazione richiesta per fare funzionare il nuovo impianto

(64)

Per quanto concerne la necessità della formazione, la rilocalizzazione di DHL a Leipzig-Halle, in Germania, è analoga nei suoi effetti all'insediamento di una nuova impresa dal momento che DHL deve assumere nuovi dipendenti per poter avviare le operazioni. Le sue esigenze operative apparentemente possono essere soddisfatte in tre modi: DHL potrebbe assumere nuovi dipendenti che avrebbero bisogno di formazione; oppure assumere dipendenti qualificati o subappaltare determinati servizi.

(65)

Da un lato, la Germania non ha fornito informazioni addizionali tali da dissipare i dubbi della Commissione sulla capacità di DHL di assumere dipendenti sufficientemente formati nella nuova località. Anzi, DHL ha confermato che i dipendenti di Bruxelles, sede attuale di DHL, sono fondamentalmente riluttanti a trasferirsi in Germania. Inoltre, DHL non ha fornito alcuna prova della sua capacità di attrarre dipendenti qualificati sul mercato locale od europeo della manodopera in numero sufficiente per soddisfare il suo fabbisogno. Apparentemente non esistono lavoratori adeguatamente specializzati sul mercato locale e sembra alquanto difficile reperire siffatti lavoratori sul mercato europeo dei servizi di trasporto aereo.

(66)

D'altro canto, la Germania non ha in maniera convincente corroborato la tesi di DHL secondo cui, in assenza dell'aiuto, vari servizi verrebbero dati in appalto a imprese locali, con il risultato che potrebbe essere evitata l'attuazione delle misure di formazione previste. Né ha fornito la prova della disponibilità di siffatti fornitori di servizi presso l'aeroporto di Leipzig. Dato che, in primo luogo, pur subappaltando, DHL avrebbe comunque bisogno di alcune misure di formazione e visto, in secondo luogo, che l'intero investimento di DHL a Leipzig-Halle è destinato precisamente a fornire tutti i servizi di corriere espresso utilizzando il proprio personale, nonché ad offrire tali servizi a concorrenti operanti nello stesso aeroporto, la Commissione conclude che l'alternativa del subappalto non si adatta al piano commerciale della società e quindi comporterebbe costi addizionali.

(67)

La Germania sostiene inoltre che tenuto conto del fatto che DHL creerà nuovi posti di lavoro in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto non è un mero aiuto al funzionamento, come è accaduto per i casi del settore automobilistico in Belgio, bensì un aiuto per un nuovo impianto per il quale non sono disponibili lavoratori qualificati. La Commissione deve respingere tale tesi in quanto DHL avrebbe dovuto, in ogni caso e a prescindere dalla nuova località, attuare le misure di formazione necessarie per il nuovo centro operativo costituito altrove che a Bruxelles.

b)    Formazione richiesta per legge

(68)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la maggior parte delle misure di formazione sono obbligatorie in base alle legislazione nazionale ed europea. Considerando la natura specifica dei servizi forniti da DHL, che presentano un rischio considerevole in termini di sicurezza attiva e passiva, esistono varie norme minime e vari criteri di sicurezza imposti dalle legislazioni nazionale ed europea per la movimentazione delle merci e per i controlli e le ispezioni tecniche degli aeromobili.

(69)

È il caso delle misure di formazione concernenti i controlli pre-volo e i controlli in rampa che devono essere effettuati da meccanici e tecnici DHL EAT. Secondo il regolamento CE n. 2042/2003 il personale che effettua la manutenzione degli aeromobili deve essere in possesso di licenza a emettere certificati di riammissione. Le condizioni per ottenere siffatte licenze sono indicate nel succitato regolamento e riguardano l'ambito e il contenuto delle corrispondenti misure di formazione.

(70)

Le misure di formazione previste sono conformi ai requisiti obbligatori testé citati e riguardano due categorie professionali: meccanico per la certificazione della manutenzione di linea (categoria A) e tecnico/meccanico per la certificazione della manutenzione (categoria B1). La formazione per entrambe le categorie comprende i seguenti moduli:

a)

corsi di inglese, incluso inglese tecnico;

b)

conoscenze tecniche di base, tra cui elettricità, elettronica e aerodinamica;

c)

applicazione pratica delle conoscenze tecniche di base acquisite;

d)

ulteriore formazione per CAT B1.

(71)

Tutte le misure di formazione DHL EAT sono seguite da giornate di formazione sul posto di lavoro, il cui numero è notevolmente superiore a quello delle giornate dedicate alla formazione teorica.

(72)

La Germania è consapevole del fatto che senza un personale adeguatamente specializzato e autorizzato, DHL non può essere operativa. Dato che l'intero programma di formazione è richiesto dal regolamento CE 68/2001, le autorità tedesche riconoscono che DHL non può astenersi dall'attuare nessuna di queste misure di formazione. Tuttavia, esse sostengono che in assenza dell'aiuto, DHL non organizzerebbe alcuna formazione, ma invece assumerebbe da imprese concorrenti personale fornito di licenza oppure opterebbe per il subappalto.

(73)

Secondo l'analisi di costi fornita dalla Germania, i costi di subappalto sono inferiori ai costi del personale, inclusa la formazione circa [(5-20 %)] per CAT A e circa [(10-30 %)] per CAT B1). Tuttavia, la Germania non ha fornito alcuna prova dell'esistenza o della disponibilità di fornitori di servizi adeguati.

(74)

Per quanto concerne l'assunzione di lavoratori qualificati da imprese concorrenti, la Germania non ha fornito alcuna prova della disponibilità di personale formato e qualificato sul mercato del lavoro europeo disposto a trasferirsi a Leipzig-Halle. Essa stessa ha riconosciuto che il mercato europeo della manodopera per i servizi di trasporto aereo attualmente registra una carenza di meccanici e di tecnici formati e qualificati.

(75)

La Germania ha anche fornito un'analisi dei costi dei corsi di lingua inglese previsti per i meccanici e per i tecnici di DHL EAT. Essa sostiene che si tratta di misure generali e complementari rispetto alla formazione obbligatoria, per cui, per detti costi ha calcolato costi ammissibili ammontanti a [(0,5-1)] milioni di euro. Tuttavia la Commissione rileva, innanzitutto, che i corsi riguardano l'inglese tecnico. In secondo luogo, essa osserva che i controlli tecnici sugli aeromobili sono standardizzati in tutta Europa, ragione per cui i meccanici e i tecnici di DHL EAT devono avere la padronanza dell'inglese tecnico. Alla Commissione inoltre risulta che detti corsi di inglese tecnico rientrano nel programma di formazione obbligatorio standardizzato. Essa ritiene quindi che DHL in ogni caso dovrebbe organizzare corsi di inglese tecnico, anche in assenza di aiuto.

(76)

Di conseguenza la Commissione conclude che le misure di formazione succitate sono obbligatorie e necessarie per il buon funzionamento di DHL EAT e in ogni caso sarebbero intraprese dalla società anche in assenza di aiuto. Essa ritiene pertanto che i costi di formazione per i meccanici e i tecnici di DHL EAT non costituiscano costi ammissibili.

(77)

Gli agenti di rampa II svolgono i seguenti compiti: gestione dell'impianto dei servizi di terra, carico e scarico degli aeromobili, trasmissione di documenti di volo, redazione di rapporti, comunicazione con i piloti e le autorità aeroportuali. Il progetto notificato prevede la formazione di 210 agenti rampa II per costi ammissibili ammontanti a [(2-3)] milioni di euro.

(78)

Secondo la legislazione tedesca, per poter lavorare nei piazzali degli aeroporti, gli agenti di rampa II devono ricevere una formazione nella manipolazione degli impianti di servizi di terra (Arbeitsschutzgesetz) e nel campo della sicurezza (BGV C 10 FBO) nonché possedere una licenza per la conduzione di veicoli nei piazzali (BGG 925 — Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen). Inoltre devono avere ricevuto una formazione nella movimentazione di merci pericolose e devono essere al corrente dei potenziali rischi associati (Gefahrstoffeverordnung). Infine, devono frequentare un corso di formazione sulle merci pericolose, conformemente alle disposizioni del regolamento IATA sulle merci pericolose.

(79)

Dai punti 77 e 78 risulta che i corsi di formazione previsti nel progetto notificato sono in gran parte corsi obbligatori riguardanti il rimorchiaggio degli aeromobili; lo sbrinamento degli aeromobili (corso di base e corso di aggiornamento), la licenza di conduzione nei piazzali; i controlli sottobordo; l'istruzione in materia di protezione antincendio; il funzionamento delle porte cargo; il pronto soccorso; il certificato per la guida degli elevatori; IATA PK 7/8; l'impianto di servizi di terra la sicurezza della rampa; istruzione in materia di sicurezza, la sicurezza attiva e passiva. Il corso di preparazione ULD è una specifica misura di formazione destinata alla movimentazione dei container DHL.

(80)

Gli unici corsi che non sono obbligatori sono (G25/41) sanità del lavoro (4 su un totale di 240 ore di corso), DIN EN 9001:2000 qualità e processi e DIN EN 14001 gestione dell'ambiente e struttura organizzativa ( 8 ore su un totale di 240 ore di formazione). Tuttavia, dal momento che la Germania ha insistito sul fatto che DHL intende fornire direttamente tutti i servizi connessi all'hub nonché offrirli a concorrenti attivi nell'aeroporto di Leipzig-Halle e dato che non è stato stabilito, che in assenza di aiuto, DHL non organizzerebbe questi corsi di formazione, i corsi apparentemente fanno parte del pacchetto di formazione necessario affinché i dipendenti di DHL riescano a far funzionare il centro di corriere espresso, che unitamente a Hong Kong (Cina) e a Wilmington (Stati Uniti) è il principale hub mondiale di DHL. In particolare, i corsi sulla sanità nel posto di lavoro sembrano essere indispensabili in quanto insegnano al personale ad individuare qualsiasi dipendente che possa rappresentare un rischio per il loro ambiente di lavoro, considerato che lo svolgimento efficiente delle attività di DHL dipende dalla prevenzione ed eliminazione di qualsiasi imprevisto ritardo. Secondo le informazioni fornite, gli agenti di rampa II che partecipano a detta formazione saranno anche in grado di verificare le attitudini professionali generali di futuri dipendenti. Conformemente al suo quadro di valutazione illustrato al punto 25, la Commissione conclude che benché non sia richiesta per legge, la formazione è necessaria per il buon funzionamento dell'hub e quindi sarebbe in ogni caso organizzata da DHL. Il corso di formazione sulle norme di qualità, pur non essendo di per sé obbligatorio, è stato imposto alle affiliate di DHL dalla direzione generale di Deutsche Post. DHL ha annunciato che tutto il personale di DHL riceverà una formazione specifica al fine di ottenere il certificato DIN EN 9001 (20). Inoltre DHL indicato che la norma DIN EN 14001 sarà introdotta a partire dal luglio 2008 (21). Pertanto le misure di formazione che formano oggetto della presente decisione sono chiaramente necessarie per soddisfare i criteri dettati dalla strategia commerciale della società e quindi in ogni caso sarebbero state attuate in assenza di aiuti. Inoltre, dato che le filiali di DHL fanno pubblicità al fatto che esse operano secondo gli standard più elevati come confermato dai relativi certificati DIN, DHL in quanto fornitore di servizi, può includere tali costi nella sua strategia di prezzi. Di conseguenza la Commissione ritiene che DHL avrebbe organizzato le succitate misure di formazione anche in assenza di aiuti.

(81)

Ciò premesso la Commissione conclude che benché alcune delle misure di formazione per gli agenti di rampa II siano obbligatorie, altre rientrano nella strategia di qualità della società, con il risultato che, senza eccezioni, sono tutte necessarie per il funzionamento efficiente del centro di corriere espresso e sarebbero state avviate dall'impresa anche in assenza di aiuti. La Commissione ritiene pertanto che i costi di formazione per gli agenti di rampa II non costituiscano costi ammissibili.

(82)

La legislazione vigente in materia è il regolamento (CE) n. 2320/2002. Le sezioni 8 e 9 della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz) esigono che gli operatori aeroportuali e gli operatori di trasporto aereo di merci forniscano una formazione al loro personale di sicurezza e a tutti gli altri dipendenti.

(83)

In gran parte i corsi di formazione per gli agenti di sicurezza previsti da DHL corrispondono come contenuto e numero di ore ai corsi di formazione previsti dalla legislazione nazionale (Musterlehrplan für Luftsicherheitskontrollkäfte für Personal- und Warenkontrollen) di attuazione del regolamento (CE) n. 2320/2002. Il modulo di formazione IATA PK 7/8 è peraltro obbligatorio in base al regolamento IATA sulle merci pericolose (IATA Gefahrgutvorschriften), che è stato recepito nella legislazione tedesca mediante NfL II-36/05. Inoltre i corsi di pronto soccorso e di protezione antincendio sono obbligatori in base alla legge tedesca sulla sicurezza nel posto di lavoro (Arbeitsschutzgesetz).

(84)

Soltanto i corsi di formazione per la licenza di conduzione nei piazzali e per la gestione della qualità (8 ore su un totale di più di 300 ore lavorative in entrambi i casi) sembrano essere accessori, ossia non richiesti per legge. Tuttavia dato che la Germania ha insistito sul fatto che DHL intende fornire tutti i servizi connessi all'hub e non ha dimostrato che, in assenza di aiuti, non organizzerebbe tali corsi, la Commissione ritiene che essi formino parte del pacchetto complessivo di formazione. Inoltre i corsi DIN EN 9001:2000 e DIN EN 14001 previsti per gli agenti di sicurezza rientrano nella normale prassi commerciale di Deutsche Post e quindi sono indispensabili per tutti i dipendenti di DHL (cfr. 80). Analogamente, sembra essere indispensabile per gli agenti di sicurezza il corso per la licenza di guida dei veicoli sui piazzali in quanto essi hanno bisogno di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i piazzali e alle piste dell'aeroporto. Sarebbe assurdo mettere a repentaglio il buon funzionamento dell'hub semplicemente per il fatto che un agente di sicurezza non ha accesso al piazzale (come spiegato al punto 90 e ss., la formazione può essere limitata a un determinato numero di dipendenti). Come indicato nel quadro di valutazione illustrato al punto 25, la Commissione conclude che pur non essendo richiesta per legge, la formazione è necessaria per il buon funzionamento dell'hub e quindi sarebbe stata in ogni caso organizzata da DHL. Pertanto la Commissione osserva che questi due corsi di formazione rimarrebbero immutati anche in assenza di aiuti.

(85)

Data l'obbligatorietà dei corsi di formazione per gli agenti di sicurezza come indicato ai punti 83 e 84, la Commissione non può accettare la tesi della Germania secondo cui DHL assumerebbe soltanto un numero minimo di dipendenti qualificati che a loro volta formerebbero gli altri dipendenti sul posto di lavoro. Sulla base delle informazioni fornite, alla Commissione risulta che tutti gli agenti di sicurezza devono completare i corsi.

(86)

Considerato quanto sopra la Commissione conclude che i costi di formazione per gli agenti di sicurezza non costituiscono costi ammissibili.

(87)

Soltanto per quanto concerne la gestione delle operazioni la Commissione giunge ad una conclusione diversa. La formazione per questa categoria di dipendenti consiste di corsi di inglese, introduzione al diritto del lavoro, comunicazione, tecniche di presentazione, gestione delle risorse umane, coaching di base, gestione di conflitti, creazione di spirito di gruppo, interviste a potenziali candidati e comportamento nel contesto societario. Il progetto notificato prevede la formazione di 110 manager di operazioni, per costi ammissibili ammontanti [(1-2)] milioni di euro. Si prevede che i manager di livello intermedio siano assunti tra dipendenti che abbiano già completato gli altri corsi di formazione (ossia agenti di rampa II e agenti addetti alla sicurezza).

(88)

Questa formazione manageriale fa seguito all'altra formazione e non sembra indispensabile per il buon funzionamento del centro di corriere espresso. Essa rappresenta un'opportunità di promozione per gli attuali dipendenti di DHL, di cui sviluppa le capacità personali e sociali. Le misure di formazione richiedono peraltro corsi di formazione generale necessari in settori diversi dal settore dell'aviazione e conferiscono qualifiche che possono essere chiaramente utilizzate in altre imprese, contribuendo nel contempo a migliorare l'ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali nell'ambito dell'impresa.

(89)

Considerate le osservazioni formulate ai punti 87 e 88, la Commissione conclude che la formazione per la gestione delle operazioni non è richiesta per legge e va oltre quanto è necessario per il buon funzionamento del centro di corriere espresso DHL a Leipzig-Halle. Pertanto i costi per dette misure di formazione sono ammissibili ad aiuti alla formazione.

c)    Dimensione della formazione necessaria

(90)

Secondo l'analisi di costi fornita dalla Germania (cfr. punto 37), 134 agenti di rampa II assicurerebbero il buon funzionamento del centro aeroportuale. Se si sostituiscono in una squadra di 6 persone a terra, 2 agenti rampa II addetti alla guida con 2 agenti rampa I, i requisiti di legge e le esigenze operative sarebbero comunque soddisfatte. Di conseguenza la Germania sostiene che non sarebbe necessario che venissero formati da DHL gli altri 76 agenti di rampa II i quali quindi non verrebbero formati in assenza di aiuti alla formazione. I costi ammissibili per questi addizionali 76 agenti di rampa II ammontano a [(0,5-1,5)] milioni di euro per le misure di formazione generale e a [(0,01-0,03)] milioni di euro per le misure di formazione specifica.

(91)

Tuttavia, se DHL sostituisse gli agenti di rampa II, attualmente addetti alla guida, con agenti di rampa I, anche questi ultimi dovrebbero in certa misura essere formati, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto dei servizi a terra (in particolare guida sui piazzali, controllo sottobordo, conduzione di elevatori, sicurezza della rampa, istruzione antincendio, pronto soccorso ecc.). I costi di formazione per questi addizionali agenti di rampa I ammontano a [(0,1-0,5)] milioni di euro per le misure di formazione generale e a [(0,01-0,03)] milioni di euro per le misure di formazione specifica.

(92)

Secondo la Commissione i costi di formazione che DHL dovrebbe in ogni caso coprire per la formazione degli addizionali agenti di rampa I devono essere detratti, unitamente ai costi ammissibili per la formazione dei 76 agenti di rampa II addizionali, costi che ammontano a [(0,4-1,0 milioni)] di euro. Dato che queste misure di formazione vanno oltre il minimo necessario, che in ogni caso deve essere coperto da DHL, la Commissione conclude che soltanto quest' importo può beneficiare di aiuto.

(93)

Per quanto riguarda gli addetti alla sicurezza, la Germania spiega inoltre che il centro operativo DHL potrebbe funzionare in maniera efficiente con soltanto 70 dipendenti invece di 110, come inizialmente notificato. La differenza di 40 dipendenti potrebbe essere facilmente coperta mediante una maggiore sorveglianza elettronica senza mettere in pericolo la sicurezza del centro operativo. Lo studio corrispondente calcola il numero minimo in assoluto di persone necessarie per garantire la sicurezza di passeggeri e merci e lo moltiplica per il numero di turni. I calcoli tengono anche conto del numero totale di giorni lavorativi per settimana e del personale extra necessario per coprire casi di ferie o malattia al fine di garantire la continuità del servizio. Lo studio conclude che per questa formazione addizionale sarebbero necessari altri [(0,05–0,2)] milioni di euro.

(94)

Tuttavia, la Germania spiega anche che DHL intende assumere 110 agenti di sicurezza in quanto, essendo un'impresa mondiale con una grande reputazione, ha bisogno di evitare qualsiasi incidente legato alla sicurezza. Tali incidenti potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità dei servizi prestati e potrebbero causare gravi danni e incidere sui rapporti con la clientela. Pertanto, per non mettere a repentaglio il funzionamento efficiente del servizio di corriere espresso, DHL ha deliberatamente optato per «la sovrasicurezza» («Übersicherung») del centro logistico aeroportuale. Di conseguenza la Commissione non può accettare la tesi della Germania secondo la quale dell'hub potrebbe funzionare bene con 70 agenti di sicurezza, anziché con 110. Conformemente al quadro di valutazione illustrato al punto 25, la Commissione conclude che benché non sia richiesta per legge, la formazione è necessaria per il buon funzionamento dell'hub e quindi sarebbe in ogni caso effettuata da DHL.

(95)

Di conseguenza si può concludere che tutte le misure di formazione volte a fornire a 110 agenti di sicurezza le competenze necessarie affinché il centro logistico sia operativo e funzioni con efficienza sarebbero in ogni caso effettuate. Di conseguenza la Commissione ritiene che tali costi non sono ammissibili ad aiuti alla formazione.

Tabella 3

Descrizione della mansione

Numero notificato

Formazione obbligatoria

Formazione addizionale

Agenti di Rampa II

210

134

76

Agenti di sicurezza

110

110

0

Manager (operazioni)

110

0

110

Meccanico addetto alla manutenzioneche autorizza la riammissione (CAT A)

97

97

0

Tecnico/Meccanico di manutenzione che autorizza la riammissione (CAT B 1)

68

68

0

(96)

Sulla base dell'analisi di costi fornita dalla Germania la Commissione ha calcolato che i costi di formazione per le misure di formazione addizionali sono i seguenti (22):

Tabella 4

(EUR)

Categoria di spesa

Agenti di Rampa II (23)

Manager di livello intermedio

Totale

Personale docente (teoria e pratica)

[…]

[…]

 

Costi amministrativi

[…]

[…]

 

Spese di viaggio

[…] (24)

[…]

 

Costi totali Personale docente

[…]

[…]

[…]

Costi di personale per i partecipanti alla formazione

[…]

[…]

[…]

(ammissibili solo parzialmente)

Costi totali ammissibili […]

Intensità massima di aiuto 60 %

Aiuto 1 578 109

d)    Calcolo dell'importo di aiuto ammissibile

(97)

La misura notificata ([(10-15)] milioni di euro di costi ammissibili notificati) include [(8-12)] milioni di euro di costi che sarebbero coperti in ogni caso da DHL, anche in assenza di aiuti alla formazione. Questa parte dell'aiuto notificato non riguarda misure di formazione addizionali, ma copre le normali spese operative dell'impresa per cui riduce i costi di solito sostenuti dalla medesima. Di conseguenza l'aiuto non può essere approvato.

(98)

Il resto delle misure rappresenta costi ammissibili ammontanti a [(2-3)] milioni di euro. Ciò corrisponde ad un importo di aiuto di 1 578 109 EUR. Soltanto questa parte dell'aiuto soddisfa i criteri richiesti per la compatibilità con il mercato comune.

7.   CONCLUSIONE

(99)

La Commissione conclude che l'aiuto notificato a favore di DHL Leipzig riguarda, da un lato, costi ammontanti a [(8-12)] milioni di euro che devono essere coperti da DHL in ogni caso, ossia anche in assenza di aiuto e dall'altro lato, costi ammontanti a 2 630 182 EUR per misure di formazione che vanno oltre quanto necessario per legge o per ragioni operative.

(100)

Di conseguenza la Commissione ritiene che la parte dell'aiuto notificato che non è necessaria per l'attuazione delle misure di formazione in questione non comporta attività di formazione addizionali, ma copre normali spese operative della società di cui riduce quindi i costi. In tale ottica l'aiuto falserebbe la concorrenza e inciderebbe sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza l'aiuto non può essere giustificato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE. Dato che non si può applicare nessun'altra delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, l'aiuto di 6 175 198 EUR non è conforme ai criteri necessari per dichiarare la compatibilità con il mercato comune.

(101)

Le altre misure notificate che rappresentano costi ammissibili di [(2-3)] milioni di euro, per cui è previsto un aiuto di 1 578 109 EUR, sono conformi ai criteri richiesti ai fini della compatibilità con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui la Germania intende dare attuazione a favore di DHL, è incompatibile con il mercato comune per quanto concerne l'importo di 6 175 198 EUR.

Il resto dell'aiuto di Stato, ammontante a 1 578 109 EUR, cui la Germania intende dare attuazione a favore di DHL è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Articolo 2

La Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 213 del 12.9.2007, pag. 28.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(3)  Per ulteriori particolari del progetto di formazione cfr. la decisione di avvio del procedimento.

(4)  DHL fornirà una formazione addizionale di management per 110 dipendenti che abbiano già partecipato ad altri corsi di formazione, tra cui agente di rampa II, agente addetto alla sicurezza oppure tecnico/meccanico.

(5)  Il personale in contatto diretto con le merci deve, per legge, possedere un diploma riconosciuto per la movimentazione delle merci; tutto il personale impiegato nell'area non pubblica degli aeroporti deve partecipare a corsi di formazione nel campo della sicurezza; il personale a contatto con gli aeromobili deve partecipare alla formazione sul funzionamento delle porte cargo; inoltre, a seconda della specifica attività, il personale deve possedere qualifiche per la conduzione di macchine e di veicoli.

(6)  Informazione riservata.

(7)  Cfr. decisione 2007/612/CE della Commissione del 4 aprile 2007, General Motors Belgium ad Anversa (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 71) e decisione 2006/938/CE della Commissione del 4 luglio 2006, Ford Genk (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 32).

(8)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(9)  GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

(10)  Decisione della Commissione dell'11 marzo 2008 sull'aiuto di Stato C 35/07, Volvo Cars Gent (non ancora pubblicata).

(11)  Decisione della Commissione del 16 maggio 2006 sull'aiuto di Stato N 635/05, Webasto Portugal (GU C 306 del 15.12.2006, pag. 12).

(12)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(13)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(14)  Cfr. decisione della Commissione nei casi Ford Genk, General Motors Belgium, Auto-Europa Portugal e Volvo Cars Gent.

(15)  Ciò discende anche dal considerando 16 del regolamento (CE) n. 68/2001.

(16)  Nel contesto degli aiuti alla formazione, il considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001 recita: «La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.» Il considerando 11 aggiunge che è necessario «assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere […]».

(17)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione 2001/698/CE del 18 luglio 2001, Sabena (GU L 249 del 19.9.2001, pag. 21), di cui il considerando 28 recita: «… Tale disciplina è stata successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione».

(18)  Il punto 50 fornisce maggiori chiarimenti sulle osservazioni formulate nel regolamento (CE) n. 68/2001 concernenti l'effetto di incentivazione.

(19)  GU C 87 dell'11.4.2006, pag. 4.

(20)  http://www.dpwn.de/dpwn?skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=2000910

(21)  http://www.dpwn.de/dpwn%3Ftab%3D1%26skin%3Dhi%26check%3Dyes%26lang%3Dde_DE%26xmlFile%3D2008898

(22)  La formazione addizionale include, in grande misura, misure generali; soltanto la formazione per gli agenti di rampa II include misure specifiche ammontanti a euro […]. Tuttavia la formazione per gli agenti di rampa I, che, in assenza di aiuto, sostituirebbero agenti meglio formati include anche misure specifiche il cui costo ammonta a euro […], ragione per cui i due importi si compensano l'un l'altro.

(23)  Gli importi sono indicati previa detrazione dei costi di formazione per gli agenti di rampa I. Tali costi verrebbero sostenuti in ogni caso, ossia anche nell'ipotesi alternativa presentata dalla Germania (sostituzione di un certo numero di agenti di rampa II con agenti di rampa I con una minor formazione).

(24)  Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania le spese di viaggio indicate non tengono conto delle spese di viaggio sostenute per la formazione specifica che ammontano a euro […] che sarebbero ammissibili ad aiuto. La Commissione ritiene che le autorità tedesche abbiano deciso di non concedere alcuna sovvenzione a questo riguardo.


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.