ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
18 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1135/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1136/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/864/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 luglio 2008, relativa a un progetto di decreto della Repubblica ceca che stabilisce prescrizioni riguardanti gli integratori alimentari e l’arricchimento dei prodotti alimentari [notificata con il numero C(2008) 3963]  ( 1 )

4

 

 

2008/865/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 novembre 2008, concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6587]  ( 1 )

7

 

 

2008/866/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2008) 6732]  ( 1 )

9

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/867/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro [notificata con il numero C(2008) 5737]

11

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/868/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)

15

Accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 118 del 27.4.2001)

21

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU L 273 del 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (2) dispone il rilascio di certificati di autenticità prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L'elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati è allegato a tale regolamento.

(2)

Il Paraguay ha cambiato la denominazione dell'organismo competente per il rilascio dei certificati di autenticità. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2008, occorre pertanto modificare l'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.

(3)

Per evitare che la denominazione dell'organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell'organismo indicato nell'elenco del regolamento (CE) n. 810/2008, la modifica di tale regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2008, data di inizio del periodo contingentale in corso. Per il periodo contingentale precedente, conclusosi il 30 giugno 2008, la Commissione non ha avuto notizia di certificati di autenticità rilasciati da organismi competenti del Paraguay.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, la voce relativa all'organismo del Paraguay competente per il rilascio è sostituita dalla seguente:

«—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 219 del 14.2.2008, pag. 3.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

relativa a un progetto di decreto della Repubblica ceca che stabilisce prescrizioni riguardanti gli integratori alimentari e l’arricchimento dei prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2008) 3963]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti prevede, nell’assenza di disposizioni comunitarie, la notifica e la valutazione di nuove disposizioni nazionali concernenti, tra l’altro, il divieto o la restrizione d’impiego di talune altre sostanze nella produzione di alimenti specifici.

(2)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 12 in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 30 novembre 2007 le autorità ceche hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto che stabilisce prescrizioni riguardanti gli integratori alimentari e l’arricchimento dei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 4, nonché gli allegati 4 e 5.

(3)

L’articolo 2, paragrafo 3, del progetto di decreto stabilisce mediante il suo allegato 4 un elenco di altre sostanze ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, nonché le rispettive condizioni in cui tali sostanze possono essere impiegate nella produzione di integratori alimentari.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 4 del progetto di decreto stabiliscono con il relativo allegato 5 un elenco di piante e altre sostanze che sono vietate nella produzione di integratori alimentari e di prodotti alimentari in generale.

(5)

Conformemente alla disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6)

Il progetto di decreto, nella sua versione attuale, non indica perché le sostanze di cui all’allegato 4 devono rispettare i limiti stabiliti in base a motivi di salute pubblica.

(7)

In assenza di una normativa comunitaria armonizzata gli Stati membri mantengono la competenza di regolamentare la produzione e la commercializzazione di beni nel proprio territorio, fatti salvi gli articoli 28 e 30 del trattato CE.

(8)

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, del progetto di decreto in combinato disposto con il suo allegato 4 sembra suggerire che sostanze diverse da quelle elencate non possono essere impiegate nella produzione di integratori alimentari.

(9)

Anche se fosse dimostrato che l’allegato 4 è giustificato per motivi di salute pubblica, il progetto di decreto non indica come saranno trattati i prodotti, legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri, non conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 4 di detto progetto di decreto.

(10)

Il progetto di decreto non contiene disposizioni che garantiscono la libera circolazione di integratori alimentari legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri che contengono sostanze che sono incluse nel suo allegato 4 ma che non sono conformi alle condizioni del progetto di decreto oppure delle sostanze diverse da quelle incluse nel suddetto allegato 4 sotto forma di una clausola di mutuo riconoscimento o di una procedura di autorizzazione che consenta agli operatori economici di richiedere l’inclusione di tali sostanze nell’elenco nazionale delle sostanze autorizzate.

(11)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 4 del decreto notificato in combinato disposto con il suo allegato 5, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari in generale non devono contenere sostanze narcotiche o psicotrope, precursori della categoria 1 o altre sostanze per le quali è stato dimostrato l’effetto tossico, genotossico, teratogeno, allucinogeno, narcotico o un altro effetto avverso sull’essere umano, né alcuna delle sostanze contenute nel suo allegato 5. Il divieto di talune altre sostanze per la produzione di integratori alimentari e di prodotti alimentari in generale può essere giustificato per motivi di tutela della salute e della vita delle persone ai sensi dell’articolo 30 del trattato CE.

(12)

Poiché questo articolo prevede la possibilità di eccezioni, da interpretare in modo restrittivo, alla norma di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità, spetta alle autorità nazionali invocare tale eccezione, caso per caso, e di dimostrare che alla luce delle loro abitudini alimentari nazionali e dei risultati della ricerca scientifica internazionale, tali norme sono necessarie per tutelare efficacemente gli interessi di cui a tale disposizione e, in particolare, che la commercializzazione dei prodotti in questione rappresenta un rischio reale per la salute pubblica.

(13)

Le autorità ceche non hanno fornito prove che potrebbero giustificare l’istituzione di un elenco contenente sostanze vietate per l’impiego nella produzione di integratori alimentari e di prodotti alimentari in generale.

(14)

Anche se tali prove fossero state fornite, il progetto di decreto non contiene disposizioni che garantiscono la libera circolazione degli integratori alimentari e dei prodotti alimentari in generale, legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri, che contengono sostanze non consentite ai sensi del progetto di decreto.

(15)

Il progetto di decreto non fornisce quindi garanzie adeguate per i diritti degli operatori economici di cui agli articoli 28 e 30 del trattato CE.

(16)

Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(17)

Le autorità ceche sono quindi invitate a non adottare il progetto di decreto in questione e a modificarlo a norma degli articoli 28 e 30 del trattato CE, tenendo conto delle osservazioni della Commissione espresse nel suo parere negativo.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Repubblica ceca deve astenersi dall’adottare il progetto di decreto che stabilisce prescrizioni riguardanti gli integratori alimentari e l’arricchimento dei prodotti alimentari, a meno che non sia modificato conformemente al paragrafo 2.

2.   La Repubblica ceca deve modificare il progetto di decreto in questione in modo da includere un riferimento chiaro al trattamento di prodotti che non sono conformi alle prescrizioni del progetto notificato, ma che sono legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri UE, in Turchia o negli Stati SEE.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6587]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il clorato.

(3)

Gli effetti del clorato sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. La Francia è stata designata Stato membro relatore per il clorato e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 26 luglio 2007.

(4)

La Commissione ha esaminato il clorato in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato l’11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

Esaminando tale sostanza attiva, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana, in particolare se si considera l’esposizione inaccettabile degli operatori visto il livello di esposizione ammissibile per gli operatori (AOEL) proposto a titolo provvisorio. Inoltre i dati sono risultati insufficienti ai fini della fissazione dell’AOEL definitivo e della valutazione della lisciviazione di un metabolita della sostanza nelle acque sotterranee. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame del clorato e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti clorato soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il clorato non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorato siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorato non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti clorato rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del clorato nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorato non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorato siano revocate entro il 10 maggio 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 10 maggio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2008

relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 6732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

Nella Comunità è stata confermata l’insorgenza dell’epatite A negli esseri umani. L’origine della malattia è stata identificata nel consumo di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell’epatite A (Hepatitis A virus, HAV).

(3)

I molluschi bivalvi contaminati sono della specie Donax (Donax spp.) e l’origine più probabile della contaminazione è la presenza del virus nelle acque dei siti di produzione. Di conseguenza potrebbero essere contaminati anche altri molluschi bivalvi.

(4)

Poiché il consumo di tali molluschi bivalvi costituisce un rischio grave per la salute umana, è opportuno sospendere le importazioni di molluschi bivalvi dal Perù verso la Comunità.

(5)

Vista la gravità della contaminazione, la sospensione va applicata anche a molluschi bivalvi spediti verso la Comunità prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che raggiungono i posti di ispezione alle frontiere della Comunità dopo tale data.

(6)

La sospensione di tali importazioni va attuata a livello comunitario al fine di garantire una tutela efficace e uniforme della salute dei consumatori in tutti gli Stati membri.

(7)

In Perù la produzione di cappesante (Pectinidae) in acquacoltura viene effettuata in zone separate e a bassa densità di popolazione, lontane dalle potenziali fonti di contagio. Inoltre i molluschi della specie Pectinidae vengono eviscerati e, di conseguenza, viene ridotto il rischio di contaminazione virale della parte commestibile del prodotto. Per tale motivo è opportuno consentire le importazioni dal Perù di molluschi eviscerati della specie Pectinidae.

(8)

Inoltre il trattamento termico impedisce la sopravvivenza del virus. Per tale motivo è opportuno consentire le importazioni dal Perù di molluschi bivalvi che hanno subito un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VII, capo II, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2).

(9)

Le autorità peruviane si sono impegnate ad attuare immediatamente misure correttive e, se necessario, a consentire alla Commissione di effettuare un’ispezione nei prossimi mesi. Per tale motivo l’applicazione delle misure di cui alla presente decisione va limitata al 31 marzo 2009, fatto salvo il diritto della Commissione di modificare, abrogare o estendere dette misure in considerazione di eventuali nuove informazioni connesse all’evolversi della situazione in Perù e ai risultati delle ispezioni effettuate dai suoi servizi.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi secondo la definizione dell’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 importati dal Perù e destinati al consumo umano («molluschi bivalvi»).

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l’importazione nella Comunità di molluschi bivalvi provenienti dal Perù.

Tale divieto si applica a tutte le partite di molluschi bivalvi pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d’origine prima che la presente decisione abbia effetto.

Articolo 3

In deroga all’articolo 2, gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di:

a)

molluschi della specie Pectinidae eviscerati, prodotti in acquacoltura;

b)

molluschi bivalvi che hanno subito un trattamento termico secondo le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VII, capo II, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all’applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/11


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro

[notificata con il numero C(2008) 5737]

(2008/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il rispetto della dignità umana è un principio fondatore dell’Unione europea, la cui azione è volta in particolare a promuovere la piena occupazione e il progresso sociale, a lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione, nonché a promuovere la giustizia e la protezione sociale. Conformemente all’articolo 137, paragrafo 1, lettera h), del trattato, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri a favore dell’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. L’articolo 34 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

(2)

La raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (1) rimane uno strumento di riferimento per l’azione comunitaria in materia di povertà e di esclusione sociale e, malgrado gli sforzi che devono ancora essere compiuti per una piena applicazione, non ha perso nulla della sua rilevanza.

(3)

Dal 1992, sono apparsi nuovi strumenti di azione politica. Uno di essi è il metodo aperto di coordinamento nei settori della protezione sociale e dell’inclusione sociale, uno degli obiettivi del quale è garantire l’inclusione sociale attiva di tutti incoraggiando la partecipazione al mercato del lavoro e lottando contro la povertà e l’esclusione tra le persone e i gruppi più emarginati (2). Un altro di questi strumenti è la strategia europea per l’occupazione che si propone, tra l’altro, di migliorare l’integrazione sociale, lottare contro la povertà, prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro e favorire l’integrazione nell’occupazione delle persone svantaggiate (3).

(4)

Il persistere della povertà e della disoccupazione e la crescente complessità dei molteplici svantaggi esistenti richiedono strategie globali e integrate (4). In una prospettiva di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, è opportuno combinare integrazioni adeguate del reddito e un collegamento con il mercato del lavoro e l’accesso a servizi di qualità nel quadro di una strategia integrata di inclusione attiva (5). Tale strategia è perfettamente complementare alla strategia di flessicurezza e, allo stesso tempo, si rivolge a coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro. Essa contribuisce alla strategia di Lisbona favorendo la mobilitazione e la mobilità della manodopera e costituisce uno dei fondamenti della dimensione sociale della strategia di sviluppo sostenibile dell’Unione (6).

(5)

È opportuno tener conto delle priorità nazionali e delle risorse finanziarie disponibili nel contesto dell’applicazione graduale della presente raccomandazione.

(6)

La presente raccomandazione e l’attuazione dei principi comuni che vi sono stabiliti non pregiudicano l’applicazione del diritto comunitario, comprese le disposizioni applicabili agli aiuti di Stato, il regolamento generale di esenzione per categoria (7) e le regole comunitarie che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

(7)

Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri definire il livello del sostegno al reddito e determinare il giusto equilibrio tra i vari mezzi di azione alla luce delle diverse situazioni ed esigenze ai livelli locale, regionale e nazionale,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1)   Di elaborare e applicare una strategia globale e integrata a favore dell’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, combinando un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro in grado di favorire l’inserimento e l’accesso a servizi di qualità. Le politiche di inclusione attiva dovrebbero facilitare l’integrazione delle persone in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e di fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale.

2)   Garantire l’efficacia delle politiche integrate di inclusione attiva mediante:

a)

un’elaborazione globale delle politiche in grado di definire l’importanza relativa da attribuire alle tre parti della strategia di inclusione attiva, tenuto conto degli effetti congiunti di tali settori sull’inserimento sociale ed economico delle persone svantaggiate e dei loro eventuali reciproci collegamenti, comprese le sinergie e le correlazioni negative;

b)

un’attuazione integrata delle tre parti della strategia di inclusione attiva, per fronteggiare in modo efficace le cause molto diversificate della povertà e dell’esclusione sociale, rafforzando il coordinamento tra le agenzie e i servizi pubblici che attuano le politiche di inclusione attiva;

c)

un coordinamento strategico tra le autorità locali, regionali, nazionali e comunitarie sulla base delle loro competenze, priorità e ruoli rispettivi;

d)

la partecipazione attiva di tutti gli altri soggetti coinvolti, comprese le persone colpite dalla povertà e dall’esclusione sociale, le parti sociali, le organizzazioni non governative e i prestatari di servizi, all’elaborazione, applicazione e valutazione della strategia.

3)   Garantire che le politiche di inclusione attiva:

a)

contribuiscano al rispetto dei diritti fondamentali;

b)

favoriscano l’uguaglianza tra gli uomini e le donne e le pari opportunità per tutti;

c)

prendano in considerazione in modo adeguato la complessità dei molteplici svantaggi e la situazione e le esigenze specifiche dei vari gruppi vulnerabili;

d)

tengano debitamente conto delle circostanze locali e regionali e aumentino la coesione territoriale;

e)

si iscrivano nella logica delle politiche sociali e dell’occupazione fondate sul ciclo di vita, in modo da poter sviluppare la solidarietà tra le generazioni e interrompere la trasmissione della povertà da una generazione all’altra.

4)   Organizzare e applicare politiche integrate di inclusione attiva secondo i principi comuni e gli orientamenti specifici a ciascuna delle parti sopra esposte, rispettando al tempo stesso il principio di sussidiarietà nonché la situazione, i bisogni e le priorità dei vari Stati membri, senza pregiudicare l’applicazione del diritto comunitario, comprese le disposizioni relative agli aiuti di Stato e le regole comunitarie che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

a)   Un’adeguata integrazione del reddito

Riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, nel quadro di un dispositivo globale e coerente di lotta contro l’esclusione sociale.

i)

Rivedere i sistemi di protezione sociale, ove necessario, secondo i principi comuni elencati al punto B della raccomandazione 92/441/CEE. In particolare, nel quadro di una strategia di inclusione attiva, il diritto a disporre di risorse sufficienti dovrebbe:

essere integrato con la disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale al fine di ottenere un lavoro, per le persone la cui situazione consente tale disponibilità attiva ovvero, se del caso, essere subordinato a misure di integrazione economica e sociale per le altre persone,

essere accompagnato da politiche ritenute necessarie, a livello nazionale, all’integrazione economica e sociale delle persone interessate.

ii)

Garantire l’attuazione di questo diritto secondo gli orientamenti pratici presentati ai punti C.1, C.2 e C.3 della raccomandazione 92/441/CEE. In particolare, per determinare le risorse necessarie a vivere dignitosamente, è opportuno tener conto del livello di vita e del livello dei prezzi per i vari tipi e dimensioni delle famiglie nello Stato membro considerato, utilizzando gli adeguati indicatori nazionali. In un quadro di inclusione attiva, è opportuno mantenere, per le persone la cui situazione consente di svolgere attività lavorative, un incentivo alla ricerca di un’occupazione, adeguando o integrando gli importi per rispondere ad esigenze specifiche.

b)   Mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento

Adottare misure nei confronti delle persone la cui situazione consente di svolgere attività lavorative affinché esse ricevano un aiuto efficace per trovare, ritrovare o mantenere un’occupazione corrispondente alle loro capacità professionali.

i)

Promuovere i principi comuni seguenti nel contesto delle strategie di inclusione attiva:

rispondere ai bisogni delle persone escluse dal mercato del lavoro per facilitare il loro reinserimento progressivo nella società e nel mercato del lavoro, migliorando la loro impiegabilità,

adottare le misure necessarie a favore dei mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento al fine di garantire che l’accesso all’occupazione sia una possibilità aperta a tutti,

promuovere posti di lavoro di qualità, in particolare sul piano della retribuzione e dei vantaggi, delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza, dell’accesso all’istruzione e alla formazione permanenti e delle prospettive di carriera, in particolare per prevenire la povertà dei lavoratori,

adottare misure per lottare contro la segmentazione del mercato del lavoro favorendo la conservazione del posto di lavoro e i progressi nell’attività lavorativa.

ii)

Applicare questi principi attraverso i seguenti orientamenti pratici:

accrescere e migliorare l’investimento nel capitale umano mediante politiche di istruzione e di formazione in grado di favorire l’inserimento, comprese strategie efficaci di istruzione e di formazione permanenti, adeguando i sistemi di istruzione e di formazione alle nuove esigenze in materia di competenze e alla domanda di competenze informatiche,

promuovere misure attive e preventive incentrate sul mercato del lavoro, compresi servizi su misura, personalizzati e flessibili, con le relative misure di sostegno, comprendenti l’identificazione precoce delle esigenze, un’assistenza alla ricerca dell’occupazione, l’orientamento e la formazione e la motivazione alla ricerca attiva di un posto di lavoro,

rivedere costantemente gli incentivi e gli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, compresa la gestione e la condizionalità delle prestazioni e la riduzione sensibile dei tassi di imposizione marginali effettivi e reali, in particolare per le persone a basso reddito, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di protezione sociale,

sostenere l’economia sociale e l’occupazione protetta, fonti essenziali di prima occupazione per le persone svantaggiate, promuovere l’inclusione finanziaria e il microcredito, gli incentivi finanziari all’assunzione per i datori di lavoro, la creazione di nuove fonti di occupazione nei servizi, in particolare a livello locale, sensibilizzando all’apertura del mercato del lavoro,

promuovere la capacità di adeguamento, fornire un sostegno sul luogo di lavoro e creare un ambiente propizio, dedicando in particolare attenzione alla salute e al benessere, alla non discriminazione e all’applicazione del diritto del lavoro in collegamento con il dialogo sociale.

c)   Accesso a servizi di qualità

Adottare tutte le misure necessarie per consentire alle persone interessate di beneficiare di un adeguato sostegno sociale mediante l’accesso a servizi di qualità, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.

In particolare adottare misure al fine di fornire servizi di qualità essenziali per sostenere le politiche di inclusione sociale ed economica attiva, compresi i servizi di assistenza sociale, di occupazione e formazione, il sostegno all’alloggio e all’alloggio sociale, i servizi per l’infanzia, i servizi di assistenza a lungo termine e i servizi sanitari, conformemente ai principi comuni sotto elencati, tenendo conto del ruolo delle autorità locali, regionali e nazionali, delle disposizioni comunitarie applicabili nonché della situazione, dei bisogni e delle preferenze dei vari Stati membri:

disponibilità territoriale, accessibilità fisica, accessibilità finanziaria,

solidarietà, uguaglianza delle opportunità per gli utilizzatori dei servizi e i lavoratori dipendenti, adeguata presa in considerazione della diversità degli utilizzatori,

investimento nel capitale umano, condizioni di lavoro e infrastrutture fisiche adeguate,

servizi globali e coordinati, concepiti e forniti in modo integrato,

partecipazione degli utilizzatori e approcci personalizzati volti a rispondere alle molteplici esigenze delle persone in quanto individui,

controllo, valutazione dei risultati e scambio di buone prassi.

5)   Garantire la messa a disposizione delle risorse e delle prestazioni necessarie nel quadro dei sistemi di protezione sociale, utilizzando le disposizioni e le risorse dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo, per appoggiare misure di inclusione attiva.

Stabilire modalità particolareggiate, di finanziare i costi e di organizzare la gestione e l’attuazione conformemente alla legislazione e/o alle prassi nazionali.

Tenere conto dei vincoli economici e di bilancio, delle priorità fissate dalle autorità nazionali e della situazione delle finanze pubbliche per trovare il giusto equilibrio fra gli incentivi e il lavoro, la riduzione della povertà e la sostenibilità dei costi di bilancio.

Adottare le misure necessarie per far in modo che tutti, compresi i meno favoriti, siano informati dei loro diritti e dell’assistenza disponibile, eventualmente mediante le tecnologie dell’informazione.

Semplificare nella misura del possibile le procedure amministrative e le modalità di esame delle risorse e delle situazioni specifiche.

Attuare nella misura del possibile, conformemente alle disposizioni nazionali, un meccanismo di ricorso dinanzi alle autorità amministrative competenti ed eventualmente di parti terze indipendenti come ad esempio i tribunali, che sia facilmente accessibile per le persone interessate.

6)   Migliorare gli indicatori e i sistemi di informazione al fine di aumentare la capacità di produzione di dati aggiornati e comparabili concernenti tutti i pilastri dell’inclusione attiva.

Procedere al controllo e alla valutazione delle politiche di inclusione attiva nel quadro del metodo aperto di coordinamento, sulla base di una stretta cooperazione tra il comitato della protezione sociale e il comitato dell’occupazione e col sostegno del programma Progress.

Garantire la coerenza con la politica globale proposta dalla strategia di Lisbona per quanto riguarda gli obiettivi di coesione sociale.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(2)  Comunicazione COM(2005) 706 «Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell’Unione europea».

(3)  Decisione del Consiglio del 7 luglio 2008 sugli orientamenti per le politiche dell’occupazione degli Stati membri, documento 10614/2/082008 del Consiglio (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Comunicazioni COM(2007) 620 «Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro» e COM(2005) 33 sull’Agenda sociale.

(5)  Comunicazione COM(2006) 44 concernente una consultazione su un’azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro.

(6)  Comunicazione COM(2007) 620; conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007; nota orientativa del comitato per la protezione sociale (CPS) sul coinvolgimento attivo del 3 luglio 2008. Cfr. inoltre, in particolare: le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2007, documento 16139/07; il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008 sull’inclusione attiva (Doc. CdR 344/2007); il parere del Comitato economico e sociale del 27 ottobre 2007 sulle norme sociali minime (Doc. CESE 892/2007).

(7)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/15


DECISIONE 2008/868/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (Operazione EUFOR Tchad/RCA).

(2)

L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione EUFOR Tchad/RCA (di seguito «l’accordo»).

(4)

L’accordo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA)

L’UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2007, che autorizza l’UE a spiegare forze nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana,

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA),

della decisione CHAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, relativa all’accettazione del contributo di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e della decisione CHAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, come modificate dalla decisione CHAD/3/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 maggio 2008,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Il Segretario generale del Consiglio dell’UE/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha invitato la Federazione russa, con lettera del 7 dicembre 2007, a prendere in considerazione l’eventuale partecipazione nell’operazione dell’UE in Ciad e nella Repubblica centrafricana.

(2)

La Federazione russa ha manifestato la volontà di prendere in considerazione un’eventuale partecipazione con lettera in data 23 aprile 2008.

(3)

Il 29 aprile 2008 il Segretario generale del Consiglio dell’UE/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e il ministro degli Affari esteri della Federazione russa hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla reciproca cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La parte russa partecipa all’operazione condotta dall’Unione europea a norma della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e conformemente all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) di seguito «l’operazione dell’UE») e al piano operativo del 18 gennaio 2008 fornendo il contingente militare delle forze militari della Federazione russa (di seguito «il contingente militare russo») al fine di sostenere l’operazione dell’UE fornendo servizi di trasporto aereo, fatte salve eventuali condizioni di attuazione stabilite nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo. Il trasporto aereo è effettuato utilizzando aeromobili del contingente militare russo al fine di proteggere la vita e di garantire la sicurezza del personale delle Forze dirette dall’Unione europea (EUFOR) e della missione delle Nazioni Unite in Ciad e nella Repubblica centrafricana (MINURCAT) attraverso il trasporto del personale dell’EUFOR e della MINURCAT, il trasporto di merci e le operazioni di ricerca e di salvataggio del personale dell’EUFOR e della MINURCAT.

2.   Il contributo della parte russa all’operazione dell’UE lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La parte russa assicura che il contingente militare russo effettui la propria missione conformemente:

all’azione comune 2007/677/PESC di cui al paragrafo 1 del presente articolo,

alle disposizioni di attuazione che saranno convenute dalle due parti.

4.   Il personale del contingente militare russo applica le regole di ingaggio stabilite per l’operazione dell’UE nella misura in cui non siano in contrasto con la legislazione russa. Le eventuali restrizioni alle regole di ingaggio fissate dalla parte russa saranno ufficialmente comunicate al comandante dell’operazione dell’UE.

5.   Il contingente militare russo conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta agli obiettivi e al mandato dell’operazione dell’UE, quali definiti dalla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

6.   La parte russa può ritirare il suo contributo in qualsiasi momento, su richiesta del comandante dell’operazione dell’UE o con decisione della parte russa, in seguito a consultazioni tra le parti. La parte russa informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione dell’UE.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status del contingente militare russo è disciplinato, al momento dell’arrivo sul teatro delle operazioni, dagli accordi sullo status delle forze in vigore tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad, la Repubblica centrafricana e la Repubblica del Camerun.

2.   Fatti salvi gli accordi sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte russa esercita la giurisdizione sul contingente militare russo.

3.   Un rappresentante della parte russa partecipa alle procedure per la liquidazione di eventuali richieste di indennizzo che coinvolgono il contingente militare russo previste dagli accordi sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La parte russa è competente a liquidare eventuali richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE del contingente militare russo, formulate da o concernenti il personale militare del contingente militare russo. La parte russa è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del personale militare del contingente militare russo, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti della Federazione russa per la partecipazione della Federazione russa all’operazione dell’UE e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Tale dichiarazione è allegata al presente accordo.

6.   La parte russa si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Tale dichiarazione è allegata al presente accordo.

7.   Lo status del personale messo a disposizione del comando dell’operazione dell’UE a Parigi (Francia) è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti della Repubblica francese e della Federazione russa.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La parte russa protegge eventuali informazioni classificate UE fornitele nel quadro dell’operazione dell’UE conformemente ai requisiti di protezione delle informazioni classificate stabiliti nella legislazione della Federazione russa. A tal fine le classificazioni di sicurezza delle parti presentano la corrispondenza seguente:

UE

Federazione russa

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Il contrassegno di limitazione della Federazione russa «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» corrisponde alla classificazione di sicurezza dell’UE «RESTREINT UE.»

2.   La parte russa adotta tutte le misure adeguate per assicurare che le informazioni classificate dell’UE fornitele nel quadro dell’operazione dell’UE siano protette a un livello equivalente a quello previsto dai principi di base e dagli standard minimi stabiliti per la protezione delle informazioni classificate UE che sono applicati nell’UE, in particolare la parte russa:

non utilizza le informazioni classificate rilasciatele a fini diversi da quelli per i quali sono state rilasciate dall’UE,

non divulga a terzi tali informazioni senza il previo consenso scritto dell’UE,

assicura che l’accesso alle informazioni classificate rilasciatele sarà autorizzato solo alle persone per le quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria allo svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, se il livello di classificazione delle informazioni è CONFIDENTIEL UE o superiore, le quali sono in possesso del nulla osta di sicurezza,

assicura che, prima di ottenere l’accesso a informazioni classificate, tutti coloro che chiedono l’accesso a tali informazioni siano informati in merito ai requisiti delle norme protettive di sicurezza pertinenti alla classificazione delle informazioni cui accedono e vi si conformino,

assicura che tutti i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e informazione in cui le informazioni e i documenti classificati sono conservati e/o manipolati siano protetti da adeguate misure materiali di sicurezza,

assicura che i documenti classificati che le sono rilasciati siano registrati, al momento del ricevimento, in un apposito registro,

notifica all’UE di eventuali casi di violazione o compromissione effettivi o sospetti delle informazioni classificate che le sono rilasciate. In tal caso, la parte russa avvia indagini e adotta misure appropriate per evitare il ripetersi dell’evento.

3.   Tenuto conto del livello di classificazione, le informazioni classificate sono trasmesse per i canali diplomatici, a mezzo corriere o consegna personale.

4.   Qualora l’UE e la Federazione russa abbiano concluso un accordo sulla protezione delle informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Il contingente militare russo resta pienamente subordinato alla parte russa.

2.   Le autorità competenti russe delegano al comandante dell’operazione la facoltà di assegnare compiti al contingente militare russo per l’adempimento della missione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo, al momento dell’arrivo del contingente militare russo sul teatro delle operazioni. Nel pianificare un ordine di missione aerea o qualsiasi altra decisione che abbia implicazioni per il contingente militare russo, è assicurato il pieno coordinamento con gli alti rappresentanti militari del contingente militare russo. La Federazione russa ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE partecipanti.

3.   Gli Alti rappresentanti militari sono nominati dalla parte russa per rappresentare il contingente militare russo in seno all’EUFOR, sia presso il comando dell’operazione a Parigi (Francia) che presso il comando della forza UE di Abéché (Ciad). Ogni Alto rappresentante militare può avere assistenza. L’Alto rappresentante militare si consulta con la catena di comando dell’UE su tutte le questioni inerenti all’EUFOR. L’ufficiale in comando del contingente militare russo è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La parte russa sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione dell’UE, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune come stabilito nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo.

2.   L’EUFOR TChad/RCA fornisce supporto logistico al contingente militare russo dietro rimborso dei costi alle condizioni previste nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo.

3.   L’UE esenta la parte russa da qualsiasi contributo finanziario ai costi comuni.

4.   Gli indennizzi in caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione dell’UE sono fissati conformemente alle disposizioni degli accordi sullo status delle forze di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

5.   La gestione amministrativa delle spese prevista nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo è affidata al meccanismo dell’UE che gestisce i costi comuni e i costi sostenuti dagli Stati che partecipano all’operazione.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell’accordo

La partecipazione della parte russa all’operazione dell’UE è attuata in conformità delle modalità tecniche e amministrative contenute nelle disposizioni di attuazione del presente accordo che saranno definite dal ministro della Difesa della Federazione russa e dal comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli da 1 a 6 del presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

1.   Le controversie tra le parti connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e delle relative disposizioni di attuazione sono composte dalle competenti autorità delle parti al livello appropriato o per via diplomatica.

2.   Qualsiasi richiesta di indennizzo che non è stata soddisfatta o qualsiasi controversia che non è stata risolta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può essere sottoposta a un conciliatore o Mediatore designato di comune accordo.

Le richieste di indennizzo o le controversie, in caso di insuccesso della procedura di conciliazione o di mediazione, possono essere sottoposte dalle parti a un’istanza di arbitrato. Ogni parte nomina un arbitro presso l’istanza di arbitrato. I due arbitri così nominati nominano il terzo arbitro che eserciterà le funzioni di presidente. Qualora una delle parti non abbia nominato un arbitro entro due mesi dal ricevimento dalle altre parti della notifica di sottomissione della controversia all’istanza di arbitrato o qualora non sia stato possibile raggiungere, entro due mesi dalla loro nomina, un accordo tra i due arbitri sulla nomina del terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla nomina. Qualora il presidente della Corte internazionale di giustizia sia un cittadino di una delle parti o non possa procedere a tale nomina per qualsiasi altro motivo, procederà alla nomina necessaria il membro della Corte internazionale di giustizia di grado superiore che non sia cittadino di una delle due parti. L’istanza di arbitrato decide ex aequo et bono. Gli arbitri non sono abilitati a accordare il risarcimento danni di carattere punitivo. Gli arbitri decidono di comune accordo la procedura arbitrale. La sede dell’istanza di arbitrato è a Bruxelles e la lingua utilizzata è l’inglese. La sentenza arbitrale contiene la motivazione sulla quale si basa ed è accettata dalle parti come risoluzione definitiva della controversia. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e tutti i costi comuni sono ripartiti in parti uguali tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della parte russa all’operazione dell’UE. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente accordo prima della denuncia.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2008, in due copie, ciascuna in lingua inglese e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per l’Unione europea

Per la Federazione russa

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6 dell’accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a presentare richieste di indennizzo nei confronti della Federazione russa, e a darvi seguito essi stessi per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Federazione russa nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Federazione russa, purché l’uso sia connesso all’operazione dell’UE e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE proveniente dalla Federazione russa nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Federazione russa:

«La Federazione russa che contribuisce all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) condotta conformemente all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all’operazione dell’UE per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE nell’utilizzare detti mezzi.»


Rettifiche

18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/21


Rettifica del regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 118 del 27 aprile 2001 )

A pagina 10, nell’allegato, al punto A che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90, punto 2.2.3, «Pyrethroidi», la parte relativa alla sostanza «Ciflutrina» è sostituita dal testo seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

«Ciflutrina

Ciflutrina (somma degli isomeri)

Bovini, caprini

50 μg/kg

Grasso

 

10 μg/kg

Fegato

10 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte

Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 94/29/CE»


18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 273 del 17 ottobre 2007 )

A pagina 25, articolo 53 [modifiche del regolamento (CE) n. 318/2006]:

Anziché:

«Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 32, paragrafi 1, 2 e 4, sono inseriti i termini «o nell’allegato VIII» dopo i termini «nell’allegato VII»;

2)

dopo l’allegato VII è aggiunto l’allegato seguente:

(…)» »

leggi:

«Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 32, paragrafi 1, 2 e 4, sono inseriti i termini «o nell’allegato VII bis» dopo i termini «nell’allegato VII»;

2)

dopo l’allegato VII è aggiunto l’allegato seguente:

(…)» »

A pagina 25, articolo 55, paragrafo 4, ultima frase:

Anziché:

«Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»

leggi:

«Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»


18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.