ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/853/CE |
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Commissione |
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2008/854/CE |
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Decisione della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) [notificata con il numero C(2008) 2997] ( 1 ) |
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2008/855/CE |
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Decisione della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 6349] ( 1 ) |
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2008/856/CE |
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Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 6473] ( 1 ) |
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2008/857/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2008 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
34,6 |
MA |
55,8 |
|
MK |
46,2 |
|
TR |
75,9 |
|
ZZ |
53,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
175,9 |
MA |
38,9 |
|
TR |
90,4 |
|
ZZ |
101,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
62,9 |
TR |
112,6 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
76,7 |
ZZ |
76,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
26,6 |
MA |
75,0 |
|
TR |
73,6 |
|
ZZ |
58,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
60,4 |
TR |
97,0 |
|
ZA |
87,0 |
|
ZZ |
81,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
221,0 |
TR |
117,5 |
|
US |
272,9 |
|
ZA |
197,4 |
|
ZZ |
202,2 |
|
0808 10 80 |
AL |
32,1 |
CA |
96,0 |
|
CL |
64,2 |
|
MK |
37,6 |
|
US |
116,4 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
72,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
85,3 |
ZZ |
85,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2008 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2008
recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 3 al 7 novembre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel periodo dal 3 al 7 novembre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4434. |
(2) |
In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 7 novembre 2008 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d'Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
100 |
|
09.4344 |
Saint Christopher e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4315 |
India |
— |
|
09.4316 |
Paesi firmatari del protocollo ACP |
— |
|
Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4317 |
Australia |
0 |
Raggiunto |
09.4318 |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Raggiunto |
09.4320 |
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4324 |
Albania |
100 |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
Raggiunto |
09.4326 |
Serbia e Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
09.4328 |
Croazia |
100 |
|
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Tipo |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4380 |
eccezionale |
— |
|
09.4390 |
industriale |
100 |
|
Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4431 |
Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe |
100 |
|
09.4432 |
Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda |
100 |
|
09.4433 |
Swaziland |
100 |
|
09.4434 |
Mozambico |
100 |
Raggiunto |
09.4435 |
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4436 |
Repubblica dominicana |
0 |
Raggiunto |
09.4437 |
Figi, Papua – Nuova Guinea |
100 |
|
Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Tipo |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.11.2008-7.11.2008 |
Limite |
09.4365 |
Bulgaria |
0 |
Raggiunto |
09.4366 |
Romania |
100 |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2008
relativa alla concessione di un aiuto di Stato di emergenza da parte delle autorità di Cipro al fine di fronteggiare le conseguenze della siccità del 2007/2008 nel settore agricolo
(2008/853/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,
vista la richiesta presentata dal governo di Cipro il 19 settembre 2008,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 settembre 2008 Cipro ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato, sulla compatibilità con il mercato comune del progetto di Cipro di concedere un aiuto nazionale agli agricoltori ciprioti colpiti da una gravissima siccità al fine di consentire loro di avviare il ciclo produttivo per la prossima stagione. |
(2) |
Cipro è stata colpita dalla seconda più grave e più lunga siccità dal 1900, dovuta alle scarse precipitazioni nel 2007 e 2008 ed il mese di agosto 2008 è risultato il mese più torrido dell’ultimo decennio mentre le precipitazioni da gennaio ad agosto 2008 hanno raggiunto appena il 50 % dei livelli normali. |
(3) |
In base ai dati preliminari riguardanti il raccolto 2008, il 95 % delle superfici cerealicole non hanno prodotto alcuna messe e la produzione dei foraggi ha subito un calo talmente drastico da non bastare neanche a coprire il fabbisogno minimo dell’alimentazione dei ruminanti. |
(4) |
Da una quantità di circa 150 milioni di metri cubi o dal 54,7 % di capacità alla fine del 2005, la rete di bacini di Cipro raggiunge al momento attuale una capacità di appena 11 milioni di metri cubi o del 4 % della capacità totale, costringendo le autorità a un rigoroso razionamento dell’erogazione idrica destinata all’irrigazione all’inizio del 2007 e a sospenderla del tutto nel 2008. |
(5) |
Tali danni devono essere considerati tanto più gravi ed eccezionali in quanto Cipro ha istituito una serie di strumenti efficaci per la gestione dei rischi e delle crisi. Cipro attua in particolare tecniche più avanzate di irrigazione in quasi il 95 % delle superfici irrigue e ha introdotto politiche tariffarie per l’acqua e misure punitive per scoraggiare il consumo eccessivo e le perdite di acqua e ha inoltre promosso e istituito incentivi per l’installazione di impianti domestici di riciclo idrico. Si aggiunga che il programma nazionale di Cipro di sviluppo rurale 2007-2013 prevede già una serie di misure volte a razionalizzare il consumo idrico. |
(6) |
Gli agricoltori ciprioti colpiti dalla siccità, in conseguenza della drastica riduzione dei loro redditi, si trovano esposti al grave rischio di non disporre dei mezzi finanziari necessari per far fronte ai bisogni immediati delle loro famiglie e di iniziare la nuova stagione, con il rischio imminente di abbandono dei terreni, erosione del suolo e desertificazione. |
(7) |
L’aiuto di Stato da concedere ammonta a 67,5 Mio EUR ed è destinato a 34 000 agricoltori e 3 000 allevatori di bestiame ammissibili. |
(8) |
L’aiuto di Stato, affinché risulti efficace, deve essere concesso ed erogato agli agricoltori quanto prima. |
(9) |
Per il momento la Commissione non si è ancora pronunciata sulla natura e sulla compatibilità dell’aiuto. |
(10) |
Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l’aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di emergenza constatata, compatibile con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Un aiuto integrativo straordinario delle autorità di Cipro per il settore agricolo per un importo massimo di 67,5 Mio EUR è considerato compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-L. BORLOO
Commissione
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003)
[notificata con il numero C(2008) 2997]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/854/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni (1) succitate, e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 21 febbraio 2003, la Commissione riceveva una denuncia (registrata come CP 15/2003) riguardante l’applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera in Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (caso N 272/98). |
(2) |
Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione chiedeva chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003, la Commissione accettava la richiesta delle autorità italiane di proroga dei termini per l’inoltro delle informazioni richieste, che venivano successivamente trasmesse con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012). |
(3) |
Il 3 febbraio 2004, la Commissione adottava la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale «Applicazione abusiva dell’aiuto N 278/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE». La decisione della Commissione di avviare il procedimento veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione invitava le parti interessate a presentare osservazioni. |
(4) |
Con lettera del 10 marzo 2004 (D/5172), la Commissione accoglieva la richiesta delle autorità italiane di prorogare il termine per la comunicazione delle osservazioni, che venivano trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 19 aprile 2004, registrata presso la Commissione il 26 aprile 2004 (A/32956). |
(5) |
Con lettera del 30 aprile 2004, registrata presso la Commissione nella stessa data, la Commissione riceveva le osservazioni di una parte interessata, ovvero uno dei beneficiari degli aiuti a titolo del regime. La Commissione non riceveva ulteriori osservazioni da parte del denunciante. |
(6) |
Con lettera D/53359 del 13 maggio 2004, la Commissione trasmetteva le osservazioni ricevute alle autorità italiane per consentire loro di controbattere. |
(7) |
Le autorità italiane non trasmettevano alcuna reazione alle osservazioni trasmesse. |
(8) |
Il 7 dicembre 2004 si teneva a Bruxelles una riunione con le autorità italiane. |
(9) |
Con lettera del 28 giugno 2005, registrata presso la Commissione il 30 giugno 2005 (A/35257), le autorità italiane trasmettevano ulteriori informazioni. |
(10) |
Il 22 novembre 2006, la Commissione adottava la decisione di rettifica ed estensione del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione invitava le parti interessate a presentare osservazioni. |
(11) |
In merito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento, non veniva trasmessa alcuna osservazione né dalle autorità italiane né da terzi interessati. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
(12) |
Il regime di aiuti N 272/98 prevede sovvenzioni da destinare ad investimenti iniziali nell’ambito dell’industria alberghiera in Sardegna. Il regime di aiuti a finalità regionale era stato approvato nel 1998 (4) e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
(13) |
Il regime di aiuti contempla due misure:
La presente decisione non riguarda la seconda parte del regime, qui menzionata solo per illustrare il contesto generale. |
(14) |
Le autorità italiane hanno notificato il testo della legge regionale n. 9 del 1998, recante il regime di aiuti a finalità regionale, senza trasmettere, al momento della notifica, alcun regolamento attuativo. |
(15) |
Nella decisione di approvazione del regime, la Commissione descriveva così la misura:
|
(16) |
Dopo l’approvazione da parte della Commissione, la Regione Sardegna emanava un decreto e diverse deliberazioni di attuazione del regime. Al decreto n. 285, adottato ad aprile 1999 (5), facevano seguito alcune decisioni amministrative, in particolare le deliberazioni n. 33/4 e n. 33/6 del 27 luglio 2000. La deliberazione n. 33/6 coesiste con la deliberazione n. 33/4 e stabilisce che, in alcuni casi eccezionali, gli aiuti possono essere accordati anche se i lavori hanno avuto inizio prima della presentazione della domanda. |
(17) |
In seguito all’adozione della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, il regime veniva successivamente adeguato per quanto riguarda le intensità di aiuto (6). Con lettera del 2.11.2000 (A/39177), le autorità italiane informavano la Commissione circa le misure di attuazione adottate nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure che confermavano:
|
(18) |
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, con lettera del 17.5.2001, la Commissione prendeva atto che l’Italia aveva accettato la proposta di opportune misure e confermava che il regime era stato allineato con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (in appresso «orientamenti 1998») (8). |
(19) |
In concreto il regime veniva attuato a mezzo di una procedura a bando, mediante la pubblicazione di un invito a presentare relativa domanda, stilato in conformità alle sopraccitate deliberazioni. |
(20) |
Secondo le autorità nazionali, nel 2001 veniva pubblicato il 1o bando (cosiddetto bando 2000) con il quale le parti interessate erano invitate a presentare una richiesta formale di finanziamento a titolo del regime di aiuti. |
(21) |
Sulla base delle informazioni disponibili, si evince che il 1o bando veniva seguito dall’adozione delle seguenti deliberazioni:
|
(22) |
Nelle informazioni trasmesse il 22.4.2003 (registrate il 28.4.2003 come A/33012), alla pagina 13, le autorità italiane dichiaravano che «nell’interesse della regione, era stato deciso di inserire nella graduatoria alcuni cosiddetti progetti «critici» (ovvero, progetti i cui lavori erano iniziati prima della data di presentazione della domanda di aiuto ma dopo l’entrata in vigore della legge, cioè il 5.4.1998)». Di conseguenza, secondo le autorità italiane, nel 2002 erano stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo degli aiuti di circa 24 milioni di euro. |
3. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(23) |
Nell’avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ricordava che, secondo il punto 4.2 degli orientamenti 1998, la domanda di aiuto deve essere presentata prima che l’esecuzione del progetto abbia inizio. |
(24) |
La Commissione faceva inoltre presente che detto obbligo è altresì ribadito dalla decisione della Commissione del 1998 di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). |
(25) |
Tuttavia, nonostante la decisione della Commissione stabilisse l’obbligo per i beneficiari di presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dell’esecuzione del progetto e le autorità italiane avessero esplicitamente confermato (9) l’adempimento di tale obbligo nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure in seguito all’entrata in vigore degli orientamenti 1998, le autorità italiane avevano adottato diversi regolamenti attuativi (in particolare la deliberazione del 22.12.1998 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000) che non erano mai stati trasmessi alla Commissione. I suddetti regolamenti attuativi prevedevano la possibile concessione degli aiuti, in via eccezionale e solo per il primo anno attuazione del regime, sulla base del 1o bando, a progetti di investimento avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi posti dalla decisione della Commissione che autorizzava il regime di aiuti e non abbiano rispettato i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. |
(26) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che l’effetto d’incentivazione dell’aiuto potesse risultare compromesso, in mancanza della presentazione di una domanda d’aiuto prima dell’effettivo inizio dei lavori sul progetto. La Commissione ha ritenuto che la circostanza potesse costituire un caso di applicazione abusiva degli aiuti N 272/98, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/99 (10) (in appresso, «regolamento di procedura») e nutriva dubbi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi a progetti di investimento iniziati prima della data di presentazione della domanda di aiuto. |
4. MOTIVI PER LA RETTIFICA E L’ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO
(27) |
Nella prima decisione di avviare il procedimento, la Commissione aveva incentrato la sua analisi sul fatto di non essere mai stata messa al corrente dei succitati regolamenti di attuazione del regime. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non veniva affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. |
(28) |
Tuttavia, le concessioni di aiuti di cui al considerando 22 sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale del 3.2.2004. |
(29) |
Inoltre, la prima decisione di avviare il procedimento d’indagine formale si riferisce ad un’attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell’articolo 16 del succitato regolamento di procedura. L’articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell’aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali [articolo 1, lettere c) e f) del regolamento di procedura]. |
(30) |
Per questi motivi e onde fugare malintesi, la Commissione aveva ritenuto necessario rettificare ed estendere il procedimento e aveva invitato le autorità nazionali e i terzi interessati a trasmetterle eventuali osservazioni. |
5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(31) |
In risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione del 2004 di avviare il procedimento formale di indagine, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata:
Le osservazioni ricevute sono intese a spiegare l’esistenza dell’effetto di incentivazione e il rispetto del principio di necessità dell’aiuto. |
(32) |
Per illustrare il pieno rispetto dell’effetto di incentivazione e del principio di necessità dell’aiuto, l’interessato si basa sulle seguenti considerazioni:
|
(33) |
L’interessato motiva la necessità dell’aiuto sottolineando tra l’altro che, in assenza di finanziamenti pubblici, non avrebbe intrapreso un tale progetto di investimento. Per avviare l’investimento, l’interessato aveva fatto inoltre ricorso a finanziamenti bancari a brevissimo termine, in attesa che gli aiuti fossero concessi. |
(34) |
In seguito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento (12), la Commissione non ha ricevuto nessuna altra osservazione. |
6. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE
(35) |
In risposta alle valutazioni della Commissione nella lettera di avvio del procedimento, le autorità italiane hanno fatto valere tre principali argomentazioni a sostegno dell’esistenza di legittime aspettative, dell’effetto di incentivazione degli aiuti e della determinazione della soglia «de minimis». |
(36) |
Nelle osservazioni comunicate alla Commissione, le autorità italiane sostengono l’esistenza di legittime aspettative e invocano il principio della certezza del diritto. Esse spiegano, in primo luogo, che la legge regionale n. 9 del 1998 è ritenuta, in certo qual modo, dai beneficiari una continuazione del precedente regime, contemplato dalla legge regionale n. 40 del 1993 (ancora esistente e in vigore) che trova applicazione tramite il cosiddetto sistema «a sportello» (regime N 611/93, modificato dal regime N 250/01) esistente e in vigore nel periodo in esame. Le autorità italiane spiegano che questo sistema ha contribuito a generare, tra i beneficiari, una legittima aspettativa al diritto di ricevere sovvenzioni semplicemente sulla base della domanda di aiuto, indipendentemente se i progetti fossero già avviati o meno. |
(37) |
Le autorità italiane spiegano inoltre che i regolamenti di attuazione del regime di aiuti a finalità regionale erano stati adottati dopo l’approvazione del medesimo da parte della Commissione. Il primo regolamento di attuazione è stato adottato il 29 aprile 1999 (decreto n. 285 del 1999). L’articolo 17 del decreto («Norma transitoria») considera ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge (5 aprile 1998). Il decreto n. 285 del 1999 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna l’8.5.1999 (13). |
(38) |
Le autorità italiane aggiungono che il decreto n. 285 del 1999 era stato annullato il 27.7.2000 con la deliberazione n. 33/3, perché affetto da vizi. Contemporaneamente, la Regione Sardegna adottava nuove direttive di attuazione che venivano notificate alla Commissione il 20 settembre 2000. |
(39) |
Le autorità italiane sottolineano che, nell’adottare dette deliberazioni il 27.7.2000, la Regione Sardegna ha dovuto tener conto del fatto che la pubblicazione del decreto n. 285 del 1999 nel Bollettino ufficiale aveva generato legittime aspettative nei beneficiari. Per tale motivo, era stato deciso che, per il 1o bando, sarebbero state accettate le domande di aiuto riguardanti progetti di investimento già avviati sulla base delle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998. Per tale motivo, la deliberazione n. 33/6, «Norma transitoria riferita al 1o bando», indica che eccezionalmente, per le domande presentate per la partecipazione al 1o bando, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998. |
(40) |
Le autorità italiane ricordano inoltre che, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, con lettera del 17 maggio 2001 (D/52027), la Commissione aveva stabilito la conformità del regime con il mercato comune dopo aver richiesto alle autorità nazionali di attuare l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998 sulla base del regolamento (CE) n. 69/2001 «de minimis». |
(41) |
Esse spiegano anche che la concreta attuazione del regime dopo l’entrata in vigore della deliberazione del 27.7.2000 aveva richiesto che fossero reintrodotte le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del 1o bando, utilizzando i nuovi moduli. |
(42) |
Le autorità italiane insistono inoltre sull’esistenza dell’effetto di incentivazione, dal momento che le sovvenzioni erano necessarie a liquidare i prestiti bancari a copertura del periodo intercorso tra la realizzazione delle spese e il versamento degli aiuti. |
(43) |
Infine, le autorità italiane dichiarano che i beneficiari erano tenuti a scegliere il regime di aiuti regionali di riferimento in quanto, per lo stesso progetto, non potevano presentare diverse domande d’aiuto a titolo di differenti regimi. Viene inoltre sottolineato che il regime regionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge regionale n. 9 del 1998 (N 272/98) e il regime nazionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge n. 488 del 1992 (N 715/99) si escludono reciprocamente. |
(44) |
Le autorità italiane sostengono il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione, nonostante i lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto, in base alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1998. Secondo le autorità nazionali, alla parte di aiuto concessa prima della presentazione della domanda si applica la regola «de minimis». Esse affermano che la parte di aiuto, al di sotto della soglia di 100 000 EUR, concessa prima della presentazione della domanda, debba considerarsi separatamente, tenendo conto solo delle spese effettuate prima di quella data e non considerando tutti i costi del progetto. Queste considerazioni riguardano 12 progetti su 28. |
(45) |
In seguito alla decisione di rettifica ed estensione del procedimento, la Commissione non ha ricevuto nessuna altra osservazione. |
7. VALUTAZIONE DELLA MISURA
(46) |
Occorre ricordare che la valutazione riguardante il regime N 272/98 giungeva alla conclusione che la misura si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto ritenuta soddisfare tutte le condizioni di cui al suddetto articolo. |
(47) |
La misura fornisce un vantaggio economico ad una specifica categoria di beneficiari, riducendone i normali costi. Essa è concessa mediante risorse statali e minaccia di falsare la concorrenza, in quanto rende finanziariamente più forti alcune imprese rispetto ai loro concorrenti. Dal momento che la concorrenza nel settore alberghiero interessa operatori di diversi Stati membri che cercano di accaparrarsi turisti, i finanziamenti concessi al settore turistico rischiano di incidere sugli scambi intracomunitari (14). |
(48) |
Il regime di aiuti notificato alla Commissione e da questa approvato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(49) |
Nell’ambito dell’esercizio delle misure opportune, la deliberazione n. 34/73 ha garantito la compatibilità con gli orientamenti 1998 per quanto riguarda l’adeguamento delle intensità di aiuto ai massimali contemplati dalla nuova carta degli aiuti a finalità regionale, mentre la deliberazione n. 33/4 ha assicurato il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione; per tale ragione, la Commissione ha potuto concludere che le norme contenute nelle succitate deliberazioni non aggiungevano nuovi elementi al regime di aiuti N 272/98 inizialmente approvato. |
(50) |
Tuttavia, secondo la Commissione, le norme transitorie introdotte con il decreto n. 285 del 1999 potrebbero aver modificato il regime come da questa originariamente approvato. La Commissione fa presente di non essersi, fin qui, mai pronunciata su queste misure di attuazione, anche se riconosce che il decreto n. 285 del 1999 non è mai entrato in vigore, in quanto annullato dalla deliberazione n. 33/3. |
(51) |
Il 27.7.2000, con l’adozione delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6, sono state introdotte ulteriori modifiche al regime N 272/98. Come sopra descritto (considerando 16-21), risulta che la deliberazione n. 33/6 ha introdotto modifiche alla misura notificata non compatibili con i termini della decisione di approvazione del regime adottata dalla Commissione. |
(52) |
Come menzionato al considerando 38, le autorità italiane sostengono di aver notificato alla Commissione detti regolamenti di attuazione nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure. |
(53) |
La Commissione rileva che, in primis, le autorità nazionali non hanno notificato le succitate deliberazioni e che la Commissione è stata informata dalle stesse autorità, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, che la deliberazione n. 33/4 assicurava il rispetto del principio dell’effetto di incentivazione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno mai informato la Commissione della deliberazione n. 33/6 nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e dell’obbligo di cooperazione che incombe loro in forza dell’articolo 10 del trattato (15). |
(54) |
Pertanto il regime di aiuti, che ha trovato successivamente applicazione tramite l’adozione delle succitate disposizioni di attuazione, non rispetta la decisione originaria di approvazione della Commissione. |
(55) |
Di conseguenza, devono ritenersi illegali i progetti di aiuto la cui esecuzione era stata avviata prima della presentazione di qualsiasi domanda di aiuto. |
(56) |
Né le autorità italiane né la parte interessata hanno messo esplicitamente in discussione i dubbi espressi dalla Commissione con le lettere di avvio del procedimento di indagine formale del 3 febbraio 2004 e del 22 novembre 2006. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, riepilogata in appresso. |
(57) |
Come su indicato, sono almeno 28 i progetti di investimento avviati in una fase in cui detti investimenti non potevano beneficiare degli aiuti a titolo del regime in questione. |
(58) |
Gli orientamenti 1998 richiedono che tutte le domande di aiuto siano presentate prima dell’avvio dell’esecuzione del progetto. |
(59) |
Detto requisito è inoltre ribadito dalla decisione della Commissione del 1998 di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell’industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998), la quale stabilisce esplicitamente che i beneficiari devono aver inoltrato domanda di aiuto prima che inizi l’esecuzione dei progetti. |
(60) |
Inoltre, nell’ambito dell’esercizio delle opportune misure seguito all’entrata in vigore degli orientamenti 1998, le autorità italiane trasmettevano alla Commissione la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 che, all’articolo 6, stabilisce esplicitamente l’ammissibilità delle spese effettuate successivamente alla richiesta di finanziamento. |
(61) |
Va ricordato che il principio della necessità dell’aiuto è un principio generale che la Corte ha riconosciuto con la sentenza sul caso Philip Morris (16) e che lo stesso costituisce inequivocabilmente un elemento essenziale ai fini della determinazione dell’ammissibilità degli investimenti realizzati dalle imprese agli aiuti ai sensi degli orientamenti 1998. Tanto la decisione della Commissione summenzionata quanto gli orientamenti stabiliscono che la richiesta di finanziamento deve essere presentata prima dell’avvio dei progetti. |
(62) |
Le autorità italiane hanno osservato che il sistema nazionale ha generato legittime aspettative al diritto di ricevere sovvenzioni semplicemente in base alla presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente se i progetti fossero già avviati o meno. |
(63) |
La Commissione non ritiene accettabile questo argomento, in quanto la decisione che approva il regime di aiuti a finalità regionale in esame richiede esplicitamente che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione del progetto. |
(64) |
Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non fu mai trasmessa alla Commissione fino al momento della denuncia. Infatti, la stessa le è stata trasmessa solo con la nota n. 5245 del 22.4.2003 nell’ambito della procedura avviata in seguito alla denuncia (CP 15/2003). Pertanto, l’argomento delle legittime aspettative avanzato dalle autorità italiane non è accettabile, dal momento che la Commissione non ha fornito garanzie specifiche alle suddette autorità o a terzi interessati, i quali non potevano ragionevolmente nutrire alcuna aspettativa legittima per quanto riguarda il non rispetto della condizione in questione. È giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative […]. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione comunitaria (17). |
(65) |
La Commissione ritiene inoltre inammissibili gli argomenti fatti valere dalle autorità italiane, secondo cui l’effetto d’incentivazione è rispettato nel caso in cui il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori a titolo di un diverso regime di aiuti a finalità regionale. |
(66) |
La Commissione ritiene che non sia possibile trasferire l’effetto d’incentivazione da un regime all’altro; pertanto la scelta da parte di un’impresa di presentare domanda a titolo dell’uno o dell’altro regime non può essere accettata come motivo valido a riprova del rispetto del principio dell’effetto di incentivazione. Le stesse autorità italiane hanno peraltro sottolineato (cfr. il considerando 43) che il beneficiario non può presentare per lo stesso progetto più di una domanda a titolo di diversi regimi di aiuto, sottolineando ulteriormente che il regime di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge regionale n. 9 del 1998 (aiuto di Stato N 272/98) e il regime nazionale di aiuti a finalità regionale contenuto nella legge n. 488 del 1992 (aiuto di Stato N 715/99) si escludono reciprocamente. |
(67) |
La Commissione ritiene altresì inammissibili gli argomenti avanzati dalle autorità nazionali, secondo cui l’effetto d’incentivazione sussiste dal momento che le sovvenzioni sono necessarie a liquidare prestiti bancari a copertura del periodo intercorso tra la realizzazione delle spese e l’erogazione degli aiuti. La disponibilità di un operatore economico ad avviare l’esecuzione di un progetto e a sottoscrivere prestiti per finanziarne i costi non prova in alcun modo che gli aiuti siano necessari a portare avanti il progetto o che garantiscano un effetto d’incentivazione ad intraprendere un progetto che non sarebbe stato altrimenti realizzato. Si direbbe anzi che la disponibilità di un operatore economico ad avviare i lavori e a sostenere i rischi inerenti al progetto, senza neanche presentare domanda di aiuto a titolo del relativo regime, comprovi che gli aiuti non sono necessari a fornire un tale effetto d’incentivazione. |
(68) |
Infine, la Commissione non ritiene accettabili gli argomenti addotti da parte italiana riguardo alla regola «de minimis», perché detta regola non può essere usata per eludere l’obbligo posto dagli orientamenti di presentare la domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto, affinché sia rispettato il principio dell’effetto d’incentivazione. Infatti, l’ammontare pertinente che deve essere preso in considerazione dovrebbe riguardare il progetto nella sua interezza e non solo la parte dell’aiuto concessa prima della domanda d’aiuto. La Commissione non può pertanto accettare la possibilità di ritenere ammissibili i lavori iniziali in base alla regola de minimis, ovviando alla norma contemplata dagli orientamenti. Inoltre, non solo, nel calcolare la soglia de minimis, le autorità italiane non hanno tenuto conto dei progetti nella loro interezza, ma lo stesso beneficiario può aver ricevuto aiuti de minimis da altre fonti, aspetto che, a quanto pare, le autorità italiane non hanno preso in considerazione. |
(69) |
In conclusione, secondo la Commissione, le autorità italiane non hanno dimostrato che la concessione degli aiuti sia avvenuta in conformità ai termini definiti dalla decisione di approvazione. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui si trattasse di un aiuto al funzionamento, lo stesso non potrebbe essere considerato un aiuto compatibile. Infatti, conformemente agli orientamenti 1998, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi, in via eccezionale, nelle regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La Sardegna figurava tra le regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel periodo 1998-2006. Tuttavia, ad eccezione degli aiuti de minimis, non sono stati approvati aiuti al funzionamento a titolo del regime in questione. Inoltre, nell’ambito del presente procedimento, le autorità italiane non hanno fornito elementi a dimostrazione che gli aiuti sarebbero giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale, o alla sua natura, né hanno dimostrato che gli aiuti sarebbero proporzionati alle carenze che erano intesi a risolvere. |
(70) |
Inoltre, le autorità italiane non hanno fatto valere alcun argomento secondo cui gli aiuti in questione potrebbero essere compatibili con altre disposizioni del trattato CE, della normativa in materia di aiuti di Stato o di altri regolamenti, discipline o orientamenti. |
(71) |
La Commissione non ha tantomeno individuato altre basi giuridiche su cui approvare gli aiuti. Come su illustrato, la misura non può beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Né si applicano al presente caso le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania. La misura non può peraltro essere ritenuta un importante progetto di comune interesse europeo o una misura destinata a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia dell’Italia, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. Infine, la misura non mira a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. |
(72) |
La Commissione ritiene pertanto incompatibili con il mercato comune gli aiuti presumibilmente concessi a progetti la cui esecuzione è stata avviata prima della presentazione della domanda di aiuto a titolo del regime di aiuti a finalità regionale in favore dell’industria alberghiera in Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (caso N 272/1998), così come attuato dalla deliberazione n. 33/6 e sulla base del 1o bando. |
(73) |
Detto parere di incompatibilità si applica a tutti gli aiuti concessi a progetti le cui spese ammissibili sono state sostenute prima della presentazione di una domanda di aiuto, sulla base delle misure di attuazione pertinenti in vigore al momento della presentazione della domanda, superiori all’importo de minimis al quale il beneficiario avrebbe potuto avere accesso al momento considerato, calcolato conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001. |
8. CONCLUSIONI
(74) |
La Commissione ritiene che l’Italia abbia attuato illegalmente l’aiuto in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
(75) |
Sulla base della propria valutazione, la Commissione conclude che gli aiuti concessi ai suddetti progetti a titolo del regime «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98», in base al 1o bando e alla deliberazione n. 33/6, non soddisfano le condizioni di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998. La misura risulta illegalmente concessa ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. |
(76) |
Secondo una prassi consolidata, la Commissione, conformemente all’articolo 87 del trattato CE, impone al beneficiario il recupero degli aiuti illegalmente concessi ed incompatibili ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. Tale prassi è stata confermata dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio. |
(77) |
L’Italia è pertanto tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dai beneficiari. A tal fine, entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia dovrà esigere il recupero dell’aiuto dai beneficiari. |
(78) |
In base all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. |
(79) |
Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (18). A questo scopo, la Commissione chiede all’Italia di imporre ai potenziali beneficiari del regime, entro quattro mesi dalla presente decisione, il rimborso degli aiuti comprensivi di interessi come dettagliato in appresso. |
(80) |
La Commissione sollecita l’Italia a fornire le informazioni richieste utilizzando il questionario di cui all’allegato della presente decisione, compilando un elenco dei beneficiari interessati e specificando chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegali. La Commissione invita l’Italia a presentare, entro due mesi dalla decisione, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali (quali circolari, ordini di recupero ecc.), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall’Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell’aiuto non abbia presentato una domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale.
Articolo 2
1. La Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica italiana garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette le seguenti informazioni:
a) |
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime. Le informazioni richieste vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione; |
b) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. La Repubblica italiana informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Repubblica italiana fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 79 del 30.3.2004, pag. 4 e GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2.
(2) GU C 79 del 30.3.2004, pag. 4.
(3) GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2
(4) Lettera della Commissione del 12.11.1998, SG(98) D/9547.
(5) Decreto dell’assessore del turismo, artigianato e commercio n. 285 del 29.4.1999, «Esecutività della Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/60 del 22.12.1998» come modificata dalla Deliberazione n. 16/20 del 16.3.1999 che approva la direttiva di Attuazione prevista dall’Articolo 2 della L.R. 11 marzo 1998 n. 9 disciplinante: incentivi per la riqualificazione delle strutture alberghiere e norme modificative della L.R. 14.9.1993 n. 40. B.U.R.A.S. n. 14 dell’8.5.1999.
(6) GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.
(7) Allegato alla deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000«Direttive di attuazione della L.R. 11 marzo 1998, n. 9» — Articolo 6 Spese ammissibili: «[…] Sono ammissibili le spese suindicate purché effettuate successivamente alla richiesta dei previsti benefici».
(8) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(9) Con lettera datata 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). Cfr. il considerando 17.
(10) Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 88), GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(11) Lettera allo Stato membro del 2.8.2000, SG(2000) D/105754.
(12) GU C 32 del 14.2.2007, pag. 2.
(13) Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Suppl. Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 14 dell’8 maggio 1999).
(14) Per quanto riguarda, ad esempio, il Grand Hotel Abi d’Oru, la Commissione ha stabilito, tramite ricerche sul web, che si tratta di un albergo a quattro stelle con 177 camere e con una clientela italiana e internazionale.
(15) «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».
(16) Causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, racc. 1980, pag. 2671, punto 17 della sentenza:«… avrebbe il risultato di consentire agli Stati membri di effettuare versamenti che migliorerebbero la situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 92, paragrafo 3».
(17) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 300.
(18) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Informazioni concernenti l’esecuzione della decisione della Commissione C 1/2004
1. Numero totale dei beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare
1.1. |
Specificare come sarà calcolato l’importo dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:
|
1.2. |
Indicare l’importo totale da recuperare dell’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi del …): |
1.3. |
Indicare il numero totale dei beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime: |
2. Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare l’aiuto
2.1. |
Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare altresì, ove d’applicazione, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti: |
2.2. |
Indicare la data entro la quale sarà completato il recupero degli aiuti: |
3. Informazioni relative ai singoli beneficiari
Nella tabella che segue, indicare i dati relativi ad ogni beneficiario presso il quale deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.
Identità del beneficiario |
Importo complessivo degli aiuti ricevuti nel quadro del regime (1) |
Importo complessivo degli aiuti da recuperare (1) (capitale) |
Importo complessivo rimborsato (1) |
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Obbligato principale |
Interessi |
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(°) |
Mio in moneta nazionale. |
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2008
recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2008) 6349]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/855/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa definisce le misure da adottare in caso di focolai epidemici di peste suina classica. Dette misure comprendono i piani adottati dagli Stati membri ai fini dell’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e le vaccinazioni di emergenza dei suini selvatici in talune condizioni. |
(2) |
La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (4) è stata adottata in risposta ai focolai di peste suina classica presenti negli Stati membri in questione. La suddetta decisione definisce misure di controllo relative alla peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui la malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ad altre zone della Comunità. |
(3) |
Gli Stati membri in questione devono adottare le misure necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica. Pertanto, hanno presentato alla Commissione piani di eradicazione e piani di vaccinazione d’emergenza contro la malattia che definiscono le misure necessarie per eradicarla dalle zone indicate nei piani e qualificate come infette e che indicano inoltre le misure necessarie da applicare agli allevamenti di suini in tali zone. |
(4) |
La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. Affinché i provvedimenti legislativi comunitari risultino chiari è pertanto opportuno suddividere le zone ed elencarle in tre distinti settori, a seconda della situazione epidemiologica di ciascuna zona. |
(5) |
A livello generale, dal momento che gli spostamenti di suini vivi dalle zone infette comportano rischi più elevati rispetto agli spostamenti di carni e preparati e prodotti a base di carne, sarebbe opportuno vietare gli spostamenti di suini vivi dagli Stati membri interessati. |
(6) |
Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provenienti da animali infetti possono contribuire alla diffusione del virus della peste suina classica. Pertanto, per prevenire la diffusione ad altre zone della Comunità è opportuno vietare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni dalle zone in questione elencate nell’allegato alla presente decisione. |
(7) |
È opportuno che in un elenco figurino gli Stati membri e le zone in cui la situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica risulta più favorevole e pertanto, in deroga al divieto generale, è possibile la spedizione di suini vivi verso altre zone sottoposte a restrizione, purché vengano applicate opportune misure di salvaguardia. Le carni di suini fresche provenienti da allevamenti situati in queste zone, nonché i preparati a base di carne ed i prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni dei suini in questione possono essere inoltre spedite verso altri Stati membri. |
(8) |
Alcune zone interessate dall’epidemia di peste suina classica nei suini selvatici sono attraversate da frontiere nazionali e comprendono territori confinanti di due Stati membri. Sarebbe quindi opportuno definire le misure di controllo della malattia relative alle restrizioni sulle spedizioni di suini vivi nell’ambito delle zone confinanti dei due Stati membri. |
(9) |
Data la situazione epidemiologica in alcune aree dell’Ungheria e della Slovacchia è opportuno che queste rientrino nel primo elenco. |
(10) |
In un secondo elenco dovrebbero figurare le zone in cui la situazione epidemiologica dei cinghiali selvatici o dei suini negli allevamenti è meno favorevole a causa di focolai sporadici. Da queste zone le spedizioni di suini vivi non sono considerate sicure, a differenza delle carni fresche di suini provenienti da allevamenti e dei preparati e dei prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni di questi suini e che possono essere spediti ad altri Stati membri, purché vengano adottate ulteriori misure di salvaguardia da indicare nella presente decisione. |
(11) |
In un terzo elenco dovrebbero essere comprese le zone dalle quali né suini vivi, né carni fresche di suini e prodotti a base di carne possono, a livello generale, essere spediti ad altri Stati membri. Tuttavia, è possibile che i preparati a base di carne di suino e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini possano essere spediti verso altri Stati membri se vengono trattati in modo da garantire l’eliminazione del virus della peste suina classica. |
(12) |
Peraltro, al fine di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, è opportuno disporre che la spedizione di carni fresche di suini e preparati a base di carne, nonché prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini provenienti dagli Stati membri nei quali vi sono zone comprese nel terzo elenco siano sottoposti a determinate condizioni. In particolare, le carni di suini e i prodotti e i preparati a base di carni di suino dovrebbero essere contrassegnati con un marchio specifico, da non confondere con i bolli sanitari per le carni suine, di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6). |
(13) |
Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto a provvedimenti di divieto di spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, da alcune zone del suo territorio, occorre definire alcune prescrizioni, in particolare relativamente alla certificazione, per la spedizione delle carni, preparati e prodotti in questione da altre zone del territorio del particolare Stato membro non sottoposte a divieti. |
(14) |
La decisione 2006/805/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente decisione. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato («gli Stati membri interessati»).
La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l’eradicazione della peste suine classica o i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione.
Articolo 2
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi vengano spediti dai loro territori verso altri Stati membri soltanto se i suini provengono da:
a) |
zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; nonché |
b) |
aziende in cui, nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato. |
Articolo 3
Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte dell’allegato e appartenente ad un altro Stato membro possono essere autorizzate dallo Stato membro di spedizione, a condizione che i suini provengano da un allevamento in cui:
a) |
nessun suino vivo sia stato introdotto nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione; |
b) |
un esame clinico per la ricerca del virus della peste suina classica sia stato effettuato da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui all’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (7), capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3; nonché |
c) |
siano state effettuate, con esito negativo, le prove di reazione a catena della polimerasi relative alla peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell’allegato della decisione 2002/106/CE, capitolo VI, parte C, su campioni di sangue prelevati dalla partita di suini da spedire, nel corso di un periodo di sette giorni immediatamente precedente alla data di spedizione; il numero minimo di suini da sottoporre a campionamento deve essere tale da consentire la rilevazione di un tasso di sieroprevalenza del 5 %, con un’affidabilità del 95 %, per quanto riguarda la partita di suini da spedire. |
Tuttavia, le disposizioni del punto c) non si applicano a:
i) |
suini spediti direttamente ai macelli per macellazione immediata; |
ii) |
suini spediti ad una zona confinante di uno Stato membro elencato nella parte I dell’allegato; |
iii) |
casi in cui lo Stato membro di destinazione conceda l’autorizzazione preliminare. |
2. Al momento della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri interessati si accertano che il certificato sanitario di cui alla lettera a) dell’articolo 9 comprende informazioni supplementari relative alle date dell’esame clinico e, se del caso, al numero di animali sottoposti a campionamento, nonché i risultati del test di reazione a catena della polimerasi, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Movimentazione e transito di suini vivi negli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengano spediti suini vivi dagli allevamenti situati nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a meno che:
a) |
i suini siano destinati direttamente ai macelli per macellazione immediata; |
b) |
provengano da allevamenti in cui:
|
2. Gli Stati membri interessati che spediscono suini dalle zone elencate nella parte I dell’allegato verso altre zone elencate nella stessa parte dell’allegato si assicurano che il trasporto dei suini avvenga soltanto lungo assi stradali principali o per ferrovia, senza soste del veicolo che trasporta i suini, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (8).
Articolo 5
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato
Lo Stato membro interessato si assicura che nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:
a) |
sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta approvato, di cui all’articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (9) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione; |
b) |
ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato. |
Articolo 6
Spedizione di carni fresche di suini e di alcuni preparati e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nella parte II dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell’allegato, si assicurano che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto nel caso in cui:
a) |
nell’allevamento in questione non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e l’allevamento sia situato al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza; |
b) |
i suini siano stati presenti nell’allevamento per almeno 90 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto nell’allevamento nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione al macello; |
c) |
l’allevamento sia stato sottoposto ad ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell’autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:
|
d) |
prima che venga concessa l’autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, un veterinario ufficiale effettua un esame clinico per individuare la presenza di peste suina classica, conformemente alle procedure di controllo e di campionamento indicate nella decisione 2002/106/CE, capitolo IV dell’allegato, parte D, punti 1, 2 e 3. |
2. Tuttavia, nel caso in cui l’allevamento sia composto da due o più unità di produzione distinte in cui la struttura, l’estensione e la distanza tra queste unità di produzione e le operazioni che vi sono effettuate siano tali che le unità di produzione possiedono attrezzature completamente separate dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, l’autorità veterinaria competente può decidere di autorizzare la spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne soltanto da alcune unità di produzione che adempiono alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 7
Divieto di spedizione di carni fresche di suino e di alcuni preparati e prodotti a base di carne da zone elencate nella parte III dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, si assicurano che nessuna partita di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione vengano spediti da queste zone verso altri Stati membri.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri interessati con zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di prodotti e preparati a base di carni composti da o contenenti questo tipo di carni, verso altri Stati membri, qualora i prodotti:
a) |
siano stati elaborati e trasformati conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10); |
b) |
siano soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; nonché |
c) |
siano accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari, di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (11), la cui parte II va completata come segue: «Prodotto conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (12). |
Articolo 8
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carne soggetti ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, saranno contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non avrà forma ovale e che non potrà essere confuso con:
— |
il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché |
— |
il marchio sanitario per le carni fresche di suini di cui al capo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004. |
Articolo 9
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui:
a) |
all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (13) che accompagna le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue: «Animali conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (14). |
b) |
all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE che accompagna le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio, sarà completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (15). |
c) |
all’articolo 1 della decisione 95/483/CE della Commissione (16) che accompagna la spedizione di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue: «Embrioni/ovuli (17) conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (18). |
Articolo 10
Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell’allegato
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato alla presente decisione, garantiscono che le carni fresche suine, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, ai quali non si applica il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e che sono spediti verso altri Stati membri:
a) |
sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE; nonché |
b) |
sono accompagnati dal certificato sanitario relativo agli scambi intracomunitari di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II deve essere completata come segue: «Carni fresche di suino, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suino, in conformità della decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (19). |
Articolo 11
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a) |
le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione; |
b) |
i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato alla presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova della avvenuta pulizia e disinfezione. |
Articolo 12
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione d’emergenza approvati dalla Commissione e di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 13
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione 2006/805/CE è abrogata.
Articolo15
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(4) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(7) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.
(8) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(9) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(10) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(11) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
(12) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
(13) GU 121 del 29.7.1964, pagg. 1977/64.
(14) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;
(15) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;
(16) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
(17) Cancellare a seconda del caso.
(18) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
(19) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
ALLEGATO
PARTE I
1. Germania
A. Renania-Palatinato
a) |
nel Kreis Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr; |
b) |
nel Landkreis Vulkaneifel: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim, nel comune di Daun le località Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler, nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath, nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm and Rockeskyll e la città di Gerolstein; |
c) |
nell’Eifelkreis Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm, le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim. |
B. Renania settentrionale-Westfalia
a) |
nel Kreis Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, nella città di Euskirchen le località di Billig, Euenheim, Euskirchen (centro), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen, e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim; |
b) |
nel Rhein-Sieg-Kreis: nella città di Meckenheim le località di Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località di Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località di Miel e Odendorf. |
2. Francia
Nel territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella, ad ovest del Reno e del canale Reno Marna, a nord dell’autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.
3. Ungheria
Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest, situato a nord-est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E71, il territorio della contea di Heves, situato ad est del confine con la contea di Nógrád, a sud e a ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell’autostrada E71, il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén situato a sud del confine con la Slovacchia, a est del confine con la contea di Heves, a nord e a ovest dell’autostrada E71, a sud della strada statale n. 37 (nel tratto tra l’autostrada E71 e la statale n. 26) e a ovest della statale n. 26.
4. Slovacchia
Il territorio del distretto delle amministrazioni veterinarie e alimentari (DVFA) di Žiar nad Hronom (comprendenti i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (comprendenti i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (comprendenti i distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (comprendenti il distretto di Veľký Krtíš), Komárno (comprendenti il distretto di Komárno), Nové Zámky (comprendenti il distretto di Nové Zámky), Levice (comprendenti il distretto di Levice) e Rimavská Sobota (comprendenti il distretto di Rimavská Sobota).
PARTE II
Bulgaria
L’intero territorio della Bulgaria.
PARTE III
…
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2008
che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2008) 6473]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/856/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2) fissa un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di sperma di suini nonché un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei a esportare nella Comunità. |
(2) |
Il Canada e gli Stati uniti hanno chiesto di modificare l’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tali paesi. |
(3) |
La decisione 2002/613/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.
ALLEGATO
L’allegato V della decisione 2002/613/CE è così modificato:
1) |
sono soppresse le seguenti voci relative al Canada:
|
2) |
sono soppresse le seguenti voci relative agli Stati Uniti:
|
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2008
recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto
[notificata con il numero C(2008) 6583]
(2008/857/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità della decisione 2004/4/CE della Commissione (2) è di norma vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Negli anni scorsi, compresa la campagna d’importazione 2007/2008, è stato tuttavia autorizzato l’ingresso nella Comunità, a determinate condizioni, di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi». |
(2) |
Nel corso della campagna d’importazione 2007/2008 non sono state registrate intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |
(3) |
Sulla base della richiesta avanzata e delle informazioni fornite dall’Egitto, la Commissione ha potuto stabilire che l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, purché siano rispettate determinate condizioni. |
(4) |
È quindi opportuno autorizzare l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2008/2009. |
(5) |
La decisione 2004/4/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:
1) |
nell’articolo 2, paragrafo 1, le date «2007/2008» sono sostituite da «2008/2009»; |
2) |
nell’articolo 4, la data «31 agosto 2008» è sostituita da «31 agosto 2009»; |
3) |
nell’articolo 7, la data «30 settembre 2008» è sostituita da «30 settembre 2009»; |
4) |
l’allegato è modificato come segue:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
13.11.2008 |
IT |
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L 302/29 |
AZIONE COMUNE 2008/858/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quando segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure volte a combattere tale proliferazione. |
(2) |
L’Unione europea (UE) sta attivamente attuando la strategia dell’UE nonché le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare quelle relative al rafforzamento, all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»). |
(3) |
Al riguardo, l’azione comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (1), ha portato a risultati sostanziali in termini di universalità e attuazione nazionale, in quanto altri sette Stati sono in seguito diventati parti della BTWC e due Stati hanno beneficiato dell’assistenza giuridica di esperti dell’UE. |
(4) |
Le priorità e le misure stabilite nella posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) (2), in particolare il sostegno al processo intersessionale, l’attuazione a livello nazionale, le misure miranti a rafforzare la fiducia (Confidence Building Measures — CMB) e l’universalità, continuano parimenti a guidare le azioni dell’UE, inclusi i progetti di assistenza e sensibilizzazione. Gli aspetti di tale posizione comune che hanno ottenuto il consenso degli Stati parti della BTCW (di seguito «Stati parti») e che sono indicati nel documento finale della sesta conferenza di revisione della BTCW (di seguito «sesta conferenza di revisione») rivestono particolare importanza per le iniziative dell’UE a sostegno della BTWC. |
(5) |
L’UE dovrebbe inoltre aiutare gli Stati parti a beneficiare dell’esperienza acquisita dagli Stati membri riguardo al processo di rafforzamento della fiducia e alla trasparenza nel quadro della BTWC, in particolare attraverso il piano di azione sulle armi biologiche e tossiniche adottato dal Consiglio il 20 marzo 2006, che prevede la presentazione periodica di dichiarazioni sulle CBM da parte degli Stati membri e l’aggiornamento degli elenchi di esperti e laboratori designati disponibili ai fini dell’assistenza al meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite di indagine sull’uso presunto di armi chimiche e biologiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Al fine dell’attuazione immediata e pratica di taluni elementi della strategia dell’UE e del consolidamento dei progressi conseguiti nell’universalizzazione e nell’attuazione a livello nazionale della BTWC attraverso l’azione comune 2006/184/PESC, l’UE sostiene ulteriormente la BTWC con i seguenti obiettivi generali:
— |
promuovere l’universalizzazione della BTWC, |
— |
offrire sostegno all’attuazione della BTWC da parte degli Stati parti, |
— |
promuovere la presentazione di dichiarazioni sulle CBM da parte degli Stati parti, |
— |
offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC. |
2. I progetti sostenuti dall’UE si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a) |
fornire agli Stati non ancora parti della BTWC i mezzi necessari per realizzare, a livello nazionale o subregionale, iniziative di sensibilizzazione riguardo alla BTWC, fornendo consulenza giuridica in materia di ratifica della BTWC e adesione alla stessa, nonché offrendo formazione o altre forme di assistenza per consentire alle autorità nazionali di rispettare i loro obblighi nel quadro della BTWC; |
b) |
assistere gli Stati parti nell’attuazione della BTWC a livello nazionale, al fine di assicurare che gli Stati parti adempiano ai loro obblighi nel quadro della BTWC attraverso misure legislative e amministrative nazionali e instaurino relazioni efficienti tra tutti i soggetti nazionali interessati, inclusi il potere legislativo nazionale e il settore privato; |
c) |
facilitare la presentazione periodica di dichiarazioni sulle CBM da parte degli Stati parti, elaborando materiale esplicativo concernente il processo delle CBM e migliorando gli aspetti tecnici della presentazione per via elettronica delle dichiarazioni esistenti relative alle CBM nonché la sicurezza e manutenzione di un sito web riservato, facilitando la creazione di punti di contatto nazionali e la presentazione delle prime dichiarazioni sulle CBM e organizzando una conferenza dei punti di contatto sulle CBM in collegamento con le riunioni della BTWC del 2008 e 2009; |
d) |
promuovere un dibattito mirato a livello regionale tra rappresentanti dei governi, delle università, degli istituti di ricerca e dell’industria su temi intersessionali della BTWC, in particolare la sorveglianza della scienza e dell’istruzione. |
Una descrizione particolareggiata dei progetti di cui sopra figura nell’allegato.
Articolo 2
1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune («SG/AR»), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.
2. L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è assicurata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo («UN ODA») di Ginevra. Esso assolve il suo compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine, l’SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l’UN ODA.
3. La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all’attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 400 000 EUR, a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l’UN ODA. L’accordo di finanziamento prevede che l’UN ODA assicuri al contributo dell’UE una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Articolo 4
La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’UN ODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa scade ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.
(2) GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65.
ALLEGATO
1. Quadro generale
Basandosi sulla positiva attuazione dell’azione comune 2006/184/PESC, la presente azione comune funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della posizione comune 2006/242/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso generale nella sesta conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.
La presente azione comune si ispira ai seguenti principi:
a) |
sfruttare al meglio l’esperienza acquisita attraverso l’azione comune 2006/184/PESC; |
b) |
riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parti e dagli Stati che non sono parti della BTWC riguardo a una migliore attuazione e universalizzazione della BTWC; |
c) |
incoraggiare l’appropriazione locale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l’UE e parti terze nel quadro della BTWC; |
d) |
concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di un’intesa comune inerente al processo di revisione della BTWC del 2011; |
e) |
sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parti e utilizzare al meglio il mandato dell’Unità di supporto all’attuazione (Implementing Support Unit, «ISU») concordato nella sesta conferenza di revisione. |
2. Obiettivo
L’obiettivo generale della presente azione comune è sostenere l’universalizzazione della BTWC, migliorare l’attuazione della BTWC, inclusa la presentazione di dichiarazioni sulle CBM, e promuovere il migliore uso del processo intersessionale 2007-2010 per la preparazione della prossima conferenza di revisione.
Nell’assistenza a favore della BTWC, l’UE terrà pienamente conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dagli Stati parti nella sesta conferenza di revisione tenutasi a Ginevra dal 20 novembre all’8 dicembre 2006.
3. Progetti
3.1. Progetto 1: Promozione dell’universalizzazione della BTWC
Scopo del progetto
Accrescere l’adesione alla BTWC e la consapevolezza degli obblighi degli Stati parti ai sensi della BTWC attraverso attività di assistenza incentrate sui singoli paesi o iniziative strutturate subregionali, basandosi sull’esperienza e i contatti risultanti dall’azione comune 2006/184/PESC.
Questo progetto concretizzerà le decisioni prese dagli Stati parti nella sesta conferenza di revisione per quanto concerne i tipi di attività di universalizzazione, lo scambio di informazioni e il resoconto degli sforzi di universalizzazione, nonché il sostegno alla presidenza delle riunioni degli Stati parti nel suo ruolo di coordinatore delle attività di universalizzazione.
Risultati del progetto
a) |
Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche; |
b) |
migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l’adesione alla stessa; |
c) |
promozione dell’attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest’ultima. |
Descrizione del progetto
Nel 2006 e 2007 l’UE ha svolto attività regionali di sensibilizzazione nei confronti di quasi tutti gli Stati che non sono parti della BTWC nell’intento di incoraggiare la ratifica della BTWC o l’adesione alla stessa. Sette Stati hanno in seguito aderito alla BTWC. La prossima tappa del progetto prevede attività di sensibilizzazione rivolte a massimo sette Stati che non sono parti della BTWC, in forma di assistenza mirata per paese o laboratori subregionali, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di questo progetto.
Attuazione del progetto
La presidenza delle riunioni degli Stati parti, assistita dall’ISU, sarà invitata a informare gli Stati che non sono parti della BTWC dell’assistenza messa a disposizione dall’UE per la promozione dell’universalizzazione, che può assumere le seguenti forme:
a) |
assistenza giuridica per paese o subregionale (cinque paesi al massimo) concernente la ratifica della BTWC o l’adesione alla stessa. Se, in un paese che richiede assistenza, l’adesione alla BTWC o la ratifica della stessa richiedono l’adozione di misure legislative o amministrative relative alla sua attuazione, l’assistenza giuridica può coprire anche tali misure; |
b) |
assistenza per paese o subregionale (cinque paesi al massimo) volta a sensibilizzare i leader politici e i formatori di opinione alla BTWC e ottenere il loro sostegno alla medesima nonché a incoraggiare gli Stati che non sono parti della BTWC ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione, quali l’istituzione di punti di contatto, la messa in rete dei principali soggetti nazionali interessati e l’offerta di formazione; |
c) |
assistenza finanziaria per paese che consenta la partecipazione dei pertinenti soggetti nazionali interessati, in particolare le autorità competenti per la ratifica della BTWC, al processo BTWC (ad esempio partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni di esperti e/o degli Stati parti). Questo tipo di assistenza è fornito caso per caso e solo quando può incidere concretamente sulle prospettive di adesione di uno Stato alla BTWC; |
d) |
aiuti non rimborsabili per la formazione e visite di sensibilizzazione dei pertinenti soggetti nazionali interessati alle autorità degli Stati membri dell’UE responsabili dell’attuazione della BTWC. |
Questo progetto renderà possibili partenariati tra gli Stati membri dell’UE e i paesi beneficiari volti ad assicurare la continuità degli sforzi di universalizzazione compiuti dall’UE e a offrire un punto di riferimento permanente ai paesi beneficiari nell’intero corso del processo di ratifica della BTWC o di adesione alla stessa. Gli Stati membri dell’UE partecipanti possono, su base volontaria, accompagnare, singolarmente o in gruppi, i beneficiari scelti nell’intero corso del processo di ratifica o di adesione.
3.2. Progetto 2: Assistenza agli Stati parti per l’attuazione nazionale della BTWC
Scopo del progetto
Assicurare che gli Stati parti adempiano ai loro obblighi ai sensi della BTWC attraverso misure legislative e amministrative nazionali e che le attuino efficacemente, tenendo conto del documento finale della sesta conferenza di revisione, dell’intesa comune raggiunta nelle pertinenti riunioni degli Stati parti e della sintesi delle discussioni svoltesi nella riunione degli esperti e degli Stati parti.
Risultati del progetto
a) |
Adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC; |
b) |
attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di infrazioni; |
c) |
migliore coordinamento e messa in rete tra tutti i soggetti interessati coinvolti nel processo della BTWC, incluso il settore privato, al fine di promuovere un’attuazione efficace. |
Descrizione del progetto
Sulla base della positiva esperienza di cooperazione nel settore dell’assistenza legislativa relativa all’attuazione della BTWC in Perù e Nigeria, l’UE continuerà a fornire consulenza giuridica a un massimo di sette Stati parti interessati.
L’ISU sarà invitata a informare gli Stati parti dell’assistenza messa a disposizione dall’UE per l’attuazione della BTWC, che può assumere le seguenti forme:
a) |
consulenza e assistenza giuridica per l’elaborazione di misure legislative e amministrative utili per l’attuazione dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC o convenuti di comune intesa; |
b) |
laboratori di sensibilizzazione relativi all’attuazione nazionale della BTWC e all’applicazione delle misure nazionali, che possono essere destinati:
|
Verrà data una netta preferenza ai progetti bilaterali incentrati sulla redazione legislativa.
3.3. Progetto 3: Promozione della presentazione periodica di dichiarazioni sulle CBM da parte degli Stati parti della BTWC
Scopo del progetto
Promuovere e accrescere la presentazione periodica di dichiarazioni sulle CBM da parte degli Stati parti, incoraggiando e facilitando la preparazione, compilazione e trasmissione dei dati richiesti su base annua, anche contribuendo al miglioramento della presentazione per via elettronica delle dichiarazioni sulle CBM e migliorando la sicurezza del sito web relativo alle CBM, nonché fornendo assistenza, in particolare per i punti di contatto.
Risultati del progetto
a) |
Designazione di punti di contatto nazionali per la presentazione di dichiarazioni sulle CBM; |
b) |
creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la preparazione e compilazione delle informazioni richieste nelle dichiarazioni sulle CBM; |
c) |
presentazione periodica all’ISU delle dichiarazioni sulle CBM da parte dei punti di contatto nazionali; |
d) |
miglioramento degli aspetti tecnici della presentazione per via elettronica delle dichiarazioni sulle CBM nonché della sicurezza e manutenzione del sito web per le CBM. |
Descrizione del progetto
La sesta conferenza di revisione ha riconosciuto la necessità urgente di aumentare il numero di Stati parti che partecipano alle CBM. Al riguardo ha riconosciuto anche le difficoltà tecniche incontrate da alcuni Stati parti nella presentazione di dichiarazioni complete e tempestive. Per accrescere la partecipazione degli Stati parti al processo delle CBM, l’UE offrirà loro assistenza attraverso tre tipi di attività:
a) |
preparazione di una documentazione completa riguardante la metodologia della preparazione e della compilazione nazionali dei dati sulle CBM, inclusi un opuscolo e un calendario per la presentazione delle dichiarazioni sulle CBM, al fine di fornire esempi di buone prassi riconoscendo nel contempo le differenze tra le procedure nazionali. La documentazione fornirà inoltre la descrizione degli strumenti e delle informazioni messi a disposizione al riguardo dall’ISU e terrà conto di iniziative analoghe di altre istituzioni e altri Stati parti. L’opuscolo sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Il coordinamento generale della preparazione dell’opuscolo sarà assicurato dall’UN ODA. Potrà essere convocata una riunione di esperti dell’UE associati alla redazione dell’opuscolo al fine di discuterne e metterlo a punto. L’opuscolo sarà distribuito agli Stati parti; |
b) |
offerta di sostegno per la creazione e il funzionamento dei punti di contatto nazionali incaricati di preparare la presentazione delle dichiarazioni sulle CBM, inclusa l’assistenza all’interno del paese per un massimo di sette Stati parti ai fini della preparazione delle prime dichiarazioni sulle CBM. Saranno considerati prioritari gli Stati con un notevole livello di ricerca biologica o un’elevata incidenza di malattie endemiche. L’ISU sarà invitata a informare gli Stati parti dell’assistenza messa a disposizione dell’UE nel settore delle CBM; |
c) |
organizzazione di due laboratori con i punti di contatto sulle CBM esistenti o di nuova designazione in collegamento con le riunioni di esperti o degli Stati parti, al fine di condividere le esperienze acquisite nel quadro del processo delle CBM e della raccolta dei dati e incoraggiare tutti gli Stati parti a designare un punto di contatto. Negli inviti ai laboratori si preciserà che essi fanno parte di un’iniziativa dell’UE. L’ISU comunicherà agli Stati parti che per ciascuna conferenza l’UE può coprire, se necessario, le spese relative a un massimo di dieci partecipanti provenienti da Stati parti non membri dell’UE che hanno recentemente preso la decisione di designare un punto di contatto. Saranno considerati prioritari per un eventuale finanziamento caso per caso gli Stati con un notevole livello di ricerca biologica o un’elevata incidenza di malattie endemiche; |
d) |
contributo finanziario all’UN ODA per agevolare l’ulteriore miglioramento e manutenzione del sito web sicuro esistente per le CBM e migliorare gli aspetti tecnici della presentazione per via elettronica delle dichiarazioni relative alle CBM, in conformità della decisione presa dagli Stati parti nella sesta conferenza di revisione. |
3.4. Progetto 4: Sostegno al processo intersessionale della BTWC
Scopo del progetto
Sostenere il processo intersessionale della BTWC e, in particolare, la discussione sui temi intersessionali del 2008 e 2009, all’interno e all’esterno dell’UE, al fine di promuovere l’adozione di misure concrete.
Risultati del progetto
a) |
Avviare il dibattito tra il settore privato e quello pubblico dell’UE sulle sfide in materia di sicurezza associate ai progressi della ricerca nelle scienze biologiche e nella biotecnologia e sulle misure appropriate da adottare a livello nazionale, regionale o mondiale per affrontarle, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza della scienza, dell’istruzione e della sensibilizzazione e lo sviluppo di codici di condotta per il settore delle scienze biologiche e della biotecnologia, nonché incoraggiare un dibattito sul rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza internazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie ai fini dell’individuazione delle esigenze concrete di assistenza; |
b) |
presentare una relazione alle riunioni intersessionali sui risultati e le raccomandazioni prodotti dalle discussioni tenute nel contesto dell’UE; |
c) |
facilitare la discussione dei temi intersessionali in diverse regioni del mondo, soprattutto in quelle non adeguatamente rappresentate alle riunioni intersessionali. |
Descrizione del progetto
Questo progetto prevede due laboratori a livello di UE, destinati a riunire rappresentanti di governi, industria, università e istituti di ricerca e organizzazioni non governative, al fine di consentire uno scambio di esperienze e una riflessione sui temi intersessionali del 2008 e 2009. I laboratori si terranno preferibilmente prima delle riunioni degli esperti o degli Stati parti. Agli Stati parti sarà presentata una relazione sui laboratori.
Al fine di promuovere una riflessione su tali questioni a livello mondiale, saranno messi a disposizione fondi per due tipi di attività:
a) |
partecipazione di massimo sette rappresentanti esterni all’UE a ciascun laboratorio regionale dell’UE, in particolare dei paesi del Movimento dei non-allineati (NAM); |
b) |
organizzazione di massimo quattro laboratori nazionali per discutere i temi intersessionali del 2008 e 2009 in diverse regioni del mondo. Si prevede che gli Stati parti non membri dell’UE partecipanti ai laboratori regionali dell’UE possano voler organizzare laboratori nazionali analoghi nei rispettivi paesi e chiedere l’assistenza dell’UE a tal fine. |
4. Aspetti procedurali, coordinamento e comitato direttivo
In linea di principio, le richieste di assistenza e cooperazione presentate da Stati terzi in virtù della presente azione comune devono essere indirizzate all’SG/AR, che assiste la presidenza, e all’UN ODA. L’UN ODA esaminerà e valuterà tali richieste, se del caso, e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani di azione e la relativa attuazione. Il comitato direttivo presenterà un elenco finale di paesi beneficiari, che sarà successivamente approvato dalla presidenza, assistita dall’SG/AR, in consultazione con il gruppo competente del Consiglio.
Il comitato direttivo sarà composto di un rappresentante della presidenza, assistito dall’SG/AR, della presidenza entrante e dell’UN ODA. La Commissione sarà pienamente associata. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione dell’azione comune periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.
Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità, da parte dei paesi beneficiari delle attività avviate dall’UE, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d’azione che indicheranno, tra l’altro, un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), i dati relativi al campo di applicazione e alla durata del progetto e i principali soggetti interessati. L’UN ODA e gli Stati membri sono associati, se del caso, all’elaborazione dei piani d’azione. I progetti sono attuati in conformità dei piani d’azione.
5. Relazioni e valutazione
L’UN ODA presenterà regolarmente alla presidenza, assistita dall’SG/AR, relazioni bimestrali sullo stato di attuazione dei progetti. La relazione sarà trasmessa al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi, una valutazione globale dei progetti ed eventuali misure di prosecuzione.
Gli Stati parti saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell’attuazione della presente azione comune.
6. Sistema di gestione delle informazioni e della collaborazione (Information and Collaboration Management System — ICMS)
L’ICMS, sviluppato nel quadro dell’azione comune 2006/184/PESC, sarà mantenuto e utilizzato, ove opportuno, a fini di scambio di informazioni, redazione e altre comunicazioni tra gli esperti dell’UE, l’UN ODA e i paesi terzi nonché per la preparazione delle pertinenti visite di assistenza.
7. Partecipazione di esperti dell’UE
La partecipazione attiva di esperti dell’UE è necessaria per la positiva attuazione della presente azione comune. I costi degli esperti in relazione all’attuazione dei progetti saranno coperti dalla presente azione comune. L’UN ODA sarà incoraggiata a utilizzare l’elenco esistente degli esperti giuridici dell’UE e a sviluppare strumenti analoghi per le CBM e altri aspetti dell’attuazione, se del caso.
Ci si attende che, in relazione alle previste visite di assistenza (ad esempio assistenza giuridica, assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale la partecipazione di un gruppo di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni.
8. Durata
La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 24 mesi.
9. Beneficiari
I beneficiari delle attività di universalizzazione sono Stati che non sono parti della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari).
I beneficiari delle attività connesse all’attuazione e alle CBM sono gli Stati parti.
I beneficiari delle attività relative al processo intersessionale sono i rappresentanti dei governi degli Stati membri e di altri Stati parti nonché rappresentanti del settore privato, delle università e degli istituti di ricerca e di organizzazioni non governative.
10. Rappresentanti di parti terze
Per promuovere l’appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all’UE, inclusi quelli di organizzazioni regionali e altre pertinenti organizzazioni internazionali, può essere finanziata dalla presente azione comune. La partecipazione dei presidenti delle riunioni degli Stati parti e del personale dell’ISU può essere finanziata caso per caso.
11. Soggetto incaricato dell’attuazione
L’attuazione tecnica della presente azione comune sarà affidata all’UN ODA di Ginevra, che assolverà il suo compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza.
Nello svolgimento delle sue attività, l’UN ODA coopererà con la presidenza, assistita dall’SG/AR, gli Stati membri e altri Stati parti e organizzazioni internazionali, se del caso.
12. Soggetto incaricato dell’attuazione — Questioni relative al personale
Poiché le attività previste dalla presente azione comune da assegnare l’UN ODA sono fuori bilancio, sarà necessario personale supplementare per l’attuazione dei progetti previsti.
Rettifiche
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/37 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (versione codificata)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114 del 26 aprile 2008 )
A pagina 23, articolo 47, paragrafo 6, ultimo comma:
anziché:
«Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base a un contratto o ad uno degli impegni previsti nel presente paragrafo, secondo comma, lettera d), che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo.»,
leggi:
«Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base a un contratto o ad uno degli impegni previsti nel presente paragrafo, secondo comma, lettera e), che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo.»
13.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.