ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
12 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1115/2008 della Commissione, dell'11 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1116/2008 della Commissione, dell’11 novembre 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1117/2008 della Commissione, dell’11 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1118/2008 della Commissione, dell'11 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1075/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2008

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/845/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa all’adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti

11

 

 

2008/846/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

12

 

 

2008/847/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

13

 

 

Commissione

 

 

2008/848/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) concesso dall’Italia a favore di NGP/SIMPE [notificata con il numero C(2008) 3528]  ( 1 )

14

 

 

2008/849/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, concernente il contributo finanziario comunitario per l’anno 2009 relativo alle azioni dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) nel campo dell’identificazione e della rintracciabilità degli animali

22

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/850/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [notificata con il numero C(2008) 5925]  ( 1 )

23

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

33

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

34,6

MA

56,3

MK

46,2

TR

89,1

ZZ

56,6

0707 00 05

JO

175,9

MA

30,8

TR

85,3

ZZ

97,3

0709 90 70

MA

62,9

TR

129,3

ZZ

96,1

0805 20 10

MA

83,7

ZZ

83,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

21,1

MA

75,0

TR

83,5

ZZ

59,9

0805 50 10

MA

103,9

TR

100,1

ZA

88,0

ZZ

97,3

0806 10 10

BR

227,1

TR

122,8

US

241,5

ZA

197,4

ZZ

197,2

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

US

102,2

ZA

89,5

ZZ

70,9

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.11.2008   

IT

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L 301/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Bazas» presentata dalla Francia e la domanda di registrazione della denominazione «Kainuun rönttönen» presentata dalla Finlandia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 73 del 19.3.2008, pag. 26 (Bœuf de Bazas); GU C 74 del 20.3.2008, pag. 72 (Kainuun rönttönen).


ALLEGATO

1.

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Bœuf de Bazas (IGP)

2.

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento

Classe 2.4.

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

FINLANDIA

Kainuun rönttönen (IGP)


12.11.2008   

IT

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L 301/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 110 ter, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettera r), secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 637/2008 (2), definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/04.

(2)

In particolare, il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario adattare le corrispondenti modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3).

(3)

A norma dell’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell’aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all’obbligo, per l’agricoltore, di utilizzare varietà riconosciute e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto specificare i criteri per l’autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e per il riconoscimento delle varietà.

(4)

Per beneficiare dell’aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l’obbligo di seminare su terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

(5)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

(6)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura anch’essa membro della stessa organizzazione.

(7)

Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un’informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(9)

Poiché le norme stabilite nel capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno che le modalità stabilite dal presente regolamento si applichino con effetto dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1973/2004, il testo del capitolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 17 bis

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 171 bis

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 171 bis bis

Riconoscimento delle varietà da semina

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà figuranti nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 171 bis ter

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.

Articolo 171 bis quater

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 171 bis quinquies

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 4 000 ettari fissato dallo Stato membro e rispondente ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 171 bis, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

Tuttavia, per il 2009 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2009.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 171 bis sexies

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.

Articolo 171 bis septies

Comunicazioni ai produttori

1.   Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:

a)

le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

b)

i criteri di autorizzazione dei terreni;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.


12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1075/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1075/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1075/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1075/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1075/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 294 dell'1.11.2008, pag. 6.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 12 novembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

28,01

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

8,12

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

8,12

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

28,01


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.10.2008-10.11.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

192,55

120,48

Prezzo FOB USA

237,49

227,49

207,49

116,94

Premio sul Golfo

16,03

Premio sui Grandi laghi

14,92

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

13,10 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

12,79 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

12.11.2008   

IT

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L 301/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

relativa all’adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti

(2008/845/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 258, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 166, quarto comma,

vista la richiesta del Comitato economico e sociale europeo del 9 settembre 2008,

considerando che è necessario adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti, fissati con la decisione 81/121/CEE (1),

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:

145 EUR per i membri e i supplenti.

2.   L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:

233 EUR per i membri e i supplenti.

3.   All’avente diritto che possa comprovare di aver sostenuto spese di pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 34 EUR.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 24 ottobre 2008.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU L 67 del 12.3.1981, pag. 29.


12.11.2008   

IT

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L 301/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

(2008/846/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Fabio GAVA,

DECIDE:

Articolo 1

La sig. ra Maria Luisa COPPOLA, consigliere regionale — assessore, Regione Veneto, è nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


12.11.2008   

IT

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L 301/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(2008/847/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio (1), per quanto riguarda i paesi di cui all’allegato I indicati con un asterisco («*») e per quelli non elencati all’allegato I, la loro ammissibilità ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all’articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato.

(2)

L’allegato I della decisione 2006/1016/CE include cinque paesi dell’Asia centrale, segnatamente Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, fra i paesi contrassegnati con un *.

(3)

Nella strategia UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio nella riunione del 21 e 22 giugno 2007, viene messo in rilievo che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo importante nel finanziamento di progetti di interesse per l’UE in Asia centrale.

(4)

Poiché le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti, tali paesi dovrebbero avere accesso al finanziamento della BEI,

DECIDE:

Articolo 1

Il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.


Commissione

12.11.2008   

IT

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L 301/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

relativa all’aiuto di Stato C 14/07 (ex NN 15/07) concesso dall’Italia a favore di NGP/SIMPE

[notificata con il numero C(2008) 3528]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 14 luglio 2006 l’Italia ha notificato l’intenzione di concedere aiuti per la ristrutturazione a NGP SpA (NGP). Gli allegati mancanti sono stati inviati con lettera del 28 luglio 2006. La Commissione aveva precedentemente ricevuto tre denunce secondo le quali l’aiuto che l’Italia intendeva accordare a NGP avrebbe inciso sul mercato delle fibre sintetiche.

(2)

La Commissione ha chiesto complementi d’informazione il 22 agosto 2006, che l’Italia ha presentato con lettera del 14 dicembre 2006. La Commissione ha chiesto ulteriori dati il 12 febbraio 2007, che l’Italia ha fatto pervenire con lettera del 7 marzo 2007, protocollata l’8 marzo 2007.

(3)

Con lettera del 10 maggio 2007, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

Con lettera del 16 luglio 2007 l’Italia ha presentato i propri commenti nell’ambito del sopra menzionato procedimento. La Commissione ha chiesto complementi d’informazione il 25 ottobre 2007, e l’Italia ha risposto con lettera del 23 novembre 2007. Una riunione fra le autorità italiane e i servizi della Commissione ha avuto luogo il 13 dicembre 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettera dell’8 febbraio 2008, e l’Italia ha risposto con lettera del 25 febbraio 2008. L’Italia ha poi fornito ulteriori commenti finali con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2008.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse all’Italia offrendo l’opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 21 settembre 2007.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario

(7)

La notifica indica che il beneficiario dell’aiuto è NGP, un’impresa ubicata ad Acerra, in Campania. NGP fu creata nel febbraio 2003 dalla scissione dell’attività di produzione di polimeri poliestere (attività di polimerizzazione) di Montefibre, un produttore di fibre di poliestere anch’esso situato ad Acerra. Il polimero di poliestere è un prodotto intermedio usato, fra l’altro, nella produzione delle fibre di poliestere.

(8)

Gli asset di NGP comprendevano due impianti di produzione e una centrale termoelettrica, alcuni impianti secondari e un centro di ricerca. Il primo impianto produceva l’intermedio dimetiltereftalato (DMT). Il DMT era la materia prima del secondo impianto di produzione, l’impianto di polimerizzazione, che produceva polimero allo stato fuso per alimentare l’impianto produttivo di Montefibre, oppure allo stato solido sotto forma di granuli (chip) per il mercato esterno.

(9)

L’impianto di polimerizzazione funzionava con tre linee di produzione, CP1, CP2 e CP3, quest’ultima creata nel 2003. L’Italia aveva concesso aiuti regionali pari a 13,7 milioni di EUR per gli investimenti nell’impianto di polimerizzazione CP3. L’aiuto era stato concesso sulla base di un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione (3).

2.2.   Le difficoltà finanziarie di NGP

(10)

Fin dalla sua costituzione NGP ha incontrato difficoltà per varie ragioni. Nel 2003, un guasto al sistema di raffreddamento ha determinato la necessità di sospendere la produzione. Benché l’apparecchiatura incidentata sia stata sostituita con una provvisoria, l’impianto di produzione non ha recuperato la piena funzionalità. La situazione di NGP è stata aggravata da forti pressioni sui prezzi correlate all’indebolimento del tasso di cambio del dollaro, che ha reso i produttori dell’area non euro più competitivi.

(11)

Inoltre, i costi di produzione del DMT erano in larga misura costi fissi, indipendenti dai volumi prodotti. I ridotti volumi di vendita di chip e di polimero fuso hanno determinato un assetto produttivo a volumi ridotti dell’impianto di DMT. Tale riduzione di produzione ha tuttavia portato solo a un leggero calo dei costi di produzione totali a causa della grande proporzione di costi fissi. A loro volta, i costi di produzione unitari dell’impianto di DMT sono quindi aumentati considerevolmente.

(12)

NGP ha registrato perdite pari a 29,68 milioni di EUR nel 2003, l’ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005, l’impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie.

2.3.   Il piano di ristrutturazione

(13)

Nel gennaio 2004 il consiglio d’amministrazione dell’impresa ha preso la decisione di sospendere l’attività produttiva e di procedere a un progetto di conversione degli impianti industriali esistenti. L’obiettivo era quello di cambiare la materia prima usata per l’impianto di polimerizzazione e di sostituire il DMT di autoproduzione con un’altra materia prima, l’acido tereftalico purificato (PTA), per avere una struttura dei costi più flessibile. Ė stato stimato che per passare a un’altra materia prima erano ancora necessari 22 milioni di EUR. Per insufficiente capacità finanziaria, NGP si sarebbe trovata impossibilitata a completare l’investimento.

(14)

Nel maggio 2004 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra diverse autorità pubbliche, Montefibre, NGP e altre imprese, con il quale tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di salvaguardare gli investimenti già fatti per l’impianto CP3 e di completarli.

(15)

Nel luglio 2005 le autorità nazionali e regionali, NGP, Montefibre ed Edison (un’altra impresa ubicata ad Acerra) hanno firmato un accordo di programma relativo al sito di NGP e ad altre attività nel sito di Acerra. Gli elementi principali di tale accordo relativamente a NGP erano i seguenti.

(16)

Costituzione di una nuova impresa, SIMPE SpA, nel luglio 2005, con partecipazione maggioritaria di NGP e partecipazione minoritaria di Montefibre (19,1 % del capitale sociale), e dell’agenzia nazionale Sviluppo Italia (9,8 % del capitale sociale). SIMPE avrebbe rilevato le attività di polimerizzazione di NGP (cioè le immobilizzazioni e le passività correlate) e parte del personale. NGP sarebbe rimasta in attività solo come fornitore di utilities (4).

(17)

Chiusura dell’impianto di produzione del DMT e realizzazione, da parte della nuova impresa SIMPE, degli investimenti previsti per la linea CP3 allo scopo di sostituire l’originale DMT di autoproduzione con una nuova materia prima, l’acido tereftalico purificato (PTA), che sarebbe stato acquistato all’esterno (5).

(18)

Concessione, da parte dell’Italia, di misure di aiuto finanziario, per un importo totale di 20,87 milioni di EUR, per sostenere gli investimenti relativi al passaggio alla nuova materia prima. Tali misure sono descritte in appresso.

2.4.   Il sostegno finanziario

(19)

La prima misura consiste in una sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, di cui 5 a carico della Regione Campania e la parte restante del ministero delle Attività produttive. La misura è stata concessa il 18 maggio 2006.

(20)

La seconda misura consiste in un prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR concesso dal ministero delle Attività produttive a un tasso di interesse ridotto, pari al 36 % del tasso di riferimento. Il prestito è stato concesso il 18 maggio 2006.

(21)

La terza misura consiste in una partecipazione temporanea al capitale di rischio di SIMPE da parte di Sviluppo Italia nella misura di 3,6 milioni di EUR (9,8 % del capitale sociale dell’impresa). La partecipazione è stata attuata il 5 maggio 2006. Gli altri due azionisti di SIMPE, cioè NGP e Montefibre, erano vincolati ad acquistare le quote da Sviluppo Italia entro un periodo da tre a cinque anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di almeno 2 punti percentuali.

(22)

Tutte e tre le misure sono state accordate a SIMPE.

2.5.   Nuovi sviluppi

(23)

Nel febbraio 2007 la multinazionale spagnola del settore chimico La Seda de Barcelona ha acquisito le quote di Montefibre in SIMPE e ha investito nell’impresa capitale addizionale per 20,7 milioni di EUR, diventando così l’azionista di maggioranza con il 50,1 %. Gli altri azionisti di SIMPE sono NGP con il 43,6 % e Sviluppo Italia con il 6,3 %.

(24)

L’acquisizione di SIMPE da parte di La Seda de Barcelona ha anche implicato dei cambiamenti nel piano di ristrutturazione originale. Se infatti secondo il piano convenuto nel luglio 2005 (vedi sopra), SIMPE avrebbe continuato la stessa linea di attività di NGP, cioè principalmente la produzione dei polimeri per applicazioni tessili, il progetto è ora quello di concentrare la produzione soprattutto nel settore dei polimeri per il mercato del PET (polietilene tereftalato), un materiale plastico, di cui La Seda de Barcelona è uno dei maggiori produttori UE.

3.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

3.1.   Aiuti per la ristrutturazione

(25)

L’Italia ha notificato gli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato la Commissione ha indicato di nutrire dubbi sul fatto che fossero soddisfatte le condizioni stabilite in tali orientamenti.

(26)

La Commissione ha espresso dubbi sull’effettivo beneficiario degli aiuti e sulla loro ammissibilità. L’Italia aveva notificato NGP come beneficiario degli aiuti. Tutte e tre le misure, tuttavia, sono state accordate a SIMPE, un’impresa di recente costituzione che, in quanto tale, non è ammessa a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione (punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). La Commissione ha quindi espresso dubbi sul fatto che NGP e SIMPE, come gruppo, potessero beneficiare degli aiuti. SIMPE è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione per cui sono state concesse le misure di aiuto in questione. D’altro lato, NGP non era un’impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, e risultava inoltre essere un’impresa in difficoltà e quindi ammissibile agli aiuti per la ristrutturazione

(27)

Tuttavia, anche nel caso in cui NGP e SIMPE possano essere considerate un unico gruppo ammissibile agli aiuti, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatti i restanti criteri stabiliti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, l’Italia non ha presentato piani di ristrutturazione che soddisfino tutti i criteri di cui alla sezione 3.2.2 di tali orientamenti, né per SIMPE né per NGP. Per quanto riguarda SIMPE, il piano d’impresa presentato dall’Italia non conteneva uno studio di mercato dettagliato né un’analisi dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell’impresa. La Commissione ha tuttavia osservato che SIMPE era stata nel frattempo ceduta a un’altra impresa, e a quello stadio non poteva valutare le conseguenze di una tale operazione. Per quanto riguarda NGP, l’Italia non aveva fornito nessuna indicazione sui costi delle misure di ristrutturazione da attuare e sul loro preciso finanziamento. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione dubitava che le condizioni relative al ripristino della redditività fossero soddisfatte.

(28)

L’Italia non aveva indicato misure compensative, né a livello di SIMPE né di NGP, il che faceva dubitare la Commissione che fosse rispettata la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza. Analogamente, la Commissione non disponeva di alcuna informazione sui costi totali della ristrutturazione e sul contributo del beneficiario, necessario per determinare se l’aiuto fosse limitato al minimo conformemente agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(29)

Infine, l’Italia aveva in un primo tempo notificato come aiuto l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia, ma successivamente aveva dichiarato che era conforme al mercato e che non configurava un aiuto. La Commissione nutriva tuttavia dubbi su tale argomento.

3.2.   Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(30)

La Commissione ha valutato anche la compatibilità dell’aiuto sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7). SIMPE è ubicata in un’area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in cui il massimale per gli aiuti regionali è pari al 35 % ESN (equivalente sovvenzione netto) degli investimenti ammissibili. Le misure in questione erano destinate a permettere a SIMPE di realizzare i progetti di investimento sulla linea CP3. La Commissione non disponeva tuttavia di informazioni che le permettessero di valutare se i costi relativi agli investimenti sulla linea CP3 potessero essere considerati ammissibili agli aiuti regionali all’investimento, e se il massimale per gli aiuti regionali del 35 % fosse stato rispettato.

4.   COMMENTI DELL’ITALIA

(31)

Per quanto riguarda le misure d’aiuto, l’Italia ha ribadito che la partecipazione temporanea di Sviluppo Italia nel capitale di SIMPE non configura un aiuto di Stato poiché è conforme al principio dell’investitore privato. L’Italia ha dichiarato che gli altri due azionisti di SIMPE (NGP e La Seda de Barcelona) sono vincolati ad acquistare le quote di Sviluppo Italia entro 3-5 anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di almeno 2 punti percentuali. Inoltre, questo impegno è coperto de una garanzia fornita da NGP sui propri beni immobili. Secondo l’Italia, qualsiasi soggetto privato avrebbe effettuato un investimento simile, con tali garanzie di remunerazione del capitale.

(32)

L’Italia ha inoltre affermato che le altre due misure sono state accordate a SIMPE sulla base del regime di aiuto previsto dalla legge italiana n. 181/89, autorizzato dalla Commissione (N 214/03) (8), e che sia i costi ammissibili che l’intensità d’aiuto rispettavano le condizioni stabilite da tale regime, ossia un’intensità massima di aiuto regionale del 35 % (ESN). L’Italia argomenta che, anche se aveva notificato l’aiuto come aiuto alla ristrutturazione di NGP, riteneva che potesse quindi essere considerato come un aiuto regionale a SIMPE nell’ambito di tale regime.

(33)

L’Italia ha affermato che, nel caso in cui la Commissione non concordasse sul fatto che l’aiuto rientri nel regime N 214/03, essa dovrebbe, in alternativa, ritenere l’aiuto compatibile come aiuto alla ristrutturazione.

(34)

L’Italia sostiene che il beneficiario dell’aiuto sia NGP, che può essere considerata un’impresa in difficoltà.

(35)

L’Italia ha anche presentato un piano di ristrutturazione modificato sia per NGP che per SIMPE, tenendo conto della nuova strategia di La Seda de Barcelona.

(36)

Come spiegato sopra, in base a tale piano, SIMPE produrrà principalmente polimero poliestere dalla linea CP3 per il mercato del PET. L’Italia ha presentato uno studio di mercato che mostra come il mercato del materiale plastico per imballaggio sia in costante espansione, con un aumento della domanda del 7 % all’anno (9). Inoltre, SIMPE continuerà a produrre polimero poliestere dalle linee CP1 e CP2 per rifornire Fidion, un’impresa a cui Montefibre ha trasferito la sua produzione di fibre di poliestere.

(37)

NGP resterà in attività come fornitore di utilities ed altri servizi, ad esempio per ricerca, laboratorio e trattamento delle acque reflue per le imprese industriali ad Acerra, ma abbandonerà tutte le attività di produzione industriale. L’impresa manterrebbe 54 dei suoi 270 dipendenti originari e 76 verrebbero trasferiti a SIMPE.

(38)

Il nuovo piano di ristrutturazione prevede investimenti per 8,5 milioni di EUR da parte di NGP per modernizzare le infrastrutture delle utilities. Quanto a SIMPE, l’impresa procederà a investimenti per 40,4 milioni di EUR, di cui 22 milioni per il passaggio alla nuova materia prima (PTA) della linea CP3 come previsto nel piano originario, e il resto per sviluppare un nuovo processo di postpolimerizzazione necessario per completare il ciclo di produzione del PET e per adattare le linee CP1 e CP2 anche all’utilizzo del PTA.

(39)

L’Italia ha fornito una tabella con i dettagli dei costi di ristrutturazione e le fonti di finanziamento sia per NGP che per SIMPE. Stando a tale tabella i costi di ristrutturazione totali ammontano a 103,5 milioni di EUR.

(40)

Il nuovo piano presenta un serie di previsioni — ottimistica, moderata e pessimistica — per NGP e per SIMPE. NGP diventerà redditizia — anche secondo la previsione pessimistica — già nel 2009. Per quanto riguarda SIMPE, secondo la previsione pessimistica i risultati saranno positivi solo nel 2011; secondo la previsione moderata nel 2010, e secondo quella ottimistica già nel 2009.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(41)

NGP sostiene i commenti formulati dall’Italia. Il Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS), uno dei denuncianti originari, e rappresentante dell’industria delle fibre sintetiche, ha osservato che, se l’aiuto è destinato principalmente al mercato del PET, non è rilevante per il settore della produzione delle fibre sintetiche.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(42)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria consolidata, il criterio relativo agli aiuti che incidono sugli scambi ricorre se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che comporta il commercio fra Stati membri.

(43)

A concedere la sovvenzione e il prestito a SIMPE sono stati il ministero delle Attività produttive e la Regione Campania, due autorità pubbliche. Le misure sono quindi finanziate con risorse statali e sono attribuibili allo Stato. La sovvenzione fornisce un vantaggio all’impresa così come il prestito, che è concesso a un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per le imprese sane, e che nessun investitore di mercato avrebbe accordato a queste condizioni.

(44)

Per quanto riguarda l’apporto di capitale fornito a SIMPE da Sviluppo Italia, l’Italia ha in un primo tempo notificato la misura come aiuto di Stato, ma ha dichiarato successivamente che non si trattava di aiuto poiché era conforme al principio dell’investitore di mercato e non apportava nessun vantaggio all’impresa.

(45)

Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le autorità italiane, la Commissione ritiene che l’intervento temporaneo nel capitale di SIMPE da parte di Sviluppo Italia configuri un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Sviluppo Italia è un’agenzia pubblica e pertanto i suoi apporti di capitale sono attribuibili allo Stato e costituiscono aiuti di Stato, a meno che non possa essere accertato che Sviluppo Italia abbia agito come un investitore privato operante in un’economia di mercato.

(46)

A tale riguardo la Commissione osserva che la partecipazione di Sviluppo Italia nel capitale di SIMPE faceva parte del piano di ristrutturazione di NGP. Dato che NGP era un’impresa in difficoltà e SIMPE era stata creata solo ai fini della ristrutturazione di NGP, si può ritenere che Sviluppo Italia abbia deciso di acquistare quote di un’impresa in difficoltà. Inoltre, l’apporto di capitale di Sviluppo Italia si combinava, come parte della stessa operazione, con altre due misure considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ossia una sovvenzione diretta da parte della Regione Campania e del ministero delle Attività produttive, e un prestito agevolato concesso dal ministero delle Attività produttive.

(47)

In decisioni precedenti (10) la Commissione ha ritenuto che il principio dell’investitore privato sia rispettato nel caso in cui l’apporto di capitale pubblico sia destinato a un impresa sana. Il principio dell’investitore privato può essere soddisfatto anche se l’impresa è in difficoltà: tuttavia, in tal caso, l’apporto di capitale da parte dello Stato deve aver luogo a condizioni uguali a quelle che porrebbe un investitore privato ad un’impresa a così alto rischio — ossia a un tasso di interesse molto superiore a quello che applicherebbe a imprese sane, e con una chiara prospettiva di ripristino della redditività.

(48)

Le autorità italiane non hanno dimostrato che un investitore privato sarebbe stato disposto ad acquistare quote nelle stesse circostanze. In effetti, non è dimostrato che la remunerazione del capitale alle condizioni stabilite da Sviluppo Italia (cioè almeno 2 punti percentuali in più rispetto al tasso di riferimento) sarebbe sufficiente a suscitare l’interesse di un investitore privato, considerando che NGP aveva cessato le attività e che non vi era alcuna certezza (oltre al fatto che l’investimento veniva sostenuto da un aiuto di Stato) di un ritorno alla redditività. A tale riguardo va altresì osservato che La Seda de Barcelona ha acquisito la partecipazione in SIMPE solo nove mesi dopo l’intervento di Sviluppo Italia, e dopo che erano state concesse le altre forme di aiuto.

(49)

La Commissione conclude pertanto che l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia ha fornito un vantaggio all’impresa.

(50)

NGP e il successore SIMPE producono polimeri poliestere. Poiché tale prodotto è ampiamente commercializzato in tutta l’Unione europea, la misura minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra Stati membri. La Commissione conclude quindi che la sovvenzione, il prestito e l’apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che la loro compatibilità deve essere valutata di conseguenza.

6.2.   Base giuridica

(51)

Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(52)

In base ai commenti presentati dall’Italia, la Commissione osserva tuttavia che tutti gli elementi riguardanti un piano di ristrutturazione sembrano presenti nella fattispecie. All’epoca in cui gli aiuti sono stati concessi NGP era un’impresa in difficoltà. Gli aiuti erano concessi per ripristinare la redditività dell’impresa, sulla base di un piano di ristrutturazione che le autorità italiane si erano impegnate a realizzare (si vedano le condizioni dell’accordo di programma, punto 15 sopra). Inoltre, anche se secondo le autorità italiane l’aiuto era concesso a SIMPE (e non a NGP), SIMPE era stata creata solo ai fini della ristrutturazione di NGP ed è quindi parte del piano di ristrutturazione. Alla fine, sia NGP che SIMPE beneficiano degli aiuti.

(53)

La Commissione osserva anche che, dato il potenziale effetto di distorsione della concorrenza insito negli aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà contengono specifici criteri volti a garantire che la concessione dell’aiuto sia limitata al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell’impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza grazie all’obbligo, imposto al beneficiario, di adottare misure compensative. Questi criteri potrebbero essere elusi se le misure fossero invece valutate ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che in ogni caso non possono applicarsi alle imprese in difficoltà (11).

(54)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che la compatibilità dell’aiuto deve essere valutata ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso «orientamenti»).

6.3.   Ammissibilità dell’impresa

(55)

Conformemente alla sezione 2.1 degli orientamenti, la Commissione considera che un’impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. I sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

(56)

Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria sia precaria. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nei primi 3 anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato.

(57)

D’altro lato, il punto 13 degli orientamenti stabilisce che «qualora un’impresa in difficoltà crei un’affiliata, l’affiliata e l’impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto».

(58)

Nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che NGP potesse essere il beneficiario degli aiuti, poiché gli aiuti erano stati concessi a SIMPE. Inoltre SIMPE, in quanto impresa di recente costituzione, non era ammessa a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione ai sensi della sezione 2.1 sopra menzionata. La Commissione, tuttavia, ha esaminato se le due imprese, insieme, potessero essere considerate un gruppo e pertanto ammissibili agli aiuti.

(59)

SIMPE è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione, per cui sono concesse le misure di aiuto in questione, ed è quindi un’emanazione di NGP. D’altro lato, NGP è stata creata nel febbraio 2003 e ha iniziato le attività nel marzo 2003, cioè più di tre anni prima della concessione della misura d’aiuto nel maggio 2006. Non è quindi un’impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti comunitari. Inoltre, NGP mostra i segni che caratterizzano un’impresa in difficoltà: ha registrato perdite per 29,68 milioni di EUR nel 2003, l’ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005 l’impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie.

(60)

NGP era inoltre l’azionista di maggioranza di SIMPE al momento della concessione dell’aiuto. La Commissione conclude quindi che NGP e SIMPE possono essere considerate un gruppo ammissibile agli aiuti ai sensi degli orientamenti.

6.4.   Ripristino della redditività

(61)

La concessione di un aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile. Deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Fra le altre cose, il piano di ristrutturazione deve comprendere uno studio di mercato, e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne in esso contenute (punto 35 degli orientamenti).

(62)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione modificato, che riflette i cambiamenti imposti da La Seda de Barcelona, soddisfi i requisiti degli orientamenti. L’Italia ha fornito un’analisi di mercato, che mostra che il mercato del polimero per PET è in piena espansione. La ristrutturazione prevede adeguate misure di risanamento interne per superare i problemi del passato (passaggio ad una nuova materia prima), combinate con nuovi investimenti significativi da parte del nuovo proprietario La Seda de Barcelona, che consentono a SIMPE di operare sul mercato del polimero per PET pur continuando a rifornire Fidion di polimero allo stato fuso per applicazioni tessili. Inoltre, l’Italia ha presentato previsioni ottimistiche, pessimistiche e moderate in base alle variazioni nel volume di produzione, che mostrano che un ritorno alla redditività per NGP e SIMPE è previsto entro un periodo ragionevole. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni relative al ripristino della redditività siano soddisfatte.

6.5.   Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

(63)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa e dei suoi azionisti. Inoltre i beneficiari devono contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Nel caso delle grandi imprese, di norma la Commissione considererà adeguati contributi almeno del 50 %.

(64)

In base alle informazioni fornite dall’Italia, circa l’80 % dei costi della ristrutturazione sono finanziati con fondi propri del gruppo: sono così soddisfatte le condizioni di cui al punto 44 degli orientamenti.

6.6.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto

(65)

Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti verranno considerati «contrari al comune interesse» e quindi incompatibili con il mercato comune (punto 38 degli orientamenti).

(66)

L’Italia propone le seguenti misure compensative:

SIMPE limiterà la produzione annua di polimero poliestere per il mercato del PET a 110 000 t dalla data della decisione della Commissione che autorizza l’aiuto fino al 31 dicembre 2012,

l’Italia fornirà alla Commissione informazioni sulle quantità annue di polimero poliestere prodotto e venduto da SIMPE entro la fine di febbraio dell’anno successivo, e fino al 31 dicembre 2012,

l’Italia, inoltre, si impegna a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012.

(67)

L’Italia ha spiegato che il piano di ristrutturazione prevede che NGP (o il successore SIMPE) rinunci completamente al mercato del polimero poliestere in granuli, destinato ad applicazioni tessili, e del polimero speciale, abbandonando così il 20 % di questo mercato. A sua volta, SIMPE conta di raggiungere una quota del 4 % del mercato UE del PET.

(68)

Il punto 40 degli orientamenti stabilisce che «Le misure devono essere proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto e, in particolare, […] al peso relativo dell’impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l’impresa si troverà a detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione».

(69)

La Commissione osserva a tale proposito che il mercato principale di SIMPE è quello del poliestere per PET. Inoltre, La Seda de Barcelona, che è l’azionista di maggioranza di SIMPE, è uno dei maggiori produttori europei di polimero poliestere per il mercato del PET. L’aiuto è quindi di natura tale da creare una significativa distorsione della concorrenza su questo mercato. Per questo motivo il massimale di produzione di 110 000 t rappresenta una consistente limitazione della presenza sul mercato, a fronte dell’effettiva capacità di produzione di poliestere per PET di SIMPE, che è di 160 000 t all’anno. Altrettanto significativo, considerando che quello del PET è un mercato in espansione, è il fatto che questa limitazione nella produzione venga attuata fino al 2012. Secondo l’analisi di mercato presentata dall’Italia, l’aumento della domanda di questo prodotto nel 2004 è stato del 6,9 %, e si prevede che questa tendenza prosegua negli anni successivi.

(70)

Per quanto riguarda la produzione di polimero poliestere allo stato fuso, che continuerà nelle linee CP1 e CP2, si osserva che i volumi di produzione di questo prodotto sono già stati sostanzialmente ridotti nell’ambito della ristrutturazione, da 105 000 t/anno a 60 000 t/anno, e che tale produzione sarà destinata esclusivamente a rifornire Fidion (ex Montefibre). Un’ulteriore riduzione di capacità per questo settore non sarebbe realistica e potrebbe minare la redditività dell’impresa.

(71)

La Commissione osserva infine che l’Italia si è impegnata a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012, per evitare che eventuali distorsioni create dal presente aiuto siano aggravate da aiuti futuri.

(72)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che le misure compensative proposte dall’Italia siano sufficienti per attenuare gli effetti negativi dell’aiuto.

(73)

La Commissione conclude che l’aiuto di Stato notificato a favore di NGP e SIMPE per la realizzazione del piano di ristrutturazione di cui sopra possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato concesso dall’Italia a favore del piano di ristrutturazione di NGP/SIMPE, pari a 20,87 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2

L’Italia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

SIMPE limiterà la produzione annua di polimero poliestere per il mercato del PET a 110 000 t dalla data della decisione della Commissione che autorizza l’aiuto fino al 31 dicembre 2012;

b)

l’Italia fornirà alla Commissione informazioni sulle quantità annue di polimero poliestere prodotto e venduto da SIMPE entro la fine di febbraio dell’anno successivo, e fino al 31 dicembre 2012;

c)

l’Italia si impegna a non accordare alcun tipo di aiuto di Stato a SIMPE e a NPG e a qualsiasi altra impresa o attività avviata, controllata o appartenente allo stesso gruppo, successivamente alla decisione della Commissione che autorizza l’aiuto, e fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 131 del 13.6.2007, pag. 22.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  N 715/1999 (GU C 278 del 30.9.2000, pag. 26).

(4)  NGP sarebbe diventata un fornitore di servizi tecnologici, ambientali ed energetici e avrebbe continuato a gestire il centro di ricerca.

(5)  La materia prima inizialmente prodotta e utilizzata da NGP (il DMT) aveva costi fissi elevati che, nei periodi di domanda ridotta, generavano alti costi unitari. Secondo l’Italia la nuova materia prima, il PTA, rende i costi di produzione più flessibili e consente una gamma più ampia di applicazioni industriali.

(6)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8)  GU C 284 del 27.11.2003, pag. 2.

(9)  Cifre 2004.

(10)  N 132/99 Parco Navi, N 191/98 Pomella, N 652/99 Granarolo.

(11)  Si veda in tal senso il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. nota 7).


12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

concernente il contributo finanziario comunitario per l’anno 2009 relativo alle azioni dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) nel campo dell’identificazione e della rintracciabilità degli animali

(2008/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione nel settore veterinario.

(2)

L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) è l’organizzazione intergovernativa che si occupa del miglioramento della sanità animale a livello mondiale e di definire le norme per gli scambi internazionali di animali e prodotti di origine animale. Attualmente l’OIE sta lavorando alla messa a punto di orientamenti relativi all’identificazione e alla rintracciabilità degli animali. Una volta adottati, tali orientamenti fungeranno da standard di riferimento internazionale dell’OIE conformemente all’accordo dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (MSF). Essi rappresenteranno la base di qualsiasi legislazione adottata in materia dai paesi membri dell’OIE, compresi gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza sortiranno un impatto diretto e considerevole sullo sviluppo della legislazione veterinaria comunitaria. Vista l’importanza degli scambi di animali e prodotti di origine animale, per l’UE è essenziale che le future norme OIE siano il più possibile vicine all’attuale e futura legislazione comunitaria.

(3)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) definisce la rintracciabilità come uno dei principali strumenti della nuova strategia per la salute degli animali. In questo contesto è opportuno promuovere attivamente le norme comunitarie a livello internazionale.

(4)

L’OIE sta progettando una conferenza sull’identificazione e sulla rintracciabilità degli animali, con l’obiettivo di sostenere l’adozione a livello mondiale di norme internazionali relative all’identificazione e alla rintracciabilità. Tale conferenza eserciterà una notevole influenza sull’ulteriore sviluppo di norme internazionali in materia di identificazione e rintracciabilità degli animali. Per questo motivo è opportuno che la Comunità fornisca un contributo finanziario alla conferenza dell’OIE.

(5)

L’OIE si trova in una situazione di monopolio di fatto in questo settore, come menzionato nell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2); di conseguenza non è necessario un invito a presentare proposte.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato un contributo finanziario comunitario di 150 000 EUR per il finanziamento della conferenza OIE sull’identificazione e sulla rintracciabilità degli animali, organizzata dall’OIE nel 2009, che costituisce un cofinanziamento massimo del 33 % del totale delle spese totali ammissibili.

Articolo 2

Il contributo finanziario di cui all’articolo 1 è finanziato tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2009.

Una convenzione di sovvenzione per i contributi finanziari di cui all’articolo 1 sarà assegnata all’OIE senza invito a presentare proposte, poiché l’OIE è l’organizzazione intergovernativa che si occupa del miglioramento della sanità animale nel mondo e si trova in una situazione di monopolio di fatto.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/23


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2008

relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

[notificata con il numero C(2008) 5925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito del quadro normativo per le reti e servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l’applicazione coerente delle direttive che costituiscono il quadro normativo comunitario.

(2)

Per garantire che le decisioni assunte a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti dal quadro normativo comunitario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione e alle autorità nazionali degli altri Stati membri i progetti di misure indicati dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(3)

Un ulteriore requisito è che le autorità nazionali di regolamentazione devono richiedere l’autorizzazione della Commissione per poter imporre gli obblighi indicati all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (2), mediante una procedura distinta.

(4)

La Commissione darà alle autorità nazionali di regolamentazione, a loro richiesta, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE. Qualora, come prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, la Commissione abbia comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione di ritenere che il progetto di misura crei una barriera al mercato unico oppure dubiti seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, l’autorità interessata ha la possibilità di esprimere al più presto la propria opinione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione.

(5)

La direttiva 2002/21/CE stabilisce alcuni termini perentori per il trattamento delle notifiche di cui all’articolo 7.

(6)

Per assicurare l’efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione istituito dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE e per garantire la certezza del diritto, la Commissione ha stabilito regole chiare riguardanti i principali aspetti procedurali delle notifiche ex articolo 7 con la raccomandazione 2003/561/CE, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (3). Per semplificare e migliorare ulteriormente il procedimento di notifica è opportuno sostituire la raccomandazione 2003/561/CE con la presente raccomandazione.

(7)

Per dare alle autorità nazionali di regolamentazione maggiori indicazioni sul contenuto dei progetti di misure e migliorare la certezza del diritto in ordine alla completezza delle notifiche è opportuno fornire un minimo di informazioni in merito agli elementi che dovrebbero figurare in un progetto di misura affinché questo possa essere valutato correttamente.

(8)

Occorre tener conto della necessità, da un lato, di permettere una valutazione efficace e, d’altro lato, di semplificare gli adempimenti amministrativi nella massima misura possibile. Al riguardo, il meccanismo delle notifiche non deve appesantire inutilmente il lavoro amministrativo delle autorità nazionali di regolamentazione. È utile inoltre chiarire le modalità del procedimento previsto all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE.

(9)

Per semplificare l’esame di un progetto di misura notificato e per accelerare la procedura, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino formati di notifica standard.

(10)

Allo scopo di migliorare l’efficienza del procedimento di notifica, accrescere la certezza del diritto nell’interesse delle autorità nazionali di regolamentazione e degli operatori economici, nonché per garantire la sollecita attuazione dei provvedimenti del regolatore, è opportuno che la notifica effettuata da un’autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto un’analisi di mercato contenga anche i rimedi proposti dall’autorità stessa per correggere le carenze o disfunzioni del mercato identificate. Se il progetto di misura riguarda un mercato dichiarato concorrenziale e per il quale già esistono rimedi, è opportuno che la notifica includa anche le proposte di revoca di tali obblighi.

(11)

In genere, per alcune categorie di progetti di misure è opportuno utilizzare un modulo di notifica semplificato, in modo da ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali regolatrici, degli operatori economici e della Commissione. Tuttavia, per dette categorie è ugualmente possibile utilizzare la procedura standard di notifica

(12)

Se un’autorità nazionale intende revocare gli obblighi imposti in relazione a mercati non inclusi nella raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per reti e i servizi di comunicazione elettronica (4), la notifica di un siffatto progetto di misura ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.

(13)

Se l’autorità nazionale di regolamentazione effettua una valutazione di un mercato che, in una precedente analisi, era stato dichiarato effettivamente concorrenziale e accerta nuovamente che il mercato è effettivamente concorrenziale, la notifica dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.

(14)

Le autorità nazionali di regolamentazione spesso modificano certi dettagli tecnici dei rimedi da esse imposti, in modo da tener conto dei cambiamenti verificatisi negli indicatori economici (impianti e apparecchiature, forza lavoro, inflazione, costo del capitale, affitto di immobili, ecc.), oppure per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali dei rimedi proposti (ad esempio: ampliamento degli obblighi di relazionare, dettagli della prescritta copertura assicurativa, entità delle sanzioni o tempi di fornitura) dovrebbero essere notificati per mezzo del modulo semplificato. Soltanto le modifiche rilevanti della natura o delle finalità dei rimedi, cioè modifiche che abbiano un’incidenza apprezzabile sul mercato (ad esempio, i livelli delle tariffe, le modifiche della metodologia utilizzata per calcolare costi e prezzi, la fissazione dei periodi transitori) dovrebbero essere notificate mediante il modulo standard.

(15)

Riguardo ad alcuni mercati (in particolare i mercati della terminazione di chiamata vocale) può avvenire che il regolatore nazionale arrivi alle stesse conclusioni raggiunte in occasione di una precedente analisi e desideri imporre ad altri operatori (ad esempio ai nuovi entranti) che hanno una clientela o un fatturato totale paragonabile agli operatori oggetto di una precedente analisi determinati rimedi che non differiscono in modo significativo da progetti di misure già notificati. Per questi progetti di misure si dovrebbe utilizzare il modulo semplificato.

(16)

La notifica di un progetto di misura mediante il modulo semplificato non dovrebbe, in linea di principio, dar luogo ad osservazioni della Commissione nei confronti dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(17)

Al fine di aumentare la trasparenza di una proposta di misura e per facilitare lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di regolamentazione al riguardo di tali misure, è opportuno che sia il modulo standard sia il modulo semplificato contengano una descrizione abbreviata dei principali elementi della proposta di misura notificata.

(18)

Il gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica istituito dalla decisione 2002/627/CE della Commissione del 29 luglio 2002 (5) ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.

(19)

Per realizzare gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, ed in particolare per assicurare la coerenza degli interventi del regolatore e l’applicazione coerente di tale direttiva, è essenziale che sia garantita l’integrale osservanza del meccanismo di notifica di cui all’articolo 7.

(20)

Il comitato delle comunicazioni ha espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE,

RACCOMANDA:

1)

Nella presente raccomandazione i termini definiti dalla direttiva 2002/21/CE e dalle direttive particolari sono utilizzati con lo stesso significato. Inoltre, si intende per:

a)

«raccomandazione sui mercati rilevanti», la raccomandazione 2007/879/CE nonché qualsiasi altra raccomandazione sui mercati rilevanti;

b)

«notifica», la notifica alla Commissione, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, di un progetto di misura ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE oppure una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE, accompagnata dal modulo di notifica standard o dal modulo di notifica semplificato di cui alla presente raccomandazione (allegato I e allegato II).

2)

Le notifiche sono effettuate mediante posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento.

I documenti inviati per posta elettronica si presumono ricevuti dal destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Le notifiche sono registrate nell’ordine in cui vengono ricevute.

3)

Le notifiche acquistano efficacia alla data in cui la Commissione le registra («data di registrazione»). La data di registrazione è la data alla quale la Commissione riceve una notifica completa.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione sono informate, mediante avviso nel sito Internet della Commissione e per via elettronica, della data di registrazione della notifica, dell’argomento della notifica e dell’eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4)

Le notifiche sono comunicate in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il modulo di notifica standard (allegato I) o il modulo di notifica semplificato (allegato II) possono essere redatti in una lingua ufficiale diversa da quella del progetto di misura allo scopo di facilitarne la consultazione da parte delle altre autorità nazionali di regolamentazione.

Eventuali osservazioni o decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE sono redatte nella lingua del progetto di misura notificato, tradotte, se possibile, nella lingua utilizzata nel modulo di notifica standard.

5)

I progetti di misure comunicati da un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere accompagnati dalla documentazione necessaria affinché la Commissione possa assolvere i propri compiti. In relazione ai progetti di misure che rientrano nella previsione del punto 6 e vengono notificate mediante il modulo semplificato, la Commissione non richiede, in linea di principio, alcuna documentazione aggiuntiva per poter assolvere i propri compiti.

I progetti di misure devono essere adeguatamente motivati.

6)

I seguenti progetti di misure dovrebbero essere trasmessi alla Commissione mediante il modulo di notifica semplificato di cui all’allegato II:

a)

i progetti di misure riguardanti mercati non precedentemente inclusi o che sono stati rimossi dalla raccomandazione sui mercati rilevanti quando l’autorità nazionale di regolamentazione ha accertato che il mercato è competitivo, o quando l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene non più soddisfatti i tre criteri cumulativi per l’individuazione dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante di cui al punto 2 della citata raccomandazione sui mercati rilevanti;

b)

i progetti di misure riguardanti i mercati che, per quanto contemplati dalla raccomandazione vigente sui mercati rilevanti siano stati dichiarati concorrenziali in occasione di una precedente analisi e conservino tali caratteristiche;

c)

i progetti di misure che modificano dettagli tecnici di rimedi precedentemente imposti dal regolatore o che non hanno un impatto apprezzabile sul mercato (ad esempio aggiornamenti annuali dei costi e stime dei modelli contabili, termini per la presentazione delle relazioni, tempi di fornitura); e

d)

i progetti di misure riguardanti un mercato rilevante che è già stato analizzato e notificato in relazione ad altre imprese, e che implicano l’imposizione, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, di rimedi simili ad altre imprese, senza modificare in modo significativo i principi applicati nella notifica precedente.

7)

La Commissione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, vigilerà sulle conseguenze pratiche del sistema di notifica tramite procedura semplificata per introdurvi ogni eventuale e opportuno adattamento o aggiungere altre categorie di progetti di misure da notificare utilizzando il modulo semplificato.

8)

Al di fuori delle ipotesi contemplate al punto 6, i progetti di misure sono comunicati alla Commissione mediante il modulo di notifica standard di cui all’allegato I. I progetti di misure notificati devono contenere i seguenti elementi, se pertinenti:

a)

il mercato rilevante dei prodotti o servizi e, in particolare, una descrizione dei prodotti e dei servizi e che devono essere inclusi e che devono essere esclusi dal mercato rilevante con riferimento alla loro sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta;

b)

il mercato geografico rilevante, ivi compresa un’analisi ragionata delle condizioni della concorrenza, con riferimento alla sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta;

c)

le principali imprese operanti sul mercato rilevante;

d)

i risultati dell’analisi del mercato rilevante, ed in particolare i risultati relativi alla presenza o all’assenza di una concorrenza effettiva e le ragioni di tale situazione. A tal fine, il progetto di misura deve contenere, ove pertinenti, un’analisi delle quote di mercato detenute dalle singole imprese e un riferimento ad altri criteri rilevanti, a seconda dei casi, quali le barriere all’ingresso sul mercato, le economie di scala e di gamma, l’integrazione verticale, il controllo di infrastruttura di difficile duplicazione, il vantaggio o la superiorità tecnologica, l’assenza o la debolezza di un contropotere degli acquirenti, la facilità di accesso o l’accesso privilegiato ai mercati dei capitali o alle risorse finanziarie, le dimensioni globali dell’impresa, la diversificazione dei prodotti e dei servizi, l’esistenza di reti di distribuzione e di vendita molto sviluppate, l’assenza di concorrenza potenziale e di ostacoli all’espansione;

e)

se del caso, le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE e le motivazioni e gli elementi di prova e qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

f)

i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione;

g)

il parere espresso dall’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;

h)

gli elementi atti a dimostrare che, al momento della notifica alla Commissione, sono state prese misure adeguate al fine di notificare il progetto della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri;

i)

in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nell’ambito dell’articolo 5 o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE o dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli obblighi specifici proposti dal regolatore per ovviare all’assenza di una concorrenza effettiva nel mercato rilevante oppure, quando si accerta che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per revocarli.

9)

Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

10)

Le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui agli operatori con un significativo potere di mercato dovrebbero essere imposti obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13 della direttiva.

11)

Le notifiche che rientrano nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui le misure progettate sono necessarie per rispettare gli impegni internazionali.

12)

Le notifiche effettuate mediante la procedura standard che contengono le informazioni di cui al punto 8 sono considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale la Commissione informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l’autorità nazionale di regolamentazione interessata non abbia fornito le informazioni necessarie. In tali casi, ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, la notifica acquista efficacia dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

13)

Fatte salve le disposizioni del punto 8, a seguito della registrazione di una notifica, la Commissione, procedendo a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all’autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione si impegnano a fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora siano facilmente disponibili.

14)

La Commissione verifica se il progetto di misura comunicato tramite il modulo semplificato rientra fra le categorie indicate al punto 6. In caso negativo, la Commissione ne informa l’autorità interessata entro cinque giorni lavorativi e chiede all’autorità che ha proceduto alla notifica di presentarle il progetto di misura per mezzo della procedura di notifica standard.

15)

Quando formula osservazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, la Commissione ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito Internet.

16)

L’autorità nazionale di regolamentazione che intende formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le comunica per via elettronica alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

17)

Qualora la Commissione, nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, ritenga che un progetto di misura crei una barriera al mercato unico o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE o qualora successivamente ritiri le sue obiezioni o adotti una decisione che impone ad un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura, essa ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito Internet.

18)

Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE, la Commissione, agendo a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all’autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. La Commissione può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà incontrate.

19)

Un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene cancellata dal registro. La Commissione pubblica un avviso in tal senso sul proprio sito Internet.

20)

L’autorità nazionale competente che adotta il progetto di misura dopo aver ricevuto le osservazioni della Commissione o di un’altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.

21)

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.

22)

In conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (7), i periodi di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE o alla presente raccomandazione vengono calcolati nel modo seguente:

a)

se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b)

un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l’evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultimo giorno di detto mese;

c)

i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;

d)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.

Se l’ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo. L’elenco dei giorni festivi stabiliti dalla Commissione viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio dell’anno.

23)

La Commissione, unitamente alle autorità nazionali di regolamentazione, valuterà l’opportunità di rivedere questa raccomandazione dopo la data stabilita nella revisione del quadro regolamentare per la trasposizione nella legislazione nazionale da parte degli Stati membri.

24)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(3)  GU L 190 del 30.7.2003, pag. 13.

(4)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

(5)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(7)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.


ALLEGATO I

Modulo standard per la notifica di progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE

(«Modulo di notifica standard»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica standard specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all’attuazione dell’articolo 7, in particolare nell’ambito di riunioni precedenti la notifica. Di conseguenza la Commissione incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione a consultarla su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che esse sono tenute a fornire o, al contrario, sulla possibilità di essere dispensate dall’obbligo di fornire determinate informazioni sulle analisi di mercato da esse effettuate a norma dell’articolo 15 e dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE.

INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE

Tutte le informazioni presentate dalle autorità nazionali competenti devono essere corrette e complete e riportate in modo sintetico nel modulo in appresso. Il modulo standard non pretende di sostituirsi al progetto di misura notificato, ma deve consentire alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri di verificare che il progetto di misura notificato contenga effettivamente, sulla scorta delle informazioni contenute nel modulo standard, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per svolgere i compiti ad essa assegnati dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE entro i termini previsti dalla direttiva stessa.

Le prescritte informazioni devono essere riportate nelle varie sezioni e punti del modulo standard con rimandi al testo del progetto di misura nel quale esse figurano.

LINGUE

Il modulo va compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che può essere diversa dalla lingua utilizzata nel progetto di misura notificato. I pareri espressi e le decisioni prese dalla Commissione conformemente all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE sono redatti nella lingua del progetto di misura notificato e tradotti se possibile nella lingua utilizzata nel modulo di notifica standard.

Sezione 1

Definizione del mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

1.1.

Il mercato rilevante del prodotto o servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?

1.2.

Il mercato geografico rilevante in oggetto.

1.3.

Una breve sintesi del parere dell’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito.

1.4.

Una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordano con la definizione del mercato proposta e quante no).

1.5.

Qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1) e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 5 a 13 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 2.2 dell’annessa relazione esplicativa (2).

Sezione 2

Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

2.1.

Denominazione dell’impresa o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione dell’impresa o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo.

2.2.

I criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un’impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo.

2.3.

Denominazione delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante.

2.4.

Quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

2.5.

Del parere dell’autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito.

2.6.

Dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

Sezione 3

Obblighi imposti dall’autorità di regolamentazione

Si prega di indicare (ove applicabile):

3.1.

Il fondamento giuridico per l’imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi (articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE).

3.2.

Le ragioni per le quali l’imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

3.3.

Se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE, si prega di specificare le «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

Sezione 4

Rispetto di obblighi internazionali

In relazione all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE, si prega di indicare (ove applicabile):

4.1.

Se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o revocare obblighi nei confronti degli operatori del mercato a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE.

4.2.

La denominazione dell’impresa o delle imprese in oggetto.

4.3.

Quali sono gli impegni internazionali, assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da rispettare.


(1)  GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.

(2)  Relazione che accompagna la raccomandazione 2007/789/CE della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti es i servizi di comunicazione elettronica [C(2007) 5406; la relazione (in EN) è pubblicata in http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf]


ALLEGATO II

Modulo semplificato per la notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE

(«Modulo di notifica sintetico»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica sintetico specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

Non è necessario fornire una copia del testo del progetto di misura né allegare al modulo semplificato altri documenti. È tuttavia necessario indicare nel modulo semplificato il riferimento Internet attraverso il quale può essere consultato il progetto di misura.

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III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/33


AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati e alle organizzazioni regionali di prendere misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.

(2)

Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP e i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest'ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità del diritto internazionale applicabile.

(3)

Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza della pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale militare dell'Unione europea (UE), nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi di cooperare con il GFP nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

(4)

Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per la recrudescenza degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell'embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell'UE per offrire protezione alle navi del PAM. Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale.

(5)

Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un'azione dell'UE in vista di un contributo all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione.

(6)

Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, deplorandone in particolare la recente recrudescenza. Per quanto riguarda il contributo dell'UE all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta alla pirateria al largo della Somalia e alla protezione, ai sensi delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008), delle navi noleggiate dal PAM destinate alla Somalia, il Consiglio ha deciso di creare a Bruxelles una Cellula di coordinamento incaricata di sostenere le attività di sorveglianza e di protezione condotte da alcuni Stati membri al largo delle coste somale. Lo stesso giorno il Consiglio ha approvato, da un lato, un piano di attuazione per questa azione militare di coordinamento (EU NAVCO) e, dall'altro, un'opzione militare strategica riguardante un'eventuale operazione navale militare dell'UE, a favore della quale gli Stati membri che desiderano cooperare con il GFP in applicazione delle disposizioni della risoluzione 1816 (2008) metterebbero a disposizione i loro mezzi militari per scoraggiare e reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia.

(7)

Il 19 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/749/PESC, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO) (1).

(8)

All'inizio dell'operazione militare Atalanta, i compiti affidati alla Cellula di coordinamento saranno svolti nell'ambito della presente azione comune. Si dovrebbe pertanto procedere alla chiusura della Cellula di coordinamento.

(9)

Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull'operazione militare dell'UE per contribuire alla dissuasione dal compimento di atti di pirateria al largo della Somalia, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato.

(10)

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato, occorre che le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, conformemente alla decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (2) (in prosieguo: «Athena»).

(11)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede l'indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l'Unione europea deve disporre. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per un periodo di dodici mesi costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate dalla decisione riguardante Athena.

(12)

Con lettera del 30 ottobre 2008 l'UE ha inviato un'offerta al GFP, conformemente al punto 7 della risoluzione 1816 (2008), che contiene proposte riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte di Stati diversi dalla Somalia nei confronti delle persone arrestate nelle acque territoriali della Somalia che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

(13)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) conduce un'operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, in prosieguo denominata «Atalanta», al fine di contribuire:

alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nella risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Le forze schierate a tale scopo operano fino a 500 miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini, in conformità dell'obiettivo politico di un'operazione marittima dell'UE, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.

Articolo 2

Mandato

Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

a)

fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, in particolare quando incrociano nelle acque territoriali della Somalia;

b)

protegge le navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;

c)

sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;

d)

prende le misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;

e)

al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo;

f)

stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armato al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 150» che opera nel quadro dell'operazione «Libertà duratura».

Articolo 3

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

Il vice ammiraglio Phillip JONES è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito.

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell'operazione

La decisione sull'avvio dell'operazione militare dell'UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del GFP ai segretario generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione fatta dall'UE in applicazione del paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o del comandante della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare dell'UE.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

Articolo 7

Direzione militare

1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell'UE

La presidenza, l'SG/AR, il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, la Somalia, i paesi vicini e gli altri attori

1.   L'SG/AR, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell'ambito dei contatti con l'Unione africana, l'SG/AR è assistito dal rappresentante speciale dell'UE (RSUE) presso l'Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza.

2.   A livello operativo il comandante dell'operazione dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori e i servizi competenti del segretariato generale delle Nazioni unite dell'Organizzazione marittima internazionale e del PAM.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima. Quando l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.

4.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

6.   Le condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate al fine dell'esercizio della competenza giurisdizionale di tale Stato sono stabilite in occasione della conclusione o dell'attuazione degli accordi di partecipazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 11

Status delle forze dirette dall'UE

Lo status delle forze dirette dall'UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:

stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,

operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,

è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima.

Articolo 12

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali

1.   Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate e fermate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o

se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

2.   Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

Articolo 13

Relazioni con gli Stati di bandiera delle navi protette

Le condizioni della presenza di unità appartenenti ad Atalanta a bordo delle navi mercantili, in particolare quelle noleggiate dal PAM, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il buono svolgimento della missione, sono stabilite con lo Stato di bandiera di tali navi.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da Athena.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE ammonta a 8,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione riguardante Athena è pari al 30 %.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (3).

2.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

Articolo 16

Entrata in vigore e termine

1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   L'azione comune 2008/749/PESC è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della Cellula di coordinamento istituita dall'azione comune stessa. Detta chiusura interviene alla data di avvio dell'operazione di cui all'articolo 6 della presente azione comune.

3.   L'operazione militare dell'UE si conclude dodici mesi dopo la dichiarazione di capacità operativa iniziale dell'operazione, fatta salva l'eventuale proroga delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4.   La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell'UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione militare dell'UE e fatte salve le disposizioni applicabili della decisione riguardante Athena.

Articolo 17

Pubblicazione

1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le decisioni del CPS relative alle nomine di un comandante dell'operazione dell'UE e/o di un comandante della forza dell'UE nonché le decisioni del CPS riguardanti l'accettazione dei contributi degli Stati terzi e l'istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39.

(2)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

(3)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/38


DECISIONE 2008/852/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del trattato stabilisce che l’obiettivo dell’Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dev’essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, ivi comprese la corruzione e la frode.

(2)

La strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata sottolinea la necessità di sviluppare una politica globale dell’UE contro la corruzione.

(3)

Nella risoluzione del 14 aprile 2005 relativa ad una politica globale dell’UE contro la corruzione, che rinvia alla comunicazione della Commissione, presentata il 28 maggio 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale su una politica globale dell’UE contro la corruzione, il Consiglio riafferma l’importanza del ruolo e dell’opera degli Stati membri nell’elaborazione di una politica anticorruzione globale e sfaccettata sia nel settore pubblico sia nel settore privato, in collaborazione con tutti i pertinenti attori, tanto della società civile quanto del mondo imprenditoriale.

(4)

Il Consiglio europeo ha accolto con favore lo sviluppo, nel programma dell’Aja (3) (punto 2.7), di un concetto strategico contro la criminalità organizzata transfrontaliera e la corruzione a livello di UE e ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di approfondire tale concetto e di renderlo operativo.

(5)

I capi e i principali esponenti degli organi di polizia degli Stati membri addetti alla vigilanza e al controllo, nonché i capi e i principali esponenti delle agenzie per la lotta contro la corruzione dotati di un ampio mandato si sono riuniti nel novembre 2004 a Vienna in occasione della conferenza dell’AGIS sul rafforzamento della cooperazione operativa nella lotta contro la corruzione nell’Unione europea. Hanno sottolineato l’importanza di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione attraverso, fra l’altro, riunioni annuali e si sono espressi positivamente sull’idea di una rete europea per la lotta anticorruzione fondata sulle strutture esistenti. Sulla scia della conferenza di Vienna questi partner europei contro la corruzione (EPAC) si sono riuniti a Budapest nel novembre 2006 per la sesta riunione annuale, nel corso della quale hanno confermato, con una stragrande maggioranza, il proprio impegno a sostenere l’iniziativa volta a istituire una rete più formale per la lotta contro la corruzione.

(6)

Al fine di rafforzare le strutture esistenti, le autorità e le agenzie che faranno parte della rete europea per la lotta contro la corruzione potrebbero includere le organizzazioni che sono membri dell’EPAC.

(7)

Il rafforzamento della cooperazione internazionale è generalmente (4) considerato una questione fondamentale della lotta contro la corruzione. La lotta contro tutte le forme di corruzione dovrebbe essere migliorata cooperando efficacemente, individuando occasioni, condividendo buone prassi e sviluppando elevati standard professionali. L’istituzione di una rete per la lotta contro la corruzione a livello di UE costituisce un notevole contributo al miglioramento di tale cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità e le agenzie per prevenire e reprimere la corruzione in Europa è istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri dell’Unione europea (in prosieguo denominata la «rete»). La Commissione europea, l’Europol e l’Eurojust sono pienamente associati alle attività di detta rete.

Articolo 2

Composizione della rete

La rete è composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri dell’Unione europea incaricate di prevenire e reprimere la corruzione. I membri sono designati dagli Stati membri. Gli Stati membri designano almeno una e al massimo tre organizzazioni. La Commissione europea designa i suoi rappresentanti. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Europol e l’Eurojust possono partecipare alle attività della rete.

Articolo 3

Compiti della rete

1.   La rete svolge in particolare i seguenti compiti:

1)

rappresenta un forum per lo scambio di informazioni in tutta l’UE su misure efficaci ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione;

2)

agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

A tali fini, in particolare, è tenuto aggiornato un elenco di punti di contatto ed è reso operativo un sito web.

2.   Per l’espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono non meno di una volta l’anno.

Articolo 4

Ambito di applicazione

La cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri è disciplinata dalle pertinenti norme. L’istituzione della rete non pregiudica tali norme e non pregiudica il ruolo del CEPOL.

Articolo 5

Organizzazione della rete

1.   La rete si organizza, basandosi sulla collaborazione informale esistente tra gli EPAC.

2.   Gli Stati membri e la Commissione europea sostengono tutte le spese dei membri o dei rappresentanti da essi designati. Si applica la stessa regola all’Europol e all’Eurojust.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU C 173 del 26.7.2007, pag. 3.

(2)  Parere del 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1).

(4)  Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003.


Rettifiche

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/40


Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )

Pagina 45, articolo 32, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.»,

leggi:

«2.   Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 11.»;

pagina 64, articolo 90, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;»,

leggi:

«a)

i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 5;»;

pagina 65, articolo 93, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, (…)»,

leggi:

«2.   Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato III, (…)»;

pagina 65, articolo 95, secondo comma:

anziché:

«Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, (…)»,

leggi:

«Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 3, (…)».