ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
11 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1111/2008 della Commissione, del 10 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1112/2008 della Commissione, del 10 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1113/2008 della Commissione, del 10 novembre 2008, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e b per le navi battenti bandiera spagnola

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1114/2008 della Commissione, del 10 novembre 2008, recante divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

34

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/840/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631]

36

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

42

 

*

Decisione 2008/842/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica gli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

46

 

*

Posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

55

 

*

Posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

56

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2008/652/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone ed entità soggette a un congelamento dei fondi, le limitazioni in materia di sostegno finanziario pubblico, compresi i crediti, le garanzie e le assicurazioni all'esportazione, per evitare qualsiasi sostegno finanziario che possa contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e l'ispezione dei carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati da detta posizione comune. La posizione comune 2008/652/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

(2)

La posizione comune 2008/652/PESC invita inoltre tutti gli Stati membri a vigilare sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. A tal fine, talune disposizioni della suddetta posizione comune riguardano la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2).

(3)

Occorre precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2007 (3), non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di detto regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 423/2007 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite da detto regolamento.

(5)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione nella Comunità richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)

Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che figura nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere modificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (4).

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007.

(8)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

a)

All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

«l)

“contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

m)

“richiesta”: qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

n)

“persona, entità o organismo in Iran”:

i)

lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;

ii)

qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.».

b)

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«iii)

altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS.».

c)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.».

d)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.».

e)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato.

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (5) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (6).

Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni.

Fino al 30 giugno 2009, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. Nel caso di una dichiarazione di esportazione, le informazioni di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 non sono richieste fino al 30 giugno 2009.

A decorrere dal 1o luglio 2009 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

f)

L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

c)

fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).».

g)

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell' UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR1803 (2008).».

h)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

1.   Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:

a)

esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

b)

impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d)

qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, fatti salvi gli articoli 5 e 7. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

a)

enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat;

b)

succursali e filiali, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

c)

succursali e filiali, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

d)

enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'allegato VI.

Articolo 11 ter

1.   Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata.

2.   Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.».

i)

All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.».

j)

All'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.».

k)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

1.   Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,

a)

alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;

b)

a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;

c)

a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità,

in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento.

2.   Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.   In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.».

l)

All'articolo 15, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente lettera:

«d)

modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2008/652/PESC.».

m)

Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I BIS.

n)

L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

o)

L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.

p)

Il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

(4)  GU L 143 del 6.6.2007, pag. 1.

(5)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(6)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.».


ALLEGATO I

"ALLEGATO I BIS

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

Note generali

1.

Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B.)

1.

Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B., la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2.

La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3.

Il divieto non si applica per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

4.

Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IA.A.   BENI

A0.   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.

Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

b.

Lampade a catodo cavo all'uranio

IA.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

1.

Dispositivi di tenuta

2.

Componenti interni

3.

Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

0A001

IA.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

IA.A0.013

"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001


A1.   Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

IA.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

IA.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225.

1B225

IA.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:

a.

"materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

"modulo specifico" superiore a 10 × 106 m o

2.

"carico di rottura specifico" superiore a 17 × 104 m;

b.

"materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

"modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m o

2.

"carico di rottura specifico" superiore a 76,2 × 103 m;

c.

"filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a o b.

Nota: questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

a.

costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009;

b.

"materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e.

1C010.e

1C210

IA.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

IA.A1.012

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C).

Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

1C216

IA.A1.013

Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.

una massa maggiore di 5 kg.

Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

1C226


A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‧tavola vuota‧;

b.

controllori numerici, combinati con "software" di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

c.

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.

strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica: per ‧tavola vuota‧ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

IA.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o

b.

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo "asservito" o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

IA.A2.011

Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o leghe di tantalio;

6.

titanio o leghe di titanio; o

7.

zirconio o leghe di zirconio.

Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio

Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d.

2B352.d


A3.   Materiali elettronici

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

3A227

IA.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

e.

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

f.

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3A233


A6.   Sensori e laser

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A6.001

Barre di granato di ittrio (YAG)

IA.A6.003

Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.

Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

"Laser" ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W

Nota: questa voce non contempla i "laser" ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

"Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

1.

I "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.

Questa voce con contempla i "laser" a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso

Nota: questa voce non contempla i "laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale

Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c

IA.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W

3.

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4.

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

1.

Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.

2.

Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2.

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

4.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TECNOLOGIE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IA.A. (Beni).

–"


ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

Note generali

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

NB:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni della sezione II.B.

2.

La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni sottoposti a controllo rimane sottoposta a controllo anche quando utilizzabile per beni non sottoposti a controllo.

3.

I controlli non si applicano per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

4.

I controlli sul trasferimento di "tecnologia" non si applicano per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.   BENI

A0.   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.008

Specchi piani, convessi e concavi rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Lenti, polarizzatori, lamine ritardatrici a mezz'onda (lamine lambda/2), lamine ritardatrici a quarto d'onda (lamine lambda/4), finestre laser in silicio o in quarzo e rotatori, rivestiti di strati antiriflesso nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

0B001.g

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s

pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto

0B002.f.2

2B231


A1.   Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.A1.003

Guarnizioni e dispositivi di tenuta fabbricati con uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri in viton;

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

 

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalizzatori platinati, diversi da quelli specificati in 1A225, appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante, e loro sostituti.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.A2.002

Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.

 

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.

che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

b.

teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica: le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e ‧precisione‧ migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.

fondo scala di 200 kPa o superiore e ‧precisione‧ migliore di 2 kPa.

Nota tecnica: ai fini di 2B230, la ‧precisione‧ include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o ‧carbonio grafite‧;

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio; o

9.

acciai inossidabili.

Nota tecnica: il ‧carbonio grafite‧ è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o ‧carbonio grafite‧;

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio;

9.

carburo di silicio;

10.

carburo di titanio o

11.

acciai inossidabili.

Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.

2B350.d

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.

acciaio inossidabile,

2.

leghe di alluminio.

 


A6.   Sensori e laser

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.A6.002

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm - 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

Nota: questa voce non contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003.

6A003

II.A6.005

"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

a.

"laser" a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di "laser" a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

1.

I "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.

Questa voce con contempla i "laser" definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.

Questa voce non contempla i diodi "laser" con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

"Laser""accordabili" allo stato solido come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

laser in titanio-zaffiro,

b.

laser in alessandrite.

Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.c


A7.   Materiale avionico e di navigazione

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.A7.001

Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:

I.

sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora ‧errore circolare probabile‧ (CEP) o inferiore (migliore) o

2.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un ‘ERRORE circolare probabile’ (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o ‧DBRN‧ per un massimo di quattro minuti;

c.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

2.

progettati per avere un livello di shock non operativo di 900 g o superiore con durata di 1 millisecondo o superiore.

Nota: i parametri di cui ai punti I.a. e I.b. sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o

3.

conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

1.

I.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

‧Errore circolare probabile‧ (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

II.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

7A003, 7A103

II.B.   TECNOLOGIE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

II.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A. (Beni)."

 


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO VI

Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2

Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettera b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francia

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Codice BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Codice BIC: MELIDEHH

Regno Unito

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Codice BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francia

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Codice BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Codice BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Rome

Codice BIC: SEPBITR1

Regno Unito

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Codice BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francia

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Codice BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Succursale di Amburgo

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Codice BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Succursale di Francoforte

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Codice BIC: BSIRDEFF

Grecia

Succursale di Atene

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Codice BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Regno Unito

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Codice BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francia

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Codice BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Regno Unito

Sede principale e succursale principale

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Codice BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, nonché di enti finanziari e creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettere c) e d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaigian

Succursale di Baku della Bank Melli Iran

Nobel Ave. 14, Baku

Codice BIC: MELIAZ22

Iraq

No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

Codice BIC: MELIIQBA

Oman

Succursale di Mascate, Oman

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Codice BIC: MELIOMR

Cina

Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Codice BIC: MELIHKHH

Egitto

Ufficio di rappresentanza

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale

P.O. Box: 1894, Dubai

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Abu Dhabi

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Codice BIC: MELIAEADADH

Succursale di Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Codice BIC: MELIAEADALN

Succursale di Bur Dubai

Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Codice BIC: MELIAEADBR2

Succursale principale di Dubai

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Codice BIC: MELIAEADFUJ

Succursale di Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Codice BIC: MELIAEADRAK

Succursale di Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Codice BIC: MELIAEADSHJ

Federazione russa

n. 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Codice BIC: MELIRUMM

Giappone

Ufficio di rappresentanza

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Corea del Sud

Succursale di Seoul della Bank Mellat

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Codice BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turchia

Succursale di Istanbul

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Codice BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Succursale di Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Codice BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Succursale di Smirne

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Codice BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Succursale di Erevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Codice BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Emirati Arabi Uniti

Succursale di Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Codice BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libano

Ufficio regionale

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale principale di Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Codice BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Succursale di Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Baalbak

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Saida

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Codice BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Codice BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Succursale di Doha

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Codice BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran

Makhtoomgholi ave., n. 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale, Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Succursale di Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Ajman

N. 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Abu Dhabi

N. 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Succursale di Al Ein

N. 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Sharjah

N. 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Succursale del Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran, Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Codice BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tagikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Codice BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Cina

Ufficio di rappresentanza, Cina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)

Afghanistan

Sede principale

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Codice BIC: AFABAFKA

Succursale di Harat

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Codice BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Codice BIC: IDUNVECAXXX»


(1)  Gli enti contrassegnati con asterisco sono parimenti oggetto di congelamento dei fondi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune 2007/140/PESC.

(2)  Cfr. nota 1.


11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (2) stabilisce le misure e le condizioni necessarie per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all’esportazione siano prodotte esclusivamente con carni bovine di origine comunitaria.

(2)

Si è constatato che i vincoli imposti dal regolamento (CE) n. 1731/2006 in ordine alla presentazione delle carni alle autorità doganali creano agli operatori problemi pratici inutili. Le condizioni imposte dal regolamento per l’espletamento delle formalità di esportazione complicano i compiti delle autorità doganali negli Stati membri in cui sono già di applicazione sistemi doganali elettronici.

(3)

Per agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1731/2006 occorre pertanto semplificare le condizioni per la presentazione delle carni alle autorità doganali e le relative formalità di esportazione, ferma restando tuttavia l’efficacia e la trasparenza dei controlli da parte delle autorità doganali.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1731/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.


11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e b per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

55/T&Q

Stato membro

ESP

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e b

Data

2.9.2008


11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

recante divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

56/T&Q

Stato membro

SWE

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

IIIa, acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

Data

22.9.2008


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2008) 6631]

(2008/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE figurano Anoplophora malasiaca (Forster) e Anoplophora chinensis (Thomson). Studi recenti hanno rivelato che quelle due denominazioni fanno riferimento ad un’unica specie di organismo nocivo. Ai fini della presente decisione, è quindi opportuno che venga utilizzata la sola denominazione scientifica Anoplophora chinensis (Forster) per designare Anoplophora malasiaca (Forster) e Anoplophora chinensis (Thomson) elencate nel suddetto allegato.

(2)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che vi sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, elencato o meno nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.

(3)

A motivo della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) su varie piante ospiti nella regione Lombardia, il 23 novembre 2007 l’Italia ha informato la Commissione e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 9 novembre 2007, misure aggiuntive per prevenire l’ulteriore introduzione e la diffusione di tale organismo all’interno del suo territorio.

(4)

In seguito all’accertamento della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) su varie piante ospiti nei Paesi Bassi, la Commissione e gli altri Stati membri sono stati informati, in data 21 gennaio 2008, circa le misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale organismo nei Paesi Bassi.

(5)

L’organismo Anoplophora chinensis (Forster) è stato recentemente intercettato in molte spedizioni di piante di Acer spp destinate all’impianto, originarie di paesi terzi. Attualmente non vi sono particolari requisiti nei confronti di questo organismo nocivo per piante di Acer spp, né per altre piante considerate tra le piante ospiti più sensibili, originarie di paesi terzi o della Comunità.

(6)

Nel 2008 i Paesi Bassi hanno pubblicato i risultati di un’analisi del rischio fitosanitario effettuata su Anoplophora chinensis (Forster), che constata l’esistenza di una elevata probabilità di insediamento dell’organismo nella Comunità e di un alto potenziale di rischio economico per diverse piante ospiti.

(7)

Occorre quindi adottare misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster). È necessario applicare tali misure ad un elenco di piante di qualsiasi origine, le cosiddette «piante specificate», note come piante ospiti dell’organismo nocivo Anoplophora chinensis (Forster) e che presentano il più alto rischio di infestazione.

(8)

È pertanto opportuno adottare misure precise in relazione all’importazione delle piante specificate, alla loro produzione nei paesi terzi e alle ispezioni all’entrata nella Comunità. È inoltre necessario stabilire le misure per la produzione, lo spostamento e il controllo delle piante specificate originarie di zone della Comunità dove è confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

È necessario stabilire provvedimenti dettagliati da applicare nelle zone della Comunità dove è confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), ossia le zone infestate. In tali zone si devono applicare misure atte a eradicare l’organismo nocivo e si deve procedere a una sorveglianza intensiva della sua presenza. Le zone confinanti con le suddette aree, ossia le zone cuscinetto, devono essere oggetto di un monitoraggio intensivo al fine di rilevare l’eventuale presenza dell’organismo. In caso di prima segnalazione dell’organismo in una zona della Comunità, la superficie della relativa zona cuscinetto può essere ridotta per rispecchiare meglio il rischio di diffusione più limitato.

(10)

Un’ispezione per controllare la presenza o l’assenza continua di Anoplophora chinensis (Forster) deve essere effettuata su tutte le piante ospiti in tutti gli Stati membri.

(11)

È opportuno che tali misure vengano riesaminate entro il 31 maggio 2009 tenendo conto della disponibilità, dopo un periodo vegetativo, dei risultati delle ispezioni ufficiali e degli esami effettuati dagli Stati membri sulle piante specificate importate e trasportate nel territorio della Comunità nel quadro delle misure di emergenza.

(12)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «piante specificate» si intendono le piante destinate all’impianto, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., e Ulmus spp.;

b)

per «luogo di produzione» si intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 (2).

Articolo 2

Importazione delle piante specificate

Le piante specificate importate da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte nella Comunità solo se:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, punto 1, della presente decisione;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nella Comunità sono ispezionate dall’organismo ufficiale competente, conformemente all’allegato I, sezione I, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 3

Spostamenti di piante specificate all’interno della Comunità

Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità, definite ai sensi dell’articolo 5, possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste nell’allegato I, sezione II, punto 1.

Le piante specificate importate a norma dell’articolo 2 da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste all’allegato I, sezione II, punto 2.

Articolo 4

Ispezioni

Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e individuare eventuali indizi di contaminazione sulle piante ospiti nel loro territorio.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali ispezioni, unitamente agli elenchi delle zone delimitate di cui all’articolo 5 della presente decisione, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 5

Zone delimitate

Se i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 4 confermano la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in una zona determinata, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri definiscono zone delimitate, comprendenti una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.

Gli Stati membri adottano misure ufficiali nelle zone delimitate come stabilito nell’allegato II, sezione 2.

Articolo 6

Rispetto della decisione

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Riesame

La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 maggio 2009.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del Segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO I

MISURE DI EMERGENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

I.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

1)

Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «luogo di origine»; oppure

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine, e

ii)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione, stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

II.   Condizioni per il trasporto

1)

Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) e se sono state coltivate durante un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:

i)

che è registrato in conformità con la direttiva 92/90/CEE (3) e

ii)

che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali meticolose per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; se del caso, l’ispezione include un campionamento distruttivo e

iii)

dove le piante sono state collocate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster); o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata, in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

2)

Le piante specificate importate, ai sensi della sezione I, da paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(3)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.


ALLEGATO II

MISURE DI EMERGENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 5

1.   Definizione delle zone delimitate

a)

Le zone delimitate di cui all’articolo 5 sono costituite dalle seguenti parti:

i)

una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora chinensis (Forster) e, se del caso, tutte le piante appartenenti ad uno stesso lotto al momento dell’impianto;

ii)

una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata.

b)

La delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a) è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo Anoplophora chinensis (Forster), sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento di tale organismo. In caso di prima segnalazione dell’organismo in una zona e in seguito a un’ispezione di delimitazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km al di là del confine della zona infestata.

c)

Qualora la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) venga confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona delimitata sono modificati conseguentemente oppure vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

d)

Qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al punto 2, lettera b), Anoplophora chinensis (Forster) non sia rilevata in una zona delimitata per un periodo di quattro anni, tale delimitazione viene revocata e le misure di cui al punto 2 non vengono più applicate.

2.   Misure applicabili nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 5 da applicare nelle zone delimitate comprendono almeno:

a)

nella zona infestata, misure atte a eradicare Anoplophora chinensis (Forster), inclusi l’abbattimento e la distruzione delle piante infestate e delle piante con tracce di Anoplophora chinensis (Forster), comprese le radici, da effettuare annualmente prima del 30 aprile;

b)

nella zona infestata e nella zona cuscinetto, un monitoraggio intensivo per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) tramite ispezioni delle piante ospiti effettuate annualmente ad opportuni intervalli.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/42


DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del programma dell’Aia è di migliorare le capacità comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale obiettivo deve essere perseguito in particolare mediante il ravvicinamento delle legislazioni. La pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace che corrisponda alle aspettative dei cittadini e alle esigenze degli Stati membri e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea. In tale prospettiva, il punto 14 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 afferma che i cittadini dell’Europa si aspettano che l’Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, adotti una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata.

(2)

Nella comunicazione del 29 marzo 2004 relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, la Commissione ha affermato che il dispositivo di lotta contro la criminalità organizzata all’interno dell’Unione europea doveva essere consolidato e ha manifestato l’intenzione di elaborare una decisione quadro volta a sostituire l’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (2).

(3)

Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell’Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale ha l’obiettivo di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e riguarda aree di criminalità particolarmente grave con dimensioni transfrontaliere e occorre dare priorità a quei settori della criminalità che sono specificamente citati nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata negli Stati membri. La presente decisione quadro dovrebbe pertanto comprendere i reati solitamente commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale. Dovrebbe inoltre prevedere pene corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li hanno commessi o ne sono responsabili.

(4)

Gli obblighi derivanti dall’articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati membri di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali, per esempio gruppi con una finalità diversa da quella di ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

(5)

Gli obblighi derivanti dall’articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati membri di interpretare l’espressione «attività criminali» in modo che indichi l’esecuzione di atti materiali.

(6)

L’Unione europea dovrebbe basarsi sul considerevole lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (la «convenzione di Palermo»), conclusa, a nome della Comunità europea, con la decisione 2004/579/CE del Consiglio (3).

(7)

Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, come applicato dal secondo comma dell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità.

(8)

La presente decisione quadro rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 49. Nella presente decisione quadro nulla è inteso a ridurre o restringere le norme nazionali in materia di diritti o libertà fondamentali quali il giusto processo, il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione, di stampa o di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi, e il conseguente diritto a manifestare.

(9)

L’azione comune 98/733/GAI andrebbe pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro:

1)

per «organizzazione criminale» si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

2)

per «associazione strutturata» si intende un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

Articolo 2

Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale o entrambi:

a)

il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

b)

il comportamento di una persona consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività.

Articolo 3

Pene

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che:

a)

il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni; o

b)

il reato di cui all’articolo 2, lettera b), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o compresa tra due e cinque anni.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il fatto che i reati di cui all’articolo 2, quali determinati da tale Stato membro, siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante.

Articolo 4

Circostanze particolari

Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio:

a)

rinuncia alle sue attività criminali; e

b)

fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

i)

prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato;

ii)

identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

iii)

acquisire elementi di prova;

iv)

privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o

v)

prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2.

Articolo 5

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui all’articolo 2 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:

a)

sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c)

sull’esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di uno dei reati di cui all’articolo 2 a beneficio della persona giuridica.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui all’articolo 2.

4.   Ai sensi della presente decisione quadro, per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 6

Pene applicabili alle persone giuridiche

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di pene effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre pene, ad esempio:

a)

l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b)

il divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;

c)

l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d)

lo scioglimento giudiziario;

e)

la chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Competenza giurisdizionale e coordinamento dell’azione penale

1.   Ciascuno Stato membro si adopera per far sì che la propria competenza giurisdizionale copra almeno i casi in cui i reati di cui all’articolo 2:

a)

sono stati commessi interamente o parzialmente nel suo territorio, indipendentemente dal luogo in cui l’organizzazione criminale è stabilita o esercita le sue attività criminali;

b)

sono stati commessi da un suo cittadino; oppure

c)

sono stati commessi a beneficio di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.

Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui alle lettere b) e c), laddove il reato di cui all’articolo 2 sia commesso al di fuori del suo territorio.

2.   Se un reato di cui all’articolo 2 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi dell’Eurojust o di qualsiasi altro organo o struttura istituiti in seno all’Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

a)

lo Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti;

b)

lo Stato membro di cui l’autore del reato ha la nazionalità o nel quale è residente;

c)

lo Stato membro di origine delle vittime;

d)

lo Stato membro nel cui territorio è stato trovato l’autore del reato.

3.   Uno Stato membro che in base al suo ordinamento giuridico non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale e, laddove opportuno, ad avviare l’azione penale nei confronti del reato di cui all’articolo 2, qualora sia commesso da uno dei suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4.   Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 8

Assenza di obbligo di querela o denuncia della vittima

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui all’articolo 2 non dipendano da una querela o denuncia della vittima del reato, almeno per quanto riguarda i fatti commessi nel territorio dello Stato membro stesso.

Articolo 9

Abrogazione di disposizioni esistenti

L’azione comune 98/733/GAI è abrogata.

I riferimenti alla partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI negli atti adottati in applicazione del titolo VI del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea si intendono come riferimenti alla partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi della presente decisione quadro.

Articolo 10

Attuazione e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro l’11 maggio 2010.

2.   Gli Stati membri trasmettono entro l’11 maggio 2010 al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro l’11 novembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 11

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Parere espresso previa consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69.


11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/46


DECISIONE 2008/842/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica gli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC, che ha attuato la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (2) che modifica la posizione comune 2007/140/PESC e ha attuato la risoluzione 1803 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

La posizione comune 2008/652/PESC prevede, tra l'altro, che gli Stati vigilino sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con tutte le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

(4)

Il Consiglio ha individuato le succursali e filiali all'estero delle banche domiciliate in Iran alle quali si applica la posizione comune 2008/652/PESC. Occorre indicare che talune entità contemplate formano parimenti oggetto di un congelamento dei beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della posizione comune 2007/140/PESC.

(5)

È opportuno modificare gli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/CE sono sostituiti dal testo in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

Succursali e filiali, rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1, lettera b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francia

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

Codice BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Codice BIC: MELIDEHH

Regno Unito

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Codice BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francia

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

Codice BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Codice BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Roma

Codice BIC: SEPBITRR

Regno Unito

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Codice BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francia

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

Codice BIC: BSIRFRPP

TÉLEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Succursale di Amburgo

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Codice BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Succursale di Francoforte

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Codice BIC: BSIRDEFF

Grecia

Succursale di Atene

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Codice BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Regno Unito

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Codice BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francia

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

Codice BIC: BTEJFRPP

TÉLEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Regno Unito

Sede principale e succursale principale

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Codice BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

ALLEGATO IV

Succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran, nonché di enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1, lettere c) e d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaigian

Succursale di Baku della Bank Melli Iran

Nobel Ave. 14, Baku

Codice BIC: MELIAZ22

Iraq

No.111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

Codice BIC: MELIIQBA

Oman

Succursale di Mascate, Oman

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Codice BIC: MELIOMR

Cina

Melli Bank HK (filiale di Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Codice BIC: MELIHKHH

Egitto

Ufficio di rappresentanza

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale

P.O. Box: 1894, Dubai

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Abu Dhabi

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Codice BIC: MELIAEADADH

Succursale di Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Codice BIC: MELIAEADALN

Succursale di Bur Dubai

Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Codice BIC: MELIAEADBR2

Succursale principale di Dubai

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Codice BIC: MELIAEADFUJ

Succursale di Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Codice BIC: MELIAEADRAK

Succursale di Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Codice BIC: MELIAEADSHJ

Federazione russa

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Codice BIC: MELIRUMM

Giappone

Ufficio di rappresentanza

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Corea del Sud

Succursale di Seoul della Bank Mellat

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Codice BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turchia

Succursale di Istanbul

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Codice BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Succursale di Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Codice BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Succursale di Smirne

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Codice BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Succursale di Erevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Codice BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Emirati Arabi Uniti

Succursale di Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

Codice BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libano

Ufficio regionale

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale principale di Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Codice BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Succursale di Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Baalbak

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Saida

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Codice BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Codice BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Succursale di Doha

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Codice BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran

Makhtoomgholi ave., n°181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale, Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Succursale di Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Abu Dhabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Succursale di Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Succursale del Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Codice BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tagikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Codice BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Cina

Ufficio di rappresentanza, Cina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)

Afghanistan

Sede principale

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Codice BIC: AFABAFKA

Succursale di Harat

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Codice BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Codice BIC: IDUNVECAXXX.

»

(1)  Le entità contrassegnate da un asterisco (*) formano parimenti oggetto di un congelamento dei beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della posizione comune 2007/140/PESC.

(2)  Le entità contrassegnate da un asterisco (*) formano parimenti oggetto di un congelamento dei beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della posizione comune 2007/140/PESC.


11.11.2008   

IT

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L 300/55


POSIZIONE COMUNE 2008/843/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1).

(2)

Nelle conclusioni del 13 ottobre 2008 il Consiglio si è rallegrato dei progressi compiuti dall'Uzbekistan nell'ultimo anno per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Il Consiglio ha incoraggiato l'Uzbekistan a progredire sulla via dei diritti umani, della democratizzazione e dello stato di diritto e si è rallegrato altresì dell'impegno assunto dall'Uzbekistan di collaborare con l'Unione europea su una serie di questioni inerenti ai diritti umani. In questo contesto, il Consiglio ha deciso di non prorogare i divieti di soggiorno applicati a determinate persone di cui alla posizione comune 2007/734/PESC.

(3)

Il Consiglio si è mostrato tuttavia preoccupato per la situazione dei diritti umani in Uzbekistan in un certo numero di settori ed ha esortato le autorità di questo paese a dare piena attuazione ai loro obblighi internazionali al riguardo. In questo contesto, il Consiglio ha deciso che l'embargo sulle armi imposto dalla posizione comune 2007/734/PESC dovrebbe essere prorogato per una durata di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo1

La posizione comune 2007/734/PESC è prorogata fino al 13 novembre 2009.

Articolo 2

Gli articoli 3 e 4 e l'allegato II della posizione comune 2007/734/PESC sono abrogati.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.


11.11.2008   

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L 300/56


POSIZIONE COMUNE 2008/844/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (1).

(2)

Il 13 ottobre 2008 il Consiglio ha deciso che le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/276/PESC dovranno essere prorogate per un periodo di dodici mesi. Tuttavia, il Consiglio ha altresì deciso che i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, non dovranno applicarsi per un periodo di sei mesi rivedibile e questo al fine di incoraggiare il dialogo con le autorità bielorusse e l'adozione di misure per rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo.

(3)

Il Consiglio, al termine del suddetto periodo di sei mesi, riesaminerà la situazione in Bielorussia e valuterà i progressi compiuti dalle autorità bielorusse in materia di riforma del codice elettorale, destinati ad allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche. Il Consiglio valuterà altresì ogni altra azione concreta volta a rafforzare il rispetto dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione e di stampa, nonché la libertà di riunione e di associazione politica, e dello Stato di diritto. Se necessario, il Consiglio può decidere di applicare i divieti di soggiorno prima, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse nel campo della democrazia e dei diritti dell'uomo.

(4)

La posizione comune 2008/228/PESC del Consiglio del 7 aprile 2008 che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia fino al 10 aprile 2009 deve essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 13 ottobre 2009.

Articolo 2

1.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 13 aprile 2009.

2.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 13 aprile 2009.

Articolo 3

Prima del 13 aprile 2009 la presente posizione comune sarà riesaminata alla luce della situazione in Bielorussia.

Articolo 4

La posizione comune 2008/288/PESC è abrogata.

Articolo 5

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.


11.11.2008   

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L 300/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.