ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1076/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

24

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/830/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, concernente l’aiuto di Stato C 21/07 (ex N 578/06) che l’Ungheria intende adottare a favore dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. [notificata con il numero C(2008) 1342]  ( 1 )

34

 

 

2008/831/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2008) 6266]  ( 1 )

50

 

 

2008/832/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6290]  ( 1 )

53

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.11.2008   

IT

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L 295/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.

(2)

In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione.

(3)

La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

(4)

L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

(5)

L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

(6)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

(7)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

(8)

L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

(9)

Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

(10)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

(11)

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione (6) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.

(13)

È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007.

A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010;

b)

ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011;

c)

agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

4.   In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio.

5.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano.

7.   Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.

Articolo 2

Elenco degli operatori e delle navi

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo;

2)

«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Articolo 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3.   Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4.   Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto.

5.   Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

Articolo 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell’assunzione in carico

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2.   Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

a)

le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e

b)

le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4.   Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

Articolo 6

Frequenza di trasmissione

1.   Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;

c)

prima dell’entrata in porto;

d)

all’atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2.   Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4.   Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.

5.   Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l’intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

6.   Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema.

Articolo 7

Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

Articolo 8

Messaggi di ricezione

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

CAPO III

ESENZIONI

Articolo 9

Esenzioni

1.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e dall’obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3.   I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5.   I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall’obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10

Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati

1.   In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;

c)

prima dell’entrata in porto;

d)

all’atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3.   Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un’avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

Articolo 11

Mancata ricezione dei dati

1.   Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.

2.   Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.   Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 12

Impossibilità di accedere ai dati

1.   Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell’articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2.   Se l’accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3.   Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8.

4.   Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8, alla nave è vietato l’esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;

b)

il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;

c)

il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera.

2.   Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

CAPO V

SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI

Articolo 14

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell’allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile).

2.   Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4.   I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.

Articolo 15

Accesso ai dati

1.   Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.

3.   I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.

4.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

Articolo 16

Scambio di dati tra Stati membri

1.   L’accesso ai dati previsto all’articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

2.   Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.

3.   Gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

b)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 17

Autorità unica

1.   Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3.   Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(5)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(6)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.


ALLEGATO (1)

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

N.

Elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (2)/Facoltativo (O) (3)

1

Messaggio ERS

 

 

 

2

Inizio del messaggio

ERS

Tag indicante l’inizio del messaggio ERS

C

3

Indirizzo

AD

Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)

C

4

Mittente

FR

Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)

C

5

Numero (di registrazione) del messaggio

RN

Numero di serie del messaggio (formato CCC99999999)

C

6

Data (di registrazione) del messaggio

RD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

7

Ora (di registrazione) del messaggio

RT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

8

Tipo di messaggio

TM

Tipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL)

C

9

Messaggio di prova

TS

La presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di prova

CIF se messaggio di prova

10

 

 

 

 

11

Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET)

 

RET è un messaggio di conferma

 

12

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il messaggio costituisce una conferma dell’avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN

 

13

Numero del messaggio inviato

RN

Numero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999)

C

14

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

15

Motivo del rifiuto (eventuale)

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

16

 

 

 

 

17

Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR)

 

COR è un messaggio di correzione

 

18

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN

 

19

Numero del messaggio originale

RN

Numero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999)

C

20

Motivo della correzione

RE

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG)

 

LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo

 

23

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Inizio della registrazione del giornale di bordo

LOG

Tag indicante l’inizio della registrazione del giornale di bordo

C

25

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

26

Identificazione principale della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata

CIF se CFR non aggiornato

27

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

O

28

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

29

Nome del comandante

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

30

Indirizzo del comandante

MD

Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

31

Paese di immatricolazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese

C

32

 

 

 

 

33

DEP: elemento di dichiarazione

 

Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo

 

34

Inizio della dichiarazione di partenza

DEP

Tag indicante l’inizio della dichiarazione di partenza dal porto

C

35

Data

DA

Data di partenza (AAAA-MM-GG)

C

36

Ora

TI

Ora di partenza (OO:MM in UTC)

C

37

Nome del porto PO

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

38

Attività prevista

AA

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se per l’attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo

39

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

CIF se prevista attività di pesca

40

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF se catture a bordo della nave

41

 

 

 

 

42

FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca

 

Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera

 

43

Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

FAR

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

C

44

Marcatore di ultimo rapporto

LR

Marcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)

CIF se ultimo messaggio

45

Marcatore di ispezione

IS

Marcatore indicante che il rapporto sull’attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un’ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)

CIF se è stata effettuata un’ispezione

46

Data

DA

Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

47

Ora

TI

Ora di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC)

O

48

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF

49

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca

O

50

Tempo di pesca

DU

Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione

CIF se richiesto (3)

51

Sottodichiarazione relativa agli attrezzi

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

CIF se impiego di attrezzi

52

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)

CIF se richiesto dalle norme (3)

53

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF se sono state effettuate catture

54

 

 

 

 

55

RLC: dichiarazione relativa al trasferimento

 

Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco

 

56

Inizio della dichiarazione relativa al trasferimento

RLC

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasferimento

C

57

Data

DA

Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

CIF

58

Ora

TI

Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)

CIF

59

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se operazione di pesca in comune e nave UE

60

Indicativo di chiamata della nave ricevente

TT

Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

CIF se operazione di pesca in comune

61

Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF se operazione di pesca in comune

62

Numeri CFR dell’altra o delle altre navi partecipanti

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE

63

Indicativo di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti

TF

Indicativo internazionale di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti

CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

64

Stato/i di bandiera dell’altra o delle altre navi partecipanti

FC

Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

65

Trasferimento verso

RT

Codice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare.

CIF

66

Sottodichiarazione POS

POS

Luogo del trasferimento (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

67

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Quantitativo di pesce trasferito (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: dichiarazione di trasbordo

 

Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente

 

70

Inizio della dichiarazione di trasbordo

TRA

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo

C

71

Data

DA

Inizio TRA (AAAA-MM-GG)

C

72

Ora

TI

Inizio TRA (OO:MM in UTC)

C

73

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare

74

Nome del porto PO

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto

75

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se nave da pesca

76

Trasbordi: nave ricevente

TT

Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

C

77

Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Se nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

78

Numero CFR della nave cedente

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se nave comunitaria

79

Trasbordi: nave (cedente)

TF

Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedente

C

80

Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente

FC

Se nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

81

Sottodichiarazione POS

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO)

82

Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: dichiarazione di entrata nella zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

85

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: entrata nella zona

COE

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo

C

86

Data

DA

Data di entrata (AAAA-MM-GG)

C

87

Ora

TI

Ora di entrata (OO:MM in UTC)

C

88

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).

L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

89

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave.

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

90

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

91

COX: dichiarazione di uscita dalla zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

92

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: uscita dalla zona

COX

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo

C

93

Data

DA

Data di uscita (AAAA-MM-GG)

C

94

Ora

TI

Ora di uscita (OO:MM in UTC)

C

95

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).

L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se non si svolgono altre attività di pesca

96

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se non si svolgono altre attività di pesca

97

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

98

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

SPE

Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona

 

In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali

 

101

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: attraversamento di una zona

CRO

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS

C

102

Dichiarazione di entrata nella zona

COE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

103

Dichiarazione di uscita dalla zona

COX

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: dichiarazione di pesca transzonale

 

In caso di pesca transzonale

 

106

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: pesca transzonale

TRZ

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonale

C

107

Dichiarazione di entrata

COE

Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

108

Dichiarazione di uscita

COX

Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: dichiarazione di ispezione

 

Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante

 

111

Inizio della dichiarazione di ispezione

INS

Tag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezione

O

112

Paese di ispezione

IC

Codice ISO alpha-3 del paese

O

113

Ispettore incaricato

IA

Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore

O

114

Data

DA

Data di ispezione (AAAA-MM-GG)

O

115

Ora

TI

Ora di ispezione (OO:MM in UTC)

O

116

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: dichiarazione di rigetto in mare

 

 

CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO)

119

Inizio della dichiarazione di rigetto in mare

DIS

Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare

C

120

Data

DA

Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)

C

121

Ora

TI

Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)

C

122

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

123

Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare

SPE

Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro

 

Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitaria

CIF se richiesto (3)

126

Inizio della notifica preventiva

PRN

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di notifica preventiva

C

127

Data prevista

PD

Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)

C

128

Ora prevista

PT

Data prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)

C

129

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

130

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se nel mar Baltico

131

Data di sbarco prevista

DA

Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico

CIF se nel mar Baltico

132

Ora di sbarco prevista

TI

Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico

CIF se nel mar Baltico

133

Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)

C

134

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’entrata nel settore/nella zona o dell’uscita dal settore/dalla zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca

 

Da trasmettere immediatamente dopo l’ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce

 

137

Inizio della convalida della dichiarazione di cattura

EOF

Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto

C

138

Data

DA

Data di convalida (AAAA-MM-GG)

C

139

Ora

TI

Ora di convalida (OO:MM in UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: dichiarazione di rientro in porto

 

Da trasmettere al momento dell’entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce

 

142

Inizio della dichiarazione di rientro in porto

RTP

Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca

C

143

Data

DA

Data di rientro (AAAA-MM-GG)

C

144

Ora

TI

Ora di rientro (OO:MM in UTC)

C

145

Nome del porto

PO

L’elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

146

Motivo del rientro

RE

Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L’elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: dichiarazione di sbarco

 

Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture

 

149

Inizio della dichiarazione di sbarco

LAN

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarco

C

150

Data

DA

AAAA-MM-GG — data di sbarco

C

151

Ora

TI

OO:MM in UTC — ora di sbarco

C

152

Tipo di mittente

TS

Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)

C

153

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

154

Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)

SPE

Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: sottodichiarazione relativa alla posizione

 

 

 

157

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

158

Latitudine (decimale)

LT

Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

159

Longitudine (decimale)

LG

Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

 

 

 

162

Inizio della sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

GEA

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

163

Tipo di attrezzo

GE

Codice dell’attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

C

164

Dimensione delle maglie

ME

Dimensioni delle maglie (in millimetri)

CIF se l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni

165

Capacità dell’attrezzo

GC

Dimensione e numero degli attrezzi

CIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato

166

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore

CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

167

Tempo di pesca

DU

Numero di ore di utilizzo dell’attrezzo

CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

168

Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

GES

Dichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)

CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

169

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

GER

Dichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)

CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

170

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)

CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

171

Profondità di pesca

FD

Distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

172

Numero medio di ami utilizzati sui palangari

NH

Il numero medio di ami utilizzati sui palangari

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

173

Lunghezza media delle reti

GL

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

174

Altezza media delle reti

GD

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

175

 

 

 

 

176

GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

 

 

CIF se richiesto dalle norme (3)

177

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GES

Tag contenente informazioni sulla cala dell’attrezzo

C

178

Data

DA

Data di cala dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

179

Ora

TI

Ora di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

180

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento della cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

 

 

CIF se richiesto dalle norme (3)

183

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GER

Tag contenente informazioni sul recupero dell’attrezzo

C

184

Data

DA

Data di recupero dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

185

Ora

TI

Ora di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

186

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento del recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

187

GIL: Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

 

 

CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

188

Inizio della sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Tag indicante l’inizio dell’uso di reti da imbrocco

 

189

Lunghezza nominale di una rete

NL

Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)

C

190

Numero di reti

NN

Numero di reti in un insieme

C

191

Numero di insiemi

FL

Numero di insiemi impiegati

C

192

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

193

Profondità di ciascun insieme di reti calato

FD

Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca)

C

194

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

ST

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

C

195

 

 

 

 

196

GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

 

Perdita di attrezzi fissi

CIF se richiesto dalle norme (3)

197

Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

Dati relativi all’attrezzo fisso perduto

 

198

Data di perdita dell’attrezzo

DA

Data di perdita dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

199

Numero di unità

NN

Numero di attrezzi perduti

CIF

200

Sottodichiarazione POS

POS

Ultima posizione conosciuta dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

203

Zona FAO

FA

Zona FAO (p. es. 27)

CIF

204

Sottozona FAO (CIEM)

SA

Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)

CIF

205

Divisione FAO (CIEM)

ID

Divisione FAO (CIEM)(p. es. d)

CIF

206

Sottodivisione FAO (CIEM)

SD

Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)

CIF

207

Zona economica

EZ

Zona economica

CIF

208

Riquadro statistico CIEM

SR

Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)

CIF

209

Zona di sforzo di pesca

FE

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

210

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: sottodichiarazione relativa alle specie

 

Quantitativo aggregato per specie

 

213

Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie

SPE

Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata

C

214

Nome delle specie

SN

Nome delle specie (codice FAO alpha-3)

C

215

Peso del pesce

WT

In funzione del contesto questa voce può contenere:

1)

peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura;

2)

peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o

3)

peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato

CIF se non vengono contate le specie

216

Numero di pesci

NF

Numero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

217

Quantitativo trasportato nelle reti

NQ

Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)

O

218

Numero di esemplari trasportati nelle reti

NB

Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)

O

219

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

220

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

CIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura

221

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo)

222

 

 

 

 

223

PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione

 

Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata

 

224

Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce

C

225

Categoria di freschezza del pesce

FF

Categoria di freschezza del pesce (A, B, E)

C

226

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

227

Presentazione del pesce

PR

Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

228

Tipo di imballaggio

TY

Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)

CIF (LAN o TRA)

229

Numero di confezioni

NN

Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.

CIF (per LAN o TRA)

230

Peso medio per unità di confezionamento

AW

Peso del prodotto (kg)

CIF (per LAN o TRA)

231

Fattore di conversione

CF

Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

O

232

 

 

 

 

233

Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL)

 

SAL è un messaggio relativo alle vendite

 

234

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un’assunzione in carico

 

235

Inizio della registrazione relativa alle vendite

SAL

Tag indicante l’inizio della registrazione relativa alle vendite

C

236

Numero del registro della flotta comunitaria della nave

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

237

Indicativo di chiamata della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata

CIF se CFR non aggiornato

238

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

O

239

Paese di immatricolazione

FS

Codice ISO alpha-3 del paese

C

240

Nome della nave

NA

Nome della nave che ha sbarcato il pesce

O

241

Dichiarazione SLI

SLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)

CIF se vendita

242

Dichiarazione TLI

TLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)

CIF se assunzione in carico

243

 

 

 

 

244

SLI: dichiarazione relativa a una vendita

 

 

 

245

Inizio della dichiarazione relativa a una vendita

SLI

Tag contenente i dettagli della vendita di una partita

C

246

Data

DA

Data della vendita (AAAA-MM-GG)

C

247

Paese di vendita

SC

Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)

C

248

Luogo di vendita

SL

L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

249

Nome del venditore

NS

Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce

C

250

Nome dell’acquirente

NB

Nome dell’organismo o della persona che acquista il pesce

C

251

Numero di riferimento del contratto di vendita

CN

Numero di riferimento del contratto di vendita

C

252

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

253

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Sottodichiarazione SRC

 

Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi

 

256

Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta

C

257

Data di sbarco

DL

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

258

Paese e nome del porto

PO

Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

259

 

 

 

 

260

Sottodichiarazione CSS

 

 

 

261

Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

Tag contenente i dettagli della merce venduta

C

262

Nome delle specie

SN

Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)

C

263

Peso del pesce venduto

WT

Peso del pesce venduto (in chilogrammi)

C

264

Numero di pesci venduti

NF

Numero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

265

Prezzo del pesce

FP

Prezzo al kg

C

266

Valuta di vendita

CR

Valuta del prezzo di vendita — L’elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

267

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

CIF

268

Destinazione del prodotto (uso)

PP

Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali

CIF

269

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

270

Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

C

271

Catture ritirate

WD

Catture ritirate tramite un’organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)

C

272

Codice di utilizzazione OP

OP

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

O

273

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se ritiro temporaneo

274

 

 

 

 

275

TLI: dichiarazione di assunzione in carico

 

 

 

276

Inizio della dichiarazione di TLI

TLI

Tag indicante i dettagli dell’assunzione in carico

C

277

Data

DA

Data dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG)

C

278

Paese di assunzione in carico

SC

Paese in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)

C

279

Luogo di assunzione in carico

SL

Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico — l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) a un indirizzo da specificare

C

280

Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in carico

NT

Nome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesce

C

281

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CN

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

O

282

Sottodichiarazione SRC

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

283

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)

C

284

 

 

 

 

285

Sottodichiarazione CST

 

 

 

286

Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico

CST

Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico

C

287

Nome delle specie

SN

Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)

C

288

Peso del pesce assunto in carico

WT

Peso del pesce assunto in carico (in chilogrammi)

C

289

Numero di pesci assunti in carico

NF

Numero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

290

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

C

291

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

O

292

Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

C

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell’allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.


(1)  Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

(2)  Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(3)  Quando la condizione CIF non si applica l’attributo è opzionale.

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell’allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.


4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), costituisce la base per l’analisi scientifica della pesca e per la fornitura di pareri scientifici di qualità ai fini dell’attuazione della politica comune della pesca.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, la Commissione è tenuta a adottare un programma comunitario pluriennale, sulla base del quale gli Stati membri definiscono a loro volta programmi pluriennali nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra le altre azioni, che la Comunità eroghi un contributo finanziario per misure nell’ambito della raccolta di dati di base. L’articolo 24 dello stesso regolamento stabilisce inoltre che la Commissione deve decidere con cadenza annua in merito al contributo comunitario per tali misure.

(4)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per la raccolta dei dati. È inoltre opportuno stabilire che l’inosservanza di tali norme e procedure comporta l’esclusione delle spese.

(5)

Il contributo finanziario annuo della Comunità dovrebbe basarsi sulle previsioni annuali di bilancio da valutare tenendo conto dei programmi nazionali elaborati dagli Stati membri.

(6)

Al fine di assicurare che il contributo comunitario sia ripartito in modo efficace, le previsioni annuali di bilancio dovrebbero essere coerenti con le attività previste dai programmi nazionali.

(7)

Al fine di semplificare le procedure è necessario definire le norme e il formato per la presentazione da parte degli Stati membri delle previsioni annuali di bilancio in relazione all’esecuzione dei programmi nazionali. È opportuno considerare ammissibili soltanto i costi direttamente connessi con l’attuazione dei programmi nazionali che siano debitamente giustificati e siano stati effettivamente sostenuti dagli Stati membri. A tal fine è opportuno inoltre chiarire il ruolo e gli obblighi dei partner e dei subcontraenti nell’attuazione dei programmi nazionali.

(8)

Per quanto riguarda la possibilità di modificare gli aspetti tecnici dei programmi pluriennali, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, occorre definire le norme in virtù delle quali gli Stati membri possono modificare adeguatamente l’entità dei fondi necessari a una corretta attuazione dei programmi nazionali. Occorre consentire agli Stati membri di ridistribuire i fondi tra diverse categorie di costi, se si ritiene che ciò consenta una migliore attuazione del programma nazionale.

(9)

È opportuno definire norme atte a garantire che le domande di rimborso delle spese siano conformi alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario annuo della Comunità. Dette norme dovrebbero precisare la procedura di presentazione e approvazione delle domande. Se del caso, le domande non conformi alle norme in parola dovrebbero essere escluse dal contributo.

(10)

È opportuno che i pagamenti siano erogati in due rate per consentire agli Stati membri di beneficiare del contributo finanziario della Comunità già durante la fase di attuazione del programma.

(11)

Al fine di garantire un utilizzo corretto dei finanziamenti comunitari, è opportuno che la Commissione e la Corte dei conti possano verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e che, a tal fine, possano disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare gli audit e le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.

Articolo 2

Presentazione delle previsioni annuali di bilancio

1.   Gli Stati membri che desiderino beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione del loro programma pluriennale, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008, di seguito il «programma nazionale», presentano alla Commissione, entro il 31 marzo dell’anno che precede il periodo di attuazione del programma:

a)

una previsione annuale di bilancio per il primo anno di attuazione del programma nazionale; e

b)

una previsione annuale di bilancio indicativa per ciascuno degli anni successivi di attuazione del programma nazionale.

2.   Gli Stati membri presentano previsioni annuali di bilancio definitive per ciascuno degli anni di attuazione del programma nazionale successivi al primo, qualora dette previsioni siano diverse da quelle indicative precedentemente presentate. Le previsioni annuali di bilancio definitive sono presentate entro il 31 ottobre precedente l’anno di attuazione interessato.

3.   Per il primo programma nazionale, relativo al periodo 2009-2010, le previsioni annuali di bilancio sono presentate entro il 15 ottobre 2008.

Articolo 3

Contenuto delle previsioni annuali di bilancio

1.   Le previsioni annuali di bilancio indicano la spesa annua che lo Stato membro prevede di sostenere per l’attuazione del programma nazionale.

2.   Le previsioni annuali di bilancio sono presentate:

a)

per categoria di spesa, come indicato nell’allegato I del presente regolamento;

b)

per modulo, quale definito nella decisione della Commissione che istituisce il programma pluriennale comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura; e

c)

se pertinente, per regione, come stabilito dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3).

3.   Gli Stati membri presentano le previsioni annuali di bilancio in formato elettronico e utilizzando i moduli finanziari elaborati e trasmessi loro dalla Commissione.

Articolo 4

Valutazione delle previsioni annuali di bilancio

1.   La Commissione valuta le previsioni annuali di bilancio tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

2.   Ai fini della valutazione delle previsioni annuali di bilancio, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

3.   In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte degli Stati membri entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione può escludere, se del caso, le spese di cui trattasi dalle pertinenti previsioni annuali di bilancio in attesa di approvazione.

Articolo 5

Contributo finanziario della Comunità

La Commissione approva le previsioni annuali di bilancio e decide in merito al contributo finanziario annuale della Comunità a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4.

Articolo 6

Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate

1.   Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell’articolo 5, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all’interno della stessa regione, a condizione che:

a)

gli importi trasferiti non siano superiori a 50 000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l’importo di tale bilancio è inferiore a 500 000 EUR;

b)

informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento.

2.   Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell’articolo 5 deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.

Articolo 7

Spese ammissibili

1.   Possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le spese che:

a)

siano state effettivamente sostenute dagli Stati membri;

b)

siano relative ad azioni previste dal programma nazionale;

c)

siano indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

d)

rientrino in una delle categorie di cui all’allegato I;

e)

siano relative a un’azione eseguita in conformità delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 199/2008 e delle sue misure di esecuzione;

f)

siano identificabili e verificabili, e in particolare siano iscritte nei registri contabili dello Stato membro e dei suoi partner;

g)

siano determinate conformemente ai principi contabili vigenti e siano conformi alle disposizioni della legislazione nazionale;

h)

siano ragionevoli e giustificate nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità;

i)

siano state sostenute nel periodo di attuazione dell’azione come previsto dal programma nazionale.

2.   Le spese ammissibili si riferiscono:

a)

alle seguenti attività di raccolta dei dati:

raccolta di dati nei siti di campionamento di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 199/2008 mediante campionamento diretto o colloqui e quesiti,

controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008,

campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008;

b)

alle seguenti attività di gestione dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

sviluppo di banche dati e siti web,

inserimento dei dati (memorizzazione),

controllo della qualità dei dati e convalida,

elaborazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati,

trasformazione dei dati socioeconomici primari in metadati;

c)

alle seguenti attività di uso dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell’analisi scientifica, come base per l’elaborazione di pareri per la gestione della pesca,

stime sui parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità),

preparazione di serie di dati per la valutazione degli stock, modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica.

Articolo 8

Spese non ammissibili

Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese:

a)

margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;

b)

interessi debitori e commissioni bancarie;

c)

costo medio del lavoro;

d)

costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi;

e)

attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche;

f)

acquisto di veicoli;

g)

costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;

h)

spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all’attuazione del programma nazionale;

i)

spese voluttuarie e pubblicità;

j)

qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;

k)

qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell’ambito del programma nazionale;

l)

qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l’IVA);

m)

risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito;

n)

valore dei contributi in natura;

o)

spese non necessarie o non giustificate.

Articolo 9

Attuazione dei programmi

1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi nazionali gli Stati membri possono essere assistiti da partner, ovvero organismi che il programma nazionale indica esplicitamente come necessari per assistere gli Stati membri nell’attuazione dell’intero programma nazionale o di una parte significativa di esso. I partner sono direttamente coinvolti nell’attuazione tecnica di uno o più aspetti del programma nazionale e sono soggetti agli stessi obblighi degli Stati membri in relazione all’attuazione dei programmi nazionali.

2.   I partner non agiscono, nel contesto del programma, come fornitori o subcontraenti dello Stato membro o di altri partner.

3.   Per una durata definita, compiti specifici del programma nazionale possono essere eseguiti da subcontraenti, che tuttavia non sono considerati alla stregua di partner. I subcontraenti sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi agli Stati membri e/o ai partner. L’eventuale ricorso al subappalto nel corso della realizzazione dell’azione, se non previsto nella proposta iniziale del programma, è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Commissione.

Articolo 10

Presentazione delle domande di rimborso

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali entro il 31 maggio di ciascun anno seguente l’anno civile interessato. Le domande di rimborso comprendono:

a)

una lettera che indichi l’importo totale per il quale è chiesto il rimborso e menzioni esplicitamente i punti di cui all’allegato II;

b)

una relazione finanziaria presentata per categoria di spesa, modulo e, dove pertinente, per regione, come indicato nei moduli finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Essa è presentata in un formato elaborato e comunicato agli Stati membri dalla Commissione;

c)

una dichiarazione delle spese quale definita nell’allegato III; e

d)

i pertinenti giustificativi quali indicati nell’allegato I.

2.   Le domande di rimborso devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico.

3.   Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare che:

a)

le azioni effettuate e la dichiarazione delle spese sostenute in virtù della decisione di cui all’articolo 5 corrispondano al programma nazionale quale approvato dalla Commissione;

b)

la domanda di rimborso sia conforme alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8;

c)

le spese siano state sostenute in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 861/2006, al presente regolamento, alla decisione di cui all’articolo 5 e alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

Articolo 11

Valutazione delle domande di rimborso

1.   La Commissione valuta le domande di rimborso sulla base della loro conformità al presente regolamento.

2.   Ai fini della valutazione delle domande di rimborso, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

Articolo 12

Esclusione dal rimborso

Se gli Stati membri non trasmettono chiarimenti sufficienti entro il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e la Commissione ritiene che la domanda di rimborso non sia conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, essa invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro 15 giorni di calendario. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese considerate non conformi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti o disimpegna gli importi non ancora versati.

Articolo 13

Approvazione delle domande di rimborso

La Commissione approva le domande di rimborso sulla base dei risultati della procedura di cui agli articoli 11 e 12.

Articolo 14

Pagamenti

1.   Il contributo finanziario della Comunità concesso a uno Stato membro in conformità dell’articolo 8 per ogni anno di applicazione del programma nazionale è versato in due rate con le seguenti modalità:

a)

un prefinanziamento equivalente al 50 % del contributo comunitario, erogato dopo la notifica allo Stato membro della decisione di cui all’articolo 5 e il ricevimento della lettera con cui viene richiesto il prefinanziamento e che menziona esplicitamente i punti di cui all’allegato II;

b)

un saldo annuo sulla base della domanda di rimborso di cui all’articolo 10, effettuato entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione, da parte della Commissione, della domanda di rimborso di cui all’articolo 12.

2.   Eventuali riduzioni del contributo comunitario, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008, sono applicate al saldo annuale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Ulteriori domande di rimborso e documenti giustificativi non sono accettati dopo l’erogazione del saldo.

Articolo 15

Valuta

1.   Le previsioni annue di bilancio e le domande di rimborso sono espresse in euro.

2.   Nel primo anno di attuazione del programma nazionale, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o marzo dell’anno precedente il periodo di attuazione del programma in parola. Per il primo programma nazionale relativo al periodo 2009-2010 tale data è il 1o ottobre 2008.

3.   Per ciascun anno di attuazione del programma nazionale successivo al primo, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione in parola.

4.   Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato nelle previsioni annue di bilancio e nelle domande di rimborso.

Articolo 16

Verifiche e rettifiche finanziarie

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali

Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di costi:

a)

spese di personale:

le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico,

le spese di personale sono stabilite in relazione alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale e sono calcolate sulla base dell’effettivo costo del lavoro (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) ma esclusi tutti gli altri costi,

il calcolo delle tariffe orarie/giornaliere è effettuato sulla base di 210 giorni produttivi per esercizio,

il tempo dedicato dal personale al programma deve figurare interamente nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile; le schede orarie vengono messe a disposizione della Commissione qualora ne faccia richiesta;

b)

spese di viaggio:

le spese di viaggio sono stabilite secondo le regole interne dello Stato membro o dei partner. Per spostamenti all’esterno della Comunità è necessaria l’autorizzazione preventiva della Commissione, a meno che essi non siano previsti dal programma nazionale;

c)

beni durevoli:

i beni durevoli devono avere una durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del programma e figurare nell’inventario dei beni durevoli del coordinatore o del partecipante in questione o essere considerati un’attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o del partner interessati,

ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che i beni durevoli abbiano una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchiature informatiche di valore non superiore a 25 000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L’importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista dei beni durevoli in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d’inizio del programma, o alla data di acquisto dei beni se quest’ultima è successiva alla data effettiva d’inizio, e termini alla data di conclusione del programma. È inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego dei beni durevoli nel corso di tale periodo,

a titolo di eccezione i beni durevoli possono essere acquistati o presi in leasing con opzione di acquisto sei mesi prima della data di inizio del programma nazionale,

le norme vigenti in materia di appalti pubblici si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli,

le spese relative ai beni durevoli devono essere giustificate da fatture autenticate, che confermino la data di consegna, da trasmettere alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

d)

materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico:

la spesa per materiali di consumo e forniture è relativa alle materie prime di consumo e riguarda l’acquisto, la produzione, la riparazione o l’impiego di qualunque bene materiale o apparecchiatura, la cui durata di vita è probabilmente più breve della durata delle azioni del programma; tali materiali non figurano nell’inventario dei beni durevoli dello Stato membro o dei partner in questione o non sono considerati un’attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o dei partner di cui trattasi,

i materiali devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentire di decidere in merito alla loro ammissibilità,

i costi ammissibili per il materiale informatico riguardano l’elaborazione e la fornitura agli Stati membri di software per la gestione e l’interrogazione delle banche dati;

e)

spese per le navi:

per le campagne di ricerca a mare, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008, comprese quelle effettuate mediante navi noleggiate, sono ammissibili solo le spese di locazione e altre spese di esercizio. Una copia autenticata della fattura deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese,

se una nave è di proprietà dello Stato membro o del partner, deve essere trasmessa alla Commissione, unitamente alla dichiarazione delle spese, una ripartizione dettagliata dei costi indicante le modalità di calcolo delle spese di esercizio imputate;

f)

costi di subappalto/assistenza esterna:

il subappalto o l’assistenza esterna riguardano servizi di base e non innovativi forniti allo Stato membro e/o ai partner quando essi non siano in grado di provvedervi con i loro mezzi e il loro costo non può superare il 20 % del bilancio annuo globale approvato. Qualora l’importo cumulato dei contratti di subappalto nel programma nazionale superi il limite sopra specificato è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della Commissione,

l’aggiudicazione di contratti di subappalto da parte dello Stato membro/partner deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,

tutte le fatture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al programma nazionale e al modulo (ovvero, numero e titolo o titolo breve). Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce),

lo Stato membro e i partner provvedono affinché ciascun contratto di subappalto contenga una clausola in cui si dichiara espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano poteri di controllo sui documenti e sui locali del subcontraente che ha ricevuto fondi comunitari,

i paesi non comunitari possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti se il loro contributo si rivela necessario alla realizzazione dei programmi comunitari e dietro preventiva autorizzazione scritta da parte della Commissione,

una copia autenticata del contratto con il subcontraente, e i relativi giustificativi del pagamento, devono essere trasmessi alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

g)

altri costi specifici:

eventuali altre spese supplementari o impreviste che non rientrano in una delle categorie sopra specificate possono essere imputate al programma solo dietro preventiva autorizzazione della Commissione, a meno che non siano già indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

h)

sostegno per le consulenze scientifiche:

le indennità giornaliere e le spese di viaggio e di personale sono ammissibili per la durata delle riunioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 665/2008, conformemente a quanto stabilito all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 665/2008,

una copia autenticata dei documenti di viaggio giustificativi deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese.


ALLEGATO II

Contenuto della lettera relativa all’importo di cui è richiesto il rimborso o all’importo chiesto a titolo di prefinanziamento

La lettera relativa all’importo di cui è richiesto il rimborso o all’importo chiesto a titolo di prefinanziamento deve indicare esplicitamente:

1)

la decisione della Commissione cui è fatto riferimento (articolo e allegato);

2)

il riferimento al programma nazionale;

3)

l’importo richiesto alla Commissione, espresso in euro, al netto dell’IVA;

4)

il tipo di domanda (prefinanziamento, saldo);

5)

il conto bancario su cui va effettuato il bonifico.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI SPESA

(da inviare all’unità MARE.C4 per vie ufficiali)

SPESA PUBBLICA SOSTENUTA PER L’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RACCOLTA DI DATI

Decisione della Commissione del/n. …

Riferimento nazionale (se del caso) …

ATTESTATO

Il sottoscritto, … rappresentante l’autorità … competente per le procedure finanziarie e di controllo applicabili, certifica, previa verifica, che tutte le spese ammissibili riportate nei documenti allegati, e indicanti il costo totale, sono state sostenute nel 200… , e ammontano a: … EUR (importo esatto al secondo decimale), riguardano il programma nazionale di raccolta di dati del 200… e corrispondono al contributo del 50 % della Commissione europea.

In relazione al sopracitato programma è già stato erogato un pagamento dell’importo di … EUR.

Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali recuperi effettuati.

Le operazioni sono state svolte in conformità degli obiettivi stabiliti dalla decisione e delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 861/2006 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda:

la conformità con il diritto comunitario e gli strumenti adottati in virtù dello stesso, in particolare le norme in materia di concorrenza e aggiudicazione di appalti pubblici,

l’applicazione delle procedure di gestione e di controllo ai contributi finanziari, in particolare allo scopo di verificare la consegna dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente versati.

Le tabelle allegate indicano le spese sostenute. Sono allegate le copie autenticate delle fatture relative ai costi per i beni durevoli e le navi. Gli originali di tutti i documenti giustificativi sono disponibili per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Data: …/…/…

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente

Elenco degli allegati:


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

concernente l’aiuto di Stato C 21/07 (ex N 578/06) che l’Ungheria intende adottare a favore dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

[notificata con il numero C(2008) 1342]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle summenzionate disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2006, registrato presso la Commissione nel giorno medesimo, le autorità ungheresi hanno notificato la domanda di applicare i vigenti sistemi di aiuti regionali a favore di un progetto di investimento iniziale da parte dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. La notifica è stata effettuata in ottemperanza all’obbligo di notifica individuale di cui al paragrafo 24 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento 2002 (2) (di seguito DMS 2002).

(2)

Con lettere del 13 ottobre 2006 (D/58881) e del 13 marzo 2007 (D/51161) la Commissione ha chiesto informazioni addizionali.

(3)

Con lettere registrate presso la Commissione il 14 novembre 2006 (A/39085), il 3 gennaio 2007 (A/30004), il 15 gennaio 2007 (A/30441) e il 27 marzo 2007 (A/32641) le autorità ungheresi hanno chiesto alla Commissione di prolungare il termine per la presentazione di informazioni addizionali, richiesta che la Commissione ha accettato.

(4)

Con lettere registrate presso la Commissione il 31 gennaio 2007 (A/30990) e il 15 maggio 2007 (A/34072) le autorità ungheresi hanno presentato informazioni addizionali.

(5)

L’11 dicembre 2006 e il 25 aprile 2007 si sono tenute riunioni tra le autorità ungheresi e i servizi della Commissione cui hanno presenziato anche rappresentanti dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(6)

Con lettera datata 10 luglio 2007 la Commissione ha informato le autorità ungheresi di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a detta misura.

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto.

(8)

La Commissione ha ricevuto quattro commenti da terzi interessati:

a)

con lettera datata 25 ottobre 2007, registrata presso la Commissione nel giorno medesimo (A/38842);

b)

con lettera datata 22 novembre 2007, registrata presso la Commissione il 24 novembre 2007 (A/39732);

c)

con lettera datata 23 novembre 2007, registrata presso la Commissione nel giorno medesimo (A/39711);

d)

con lettera datata 26 novembre 2007, registrata presso la Commissione il 27 novembre 2007 (A/39740).

(9)

Con lettera datata 4 dicembre 2007 (D/54826), la Commissione ha trasmesso all’Ungheria i commenti ricevuti dandole l’opportunità di replicare.

(10)

Le osservazioni dell’Ungheria in merito ai commenti dei terzi interessati sono pervenute con lettera datata 4 gennaio 2008, registrata presso la Commissione nel giorno medesimo (A/151).

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Obiettivo

(11)

Le autorità ungheresi intendono promuovere lo sviluppo regionale erogando un aiuto per un investimento a finalità regionale a favore dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. per aprire un nuovo stabilimento destinato alla produzione di substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel nel parco industriale Dunavarsány, nella regione dell’Ungheria centrale (contea di Pest), la quale è una regione assistita conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE con un’intensità di aiuto del 40 % in termini di equivalente sovvenzione netto (ESN) per il periodo 2004-2006 (4).

2.2.   Beneficiario

(12)

Il beneficiario dell’aiuto è «IBIDEN Hungary Gyártó Kft.» (nel seguito: IBIDEN HU). Il progetto sovvenzionato è finalizzato a costituire, nell’ambito del reparto ceramiche di IBIDEN, il secondo impianto di produzione di substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel nell’Unione europea dopo quello di IBIDEN DPF France S.A.S. sito in Francia (creato nel 2001).

(13)

IBIDEN HU è stata costituita il 5 maggio 2004 da IBIDEN European Holdings B.V. (Paesi Bassi) e IBIDEN Co., Ltd. (Giappone). IBIDEN European Holdings B.V. è totalmente di proprietà di IBIDEN Co. Ltd, che è a sua volta una società per azioni con molto proprietari: società (ad esempio, banche) e privati. IBIDEN HU appartiene al 99 % a IBIDEN European Holdings B.V. mentre il rimanente 1 % è detenuto da IBIDEN Co., Ltd. Dalla fine del 2005 IBIDEN DPF France S.A.S. è interamente di proprietà di IBIDEN European Holdings B.V.

Image

(14)

La società madre IBIDEN Co., Ltd. è una multinazionale costituita nel 1912 quale società per la produzione di energia elettrica ed ha la sede centrale a Gifu, Giappone. Le sue operazioni possono essere suddivise in cinque segmenti le cui quote di fatturato annuo per il 2005 erano le seguenti: 50 % per il comparto elettronico, 22 % per quello delle ceramiche, 16 % per la sezione arredamento, 4 % per il reparto materiali da costruzione e 8 % per altri piccoli reparti (come, ad esempio, prodotti del petrolio, servizi dell’informazione, resine sintetiche, agricoltura, trasformazione, carni e prodotti ittici). Stando al rendiconto annuale per il 2006 (5), il gruppo IBIDEN è composto di 47 società collegate e di una affiliata, che non è attiva nel settore ceramico. Nel 2006 le vendite nette consolidate ammontavano a 319,0 miliardi di JPY, l’utile di gestione aveva raggiunto i 43,6 miliardi di JPY e l’utile netto i 27,2 miliardi di JPY. Nello stesso anno il gruppo annoverava 10 115 dipendenti nei suoi stabilimenti e agenzie in tutto il mondo.

2.3.   Progetto di investimento

2.3.1.   Il nuovo progetto di investimento dell’IBIDEN HU a Dunavarsány

(15)

La notifica riguarda la seconda fase di un progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento di produzione di substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel nel parco industriale di Dunavarsány.

(16)

Con lettera datata 1o aprile 2005 le autorità ungheresi, in linea con il paragrafo 36 del DMS 2002 (6), hanno informato la Commissione sull’aiuto di Stato concesso all’IBIDEN HU per la prima fase del progetto di investimento.

(17)

Le autorità ungheresi indicano che le due fasi dell’investimento da parte dell’IBIDEN HU nel parco industriale di Dunavarsány vanno considerate quale progetto unico di investimento ai sensi del paragrafo 49 della DMS 2002: le due fasi di investimento riguardano lo stesso sito produttivo, la stessa società, lo stesso prodotto e sono state avviate in un periodo di tre anni.

(18)

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ungheresi in merito alle due fasi di investimento, la produzione di substrati di ceramica per filtri antiparticolato diesel si svolgerà in due capannoni industriali eretti a tal fine, di 24 000 m2 e 30 900 m2 rispettivamente nel parco industriale di Dunavarsány. Entro il 2007 nel capannone I verranno installate quattro linee di produzione e nel capannone II cinque linee.

(19)

Entro il 2007 il progetto creerà un totale di 1 100 nuovi posti di lavoro diretti a Dunavarsány.

(20)

Le autorità ungheresi confermano che nessun prodotto diverso da quelli cui si riferisce il progetto di investimento verrà fabbricato nello stabilimento sovvenzionato per un periodo di cinque anni dopo il completamento dell’investimento.

(21)

Le autorità ungheresi confermano inoltre che il beneficiario ha accettato di mantenere l’investimento nel sito per un periodo minimo di cinque anni dopo il completamento dell’investimento.

2.3.2.   Calendario del progetto di investimento dell’IBIDEN HU a Dunavarsány

(22)

I lavori relativi al progetto di investimento sono già iniziati nell’ottobre 2004. La produzione di cui al progetto è iniziata nell’agosto 2005 nel capannone I e nel maggio 2006 nel capannone II. Si prevedeva di raggiungere la piena capacità produttiva come da progetto nell’aprile 2007. La tabella I riporta ulteriori dettagli sul calendario del progetto.

Tabella I

Calendario del progetto di investimento

 

Inizio del progetto

Avvio della produzione

Fine del progetto

Piena capacità produttiva

Fase I

6.10.2004

1.8.2005

1.1.2006

1.5.2006

(1,2 milioni di unità all’anno)

Fase II

20.6.2005

3.5.2006

31.3.2007

1.4.2007

(ulteriori 1,2 milioni di unità all’anno)

2.4.   Costi del progetto di investimento

(23)

I costi totali ammissibili di investimento per il progetto sono pari a 47 570 933 882 HUF (190,83 milioni di EUR) in valore nominale. Al valore attuale l’importo è di 41 953 072 670 HUF (168,30 milioni di EUR) (7). La tabella II riporta una ripartizione delle spese totali ammissibili per anno e categoria.

Tabella II

Spese ammissibili per l’investimento (fasi I e II) in valore nominale in milioni di HUF

 

2004

2005

2006

2007

Totale

Terreno

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Infrastruttura

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Edifici

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Allacciamenti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Macchinari

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Investimento ammissibile

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

 

[…]

[…]

[…]

[…]

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[…]

[…]

[…]

2.5.   Finanziamento del progetto

(24)

Le autorità ungheresi hanno confermato che la partecipazione propria, esente da finanziamenti pubblici, del beneficiario supera il 25 % delle spese ammissibili.

2.6.   Base giuridica

(25)

Il sostegno finanziario a IBIDEN HU è erogato in forza delle due seguenti basi giuridiche:

a)

il ministero dell’Economia e dei trasporti concederà una sovvenzione sulla base dello strumento «HU 1/2003 — Accantonamento per la promozione degli investimenti» (9). Tale strumento trova la sua base giuridica nel decreto 1/2001 (I.5) del ministro dell’Economia sulla regolamentazione degli stanziamenti a sostegno dell’imprenditorialità e nel decreto 19/2004 (II.27) del ministro dell’Economia e dei trasporti contenente regole dettagliate relative a taluni regimi di aiuto del ministero;

b)

il ministro delle Finanze concederà uno sgravio fiscale basato sul regime Sconto fiscale per lo sviluppo (10). Tale regime è stato varato dalla legge LXXXI del 1996 sull’imposta sulle società e sui dividendi e dal decreto governativo 275/2003 (XII.24) sullo sconto fiscale per lo sviluppo.

2.7.   Importo e intensità dell’aiuto

(26)

L’importo nominale totale dell’aiuto è pari a 15 591 223 750 HUF (62,55 milioni di EUR), corrispondente a 9 793 809 933 HUF (39,29 milioni di EUR) al valore attuale. Sulla base dei costi ammissibili indicati al considerando 23 ciò corrisponde a un’intensità di aiuto del 22,44 % in equivalente sovvenzione netto (ESN) (11).

(27)

L’aiuto è erogato in forma dei seguenti due strumenti di aiuto. In primo luogo, il ministero dell’Economia e dei trasporti concede una sovvenzione per un importo totale in valore nominale pari a 3 592 000 000 di HUF (14,41 milioni di EUR) ripartito sugli anni dal 2005 al 2007. In secondo luogo, il ministero delle Finanze concede uno sgravio dell’imposta sulle società (12) stimato a 11 999 223 750 HUF (48,14 milioni di EUR) in valore nominale ripartito nel periodo dal 2007 al 2016. La sovvenzione corrisponde, in valore attuale, a 3 118 450 763 HUF (12,51 milioni di EUR) mentre lo sgravio di imposta, al valore attuale, è di 6 675 359 170 HUF (26,78 milioni di EUR).

(28)

Le autorità ungheresi hanno specificato che un aiuto per l’ammontare di 7 411 828 735 HUF (29,73 milioni di EUR) al valore attuale (11 745 422 640 HUF ovvero 47,12 milioni di EUR in valore nominale) è stato già concesso all’IBIDEN HU sulla base dei vigenti regimi di aiuti regionali (13) fino al massimale che fa scattare la notifica individuale di cui al paragrafo 24 della DMS 2002. Per la prima fase del progetto di investimento il ministero delle Finanze ha concesso, il 25 febbraio 2005, una sovvenzione per un ammontare di 4 832 595 058 HUF (19,39 milioni di EUR) al valore attuale (8 773 422 640 HUF ovvero 35,20 milioni di EUR in valore nominale) e il ministero dell’Economia e dei trasporti ha concesso, il 3 marzo 2005, aiuti per un importo di 1 875 354 000 HUF (7,52 milioni di EUR) al valore attuale (2 142 000 000 di HUF ovvero 8,60 milioni di EUR in valore nominale). Per la seconda fase dell’investimento il ministero dell’Economia e dei trasporti ha erogato aiuti pari a 703 879 677 HUF (2,82 milioni di EUR) al valore attuale (830 000 000 di HUF ovvero 3,33 milioni di EUR in valore nominale) in data 22 dicembre 2006.

(29)

Per tale motivo, stando alle autorità ungheresi, l’importo degli aiuti soggetto a obbligo di notifica è costituito dalla differenza tra l’importo totale degli aiuti e il sostegno già concesso, vale a dire 2 381 981 198 HUF (9,56 milioni di EUR) al valore attuale (in valore nominale l’importo è di 3 845 801 110 HUF ovvero 15,43 milioni di EUR).

(30)

Per quanto concerne il rimanente importo di aiuti da erogare per la seconda fase dell’investimento le autorità ungheresi hanno sospeso il processo decisionale in attesa della decisione della Commissione europea, ragion per cui l’autorizzazione dell’aiuto notificato è subordinata all’approvazione della Commissione.

(31)

Le autorità ungheresi confermano che l’aiuto al progetto non può essere cumulato con l’aiuto ricevuto per le stesse spese ammissibili da altre fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(32)

Le autorità ungheresi confermano che le domande relative all’aiuto per la prima fase del progetto di investimento sono state presentate il 5 dicembre 2003 presso il ministero dell’Economia e dei trasporti e il 16 settembre 2004 presso il ministero delle Finanze. Le domande relative all’aiuto per la seconda fase del progetto di investimento sono state presentate il 28 marzo 2005 e il 31 maggio 2005 rispettivamente. Le rispettive domande erano quindi state presentate prima che iniziassero i lavori della prima fase del progetto il 6 ottobre 2004 e i lavori della seconda fase del progetto il 20 giugno 2005.

2.8.   Impegni generali

(33)

Le autorità ungheresi si sono impegnate a presentare alla Commissione:

entro due mesi dalla concessione dell’aiuto, copia dei contratti firmati di aiuto/investimento tra l’autorità erogante e il beneficiario,

su base quinquennale, a decorrere dall’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (comprendente informazioni sull’importo dell’aiuto versato, sull’esecuzione del contratto di aiuto e su eventuali altri progetti di investimento avviati nello stesso stabilimento/impianto),

entro sei mesi dal pagamento dello stralcio dell’aiuto sulla base del calendario notificato dei pagamenti, una relazione finale dettagliata.

3.   MOTIVAZIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(34)

Il progetto notificato riguarda la produzione di «substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel» (di seguito DPF), che vengono installati in automobili diesel e in autocarri leggeri. La parte in ceramica, che è prodotta dall’IBIDEN HU, è un prodotto intermedio (terzo livello), che viene poi venduto a condizioni di mercato a imprese indipendenti. Tali imprese applicano al substrato un rivestimento in metallo nobile per ottenere un DPF rivestito (secondo livello). I DPF rivestiti sono poi rivenduti a fabbricanti di collettori di scarico (primo livello), che sono i fornitori diretti degli stabilimenti di assemblaggio di autoveicoli.

(35)

La Commissione, nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, ha indicato che le autorità ungheresi propongono un’ampia definizione del mercato rilevante, facendovi rientrare tanto le parti essenziali del dispositivo di trattamento dei gas di scarico degli autoveicoli diesel, ossia i catalizzatori di ossidazione diesel (nel seguito: DOC), che trattano i gas (CO e HC) e, in qualche misura, la frazione organica solubile (SOF) del particolato, quanto i DPF (14), che sono efficaci nel trattare la frazione non solubile del particolato, la fuliggine. Dette autorità sostengono che queste componenti sono molto simili l’una all’altra, poiché servono entrambe per ridurre le sostanze nocive delle emissioni, e che quindi appartengono al medesimo mercato rilevante. Esse osservano inoltre che le tecnologie di produzione di entrambe le componenti sono anch’esse molto simili.

(36)

La Commissione, nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, ha espresso i suoi dubbi quanto alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e della DMS 2002. La Commissione ha rilevato inoltre che l’approccio delle autorità ungheresi in merito al mercato rilevante non era corroborato dai due studi di mercato indipendenti [quello eseguito da Frost & Sullivan Ltd. («F&S») (15) e da AVL List GmbH («AVL»)] (16) presentati dalle autorità ungheresi.

(37)

In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i DOC e i DPF possano essere considerati come sostitutivi l’uno dell’altro appartenenti allo stesso mercato rilevante di dispositivi post-trattamento e, al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante del prodotto fosse più ristretto e comprendesse soltanto i DPF da installare nei dispositivi di scarico dei motori diesel.

(38)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che la funzione principale del DPF consiste nel trattare il particolato inorganico solido e non solubile (la fuliggine), mentre il DOC depura i gas pericolosi e la frazione organica solubile (SOF) del particolato, ma non è in grado di ritenere la fuliggine. È vero che vi è una certa sovrapposizione tra le due funzioni, in quanto il DPF rivestito tratta anche, in qualche misura, i gas nocivi, ma non per questo è possibile eliminare il DOC, come componente distinta dal dispositivo di trattamento dei gas di scarico. Emtrambe le componenti continueranno a coesistere e dovranno essere installate insieme nel periodo da considerare (ossia fino al 2008). Nelle future tecnologie EUR 5-6, i DOC continueranno ad essere utilizzati per ossidare il CO, l’HC e la SOF. Pertanto, la Commissione ha rilevato come i due prodotti non risultavano essere sostitutivi l’uno all’altro per quanto riguarda la domanda, poiché si tratta di due componenti distinte e complementari.

(39)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha anche constatato come la società Eberspächer abbia introdotto un prodotto veramente multifunzionale che integra su un unico monolito di ceramica le funzioni sia del DOC che del DPF e che tale prodotto è installato sui veicoli Volkswagen Passat. La Commissione ha espresso per il dubbio che il prodotto dell’IBIDEN HU sia idoneo a una simile multifunzionalità completa.

(40)

In secondo luogo, la Commissione ha posto in dubbio il fatto che i due prodotti fossero sostitutivi l’uno all’altro per quanto riguarda l’offerta. Non è stato fornito nessun elemento probante secondo il quale vi siano produttori di DOC in grado anche di fabbricare substrati per i DPF con la medesima attrezzatura e senza ingenti costi per investimenti supplementari, o viceversa. La sostituibilità appare inoltre dubbia poiché il prezzo del DPF è di circa quattro volte superiore al prezzo del DOC.

(41)

Infine, la Commissione ha osservato che mentre l’aiuto appare soddisfare le condizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998 (17), la Commissione dubita che la quota di mercato del beneficiario nel mercato rilevante sia inferiore al 25 % come prescritto al paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002. Gli studi di mercato presentati dalle autorità ungheresi indicano che la quota, in termini di volume, dell’IBIDEN nel mercato del DPF in Europa supera sensibilmente la soglia del 25 % sia prima sia dopo l’investimento. Per tale motivo la condizione di cui al paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002 non risulta rispettata se quello del DPF è considerato il mercato rilevante. Nel mercato combinato del DPF e del DOC però, che è considerato rilevante dalle autorità ungheresi, la quota di mercato dell’IBIDEN rimarrebbe inferiore al 25 % sia prima sia dopo l’investimento in termini di volume.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(42)

In risposta alla pubblicazione della sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate:

a)

il beneficiario dell’aiuto IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

Aerosol & Particle Technology Laboratory, Thermi-Thessaloniki, Grecia, un centro per la ricerca e la tecnologia;

c)

Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Rödental, Germania, un concorrente (di seguito Saint-Gobain);

d)

una parte interessata che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (18), ha chiesto alla Commissione di non rivelare la sua identità.

(43)

Le osservazioni presentate dalla parti summenzionate possono essere così sintetizzate.

4.1.   Mercato rilevante del prodotto secondo l’IBIDEN HU e l’Aerosol & Particle Technology Laboratory

(44)

L’IBIDEN HU, beneficiaria dell’aiuto, e l’Aerosol & Particle Technology Laboratory sono a favore di un’ampia definizione del mercato che coprirebbe tutte le componenti (essenzialmente DOC e DPF) dei sistemi di scarico installati sui veicoli con motore diesel. Essi osservano che i DOC e i DPF sono molto simili gli uni agli altri, poiché entrambi intendono ridurre le sostanze nocive presenti nelle emissioni e apparterrebbero pertanto allo stesso mercato rilevante del prodotto.

(45)

In base a tale considerazione sia i DOC sia i DPF verrebbero considerati componenti che rimuovono il particolato, anche se l’IBIDEN HU riconosce che il DOC è inefficace nel trattamento della parte insolubile del particolato (la fuliggine). Le parti interessate sostengono che, per il fatto che il prodotto dell’IBIDEN HU è in grado di filtrare l’HC e il CO oltre alla sua funzione principale di filtro della fuliggine, esso appartiene allo stesso mercato dei DOC. Spetterebbe ai fabbricanti di automobili decidere se costruire la parte destinata al trattamento dei gas di scarico a partire da componenti indipendenti per la neutralizzazione dei gas nocivi e per il trattamento del particolato ovvero se usare la componente multifunzionale.

(46)

L’IBIDEN HU riconosce tuttavia nelle osservazioni presentate che, nonostante la funzione addizionale di cui è dotato il DPF di sua produzione che contribuisce a ripulire i gas (HC e CO) in modo più efficace, è necessario l’uso combinato di DPF e DOC per assicurare la conformità ai regolamenti sulle emissioni. Un DPF ben concepito e di elevata qualità può ridurre le dimensioni e il grado di sofisticazione del DOC che i fabbricanti di automobili devono installare sui veicoli da loro prodotti, ragion per cui il DPF ha avuto un enorme impatto sul DOC, e viceversa, il che significa che via via che un dispositivo diventa più sofisticato, l’altro deve adattarsi a tali cambiamenti.

(47)

Sia l’IBIDEN HU sia l’Aerosol & Particle Technology Laboratory menzionano una tendenza nello sviluppo tecnologico dei DOC e dei DPF impostata su un filtro di nuova generazione che potrebbe incorporare i vantaggi, le caratteristiche e le tecnologie precedenti in un’unica unità combinando il DOC e il DPF sullo stesso monolito di substrato (ad esempio, Volkswagen ha già introdotto componenti post-trattamento di quarta generazione nel suo modello Passat utilizzando un solo DPF sprovvisto di DOC). L’IBIDEN HU ha indicato tuttavia che essa produce attualmente il DPF di «terza generazione» (19) e si adopera continuamente a migliorare il prodotto per far sì che esso possa essere convertito in un DPF di «quarta generazione» in grado di incorporare pienamente le funzioni del DOC.

(48)

L’IBIDEN HU ha anche indicato che, sebbene la Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, suggerisca il contrario, in realtà il prezzo del prodotto dell’IBIDEN non è quattro volte superiore al prezzo di un DOC. L’IBIDEN HU fabbrica un prodotto semifinito, ragion per cui il prodotto finale (DPF rivestito) è molto più costoso del prodotto semifinito dell’IBIDEN HU. L’esperienza corrente dell’industria indica che il prezzo di mercato del dispositivo dopo l’applicazione del rivestimento, l’incapsulatura e l’applicazione della reticella è di 2,5 volte superiore a quella del substrato, il prodotto dell’IBIDEN Group: ad esempio, nel 2007 il prezzo di mercato di un DPF era di 453 EUR e il prezzo del substrato (prodotto semifinito) di soli […] EUR, mentre il prezzo di mercato di un DOC nel 2007 era pari a 102 EUR (20).

(49)

Inoltre, per quanto concerne la sostituibilità dal lato dell’offerta, l’IBIDEN HU indica che le tecnologie di produzione dei DOC e dei DPF sono estremamente simili: le uniche differenze di rilievo sono che nel caso dei DPF è prevista un’operazione di sigillatura e la fase di taglio avviene prima che nel caso dei DOC.

(50)

L’IBIDEN HU sostiene inoltre che, stando a diversi studi fra cui un documento di Johnson Matthey Japan, vi sono fabbricanti che producono sia DOC sia DPF, ragion per cui la distinzione tra fabbricanti di DOC e fabbricanti di DPF sarebbe confusa.

4.2.   Mercato rilevante del prodotto secondo Saint-Gobain e secondo la parte interessata di cui si tace l’identità

(51)

Due delle quattro parti interessate — Saint-Gobain e la parte di cui si tace l’identità — hanno fatto propri i dubbi che la Commissione ha espresso nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Stando ad esse, i DOC e i DPF non possono essere considerati sostituibili l’uno all’altro, ragion per cui non appartengono allo stesso mercato rilevante del prodotto. Per questo motivo essi affermano che nella fattispecie il solo mercato dei DPF è il mercato rilevante del prodotto. Stando a queste parti, le motivazioni principali nel merito sono le seguenti.

4.2.1.   Nessuna sostituibilità dal lato della domanda

(52)

Le parti interessate indicano che le caratteristiche principali dei substrati per un DOC e un DPF sono diverse: un substrato per DOC è fatto di solito di cordierite non porosa che deve resistere a temperature di 400 °C ovvero è costituito di un foglio di metallo inossidabile. Un substrato per DPF è fatto in generale di carburo di silicone poroso che deve resistere a 1 000 °C (la resistenza a tale temperatura elevata è necessaria per bruciare la fuliggine ed evitare l’intasamento del filtro rivestito). Per tale motivo, a causa delle caratteristiche termiche estremamente diverse, i clienti non possono optare alternativamente tra substrati per DPF e substrati per DOC in caso di aumenti relativi dei prezzi che interessino uno dei prodotti.

(53)

Stando a Saint-Gobain, poiché i materiali utilizzati per i substrati per DPF sono materiali ad alte prestazioni vi è una differenza di prezzo tra le due componenti: un substrato (senza calcolare il costo del rivestimento catalitico e dell’incapsulamento) per un DPF costa in media 120 EUR, mentre un substrato per DOC costa in media tra 12 e 20 EUR (anche in questo caso senza calcolare il costo del rivestimento catalitico e dell’incapsulamento). Per tale motivo, come afferma Saint-Gobain, i fabbricanti di DPF non possono ovviamente, per ragioni tecniche, fare ricorso a un substrato per DOC (cosa che farebbero considerata la differenza di prezzo) mentre un fabbricante di DOC non potrebbe sostituire un substrato per DOC con un substrato per DPF poiché si troverebbe ad acquisire un prodotto molto più costoso e per giunta sprovvisto di una funzione ossidante comparabile a quella di un substrato per DOC.

(54)

Saint-Gobain e la parte di cui si tace il nome hanno anche ribadito le differenze nell’uso di un DOC e di un DPF (21): l’obiettivo primario di un DOC è di ossidare certi gas mediante una reazione chimica, mentre la funzione primaria di un DPF è di filtrare la fuliggine con un processo meccanico. Mentre, in certe circostanze, un DPF svolge — quale effetto collaterale — alcune delle funzioni del DOC, il pieno effetto ossidante non può essere ottenuto senza l’installazione di entrambi i dispositivi. Perfino il DPF rivestito che usa il substrato prodotto dall’IBIDEN HU non svolge appieno le funzioni di un DOC poiché serve soltanto a fornire una temperatura sufficiente per bruciare la fuliggine, ma non ha lo stesso effetto purificatore di un DOC a funzione piena. Le parti indicano che, secondo le aspettative di molti fabbricanti di automobili e di fornitori di parti per automobili, un DOC e un DPF rimarranno dispositivi separati installati l’uno vicino all’altro nel sistema di scappamento.

4.2.2.   Nessuna sostituibilità dal lato dell’offerta

(55)

Inoltre, Saint-Gobain e la parte di cui si tace l’identità indicano che anche i processi di produzione dei substrati per DOC e DPF sono molto diversi: la cordierite non porosa usata per il substrato DOC è sinterizzata all’aria a una temperatura di 400 °C. Il carburo di silicone, invece, il materiale usato per un substrato DPF (che è anche il materiale del substrato dell’IBIDEN HU) deve essere preparato a una temperatura estremamente elevata (più di 2 000 °C) in ambiente anossico. Questa differenza di temperatura è di per sé così importante che nemmeno uno degli elementi di produzione più essenziali e costosi può essere usato per fabbricare entrambi i tipi di prodotto.

(56)

Inoltre, un substrato per il DOC è sempre un cilindro monoblocco a nido d’ape i cui canali non sono sigillati. Un substrato per il DPF è formato di norma incollando diversi elementi filtranti e i canali del DPF sono sigillati. Per la fabbricazione di substrati DPF occorrono un forno di sinterizzazione in ambiente anossico ad alta temperatura, apparecchiature per la sigillatura e l’incollaggio, tutti apparecchi che non sono necessari per la produzione di substrati destinati ai DOC. Per tale motivo le parti interessate sostengono che non è possibile produrre DPF sulle linee di produzione dei DOC e viceversa.

5.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ UNGHERESI

(57)

Le autorità ungheresi condividono il parere dell’Aerosol & Particle Technology Laboratory e dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. in relazione al mercato rilevante del prodotto, al prezzo, alle specificità sul lato della domanda e su quello dell’offerta.

(58)

Secondo le autorità ungheresi il metodo moderno di controllo delle emissioni diesel si basa sull’integrazione di diverse funzioni a livello di sistema. La stretta interdipendenza di tutte le sottounità (come, ad esempio, DOC e DPF) nel sistema di controllo delle emissioni diesel ha portato a catene di forniture in cui sono attivi diversi attori come i fabbricanti di substrato, di rivestimento e di scarico e le caratteristiche di resa di ciascuna sottounità pone sfide all’intera catena delle forniture. Per tale motivo il sistema di controllo delle emissioni diesel o il sistema di post-trattamento degli scarichi diesel andrebbe definito quale prodotto rilevante.

(59)

Esse sostengono che il prodotto dell’IBIDEN HU è una parte multifunzionale installata nel sistema di scappamento. La combinazione di questo prodotto e di un DOC configura il dispositivo post-trattamento di terza generazione. Inoltre, il prodotto dell’IBIDEN HU è un prodotto semilavorato per il fatto che a un livello successivo vi si dovrà applicare un rivestimento. Senza rivestimento il prodotto non è pienamente funzionale e non può essere classificato quale prodotto finito nei termini di un DPF di terza generazione. Tale considerazione è corroborata anche dal fatto che il prodotto finale è molto più costoso del prodotto semilavorato dell’IBIDEN HU: attualmente il prezzo di mercato del dispositivo finale è di 2,5 volte maggiore di quello del filtro prodotto dall’IBIDEN HU.

(60)

Le autorità ungheresi indicano inoltre che, nella pratica, i DPF sono installati nella maggior parte dei veicoli con motore diesel e che i fabbricanti i quali hanno bisogno di un DOC hanno bisogno anche di un DPF. La domanda crea un mercato comune per i prodotti poiché gli stessi fabbricanti usano gli stessi metodi, infrastrutture e sforzi per ottenere i prodotti. Sul lato dell’offerta i fabbricanti di DOC e di DPF usano di solito gli stessi processi di fabbricazione, le stesse tecnologie di produzione e gli stessi materiali. In termini di materiali sia i DOC sia i DPF usano cordierite. Durante la produzione essi subiscono gli stessi processi come ad esempio la preparazione del materiale, la preparazione della mescola, il trattamento a caldo, la formatura, l’essicazione, la finitura e la tempera. Le uniche differenze tra i processi di produzione dei due prodotti sono costituite da uno stadio ulteriore (sigillatura) e un diverso posto nella sequenza per un’altra fase (taglio). Per tali motivi gli stessi fabbricanti partecipano alla fornitura e i DOC e i DPF competono l’uno con l’altro nel mercato del post-trattamento dei gas di scarico.

(61)

Le autorità ungheresi ribadiscono che l’IBIDEN HU è in grado di produrre substrati per filtri antiparticolato usando le stesse attrezzature senza necessità di effettuare un investimento significativo, alla stregua di qualsiasi fabbricante che applicasse la stessa tecnologia di produzione. Poiché il DPF è una forma svluppata del DOC il costo della modifica non è un investimento iniziale in un’altra linea di prodotto bensì uno sviluppo essenziale di un prodotto.

(62)

Le autorità ungheresi indicano inoltre che si riscontra una chiara tendenza nello sviluppo tecnologico dei DOC e dei DPF sfociante in una nuova generazione di filtri che incorporerebbero i vantaggi, le caratteristiche e le precedenti tecnologie in un’unica unità combinando così un DOC e un DPF. All’atto di definire il mercato rilevante e di calcolare la quota di mercato, si dovrebbe anche tener conto del DOC poiché costituisce un dispositivo combinato di post-trattamento assieme a un DPF, visto che essi congiuntamente assicurano la conformità con i regolamenti.

(63)

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra le autorità ungheresi ritengono che l’unica definizione sostenibile di mercato rilevante è quella dell’intero mercato dei dispositivi post-trattamento per motori diesel, comprendenti sia i DPF sia i DOC. Conformemente allo studio preparato da una società indipendente di ricerca di mercato, la AVL, la quota di mercato dell’IBIDEN nel mercato dei dispositivi post-trattamento per motori diesel rimane inferiore al 25 % sia prima sia dopo l’investimento e sarebbero pertanto soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002. Per tale motivo le autorità ungheresi ritengono che la Commissione debba concludere il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, con una decisione positiva.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(64)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione giungeva alla conclusione che il sostegno finanziario dato dalle autorità ungheresi all’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. sulla base dei vigenti regimi di aiuti regionali (HU 1/2003 Accantonamento per la promozione degli investimenti e N 504/2004 Sconto fiscale per lo sviluppo) in forma di sovvenzione e di sgravio fiscale costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le autorità ungheresi non hanno contestato tale conclusione.

6.2.   Obbligo di notifica, legalità dell’aiuto e diritto applicabile

(65)

Notificando le misure nel 2006 le autorità ungheresi hanno ottemperato all’obbligo di notifica individuale di cui al paragrafo 24 della DMS 2002.

(66)

In linea con il paragrafo 63 e con la nota 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (22), la Commissione ha valutato la misura alla luce delle disposizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998 (di seguito OAR) e della DMS 2002.

6.3.   Compatibilità dell’aiuto con gli OAR

(67)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha indicato che l’aiuto è garantito conformemente ai vigenti regimi di aiuto regionale (23) ed ha concluso che i criteri standard di compatibilità fissati negli OAR (come i criteri di compatibilità concernenti l’investimento iniziale nella regione ammissibile all’aiuto regionale, i costi ammissibili, il contributo proprio, l’effetto incentivante, il mantenimento dell’investimento, il cumulo) sono rispettati.

6.4.   Compatibilità dell’aiuto con le disposizioni della DMS 2002

6.4.1.   Progetto unico di investimento

(68)

Il paragrafo 49 della DMS 2002 stabilisce che un progetto di investimento non deve essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della disciplina. Un «progetto unico di investimento» comprende tutti gli investimenti fissi che interessano un sito di produzione in un arco di tre anni (24). Un sito produttivo è un insieme economicamente indivisibile di elementi del capitale fisso che svolgono una funzione tecnica precisa, uniti da un legame fisico o funzionale, e che hanno obiettivi chiaramente definiti, come la fabbricazione di un determinato prodotto.

(69)

Poiché l’IBIDEN HU ha già ricevuto in passato un aiuto regionale per la prima fase del progetto di investimento nella stessa località e poiché la notifica riguarda la seconda fase del progetto di investimento occorre stabilire se le due fasi siano parte dello stesso progetto unico di investimento.

(70)

In proposito la Commissione osserva che le due fasi di investimento riguardano lo stesso sito produttivo (il parco industriale di Dunavarsány, nella regione dell’Ungheria centrale), la stessa società (IBIDEN HU), lo stesso prodotto (substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel) e che i lavori relativi a ciascun progetto sono iniziati entro un periodo di tre anni (la prima fase è iniziata nel 2004 e la seconda nel 2005). Di conseguenza, la Commissione ritiene che i criteri della definizione di un «sito produttivo» di cui al paragrafo 49 della DMS 2002 siano realizzati e che le due fasi dell’investimento costituiscano parte dello stesso progetto unico di investimento.

(71)

La Commissione fa inoltre presente che le autorità ungheresi concordano sul fatto che le due fasi dell’investimento dell’IBIDEN HU nel parco industriale di Dunavarsány devono essere considerate quale progetto unico di investimento.

6.4.2.   Intensità dell’aiuto

(72)

Poiché la prima e la seconda fase dell’investimento sono ritenute costituire un progetto unico di investimento si tiene conto di entrambe per calcolare l’intensità massima di aiuto per il progetto.

(73)

Considerato che la spesa ammissibile prevista, al valore attuale, è di 41 953 072 670 HUF (168,30 milioni di EUR) e che il massimale standard di aiuto regionale applicabile è pari al 40 % (ESN), l’intensità massima di aiuto corretta in ESN risultante dal meccanismo a scala regressiva di cui ai paragrafi 21 e 22 della DMS 2002 è pari al 23,34 %.

(74)

Poiché l’intensità di aiuto per il progetto è del 22,44 % ESN ed è quindi inferiore all’intensità massima di aiuto consentita in base al meccanismo scala regressiva (23,34 % ESN), la proposta intensità del pacchetto d’aiuto complessivo è conforme al massimale di aiuto regionale corretto.

6.4.3.   Compatibilità con le regole del paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS 2002

(75)

Poiché l’importo totale dell’aiuto pari a 9 793 809 933 HUF (39,29 milioni di EUR) al valore attuale supera la soglia individuale di notifica di 30 milioni di EUR, si deve valutare la conformità dell’aiuto notificato con il disposto del paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS 2002.

(76)

La decisione della Commissione di riconoscere la qualifica di aiuto regionale destinato a grandi progetti di investimento di cui al paragrafo 24 della DMS 2002 dipende dalla quota di mercato del beneficiario prima e dopo l’investimento e dalla capacità creata dall’investimento. Per effettuare le pertinenti verifiche di cui al paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS 2002, la Commissione deve innanzitutto identificare il prodotto o i prodotti interessati dall’investimento e definire il mercato rilevante del prodotto e i mercati geografici.

6.4.3.1.   Prodotto interessato dal progetto di investimento

(77)

Conformemente al paragrafo 52 della DMS 2002 per «prodotto interessato» si intendono il prodotto contemplato dal progetto di investimento e, all’occorrenza, i prodotti sostitutivi, che siano tali dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l’uso cui sono destinati) ovvero del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Quando il progetto riguarda un prodotto intermedio per il quale una quota consistente della produzione non è venduta sul mercato, si considera che il prodotto interessato includa i prodotti a valle.

(78)

Il progetto notificato riguarda la produzione di «substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel (DPF)». Il DPF è una parte di veicolo a motore che è installata nel sistema di trattamento dei gas di scarico dei veicoli con motore diesel e serve a purificare il gas di scarico prodotto dalla combustione nel motore (25).

(79)

La parte ceramica, che è prodotta dall’IBIDEN HU, è un prodotto intermedio. Dopo esser stata prodotta in fabbrica (terzo livello) è venduta a condizioni di mercato tramite l’IBIDEN Deutschland GmbH (26) a società indipendenti (i principali clienti sono […], […] e […]), che applicano il rivestimento in metallo prezioso al substrato cosicché il DPF diventa un DPF rivestito (secondo livello). I DPF rivestiti sono quindi venduti ai produttori di collettori di scarico (primo livello), che sono i fornitori diretti degli impianti di assemblaggio di automobili. I destinatari finali dei substrati ceramici sono i veicoli passeggeri e i veicoli commerciali leggeri con motore diesel.

(80)

Dal progetto di investimento non risulterà nessun altro prodotto destinato alla vendita sul mercato o all’uso da parte di altri impianti del gruppo IBIDEN. Le autorità ungheresi hanno confermato che nei cinque anni successivi alla fine del progetto/all’avvio della produzione piena, nello stabilimento oggetto dell’aiuto non verrà fabbricato nessun altro prodotto diverso da quello notificato e valutato.

(81)

Sulla base di quanto sopra la Commissione considera il substrato ceramico per DPF installato in veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri con motore diesel quale prodotto contemplato dal progetto di investimento.

6.4.3.2.   Mercato del prodotto rilevante e mercato geografico

(82)

La definizione del mercato del prodotto rilevante richiede l’esame di quali altri prodotti possono essere considerati sostitutivi del prodotto contemplato dal progetto di investimento ai sensi del paragrafo 52 della DMS 2002. A tal fine e tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate e delle autorità ungheresi la Commissione ha esaminato quali prodotti possono essere considerati quali sostitutivi per il DPF. Si riporta di seguito la sintesi di tale analisi.

1)   Quadro di insieme del sistema di trattamento dei gas di scarico

(83)

Quello della riduzione delle emissioni è un ambito estremamente complesso che comporta diverse interazioni tra tecnologie, impatto sull’economia del carburante, rendimento di guida, durevolezza e costi. Le misure di riduzione delle emissioni possono essere suddivise in due segmenti principali:

a)

sviluppi che interessano il sistema di combustione al fine di ridurre le emissioni che fuoriescono dal motore; e

b)

tecnologie di controllo delle emissioni che ricorrono al «post-trattamento» dei gas di scarico (soltanto quest’ultimo segmento è pertinente per il caso in oggetto).

(84)

I gas di scarico dei motori diesel contengono sostanze pericolose: quantità significative di particolato [PM, come fuliggine e frazione organica solubile (SOF) (27)], e gas nocivi [ad esempio, idrocarburi (HC), ossidi di carbonio (COx), ossidi di azoto (NOx)]. Questi materiali sono trattati dal sistema di trattamento dei gas di scarico installato nei veicoli.

(85)

Nel sistema vi sono pertanto dei componenti che purificano le sostanze pericolose. In generale, si tratta di dispositivi: 1) che purificano le componenti gassose; e 2) che puliscono il particolato (compresa la fuliggine). I seguenti due dispositivi di post-trattamento delle emissioni che hanno rilievo per il caso in oggetto sono utilizzati nei veicoli passeggeri e nei veicoli commerciali leggeri con motore diesel:

a)

«DOC» — catalizzatore di ossidazione diesel, destinato a eliminare i gas pericolosi [essenzialmente idrocarburi (HC), gli ossidi di carbonio (COx)] e che, quale effetto collaterale, elimina anche in una certa misura la SOF (frazione organica solubile di particolato), ma non può trattare la fuliggine. Un DOC, analogamente a un DPF, è composto di un nucleo rigido attraverso cui sono incanalati i gas di scarico. Attraversando i canalini i gas di scarico formano reazioni chimiche con i catalizzatori (platino e palladio) depositati sulle pareti del nucleo. A partire dal 2000 i DOC sono stati installati praticamente su tutti gli autoveicoli diesel nel SEE per ottemperare a norme più rigorose in materia di emissioni, in particolare alle disposizioni sui limiti di gas nocivi nelle emissioni;

b)

«DPF» — filtro antiparticolato diesel destinato a trattenere la frazione non solubile del particolato, vale a dire la fuliggine. Il procedimento è quello del filtraggio meccanico. Il gas di scarico attraversa i canali che costituiscono la struttura a nido d’ape del DPF ed è forzato a fluire attraverso le pareti poiché i canali vengono sigillati alternativamente. Il substrato funge da filtro e la fuliggine si deposita nelle sue pareti. Il DPF però alla fine si satura di fuliggine e affinché esso rimanga funzionale bisogna eliminare la fuliggine bruciandola (rigenerazione del filtro).

(86)

I DPF sono stati installati in una produzione di serie per la prima volta nel 2000 sugli autoveicoli diesel Peugeot 607 e da allora si sono diffusi sempre di più, registrando una crescita enorme negli ultimi tre-quattro anni. Questa crescita è dovuta in parte agli incentivi fiscali offerti in diversi paesi per i veicoli diesel dotati di DPF, in parte alla maggiore consapevolezza ambientale dei consumatori ed anche all’anticipo di norme più rigorose sulle emissioni, in particolare per quanto concerne i limiti di PM (nel SEE la riduzione delle emissioni è disciplinata dagli standard «euro» sulle emissioni). Si prevede che prima che EUR 5 (28) entri in vigore nel 2009 una quota crescente di veicoli diesel sarà già dotata di DPF. Questa tendenza assicurerà un’ulteriore espansione del mercato dei DPF negli anni a venire.

(87)

È possibile distinguere diversi tipi di DPF sulla base del materiale del filtro (ad esempio, ceramica, cordierite o metallo) e della strategia di rigenerazione del filtro. La rigenerazione è necessaria per eliminare (vale a dire, bruciare) le particelle accumulate. Nella pratica ciò avviene grazie a un additivo miscelato al combustibile che serve ad abbassare la temperatura di ossidazione (questo sistema è denominato «DPF non rivestito con catalizzatore trasportato dal carburante») o mediante un rivestimento di metallo prezioso che ricopre le pareti del substrato e che funge da ausiliario nel processo di bruciatura (quest’ultimo è denominato «DPF rivestito» ovvero «DPF catalizzato impregnato»).

(88)

Grazie al rivestimento di metallo prezioso questo tipo di DPF rivestito serve anche a trattare, in misura limitata, i gas HC e CO mediante un processo di ossidazione chimica. Il prodotto dell’IBIDEN HU appartiene a questa categoria. È un substrato ceramico che viene successivamente rivestito al secondo livello ed è quindi integrato nel collettore di scarico al primo livello.

2)   La definizione del mercato del prodotto rilevante sulla base delle osservazioni delle parti interessate e delle autorità ungheresi

(89)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso diversi dubbi, sintetizzati sopra, quanto al fatto che i DOC e i DPF possano essere prodotti reciprocamente sostitutivi appartenenti allo stesso mercato rilevante del prodotto.

(90)

La Commissione ritiene che le argomentazioni avanzate dal beneficiario dell’aiuto, IBIDEN HU, dalla parte interessata Aerosol & Particle Technology Laboratory e dalle autorità ungheresi non bastino a dissipare i suoi dubbi iniziali confermati peraltro dalle osservazioni di Saint-Gobain e della parte interessata di cui si tace il nome. In particolare, la Commissione osserva quanto segue.

(91)

Il substrato dei DPF e dei DOC non appartiene allo stesso mercato del prodotto rilevante poiché le loro caratteristiche sono diverse, ragion per cui non sussiste sostituibilità tra i due prodotti né sul lato della domanda né su quello dell’offerta.

(92)

Nella prospettiva della domanda osserva che vi sono differenze significative quanto alle caratteristiche del prodotto, all’uso cui è destinato e al prezzo per quanto concerne i substrati per DPF e quelli per DOC:

a)

come dimostrato dalle parti interessate, i substrati per DOC sono fatti essenzialmente di cordierite non porosa. Il materiale usato per il substrato DOC deve resistere a una temperatura interna di circa 400 °C nel DOC. Il materiale di riferimento usato per i substrati di DPF è il carbonato di silicone. Il substrato del DPF deve essere poroso per assicurare il filtraggio della fuliggine. La necessità di rigenerare il DPF fa sì che il substrato debba essere fatto di materiale resistente a temperature molto elevate (circa 1 000 °C nel caso di un DPF rivestito) e a ripetuti shock termici. Ragion per cui, a causa delle diverse caratteristiche termiche di tali dispositivi, i clienti non possono passare da substrati per DPF a substrati per DOC e viceversa in caso di aumento del prezzo di uno di questi prodotti;

b)

per quanto concerne il prezzo la Commissione condivide l’opinione formulata in proposito da Saint-Gobain e dalla parte interessata di cui si tace il nome ed osserva che vi è una grande differenza di prezzo tra substrati di DOC e di DPF poiché i materiali usati per i substrati di DPF sono materiali ad alta prestazione la cui produzione comporta costi più elevati (ad esempio, è richiesto l’uso di un forno di sinterizzazione in ambiente anossico a elevata temperatura). Conformemente alle osservazioni presentate dalle parti interessate il prezzo medio unitario del substrato per DPF oscilla tra 120 e 180 EUR (senza il costo del rivestimento del catalizzatore e il costo di incapsulamento) mentre il prezzo del substrato per DOC va da 12 a 20 EUR (anche in questo caso escludendo il costo di rivestimento del catalizzatore e di incapsulamento). Questa differenza di prezzo indica che i substrati per DPF non appartengono allo stesso mercato dei substrati per DOC, poiché i fabbricanti di secondo livello di DPF per ragioni tecniche non possono passare ad acquistare un substrato DOC (altrimenti lo farebbero, vista la grande differenza di prezzo) mentre un produttore di DOC non sostituirebbe un substrato DOC con un substrato DPF poiché otterrebbe un prodotto più costoso sprovvisto di una funzione ossidante comparabile a quella di un substrato DOC;

c)

per quanto concerne l’uso previsto, sulla base delle osservazioni presentate dalle parti interessate la Commissione constata che la finalità primaria di un DOC è di ossidare certi gas contenuti nei gas di scarico dei motori diesel trasformandoli in sostanze meno nocive grazie a una reazione chimica. La funzione primaria di un DPF è di filtrare la fuliggine con un procedimento meccanico di filtraggio. Mentre, in certe circostanze, un DPF espleta — quale effetto collaterale — alcune delle funzioni del DOC, il pieno effetto ossidante non può essere raggiunto senza l’installazione di entrambi i dispositivi. Inoltre, un dispositivo DOC non espleta nessuna delle funzionalità di un DPF poiché non filtra la fuliggine. In base alle aspettative dei fabbricanti di automobili e dei fornitori di parti di automobili, i DOC e i DPF sono destinati a rimanere dispositivi separati installati uno vicino all’altro sulla stessa linea di scarico dei gas (29);

d)

l’ossidazione realizzata dai catalizzatori dei substrati DPF dell’IBIDEN HU ha la finalità di assicurare una temperatura sufficiente per bruciare la fuliggine, ma non ha lo stesso effetto di purificazione di un DOC dalla piena funzionalità. Come indicato nelle osservazioni delle parti interessate, il cosiddetto prodotto multifunzionale dell’IBIDEN HU non ovvia alla necessità di un DOC separato nel sistema di trattamento dei gas di scarico. Le autorità ungheresi e il beneficiario dell’aiuto ammettono anche che, a motivo della legislazione vigente, il cosiddetto prodotto multifunzionale dell’IBIDEN HU deve essere ancora installato unitamente al DOC;

e)

la Commissione osserva che la convinzione manifestata dall’IBIDEN HU e dalle autorità ungheresi quanto alla tendenza a usare un’unica soluzione combinata (di DOC e di DPF) potrebbe rispecchiare la tendenza futura delle tecnologie a controllo delle emissioni, ma non rispecchia la situazione attuale che è oggetto dell’analisi della Commissione. In effetti, sia i DPF che i DOC continuano a coesistere e verranno installati insieme nel periodo in esame (dal 2003 al 2008, vale a dire un anno prima dell’inizio e un anno dopo il pieno completamento del progetto di investimento). Come illustrato dalle stime dei dati di mercato in uno degli studi, i DOC rimangono la principale componente per il controllo delle emissioni ad essere installata in tutti i veicoli diesel nel periodo in oggetto. Lo studio conferma inoltre che, per le future tecnologie EUR 5 e EUR 6, i DOC continueranno a essere usati per l’ossidazione di CO, HC e SOF;

f)

la Commissione osserva inoltre che lo studio di mercato effettuato da Frost & Sullivan, società indipendente di consulenza industriale e ricerca, analizza soltanto i DPF quale prodotto a sé stante destinato a trattare il particolato e non fa riferimento ai DOC.

(93)

Inoltre, nella prospettiva del lato dell’offerta, vi sono differenze nei processi di produzione dei substrati DOC e DPF. Poiché il substrato DPF deve possedere un’elevata resistenza alla temperatura, il materiale (per lo più carbonato di silicone) deve essere preparato a temperature estremamente elevate e in un’atmosfera esente da ossigeno. La cordierite che è predominantemente usata per il substrato DOC è sinterizzata in presenza d’aria a una temperatura relativamente molto inferiore. Inoltre, il substrato per il DOC è un cilindro monoblocco a nido d’ape, mentre il substrato DPF è formato incollando diversi elementi filtranti e i canalini del DPF sono sigillati, cosa che non vale per il DOC. Ne consegue che la produzione del substrato DPF richiede un forno di sinterizzazione ad alta temperatura in assenza di ossigeno, un sistema di incollaggio e macchine per la sigillatura, mentre tali attrezzature non sono necessarie per la produzione del substrato DOC. Risulta quindi che non è possibile produrre substrati DPF e substrati DOC sulla stessa linea di produzione senza sensibili costi addizionali.

(94)

Per quanto concerne l’argomentazione avanzata dall’IBIDEN HU e dalle autorità ungheresi che vi sarebbero fabbricanti i quali producono sia DOC sia DPF e che la distinzione tra fabbricanti di DOC e fabbricanti di DPF sarebbe quindi poco chiara, la Commissione ritiene irrilevante il fatto che lo stesso fabbricante possa produrre o meno entrambi i prodotti. Ciò che conta è se la stessa attrezzatura possa essere usata per la produzione di entrambi i substrati senza costi addizionali di rilievo. Ciò però non è stato dimostrato dalle parti interessate né dalle autorità ungheresi. In particolare, non è stata presentata nessuna prova dell’esistenza di produttori di substrato DOC che producano substrati per DPF con le stesse attrezzature e senza importanti investimenti addizionali o viceversa.

(95)

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la Commissione ritiene che, sebbene un DOC e un DPF facciano parte, assieme alle altre componenti (ad esempio, la trappola degli ossidi di azoto che serve a ridurre i NOx nel gas di scarico), del sistema di controllo delle emissioni diesel o del sistema di post-trattamento di un veicolo passeggeri o di un veicolo commerciale leggero, il solo fatto che essi si trovino l’uno accanto all’altro sulla stessa linea del gas di scarico oppure influenzino lo sviluppo l’uno dell’altro ciò non ne fa dei prodotti sostitutivi sul lato della domanda o su quello dell’offerta poiché si tratta di due componenti separate con caratteristiche, prezzi e destinazione diversi. Inoltre, per quanto concerne la sostituibilità sul lato dell’offerta, vi sono differenze nei processi di produzione dei substrati DOC e DPF che consentono di concludere che non vi è sostituibilità tra i substrati DOC e i substrati DPF sul lato dell’offerta.

(96)

Sulla base di quanto osservato sopra e ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che il mercato del prodotto rilevante copra soltanto i substrati per filtri antiparticolato diesel da installarsi sui collettori di scarico dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri con motore diesel.

3)   Mercato geografico rilevante

(97)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha opinato che il mercato geografico rilevante dovesse essere quello dell’intero SEE in considerazione delle differenze che sussistono tra i regolamenti in materia di emissioni e gli standard sulla qualità dei carburanti rispetto ai paesi terzi e in considerazione della minor quota di veicoli diesel in altri grandi mercati automobilistici (30). Attualmente la domanda sembra essere estremamente ristretta per i dispositivi di post-trattamento da installarsi su veicoli commerciali leggeri con motore diesel in mercati diversi dal SEE. Con lo sviluppo di dispositivi più avanzati di post-trattamento per veicoli diesel che saranno quindi in grado di ottemperare ai requisiti in materia di emissioni di gas di scarico in alcuni paesi terzi, il mercato dei dispositivi di post-trattamento dovrebbe espandersi geograficamente soltanto dopo il 2008.

(98)

Né le parti interessate né le autorità ungheresi hanno contestato questa conclusione. Sulla base delle considerazioni di cui sopra e ai fini della presente decisione la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante per i DPF sia l’intero SEE.

6.4.3.3.   Quota di mercato

(99)

Ai sensi del paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002, un progetto di investimento da notificare individualmente non è ammissibile agli aiuti all’investimento se le vendite del beneficiario rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto interessato prima dell’investimento o rappresentano più del 25 % dopo l’investimento.

(100)

Per accertare se il progetto sia compatibile col disposto del paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002 si deve procedere ad analizzare la quota di mercato del beneficiario dell’aiuto, a livello di gruppo, prima e dopo l’investimento. Poiché l’investimento dell’IBIDEN HU è iniziato nel 2004 e la piena capacità produttiva pari a 2,4 milioni di unità all’anno dovrebbe essere raggiunta nel 2007, la Commissione ha esaminato le quote di mercato nel 2003 e nel 2008.

(101)

Le autorità ungheresi hanno confermato che nel comparto ceramico non sussistono joint-venture o accordi commerciali di lungo periodo tra l’IBIDEN e altre imprese.

(102)

Le autorità ungheresi hanno fornito dati di mercato provenienti dalle seguenti fonti: Frost & Sullivan Ltd. e AVL List GmbH. Le quote di mercato dell’IBIDEN Group sul mercato del DPF prima dell’inizio e dopo il completamento del progetto, indicate in termini di volume per il mercato europeo, sono riportate alla seguente tabella III.

Tabella III

Quote di mercato dell’IBIDEN a livello di gruppo in Europa

(Dati unitari)

 

2003

2008

Vendite dell’IBIDEN group

[…]

[…]

Mercato totale dei DPF

702 000

6 340 000

Quota di mercato dei DPF

[…] %

[…] %

Fonte: Frost & Sullivan Ltd ().

(103)

Gli studi presentati dalle autorità ungheresi dimostrano che la quota di mercato dell’IBIDEN a livello di gruppo sul mercato dei DPF sia prima sia dopo l’investimento ammonta a […]-[…] % in Europa, in termini di volume (32) e supera quindi in modo sostanziale la soglia del 25 % (33). Non è pertanto rispettata la condizione di cui al paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002.

6.4.3.4.   Aumento della capacità produttiva/Test del mercato in espansione

(104)

Il paragrafo 24 della DMS 2002 stabilisce che i progetti soggetti all’obbligo di notifica individuale non sono ammissibili a un aiuto all’investimento se non si realizza anche una sola della condizioni di cui al paragrafo 24. Sebbene, come indicato sopra, la condizione di cui al paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002 non è rispettata, la Commissione ha anche esaminato se il progetto di investimento sia conforme a un’altra condizione stipulata nel paragrafo 24, lettera b), della DMS 2002. Ai sensi del paragrafo 24, lettera b), della DMS 2002, il progetto soggetto a obbligo di notifica individuale non è ammissibile agli aiuti all’investimento se la capacità produttiva indotta dal progetto è superiore al 5 % del volume del mercato, misurato utilizzando i dati relativi al consumo apparente del prodotto interessato, a meno che nello stesso periodo il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annuo del PIL all’interno del SEE.

(105)

In tale contesto la Commissione osserva che, come indicato alla seguente tabella IV, la crescita media annua del consumo apparente (misurato in termini di vendite complessive) in Europa di DPF nell’ultimo quinquennio è sostanzialmente superiore al tasso medio di crescita annuo del PIL nel SEE (34).

Tabella IV

Test del mercato in espansione

(Vendite unitarie)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR (35)

DPF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

PIL (milioni di EUR a prezzi costanti 1995) (UE 27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Di conseguenza, la Commissione giunge alla conclusione che l’aiuto in esame è conforme al paragrafo 24, lettera b), della DMS 2002 ma non, come indicato sopra, con il paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002.

6.5.   Effetti negativi dell’aiuto e conclusioni

(107)

Conformemente alle regole in materia di aiuti regionali, un aiuto per un ammontare di 7 411 828 735 HUF (29,73 milioni di EUR) in valore attuale (11 745 422 640 HUF ovvero 47,12 milioni di EUR in valore nominale) è stato già concesso all’IBIDEN HU sulla base dei vigenti regimi di aiuti regionali (36) fino alla soglia che fa scattare la notifica individuale di cui al paragrafo 24 della DMS 2002. L’importo dell’aiuto oggetto della presente notifica costituisce la differenza tra l’importo totale dell’aiuto e la sovvenzione già concessa, vale a dire 2 381 981 198 HUF (9,56 milioni di EUR) al valore attuale (in valore nominale l’importo è di 3 845 801 110 HUF ovvero 15,43 milioni di EUR).

(108)

Il paragrafo 24 della DMS 2002 stabilisce che i progetti di investimento soggetti all’obbligo di notifica individuale non sono ammissibili a un aiuto all’investimento anche se soltanto una delle condizioni di cui al paragrafo 24 non è realizzata. Come dimostrato sopra, l’aiuto in oggetto non è conforme al disposto del paragrafo 24, lettera a), della DMS 2002 poiché la quota di mercato dell’IBIDEN a livello di gruppo sul mercato dei DPF in Europa sia prima sia dopo l’investimento supera sensibilmente la soglia del 25 %.

(109)

L’elevata quota di mercato dell’IBIDEN rispecchia la posizione prevalente della società sul mercato dei DPF. Stando allo studio di Frost & Sullivan Ltd. («F&S») (37) e alle osservazioni delle parti interessate, l’IBIDEN ha una posizione di rilievo sul mercato europeo dei DPF, poiché è uno dei due maggiori fabbricanti mondiali di substrati per filtri (l’altro grande fabbricante è NGK). La Commissione osserva che il mercato dei DPF in Europa ha registrato un’enorme crescita negli ultimi anni poiché tutti i fabbricanti di veicoli adottano tale tecnologia per ottemperare ai limiti di emissioni euro. È un mercato estremamente redditizio il cui intenso sviluppo futuro sembra assicurato. L’aiuto oggetto della notifica rafforzerebbe ulteriormente la posizione dominante dell’IBIDEN su questo mercato rendendo più difficile per nuovi concorrenti il consolidamento della loro posizione in detto mercato. L’aiuto oggetto della notifica è quindi suscettibile di determinare una sostanziale distorsione della concorrenza.

(110)

Per i motivi enunciati sopra la Commissione conclude che la misura oggetto della notifica non è compatibile con il mercato comune. Poiché l’aiuto per un ammontare di 2 381 981 198 HUF (9,56 milioni di EUR) al valore attuale (in valore nominale l’importo è di 3 845 801 110 HUF ovvero 15,43 milioni di EUR) non è stato erogato, non sussiste la necessità di recuperarlo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Repubblica di Ungheria prevede di attuare a favore dell’IBIDEN Hungary Gyártó Kft. per un importo di 2 381 981 198 HUF al valore attuale (3 845 801 110 HUF in valore nominale) è incompatibile con il mercato comune.

Di conseguenza a questo aiuto non può essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione la Repubblica di Ungheria informa la Commissione delle misure adottate per adeguarvisi.

Articolo 3

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 224 del 25.9.2007, pag. 2.

(2)  Comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alla modifica della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (2002) con riferimento all’elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, applicabile all’industria automobilistica e all’industria delle fibre sintetiche (GU C 263 dell’1.11.2003, pag. 3).

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Lettera della Commissione del 9 luglio 2004, C(2004) 2773/5 relativa a HU 12/2003 — Mappa degli aiuti regionali dell’Ungheria per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006.

(5)  L’anno finanziario è terminato il 31 marzo 2006.

(6)  Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, il paragrafo 36 del DMS 2002 stabilisce uno specifico «meccanismo di trasparenza». Sulla base di tale meccanismo gli Stati membri devono fornire informazioni in un formato standard ogniqualvolta concedano aiuti a favore di investimenti superiori a 50 milioni di EUR per progetti non soggetti all’obbligo di notifica.

(7)  Calcolo effettuato conformemente a quanto stabilito a quanto stabilito dal pertinente regime di aiuti, sulla base di un tasso di cambio di 249,28 HUF/EUR (applicabile al 31 agosto 2004) e un tasso di riferimento di 8,59 %.

(8)  Informazione rientrante nell’obbligo di riservatezza.

(9)  HU 1/2003 «Accantonamento per la promozione degli investimenti» è stato presentato in forza della procedura transitoria ed è stato accettato dalla Commissione quale aiuto esistente ai sensi dell’allegato IV, capo 3, paragrafo 1, lettera c) (con riferimento all’articolo 22), del trattato di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all’Unione europea.

(10)  HU 3/2004 Il regime «Sconto fiscale per lo sviluppo» è stato presentato in forza della procedura transitoria ed è stato accettato dalla Commissione quale aiuto esistente ai sensi dell’allegato IV, capo 3, paragrafo 1, lettera c) (con riferimento all’articolo 22), del trattato di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all’Unione europea. La modifica dello strumento è stata notificata alla Commissione (numero del caso N 504/2004) che l’ha approvata in data 23 dicembre 2004 [rif. C(2004) 5652].

(11)  Nella presente decisione l’equivalente sovvenzione netto (ESN) è calcolato sulla base dell’aliquota standard dell’imposta sulle società che si applica in Ungheria (16 %).

(12)  Allo sgravio di imposta è fissato un tetto in relazione al suo valore attuale complessivo.

(13)  HU 1/2003 «Accantonamento per la promozione degli investimenti» e N 504/2004 (ex HU 3/2004) «Sconto fiscale per lo sviluppo».

(14)  Le differenze nell’uso previsto tra i prodotti finali, DPF e DOC, rispecchiano i diversi usi dei rispettivi substrati. Per tale motivo nel seguito della decisione la sigla DPF verrà usata in alternativa a substrato di DPF.

(15)  «Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters» (Analisi strategica del mercato europeo dei filtri antiparticolato diesel), ottobre 2006. La società Frost & Sullivan è attiva nella ricerca di mercato e nelle consulenze industriali.

(16)  «Market survey on PM reduction after-treatment devices» (Indagine di mercato sui dispositivi di post-trattamento per la riduzione del particolato), marzo 2007. AVL List partecipa da vicino alla progettazione e allo sviluppo di motori a combustione interna. Lo studio AVL, commissionato da IBIDEN HU per il caso presente, afferma che sia i DOC che i DPF appartengono allo stesso mercato rilevante, resta il fatto però che i dati e le analisi presentati nello studio di AVL non confermano questa affermazione, vale a dire che diversi elementi/informazioni riportati nello studio indicano l’assenza di sostituibilità e non il contrario.

(17)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(18)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(19)  Il concetto di generazioni successive del prodotto è usato dall’IBIDEN HU per far riferimento all’evoluzione della tecnologia.

(20)  Tuttavia, per quanto concerne il prezzo di mercato del DOC di 102 EUR, indicato nello studio di AVL, sarebbe anch’esso il prezzo del DOC già rivestito (secondo livello), ragion per cui il prezzo del substrato del DOC dovrebbe essere ritoccato verso il basso allo stesso modo in cui l’IBIDEN ha ritoccato i prezzi del substrato del DPF.

(21)  Le differenze nell’uso previsto tra i prodotti finali, DPF e DOC, rispecchiano gli usi diversi dei rispettivi substrati.

(22)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(23)  HU 1/2003 Accantonamento per la promozione degli investimenti e N 504/2004 (ex HU 3/2004) Sconto fiscale per lo sviluppo.

(24)  Poiché i progetti di investimento possono estendersi su diversi anni, il periodo di tre anni è calcolato in linea di principio a decorrere dall’inizio dei lavori relativi a ciascun progetto.

(25)  L’uso del DPF non è ancora prescritto dalla legislazione europea vigente, ma il dispositivo è già installato in certi veicoli a motore. A partire dal settembre 2009 entreranno in vigore nuovi limiti obbligatori per i nuovi tipi di autoveicoli diesel (categoria M1) e per i veicoli commerciali leggeri (categoria N1 classe I) con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg (questi limiti si applicheranno alle classi II e III dei veicoli N1 e N2 a decorrere dal settembre 2010). Ciò comporterà nella pratica la necessità di installare i DPF per potersi attenere ai valori limite.

(26)  Le autorità ungheresi hanno confermato che l’IBIDEN Deutschland GmbH è una società commerciale di marketing e non produce parti per il trattamento dei gas di scarico. Nessun’altra società del gruppo IBIDEN effettua un ulteriore trattamento delle parti prodotte dall’IBIDEN HU.

(27)  SOF: frazione organica solubile, come ad esempio il materiale organico derivante dall’olio lubrificante del motore e dal carburante.

(28)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(29)  Questa tendenza, come indicato da Saint-Gobain, è ribadita nelle diverse presentazioni fatte durante numerose tribune di esperti svoltesi nel 2007 da parte di General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai e Arvin Meritor.

(30)  Secondo lo studio di mercato compiuto dall’AVL i moderni sistemi di post-trattamento dei gas di scarico richiedono un carburante diesel esente da zolfo per assicurare una resa efficace e durevole. Il carburante diesel a basso tenore di zolfo è stato introdotto nell’UE nel 2005 e sarà obbligatorio nel 2009.

(31)  I dati compilati dall’AVL rispecchiano un mercato alquanto più ristretto di quello risultante dai dati di F&S con conseguenti incoerenze poiché il volume delle vendite del beneficiario in Europa prima dell’investimento (vale a dire nel 2003) è superiore al volume totale delle vendite stimato dall’AVL. Per tale motivo si sono usate per il mercato dei DPF le cifre contenute nello studio di F&S laddove non si ponessero tali incoerenze. Inoltre, il fatto di usare i dati di F&S di entità superiore va a vantaggio del beneficiario, ma anche in questo caso le quote di mercato sono ben al di sopra del 25 %. Lo studio di F&S fa diretto riferimento al numero di DPF venduti o che si prevede verranno venduti sul mercato tenendo conto di tutti i fabbricanti di DPF. Si noti anche che, sebbene lo studio faccia riferimento ai DPF, vale a dire il prodotto a valle finito, nella pratica il volume di substrati venduti è pari al numero di DPF venduti.

(32)  Il substrato ceramico dell’IBIDEN HU è un prodotto intermedio soggetto a ulteriore trattamento (ad esempio, rivestimento, incapsulamento) a livelli successivi della catena del valore (operazioni effettuate da società indipendenti). Poiché i dati, in termini di valore, contenuti negli studi evocati fanno riferimento soltanto al DPF finito il cui prezzo è sostanzialmente superiore a quello del prodotto dell’IBIDEN e poiché non sono stati presentati dati affidabili per quanto concerne il prezzo del prodotto intermedio, la Commissione ritiene che nel caso in oggetto si debba ricorrere a un’analisi in termini di volume. In ogni caso, se l’IBIDEN vende substrati di DPF a un prezzo vicino al prezzo medio di mercato, le quote di mercato in termini di valore dovrebbero essere comparabili.

(33)  Stando ai dati forniti da Saint-Gobain, anche in un mercato ipotetico comprendente substrati sia per DPF sia per DOC (mercato DPF + DOC), la quota di mercato dell’IBIDEN sarebbe superiore al 25 % in valore all’interno del SEE. Questa argomentazione non è però corroborata dallo studio dell’AVL (studio commissionato dal beneficiario), poiché questo indica prezzi dei DOC sostanzialmente più elevati e quindi una quota di mercato in termini di valore che rimane al di sotto della soglia del 25 % sul mercato combinato (tuttavia, per quanto concerne il prezzo di mercato del DOC quale indicato nello studio dell’AVL, sembrerebbe che esso si riferisca al prezzo del DOC dopo l’applicazione del rivestimento al secondo livello, il che spiegherebbe il prezzo sensibilmente più elevato rispetto a quello indicato per il substrato da Saint-Gobain). Per tale motivo, sulla base delle informazioni disponibili, non si può concludere che, in un simile mercato ipotetico, la quota di mercato dell’IBIDEN sarebbe superiore o inferiore alla soglia del 25 % in termini di valore all’interno del SEE.

(34)  Per ragioni pratiche si sono prese in esame cifre relative al PIL dell’UE 27.

(35)  CAGR: Compound annual growth rate.

(36)  HU 1/2003 Accantonamento per la promozione degli investimenti e N 504/2004 (ex HU 3/2004) Sconto fiscale per lo sviluppo.

(37)  Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters (Analisi strategica del mercato europeo dei filtri antiparticolato diesel), ottobre 2006. La società Frost & Sullivan è attiva nella ricerca di mercato e nelle consulenze industriali.


4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE

[notificata con il numero C(2008) 6266]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/831/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2)

Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto il fascicolo entro il termine indicato all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3)

La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Le informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico l’8 novembre 2007.

(4)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni delle imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 1o dicembre 2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 1o dicembre 2009

Nome

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

SMR

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-ditiobis[N-metilbenzammide]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-ditiobis[N-metilbenzammide]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-cloroacetammide

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-cloroacetammide

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-cloroacetammide

201-174-2

79-07-2

13

EE

Dodecilguanidina, monocloridrato

237-030-0

13590-97-1

6

ES

Etilene (ossido di)

200-849-9

75-21-8

2

NO

Gliossale

203-474-9

107-22-2

2

FR

Gliossale

203-474-9

107-22-2

3

FR

Gliossale

203-474-9

107-22-2

4

FR

Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico

203-768-7

110-44-1

6

DE

Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK

Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

Polimero

374572-91-5

1

FR

Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

Polimero

374572-91-5

5

FR

Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

Polimero

374572-91-5

6

FR

Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)

Polimero

374572-91-5

13

FR

Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

Polimero

57028-96-3

1

FR

Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

Polimero

57028-96-3

5

FR

Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

Polimero

57028-96-3

6

FR

Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)

Polimero

57028-96-3

13

FR

Polivinilpirrolidone iodio

Polimero

25655-41-8

1

SE

(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio

246-376-1

24634-61-5

6

DE

1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio

223-296-5

3811-73-2

2

SE

1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio

223-296-5

3811-73-2

3

SE

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

1

LT

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

2

LT

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

3

LT

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

4

LT

Diossido di silicio — amorfo

231-545-4

7631-86-9

3

FR

Cloruro d’argento

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Cloruro d’argento

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Cloruro d’argento

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Cloruro d’argento

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

4

DE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Diossido di zolfo

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Tiabendazolo

205-725-8

148-79-8

2

ES

Tiabendazolo

205-725-8

148-79-8

13

ES

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Acroleina polimero con formaldeide

Polimero

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

concernente la non iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il bromuconazolo.

(3)

Gli effetti del bromuconazolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il bromuconazolo era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 14 novembre 2005.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell’EFSA sull’esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva bromuconazolo come antiparassitario (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata l’11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuconazolo.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base ai dati disponibili non è stato possibile valutare la possibile contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, sotto il profilo ecotossicologico le preoccupazioni sono dovute al rischio elevato per gli organismi acquatici. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il bromuconazolo soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il bromuconazolo non può quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bromuconazolo non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo siano revocate entro il 3 maggio 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 3 maggio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 136, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole, conclusioni approvate il 26 marzo 2008.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.