ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
31 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1066/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Versione codificata)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1068/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1069/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Veau d'Aveyron et du Ségala (IGP)]

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1070/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rogal świętomarciński (IGP)]

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1071/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1072/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/825/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/241/CE relativamente all’importazione di alcune specie di lumache destinate al consumo umano originarie del Madagascar [notificata con il numero C(2008) 6083]  ( 1 )

23

 

 

2008/826/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2008, che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone [notificata con il numero C(2008) 6269]

25

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (3), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d’importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (6), istituendo un contingente d’importazione.

(3)

Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2 989 240 tonnellate, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d’America e 38 853 tonnellate in provenienza dal Canada.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento.

(6)

Per consentire l’importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d’importazione.

(7)

Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(8)

Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

(9)

Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d’importazione a un livello relativamente elevato, in deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (8).

(10)

Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all’articolo 3 del presente regolamento, si applica l’articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

2.   Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

3.   Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (9) e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, fatte salve le disposizioni contrarie previste nel presente regolamento.

Articolo 3

1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,

sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.

2.   Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

a)

sottoperiodo 1: dal 1o gennaio al 31 marzo — 594 597 tonnellate;

b)

sottoperiodo 2: dal 1o aprile al 30 giugno — 594 597 tonnellate;

c)

sottoperiodo 3: dal 1o luglio al 30 settembre — 594 597 tonnellate;

d)

sottoperiodo 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre — 594 596 tonnellate.

4.   In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,

per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.

Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

3.   Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d’ordine, ogni domanda con l’origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l’eventuale inesistenza di domande.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

Articolo 5

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 6

La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella «Sì». I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 8

Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10).

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

(5)  Cfr. allegato I.

(6)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(8)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(9)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(10)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88)

 

Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione

(GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione

(GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 12

Regolamento (CE) n. 491/2006 della Commissione

(GU L 89 del 28.3.2006, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 971/2006 della Commissione

(GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51)

 

Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 932/2007 della Commissione

(GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione

(GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 76)

limitatamente all’articolo 2


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2375/2002

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 12, primo comma

Articolo 10

Articolo 12, secondo comma

Allegato I

Allegato II


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue», registrata con il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare per quanto riguarda la prova dell’origine e il metodo di ottenimento. Onde migliorare la tracciabilità e senza perdere di vista il controllo e il miglioramento della denominazione, gli allevatori debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre detta denominazione. Quanto al metodo di ottenimento, risulta che le giovenche della razza accettata per la denominazione, allevate nel rispetto del disciplinare della denominazione, non raggiungono il peso di 100 kg pur essendo conformi al disciplinare e, pertanto, sono classificate come appartenenti a tale denominazione. È stato necessario riconoscere che il peso minimo della carcassa delle giovenche di età compresa fra 18 e 30 mesi è di 85 kg.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione ed è giunta alla conclusione che essa è giustificata. Trattandosi di una modifica secondaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento.

(4)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (3) e in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue» sono approvate le seguenti modifiche:

 

Prova dell’origine

Dopo la seconda frase si aggiunge la seguente frase:

«Gli allevamenti (del tipo manades o del tipo ganaderías) all’interno dei quali devono essere nati ed allevati gli animali destinati alla produzione delle carni della denominazione debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre la denominazione».

 

Metodo di ottenimento

Dopo la frase «Il peso delle carcasse non deve essere superiore a 100 kg» si inserisce la seguente frase:

«fatta eccezione per le giovenche di età compresa fra i 18 e i 30 mesi per le quali il peso è fissato a 85 kg.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio

«TAUREAU DE CAMARGUE»

N. CE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Institut National des Appellations d’Origine

Indirizzo

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente

Nome

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Indirizzo

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.1 —

carni fresche (e frattaglie)

4.   Disciplinare: [riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Taureau de Camargue»

4.2.   Descrizione

Carni fresche di animali di sesso maschile o femminile, appartenenti a razze locali, nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica. Le carni dei tori di Camargue sono caratterizzate dal colore rosso intenso, sono tenere e poco grasse.

4.3.   Zona geografica

La Camargue, che si estende su tre dipartimenti: le Bouches du Rhône, il Gard e l’Hérault. All’interno di tale zona è stata delimitata una «zona umida» in cui gli animali debbono soggiornare per almeno sei mesi.

4.4.   Prova dell’origine

Il più antico documento che cita il toro di Camargue venne redatto da Quiqueran de Beaujeu, vescovo di Senès, nel 1551. Successivamente, parecchi documenti descrivono la peculiarità di tale popolazione bovina e del suo sistema di allevamento, la cui principale finalità è quella della tauromachia. Gli allevamenti (del tipo manades o del tipo ganaderías) in cui devono essere nati ed allevati gli animali destinati alla produzione delle carni della denominazione di cui trattasi debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre la denominazione. Ogni animale viene identificato ed iscritto negli inventari o nei registri di stalla. Gli impianti di macellazione ed i laboratori di sezionamento hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e uscita che consentano la rintracciabilità degli animali fino al momento della vendita al consumatore.

4.5.   Metodo di ottenimento

Gli animali appartenenti alle razze locali («raço di biou», «de combat» o un incrocio di queste due razze) debbono essere nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica in questione. L’allevamento è praticato in libertà, all’aria aperta ed in modo estensivo onde tutelare il carattere selvatico degli animali. Il pascolo ne costituisce l’alimentazione essenziale. Gli animali soggiornano almeno sei mesi nella zona umida e vengono abbattuti immediatamente all’arrivo al macello. Le carcasse non devono avere un peso fiscale inferiore ai 100 kg fatta eccezione per le giovenche di età compresa fra i 18 e i 30 mesi per le quali tale peso è fissato a 85 kg. Le carni devono avere un colore rosso intenso. Le carcasse vengono sottoposte a raffreddamento. La maturazione delle carcasse nel macello deve durare da un minimo di 48 ore a un massimo di 5 giorni.

4.6.   Legame

I tori della Camargue derivano da razze locali tradizionali, particolarmente adatte all’ambiente della Camargue, caratterizzata dall’assenza di rilievi geografici e dall’onnipresenza dell’elemento liquido. Allevati in libertà, i tori della Camargue si nutrono nei pascoli della zona e trascorrono perlomeno sei mesi in zona umida, caratterizzata da un ecosistema specifico. Il carattere nervoso e aggressivo di tali razze risponde inoltre perfettamente alla destinazione degli animali e conferisce alle carni le tipiche caratteristiche.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut National des Appellations d’Origine

Indirizzo

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Nome

:

DGCCRF

Indirizzo

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

La DGCCRF è un servizio che fa parte del ministero dell’economia, delle finanze e dell’industria.

4.8.   Etichettatura

La carcassa e i pezzi sezionati sono muniti di un’etichetta di identificazione che precisa quanto segue: il nome della denominazione, il numero di macellazione; il nome per esteso dell’allevamento, il nome e l’indirizzo del laboratorio di sezionamento o quello del macellatore.


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Veau d'Aveyron et du Ségala (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Veau d'Aveyron et du Ségala», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare portando il peso massimo delle carcasse dei vitelli di sesso maschile da 250 a 270 kg e quello delle carcasse dei vitelli di sesso femminile da 220 a 250 kg. Questa modifica corregge l'errore di valutazione del peso massimo della carcassa contenuto nella domanda iniziale e dovuto ad un'erronea valutazione della resa di macellazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione ed ha concluso che essa è giustificata. Poiché si tratta di una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura descritta agli articoli 5, 6 e 7 del suddetto regolamento.

(4)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare.

(5)

La Commissione prende nota altresì del fatto che la denominazione è «Veau d'Aveyron et du Ségala» e non «Veau de l'Aveyron et du Ségala» come era stata inizialmente registrata. Occorre quindi modificare la denominazione registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Veau d'Aveyron et du Ségala» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, parte A, pagina 4:

anziché

:

«Veau de l’Aveyron et du Ségala»,

leggi

:

«Veau d’Aveyron et du Ségala».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell''Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Veau d'Aveyron et du Ségala» sono approvate le seguenti modifiche:

«Descrizione del prodotto»

Modifica di un paragrafo:

anziché

:

«il veau d'Aveyron et du Ségala risponde alle seguenti caratteristiche:

vitello pesante (250-420 kg di peso vivo ossia 170-250 kg di peso carcassa),»

leggi

:

«il veau d'Aveyron et du Ségala risponde alle seguenti caratteristiche:

vitello pesante: 250-420 kg di peso vivo ossia 170-270 kg di peso carcassa (vitelli di sesso femminile: 170-250 kg, vitelli di sesso maschile: 190-270 kg).»

«Metodo di ottenimento»

Modifica di un paragrafo:

anziché

:

«il peso vivo del vitello varia da 250 a 420 kg. Per quanto riguarda le carcasse, il peso varia da 170 a 220 kg per i vitelli di sesso femmine e da 190 a 250 per i vitelli di sesso maschile; questa differenza è ascrivibile al dimorfismo sessuale ed al ritmo di crescita specifico di ciascun sesso,»

leggi

:

«il peso vivo del vitello varia da 250 a 420 kg. Per quanto riguarda le carcasse, il peso varia da 170 a 250 kg per i vitelli di sesso femminile e da 190 a 270 per i vitelli di sesso maschile; questa differenza è ascrivibile al dimorfismo sessuale ed al ritmo di crescita specifico di ciascun sesso.»

«Legame con l'origine geografica»

Modifica di un paragrafo:

anziché

:

«il veau d'Aveyron et du Ségala è un vitello pesante. In effetti, esso viene macellato ad un'età media di 8 mesi e a quel momento il peso della carcassa varia da 170 a 250 kg (contro i 130 kg di un vitello normale).»

leggi

:

«il veau d'Aveyron et du Ségala è un vitello pesante. In effetti, esso viene macellato ad un'età media di 8 mesi e a quel momento il peso della carcassa varia da 170 a 270 kg (contro i 130 di un vitello normale).»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA»

N. CE: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

DOP ( ) IGP (X)

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome:

Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.)

Indirizzo:

51 Rue d'Anjou F-75008 Paris

Tel.:

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente

Nome:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Indirizzo:

Carrefour de l’Agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Tel.:

(33) 565 73 78 04

Fax

(33) 565 73 77 16

E-mail:

irva@wanadoo.fr

Composizione:

produttori/trasformatori (x) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. —

carni fresche (e frattaglie)

4.   Disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome

«Veau d’Aveyron et du Ségala»

4.2.   Descrizione

Carcasse di vitelli pesanti di fattoria (170-270 Kg) macellati all'età di 10 mesi al massimo, le cui carni sono di colore rosato, tenere e gustose.

4.3.   Zona geografica

I vitelli nascono e sono allevati in un territorio che comprende 75 cantoni ripartiti nei dipartimenti dell’Aveyron, del Tarn, del Lot, del Tarn-et-Garonne e del Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d'Albi, Vaour, Villefranche d'Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Prova dell’origine

Le nascite vengono registrate ed i vitelli sono identificati mediante due anelli su cui figurano rispettivamente un numero individuale ed il marchio «Veau d’Aveyron et du Ségala».

Al macello, la carcassa viene identificata mediante un'etichettatura in cui è riportato il nome dell'allevatore.

Questo dispositivo è completato con registrazioni documentali effettuate durante l'intera filiera.

4.5.   Metodo di ottenimento

I vitelli sono ottenuti per incrocio di padre di razza da carne e di madre di razza delle vacche nutrici tradizionali. Essi sono allevati «sotto la madre» e sono nutriti, oltre che con latte materno, con complementi alimentari a base di cereali in distribuzione libera fin dalla nascita.

4.6.   Legame

Legame storico: questa produzione di vitelli pesanti è dovuta all'associazione fra l'esistenza di un patrimonio bovino e l'antica produzione di cereali nella regione. In particolare, la segala ha dato il nome alla regione stessa: Ségala.

Legame geografico: il legame con l'origine geografica si basa su una caratteristica:

il modo di allevamento «sotto la madre» associato ad una distribuzione di cereali sin dalla nascita che consente l'ottenimento di vitelli pesanti.

Una reputazione di qualità che risale al XIX secolo per i consumatori del Sud-Est della Francia e della regione parigina e che risale alla metà del XX secolo per i consumatori italiani e spagnoli.

4.7.   Struttura di controllo

Nome:

Qualisud

Indirizzo:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint Sever

Tel.:

(33) 558 06 15 21

Fax

(33) 558 75 13 36

E-mail:

Qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Etichettatura

Le Veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rogal świętomarciński (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Polonia per la registrazione della denominazione «Rogal świętomarciński» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 62 del 7.3.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell’allegato I del regolamento:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

POLONIA

Rogal świętomarciński (IGP)


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 272 del 14.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 31 ottobre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1003/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1003/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1003/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1003/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 34.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 31 ottobre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (2)

di media qualità

0,00 (2)

di bassa qualità

0,00 (2)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (2)

1002 00 00

SEGALA

24,16 (2)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

2,87

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)

2,87 (2)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

24,16 (2)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.10.2008-29.10.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

195,25

120,46

Prezzo FOB USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Premio sul Golfo

17,42

Premio sui Grandi laghi

4,76

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

16,28 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2008

che modifica la decisione 2006/241/CE relativamente all’importazione di alcune specie di lumache destinate al consumo umano originarie del Madagascar

[notificata con il numero C(2008) 6083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine di animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), vieta le importazioni di prodotti animali diversi dai prodotti della pesca, originari del Madagascar.

(2)

Nel marzo 2007 è stata effettuata un’ispezione comunitaria nel Madagascar per valutare i controlli di sanità pubblica e le condizioni di produzione dei prodotti della pesca nel paese terzo in questione. I risultati dell’ispezione e le successive informazioni presentate dal Madagascar dimostrano che il paese applica adeguate garanzie tali da consentire anche l’importazione nella Comunità di alcune specie di lumache destinate al consumo umano.

(3)

La decisione 2006/241/CE va modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/241/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca e le lumache, originari del Madagascar.»;

2)

il seguente articolo 1 bis è inserito:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente decisione, per “lumache” si intendono i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.


31.10.2008   

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L 290/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

[notificata con il numero C(2008) 6269]

(2008/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originari del Giappone, per periodi limitati e a determinate condizioni.

(2)

Poiché le circostanze che giustificano l’autorizzazione sono ancora presenti e non vi sono nuove informazioni in base alle quali modificare le condizioni specifiche, è opportuno prorogare l’autorizzazione.

(3)

Il Regno Unito ha richiesto una proroga di tale deroga.

(4)

La decisione 2002/887/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/887/CE è modificata come segue:

1)

Nel primo paragrafo e nel secondo paragrafo dell’articolo 2, la frase «1o agosto 2007 e 1o agosto 2008» è sostituita da «1o agosto 2009 e 1o agosto 2010».

2)

La tabella all’articolo 4 è sostituita dalla tabella seguente:

«Vegetali

Periodo

Chamaecyparis:

dall’1.11.2008 al 31.12.2010

Juniperus:

dall’1.11.2008 al 31.3.2009 e dall’1.11.2009 al 31.3.2010

Pinus:

dall’1.11.2008 al 31.12.2010»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8.


31.10.2008   

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L 290/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.