ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

33

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

45

Protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

46

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici») e ha aderito all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite («accordo FAO»). Tali disposizioni prevalentemente affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

(2)

L’obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(3)

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca e degli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani. La pesca INN rappresenta inoltre una grave minaccia per la biodiversità marina, che deve essere affrontata in conformità degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre».

(4)

La FAO ha adottato nel 2001 un piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che la Comunità ha approvato. Inoltre, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, con il sostegno attivo della Comunità, hanno stabilito una serie di misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(5)

La Comunità, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale e viste le dimensioni e l’urgenza del problema, dovrebbe rafforzare la propria lotta contro la pesca INN e adottare nuove misure di regolamentazione che tengano conto di tutti gli aspetti del fenomeno.

(6)

L’intervento della Comunità dovrebbe vertere in primo luogo sul comportamento che rientra nella definizione di pesca INN e che arreca maggiore pregiudizio all’ambiente marino, alla sostenibilità degli stock ittici e alla situazione socioeconomica dei pescatori operanti nel rispetto delle norme di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.

(7)

In linea con la definizione di pesca INN, è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento alle attività esercitate nelle acque d’altura e nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi costieri, comprese le acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri.

(8)

Per tenere in debito conto la dimensione internazionale della pesca INN, è essenziale che la Comunità adotti le misure necessarie per assicurare una migliore osservanza delle norme della politica comune della pesca. In attesa della revisione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), è opportuno includere nel presente regolamento disposizioni aventi tale finalità.

(9)

Le norme comunitarie e, in particolare, il titolo II del regolamento (CEE) n. 2847/93, istituiscono un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari. Il sistema attuale applicabile ai prodotti della pesca catturati da pescherecci di paesi terzi e importati nella Comunità non garantisce un livello di controllo equivalente. Tale carenza costituisce un importante incentivo per gli operatori stranieri che praticano la pesca INN a commercializzare i loro prodotti nella Comunità per accrescere la redditività delle loro attività. La Comunità rappresenta il principale mercato e il primo importatore mondiale di prodotti della pesca; essa è quindi particolarmente tenuta a garantire che i prodotti della pesca importati nel suo territorio non provengano dalla pesca INN. È opportuno pertanto istituire un nuovo regime atto a garantire un controllo accurato della catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca importati nella Comunità.

(10)

È opportuno rafforzare le norme comunitarie che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire il controllo della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci. Ciò dovrebbe richiedere, in particolare, che l’accesso ai porti della Comunità sia autorizzato solo per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che sono in grado di fornire precise informazioni sulla legalità delle loro catture e di far convalidare tali informazioni dal loro Stato di bandiera.

(11)

I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano un espediente comunemente utilizzato da quanti esercitano la pesca INN per occultare le catture praticate illegalmente. È quindi giustificato che la Comunità autorizzi le operazioni di trasbordo unicamente se effettuate nei porti designati degli Stati membri, nei porti dei paesi terzi fra pescherecci comunitari o fuori delle acque comunitarie fra pescherecci comunitari e pescherecci registrati come imbarcazioni a cura di un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

(12)

È opportuno stabilire le condizioni, la procedura e la frequenza secondo le quali gli Stati membri devono svolgere attività di controllo, ispezione e verifica, in base alla gestione del rischio.

(13)

È opportuno vietare il commercio con la Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Per assicurare l’effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti della pesca scambiati, importati nella Comunità o da essa esportati, siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, è opportuno istituire un sistema di certificazione applicabile a tutti gli scambi di prodotti della pesca con la Comunità.

(14)

La Comunità dovrebbe tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo per l’attuazione del sistema di certificazione.

(15)

È opportuno che, nell’ambito di tale sistema, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità sia subordinata alla presentazione di un certificato. Tale certificato dovrebbe contenere informazioni che dimostrino la legalità dei prodotti considerati. Esso dovrebbe essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture, in ottemperanza all’obbligo imposto agli Stati dal diritto internazionale di garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(16)

È essenziale che tale sistema di certificazione si applichi a tutte le importazioni nella Comunità e le esportazioni dalla stessa di prodotti della pesca marittima. Tale sistema dovrebbe applicarsi inoltre ai prodotti della pesca che, prima di essere immessi nel territorio della Comunità, sono stati trasportati o trasformati in un paese diverso dallo Stato di bandiera. È opportuno pertanto istituire disposizioni specifiche per tali prodotti, al fine di garantire che i prodotti immessi nel territorio della Comunità non siano diversi da quelli la cui legalità è stata certificata dallo Stato di bandiera.

(17)

È importante assicurare lo stesso livello di controllo su tutti i prodotti della pesca importati, fatti salvi il volume e la frequenza degli scambi, introducendo procedure specifiche volte a concedere lo status di «operatore economico riconosciuto».

(18)

È opportuno assoggettare al sistema di certificazione anche le esportazioni di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi.

(19)

Gli Stati membri cui sono destinate le importazioni dei prodotti dovrebbero essere in grado di verificare la validità dei certificati di cattura che accompagnano le partite e di rifiutare l’importazione in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento in relazione al certificato di cattura.

(20)

È importante che le attività di controllo, ispezione e verifica relative ai prodotti della pesca in transito o trasbordo siano in primo luogo svolte dagli Stati membri di destinazione finale al fine di migliorarne l’efficienza.

(21)

Al fine di assistere le autorità di controllo degli Stati membri incaricate di verificare la legalità dei prodotti della pesca scambiati con la Comunità e mettere in guardia gli operatori comunitari, è necessario istituire un sistema di allarme comunitario che consenta, se del caso, di divulgare informazioni quando sussistano dubbi fondati sul rispetto, da parte di determinati paesi terzi, delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione.

(22)

È essenziale che la Comunità adotti misure dissuasive nei confronti dei pescherecci dediti alla pesca INN che non formano oggetto di provvedimenti adeguati da parte degli Stati di bandiera.

(23)

A tal fine è opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, gli Stati terzi e altri organismi, identifichi i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN, in base alla gestione del rischio, e inviti lo Stato di bandiera competente a fornire informazioni sull’esattezza di quanto constatato.

(24)

Al fine di agevolare le indagini sui pescherecci sospettati di aver praticato pesca INN e impedire il proseguimento della presunta infrazione, è opportuno che gli Stati membri applichino a tali pescherecci disposizioni specifiche in materia di controllo e di ispezione.

(25)

La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo.

(26)

La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci comunitari per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati membri di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93.

(27)

Per ovviare all’assenza di un’azione efficace degli Stati di bandiera nei confronti dei loro pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN e limitare il proseguimento delle attività di pesca da questi esercitate, gli Stati membri dovrebbero applicare misure adeguate nei confronti di tali pescherecci.

(28)

Per tutelare i diritti dei pescherecci inclusi nell’elenco comunitario delle navi INN e dei relativi Stati di bandiera, è opportuno che la procedura di inclusione nell’elenco offra allo Stato di bandiera la possibilità di informare la Commissione delle misure adottate e, se possibile, consenta al proprietario o agli operatori interessati di essere sentiti in ogni fase della procedura stessa e preveda la possibilità di radiare dall’elenco i pescherecci per i quali non ricorrono più i criteri di inclusione.

(29)

Per consentire l’instaurazione di un quadro unico all’interno della Comunità ed evitare la proliferazione di elenchi delle navi dedite alla pesca INN, è opportuno che i pescherecci figuranti negli elenchi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca siano automaticamente inclusi negli elenchi corrispondenti stabiliti dalla Commissione.

(30)

Uno dei principali fattori all’origine della pesca INN è rappresentato dall’incapacità di taluni Stati di assolvere all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure atte a garantire che i loro pescherecci o i loro cittadini si conformino alle norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; ed è quindi opportuno che la Comunità affronti tale problematica.

(31)

A tal fine è opportuno che, oltre agli interventi che essa attua a livello internazionale e regionale, alla Comunità sia conferito il diritto di identificare, sulla base di criteri trasparenti, chiari ed obiettivi ispirati a norme internazionali, gli Stati non cooperanti e di adottare nei loro confronti misure non discriminatorie, legittime e proporzionate, incluse misure commerciali, dopo aver dato a tali Stati tempo adeguato per rispondere alla notifica preventiva.

(32)

Spetta al Consiglio adottare misure commerciali nei confronti di altri Stati. Poiché l’elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti dovrebbe comportare contromisure commerciali nei confronti degli Stati interessati, è opportuno che, in questo caso specifico, il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione.

(33)

È essenziale dissuadere efficacemente i cittadini degli Stati membri dal praticare pesca INN o dall’agevolare l’esercizio di tali attività da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e operanti al di fuori della Comunità, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre le misure necessarie e cooperare tra loro e con paesi terzi per identificare i propri cittadini dediti alla pesca INN, garantire che siano loro inflitte sanzioni adeguate e verificare le attività dei propri cittadini che mantengono contatti con pescherecci di paesi terzi al di fuori della Comunità.

(34)

La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili a tali infrazioni in base alle legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dai livelli sanzionatori estremamente variabili da uno Stato membro all’altro, che incoraggiano l’esercizio di attività illegali nelle acque marittime o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. Per ovviare a tale carenza è opportuno, sulla base delle disposizioni previste in materia dai regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CEE) n. 2847/93, armonizzare le sanzioni amministrative massime applicate nella Comunità alle violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca, tenuto conto del valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo la grave infrazione, della sua ripetizione e del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati, nonché predisporre misure di esecuzione immediate e misure complementari.

(35)

Oltre al comportamento che costituisce un’infrazione grave alle norme che disciplinano le attività di pesca, anche le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN, o la falsificazione di documenti, dovrebbero essere considerate infrazioni gravi da perseguire in modo armonizzato con sanzioni amministrative massime a cura degli Stati membri.

(36)

Essendo per lo più commesse nell’interesse o per conto di persone giuridiche, è opportuno applicare anche alle persone giuridiche le sanzioni per le infrazioni gravi del presente regolamento.

(37)

È opportuno che le disposizioni concernenti l’avvistamento dei pescherecci in mare adottate da alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca si applichino in modo uniforme in tutta la Comunità.

(38)

La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

(39)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del conseguimento dell’obiettivo fondamentale di eradicare la pesca INN, definire norme sulle misure previste dal presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, a norma dell’articolo 5, terzo comma, del trattato.

(40)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(41)

Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell’ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto dei pescherecci di paesi terzi, che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo IX, un regime sanzionatorio specifico per la pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

(42)

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6); detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento.

(43)

L’entrata in vigore di disposizioni del presente regolamento concernenti aspetti contemplati dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/94 (7), (CE) n. 1447/1999 (8), (CE) n. 1936/2001 (9) e (CE) n. 601/2004 (10) dovrebbe comportare l’abrogazione totale o parziale di tali regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

2.   Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro adotta, conformemente al diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l’espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

3.   Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a tutta la pesca INN e alle attività connesse esercitate nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato o nelle acque comunitarie, nelle acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi e in alto mare. La pesca INN nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato è assimilata a quella effettuata nelle acque marittime di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate;

2)

«pesca illegale»: le attività di pesca:

a)

praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

b)

praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure

c)

praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente;

3)

«pesca non dichiarata»: attività di pesca:

a)

che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all’autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure

b)

che sono state praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o

4)

«pesca non regolamentata»: attività di pesca:

a)

praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure

b)

praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;

5)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container;

6)

«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

7)

«autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca;

8)

«prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11), ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

9)

«misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o comunitario;

10)

«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

11)

«importazione»: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;

12)

«importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura;

13)

«esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro;

14)

«riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità;

15)

«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente;

16)

«parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;

17)

«avvistamento»: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

18)

«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune;

19)

«persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche;

20)

«rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;

21)

«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, comunitarie o nazionali;

22)

«alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»);

23)

«spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura.

Articolo 3

Pescherecci dediti alla pesca INN

1.   Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:

a)

ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure

b)

non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’articolo 6; oppure

c)

ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure

d)

ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure

e)

ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure

f)

ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure

g)

ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure

h)

ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure

i)

ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure

j)

ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure

k)

ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure

l)

è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell’infrazione o il suo ripetersi.

CAPO II

ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI

SEZIONE 1

Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi

Articolo 4

Regimi di ispezione in porto

1.   Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è garantito un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri.

2.   Ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo nei porti suddetti, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 della UNCLOS («forza maggiore o difficoltà») per quanto riguarda i servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.

3.   Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

4.   I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzati a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un’organizzazione regionale per la pesca.

Articolo 5

Porti designati

1.   Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’articolo 4, paragrafo 2.

2.   I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo unicamente nei porti designati.

3.   Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco.

4.   La Commissione pubblica senza indugio l’elenco dei porti designati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito Internet.

Articolo 6

Notifica preventiva

1.   I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

identificazione della nave;

b)

nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi;

c)

autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca;

d)

date della bordata di pesca;

e)

data e ora prevista di arrivo in porto;

f)

quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa;

g)

zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare);

h)

quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie.

I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio della Comunità.

2.   Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III. Le disposizioni di cui all’articolo 14 in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano mutatis mutandis.

3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.

4.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 7

Autorizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 37, punto 5, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono complete e, nel caso in cui i pescherecci detengano a bordo prodotti della pesca, sono accompagnate dal certificato di cattura di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   L’autorizzazione ad avviare operazioni di sbarco o trasbordo è subordinata a un controllo inteso a stabilire la completezza delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, di un’ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro di approdo può autorizzare l’accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sono complete o il loro controllo o la loro verifica è ancora in corso, purché i prodotti della pesca siano conservati sotto il controllo delle autorità competenti. I prodotti della pesca potranno essere posti in vendita, presi in consegna o trasportati soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o il completamento del controllo o della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare i prodotti della pesca conformemente alla normativa nazionale. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori.

Articolo 8

Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo

1.   I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano, se possibile per via elettronica prima delle operazioni di sbarco o trasbordo, alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati, una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie da sbarcare o trasbordare nonché la data e il luogo di ciascuna cattura. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri conservano gli originali delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, o una copia cartacea in caso di trasmissione elettronica, per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.

3.   Procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

4.   Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati e/o trasbordati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.

SEZIONE 2

Ispezioni in porto

Articolo 9

Principi generali

1.   Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, in base alla gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

2.   Sono comunque soggetti ad ispezione:

a)

i pescherecci avvistati ai sensi dell’articolo 48;

b)

i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV;

c)

i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’articolo 25;

d)

i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’articolo 30.

Articolo 10

Procedura di ispezione

1.   I funzionari incaricati dell’ispezione («funzionari») hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali pertinenti del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature e tutti i pertinenti documenti che reputano necessario verificare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili. I funzionari possono inoltre interrogare chiunque sia ritenuto in possesso di informazioni sull’oggetto dell’ispezione

2.   Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva di sbarco e i quantitativi per specie sbarcati o trasbordati.

3.   I funzionari firmano il rapporto di ispezione in presenza del comandante del peschereccio, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti. I funzionari indicano nel giornale di bordo che è stata effettuata un’ispezione.

4.   Copia del rapporto d’ispezione è consegnata al comandante del peschereccio, il quale può trasmetterla all’armatore.

5.   Il comandante collabora e presta assistenza nelle ispezioni del peschereccio e non ostacola né minaccia i funzionari né interferisce con l’esercizio delle loro mansioni.

Articolo 11

Procedura applicabile in caso di infrazione

1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato pesca INN conformemente ai criteri di cui all’articolo 3, il funzionario:

a)

registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

b)

adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

c)

trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle autorità competenti.

2.   Se l’ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato pesca INN conformemente ai criteri definiti all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture.

3.   Lo Stato membro che ha eseguito l’ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all’organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco o trasbordo, adottata a norma del paragrafo 2, accompagnata da una copia del rapporto di ispezione. La Commissione o l’organismo designato da questa trasmette immediatamente tale notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell’organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.

4.   Se la presunta violazione ha avuto luogo in alto mare, lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla stessa e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione dello Stato membro di approdo, a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato di bandiera abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione.

CAPO III

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Articolo 12

Certificati di cattura

1.   È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da pesca INN, non dichiarate e non regolamentate.

2.   Ai fini dell’effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento.

3.   Il certificato di cattura di cui al paragrafo 2 è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca. Esso è utilizzato per certificare che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

4.   Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato II ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. Con l’accordo dello Stato di bandiera, nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo.

5.   L’elenco dei prodotti cui il certificato di cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni anno in funzione degli elementi risultanti dalle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII e può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 13

Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

1.   I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti sistemi di documentazione delle catture è stilato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i vigenti regolamenti specifici che recepiscono nel diritto comunitario i suddetti sistemi di documentazione delle catture.

Articolo 14

Importazione indiretta di prodotti della pesca

1.   Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:

a)

il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera;

b)

prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo.

Costituiscono prove documentate:

i)

ove appropriato, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera; oppure

ii)

un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo:

contenente una descrizione esatta dei prodotti della pesca, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

indicante le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo.

Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, il documento di cui sopra può essere sostituito da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica.

2.   Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:

a)

contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;

b)

indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e

c)

accompagnato:

i)

dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione; oppure

ii)

da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parti delle catture in questione siano state utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione.

Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.

3.   I documenti e la dichiarazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere trasmessi per via elettronica nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 15

Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

1.   L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Presentazione e controlli dei certificati di cattura

1.   Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità o del mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli importatori cui è stato concesso lo status di operatore economico riconosciuto possono avvertire le autorità competenti degli Stati membri dell’arrivo dei prodotti entro il termine di cui al paragrafo 1 e tenere il certificato di cattura convalidato ed i documenti connessi di cui all’articolo 14 a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo o delle verifiche di cui all’articolo 17.

3.   I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono:

a)

lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro;

b)

un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2;

c)

riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione;

d)

un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento;

e)

l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche;

f)

se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché

g)

se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica.

Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 17

Verifiche

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare tutte le verifiche che reputano necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Le verifiche possono consistere, in particolare, nell’esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell’esistenza e dell’autenticità dei documenti, nell’esame della contabilità degli operatori e di altre scritture, nell’ispezione dei mezzi di trasporto, compresi i container, e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto a norma del capo II.

3.   Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri definiti a livello nazionale o comunitario nel quadro della gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate le informazioni. I criteri comunitari sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

4.   Le verifiche sono comunque effettuate se:

a)

l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell’autenticità del certificato di cattura, del timbro o della firma di convalida dell’autorità competente dello Stato di bandiera; oppure

b)

l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni del presente regolamento; oppure

c)

un peschereccio, un’impresa di pesca o altri operatori sono stati segnalati in relazione a presunta pesca INN, compresi i pescherecci segnalati a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; oppure

d)

uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; oppure

e)

una notifica è stata pubblicata a norma dell’articolo 23, paragrafo 1.

5.   Oltre alle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono decidere di effettuare verifiche su base casuale.

6.   Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. In tal caso:

a)

la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l’inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

b)

la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14, una proroga di durata non superiore a 15 giorni.

7.   L’immissione in consumo dei prodotti è sospesa in attesa dei risultati delle procedure di verifica previste ai paragrafi da 1 a 6. Il costo di magazzinaggio è a carico dell’operatore.

8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

Articolo 18

Diniego di importazione

1.   Le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che:

a)

l’importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati o di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 16, paragrafi 1 o 2;

b)

i prodotti destinati all’importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura;

c)

il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all’articolo 12, paragrafo 3;

d)

il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte;

e)

l’importatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all’articolo 14, paragrafi 1 o 2;

f)

il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura nell’elenco comunitario delle navi INN o negli elenchi delle navi INN di cui all’articolo 30;

g)

il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell’articolo 31.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, se:

a)

dalla risposta ricevuta risulta che l’esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura; oppure

b)

dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo; oppure

c)

non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato; oppure

d)

la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta.

3.   In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza.

4.   Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 quando esse lo riguardino. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. Copia della notifica è trasmessa alla Commissione.

Articolo 19

Transito e trasbordo

1.   Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un altro Stato membro nel quale sono vincolati ad altro regime doganale, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.

2.   Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 nel luogo di entrata o in quello di destinazione. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione le misure adottate per l’attuazione del presente paragrafo e tengono aggiornate le informazioni. La Commissione pubblica dette informazioni sul proprio sito Internet.

3.   Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono trasbordati e trasportati via mare in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.

4.   Lo Stato membro di trasbordo comunica allo Stato membro di destinazione, al più presto dopo che le informazioni sono note e comunque prima della data prevista di arrivo al porto di destinazione, le informazioni riportate nella documentazione di trasporto circa la tipologia dei prodotti della pesca, il loro peso, il porto di carico e lo spedizioniere nel paese terzo, il nome della nave che effettua il trasporto e i porti di trasbordo e di destinazione.

Articolo 20

Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi

1.   L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:

a)

dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci;

b)

le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità.

2.   L’allegato III specifica le informazioni che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1.

3.   Ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato di bandiera. Se quest’ultimo non ha provveduto a fornire tutti gli elementi specificati al paragrafo 1, la Commissione segnala gli elementi mancanti e chiede che sia effettuata una nuova notifica.

4.   Ove opportuno, la Commissione coopera, sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del presente regolamento, compreso il ricorso a mezzi elettronici per redigere, convalidare o presentare il certificato di cattura e se del caso i documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2.

Tale cooperazione mira a:

a)

garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità provengano da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili;

b)

agevolare gli Stati di bandiera nell’espletamento delle formalità connesse all’accesso dei pescherecci ai porti, all’importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti al capo II e al presente capo;

c)

prevedere la realizzazione di controlli in loco da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato, al fine di verificare l’effettiva attuazione dell’accordo di cooperazione;

d)

prevedere l’istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione.

5.   La cooperazione di cui al paragrafo 4 non costituisce un prerequisito per l’applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di qualsivoglia Stato.

Articolo 21

Riesportazione

1.   La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura a norma del presente capo è autorizzata previa convalida della parte «riesportazione» del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione o di una copia di esso allorché i prodotti della pesca da riesportare rappresentano una parte dei prodotti importati.

2.   La procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, si applica mutadis mutandis allorché i prodotti della pesca sono riesportati da un operatore economico riconosciuto.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15.

Articolo 22

Registrazione e diffusione delle informazioni

1.   La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. In tale registro figurano:

a)

gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida, il controllo e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi rispettivamente degli articoli 15, 16, 17 e 21;

b)

gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, con l’indicazione degli Stati con cui è stata istituita una cooperazione con paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4.

2.   La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli Stati e delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e tiene aggiornate tali informazioni. La Commissione mette a disposizione, per via elettronica, delle autorità degli Stati membri responsabili della convalida e della verifica dei certificati di cattura i dati delle autorità degli Stati di bandiera preposte alla convalida e alla verifica di tali certificati.

3.   La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti a norma dell’articolo 13 e lo aggiorna regolarmente.

4.   Gli Stati membri conservano gli originali dei certificati di cattura presentati per l’importazione, dei certificati di cattura convalidati per l’esportazione e delle sezioni dei certificati di cattura relative alla riesportazione per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

5.   Gli operatori economici riconosciuti conservano l’originale dei documenti di cui al paragrafo 4 per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.

CAPO IV

SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO

Articolo 23

Notifiche di allarme

1.   Se dalle informazioni ottenute a norma dei capi II, III, V, VI, VII, VIII, X o XI emergono dubbi fondati circa la conformità dei pescherecci o dei prodotti della pesca di taluni paesi terzi alle leggi o ai regolamenti, comprese le leggi o i regolamenti applicabili comunicati da paesi terzi nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, o alle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili, la Commissione pubblica nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme destinata a mettere in guardia gli operatori e ad assicurare che gli Stati membri adottino misure adeguate nei confronti dei paesi terzi interessati, conformemente al disposto del presente capo.

2.   La Commissione comunica senza indugio le informazioni di cui paragrafo 1 alle autorità degli Stati membri e allo Stato di bandiera interessato e, ove del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14.

Articolo 24

Interventi successivi all’emissione di un allarme

1.   Alla ricezione delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, gli Stati membri, se del caso, e in base alla gestione del rischio:

a)

identificano le spedizioni di prodotti della pesca in corso di importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;

b)

adottano le misure necessarie per assicurare che le future spedizioni di prodotti della pesca destinati all’importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme siano sottoposte alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;

c)

identificano le precedenti spedizioni di prodotti della pesca che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ed eseguono le opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati in precedenza;

d)

sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ai necessari accertamenti, indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, conformemente alle norme del diritto internazionale.

2.   Gli Stati membri comunicano quanto prima possibile alla Commissione l’esito delle loro verifiche e richieste di verifica, nonché i provvedimenti adottati in caso di accertata violazione di leggi, regolamenti o misure internazionali di conservazione e di gestione.

3.   Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio:

a)

a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente;

b)

ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; nonché

c)

ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali.

4.   Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che permangono i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme, la Commissione provvede senza indugio:

a)

a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme aggiornata;

b)

ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

c)

ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché

d)

ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.

5.   Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:

a)

a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una nuova notifica a tal fine;

b)

ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative a norma dei capi V e VI;

c)

ove del caso, ad informare il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

d)

ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; e

e)

ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.

CAPO V

IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI DEDITI ALLA PESCA INN

Articolo 25

Sospetta pesca INN

1.   La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza:

a)

tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o

b)

eventuali altre informazioni pertinenti, quali:

i)

dati di cattura;

ii)

informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili;

iii)

registri e basi di dati sulle navi;

iv)

programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

v)

rapporti su avvistamenti o su altre attività di pescherecci INN presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3 ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca;

vi)

rapporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardanti i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3;

vii)

qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca.

2.   Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, corredandole degli elementi di prova forniti.

3.   La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni peschereccio sospettato di praticare pesca INN e lo aggiorna ogniqualvolta riceve nuove informazioni.

Articolo 26

Presunta pesca INN

1.   La Commissione identifica i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma dell’articolo 25 sono sufficienti per presumere una partecipazione a pesca INN e giustificano quindi un’indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato.

2.   La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:

a)

sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;

b)

si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulla presunta pesca INN e di comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;

c)

si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;

d)

si chiede allo Stato di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2;

e)

si informa lo Stato di bandiera delle disposizioni dei capi VI e VII.

3.   La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:

a)

sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;

b)

si invita formalmente lo Stato membro di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, per indagare sulla presunta pesca INN o, se del caso, a riferire su tutti i provvedimenti già adottati per indagare su di essa e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;

c)

si chiede formalmente allo Stato membro di bandiera di adottare tempestive misure di esecuzione nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio interessato si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;

d)

si chiede allo Stato membro di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione della nave nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2.

4.   La Commissione diffonde a tutti gli Stati membri le informazioni relative ai pescherecci presumibilmente implicate in pesca INN, al fine di facilitare l’attuazione del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 27

Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN

1.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, stabilisce l’elenco comunitario delle navi INN. Nell’elenco figurano i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma del presente regolamento in seguito alle misure previste agli articoli 25 e 26 consentono di stabilire la partecipazione alla pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno ottemperato alle richieste formali di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale pesca INN.

2.   Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. La motivazione menziona il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni e offre all’armatore e, se del caso agli operatori, la possibilità di essere sentiti e di difendere la loro causa, lasciando loro tempi e mezzi adeguati.

3.   Ove decida di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione notifica la sua decisione all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio, specificando le ragioni di tale decisione.

4.   Gli obblighi imposti alla Commissione dai paragrafi 2 e 3 si applicano senza pregiudizio della responsabilità primaria dello Stato di bandiera nei confronti del peschereccio e soltanto a condizione che la Commissione disponga dei dati atti a identificare l’armatore e gli operatori del peschereccio medesimo.

5.   La Commissione notifica allo Stato di bandiera l’iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, specificando i motivi dettagliati che la giustificano.

6.   La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN:

a)

di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’articolo 37; nonché

b)

di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.

7.   Il presente articolo non si applica ai pescherecci comunitari se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure a norma del paragrafo 8.

8.   I pescherecci comunitari non sono iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Articolo 28

Radiazione dall’elenco comunitario dei pescherecci INN

1.   La Commissione radia dall’elenco comunitario delle navi INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che:

a)

non hanno praticato alcuna pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco; oppure

b)

sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare la pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   L’armatore o, se del caso, l’operatore di un peschereccio iscritto nell’elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello status della nave in caso di inazione dello Stato di bandiera in relazione al disposto del paragrafo 1.

La Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco unicamente se:

a)

l’armatore o gli operatori forniscono una prova che il peschereccio non esercita più pesca INN; oppure

b)

il peschereccio iscritto è affondato ovvero è stato smantellato.

3.   In tutti gli altri casi la Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono trascorsi almeno due anni dall’iscrizione del peschereccio nell’elenco, senza che la Commissione abbia ricevuto segnalazioni, a norma dell’articolo 25, riguardanti presunta pesca INN esercitata dalla nave in questione; oppure

b)

l’armatore fornisce informazioni sulle attività attuali del peschereccio, comprovanti che questa opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e/o delle misure di conservazione e di gestione applicabili alle attività di pesca cui partecipa; oppure

c)

il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN.

Articolo 29

Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN

1.   L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni:

a)

nome ed eventuali nomi precedenti;

b)

bandiera ed eventuali bandiere precedenti;

c)

armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi;

d)

operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti;

e)

indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti;

f)

numero Lloyd’s/IMO (se disponibile);

g)

fotografie, se disponibili;

h)

data della prima iscrizione sullo stesso;

i)

sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività.

2.   La Commissione pubblica l’elenco comunitario delle navi INN nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la pubblicità, compresa la pubblicazione del medesimo nel suo sito Internet.

3.   La Commissione aggiorna ogni tre mesi l’elenco comunitario delle navi INN e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali per la pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco alla FAO e alle organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

Articolo 30

Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca

1.   Oltre ai pescherecci di cui all’articolo 27, vengono iscritti nell’elenco comunitario dei pescherecci INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca. La radiazione di tali navi dall’elenco comunitario delle navi INN è disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti.

2.   La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali per la pesca.

3.   Ogniqualvolta intervengono cambiamenti negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri ogni aggiunta, soppressione e/o modifica apportata. L’articolo 37 si applica alle navi figuranti negli elenchi modificati delle navi INN delle organizzazioni regionali per la pesca a decorrere dal momento in cui questi sono notificati agli Stati membri.

CAPO VI

PAESI TERZI NON COOPERANTI

Articolo 31

Identificazione dei paesi terzi non cooperanti

1.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN.

2.   L’identificazione di cui al paragrafo 1 è basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XI o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, registri e banche dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica ed elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.

3.   Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

4.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione:

a)

alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure

b)

all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

5.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione valuta:

a)

se il paese terzo considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;

b)

se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN;

c)

gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità della pesca INN considerata;

d)

per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.

6.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a)

la ratifica, da parte del paese terzo considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla UNCLOS, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all’accordo sul rispetto della FAO;

b)

il fatto che il paese terzo considerato sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate;

c)

qualsiasi atto o omissione del paese terzo considerato che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

7.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 32

Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti

1.   La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all’articolo 31. Nella notifica essa include le seguenti informazioni:

a)

la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;

b)

la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;

c)

il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;

d)

le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’articolo 38.

2.   Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi in questione di adottare le misure necessarie per far cessare la pesca INN e prevenirne l’esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c).

3.   La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette ai paesi terzi interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica.

4.   La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

Articolo 33

Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti

1.   Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti.

2.   La Commissione notifica senza indugio ai paesi terzi in questione la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e le misure applicate a norma dell’articolo 38, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei loro pescherecci.

3.   La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l’applicazione immediata delle misure di cui all’articolo 38. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.

Articolo 34

Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione può essere contemplata anche nel caso in cui i paesi terzi considerati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2.   A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all’articolo 39 nei confronti dei paesi terzi considerati.

Articolo 35

Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti

La Commissione pubblica l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la pubblicità di tale elenco, compresa la pubblicazione nel suo sito Internet. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco dei paesi terzi non cooperanti alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

Articolo 36

Misure di emergenza

1.   Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può prendere, in linea con i suoi obblighi internazionali, misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:

a)

il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni;

b)

il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato;

c)

il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca;

d)

il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato;

e)

il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3.   Le misure di emergenza hanno efficacia immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Gli Stati membri interessati possono deferire la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 al Consiglio entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica.

5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può assumere una decisione diversa entro un mese dalla data di ricezione del deferimento.

CAPO VII

MISURE APPLICABILI AI PESCHERECCI E AGLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA PESCA INN

Articolo 37

Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN

Ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN («pescherecci INN») si applicano le seguenti misure:

1)

gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci INN;

2)

le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera ai pescherecci INN sono revocati;

3)

i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

4)

in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza ai pescherecci INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali pescherecci;

5)

salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. In alternativa, uno Stato membro può autorizzare l’accesso di un peschereccio INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati conformemente a dette misure detenuti a bordo di pescherecci INN autorizzati ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di difficoltà;

6)

ai pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà;

7)

i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore o di difficoltà;

8)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN;

9)

è vietata l’importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati;

10)

sono vietate l’esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da pescherecci INN;

11)

i pescherecci INN privi di pesce ed equipaggio a bordo sono autorizzati ad entrare in un porto per essere smantellati, ma fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari e sanzioni decisi nei confronti di tale nave, nonché eventuali persone fisiche o giuridiche interessate.

Articolo 38

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure:

1)

è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 31 è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione;

2)

è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati;

3)

è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati;

4)

gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati;

5)

è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati;

6)

tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione;

7)

sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati;

8)

la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN;

9)

la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.

CAPO VIII

CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 39

Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN

1.   I cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati membri («cittadini degli Stati membri») non coadiuvano né praticano la pesca INN, nemmeno svolgendo attività a bordo, in qualità di operatori o di proprietari effettivi di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.

2.   Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure appropriate conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di identificare i cittadini che coadiuvano o praticano la pesca INN.

3.   Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN.

4.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi delle autorità competenti incaricate di coordinare la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dai cittadini di cui al presente capo e di verificarli, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.

Articolo 40

Prevenzione e sanzioni

1.   Gli Stati membri incoraggiano i cittadini a comunicare ogni informazione riguardante eventuali interessi giuridici, diritti beneficiari o interessi finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci nonché i nomi dei pescherecci in causa.

2.   I cittadini non vendono né esportano pescherecci destinati a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.

3.   Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell’ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.

4.   Gli Stati membri si adoperano per ottenere informazioni in merito all’esistenza di eventuali accordi conclusi tra cittadini e un paese terzo intesi a permettere ai pescherecci che battono la loro bandiera di cambiarla con una bandiera del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci in causa.

CAPO IX

MISURE DI ESECUZIONE IMMEDIATE, SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 41

Campo di applicazione

Il presente capo si applica:

1)

alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all’allegato II del trattato; oppure

2)

alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri;

3)

alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 42

Infrazioni gravi

1.   Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:

a)

le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3;

b)

le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;

c)

la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi;

2.   Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 43

Misure di esecuzione immediate

1.   Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:

a)

la cessazione immediata delle attività di pesca;

b)

il ritorno in porto del peschereccio;

c)

l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

d)

la costituzione di una garanzia;

e)

il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;

f)

l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

g)

la sospensione dell’autorizzazione di pesca.

2.   Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l’indagine.

Articolo 44

Sanzioni in caso di infrazioni gravi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

3.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta, o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 45

Sanzioni accessorie

Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:

1)

il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione;

2)

l’immobilizzazione temporanea del peschereccio;

3)

la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati;

4)

la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;

5)

la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;

6)

l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

7)

il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;

8)

la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 46

Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie

Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare una professione. A tal fine si deve tener conto anche delle misure di esecuzione immediata adottate ai sensi dell’articolo 43.

Articolo 47

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù:

a)

del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

b)

del potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica; o

c)

dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2.   Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di una delle infrazioni gravi a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3.   La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici delle infrazioni considerate.

CAPO X

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL’AMBITO DI TALUNE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA IN MATERIA DI AVVISTAMENTO DEI PESCHERECCI

Articolo 48

Avvistamento in mare

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di pesca soggette alle norme in materia di avvistamento in mare adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e che sono vincolanti per la Comunità.

2.   Se avvistano un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN, le autorità competenti degli Stati membri incaricate delle ispezioni in mare redigono senza un indugio un rapporto sull’avvistamento. Tale rapporto e i risultati delle indagini realizzate da detti Stati membri su tali pescherecci sono considerati elementi di prova ai fini dell’attuazione dei vari sistemi di identificazione e di esecuzione previsti nel presente regolamento.

3.   Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:

a)

il nome e la descrizione del peschereccio;

b)

l’indicativo di chiamata del peschereccio;

c)

il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio;

d)

lo Stato di bandiera del peschereccio;

e)

la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione;

f)

la data/ora UTC della prima identificazione;

g)

una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento;

h)

eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione.

4.   I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato l’avvistamento, che li trasmette quanto prima possibile alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato informa quindi immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio avvistato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette subito dopo il rapporto di avvistamento a tutti gli Stati membri e, se opportuno, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, affinché vi sia dato seguito conformemente alle misure adottate da tali organizzazioni.

5.   Se ricevono dall’autorità competente di una parte contraente di un’organizzazione regionale di gestione della pesca un rapporto di avvistamento sulle attività di un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri notificano quanto prima possibile il rapporto e tutte le informazioni pertinenti alla Commissione o all’organismo da essa designato, che le trasmette quindi senza indugio al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca affinché vi sia dato seguito, se del caso, conformemente alle misure adottate da tale organizzazione.

6.   Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.

Articolo 49

Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

1.   Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato nel formato stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

2.   La Commissione o l’organismo da essa designato esamina altresì le informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da cittadini, da organizzazioni della società civile, comprese quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti degli interessi del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Articolo 50

Indagini sui pescherecci avvistati

1.   Gli Stati membri avviano quanto prima possibile un’indagine sulle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento a norma dell’articolo 49.

2.   Gli Stati membri notificano, con mezzi elettronici laddove possibile, alla Commissione o all’organismo da essa designato, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla notifica del rapporto di avvistamento ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, la descrizione particolareggiata dell’apertura dell’indagine e delle misure adottate o previste nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento. Rapporti sullo stato di avanzamento delle indagini relative alle attività dei pescherecci avvistati sono trasmessi alla Commissione o all’organismo da essa designato ad intervalli regolari appropriati. Un rapporto finale con le risultanze delle indagini è trasmesso, al completamento delle medesime, alla Commissione o all’organismo da questa designato.

3.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, laddove opportuno, se i pescherecci di cui è notificato l’avvistamento hanno operato nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tali navi e indagano sull’osservanza, da parte di tali navi, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Gli Stati membri notificano senza indugio l’esito delle loro verifiche e indagini alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché allo Stato membro di bandiera interessato.

4.   La Commissione o l’organismo da essa designato comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3.

5.   Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.

CAPO XI

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 51

Assistenza reciproca

1.   Le autorità amministrative responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità amministrative dei paesi terzi e con la Commissione al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, è istituito un sistema di assistenza reciproca, che comprende un sistema d’informazione automatizzato, il «sistema di informazione sulla pesca INN» gestito dalla Commissione o da un organismo da essa designato, destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell’investigazione e nel perseguimento della pesca INN.

3.   Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Attuazione

Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 53

Sostegno finanziario

Gli Stati membri possono esigere dagli operatori interessati una partecipazione ai costi connessi all’attuazione del presente regolamento.

Articolo 54

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 55

Obblighi di comunicazione

1.   Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.

2.   Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni quattro anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla pesca INN è realizzata dalla Commissione entro il 29 ottobre 2013.

Articolo 56

Abrogazioni

Sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2010 l’articolo 28 ter, paragrafo 2, gli articoli 28 sexies, 28 septies, 28 octies e l’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1093/94, il regolamento (CE) n. 1447/1999, gli articoli 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter e 21 quater, del regolamento (CE) n. 1936/2001 e gli articoli 26 bis, 28, 29, 30 e 31, del regolamento (CE) n. 601/2004.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere espresso il 23 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso il 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3).

(8)  Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

(11)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 2, punto 8

Prodotti della pesca d’acqua dolce

Prodotti dell’acquicoltura ottenuti da avannotti o larve

Pesci ornamentali

Ostriche vive

Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati

Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

Altre conchiglie dei pellegrini, fresche o refrigerate

Mitili

Lumache, diverse da quelle di mare

Molluschi preparati e conservati


ALLEGATO II

Certificato di cattura della Comunità europea e certificato di riesportazione

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Appendice

Informazioni riguardanti il trasporto

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ALLEGATO III

Notifiche dello Stato di bandiera, audit

1.

Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20

La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate:

a)

a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera;

b)

a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci;

c)

ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all’articolo 13 e a convalidare tali certificati;

d)

ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci;

e)

ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4;

f)

a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e

g)

ad aggiornare tali notifiche.

2.

Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13

Se un sistema di documentazione delle catture adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è stato riconosciuto come sistema di certificazione delle catture ai fini del presente regolamento, le notifiche dello Stato di bandiera effettuate nell’ambito di tale sistema sono ritenute conformi alle disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato e le disposizioni del presente allegato si applicano mutatis mutandis.


ALLEGATO IV

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Confermo che i prodotti della pesca trasformati … (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:

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Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:

Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):

Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione:

Numero e data del certificato sanitario:

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Approvazione dell’autorità competente:

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29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca (1), stabilisce la procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi, conformemente ad accordi di pesca conclusi tra tali paesi e la Comunità. La procedura istituita dal suddetto regolamento non risponde più alle necessità connesse agli obblighi internazionali derivanti da accordi di pesca bilaterali nonché da accordi e convenzioni multilaterali adottati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) o da strumenti analoghi. Inoltre le disposizioni del regolamento non sono più sufficienti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente in materia di sostenibilità della pesca e di controllo.

(2)

A seguito del piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca, presentato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dell’8 dicembre 2005, e dell’evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall’adozione del regolamento (CE) n. 3317/94, e per garantire l’adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di strumenti giuridici distinti, e, ove opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari.

(3)

Ai pescherecci comunitari dovrebbe essere consentito praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo previa autorizzazione dell’autorità a tal fine competente, vale a dire dall’autorità competente del paese terzo nelle cui acque la nave intende operare, dall’autorità competente ad autorizzare attività di pesca in acque internazionali regolamentate dalle disposizioni adottate nel quadro di una ORGP o di uno strumento analogo o, nel caso delle attività di pesca in alto mare che non sono disciplinate da nessun accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri, fatta salva la normativa comunitaria specifica concernente le attività di pesca in alto mare.

(4)

È importante definire chiaramente le competenze della Commissione e degli Stati membri in relazione alla procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. A questo riguardo la Commissione dovrebbe essere in grado di garantire che siano rispettati gli obblighi internazionali e le norme della PCP e che le richieste di trasmissione delle domande di autorizzazione siano complete e presentate entro i termini previsti dagli accordi corrispondenti.

(5)

I pescherecci comunitari dovrebbero essere autorizzati a svolgere qualsiasi attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo qualora siano soddisfatti una serie di criteri relativi agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nonché alle norme e agli obiettivi della PCP.

(6)

Laddove la procedura del Consiglio relativa all’adozione di una decisione sull’applicazione provvisoria di un nuovo protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che assegna le possibilità di pesca tra gli Stati membri non possa essere conclusa prima della data di tale applicazione provvisoria, la Commissione dovrebbe essere temporaneamente autorizzata, per evitare qualsiasi interruzione dell’attività di pesca da parte dei pescherecci comunitari, a trasmettere al paese terzo le domande di autorizzazione di pesca nei sei mesi che seguono la scadenza del precedente protocollo.

(7)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse alla Comunità nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo in questione.

(8)

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gli accordi menzionati nelle conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 e che sono stati descritti come tali dal Consiglio al momento della loro conclusione o della loro applicazione provvisoria.

(9)

È opportuno adeguare le disposizioni che disciplinano il controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari fuori dalle acque comunitarie e delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci di paesi terzi nelle acque comunitarie e prevedere un meccanismo di intervento tempestivo che consenta di evitare il superamento di tali possibilità da parte degli Stati membri o dei paesi terzi.

(10)

Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace si dovrebbe prevedere la possibilità di avvalersi pienamente dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, ispettori della Comunità, ispettori degli Stati membri e dei paesi terzi.

(11)

È opportuno che tutti i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie conformemente ad accordi di pesca siano mantenuti aggiornati e, laddove opportuno, resi accessibili agli Stati membri e ai paesi terzi interessati. A tal fine è necessario istituire un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca.

(12)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). Tali regole possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività e, per motivi di efficienza, tali esenzioni dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall’articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(13)

È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 3317/94 nonché le disposizioni che disciplinano l’accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie contenute nel regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti:

a)

l’autorizzazione dei pescherecci comunitari a praticare:

i)

attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e detto paese; oppure

ii)

attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione di misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito di un’organizzazione regionale per la gestione della pesca o di una struttura simile di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, di seguito «ORGP»; oppure

iii)

attività di pesca, fuori dalle acque comunitarie, che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo di pesca o di un’ORGP;

b)

l’autorizzazione dei pescherecci di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie;

nonché gli obblighi di comunicazione relativi alle attività autorizzate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«accordo» un accordo di pesca concluso o per il quale è stata adottata una decisione di applicazione provvisoria a norma dell’articolo 300 del trattato;

b)

«organizzazione regionale per la gestione della pesca» o «ORGP» un’organizzazione o una struttura subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse marine viventi soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istitutivo;

c)

«attività di pesca»: la cattura, la detenzione a bordo, la trasformazione e il trasferimento di pesce;

d)

«peschereccio comunitario» un peschereccio comunitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5);

e)

«registro della flotta comunitaria» il registro della flotta comunitaria quale definito all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

f)

«possibilità di pesca» possibilità di pesca quale definita all’articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

g)

«autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni» l’autorità responsabile dell’autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nell’ambito di un accordo o dell’autorizzazione dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque comunitarie;

h)

«autorizzazione di pesca» il diritto a praticare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca;

i)

«sforzo di pesca» lo sforzo di pesca quale definito all’articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

j)

«trasmissione elettronica» il trasferimento, per via elettronica, di dati il cui contenuto, formato e protocollo sono stabiliti dalla Commissione o concordati dalle parti di un accordo;

k)

«categoria di pesca» una suddivisione della flotta in base a criteri quali, in particolare, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività di pesca e il tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

l)

«infrazione grave» un’infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6), o un’infrazione o violazione grave dell’accordo interessato;

m)

«elenco INN» l’elenco dei pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e identificati nell’ambito di un’ORGP o dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7);

n)

«sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca» il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità dell’articolo 12;

o)

«peschereccio di un paese terzo» una nave

che, a prescindere dalle dimensioni, è adibita principalmente o accessoriamente al trasporto di prodotti della pesca,

che, anche se non adibita alla cattura con mezzi propri, trasporta i prodotti della pesca trasbordati da altri pescherecci, o

a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni prima del condizionamento: sfilettatura o taglio in tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione;

e che batte bandiera di un paese terzo e/o in esso immatricolata.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI COMUNITARI FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 3

Disposizione generale

Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie solo i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità del presente regolamento.

SEZIONE II

Autorizzazione di attività di pesca nell’ambito di accordi

Articolo 4

Presentazione delle domande

1.   Almeno cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo interessato o, se l’accordo non ne prevede, almeno conformemente alle modalità stabilite nell’accordo e fatte salve disposizioni specifiche contenute nella normativa comunitaria, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci interessati.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 contengono il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo interessato o prescritta dalla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 5

Criteri di ammissibilità

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione solo le domande di autorizzazione per pescherecci battenti la loro bandiera:

a)

che già esercitano attività di pesca e che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;

b)

che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di un procedimento sanzionatorio per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni;

c)

che non figurino nell’elenco INN;

d)

per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca siano completi ed esatti;

e)

che siano in possesso di una licenza di pesca quale prevista dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (8);

f)

per i quali le informazioni prescritte dall’accordo interessato siano state disponibili e accessibili all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; e

g)

per i quali le domande di autorizzazione di pesca siano conformi alle disposizioni dell’accordo interessato e del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di autorizzazioni di pesca di cui richiedono la trasmissione siano commisurate alle possibilità di pesca di cui dispongono in virtù dell’accordo interessato.

Articolo 6

Trasmissione delle domande

1.   La Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dello Stato membro in conformità del presente articolo.

2.   La Commissione esamina le richieste di trasmissione delle domande tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

le possibilità di pesca assegnate ad ogni Stato membro dal Consiglio sulla base dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell’articolo 37 del trattato; e

b)

le condizioni stabilite nell’accordo interessato e nel presente regolamento.

3.   La Commissione verifica che:

a)

le condizioni fissate all’articolo 5 siano soddisfatte; e

b)

le domande di autorizzazioni di pesca di cui lo Stato membro interessato richiede la trasmissione siano commensurate alle possibilità di pesca previste dall’accordo interessato, tenendo conto delle domande di tutti gli Stati membri.

Articolo 7

Mancata trasmissione di domande

1.   La Commissione non trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

a)

i dati forniti dallo Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano incompleti per il peschereccio in questione;

b)

le possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro interessato siano insufficienti, in considerazione delle specifiche tecniche dell’accordo interessato e le domande da esso presentate;

c)

le condizioni previste dall’accordo interessato e dal presente regolamento non siano soddisfatte.

2.   In caso di mancata trasmissione di una o più domande, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e ne espone la motivazione.

Se lo Stato membro non concorda con le motivazioni della Commissione, le trasmette entro cinque giorni lavorativi le informazioni o documenti che suffragano il suo dissenso. La Commissione riesamina la domanda sulla scorta di tali dati.

Articolo 8

Informazione

1.   La Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera, per via elettronica, dell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni o della decisione dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di non rilasciare un’autorizzazione di pesca per un determinato peschereccio.

Se un accordo interessato lo prescrive o lo prevede, i documenti di accompagnamento e gli originali sono inviati su supporto cartaceo e/o per via elettronica.

2.   Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente ai proprietari dei pescherecci interessati le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1.

3.   Se un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni comunica alla Commissione di aver deciso di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario nell’ambito di un accordo, la Commissione informa immediatamente, per via elettronica, lo Stato membro di bandiera di tale peschereccio. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio.

4.   La Commissione, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con la corrispondente autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, effettua controlli volti ad accertare la compatibilità della decisione di negare o sospendere un’autorizzazione di pesca con l’accordo interessato e informa entrambi dell’esito dei controlli realizzati.

Articolo 9

Continuità delle attività di pesca

1.   Qualora:

sia scaduto il protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che stabilisce le possibilità di pesca previste da tale accordo, e

sia stato siglato dalla Commissione un nuovo protocollo ma non sia stata ancora adottata una decisione sulla sua conclusione o sulla sua applicazione provvisoria,

la Commissione può, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente e fatta salva la competenza del Consiglio di decidere in merito alla conclusione o all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, trasmettere le domande di autorizzazioni di pesca al paese terzo interessato conformemente al presente regolamento.

2.   Conformemente alle norme stabilite nell’accordo di pesca interessato, i pescherecci comunitari autorizzati a esercitare attività di pesca in virtù di tale accordo possono, allo scadere delle autorizzazioni di pesca, continuare a pescare alle medesime condizioni per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza, previo parere scientifico favorevole.

3.   In tale contesto la Commissione applica il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca vigenti nel protocollo precedente per il paragrafo 1 e nel protocollo esistente per il paragrafo 2.

Articolo 10

Sottoutilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca

1.   Nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’articolo 4 del presente regolamento risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.

2.   Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.

3.   Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’articolo 4.

4.   La Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

Se uno Stato membro interessato obietta a tale riassegnazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nell’allegato I; essa notifica quindi la propria decisione agli Stati membri interessati.

5.   La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

6.   Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 1, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE III

Attività di pesca che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo

Articolo 11

Disposizioni generali

1.   L’esercente di un peschereccio comunitario che intenda praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG informa le autorità dello Stato membro di bandiera di tali attività.

Fatta salva la normativa comunitaria concernente le attività di pesca in alto mare, i pescherecci comunitari in possesso di un’autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati membri in conformità delle disposizioni nazionali possono praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG.

Dieci giorni prima dell’inizio delle attività di pesca di cui al primo comma gli Stati membri notificano alla Commissione le navi autorizzate ad operare in conformità dello stesso comma, specificando le specie, gli attrezzi da pesca, il periodo e la zona a cui si applica l’autorizzazione.

2.   Gli Stati membri si adoperano per ricevere informazione in ordine a qualsiasi accordo concluso tra i loro cittadini e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, e ne informano la Commissione mediante trasmissione per via elettronica dell’elenco delle navi interessate.

3.   La presente sezione si applica solo ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri.

SEZIONE IV

Obblighi di comunicazione e fermo delle attività di pesca

Articolo 12

Sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca

1.   La Comunità istituisce un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca contenente i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in conformità del presente regolamento. La Commissione crea a tal fine un sito web protetto.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti in relazione alle autorizzazioni di pesca nell’ambito di un accordo o di un’ORGP figurino nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca e li tengono costantemente aggiornati.

Articolo 13

Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.   I pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o III trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca. A richiesta la Commissione può accedere a tali dati.

Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (9). Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

2.   Gli Stati membri raccolgono i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione o a un organismo da questa designato dati per ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca sui quantitativi catturati e, se prescritto da un accordo o da un regolamento di attuazione del medesimo, lo sforzo di pesca esercitato nel mese precedente dalle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette ad un accordo e nei sei mesi precedenti per le attività di pesca fuori dalle acque comunitarie non soggette ad un accordo.

3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito al formato in cui trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

Fatte salve le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati gli obblighi in materia di comunicazione delle catture e, se necessario, dello sforzo di pesca previsti dall’accordo interessato.

Articolo 15

Fermo delle attività di pesca

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene che le sue possibilità di pesca disponibili siano considerate esaurite, esso vieta immediatamente l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

2.   Se le possibilità di pesca disponibili di uno Stato membro sono espresse sia in termini di catture che di limitazioni dello sforzo, lo Stato membro vieta l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati non appena sia ritenuta esaurita una di tali possibilità. Per consentire la prosecuzione delle attività nelle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, gli Stati membri notificano alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

3.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi divieto di pesca stabilito in conformità del presente articolo.

4.   Se ritiene esaurite le possibilità di pesca a disposizione della Comunità o di uno Stato membro, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo di vietare l’esercizio della pesca conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Non appena sono vietate le attività di pesca conformemente ai paragrafi 1 o 2, le autorizzazioni di pesca specifiche relative allo stock o al gruppo di stock considerati sono sospese.

Articolo 16

Sospensione delle autorizzazioni di pesca

1.   Se nell’ambito di un accordo di pesca un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni notifica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare l’autorizzazione di pesca di un peschereccio che batte bandiera di uno Stato membro, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. La Commissione svolge i controlli pertinenti, conformemente alle procedure previste nell’accordo interessato, ove opportuno di concerto con lo Stato membro di bandiera e con le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo interessato, e informa dell’esito lo Stato membro di bandiera e, ove opportuno, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo.

2.   Qualora l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di un paese terzo sospenda un’autorizzazione di pesca che ha concesso a un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera sospende il permesso di pesca previsto dall’accordo per tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione di pesca.

Se l’autorizzazione di pesca è definitivamente revocata dalle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo, lo Stato membro di bandiera revoca immediatamente il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato a norma dell’accordo interessato.

3.   I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell’accordo interessato costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti, tali rapporti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.

SEZIONE V

Accesso ai dati

Articolo 17

Accesso ai dati

1.   Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (10), i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione o a un organismo da questa designato in conformità del presente capo sono messi sul sito web protetto del sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca a disposizione di tutti gli utenti interessati che sono autorizzati:

a)

dagli Stati membri;

b)

dalla Commissione o da un organismo da questa designato, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione.

L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca e/o delle loro attività di ispezione ed è subordinato alle norme in materia di riservatezza dei dati.

2.   I proprietari o gli agenti di una nave registrata nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca possono ottenere una copia elettronica dei dati contenuti nel registro presentando una richiesta ufficiale alla Commissione per il tramite dell’amministrazione nazionale.

CAPO III

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati:

a)

a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del presente capo;

b)

a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo nei porti o trasformazione del pesce purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo l’operazione.

2.   I pescherecci di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzati a praticare attività di pesca nell’ambito di un accordo possono continuare ad operare nell’ambito di quell’accordo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali pescherecci per quest’ultimo anno in conformità dell’articolo 20.

Articolo 19

Trasmissione delle domande di paesi terzi

1.   Alla data di entrata in vigore di un accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o ivi immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità di pesca.

2.   Entro i termini stabiliti dall’accordo interessato o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti bandiera di tale paese, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 20

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.   La Commissione esamina le domande di autorizzazioni di pesca tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate al paese terzo e rilascia le autorizzazioni di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo interessato.

2.   La Commissione informa le autorità competenti del paese terzo e degli Stati membri in merito alle autorizzazioni di pesca rilasciate.

Articolo 21

Criteri di ammissibilità

La Commissione rilascia autorizzazioni di pesca unicamente ai pescherecci di paesi terzi:

a)

che possano essere ammessi a beneficiare di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo interessato e, se del caso, siano inclusi in un elenco delle navi che svolgono attività di pesca notificato nell’ambito di tale accordo;

b)

che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;

c)

che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di una procedura di sanzione per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni;

d)

che non figurino in un elenco INN;

e)

per i quali si disponga delle informazioni richieste dall’accordo interessato; e

f)

per i quali le domande siano conformi all’accordo interessato e al presente capo.

Articolo 22

Obblighi generali

I pescherecci di paesi terzi cui sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della PCP relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nella zona di pesca in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nell’accordo interessato.

Articolo 23

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

1.   I pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i dati

a)

richiesti dall’accordo interessato;

b)

stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo interessato; oppure

c)

stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente per via elettronica tali dati. Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

2.   Se l’accordo interessato lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nelle acque comunitarie nel corso del mese precedente da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera.

3.   I dati di cattura di cui al paragrafo 2 sono accessibili agli Stati membri a richiesta e fatte salve le norme che disciplinano la riservatezza dei dati.

Articolo 24

Fermo delle attività di pesca

1.   Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, il paese terzo trasmette alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

2.   A decorrere dalla data della comunicazione della Commissione, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera di detto paese si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

3.   Se una sospensione delle attività di pesca applicabile in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività di pesca per le quali sono state concesse autorizzazioni, tali autorizzazioni si ritengono revocate.

4.   Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca interessate.

5.   Non appena le attività di pesca sono vietate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le attività di pesca specifiche per gli stock o gruppi di stock interessati sono sospese.

Articolo 25

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1.   Fatti salvi i procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi infrazione constatata in relazione alle attività di pesca esercitate da un peschereccio di un paese terzo nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo interessato.

2.   Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali ai pescherecci di paesi terzi per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall’accordo interessato.

La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche dei pescherecci di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti dell’accordo interessato.

3.   La Commissione notifica alle autorità di ispezione degli Stati membri le misure da essa adottate a norma del paragrafo 2.

CAPO IV

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 26

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Tali modalità possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività.

Articolo 27

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 28

Obblighi internazionali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni stabilite negli accordi interessati e nelle disposizioni comunitarie che attuano tali disposizioni.

Articolo 29

Abrogazione

1.   Gli articoli 18, 28 ter, 28 quater e 28 quinquies del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono soppressi.

2.   L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9 e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1627/94 sono soppressi.

3.   Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato.

4.   I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

Articolo 30

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applica fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag 1.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

(9)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.

(10)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


ALLEGATO I

Criteri per la riassegnazione delle possibilità di pesca prevista all’articolo 10

Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

data di ciascuna delle domande ricevute,

possibilità di pesca da riassegnare,

numero di domande ricevute,

numero di Stati membri richiedenti,

se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, sforzo di pesca previsto o catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata.


ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1627/94

Disposizione corrispondente nel presente regolamento

Articolo 3, paragrafo 2

Capo III

Articolo 4, paragrafo 2

Capo III

Articolo 9

Articoli 19, 20 e 21

Articolo 10

Articolo 25

Regolamento (CEE) n. 2847/93

Disposizione corrispondente nel presente regolamento

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 28 ter

Articolo 18

Articolo 28 quater

Articolo 22

Articolo 28 quinquies

Articolo 24


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia per concludere un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Visto l’esito positivo dei negoziati, il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

(3)

Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o agosto 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal 1o agosto 2007.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


PROTOCOLLO

all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea e di conseguenza alla Comunità, in data 1o gennaio 2007,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (di seguito «l’ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2005.

(2)

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (di seguito «il trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

(3)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007.

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell’accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all’atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli in senso stretto

1.   L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo.

2.   L’allegato IV b) e l’allegato IV d) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo.

3.   L’allegato IV e) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo.

4.   L’allegato IV f) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.

5.   L’allegato IV g) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti della pesca

1.   L’allegato V a) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente protocollo.

2.   L’allegato V b) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VII del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

Gli allegati I e II del protocollo n. 3 dell’ASA sono sostituiti dai corrispondenti testi dell’allegato VIII del presente protocollo.

Articolo 5

Accordo sui vini

L’allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all’allegato IX del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D’ORIGINE

Articolo 6

Il protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo dell’allegato X del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 7

OMC

La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento all’allargamento del 2007 della Comunità.

Articolo 8

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’ASA;

b)

la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell’adesione;

c)

la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro prima della data dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione.

2.   La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall’accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell’adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data dell’adesione le menzionate autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell’ASA.

3.   Le autorità doganali competenti della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 9

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell’ASA e, alla data dell’adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

Articolo 10

Contingenti per il 2007

Per il 2007, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o agosto 2007.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 11

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.

Articolo 12

1.   La Comunità, attraverso il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 13

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o agosto 2007, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o agosto 2007.

Articolo 14

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell’ASA, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali (1). Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione dei testi menzionati.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

«

ALLEGATI IV a) E IV c)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

Codice della tariffa doganale croata (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 

»

(1)  Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 134/2006, e dalle successive modifiche.

ALLEGATO II

«

ALLEGATI IV b) E IV d)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

Incremento annuo (in tonnellate)

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

625

25

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

1 500

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

200

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

1 325

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

870

30

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

545

15

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

17 250

150

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

17 750

700

0405 10

Burro

330

10

0406

Formaggi e latticini

2 500

100

0406 tranne 0406 90 78

Formaggi e latticini diversi dal Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miele naturale

20

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

12

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

9 400

0701 90 10

Patate, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione della fecola

1 000

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

9 375

375

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

1 250

50

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

1 050

0805 10

Arance, fresche o secche

31 250

1 250

0805 20

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

3 000

120

0806 10

Uve, fresche

10 000

400

0808 10 (1)

Mele, fresche

5 800

 

0809 10 00

Albicocche, fresche

1 250

50

0810 10 00

Fragole, fresche

250

10

1002 00 00

Segale

1 000

100

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

250

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

100

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

125

5

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1 230

10

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

450

20

1514 19

1514 99

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

100

1602 41

1602 42

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini

375

15

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

7 125

285

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

6 150

240

2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati

125

5

2005 91 00

2005 99

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

200

2007 99

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diverse dalle preparazioni omogeneizzate o di agrumi

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Succhi di arancia non congelati, di un valore Brix non superiore a 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Succhi di mela, succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, miscugli di succhi

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, di un valore Brix inferiore o uguale a 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

550

2302 30

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di frumento

6 200

2309 90

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto

1 350

»

(1)  I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre.

ALLEGATO III

«

ALLEGATO IV e)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 12 00

– –

Tacchine e tacchini

 

altri:

0105 94 00

– –

Galli e galline:

0105 94 00 30

– – –

Polli di linea leggera

0105 94 00 40

– – –

Pollastre ovaiole di linea leggera

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

di volatili da cortile:

0407 00 30

– –

altre

0407 00 30 40

– – –

Uova di tacchine

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0711

Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè torrefatto:

0901 21 00

– –

non decaffeinizzato

0901 22 00

– –

decaffeinizzato

1003 00

Orzo:

1003 00 90

altri:

1003 00 90 10

– –

da birra

1004 00 00

Avena

1005

Granturco:

1005 90 00

altri

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fagioli in grani

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 50

Albicocche

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di ananasso:

2009 41

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

2009 41 10

– – –

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

Succhi di uve (compresi i mosti d’uva):

2009 69

– –

altri

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2302

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 30

di frumento

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 90

altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

2309 90

altri

»

ALLEGATO IV

«

ALLEGATO IV f)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

0102 90

Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura

250

10

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

3 750

150

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

9 125

365

0701

Patate, fresche o refrigerate

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cipolle, scalogni, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

12 790

500

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati

160

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

140

0706 90 30

0706 90 90

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia), barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

110

0807 11 00

0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

7 035

275

0808 10

Mele, fresche

6 900

300

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1 025

45

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

9 750

390

1107

Malto, anche torrefatto

19 750

750

1517 10 90

Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

150

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

2 250

90

da 1602 10

a 1602 39,

da 1602 50

a 1602 90

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

650

30

2009 50

2009 90

Succhi di pomodoro; miscugli di succhi

100

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

250

10

»

ALLEGATO V

«

ALLEGATO IV g)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o agosto 2007

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

Dazio applicabile nell’ambito di contingenti

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 300 kg e tori destinati alla macellazione di peso superiore a 300 kg, diversi dai riproduttori di razza pura

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Galli e galline, vivi, di peso superiore a 185 g ma non superiore a 2 000 g

90

10 %

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

3 570

25 %

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Funghi, freschi o refrigerati

400

10 %

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Piselli (Pisum sativum), fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) e miscugli di ortaggi e di legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati

1 500

7 %

1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

20 800

15 %

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semi di girasole, anche frantumati, non destinati alla semina

2 160

6 %

1517 10 90

Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1 200

20 %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1 900

10 %

da 1602 10 00 a 1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

preparazioni omogeneizzate

di fegato di qualsiasi animale

di volatili della voce 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini

180

10 %

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1 000

5 %

1703 90 00

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, diversi dai melassi di canna

14 500

14 %

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Albicocche, ciliegie e pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

22

6 %

»

ALLEGATO VI

«

ALLEGATO V a)

Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 1

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 210 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 35 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 650 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT 1 585 t a 0 %.

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

»

ALLEGATO VII

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ALLEGATO V b)

Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 2

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 25 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 35 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT 315 t a 0 %.

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO I

Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Croazia

(Prodotti di cui all’articolo 25 dell’ASA)

I dazi sono fissati a zero per le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

altri:

0511 99

– –

altre

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 39

– – – –

altre

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10

Grasso di lana greggio

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altri:

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

– –

altre

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altre

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 90

altri:

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 99

– – –

altri

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altri

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altri

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus:

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – –

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

Lieviti vivi

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

– –

Lieviti morti:

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19

– – –

altri

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

Salsa di soia

2103 20 00

Salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 90

– –

Senapa preparata

2103 90

altri:

2103 90 90

– –

altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altri

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altri

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208 90

altri

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

 

– –

Oleoresine d’estrazione

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine:

3501 10 50

– –

destinate a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– –

altri

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

Acido stearico

3823 12 00

– –

Acido oleico

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Elenco 1: Merci originarie della Comunità per le quali la Croazia eliminerà i dazi

Codice NC

Designazione delle merci

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

altri:

0511 99

– –

altre

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 31

– – – –

gregge

0511 99 39

– – – –

altre

0511 99 85

– – –

altre

ex 0511 99 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 19

– –

altri

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

altri:

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

– – –

Olio di jojoba e sue frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altre

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altri

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altri

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus:

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – –

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altri:

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 90 00

altri

2203 00

Birra di malto

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

2208 30

Whisky

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre):

2208 60

Vodka

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

ex 2208 90 33

– – – –

Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri

ex 2208 90 38

– – – –

Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz)

 

– –

altre acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

Acquaviti:

 

– – – – – –

di frutta:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

altre

 

– – – – – –

altre:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

altre

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri

 

– – – –

Acquaviti:

2208 90 71

– – – – –

di frutta

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

altre

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

 

altri:

2403 91 00

– –

tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

2403 99

– –

altri

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

 

– –

Oleoresine d’estrazione:

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3301 90 30

– – –

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

Acido stearico

3823 12 00

– –

Acido oleico

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

Elenco 2: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 50 % dell’aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

2 390 tonnellate

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %

68 tonnellate

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarina e miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %; miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

700 tonnellate

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Acque minerali e acque gassate

16 907 tonnellate

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Acquaviti di prugne (Slivovitz) con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Sigarette contenenti tabacco; sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di succedanei del tabacco

35 tonnellate

2403 10 10

2403 10 90

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

42 tonnellate

Elenco 3: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 40 % dell’aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum)

1 250

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

2 410

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4 390

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

1 430

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

18 100

Elenco 4: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari annuali indicati di seguito. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all’allegato II, elenco 1, del protocollo 3.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

2103 90 30

2103 90 90

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri; altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di soia, salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro e “chutney” di mango liquido)

300

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ALLEGATO IX

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ALLEGATO I

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

29 000

0

(2)

(1)

A condizione che almeno l’80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell’anno precedente, l’incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl.

(2)

Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21.

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

3.

A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

8 000

0

 

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

50 % del dazio NPF

900

0

 

(1)

A condizione che almeno l’80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell’anno precedente, l’incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl.

4.

La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

5.

Il presente accordo riguarda il vino

a)

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e

b)

i)

originario dell’Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;

ii)

originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previsti dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6.

Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7.

Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10.

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

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ALLEGATO X

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PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Croazia

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Requisiti generali

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Croazia

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Contabilità separata

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell’origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Verifica delle prove dell’origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

ALLEGATO I:

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

ALLEGATO II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III:

Modello di certificato di circolazione EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

ALLEGATO IV:

Testo della dichiarazione su fattura

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, nella Comunità o in Croazia, nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;

h)

per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Croazia;

j)

per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

k)

il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

m)

il termine “territori” comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell’articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Croazia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità o in Croazia:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Croazia;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Croazia;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Croazia.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Croazia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

3.   L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese di importazione presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all’uscita dal paese di transito; o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un’esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione in base alle disposizioni dell’accordo.

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o

b)

nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito denominata “dichiarazione su fattura”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

“DUPLICATE”.

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso della cosiddetta “separazione contabile”.

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23;

o

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l’inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all’autorità doganale del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”) che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese di importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o della Croazia equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell’origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   Occorre comunicare al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto i risultati del controllo, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.   La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

1.   L’espressione “la Comunità” utilizzata all’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all’articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 7;

2)

prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture “Croazia” o “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1:

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4.

Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell’elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

materiali per la produzione della carta e carta,

lino,

canapa,

iuta e altre fibre tessili liberiane,

sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’“hydrofinishing” o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gommalacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (a eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

 

ex ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2004 e

ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata;

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui tutta l’uva o tutti i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario

 

ex ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2852

Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

[2933]

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

 

 

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono tuttavia essere utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 o 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Si terrà conto dell’origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

fatte di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

fatte di stoffe

Fabbricazione a partire da:

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

sostanze chimiche o paste tessili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri: eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Possono tuttavia essere utilizzati materiali dello stesso gruppo del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

 

 

i materiali della voce 3404

 

 

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

Gomme-esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

– –

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

– –

Oli di flemma e olio di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata di seguito:

 

 

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 e ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri:

 

 

– –

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 e

ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Lavori di gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati,

o

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4107, 4112 e

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex ex 4410 a

ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex Capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex ex Capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

 

 

 

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

Reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

– –

filati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

 

 

 

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

 

 

 

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –

fibre naturali,

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

– –

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex ex Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204,

ex ex 6206, ex ex 6209 e

ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébé) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébé), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 e

ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

altri:

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex ex Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 e

ex ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 e

ex ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e

7110

Metalli preziosi:

 

 

greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 e

ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a

7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a

7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati le lame di coltello e i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8443

Stampanti per macchine e apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464

strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

forme, per formare a iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altre macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine e apparecchi della voce 8428

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

schede di prossimità e “schede intelligenti” (“smart cards”) con due o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

“schede intelligenti” (“smart cards”) con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

– –

di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

di ceramica, di ferro e di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– –

di rame

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 91

Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Altri orologi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 e

ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

 

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex ex Capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9601 e

ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori e accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ALLEGATO III

Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo reca il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (13)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (14) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (13)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (14).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (13)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (14).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (13)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (14).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. ... (13)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (14) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... (13)) deklareerib, et need tooted on ... (14) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (13)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (14).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (13)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (14) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (13)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (14).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (14).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (13)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (14).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (13)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (14) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (13)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (14) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (14).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (13)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (14).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (14) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (13)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (14).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (13)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (14).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (14).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (13)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (14) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (13)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (14).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (13)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (14).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (13)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (14) preferencijalnog podrijetla.

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(1)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici” si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall’altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico, misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità), è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

(13)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(14)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.


29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/s3


NOTA PER IL LETTORELe istituzioni hanno deciso fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.