ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 285

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1061/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità ( 1 )

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni ( 1 )

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2008/818/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

13

 

 

Commissione

 

 

2008/819/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2008, concernente la non iscrizione del butralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6066]  ( 1 )

15

 

 

2008/820/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti core yarn [notificata con il numero C(2008) 6133]

17

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/821/PESC

 

*

Decisione EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 ottobre 2008, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Posizione comune 2008/822/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2008, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 213 dell’8.8.2008)

22

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.10.2008   

IT

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L 285/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2008

recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

(2)

La destagionalizzazione rappresenta una componente fondamentale dell’esercizio di compilazione di statistiche congiunturali. Le serie destagionalizzate facilitano la comparazione e l’interpretazione dei risultati nel tempo. La trasmissione di serie destagionalizzate accresce la coerenza tra i dati diffusi a livello nazionale e a livello internazionale.

(3)

Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, occorre definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

(4)

La Banca centrale europea è stata consultata.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure di destagionalizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. Il numero di periodi è calcolato a partire dai primi dati non destagionalizzati richiesti in forza del regolamento (CE) n. 453/2008.

Articolo 2

Relazioni sulla qualità

1.   Le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008 sono specificate nell’allegato 2.

2.   Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.


ALLEGATO 1

Livello di aggregazione della NACE Rev. 2

Sezioni della NACE Rev. 2

Descrizione

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B, C, D e E

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

F

Costruzioni

G, H e I

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione

J

Servizi di informazione e comunicazione

K

Attività finanziarie e assicurative

L

Attività immobiliari

M e N

Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto

O, P e Q

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale

R e S

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi


ALLEGATO 2

Modalità e struttura delle relazioni sulla qualità da trasmettere a cura degli Stati membri

PREAMBOLO

Nell’intento di migliorare sempre più la qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi, il Sistema statistico europeo (SSE) ha adottato una definizione generale di qualità secondo la quale essa corrisponde all’insieme «delle funzioni e delle caratteristiche di un prodotto o servizio che lo rendono idoneo a soddisfare esigenze dichiarate o implicite». Per rendere operativa tale definizione sono stati individuati sei criteri che determinano la qualità dei prodotti e dei servizi statistici:

1)

pertinenza;

2)

accuratezza;

3)

tempestività e puntualità;

4)

accessibilità e chiarezza;

5)

comparabilità;

6)

coerenza.

Le relazioni sulla qualità costituiscono uno strumento idoneo a raccogliere informazioni sulla qualità dei diversi prodotti e servizi in modo armonizzato. Esse devono contenere informazioni su tutti e sei i criteri di cui alla definizione di qualità del SSE, nonché una rassegna sulla rilevazione nazionale di dati sui posti di lavoro vacanti. Le informazioni vanno presentate secondo la seguente struttura.

DESCRIZIONE GENERALE

Una descrizione generale include, ove necessario, i seguenti elementi.

A.   Fonti, copertura e periodicità

Indicazione della fonte dei dati,

Copertura (geografica, NACE, dimensioni delle imprese),

Date di riferimento,

Periodicità di pubblicazione nazionale,

Definizione dell’unità statistica.

B.   Indagine campionaria

B.1.   Disegno di campionamento,

Base utilizzata per il campione,

Disegno di campionamento,

Mantenimento/rinnovo delle unità campionarie,

Dimensioni del campione,

Stratificazione.

B.2.   Ponderazione

Breve descrizione del metodo di ponderazione,

Criteri di ponderazione.

B.3.   Rilevazione dei dati

Breve descrizione del metodo o dei metodi di rilevazione dei dati.

C.   Altre fonti

Breve descrizione della fonte o delle fonti, tra cui:

responsabile dell’aggiornamento,

frequenza dell’aggiornamento,

norme in materia di cancellazione (di informazioni non aggiornate),

comunicazione volontaria/obbligatoria e sanzioni.

D.   Disposizioni riguardo alla divulgazione

Breve descrizione dei casi di cancellazione dei dati per motivi di riservatezza.

E.   Destagionalizzazione

Breve descrizione delle procedure di destagionalizzazione, in particolare con riferimento alle linee guida del Sistema statistico europeo in materia di destagionalizzazione approvate e sostenute dal comitato del programma statistico.

1.   PERTINENZA

La «pertinenza» si riferisce all’avvenuta produzione o meno di tutte le statistiche necessarie e alla misura in cui i concetti utilizzati (definizioni, classificazioni, ecc.) riflettono le esigenze degli utenti.

La relazione sulla qualità deve includere:

una descrizione delle variabili mancanti e delle disaggregazioni di variabili mancanti,

una relazione sui progressi compiuti nell’applicazione delle misure concernenti le statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui al regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente a un programma dettagliato e a un calendario per il completamento della loro attuazione e a una sintesi delle discrepanze che ancora sussistono rispetto ai concetti dell’UE.

Inoltre può includere:

una sintesi comprendente una descrizione degli utenti nazionali, delle loro principali esigenze e della misura in cui le loro esigenze sono soddisfatte.

2.   ACCURATEZZA

Nell’accezione statistica del termine, per «accuratezza» si intende il grado di corrispondenza delle stime ai veri valori ignoti della variabile considerata.

2.1.   Errori campionari

Per valutare l’accuratezza, si procede al calcolo e alla trasmissione del coefficiente di variazione, prendendo in considerazione il disegno di campionamento, per il numero di posti di lavoro vacanti per l’ultima versione della NACE a livello di sezione, disaggregandolo per classi di dimensioni (1-9 addetti/10 + addetti).

Nel caso in cui il coefficiente di variazione non possa essere calcolato, va fornito in sua vece l’errore campionario stimato in termini di numero assoluto di posti vacanti.

2.2.   Errori non campionari

2.2.1.   Errori di copertura

Le relazioni sulla qualità includono, se del caso, le seguenti informazioni sulla copertura:

una tabella riportante il numero di imprese del campione e la percentuale di imprese rappresentate nel o nei campioni o nel o nei registri, con disaggregazione per classe di dimensioni (strati),

la descrizione di ogni eventuale discrepanza nella corrispondenza tra la popolazione di riferimento e quella oggetto di studio,

la descrizione degli errori di classificazione,

la descrizione di qualsiasi differenza tra le date di riferimento e il trimestre di riferimento,

qualsiasi altra pertinente informazione.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, va fornita un’analisi simile, basata sul file di riferimento amministrativo, compresi gli errori di rilevazione e di cancellazione dal registro.

2.2.2.   Errori di misurazione e di elaborazione

Le relazioni sulla qualità devono includere:

informazioni su variabili con errori di misurazione e di elaborazione non irrilevanti,

informazioni riguardanti le principali fonti di errori di misurazione e di elaborazione (non irrilevanti) e, se disponibili, i metodi di correzione applicati.

2.2.3.   Errori di mancata risposta

Le relazioni sulla qualità includono, se del caso, le seguenti informazioni sugli errori di mancata risposta:

tasso di risposta delle unità,

metodi e tasso di imputazione per variabile e, ove possibile, effetto dell’imputazione sulle stime per le variabili trasmesse.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, l’indisponibilità del record amministrativo o della variabile sostituisce la mancata risposta.

2.2.4.   Errori di concezione del modello

Nel caso di ricorso a modelli, le relazioni sulla qualità includono una descrizione dei modelli utilizzati. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai modelli per la correzione degli errori non campionari, quali la copertura di unità di tutte le classi di dimensioni o le disaggregazioni NACE richieste, oppure l’imputazione o l’estrapolazione a correzione della mancata risposta delle unità.

N.B.: Nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi individuali, vanno fornite osservazioni sulla corrispondenza tra i concetti amministrativi e i concetti statistici teorici. Va comunicato qualsiasi emendamento della legislazione nazionale che comporti una modifica delle definizioni applicate, indicandone, ove possibile, l’impatto sui risultati.

2.2.5.   Revisioni

Gli Stati membri possono fornire una cronistoria delle revisioni, comprese le revisioni sul numero pubblicato di posti vacanti e una sintesi dei motivi delle revisioni.

2.2.6.   Stima dell’errore sistematico

Una valutazione degli errori non campionari, in termini di numero assoluto di posti di lavoro vacanti, è trasmessa per il numero totale di posti di lavoro vacanti e, ove possibile, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell’allegato 1 del presente regolamento e di classi di dimensioni (1-9 addetti/10 + addetti).

3.   TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

3.1.   Tempestività

La «tempestività» riflette l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere informazioni sull’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dei dati a livello nazionale e il relativo periodo di riferimento.

3.2.   Puntualità

La «puntualità» corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra la data dell’effettiva diffusione dell’informazione prodotta e la data prestabilita, ad esempio quella annunciata nei calendari di pubblicazione ufficiali, fissata da atti normativi o concordata dalle parti.

Ai fini dell’analisi e della risoluzione dei problemi connessi alla puntualità, vanno fornite informazioni sul processo di attuazione dell’indagine a livello nazionale per gli ultimi quattro trimestri, con particolare riguardo alla corrispondenza tra date programmate e date effettive:

termini per la trasmissione delle risposte da parte dei rispondenti, anche riguardo a solleciti e atti successivi,

periodo di lavoro sul campo,

periodo di elaborazione dei dati,

date di pubblicazione dei primi risultati.

4.   ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

4.1.   Accessibilità

Per «accessibilità» si intendono le modalità pratiche secondo cui gli utenti possono ottenere i dati: soggetti a cui rivolgersi, modalità di accesso, tempi di consegna, condizioni commerciali (diritto d’autore, ecc.), disponibilità di microdati o di macrodati, formati e supporti disponibili (carta, file, CD-ROM/DVD, Internet, ecc.), ecc.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere le seguenti informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati:

programmi di diffusione, indicando i destinatari dei risultati,

riferimenti alle pubblicazioni dei risultati essenziali, incluse quelle corredate di delucidazioni sotto forma di testi, diagrammi, cartine, ecc.,

informazioni sui risultati eventualmente trasmessi alle unità rispondenti incluse nel campione.

4.2.   Chiarezza

Per «chiarezza» si intende il grado di comprensibilità dell’informazione fornita, anche con riferimento al contesto (ossia alla presenza di metadati appropriati e di illustrazioni quali diagrammi e cartine), alla disponibilità di informazioni sulla qualità dei dati (inclusi i limiti all’utilizzo) e alla disponibilità di un’assistenza aggiuntiva.

Le relazioni sulla qualità dovrebbero includere le seguenti informazioni sul grado di comprensibilità dei risultati e sulla disponibilità di metadati:

descrizione dei metadati forniti e relativi riferimenti,

riferimenti a documenti metodologici fondamentali connessi alle statistiche fornite,

descrizione delle principali iniziative adottate dai servizi statistici nazionali per informare gli utenti sui dati.

5.   COMPARABILITÀ

5.1.   Comparabilità geografica

Le relazioni sulla qualità includono informazioni sulle differenze tra concetti europei e nazionali, nonché — nella misura del possibile — sull’incidenza che tali differenze hanno sulle stime.

5.2.   Comparabilità nel tempo

Le relazioni sulla qualità includono informazioni sulle modifiche apportate con riguardo alle definizioni, alla copertura e alla metodologia in due trimestri successivi qualunque, nonché sulle conseguenze che ne derivano per le stime.

6.   COERENZA

Per «coerenza» delle statistiche s’intende la loro idoneità a essere attendibilmente combinate in modi diversi e per vari usi. Generalmente è tuttavia più facile evidenziare i casi di incoerenza che non dimostrare la coerenza dei dati.

Le relazioni sulla qualità includono confronti con i dati sul numero di posti di lavoro vacanti provenienti da altre fonti pertinenti eventualmente disponibili (in totale e per sezioni della NACE, se opportuno) e, in caso di forti divergenze tra i valori, ne indicano i motivi.

La prima relazione sulla qualità include anche le seguenti informazioni per i dati retrospettivi:

descrizione delle fonti utilizzate per i dati retrospettivi e della metodologia impiegata,

descrizione di eventuali differenze tra la copertura (attività economiche, occupati, variabili) dei dati retrospettivi e dei dati correnti,

descrizione della comparabilità dei dati retrospettivi e dei dati correnti.


DIRETTIVE

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/9


DIRETTIVA 2008/100/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2008

che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e j), e l’articolo 5, paragrafo 2,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/496/CEE specifica che le fibre alimentari devono essere definite.

(2)

Le condizioni di applicazione di indicazioni nutrizionali quali «fonte di fibre» o «ad alto contenuto di fibre» sono definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2).

(3)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza con altre norme della legislazione comunitaria che fanno riferimento a questa nozione, è necessario dare una definizione di «fibre alimentari».

(4)

Tale definizione deve tener conto dei lavori del Codex Alimentarius e della dichiarazione relativa alle fibre alimentari emessa il 6 luglio 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(5)

Le fibre alimentari sono tradizionalmente consumate come materie vegetali e hanno uno o più effetti fisiologici benefici, consistenti ad esempio nel ridurre la durata del transito intestinale, aumentare la massa fecale, poter essere fermentate dalla microflora del colon, ridurre la colesterolemia totale e la colesterolemia LDL, ridurre la glicemia postprandiale e l’insulinemia. Dati scientifici recenti indicano che effetti benefici simili possono essere ottenuti con altri polimeri di carboidrati non digeribili e non naturalmente presenti negli alimenti consumati. È pertanto opportuno che la definizione delle fibre alimentari includa i polimeri di carboidrati aventi uno o più effetti fisiologici benefici.

(6)

I polimeri di carboidrati di origine vegetale che corrispondono alla definizione delle fibre alimentari possono essere strettamente associati nel vegetale alla lignina o ad altri componenti non carboidratici come i composti fenolici, cere, saponine, fitati, cutina, fitosteroli. Queste sostanze, se strettamente associate a polimeri di carboidrati di origine vegetale ed estratte con i polimeri di carboidrati per l’analisi delle fibre alimentari, possono essere considerate fibre alimentari. Se invece sono separate dai polimeri di carboidrati e addizionate ad alimenti, queste sostanze non possono essere considerate fibre alimentari.

(7)

Per tenere conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, è necessario modificare l’elenco dei coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico.

(8)

Il rapporto FAO di un seminario tecnico sull’energia alimentare — metodi di analisi e coefficienti di conversione indica che il 70 % delle fibre presenti degli alimenti tradizionali si possono considerare fermentabili. Pertanto, è opportuno fissare il valore energetico medio delle fibre alimentari in 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

L’eritritolo può essere utilizzato in un’ampia gamma di alimenti e, tra l’altro, per sostituire nutrienti quali lo zucchero quando si vuole ridurre il valore energetico.

(10)

L’eritritolo è un polialcole e secondo le regole attuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE, il suo valore energetico è calcolato in base al coefficiente di conversione applicabile per i polialcoli, ossia 10 kJ/g (2,4 kcal/g). L’applicazione di questo fattore di conversione non permette di informare pienamente il consumatore sul valore energetico di un prodotto nella cui fabbricazione sia stato utilizzato eritritolo. Il comitato scientifico per l’alimentazione umana, nel suo parere sull’eritrolo emesso il 5 marzo 2003 ha indicato che l’energia fornita dall’eritrolo è inferiore a 0,9 kJ/g (inferiore a 0,2 kcal/g). È quindi opportuno adottare un coefficiente di conversione adatto per l’eritritolo.

(11)

L’allegato della direttiva 90/496/CEE elenca le vitamine e i sali minerali che possono essere dichiarati ai fini dell’etichettatura nutrizionale, specifica le rispettive razioni giornaliere raccomandate e precisa che cosa debba intendersi per quantità significativa. In tale elenco sono forniti i valori da utilizzare per l’etichettatura nutrizionale e il calcolo della quantità significativa.

(12)

Alla regola per il calcolo della quantità significativa figurante nell’allegato della direttiva 90/496/CEE fanno riferimento altre norme della legislazione comunitaria, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3), l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 e l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4).

(13)

Le razioni giornaliere raccomandate indicate nell’allegato della direttiva 90/496/CEE si basano sulla raccomandazione della riunione consultiva di esperti FAO/OMS tenutasi a Helsinki nel 1988.

(14)

Per assicurare la coerenza con altre norme della legislazione comunitaria, l’elenco delle vitamine e dei sali minerali e delle rispettive razioni giornaliere raccomandate deve essere aggiornato per tenere conto degli sviluppi scientifici intervenuti dal 1988.

(15)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana, nel suo parere sulla revisione dei valori di riferimento per l’etichettatura nutrizionale emesso il 5 marzo 2003, indica valori di riferimento per l’etichettatura applicabili alle persone adulte. Il parere riguarda le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato I della direttiva 2002/46/CE e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(16)

L’allegato della direttiva 90/496/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(17)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/496/CEE è così modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 4, lettera j), è aggiunta la seguente frase:

«La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell’allegato II;»

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

fibre alimentari 2 kcal/g — 8 kJ/g

eritritolo 0 kcal/g — 0 kJ/g.»;

3)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato I della presente direttiva;

4)

è aggiunto il testo dell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni in modo da proibire, con effetto dal 31 ottobre 2012, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(2)  GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag 51.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


ALLEGATO I

L’allegato della direttiva 90/496/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (μg)

800

Vitamina D (μg)

5

Vitamina E (mg)

12

Vitamina K (μg)

75

Vitamina C (mg)

80

Tiammina (mg)

1,1

Riboflavina (mg)

1,4

Niacina (mg)

16

Vitamina B6 (mg)

1,4

Folacina (μg)

200

Vitamina B12 (μg)

2,5

Biotina (μg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Potassio (mg)

2 000

Cloruro (mg)

800

Calcio (mg)

800

Fosforo (mg)

700

Magnesio (mg)

375

Ferro (mg)

14

Zinco (mg)

10

Rame (mg)

1

Manganese (mg)

2

Fluoruro (mg)

3,5

Selenio (μg)

55

Cromo (μg)

40

Molibdeno (μg)

50

Iodio (μg)

150

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un’unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.»


ALLEGATO II

Alla direttiva 90/496/CEE è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO II

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera j)

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari

Ai fini della presente direttiva per “fibre alimentari” s’intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/818/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso «il Fondo») è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.

(3)

Il 6 febbraio 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, specificatamente per gli operai licenziati per esubero da Delphi Automotive Systems España, S.L.U. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

L’8 maggio 2008 la Lituania ha presentato domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti per esubero nel settore tessile, specificatamente per gli operai licenziati dalla Alytaus Tekstile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 10 770 772 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Commissione

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

concernente la non iscrizione del butralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6066]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/819/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il butralin.

(3)

Gli effetti del butralin sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il butralin lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 febbraio 2006.

(4)

La Commissione ha esaminato il butralin in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli operatori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL). Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell’esame del butralin e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti butralin soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il butralin non può quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti butralin siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il butralin non deve superare dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti butralin rimangano disponibili per diciotto mesi a partire dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta di iscrizione del butralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il butralin non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti butralin siano revocate entro il 20 aprile 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti butralin a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 20 aprile 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti «core yarn»

[notificata con il numero C(2008) 6133]

(2008/820/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 gennaio 2006 il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha adottato la decisione n. 3/2005 che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn» (2). Ai sensi di detta decisione, in deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 1 dell’allegato V all’accordo di partenariato ACP-CE (3), per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 dicembre 2007 è stato concesso allo Swaziland un quantitativo annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn».

(2)

Dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE il 31 dicembre 2007, lo Swaziland il 24 aprile 2008 ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine di cui allo stesso allegato, per un periodo di cinque anni. Il 25 giugno 2008 lo Swaziland ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn» delle voci SA 5206 22, 5206 42, 5402 52 e 5402 62.

(3)

Lo Swaziland è un piccolo paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Secondo le informazioni fornite dallo Swaziland, l’economia di questo paese è fortemente dipendente dagli scambi commerciali e presenta già un tasso elevato di disoccupazione. L’applicazione delle attuali norme di origine inciderebbe gravemente sulla sua capacità di continuare ad esportare nella Comunità. Per la fabbricazione del prodotto finale lo Swaziland deve approvvigionarsi di materiali non originari e al momento non è in grado di soddisfare alle norme sul cumulo dell’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. Il prodotto finale non è quindi conforme alle norme contenute in detto allegato. Lo Swaziland ha tuttavia investito ingenti risorse al fine di accedere al mercato comunitario, principalmente attraverso il cumulo dell’origine con il Sudafrica, eliminando la dipendenza da una deroga temporanea. La richiesta di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(4)

Al fine di garantire che lo Swaziland possa continuare ad esportare nella Comunità, dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, della deroga concessa con la decisione n. 3/2005 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, occorre concedere una nuova deroga.

(5)

Per consentire una transizione armoniosa dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la SADC (Southern African Development Community —Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe), dall’altro (accordo interinale di partenariato economico SADC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2008.

(6)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(7)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(8)

Lo Swaziland potrà chiedere una deroga alle norme di origine, a norma dell’articolo 39 del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato economico SADC-UE, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria, in attesa dell’entrata in vigore.

(9)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato economico SADC-UE, la cui entrata in vigore o applicazione provvisoria è prevista nel 2008. La deroga non può essere pertanto concessa per il periodo richiesto di cinque anni, bensì per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008.

(10)

Di conseguenza occorre concedere allo Swaziland una deroga per un anno relativamente a 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn».

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino in quanto compatibili ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, i filati ad anima detti «core yarn» delle voci SA 5206 22, 5206 42, 5402 52 e 5402 62, fabbricati con materiali non originari, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dallo Swaziland nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Decision 2008/820/EC».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsivoglia accordo concluso con lo Swaziland, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 26 del 31.1.2006, pag. 14.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 94.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Filati ad anima detti «core yarn»

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

1 300 tonnellate


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/20


DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 ottobre 2008

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2007/369/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza a prendere le decisioni pertinenti, a norma dell’articolo 25 del trattato, ai fini dell’esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EUPOL AFGHANISTAN, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Con lettera del 14 agosto 2008, l’attuale capomissione ha comunicato alla Commissione la propria decisione di porre termine al contratto il 30 settembre 2008.

(3)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di nominare il sig. Kai VITTRUP capomissione di EUPOL AFGHANISTAN,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Kai VITTRUP è nominato capomissione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) a decorrere dal 16 ottobre 2008.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 ottobre 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.


29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/21


POSIZIONE COMUNE 2008/822/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2008

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/705/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 285 del 31.10.2007, pag. 54.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.


Rettifiche

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/22


Rettifica della posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 213 dell’8 agosto 2008 )

A pagina 58, al considerando 10:

anziché:

«(10)

Dovrebbero essere altresì adottate le misure necessarie per garantire che non sia concesso alcun indennizzo al governo iraniano o qualsiasi persona o entità in Iran, ovvero a qualsiasi persona o entità indicata, o a qualsiasi persona che agisce tramite o a favore di tale persona o entità, …»

leggi:

«(10)

Dovrebbero essere altresì adottate le misure necessarie per garantire che non sia concesso alcun indennizzo al governo iraniano o qualsiasi persona o entità in Iran, ovvero a qualsiasi persona o entità indicata, o a qualsiasi persona o entità che agisce tramite o a favore di tale persona o entità, …»


29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.